CCNL in vigore
DIRIGENTI - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 22/07/2008
Dirigenti di imprese cooperative
Decorrenza: 01/01/2008
Scadenza: 31/12/2014
CCNL 22/07/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
- Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
- Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
- Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
- Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 22 luglio 2008 in Firenze
Tra
la LEGACOOP, Lega nazionale delle cooperative e mutue
l'A.G.C.I., Associazione generale delle cooperative italiane
e
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro
la CISL, Confederazione italiana sindacati lavoratori
la UIL, Unione italiana del lavoro
Il coordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Addi, 30 settembre 2013 in Bologna
TRA
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I.; Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L, Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
È STATO STIPULATO
il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 luglio 2008 da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.
Le Parti, al fine di confermare il contratto intersettoriale cooperarativo a fronte della situazione di crisi che colpisce il Paese, ed in tale contesto i settori della Cooperazione italiana, e per garantire, contemporaneamente, la permanenza delle tutele contrattuali in favore di imprese e Dirigenti, concordano il seguente rinnovo del CCNL 22 luglio 2008.
Le parti, altresì, convengono di incontrarsi nel 2014 per valutare congiuntamente le possibili esigenze di innovazione normativa, anche in relazione all'evoluzione professionale della dirigenza nelle imprese cooperative, nonché i processi di razionalizzazione e miglioramento del welfare contrattuale, perseguendone la sostenibilità nei prossimi anni.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL, 22 luglio 2008 e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate.
Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
Verbale di stipula
Bologna, 29 ottobre 2015
La LEGACOOP, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
e
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
concordano
di rinnovare le norme relative all'Assistenza sanitaria integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 2013 per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative come segue.
Le parti, nel confermare l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo e con il reciproco impegno di continuare il negoziato in corso per il rinnovo complessivo dello stesso contratto, concordano di procedere in data odierna al rinnovo, per il periodo fino al 31 dicembre 2018, delle norme contrattuali relative all'assistenza sanitaria integrativa.
Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
Verbale di stipula
Addì, 22 ottobre 2018
tra
La LEGACOOP, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
e
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
CONCORDANO
- di rinnovare per 1 (uno) anno le norme relative all'Assistenza Sanitaria Integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013, così come modificate con l'accordo del 2015, mantenendone invariate le prestazioni;.
[___]
Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
Bologna, 24 settembre 2019
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
concordano
di rinnovare le norme relative all'assistenza sanitaria integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013 così come modificate dall'accodo del 29 ottobre 2015 per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative come segue.
Le Parti, nel confermare l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo e con il reciproco impegno di continuare il negoziato in corso per il rinnovo complessivo dello stesso contratto, concordano di procedere in data odierna al rinnovo, per il periodo fino al 31 dicembre 2021, delle norme contrattuali relative all'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti, inoltre, si impegnano a procedere ad una verifica della sostenibilità delle condizioni in essere anche per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 attraverso l'istituzione di un comitato di confronto composto in misura paritetica dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
[___]
Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
Bologna, 07 novembre 2022
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
convenendo sull'importanza del Contratto Nazionale per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e sul reciproco impegno di riprendere il negoziato per il rinnovo complessivo dello stesso contratto
concordano
di procedere in data odierna al rinnovo delle norme relative all'assistenza sanitaria integrativa del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella sua ultima stesura del 20 settembre 2013, così come modificate dall'accodo del 29 ottobre 2015 e dall'accordo del 24 settembre 2019, come di seguito esposto
La Legacoop - Lega nazionale cooperative e mutue e l'A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane; la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, la UIL - Unione italiana del lavoro; il coordinamento nazionale CGIL, CISL, UIL dei dirigenti d'azienda di imprese cooperative, ritengono fondamentale lo sviluppo del settore autogestito dell'economia e di più evoluti modelli di relazioni industriali.
La contrattazione avente caratteri di piena autonomia tra movimento sindacale e cooperativo è un obiettivo generale condiviso dalle parti.
In questo ambito si colloca la stipula di un contratto di tutti i settori per i dirigenti di imprese cooperative volto a definire e regolamentare gli aspetti retributivi e normativi, a riconoscerne il ruolo nell'organizzazione aziendale nonché lo "status" giuridico.
Le parti si danno atto che il presente contratto si applica a tutti i lavoratori che rientrano nelle caratteristiche della declaratoria prevista dall'art. 1, operanti nelle cooperative e loro consorzi. Esso potrà essere applicato anche da aziende e strutture che vedono la partecipazione di cooperative e consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica.
Il presente contratto si propone di disciplinare il trattamento economico e normativo dei lavoratori che, nel sistema di imprese cooperative, rientrando nell'ambito di quanto previsto dalla declaratoria di cui all'art. 1 svolgono un ruolo effettivo di dirigenti di azienda, nello spirito sotteso all'articolazione categoriale contenuta nell'art. 2095 cod. civ.
Sono dirigenti di azienda cooperativa i prestatori di lavoro con elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e con una rilevante responsabilità ed autonomia decisionale; essi esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. I dirigenti partecipano alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa fornendo un rilevante contributo e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi a loro affidati dagli Organi statutariamente competenti in relazione all'organizzazione globale dell'impresa o di un suo ramo o servizio autonomo avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale.
A tal fine i dirigenti rispondono, in linea generale, direttamente agli Organi sociali a ciò preposti, oppure, per le imprese cooperative caratterizzate da rilevante dimensione e da struttura organizzativa complessa, ad altro dirigente allo scopo delegato dagli Organi sociali della cooperativa.
L'assunzione o la nomina a dirigente devono risultare da delibera del Consiglio di amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e del relativo trattamento.
L'assunzione in prova del dirigente, secondo la disciplina dell'art. 2096 cod. civ., dovrà risultare da atto scritto e non potrà essere convenuta per un periodo superiore ai 6 mesi.
Art. 4 - Prestazione part-time
La prestazione lavorativa del dirigente potrà essere svolta anche con modalità a tempo parziale.
La prestazione lavorativa del dirigente, in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità, non è temporalmente determinabile. Essa, tuttavia, tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa in cui il dirigente opera.
Nota a verbale
Avendo riferimento ad un reale più limitato impegno lavorativo e a funzioni dirigenziali di diverso livello, il rapporto part-time è configurabile solo se contenga tutti gli elementi propri di tale schema negoziale (forma scritta, orario di lavoro apprezzabilmente ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria dal CCNL applicato nell'unità operativa).
Il predetto orario contrattuale, fermo restando quanto enunciato al 1º comma dell'art. 4, verrà assunto per l'applicazione dei meccanismi assicurativi e contributivi propri di tale figura contrattuale, come, ad esempio, per la determinazione del minimale orario di contribuzione.
Art. 5 - Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente è quello previsto ai successivi artt. 6 e 7.
Il predetto trattamento assorbe tutti i trattamenti corrisposti al momento della nomina, ad eccezione dei trattamenti di trasferta, missione e rimborsi spesa regolati in sede aziendale.
Esso è comprensivo di tutte le prestazioni effettuate dal dirigente e sarà corrisposto per 14 (quattordici) mensilità relativamente agli elementi di cui all'art. 6 e al trattamento retributivo "ad personam" di cui all'art. 7 e per 13 (tredici) mensilità relativamente all'Elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art. 7 da erogare fino al 30 settembre 2004.
Di norma la tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno erogate rispettivamente in occasione del Natale e nel mese di giugno con la retribuzione in vigore al momento della corresponsione per dodicesimi di competenza.
Art. 6 - Elementi della retribuzione globale
Gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione globale del dirigente sono:
a) retribuzione base conglobata lorda mensile di € 3.690,00 (tremilaseicentonovanta);
b) indennità dirigenziale mensile minima di € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi) che potrà essere incrementata dagli Organi sociali competenti sulla base di un insieme di criteri connessi al ruolo, quali:
- livello di responsabilità;
- competenza tecnica;
- complessità della funzione;
- complessità della struttura di impresa e/o organizzativa;
- livello di autonomia decisionale;
c) aumenti periodici di anzianità come da art. 8 per i soli dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22 luglio 2008;
d) eventuali scatti consolidati ai dirigenti in forza al 30 giugno 1987.
La retribuzione base conglobata lorda mensile è fissata come segue:
Biennio 2008-2009:
- a decorrere dal 1º luglio 2008 in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta);
- a decorrere dal 1º gennaio 2009 in euro 4.090,00 (quattromilanovanta).
Biennio 2010-2011:
- a decorrere dal 1º gennaio 2010 in euro 4.240,00 (quattromiladuecentoquaranta);
- a decorrere dal 1º gennaio 2011 in euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta).
I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, sono assorbibili fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, con gli aumenti stabiliti dal presente accordo.
Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente dagli Organi sociali della cooperativa potranno essere concordate quote di retribuzione variabile, da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Le parti si impegnano a verificare annualmente (entro la fine di ogni anno) l'applicazione di questo istituto con l'intento di favorirne la sua evoluzione ed estensione.
Le quote di retribuzione variabile non saranno computate ai fini del calcolo del t.f.r. e non incideranno su alcun istituto contrattuale sia diretto che indiretto.
"Una tantum"
Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 verrà corrisposto, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, un importo forfetario "una tantum" di euro 1.300,00 (milletrecento).
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2008-30 giugno 2008, in forza alla data del 22 luglio 2008, l'importo di cui al comma precedente sarà erogato "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui sopra (le eventuali frazioni residue di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate uguali ad un mese intero).
Lo stesso importo "una tantum" non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di Legge poichè è stato quantificato considerando in esso tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.
I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuite nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, possono assorbire fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, l'importo forfetario di cui ai commi precedenti.
Art. 7 - Elemento distinto dalla retribuzione e trattamento retributivo "ad personam"
Ai soli dirigenti assunti o nominati alle date sotto indicate compete un "Elemento distinto dalla retribuzione" nelle seguenti entità:
- per i soli dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º luglio 1997: € 330,00 (trecentotrenta);
- per i soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º luglio 1997-31 dicembre 1999: € 225,00 (duecentoventicinque);
- per i soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2000-31 dicembre 2001: € 120,00 (centoventi).
L'Elemento distinto dalla retribuzione di cui al comma precedente non è utile ai fini del computo della 14ª mensilità né del trattamento di fine rapporto.
A decorrere dal 1º ottobre 2004 l'Elemento distinto dalla retribuzione di cui al presente articolo è soppresso.
A decorrere dallo stesso 1º ottobre 2004 compete il seguente trattamento retributivo lordo mensile "ad personam" utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali e di Legge:
- ai soli dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º luglio 1997: € 330,00 (trecentotrenta);
- ai soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º luglio 1997-31 dicembre 1999: € 225,00 (duecentoventicinque);
- ai soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2000-31 dicembre 2001: € 120,00 (centoventi).
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Al compimento di ciascun biennio di anzianità a far data dal 1º luglio 1987, o dalla data di assunzione o nomina a dirigente per un massimo di cinque bienni, al dirigente, assunto o nominato a dirigente alla data del 22 luglio 2008, verrà corrisposto un aumento di € 103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) lordi mensili per ciascun biennio.
L'aumento periodico di anzianità decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione.
Il valore in cifra degli aumenti periodici di anzianità, maturati al 30 giugno 1987, sarà conservato "ad personam" sotto la voce scatti consolidati.
In caso di nomina a dirigente la cifra corrispondente agli aumenti periodici di anzianità (o scatti) già maturata nella categoria o livello di provenienza confluirà nella retribuzione globale stabilita per i dirigenti dal presente CCNL Conseguentemente, per il solo dirigente assunto o nominato a dirigente alla data del 22 luglio 2008, l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità decorrerà nuovamente a partire dal giorno di assegnazione della nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto, comprensiva degli aumenti periodici, resterà invariata nel suo ammontare qualora risulti pari o superiore al trattamento contrattuale del dirigente, ferma restando la sua diversa articolazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente CCNL
L'eccedenza costituirà un apposito elemento retributivo "ad personam" riassorbibile.
Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuite di 34 giorni lavorativi compreso il sabato.
Sono fatte salve, "ad personam", le eventuali condizioni di miglior favore.
Dal calcolo del periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
In caso di assunzione o nomina nel corso dell'anno il dirigente ha diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale delle ferie gli verrà corrisposta per le ferie non godute una indennità pari alla retribuzione corrispondente, determinata dagli elementi indicati agli artt. 6 e 7 fatto salvo quanto previsto in materia dalla legislazione vigente.
In caso di rientro anticipato per necessità aziendali le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati.
Nota a verbale
Le ferie sono comprensive delle festività soppresse dalla Legge n. 54/1977.
Art. 10 - Tutela della maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità l'azienda, conservando all'interessata il suo posto di lavoro, le deve corrispondere l'intera retribuzione mensile.
In caso di astensione facoltativa post-maternità, sarà corrisposto il 30% dell'intera retribuzione mensile fino ad un massimo di 6 mesi, fatto salvo che il trattamento per astensione facoltativa spetti al dirigente ai sensi dell'art. 15, 2º comma, lett. a) della Legge n. 1204/1971, come modificata dalla Legge n. 53/2000.
I trattamenti di cui ai due commi precedenti sono posti a carico dell'azienda e sono sostitutivi del trattamento previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art. 11 - Trattamento in caso di malattie e infortunio non per causa di servizio
Nel caso di sospensione della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da cause di servizio il dirigente non in prova ha il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi, durante il quale decorre l'intera retribuzione di cui agli artt. 6 e 7.
A decorrere dal 1º ottobre 2004 il succitato periodo di conservazione del posto va calcolato con riferimento ad un arco di tempo di 36 mesi consecutivi.
La retribuzione di cui al 1º comma del presente articolo, per il periodo di conservazione del posto di lavoro, è a carico dell'azienda per intero o per differenza con quanto eventualmente corrisposto dagli istituti di assicurazione obbligatoria, fermo restando, in tal caso, il trattamento complessivamente spettante e l'obbligo per l'azienda di rispettare i minimi di contribuzione ai fini della previdenza dei dirigenti.
Superato il periodo di cui al 1º comma del presente articolo è in facoltà delle parti sciogliere il rapporto di lavoro salva la concessione, su esplicita richiesta da parte del dirigente, di un successivo periodo di aspettativa di durata non superiore a 12 mesi, durante i quali non sarà dovuta retribuzione.
Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio
Nel caso di sospensione della prestazione per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto sul lavoro, l'azienda conserverà al dirigente, anche se in periodo di prova, il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.
In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 2 (due) anni dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
A decorrere dal 1º ottobre 2004 il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 30 (trenta) mesi.
La retribuzione di cui ai commi precedenti è a carico dell'azienda per intero o per differenza con quanto eventualmente corrisposto dagli istituti di assicurazione obbligatoria, fermo restando, in tal caso, il trattamento complessivamente spettante.
Agli effetti dei presenti commi si considera:
- infortunio: l'evento che, come tale, è previsto dalle leggi sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- malattia professionale: la malattia che sia compresa fra quelle indicate nelle tabelle annesse alle leggi anzidette;
- retribuzione: l'insieme dei compensi di cui agli artt. 6 e 7, ad esclusione della eventuale retribuzione variabile.
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Al dirigente che non sia in periodo di prova e che contrae matrimonio è concesso un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, con diritto alla retribuzione prevista dagli artt. 6 e 7.
Di norma il congedo matrimoniale decorrerà dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio, salva diversa intesa fra l'azienda ed il dirigente.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata con almeno trenta giorni di anticipo.
Il dirigente ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione della avvenuta celebrazione del matrimonio.
Art. 14 - Aggiornamento e formazione professionale
L'aggiornamento e la formazione culturale e professionale dei dirigenti sono obiettivi comuni delle parti stipulanti, che ribadiscono il proprio interesse a determinare il necessario impegno delle cooperative a far svolgere ai propri dirigenti, durante l'anno, adeguati periodi di aggiornamento e formazione professionale.
Le parti si incontreranno a livello nazionale e di settore, di norma alla fine di ogni anno, per la verifica delle iniziative e degli interventi formativi realizzati. In tale sede verranno fornite informazioni sull'attività formativa e di aggiornamento fatta per i dirigenti, in modo dettagliato. Inoltre le parti procederanno ad esaminare le priorità di politica formativa adeguate che consentano il supporto allo svolgimento della funzione.
Il dirigente, previa autorizzazione dell'azienda, ha il diritto-dovere di partecipare a interventi formativi rivolti all'approfondimento professionale nell'ambito del ruolo e della responsabilità affidategli. I suddetti interventi formativi potranno risultare elemento utile anche alla valutazione dell'attività svolta dal dirigente nel raggiungimento degli obiettivi assegnatigli nonché favoriranno la variazione delle specifiche responsabilità assegnate al dirigente nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'impresa.
Le spese saranno a totale carico dell'azienda e nel corso dell'intervento formativo verrà corrisposta la retribuzione normale.
Procedure attuative
Le parti, rivolgendosi a Coop-Form, Ente bilaterale nazionale formazione e ambiente, e con il fattivo contributo delle Associazioni cooperative di settore e delle loro strutture formative già attive, effettueranno lo studio e l'analisi dei fabbisogni formativi.
A tal fine le parti promuoveranno appositi incontri con il Consiglio di direzione di Coop-Form in modo da poter addivenire ad un progetto entro il 31 dicembre 2001.
Sulla base degli esiti di tale indagine verrà promossa, tramite lo stesso Coop-Form e tenendo conto in particolar modo delle indicazioni emerse nei singoli settori di attività, una serie di interventi formativi da proporre alle imprese e ai dirigenti cooperativi.
Per la realizzazione di tali interventi si prenderanno in considerazione, preferibilmente, le strutture formative già attive nei settori e nei territori di attività cooperativa in relazione allo specifico "know-how" ed alla conoscenza dei requisiti dirigenziali cooperativi che tali strutture possono offrire.
Art. 15 - Mobilità interaziendale ed intersettoriale
L'arricchimento professionale e tecnico-scientifico del dirigente è al contempo un accrescimento del patrimonio, del ruolo e dell'esperienza cooperativa, e rappresenta, pertanto, un obiettivo comune delle parti, secondo le linee di cui al precedente art. 14. Le parti riconoscono pertanto l'utilità dei processi di mobilità del dirigente da un'impresa all'altra, anche di settori diversi, che applichino il presente contratto.
Tali processi, che potranno avere carattere temporaneo o definitivo, dovranno avvenire con l'accordo dei soggetti interessati.
Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, previa comunicazione scritta da recapitare con almeno 2 mesi di anticipo ovvero 3 mesi quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico.
Se il trasferimento comporta per il dirigente il cambiamento della residenza, gli sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore a 18 mesi, oltre ad una indennità "una tantum" pari a 3 mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e ad una mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia.
Resta inteso che, se il dirigente trasferito godeva, nella sede di origine di un alloggio in proprietà, l'eventuale differenza dei valori andrà calcolata dando all'alloggio in proprietà un valore locativo corrispondente al canone determinabile ai sensi della Legge n. 392/1978 e successive modificazioni.
Se il trasferimento non comporta per il dirigente il cambiamento di residenza, la possibilità o meno di applicare quanto sopra previsto sarà esaminata in sede aziendale tra l'impresa ed il dirigente stesso, in riferimento alle maggiori spese eventualmente sostenute.
Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di risoluzione per causa morte, entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'azienda è tenuta, a richiesta degli interessati, a rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Convenzionalmente ed ai soli fini dell'applicabilità del 2º comma dell'art. 20, il trasferimento costituisce giustificato motivo di dimissioni se queste sono comunicate entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento aziendale.
Non può essere trasferito, per tutta la durata dell'incarico, il dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche.
Il dirigente chiamato a ricoprire cariche sindacali non può essere trasferito se non previa consultazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 17 - Mutamento di posizione
Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività, sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, avrà diritto oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad una indennità pari a quella sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
Art. 18 - Trasferimento di proprietà dell'azienda
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 del codice civile in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusione, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
Il dirigente che, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto trasferimento, alla risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso.
Art. 19 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Nei casi in cui le norme di Legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità, civili o penali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessaria per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, determinate dalla violazione delle norme suddette commessa dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico dell'impresa.
In caso di procedimento penale a carico del dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni di responsabilità, tutte le spese sono a carico dell'impresa, comprese quelle di assistenza legale per ogni grado di giudizio.
La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta all'impresa, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico dell'impresa stessa.
Il rinvio a giudizio del dirigente, per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di privazione della libertà personale, il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa del dirigente accerta