CCNL in vigore
DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE
Testo consolidato del CCNL 24/06/2004
Dirigenti delle aziende alberghiere
Decorrenza: 01/01/2003
Scadenza: 31/12/2021
CCNL 24/06/2004 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
- Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
- Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
- Accordo 09/12/2013
- Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 18/09/2019
- Accordo 11/11/2019
- Accordo 30/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
- Accordo 25/02/2022
- Accordo assistenza integrativa 04/10/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2004, il giorno 24 del mese di giugno, in Roma
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
Visto
il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere del 27 gennaio 2000 nonché gli accordi del 10 ottobre 2001 e del 24 giugno 2004;
Si è stipulato
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere.
Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
Verbale di stipula
Tra
FEDERALBERGHI
e
MANAGERITALIA
In previsione del rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 per i dirigenti delle aziende alberghiere, scaduto il 31 dicembre 2006, si è stipulato il presente accordo che avrà validità fino all'avvenuto rinnovo del CCNL 24 giugno 2004.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Verbale di stipula
L'anno 2007, il giorno 30 del mese di novembre, in Roma
tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno 2004, come modificato dall'accordo del 17 aprile 2007.
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Verbale di stipula
Il 16 novembre 2011, in Roma
tra:
- la FEDERALBERGHI Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo;
e
- MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato;
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 30 novembre 2007.
Verbale di stipula
Il giorno 9 dicembre 2013 in Roma
tra
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI e
MANAGERITALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti/ Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stabilito quanto segue:
le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento contrattuale, finalizzato a meglio affrontare la situazione di crisi che ancora colpisce il settore turistico ricettivo e, contemporaneamente, garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, in vista della prossima scadenza, il 31 dicembre 2013, del CCNL dirigenti di aziende alberghiere del 16 novembre 2011, concordano di prorogarne la vigenza fino al 31 dicembre 2014.
Le Parti riconoscono la necessità di affrontare le nuove sfide indotte dalle profonde trasformazioni che investono le imprese e il lavoro manageriale e perciò intendono adoperarsi per un rilancio del welfare e della bilateralità come leva strategica competitiva.
A tale scopo, per tutto l'arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di tenere aperto un tavolo finalizzato a monitorare la razionalizzazione e il miglioramento del welfare contrattuale.
Le Parti convengono altresì di garantire la sostenibilità e l'equilibrio di lunga durata dei Fondi contrattuali e a tale scopo convengono l'applicazione, nel periodo di proroga, delle previsioni di cui all'allegato A, in coerenza con quanto definito nel vigente CCNL.
Le Parti confermano la volontà a proseguire e completare la sperimentazione affidata a CFMT, di cui all'Allegato 1 del vigente CCNL, per la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti, fino ad esaurimento delle risorse attualmente stanziate, inoltre si impegnano ad individuare le risorse necessarie al completamento del progetto, attingendo a disponibilità residue del CFMT e presentando apposite iniziative a valere sul fondo interprofessionale di settore, senza prevedere pertanto, per l'anno 2014, contributi specifici a carico di imprese e dirigenti, secondo quanto indicato nell'allegato B.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, ivi compresi gli allegati A e B che ne formano parte integrante, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino al 31 dicembre 2014.
Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma
tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i dirigenti delle aziende alberghiere.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.Il giorno 18 settembre 2019
Tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i Dirigenti delle aziende alberghiere;
- le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Il giorno 11 novembre 2019
tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
In data 18 settembre 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì:
- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Accordo 30/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di luglio in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGER1TALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 18 settembre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere sottoscritto il 21 dicembre 2016 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 18 settembre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 21 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dai presente accordo, si rinvia alle disposizioni dei vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNLed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Federalberghi e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agli articoli 21, 26, 27 e 28 del presente CCNL
Anche ai fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 21 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 21 - con l'introduzione di un nuovo articolo 21-bis - 26, 27 e 28 come segue:
L'anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all'impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all'articolo 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 30 luglio 2021, l'Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo l'osservanza del disposto di cui al comma 6 dell'articoio 18 del CCNL;
- la copertura "Infortuni" proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
[___]
Accordo assistenza integrativa 04/10/2022
Verbale di stipula
L'anno 2022, il giorno 4 del mese di ottobre in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'accordo del 30 luglio 2021 con riferimento alla disciplina che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso - FASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'articolo 28 del CCNL.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO CHE
[___]
Titolo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Sono dirigenti, a norma dell'art. 2094 cod. civ., ed agli effetti del presente contratto, quei Direttori che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell'azienda alberghiera con ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive, e con responsabilità decisoria nell'ambito dei programmi concordati con l'impresa.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.
Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda.
In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 31 costituito tra le Associazioni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'Associazione sindacale dei dirigenti su mandato degli interessati.
Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a Manageritalia.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza della nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di residenza iniziale;
d) la dichiarazione di applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere nonché dell'accordo economico vigente al momento dell'assunzione e successive variazioni;
e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
f) l'eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 16;
g) il trattamento economico;
h) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda;
i) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i dirigenti di prima nomina dal successivo art. 29.
Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di Legge.
Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento previsto per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di Legge.
La eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 cod. civ., potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
Titolo II - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 5 - Determinazione degli elementi della retribuzione
Il trattamento economico sarà fissato fra l'imprenditore e il dirigente e sarà oggetto di specificazione nell'atto scritto di cui all'art. 2.
Esso dovrà comprendere:
a) il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6;
b) l'eventuale superminimo contrattuale di cui all'articolo 7;
c) la valutazione attribuita al vitto e alloggio di cui all'articolo 8;
d) l'eventuale elemento autonomo di cui all'Allegato C;
e) l'eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato C;
f) l'eventuale valore degli scatti di anzianità di cui all'Allegato B.;
g) eventuali aggiunte concordate fra le parti, come: premi - partecipazioni - provvigioni - superminimi e altro.
In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.
Art. 6 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º luglio 2004 il minimo contrattuale mensile è determinato in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) lordi per tutti i dirigenti di aziende alberghiere.
Tale misura è comprensiva dell'importo di lire 1.432.249 (euro 739,69) mensili lorde maturate, alla data del 1º novembre 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'articolo 4 del dell'accordo 10 giugno 1992.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
Il comma 1 dell'art. 6 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dai seguenti:
"1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) lordi a decorrere dal 1º gennaio 2008, 2.600,00 (duemilaseicento/00) lordi a decorrere dal 1º gennaio 2009, e in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) lordi, a decorrere dal 1º gennaio 2010.
2. L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam", finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.".
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
Il comma 1 dell'articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall'accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
"1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.800,00 lordi a decorrere dal 1º dicembre 2011, 2.935,00 lordi a decorrere dal 1º aprile 2012 e in euro 3.090,00 lordi, a decorrere dal 1º luglio 2013."
Art. 3 - Una tantum
1. In relazione al periodo 1º gennaio 2011 - 30 novembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 2012, un importo "una tantum" di euro 800,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.
Art. 7 - Superminimo contrattuale
Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete un superminimo contrattuale da corrispondersi nelle misure e con le decorrenze indicate in allegato al presente contratto.
Fermo restando il minimo contrattuale di cui all'articolo 6, il superminimo contrattuale mensile è incrementato di euro 210,00 (duecentodieci) mensili lorde dal 1º luglio 2004, euro 120,00 (centoventi) mensili lorde dal 1º gennaio 2005, euro 120,00 (centoventi) mensili lorde dal 1º gennaio 2006.
Gli aumenti, ivi compreso l'incremento del minimo contrattuale di cui all'articolo 6, potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
Ai dirigenti assunti o nominati dal 25 giugno 2004 al 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1º gennaio 2005 e 1º gennaio 2006, indicati al precedente comma 2, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2007, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2010.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità della quarta tranche di aumento con decorrenza 1º gennaio 2010, in funzione dell'andamento dell'inflazione ad oggi programmata, al fine di poterne rivedere l'importo.".
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2011, un aumento pari a euro 135,00 mensili lordi dal 1º aprile 2012, un aumento pari a euro 155,00 mensili lordi dal 1º luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2010 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2017, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 140,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera e della necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti é prevista la fruizione del vitto e dell'alloggio di servizio adeguata alle funzioni del dirigente, o, in mancanza, della indennità sostitutiva nella misura di cui al comma 2.
La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata dal 1º luglio 2004 in euro 272,00 (duecentosettantadue) lordi mensili, di cui euro 100,00 (cento) relativi al vitto e euro 172,00 (centosettantadue) relativi all'alloggio.
Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l'azienda e il dirigente.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la valutazione del vitto e alloggio tiene già conto specificatamente dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, nonché del fatto che l'istituzione dell'elemento distinto della retribuzione è correlata al nuovo assetto economico e normativo del vitto e alloggio.
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 4 - Vitto e alloggio
1. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata dal 1º aprile 2012 in euro 300,00 lordi mensili (120,00 euro vitto e 180,00 euro alloggio) e dal 1º luglio 2013 in euro 330,00 lordi mensili (130,00 euro vitto e 200,00 euro alloggio).
2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l'azienda e il dirigente.
Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 2 - Vitto e alloggio
1. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata dal 1º gennaio 2017 in euro 340,00 lordi mensili (135,00 euro vitto e 205,00 euro alloggio), dal 1º gennaio 2018 in euro 355,00 lordi mensili (140,00 euro vitto e 215,00 euro alloggio) e dal 1º dicembre 2018 in euro 380,00 lordi mensili (150,00 euro vitto e 230,00 euro alloggio).
2. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l'azienda e il dirigente.
Art. 9 - Retribuzione variabile
Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Art. 3 - Retribuzione variabile
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del CCNL 24 giugno 2004 è aggiunto il seguente:
"2. Al fine di poter usufruire di eventuali agevolazioni di Legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione, le parti stipulanti sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1 presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 43 del presente contratto.".
Dopo l'articolo 43 del CCNL 24 giugno 2004 viene inserito il seguente:
"Articolo 43-bis - Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile
1. La Commissione paritetica di cui al precedente articolo 43, oltre che in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, svolge anche funzioni di assistenza alla stipula degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'articolo 9 del presente contratto.".
Titolo III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice-quadro sull'etica del servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee-guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive Organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende debbono fare riferimento.
Art. 11- Prestazione lavorativa
In considerazione della posizione delle funzioni e delle responsabilità del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario normale praticato dall'unità operativa specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie non inferiore a trenta giorni in una o più soluzioni concordate tra le parti compatibilmente con le necessità aziendali.
Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettante per Legge e le festività infrasettimanali considerate tali dalla Legge.
Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.
In caso di interruzione o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia che per la sua natura e durata pregiudichi il godimento delle ferie stesse.
I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto già godono di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti cc.cc.nn.l. conservano le condizioni di miglior favore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestati nel corso dell'anno.
Art. 13 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario per congedo matrimoniale. Durante tale periodo decorre la normale retribuzione.
Per il trattamento economico e normativo delle festività nazionali (25 aprile, 1º maggio e 2 giugno) ed infrasettimanali, nonché di quelle soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri di categoria "A" dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.
Conseguentemente, non sarà operata alcuna variazione della normale retribuzione del dirigente che non sia chiamato a prestare servizio in occasione delle suddette festività.
Fermo restando il diritto alle festività di cui al comma precedente, ai dirigenti non si applicano gli ulteriori permessi di cui all'articolo 91 del CCNL Turismo 22 gennaio 1999.
Al dirigente che ne faccia richiesta, per eccezionali giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte dell'azienda, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.
Il periodo di aspettativa di cui al precedente comma può essere eccezionalmente prolungato a mesi dodici in caso di malattia od infortunio non dipendente da cause di servizio.
Il periodo di aspettativa di cui al punto precedente sarà considerato come trascorso in servizio agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Per i dirigenti chiamati a funzioni pubbliche elettive a qualsiasi livello o a ricoprire cariche sindacali valgono le norme di Legge.
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 5 - Aspettativa
L'articolo 15 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Al dirigente che ne faccia richiesta, per giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi, con facoltà, da parte dell'azienda, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.
2. Il periodo di aspettativa sarà considerato come trascorso in servizio agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di Legge vigenti.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi di cui agli articoli 21 e 28 del CCNL 24 giugno 2004, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo 15 non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi".
Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno quattro mesi ovvero di sei mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento ed al trattamento di fine rapporto, ad una indennità supplementare pari ad un terzo del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro tre anni dal trasferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori.
Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del Parlamento nazionale o di assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata della carica.
Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente concordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio.
Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi tra le parti l'eventuale differenza di canone, esistente all'atto dell'insediamento in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenendo conto delle condizioni medie di mercato.
Nel caso di trasferimento all'estero, il dirigente che non sia accompagnato dalla famiglia avrà diritto ad un minimo di due rientri all'anno, con spese a carico dell'azienda.
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 6 - Trasferimento
L'articolo 16 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive dell'azienda.
2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini.
4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 34, comma 1.
6. In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro tre anni dal trasferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori.
7. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata della carica.
8. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente concordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio.
9. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi tra le Parti l'eventuale differenza di canone, esistente all'atto dell'insediamento in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenendo conto delle condizioni medie di mercato.
10. Nel caso di trasferimento all'estero, il dirigente che non sia accompagnato dalla famiglia avrà diritto ad un minimo di due rientri all'anno, con spese a carico dell'azienda.
11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.
12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall'azienda.
Dichiarazione a verbale
La Parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una effettiva situazione di detrimento, ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km".
Per eventuali trasferte o missioni, concordate con l'azienda, al dirigente compete il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità. Compete altresì il rimborso di ogni altra spesa sostenuta in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda.
Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico la cui misura sarà definita tra le parti sulla base di parametri desumibili dalle tariffe ACI.
Art. 18 - Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'art. 15 del presente contratto.
Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 34, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e di previdenza in atto.
Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla Legge, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia.
L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali, nonché per i rischi di volo e danni conseguenti ad agitazioni, sommosse, tumulti, attentati sia di carattere politico che sindacale che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Art. 8 - Malattia e infortunio
Dopo il comma 3 dell'articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, viene inserito il seguente:
"3-bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.".
I commi 2 e 3 dell'articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, è facoltà del dirigente non in prova di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente non in prova, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo articolo 34, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e previdenza in atto.".
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 7 - Malattia ed infortunio
L'articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall'accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
"1. In caso di malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.
3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo articolo 34, comma 1, senza pregiudizio per quanto altro spettante per forme di assistenza e di previdenza in atto.
3 bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla Legge, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia.
5. L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto".
Nota a verbale
Ove per effetto della nuova formulazione del comma 5 del presente articolo si renda necessario adeguare la copertura assicurativa in atto, l'azienda provvedere con decorrenza dal 1º marzo 2012.
Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 3 - Malattia e infortunio
A decorrere dal 21 dicembre 2016, l'articolo 18 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dagli accordi di rinnovo del 30 novembre 2007 e del 16 novembre 2011, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 - Malattia ed infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in un anno solare1 o di 14 mesi ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 18bis, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Alla scadenza dei termini sopra indicati, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.
3. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui al successivo articolo 34, comma 1.
4. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
5. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla Legge, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia.
6. L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto
1 Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso.
Dopo l'articolo 18 viene inserito il seguente articolo 18 bis:
"Art. 18 bis - Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia
Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 8 mesi dall'art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 6 mesi e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta , oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 34, comma 1.
I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza dell'ottavo mese di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Dichiarazione a verbale
Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18 bis entrano in vigore dal 21 dicembre 2016. Per i dirigenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano in corso un evento di malattia e che abbiano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad applicarsi la normativa precedentemente in vigore, fatta sala la possibilità del prolungamento del periodo di comporto prevista dall'articolo 18 bis, per un totale complessivo di 14 mesi".Accordo 30/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 18 - Malattia e Infortunio
1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in un anno solare, intendendosi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso, o di 14 mesi ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 18-bis, durante i quali gii corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Alla scadenza dei termini sopra indicati, perdurando Io stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.
3. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva dei preavviso, di cui al successivo articolo 34, comma 1.
4. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
5. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio o da malattia professionale prevista dalla Legge, l'azienda conserverà ai dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o ha avuto inizio la malattia.
6. L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'Interesse del dirigente, una polizza contro i rischi e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una somma che, riferita all'Importo dei capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) In aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione globale di fatto.
Dichiarazione delle Parti
Le Porti concordano di affidare all'Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo volto a definire, entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle attualmente contemplate dalla Convenzione Pastore, che risponda alle esigenze di cui al comma 6 dell'articolo 18, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l'osservanza delle tutele stabilite dal CCNL in caso di infortunio professionale ed extra professionale e, dall'altra, una maggiore economicità per le imprese. Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si incontreranno per verificare le proposte dell'Associazione Antonio Pastore perle conseguenti determinazioni.
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all'impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all'articolo 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 30 luglio 2021, l'Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo l'osservanza del disposto di cui al comma 6 dell'articoio 18 del CCNL;
- la copertura "Infortuni" proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO CHE
1. La nuova copertura "infortuni" sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1º gennaio 2022.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato, e si aggiunge al contributo dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore".
3. Per l'anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie e solo per l'avvio della nuova copertura, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00.
4. Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all'articolo 29 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modificazioni.
5. Sempre con riferimento all'anno 2022, alle aziende che abbiano rinnovato, anteriormente alla stipula del presente accordo, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell'art. 18 comma 6 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell'aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative, in ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale "Infortuni" Pastore entro il 1º gennaio 2023.
6. La copertura assicurativa si rivolge ai soli dirigenti in servizio fino al raggiungimento degli 80 anni di età e garantirà i seguenti indennizzi per il caso di morte e invalidità permanente, a seguito di infortunio professionale ed extra professionale:
1. in caso di morte, una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 750.000,00;
2. in caso di invalidità