S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 24/06/2008
EDILIZIA - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 24/06/2008
Dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini
Decorrenza: 01/06/2008
Scadenza: 30/06/2024
CCNL 24/06/2008 come modificato da:
- Protocollo di Intesa 09/02/2009
- Accordo 18/12/2009
- Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
- Accordo 16/11/2010
- Accordo 10/01/2011
- Accordo 25/03/2011
- Accordo 29/03/2011
- Accordo 31/03/2011
- Accordo 15/03/2012
- Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
- Accordo previdenza integrativa 18/11/2014
- Accordo 13/01/2015
- Accordo 23/01/2015
- Accordo 02/02/2015
- Accordo 03/02/2015
- Accordo 04/02/2015
- Accordo 14/04/2015
- Accordo 15/09/2015
- Accordo 22/12/2015
- Accordo 06/04/2016
- Verbale di accordo 06/04/2016
- Accordo di rinnovo 08/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
- Accordo previdenza integrativa 20/12/2018
- Accordo 03/04/2019
- Accordo apprendistato 04/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
- Accordo 16/04/2019
- Accordo previdenza integrativa 19/11/2019
- Accordo 10/09/2020
- Accordo previdenza integrativa 17/11/2021
- Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
- Accordo 24/06/2022
- Accordo 22/09/2022
- Accordo 07/12/2022
- Accordi (n.° 4) 21/09/2023
- Accordo 30/01/2024
- Accordo 09/05/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 24 giugno 2008
Tra
l'AGCI - Produzione e servizi di lavoro (AGCI-PSL)
l'Associazione nazionale cooperative di produzione e lavoro (ANCPL-LEGACOOP)
la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro - Federlavoro e servizi - Confcooperative
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL)
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA) - aderente alla Confederazione italiana Sindacati lavoratori CISL
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-Costruzioni e legno) - aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL
Viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Verbale di stipula
Addì 26 aprile 2010, in Roma
Tra
l'ANCPL Legacoop
la Federlavoro e Servizi Confcooperative
la PSL AGCI
e
la FENEAL-UIL
la FILCA-CISL
la FILLEA-CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24 giugno 2008 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Verbale di stipula
Addì, 1º luglio 2014, in Roma
tra
l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro)
e
la Fe.n.e.a.l.-U.I.L, la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCNL Cooperative 26 aprile 2010.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
Verbale di stipula
Addì, 18 luglio 2018, in Roma
tra
l'ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI
e AGCI Produzione e Lavoro
e
la FENEAL UIL,
la FILCA CISL
e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1º luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
Accordo previdenza integrativa 20/12/2018
Verbale di stipula
Addi 20 dicembre 2018, in Roma
tra
ANCE, ACI PRODUZIONE LAVORO
e
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGILVerbale di stipula
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
- ANCE,
- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI,
- CONFAPI
- ANIEM
e
- FENEAL UIL,
- FILCA CISL,
- FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Accordo previdenza integrativa 17/11/2021
Verbale di stipula
Roma, 17 novembre 2021
TRA
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI,
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Verbale di stipula
Addì, 3 marzo 2022, in Roma
tra
l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,
e
la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative
Legenda:
Nella riscrittura gli articoli del CCNL Cooperative saranno resi omogenei
Verbale di stipula
Addi, 7 dicembre 2022 in Roma
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:
ANCE, rappresentata da
CNA Costruzioni, rappresentata da
ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresenta da
FIAE Casartrgiani, rappresentata da
CLAAI Edilizia, rappresentata da
LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da
ACCI Produzione e Lavoro, rappresentata da
e
FENEAL - UIL rappresentata da
FILCA - Cisl, rappresentata da
FILLEA Cgil, rappresentata da
PREMESSA
In relazione al Regolamento del Fondo Prepensionamento si conviene di apportare le seguenti modifiche, in maniera sperimentale, in vigore dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
[___]
Verbale di stipula
In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:
ANCE, rappresentata da
CNA Costruzioni, rappresentata da
ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresenta da
FIAE Casartrgiani, rappresentata da
CLAAI Edilizia, rappresentata da
LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da
ACCI Produzione e Lavoro, rappresentata da
e
FENEAL - UIL rappresentata da
FILCA - Cisl, rappresentata da
FILLEA Cgil, rappresentata da
[___]
Verbale di stipula
Addì, 21 settembre 2023, in Roma
tra
ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi,
AGCI Produzione e Lavoro
ANAEPA Confartigianato Edilizia,
CNA Costruzioni,
FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia
e
FENEAL-UIL,
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Visto l'accordo del 9 maggio 2023, si conviene che:
[___]
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell'ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoti, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
Settori di specializzazione
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
Protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni
Le Associazioni cooperative e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell'accordo per il rinnovo del CCNL, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli Organi di Governo per sviluppare l'industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l'incremento dell'occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato (a cui può concorrere un maggior controllo degli attori anche attraverso strumenti come il DURC), l'efficienza e la produttività delle imprese favorendo l'innovazione tecnologia ed organizzativa, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali, promuovendo un efficace ampliamento delle attività ispettive nei cantieri sia pubblici che privati.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte, attraverso un'attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo, anche la compiuta realizzazione degli obiettivi di cui all'agenda per il tavolo di concertazione con il Ministero del lavoro del 31 gennaio 2007 (Allegato P).
Sezione prima - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Nel definire il rinnovo del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le Associazioni delle cooperative di produzione e lavoro aderenti alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla Confederazione delle cooperative italiane e all'Associazione generale delle cooperative italiane e la FENEAL, FILCA e FILLEA, si propongono come obiettivo di fondo la creazione di condizioni sociali ed economiche che consentano l'eliminazione delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di movimenti di convergenza per affermare una politica di sviluppo, di trasformazione e di rinnovo della società.
A tal fine esse si impegnano a dar vita a più avanzate relazioni industriali. Il metodo del più ampio confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno compete, deve caratterizzare sempre di più le relazioni industriali tra i due movimenti, sia per la definizione di impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo economico, sociale ed industriale del settore, sia per tutti gli altri aspetti oggetto del confronto.
Nel quadro di queste finalità, le Associazioni cooperative di produzione e lavoro con il contributo anche del movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere concrete iniziative atte ad allargare la partecipazione dell'impresa cooperativa a nuove iniziative imprenditoriali particolarmente nel Mezzogiorno.
Il modello dell'impresa cooperativa si colloca in una condizione diversa rispetto all'impresa privata. Infatti l'impresa cooperativa non persegue fini meramente speculativi, ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell'impresa da parte dei soci lavoratori, della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione, partecipa all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio di impresa, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo in tal modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone, collettivamente, degli strumenti di direzione, dei mezzi di produzione e delle sue cooperative e della destinazione dei risultati.
In considerazione di ciò, le parti prendono atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperative di lavoro è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche.
Fermo restando quanto sopra, le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali firmatarie convengono che il trattamento economico minimo del socio delle cooperative edili è quello previsto dal presente CCNL
Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all'art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio nazionale.
Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l'Osservatorio nazionale sulla cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra AGCI, Confcooperative, LNCeM e CGIL, CISL, UIL del 5 aprile 1990, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell'ambito dell'industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.
L'Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.
Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse edili, dagli Enti scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da Organismi pubblici o privati.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
Inoltre entro gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l'anno successivo con l'obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l'insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell'ambito di quelli indicati al precedente punto 2.
La gestione dell'Osservatorio sarà compito di un Comitato paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- produrre il rapporto di cui al 2º comma del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al 3º comma dello stesso punto 3;
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici o nei Centri di ricerca della cooperazione e del Sindacato, perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni;
c) all'inizio di ogni anno di attività:
- il "budget" annuale, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.
Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall'Osservatorio, con particolare attenzione all'efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie dei cc.cc.nn.l. edili.
Art. 3 - Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell'ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del Sindacato.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
A) Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi Enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, di cui all'art. 2, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento.
Per la sua attività l'Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti bilaterali e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti nell'industria delle costruzioni.
L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l'andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- l'andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.
A1) Livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione; struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.
A.2) Livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.
B) Sistema di informazione
B.1) Informazione in sede territoriale
Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le Associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive, i relativi criteri di definizione, le loro caratteristiche e dislocazione; l'assunzione di lavori all'estero. Nel corso di questi incontri le Associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì, informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull'occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull'organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni cooperative forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro di cui alla Legge n. 30/2003, nonché del lavoro straordinario.
Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l'andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni, dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.
B.2) Informazione in sede nazionale
Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di euro l'anno - forniranno alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata:
a) per i Consorzi cooperativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di euro l'anno;
b) i Consorzi costituiti per partecipare a gare di "General contractor", con capocommessa una impresa cooperativa per la quale si preveda venga sviluppato mediamente nel triennio un monte lavori non inferiore a 36 milioni di euro l'anno.
B.3) Informazioni a livello aziendale
Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell'ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell'impresa cooperativa, vengano fornite alle R.S.U. e alle OO.SS. territoriali, informazioni relative all'andamento economico, all'occupazione e all'organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 26 milioni di euro l'anno:
1) Andamenti economici:
- i bilanci consuntivi e i "budgets";
- le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;
- la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;
- gli investimenti per l'acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell'azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;
- l'andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento competitivo dell'impresa;
- grandi commesse: tipologia e tempistica.
2) Occupazione e formazione:
- l'andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;
- la politica di formazione e riqualificazione del personale;
- la programmazione e l'utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;
- la mobilità;
- la politica della sicurezza.
3) Organizzazione aziendale produttiva:
- l'assetto organizzativo - e le sue eventuali modifiche - riferibile alla durata dei lavori, all'orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;
- la gestione dei programmi produttivi e l'informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;
- i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
- i processi di fusione e/o di costituzione di Consorzi cooperativi;
- i lavori all'estero con l'indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione.
Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.
B.4) Strumenti e procedure di partecipazione
Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art. 7 relativamente alle competenze della R.S.U., nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e R.S.U. e/o OO.SS. territoriali potranno concordare la costituzione di Comitati tecnici congiunti.
A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.
La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla R.S.U. e/o dalle OO.SS. territoriali tra i lavoratori della cooperativa.
Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL
La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.
Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.
C) Grandi opere (Legge n. 443/2001)
Nelle ipotesi di imprese cooperative o di Consorzi di cooperative che - nel ruolo di capocommessa - siano appaltatrici dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale (c.d. Grandi opere) individuate dal CIPE in applicazione dell'art. 1, comma 1 della Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e inserite dal Governo nel DPEF oppure dei lavori per la realizzazione di opere rilevanti di carattere interprovinciale e/o internazionale per un monte lavori, di loro competenza, superiore a 36 milioni di euro, si applicherà - per tali commesse - quanto segue:
a) In previsione dell'inizio dei lavori e quindi successivamente (con periodicità annuale) troveranno applicazione, con specifico riferimento alla dimensione di commessa, le procedure di cui ai precedenti punti B.2) e B.3). Ciò con particolare attenzione ai temi delle previsioni occupazionali, della gestione dei programmi produttivi, degli orari di lavoro e del decentramento; delle iniziative e degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro; dei servizi logistici e di cantiere.
b) La sede nazionale è anche deputata a dirimere eventuali controversie interpretative circa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 37 CCNL), ivi comprese le necessarie determinazioni circa i contratti collettivi territoriali da applicare e gli Enti bilaterali ai quali iscrivere i lavoratori nel caso di opere che ricadono nel territorio di diverse province.
c) La sede nazionale, a fronte di specifici impegni aziendali e/o territoriali a sostegno dell'ampliamento dei livelli occupazionali e della relativa rete dei servizi, in relazione anche alla valenza sociale di tali programmi, potrà definire specifiche iniziative (anche nei confronti del Governo e degli enti locali) tese a mutualizzare i relativi oneri e/o ridurne l'impatto sul sistema delle imprese.
Resta in ogni caso inteso che la procedura di cui al presente punto C) si inserisce nell'ambito del sistema di relazioni sindacali a carattere non negoziale ed in ogni caso non può determinare per le imprese costi aggiuntivi e cumulativi rispetto a quelli stabiliti, per ciascun istituto contrattuale, dal CCNL e dalla contrattazione collettiva di livello territoriale.
D) Definizione delle controversie interpretative
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 8 - Intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse edili, Scuole edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell'operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
In relazione quindi:
- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
- alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli Enti bilaterali promananti dai diversi - ma omogenei - sistemi contrattuali;
- alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'Ente medesimo:
Le parti concordano che:
1) per le Casse edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa edile dovrà essere contenuto nel limite dell'___% della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa edile.
Per le Scuole edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ___% delle rispettive entrate.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il _____ di ciascun anno.
5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010, l'obbligo, a carico della Cassa edile, di affidare alla società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione (o del Comitato di gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell'Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di amministrazione (o Comitato di gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancata attivazione delle visite da parte del CPT.
11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d'accompagno, sull'attività preventivata e svolta.
13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
15) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL
Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1.
In allegato il bilancio tipo delle Casse edili.
***
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 15 - art. 113 Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell'appalto.
La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarie o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazione datoriali sottoscrittrici.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Provincie o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di Legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l'organizzazione del lavoro, da definirsi nell'ambito dell'accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.
Allegato 16 - art. 113-bis
Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l'impresa aggiudicataria dell'appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest'ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di Legge e del presente contratto, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.
Art. 4 - Mobilità e difesa dell'occupazione
Strumenti di difesa dell'occupazione in caso di situazione di difficoltà aziendale
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di Legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (Legge 23 luglio 1991, n. 223, specificatamente artt. 1, 4, 10 e 24, Legge 19 luglio 1993, n. 236) e la Legge 19 luglio 1994, n. 451 e dei contratti di solidarietà (Legge 19 luglio 1993, n. 236 e Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni), le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tale fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di Legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo:
- i permessi individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli artt. 46-bis e 79 del CCNL;
- i residui individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e 85 del CCNL;
- la fruizione delle festività di cui al punto 3) dell'art 57 del CCNL se cadenti di sabato o domenica e le festività di cui alle lett. b) e c) dell'art. 57 se cadenti di domenica;
- la fruizione della festività del 4 novembre;
- contratti a tempo parziale con aumento della percentuale in rapporto ai contratti a tempo pieno.
I processi di ristrutturazione e riconversione in atto per le particolarità dell'organizzazione produttiva e del lavoro nel settore edile pongono, anche nelle imprese cooperative, la necessità di adottare processi di mobilità concordata della mano d'opera.
A tal fine si conviene che:
a) prima della messa in mobilità dei lavoratori, le imprese cooperative promuoveranno il necessario confronto preventivo con i consigli dei delegati sulle possibili soluzioni da adottare;
b) le Associazioni cooperative e le strutture sindacali territoriali si incontreranno periodicamente per verificare l'andamento del mercato del lavoro, le necessità delle imprese cooperative in rapporto ai loro programmi e la eventuale compilazione di liste territoriali di mobilità.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 4 - Fondo incentivo all'occupazione
A decorrere dal 1º ottobre 2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione :
- minimi in vigore alla data del 1º luglio 2018;
- contingenza;
- edr;
- its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
Art. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO
1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1º ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1º settembre 2020.
Art. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
- 600 euro riconosciuto sotto forma dKi compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
- Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
- L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
- Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
- Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.
2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulatale con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.
Art. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1“ gennaio 2020.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1º gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.
Art. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA
1 . L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.
REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE
Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi.
CRITERIO
PUNTEGGIO
NOTE
A: Anzianità contributiva
1*X
X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
B: Assunzione tramite Blen.it
20
Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
X/5
X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.
Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre/I aprile) quindi X è uguale a 0.
D: Età del lavoratore
(30 - X)*3
X è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.
ISTRUZIONI
1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione dell graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:
A + B - C + D
Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l'ordine della graduatoria.
Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
DOMANDA DI INCENTIVO - SCONTO CONTRIBUTIVO
Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione -Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________
Prov. __________________________________ il ______________________________ Codice Fiscale _____________________
residente a _______________________ Prov. _______________________________
Via ____________________________________________ n_______, in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa ___________________________________________
P.IVA _______________________________ con sede legale a __________________
Prov_______________ Via _________________________ n. __________ e sede operativa a __________________
Prov________ Via ___________ n____ e sede operativa a _____________ Prov_____ Via______ n_____
Tel________ email ______
pec_______ persona da contattare ______
Tel. ___________________________ e -mail __________
CHIEDE
il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad € 600, 00 per:
[] l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _____________ ;
[] l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data __________
[] la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _________________________:
del Sig__________________________ nato a __________________
Prov_________________ il ___________________ Codice Fiscale ________________
residente a ___________________ Prov__________________ Via _________________________
n_______________, in qualità di operaio addetto a ____________________________
con inquadramento al ____________________ livello del vigente CCNL di settore
[] iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
[] non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta
DICHIARA
[] di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
[] di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
[] di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;
SI IMPEGNA
[] a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.
Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS
Luogo e data ________________________ Timbro e Firma ____________________________
(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
DOMANDA DI INCENTIVO - VOUCHER FORMAZIONE
Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione -Domanda di voucher per la formazione"
Il sottoscritto ______________________ nato a
Prov ________________ il _________________ Codice Fiscale ______________
residente a _______________ Prov___________
Via ___________________ n. _______________, in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa
P. IVA______________ con sede legale a ___________________
Prov________ Via _____________________________ n. ____________ e sede operativa a ___________
Prov______ Via_______ n_______
Tel ________ e- mail ____________________
CHIEDE
il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € 150,00 da spendere:
[] presso le Scuole Edili del Sistema;
[] presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione
del Sig. __________________________ nato a ___________________
Prov. ________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________
residente a _____________________ Prov ________________________ Via____________________
n. ______________________, in qualità di operaio addetto a ____________________
con inquadramento al _____________livello del vigente CCNL di settore
[] iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
[] non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN
Luogo e data _______________________
Timbro e Firma _____________________
(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 ° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).
Art. 5 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell'art. 3, alla attuazione di quanto definito alle lettere successive.
a) L'azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg prima del ricorso al subappalto, alla R.S.U. e al Sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza.
La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle R.S.U. e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva, la reciproca autonomia.
Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse edili competenti, agli Istituti previdenziali e assistenziali ed agli Organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.
b) La ricerca delle imprese a cui affidare l'appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.
c) L'azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla-osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di Legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
d) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).
e) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lett. a). È compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
f) La cooperativa è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lett. a). È compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.
g) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lett. e), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto.
In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
h) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
Le parti concordano che il ricorso all'appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l'occupazione dei lavoratori dell'impresa idonei alle lavorazioni medesime.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Art. 6 - Secondo livello di contrattazione collettiva
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2010 e con valenza quadriennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010 dell'Elemento economico territoriale secondo i requisiti indicati nei successivi commi 5, 6 e 7 del presente punto A);
d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del CCNL;
g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D);
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL
Alle Organizzazioni territoriali delle centrali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1) adempimenti connessi all'attuazione della disciplina dell'istituto dell'anzianità professionale edile;
2) costituzione e funzionamento dell'Organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;
3) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili;
4) determinazione di cui al 3º comma dell'art. 74;
5) determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni oggetto di carenza.
L'Elemento economico di cui alla lett. c) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
Le parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui alla precedente lett. c) e dei vantaggi che può produrre in termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le aziende, tali da consentire gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione emanata successivamente al Protocollo del 23 luglio 1993.
Coerentemente agli assetti contrattuali definiti nel presente articolo le parti convengono quanto segue:
- a decorrere dalla data di stipula del CCNL del 6 luglio 1995, relativamente alla contrattazione integrativa prodottasi in precedenza in sedi diverse da quella territoriale (azienda, gruppo societario, ecc.) rimangono in vigore soltanto le disposizioni che determinano effetti applicativi incidenti sul trattamento economico-normativo dei lavoratori o su istituti concernenti le modalità di espletamento dell'attività sindacale (permessi, assemblee, locali per riunioni) con esclusione di ogni possibilità di ricontrattazione delle stesse, in quanto demandate alla competenza di altri livelli contrattuali, nelle sedi suddette;
- dall'entrata in vigore del CCNL del 6 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore e del premio di produzione previsti dagli artt. 6, lett. e), 52 ed 81 del CCNL 1º marzo 1991 rimangono congelati in cifra fissa secondo gli importi concordati a livello territoriale.
Gli istituti retributivi di cui al precedente comma, gli altri premi ed elementi retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o a livello territoriale, restano fissati definitivamente negli importi in essere alla data della stipula del presente CCNL e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Le rispettive Associazioni territoriali, all'atto dell'istituzione dell'elemento salariale di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare, né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
L'accordo di secondo livello territoriale, ha durata quadriennale.
In applicazione di quanto previsto dagli assetti contrattuali definiti nel presente articolo e di quanto disposto al comma precedente, nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale, da svolgere conformemente alla seguente procedura:
- l'elemento economico di cui al punto A), lett. c), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009 tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale;
- le richieste di stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto territoriale, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste al termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Verifica congiunta
In occasione del confronto per la definizione della misura massima dell'elemento economico territoriale, che dovrà comunque avvenire in contestualità temporale tra tutte le Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti nazionali del settore edile, le parti verificheranno la possibilità di definire una medesima data a decorrere dalla quale potranno cominciare a prodursi tutti gli effetti (economici e normativi) della prossima contrattazione integrativa territoriale. Questo, dandosi reciproca garanzia di assicurare l'assoluta uniformità con le decorrenze che saranno pattuite negli altri contratti nazionali del settore edile e l'invarianza dei costi contrattuali derivanti dal CCNL
Dichiarazione a verbale
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1º e 2º livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
Dichiarazione congiunta
Le Centrali cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire, all'interno di un confronto da sviluppare con tutte le parti sociali del settore e nel corso di vigenza del CCNL, le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 3 - Art. 6 (Secondo livello di contrattazione collettiva)
A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2011 e con valenza triennale:
a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 60;
c) determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 dell'Elemento variabile della retribuzione territoriale (E.V.R.) secondo i requisiti indicati nei successivi commi del presente punto A);
d) attuazione di cui all'art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;
e) determinazione dell'indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell'art. 60;
f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell'ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del CCNL;
g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all'art. 55;
h) modalità di attuazione dell'appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell'art. 5;
i) ripartizione dell'orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 29, lett. D);
m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL
(Omissis)
L'Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) di cui alla lett. c), che sostituisce il precedente istituto variabile (E.E.T.) e che, come quest'ultimo, risponde ai requisiti di Legge per gli sgravi fiscali e contributivi, sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio; esso non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per la sua determinazione saranno utilizzati i seguenti cinque indicatori:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa edile;
2) monte salari denunciato in Cassa edile;
3) ore denunciate in Cassa edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT;
5) il quinto indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011, le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono stabilire a livello locale, per le circoscrizioni di propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti nazionali (così come previsto agli artt. 52 e 81), la specifica percentuale di E.V.R., in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del settore nel proprio territorio.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le relative incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, annualmente, poi al raffronto dei cinque indicatori territoriali, su un arco temporale triennale.
Saranno presi a raffronto due trienni: il primo dei quali composto dall'ultimo anno di cui si hanno a disposizione tutti i dati relativi ai cinque indicatori e dai due anni immediatamente precedenti; il secondo composto dal penultimo anno di cui si hanno i dati disponibili e dai due a quest'ultimo precedenti (es.: triennio 2010, 2009, 2008 vs. 2009, 2008, 2007; 2011, 2010, 2009 vs. 2010, 2009, 2008; 2012, 2011, 2010 vs. 2011, 2010, 2009).
L'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali degli indicatori la cui variazione sia pari a zero o positiva, ciò sino al 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente.
Qualora la variazione di almeno dei due suddetti cinque indicatori dovesse risultare pari a zero o positiva e nel caso in cui la somma dei relativi pesi ponderali risultasse inferiore al 30%, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della specifica percentuale massima fissata a livello territoriale.
Nell'ipotesi invece in cui la somma delle incidenze ponderali degli indicatori, o anche l'incidenza di un solo indicatore, risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Le parti sociali territoriali si incontreranno ogni anno (entro il mese di giugno) per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata, a livello provinciale la percentuale di E.V.R. da erogare, ogni cooperativa, qualora la predetta percentuale sia pari o superiore al 30%, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
a) ore denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
b) volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.
È data facoltà alle Rappresentanze territoriali di confermare o sostituire uno o entrambi i parametri sopra indicati con altrettanti, ritenuti più idonei e coerenti a misurare la situazione economica delle imprese cooperative del territorio.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.
L'impresa confronterà l'andamento dei propri parametri nei due trienni, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultassero pari a zero o positive, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.
Qualora uno e entrambi i parametri avessero una dinamica negativa, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%.
Laddove a livello provinciale risultasse da erogare una percentuale di E.V.R. superiore al 30%, la cooperativa, nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà, oltre al 30%, anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%; ciò attivando la seguente procedura:
- la cooperativa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale cooperativa di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone contestuale comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- analoga procedura dovrà essere osservata dalle imprese cooperative non aderenti ad alcuna Associazione cooperativa firmataria del contratto territoriale, fermo restando che, in questo caso, l'autodichiarazione andrà resa a tutte le Associazioni cooperative firmatarie dell'integrativo;
- le suddette Associazioni informeranno con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa cooperativa stessa, nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate, ovvero dei due parametri aziendali eventualmente modificati dalle Organizzazioni territoriali.
Le imprese cooperative di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.
L'erogazione dell'E.V.R., determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
B) Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i tre mesi successivi alla data della presentazione della piattaforma e comunque sino alla data del termine del mese successivo alla scadenza dell'integrativo da rinnovare, le parti non assumeranno iniziative unilaterali e non procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Visto quanto stabilito nell'accordo interassociativo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1º e 2º livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Elemento variabile della retribuzione
Art. 12 industria e art. 6 cooperative
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
l'ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordi locali
Art. 38 industria e Art. 6 cooperative
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2015.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive,
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1º luglio 2015.
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.
Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 11 - art. 38 Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
(omissis)
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa. L'obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla Legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.
(omissis)
Art. 7 - Rappresentanza sindacale unitaria
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal Protocollo di intesa del 13 settembre 1994 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), sottoscritto da Lega nazionale cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane, Associazione generale cooperative italiane e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:
1) Le parti si danno atto che la R.S.U. costituisce la Rappresentanza sindacale aziendale unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nella unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all'art. 7 del CCNL 1º marzo 1991 e subentra alle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di Legge e di contratto.
Per il numero dei componenti la R.S.U. e per le modalità di costituzione delle stesse valgono le disposizioni dell'accordo in materia del 13 settembre 1994 tra Legacoop, Confcooperative, e AGCI e con CGIL, CISL, UIL.
2) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di Associazione temporanea o Consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nell'unità produttiva meno di 16 dipendenti, si procede all'elezione di un Rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per edilizia.
Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il Rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell'unità produttiva dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
Il Rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al 1º comma, scende al di sotto di 16.
A tale rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per l'espletamento delle proprie funzioni.
3) Per i rapporti con la cooperativa la R.S.U., fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
Nell'esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la R.S.U. e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.
4) È compito della R.S.U. intervenire nei confronti della cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme del CCNL e del contratto collettivo territoriale applicabile nell'unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche materie:
- organizzazione del lavoro nell'impresa e nel cantiere;
- prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il Rappresentante per la sicurezza;
- distribuzione dell'orario di lavoro previsto dal CCNL e dall'integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario ferie, ROL);
- inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;
- diritto allo studio e formazione professionale;
- gestione delle situazioni di difficoltà o crisi aziendale, con ricadute sull'occupazione;
- la dinamica delle qualifiche e delle retribuzioni.
5) Per l'espletamento dei propri compiti, le R.S.U. hanno complessivamente a loro disposizione un monte annuo di permessi di otto ore retribuite, così determinate:
- da 1 a 70 dipendenti: 3 permessi al mese;
- da 71 a 200 dipendenti: 6 permessi al mese;
- oltre 200 dipendenti: 9 permessi al mese.
Dichiarazione a verbale
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con le nuove norme.
Nell'unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le parti convengono che le 12 ore annue retribuite per assemblee sui luoghi di lavoro potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale sottoscritto in data 13 settembre 1994.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Per le assemblee durante l'orario di lavoro, nel limite complessivo di dodici ore nell'anno solare, è corrisposta al lavoratore la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64 e dalla maggiorazione di cui all'art. 58, ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
Le Rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 10 - Cariche sindacali e pubbliche
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese cumulabili nell'arco dell'anno sociale, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda da cui il lavoratore dipende.
Nel caso di cui al 1º comma è dovuta la normale retribuzione costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 e della maggiorazione di cui all'art. 58 ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente, e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali o provinciali si fa rinvio a disposizioni di Legge.
Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.
Art. 12 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Art. 13 - Estensione di contratti stipulati con le altre Associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Associazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali delle cooperative stipulanti il presente contratto alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
Sezione seconda - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI, AGLI IMPIEGATI, QUADRI
Art. 14 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono altrettanti valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate: i livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese.
La retribuzione oraria degli operai, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari; l'ammontare così ottenuto viene moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore a norma di Legge e di contratto.
Gli otto livelli di minimo tabellare avranno un rapporto fra loro basato sulla seguente scala parametrale:
Livello | Parametro |
8º | 250 |
7º | 210 |
6º | 180 |
5º | 153 |
4º | 136,5 |
3º | 127 |
2º | 114 |
1º | 100 |
Livello 8º (par. 250)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - in collaborazione con i dirigenti dell'impresa - sulla base delle strategie e dei piani della cooperativa sono responsabili della gestione di unità organizzativa di particolare rilevanza aziendale, caratterizzate da notevole complessità tecnologica e/o gestionale: essi rispondono del raggiungimento degli obiettivi di piano e di "budget" della loro unità, alla cui definizione hanno direttamente contribuito.
Livello 7º (par. 210)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali - con ampia facoltà d'iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'attuazione dei programmi concordati - coordinano e gestiscono unità organizzative complesse; oppure i lavoratori che svolgono - sulla base di una consolidata e diversificata esperienza - un ruolo specialistico, che contribuisca in maniera significativa ai risultati funzionali del loro settore.
I suddetti lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti.
Profili professionali
- Lavoratori responsabili di grandi commesse e/o progetti che, all'interno degli obiettivi gestionali ed economici loro affidati, coordinano le varie fasi della commessa e ne garantiscono l'integrazione operativa ed organizzativa nonché il rispetto dei tempi, con particolare attenzione alla gestione complessiva del contratto, rispondendo infine dei risultati economici e gestionali della stessa.
Responsabile di grandi commesse e/o progetti.
Responsabile di aree.
- Lavoratori che, sulla base dei programmi concordati con la Direzione della cooperativa, organizzano, gestiscono e controllano unità organizzative complesse (settori produttivi, servizi ecc.); essi sono responsabili degli obiettivi funzionali assegnati alla loro unità, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'area aziendale in cui operano ed infine rispondono delle risorse loro affidate, con particolare riferimento allo sviluppo professionale dei loro collaboratori.
Responsabile di settore produttivo.
Responsabile di servizio.
- Lavoratori che, in base agli obiettivi loro assegnati, progettano e realizzano sistemi informativi molto complessi e tecnologicamente avanzati, in cui abbiano particolare rilevanza gli aspetti innovativi sia di software (linguaggi, programmi) che di hardware (scelta e dimensionamento nuove apparecchiature), con particolare attenzione alle esigenze funzionali ed alle dimensioni organizzative dell'azienda e all'ottimizzazione dei risultati.
Analista/sistemista EDP.
- Lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di particolare complessità e rilevanza, nonché mansioni preminenti di significativo supporto alle Direzioni aziendali gestendo rapporti altamente qualificati verso l'esterno, utilizzando sulla base di una prolungata esperienza nello specifico settore sistemi e tecnologie particolarmente avanzate e dimostrando una effettiva capacità d'integrare la propria funzione con quella dei settori correlati: essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi affidati a loro ed al loro settore.
Tecnico specialista senior in calcoli e strutture.
Tecnico specialista senior in ricerca tecnologica.
Tecnico specialista senior in finanza e controllo.
Tecnico specialista senior in attività commerciale.
Tecnico specialista senior in personale ed organizzazione.
Livello 6º (par. 180)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche o amministrative, che richiedono un'elevata preparazione professionale e una consolidata e differenziata esperienza, con un buon grado di autonomia e di iniziativa nell'ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.
Profili professionali
- Lavoratori che, in servizi ed uffici degli obiettivi loro affidati - sono responsabili della impostazione e gestione di analisi, verifiche, controlli dei fatti amministrativi; a tal fine formulano sintesi necessarie alle stesure di piani previsionali, bilanci ed altri documenti economici, coordinando altri lavoratori e sono responsabili della interpretazione di norme specifiche del loro campo di attività.
- Lavoratori che progettano, con responsabilità dei risultati finali, procedure di elaborazione automatica di dati, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti dei dati, definendo le specifiche dei programmi e le modalità di gestione, con conoscenza dei flussi di lavoro e delle interrelazioni organizzative.
Analista EDP.
- Lavoratori che dirigono e controllano l'attività di cantieri di grande dimensione, coordinando la realizzazione dei programmi ed ottimizzando tutte le risorse: in particolare seguono l'andamento gestionale tecnico-economico del cantiere, sulla base dei dati consuntivi e degli indicatori di efficacia ed efficienza preventivamente concordati, essendo responsabili del raggiungimento degli obiettivi economici e dei livelli di qualità affidati.
Direttore di cantiere.
- Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6º livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l'attività di più centrali di betonaggio.
- Lavoratori che, nell'ambito dei servizi ed uffici tecnici, svolgono funzioni specialistiche di analisi, calcolo, progettazione necessaria all'acquisizione e/o alla realizzazione lavori, approntando soluzioni tecniche ed operative con responsabilità della loro qualità ed efficacia.
Tecnico specialista in preventivazione.
Tecnico specialista in programmazione.
Tecnico specialista in calcolo strutturale.
Tecnico specialista in attività commerciale.
Tecnico specialista in personale ed organizzazione.
- Capi cantiere che hanno responsabilità dell'intero ciclo produttivo e dei risultati gestionali complessivi, in cantieri di grande dimensione e complessità, ove sono richieste comprovata e diversificata esperienza e capacità d'autonomia e iniziativa, nonché ampia conoscenza dei sistemi e delle tecnologie costruttive utilizzate.
Responsabile del cantiere di restauro
- Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Soprintendenze per quanto di competenza.
- Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
Archeologo responsabile
- Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito scientifico del medesimo. Con competenze tecnico scientifiche, diagnostiche, progettuali, esecutive, amministrative e metodologiche cura tutte le fasi operative e scientifiche, nonché la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e all'esecuzione dello scavo. Coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con la DL e le Soprintendenze di competenza.
Livello 5º (par. 153)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza tecnica o amministrativa e comprovata esperienza comunque acquisita nel campo della propria attività.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.
Profili professionali
- Riparatori meccanici che svolgono e programmano la grande e totale revisione e riparazione di tutte le macchine pesanti per lavori di armamento ferroviario o stradali o industriali, in grado di garantirne le caratteristiche funzionali prescritte.
- Lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio delle gru in dotazione all'azienda, con capacità di intervento nella revisione e manutenzione straordinaria delle stesse che coordinano all'occorrenza altri addetti.
- Lavoratori addetti al coordinamento della preparazione del varo di travi precompresse o di casseforme mobili per getto di travi in ponti e viadotti di grandi dimensioni.
- Addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione.
- Addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura.
- Imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere.
- Responsabili di grande e complessa centrale di betonaggio, che gestiscono direttamente le commesse per terzi e interne, essendo responsabili della programmazione, dell'organizzazione del lavoro, dei risultati e del coordinamento, all'occorrenza di altri addetti.
- Capi cantiere che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantieri di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla loro unità produttiva, con un'approfondita esperienza e conoscenza dell'intero ciclo produttivo.
- Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale.
- Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di 4º livello.
- Lavoratori che - all'interno dei sistemi amministrativi adottati - contabilizzano dati, imputano, sistemano e chiudono conti, elaborano sintesi preventive e/o consuntive necessarie alla gestione.
- Lavoratori che, sulla base di metodologie esistenti, traducono in programmi per l'elaboratore elettronico problemi tecnici e/o amministrativi, curandone l'avviamento e gli adeguamenti eventuali con responsabilità dei risultati.
Programmatore EDP.
- Lavoratori che, con buona conoscenza in campo tecnico e tecnico-amministrativo, impostano, coordinano l'intero ciclo produttivo in cantieri di media dimensione, con responsabilità dei risultati tecnici ed economici: ovvero che collaborano, in unità produttive di grandi dimensioni, con un tecnico di livello superiore.
- Lavoratori che, nell'ambito dei servizi od uffici tecnici di supporto alla produzione, svolgono con competenza compiti specialistici di prevenzione o programmazione lavori o approvvigionamento o calcolo strutturale.
- Disegnatori che sviluppano od elaborano complessivi, risolvendo problemi e difficoltà interpretative del progetto, coordinando all'occorrenza lavoratori meno esperti.
Assistente di cantiere del recupero
- Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni a progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla Direzione tecnica o dal titolare.
Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.
Capocantiere di edilizia storica
- Lavoratore altamente qualificato, ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.
Restauratore di beni culturali
- Lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate.
È in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative di materia di recupero del patrimonio.
Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.
Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.
Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
Archeologo addetto al cantiere
- Lavoratore altamente specializzato che in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche nonché precise conoscenze di cultura materiale, ha la gestione operativa del cantiere di scavo. Ha le necessarie competenze per le attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.
Livello 4º (par. 136,5)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo produttivo caratterizzato da piena autonomia professionale all'interno del cantiere, del reparto o della squadra e per il quale è richiesta elevata specializzazione, capacità esecutiva e conoscenze specifiche sui metodi e sulle tecniche operative impiegate nelle lavorazioni alle quali sono addetti.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono funzioni specializzate di carattere tecnico o amministrativo per le quali è necessaria una buona preparazione ed esperienza di lavoro.
Profili professionali
- Lavoratori che, possedendo capacità di interpretazione analitica del disegno e coordinando all'occorrenza altri lavoratori, determinano nell'organizzazione del lavoro le specifiche modalità operative e svolgono con ampia autonomia esecutiva:
- lavorazioni di muratura di tipo tradizionale ad elevata specializzazione, quali tracciamenti di tutti i tipi, rivestimenti e pavimentazioni particolarmente complessi, muri a faccia vista, montaggi complessi di scale, finestre, soglie e bancali;
- realizzazione di casseforme in legno e metalliche per armature di opere in cemento armato di qualsiasi tipo e complessità, effettuandone i relativi tracciamenti;
- realizzazione e posa in opera di qualsiasi tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato, con buona conoscenza delle macchine specifiche.
- Lavoratori che, con ampia autonomia operativa conducono e manovrano macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e funzionamento, nonché con esperienza operativa sui vari tipi di terreno: essi curano la manutenzione ordinaria dei mezzi e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive nell'unità.
- Lavoratori che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conducono gru di grandi dimensioni e complessità in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire.
- Lavoratori che coordinano ed organizzano squadre di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, interpretando schemi e disegni esecutivi e curando in particolare l'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
- Lavoratori, in possesso di elevata specializzazione e capacità di interpretazione analitica di disegni o schemi funzionali, che individuano e valutano guasti su macchine e impianti di cantiere, di cui realizzano la manutenzione preventiva, eseguendo interventi di elevato grado di difficoltà.
Meccanico.
Elettro-meccanico.
Elettricista.
- Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.
- Lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi su procedure operative stabilite rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi, elaborando analisi, contabilizzazioni, situazioni riepilogative; oppure lavoratori che operano in autonomia sull'elaboratore elettronico per le fasi di preparazione, avvio e gestione tecnico-operativa, con responsabilità sulla corretta esecuzione del lavoro.
Operatore EDP.
- Lavoratori che, all'interno di cantieri di limitata complessità tecnico-organizzativa, curano lo svolgimento delle attività di programmazione, esecuzione e contabilizzazione lavori, ovvero che con tali funzioni collaborano con un tecnico di livello superiore.
- Lavoratori che traducono progetti in particolare esecutivi, sulla base di indicazioni e documentazioni esistenti.
- Progettista CAD che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
- Lavoratori in grado di coordinare e controllare l'attività di uffici di limitata complessità tecnico-organizzativa.
Operatore per il recupero architettonico
- Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.
Operatore per il restauro di beni culturali
- Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di Legge.
Operatore archeologico
- Lavoratore che, in possesso delle specifiche competenze archeologiche, grafiche, stratigrafiche, sia in grado di gestire dal punto di vista scientifico un contesto archeologico sulla base di indicazioni metodologiche fornite.
Livello 3º (par. 127)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici o amministrativi, per i quali è necessaria una adeguata capacità professionale ed una pratica di lavoro conseguente ad esperienza e preparazione tecnico-pratica.
Profili professionali
- Lavoratori che eseguono con comprovata capacità esecutiva e autonomia operativa:
- complesse lavorazioni di muratura, quali muri a faccia vista, getto di solai, pavimenti e rivestimenti, fognature, montaggio soglie, bancali e scale;
- complesse lavorazioni di carpenteria - con cognizione del disegno - quali casserature in legno o metalliche per vari tipi di faccia vista, piombatura pilastri e pareti;
- complesse lavorazioni del ferro, con capacità di lettura del disegno, eseguendo qualsiasi tipo di armatura con assemblaggio e posa in opera per travi, pilastri e fondazioni;
- operazioni di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri, di opere di edilizia residenziale, sociale, industriale.
- Lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie.
- Lavoratori che con adeguata visione delle fasi di lavorazione e in base ad indicazioni generali, eseguono su gru di medie dimensioni operazioni relative al cantiere, con sufficiente autonomia, provvedendo alla normale manutenzione del mezzo.
- Lavoratori che con conoscenza degli schemi elettrici e in autonomia operativa, installano impianti elettrici di cantiere montandone i quadri ed eseguendone la manutenzione ordinaria.
- Lavoratori che con conoscenza di schemi elettrici o meccanici, provvedono all'individuazione di guasti, alla riparazione ordinaria e alla manutenzione preventiva di mezzi di cantiere, impianti e attrezzature varie, ed all'occorrenza collaborano con adeguata specializzazione con altri lavoratori nella esecuzione di interventi richiedenti una più elevata capacità.
- Lavoratori che, con conoscenza di schemi e disegni in autonomia operativa eseguono il montaggio di pezzi speciali nelle condutture di acquedotti e gasdotti.
- Lavoratori che - con adeguata esperienza e autonomia operativa - conducono in cantieri centrali di betonaggio semiautomatiche e automatiche e sono in grado di confezionare in modo ottimale i calcestruzzi e le malte, così come di effettuare la normale manutenzione della centrale.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro-scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel 2º livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Lavoratori che compiono attività di normale complessità su indicazioni e/o procedure prefissate.
Addetto segreteria.
Addetto operazioni tecniche o contabili ricorrenti.
Addetto ai lucidi e particolarista.
Aiuto operatore restauro
- Lavoratore che, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche attraverso corsi di formazione, coadiuva, con semplici operazioni, l'operatore, nell'ambito degli interventi di restauro.
Addetto allo scavo archeologico
- Lavoratore che, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche attraverso corsi di formazione professionale, esegue sui cantieri di scavo archeologico, mediante le metodologiche indicate dai livelli superiori, semplici mansioni esecutive comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo.
Livello 2º (par. 114)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le quali è richiesta normale capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale.
Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che - nell'ambito di servizi o uffici - svolgono compiti esecutivi e ricorrenti, per i quali è necessaria una normale pratica e qualificazione professionale.
Profili professionali
- Lavoratori che eseguono sotto la guida e in aiuto a lavoratori più esperti:
- normali lavorazioni di muratura come ad esempio muri comuni di tutti i tipi, intonaci, getto di calcestruzzo e solai, assistenza al montaggio impianti;
- normali lavorazioni di carpenteria, quali tavolati in legno per travi e spessori, pilastri e fondazioni, montaggio di casseformi metalliche, di semplici strutture, armature per balconi, terrazzi, ecc.;
- normali lavorazioni del ferro, con generica conoscenza del disegno, quali tranciatura, piegatura, assemblaggio e posa in opera.
- Lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccole dimensioni o gru a traliccio medio-piccole o mezzi di trasporto di piccole dimensioni.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittatture: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorico-pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.
Livello 1º (par. 100)
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttiva o di aiuto alla produzione oppure semplici lavori di ufficio: attività per le quali non occorrono conoscenze professionali e precedenti esperienze di lavoro.
Profili professionali
- Addetti pulizie e/o carico-scarico.
- Addetti a lavori di scavo non a sezione obbligata.
- Addetti allo smontaggio di stampi e pulizia degli stessi.
- Lavoratori in ufficio, di primo inserimento, con compiti semplici.
- Centralinista.
- Fattorino.
- Dattilografa.
- Perforatrice.
Agli effetti del comma precedente, si considera personale impiegatizio di primo inserimento quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende cooperative, un biennio di servizio nella specifica mansione.
Nota a verbale
Si precisa che per le funzioni tecnico-gestionali di produzione, ove si richiama l'attributo della complessità e/o della dimensione del cantiere, ci si riferisce espressamente ad una valutazione combinata del fatturato, delle caratteristiche organizzative del cantiere, delle tecnologie impiegate e dei risultati da raggiungere.
Norme transitorie
1) Data la disparità di situazioni organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnologie adottate, a livello territoriale o aziendale potranno essere individuati nuovi profili professionali, che consentano un più obiettivo inquadramento dei lavoratori sulla base delle declaratorie generali previste dal presente articolo.
2) Ai lavoratori, specie se giovani assunti senza alcuna preparazione, verrà garantito - anche attraverso la rotazione e la polivalenza delle mansioni - un rapido processo di qualificazione e/o di specializzazione che favorisca la acquisizione di una più elevata capacità professionale.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti commerciali) non possono essere inquadrati, in sede di assunzione, in categoria inferiore al 5º livello per i laureati ed al 3º livello per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Il titolo di studio deve essere presentato all'impresa all'atto dell'assunzione.
Dichiarazione comune
Gruppo di lavoro paritetico per la modifica
del sistema di inquadramento professionale
Le parti stipulanti, in considerazione dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali intervenuti nel corso degli anni nel comparto delle costruzioni e nelle aziende edili e che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un gruppo di lavoro composto da 6 componenti per ciascuna parte, cui è attribuito il compito di verificare la necessità di produrre un aggiornamento del sistema di inquadramento professionale vigente, sottoponendo alla decisione finale delle parti stipulanti le eventuali proposte modificative e/o integrative dell'attuale disciplina contrattuale in materia.
Il gruppo di lavoro sarà insediato entro il mese di dicembre 2008 e dovrà presentare le proprie proposte entro il 31 aprile 2009.
Il gruppo di lavoro, nello svolgimento della propria attività, dovrà:
1) effettuare l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione, mediante l'introduzione di nuove figure professionali, la revisione delle competenze delle figure tradizionali, la revisione dei periodi di preavviso;
2) tenere nella dovuta considerazione, anche in relazione al necessario processo di armonizzazione con il restante sistema contrattuale edile, le peculiarità che, in materia di inquadramento professionale, sono state espresse dalla contrattazione nazionale cooperativa;
3) valorizzare gli elementi prodotti, in materia di inquadramento ed indennità, dalla contrattazione integrativa del movimento cooperativo, evitando comunque la cumulabilità tra istituti e riconoscimenti con medesime finalità;
4) evitare di definire soluzioni che comportino, direttamente od indirettamente, meccanismi automatici di avanzamento professionale non ancorati alla effettiva valutazione delle capacità professionali espresse dai singoli lavoratori nel processo produttivo, ciò anche in considerazione del ruolo attivo da sempre esercitato, per tali materie, dalle R.S.U. all'interno delle imprese cooperative;
5) verificare la introducibilità di elementi gestionali di flessibilità nel sistema di classificazione, in un contesto di coerenza con la professionalità acquisita dai singoli lavoratori.
Resta inteso che, in considerazione della predetta valenza generale del sistema di classificazione professionale, le soluzioni finali adottate dovranno risultare omogenee per tutti i cc.cc.nn.l. del settore edile.
Le parti stipulanti convengono fin d'ora che, quale che sia il nuovo sistema di classificazione scelto e dopo una loro valutazione sulla ricaduta complessiva del nuovo impianto sui costi contrattuali, il reinquadramento dei lavoratori dovrà avvenire con il necessario equilibrio e la dovuta gradualità.
Infine, le parti ritengono opportuno che tutte le Associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, nell'affrontare il tema dell'inquadramento professionale nell'edilizia, richiamino all'attenzione del Governo l'esigenza di una più adeguata disciplina normativa dei lavori usuranti, con riferimento a specifiche mansioni lavorative nel settore delle costruzioni.
Dichiarazione comune
È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di Legge in materia di mercato del lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 4 - Sfera di applicazione e classificazione dei lavoratori
Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica "Classificazione dei lavoratori", la revisione finale dell'art. 77 nonché della premessa al contratto, i cui lavori dovranno terminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale e che faranno, pertanto, parte integrante dello stesso.
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985, n. 190 e della Legge 2 aprile 1986, n. 106 si concorda quanto segue:
1) L'individuazione e l'inserimento nella categoria quadri andranno effettuati dalla cooperativa nell'ambito dei lavoratori con funzioni direttive dei livelli 8º e 7º. Tale individuazione andrà attuata - all'interno dello specifico sistema organizzativo e professionale della cooperativa - sulla base di un sistema di valutazione professionale riferito al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalità espressa.
In tal senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza ai due suddetti livelli ed appartenenza alla categoria quadri.
La suddetta individuazione sarà oggetto di confronto fra le parti in sede aziendale. Ove fosse necessario, verranno definiti a livello d'impresa specifici profili professionali quadri, che dovranno essere strettamente riferiti alla seguente declaratoria:
- appartengono alla categoria quadri i lavoratori subordinati, che - pur non facendo parte della categoria dirigenti - svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa, o in quanto coordinano e gestiscono una significativa unità organizzativa od in quanto svolgono funzioni specialistiche di elevata consolidata valenza e professionalità.
Tali lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità d'assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali ed integrati.
2) In relazione a quanto sopra, in sede di prima applicazione, l'attribuzione della categoria di quadro ai lavoratori interessati dovrà essere effettuata entro cinque (5) mesi dalla stipula del CCNL
3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà riconosciuta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di euro 75,00. A decorrere dal 1º giugno 2008 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad euro 150,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di euro 150,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
Tale indennità di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire l'indennità prevista - ad un diverso titolo - dall'art. 82 CCNL
A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa all'indennità di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal CCNL, nonché ai fini del calcolo del t.f.r.
4) In riferimento alla funzione dei quadri, la cooperativa coinvolgerà sugli obiettivi tali lavoratori, tramite l'informazione sulle strategie, i programmi ed i risultati dell'impresa, nonché tramite la diretta partecipazione alla definizione degli obiettivi del settore di loro competenza.
Inoltre la cooperativa promuoverà, o direttamente o tramite strutture formative esterne, la formazione tecnologica, organizzativa e gestionale dei quadri, affinché possano svolgere adeguatamente il loro ruolo: queste attività formative saranno materie d'informazione e confronto fra cooperativa ed Organizzazione sindacale.
5) La cooperativa, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5 della Legge n. 190/1985 è tenuta ad assicurare il quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti a colpa arrecati dal lavoratore nello svolgimento del suo ruolo.
L'azienda assicurerà al quadro - anche attraverso eventuale polizza assicurativa - l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del lavoratore medesimo, per fatti direttamente connessi allo svolgimento del suo ruolo.
6) Dietro formale autorizzazione della cooperativa, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e/o di utilizzazione di dati ed informazioni acquisiti nello svolgimento del ruolo stesso: tale facoltà dovrà essere esercitata dal lavoratore nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2105 cod. civ..
7) In attuazione dell'art. 6, Legge n. 190/1985, l'assegnazione temporanea ad un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della categoria di quadri solo dopo un periodo continuativo di 6 mesi di svolgimento del ruolo stesso.
8) Al lavoratore con la categoria di quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati, salvo diversa espressa disposizione convenuta fra le Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
9) Il passaggio nella categoria quadri verrà formalizzato dalla cooperativa e comunicato con lettera, previa accettazione da parte dell'interessato. Nella lettera di attribuzione della categoria di quadro dovranno essere indicati e precisati gli aspetti del ruolo che determinano l'appartenenza all'area quadri.
10) Le parti dichiarano che con la presente regolamentazione si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda i quadri.
Nota a verbale
In applicazione di quanto previsto al 3º comma dell'art. 2 della Legge n. 190/1985 si concorda che la parola "impiegati" nel testo del presente contratto deve essere sempre intesa "impiegati e quadri".
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 10 - Art. 15 (Quadri)
Il punto 3 dell'art. 15 del CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà riconosciuta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di euro 75,00.
A decorrere dal 1º giugno 2008 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad euro 150,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di euro 150,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
A decorrere dal 1º luglio 2010 la misura minima mensile dell'indennità è elevata ad euro 170,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all'importo di euro 170,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.
Tale indennità di funzione assorbe - sino a concorrenza - eventuali indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire l'indennità prevista - ad un diverso titolo - dall'art. 82 CCNL
A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa all'indennità di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal CCNL, nonché ai fini del calcolo del t.f.r.".
Art. 16 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e n. 125/1991 e successive integrazioni e modificazioni, concordano di costituire, a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dal FORMEDIL, dalle Scuole edili o da altri enti od Organismi idonei.
Art. 17 - Tutela della maternità e della paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si fa riferimento alle norme di Legge. La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1º comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui al regolamento dell'anzianità professionale edile di cui all'Allegato B) del presente CCNL (Regolamento dell'anzianità professionale edile).
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi e volontari in servizio civile
Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3 maggio 1955, n. 370.
Per i volontari in servizio civile si fa riferimento alle normative di Legge in vigore.
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Art. 20 - Lavoratori stranieri
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori stranieri.
A richiesta del lavoratore straniero, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore straniero, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.
A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui, disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.
Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, 6º comma, i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di cui al 1º o al 2º comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 16 - Art. 20 (Lavoratori migranti)
L'art. 20 del CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori migranti nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
Sarà cura degli Enti scuola, nell'ambito della programmazione delle iniziative formative, verificare:
- l'organizzazione corsi di lingua italiana, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o gli enti locali del territorio;
- la promozione di iniziative di informazione e/o formazione finalizzate - attraverso l'incremento delle possibilità di comprensione e comunicazione tra le diverse etnie e culture - a favorire l'integrazione dei lavoratori migranti e il miglioramento dei processi produttivi in cantiere.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori migranti.
A richiesta dei lavoratori migranti, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore migrante, l'osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d'orario stabilite per le aziende o per i cantieri.
A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui (compresi i residui dei due anni precedenti), disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell'azienda o del cantiere.
Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell'art. 46-bis, 6º comma, i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di cui al 1º o al 2º comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile.".
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
a) Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle Aziende sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 162 del 26 giugno 1990 e successive integrazioni e modificazioni.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa s'intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.
b) L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio concederà un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Art. 23 - Portatori di handicap
Le imprese cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa).
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime.
2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'assenza, salvo giustificato motivo di impedimento.
In caso di assenza per malattia il lavoratore deve inoltre trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
La stessa disciplina si applica anche alla prosecuzione della malattia.
In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
L'impresa ha la facoltà di far controllare il lavoratore assente per malattia, da parte degli Istituti previdenziali competenti. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia può essere effettuato nelle fasce d'orario che vanno dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 del pomeriggio, ovvero in quelle diverse fasce d'orario che nuove disposizioni legislative o amministrative potranno in seguito stabilire.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per: visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici e visite mediche di controllo ambulatoriali, per le quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché per cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal trattamento economico dovuto dall'impresa e, se operaio, dalla Cassa edile, per l'intero ammontare per i primi dieci giorni e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo, con l'esclusione dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero nonché di quelli compresi in una precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato per l'intero periodo di malattia. Le decurtazioni previste dalla Cassa edile verranno effettuate direttamente dall'impresa, secondo le modalità e le procedure previste dalla Cassa edile medesima.
Art. 25 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di Legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una apposita Commissione composta da almeno tre Rappresentanti dei lavoratori da nominarsi periodicamente.
Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma 1, favoriscono l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale dell'Ente scuola di cui all'art. 75.
Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, fermo restando il diritto per almeno un lavoratore per ogni impresa indipendentemente dal numero degli addetti.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodo di sospensione il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 6 - Art. 27 (Diritto allo studio)
Il 1º e il 2º comma dell'art. 27 del CCNL vigente sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore delle costruzioni e compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà o istituti legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.".
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo legale di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i giorni in cui sostengono la prova di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio di cui al presente articolo.
Art. 29 - Igiene e sicurezza del lavoro
A) Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente contratto.
B) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e l'igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all'avvio dei lavori del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
C) Comitato territoriale prevenzione (C.T.P.)
Le parti concordano sull'esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui contenuti specifici dell'attività dei C.T.P. al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai C.T.P., le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
In questa logica dovrà anche essere riesaminato il riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa.
Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente scuola e C.T.P., ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.
Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al 9º comma dell'art. 29 del CCNL 6 luglio 1995.
D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.
Nell'ipotesi di cui al punto 2 dell'art. 7, in aggiunta al Rappresentante sindacale unitario, è eletto il Rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il Rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il Rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 626/1994.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il Rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lett. a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lett. b).
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell'art. 17, D.Lgs. n. 626/1994.
Il Rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata dei cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 626/1994.
Il Rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al Rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 6 del CCNL
Il Rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di Legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del "Protocollo di intesa per l'applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626". Alla formazione dei lavoratori di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza.
Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale del 5 ottobre 1995 (allegato al presente contratto).
Impegno per la disciplina contrattuale delle funzioni e
delle forme di coordinamento in materia di sicurezza
Le parti stipulanti il presente CCNL ritengono necessario che con l'entrata in vigore del Testo unico della "salute e sicurezza", di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione della delega di cui alla Legge n. 123/2007, si avvii a livello nazionale un tavolo congiunto di confronto tra tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore edile per dare attuazione, con intesa unitaria, ai rinvii alla contrattazione collettiva previsti nel T.U.
La frequente compresenza, nel medesimo cantiere, di imprese aderenti a diverse Organizzazioni imprenditoriali, rende infatti opportuno definire regole omogenee e coordinate in funzione della più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che, pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza previsto dal T.U., di svolgere appieno le loro funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e operativo.
Il confronto dovrà concludersi entro tre mesi.
E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incaricato di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del personale.
Ciò, ferma restando l'osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Qualora si modifichi l'organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.
F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.
Dichiarazione congiunta
(Patentino per macchine complesse)
Le Associazioni cooperative e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si impegnano a promuovere, mediante il coinvolgimento di tutte le altre Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni, la stipula di un "avviso comune" per sottoporre all'attenzione del Governo l'esigenza di disciplinare procedure e modalità per la verifica e la certificazione, a cura di autorità pubbliche specificamente individuate, dell'abilitazione alla conduzione di macchine complesse per fondazioni e consolidamenti ed eventualmente di altre macchine il cui utilizzo possa avere un impatto rilevante sulla sicurezza delle persone e delle opere.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 12 - Protocollo R.L.S.T. ad integrazione art. 29
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.).
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al C.T.P. territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del R.L.S.T.
Il R.L.S.T. è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, alle Associazioni imprenditoriali edili della provincia, al C.T.P. e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende di cui al 1º comma:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e può chiederne la convocazione secondo quanto previsto nel medesimo articolo;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lett. m), il R.L.S.T. informa il C.T.P. per l'adozione delle necessarie misure.
Il R.L.S.T., su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs., n. 81/2008 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il ruolo di R.L.S.T. è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai C.T.P.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il R.L.S.T. è tenuto ad accreditarsi presso la Direzione del cantiere e ad indicare l'azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal R.L.S.T., il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del R.L.S.T. oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato paritetico territoriale competente (C.T.P.) come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di R.L.S.T.
Salvo diversi accordi al livello territoriale, in ogni provincia è designato, dalle Organizzazioni sindacali territoriali, un R.L.S.T. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del R.L.S.T., saranno regolate dalle parti sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del R.L.S.T. non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il R.L.S. aziendale, fermo restando che l'attività dello stesso R.L.S.T. potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive aziendali in cui non vi sia stata elezione o designazione diretta del R.L.S. in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il R.L.S. ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati agli Organismi paritetici del settore edile, in collaborazione con l'Ente scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il R.L.S.T. viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei R.L.S. compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, in coerenza con quanto già stabilito dall'art. 29, paragrafo D) del CCNL
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'attività di coordinatore dei R.L.S. aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo che è individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
Allegato 13 - Formazione sicurezza sul lavoro
Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati paritetici territoriali.
A tal fine è determinante il ruolo della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il C.P.T. è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua viste di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/2008 e 106/2009 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei DD.Lgs. nn. 81/2008 e 106/2009;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.
Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese cooperative iscritte alle Casse edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell'ambito territoriale.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per le prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie del C.T.P. e per le attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri; allo svolgimento di questa attività non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL
Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà nelle quali Scuola edile e C.T.P. siano unificati, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del C.T.P. su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall'Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa, in collaborazione con il C.T.P., laddove realizzati sul cantiere; oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente scuola, sentito il C.T.P., se svolti in aula.
Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l'orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente scuola in collaborazione col C.T.P., contenuti di adeguata e specifica formazione, di informazione e di aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
È affidata al FORMEDIL la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei DD.Lgs. nn. 81/2008 e 106/2009, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l'Ente scuola. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al C.T.P.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
È affidata al sistema dei C.T.P. la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai C.T.P. stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.
Il C.T.P. e l'Ente scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del FORMEDIL nazionale.
Al fine di omogeneizzare l'attività dei C.T.P. territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni C.T.P. effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un Protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei C.T.P. afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali competenti.
Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica composta da tutte le parti sociali del settore che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Cassa edile.
La Commissione dovrà approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 64 del presente contratto.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 29 bis - (Lavori usuranti e pesanti)
A decorrere dal 1º ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10% della retribuzione degli operai fissato dall'art. 29-bis del CCNL vigente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito fondo da costituire presso le Casse edili.
Nelle more della predisposizione dello studio da affidarsi alla relativa Commissione paritetica di cui all'art. 29-bis e finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutalistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato a Cooperlavoro, a favore dei lavoratori operai ivi iscritti.
Le parti stabiliscono che, a decorrere dal 1º ottobre 2010, la metà del predetto contributo, pari allo 0,05% sarà versato quale contributo straordinario "Fondo di previdenza complementare Cooperlavoro", per un periodo di due anni.
Il contributo raccolto dalla singola Cassa edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Cooperlavoro nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dal 1º ottobre 2011 al 30 settembre 2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.
Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dal 1º ottobre 2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato art. 29-bis, pari anch'esso allo 0,05%, sarà versato dalle imprese in un apposito Fondo "lavori usuranti e pesanti" da costituirsi presso le Casse edili.
Al 30 settembre 2012 cessa definitivamente l'obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo "lavori usuranti e pesanti" è ripristinato, dal 1º ottobre 2012, nella misura dello 0,10%.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 3 - Fondo prepensionamenti
L'art. 108, paragrafo 6 Lavori usuranti - Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell'edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.
A decorrere dal 1º ottobre 2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un'apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dal 1º ottobre 2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
ALLEGATO 4 - Fondo incentivo all'occupazione
A decorrere dal 1º ottobre 2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione :
- minimi in vigore alla data del 1º luglio 2018;
- contingenza;
- edr;
- its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
Art. 30 - Disciplina del contratto di lavoro di apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge, dalle disposizioni del presente articolo nonché da quanto previsto dall'Allegato L del presente CCNL
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
- apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
- apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni;
- qualifiche finali del terzo livello di inquadramento: massimo 4 anni;
- qualifiche finali del quarto livello e superiori: massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze già in possesso e le competenze da acquisire (intese come di base e tecnico-professionali), l'indicazione del tutor, come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
Per quanto concerne la formazione, si ritiene che da parte delle regioni si debba definire una congrua articolazione di formazione esterna (su aspetti generali e comuni alla professione) e interna (su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo) all'azienda, individuando gli Enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando altresì specifici criteri di accreditamento dei tutors aziendali, la cui formazione, ove necessaria, avverrà prioritariamente attraverso il sistema degli Enti scuola edili.
In coerenza con quanto sopra, alla Scuola edile sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa edile;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- formazione per i tutors aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
L'assunzione dell'apprendista può avvenire con un periodo di prova di durata non superiore a quella prevista per il livello di assunzione dall'art. 43 (operai) e dall'art. 78 (impiegati).
L'inquadramento e il trattamento economico degli apprendisti è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
In deroga a quanto sopra, nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:
- 1º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º e 3º livello;
- 2º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4º livello;
- 3º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5º livello.
Sempre nell'ipotesi di primo inserimento, a metà della durata del periodo di apprendistato di cui al 3º comma del presente articolo, all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49 comma 5, lett. a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la Scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 29 del vigente CCNL
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli artt. 46 e 47 (operai) e 79 (impiegati) del vigente CCNL
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 46-bis e 79.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66 e 67 (operai) e 99 e 100 (impiegati) del CCNL
Con effetto dal 1º gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazioni guadagni (C.i.g.o.). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di Legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.
Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa edile.
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.
Ultimato il periodo di apprendistato e fatta salva l'applicazione dell'art. 2118 del codice civile, all'apprendista, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla Legge, deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 33 e 72 del CCNL con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di demandare al FORMEDIL nazionale l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dei profili per l'apprendistato professionalizzante, da recepirsi con apposito accordo.
- visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1º luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1º gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;
- visto l'articolo 17 dell'allegato “D” - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti - così come modificato dall'Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1º gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;
- visto l'art. 31 del CCNL Cooperative del 1º luglio 2014
- visto l'art. 94 – Disciplina dell'Apprendistato - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”
- visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”
considerato
- che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
- che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;
si conviene quanto segue
- a decorrere dal 1º settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:
- di cui all'art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1º luglio 2014 (apprendistato);
- di cui all'articolo Art. 17 dell'Allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- di cui all'art. 31 del CCNL Cooperative del 1º luglio 2014;
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 – Disciplina dell'Apprendistato - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;
Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1º settembre 2015.
Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.
Accordo apprendistato 04/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
APPRENDISTATO
Disciplina generale
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente articolo.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).
È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'Art.118 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'Art.12 del D.Lgs. n.276/2003 e s.m.i. anche attraverso accordi con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, e nel rispetto delle competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.
Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 77 del CCNL industria, inclusa la voce "Laureati e diplomati", ad esclusione della relativa maggiorazione, e dall'art. 14 del CCNL cooperative.
In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l'intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell'attività lavorativa.
Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all'apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.
Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all'art. 42 del vigente CCNL industria e all'ad. 88 del CCNL cooperative, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Le parti si danno atto che per "maestranze specializzate e qualificate" si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 8, del d.lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati "Blen.it".
La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.
Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente Gomma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
A tal fine l'impresa effettua le relative registrazioni sul Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2015 ovvero nel libretto di formazione professionale edile o con altri sistemi di registrazione equivalenti.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese, con l'eventuale collaborazione della Scuola Edile/Ente Unificato, provvederanno ad attestare i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi, come specificato al comma precedente.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell'apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Alla Scuola Edile/Ente unificato sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- predisposizione di moduli e formulari per la redazione del PFI ed eventuale assistenza all'impresa nella definizione del medesimo;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- formazione dei tutor aziendali;
- assistenza e accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo.
Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione l'apprendista deve frequentare la Scuola Edile/Ente Unificato per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 16 ore previste dall'art. 91 del CCNL industria e dall'art. 84 del CCNL cooperative e delle 8 ore destinate alla sicurezza previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/08.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli articoli 5 e 43 del vigente CCNL industria e dagli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché dalle norme inderogabili di Legge.
Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B, del CCNL industria e di cui agli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché la normativa sulle ferie di cui agli artt. 15 e 62 del CCNL industria e di cui agli artt. 64 e 95 del CCNL cooperative.
Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67, del CCNL industria e agli artt. 75, 76, 109 e 110, del CCNL cooperative. In caso di assenza per malattia dell'apprendista impiegato, l'impresa sarà tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento economico a carico dell'INPS e quello previsto per gli impiegati all'art. 66 del CCNL industria e all'art. 109 del CCNL cooperative.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l'individuazione della durata del periodo di preavviso si rinvia agli artt. 32 e 71 del CCNL industria e agli artt. 81 e 111 del CCNL cooperative, con riferimento al livello di inquadramento dell'apprendista.
Il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la presenza di un tutor aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor aziendale collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e, in particolare, nell'apprendistato ex artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015, con il tutor formativo per la compilazione del dossier individuale dell'apprendista, secondo lo schema definito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
Il tutor aziendale esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell'apprendista;
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore o, in alternativa, aver frequentato un apposito corso formativo a titolo gratuito, da effettuarsi in via prioritaria presso la Scuola Edile/Ente unificato.
Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, al decreto ministeriale 12 ottobre 2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull'integrazione tra percorso di istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest'ultima in termini formativi.
La formazione viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati, ove accreditati secondo la normativa vigente.
Le qualifiche o diplomi professionali di istruzione e formazione professionale di riferimento corrispondono alle figure professionali di cui al decreto interministeriale 15 giugno 2010, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato.
Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di Legge, anche regionale, e al D.M. 12 ottobre 2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
All'apprendista viene attribuito convenzionalmente:
- il 2º livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;
- il 1º livello di inquadramento in tutti gli altri casi.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato ex art 43 del D.lgs. n. 81/2015 in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:
Anno del contratto di apprendistato
% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Anno scolastico formativo di riferimento
Primo
- 1º semestre 65%
- 2º semestre 70%
- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015
- Primo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni*
Secondo
- 3º semestre 75%
- 4º semestre 80%
- Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
- Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015
- Secondo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1º anno di corso)
Terzo
- 5º semestre 85%
- 6ºsemestre 90%
- Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
- Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. d) del D.M. 12/10/2015
- Terzo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1º anno di corso)
Quarto
- dal 7ºsemestre 90%
- Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. c) del D.M. 12/10/2015
* Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione
Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Il datore di lavoro ha facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, nonché dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015. Nel caso di proroga finalizzata al consolidamento e all'acquisizione di ulteriori competenze, il trattamento economico dell'apprendista progredisce secondo quanto stabilito dalla disciplina generale. Per l'apprendista che invece non abbia conseguito il titolo di istruzione, in caso di proroga il trattamento economico è quello dell'anno precedente.
Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell'impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all'azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.
Apprendistato professionalizzante
Il piano formativo individuale (PFI), definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola Edile/Ente unificato competente per territorio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso.
All'Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil Nazionale, sono demandate l'elaborazione di linee guida comuni in materia di PFI e la predisposizione del registro formativo individuale.
La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l'impresa.
La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall'offerta formativa pubblica, ove prevista, )interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La formazione impartita durante il periodo di apprendistato è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.
Per i profili dell'apprendistato professionalizzante si farà riferimento agli articoli 77 del CCNL Industria e 14 del CCNL cooperative e all'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni presso il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni previsto dal d.lgs. n. 13/2013. È demandato all'Ente Nazionale per la formazione e la sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil Nazionale, l'aggiornamento e la manutenzione dei profili presso il suddetto Repertorio Nazionale.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all'acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;
- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano: 48 mesi.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:
Livelli
1º sem.
2º sem.
3º sem.
4º sem.
5º sem.
6º sem.
7º sem.
8º sem.
dal 2º al 7º
72%
72%
78%
78%
85%
90%
Lavorazioni artistiche (fig.artigiani)
72%
72%
78%
78%
85%
90%
90%
90%
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, alle disposizioni del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull'integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest'ultima in termini formativi.
Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente o l'ente di ricerca, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell'impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all'azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:
Livelli
1º sem.
2º sem.
3º sem.
4º sem.
5º sem.
6º sem.
7º sem.
8º sem.
dal 2º al 7º
70%
70%
78%
78%
85%
90%
La presente normativa contrattuale si applica per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data del 1º aprile 2019.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti si danno atto che per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente regolamentazione, resta fermo il trattamento economico per gli apprendisti così come definito dalle tabelle retributive condivise con il CCNL 18 luglio 2018 e in vigore dal 1º luglio 2018.
Nota a verbale
Con riferimento alle ore destinate alla formazione esterna dell'apprendista di cui all'art. 92 del CCNL, fermo restando lo svolgimento presso la Scuola Edile/Ente Unificato delle 16 ore preassuntive ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, le parti concordano che lo svolgimento delle ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza può effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall'assunzione.
A) Contratto di lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, è consentito, oltre che nel rispetto delle norme di Legge e delle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo, conformemente ai principi di seguito elencati:
a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;
b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nel singolo cantiere non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007. Non concorrono al raggiungimento del limite percentuale di cui al presente punto i part-time stipulati ai sensi del successivo punto 4.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 5% degli addetti (appartenenti alle medesime categorie) in forza a tempo pieno:
- lavoratori con qualifica di impiegati o di quadri;
- lavoratori con qualifica di operai non adibiti alla produzione ad esclusione degli autisti;
- lavoratori con qualifica di operai inquadrati nel 4º livello e superiori del sistema di inquadramento professionale;
- lavoratori che ne facciano richiesta per gravi e comprovati problemi di salute, ovvero per necessità di assistenza del coniuge o di parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Resta in ogni caso consentita alle imprese cooperative la possibilità di impiegare, per le casistiche di cui sopra, almeno cinque (5) lavoratori a tempo parziale.
Per i lavoratori con qualifica di operai adibiti a mansioni corrispondenti ai profili professionali relativi al restauro e all'archeologia (di cui all'art. 14 del CCNL) il ricorso al lavoro part-time non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la mansione, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nell'arco dell'anno.
Le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno anche avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza della R.S.U. o delle Organizzazioni sindacali territoriali. In caso di trasformazione a tempo parziale per una durata predeterminata, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando il lavoratore già in forza osserverà il tempo di lavoro parziale.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, l'azienda potrà richiedere al lavoratore in part-time prestazioni lavorative supplementari, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro.
Le ore lavorate oltre l'orario concordato potranno essere recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi, oppure (ove ciò non risulti possibile) saranno remunerate maggiorando del 20% la normale retribuzione oraria diretta, ed il relativo compenso deve intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su istituti retributivi indiretti e differiti e non avrà incidenza sul t.f.r.
In considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari che il lavoro degli operai assume nei cantieri edili, si stabilisce che per tale personale le eventuali ore di lavoro supplementare andranno remunerate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione richiamati dall'art. 59 che, in deroga alla regola generale di cui al comma precedente, avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa edile.
Salvo il caso di specifico accordo con la R.S.U., il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere occasionale e temporaneo, per le prestazioni di lavoro straordinario si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. È conseguentemente vietato il ricorso sistematico al lavoro straordinario.
Per i lavoratori di cui al punto 4, in presenza di esigenze funzionali e/o organizzative dell'unità organizzativa di appartenenza e nel rispetto delle norme di Legge vigenti, azienda e lavoratore possono concordare per iscritto clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione) o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione).
Nella stipula di detto patto, il lavoratore può richiedere di farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale aziendale da lui indicato.
Una volta pattuita, la facoltà dell'azienda di avvalersi della clausola flessibile o elastica dovrà essere esercitata con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
Le ore che, in applicazione della clausola flessibile, vengono lavorate in una modulazione oraria diversa da quella concordata inizialmente, saranno retribuite con una maggiorazione del 10%.
Nel caso di clausola elastica la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 30% dell'orario concordato per il part-time e le ore lavorate in applicazione di tale clausola saranno retribuite con una maggiorazione del 20%.
Tutte le maggiorazioni di cui al presente punto 7 vengono calcolate sugli elementi della retribuzione richiamati nell'art. 59 (operai) e nell'art. 90 (impiegati) e sono onnicomprensive di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti.
Nei casi in cui la clausola flessibile o elastica sia stata concordata con patto successivo all'assunzione in part-time o alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore (decorsi almeno 24 mesi dalla decorrenza della clausola) potrà recedere dal patto di clausola flessibile o elastica con preavviso di quattro mesi.
Per gravi e comprovate esigenze di carattere familiare e di tutela della salute così come definite nell'ultimo alinea del punto 4, oltre che per frequentare corsi di studio legalmente riconosciuti o corsi di formazione di diretta attinenza con la mansione svolta in azienda, il lavoratore potrà recedere dal patto di clausola flessibile o elastica anche prima che siano decorsi i 24 mesi, con preavviso di norma un mese nel primo caso e di quattro mesi negli altri.
Ove tali clausole siano state concordate contestualmente alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la risoluzione del patto, con le suddette condizioni e modalità, comporterà per il lavoratore il ripristino del rapporto a tempo pieno.
Della facoltà e delle condizioni per il recesso deve essere fatta espressa menzione nel patto istitutivo della clausola flessibile o elastica.
Nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente alle Organizzazioni e/o Rappresentanze sindacali informazioni sul numero dei part-time suddivisi per tipologia e per qualifica dei lavoratori e sul ricorso al lavoro supplementare.
Inoltre, tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale nei cantieri l'impresa ne fornirà tempestiva comunicazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali.
B) Contratto di lavoro a termine
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:
1) opere o lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per condizioni operative o per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate con il personale in forza;
2) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia possibilità di assicurare continuità d'impiego nell'azienda;
3) copertura di posizioni lavorative non ancora stabilizzate nei normali assetti produttivi e organizzativi aziendali;
4) realizzazione di tipologie costruttive nuove per l'azienda;
5) operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.
La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati nelle ipotesi di cui al 1º comma della successiva Parte C del presente articolo.
La media di cui sopra è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale è arrotondata all'unità superiore.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare complessivamente almeno sette tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 3 saranno fornite annualmente alle Organizzazioni e/o Rappresentanze sindacali informazioni sulle dimensioni quantitative dei contratti a tempo determinato stipulati, sui cantieri e sui profili professionali interessati dagli stessi.
I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a quindici e potranno essere prorogati una sola volta, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di trentasei (36) mesi.
Visto l'avviso comune del 20 giugno 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato D.Lgs. n. 368/2001, le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) di cui al medesimo comma, potrà avere una durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro, relativi alle mansioni svolte dagli stessi, che si dovessero rendere disponibili a tempo indeterminato nell'ambito della provincia di impiego. Inoltre le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità - a parità di mansioni - ai lavoratori già assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
C) Contratto di somministrazione di lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, nelle seguenti ipotesi la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenze per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi di cui al 1º comma della precedente Parte B) del presente articolo.
La media di cui sopra è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale è arrotondata all'unità superiore.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare, complessivamente, almeno sette tra contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di lavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
L'impresa utilizzatrice è tenuta a comunicare alla R.S.U., ovvero in mancanza, alle Organizzazioni territoriali aderenti ai Sindacati nazionali stipulanti il presente CCNL, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula dei contratti di somministrazione.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, l'impresa fornirà le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, nell'ambito delle procedure informative di cui all'art. 3, saranno fornite annualmente alle Organizzazioni e Rappresentanze sindacali informazioni generali sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il contratto di somministrazione, oltre agli altri elementi prescritti per Legge, deve sempre contenere l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate.
Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietato nei seguenti casi:
I) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
II) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
III) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
IV) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni;
V) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
VI) per la costruzione di pozzi a profondità superiore a 10 metri;
VII) per lavori subacquei con respiratori;
VIII) per lavori in cassoni ad aria compressa;
IX) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da IV) a IX) la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di Legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione di lavoro presso imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Al fine di dare applicazione alla presente disposizione si precisa quanto segue:
a) le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa edile - di riferimento dell'impresa utilizzatrice - del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti bilaterali e previdenza complementare;
b) la Cassa edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie di somministrazione di lavoro ed i relativi lavoratori, nel rispetto della modulistica nazionale;
c) le agenzie verseranno all'INPS i contributi previdenziali secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di somministrazione di lavoro;
d) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l'accantonamento presso le Casse edili del contributo di Legge del 4%, applicando in materia quanto stabilito nello specifico accordo nazionale del 16 dicembre 2003;
e) a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro è posto un contributo aggiuntivo dello 0,30% della retribuzione imponibile del lavoratore, destinato ad un'apposita gestione costituita presso la Cassa edile, a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell'impresa utilizzatrice lo strumento della Cassa integrazione guadagni ordinaria. Si applica in materia quanto stabilito nel predetto accordo nazionale del 16 dicembre 2003.
D) Distacco temporaneo
Nel caso di società consortile partecipata dalla cooperativa, è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima.
Oltre all'ipotesi sopra enunciata, nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 236/1993.
E) Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune (1º liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati (2º liv.) e specializzati (3º liv.) e dell'operaio qualificato (2º liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di 4º livello. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La formazione teorica sarà effettuata prioritariamente presso la Scuola edile. Nelle cooperative organicamente strutturate (con organico superiore a 50 addetti) la formazione teorica potrà essere effettuata direttamente in azienda, attenendosi ai contenuti dei programmi che saranno predisposti dalla Scuola edile e con essa coordinandosi.
In attesa della definizione del "libretto formativo" di cui all'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura della cooperativa, attenendosi alle indicazioni che saranno definite dalla Scuola edile.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli artt. 43 e 78 del vigente CCNL
L'orario di lavoro è disciplinato dai corrispondenti articoli del CCNL
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il CCNL e il contratto collettivo integrativo territoriale.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal contratto, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
In deroga a quanto previsto dall'art. 59, 2º comma, del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell'applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 5 - Art. 30 bis (Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento)
A) Contratto di lavoro a tempo parziale
Il punto 3 del paragrafo A) dell'art. 30-bis del CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto dalla Legge e nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.
Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.
Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa edile.".
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Lett. B) Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato ai sensi del Dlgs n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 78/2014.
Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 5 comma 4-quater del D.Lgs n. 368/2001.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 5 comma 4-sexies del D.Lgs n. 368/2001.
Gli intervalli di tempo di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di:
- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni ;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando le esclusioni operate dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/01, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT.
Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.IT sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 368/2001 per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dagli artt. 113 del CCNL edili industria e 3, lett. C), del CCNL edili cooperative, l'ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Visto l'Avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4bis, del citato decreto legislativo n. 368/01 e s.m.i, le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance e alle Associazioni Cooperative fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 14 - art. 93) Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.
Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:
- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..
È riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.
(omissis)
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell'art. 80 e, per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 64;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi.
L'impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere;
h) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1º marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro i due anni immediatamente precedenti.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa edile, sempreché non ostino norme di Legge.
Copyright S.I.A. s.r.l.
Fermo l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto previsto dalla Legge n. 108/1990, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, di macchine, di utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell'azienda o del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi; vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dell'art. 24;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
j) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
k) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno;
l) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento o delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di Legge.
Art. 33 - Passaggio da operaio a impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso.
Art. 34 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti della nuova impresa.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 35 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Le parti concordano che con riferimento al 2º comma aggiunto dell'art. 2120 del codice civile (sub-art. 1 della Legge n. 297), la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
Operai:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- superminimi "ad personam" di merito e collettivi;
- trattamento economico di cui agli artt. 58 e 46-bis;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori disagiati di cui all'art. 60, lett. B), C), D), E);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 61, lett. B).
Con decorrenza dal 1º novembre 1985 il trattamento di fine rapporto per gli operai è pari a 30/30.
Impiegati:
- minimo di stipendio;
- indennità di contingenza;
- premio di produzione;
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi "ad personam" di merito e collettivi;
- 13ª mensilità;
- premio annuo o premi di fedeltà;
- indennità di cassa o di maneggio denaro;
- indennità di funzione quadri;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di cui all'art. 82;
- indennità di trasporto;
- indennità di lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.
Art. 36 bis - Previdenza complementare
Le parti in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi intercorsi tra cooperazione e Sindacato (interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio 1998) per la istituzione di un apposito Fondo pensione denominato "Cooperlavoro" a favore degli stessi soci lavoratori e dei dipendenti della cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:
- una quota di pertinenza dell'impresa, nella misura dell'1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992 con le stesse modalità di calcolo del t.f.r.;
- una quota di pertinenza del lavoratore, nella misura dell'1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al Protocollo 31 luglio 1992 con le stesse modalità di calcolo del t.f.r.;
- una quota di t.f.r. maturato nell'anno, nella misura del 18% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28 aprile 1993.
Le parti prendono atto che dal 1º luglio 2000 il Fondo Cooperlavoro è in pieno esercizio di attività con oltre 14.000 iscritti alla data stipula del presente CCNL e concordano che le contribuzioni di cui al comma precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione.
Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dallo Statuto di Cooperlavoro.
Nota a verbale
Le Associazioni cooperative, considerata la attuale fase di gestione del Fondo Cooperlavoro e la costituzione e l'avvio nel settore del Fondo "Prevedi" di origine contrattuale omogenea (ANCE ed artigianato), richiedono alle parti sociali coinvolte e a tutti i livelli, un'attenta vigilanza affinché gli accordi costitutivi del Fondo pensione cooperativo siano, anche per tramite della strumentazione bilaterale, compiutamente rispettati.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 36 bis - (Previdenza complementare)
A decorrere dal 1º luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell'impresa e del lavoratore, previste dall'art. 36-bis del CCNL 24 giugno 2008, sono elevate all'1,10%.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Previdenza complementare
A decorrere dal 1º gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.
Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili-industria e CCNL Edili-cooperative del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014,
le parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1º gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collattivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il CCNL "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'edeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
[___]
Ad integrazione dell'accordo 13 gennaio 2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necesarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNCE di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
Le Parti concordano l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto dagli art. 97 CCNL industria e art. 39 CCNL cooperazione viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dal 1º ottobre 2019, come definito nella seguente tabella.
INDUSTRIA
COOPERATIVE
PREVEDI
PREVIDENZA COOPERATIVA
LIV.
PAR.
PAR.
AUMENTO
AUMENTO
VIII (*)
250
5
VII
200
210
4
4,2
VI
180
180
3,6
3,6
V
150
153
3
3,06
IV
140
136,5
2,8
2,73
III
130
127
2,6
2,54
II
117
114
2,34
2,28
I
100
100
2
2
(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dal presente rinnovo il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
Accordo previdenza integrativa 17/11/2021
Verbale di stipula
Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Previdenza Cooperativa dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti al CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini,
al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell'assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,
Le Parti concordano l'obbligo, per i datori di lavoro che applicano il CCNL sopra richiamato e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:
> indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Previdenza Cooperativa, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento "Fondo Previdenza Cooperativa";
> inserire l'informativa inerente il contributo contrattuale al Fondo Previdenza Cooperativa allegata alla presente:
- nella busta paga relativa al mese di dicembre p.v.;
e
- nella prima busta paga successiva all'assunzione di ogni lavoratore edile
- in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.
Le parti sottoscritte concordano sull'inserimento nel contratto collettivo nazionale di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Fondo Previdenza Cooperativa "La informiamo che, per effetto dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, l'azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL."
Art. 36 ter - Prestazioni sanitarie integrative
È costituita un Comitato paritetico nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell'assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio sanitario nazionale.
I lavori del predetto Comitato sono finalizzati alla predisposizione di una Convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.
Al Comitato medesimo è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 4 febbraio 2002.
La Cassa edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal 6º comma dell'art. 73.
Art. 37 - Controversie e conciliazione
In caso di controversia individuale singola o plurima che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere preventivamente promosso il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione costituita presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, deve esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2 al 9.
La Commissione di conciliazione in sede sindacale costituita a livello provinciale è composta:
a) per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;
b) per il lavoratore, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Associazione di rappresentanza cooperativa o l'Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione di rappresentanza cooperativa ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A.R., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il tentativo di conciliazione è di competenza della Commissione istituita nella provincia nella quale il lavoratore è stato assunto o successivamente trasferito.
Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l'ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione di rappresentanza cooperativa o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998, nonché nelle modalità e discipline previste dalla Legge n. 30/2003 e dal D.Lgs. n. 276/2003.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della R.S.U. al quale abbia conferito mandato o da un Rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale di una delle OO.SS. firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia conferito il mandato. L'azienda potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione cooperativa di propria rappresentanza. Se la conciliazione riesce, essa andrà registrata in apposito processo verbale, da sottoscrivere a cura di tutte le parti e da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro ed avrà lo stesso valore di conciliazione in sede sindacale di quella disciplinata nei commi precedenti.
In caso di mancata intesa in sede aziendale, resta fermo l'obbligo di esperire la conciliazione nei modi di cui al 1º comma.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di prevenzione del conflitto di cui al Titolo 8 del Protocollo di relazioni industriali del 5 aprile 1990 tra centrali cooperative e OO.SS. nazionali.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 37 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all'altra parte. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da 3 membri: uno in rappresentanza dell'azienda, uno in rappresentanza del lavoratore, il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'azienda su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il Collegio avrà sede presso il luogo dov'è stato esperito il tentativo di conciliazione.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater cod. proc. civ.
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando l'inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto, ad eccezione degli istituti modificati dalle parti firmatarie il presente CCNL
Art. 40 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti.
I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Art. 41 - Decorrenza e durata del presente CCNL
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º giugno 2008 al 31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 24 giugno 2008 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 19 - Art. 41 (Decorrenza e durata)
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 26 aprile 2010 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1º luglio 2014 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1º luglio 2018 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Le Parti concordano, inoltre, che la contrattazione territoriale di cui all'art. 38 del CCNL industria e dell'art. ___ del CCNL cooperative avrà decorrenza non anteriore al 1º luglio 2019.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 18 - Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2024.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Art. 41 bis - Esclusiva di stampa
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
Prima parte - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art. 42 - Assunzione e relativa documentazione
Gli operai devono essere assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare al lavoratore:
1) la data di assunzione;
2) la qualifica, il livello di inquadramento e il titolo della mansione;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la tipologia di rapporto di lavoro subordinato, con indicazione del termine di scadenza se trattasi di rapporto a tempo determinato;
5) il contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratto integrativo territoriale applicati;
6) la sede di lavoro;
7) il trattamento retributivo iniziale, anche con eventuale rinvio alle norme dei contratti collettivi nazionali e territoriali applicati.
All'atto dell'assunzione l'operaio è tenuto a presentare:
a) la carta d'identità (o altro documento equipollente) e nel caso si tratti di cittadino straniero l'eventuale documento (permesso di soggiorno o altro) che legittima la sua presenza lavorativa in Italia secondo la legislazione vigente;
b) la documentazione comprovante il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
c) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
d) il documento recante il numero di codice fiscale;
e) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio;
f) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
Se richiesto dall'azienda, l'operaio è tenuto a conservare sul luogo di lavoro copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola o prospetto paga e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla legislazione vigente.
È facoltà dell'impresa richiedere all'operaio, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'operaio è tenuto a dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio, avendo altresì cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento.
L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti in originale eventualmente trattenuti durante il rapporto di lavoro. Cessato il rapporto di lavoro l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
In adempimento a quanto previsto dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 25, comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente CCNL per i livelli 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 25, comma 1.
Art. 42 bis - Cartellino di riconoscimento
Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36-bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del lavoro quali elementi essenziali.
Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa edile del predetto tesserino.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 35 giorni di lavoro per gli operai di 5º livello e superiori, a 30 giorni di lavoro per gli operai di 4º livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3º livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2º livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1º livello.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante tale periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta di una delle parti, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva.
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetonpompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 9 - art- 2) Periodo di prova - Operai
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell'infortunio.
Art. 44 - Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto al livello relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi due mesi consecutivi di effettiva prestazione e a richiesta scritta del lavoratore, l'azienda (dopo avere verificato che non ricorrano gli estremi della temporanea assegnazione di cui al comma precedente) è tenuta a comunicare per iscritto all'interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate, con indicazione della relativa decorrenza.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già in passato acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà inquadrato nel livello superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
Nei casi di cui al comma precedente, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lavoratore, l'azienda è tenuta a comunicare per iscritto all'interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate.
Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con indicazione della decorrenza.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 6, 3º comma, punto o) in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 59 del presente contratto.
Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la R.S.U.
Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell'art. 64.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 59 del presente contratto.
A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui all'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 24 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 57.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 61;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto, come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile, dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 57.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6º comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5º comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevedono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che - anche per le finalità di cui all'art. 4 - stabiliscono la loro fruizione in via collettiva.
Nota a verbale
In considerazione del superamento del regime orario delle 35 ore settimanali nel periodo di 8 settimane decorrente dal 1º lunedì di dicembre, le Associazioni nazionali stipulanti indicano, alle rispettive Organizzazioni territoriali, la necessità di adeguare gli accordi territoriali in materia.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 17 - Art. 46 bis (Riposi annui)
Il 9º comma dell'art. 46-bis, CCNL 24 giugno 2008 è sostituito dal seguente:
"I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi andranno usufruiti nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4º comma, dell'art. 20, non potessero essere goduti entro l'anno di maturazione andranno fruiti nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno.".
Art. 46 ter - Lavori discontinui
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 46.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A) del presente contratto ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, con e senza alloggio, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 per ogni ora di servizio prestato tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 59.
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 46.
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario la cui misura è di euro 0,52 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Art. 47 - Regimi di orario e lavoro a turni
Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il CCNL e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.
Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.
Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.
Nell'ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell'orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2º comma dell'art. 46.
Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.
Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico-organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale, verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l'orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con assorbimento dei riposi annui di cui all'art. 46-bis, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennità per lavoro a turni di cui all'art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all'art. 46, 6º comma.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto stabilito dal presente CCNL in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della R.S.U., si precisa che quando negli artt. 46, 46-bis e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme della contrattazione nazionale e/o territoriale.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda (anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato nell'impresa) per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro all'azienda per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali diverse situazioni particolari da verificare a livello aziendale.
La reperibilità potrà essere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni:
I) oraria;
II) giornaliera;
III) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere due settimane consecutive su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi, oppure - in relazione alle condizioni organizzative del servizio - più di sette giorni continuativi. In quest'ultimo caso il lavoratore fruirà del riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva, come previsto nell'ultimo comma dell'art. 48 del presente CCNL
I lavoratori interessati dalla reperibilità hanno diritto di ottenere dall'azienda:
a) un compenso specifico, avente natura retributiva, per i turni di reperibilità effettivamente svolti (da riconoscere per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda);
b) la specifica remunerazione delle ore di intervento lavorativo effettuate durante la reperibilità, con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per i casi di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Alla contrattazione collettiva di livello territoriale è demandato di definire il compenso di cui alla lett. a) del precedente comma, tenendo conto della specifica realtà delle aziende operanti localmente e delle caratteristiche e condizioni del territorio di riferimento.
Ferma restando la loro specifica remunerazione come indicato al precedente punto b) del presente articolo, le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate durante gli interventi in reperibilità, poiché rientranti tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 66/2003, sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore annuali di lavoro straordinario previsto dall'art. 59.
Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concorda che per i lavoratori chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga, che non potrà comunque assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.
Il personale direttivo che sia titolare della indennità di cui all'art. 82 del CCNL è escluso dall'applicazione della presente normativa.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 59.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
In caso di soste a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 50.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio le differenza tra il trattamento lordo di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
Art. 50 - Sospensione e riduzione di lavoro
Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di Legge vigenti in materia di C.i.g., le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensione o riduzione di orario, ad esclusione della ipotesi di sospensione per fine lavoro, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge contestualmente alla retribuzione del mese.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione dell'INPS, l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge 6 agosto 1975, n. 427.
La medesima procedura di conguaglio sarà altresì attuata, a far tempo dal 3 dicembre 1980, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme anticipate ed inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando l'obbligo per l'azienda di effettuare, una volta ottenuta l'autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto spettanti ai sensi di Legge.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al 1º comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto. Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni prese dalle Commissioni competenti in ordine alle richieste di corresponsione delle integrazioni salariali.
Art. 51 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicabili, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria di cui alla tabella Allegato A che forma parte integrante del presente contratto. I valori orari di paga base e della indennità di contingenza si ottengono dividendo per 173.
Per l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli accordi interconfederali e della legislazione vigente.
Art. 52 - Elemento economico territoriale
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'Elemento economico territoriale entro la misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6.
Verbale di stipula
Addì 18 dicembre 2009, in Roma
Tra
ANCE
l'ANCPL-Legacoop
la FEDERLAVORO-Confcooperative
la AGCI-PSL
l'ANIEM-CONFAPI
l'ANAEPA-Confartigianato
la CNA Costruzioni
la FIAE-CASARTIGIANI
la CLAAI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Premesso che:
- la Legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla Legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;
Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).
Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.
Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 1 - Art. 52 (Elemento variabile della retribuzione)
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6.
Pertanto, a decorrere dal 1º luglio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
Le Associazioni cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 15 - Dichiarazione comune sull'E.E.T.
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
[___] Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai cottimisti, intesi per tali anche gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:
- le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso degli operai a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e indennità di contingenza;
- le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all'operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
Le tariffe di cottimo così considerate fra le parti direttamente interessate, non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe a cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 2º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo di cui al 2º comma, in parti uguali nei periodi normali di paga. All'operaio saranno concessi acconti in misura non inferiore al 90% della retribuzione spettante maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia perde automaticamente la maggiorazione dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo contenute negli artt. 72 e 36 del presente contratto.
Art. 54 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
È vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni di Legge.
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa ad un periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 57 del presente contratto.
All'operaio che non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente. Per la determinazione dell'epoca del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall'operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli artt. 6 e 47 del presente contratto.
La cooperativa anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo modalità tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie, nei casi consentiti dall'attuale legislazione, valgono le norme dell'art. 58. Le predette norme contenute nell'art. 58 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Accord di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 2 - Art. 55 (Ferie - Operai)
Dopo il 4º comma dell'art. 55 del CCNL 24 giugno 2008 è aggiunto il seguente comma:
"Di norma le ferie andranno usufruite nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4º comma dell'art. 20, non potessero essere godute entro l'anno di maturazione, andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno.".
Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 58.
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività:
- 1º gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1º maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1º novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all'art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del S. Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra.
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3, spettante all'operaio a norma di Legge, è corrisposto direttamente dall'impresa, unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella misura di otto ore degli emolumenti di cui al punto 3, dell'art. 64 del presente contratto di lavoro.
A norma di Legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.
Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa edile.
Per la festività del 4 novembre, agli operai è corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64.
Dichiarazione congiunta a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che per effetto dell'art. 5 della Legge 27 maggio 1949, n. 260 e dell'art. 2 della Legge 31 marzo 1954, n. 90, nonché delle norme contrattuali, il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Art. 58 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 46 e (art. 46-ter per i lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 57.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di Legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato C al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 61;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 57.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 66, 7º comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato C).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato C).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Cassa edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Dichiarazione a verbale
Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 103/1991, sub 1 conv. n. 166/1991.
Considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato.
Al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto l'inserimento del 15º comma del presente articolo e della lett. d) dell'art. 73 del CCNL
Art. 59 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 46, 46-ter e 47 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno: 35%;
2) lavoro festivo: 45%;
3) lavoro festivo straordinario: 55%;
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%;
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9%;
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 12%;
7) lavoro notturno del guardiano: 8%;
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%;
9) lavoro notturno straordinario: 40%;
10) lavoro festivo notturno: 50%;
11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni amministrative.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali gli agenti climatici e meteorologici, è elevato a dodici mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere deve essere inteso come unità produttiva.
Art. 60 - Indennità per lavori speciali
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari
|
| Tab. unica nazionale | Situazioni extra |
1) | Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) | 4 | 5 |
2) | Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) | 5 | 5 |
3) | Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango | 5 | 12 |
4) | Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario | 8 | 15 |
5) | Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume | 8 | 15 |
6) | Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe | 8 | 17 |
7) | Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
8) | Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impianto di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
9) | Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività | 11 | 17 |
10) | Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) | 12 | 20 |
11) | Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio | 13 | 20 |
12) | Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre | 13 | 22 |
13) | Lavori di demolizione di strutture pericolanti | 16 | 23 |
14) | Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) | 16 | 28 |
15) | Lavori su scale aeree tipo Porta | 17 | 35 |
16) | Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso | 17 | 35 |
17) | Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m | 17 | 35 |
18) | Lavori per fognature nuove in galleria | 19 | 35 |
19) | Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m 3 | 20 | 35 |
20) | Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti | 21 | 40 |
21) | Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m | 22 | 40 |
22) | Lavori in pozzi neri preesistenti | 27 | 55 |
In situazione extra si trovano le seguenti province:
- Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire idonei mezzi di protezione individuale.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26;
c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28 novembre 1969.
Nel caso in cui lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 1º comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriate al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54:
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180;
Agli effetti dell'indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Operai imbarcati su natanti con o senza motore. Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari. Indennità del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 e da corrispondersi per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
1) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 6 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.
A) Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente articolo, che sarà avviata a decorrere dal 1º luglio 2000 sulla base dell'attuazione di quanto previsto dalla lett. B).
Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del CCNL, le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.
B) Le parti, in coerenza con l'accordo stipulato il 20 gennaio 2000 tra ANCE, ANCPL-LEGACOOP, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AICPL-AGCI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL attinente il regolamento attuativo della disciplina della reciprocità, anche in attuazione dell'art. 37, della Legge n. 109/1994, sono impegnate a promuovere la partecipazione delle Associazioni cooperative firmatarie il presente CCNL alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).
Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente, le parti sottoscritte demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE):
- di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;
- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse edili.
C.a) Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, Elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed Elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
b) L'impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa edile di provenienza.
c) L'impresa è tenuta a comunicare, anche con riferimento all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione è aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa edile di provenienza documenta alla Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori, il numero delle ore, l'importo dei salari ad essa denunciati, nonché i versamenti effettuati dall'impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l'importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell'impresa o del committente, il certificato di regolarità contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte, nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa edile di provenienza in applicazione del punto d).
D) In caso di divergenze interpretative tra Casse edili o singole imprese e Cassa edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).
E) La disciplina della trasferta contenuta nella lett. C) del presente accordo sarà tempestivamente portata all'esame del Ministero del lavoro agli effetti dell'osservanza dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di un anno dall'avvio della sperimentazione, al fine di valutare l'esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.
F) In attesa che si realizzi la partecipazione delle Associazioni cooperative alla CNCE, quanto demandato nei punti precedenti del presente Protocollo alla CNCE stessa, è temporaneamente affidato alle parti firmatarie il presente CCNL In attesa che si realizzi la partecipazione di cui sopra rimane ferma la clausola di salvaguardia di cui all'art. 61, lett. A) del CCNL 9 febbraio 2000.
* * *
In attesa che quanto sopra concordato abbia completa efficacia e validazione su quanto previsto dal punto E, la disciplina da applicare rimane quella del CCNL del 6 luglio 1995 che qui di seguito si riporta:
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a 3 mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai 2 commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi 8º e 11º, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.
* * *
Clausola di salvaguardia di cui all'art. 61, punto A) del CCNL per i lavoratori delle cooperative edili del 24 giugno 2008
Fermo restando che la presente normativa si applica in sostituzione di quella di cui al CCNL 1º marzo 1991, subordinatamente alla garanzia del riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico-normative discendenti dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti definiranno in dettaglio gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione entro l'anno successivo della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla Cassa edile di provenienza.
2) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'andamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto di singoli contratti d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi a lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64, per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante, nei casi di passaggio dell'opera da un cantiere ad un altro e/o da un comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Trasferta
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.
Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento al d.lgs. n. 163/2006, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dal 1º gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'ottavo comma del presente articolo.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
Obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla Cnce, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni: messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
- entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;
- individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line , dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell'andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.
Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:
- le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
- gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;
- i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l'attivazione della procedura di commissariamento.
[___]
considerato quanto previsto nell'allegato 2) al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro "Industria" e "Cooperative";
considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta, si concorda sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale allegata al presente accordo nonché su quanto segue.
L'entrata in vigore della trasferta regionale medesima è fissato al 2 maggio 2015;
l'accordo tra le parti sociali delle province della Regione, di cui al tredicesimo comma dell'allegato di cui sopra, dovrà essere assunto a maggioranza.
Allegato 1 - TRASFERTA REGIONALE
Roma, 15 dicembre 2014
In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL 1º luglio 2014, entra in vigore il nuovo regime della "trasferta regionale" secondo i seguenti principi.
Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.
Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell'impresa.
Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.
La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:
- ubicazione del cantiere e tipologia lavori;
- elenco operai in trasferta;
- denunce mensili presentate;
- versamenti contributivi effettuati.
Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un'altra Cassa Edile della Regione.
Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di "provenienza" conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:
- nelle more dell'introduzione dell'obbligo, con norma nazionale, dell'invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sla già previsto da disposizioni territoriali:
- obbligo in capo al committente, se coincidente con l'impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell'art. 99 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
- mantenimento dell'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;
- la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
- ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.
Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle Provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:
1 ) Contributo per la sicurezza
La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:
a) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
b) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l'Ente unificato o esistano all'interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;
c) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell'Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell'aliquota unica vigente nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
d) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell'Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell'aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
2) il 10% del contributo di cui all'art. 36 del Ceni "industria" 1º luglio 2014 e all'art. 82 del Ceni "cooperative" del 1º luglio 2014, nella misura massima del 2,25%;
3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;
4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti all'art. 87 del Ceni 1º luglio 2014.
Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall'impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.
Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.
Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all'interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all'undicesimo comma dell'art. 21 del CCNL "industria" e del relativo comma dell'art. 70 del CCNL "cooperative".
Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.
Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell'attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all'applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.
L'impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori.
Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l'attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.
Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.
Entro il 31 dicembre 2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.
Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell'entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.
Resta ferma l'applicazione degli art. 21 del CCNL "industria" e dell'art. 70 del CCNL "cooperative" nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 6 - Trasferta regionale
Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio 2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dal 1º ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi.
In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla Cnce di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.
Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese di trasferta, il sistema informatico provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.
Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.
In materia di Durc on line - DOL e sistema di verifica della congruità della manodopera, è fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta, "una tantum", una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.
L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione di rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
Art. 63 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al 3º comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
Art. 64 - Elementi della retribuzione
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 48, 59, 60, 61, 68, 69, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 53);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 58, 59, 72 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 58 e 72 devono essere assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett. a).
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 10, 19, 24, 43, 45, 49, 53, 57 e 72, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3, lett. a), deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Art. 65 - Modalità di pagamento
Il periodo di paga è di norma mensile, anche se può essere: settimanale, quindicinale e quattordicinale.
Conseguentemente l'erogazione della retribuzione spettante dovrà avvenire ai sensi di Legge in relazione al periodo di paga adottato.
Quando il periodo di paga sia disposto quindicinalmente, quattordicinalmente o mensilmente, a richiesta dell'operaio, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e dell'assegno per il nucleo familiare.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo della retribuzione spettante deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali delle cooperative e dei lavoratori.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si permetterà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.
L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso questo periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio o la malattia debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al t.f.r. Ove l'impresa non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, fatta salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto al t.f.r. a norma dell'art. 36 del presente contratto - fatti salvi i termini di maturazione fissati dal 1º comma dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - e alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli stessi istituti assicurativi, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
La cooperativa anticipa il trattamento economico sia per la parte dell'istituto sia per la parte a carico delle Casse edili, con diritto di recupero presso gli istituti medesimi secondo i criteri di cui all'Allegato C ovvero secondo le modalità di Legge.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al 1º e 2º comma, è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di ferie, permessi retribuiti e gratifica natalizia, nella misura e con le modalità indicate di quanto corrisposto dall'INPS, salva la ipotesi di cui all'8º comma dello stesso articolo.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa cooperativa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per un numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Per le malattie sorte dal 1º giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4º al 20º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181º giorno al compimento del 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a: 0,5495.
Nei casi di malattia di durata inferiore ai 7 giorni, per i quali è previsto il solo accantonamento (18,5%), l'impresa corrisponderà direttamente all'operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta della stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6 dell'orario settimanale convenuto.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte salve le normative definite sulla materia di cui al presente articolo a livello territoriale nonché le disposizioni regolamentari disposte dalla Cassa edile qualora non costituiscano condizioni inferiori rispetto al presente articolo.
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisce totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al t.f.r. fatti salvi termini di maturazione stabiliti dal 1º comma della Legge n. 297/1982.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto all'operaio di percepire il t.f.r. spettante a norma dell'art. 36 fatti salvi i termini di maturazione dal 1º comma dell'art. 1 della Legge n. 297/1982.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assicurazione per infortuni o malattia professionale degli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie e gratifica natalizia, permessi retribuiti, nei limiti, nella misura e con le modalità indicate nell'art. 58 del presente contratto, per differenza e ad integrazione di quanto corrisposto dall'INAIL salva l'ipotesi di cui all'8º comma dello stesso articolo.
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova, è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
La cooperativa anticipa il trattamento economico sia per la parte a carico dell'INAIL sia per la parte a carico delle Casse edili, con il diritto di recupero presso gli istituti medesimi.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta a erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.
A decorrere dal 1º marzo 2005, le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:
a) dal 1º giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90º giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91º giorno in poi: 0,0574.
Sino al 28 febbraio 2005 rimangono in vigore i coefficienti previsti dal CCNL del 9 febbraio 2000.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte salve le normative definite sulla materia di cui al presente articolo a livello territoriale nonché le disposizioni regolamentari disposte dalla Cassa edile qualora non costituiscano condizioni inferiori rispetto al presente articolo.
Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1º, il 2º e il 3º giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
In conseguenza di quanto sopra, il rimborso o il conguaglio da parte della Cassa edile all'impresa, previsto nello specifico comma dell'art. 67 del CCNL, comprenderà anche il primo, il secondo ed il terzo giorno successivo alla data dell'infortunio e partirà dalla data di inizio della malattia professionale secondo i coefficienti e le modalità attuali.
Il trattamento economico per il periodo di carenza INAIL, a decorrere dal 1º ottobre 2004, è assicurato da una prestazione collaterale della Cassa edile, per il periodo di carenza suddetto integrativo di quanto dovuto per Legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 del CCNL
Norma comune
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 31 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui l'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.
Per il periodo di congedo l'operaio ha diritto al trattamento economico di cui al punto 3 dell'art. 64, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attività di lavoro.
Sulle ore di congedo matrimoniale retribuite nei modi di cui al comma precedente andrà computata anche la percentuale del 18,5% di cui all'art 58, 1º comma (accantonamento presso la Cassa edile per ferie e gratifica natalizia) e del 4,95% di cui all'art. 46-bis (riposi annui). Resta inteso che nei territori in cui per effetto della contrattazione collettiva di secondo livello sono previste diverse modalità di riconoscimento di tutti o di alcuni degli istituti sopra richiamati (gratifica natalizia, ferie, riposi annui), ferme restando le predette modalità, le ore retribuite a titolo di congedo matrimoniale sono equiparate alle ore di lavoro normale contrattuale.
L'impresa deve anticipare all'operaio la somma corrispondente alle giornate di congedo spettanti, subordinatamente all'espletamento da parte dell'interessato degli adempimenti richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed ha diritto di recuperare dall'Istituto medesimo la parte che questo ha per Legge a proprio carico.
Art. 69 - Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e la erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina della anzianità professionale edile si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro, la cui misura sarà stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo viene computato su tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 64 e sul trattamento delle festività di cui all'art. 57.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi, che diverranno parte integrante del presente contratto.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.
A decorrere dal 1 ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che opererà secondo le modalità indicate nell'allegato A ai presenti articoli.
La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all'art. 29 e all'allegato C del CCNL 19 aprile 2010.
Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:
- le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE;
-- le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE;
- i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;
- i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE;
- rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE.
La regolamentazione dovrà anche indicare che
- agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
- le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100, dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva APE".
Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del FNAPE anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.
Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine di individuare, entro gennaio di ciascun anno, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale dall'allegato A ai presenti articoli.
CASSA EDILE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE
CASSA EDILE
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE
%
VALLE D'AOSTA
Aosta
3,8
PIEMONTE
Alessandria
3,8
Asti
3,5
Biella
3,8
Cuneo
4,3
Novara
3,8
Torino
3,5
Verbania
3,8
Vercelli
3,8
LIGURIA
Genova
3,8
Imperia
3,5
La Spezia
3,8
Savona
4,3
LOMBARDIA
Bergamo
4,8
Brescia
4,3
Como e Lecco
4,8
Cremona
4,3
Mantova
4,3
Milano
3,5
Pavia
3,8
Sondrio
4,8
Varese
3,8
TRENTINO AL TO ADIGE
Bolzano
4,3
Trento
4,8
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
4,3
Pordenone
4,3
Trieste
3,5
Udine
4,3
VENETO
Belluno
4,3
Padova
4,3
Rovigo
4,8
Treviso
4,8
Venezia
4,3
Verona
3,8
Vicenza
4,3
EMILIA ROMAGNA
Bologna
3,5
Calec
4,8
Celcof
4,8
Cerna
4,8
Ferrara
3,8
Forlì'
4,3
Forlì coop
4,8
Modena e Modena affini
3,8
Parma
3,8
Piacenza
3,8
Ravenna
4,8
Reggio Emilia
3,8
Rimini
3,8
TOSCANA
Arezzo
4,3
Cert
3,5
Firenze
3,8
Grosseto
3,8
Livorno
3,8
Lucca
3,8
Massa Carrara
3,0
Pisa
3,8
Pistoia
3,5
Prato
3,5
Siena
3,5
MARCHE
Ancona
3,8
Ascoli Piceno
3,5
Macerata
3,5
Pesaro
3,5
Perugia
3,8
Terni
4,3
LAZIO
Frosinone
3,5
Latina
3,5
Rieti
3,8
Roma
3,5
Viterbo
3,8
ABRUZZO
Chieti
3,5
L'Aquila
3,5
Pescara
3,8
Teramo
3,5
MOLISE
Campobasso
3,5
Edilcassa Molise
3,0
CAMPANIA
Avellino
2,5
Benevento
2,5
Caserta
2,5
Napoli
3,0
Salerno
2,5
PUGLIA
Bari
3,5
Brindisi
3,5
Edilcassa Puglia
3,0
Foggia
3,0
Lecce
3,0
Taranto
3,0
BASILICATA
Edilcassa Basilicata
3,0
Matera
3,0
Potenza
2,5
CALABRIA
Catanzaro
2,5
Cosenza
2,5
Edilcassa Calabria
2,5
Reggio Calabria
2,5
SICILIA
Agrigento
3,0
Caltanissetta
3,5
Catania
3,0
Enna
2,5
Messina
3,0
Palermo
2,5
Ragusa
3,0
Siracusa
3,0
Trapani
2,5
SARDEGNA
Cagliari
3,5
Edilcassa Sardegna
3,5
Nuoro
3,0
Oristano
3,5
Sassari
3,5
[___]
- nel ribadire quanto disposto dall'allegato 3 al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla necessità che le riserve ape debbano essere utilizzate, dal territorio, esclusivamente ai fini ape;
- nel sottolineare che, sulla base del verbale di accordo sopra citato, le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape;
nel rammentare che, fermo restando gli obblighi di cui sopra, ai territori sono demandate le modalità di utilizzo delle riserve ape disponibili per colmare le eventuali differenze negative tra il contributo attualmente versato e quello nuovo stabilito, al fine di non aumentare la pressione contributiva;
- nel confermare pertanto quanto contenuto nel paragrafo “gestione ape ordinaria” di cui alle “Indicazioni piano industriale–finanziario” allegate all'accordo nazionale del 25 novembre scorso;
con l'obiettivo di fornire l'interpretazione contrattuale autentica, in materia di contribuzione al FNAPE, precisano che:
1) ai fini dell'erogazione della prestazione di maggio 2016 da parte del FNAPE, le Casse Edili costituite dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle stipulanti il CCNL per l'industria e la cooperazione edile, sono tenute, dal mese di ottobre 2014, a versare al FNAPE la contribuzione APE secondo quanto previsto dall'accordo del 1º luglio 2014;
2) fermo restando l'obbligo di utilizzo delle riserve ape, esclusivamente come stabilito al primo alinea del comma 6 dell'art. 29 del CCNL industria 1º luglio 2014 e dell'art. 78 del CCNL cooperative 1º luglio 2014, le modalità operative di tale utilizzo saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
3) le riserve relative ad altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape secondo le modalità operative che saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
4) in attesa della costituzione del FNAPE, le Casse Edili dovranno accantonare i versamenti in un apposito conto per il successivo trasferimento delle relative somme;
5) eventuali controversie sulla materia dovranno essere segnalate dalle parti territoriali alle parti nazionali che adotteranno le necessarie soluzioni.
Premessa
- considerato quanto previsto nell'allegato III al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;
- considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sul FNAPE (Fondo Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile),
- si concorda sui criteri della regolamentazione del FNAPE allegata al presente accordo e si conviene, altresì, che il Fondo medesimo effettuerà alle parti sociali nazionali, annualmente e per ogni singola provincia, la rendicontazione dei flussi in entrata e in uscita.
Letto, confermato e sottoscritto.
ANCE
ACI PL
FENEAL – UIL
FILCA – CISL
FILLEA – CGIL
All.: n. 1
Regolamento FNAPE
FONDO NAZIONALE PER L'ANZIANITÀ' PROFESSIONALE EDILE
1. Costituzione e regolamento
1.1 Dal 1º ottobre 2014 è costituito il Fondo nazionale per l'Anzianità professionale edile - FNAPE.
1.2 Il FNAPE è gestito dall'Ente paritetico nazionale unico previsto dai CCNL 2014 del settore delle costruzioni (SBC).
1.3 Il FNAPE applicherà la normativa contenuta nel "Regolamento dell'anzianità professionale edile" previsto in tutti CCNL.
2. Ricezione dati
2.1 Dal mese di novembre 2014 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce, trasmesse alle Casse stesse, relative al mese di ottobre 2014.
2.2 Le Casse Edili invieranno al server FNAPE, di norma con sistemi automatizzati dal proprio gestionale e comunque non oltre il trimestre successivo a quello di ricezione della denuncia, il dato relativo all'avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.
2.3 Dalle denunce mensili coperte da contribuzione il Fondo, ai fini della gestione Ape, dovrà acquisire i seguenti dati:
- mese di competenza
- cassa edile
- lavoratore:
- nome e cognome
- livello di inquadramento
- codice fiscale
- data di nascita
- luogo di nascita
- ore registrate per ciascun lavoratore:
- lavorate
- malattia e infortunio
- festività
- congedi paternità/maternità
- congedi parentali
- congedo matrimoniale
2.4 Ai fini della corresponsione della prestazione Ape del 2016, le Casse Edili trasmetteranno al server FNAPE il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione Ape 2015. Negli anni successivi al 2016 il FNAPE registrerà autonomamente il livello di erogazione di ciascun beneficiario.
2.5 Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape del 2016, il FNAPE acquisirà dalla Banca dati nazionale Ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili relativamente al periodo 1º ottobre 2013 - 30 settembre 2014.
3. Ricezione contributi
3.1 Il Fondo riceverà dalle Casse Edili, a partire dal mese di competenza Ottobre 2014, con le modalità previste dal paragrafo 3.3, i contributi relativi alla prestazione Ape secondo la "Tabella contributi" allegata all'accordo 1/7/2014.
3.2 Le Casse Edili richiederanno alle imprese, a decorrere dal 1 aprile 2015, il versamento di un "contributo minimo Ape" in cifra fissa, calcolato in ciascun territorio applicando la percentuale contributiva Ape prevista per la propria Cassa alla retribuzione relativa a 100 ore lavorative mensili per ciascun operaio secondo la paga oraria indicata in denuncia (ad esempio: contributo 3,5% applicato su 1.000 euro (10 euro x 100 ore) = contributo mensile minimo di 35 euro). Il "contributo minimo Ape" non si applicherà nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- cassa integrazione, malattia o infortunio di durata non inferiore a 80 ore lavorative nello stesso mese come risultante da data certa (accordo sindacale per CIGS, domanda CIGO con successiva presentazione dell'autorizzazione, certificazione telematica di malattia o infortunio, ecc.);
- ferie e permessi retribuiti di durata non inferiore a 80 ore lavorative nel mese (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
3.3 Le Casse Edili invieranno al Fondo i contributi riscossi, comprensivi del "contributo minimo" definito al paragrafo precedente, con una cadenza differita di 3 mesi (ad esempio: contributi di ottobre 2014 -riscossi a novembre - inviati al Fondo a febbraio 2015).
3.4 Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Casse Edili invieranno al Fondo gli importi Ape, relativi all'erogazione del precedente mese di maggio, non riscossi dai lavoratori. A tal fine il Fondo avvierà ulteriori ricerche per l'effettuazione del pagamento. Allo scopo di ridurre il fenomeno della mancata riscossione, dovrà essere reso obbligatorio l'utilizzo, quale modalità di pagamento, del codice IBAN o di carta prepagata o nei casi di dimostrata impossibilità, di assegno intestato al lavoratore. Con le medesime modalità le Casse Edili richiederanno al Fondo il rimborso di eventuali erogazioni relative ai casi di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro, così come previsto dal citato "Regolamento".
Alla Cassa Edile che erogherà la prestazione, è assegnato il compito di porre in essere le necessarie azioni per rintracciare il lavoratore.
Resta fermo, in capo alle Casse Edili, il compito di esperire le azioni per il recupero dei crediti secondo le regole generali sulla materia. Tali azioni saranno monitorate dal FNAPE.
3.5 Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo nel pagamento delle contribuzioni relative all'Ape, da parte delle imprese, decorrenti dal 1 ottobre 2014 all'atto del recupero di dette somme, le Casse Edili dovranno darne tempestiva informativa al Fondo e trasferirne gli importi entro 10 giorni. Il Fondo provvederà ad inviare, entro 10 giorni, le somme necessarie alla Cassa Edile competente per il pagamento della prestazione, anche parziale.
3.6 I flussi contributivi ricevuti dal FNAPE possono essere impiegati esclusivamente in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi.
4. Erogazione prestazione
4.1 La prestazione Ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all'importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori e il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa o il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.
4.2 Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape, in relazione a quanto previsto al punto precedente, saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l'erogazione.
4.3 Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server FNAPE tramite apposita procedura di abilitazione. Sarà successivamente introdotta la possibilità di accesso ai dati, relativi alla prestazione Ape dell'anno in corso, per i lavoratori iscritti al sistema delle Casse Edili.
Qualsiasi Cassa Edile, in considerazione di quanto sopra, potrà fornire ai lavoratori informazioni sulla specifica posizione Ape.
5. Disposizioni finali
5.1 Qualsiasi pattuizione territoriale derogatoria alle norme del Regolamento Ape, con l'entrata in vigore delle nuove regole Ape, è da considerarsi nulla.
5.2 Ogni Ente è responsabile secondo le norme vigenti, per le fasi operative di propria competenza.
5.3 Sono fatte salve le previsioni contrattuali nazionali contenute nei Regolamenti Ape e rispettivi Ceni, non modificate dal presente Regolamento.
5.4 Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2015, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento.
- considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;
- considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione Ape di maggio 2015;
- considerata altresì la proiezione per l'erogazione Ape 2016 effettuata dalla Cnce in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;
Tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:
1. Il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottosrcitte, a far data dal 1 ottobre 2015;
2. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall'Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dal 1º ottobre 2014 dal CCNL 1º luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali casse;
3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione Ape di maggio 2016, sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1º luglio 2014.
Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;
4. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º ottobre 2015, con l'adozione, dal 1º ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della Cnce.
In questo caso, l'erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;
5. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1º ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;
6. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.
[___]
- considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;
- visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;
SI CONVIENE
1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;
4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1º ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1º ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.
Allegato 1 - Tabella decorrenza contributi fondo nazionale APE
Periodo di competenza
Mese di versamento entro e non oltre il
Ottobre - Novembre - Dicembre
31 MARZO
Gennaio - Febbraio - Marzo
30 GIUGNO
Aprile - Maggio - Giugno
30 SETTEMBRE
Luglio - Agosto - Settembre
31 DICEMBRE
[___]
convengono che
- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.
- considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia
- in attuazione del Protocollo nazionale del 7 marzo 2019
concordano quanto segue:
- l'Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dal 1º ottobre 2019. Nelle more, l'Edilcasssa Sicilia erogherà l'ape secondo le vigenti modalità, attraverso un'aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1º luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, del 2%;
- per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell'aliquota del 2,20%;
- dal 1º ottobre 2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell'aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;
- la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30 giugno 2019;
- per l'Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l'attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1º ottobre 2019, sarà elevata all'1%.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 7 - FNAPE
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1º aprile 2022.
A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statuto del suddetto Ente autonomo che, comunque, avrà sede presso la CNCE, entro la data del 15 marzo p.v..
Lo Statuto individuerà la governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell'adesione da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.
Le parti concordano, al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, che, dal 1º ottobre 2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.
Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la tabella allegata), sulla base dei dati afferenti l'Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno. Dette aliquote e quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.
Ferma restando l'attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, le parti concordano fin d'ora che eventuali maggiori entrate contributive, comprensive anche del contributo minimo, dovranno essere ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l'Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.
Le parti concordano che, dal 1º ottobre 2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dal 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.
Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l'individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il monitoraggio annuale dell'andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l'equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%.
FANPE - ALIQUOTE REGIONALI
Valle d'Aosta
3,91%
Piemonte
3,86%
Liguria
3,93%
Lombardia
4,09%
Trentino Alto Adige
4,55%
Friuli Venezia Giulia
4,27%
Veneto
4,37%
Emilia Romagna
3,87%
Toscana
3,80%
Marche
3,65%
Umbria
4,00%
Lazio
3,45%
Abruzzo
3,58%
Molise
3,04%
Campania
2,67%
Puglia
3,04%
Basilicata
2,85%
Calabria
2,53%
Sicilia
2,53%
Sardegna
3,05%
Verbale di atipula
Addi, 22 settembre 2022, in Roma
ANCE,
LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, ACCI Produzione e Lavoro ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell'istituto dell'APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all'interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.
Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1º gennaio 2023.
Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1º ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili /Edilcasse aderenti al FNAPE.
Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.
Al fine di perseguire l'azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1º ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.
Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un fondo di garanzia, privilegiando i territori nonché le Casse Edili / Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.
Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili / Edilcasse ancora non presenti.
FNAPE
(Tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)
CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE
Aliquote regionali
VALLE D'AOSTA
3,91%
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
PIEMONTE
3,66%
LIGURIA
Genovå
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
3,59%
LOMBARDIA
Bergamo
Brescia
Como e Lecco
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Edilcassa Bergamo
LOMBARDIA
3,70%
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
TRENTINO ALTO ADIGE
4,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
FRIULI VENEZIA GIULIA
4,13%
VENETO
Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO
3,98%
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Calec
Cedaiier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia
EMILIA ROMAGNA
3,43%
TOSCANA
Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
TOSCANA
3,60%
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM
MARCHE
3,30%
UMBRIA
Perugia
Terni
UMBRIA
3,95%
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio
LAZIO
3,18%
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
ABRUZZO
3,43%
MOLISE
Campobasso
Edilcassa Molise
MOLISE
3,04%
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
CAMPANIA
2,40%
PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia
PUGLIA
2,92%
BASILICATA
Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata
BASILICATA
2,76%
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria
CALABRIA
2,17%
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia
SICILIA
2,43%
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
SARDEGNA
2,86%
Verbale di stipula
[___]
1. a decorrere dal 1º ottobre 2023, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FNAPE, attualmente vigenti, sono ridotte del 10%, come da tabella allegata che forma parte integrante del presente accordo;
2. a decorrere dal 1º ottobre 2023, alle Casse Edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016-2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell'importo eccedente tale valore "soglia", secondo quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In tal caso, la suddetta Cassa Edile/Edilcassa tratterrà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell'anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento della somma complessiva, imputando dette somme a riserva Ape. Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE sulla base delle aliquote regionali. La riduzione dell'aliquota riconosciuta alle imprese attraverso l'utilizzo delle suddette risorse non potrà, comunque, comportare l'azzeramento dell'aliquota stessa.
3. il completamento del percorso di adesione al FNAPE delle Casse Edili/Edilcasse dovrà essere attuato inderogabilmente entro 12 mesi dalla costituzione dell'Ente stesso;
4. per le sole Casse Edili/Edilcasse che aderiranno dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'erogazione APE riferita al primo anno edile, il Fondo/Ente FNAPE non interverrà per la copertura dell'eventuale fabbisogno, laddove superiore alla contribuzione versata, ad eccezione dell'ipotesi in cui la Cassa Edile/Edilcassa non abbia riserve Ape territoriali, come riscontrabile dal bilancio certificato che dovrà all'uopo essere prodotto.
Le parti concordano di adottare, con riferimento al sistema di governance dell'Ente FNAPE, un sistema di rotazione della Presidenza, sulla base dell'accordo delle Associazioni datoriali.
Le parti dispongono, altresì, che, a far data dalla costituzione dell'Ente FNAPE, tutte le somme, ancorché investite a qualsiasi titolo, al netto di quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente accordo, giacenti nei conti dedicati della CNCE, siano trasferite all'Ente FNAPE, che pertanto subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici ancora in atto.
Le parti concordano che, dal 1º ottobre 2023, saranno accantonate dalla CNCE, a titolo di Fondo di riserva dell'Ente FNAPE, risorse pari a 30 milioni di euro. Tali risorse saranno trasferite dalla CNCE all'Ente FNAPE all'atto della sua costituzione.
Le parti concordano che la CNCE, a cui compete la verifica della regolarità delle contribuzioni versate attraverso le Casse Edili/Edilcasse, all'atto della costituzione dell'Ente FNAPE, distaccherà il personale necessario per la gestione del Fondo. A tal fine, sarà siglata apposita convenzione tra la CNCE e l'Ente FNAPE stesso.
Le parti concordano, inoltre, che, nella fase di primo avvio, l'aliquota per i costi di gestione dell'Ente FNAPE è fissata nello 0,20% del flusso contributivo.
Eventuali disposizioni relative all'Ente FNAPE, inserite nei rispettivi CCNL, dovranno essere preventivamente concordate tra tutte le parti sociali Istitutive del Fondo. In caso contrario, tali previsioni si intenderanno automaticamente nulle.
Allegato 1
CASSA EDILE
Importo da ristornare
Agrigento
440.842,59
Edilcassa Sicilia
504.406,93
Ferrara/Celcof/Cedaf
922.064,47
Reggio Calabria
365.378,40
Messina
729.809,27
Foggia
546.735,72
Catania
806.642,20
Caserta
640.547,01
Cosenza
410.837,94
Brindisi
275.668,10
Enna
127.368,52
CEDAM
554.770,85
Palermo
914.620,74
Benevento
201.811,08
Catanzaro
420.122,87
Edili Reggio Emilia
424.367,21
Prato
185.408,66
Savona
397.041,64
Napoli
1.539.288,78
Edilcassa Puglia
462.996,37
Avellino
274.778,22
Roma
2.731.451,87
Viterbo
213.108,29
Trapani
192.461,53
La Spezia
260.019,39
Brescia
1.699.061,72
Matera
123.017,71
Salerno
534.145,51
Rieti
140.600,32
Latina
329.441,37
Macerata
220.501,25
Edilcassa Calabria
46.326,89
Nuoro
73.420,63
Ragusa
108.538,51
Como e Lecco
802.047,87
Sassari
251.623,11
CASSA EDILE
Importo da ristornare
Gorizia
79.554,12
Pistoia
112.922,73
Lecce
210.294,20
Trento
568.795,24
Grosseto
125.944,68
Mantova
157.932,41
PD-RO-TV-CEIV
668.624,15
Sondrio
195.370,71
Bologna
171.588,20
Teramo
104.939,22
Terni
110.127,00
Pesaro
79.772,88
Firenze
343.973,70
Arezzo
80.172,49
Parma
160.004,07
Bergamo
306.321,38
Caltanissetta
53.505,36
Cuneo
219.986,29
Chieti
68.732,24
L'Aquila
200.476,07
Ascoli Piceno
81.981,60
Trieste
63.048,57
Modena
94.986,38
Bolzano
573.700,17
Verona
218.939,71
Campobasso
49.171,89
Milano
799.300,27
Edilcassa Basilicata
30.215,03
Calec
17.180,54
Imperia
40.084,17
Lucca
54.831,44
Torino
156.364,38
Siracusa
15.149,66
Vercelli
11.843,22
Pisa
766,04
Allegato 2
CASSA EDILE/EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE
Aliquote regionali in vigore (accordo nazionale 22 settembre 2022)
Nuove aliquote regionali in vigore dal 1º ottobre 2023
VALLE D'AOSTA
Aosta
VALLE D'AOSTA
3,91%
3,52%
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
PIEMONTE
3,66%
3,29%
LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
3,59%
3,23%
LOMBARDIA
Bergamo
Brescia
Como e Lecco
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Edilcassa Bergamo
LOMBARDIA
3,70%
3,33%
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
TRENTINO ALTO ADIGE
4,00%
3,60%
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
FRIULI VENEZIA GIULIA
4,13%
3,72%
VENETO
Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO
3,98%
3,58%
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Calec
Cedalier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia
EMILIA ROMAGNA
3,43%
3,09%
TOSCANA
Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
TOSCANA
3,60%
3,24%
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM
MARCHE
3,30%
2,97%
UMBRIA
Perugia
Terni
UMBRIA
3,95%
3,55%
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio
LAZIO
3,18%
2,86%
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
ABRUZZO
3,43%
3,09%
MOLISE
Campobasso
Edilcassa Molise
MOLISE
3,04%
2,74%
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
CAMPANIA
2,40%
2,16%
PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia
PUGLIA
2,92%
2,63%
BASILICATA
Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata
BASILICATA
2,76%
2,48%
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria
CALABRIA
2,17%
1,95%
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia
SICILIA
2,43%
2,19%
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
SARDEGNA
2,86%
2,57%
Art. 70 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell'addebito.
Per l'approvvigionamento degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve fare capo al personale appositamente incaricato dall'impresa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere riconsegnato al personale incaricato dall'impresa quanto si è ricevuto in consegna temporanea.
L'operaio risponderà e l'impresa potrà valersi sulle sue competenze, delle perdite del materiale e/o degli attrezzi a lui affidati, che siano a lui imputabili, sempreché sia stato messo in grado di custodirli.
Art. 71 - Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui trattasi.
Il licenziamento o le dimissioni non determinati da giusta causa dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edile, è stabilito in una settimana di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 64) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nell'osservanza delle modalità previste dalla Legge.
Se un lavoratore si dimette senza rispettare le modalità stabilite dalla Legge e si rende irrintracciabile o non si presenta sul posto di lavoro laddove convocato dall'azienda per iscritto, decorsi 5 giorni di assenza tale comportamento potrà essere ritenuto dal datore di lavoro, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, come manifestazione per fatto concludente della volontà di dimettersi. Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per Legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Resta in ogni caso ferma, nei casi di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito, la facoltà dell'azienda di avviare la procedura disciplinare per giungere, nel rispetto delle norme di Legge e contrattuali, al licenziamento per giusta causa senza preavviso di cui al punto 3 dell'art. 32.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 12 - art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.
a) Le Casse edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi, stipulati fra AICPL, ANCPL, Federlavoro e Servizi e FENEAL, FILCA e FILLEA, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse edili contenute nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al 1º comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1º comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese cooperative e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dall'impresa cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile.
La Cassa edile è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato in misura paritetica dalle Associazioni territoriali delle cooperative da un lato e, dall'altro, dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della Rappresentanza sindacale.
Le prestazioni della Cassa edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni cooperative e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di amministrazione.
Le regolamentazioni per 1e prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli Organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L'esercizio finanziario della Cassa edile decorre dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
I bilanci delle Casse edili debbono essere approvati entro 6 mesi dalla scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo successivo.
I bilanci consuntivi situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa edile e dalla relazione del Collegio sindacale, sono di norma trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa edile il quale ne darà lettura al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
b) Con l'iscrizione alla Cassa edile, le imprese cooperative gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 39, gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa edile, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al 1º comma della lett. a), raccoglierà dalle cooperative e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
b-bis) Con l'iscrizione alla Cassa edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati, dando atto e convenendo che la Cassa edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.
Fermo restando quanto sopra previsto, in caso di controversia promossa dal lavoratore nei confronti dell'impresa per ottenere il riconoscimento e/o il pagamento di somme maturate in relazione al rapporto di lavoro, l'esercizio da parte della Cassa del mandato di cui sopra è subordinato all'esito del tentativo di conciliazione previsto dalle norme di Legge o di contratto (art. 37).
c) Le parti, nel quadro dell'accordo di reciprocità siglato il 20 gennaio 2000 (Allegato E) si impegnano:
- ad attuare un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse edili;
- predisporre i modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo l'importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse edili, riaffermano l'obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio nazionale, a Casse edili uniche per tutto il settore gestite con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali firmatarie dei cc.cc.nn.l. operanti nel settore delle costruzioni.
Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese.
I principi sopra esposti comporteranno, nell'ambito del sistema di Casse edili e anche attraverso la revisione degli Statuti delle Casse medesime:
- la realizzazione di una gestione unitaria di un unico sistema di Casse edili;
- il riconoscimento dell'autonomia contrattuale delle parti;
- l'uniformità dei trattamenti erogati ai lavoratori con conseguente armonizzazione delle aliquote contributive per perseguire la parità di costi tra le imprese;
- la riconoscibilità delle rappresentanze degli Organismi paritetici di gestione che affermi le caratteristiche territoriali di presenza delle imprese associate;
- la lotta all'evasione e al lavoro nero, al fine di combattere la concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del settore, attraverso procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli utilizzi d'orario di lavoro palesemente non credibili.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 7 - F24
Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull'opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.
Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l'irregolarità spesso determinata dal ed fenomeno delle "sottodichiarazioni".
Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.
Pertanto le Parti convengono sull'istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1º luglio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018.
Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:
1. la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);
2. la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;
3. la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.
Dopo le suddette verifiche si darà luogo all'utilizzo dell'F24 a partire dal 1º.01.2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.
Art. 74 - Quote sindacali e di adesione contrattuale
Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dal lavoratore interessato.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto convengono sulla istituzione a livello territoriale di una quota di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse edili.
Le modalità di riscossione ed il relativo importo verranno definiti a livello provinciale dalle Associazioni territoriali.
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto confermano l'aliquota dello 0,15% quale quota nazionale di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse edili.
La base imponibile per il calcolo dello 0,15% è costituita:
- dal 1º febbraio 1988 dalla retribuzione del punto 3 dell'art. 64 maggiorata del 23%.
Le Casse edili effettueranno i versamenti delle quote suddette sui c/c indicati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.
La maggiorazione del 23% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni sindacali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Ai fini di uniformare le aliquote contributive a tutto il settore edile dal 1º ottobre 2007 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64, maggiorato del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in eguale misura a carico degli operai.
Dichiarazione a verbale
Le parti ritengono ancor più opportuno e necessario, dopo i recenti provvedimenti normativi che impegnano l'insieme degli enti di attuazione dei cc.cc.nn.l. (Casse edili), così come individuati dalle parti e riconosciuti dalle fonti normative ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), a fornire le certificazioni relative alla regolarità per tutte le imprese con rispetto della reciprocità e dell'autonomia contrattuale e quindi con modalità interassociative, che anche le Associazioni cooperative del settore siano coinvolte nella gestione della CNCE (Commissione nazionale Casse edili) cui sono demandati, di fatto, decisivi aspetti tecnico operativi per tutto il sistema delle Casse edili.
Se la suddetta partecipazione avesse a concretizzarsi prima della data prevista dall'ultimo comma del presente articolo, le parti si incontreranno per definire il corrispondente anticipo della decorrenza dell'aliquota dello 0,18%, ovvero, qualora tale partecipazione non fosse ancora stata concretizzata, per riconsiderarne la decorrenza.
Art. 75 - Formazione professionale
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1º gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili cooperative si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile.
b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 29 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione si svolgerà presso la Scuola edile o direttamente in azienda su moduli formativi certificati dalla Scuola edile.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
c) La Cassa edile territoriale trasmetterà a CNCE - FORMEDIL i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il FORMEDIL invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile. La disposizione di cui al presente punto sarà operativa al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 2.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). IL PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
Le parti stipulanti, in occasione dell'effettivo riconoscimento della rappresentanza cooperativa in seno agli Organismi FORMEDIL nazionale e CNCPT, si incontreranno per disciplinare nel CCNL 24 giugno 2008 quanto definito dall'accordo tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 18 giugno 2008 (di seguito allegato per presa d'atto) armonizzandolo con le specifiche condizioni esistenti nel settore cooperativo.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nel valutare positivamente l'esperienza realizzata nel settore attraverso le varie articolazioni del FORMEDIL, nell'ambito dei bandi promossi da Foncoop, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l'insieme della forza lavoro occupata.
Allegato - Accordo 18 giugno 2008
"Art. 91 - Formazione professionale"
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire. Concordano pertanto di:
- intraprendere un percorso che permetta di rendere il sistema FORMEDIL coerente e funzionale a seguenti obiettivi e priorità:
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori);
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro;
- avviare a tale fine ad un complessivo progetto di riconversione del sistema FORMEDIL che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all'attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di amministrazione del FORMEDIL. Tale progetto di riconversione, approvato dal C.d.A. FORMEDIL entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definitiva approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in Organismi territoriali, denominati Scuole edili, in Organismi regionali, denominati FORMEDIL regionali e nell'Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato FORMEDIL.
È affidato al FORMEDIL nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del FORMEDIL sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del FORMEDIL:
- le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- l'elaborazione di linee-guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti bilaterali contrattuali;
- l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il FORMEDIL nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'Allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al FORMEDIL nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
I FORMEDIL regionali, costituiti come articolazioni del FORMEDIL nazionale in base allo Statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee-guida formulate in materia dal FORMEDIL nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente regione e il FORMEDIL nazionale.
I FORMEDIL regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell'Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle Scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il FORMEDIL regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del FORMEDIL regionale sono finanziate con contributo degli Enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale FORMEDIL.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee-guida predisposte dal FORMEDIL nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola edile, coordinandosi attraverso il FORMEDIL regionale con gli altri Enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (Protocollo Organismi bilaterali).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Cassa edile.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (Protocollo sugli Enti bilaterali).
Le Scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della Scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, la specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
Formazione per l'impiegabilità
Istruzione e formazione professionale.
Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti.
Formazione professionalizzante integrativa.
Formazione per la progressione professionale
Formazione per l'apprendistato.
Formazione continua.
Formazione a catalogo per un percorso professionale.
Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal FORMEDIL nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il C.d.A. FORMEDIL è tenuto ad elaborare un Piano biennale delle attività all'interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole edili.
I Piani delle attività annuali delle Scuole edili territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano biennale delle attività FORMEDIL e dovranno essere trasmessi annualmente a FORMEDIL.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al FORMEDIL nazionale ed al FORMEDIL regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in C.i.g.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle Casse edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1º livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalle Scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della Scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal FORMEDIL nazionale.
Il libretto personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da FORMEDIL, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell'offerta formativa del sistema FORMEDIL, FORMEDIL predisporrà il repertorio nazionale delle competenze cui le singole Scuole edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel libretto personale.
Ogni Scuola edile riverserà i dati di ciascun libretto personale in un'anagrafica nazionale istituita presso FORMEDIL.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal FORMEDIL nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del FORMEDIL nazionale approvano uno schema unico di Statuto per gli Enti territoriali che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli Statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di Ente Scuola edile e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l'ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo Statuto unificato tipo redatto da FORMEDIL nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale FORMEDIL di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il FORMEDIL collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse edili.
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1º gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni:
a) le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile;
b) la Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 110 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
c) La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
La Cassa edile territoriale trasmetterà a CNCE-FORMEDIL i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il FORMEDIL invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile;
d) entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
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Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l'unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dal 1º gennaio 2021.
Dalla suddetta data del 1º gennaio, l'Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.
Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.
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Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 2 - Protocollo formazione e sicurezza
Formazione
Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.
Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.
Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.
Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.
Le parti stabiliscono, a far data dal 1º ottobre 2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.
Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per Legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.
A decorrere dal 1º ottobre 2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1ºottobre 2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.
Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
- all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni".
Borsa Lavoro
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l'importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.
Salute e sicurezza
Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.
Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.
Sorveglianza sanitaria
Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:
- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria ANCE - Coop 2018.
Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.
Carta di identità Professionale Edile (CIPE)
Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.
Fondo Anticipo Pensionistico
Presso la CNCE sarà istituita una "Commissione Fondo Anticipo Pensionistico" che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.
Allegato 3 - Patto di cantiere
Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente CCNL e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.
In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal "Formedil - Ente unico formazione e sicurezza".
In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d'ora, che gli Organismi paritetici dell'edilizia provvederanno a comunicare, all'INL e all'INAIL, i dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall'art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 20 - Accordo di sorveglianza sanitaria
Addì, 3 marzo 2022, in Roma
ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,
e
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Le Parti Sociali al fine di sostenere il progetto "Sorveglianza Sanitaria" previsto dal rinnovo del CCNL del 3 marzo 2022 , indicheranno agli Enti nazionali, parti attive nella realizzazione dello stesso, di impegnare risorse pari a euro 7,5 min (importo annuale) per tre anni.
Allegato 21 - Accordo simulatori macchine di cantiere
Addì,____, in Roma
ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti, al fine di promuovere ulteriormente la formazione delle maestranze del settore edile, con l'obiettivo di aumentare i livelli di tutela e sicurezza in cantiere,
concordano quanto segue:
a) dare mandato al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza - affinché acquisti, per ciascuna regione del territorio nazionale, un simulatore avanzato di macchine di cantiere, utile strumento di apprendimento per i lavoratori neo assunti e di ausilio alle imprese che devono aggiornare le competenze delle proprie maestranze;
b) garantire che il simulatore venga messo a disposizione di tutti gli enti bilaterali territoriali aderenti al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza;
c) verificare che i territori si coordinino per favorire l'uso diffuso del simulatore e mettere a disposizione, laddove non presente, un camper per lo spostamento dello stesso.
Verbale di stipula
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Art. 1 - COSTITUZIONE
In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, ‘Protocollo formazione e sicurezza", del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del CCNL delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS
Il fondo entra in vigore il 1º ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1º gennaio 2024
Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:
a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:
- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.
A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo
b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di Operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1º livello.
Le imprese fino a 3 tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1º livello.
Laddove previsto nel CCNL, la contrattazione territoriale di 2º livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.
L'Importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti. seconda criteri e modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:
- € 40 per ogni operaio di 2º livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3º livello in organico;
- € 50 per ogni operaio di 4º livello in organico;
A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo
c) un "buono formazione" pari ad auro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Casse Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.
Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.
d) Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta l'incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.
Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.
Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50% per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.
Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2º livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c) e d).
Art. 3 - REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
1. L'Incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1º gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai CCNL).
L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:
- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.
2. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuta, una volta l'anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
3. Il "buono formazione", di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione, della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.
Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nei limiti delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".
4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamento nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
5. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
Art. 4 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA
1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.
L'incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.
Il "buono formazione" di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Casse Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).
2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1º gennaio - 31 marzo.
3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.
6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024, per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.
Dichiarazione a verbale
Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei CCNL Ance-Coop e Artigiani.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del CCNL Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del CCNL Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all'art. 91 CCNL Ance, all'art. 75 CCNL Coop e all'art. 40 CCNL Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal CCNL e dalla legislazione vigente.
REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE
TABELLA E ISTRUZIONI OPERATIVE
Criteri per determinare la graduatoria delle domande e Punteggi
PREMIALITÀ
CRITERI E PUNTEGGIO
NOTE
A: Premialità per formazione professionalizzante
(unitamente a premialità per Mastro Formatore Artigiano, laddove spettante)
1) Percentuale di operai in formazione sul totale degli operai "formabili" presso la singola Cassa Edile/Edilcassa
- 100%: 3 punti;
- Da 51% a 99%: 2 punti;
- Fino al 50%: 1 punto;
2) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
3) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
Per operai "formabili" si intende il numero massimo di operai formabili per i quali il datore di lavoro può richiedere la premialità (come previsto al comma 3 del punto 1 dell'art. 3 del regolamento).
Esempio: un datore di lavoro con 10 operai iscritti presso la singola Cassa Edile/Edilcassa può richiedere la premialità per un massimo del 50% dei predetti operai.
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
B. Premialità per organico qualificato
1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento.
A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1º livello.
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
C. Voucher formazione
1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
ISTRUZIONI OPERATIVE
1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà ad escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
2) La graduatoria relativa a ciascuna premialità (o voucher formazione) sarà generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione degli specifici criteri richiamati in tabella.
Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), una volta determinato il numero di prestazioni assegnabili sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnazione di ciascuna prestazione alle singole domande seguendo l'ordine della graduatoria.
Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.
Art. 76 - Commissione tecnica nazionale
Viene istituita una Commissione tecnica paritetica a livello nazionale per:
a) Lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo, nell'ambito del contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali.
b) L'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell'impiego della manodopera negli appalti e nei subappalti di cui agli artt. 5 e 54 del presente contratto.
c) L'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 60.
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
In tali casi è consentita, ai sensi della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale a contratto determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati.
Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.
Parte seconda - REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI E PER I QUADRI
Art. 77 - Assunzione e documenti
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare al lavoratore:
1) la data di assunzione;
2) la qualifica, il livello di inquadramento e il titolo della mansione;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la tipologia di rapporto di lavoro subordinato, con indicazione del termine di scadenza se trattasi di rapporto a tempo determinato;
5) il contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratto integrativo territoriale applicati;
6) la sede di lavoro;
7) il trattamento retributivo iniziale, anche con eventuale rinvio alle norme dei contratti collettivi nazionali e territoriali applicati.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
a) la carta d'identità (o altro documento equipollente) e nel caso si tratti di cittadino straniero l'eventuale documento (permesso di soggiorno o altro) che legittima la sua presenza lavorativa in Italia secondo la legislazione vigente;
b) la documentazione comprovante il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
c) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
d) il documento recante il numero di codice fiscale;
e) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio;
f) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
Se richiesto dall'azienda, l'impiegato è tenuto a conservare sul luogo di lavoro copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro o della dichiarazione di assunzione, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla Legge e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla legislazione vigente.
È facoltà dell'impresa richiedere all'impiegato, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio, avendo altresì cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento.
L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti in originale eventualmente trattenuti durante il rapporto di lavoro. Cessato il rapporto di lavoro l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
In adempimento a quanto previsto dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 25, comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente CCNL per i livelli 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 25, comma 1.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: cinque mesi di calendario per gli impiegati di 8º, 7º e 6º livello, tre mesi di calendario per gli impiegati di 5º livello e due mesi di calendario per gli impiegati di 4º, 3º, 2º e 1º livello.
Il suddetto periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.
Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, fatta eccezione per le situazioni indicate al comma successivo.
In caso di malattia il periodo di prova resta sospeso per tutta la durata della malattia e verrà ripreso a guarigione avvenuta fino al compimento del periodo prefissato. Se però la malattia ha una durata superiore al periodo di prova, il rapporto può essere risolto al momento in cui viene superato tale periodo senza preavviso né indennità.
Nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica, dopodiché sarà ripreso fino al compimento dell'eventuale periodo ancora mancante.
Durante l'assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non è dovuto all'impiegato alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dall'effettuare il periodo di prova. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 10 - art. 42) Periodo di prova - Impiegati
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 90 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 80.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
La cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di termine del lavoro, nonché l'orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
L'impiegato usufruirà di permessi annui individuali pari a 88 ore dal 1º gennaio 1994.
I permessi individuali di cui sopra maturano in relazione all'anzianità di servizio successiva al 1º gennaio 1994 con gli stessi criteri di cui al 4º comma dell'art. 85 e sono da godere di norma per gruppi di otto ore.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, con i criteri di cui al 3º comma dell'art. 85.
Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i permessi individuali annui sono pari nell'anno a 48 ore a decorrere dal 1º gennaio 1994.
Agli impiegati di cui al comma 10 del presente articolo spettano inoltre 40 ore annue complessive di riduzione dell'orario, da utilizzare con le modalità di cui all'art. 46-bis.
I criteri di maturazione dei permessi e delle riduzioni di orario di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono previsti dall'8º comma.
La presente regolamentazione assorbe il trattamento relativo alle festività soppresse di cui all'art. 1 della Legge n. 54/1977 e al successivo D.P.R. n. 792/1985.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Art. 80 - Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale dell'impiegato sono i seguenti:
1) stipendio minimo mensile - Tabella allegata A;
2) indennità di contingenza;
3) ex premio di produzione territoriale;
4) superminimo collettivo;
5) superminimo "ad personam" di merito;
6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (art. 82);
7) indennità di funzione quadri (art. 15);
8) aumenti periodici di anzianità (art. 83);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (art. 86);
12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art. 88);
13) indennità di zona malarica (art. 89);
14) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria;
15) rateo della 13ª mensilità (art. 96);
16) rateo del premio annuo (art. 97);
17) rateo premio di fedeltà (art. 98);
18) Elemento economico territoriale.
Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8.
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale, assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre (173).
Lo stesso divisore si utilizza per detrarre le ore non effettuate né retribuite nel mese e per il pagamento delle ore supplementari e straordinarie.
Per l'indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli accordi interconfederali e della legislazione vigente.
Art. 81 - Elemento economico territoriale
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'Elemento economico territoriale entro la misura massima che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6.
Verbale di stipula
Addì 18 dicembre 2009, in Roma
Tra
ANCE
l'ANCPL-Legacoop
la FEDERLAVORO-Confcooperative
la AGCI-PSL
l'ANIEM-CONFAPI
l'ANAEPA-Confartigianato
la CNA Costruzioni
la FIAE-CASARTIGIANI
la CLAAI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Premesso che:
- la Legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla Legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;
Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).
Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.
Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 4 - Art. 81 (Elemento variabile della retribuzione - Impiegati)
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 6. Pertanto, a decorrere dal 1º luglio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
Le Associazioni cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Allegato 15 - Dichiarazione comune sull'E.E.T.
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
[___] Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
Art. 82 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 962, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Al personale di cui sopra potrà essere riconosciuta una indennità definita in una percentuale variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 35%, da definirsi su un massimo di quattro livelli e da calcolarsi su stipendio minimo mensile e contingenza in vigore alle singole scadenze di paga.
Detta indennità sarà definita e concordata tra le Organizzazioni aziendali e/o territoriali aderenti alle parti contraenti in relazione alla disponibilità richiesta ed effettivamente espressa nello svolgimento delle funzioni attribuite.
È in facoltà della cooperativa dedurre l'importo della suddetta indennità da eventuali superminimi, sempre che questi siano stati fissati allo stesso titolo in considerazione della particolare natura del ruolo.
Art. 83 - Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 1º gennaio 1980 l'impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ad uno scatto biennale per un massimo di 5 scatti secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun livello:
- Imp. 8º livello: euro 16,53;
- Imp. 7º livello: euro 13,94;
- Imp. 6º livello: euro 12,85;
- Imp. 5º livello: euro 10,46;
- Imp. 4º livello: euro 9,62;
- Imp. 3º livello: euro 8,99;
- Imp. 2º livello: euro 8,22.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio al livello superiore l'importo degli scatti maturati sarà mantenuto in cifra fissa e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al 1º comma.
Nota a verbale
Per gli impiegati in forza al 31 luglio 1979 resta in vigore il numero di 16 scatti biennali di anzianità previsto dal CCNL 15 aprile 1976, calcolati, per gli scatti maturati dal 1º gennaio 1980, negli importi di cui al 1º comma.
Comunque il numero di scatti di anzianità maturabili non potrà essere superiore a 16, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del suddetto articolo.
Gli scatti già maturati alla data 31 dicembre 1979 sono stati mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data ed incrementati, ognuno, a decorrere dal 1º gennaio 1980 di euro 2,58.
Con decorrenza 1º luglio 1979 è soppresso il 3º comma dell'art. 55 del CCNL 2 marzo 1976.
Art. 84 - Giorni festivi e riposo settimanale
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività del 25 aprile, del 1º maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) giorno successivo alla Santa Pasqua;
4) Assunzione Maria Vergine (15 agosto);
5) Ognissanti (1º novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Santo Natale (25 dicembre);
8) Santo Stefano (26 dicembre);
9) ricorrenza del Santo Patrono del luogo dove lavora l'impiegato oppure dove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all'art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra.
Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.
Qualora la festività del Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 1 del predetto accordo, sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
Per la festività del 4 novembre, di cui alla Legge n. 54/1977, si applica il trattamento di cui al 4º comma del presente articolo.
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 84.
Per giorni lavorativi si intendono quelli non festivi compresi tra il lunedì e il venerdì.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 80.
Il lavoratore matura per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1º comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca di riposo feriale sarà tenuto conto, da parte dell'impresa compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato anche per un frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Di norma le ferie andranno godute nel corso dell'anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), non potessero essere godute entro l'anno di maturazione andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno. In ogni caso non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con il pagamento di una indennità. Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'impresa verserà al lavoratore, per le ferie maturate e non fruite, una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 3).
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.
La quota giornaliera da corrispondere all'impiegato in caso di ferie non godute, è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile di cui al 3º comma.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nella seguente ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Chiarimento a verbale
Si riconferma il maggior periodo di ferie - rispetto a quanto stabilito al 1º comma - per quegli impiegati che avevano conseguito tale diritto in forza dell'art. 68 del CCNL 2 marzo 1976.
Art. 86 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'8% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
Art. 87 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto un rimborso chiilometrico da concordare tra le parti.
Art. 88 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80;
b) per lavori in galleria: una indennità di euro 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.
Art. 89 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 80.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
Art. 90 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di Legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno: 35%;
2) lavoro festivo: 45%;
3) lavoro festivo straordinario: 55%;
4) lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%;
5) lavoro notturno compreso in turni periodici: 11%;
6) lavoro straordinario notturno: 47%;
7) lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici: 50%;
8) lavoro notturno festivo straordinario: 70%;
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 80.
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, dell'art. 80.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni amministrative.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2003, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali gli agenti climatici e meteorologici, è elevato a dodici mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere dev'essere inteso come unità produttiva.
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
- se non vi è pernottamento fuori sede ma la missione si protrae per l'intera giornata, un'indennità del 15% sull'ammontare delle spese di vitto;
- se l'impresa provvede all'alloggio e/o al vitto, in luogo del predetto 15%, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora l'impresa non provveda all'alloggio e al vitto, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera onnicomprensiva a titolo forfettario.
RINNOVI
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 6 - Trasferta regionale
Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio 2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dal 1º ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi.
In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla Cnce di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.
Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese di trasferta, il sistema informatico provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.
Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.
In materia di Durc on line - DOL e sistema di verifica della congruità della manodopera, è fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. Entro tre giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento della comunicazione, il lavoratore può richiedere all'azienda un incontro per ottenere maggiori informazioni sulle ragioni del provvedimento. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. o (in assenza di questa) da un rappresentante delle Associazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL L'incontro di verifica deve tenersi entro i sette giorni successivi alla richiesta.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento abbia come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso e al t.f.r. previsto dall'art. 36.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento, l'impiegato ha diritto al preavviso ed al t.f.r. di cui all'art. 36.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo preventivamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80;
- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80.
Verrà inoltre corrisposta dall'impresa un'indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della situazione contingente qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione dovranno intervenire fra impresa ed impiegato particolari accordi per l'indennità da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'impresa che non provvede in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
Art. 94 - Mutamento di mansioni
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale del predetto livello superiore.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nel livello superiore salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di livello, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e quella di assegnazione, gli va comunque riconosciuto l'importo corrispondente alla suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 80.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nel livello superiore presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio al livello superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 8º, 7º e 6º livello e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altro livello.
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Art. 95 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. All'atto del pagamento della retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle norme di Legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento della retribuzione, matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del termine di cui al 1º comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.
L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e del t.f.r.
In caso di contestazione sugli elementi contrattuali, eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 18 - Art. 95 - (Pagamento della retribuzione)
Il 1º e il 2º comma dell'art. 95 del CCNL 24 giugno 2008, sono sostituiti dai seguenti:
"Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. A fronte di esigenze contingenti l'impiegato può richiedere, nel corso del mese, un acconto non superiore al 90% circa della retribuzione netta maturata e dell'assegno per il nucleo familiare. All'atto del pagamento della retribuzione all'impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle norme di Legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento del saldo della retribuzione, matureranno a favore dell'impiegato, dalla scadenza del termine di cui al 1º comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.".
Art. 96 - Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere all'impiegato una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 80.
Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuta all'impiegato, non in prova, un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 14 dell'art. 80. Il premio è erogato entro il 10 luglio d'ogni anno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 93 del CCNL 25 ottobre 1979, resta confermato il diritto al "premio fedeltà" per gli impiegati che alla data del 30 aprile 1982 avevano conseguito la prescritta anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società). Non sono computati nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo, le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Ai suddetti impiegati in servizio compete "ad personam" ogni anno, nella ricorrenza della data di assunzione, una mensilità comprensiva degli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80 sulla base dei valori in atto alla data del 30 aprile 1982.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non dovuta a motivi disciplinari, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'ultima erogazione avvenuta al medesimo titolo.
Art. 99 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di Legge. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 9 dell'art. 80:
1) per l'anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per mesi 6;
2) per anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi nove e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi 3 mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove per un periodo di 15 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1;
b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2;
c) mesi quindici in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, se l'impresa procede al licenziamento dell'impiegato gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il t.f.r.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al solo t.f.r.
L'impiegato che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso, oltre al t.f.r.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto collettivo.
Art. 100 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia all'art. 99 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 99, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, questa ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuti ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto collettivo.
Art. 101 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 32 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di 8º, 7º e 6º livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 5º livello;
- mesi uno per gli impiegati di 4º, 3º, 2º e 1º livello;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di 8º, 7º e 6º livello;
- mesi due per gli impiegati di 5º livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 4º, 3º, 2º e 1º livello;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio;
- mesi quattro per gli impiegati di 8º, 7º e 6º livello;
- mesi tre per gli impiegati di 5º livello;
- mesi due per gli impiegati di 4º, 3º, 2º e 1º livello.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggiore termini di preavviso, i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennità di anzianità.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, va computato nell'anzianità agli effetti del t.f.r.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
La quota giornaliera è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile comprendente gli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell'art. 80.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Se un lavoratore si dimette senza rispettare le modalità stabilite dalla Legge e si rende irrintracciabile o non si presenta sul posto di lavoro laddove convocato dall'azienda per iscritto, decorsi 5 giorni di assenza tale comportamento potrà essere ritenuto dal datore di lavoro, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, come manifestazione per fatto concludente della volontà di dimettersi. Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per Legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Resta in ogni caso ferma, nei casi di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito, la facoltà dell'azienda di avviare la procedura disciplinare per giungere, nel rispetto delle norme di Legge e contrattuali, al licenziamento per giusta causa senza preavviso di cui al punto 3 dell'art. 32.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 13 - art. 71) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Impegati
Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1º impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1º impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Art. 102 - Congedo matrimoniale
Per il congedo matrimoniale valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale del 31 maggio 1941.
Peraltro all'impiegato in occasione del matrimonio viene concesso un periodo di congedo di quindici giorni di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.
Per il periodo di congedo l'impiegato ha diritto agli emolumenti dal n. 1 al n. 9 dell'art. 80, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attività di lavoro.
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.
Art. 104 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i loro comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'impresa cooperativa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni) sempreché non siano in contrasto con le norme di Legge e con le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1º marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contrarie agli interessi dell'impresa.
Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali, se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dall'impiegato interessato.
Ogni delega dovrà specificare le generalità dell'impiegato, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo dello stesso.
Livelli | Dall'1-6-2008 mensile | Dall'1-1-2009 mensile | Dall'1-6-2008 orario | Dall'1-1-2009 orario |
8º | 1.760,30 | 1.817,99 | 10,1751 | 10,5086 |
7º | 1.478,64 | 1.527,10 | 8,5471 | 8,8272 |
6º | 1.267,40 | 1.308,94 | 7,3260 | 7,5661 |
5º | 1.077,31 | 1.112,62 | 6,2272 | 6,4313 |
4º | 963,10 | 995,41 | 5,5671 | 5,7538 |
3º | 895,95 | 925,95 | 5,1789 | 5,3523 |
2º | 804,40 | 831,40 | 4,6497 | 4,8058 |
1º | 704,13 | 727,21 | 4,0701 | 4,2035 |
La retribuzione oraria degli operai di produzione, degli impiegati e quadri, anche ai fini dei vari Istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i valori minimi mensili.
L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di Legge e di contratto.
Minimi di paga base oraria operai discontinui
| Dall'1-6-2008 | Dall'1-1-2009 |
a) Operai di produzione |
|
|
Operaio di 4º livello | 5,5671 | 5,7538 |
Operaio di 3º livello | 5,1789 | 5,3523 |
Operaio di 2º livello | 4,6497 | 4,8058 |
Operaio di 1º livello | 4,0701 | 4,2035 |
b) Custodi, portinai, guardiani, fattorini, uscieri, inservienti con o senza alloggio (art. 46-ter) | 3,6631 | 3,7832 |
b) La retribuzione oraria è determinata calcolando il 90% della retribuzione oraria del 1º livello.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Allegato 20 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1º livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 91,00 di cui euro 30,00 a decorrere dal 1º aprile 2010, euro 30,00 a decorrere dal 1º gennaio 2011 ed euro 31,00 a decorrere dal 1º gennaio 2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Livelli
Aumenti
Nuovi minimi
Param.
Complessivi
1/4/2010
1/1/2011
1/1/2012
1/4/2010
1/1/2011
1/1/2012
8º
227,50
75,00
75,00
77,50
1.892,99
1.967,99
2.045,49
250
7º
191,10
63,00
63,00
65,10
1.590,10
1.653,10
1.718,20
210
6º
163,80
54,00
54,00
55,80
1.362,94
1.416,94
1.472,74
180
5º
139,23
45,90
45,90
47,43
1.158,52
1.204,42
1.251,85
153
4º
124,22
40,95
40,95
42,32
1.036,36
1.077,31
1.119,63
136,5
3º
115,57
38,10
38,10
39,37
964,05
1.002,15
1.041,52
127
2º
103,74
34,20
34,20
35,34
865,60
899,80
935,14
114
1º
91,00
30,00
30,00
31,00
757,21
787,21
818,21
100
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1º livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dal 1º luglio 2014 ed euro 25,00 a decorrere dal 1º luglio 2015.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Cooperative
LIVELLI
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/07/2014
01/07/2015
01/07/2014
01/07/2015
8
100,00
37,50
62,50
2.082,99
2.145,49
7
80,00
31,50
52,50
1.748,20
1.798,20
6
72,00
27,00
45,00
1.499,74
1.544,74
5
60,00
22,95
38,25
1.274,35
1.311,85
4
56,00
20,48
34,13
1.140,63
1.175,63
3
52,00
19,05
31,75
1.061,02
1.093,52
2
46,80
17,10
28,50
952,69
981,94
1
40,00
15,00
25,00
833,21
858,21
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 55,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.
Cooperative
LIVELLI
PAR.
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/07/2018
01/07/2019
01/09/2020
01/07/2018
01/07/2019
01/09/2020
VIII (*)
250
137,50
50,00
25,00
62,50
2.195,49
2.220,49
2.282,99
VII
210
115,50
42,00
21,00
52,50
1.840,20
1.861,20
1.913,70
VI
180
99,00
36,00
18,00
45,00
1.580,74
1.598,74
1.643,74
V
153
84,15
30,60
15,30
38,25
1.342,45
1.357,75
1.396,00
IV
136,5
75,08
27,30
13,65
34,13
1.202,93
1.216,58
1.250,71
III
127
69,85
25,40
12,70
31,75
1.118,92
1.131,62
1.163,37
II
114
62,70
22,80
11,40
28,50
1.004,74
1.016,14
1.044,64
I
100
55,00
20,00
10,00
25,00
878,21
888,21
913,21
(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dal presente rinnovo il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 17 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.
[___]
Cooperative
LIVELLI
PAR.
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/03/2022
01/07/2023
01/03/2022
01/07/2023
VIII*
250
230,00
130,00
100,00
2.412,99
2.512,99
VII
210
193,20
109,20
84,00
2.022,90
2.106,90
VI
180
165,60
93,60
72,00
1.737,34
1.809,34
V
153
140,76
79,56
61,20
1.475,56
1.536,76
IV
136,5
125,58
70,98
54,60
1.321,69
1.376,29
III
127
116,84
66,04
50,80
1.229,41
1.280,21
II
114
104,88
59,28
45,60
1.103,92
1.149,52
I
100
92,00
52,00
40,00
965,21
1.005,21
(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18 luglio 2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
Allegato B - Regolamento dell'anzianità professionale edile
All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.
L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste dal paragrafo 6.
Sono fatte salve, nelle singole circoscrizioni, le condizioni esistenti in ordine alle condizioni di cui sopra e a quelle previste al par. 6 di miglior favore purché univoche ed omogenee per tutte le imprese del settore (cooperative, artigiane, a partecipazione statale, private).
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.
L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile in occasione del 1º maggio.
La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa edile per il secondo anno del biennio di cui al 2º comma del punto 2.
Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti in base alla normativa contrattuale vigente.
Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa edile dipenda da periodi di Cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la terza erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1º ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa edile ore di cui al punto 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.
La Cassa edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne dà comunicazione a queste ultime affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa edile l'importo della prestazione di loro competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60º anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.
A decorrere dall'erogazione di maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'APE ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.
È istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal regolamento dell'anzianità professionale edile.
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa edile gli accantonamenti di cui all'art. 58, è erogata dalla Cassa edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.
Ai fini di far conseguire agli operai i benefici di cui al presente regolamento, le imprese sono tenute:
a) a dichiarare alla locale Cassa edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;
b) a versare alla Cassa edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 64 per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lett. a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 57.
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile".
Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal punto 2, la Cassa edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal punto 5.
Agli effetti di cui sopra la Cassa edile registra anche le ore relative a:
1. assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall'INPS;
2. assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL;
3. periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
4. periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001;
5. assemblea e permessi retribuiti a norma della Legge n. 300/1970;
6. assenza per donazione del sangue.
La Cassa edile registra altresì:
1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa la attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munito della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché alle registrazioni delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la Cassa edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'orario deve pervenire alla Cassa edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile della circoscrizione nella quale è trasferito.
Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali, inerente all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.
Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti dei contributi e la gestione dei fondi.
Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sarà effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.
Le Casse edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.
Gli Organi di amministrazione delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del regolamento medesimo.
La disciplina dell'Istituto sarà riesaminato dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di Legge o di accordo tra le parti che interferissero nella materia.
Accordo di rinnovo 26/04/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al comma del par. 3 dell'Allegato B del CCNL 26 aprile 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2011, sono i seguenti:
N. erogazioni percepite
Operaio
6º livelloOperaio
5º livelloOperaio
4º livelloOperaio
3º livelloOperaio
2º livelloOperaio
1º livello1ª e 2ª erogazione
0,2085
0,1772
0,1580
0,1469
0,1321
0,1130
3ª e 4ª erogazione
0,4380
0,3722
0,3320
0,3085
0,2776
0,2371
5ª erogazione
0,6568
0,5580
0,4980
0,4625
0,4162
0,3559
6ª erogazione
0,6881
0,5846
0,5217
0,4846
0,4360
0,3728
7ª e 8ª erogazione
0,9176
0,7799
0,6958
0,6461
0,5813
0,4970
9ª e successive erogazioni
1,1469
0,9788
0,8696
0,8076
0,7268
0,6212
Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
I suddetti importi orari sono stati definiti prendendo a riferimento un tasso inflattivo pari all'1,50%.
Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al comma del par. 3 dell'Allegato B del CCNL 26 aprile 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2012, sono i seguenti:
N. erogazioni percepite
Operaio
6º livelloOperaio
5º livelloOperaio
4º livelloOperaio
3º livelloOperaio
2º livelloOperaio
1º livello1ª e 2ª
0,2116
0,1799
0,1604
0,1491
0,1341
0,1147
3ª e 4ª
0,4446
0,3778
0,3370
0,3131
0,2818
0,2407
5ª
0,6667
0,5664
0,5055
0,4694
0,4224
0,3612
6ª
0,6984
0,5934
0,5295
0,4919
0,4425
0,3784
7ª e 8ª
0,9314
0,7916
0,7062
0,6558
0,5900
0,5045
9ª e successive
1,1641
0,9935
0,8826
0,8197
0,7377
0,6305
Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
I suddetti importi orari sono stati definiti prendendo a riferimento un tasso inflattivo pari all'1,50%.
Verbale di atipula
Addi, 22 settembre 2022, in Roma
ANCE,
LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, ACCI Produzione e Lavoro ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell'istituto dell'APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all'interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.
Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1º gennaio 2023.
Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1º ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili /Edilcasse aderenti al FNAPE.
Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.
Al fine di perseguire l'azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1º ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.
Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un fondo di garanzia, privilegiando i territori nonché le Casse Edili / Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.
Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili / Edilcasse ancora non presenti.
FNAPE
(Tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)
CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE
Aliquote regionali
VALLE D'AOSTA
3,91%
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
PIEMONTE
3,66%
LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
3,59%
LOMBARDIA
Bergamo
Brescia
Como e Lecco
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Edilcassa Bergamo
LOMBARDIA
3,70%
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
TRENTINO ALTO ADIGE
4,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
FRIULI VENEZIA GIULIA
4,13%
VENETO
Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO
3,98%
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Calec
Cedaiier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia
EMILIA ROMAGNA
3,43%
TOSCANA
Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
TOSCANA
3,60%
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM
MARCHE
3,30%
UMBRIA
Perugia
Terni
UMBRIA
3,95%
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio
LAZIO
3,18%
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
ABRUZZO
3,43%
MOLISE
Campobasso
Edilcassa Molise
MOLISE
3,04%
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
CAMPANIA
2,40%
PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia
PUGLIA
2,92%
BASILICATA
Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata
BASILICATA
2,76%
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria
CALABRIA
2,17%
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia
SICILIA
2,43%
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
SARDEGNA
2,86%
A norma dell'11º comma, dell'art. 58 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle ritenute di Legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 58 del CCNL
Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:
- giornate di carenza INPS e INAIL: 18,5%;
- dal 4º giorno di malattia in poi: 18,5%;
- dal 4º al 90º giorno di infortunio o malattia professionale: 7,4%;
- dal 91º giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 4,6%.
2) Accantonamento netto presso la Cassa edile
L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 58. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
- giornate di carenza INPS e INAIL: 14,2%;
- dal 4º giorno di malattia in poi: 14,2%;
- dal 4º al 90º giorno di infortunio o malattia professionale: 5,7%;
- dal 91º giorno di infortunio o malattia professionale in poi: 3,6%.
3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al 1º comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la Cassa edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'8º comma, dell'art. 58, del CCNL
Norma premiale per i versamenti in Cassa edile
A decorrere dal 1º ottobre 2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l'impresa versa alla Cassa edile il meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della Legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/1995) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di Legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa edile a norma delle disposizioni di Legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29 della Legge n. 341/1995 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL di settore approveranno entro il 30 giugno 2005 il regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse edili.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa edile;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa edile;
e) nell'ipotesi in cui la Cassa edile accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.
Allegato D - Protocollo sugli Organismi bilaterali
Le parti riconfermano integralmente l'obiettivo strategico di unicità dei sistemi di Casse edili e degli altri Enti paritetici del settore, con il riconoscimento dell'autonomia contrattuale e la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali firmatarie dei cc.cc.nn.l. applicati nel settore delle costruzioni, così come affermato nella dichiarazione a verbale dell'art. 73 del CCNL 9 febbraio 2000.
Conseguentemente a quanto sopra, tutti i riferimenti alla CNCE e le attribuzioni ad essa affidate nel presente Protocollo, si intendono operative solo se ed in quanto riferite ad una CNCE che veda la partecipazione delle Associazioni cooperative firmatarie del Protocollo.
Ove, entro il 31 dicembre 2004, non sia intervenuto un accordo per rendere operativo quanto definito nel comma precedente, le parti firmatarie il presente Protocollo si incontreranno per verificare le esigenze di coordinamento degli Enti paritetici a partecipazione cooperativa.
Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli Enti paritetici (Casse edili, Scuole edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli Organismi bilaterali, tali da rendere automatica l'adozione di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.
Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31 dicembre 2004 un Protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse edili in modo da renderne uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 73, CCNL 9 febbraio 2000.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE sarà affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:
- aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente;
- riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole:
a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare la misura massima percentuale dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del CCNL 9 febbraio 2000;
b) i fondi relativi alle gestioni autonome (APE ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del CCNL 9 febbraio 2000;
c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore così da riportare l'ammontare del patrimonio netto di cui alle precedenti lett. a) e b) entro le misure massime definite;
d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del CCNL, la nuova misura percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1º gennaio 2005.
Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lett. a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.
Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.
In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE saranno demandati i compiti di:
- segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse edili;
- verificare che le singole Casse edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza;
- presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
- presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni.
Fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti sociali, viene affidato apposito incarico ad una qualificata società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall'accordo di rinnovo del CCNL, proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lett. a) e b).
La Cassa edile deve annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale.
La Cassa edile è altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell'andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.
I criteri e le regole individuati per l'individuazione delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli Enti paritetici di settore.
Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.
A tal fine convengono quanto segue:
a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. Per le modalità operative si rinviano alle definizioni che saranno stabilite dal Comitato tecnico di cui all'art. 7 della Convenzione tra parti sociali, INPS e INAIL del 15 aprile 2004;
b) a far data dal mese di ottobre 2005 le denunce mensili alle Casse edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica. Le Casse edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.
Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse edili del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere improntata ad omogeneità ed unitarietà.
A tal fine, le parti convengono di dare attuazione alla Convenzione del 15 aprile 2004 con INPS e INAIL necessaria per l'attuazione dell'art. 2 della Legge n. 266/2002 e dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/2003.
A questo proposito le parti si rimettono sin d'ora alle determinazioni che saranno assunte dal Comitato tecnico di cui all'art. 7 della Convenzione tra parti sociali, INPS e INAIL del 15 aprile 2004.
Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi Organismi paritetici nazionali.
Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole edili con i Comitati tecnici paritetici.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Protocollo sugli organismi bilaterali
Le Parti Sociali dell'edilizia, in considerazione della grave crisi che ha investito il Paese con rilevanti ripercussioni sul settore che, come noto, dal 2008 ad oggi ha registrato, su scala nazionale, una riduzione quasi del 50% di operai, di ore lavorate, nonché della massa salari denunciata negli Enti bilaterali, oltre ulteriori preoccupanti fenomeni "elusivi" in atto, i quali contribuiscono a creare situazioni di squilibrio economico nella gestione degli enti bilaterali, con conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione degli Enti paritetici, anche al fine di realizzare le necessarie economie di scala.
Le parti confermano i compiti affidati agli Enti bilaterali dal CCNL e dai contratti territoriali oltreché dagli accordi di tutte le parti coinvolte, con funzioni precise e rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.
Le parti sociali nel confermare quanto già previsto nel CCNL in vigore relativamente all'accorpamento di Scuole Edili e Comitati paritetici territoriali, con il presente rinnovo contrattuale concordano sulla opportunità di costituire due Enti: Cassa Edile e un Ente unico per la formazione e la sicurezza, confermando altresì l'attuale sistema contrattuale basato su due livelli (nazionale e territoriale) anche in ambiti diversi da quelli oggi esistenti, e, in base alle scelte condivise territorialmente, alla luce di un piano industriale che individui la dimensione più efficace allo scopo di massimizzare l'efficienza e la sostenibilità economica degli Enti medesimi salvaguardandone le finalità contrattuali e garantendone l'integrale applicazione. Si delineano, pertanto, nei successivi capitoli gli elementi necessari e le modalità per avviare percorsi di razionalizzazione e unificazione in ambito interprovinciale o regionale degli stessi.
Tali percorsi avranno come obiettivo, un processo di razionalizzazione e di accorpamento, auspicando la regionalizzazione degli EE.BB., supportati dalla corrispondente contrattazione integrativa di secondo livello.
Per realizzare questo percorso viene istituito un tavolo regionale di indirizzo e coordinamento della bilateralità che vedrà la presenza paritetica delle parti sociali sottoscrittrici del presente Accordo.
Tale processo dovrà essere avviato e sostenuto dalle Parti Sociali dei singoli territori per un efficientamento degli Enti bilaterali, attraverso un appropriato piano industriale, (verifica e analisi dello stato patrimoniale, del conto economico, della sostenibilità finanziaria e organizzativa secondo i parametri di cui all'allegato A (funzioni e servizi minimi degli Enti), della puntuale realizzazione di tutti gli impegni contrattuali ecc.), che porti al pareggio dei conti con un attento controllo di gestione per la diminuzione delle spese e la "riqualificazione della governance".
In tale contesto occorre attivare processi di semplificazione degli Enti bilaterali, accompagnati da adeguate politiche di ottimizzazione dei costi relativamente alla qualità professionale degli addetti e al giusto equilibrio rispetto ai compiti assegnati e al dimensionamento dei nuovi Enti.
Le parti nazionali confermano i principi contenuti nei Protocolli 18 dicembre 1998, 19 maggio 2000 e 16 novembre 2010 e si danno atto che il presente Protocollo è conforme alle norme ivi contenute.