CCNL in vigore
DIRIGENTI - MAGAZZINI GENERALI
Testo consolidato del CCNL 08/01/2014
per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali
Decorrenza: 01/01/2012
Scadenza: 31/12/2021
CCNL 08/01/2014 come modificato da:
- Accordo 05/02/2015
- Accordo di rinnovo 23/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 31/07/2019
- Accordo previdenza integrativa 27/11/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
- Accordo 26/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2014, il giorno 8 gennaio in Milano
TRA
l'ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali, rappresentata dal
Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale
E
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato rappresentata dal proprio Presidente, con la partecipazione della delegazione sindacale, con l'assistenza del Segretario Generale e della responsabile ufficio relazioni sindacali
visto il CCNL 21 luglio 1995 e successive modifiche
SI È STIPULATO
il presente testo unico per i dirigenti delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators portuali, interportuali ed aeroportuali
Accordo di rinnovo 23/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2016, il giorno 23 del mese di dicembre in Roma
tra
ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportualie
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 8 gennaio 2014, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.Verbale di stipula
ll giorno 31 luglio 2019
Tra
ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 8 gennaio 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali;
- le Parti firmatarie:
> condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
> condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
> condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;> condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Accordo previdenza integrativa 27/11/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Il giorno 27 novembre 2019,
tra
Assologistica - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali,
e
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
Accordo 26/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio in Milano,
tra
ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 31 luglio 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali ed aereoportuali, sottoscritto il 23 dicembre 2016 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 31 luglio 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 23 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Assologistica e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli Enti di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del presente CCNL
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 23 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 11 - con l'introduzione di un nuovo articolo 11 bis - 14, 20, 21 e 22 come segue:
[___]
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento Applicabilità del contratto - Controversie
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del c.c. e che abbiano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 27 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento della effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
1. L'assunzione o la nomina a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico, dell'eventuale applicazione del trattamento previdenziale previsto per i DPN dai successivi artt. 25 e 26 e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
2. L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore ai sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
3. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio non interrompe il rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
1. Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.
2. A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
3. In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
Art. 4 - Prestazione lavorativa del dirigente
1. La prestazione lavorativa del dirigente non è quantificabile, ma si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per l'unità produttiva cui lo stesso è preposto, ma con ampia discrezionalità.
Art. 5 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico per 14 mensilità sarà stabilito con separato accordo da stipularsi tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto (1).
2. La retribuzione globale del dirigente dovrà comunque essere superiore a quella dell'impiegato o quadro meglio retribuito appartenente alla stessa azienda.
(1) Vedi allegato A.
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
1. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1º febbraio 2000.
Norma transitoria
Ai dirigenti in servizio al 1º febbraio 2000, data di stipula dell'accordo abrogativo, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, a partire dal 1º febbraio 2000 e per tutto il biennio 1º febbraio 2000-31 gennaio 2002, di un importo di lire 540.000 mensili (pari a due scatti di anzianità), equivalenti a euro 278,89, non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe stata la maturazione dell'abrogato scatto di anzianità. Tale importo viene ridotto a lire 270.000, equivalenti a euro 139,44, per i dirigenti che nel suddetto biennio avrebbero maturato l'ultimo scatto di anzianità.
Per la determinazione degli importi maturati prima del 1º febbraio 2000, a titolo di scatti di anzianità, valgono le disposizioni previste dall'art. 6 del CCNL 21 luglio 1995, che qui di seguito si riportano integralmente:
"1. A decorrere dal 1º luglio 1992, per ogni bienni o di anzianità di servizio maturata con tale qualifica presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i dirigenti hanno diritto ad una maggiorazione dello stipendio nella misura di Lire 270.000 per 11 bienni.
2. Gli importi ed il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati al 30 giugno 1992, anche se non corrisposti a questa data, saranno definitivamente congelati.
3. I dirigenti assunti prima del 1º luglio 1992 conserveranno "ad personam" il diritto a completare i 14 bienni di anzianità previsti dalla precedente normativa contrattuale.
4. L'applicazione di tale norma non potrà comportare in alcun modo la riduzione dell'anzianità di servizio riconosciuta, spettante al 31 dicembre 1975, agli effetti degli scatti biennali.
5. Gli aumenti periodici di anzianità non sono assorbibili, salvo siano stati concessi in anticipo allo stesso titolo.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il biennio in corso di maturazione, ove sia superato l'anno, sarà calcolato per intero ai fini del computo del TFR".
Art. 7 - Elemento di maggiorazione
1. I dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 1º settembre 1995 non percepiranno l'elemento di maggiorazione.
Norma transitoria
Per la determinazione dell'importo dovuto a tale titolo ai dirigenti in servizio al 30 agosto 1995, valgono le disposizioni previste dall'art. 7 del del CCNL 21 luglio 1995, che qui di seguito si riportano integralmente:
"1. Con decorrenza dal 1º aprile 1995, l'elemento d i maggiorazione istituito con accordo 14 luglio 1981 viene corrisposto come segue: (1)
a) ai dirigenti con anzianità di servizio fino al 10º anno, 12% della retribuzione globale considerata utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto;
b) ai dirigenti con anzianità oltre 10 anni, 18% della retribuzione globale, considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
2. L'importo derivante dalla maggiorazione di cui al primo comma rimane congelato in cifra fissa, a far data dal 31 dicembre 1995.
3. Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, il congelamento avverrà con le cadenze relative alla corresponsione dei predetti elementi retributivi, afferenti al periodo 1º gennaio 1995/31 dicembre 1995.
4. L'importo complessivo derivante dal precedente comma sarà corrisposto, su base annua, suddiviso per il numero di mensilità previste dal presente contratto".
(1) Con decorrenza dal 1º luglio 1981 e fino al 31 dicembre 1984 l'elemento di maggiorazione è stato rispettivamente dell'8% fino al 10º anno di anzianità di servizio e del 14% oltre i 10 anni di servizio; con decorrenza dal 1º gennaio 1985 e fino al 31 marzo 1995 l'elemento di maggiorazione è stato rispettivamente del 10% fino al 10º anno di anzianità di servizio e del 16% oltre i 10 anni di servizio.
Art. 8 - Retribuzione variabile
1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
2. Le parti convengono di istituire una apposita Commissione Paritetica Nazionale con l'incarico di esaminare il tema delle erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
La Commissione ha anche il compito di analizzare, in base all'evoluzione del mercato ed in particolare di questo settore, le forme di mobilità interna ed esterna proprie del ruolo e della funzione dirigenziale.
1. Il dirigente ha diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi esclusi i sabati, le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali. Si intendono comprese nei trenta giorni le festività soppresse dalla Legge 54 del 1977.
2. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute. A tal fine al dirigente è fatto obbligo di segnalare all'azienda il periodo di ferie eccezionalmente non fruite e l'azienda darà atto di ricezione della comunicazione. In tal caso, qualora il dirigente non avanzi per iscritto diversa richiesta, gli verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla normale retribuzione di fatto da versarsi entro il secondo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza delle ferie. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio prestato.
3. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
4. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia comunicata all'azienda.
5. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
6. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
7. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a mesi sei, con facoltà da parte dell'azienda di trattenere in tutto o in parte la retribuzione.
2. Durante tale periodo decorre comunque la anzianità agli effetti del preavviso e del TFR.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche, elettive a qualsiasi livello o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali od aziendali, valgono le norme di Legge vigenti.
4. In caso di aspettativa per grave malattia di familiari (coniuge, figli, genitori), sarà corrisposta almeno la retribuzione necessaria per assicurare le coperture previdenziali e assistenziali.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli Enti e Fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL (Previdenza integrativa individuale e Assistenza sanitaria integrativa), non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
Art. 11 - Aggiornamento e formazione professionale
1. A decorrere dal 1º gennaio 1998, a favore dei di rigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di aderire alle attività del Centro di formazione management del terziario, allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita.
2. In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata.
3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse, considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
6. I dirigenti di prima nomina hanno diritto a un numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi concordando con le aziende le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale.
I suddetti congedi retribuiti possono essere fruiti esclusivamente per la frequenza di programmi formativi e non danno quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
7. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1º genn