S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Relativamente al personale non dirigenziale dipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione, per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 05/03/1998 si rinvia al CCNL "Enti di Ricerca " - Settore "Enti Pubblici ".
Relativamente al personale dirigenziale dipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione, per la disciplina economica e normativa decorrente dall'Ipotesi di accordo 13/12/2018 si rinvia al CCNL "Dirigenti - Scuola" - Settore "Enti Pubblici ".
CCNL del 05/03/1998
DIRIGENTI E RICERCATORI - ENTI DI RICERCA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/03/1998
per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
Decorrenza: 01/01/1994
Scadenza normativa: 31/12/1997
Scadenza economica: 31/12/1995
N.d.r.: relativamente al personale non dirigenziale dipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione, per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Enti di Ricerca " - Settore "Enti Pubblici ".
ARAN
e
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
CIDA
UGL
CONFEDIR
RDB/CUB
UNIONQUADRI
USPPI (*)
SNUR/CGIL
CISL/Ricerca
UIL/FUR
ANPR/EPR
(*) Con riserva
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI
Capo I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale con qualifica di dirigente con esclusione di quello appartenente al I livello professionale, e ai ricercatori e tecnologi - compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo determinato - appartenenti ai primi tre livelli professionali, dipendenti dalle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compreso il personale che presta la propria attività nelle predette Istituzioni ed Enti con le modalità previste dall'art. 13 comma 3, del D.P.C.M. n. 593/1993.
2. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 29/1993.
3. Al personale di cui al comma 1 soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto di destinazione.
4. Il presente contratto si applica, altresì, al personale di cui al comma 1 dipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione istituiti, anche a seguito di soppressioni, fusioni, scorpori, trasformazioni e riordini, dopo l'adozione del D.P.C.M. 593/1993.
5. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come "Enti".
6. In ragione delle distinte attribuzioni e responsabilità dei dirigenti amministrativi da una parte e delle specifiche tipologie professionali dei ricercatori e tecnologi dall'altra, il presente CCNL, oltre alla disciplina comune, comprende, per le materie che richiedono una disciplina distinta, due sezioni, dedicate rispettivamente ai dirigenti amministrativi, e ai ricercatori e tecnologi.
7. Il riferimento al personale di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto relativo alla disciplina comune come "personale". Il riferimento ai ricercatori e tecnologi appartenenti ai primi tre livelli professionali di cui al comma 1 è riportato nel testo della sezione seconda del presente contratto come "ricercatori/e e/o tecnologi/o".
8. Ai ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica il trattamento economico normativo previsto dal presente contratto per i ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente CCNL decorre dall'1 gennaio 1994 ed avrà scadenza il 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1995 per la parte economica, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta. In caso di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, le disposizioni contrattuali continuano ad applicarsi fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici del CCNL decorrono, salvo diversa previsione, dalla data di stipulazione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29/1993. Essa viene portata a conoscenza degli Enti da parte dell'ARAN.
3. Gli Enti sono tenuti ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, al personale sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1 il presente contratto scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1995, e, per la parte normativa, il 31 dicembre 1997, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
Capo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 - Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di Legge e le normative dell'Unione Europea.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
A) per i dirigenti:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la qualifica e il trattamento economico iniziale;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione;
B) per i ricercatori e tecnologi:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il profilo e livello professionale e il trattamento economico iniziale;
c) la durata del periodo di prova;
d) la sede di prima destinazione;
e) la tipologia del rapporto di lavoro;
f) il termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e i termini di preavviso. Tale aspetto è specificato nel contratto individuale. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso.
Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per il nuovo Ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Ente comunica di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Nelle ipotesi nelle quali è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 411/1976, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia, rispettivamente per i dirigenti e per i ricercatori e tecnologi, della qualifica ovvero del profilo e livello acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione.
7. I contratti individuali sostituiscono, per le assunzioni effettuate dopo la stipulazione del CCNL, i provvedimenti di nomina contemplati dalle previgenti disposizioni nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto.
PARTE II - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
Capo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente assunto è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo al dirigente compete lo stesso trattamento economico previsto per il dirigente non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 11.
3. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29/1993.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del dirigente non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 2 e 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dirigente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il dirigente proveniente dallo stesso Ente, durante il periodo di prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.
9. Al dirigente giàin servizio presso Enti del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente italiano o degli altri Stati membri dell'Unione europea che consentono l'accesso di cittadini italiani, o presso le Istituzioni dell'Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
10. Durante il periodo di prova, l'Ente adotta iniziative per la formazione del dirigente neo assunto.
Capo II - STRUTTURA E FUNZIONALITÀDEL RAPPORTO
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il dirigente assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto e alle responsabilità connesse al suo incarico assicurando ogni azione necessaria in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
Art. 6 - Mense e servizi sostitutivi
1. Per il dirigente che effettua un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica il 1º comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 509/1979. Ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa, sono attivate convenzioni per la utili