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TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Edilizia - Artigianato

Edilizia - Artigianato

CODICE CNEL: F015

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 20/05/2025

EDILIZIA - ARTIGIANATO

 

Testo consolidato del CCNL 20/05/2025  *

Per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini

* Stesura definitiva del 15/10/2025

Decorrenza: 01/05/2025

Scadenza: 30/09/2028

CCNL 20/05/2025 come modificato da:

- Accordo previdenza integrativa 04/07/2025

- Accordo previdenza integrativa 15/07/2025

- Accordo 18/09/2025

- Accordi (n° 2) 08/10/2025

- Accordo 15/10/2025

- Accordo 21/11/2025

- Accordo 10/02/2026

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 15 ottobre 2025

tra

ANAEPA Confartigianato Edilizia,

CNA Costruzioni,

Fiae-Casartigiani,

Claai Edilizia,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

 

si è provveduto alla definizione e sottoscrizione della stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Artigiane e delle piccole e medie Imprese industriali dell'edilizia e affini del 20 maggio 2025.

Si conviene che il testo siglato in data odierna armonizza il precedente CCNL del 23 luglio 2008 con gli Accordi di rinnovo del 16 dicembre 2010, 24 gennaio 2014, 30 gennaio 2020, 4 maggio 2022 e 20 maggio 2025 aggiornando contestualmente i riferimenti normativi dell'articolato nonché gli Accordi di natura contrattuale tra le Parti.

 

Il 20 maggio 2025, in Roma

tra:

- l'Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed Attività affini (A.N.A.E.P.A.) con l'assistenza della Confartigianato Imprese; l'Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed attività Affini (A.N.A.E.P.A),

- CNA COSTRUZIONI

- CASARTIGIANI - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - C.L.A.A.I.

e

FENEALUIL - Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - aderente alla UIL - Unione Italiana del Lavoro

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA - Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.

 

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali dell'edilizia e affini.

 

 

RINNOVI

Accordo previdenza integrativa 04/07/2025

Verbale di stipula

 

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO,

CNA COSTRUZIONI,

FIAE CASARTIGIANI,

CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

[___]

Accordo previdenza integrativa 15/07/2025

Verbale di stipula

 

Addì 15 luglio 2025, in Roma

 

ANCE

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025 [___]

Accordo 18/09/2025

Verbale di stipula

 

Roma 18/09/2025

ANCE

ANAEPA CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA

LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

 

Alla CNCE

Via Guattani,24

ROMA

 

Con riferimento al "Regolamento Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione ed incremento delle competenze professionali [___]

Accordo 08/10/2025

Verbale di stipula

 

Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

TRA

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 ad adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;

b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE;

c) ogni Cassa edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione) come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

Premesso che:

1) in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;

2) nell'ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa);

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DALLE PARTI NAZIONALI FIRMATARIE:

 

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

 

[___]

Accordo 08/10/2025

Denuncia Unica Edile (DUE)

 

Verbale di stipula

 

Addì, 8 ottobre 2025, in Roma

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

In attuazione di quanto previsto in materia di Denuncia Unica Edile (DUE) [___]

Accordo 15/10/2025

Verbale di stipula

 

Addì Roma, 15 ottobre 2025

tra

Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

in applicazione di quanto previsto all'allegato G-2025 del rinnovo  [___]

Accordo 21/11/2025

Verbale di stipula

 

Addì Roma, 21 novembre 2025

tra

Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L., F.i.l.c.a.-C.I.S.L., F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

Con riferimento a quanto previsto Dall'allegato G-2025 del rinnovo  [___]

Accordo 10/02/2026

Verbale di stipula

 

Roma, 10 febbraio 2026

ANAEPA CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI EDILIZIA

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL

 

In applicazione a quanto previsto dall'Allegato G-2025 del CCNL [___]

 

 

DISCIPLINA GENERALE

Sfera di applicazione

 

Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle micro, piccole e medie imprese industriali (PMI), così come anche riportate nella Raccomandazione n. 361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nello svolgimento delle seguenti attività:

Progettazione e Costruzione

- progettazione e direzione lavori di opere edili;

- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, anche per il calcestruzzo attraverso casseformi e casseri industriali in materiale vario modulabili, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e di opere provvisionali quali baracche (prefabbricati o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;

- fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere, delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso;

- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

Ristrutturazione, Manutenzione, Risanamento Conservativo e Ripristino,

Efficientamento energetico, Edilizia antisismica

- consolidamento, ripristino tipologico, rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, comprensivo di inserimento di accessori, degli impianti e l'eliminazione degli elementi estranei ad esclusione delle attività che necessitano di specifici requisiti abilitanti e rilascio di certificazione;

- risanamento conservativo integrale della natura di un edificio

- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;

- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, legno, pietre naturali;

- ristrutturazione di edifici e ambienti domestici in generale (comprensivi delle opere murarie per l'installazione di impianti e servizi) anche secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, etc.)

- utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia;

- lavorazioni edili in quota, cosiddetta edilizia acrobatica;

- ristrutturazione di edifici con modalità antisismiche attraverso utilizzo di varie tipologie di fibre di carbonio, vetro, ecc..

Preparazione e posa in opera

- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, pvc o materiale impermeabilizzante di scavi, cunicoli e gallerie ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

- posa in opera di attrezzature varie di servizio;

- assistenza muraria per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;

- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;

Costruzione e Manutenzione Servizi

- costruzione e demolizione, di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;

- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;

- opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico;

- preparazione e allestimento di aree destinate al verde comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse;

- costruzione od installazione di ambienti confinati quali cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

- Costruzione e Manutenzione infrastrutture e Reti di Servizi

- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade (compreso lo sgombero della neve ed altri materiali), pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione

- costruzione, manutenzione e demolizione di ferrovie e tranvie;

- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica in genere

- messa in opera di pali, tralicci e simili, scavo di fondazioni e utilizzo dei macchinari all'uopo destinati;

- assistenza muraria, comprensiva di movimentazione terra e installazione supporti per la costruzione di linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati in genere;

- scavi e rinterri e opere murarie per le reti dei servizi quali la stesura dT cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;

Movimento Terra e Aree boschive

- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio, ecc..;

- movimenti ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);

Opere Marittime e Lagunari

- costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,  demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;

Opere di Demolizione e Rimozione

- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

- demolizione con qualunque tecnica, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;

Opere di Restauro, Risanamento conservativo e corredo urbano

- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili, di opere tutelate (manufatti, opere murarie e assimilabili) ovvero, manutenzione e restauro di;

- fabbricati ad uso abitazioni;

- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

- ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali storiche già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali,

- opere monumentali

- Scavi archeologici e di recupero archeologico

- Lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci marmo laterizi etc), mosaici

 

Dichiarazione congiunta

Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.

 

Nota a verbale

Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'Impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti.

 

 

SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

 

Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente C.C N .L.

Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti.

 

A. Sistema di concertazione

Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale.

- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.

La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL

 

Livello nazionale

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;

- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;

- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.

 

Livello regionale

Semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili, del settore edili ed affini.

Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.

Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.

"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell'artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".

 

Livello Territoriale

A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio ed in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive occupazionali e del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento all'occupazione giovanile ed in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato

- nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione, delle opere con particolare riferimento all'artigianato ed alle piccole imprese.

Nota a verbale

1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.

2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

 

Mobilità

Per affrontare in modo completo i problemi occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei processi di ristrutturazione in atto, ferma restando l'applicazione integrale delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si concorda quanto segue:

a) le imprese informeranno le Associazioni Artigiane e per loro tramite il sindacato territoriale sulla eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili offerte di lavoro;

b) a partire dai dati di cui al punto a) le Associazioni Artigiane ed il sindacato territoriale opereranno, anche con il contributo della informazione degli enti paritetici (Casse, Scuole Edili) affinché la domanda e l'offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;

c) le parti sono impegnate, laddove ne esistono i presupposti, a sperimentare forme di orientamento ed agevolazione della ricollocazione in altre imprese artigiane del lavoro in esubero.

 

Osservatorio nazionale ed osservatori regionali

Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un osservatorio nazionale.

Entrambe convengono che l'istituzione di un osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.

Detto osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.

Inoltre, la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e subappalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.

Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.

In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.

Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.

Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali composti da tutte le associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.

Tale organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse Edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di CIG e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.

Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro.

Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89, destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Sulla base dei dati acquisiti da tali comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.

Nell'ambito dell'osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane e sei membri delle Organizzazioni sindacali.

Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.

L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca ivi compresi quelli esistenti nelle organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse Edili Artigiane, le Scuole Edili, i Comitati Tecnici di cui all'art. 39 del CCNL

 

 

PARTE PRIMA - Regolamentazione per gli Operai

Art. 1 - Assunzione

 

La costituzione del rapporto di lavoro avviene secondo le norme di Legge.

Il datore di lavoro consegna all'operaio copia del contratto di lavoro o della lettera di assunzione contenente:

- la data di assunzione;

- il livello, la categoria e le mansioni attribuite al lavoratore;

- la durata dell'eventuale periodo di prova;

- l'indicazione del termine in caso di assunzione a tempo determinato e della causale, ove prevista;

- il trattamento economico iniziale con gli elementi costitutivi ed il periodo di paga della retribuzione;

- il Contratto nazionale di lavoro applicato;

- l'orario e la sede di lavoro;

- gli estremi di registrazione previsti dalla Legge.

 

 

Art. 2 - Documenti

 

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente; per i lavoratori stranieri anche il titolo di soggiorno o la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rilascio o di rinnovo;

2) i documenti atti a comprovare il diritto alle deduzioni e detrazioni fiscali;

3) il tesserino del codice fiscale;

4) la documentazione atta al riconoscimento di eventuali benefici e/o abilitazioni per lo svolgimento di specifiche mansioni;

5) l'eventuale documentazione attestante il livello di inquadramento come definito dal comma 2 del paragrafo "Formazione Professionalizzante" nel successivo art. 40.

Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a comunicare per iscritto all'azienda i successivi eventuali mutamenti.

È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto, alle deduzioni e detrazioni fiscali.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Il datore di lavoro provvede a consegnare al lavoratore di cantiere la tessera di riconoscimento e l'informazione in materia antinfortunistica previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Il datore di lavoro si attiverà anche al fine di rendere edotto il lavoratore sul Fondo di Previdenza complementare Prevedi (accordo 21 dicembre 2017) e sul Fondo sanitario SANEDIL (accordo 22 febbraio 2021)

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4º livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione

L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

 

Art. 4 - Mutamento di mansioni

 

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi i due mesi, su richiesta formale del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso, salvo quanto previsto al comma 2.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 5 - Mansioni promiscue

 

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

L'eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell'impresa sul libro unico del lavoro e comunicata per iscritto al lavoratore.

 

 

Art. 6 - Orario di lavoro

 

Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di Legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le imprese a cui si applichi l'art. 29 della Legge 341/1995, verificato presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento e le imprese che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 (cinque) anni precedenti, , in caso:

a. di lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali,

b. di rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire il recupero psico-fisico dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es: lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.),

potranno attivare un regime di orario, rispondente alle temporanee esigenze e prescrizioni sopra indicate nel rispetto dei limiti previsti dalla norma e dal presente articolo, con preventiva comunicazione, inviata alle tre organizzazioni sindacali territoriali Feneal, Filca e Fillea e, se presenti, alle Rsu/Rsa, per il tramite delle associazioni imprenditoriali artigiane firmatarie del presente contratto.

La comunicazione dovrà contenere le ragioni che determinano la temporanea variazione dell'orario di lavoro contrattuale, l'inizio e la fine presunta, l'indicazione del cantiere, e il numero di maestranze impiegate.

A far data dalla ricezione della suddetta comunicazione le OO.SS entro 7 (sette) gg possono richiedere l'attivazione di un confronto con l'impresa finalizzato ad analizzare le esigenze e le eventuali prescrizioni e a definire con accordo la conseguente organizzazione del lavoro.

Tale rimodulazione dell'orario non è ammessa nei periodi in cui l'impresa abbia attivato ammortizzatori sociali e nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi metereologici.

 

 

Art. 7 - Riposi annui

 

A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui all'allegato A, lett. b), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 24 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli articoli 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 20.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata sul:

- eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'articolo 24;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 20.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al quinto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quarto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

 

Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A, lettera a del presente contratto, ad eccezione di:

A - custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 20.

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni

 

Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.

Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.

 

 

Art. 10 - Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempre che non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22 punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

 

 

Art. 11 - Soste di lavoro

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio a richiesta del datore di lavoro è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 12.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

 

 

Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario

 

Le imprese sono tenute a presentare all'Inps la domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali ordinarie entro i termini e in presenza delle condizioni di Legge.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali ordinarie dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese, sino ad un massimo, per il singolo operaio, di 150 ore di integrazione richieste e non ancora autorizzate dall'Inps.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Direzione INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando quanto previsto in merito dalle normative vigenti.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

 

 

Art. 13 - Recuperi

 

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6º giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

 

 

Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A) che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti articoli 6 e 8 resta convenuto che il valore orario dell'indennità di cui all'allegata tabella, è ragguagliato:

A) per gli operai di produzione: a 1/173 della contingenza mensile;

B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche e simili: a 1/208 della contingenza mensile;

per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui alla lettera a) della tabella allegata A) del presente contratto, il valore orario dell'indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile.

 

 

Art. 15 - Elemento Variabile della Retribuzione - EVR

 

Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore.

L'Elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato.

Le Parti convengono che, l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di "incrementi di risultato''di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità. Efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 così come previsto dall'art. 1, commi 182-191 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 come modificata dall'art. 1 commi 160 e ss. della Legge 232 del 2016.

L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

 

Art. 16 - Lavoro a cottimo

 

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con la indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

b) descrizione della lavorazione da eseguire;

c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

e) tariffa di cottimo per unità di misura.

Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessante, non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come cottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha il diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli articoli 34 e 38 del presente contratto di lavoro.

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.

 

 

Art. 17 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti

 

A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.

All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

B) L'impresa artigiana che nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'articolo 42 dello stesso.

L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti

L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.

C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegua i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera B).

D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.

F) È compito del rappresentante sindacale (RSA o RSU), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

 

 

Art. 18 - Ferie

 

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 20.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi stipulati a norma dell'art. 42 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 21.

Le suddette norme contenute nell'art. 21 sono compatibili con l'art. 10 del D. Lgs. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente CCNL e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due della quattro settimane di ferie spettanti nell'arco dei 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.

 

 

Art. 19 - Gratifica natalizia

 

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.

Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le norme dell'articolo 21.

 

 

Art. 20 - Festività

 

1) Tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività nazionali:

1º gennaio - Capodanno;

6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua;

25 aprile - Anniversario della Liberazione;