CCNL in vigore
DIRIGENTI - Autoferrotranvieri
Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-06-1975
Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie, assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna
Decorrenza: 01-01-1975 - Scadenza: 31-12-1977
Il 9 giugno 1975, in Roma
tra:
- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT) rappresentata dal Presidente, assistito dai Vice-Presidenti, nonché dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore Generale;
- l'Associazione Sindacale Intersind rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore Generale;
e
- la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI) rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, con la partecipazione della delegazione dirigenti;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie e linee di navigazione interna ed i dirigenti delle imprese stesse.
Parte Prima - Costituzione del rapporto
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
Rientrano sotto tale definizione i direttori, i condirettori, i vice direttori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o settori, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al 2º, 3º e 4º comma del successivo art. 19 ed il riconoscimento che ne consegua comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a 6 mesi, potrà essere concordata tra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
Non è soggetto al periodo di prova il dirigente già in servizio presso la stessa azienda all'atto della nomina.
Parte Seconda - Trattamento economico
Art. 3 - Determinazione dei minimi contrattuali
1) Il minimo contrattuale mensile base è fissato con decorrenza 1º gennaio 1975 in L. 650.000. Le variazioni in funzione dell'anzianità di servizio nella qualifica sono regolate dall'art. 5.
2) Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1974 è apportato, con decorrenza 1º gennaio 1975, un aumento pari alla differenza tra il minimo fissato dal punto 1) del presente articolo e quello fissato dal verbale di intesa 31 gennaio 1974, entrambi maggiorati delle percentuali maturate, al 31 dicembre 1974, ai sensi del comma a) dell'art. 5 del CCNL 12-11-1970.
3) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore dell'accordo 16 marzo 1973 o successivamente, non sono assorbibili o conguagliabili con quelli di cui al punto 2) del presente articolo, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal presente contratto (aumento del minimo; meccanismo di variazione automatica; aumenti di anzianità). Se il miglioramento conseguito dal dirigente risulti inferiore a quello derivante dal presente articolo sarà corrisposta la differenza.
4) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore del presente contratto o successivamente, non sono assorbibili o conguagliabili con quelli che deriveranno dal rinnovo del presente contratto, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui citati miglioramenti contrattuali.
5) Salvo il rispetto dei minimi previsti dal punto 1) e degli importi a titolo di variazione automatica prevista dall'articolo 4 gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1º luglio 1974.
6) Il minimo fissato dal punto 1) e l'aumento previsto dal punto 2) del presente articolo non si applicano nelle aziende con non più di 25 dipendenti per le quali le retribuzioni spettanti ai dirigenti di nuova assunzione e gli aumenti sulle retribuzioni di fatto dei dirigenti in servizio costituiranno oggetto di esame, caso per caso, tra le parti e, se occorre, tra le Associazioni stipulanti.
Disposizione transitoria
Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, gli aumenti derivanti dalla soppressa facoltà di riduzione dei minimi già prevista, in funzione delle dimensioni aziendali, dall'art. 1, 3º comma, dell'accordo 16 marzo 1973 sono considerati assorbibili o conguagliabili dai superminimi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Tali aumenti, in quanto dovuti, saranno applicati dalle aziende interessate per un importo pari al 50% dall'1-1-1976 e per l'ammontare residuo dall'1-1-1977.
Art. 4 - Meccanismo di variazione automatica
Viene istituito un meccanismo di variazione della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita.
A questi effetti viene assunto a base del sistema l'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" al primo settembre 1974 fatto uguale a 100 (assumendo convenzionalmente per tale l'indice del mese di agosto 1974, risultato pari a 149,8).
Il calcolo della variazione dell'indice verrà effettuato con cadenza semestrale, accertando il numero dei punti di variazione dell'indice stesso registrato nel mese di maggio e nel mese di novembre di ciascun anno rispetto alla base indicata al comma precedente.
La variazione suddetta sarà arrotondata all'unità rispettivamente superiore o inferiore quando i decimali siano superiori ovvero pari o inferiori a 50 centesimi, operando i relativi conguagli in occasione della variazione semestrale successiva.
Ad ogni punto di variazione dell'indice calcolato come sopra, rispetto alla suddetta base, corrisponde un importo di L. 3.000 mensili.
L'importo risultante dal calcolo sopra indicato sarà erogato con decorrenza, rispettivamente, dal 1º luglio e dal 1º gennaio immediatamente successivi.
La prima applicazione avrà luogo a decorrere dal 1º luglio 1975.
L'importo di cui ai precedenti commi non è assorbibile o conguagliabile con gli eventuali trattamenti di miglior favore attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore del presente contratto o successivamente, salvo che questi ultimi siano corrisposti in forma espressa e contestualmente quale anticipazione allo stesso titolo.
Norme di prima applicazione
1 - In sede di prima applicazione del meccanismo, onde determinare la variazione dell'indice ai fini dell'importo da corrispondere dal 1º luglio 1975, si tiene conto dell'andamento dell'indice steso, sempre rapportato all'indice 1º settembre 1974 fatto pari a 100, nell'arco del semestre novembre 1974 - maggio 1975.
2 - Per dare attuazione al meccanismo a far data dal 1º gennaio 1975, le parti hanno convenuto di tener conto dell'andamento del costo della vita verificatosi nel corso del 1974, le cui variazioni in aumento hanno convenzionalmente valutato in ragione di 25 punti.
L'importo così risultante non è assorbibile o conguagliabile con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi siano stati attribuiti, vigente l'accordo 16 marzo 1973, in forma espressa e contestualmente a titolo di aumento del costo della vita o comunque a titolo i anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal present