CCNL in vigore
DIRIGENTI - CATENE ALBERGHIERE
Testo consolidato del CCNL 23/01/2014
per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2021
CCNL 23/01/2014 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 05/09/2019
- Accordo 14/11/2019
- Accordo 21/10/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 23 gennaio 2014
tra
Associazione italiana catene alberghiere (AICA)
e
Federazione nazionale Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzato (MANAGERITALIA)
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi inter-professionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da AICA e MANAGERITALIA.
Le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nell'industria alberghiera, aderenti ad AICA.
Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
Roma, addì 15 marzo 2017
tra
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 23 gennaio 2014, per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.).
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da AICA e Manageritalia.
Le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nell'industria alberghiera, aderenti ad A.I.CA
Il giorno 5 settembre 2019
Tra
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 23 gennaio 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA);
- le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Il giorno 14 novembre 2019
tra
AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
In data 5 settembre 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA) fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì:
- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre in Roma,
tra
AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 5 settembre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle aziende dell'Industria alberghiera sottoscritto il 15 marzo 2017 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, ai fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 5 settembre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non siano ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 15 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il Contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico -normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, AICA e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 del presente CCNL.
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 15 marzo 2017 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 21, 25, 28, 29 e 30 come segue:
[___]
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
1. Sono dirigenti, a norma dell'articolo 2094 del codice civile, ed agli effetti del presente contratto, quei direttori che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell'azienda alberghiera con ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive, e con responsabilità decisoria nell'ambito dei programmi concordati con l'impresa.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
3. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.
4. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica si stata assegnata dall'azienda.
5. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio arbitrale di cui all'articolo 33 costituito tra le Associazioni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
6. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'Associazione sindacale dei diligenti su mandato degli interessati.
7. Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a MANAGERITALIA.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
1. L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza dalla nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di residenza iniziale;
d) la dichiarazione di applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti di aziende alberghiere nonché dell'accordo economico vigente al momento dell'assunzione e successive variazioni;
e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
f) l'eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19;
g) il trattamento economico;
h) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i DPN dal successivo articolo 5;
i) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
1. L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di Legge.
2. Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al dirigente il trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 40 del presente contratto.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di Legge.
Art. 4 - Modalità di assunzione del dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche nell'ambito delle previsioni di Legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.
Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 7 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
Gli articoli 4 e 5 del CCNL 23 gennaio 2014 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4 - Modalità di assunzione dei Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati nell'ambito delle previsioni di Legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo, di cui all'art. 5, commi dall'1 al 3 del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento agevolativo non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni.
Art. 5 - Dirigenti di prima nomina
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente contratto, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati dirigenti di prima nomina i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del quarantesimo anno d'età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a tre anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti entro il compimento del quarantottesimo anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a cinquanta anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale . In caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud (1) e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio, per i primi due casi, e per un ulteriore anno nel caso di dirigenti disoccupati ultracinquantenni, sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.
(1) Le parti convengono che per "sud Italia" debbano intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 7 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
Gli articoli 4 e 5 del CCNL 23 gennaio 2014 sono sostituiti dai seguenti:
[___]
Art. 5 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 28 e 29, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell'articolo 28 comma 7 e 29, comma 4, con riferimento ai dirigenti come di seguito definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma, può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, prima del compimento de) 50º anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:
Età del dirigente
Anni di permanenza
(periodo massimo)
Fino 40 anni
4
Da 41 a 45 anni
3
Da 46 a 49 anni
2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti
1
In caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati ai sud e con sede di lavoro nel sud Italia1, il periodo di permanenza nell'agevolazione di cui al presente comma può essere incrementato di un ulteriore anno.
4. Decorsi i periodi indicati al comma 3 del presente articolo, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
5. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, (a cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gii elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall'assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25 e 30 del CCNL 23 gennaio 2014, per la previdenza complementare di cui all'art. 28, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
7. Per i medesimi dirigenti l'iscrizione all'Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contributivi di cui all'art. 29 del CCNL del 23 gennaio 2014, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 5.
8. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SU!D (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
9. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1.
10. Al termine del triennio di cui al comma 5, sulla base dei requisiti anagrafici indicati al comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata indicata dalla tabella del comma 3,
11. L'agevolazione prevista nei commi dal 5 al 10 del presente articolo può essere usufruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
12. Le disposizioni contenute nei commi dal 5 al 10 del presente articolo, per la loro natura sperimentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse.
1 Le Parti convengono che per "sud Italia" debbano intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia.
1. La eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2096 del codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 7 - Determinazione degli elementi della retribuzione
1. Il trattamento economico sarà fissato fra l'imprenditore e il dirigente e sarà oggetto di specificazione nell'atto scritto di cui all'articolo 2.
2. Esso dovrà comprendere:
a) minimo contrattuale mensile (1);
b) eventuali aggiunte concordate fra le Parti, come: premi - partecipazioni - provvigioni - superminimi e altro nonché eventuali elementi autonomi distinti;
c) la valutazione attribuita al vitto e alloggio di cui al successivo comma 4;
d) eventuale ex elemento di maggiorazione di cui al successivo articolo 10;
e) eventuale valore degli scatti di anzianità di cui all'articolo 11;
f) eventuali superminimi contrattuali di cui all'articolo 9.
3. In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera e della necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti é prevista la fruizione del vitto e dell'alloggio di servizio adeguata alle funzioni del dirigente, o, in mancanza, della indennità sostitutiva nella misura di cui al successivo comma.
4. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata, con decorrenza dal 1º gennaio 1996, in euro 144,60 (centoquarantaquattro/60) lordi mensili così composti: vitto euro 72,30 (settantadue/30) - alloggio euro 72,30 (settantadue/30) (2).
5. In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.
(1) Con decorrenza 1º gennaio 1998, comprensivo dell'importo di lire 100.000 per abrogazione E.d.r.
(2) La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva è stata determinata con decorrenza dal 1º gennaio 1975 in lire settantamila lorde mensili (vitto lire 40.000 ed alloggio lire 30.000); con decorrenza dal 1º gennaio 1981 in lire centomila lorde mensili (vitto lire 60.000 e alloggio lire 40.000): con decorrenza dal 1º gennaio 1983 in lire centoquarantamila lorde mensili (vitto lire 90.000 e alloggio lire 50.000), con decorrenza dal 1º gennaio 1985 in lire centottantamila lorde mensili (vitto lire 90.000 e alloggio lire 90.000); con decorrenza dai 1º gennaio 1995 in lire duecentotrentamila lorde mensili (vitto lire 115.000 e alloggio lire 115.000); con decorrenza dal 1º gennaio 1996 in lire duecentottantamila lorde mensili (vitto lire 140.000 e alloggio lire 140.000).
In precedenza vigevano valori differenziati in relazione alle diverse categorie di aziende.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la valutazione del vitto e alloggio tiene già conto specificatamente dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, nonché dell'atto che l'istituzione dell'elemento distinto della retribuzione è correlata al nuovo assetto economico e normativo del vitto e alloggio.
Art. 8 - Minimo contrattuale mensile (1)
1. A decorrere dal 1º luglio 2004 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato euro 3.000,00 (tremila/00) lordi (2).
(1) Cfr. Allegato D.
(2) I minimi mensili lordi di cui sopra sono già comprensivi dell'importo lordo mensile di lire 1.432.249 (unmilionequattrocentotrentaduemiladuecentoquarantanove) maturato a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (ex indennità di contingenza) alla data del 1º novembre 1991. Tale importo è stato soppresso ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo di rinnovo della parte normativa ed economica del 10 giugno 992.
Art. 9 - Superminimo contrattuale (1)
1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente articolo 8, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da erogare secondo i criteri indicati nell'allegato E. Per le possibilità di assorbimento si rinvia ai singoli accordi di rinnovo.
(1) Cfr. Allegato E ed Allegato H per importo Una tantum maggio 2012.
Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a euro 90,00 mensili lordi dal 1º aprile 2017, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 160,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espres