CCNL in vigore
DIRIGENTI - Poste Italiane S.p.a.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 11-8-1994
per i dirigenti dell'Ente poste italiane
Decorrenza 1-8-1994 - Scadenza 31-7-1998
La parte economica scadrà il 31-7-1996
Addì 11 agosto 1994, in Roma
TRA
- L'Ente Poste Italiane, rappresentato dal Presidente prof. dott. E. Cardi, autorizzato alla sottoscrizione con delibera n. 33 del 9 agosto 1994 del Consiglio d'Amministrazione,
E LE OO.SS.
- S.I.N.D.I.P. rappresentato dai signori:
- Vincenzo Martini Segretario Generale
- Corrado Casertano Segretario Nazionale
- Pasquale Barbone Segretario Nazionale
- Vincenzo Cammarata Segretario Nazionale
- FEDERAZIONE PT/SLP-CISL rappresentata dai signori:
- Giovanni Ialongo Segretario Generale Aggiunto
- UIL-POST rappresentata dai signori:
- Paolo Tullo Segretario Generale
- Ciro Amicone Segretario Nazionale
- Simonetta Andrilli Coord. Naz.le Dirigenti e Direttivi
- FILPT-CGIL rappresentata dai signori:
- Carmelo Romeo Segretario Generale
- Rosario Trefiletti Segretario Generale Aggiunto
- Giuseppina Cence Segretario Nazionale
è stato stipulato l'allegato CCNL da valere per il personale dirigentedell'Ente Poste Italiane.
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'Ente un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa.
Rientrano, ad esempio, sotto tale definizione coloro ai quali siano stati conferiti in modo continuativo poteri di rappresentanza e di direzione per tutta o per una notevole parte dell'Ente.
Rientrano altresì nella definizione di cui al comma 1 coloro che siano assunti o promossi nella qualifica di dirigente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.
Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica del dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 19 e il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
L'Ente si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge n.125/91.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il minimo contrattuale mensile è fissato in lire 4.850.000.
Tale misura è comprensiva dell'indennità integrativa speciale.
Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente e integralmente regolati come appresso:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a lire 250.000;
b) l'anzianità maturata dai dirigenti fino al 31 luglio 1994 viene valutata in lire 155.000 mensili per ogni anno di effettivo esercizio di funzioni dirigenziali che risultino formalmente attribuite e comunque espletate nella Pubblica Amministrazione;
c) gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori ai dieci bienni.
I termini di cui al punto a) decorreranno dal 1º agosto 1994.
Art. 5 - Superminimo individuale
Al dirigente potrà essere corrisposto un superminimo individuale, il cui importo sarà determinato in funzione dell'autonoma valutazione dell'Ente circa il peso della responsabilità organizzativa assegnata, confrontata anche con il mercato del lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto, e il livello di competenza ed esperienza professionale posseduto dal dirigente.
In relazione alla nuova struttura dell'Ente l'entità di tale valutazione dovrà essere contenuta, per ciascun livello di funzione, nei seguenti limiti:
a) Funzione di staff, nelle strutture centrali e territoriali da 5 a 30 milioni;
b) Direzione di Filiale da 25 a 40 milioni;
c) Direzione di Sede da 45 a 70 milioni;
I limiti della retribuzione complessiva, risultante dall'applicazione degli artt. 3, 4 e 5, non potranno prescindere dagli elementi parametrali desumibili dai compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione, massimi responsabili della gestione dell'Ente.
Art. 6 - Retribuzione variabile
In relazione ai risultati economico-finanziari conseguiti nell'anno dall'Ente, al dirigente che ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli potrà essere attribuito un premio nella misura massima del 25% della retribuzione annua percepita, relativamente agli artt. 3, 4 e 5.
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Entro il 20 dicembre di ciascun anno viene corrisposta al dirigente una tredicesima mensilità pari ai valori di cui agli artt. 3, 4 e 5.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la tredicesima mensilità verrà corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.