CCNL in vigore
DIRIGENTI - CREDITO ASSICREDITO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 22-06-1995
Personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie
Decorrenza: 01-07-1995 - 30-06-1999 (normativa); 30-6-1997 (economica1º biennio); 30-06-1999 (economica 2º biennio)
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL:
- "Dirigenti ABI " - Settore "Dirigenti Settore Privato": per il presonale Dirigente delle Aziende di credito e finanziarie
- "Credito ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni": per il presonale con qualifica di Funzionario delle Aziende di credito e finanziarie.
Il 22-6-1995 in Roma
tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito), e il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (Sinfub),
si è convenuto quanto segue:
Le organizzazioni sindacali delle imprese bancarie e finanziarie e del personale direttivo si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario.
Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Ne consegue che Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata conoscenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.
Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.
In questo scenario assume un ruolo prioritario e strategico il personale direttivo delle imprese bancarie e finanziarie che costituisce una componente essenziale del patrimonio di dette Imprese.
I principi sopra esposti ispirano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22-11-1990 in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23-7-1993.
CAPITOLO I - Disposizioni generali
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari delle norme contrattuali del settore; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva Cee, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie delle norme contrattuali del settore.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
Ai soli Enti finanziari di cui al punto 1 a), alle attività di cui al punto 1 b), ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1, ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti ed ai CED consortili controllati da minori imprese di credito si applicano le norme contrattuali del settore, con opportune norme di flessibilità, che saranno successivamente concordate fra le parti stipulanti.
Ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28-2-1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC, 1 comma, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Norma transitoria - Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31-3-1996 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I del presente contratto in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal DLgs 1-9-1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende di credito di cui all'elenco allegato (all. n. 1) ed il proprio personale direttivo che si distingue in:
a) dirigenti;
b) funzionari.
L'applicazione del presente contratto agli Enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito al punto 2 (normativa contrattuale) del medesimo capitolo. Le aziende cui si riferisce il presente comma sono indicate nell'elenco allegato (all. n. 2).
Dichiarazione di Assicredito - L'Assicredito provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti i nominativi di quelle aziende che, successivamente alla stipulazione del contratto manifestino la propria intenzione di aderire al contratto medesimo.
A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale, le organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto. Durante il suindicato periodo per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.
Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale, e cioè il 30-6-1997, scadrà la "parte economica" del presente contratto collettivo nazionale. Entro tale termine di scadenza le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23-7-1993.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, a valere dal futuro rinnovo del presente contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scedenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato allo stipendio, all'indennità direttiva ed all'eventuale maggiorazione di grado.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
In relazione alla mutate condizioni in cui operano le aziende sul piano economico e produttivo ed alla conseguente necessità di adeguare la struttura organizzativa interna, a far tempo dal 1-1-1991 la definizione della categoria dei funzionari va effettuata secondo i seguenti criteri.
Ai fini del presente contratto sono funzionari coloro che siano stati incaricati dall'azienda di svolgere in via continuativa funzioni e compiti che comportino l'effettivo esercizio di potere negoziale nei confronti dei terzi in rappresentanza dell'azienda stessa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe aziendali di poteri conferite al riguardo.
In applicazione di quanto previsto al comma precedente sono funzionari coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa - anche congiuntamente - in rappresentanza dell'azienda, escluse, quindi, le facoltà di firma non a carattere negoziale (quali, ad esempio, le quietanze e le girate dei recapiti di cassa e delle cambiali), fermo restando quanto previsto al comma seguente. Sono esclusi coloro i quali siano dirigenti a norma dell'art. 83.
Quanto ai preposti a dipendenze (filiali, agenzie, etc., comunque denominate) il presente contratto si applica nei casi in cui il personale delle dipendenze medesime, oltre il capo, sia costituito da almeno 6 dipendenti, senza tener conto del personale ausiliario. Sono, altresì, funzionari coloro ai quali tale inquadramento è conferito dall'azienda - con dichiarazione esplicita - anche senza specificazione di grado.
I gradi in cui, presso ciascuna azienda, è articolata la categoria dei funzionari sono comunicati dall'azienda medesima alle rispettive delegazioni sindacali di cui all'art. 101, per la individuazione degli effetti del presente articolo nonché di quanto stabilito nell'Impegno delle aziende in calce all'art. 21.
Dichiarazione delle parti - Le parti si danno atto che la categoria contrattuale dei funzionari si colloca - nell'ambito dell'articolazione delle categorie del personale dipendente dalle aziende di credito, finanziarie o che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria - fra la categoria dei dirigenti e quella dei quadri.
Il funzionario che, per esigenze di servizio o in conseguenza della organizzazione interna dell'azienda, perde le attribuzioni di cui all'articolo che precede, conserva l'inquadramento ed il grado raggiunto.
Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 non si applicano ai dipendenti del Banco di Sardegna preposti ai servizi esecutivi delle filiali classificate dall'azienda di 3ª categoria.
CAPITOLO III - Assunzione e nomina
Spetta all'azienda di determinare, in via generale o per casi singoli, i requisiti di capacità professionale e di idoneità per l'assunzione o la nomina dei funzionari, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità tra i sessi.
La nomina e la promozione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi durante il quale si applicano le disposizioni del presente contratto con le eccezioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso. Nel caso di recesso ad iniziativa del funzionario, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando a tal fine, come mese interno l'eventuale frazione dello stesso.
Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso. Compiuto il periodo di prova, il funzionario si intende confermato in servizio. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari) per almeno tre mesi.
Non è ammessa l'assunzione di funzionari a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano fra appartenenti al personale dell'azienda debbono essere portati a conoscenza dell'azienda stessa.
CAPITOLO IV - Doveri e diritti
Il funzionario ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto.
Il funzionario ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa.
L'azienda deve utilizzare la prestazione lavorativa del funzionario secondo criteri che tengano conto della posizione gerarchica del funzionario stesso al quale comunque non possono essere devoluti compiti quantitativamente esorbitanti.
Al funzionario è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa che non siano per contanti e di far parte, a qualunque titolo, di organismi collegiati tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per Legge.
I funzionari possono rivestire ed espletare:
1) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di Legge;
2) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.
I funzionari la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo indicazioni per la loro reperibilità.
Solo in caso di urgenti necessità gli interessi possono prescindere da tale preventiva segnalazione, premurandosi però di dare alla Direzione, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.
I funzionari adibiti ai servizi di cassa, o comunque incaricati del maneggio dei valori, hanno l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenza e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad essi affidati.
Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente constituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.
Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla Direzione, dopo aver sentito l'interessato.
La Direzione, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all'entità delle deficienze da rimborsare.
Il funzionario di cui al primo comma, ferma restando la propria responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte, non risponde di:
- banconote false di taglio non inferiore a L. 50.000, la cui contraffazione risulti tale da poter si accertare solo attraverso particolari apparecchiature (quali, ad esempio, la lampada di Wood) di cui l'interessato non disponga; in mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia;
- banconote estere false la cui contraffazione risulti tale da non potersi accertare con i mezzi di riconoscimento (quale, ad esempio, la pubblicazione "Contrefaons et falsifications" organo ufficiale della Organizzazione internazionale di polizia criminale) messi dall'azienda a disposizione dell'interessato.
Il funzionario il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe al funzionario che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 64 lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto all'interessato.
L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontamento dal servizio del funzionario interessato per motivi cautelari.
L'allontamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al funzionario interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. La circostanza che il funzionario allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.
Il funzionario allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto di lavoro. Anche durante il periodo di allontamento del funzionario dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'azienda che per il funzionario medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 64.
Qualora nei confronti del funzionario venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia. Nei casi di cui sopra, al funzionario che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del funzionario, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'azienda.
Nei casi di cui ai commi precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'art. 15.
Il funzionario che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda.
Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al funzionario anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di Legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Le parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 190 del 13-5-1985, le aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, del personale direttivo particolarmente esposto al rischio medesimo.
Norma transitoria - Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31-12-1995 per un esame congiunto degli aspetti specifici della materia, anche alla luce dei profili connessi al rischio di impresa.
CAPITOLO V - Trattamento economico
Le parti si danno atto che la struttura del trattamento economico stabilita nel presente contratto realizza un assetto autonomo e funzionale alle caratteristiche di professionalità che devono contraddistinguere la prestazione dei funzionari.
A tali fini il presente contratto individua i criteri per rendere omogeneo nel settore Assicredito il trattamento economico collettivo, ferme ovviamente eventuali incentivazioni economiche che possono essere attribuite direttamente dalle aziende, con carattere di dicrezionalità e di valutazione individuale, a favore di singoli collaboratori che si siano particolarmente distinti per efficienza, capacità nonché - in presenza di obiettive esigenze di servizio - per un significativo impegno temporale durante l'arco annuale nello svolgimento delle funzioni affidate.
Le parti convengono che i principi sopra esposti valgono per l'intero settore.
A copertura del periodo 1-7-1993 - 30-6-1995 viene corrisposto un importo secondo i criteri e le misure di cui all'art. 5 ed all. n. 1 dell'accordo di rinnovo 22-6-1995.
Il trattamento economico dei funzionari si compone di:
- stipendio e successivi scatti di anzianità di cui all'art. 20;
- indennità direttiva e maggiorazione di grado di cui all'art. 21;
- gratificazione di Natale di cui all'art. 22;
- premio annuale di rendimento di cui all'art. 23;
- indennità di rappresentanza di cui all'art. 24;
- eventuali emolumenti di cui agli artt. 25, 26 e 27.
All'atto della nomina o assunzione come funzionario, all'interessato viene attribuito uno stipendio (*) di:
- L. 2.901.858 mensili dal 1-7-1995;
- L. 3.032.442 mensili dal 1-1-1996;
- L. 3.077.929 mensili dal 1-1-1997.
Per i funzionari in servizio alla data del 1-7-1995, al compimento di ogni successivo biennio di servizio prestato spetta, uno scatto di anzianità nella misura di:
- L. 145.092 mensili dal 1-7-1995;
- L. 151.621 mensili dal 1-1-1996;
- L. 153.895 mensili dal 1-1-1997;
per un numero massimo complessivo di 9 scatti.
Il personale direttivo assunto o nominato tale a far tempo dal 1-7-1995 beneficia del primo scatto di anzianità dopo quattro anni a partire dalla data di assunzione o nomina; successivamente ha diritto ad ulteriori 6 scatti in ragione di ogni biennio di anzianità.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura il biennio.
L'indennità direttiva è pari a:
- L. 1.516.563 mensili dal 1-7-1995;
- L. 1.584.808 mensili dal 1-1-1996;
- L. 1.608.580 mensili dal 1-1-1997.
Per i gradi di funzionamento superiori a quello minimo l'azienda determina, con opportuna graduazione, le relative maggiorazioni da riconoscere a ciascun grado in aggiunta all'indennità di cui sopra, negli importi e con i criteri di cui al comma seguente.
L'importo unitario della maggiorazione di grado è di:
- L. 156.043 mensili dal 1-7-1995;
- L. 163.065 mensili dal 1-1-1996;
- L. 165.511 mensili dal 1-1-1997;
fino ad un massimo pari a 12 importi per il grado più elevato dei funzionari.
Impegno delle aziende - Eventuali modifiche che ciascuna azienda intendesse apportare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, all'assetto retributivo (numero delle maggiorazioni di grado) connesso all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto alla stessa data, dovranno essere previamente rappresentante alla delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 101. Qualora la delegazione sindacale aziendale ritenesse di avanzare osservazioni in proposito, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale fra la delegazione stessa e l'azienda interessata e, se del caso, successivamente in sede nazionale con l'intervento dell'Assicredito e della organizzazione sindacale stipulante nel cui ambito è stata costituita la delegazione.
Ai funzionari viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale in misura pari al trattamento economico del mese di dicembre dell'esercizio cui si riferisce per emolumenti di cui agli artt. 20 e 21.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Il premio annuale di rendimento da corrispondere ai funzionari resta costituito, secondo quanto già previsto in materia dal precedente contratto nazionale, nel suo ammontare minimo da un importo pari al 15% della retribuzione complessivamente percepita da ciascun funzionario nel corso dell'anno cui il premio si riferisce.
Ai soli fini di cui al comma che precede si intende per retribuzione ogni compenso in denaro di carattere continuativo.
Il premio di rendimento va corrisposto, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, al funzionario che non abbia riportato, relativamente all'anno stesso un giudizio del tutto negativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del presente contratto collettivo. Detto giudizio deve essere motivato.
Nel caso di attribuzione della qualifica di funzionario nel corso dell'anno, la misura del premio di rendimento relativo all'anno stesso viene determinata secondo i suesposti criteri e misure anche per quel che riguarda il periodo prestato con il precedente inquadramento e sostitutivamente ai criteri e alle misure vigenti in materia di premio di rendimento per detto inquadramento. La percentuale del 15% va, pertanto, applicata pure sulla retribuzione percepita con il diverso inquadramento e sempreché trattasi di emolumenti di pertinenza dell'anno di riferimento.
Nei confronti del funzionario assunto come tale nel corso dell'anno (e che abbia superato l'eventuale periodo di prova) nonché del funzionario il cui rapporto cessi nel corso dell'anno stesso, il premio di rendimento viene corrisposto in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, il premio di rendimento viene erogato in proporzione al periodo di servizio per il quale è stato corrisposto il trattamento stesso.
Il premio di rendimento è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Chiarimento a verbale - Le parti chiariscono che, dalla base di calcolo del premio di rendimento, restano esclusi i trattamenti di cui agli artt. 24, 25, 26, 27, 39 (chiarimento a verbale), 42, ultimo comma, ai capitoli XI e XVI del presente contratto collettivo, quanto erogato a titolo di premio di rendimento (o trattamenti similari), nonché a titolo di assegni familiari e, in genere, di rimborsi per spese effettivamente sostenute o altri emolumenti non a carattere retributivo.
Ai funzionari viene corrisposta mensilmente, per le dodici mensilità ordinarie, una indennità di rappresentanza nelle seguenti misure:
- L. 583.146 mensili dal 1-7-1995;
- L. 609.388 mensili dal 1-1-1996;
- L. 618.529 mensili dal 1-1-1997.
Ai fini del miglior collegamento della prestazione lavorativa dei funzionari, per ogni suo aspetto complessivo, ai risultati economici dell'impresa, l'attribuzione di un premio annuale, collettivo aziendale viene effettuata alle condizioni di seguito indicate.
I criteri per la determinazione del premio collettivo di produttività e redditività saranno concordati in sede aziendale a partire dal premio relativo all'esercizio 1995.
I criteri di ripartizione del suddetto premio vengono stabiliti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto. Ove già siano in atto aziendalmente riconoscimenti collettivi al personale suddetto per analoghe finalità dovrà procedersi alle relative valutazioni congiunte, al fine di armonizzare la materia ed evitare duplicazioni, ricercando idonee soluzioni.
In ogni caso il metodo prescelto aziendalmente resta valido per tutta la durata del presente contratto ed esplica, pertanto, i suoi effetti fino alla misurazione da effettuare nel 2000 con riferimento ai dati di bilancio del 1999.
Dichiarazione delle parti - Le parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli impegni del Protocollo 23-7-1993, saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti previste aziendalmente, mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo.
A tal fine le parti stesse auspicano una rapida emanazione di detto provvedimento e si impegnano ad agire in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Norma transitoria - L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla base dei criteri a suo tempo aziendalmente fissati in materia, in attuazione dell'art. 21 del contratto nazionale 22-11-1990.
Resta peraltro inteso che le aziende che abbiano presentato a fine 1994 un risultato economico netto negativo saranno tenute a corrispondere esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio minimo erogabile, sempreché l'indicatore prescelto consenta l'erogazione del premio medesimo secondo le norme aziendalmente in atto.
Le aziende che abbiano presentato a fine 1994 un risultato economico netto positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione pari al 50% del premio minimo erogabile, anche se l'indicatore prescelto non consenta l'erogazione del premio medesimo secondo le norme aziendalmente in atto. Nei casi in cui l'indicatore prescelto sia esclusivamente correlato all'andamento economico d'impresa, continueranno ad applicarsi, per il premio relativo al 1994, i criteri aziendalmente in atto.
Ai funzionari adibiti in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura, a far tempo dal 1-1-1995, di L. 82.500 mensili.
Chiarimento a verbale - Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.
Ai funzionari che hanno con continuità effettivo maneggio di contanti o valori ed ai quali sia attribuito il relativo rischio, spetta un'indennità di rischio nelle misure indicate nella tabella allegata al presente contratto (all. n. 3).
Detta indennità cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.
Al funzionario cui l'azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano:
- una indennità, dal 1-1-1995, di L. 110.000 per ogni intervento effettuato;
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l'intervento.
Presso le unità operative nelle quali sia prevista, durante l'apertura settimanale degli sportelli, la c.d. "giornata lunga", ai funzionari che in tale giorno vengono incaricati, per esigenze tecniche e organizzative, di essere presenti a tal fine per tutto l'arco di funzionamento dell'unità operativa medesima - fermo il diritto a fruire dell'intervallo meridiano - spetta un compenso di L. 60.000 a titolo di "apertura prolungata di sportello", per ciascun giorno di effettuazione.
Ai funzionari utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22 e le ore 6) presso servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, un compenso, dal 1-1-1995, di L. 55.000. Detto compenso - salvo che per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente contratto, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore.
CAPITOLO VI - Anzianità convenzionali
Ai soli effetti del trattamento di malattia sono risconosciute le seguenti anzianità convenzionali:
a) il 100% del servizio precedentemente prestato presso la medesima azienda o presso altre aziende di credito assorbite da quella presso la quale il funzionario viene assunto;
b) il 70% del servizio prestato come sopra presso altre azienda di credito di cui l'azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari;
c) il 35% del servizio prestato come sopra presso aziende di credito [esclusi i casi di cui alle precedenti lett. a) e b)];
d) tre anni a chi abbia conseguito, o consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie (rilasciate dalle facoltà di Magistero delle Università statali o riconosciute dallo Stato), filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie;
e) il 50% del periodo di servizio militare presato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, nonché in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima sia di seconda categoria. Identico riconoscimento è accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, nonché per i periodi di prigionia;
f) un anno:
- ai decorati al valore militare o civile e a coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra;
- ai feriti di guerra;
- ai mutilati e invalidi militari e civili di guerra, per servizio e del lavoro di cui alla Legge 2-4-1968, n. 482.
Qualora il funzionario abbia titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali previste alla lett. f), è attribuita al medesimo l'anzianità per un solo titolo.
L'anzianità convenzionale di cui alla lett. d) è concessa anche per lauree in matematica, fisica, ingegneria, architettura, agraria, scienze statistiche (demografiche o attuariali) e informatica, se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al funzionario. Le anzianità convenzionali di cui alla lett. e), nonché - per i decorati al valore militare per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per i feriti, mutilati e invalidi militari e civili di guerra - quelle di cui alla lettera f) sono concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9-6-1940. Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma l'eccezione prevista per la lett. f).
Le anzianità convenzionali di cui all'articolo precedente non sono riconosciute se gli interessati non denunziano i titoli che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.
Qualora la Direzione che richieda all'atto dell'assunzione l'esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il funzionario consegua i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione, e ne dia comunicazione alla Direzione entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali sono riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che ove, all'atto dell'assunzione, il funzionario denunci all'azienda di avere in corso pratiche per il conseguimento di titolo inerente all'anzianità convenzionale di cui alla lett. f) dell'art. 32, l'azienda riconosce la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione dei documenti comprovanti il titolo di cui sopra. Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono dalla data di esibizione dei documenti.
)
CAPITOLO VII - Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa del funzionario si svolge normalmente in modo che dai criteri di flessibilità che la caratterizzano non consegua l'attribuzione di funzioni sostanzialmente esorbitanti rispetto alla sua posizione gerarchica.
Eventuali casi in contrasto con lo spirito del comma che precede formeranno oggetto di esame fra la delegazione sindacale di cui all'art. 101 e la Direzione generale o centrale.
La prestazione lavorativa del funzionario si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile nell'unità produttiva cui lo stesso è addetto.
Tuttavia, nel caso che le funzioni o i compiti affidati lo richiedano (ad esempio: borsa, cambi, servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati, ecc.), detta prestazione lavorativa può essere anche svolta con criteri di flessibilità temporale.
La prestazione lavorativa del funzionario non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il funzionario sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l'azienda esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra la delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 101 e la Direzione generale o centrale. Su richiesta di uno dei sindacati stipulanti l'Assicredito si impegna ad intervenire nei confronti di quelle aziende presso le quali le su descritte situazioni dovessero determinarsi.
Norma transitoria - Per i casi di frequente ricorso all'adibizione di cui al terzo comma del presente articolo, le parti concorderanno apposita regolamentazione generale in sede nazionale entro il 31-10-1995.
Le aziende operanti nella piazza di Roma provvederanno ad informare preventivamente l