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 Dirigenti - Poste Italiane Spa


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DIRIGENTI - Poste Italiane S.p.a.

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 11-8-1994

per i dirigenti dell'Ente poste italiane

Decorrenza 1-8-1994 - Scadenza 31-7-1998

La parte economica scadrà il 31-7-1996

 

 

Addì 11 agosto 1994, in Roma

TRA

- L'Ente  Poste Italiane, rappresentato dal Presidente prof.  dott.  E.  Cardi,  autorizzato alla sottoscrizione con delibera n. 33 del 9  agosto  1994 del Consiglio d'Amministrazione,

E LE OO.SS.

- S.I.N.D.I.P.  rappresentato dai signori:  

- Vincenzo Martini Segretario Generale

- Corrado Casertano Segretario Nazionale

- Pasquale Barbone Segretario Nazionale

- Vincenzo Cammarata Segretario Nazionale

- FEDERAZIONE PT/SLP-CISL rappresentata dai signori:

- Giovanni Ialongo Segretario Generale Aggiunto

- UIL-POST rappresentata dai signori:

- Paolo Tullo Segretario Generale

- Ciro Amicone Segretario Nazionale

- Simonetta Andrilli  Coord. Naz.le Dirigenti e Direttivi

-  FILPT-CGIL rappresentata dai signori:

- Carmelo Romeo Segretario Generale

- Rosario Trefiletti Segretario Generale Aggiunto

- Giuseppina Cence Segretario Nazionale

 

è  stato  stipulato  l'allegato CCNL da valere per il personale  dirigentedell'Ente Poste Italiane.

 

 

Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

 

Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie

 

 

Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di  subordinazione  di  cui all'art. 2094 del cod. civ.  e  che  ricoprono nell'Ente  un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia  e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al  fine  di promuovere,  coordinare e gestire la realizzazione degli  obiettivi  della impresa.

Rientrano, ad esempio, sotto tale definizione coloro ai quali siano  stati conferiti in modo continuativo poteri di rappresentanza e di direzione per tutta o per una notevole parte dell'Ente.

Rientrano  altresì nella definizione di cui al comma 1  coloro  che  siano assunti  o  promossi  nella  qualifica di dirigente  successivamente  alla sottoscrizione del presente Contratto.

Le  eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica del dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 19 e il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del  contratto  con effetto   dalla   data  di  attribuzione  delle  mansioni  oggetto   della controversia.

L'Ente si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge n.125/91.

 

 

Art. 2 - Istituzione del rapporto

 

L'assunzione  o  la promozione a dirigente debbono essere  effettuate  per iscritto  con  indicazione  delle  funzioni  attribuite,  del  trattamento economico  e  delle eventuali condizioni di miglior favore  rispetto  alle clausole del presente contratto.

L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

 

 

Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 3 - Minimo contrattuale

 

Il minimo contrattuale mensile è fissato in lire 4.850.000.

Tale misura è comprensiva dell'indennità integrativa speciale.

 

 

Art. 4 - Aumenti di anzianità

 

Gli  aumenti  retributivi  in  funzione  dell'anzianità  di  servizio  del dirigente sono autonomamente e integralmente regolati come appresso:

a)   al  compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio  con  tale   qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al  biennio   stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in   cifra fissa pari a lire 250.000;

b) l'anzianità  maturata  dai dirigenti fino al  31  luglio  1994  viene valutata in lire 155.000 mensili per ogni anno di effettivo esercizio di  funzioni  dirigenziali che risultino formalmente attribuite  e  comunque  espletate nella Pubblica Amministrazione;

c) gli  aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente  non possono essere superiori ai dieci bienni.

I termini di cui al punto a) decorreranno dal 1º agosto 1994.

 

 

Art. 5 - Superminimo individuale

 

Al  dirigente potrà essere corrisposto un superminimo individuale, il  cui importo  sarà determinato in funzione dell'autonoma valutazione  dell'Ente circa  il  peso della responsabilità organizzativa assegnata,  confrontata anche  con  il  mercato  del  lavoro esterno, il  livello  di  prestazione raggiunto,   e  il  livello  di  competenza  ed  esperienza  professionale posseduto dal dirigente.

In  relazione alla nuova struttura dell'Ente l'entità di tale  valutazione dovrà  essere  contenuta, per ciascun livello di  funzione,  nei  seguenti limiti:

a) Funzione di staff, nelle strutture centrali e territoriali da 5 a  30 milioni;

b) Direzione di Filiale da 25 a 40 milioni;

c) Direzione di Sede da 45 a 70 milioni;

 

I  limiti  della  retribuzione  complessiva, risultante  dall'applicazione degli  artt. 3, 4 e 5, non potranno prescindere dagli elementi parametrali desumibili  dai  compensi  corrisposti  ai  componenti  degli  Organi di Amministrazione, massimi responsabili della gestione dell'Ente.

 

 

Art. 6 - Retribuzione variabile

 

In   relazione  ai  risultati  economico-finanziari  conseguiti  nell'anno dall'Ente, al dirigente che ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli  potrà essere   attribuito  un  premio  nella  misura  massima  del   25%   della retribuzione annua percepita, relativamente agli artt. 3, 4 e 5.

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Art. 7 - Tredicesima

 

Entro  il  20 dicembre di ciascun anno viene corrisposta al dirigente  una tredicesima mensilità pari ai valori di cui agli artt. 3, 4 e 5.

Nel  caso  di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il  corso dell'anno,  la  tredicesima mensilità verrà corrisposta in proporzione  ai mesi  di  servizio  prestato, considerando come  mese  intero  l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.

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