S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 24/06/2008
EDILIZIA - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 24/06/2008
Dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini
Decorrenza: 01/06/2008
Scadenza: 30/06/2028
CCNL 24/06/2008 come modificato da:
- Protocollo di Intesa 09/02/2009
- Accordo 18/12/2009
- Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
- Accordo 16/11/2010
- Accordo 10/01/2011
- Accordo 25/03/2011
- Accordo 29/03/2011
- Accordo 31/03/2011
- Accordo 15/03/2012
- Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
- Accordo previdenza integrativa 18/11/2014
- Accordo 13/01/2015
- Accordo 23/01/2015
- Accordo 02/02/2015
- Accordo 03/02/2015
- Accordo 04/02/2015
- Accordo 14/04/2015
- Accordo 15/09/2015
- Accordo 22/12/2015
- Accordo 06/04/2016
- Verbale di accordo 06/04/2016
- Accordo di rinnovo 08/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
- Accordo previdenza integrativa 20/12/2018
- Accordo 03/04/2019
- Accordo apprendistato 04/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
- Accordo 16/04/2019
- Accordo previdenza integrativa 19/11/2019
- Accordo 10/09/2020
- Accordo previdenza integrativa 17/11/2021
- Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
- Accordo 24/06/2022
- Accordo 22/09/2022
- Accordo 07/12/2022
- Accordi (n.° 4) 21/09/2023
- Accordo 30/01/2024
- Accordo 09/05/2024
- Ipotesi di accordo 28/01/2025 (Decorrenza 01/02/2025)
- Accordo di rinnovo 21/02/2025 (Decorrenza 01/02/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 24 giugno 2008
Tra
l'AGCI - Produzione e servizi di lavoro (AGCI-PSL)
l'Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro (ANCPL-LEGACOOP)
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro - Federlavoro e servizi - Confcooperative
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL)
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA) - aderente alla Confederazione italiana Sindacati lavoratori CISL
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-Costruzioni e legno) - aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL
Viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Verbale di stipula
Addì 26 aprile 2010, in Roma
Tra
l'ANCPL Legacoop
la Federlavoro e Servizi Confcooperative
la PSL AGCI
e
la FENEAL-UIL
la FILCA-CISL
la FILLEA-CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24 giugno 2008 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Verbale di stipula
Addì, 1º luglio 2014, in Roma
tra
l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro)
e
la Fe.n.e.a.l.-U.I.L, la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCNL Cooperative 26 aprile 2010.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
Verbale di stipula
Addì, 18 luglio 2018, in Roma
tra
l'ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI
e AGCI Produzione e Lavoro
e
la FENEAL UIL,
la FILCA CISL
e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1º luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
Accordo previdenza integrativa 20/12/2018
Verbale di stipula
Addi 20 dicembre 2018, in Roma
tra
ANCE, ACI PRODUZIONE LAVORO
e
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGILVerbale di stipula
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
- ANCE,
- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI,
- CONFAPI
- ANIEM
e
- FENEAL UIL,
- FILCA CISL,
- FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Accordo previdenza integrativa 17/11/2021
Verbale di stipula
Roma, 17 novembre 2021
TRA
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI,
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Verbale di stipula
Addì, 3 marzo 2022, in Roma
tra
l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,
e
la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative
Legenda:
Nella riscrittura gli articoli del CCNL Cooperative saranno resi omogenei
Verbale di stipula
Addi, 7 dicembre 2022 in Roma
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:
ANCE, rappresentata da
CNA Costruzioni, rappresentata da
ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresenta da
FIAE Casartrgiani, rappresentata da
CLAAI Edilizia, rappresentata da
LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da
ACCI Produzione e Lavoro, rappresentata da
e
FENEAL - UIL rappresentata da
FILCA - Cisl, rappresentata da
FILLEA Cgil, rappresentata da
PREMESSA
In relazione al Regolamento del Fondo Prepensionamento si conviene di apportare le seguenti modifiche, in maniera sperimentale, in vigore dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
[___]
Verbale di stipula
In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:
ANCE, rappresentata da
CNA Costruzioni, rappresentata da
ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresenta da
FIAE Casartrgiani, rappresentata da
CLAAI Edilizia, rappresentata da
LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da
ACCI Produzione e Lavoro, rappresentata da
e
FENEAL - UIL rappresentata da
FILCA - Cisl, rappresentata da
FILLEA Cgil, rappresentata da
[___]
Verbale di stipula
Addì, 21 settembre 2023, in Roma
tra
ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi,
AGCI Produzione e Lavoro
ANAEPA Confartigianato Edilizia,
CNA Costruzioni,
FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia
e
FENEAL-UIL,
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Visto l'accordo del 9 maggio 2023, si conviene che:
[___]
Ipotesi di accordo 28/01/2025 (Decorrenza 01/02/2025)
Addì, 28 gennaio 2025, in Roma l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro,
e
la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL
[___]
Accordo di rinnovo 21/02/2025 (Decorrenza 01/02/2025)
Verbale di stipula
Addì, 21 febbraio 2025, in Roma
tra
l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro,
e
la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
Legenda:
Nella riscrittura gli articoli del CCNL Cooperative saranno resi omogenei -
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell'ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
Settori di specializzazione
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Le Associazioni cooperative e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli Organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato (a cui può concorrere un maggior controllo degli attori anche attraverso strumenti come il DURC), l'efficienza e la produttività delle imprese favorendo l'innovazione tecnologia ed organizzativa, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali, promuovendo un efficace ampliamento delle attività ispettive nei cantieri sia pubblici che privati.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte, attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo, anche la compiuta realizzazione degli obiettivi di cui all'agenda per il tavolo di concertazione con il Ministero del lavoro del 31 gennaio 2007 (Allegato P).
Sezione prima - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Nel definire il rinnovo del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le Associazioni delle cooperative di produzione e lavoro aderenti alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla Confederazione delle cooperative italiane e all'Associazione generale delle cooperative italiane e la FENEAL, FILCA e FILLEA, si propongono come obiettivo di fondo la creazione di condizioni sociali ed economiche che consentano l'eliminazione delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di movimenti di convergenza per affermare una politica di sviluppo, di trasformazione e di rinnovo della società.
A tal fine esse si impegnano a dar vita a più avanzate relazioni industriali. Il metodo del più ampio confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno compete, deve caratterizzare sempre di più le relazioni industriali tra i due movimenti, sia per la definizione di impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo economico, sociale ed industriale del settore, sia per tutti gli altri aspetti oggetto del confronto.
Nel quadro di queste finalità, le Associazioni cooperative di produzione e lavoro con il contributo anche del movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere concrete iniziative atte ad allargare la partecipazione dell'impresa cooperativa a nuove iniziative imprenditoriali particolarmente nel Mezzogiorno.
Il modello dell'impresa cooperativa si colloca in una condizione diversa rispetto all'impresa privata. Infatti l'impresa cooperativa non persegue fini meramente speculativi, ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell'impresa da parte dei soci lavoratori, della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione, partecipa all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio di impresa, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo in tal modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone, collettivamente, degli strumenti di direzione, dei mezzi di produzione e delle sue cooperative e della destinazione dei risultati.
In considerazione di ciò, le parti prendono atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperative di lavoro è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche.
Fermo restando quanto sopra, le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie convengono che il trattamento economico minimo del socio delle cooperative edili è quello previsto dal presente CCNL
Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio nazionale.
Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio nazionale sulla cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra AGCI, Confcooperative, LNCeM e CGIL, CISL, UIL del 5 aprile 1990, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.
L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.
Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse edili, dagli Enti scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da Organismi pubblici o privati.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.
La gestione dell'Osservatorio sarà compito di un Comitato paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- produrre il rapporto di cui al 2º comma del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al 3º comma dello stesso punto 3;
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici o nei Centri di ricerca della cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni;
c) all'inizio di ogni anno di attività:
- il "budget" annuale, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie dei cc.cc.nn.l. edili.
Art. 3 - Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del Sindacato.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
A) Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi Enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di cui all'art. 2, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento.
Per la sua attività l'Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti bilaterali e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti nell'industria delle costruzioni.
L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l'andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- l'andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.
A1) Livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
A.2) Livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.
B) Sistema di informazione
B.1) Informazione in sede territoriale
Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le Associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le Associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì, informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni cooperative forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro di cui alla Legge n. 30/2003, nonché del lavoro straordinario.
Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni, dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.
B.2) Informazione in sede nazionale
Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di euro l'anno - forniranno alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata:
a) per i Consorzi cooperativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di euro l'anno;
b) i Consorzi costituiti per partecipare a gare di "General contractor", con capocommessa una impresa cooperativa per la quale si preveda venga sviluppato mediamente nel triennio un monte lavori non inferiore a 36 milioni di euro l'anno.
B.3) Informazioni a livello aziendale
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa, vengano fornite alle R.S.U. e alle OO.SS. territoriali, informazioni relative all'andamento economico, all'occupazione e all'organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 26 milioni di euro l'anno:
1) Andamenti economici:
- i bilanci consuntivi e i "budgets";
- le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;
- la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;
- gli investimenti per l'acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell'azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;
- l'andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento competitivo dell'impresa;
- grandi commesse: tipologia e tempistica.
2) Occupazione e formazione:
- l'andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;
- la politica di formazione e riqualificazione del personale;
- la programmazione e l'utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;
- la mobilità;
- la politica della sicurezza.
3) Organizzazione aziendale produttiva:
- l'assetto organizzativo - e le sue eventuali modifiche - riferibile alla durata dei lavori, all'orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;
- la gestione dei programmi produttivi e l'informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;
- i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
- i processi di fusione e/o di costituzione di Consorzi cooperativi;
- i lavori all'estero con l'indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione.
Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.
B.4) Strumenti e procedure di partecipazione
Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art. 7 relativamente alle competenze della R.S.U., nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e R.S.U. e/o OO.SS. territoriali potranno concordare la costituzione di Comitati tecnici congiunti.
A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.
La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS. territoriali tra i lavoratori della cooperativa.
Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL
La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.
Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.
C) Grandi opere (Legge n. 443/2001)
Nelle ipotesi di imprese cooperative o di Consorzi di cooperative che - nel ruolo di capocommessa - siano appaltatrici dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale (c.d. Grandi opere) individuate dal CIPE in applicazione dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e inserite dal Governo nel DPEF oppure dei lavori per la realizzazione di opere rilevanti di carattere interprovinciale e/o internazionale per un monte lavori, di loro competenza, superiore a 36 milioni di euro, si applicherà - per tali commesse - quanto segue:
a) In previsione dell'inizio dei lavori e quindi successivamente (con periodicità annuale) troveranno applicazione, con specifico riferimento alla dimensione di commessa, le procedure di cui ai precedenti punti B.2) e B.3). Ciò con particolare attenzione ai temi delle previsioni occupazionali, della gestione dei programmi produttivi, degli orari di lavoro e del decentramento; delle iniziative e degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro; dei servizi logistici e di cantiere.
b) La sede nazionale è anche deputata a dirimere eventuali controversie interpretative circa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 37 CCNL), ivi comprese le necessarie determinazioni circa i contratti collettivi territoriali da applicare e gli Enti bilaterali ai quali iscrivere i lavoratori nel caso di opere che ricadono nel territorio di diverse province.
c) La sede nazionale, a fronte di specifici impegni aziendali e/o territoriali a sostegno dell'ampliamento dei livelli occupazionali e della relativa rete dei servizi, in relazione anche alla valenza sociale di tali programmi, potrà definire specifiche iniziative (anche nei confronti del Governo e degli enti locali) tese a mutualizzare i relativi oneri e/o ridurne l'impatto sul sistema delle imprese.
Resta in ogni caso inteso che la procedura di cui al presente punto C) si inserisce nell'ambito del sistema di relazioni sindacali a carattere non negoziale ed in ogni caso non può determinare per le imprese costi aggiuntivi e cumulativi rispetto a quelli stabiliti, per ciascun istituto contrattuale, dal CCNL e dalla contrattazione collettiva di livello territoriale.
D) Definizione delle controversie interpretative
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 8 - Intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse edili, Scuole edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
In relazione quindi:
- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli Enti bilaterali promananti dai diversi - ma omogenei - sistemi contrattuali;
- alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:
Le parti concordano che:
1) per le Casse edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa edile dovrà essere contenuto nel limite dell'___% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa edile.
Per le Scuole edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ___% delle rispettive entrate.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il _____ di ciascun anno.
5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010, l'obbligo, a carico della Cassa edile, di affidare alla società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione (o del Comitato di gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di amministrazione (o Comitato di gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancata attivazione delle visite da parte del CPT.
11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagno, sull'attività preventivata e svolta.
13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
15) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL
Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1.
In allegato il bilancio tipo delle Casse edili.
***
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 15 - art. 113 Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell'appalto.
La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarie o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazione datoriali sottoscrittrici.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Provincie o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di Legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l'organizzazione del lavoro, da definirsi nell'ambito dell'accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.
Allegato 16 - art. 113-bis
Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l'impresa aggiudicataria dell'appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest'ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di Legge e del presente contratto, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.
Art. 4 - Mobilità e difesa dell'occupazione
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di situazione di difficoltà aziendale
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di Legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (Legge 23 luglio 1991, n. 223, specificatamente artt. 1, 4, 10 e 24, Legge 19 luglio 1993, n. 236) e la Legge 19 luglio 1994, n. 451 e dei contratti di solidarietà (Legge 19 luglio 1993, n. 236 e Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni), le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tale fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di Legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo:
- i permessi individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli artt. 46-bis e 79 del CCNL;
- i residui individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e 85 del CCNL;
- la fruizione delle festività di cui al punto 3) dell'art 57 del CCNL se cadenti di sabato o domenica e le festività di cui alle lett. b) e c) dell'art. 57 se cadenti di domenica;
- la fruizione della festività del 4 novembre;
- contratti a tempo parziale con aumento della percentuale in rapporto ai contratti a tempo pieno.
I processi di ristrutturazione e riconversione in atto per le particolarità dell'organizzazione produttiva e del lavoro nel settore edile pongono, anche nelle imprese cooperative, la necessità di adottare processi di mobilità concordata della mano d'opera.
A tal fine si conviene che:
a) prima della messa in mobilità dei lavoratori, le imprese cooperative promuoveranno il necessario confronto preventivo con i consigli dei delegati sulle possibili soluzioni da adottare;
b) le Associazioni cooperative e le strutture sindacali territoriali si incontreranno periodicamente per verificare l'andamento del mercato del lavoro, le necessità delle imprese cooperative in rapporto ai loro programmi e la eventuale compilazione di liste territoriali di mobilità.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 4 - Fondo incentivo all'occupazione
A decorrere dal 1º ottobre 2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione :
- minimi in vigore alla data del 1º luglio 2018;
- contingenza;
- edr;
- its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
Art. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO
1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1º ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1º settembre 2020.
Art. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
- 600 euro riconosciuto sotto forma dKi compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
- Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
- L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
- Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
- Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.
2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulatale con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.
Art. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1“ gennaio 2020.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1º gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.
Art. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA
1 . L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.
REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE
Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi.
CRITERIO
PUNTEGGIO
NOTE
A: Anzianità contributiva
1*X
X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
B: Assunzione tramite Blen.it
20
Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
X/5
X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.
Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre/I aprile) quindi X è uguale a 0.
D: Età del lavoratore
(30 - X)*3
X è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.
ISTRUZIONI
1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione dell graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:
A + B - C + D
Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l'ordine della graduatoria.
Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
DOMANDA DI INCENTIVO - SCONTO CONTRIBUTIVO
Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione -Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________
Prov. __________________________________ il ______________________________ Codice Fiscale _____________________
residente a _______________________ Prov. _______________________________
Via ____________________________________________ n_______, in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa ___________________________________________
P.IVA _______________________________ con sede legale a __________________
Prov_______________ Via _________________________ n. __________ e sede operativa a __________________
Prov________ Via ___________ n____ e sede operativa a _____________ Prov_____ Via______ n_____
Tel________ email ______
pec_______ persona da contattare ______
Tel. ___________________________ e -mail __________
CHIEDE
il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad € 600, 00 per:
[] l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _____________ ;
[] l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data __________
[] la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _________________________:
del Sig__________________________ nato a __________________
Prov_________________ il ___________________ Codice Fiscale ________________
residente a ___________________ Prov__________________ Via _________________________
n_______________, in qualità di operaio addetto a ____________________________
con inquadramento al ____________________ livello del vigente CCNL di settore
[] iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
[] non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta
DICHIARA
[] di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
[] di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
[] di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;
SI IMPEGNA
[] a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.
Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS
Luogo e data ________________________ Timbro e Firma ____________________________
(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
DOMANDA DI INCENTIVO - VOUCHER FORMAZIONE
Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione -Domanda di voucher per la formazione"
Il sottoscritto ______________________ nato a
Prov ________________ il _________________ Codice Fiscale ______________
residente a _______________ Prov___________
Via ___________________ n. _______________, in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa
P. IVA______________ con sede legale a ___________________
Prov________ Via _____________________________ n. ____________ e sede operativa a ___________
Prov______ Via_______ n_______
Tel ________ e- mail ____________________
CHIEDE
il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € 150,00 da spendere:
[] presso le Scuole Edili del Sistema;
[] presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione
del Sig. __________________________ nato a ___________________
Prov. ________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________
residente a _____________________ Prov ________________________ Via____________________
n. ______________________, in qualità di operaio addetto a ____________________
con inquadramento al _____________livello del vigente CCNL di settore
[] iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
[] non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN
Luogo e data _______________________
Timbro e Firma _____________________
(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 ° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).
Art. 5 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive.
a) L'azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg prima del ricorso al subappalto, alla R.S.U. e al Sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza.
La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle R.S.U. e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva, la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse edili competenti, agli Istituti previdenziali e assistenziali ed agli Organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
b) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.
c) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla-osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di Legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
d) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
e) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lett. a). È compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
f) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lett. a). È compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
g) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lett. e), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
h) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2010 e con valenza quadriennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010 dell'Elemento economico territoriale secondo i requisiti indicati nei successivi commi 5, 6 e 7 del presente punto A);
d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del CCNL;
g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D);
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL
Alle Organizzazioni territoriali delle centrali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1) adempimenti connessi all'attuazione della disciplina dell'istituto dell'anzianità professionale edile;
2) costituzione e funzionamento dell'Organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
3) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili;
4) determinazione di cui al 3º comma dell'art. 74;
5) determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni oggetto di carenza.
L'Elemento economico di cui alla lett. c) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
Le parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla precedente lett. c) e dei vantaggi che può produrre in termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da consentire gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione emanata successivamente al Protocollo del 23 luglio 1993.
Coerentemente agli assetti contrattuali definiti nel presente articolo le parti convengono quanto segue:
- a decorrere dalla data di stipula del CCNL del 6 luglio 1995, relativamente alla contrattazione integrativa prodottasi in precedenza in sedi diverse da quella territoriale (azienda, gruppo societario, ecc.) rimangono in vigore soltanto le disposizioni che determinano effetti applicativi incidenti sul trattamento economico-normativo dei lavoratori o su istituti concernenti le modalità di espletamento dell'attività sindacale (permessi, assemblee, locali per riunioni) con esclusione di ogni possibilità di ricontrattazione delle stesse, in quanto demandate alla competenza di altri livelli contrattuali, nelle sedi suddette;
- dall'entrata in vigore del CCNL del 6 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore e del premio di produzione previsti dagli artt. 6, lett. e), 52 ed 81 del CCNL 1º marzo 1991 rimangono congelati in cifra fissa secondo gli importi concordati a livello territoriale.
Gli istituti retributivi di cui al precedente comma, gli altri premi ed elementi retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o a livello territoriale, restano fissati definitivamente negli importi in essere alla data della stipula del presente CCNL e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Le rispettive Associazioni territoriali, all'atto dell'istituzione dell'elemento salariale di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare, né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
L'accordo di secondo livello territoriale, ha durata quadriennale.
In applicazione di quanto previsto dagli assetti contrattuali definiti nel presente articolo e di quanto disposto al comma precedente, nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura:
- l'elemento economico di cui al punto A), lett. c), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009 tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale;
- le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste al termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Verifica congiunta
In occasione del confronto per la definizione della misura massima dell'elemento economico territoriale, che dovrà comunque avvenire in contestualità temporale tra tutte le Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti nazionali del settore edile, le parti verificheranno la possibilità di definire una medesima data a decorrere dalla quale potranno cominciare a prodursi tutti gli effetti (economici e normativi) della prossima contrattazione integrativa territoriale. Questo, dandosi reciproca garanzia di assicurare l'assoluta uniformità con le decorrenze che saranno pattuite negli altri contratti nazionali del settore edile e l'invarianza dei costi contrattuali derivanti dal CCNL
Dichiarazione a verbale
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1º e 2º livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
Dichiarazione congiunta
Le Centrali cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire, all'interno di un confronto da sviluppare con tutte le parti sociali del settore e nel corso di vigenza del CCNL, le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 3 - Art. 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva)
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2011 e con valenza triennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 dell'Elemento variabile della retribuzione territoriale (E.V.R.) secondo i requisiti indicati nei successivi commi del presente punto A);
d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del CCNL;
g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D);
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL
(Omissis)
L'Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) di cui alla lett. c), che sostituisce il precedente istituto variabile (E.E.T.) e che, come quest'ultimo, risponde ai requisiti di Legge per gli sgravi fiscali e contributivi, sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio; esso non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per la sua determinazione saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa edile;
2) monte salari denunciato in Cassa edile;
3) ore denunciate in Cassa edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT;
5) il quinto indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011, le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono stabilire a livello locale, per le circoscrizioni di propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti nazionali (così come previsto agli artt. 52 e 81), la specifica percentuale di E.V.R., in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del settore nel proprio territorio.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le relative incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, annualmente, poi al raffronto dei cinque indicatori territoriali, su un arco temporale triennale.
Saranno presi a raffronto due trienni: il primo dei quali composto dall'ultimo anno di cui si hanno a disposizione tutti i dati relativi ai cinque indicatori e dai due anni immediatamente precedenti; il secondo composto dal penultimo anno di cui si hanno i dati disponibili e dai due a quest'ultimo precedenti (es.: triennio 2010, 2009, 2008 vs. 2009, 2008, 2007; 2011, 2010, 2009 vs. 2010, 2009, 2008; 2012, 2011, 2010 vs. 2011, 2010, 2009).
L'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali degli indicatori la cui variazione sia pari a zero o positiva, ciò sino al 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente.
Qualora la variazione di almeno dei due suddetti cinque indicatori dovesse risultare pari a zero o positiva e nel caso in cui la somma dei relativi pesi ponderali risultasse inferiore al 30%, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della specifica percentuale massima fissata a livello territoriale.
Nell'ipotesi invece in cui la somma delle incidenze ponderali degli indicatori, o anche l'incidenza di un solo indicatore, risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Le parti sociali territoriali si incontreranno ogni anno (entro il mese di giugno) per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata, a livello provinciale la percentuale di E.V.R. da erogare, ogni cooperativa, qualora la predetta percentuale sia pari o superiore al 30%, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
a) ore denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
b) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.
È data facoltà alle Rappresentanze territoriali di confermare o sostituire uno o entrambi i parametri sopra indicati con altrettanti, ritenuti più idonei e coerenti a misurare la situazione economica delle imprese cooperative del territorio.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.
L'impresa confronterà l'andamento dei propri parametri nei due trienni, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultassero pari a zero o positive, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.
Qualora uno e entrambi i parametri avessero una dinamica negativa, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%.
Laddove a livello provinciale risultasse da erogare una percentuale di E.V.R. superiore al 30%, la cooperativa, nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà, oltre al 30%, anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%; ciò attivando la seguente procedura:
- la cooperativa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale cooperativa di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone contestuale comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- analoga procedura dovrà essere osservata dalle imprese cooperative non aderenti ad alcuna Associazione cooperativa firmataria del contratto territoriale, fermo restando che, in questo caso, l'autodichiarazione andrà resa a tutte le Associazioni cooperative firmatarie dell'integrativo;
- le suddette Associazioni informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa cooperativa stessa, nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate, ovvero dei due parametri aziendali eventualmente modificati dalle Organizzazioni territoriali.
Le imprese cooperative di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.
L'erogazione dell'E.V.R., determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i tre mesi successivi alla data della presentazione della piattaforma e comunque sino alla data del termine del mese successivo alla scadenza dell'integrativo da rinnovare, le parti non assumeranno iniziative unilaterali e non procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Visto quanto stabilito nell'accordo interassociativo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1º e 2º livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Elemento variabile della retribuzione
Art. 12 industria e art. 6 cooperative
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
l'ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordi locali
Art. 38 industria e Art. 6 cooperative
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2015.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive,
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1º luglio 2015.
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.
Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte sala