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 Dirigenti - Enti previdenziali privatizzati


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CCNL in vigore

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DIRIGENTI - ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

 

Testo Consolidato del CCNL 12/02/2020

Per il personale dirigente degli enti previdenziali privati

Decorrenza: 01/01/2019

Scadenza: 31/12/2021

 

Verbale di stipula

 

Addì, 12 febbraio 2020

tra

ADEPP

e

ASDEPP

FEDERMANAGER

CGIL FP

CISL FP

UIL PA

CISAL FIALP

UGL TERZIARIO

DIRPUBBLICA

CIDA SINDERP

 

 

Art. 1 - Applicazione, decorrenza e durata contrattuale

 

Il presente contratto si applica nel settore degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96 (che saranno in seguito chiamati Enti) e disciplina i rapporti di lavoro con il personale dirigente che presti servizio nel rispetto delle condizioni di subordinazione previste all'Art. 2094 del Codice civile.

Il presente contratto collettivo nazionale, in relazione al triennio 01/01/2019 - 31/12/2021, esplica i suoi effetti sia normativi sia economici dal 01/01/2019 salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga disdettato per iscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza da una delle Parti, intendendosi per tali almeno la maggioranza degli Enti sottoscrittori i cui dipendenti costituiscano la maggioranza dei lavoratori ai quali si applica il CCNL e le OO.SS. firmatarie. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, sarà corrisposto, a decorrere dalla data di scadenza medesima, un "elemento provvisorio della retribuzione" pari al 30% dell'indice IPCA applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale se già presente.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'indice predetto. Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata. Tale indennità nelle misure sopra indicate sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.

 

 

Art. 2 - Qualifica e suo riconoscimento

 

I Dirigenti, i Direttori ed il Direttore Generale costituiscono, nel loro insieme, la Dirigenza degli Enti.

Sono considerati Dirigenti, ai sensi dell'Art. 2095 c.c., quei prestatori di lavoro subordinato i quali ricoprono negli Enti un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nei settori loro affidati.

Gli Enti possono attribuire ad alcuni Dirigenti la qualifica di Direttori sulla base di specifiche attività di coordinamento cui questi sono preposti ovvero in relazione ad altri elementi e necessità inerenti la struttura del proprio Ente.

L'elevato grado di autonomia e di potere decisionale nell'ambito delle competenze demandate è subordinato solo alle direttive generali e di coordinamento di tipo strategico attribuite dal CdA o dal Direttore Generale a seconda dello Statuto dell'Ente.

Il potere gerarchico su tutto il personale o parte di esso, il potere di rappresentanza anche fuori dall'Ente, su delega del Presidente o del Direttore Generale, sono elementi che contribuiscono a definire la figura del Dirigente.

Il Direttore Generale ricopre, ai fini organizzativi e nel coordinamento degli altri Direttori e Dirigenti, la posizione apicale nell'ordinamento dell'Ente.

I Dirigenti, nell'ambito dell'effettivo riconoscimento dei contenuti di autonomia della funzione ricoperta, promuovono, coordinano e gestiscono la realizzazione degli obiettivi e sono di norma preposti, con ampio potere direttivo, a capo di servizi o svolgono particolari incarichi specificatamente conferiti.

 

 

Art. 3 - Valutazione del Dirigente

 

L'Ente adotta strumenti e tecniche idonei alla pianificazione delle proprie attività e alla verifica del conseguimento dei programmi deliberati. Allo sviluppo dei programmi e degli obiettivi adottati partecipano i Dirigenti che, nel rispetto del bilancio preventivo annuale, utilizzano le proprie competenze per il raggiungimento dei programmi aziendali e/o degli altri obiettivi specifici loro assegnati e condivisi.

Gli Enti si dotano di strumenti e tecniche quali quelle di controllo di gestione, del budgeting ed il reporting, che consentano di meglio valutare il lavoro dirigenziale, nell'ambito e nei limiti delle deleghe ricevute.

 

 

Art. 4 - Costituzione del rapporto - contratto di assunzione

 

L'assunzione o la nomina del Dirigente può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Le assunzioni e le nomine anche se precedenti al presente contratto devono essere formalizzate per iscritto con contratto individuale recante l'indicazione di:

- tipologia e la durata del rapporto di lavoro;

- data di assunzione in servizio;

- durata dell'eventuale periodo di prova;

- trattamento economico, eventuale trattamento di migliore favore rispetto alle clausole del presente contratto;

- incarico iniziale affidato;

- sede iniziale di assegnazione;

- ogni variazione delle predette condizioni di assunzione deve essere comunicata per iscritto.

Inoltre, sarà consegnato al Dirigente una copia del CCNL vigente, nonché del codice etico e/o del codice sul conflitto di interessi.

 

 

Art. 5 - Documenti

 

Per l'assunzione e per la nomina sono richiesti di norma i seguenti documenti:

- certificato di nascita;

- certificato di cittadinanza;

-  titolo di studi compiuti ed eventuali specializzazioni;

- certificati di servizio eventualmente prestato in precedenza; 

- stato di famiglia;

- fotocopia del documento attestante il codice fiscale del lavoratore.

Quando la natura delle attività per le quali è disposta l'assunzione coinvolge interessi di ordine pubblico è altresì richiesta documentazione riguardante il certificato penale generale del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti.

Sono applicabili, laddove compatibili, le disposizioni in materia di autocertificazione.

L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'Ente, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità psico-fisica del Dirigente e dei suoi colleghi di lavoro, all'accertamento dell'idoneità fisica per lo svolgimento della mansione, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.

 

 

Art. 6 - Periodo di prova

 

L'eventuale periodo di prova non potrà essere superiore a mesi sei di servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o al termine dello stesso il rapporto di lavoro potrà essere risolto ad iniziativa di una delle parti senza obblighi di preavviso né di motivazione.

Decorso tale periodo, senza che sia risolto il rapporto per intervenuto recesso di una delle parti, si applicheranno integralmente le norme del presente contratto e il periodo stesso andrà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Nel periodo di prova spetta al Dirigente il trattamento economico contrattualmente pattuito.

 

 

Art. 7 - Tempo di lavoro

 

In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità proprie del Dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la durata della sua prestazione lavorativa non è quantificabile; tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima e pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il Dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.

È facoltà dell'Ente richiedere, ove necessario, la presenza in servizio del Dirigente, anche fuori del suo abituale orario di lavoro

È consentito al Dirigente, a seguito di autorizzazione dell'Ente, di espletare incarichi per altri enti o terzi privati, purché non siano incompatibili con le attività e gli interessi del datore di lavoro e salva l'osservanza degli obblighi inerenti alla prestazione lavorativa, nel rispetto del codice etico e/o delle disposizioni in materia di conflitto di interesse e dei regolamenti interni previsti in materia.

 

 

Art. 8 - Trattamento economico

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