S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/12/2018
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA - FEDERDISTRIBUZIONE
Testo consolidato del CCNL 19/12/2018*
Per i lavoratori dipendenti dalle aziende della distribuzione moderna organizzata (DMO)
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 31/03/2027
* In data 22/10/2021 le parti sono addivenuti alla stesura del Testo Unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)
CCNL 19/12/2018 come modificato da:
- Accordo 27/11/2019
- Accordo 02/04/2020
- Accordo integrativo 12/12/2022
- Ipotesi di accordo 23/04/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 22 ottobre 2021
tra
FEDERDISTRIBUZIONE,
e
FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL
e UILTuCS-UIL,
in qualità di parti firmatarie del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) del 19 dicembre 2018, in considerazione di quanto in esso definito al punto 25, si danno reciprocamente atto della conclusione dei lavori della commissione paritetica istituita allo scopo di addivenire alla redazione complessiva del testo contrattuale.
In considerazione di quanto sopra, le Parti procedono in data odierna alla sottoscrizione del Testo Unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) condividendone tutti i contenuti in esso definiti.
Verbale di stipula
Fin dai primi e opportuni atti governativi volti a contenere il contagio da Covid-19 le Parti hanno evidenziato l'estrema gravità della crisi che si stava abbattendo sulle grandi catene del commercio non alimentare per via della progressiva riduzione dei flussi di clientela.
La limitazione delle libertà di movimento dei cittadini ancor prima delle chiusure imposte agli esercizi commerciali hanno da subito reso drammatico il quadro economico e finanziario delle imprese del settore.
L'acuirsi dello stato di emergenza sanitaria e il doveroso prolungamento delle misure di blocco alla mobilità e di contenimento del contagio che stanno interessando l'intero Paese producono inevitabilmente danni economici per queste attività che potrebbero portare a conseguenze disastrose nei prossimi mesi.
Negozi chiusi, fatturati ad oggi azzerati, ingenti costi da sostenere, merci in stock già acquistate che - in particolare per il settore fashion - non potranno essere rivendute, forniscono un primo quadro esemplificativo della gravissima emergenza in corso.
Le Parti ritengono pertanto necessaria l'adozione di misure incisive per aiutare tali imprese a superare la situazione contingente ma, soprattutto, per consentire alle stesse di tornare ad investire, dare occupazione e intraprendere un nuovo percorso di crescita.
È altresì importante riconsiderare la possibilità per le imprese con più 50 dipendenti di accedere alla CIGS con una causale strettamente connessa all'emergenza sanitaria, mutuando l'esperienza e le soluzioni già adottate a livello normativo con riferimento agli altri ammortizzatori sociali ordinari. In particolare dovranno essere garantite le semplificazioni relative alla procedura di attivazione e la retroattività della copertura.
In considerazione di quanto descritto, le Parti ritengono di comune interesse e non più rinviabile un intervento normativo che riconosca lo "stato di crisi" del settore della distribuzione non alimentare al pari di quanto è stato fatto per altre realtà di impresa nella stessa situazione e che, in conseguenza di ciò, anche al fine di consentire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, sia garantita alle imprese un sistema organico di interventi in termini di liquidità finanziaria - anche attraverso l'ampliamento delle linee di credito con garanzie dello Stato - e di benefici in termini di agevolazioni contributive e fiscali.
Accordo integrativo 12/12/2022
Verbale di stipula
In data 12 dicembre 2022 si sono incontrate
Federdistribuzione
e
Filcams Cgil,
Fisascat Cisl
e Uiltucs Uil.
PREMESSO CHE
le Parti
a) hanno sottoscritto in data 19 dicembre 2018 il primo CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (Grande Distribuzione) in vigore fino al 31 dicembre 2019;
b) nel corso dell'emergenza pandemica, con le conseguenti ricadute sul piano economico-sociale che hanno fortemente impattato anche sul settore della grande distribuzione, soprattutto non alimentare, hanno comunque avviato il percorso negoziale per il rinnovo del CCNL;
c) hanno convenuto sulla gravità degli avvenimenti legati alle crisi internazionali - dall'emergenza degli approvvigionamenti a fronte dei rincari energetici e delle materie prime, al ritorno dell'inflazione - nonché sulle sfide della transizione digitale e della transizione ambientale;
d) hanno condiviso - sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate - l'utilità di un comune programma d'azione volto a richiamare l'attenzione del Governo, all'avvio di una nuova legislatura, sulla sostenibilità del settore mediante interventi di riduzione del cuneo fiscale e di semplificazione dei processi, nonché sul nesso tra innovazione, incrementi di produttività e investimenti previsti nell'ambito del PNRR;
e) hanno convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentadve sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare, con adeguati interventi normativi e amministrativi, la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di fronteggiare il dumping economico e normativo per i lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese;
f) hanno, infine, convenuto sulla necessità di costruire una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto,
tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Le trattative per il rinnovo del CCNL della DMO proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri allegato al presente protocollo (all. 1), volte a giungere alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Verbale di stipula
Il 23 aprile 2024
tra
Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna
e
Cgil Filcams
Fisascat
UilTucs
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)
tra
la Federazione delle Associazioni, delle Imprese e delle Organizzazioni associative della Distribuzione Moderna Organizzata (FEDERDISTRIBUZIONE)
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS - CGIL)
e
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT - CISL)
e
l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS - UIL)
visto
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), siglato in data 19 dicembre 2018
si è addivenuti alla stipula del presente Testo Unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) composto di:
- premessa e ambito di applicazione;
- n. 5 sezioni
- n. 242 articoli
- note finali
- n. 9 allegati
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Le Parti, con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, intendono definire una disciplina specifica per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata che presenta per dimensioni, per ampia presenza territoriale anche delle attività indotte, per volume d'affari realizzato e di risorse occupate, caratteristiche del tutto specifiche.
È intenzione delle Parti contribuire alia creazione di una nuova e diversa consapevolezza e visibilità sulla presenza e sulle crescenti necessità del settore, dando risalto al peso ed al ruolo ricoperto dal medesimo all'interno delle dinamiche macroeconomiche del Paese.
Il settore della DMO dovrà sapersi confrontare con le emergenti forme di commercio (per esempio l'e-commerce), con il dinamismo delle altre formule distributive e, allo stesso tempo, con le difficoltà che interessano alcuni formati distributivi. Dovrà inoltre essere in grado di interpretare in anticipo esigenze ed abitudini dei consumatori, in modo da continuare a garantire la qualità del servizio, l'innovazione, la professionalità e la competenza.
Le Parti, preso atto di quanto sopra, nell'assumere come proprio lo spirito del Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 nonché dei successivi Accordi Interconfederali che trovano applicazione nel settore della DMO, intendono individuare soluzioni contrattuali rispettose delle esigenze e dei diritti dei lavoratori e delle necessità aziendali regolamentando la disciplina dei rapporti di lavoro attraverso un sistema di regole certe e condivise orientato alla prevenzione e al superamento dei motivi di conflitto, che sappia definire ambiti di confronto ai diversi livelli di contrattazione.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Per Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)
Le Parti stipulanti convengono che il complesso normativo definito dal presente testo rappresenta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito denominato più brevemente CCNL o CCNL DMO).
Le Parti convengono di recepire integralmente il contenuto, gli articoli e le clausole, che devono qui intendersi richiamati, dell'Accordo Interconfederale del 27 Luglio 1994 in materia di R.S.U. e dell'Accordo Interconfederale applicativo del D. Lgs. n. 626/1994 del 18 Novembre 1996, attualmente in applicazione nelle Aziende del settore della DMO, che costituiscono nella loro formulazione alla data di sottoscrizione del presente Contratto Collettivo, la specifica disciplina del presente nuovo CCNL DMO in materia di R.S.U. e di salute e sicurezza sul lavoro.
I contenuti rimarranno in applicazione, quindi, fino alla sottoscrizione di nuovi accordi in materia ad opera delle Parti stipulanti il presente CCNL o contenuti in una disciplina sottoscritta anche da Federdistribuzione.
SEZIONE PRIMA - SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
1. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, Federdistribuzione e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
2. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
3. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dal l'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con il D. Lgs. n. 198/2006;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
1. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso, Federdistribuzione e le Organizzazioni Sindacali territoriali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
2. Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
1. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso Federdistribuzione cui aderiscono o conferiscono mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
2. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma procedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall'impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall'art. 216.
3. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.
4. Nella medesima occasione, verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
5. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle Parti, convocato da Federdistribuzione.
6. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardi all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
7. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio, potrà essere avviato, su richiesta di una delle Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
8. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A./R.S.U. informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. n. 25/2007 e ss.mm.ii. riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché - in caso di rischio per i livelli occupazionali - le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
9. Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
1. Il Contratto nazionale avrà durata quadriennale.
2. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
3. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Qualora una delle Parti violi il periodo di «tregua sindacale» di cui al precedente comma, l'altra Parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.
5. Il ritardo nella presentazione della piattaforma - nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo -comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di «tregua sindacale».
6. In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del Contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.
Art. 4 - Procedure per il rinnovo
1. Il Contratto nazionale avrà durata quadriennale.
2. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
3. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Qualora una delle Parti violi il periodo di «tregua sindacale» di cui al precedente comma, l'altra Parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo.
5. Il ritardo nella presentazione della piattaforma - nelle modalità indicate al secondo comma del presente articolo - comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di «tregua sindacale».
6. In assenza di accordo, dopo un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del CCNL, oppure dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale), per quattordici mensilità.
7. L'importo dell'elemento di cui al comma precedente sarà pari al 30% dell'IPCA al netto degli energetici importati, dato previsionale dell'anno corrente, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
8. Al protrarsi della situazione di cui al precedente comma 6, fatte salve specifiche intese tra le Parti, verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di indennità di vacanza contrattuale nelle medesime modalità anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e dato realizzato nell'ultimo anno comunicato da Istat.
9. Gli importi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali, successivamente alla data del 31 marzo 2027.
Dichiarazione a verbale
Nell'accordo di rinnovo del CCNL, successivo al presente del 23 aprile 2024, le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell'Indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.
Capo II - Secondo livello di contrattazione
1. Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità ed in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.
1. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
- la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
- la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;
- le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;
- non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
2. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di Legge in materia vigenti.
3. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.
4. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, di Federdistribuzione.
5. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti, applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall'art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
6. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall'art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
7. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall'art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.
1. Al secondo livello di contrattazione territoriale, Federdistribuzione e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
2. Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.
3. Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli:
- Titolo I, escluse le previsioni contenute nel Capo I;
- Titolo III;
- Titolo V, Capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 115, 127,141 primo comma, 142, 144-148.
4. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.
Art. 8 - Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno
1. Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:
- il superamento di situazioni di crisi;
- lo sviluppo economico e occupazionale;
- l'avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell'attività;
- le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:
- il trattamento economico di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo XIII e XIV;
- le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell'art. 143;
- i permessi retribuiti, di cui all'art. 141, primo comma;
- gli istituti di cui alla Sezione I, Titoli I, Titolo II, Capo I e II, Titolo III, Titolo IV, Capo I;
- gli istituti previsti dalla Sezione II e III;
- la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 19, 20, 96,114;
- gli istituti di cui agli art. 115 e 127.
2. Tali intese saranno definite tramite il supporto di Federdistribuzione o direttamente a livello aziendale.
3. Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.
Art. 9 - Materie Contrattazione Territoriale
1. Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, Federdistribuzione e le Organizzazioni sindacali territoriali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle Parti Sociali;
3) programmi di formazione, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell'età;
4) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro.
2. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.
3. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito nell'Allegato 1 al presente CCNL, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale Permanente le istanze emergenti nelle realtà locali.
4. In relazione alle particolari esigenze del settore della Distribuzione Moderna Organizzata al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.
5. Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:
1) articolazione dell'orario settimanale;
2) procedure per l'articolazione dell'orario settimanale;
3) flessibilità dell'orario;
4) lavoro domenicale e festivo.
6. A tal fine potranno essere utilizzati i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all'art. 2.
Art. 10 - Modalità di presentazione della piattaforma livello territoriale
1. Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
2. Durante tale periodo, e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
3. In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma, il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.
4. In fase di prima applicazione, il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.
5. Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e a Federdistribuzione, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.
Norma transitoria
In via transitoria, le Parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo.
Dichiarazione congiunta
Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le Parti si impegnano a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.
Art. 11 - Modalità di verifica livello territoriale
1. Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente Capo si potrà procedere alla denuncia a Federdistribuzione e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente CCNL, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.
2. L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.
3. In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, prima dell'attivazione della Commissione Paritetica Nazionale Permanente, e nel rispetto di quanto previsto all'ottavo comma del Paragrafo "Procedure" dell'Allegato 1 al presente contratto, si procederà direttamente ad un confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.
4. In caso di permanenza della controversia, si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale Permanente prevista dall'Allegato 1 del presente Contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.
5. Le Parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. 6, 9 e 12, Federdistribuzione o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale Permanente prevista dall'Allegato 1 del presente Contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull'applicabilità.
Art. 12 - Materie contrattazione aziendale
1. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 143;
5) contratti a termine;
6) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 15;
8) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
9) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
10) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 "Statuto dei Lavoratori";
11) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
12) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
2. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell'azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all'art. 99, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell'Allegato 1, paragrafo "Funzioni" del presente Contratto, le parti riporteranno all'apposita sottocommissione di cui all'Allegato 1, paragrafo "Funzioni" del presente Contratto, le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.
3. Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
4. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
5. Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, e a Federdistribuzione.
6. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, con l'intervento di Federdistribuzione.
Art. 13 - Elemento economico di garanzia
1. L'elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:
- verrà erogato con la retribuzione di novembre 2019;
- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti in forza al novembre 2019, che risultino iscritti nel Libro Unico da almeno sei mesi; l'Azienda calcolerà l'importo spettante, secondo quanto previsto dall'art. 187, in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1 dicembre 2018 - 30 novembre 2019;
- per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all'art. 77; l'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL, che venga corrisposto successivamente al 01/01/2019;
- si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente CCNL;
- importo:
| Quadri, I e II liv | III e IV liv | V, VI e VII liv |
Aziende fino a 10 dipendenti | € 95 | € 80 | € 65 |
Aziende a partire da 11 dipendenti | € 105 | € 90 | € 75 |
Capo III - Protocollo per la gestione di gravi crisi aziendali
La pesante crisi economica attraversata dal nostro Paese negli ultimi anni continua a produrre i propri negativi effetti sull'intero sistema produttivo nazionale con forti impatti sull'occupazione e sulla competitività delle Aziende.
Il ciclo economico italiano si è contraddistinto per la progressiva caduta dei consumi, fondamentale variabile economica per le Aziende della Distribuzione Moderna Organizzata, dalla quale dipendono direttamente - a differenza di altri comparti - i risultati dell'intero settore. Gli effetti di questa crisi potranno protrarsi anche nel prossimo futuro.
È pertanto intenzione delle Parti con il presente accordo fornire risposte e supporto sia ai lavoratori, ed alle loro aspettative di lavoro, sia alle Aziende ed al loro bisogno di essenziali recuperi di competitività e produttività.
Le Parti individueranno temi specifici e strategici sui quali convogliare attività condivise, in grado di offrire nuove prospettive e maggiore fiducia ai lavoratori ed alle Aziende, anche attraverso comuni interventi di sollecito alle Istituzioni per l'adozione di provvedimenti a supporto del settore, non più rinviabili.
In particolare, in specifiche situazioni di crisi aziendali, è volontà delle Parti individuare percorsi di responsabilità sociale che, rafforzando e qualificando il sistema di relazioni sindacali, agevolino e rendano effettivo il confronto al secondo livello di contrattazione, coerentemente con il complessivo sistema di deleghe contrattualmente definite, ai fini della identificazione di strumenti di gestione della crisi.
Gestione delle gravi crisi
A fronte di gravi e prolungate crisi aziendali che abbiano causato un risultato di EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) negativo per almeno due bilanci di esercizio consecutivi, l'Azienda potrà convocare le Organizzazioni Sindacali territoriali o nazionali firmatarie del presente CCNL e provvederà a darne informativa alle R.S.A./R.S.U. interessate, ove presenti, al fine di raggiungere intese con effetti derogatori e/o sospensivi con riferimento agli istituti del Contratto Collettivo Nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro ed i relativi costi.
Il confronto avrà durata di 30 giorni e si concluderà con un verbale di accordo o di mancato accordo.
TITOLO III - STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Capo I - Commissioni Paritetiche Nazionali
Art. 14 - Commissione Paritetica Nazionale Permanente
1. La Commissione Paritetica Nazionale Permanente costituisce l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto.
2. La Commissione Paritetica Nazionale Permanente è composta da sei membri, dei quali tre designati da Federdistribuzione e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3. Funzioni e procedure della Commissione Paritetica Nazionale Permanente sono definiti nell'Allegato 1 al presente Contratto.
Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale"
1. Le Parti sono concordi nell'istituire presso E.Bi.Di.M. la Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale" quale sede di confronto sui temi della parità di genere e dell'inclusione nonché sugli interventi a livello europeo in materia sociale: le Parti, infatti, tenuto conto dell'evoluzione normativa, anche europea, e dei suoi possibili impatti sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione collettiva, intendono promuovere e strutturare un confronto stabile finalizzato:
a) allo sviluppo di politiche di parità di genere nel lavoro e di prevenzione di ogni tipo di discriminazione, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
b) allo sviluppo di azioni positive e percorsi utili a prevenire il fenomeno delle molestie sessuali e del mobbing sul luogo di lavoro;
c) all'individuazione di iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
d) alla promozione di percorsi di studio sull'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore;
e) alla promozione di percorsi di analisi e approfondimento sugli impatti degli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo.
2. La Commissione si riunirà di norma semestralmente e si comporrà di sei membri, tre designati da Federdistribuzione e tre designati dalla FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale"
1. Le Parti sono concordi nell'istituire presso E.Bi.Di.M. la Commissione Paritetica Nazionale "Pari Opportunità e Dialogo Sociale" quale sede di confronto sui temi della parità di genere e dell'inclusione nonché sugli interventi a livello europeo in materia sociale: le Parti, infatti, tenuto conto dell'evoluzione normativa, anche europea, e dei suoi possibili impatti sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione collettiva, intendono promuovere e strutturare un confronto stabile finalizzato:
a) allo sviluppo di politiche di parità di genere nel lavoro e di prevenzione di ogni tipo di discriminazione, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
b) allo sviluppo di azioni positive e percorsi utili a prevenire il fenomeno delle molestie sessuali e del mobbing sul luogo di lavoro;
c) all'individuazione di iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
d) alla promozione di percorsi di studio sull'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore;
e) alla promozione di percorsi di analisi e approfondimento sugli impatti degli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo;
f) a dare piena attuazione alla normativa vigente in materia di pari opportunità, rendendosi parte attiva per la diffusione e la promozione di iniziative volte a ridurre l'eventuale divario di genere quali ad esempio la certificazione di parità.
2. La Commissione si riunirà di norma semestralmente e si comporrà di sei membri, tre designati da Federdistribuzione e tre designati dalla FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
3. Le Parti convengono, altresì, sull'opportunità di sostenere percorsi di protezione delle donne vittime di violenza di genere anche attraverso misure previste dalla contrattazione di secondo livello (es. istituzione della figura del Garante di Parità).
4. Con l'espressione violenza di genere si intendono tutte le forme di violenza (verbale, psicologica, fisica, ecc.) riguardanti persone discriminate in base al sesso e all'orientamento sessuale.
5. Per l'eliminazione della violenza di genere nei luoghi di lavoro, le Parti intendono affidare alla Commissione di cui al presente articolo il sostegno di percorsi che garantiscano buone pratiche e/o iniziative concrete capaci di:
- diffondere informazioni e aumentare la visibilità di tutte le forme di violenza contro le donne anche attraverso la partecipazione concreta a campagne ed attività;
- sensibilizzare ed educare su tutte le forme esistenti di violenza e molestia, compresa la violenza di genere, la violenza domestica e la violenza di terzi;
- formare e informare lavoratori e lavoratrici sui diversi strumenti e meccanismi disponibili per prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro;
- affrontare il tema della violenza e delle molestie all'interno e all'esterno del mondo del lavoro attraverso la formazione, l'istruzione, la sensibilizzazione e la contrattazione collettiva, in particolare in relazione alla prevenzione e all'eliminazione di tutte le forme di violenza di genere;
- impegnarsi a combattere tutte le forme di regressione sociale che hanno un forte impatto sulle donne e mettono in discussione la loro acquisita o futura indipendenza economica;
- denunciare ogni forma di violenza inflitta alle donne in nome di pratiche tradizionali e culturali.
Art. 15 bis - Congedi per le donne vittime di violenza di genere
1. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di Legge.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di cui al precedente comma.
3. Il periodo di congedo di cui al comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
4. Durante il periodo di congedo la lavoratrice, posto quanto previsto dal comma 3, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità viene anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
5. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. La lavoratrice può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, ferma restando che la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
6. Sussistendo le condizioni di cui al comma uno dell'art. 24 del D.Lgs. citato e a richiesta della lavoratrice, il congedo di cui al comma 1 sarà prorogato per ulteriori 90 giorni con diritto di pagamento di un'indennità pari al 100% della retribuzione corrente.
7. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale. A richiesta della lavoratrice il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
8. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento presso altra sede lavorativa, anche ubicata in altro comune. Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni lavorative, si impegna a trasferire la lavoratrice.
9. La lavoratrice, al termine del percorso di protezione, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno.
TITOLO IV - BILATERALITÀ E WELFARE CONTRATTUALE
1. Le Parti sono concordi nel ritenere che una Bilateralità efficace, strutturata, efficiente, trasparente nella gestione e rispondente alle esigenze del settore, rappresenti un fondamentale strumento di supporto per i lavoratori e le Aziende, anche in periodi di difficile congiuntura economica, in considerazione del ruolo sociale da essa svolto.
2. Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo della Distribuzione Moderna Organizzata, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 17 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Le Parti hanno provveduto ad istituire il nuovo Ente Bilaterale per il settore della DMO (E.Bi.Di.M.), di cui hanno definito, attraverso apposita Commissione Paritetica, struttura, governance, scopi e funzioni di cui allo Statuto in allegato al presente CCNL (Allegato 2).
E.Bi.Di.M. svolge le funzioni individuate dalle Parti stipulanti il presente CCNL DMO in materia di prestazione e servizi welfare, occupazione, mercato del lavoro e formazione.
Art. 18 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
1. Il contributo da destinare in favore di E.Bi.Di.M. è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.
2. Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico dell'azienda.
3. Conseguentemente, l'azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza.
4. L'importo dell'EDR è corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 191 del CCNL.
Art. 18 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
1. Il contributo da destinare in favore di E.Bi.Di.M. è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza, per quattordici mensilità.
2. Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico dell'azienda.
3. Conseguentemente, l'azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza.
4. L'importo dell'EDR è corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 191 del CCNL
Capo II - Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 19 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Con l'"Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata" del 27 novembre 2019, sottoscritto da Federdistribuzione, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, le Parti Sociali hanno inteso affidare l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa -Fondo EST, che risponde ai requisiti previsti dal D. Lgs. 02-09-1997 n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2020 sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente CCNL, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali trova applicazione la specifica normativa di cui all'art. 20 del presente contratto.
3. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento:
a) un contributo obbligatorio a carico dell'azienda pari a 10,00 euro mensili, sia per il personale assunto a tempo pieno sia per quello assunto a tempo parziale, per ciascun iscritto;
b) un contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 2,00 euro mensili.
4. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione, e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.
5. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
6. Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 191 del CCNL.
7. É inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, pari a euro 30,00 per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 2.
8. La quota una tantum di cui al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
9. Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
10. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, che prevedano l'istituzione di Casse o Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Dichiarazione a verbale - Assistenza Sanitaria Impiegati e Operai
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa, dichiarano la possibilità - qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita - di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno specificamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal precedente art. 19 sia per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) sia, fino al 31-12-2019, per il finanziamento della precedente Assistenza Sanitaria. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a euro 10,00, nonché la quota una tantum di euro 30,00, concordati alla sottoscrizione del presente CCNL sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
Milano - Roma, 27 novembre 2019
Facendo seguito alla sottoscrizione del CCNL DMO del 19 dicembre 2018, in coerenza con i principi in esso contenuti, Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS Uil, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono confermare l'importanza del consolidamento degli strumenti di Welfare per il settore e declinare le specifiche modalità attraverso cui strutturare l'assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata.
In considerazione delle caratteristiche di un settore in continua evoluzione, le Parti ritengono di primaria necessità assicurare condizioni di sostenibilità, in una logica di lungo periodo, all'assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori del settore.
In tal senso, La Commissione Paritetica istituita ai sensi del punto 3 CCNL DMO, ha analizzato i termini e le condizioni per la costituzione di un nuovo Fondo sanitario specifico per il settore, ed ha inoltre approfondito la possibilità di affidare l'assistenza sanitaria a Fondo Est e Cassa Quas.
Le Parti, valutato lo scenario e le diverse soluzioni prospettate dalla Commissione, intendono affidare a Fondo EST e a Cassa Quas l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti e i Quadri delle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL DMO.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, saranno iscritti a Fondo Est i lavoratori dipendenti da aziende del settore della DMO assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale alle condizioni di cui al punto 3 del CCNL DMO sottoscritto in data 19 dicembre 2018.
Allo stesso modo, a decorrere dal 1 gennaio 2020, saranno iscritti a Cassa Quas i lavoratori dipendenti da aziende della DMO con qualifica di Quadro alle condizioni di cui al punto 3 del CCNL DMO sottoscritto in data 19 dicembre 2018.Le Parti provvederanno ad adeguare il testo del CCNL DMO alle determinazioni di cui al presente accordo.
Art. 19 - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Con l'"Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata" del 27 novembre 2019, sottoscritto da Federdistribuzione, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS, le Parti Sociali hanno inteso affidare l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa - Fondo EST, che risponde ai requisiti previsti dal D. Lgs. 02-09-1997 n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2020 sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente CCNL, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri, per i quali trova applicazione la specifica normativa di cui all'art. 20 del presente contratto.
3. Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento:
a) un contributo obbligatorio a carico dell'azienda pari a 10,00 euro mensili, sia per il personale assunto a tempo pieno sia per quello assunto a tempo parziale, per ciascun iscritto;
b) un contributo obbligatorio a carico del lavoratore pari a 2,00 euro mensili.
4. A decorrere dal 1º aprile 2025 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria, come definito tra le Parti.
6. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
7. Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 191 del CCNL.
8. É inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell'azienda, pari a euro 30,00 per ciascun lavoratore di cui al precedente comma 2.
9. La quota una tantum di cui al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
10. Il Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.
11. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente CCNL, che prevedano l'istituzione di Casse o Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa.
Dichiarazione a verbale - Assistenza Sanitaria Impiegati e Operai
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa, dichiarano la possibilità - qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita - di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno specificamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dal precedente art. 19 sia per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) sia, fino al 31-12-2019, per il finanziamento della precedente Assistenza Sanitaria. Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a euro 10,00, nonché la quota una tantum di euro 30,00, concordati alla sottoscrizione del presente CCNL sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
Art. 20 - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
Con l'"Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa per il settore della Distribuzione Moderna Organizzata" del 27 novembre 2019, sottoscritto da Federdistribuzione, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS-UIL, le Parti Sociali hanno inteso affidare l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti con qualifica di Quadro alla Cassa di Assistenza Sanitaria Quadri - Cassa QuAS.
A decorrere dal 1º gennaio 2020, sono iscritti a detta Cassa i lavoratori dipendenti da aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del presente CCNL con qualifica di Quadro compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto.
Per il finanziamento della Cassa, il contributo obbligatorio è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. É previsto altresì un contributo una tantum a carico del datore di lavoro, da corrispondere all'atto dell'iscrizione secondo quanto previsto dalle delibere di Cassa QuAS.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'Assistenza Sanitaria di categoria.
Con decorrenza dal mese successivo al gennaio 2020, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 191 del CCNL.
La Cassa di Assiste