CCNL in vigore
DIRIGENTI - TERZIARIO
Testo consolidato del CCNL 31/07/2013
per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 31/07/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 21/07/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 11/07/2019
- Accordo 10/09/2019
- Accordo 16/06/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
- Accordo 21/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
- Accordo assistenza integrativa 09/09/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2014, il giorno 2 del mese di gennaio in Roma
tra
La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.,
e
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
- visto il Testo Unico del 23 gennaio 2008;
- visto l'accordo di rinnovo del 27 settembre 2011;
- visti gli accordi del 3 e 25 luglio 2012;
- visto l'accordo del 31 luglio 2013;
si è stipulato il presente testo unico contrattuale 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che, per le modifiche apportate ai citati contratti, entra in vigore dal 1º gennaio 2011, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.
Le parti, condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Ipotesi di accordo 21/07/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO-lmprese per l'Italia
e
MANAGERITALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti. Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Verbale di stipula
Il giorno 11 Luglio 2019
tra
Confcommercio Imprese per l'Italia
e
Manageritalia
Verbale di stipula
Il giorno 10 Settembre 2019
tra
Confcommercio Imprese per l'Italia
e
Manageritalia
Premesso che
In data 11 Luglio 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì:
- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo a partire dal corrente mese di settembre.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
Concordano quanto segue
[___]
Accordo 16/06/2021(Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 16 del mese di giugno in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga dell'11 luglio 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi sottoscritto il 21 luglio 2016 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso l'11 luglio 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo;
- tali incontri hanno portato alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 21 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso degli incontri tenutisi negli ultimi mesi.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Confcommercio e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli Enti di cui agli artt. 21, 25, 26 e 27 del presente CCNL
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 21 luglio 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 21 - con l'introduzione di un nuovo articolo 21 bis - 25, 26,27,37 e 39 come segue.
[___]
Accordo 21/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma, tra
CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.
e
MANAGERIALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all'impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all'articolo 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 16 giugno 2021, l'Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo l'osservanza del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 18 del CCNL;
- la copertura "Infortuni" proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO CHE
[___]
Accordo assistenza integrativa 09/09/2022
Verbale di stipula
L'anno 2022, il giorno 9 del mese di settembre in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P.M.l.
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'accordo del 16 giugno 2021 con riferimento alla disciplina che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso - FASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'articolo 27 del CCNL.
[___]
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Sono dirigenti a norma dell'art. 2094, cod. civ. , ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
- i Direttori;
- i condirettori;
- i Vicedirettori;
- gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del codice civile ;
- i procuratori, di cui all'art. 2209, cod. civ. , con stabile mandato "ad negotia";
- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi.
Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni, previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a Manageritalia dipendenti da aziende iscritte alle Associazioni aderenti alla Confcommercio.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) l'eventuale apposizione del termine per i dirigenti assunti a tempo determinato;
d) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i DPN dal successivo art. 28;
e) la sede di residenza iniziale;
f) il riconoscimento dell'applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali modifiche;
g) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
h) il trattamento economico;
i) l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 16;
l) eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.
Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere comunicata per iscritto.
La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata con altra qualifica agli effetti del preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 34, fatto salvo quanto previsto al comma 18 dell'art. 34 medesimo.
Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 4 - Determinazione degli elementi della retribuzione
La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 9;
c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L;
d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;
e) eventuali altri importi attribuiti "ad personam".
Dal novembre 1991 è soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) adottato con il CCNL 18 dicembre 1975 e da ultimo disciplinato con l'accordo del 22 aprile 1986 che viene contestualmente abrogato.
Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.428.942 mensili equivalenti a 737,99 euro), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.
Gli eventuali scatti di anzianità non possono assorbire altre voci retributive, né esserne assorbiti.
La retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.
Art. 5 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordi.
A decorrere dal 1º ottobre 2011 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) lordi; a decorrere dal 1º aprile 2012 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.735,00 (tremilasettecentotrentacinque/00) lordi; a decorrere dal 1º luglio 2013 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00) lordi.
L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, potrà essere assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam".
Art. 6 - Aumento retributivo (1)
Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 5, comma 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1º ottobre 2011, un aumento di euro 135,00 (centotrentacinque/00) mensili lordi dal 1º aprile 2012 ed un ulteriore aumento pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00) mensili lordi dal 1º luglio 2013.
Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 1º ottobre 2011 e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.
Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
(1) Cf.r. Allegato E per importo "una tantum" mese di ottobre 2011 ed Allegato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi.
Ipotesi di accordo 21/07/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 6 - Aumento retributivo1
1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 5,
comma 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2017, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 170,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al ______________ e nel corso degli anni di vigenza del presento contratto, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.3. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
da somme concesso dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici
1 Cfr. allegato E al CCNL 31 luglio 2013 per importo Una Tantum mese di ottobre 2011 ed allegato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi
A decorrere dal 1º luglio 2009, i redditi derivanti da Piani di "Stock option" non rilevano ai fin del calcolo del t.f.r., degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.
[___]
Inoltre, al fine di adeguare il trattamento dello Stock Option alle leggi ed ai regolamenti succedutisi nel tempo e per favorire maggiormente l'accesso a strumenti di incentivazione del management, concordano di modificare l'art. 7 del CCNL Dirigenti come segue:
Art. 7 - Piani azionari
"A decorrere dal 10 settembre 2019, i redditi derivanti da Piani Azionari, o comunque da piani retributivi basati su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del TFR, degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso".
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL ed alle successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino al 31/12/2019.
Art. 8 - Mensilità supplementari - Tredicesima e quattordicesima
Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.
Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il calcolo delle mensilità supplementari sarà effettuato, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1º luglio 2004.
Norma transitoria
Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1º luglio 2004-30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:
a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l'abrogato scatto di anzianità;
b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall'erogazione del precedente importo;
c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l'11º scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di cui alla precedente lett. a).
Per la determinazione degli importi maturati prima del 30 giugno 2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall'1 al 4 dell'art. 9 del T.U. 23 gennaio 2008, che qui di seguito si riportano integralmente:
"1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dal 1º gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lordi.
2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.
3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva.
4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell'importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso".
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12 luglio 1984 e del 22 aprile 1986 e nel contratto 1º marzo 1988.
Art. 10 - Retribuzione variabile
Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Nell'ipotesi di variazione delle norme di Legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufruire delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui all'art. 33 del presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale.
Il tema della retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilità legislativa del comma 2.
Parte terza - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del codice quadro sull'etica del servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nell'ambito dell'Unione europea dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee-guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di continuare ad apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
Art. 12 - Prestazione lavorativa e festività
In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.
Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.
In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro l'anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni.
Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni.
Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.
Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
Ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.
In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro.
Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
Ipotesi di accordo 21/07/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 13 - Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.
2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
3. Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni.
4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.
5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
7. Ai fini della determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto.
8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
9. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.
10. In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro.
12. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
Art. 14 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario di congedo retribuito.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte del datore di lavoro, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.
Il periodo di aspettativa verrà considerato valido ai soli effetti del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di Legge vigenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL (FASDAC e Antonio Pastore), in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente art. 15 non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per raggiungere la famiglia ogni fine settimana.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 39, comma 5.
Il dirigente, che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al 2º comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 36, comma 5.
Qualora il dirigente abbia compiuto il 60º anno di età il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato.
Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza, per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per i familiari.
Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica.
Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese cui va incontro per effetto del trasferimento, anche per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio.
Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a diciotto mesi - l'eventuale differenza di canone effettivo, esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle condizioni medie di mercato.
Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall'azienda.
(1) Cfr. "Dichiarazione delle parti" annessa all'art. 24.
Art. 17 - Trasferte e missioni
Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente è il seguente:
a) rimborso delle spese di viaggio;
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b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione del manda