CCNL in vigore
DIRIGENTI - PICCOLA INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 22/12/2010
Per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali aderenti alla CONFAPI
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 22/12/2010 come modificato da:
- Accordo 26/09/2012
- Accordo 25/03/2013
- Accordo Apprendistato 25/03/2013
- Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
- Accordo 06/10/2014
- Accordo di rinnovo 16/11/2016 (Decorrenza 01/01/2017)
- Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza: 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 22 dicembre 2010, in Roma
Tra:
- la CONFAPI Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata;
- la FEDERMANAGER Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti e per i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Verbale di stipula
Il 31 gennaio 2014, in Roma
Tra:
- CONFAPI;
e
- FEDERMANAGER;
convengono di apportare al vigente CCNL le seguenti modificazioni e integrazioni:
[___]
Verbale di stipula
Il 6 ottobre 2014, in Roma
tra:
- Confapi;
e
- Federmanager;
premesso che
- con accordo 31 gennaio 2014 le suddette parti avevano stabilito, sia per i dirigenti che per i quadri superiori, che l'aumento del minimo contrattuale avrebbe avuto decorrenza 1º gennaio 2015 e sarebbe stato definito tra le stesse parti entro il 30 novembre 2014;
- visto il perdurare della difficile situazione economica che investe tutto il sistema industriale del Paese e in particolare le piccole e medie imprese;
- considerato che le stesse parti intendono rafforzare la disciplina attinente alla parte variabile incentivante della retribuzione, volendo valorizzare maggiormente le performance collegate al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
tutto ciò premesso le parti convengono di:
[___]
Accordo di rinnovo 16/11/2016 (Decorrenza 01/01/2017)
Verbale di stipula
Addì 16 novembre 2016, in Roma
CONFAPI
e
FEDERMANAGER
Hanno convenuto il rinnovo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 GENNAIO 2014 PER I DIRIGENTI E PER I QUADRI SUPERIORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI, alle condizioni qui di seguito riportate.
In relazione al comune intento di procedere alla regolamentazione della figura del " Professional", si danno atto che definiranno la relativa regolamentazione entro la data di stesura del nuovo testo contrattuale.[___]
Confapi e Federmanager pur convivendo l'opportunità di inserire la figura del Professional nell'ambito del rinnovo contrattuale, si riservano di definire i contenuti dell'articolato in tempo utile per la stesura definitiva del contratto.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
Addì, 17 dicembre 2019 in Roma
CONFAPI
e
FEDERMANAGER
Si conviene il rinnovo del vigente CCNL 16 novembre 2016 per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi
[___]
CONFAPI e FEDERMANAGER,
nel sottolineare la valenza strategica di un ruolo manageriale inteso in senso ampio quale fattore chiave di accrescimento del valore aziendale hanno valutato reciprocamente l'interesse a disciplinare il rapporto di lavoro non solo del dirigente come tradizionalmente finora avvenuto ma anche di quelle figure manageriali che svolgono funzioni di elevata responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale e che vengono convenzionalmente qualificate come "Quadri Superiori". Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra Federmanager e Confapi acquisisce pertanto la denominazione di "CCNL per i Dirigenti e per i Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende Produttrici di Beni e Servizi". Conseguentemente la disciplina contrattuale afferente la figura del Dirigente è contenuta nella Sezione Prima del suddetto CCNL e la disciplina afferente la figura del Quadro Superiore nella Sezione Seconda.
Le Parti confermano di valutare rispondente alla realtà delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi un rinnovo contrattuale di durata triennale, sia per la parte normativa ed obbligatoria, sia per la parte economica articolata in applicazione dei criteri tradizionalmente assunti tra le stesse parti, in un contesto di relazioni industriali moderne e rispondenti alla valorizzazione della figura del dirigente e del quadro superiore. In tale ottica, le stesse parti ribadiscono la valenza strategica dei ruoli manageriali, quale fattore di crescita di una impresa attenta ai valori dell'etica e della più ampia responsabilità sociale a beneficio non solo dell'impresa stessa ma anche dell'intero contesto sociale in cui esse operano.
La qualità delle competenze del capitale umano e, in particolare, del management, costituisce fattore essenziale per lo sviluppo dell'impresa in uno scenario ormai internazionale e conseguentemente le parti medesime intendono porre in essere quelle innovazioni contrattuali che ritengono possano favorire una maggiore diffusione di figure manageriali nelle PMI, che pur nelle diverse configurazioni e distinti livelli di responsabilità, condividano lo stesso sistema valoriale e culturale.
Attraverso la prevista estensione degli strumenti bilaterali e con una ottimizzazione degli obiettivi degli enti bilaterali competenti per materia (formazione, strumenti di sostegno e di politica attiva, assistenza sanitaria e previdenza integrativa, etc.), unitamente a una maggiore sinergia nell'utilizzo delle risorse disponibili, vengono messi a disposizione adeguati strumenti contrattuali per accrescere e valorizzare un management di qualità più esteso.
PARTE Prima - Costituzione del rapporto
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'articolo 2094 del codice civile e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente CCNL.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
1. L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente CCNL.
2. L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
PARTE Seconda - Trattamento economico
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
1. Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 2011, in € 4.782,00 (euro quattromilasettecentottantadue/00); con decorrenza dal 1º gennaio 2012, in € 5.032,00 (euro cinquemilatrentadue/00); con decorrenza dal 1º gennaio 2013, in € 5.232,00 (euro cinquemiladuecentotrentadue/00). Tali misure comprendono l'importo di € 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data del 1º luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo 12 marzo 1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del CCNL 13 Aprile 1995.
2. Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2010 è apportato, con decorrenza dal 1º gennaio 2011, un aumento pari alla differenza tra il minimo base di € 4.782,00 mensili fissato dal punto 1) del presente articolo ed quello in vigore al 31 dicembre 2010 (€ 4.482,00).
Allo stesso modo, sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2011, sarà apportato, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, un ulteriore aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1º gennaio 2012 (€ 5.032,00) e il minimo base in vigore al 1º gennaio 2011 (€ 4.782,00). Allo stesso modo, sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2012, sarà apportato, con decorrenza 1º gennaio 2013, un ulteriore aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1º gennaio 2013 (€ 5.232,00) e il minimo base in vigore al 1º gennaio 2012 (€ 5.032,00).
I miglioramenti economici ricorrenti, sulle retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 2007 sono assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti previsti dal presente Accordo.
Allegato all'articolo 3
L'Allegato all'articolo 3 1, riportato in nota 1 e introdotto con l'accordo di rinnovo 5 dicembre 2007 del CCNL, è abrogato, fatte salve le posizioni in essere al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di compimento del triennio, a decorrere dalla data di assunzione o promozione.
Disposizioni Transitorie
Le Parti confermano quanto previsto dalla lettera a) della disposizione transitoria in calce all'articolo 3 del CCNL 25 luglio 2000.
(1) In via sperimentale, al fine di incentivare l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il minimo contrattuale per i dirigenti con meno di 43 anni di età neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto resta pari ad € 3.822,30 (euro tremilaottocentoventidue/30). Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
In considerazione del perdurare della difficile situazione economica e produttiva che investe il sistema industriale del Paese e in particolare le piccole e medie imprese, l'aumento del minimo contrattuale avrà decorrenza 1º gennaio 2015 e verrà definito tra le stesse parti entro il 30 novembre 2014.
Viene modificato l'allegato all'art. 3 come segue:
Allegato all'art. 3
Al fine di incentivare l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, resta pari a euro 4.300,00 (euro quattromilatrecento/00). Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.
Verbale di stipula
[___]
tutto ciò premesso le parti convengono di:
a) rinviare l'aumento dei rispettivi minimi contrattuali al 1º gennaio 2016 i cui importi verranno definiti tra le stesse parti entro il 30 novembre 2015;
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
All'Art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021 in euro 5.312,25; in euro 5.466,10 a decorrere dal 1º gennaio 2023.
Tali misure comprendono l'importo di euro 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data dell'1-7-1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 12-3-1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del CCNL 13-4-1995.
Art. 4 - Importo per ex elemento di maggiorazione
L'elemento di maggiorazione di cui all'articolo 4 dell'Accordo 24 settembre 1987 continua ad essere riconosciuto, in cifra, con le modalità di erogazione in atto, limitatamente ad un ammontare corrispondente al 12% degli elementi della retribuzione mensile individuale di fatto percepiti dal dirigente antecedentemente alla data di sottoscrizione del CCNL 26 ottobre 1989 e considerati utili dalle vigenti disposizioni di Legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto. Conseguentemente, la percentuale individuata nel comma 1 non è più applicata ai miglioramenti retributivi attribuiti successivamente ai dirigente a qualsiasi titolo (collettivo e/o individuale), ivi compresi tutti quelli derivanti, dal 1º luglio 1989, dal richiamato CCNL 26 ottobre 1989. Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL 26 ottobre 1989, è riconosciuto un importo in cifra fissa pari a € 226,21 (euro duecentoventisei/21) mensili, corrispondente al 12% applicato al minimo contrattuale mensile base previsto dall'Accordo 24 settembre 1987 per il rinnovo della parte seconda del CCNL 4 luglio 1985, nonché all'importo mensile per meccanismo di variazione automatica in atto al luglio 1999 (rispettivamente € 1.187,85 e € 697,22).
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che dall'ammontare della retribuzione individuale di fatto, previsto dal comma 1 ai fini del computo dell'ex elemento di maggiorazione, erano esclusi anche i miglioramenti economici che fossero stati aziendalmente attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell'Accordo 24 settembre 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal CCNL 26 Ottobre 1989. Le Parti si danno altresì atto che nei predetti miglioramenti economici era ricompreso l'importo afferente il 12%, suscettibile pertanto di assorbimento con i miglioramenti derivanti dal medesimo CCNL 26 Ottobre 1989.
Art. 5 - Ex meccanismo di variazione automatica
Dal luglio 1991 è soppresso l'istituto del meccanismo di variazione automatica della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita, adottato con il CCNL 4 Aprile 1975 e da ultimo disciplinato dall'articolo 5 del CCNL 26 Ottobre 1989. Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º luglio 1991 (L. 1.581.000 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile base di cui al punto 1) dell'articolo 3 del presente CCNL, come espressamente stabilito da detta disposizione.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che la predetta soppressione del sistema contrattuale di variazione automatica è stata convenuta nel quadro del superamento di ogni residua forma di indicizzazione automatica della retribuzione, finalizzato anche a riaffermare il ruolo essenziale della sede negoziale nella definizione dei contenuti economici della disciplina collettiva nazionale della categoria.
Art. 6 - Contrattazione individuale legata ad obiettivi
1. L'Azienda e il dirigente pattuiscono importi variabili aggiuntivi della retribuzione di cui all'articolo 3, determinandone anche la periodicità, comunque non superiore a 12 mesi, collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati in base a quanto previsto dall'Allegato n. 7 al presente CCNL.
2. La declinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al comma precedente, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive, forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende. Nell'Allegato n. 7 al presente CCNL, le Parti hanno individuato 2 modelli esemplificativi idonei allo scopo.
3. Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a € 129,11 (cento ventinove/11). Tale importo mensile sarà incrementato a € 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012;
b) gli aumenti retributivi complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori a 10, restando inteso che gli aumenti periodici di anzianità già maturati, concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 6 - Contrattazione individuale legata ad obiettivi
Il punto 3. È sostituito dal seguente:
3. Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a euro 129,11 (centoventinove/11). Tale importo mensile sarà incrementato a euro 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 e a euro 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
b) I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente applicati gli strumenti di retribuzione variabile incentivante di cui al presente articolo, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti, azienda e dirigente, alla presenza dei rappresentanti delle rispettive associazioni territoriali, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate affinché si provveda al riconoscimento al dirigente della quota di retribuzione legata agli obiettivi.
tutto ciò premesso le parti convengono di:
[___]
b) sostituire, con decorrenza 1º gennaio 2015, l'art. 6 della Sezione Prima riferita ai dirigenti con il seguente testo:
1. Il dirigente ha diritto ad una retribuzione variabile incentivante aggiuntiva della retribuzione di cui all'art. 3, con periodicità comunque non superiore a 12 mesi, collegata al raggiungimento di obiettivi aziendali.
2. i criteri e le modalità di attuazione della retribuzione variabile di cui al comma precedente, vengono stabiliti tramite accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle associazioni territoriali aderenti alle parti sociali firmatarie del presente contratto collettivo. Al fine di agevolare la realizzazione dei suddetti accordi collettivi aziendali, le Parti hanno definito le linee guida di cui all'Allegato n. 7 ed hanno individuato 2 idonei modelli esemplificativi di cui all'Allegato n. 8. Gli effetti e le risultanze di tali accordi saranno oggetto di verifica, quantomeno su base annuale, da parte dei firmatari dell'accordo collettivo di secondo livello. La realizzazione in azienda di politiche retributive forma inoltre oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale.
3. Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a euro 129,11 (centoventinove/11). Tale importo mensile sarà incrementato a euro 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 euro 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
b) i casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente applicati gli strumenti di retribuzione variabile incentivante di cui al presente articolo, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le Parti, azienda e dirigente, alla presenza dei rappresentanti delle parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate, azienda e dirigente, affinché si attivino per realizzare l'accordo collettivo di secondo livello di cui all'art. 6, 2º comma, ai fini del rispetto della presente disciplina.
PARTE Terza - Svolgimento del rapporto
A partire dal 1º gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
1. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
2. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
3. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
4. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
5. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
6. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
7. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento di indennità sostitutiva.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente Art., assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del CCNL 4 Aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del CCNL 9 Ottobre 1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 7 - Ferie
All'art. 7, il comma 3, è sostituito dal seguente:
Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le quattro settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue.
Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore di lavoro a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, li periodo di ferie non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.
In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.
2. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.
3. I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblea regionale ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
4. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.
5. I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'Inps; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 9 - Formazione - Aggiornamento culturale/professionale
a) Fondo Dirigenti PMI:
Allo scopo di garantire la realizzazione, in maniera continua e permanente, della formazione e dell'aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, le Parti, in attuazione degli impegni assunti con il Verbale di Accordo 10 Giugno 2003, hanno costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni, il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, denominato "Fondo Dirigenti PMI". Per quanto riguarda l'Accordo istitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del "Fondo Dirigenti PMI", le Parti fanno espresso rinvio alle separate intese riportate in allegato al presente CCNL (Allegato n.2) nonché all'Allegato n. 13, in materia di nuovi strumenti di welfare dei dirigenti in servizio (Bilancio di Competenze) e involontariamente disoccupati (Bilancio di Competenze e servizio di Placement), e contestualmente dispongono l'abrogazione del Verbale di accordo per la costituzione di una Commissione permanente del Fondo Dirigenti PMI per il coordinamento delle attività nei rapporti con il territorio 21 dicembre 2004 riportato come Allegato n. 3 al precedente contratto.
b) Fondazione IDI:
Le Parti convengono di identificare, allo stato, nella Fondazione IDI la struttura paritetica a cui affidare la realizzazione della formazione e dell'aggiornamento culturale professionale dei dirigenti. In aggiunta a quanto statutariamente previsto, la Fondazione IDI provvederà a realizzare:
- una procedura on-line di autovalutazione delle competenze professionali e dei fabbisogni formativi (cd. Bilancio delle Competenze);
- corsi formativi sulla base dei reali fabbisogni emersi dal Bilancio delle Competenze da mettere a disposizione dell'intero territorio nazionale progettati sia dalla stessa Fondazione che da società o enti convenzionati, che saranno contenuti nel catalogo della Fondazione e che ne costituiranno l'offerta prevalente;
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale;
- la formazione per favorire l'occupabilità.
Le parti si danno altresì atto che in relazione alle intese intervenute in materia di bilateralità, secondo quanto previsto dagli Accordi 20 luglio e 23 dicembre 2009, nonché dall'Intesa per il recepimento degli accordi del 21 dicembre 2011 intervenuti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori per la sicurezza - 22 dicembre 2011, la Fondazione IDI dovrà garantire iniziative riguardanti le seguenti materie: tutela in materia di salute e sicurezza anche attraverso la realizzazione di modelli organizzativi coerenti con il D.Lgs. 231/01.
Allegato all'articolo 9, lettera b)
CONFAPI e FEDERMANAGER, stabiliscono che, per il triennio 2011/2013, il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI per il finanziamento delle iniziative formative della fondazione medesima è pari a € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente.
Il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI è gestito secondo i principi di pariteticità nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo tra rappresentanti CONFAPI e FEDERMANAGER e nel rispetto del principio dell'alternanza nelle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.
Il contributo si intende calcolato per 12mi e sarà rivisto dalle Parti al fine di adeguarne eventualmente l'entità alle esigenze di formazione.
L'ammontare dei contributi, ripartito per aree locali, è destinato al finanziamento di iniziative formative da svolgersi con riferimento al medesimo ambito territoriale. Il contributo è versato alla Fondazione IDI, in base alle modalità concordate dalle Parti.
L'azienda è tenuta ad indicare alla Fondazione IDI, al momento della promozione o dell'assunzione del dirigente, la tematica formativa di interesse, e ciò per la predisposizione dei relativi corsi di formazione e per la partecipazione dei dirigenti ai corsi stessi.
L'azienda deve consentire la partecipazione dei dirigenti ai corsi organizzati dalla Fondazione IDI.
Il dirigente è tenuto alla partecipazione al corso.
Qualora il dirigente promosso o assunto ai sensi del presente accordo, salvo sua rinuncia per iscritto, non partecipi ad almeno un corso organizzato dalla Fondazione IDI, per la suddetta tematica formativa di interesse - e di cui abbia ricevuto comunicazione formale, prima della comunicazione della risoluzione del rapporto del dirigente - l'azienda non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, così come regolamentata dal presente accordo, applicandosi pertanto la disciplina originaria di cui all'articolo 19 e all'articolo 22, secondo comma, del vigente CCNL.
Nel caso in cui l'azienda intendesse estendere la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'IDI anche a propri dipendenti aventi qualifica di Quadro per i quali si prospetti uno sviluppo di carriera verso un inquadramento superiore, ne potrà dare segnalazione alla Fondazione IDI, concordando direttamente con la stessa la partecipazione dei suddetti Quadri ai corsi ed il relativo onere.
Nota a Verbale
Le Parti precisano che la contribuzione alla Fondazione IDI costituisce un obbligo e che conseguentemente il mancato adempimento contributivo determina un inadempimento contrattuale.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Allegato all'art. 9, lettera b)
L'Allegato all'art. 9, lettera b) è sostituito dal seguente.
CONFAPI e FEDERMANAGER, stabiliscono che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI per il finanziamento delle iniziative formative della fondazione medesima è pari a euro 300,00 (euro trecento/00) per ciascun dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente.
Il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI è gestito secondo i principi di pariteticità nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo tra rappresentanti CONFAPI e FEDERMANAGER e nel rispetto del principio dell'alternanza nelle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.
Il contributo si intende calcolato per 12mi e sarà rivisto dalle Parti al fine di adeguarne eventualmente l'entità alle esigenze di formazione.
Il contributo è versato alla Fondazione IDI, in base alle modalità concordate dalle Parti.
L'azienda è tenuta ad indicare alla Fondazione IDI, al momento della promozione o dell'assunzione del dirigente, la tematica formativa di interesse, e ciò per la predisposizione dei relativi corsi di formazione e per la partecipazione dei dirigenti ai corsi stessi.
L'azienda deve consentire la partecipazione dei dirigenti ai corsi organizzati dalla Fondazione IDI.
Il dirigente è tenuto alla partecipazione al corso.
Qualora il dirigente promosso o assunto ai sensi dell'allegato all'art. 3 del presente accordo, salvo sua rinuncia per iscritto, non partecipi ad almeno un corso organizzato dalla Fondazione IDI, per la suddetta tematica formativa di interesse - e di cui abbia ricevuto comunicazione formale, prima della comunicazione della risoluzione del rapporto del dirigente - l'azienda non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, così come regolamentata dal presente accordo, applicandosi pertanto la disciplina originaria di cui all'art. 19 e all'art. 22, secondo comma, del vigente CCNL.
Nel caso in cui l'azienda intendesse estendere la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'IDI anche a propri dipendenti aventi qualifica di Quadro per i quali si prospetti uno sviluppo di camera verso un inquadramento superiore, ne potrà dare segnalazione alla Fondazione IDI, concordando direttamente con la stessa la partecipazione dei suddetti Quadri ai corsi ed il relativo onere.
Nota a Verbale
Le Parti precisano che la contribuzione alla Fondazione IDI costituisce un obbligo e che conseguentemente il mancato adempimento contributivo determina un inadempimento contrattuale.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Allegato Art. 9, lett. b)
(Omissis)
Al comma 1 l'importo per il finanziamento alla Fondazione IDI è incrementato di euro 50 che per l'anno 2020 si intenderà a carico esclusivo delle aziende. Con decorrenza dal 2021 l'importo complessivamente dovuto pari a euro 350 sarà ripartito al 50% fra dirigente e azienda. Resta inteso che per il 2020 i 300 euro di cui sopra saranno suddivisi tra le Parti.
Art. 10 - Trasferte e missioni
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo a titolo di rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale base, diminuito dell'importo per ex meccanismo di variazione automatica pari a € 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili, confluito, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel predetto minimo contrattuale mensile base.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2011 l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili dovuto alle condizioni previste dall'articolo 10 comma 1, è stabilito in cifra fissa nell'importo di € 80,00 (ottanta/00 euro). A decorrere dal 1º gennaio 2012 tale importo sarà elevato a € 85,00 (ottantacinque/00 euro). Il suddetto importo sarà adeguato in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. In casi di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente; in ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al 1º comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.
4. Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo.
5. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore.
Art. 11 - Trattamento di malattia e di maternità
1. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.
3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
5. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in moda da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.
6. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai capi V, VI e VII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'istituto previdenziale.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 11 - Trattamento di malattia e di maternità
All'art. 11, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
1. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
Il suddetto periodo di conservazione si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
All'art. 11, al comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi
2. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso.
Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12, sempre su domanda del dirigente, nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita.
Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al Fasi, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall'art. 12 del Contratto.
Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio. Copertura assicurativa
1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli anticiperà, salvo conguaglio, quanto sarà successivamente erogato dall'Inail a titolo di indennità per inabilità temporanea e contemporaneamente erogherà l'integrazione a proprio carico sino al raggiungimento dell'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale.
In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
2. In caso di accertata invalidità permanente o di morte, al dirigente o ai suoi aventi diritto, spettano, inoltre, le indennità di seguito indicate:
a) ove l'evento sia determinato da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro ovvero da malattia professionale:
- sei annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
- una somma che, riferita al capitale di cui al punto precedente, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000, in caso di invalidità permanente parziale;
- cinque annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, a favore degli aventi diritto, in caso di morte, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi del precedente primo alinea e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte.
b) A partire dal 1º gennaio 2011 è riconosciuta al dirigente un'indennità pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) in caso di morte o di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica dello stesso dirigente per cause diverse da quelle indicate alla lettera a); tale indennità sarà pari a € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento.
3. Agli effetti del presente articolo si considera:
- infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale, la malattia che sia compresa in quelle indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124/1965;
- retribuzione, l'insieme dei compensi di cui al punto 2 dell'articolo 24.
4. Quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è attuato in un'ottica solidaristica e mutualistica dal FASDAPI mediante appropriati strumenti assicurativi.
5. Salvo quanto previsto al successivo comma 9, le aziende sono tenute a concorrere ai costi sostenuti dal FASDAPI per il perseguimento delle sue finalità statutarie, versando al FASDAPI un contributo il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'ente stesso. Il dirigente concorre ai costi aziendali anzidetti con un contributo annuo pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00), che dovrà essere versato al FASDAPI dall'azienda previa trattenuta dalla retribuzione.
6. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l'obbligo di iscrizione all'INAIL, il FASDAPI, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, prevederà:
a. la riduzione dell'indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'Inail all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato;
b. la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall'Inail;
c. la natura vincolante dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'Inail o dal Giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al FASDAPI al fine di consentirne la partecipazione al processo;
d. l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'Inail ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, ove richiesto dal FASDAPI e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico del richiedente, avrà l'obbligo di proporre causa all'Inali. In caso di esito favorevole, il dirigente dovrà restituire la somma che avrà ricevuto in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.
7. Ferma l'obbligatorietà dall'1-1-1997 del regime assistenziale previsto dal presente articolo, sono fatte salve le eventuali maggiori coperture assicurative aziendali in atto; a tal fine, le polizze aziendali già stipulate in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 12 CCNL 13 Aprile 1995, alla loro scadenza o disdetta, saranno rinegoziate a copertura della maggiore differenza non assicurata dal FASDAPI.
8. Le somme assicurate ai sensi del comma 2, lett. b), nonché il contributo a carico del dirigente di cui al comma 5, decorrono dalle decorrenze indicate.
9. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al comma 2, lett. a), relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al comma 2, lett. b), relativamente alla malattia diversa da quella professionale, eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui al richiamato comma 2, lett. a) o lett. b), rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al dirigente di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, i commi 2, lett. a), primo alinea, e lett. b) dell'articolo 12 si interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di detto riconoscimento.
Le Parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione delle somme assicurate ai sensi del comma 2, lett. a), primo e secondo alinea e lett. b), nonché del comma 9 dell'articolo 12, le Società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:
1. dall'Inps o da altro Ente previdenziale, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;
2. dall'Inail, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente.
Le Parti concordano che in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi del comma 2, lett. a), terzo alinea, e lett. b), nonché del comma 9 dell'articolo 12, sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.
Resta inteso tra le Parti che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 12 cessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista per l'assicurazione contro tale evento.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965, deve intendersi comprensivo dell'ampliamento disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 1997 in base alla quale l'Inail indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui il dirigente dimostri l'origine professionale.
Art. 13 - Trasferimento di proprietà dell'azienda
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente, nei casi sopra previsti, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile. Negli altri casi potrà procedere, entro i primi 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso, senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
Art. 14 - Trasferimento del dirigente
1. Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
2. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari conviventi e a carico.
3. Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a due anni, oltre ad una indennità una tantum pari a 3 mensilità e mezzo di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia ed a 2 mensilità e mezzo per il dirigente senza carichi di famiglia.
4. Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione, anche l'azienda esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente.
6. Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.
7. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
8. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
9. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55º anno se uomo o il 50º se donna.
Nota a Verbale
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'azienda di rispettare i termini di preavviso di cui al comma 2, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 14 - Trasferimento del dirigente
All'art. 14, il comma 9 è modificato come segue:
9. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50º anno.
Art. 15 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.
2. A decorrere dal 1º giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di ime rapporto pari, a decorrere dal 1º luglio 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.
3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.
4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nel caso di dolo del dirigente, accertato con sentenza passata in giudicato.
8. Nei casi di colpa grave le garanzie e le tutele previste dal presente Art. sono disciplinate dall'Accordo 4 maggio 2010 (Allegato n. 6).
Art. 16 - Mutamento di posizione
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
Note a verbale agli artt. 13, 14, 15 e 16
Le Parti si danno atto che, considerata la particolare, specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso o frazione di essa, previsto dalle norme sopra indicate a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto sulla determinazione dell'anzianità, né per il computo del trattamento di fine rapporto.
Il preavviso dovuto dal dirigente in caso di dimissioni di cui ai predetti articoli, è di 15 giorni.
Accordo di rinnovo 17/12/2019(Decorrenza 01/01/2020)
Art. 11 bis - Tutela della maternità e paternità
È inserito l'art. 11 bis dal seguente contenuto
1. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda anticipa la prestazione economica dovuta dall'Istituto previdenziale e provvede all'integrazione della stessa in modo da corrispondere l'intera retribuzione mensile netta.
2. Per i congedi, i riposi, i permessi disciplinati dai Capi V, VI e VII del D.Lgs. 26-3-2001, n. 151 (Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di Tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8-3-2000, n. 53), l'azienda anticipa le relative prestazioni economiche dovute dall'Istituto previdenziale.
3. Per tutto non diversamente regolato dal presente articolo si applicano le norme di Legge nonché - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali in materia, in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.
4. Le Parti attribuiscono all'osservatorio contrattuale costituito presso l'idi l'obiettivo di raccogliere le migliori “best practice” attuate dalle imprese con la finalità di realizzare, anche nei periodi di congedo, le più idonee forme di “collegamento” con l'impresa, ossia tali da consentire, nel contempo, il sereno svolgimento della funzione genitoriale e la piena ripresa del rapporto con l'azienda al momento del rientro al lavoro. Con iniziative specifiche dedicate, si provvederà alla diffusione di tali “best practice”.
Art. 11 ter - Pari opportunità
1. La raccolta delle migliori “best practice” attuate dalle imprese con riguardo alla gestione delle pari opportunità e, in particolare, sull'equità retributiva tra dirigente uomo e donna, e affidata all'osservatorio contrattuale presso IDI che ne farà oggetto di iniziative specifiche, volte a diffondere la cultura della parità di genere in ambito manageriale. A tal fine le parti si impegnano a sottoscrivere apposito Protocollo nazionale che verrà recepito a livello territoriale al fine di promuovere iniziative volte a valorizzare il reciproco impegno nei confronti dello sviluppo della parità di genere
2. A tal fine le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confapi che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne trasmettono il rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11-4-2006, n. 198, anche all'osservatorio contrattuale.
PARTE Quarta - Tutele assistenziali e previdenziali
1. Per i contributi relativi al trattamento di previdenza di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 967 ed al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni ed integrazioni si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità.
3. Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.
Art. 18 - Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo
1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza sanitaria integrativa, sono disciplinate dalle apposite separate intese sottoscritte tra le Parti ed alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituendo parte integrante del presente CCNL (Allegati n. 9, 10, 12 e 17).
2. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle Parti stipulanti.
Art. 18 bis - Sostegno al reddito per i dirigenti involontariamente disoccupati
La disciplina contrattuale relativa al sostegno al reddito per i dirigenti involontariamente disoccupati è contenuta negli Allegati n. 13 e 16 che formano parte integrante del presente CCNL. Le Parti, con tali intese, hanno affidato la gestione di tale attività al FASDAPI, quale Ente bilaterale.
PARTE Quinta - Tutele sindacali del rapporto
1. È istituito, a cura delle Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Parti stipulanti il presente CCNL, un Collegio Arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'articolo 22.
2. Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente CCNL, rinnovabile, è composto di 3 membri, due dei quali designati rispettivamente da ciascuna delle due Organizzazioni territoriali competenti aderenti alle Parti stipulanti il presente CCNL, ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle due Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.
4. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
5. Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni delle due parti territorialmente competenti, il Collegio ha sede presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
6. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni territoriali competenti.
7. Il Collegio Arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., dell'Organizzazione territoriale competente della FEDERMANAGER, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dell'articolo 22.
8. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura dell'Organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e, per conoscenza, all'azienda interessata.
9. La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. Se vi siano più sedi di lavoro tra loro concorrenti la determinazione della competenza territoriale, tra le indicate sedi, è rimessa alla scelta del dirigente.
10. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Organizzazione imprenditoriale.
11. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
12. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al comma 10, salva la facoltà del Presidente di disporre di una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
13. L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del contraddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica vernalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio.
14. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonché il termine di cui al comma 4 dell'articolo 22, sopra richiamato.
15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'articolo 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:
- un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mesi del preavviso stesso;
- un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso.
16. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa tra i 50 ed i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 7 mensilità in corrispondenza del 54º e 55º anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 53º e 56º anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 52º e 57º anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 51º e 58º anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 50º e 59º anno compiuto.
17. In conformità all'articolo 412 ter, lett. e), c.p.c., il compenso del Presidente, ripartito al 50% fra le parti in causa, è determinato secondo i criteri pattuiti dalle competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti.
18. Il compenso degli altri Componenti del Collegio sarà a carico delle rispettive parti in causa.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo, in caso di disdetta del contratto, continuano a produrre i loro effetti dopo la scadenza e fino a che non sia intervenuto un nuovo contratto.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui al presente Art. volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispettivi interessi in marnerà non litigiosa; ovvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari.
Pertanto, le Parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentati ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente Art. e affinché, comunque, azienda e dirigente, realizzino la conciliazione medesima.
Le Parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna e utile iniziativa e azione nei confronti dei rispettivi rappresentati, che, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale risoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il licenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione del predetto rapporto.
Norme di attuazione
I - Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del comma 4 del presente articolo, i Collegi già costituiti in base al comma 2 dell'articolo 19 del CCNL 26 Ottobre 1989 si intendono prorogati in carica fino alla scadenza del presente CCNL, salvo che da parte delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti non si richieda, congiuntamente, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL, la costituzione ex novo del Collegio in base alle norme di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il nuovo Collegio deve essere costituito entro i successivi 30 giorni.
Tuttavia i ricorsi che, alla data di stipulazione del presente CCNL, siano pendenti avanti i Collegi già costituiti o che siano inoltrati nel periodo intercorrente tra la data di stipulazione stessa ed il momento della eventuale richiesta di costituzione di nuovo Collegio, ai sensi del comma 1 della presente norma di attuazione, verranno definiti dai medesimi indipendentemente dalla intervenuta eventuale costituzione del nuovo Collegio.
II - In caso di eventuale costituzione di nuovo Collegio, il termine di cui al comma 7 del presente articolo si intende prorogato fino al 10º giorno successivo a quello dell'avvenuta costituzione del Collegio e ciò anche ove tale costituzione fosse successiva alla scadenza dei termini sopra richiamati (prima norma di attuazione).
Allegato all'articolo 19
Ai dirigenti industriali promossi o assunti a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, riapplica, allo scopo di favorire l'incremento complessivo dell'occupazione dirigenziale nelle imprese aderenti a CONFAPI ed il più facile accesso di queste ultime a risorse manageriali, la seguente normativa a valere per i primi 30 mesi dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
Nell'ambito del suddetto periodo di 30 mesi, resta temporaneamente sospesa l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 19 e 22, secondo comma, del presente CCNL.
L'azienda, oltre che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 codice civile, potrà risolvere in qualunque momento, nel corso dei 30 mesi di cui sopra, il rapporto di lavoro con comunicazione scritta e con l'applicazione di un preavviso di mesi 4, fatto salvo quanto previsto all'allegato all'articolo 9 lett. b).
La verifica dell'operatività del presente Accordo e il conseguimento dello scopo che esso si prefigge, viene affidato all'Osservatorio della Bilateralità costituito con Accordo Interconfederale 23 dicembre 2009 tra CONFAPI e FEDERMANAGER.
L'Osservatorio, con cadenza semestrale, dovrà fornire ai firmatari del presente CCNL i dati pervenuti dalle aziende circa il numero dei dirigenti promossi o assunti ovvero nei cui confronti sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale.
Le aziende che promuoveranno o assumeranno dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o per i quali intervenga la risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro costituito in base al presente allegato, devono trasmettere al suddetto Osservatorio, entro 30 giorni, copia della lettera di promozione o assunzione e copia dell'eventuale lettera di risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro.
L'azienda, in caso di licenziamento, è tenuta ad attivare, se in accordo con il dirigente, una procedura di outplacement secondo le modalità di cui ad apposita convenzione stipulata dalle Parti con primarie organizzazioni del settore.
Il relativo importo di spesa sarà a carico dell'azienda, fino ad un massimo del 12% del minimo contrattuale annuo dovuto al dirigente.
Trascorsi 30 mesi dalla data di promozione o di assunzione a tempo indeterminato del dirigente, si applica automaticamente anche la disciplina di cui agli artt. 19 e 22, secondo comma, del vigente CCNL, nonché i termini di preavviso di cui all'articolo 23 del CCNL.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Allegato all'art. 19
L'Allegato all'art. 19 è sostituito dal seguente.
"Ai dirigenti promossi o assunti a tempo indeterminato ai sensi del presente allegato che deve risultare espresso nella lettera di nomina o di assunzione, si applica, allo scopo di favorire l'incremento complessivo dell'occupazione dirigenziale nelle imprese aderenti a CONFAPI ed il più facile accesso di queste ultime a risorse manageriali, la seguente normativa a valere per i primi 30 mesi dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
Nell'ambito del suddetto periodo di 30 mesi, resta temporaneamente sospesa l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 19 e 22, secondo comma, del presente CCNL. L'azienda, oltre che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 codice civile, potrà risolvere in qualunque momento, nel corso dei 30 mesi di cui sopra, il rapporto di lavoro con comunicazione scritta e con l'applicazione di un preavviso di mesi 4.
Al fine di verificare l'operatività del presente accordo e per il conseguimento dello scopo che esso si prefigge, viene confermato l'Osservatorio nazionale costituito tra CONFAPI e FEDERMANAGER.
L'Osservatorio, con cadenza semestrale, dovrà fornire ai firmatari del presente CCNL i dati pervenuti dalle aziende circa il numero dei dirigenti promossi o assunti ovvero nei cui confronti sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, anche consensuale.
Le aziende che promuoveranno o assumeranno dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o per i quali intervenga la risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro costituito in base al presente allegato, devono trasmettere al suddetto Osservatorio, entro 30 giorni, copia della lettera di promozione o assunzione e copia dell'eventuale lettera di risoluzione, anche consensuale, del rapporto di lavoro.
Le comunicazioni all'Osservatorio di assunzione, promozione e licenziamento di cui sopra sono previste quali condizioni essenziali di efficacia degli atti oggetto delle suddette comunicazioni.
L'azienda, in caso di licenziamento, è tenuta ad attivare, se in accordo con il dirigente, una procedura di outplacement secondo le modalità di cui ad apposita convenzione stipulata dalle parti con primarie organizzazioni del settore.
Il relativo importo di spesa sarà a carico dell'azienda, fino ad un massimo del 12% del minimo contrattuale annuo dovuto al dirigente.
Trascorsi 30 mesi dalla data di promozione o di assunzione a tempo indeterminato del dirigente, si applica automaticamente anche la disciplina di cui agli artt. 19 e 22, secondo comma, del vigente CCNL, nonché i termini di preavviso di cui all'art. 23 del CCNL.
Accordo di rinnovo 16/11/2016 (Decorrenza 01/01/2017)
Art. 19 - Collegio arbitrale
L'art. 19 è sostituito dal seguente:
È istituito, a cura delle Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'art. 22.
Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente CCNL, rinnovabile, è composto di 3 membri, due dei quali designati rispettivamente da ciascuna delle due Organizzazioni territoriali competenti aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle due Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del competente Tribunale.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni delle due parti territorialmente competenti, il Collegio ha sede presso la Direzione provinciale del lavoro.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni territoriali competenti.
Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r. dell'Organizzazione territoriale competente della FEDERMANAGER, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura dell'Organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente Organizzazione territoriale imprenditoriale e, per conoscenza, all'azienda interessata.
La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. Se vi siano più sedi di lavoro tra loro concorrenti la determinazione della competenza territoriale, tra le indicate sedi, è rimessa alla scelta del dirigente.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'Organizzazione imprenditoriale.
Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al 10º comma, salva la facoltà del Presidente di disporre di una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del contraddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, nonché il termine di cui al 4º comma dell'art. 22, sopra richiamato.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:
- Fino 3 anni di anzianità aziendale compiuti: da un minimo di mesi 6 a un massimo di 9 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- Oltre i 3 e fino ai 6 anni di anzianità aziendale: da un minimo di mesi 9 a un massimo di 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- Oltre i 6 e fino ai 10 anni di anzianità aziendale: da un minimo di mesi 12 a un massimo di 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
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