ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNLApp e ProdottiApprofondimenti

 Dirigenti - Assicurazioni


IN VIGORE

  •   CCNL in vigore

ARCHIVIO

  •   Accordo del 03/09/2018
  •   Accordo del 26/07/2018
  •   CCNL del 02/07/2018
  •   CCNL del 07/06/2013
  •   Accordo Assistenza e Previdenza Integrativa del 27/03/2012
  •   Accordo Assistenza e Previdenza Integrativa del 11/01/2010
  •   CCNL del 15/10/2007
  •   Ipotesi di Accordo del 23/10/2003
  •   Accordo di rinnovo del 02/02/1998
  •   Accordo Assistenza e Previdenza Integrativa del 01/08/1997
  •   CCNL del 22/07/1996
  •   CCNL del 15/12/1994
  •   CCNL del 05/06/1991
  •   CCNL del 29/06/1988
  •   CCNL del 20/07/1984
 Tutti i CCNL

CCNL in vigore

- IlCCNL.it | S.I.A. Servizi Informatici Antelmi Srl | Riproduzione Riservata -

DIRIGENTI - ASSICURAZIONI

 

Testo consolidato del CCNL 02/07/2018

Dirigenti delle imprese assicuratrici

Decorrenza: 02/07/2018

Scadenza: 30/06/2022

CCNL 02/07/2018 come modificato da:

- Accordo 26/07/2018

- Accordo 03/09/2018

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

Verbale di stipula

 

In data 2 luglio 2018 presso gli uffici Ania di Milano,

tra

La Delegazione di Trattativa dell'Ania

e

F.I.D.I.A, - Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici

 

si è convenuto di stipulare il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2013, contenente la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione e il personale dirigente, con riguardo tanto alla parte normativa quanto alla parte economica.

Salvo diverse indicazioni, espressamente previste, il presente CCNL decorre dalla data della sua stipula e si applica al personale in servizio a detta data nonché a quello assunto o nominato successivamente.

Fermo restando quanto stabilito all'art. 46, esso scadrà il 30 giugno 2022.

 

La redazione del Testo coordinato del presente contratto è stata completata il 2 ottobre 2018.

 

 

TITOLO I

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di assicurazione rappresentate dall'ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - e i rispettivi dirigenti.

Il contratto non si applica ai dirigenti delle imprese che hanno invocato l'art. 2 dello Statuto dell'ANIA.

Nota a verbale 1 - In caso di scorporo di attività e di affidamento dell'attività scorporata ad altra società al cui personale impiegatizio sia applicato il CCNL dei dipendenti di imprese di assicurazione, in forza della normativa ivi prevista in tema di "area contrattuale", verrà garantito ai dirigenti che dovessero passare a tale società il mantenimento di un trattamento complessivamente non inferiore a quello derivante dal CCNL dei dirigenti di imprese di assicurazione al momento del passaggio.

 

 

Art. 2 - Qualifica

 

La qualifica di dirigente è attribuita con lettera dall'impresa; essa spetta a quei prestatori di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 del codice civile, che, essendo preposti al funzionamento dell'impresa o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e d'iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza, hanno l'incarico di provvedere - nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto delle esigenze di coordinamento con le altre competenze e funzioni dell'azienda - al conseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali dell'impresa.

All'interno di ciascuna azienda e in considerazione dei vari e diversi livelli di responsabilità attribuiti ai dirigenti potranno individuarsi specifiche denominazioni e articolazioni funzionali, nonché trattamenti retributivi che potranno anche superare quello tabellare previsto dall'art. 5 del presente CCNL.

Nota a verbale - Sulla base di quanto sopra disposto, le Parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente CCNL viene pertanto meno la previgente articolazione in due gradi della categoria dei dirigenti, ferme restanti le disposizioni di seguito riportate sul piano del trattamento economico minimo complessivo e del trattamento pensionIstico complementare.

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

Fatto salvo eventuale diverso accordo tra l'impresa e il dirigente neo assunto, quest'ultimo non è soggetto a periodo di prova.

 

 

TITOLO II

Art. 4 - Trattamento economico

 

Il trattamento economico del dirigente viene convenuto tra l'impresa e il dirigente stesso.

Esso non potrà comunque essere inferiore al trattamento economico minimo complessivo previsto all'art. 5, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6.

Tale trattamento verrà adeguato con periodicità ed in applicazione dei criteri e parametri contrattualmente definiti tra le parti.

 

 

Art. 5 - Trattamento economico minimo complessivo

 

Per i dirigenti assunti o nominati tali a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto il trattamento economico minimo complessivo è stabilito nell'Allegato 1, Tabella A.

Per i dirigenti in servizio alla stessa data gli eventuali incrementi derivanti da tale nuovo trattamento minimo - ove non assorbiti in base alle disposizioni vigenti in sede aziendale - saranno erogati in due tranches uguali, di cui la prima con effetto 1º gennaio 2019 e la seconda con effetto 1º gennaio 2020.

Dichiarazione a verbale - Le Parti confermano che con l'introduzione (nel CCNL 15 ottobre 2007) del trattamento economico minimo complessivo, è venuto meno il meccanismo di variazione automatica delle retribuzioni basato sugli scatti di anzianità di servizio.

 

 

Art. 6 - Trattamento economico minimo dirigenti in forza al 02-07-2018

 

Le Parti si danno atto che, per i dirigenti in servizio alla data del 2 luglio 2018 sono fatti salvi - ove più elevati - gli eventuali trattamenti tabellari contrattuali a tal momento loro riconosciuti in base alle previgenti disposizioni dei CCNL di settore1.

Tali trattamenti tabellari costituiranno, con le precisazioni contenute nel successivo art. 34 riguardante il trattamento pensionistico complementare, la base di riferimento per il calcolo del relativo contributo di previdenza a carico dell'impresa ferme restando, naturalmente, eventuali condizioni di miglior favore stabilite in sede aziendale.

 

1 vedi arti. 5 e 6 e relative note dei CCNL 7 giugno 2013.

 

 

Art. 7 - Suddivisione in mensilità del trattamento economico annuale

 

La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive, di cui una pagabile il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) pagabile il 15 dicembre.

Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.

Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.

Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.

Il trattamento economico è al lordo delle imposte, delle trattenute e dei contributi di Legge e contrattuali.

Chiarimento a verbale - Le Parti chiariscono che le formulazioni "mensilità aggiuntive" e "mensilità eccedenti le 12 solari" sono equivalenti.

Dichiarazione delie parti - Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione su 14 mensilità uguali risponde unicamente a esigenze di semplificazione amministrativa e non deve, pertanto, produrre effetti, diretti o indiretti, a vantaggio di ciascuna delle Parti.

Norma transitoria - Laddove istituti di contratto, anche individuale, già esistenti alla data di stipula del presente CCNL facessero riferimento alle mensilità solari o a quella da pagare il 15 dicembre (gratifica natalizia), per il calcolo continuerà ad essere convenzionalmente applicata la suddivisione prevista dal 2º e 3º comma dell'art, 8, CCNL 22 luglio 19962.

 

2 Art. 8, CCNL 22 luglio 1996: "La retribuzione complessiva annua spettante al dirigente viene corrisposta in 14 mensilità delle quali una per ciascuno dei 12 mesi solari e due aggiuntive di cui l'una pagabile il giorno 15 del mese di giugno e l'altra (gratifica natalizia) pagabile il 15 dicembre. La prima mensilità aggiuntiva è uguale alle normali mensilità solari.

La mensilità da corrispondere il 15 dicembre (gratifica natalizia) è pari ad un dodicesimo del cumulo delle altre 13 mensilità. Nel caso di assenza dal lavoro senza diritto al trattamento economico, ovvero con trattamento ridotto, le mensilità eccedenti le 12 solari non competono, ovvero competono in proporzione.

Per il dirigente assunto nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno stesso.

Nota a verbale

Le formulazioni "mensilità aggiuntive" e "mensilità eccedenti le 12 solari" sono equivalenti"

 

 

Art. 8 - Interessenze

 

Oltre alle corresponsioni previste dai precedenti articoli, il dirigente può fruire di un trattamento di interessenze da pattuirsi in sede aziendale con il dirigente interessato.

 

 

Art. 9 - Trattamento economico del dirigente in missione

 

Al dirigente inviato in missione temporanea le spese sostenute vengono rimborsate a pie di lista.

Il rimborso concerne, oltre alle spese documentate, anche eventuali piccole spese ancorché non documentate.

Restano salve le migliori condizioni aziendali eventualmente in atto.

Per le missioni all'estero e per quelle a carattere continuativo che impegnano fuori della sua residenza l'opera del dirigente per almeno 15 giorni in un mese, potrà essere concordato fra l'impresa e il dirigente l'importo delle diarie in relazione anche a quanto stabilito per il restante personale.

 

 

Art. 10 - Premi di anzianità

 

Al compimento del 25º anno e del 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, sarà corrisposto al dirigente un premio di anzianità di importo, rispettivamente, pari all'8% e al 16% della retribuzione annuale spettante al dirigente nel momento in cui il suddetto diritto matura.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dirigente, intervenuta tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa e in ogni caso di cessazione del rapporto (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo per inadempimento da parte del dirigente degli obblighi contrattuali) avvenuta tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo prestato presso la medesima impresa, il premio di anzianità, di cui al comma precedente, sarà corrisposto in misura proporzionale.

Dal calcolo della retribuzione annua per gli effetti di cui sopra sono esclusi gli assegni familiari, le diarie e i rimborsi spese anche se forfetizzati, le provvigioni, le sopraprovvigioni e le interessenze.

 

Nota a verbale 1 - Agli effetti dell'applicazione del suddetto 2º comma, le Parti si danno atto che la misura del premio di anzianità, nei casi considerati, viene così determinata:

 

a) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 20º e il 25º anno di servizio effettivo:

 

Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro

Misura del premio di anzianità

Dopo il 20º

6,40% della retribuzione in atto

Dopo il 21º

6,72% della retribuzione in atto

Dopo il 22º

7,04% della retribuzione in atto

Dopo il 23º

7,36% della retribuzione in atto

Dopo il 24º

,68% della retribuzione in atto

 

 

b) risoluzione del rapporto di lavoro tra il 30º e il 35º anno di servizio effettivo: 

 

Anno di servizio effettivo all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro

Misura del premio di anzianità

Dopo il 30º

13,71% della retribuzione in atto

Dopo il 31º

14,17% della retribuzione in atto

Dopo il 32º

14,63% della retribuzione in atto

Dopo il 33º

15,09% della retribuzione in atto

Dopo il 34º

15,54% della retribuzione in atto

 

 

 

Nota a verbale 2 - Le Parti si danno atto che, ai fini del computo dell'effettivo servizio, si intendono compresi anche i periodi di attività svolti presso altre imprese del medesimo Gruppo che applicano il presente CCNL.

 

 

TITOLO III

Art. 11 - Richiamo alle armi

 

I dirigenti richiamati alle armi conservano il posto di lavoro ed il periodo di assenza viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Al dirigente richiamato alle armi spetta il trattamento di Legge con aumento a tre mesi del periodo in relazione al quale va corrisposta l'indennità di cui al punto a) dell'art. 1 della L. 10 giugno n. 653/1940. Al termine del servizio militare il dirigente deve riprendere servizio entro dieci giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore a un mese; 15 giorni, se ha avuto una durata superiore a un mese e non a 6 mesi; 20 giorni, se ha avuto durata superiore a 6 mesi e non a un anno; 30 giorni, se il servizio militare ha avuto una durata superiore a un anno.

Non riprendendo servizio nei termini di cui al precedente comma, il dirigente sarà considerato dimissionario.

Il cittadino straniero, se richiamato alle armi, verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, trascorsi i quali verrà considerato dimissionario.

 

 

Art. 12 - Aspettativa

 

Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, può essere concesso un periodo di aspettativa durante il quale non è dovuta la retribuzione. Le mensilità eccedenti le dodici solari vengono corrisposte in proporzione come stabilito nel 5º comma dell'art. 7.

Il dirigente ha diritto all'aspettativa di cui sopra quando sussistono motivi di particolare gravità di natura familiare.

L'aspettativa non può essere superiore a un anno; il periodo eccedente i 6 mesi non comporta maturazione di anzianità ad alcun effetto.

Nel caso l'aspettativa superi un mese, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

È in facoltà del dirigente richiedere che l'aspettativa cessi prima della scadenza del termine stabilito.

 

 

Art. 13 - Festività

 

Sono considerate giornate festive quelle previste dalle disposizioni di Legge, il 16 agosto, nonché il venerdì Santo e la giornata del Santo Patrono della città.

Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: la vigilia di ferragosto, la commemorazione dei defunti, la vigilia di Natale e l'ultimo giorno dell'anno.

Nota a verbale 1 - Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato festivo il 21 novembre.

Per i dirigenti delta Società Cattolica di assicurazione di Verona è considerato giorno semifestivo anche il 12 dicembre.

Nota a verbale 2 - In tema di festività abolite dalla L. n. 54/1977, valgono le disposizioni di cui all'Allegato 3.

Nota a verbale 3 - Per la semifestività della vigilia di ferragosto, il dirigente non è tenuto alla prestazione dell'attività lavorativa.

 

 

Art. 14 - Ferie

 

Nel corso di ogni anno solare, al dirigente spetta un periodo di ferie retribuito della seguente durata:

a) imprese nelle quali è adottato l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali: giorni lavorativi 25 per ciascun anno solare.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche, i sabati e le giornate interamente festive infrasettimanali:

b) imprese nelle quali è adottato l'orario di lavoro su sei giorni settimanali: giorni lavorativi 30 per ciascun anno solare.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche e le giornate interamente festive infrasettimanali.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del cc, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane (o il diverso periodo residuo) nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

 

 

Art. 15

 

Per la frazione di anno corrente tra la data di assunzione e il 31 dicembre, al dirigente spetta un periodo di ferie pari a due giorni per ogni mese di servizio, col massimo di 20 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dirigente usufruirà di un periodo di ferie corrispondente a tanti dodicesimi del periodo che gli sarebbe spettato per l'anno, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno stesso, oppure della corrispondente indennità sostitutiva, qualora non possa usufruire delle ferie stesse. I giorni lavorativi di ferie verranno concessi in proporzione, arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di giorno sia rispettivamente superiore o inferiore alla mezza giornata.

A eccezione delle ipotesi che stabiliscono procedure di preventiva autorizzazione alla fruizione delle ferie, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente non avrà diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute relative agli anni precedenti, a meno che non provi di non aver potuto fruire del riposo a causa di obiettive necessità aziendali o comprovate ragioni di malattia.

A tal riguardo e ferma restante la validità di eventuali accordi e/o prassi già in atto in materia presso le imprese del settore, le Parti concordano che eventuali regolamentazioni in tal senso troveranno applicazione a partire dal 1º gennaio 2020.

Le Parti si danno altresì atto che potranno in ogni caso essere individuate in sede aziendale regolamentazioni o procedure volte a far utilizzare le ferie entro i suddetti termini contrattuali e di Legge, in modo tale da evitarne l'accumulo in quanto non fruite.

 

 

Art. 16

 

In caso di interruzione delle ferie, disposta dall'impresa, spetta al dirigente il rimborso delle spese sostenute per effetto dell'interruzione, fermo restando il diritto al completamento delle ferie.

Ove esigenze di servizio lo impongano o in via eccezionale, possono essere sostituiti al periodo feriale riposi più brevi purché complessivamente si raggiunga il periodo annuale stabilito.

 

 

Art. 17

 

Nel caso di assenza dal servizio il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Tale riduzione non si applica in caso di malattia, infortunio o congedo di maternità.

I giorni di assenza per malattia/infortunio intervenuta nel corso delle ferie non vanno computati nella durata delle stesse purché il dirigente denunci nel più breve tempo possibile all'impresa l'infermità, segnalando gli estremi necessari perché l'impresa possa richiedere gli accertamenti di Legge.

 

 

Art. 18 - Congedo straordinario per matrimonio

 

In occasione di matrimonio, il dirigente fruirà di un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, secondo le disposizioni di Legge vigenti in proposito.

 

 

Art. 19 - Trattamento in caso di malattia/comporto

 

Il dirigente che si assenta dal servizio per malattia o infortunio deve presentare il certificato medico nel più breve tempo possibile.

Durante tale assenza, l'impresa conserva il posto al dirigente per un periodo di:

a) mesi 12 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio fino a 5 anni;

b) mesi 16 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio tra i 5 anni compiuti e i 10 anni;

c) mesi 18 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio tra i 10 anni compiuti e i 15 anni;

d) mesi 22 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio tra i 15 anni compiuti e i 20 anni;

e) mesi 24 al dirigente che abbia un'anzianità di servizio oltre i 20 anni.

I periodi sopra indicati, nei casi documentati di patologie di natura oncologica di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, trapianti di organi vitali ed AIDS conclamato, sono aumentati di mesi 4 per le ipotesi sub a), b) e c) e di mesi 6 per le ipotesi sub d) ed e). Inoltre, per gli effetti di quanto precede, l'impresa potrà considerare altre gravissime patologie.

Per la durata dei periodi suindicati al dirigente assente per malattia o infortunio sarà corrisposta l'intera retribuzione.

Superati i predetti periodi di conservazione del posto, il dirigente ha diritto, a richiesta, a un ulteriore periodo fino a 12 mesi Durante tale periodo, non computabile ai fini dell'anzianità di servizio, non viene corrisposto alcun trattamento economico.

A tale riguardo, l'impresa è tenuta a informare, a mezzo raccomandata a.r., il dirigente assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.

Trascorso il periodo durante il quale l'impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'impresa provvederà a darne comunicazione scritta.

La risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di conservazione del posto comporta l'obbligo della corresponsione, oltre alle competenze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

Art. 20

 

Ai fini della conservazione del posto prevista dall'articolo precedente, tutti i periodi di assenza per malattia si sommano tra loro, a meno che tra un'assenza ed un'altra non intercorra un intervallo di almeno quattro mesi dei quali almeno 3 di effettiva attività lavorativa prestata.

Agli effetti della somma dei periodi di cui al comma precedente sono presi in considerazione i 40 mesi precedenti ciascun giorno di assenza.

Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 19, 5º comma.

Lettera di F.I.D.I.A. ad ANIA -F.I.D.I.A. chiede che, laddove si presentino casi di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto per malattia, in aggiunta al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso, al dirigente vengano riconosciute le indennità di cui all'art. 37.

 

 

Art. 21 - Invalidità permanente da infortunio e/o malattia

 

In caso di infortuni professionali ed extra professionali o di malattia, le imprese erogheranno ai propri dirigenti (o agli aventi diritto in caso di morte) una somma pari a 5 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di morte e a 6 volte la retribuzione annua lorda complessiva per la copertura del caso di invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (per retribuzione annua lorda complessiva si intende quella presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto).

Raccomandazione alle imprese - Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di invalidità permanente totale che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro medesimo, l'ANIA raccomanda alle imprese di valutare la possibilità di riconoscere il trattamento di assistenza sanitaria di cui all'Allegato 5. ancorché non sia nel frattempo maturato il diritto al trattamento pensionistico.

Parimenti si raccomanda alle imprese di poter valutare la possibilità di riconoscere ai dirigenti in servizio, trattamenti indennitari anche nelle ipotesi di invalidità permanente parziale derivanti da infortuni professionali o extra professionali o da malattia.

Dichiarazione delle Parti - Le Parti precisano che per "invalidità permanente totale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro" si intende l'ipotesi in cui il dirigente, per malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di lavoro e sempreché tale evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che eventuali trattamenti indennitari stabiliti in sede aziendale, anche per invalidità permanenti parziali, saranno erogati sulla base delle specifiche disposizioni/regolamentazioni al riguardo previste.

 

 

Art. 21 bis - Long Term Care

 

Nei casi riconosciuti di non autosufficienza, così come definiti nell'Allegato 6, a fronte di presentazione di idonea certificazione medica, le imprese erogheranno ai propri dirigenti una prestazione pari a 13.500 euro annui.

La presente disposizione si applica ai dirigenti in servizio ovvero a quelli di futura nomina/assunzione, nonché a coloro ai quali, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 2005, è stata/verrà riconosciuta l'assistenza sanitaria secondo le vigenti norme contrattuali,.

Dichiarazione delle parti - Ove, in materia di prestazioni Long Term Care dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari, ivi compresa quella afferente all'eventuale inserimento del personale dirigente tra gli affiliati-beneficiari del Fondo unico nazionale per i rischi contro la non autosufficienza (Fondo Long Term Care del settore assicurativo), le Parti si impegnano ad incontrarsi per ogni opportuna valutazione in proposito.

Richiesta di F.I.D.I.A. alle imprese - Ai fine di favorire adeguate prestazioni anche nei casi di non autosufficienza dei familiari dei dirigenti che hanno già diritto all'assistenza sanitaria di cui al presente contratto, F.I.D.I.A. richiede alle imprese di considerare la possibilità di applicare a detti familiari condizioni agevolate nella stipula di eventuali polizze Long Term Care.

Nota a verbale- Le parti si danno atto che:

- con gli artt. 21 e 21-bis non si è inteso modificare le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in sede aziendale;

- le prestazioni di cui all'art. 21 bis vengono erogate, previa verifica dei requisiti previsti, a partire dalla data di presentazione della documentazione medica da parte dell'interessato.

 

 

Art. 21 ter - Servizi di Welfare

 

Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare e in linea con le disposizioni di Legge in materia fiscale recate al riguardo dall'art. 51 del TUIR, le imprese metteranno a disposizione dei dirigenti un importo complessivo annuo prò capite di euro 800.00, Tale iniziativa dovrà essere attuata con regolamento aziendale o con accordo sindacale di secondo livello precisando l ambito di utilizzo e le finalità del suddetto importo nel rispetto delle menzionate disposizioni fiscali.

Dichiarazione delle Parti - In considerazione delle policy già in atto nel settore, le Parti concordano che il sopra menzionato importo complessivo annuo prò capite potrà essere utilizzato, in alternativa e su iniziativa dell'impresa, per l'introduzione di un "buono pasto" giornaliero. In tal caso le Parti precisano che tale buono pasto non sarà cumulabile, né cedibile, né commerciabile o convertibile in denaro, e che non sarà erogato in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.).

Nota a verbale - Resta inteso che, in entrambe le suddette ipotesi, il mancato utilizzo dell'importo sopra indicato (totale o parziale) per le finalità in questione, non darà diritto ad alcuna corresponsione dell'eventuale somma residua.

 

 

Art. 22 - Assistenza sanitaria

 

Ai dirigenti è riconosciuta una forma di assistenza sanitaria disciplinata dall'apposito accordo di cui all'Allegato 5.

Nota a verbale - Ai dirigenti già dipendenti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa i quali fossero andati in quiescenza prima della messa in liquidazione dell'impresa di appartenenza, ed il cui nominativo sia stato comunicato all'ANlA, verrà riconosciuto, tramite polizza assicurativa, il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie di cui al punto A) dell'art. 6 dell'Allegato 5 al CCNL rese a favore dei dirigenti stessi nonché dei coniugi conviventi o di altri familiari a carico, con un massimale annuo di € 85.000,00 per nucleo familiare. Per familiari a carico si intendono quelli per i quali il dirigente ha diritto alle detrazioni di imposta a norma del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo quanto sopra previsto per quanto riguarda le prestazioni, si applicano ai dirigenti in questione tutte le disposizioni in tema di esclusioni dal diritto all'assistenza o limitazioni dello stesso previste dall'accordo contenuto nell'Allegato 5.

Il 75% del premio della polizza sarà a carico delle imprese ed al suo pagamento, per conto di esse, provvederà l'ANIA. Il restante 25% del premio sarà a carico dei dirigenti in servizio.

Il contributo dei dirigenti in servizio, nella misura individuale indicata al comma successivo, verrà raccolto dalle singole imprese tramite trattenuta sulla retribuzione.

Il contributo individuale per i dirigenti in servizio è fissato dividendo ogni anno il 25% del premio richiesto per l'assicurazione di cui al 1º comma per il numero dei dirigenti stessi, quale risulta dall'ultimo dato a disposizione dell'ANIA. Gli importi da trattenere verranno comunicati ogni anno dall'ANIA alla F.I.D.I.A., e alle imprese.

L'assicurazione coprirà i soli dirigenti che all'inizio di ciascun anno risulteranno aver diritto alla garanzia. Qualora nel corso dell'anno altri dirigenti dovessero maturare il diritto alla garanzia stessa, o qualora, sempre in corso d'anno, dovessero essere comunicati nuovi nominativi di aventi diritto, essi saranno inseriti nella copertura dall'inizio dell'anno successivo.

Le parti si danno reciprocamente atto che provvederanno ad incontrarsi per un riesame della problematica in questione nel caso in cui il numero degli aventi diritto dovesse risultare aumentato in misura considerevole.

 

 

Art. 23

 

Nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità/paternità, l'impresa erogherà un'integrazione dell'indennità prevista dalla Legge fino a copertura dell'intera retribuzione.

 

 

Art. 24 - Trasferimenti

 

L'impresa può trasferire il dirigente in una diversa sede di lavoro, per ragioni tecniche, organizzative e produttive, da valutarsi con riguardo alle specifiche strutture organizzative ed alle esigenze proprie delle aziende assicuratrici.

In caso di trasferimento del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età, l'azienda -compatibilmente alle esigenze di servizio - terrà conto delle eventuali situazioni oggettive di difficoltà rappresentate dal dirigente stesso.

Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

Art. 25

 

Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari o conviventi a carico.

Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente viene considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini.

Il trasferimento da luogo al pagamento di quanto segue:

a) il rimborso delle spese di viaggio, per sé e per la famiglia;

b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione per un periodo massimo di sei mesi, quando non sia stato possibile risolvere il contratto di locazione o far luogo al subaffitto;

d) un'indennità "una tantum" pari a due mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e ad una mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia;

e) il rimborso della maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine per un periodo, da convenirsi direttamente tra le parti, di norma non superiore a un anno.

In tutti i casi di licenziamento, esclusa la giusta causa, che si verifichino entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative all'eventuale rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria. Nel caso di morte del dirigente che si verifichi entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.

Per i trasferimenti all'estero le condizioni verranno concordate tra l'azienda e il dirigente.

Le disposizioni di cui al 3º e 4º comma non si applicano nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del dirigente.

 

 

Art. 26 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

 

La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle funzioni attribuitegli è a carico dell'impresa.

Ove si apra un procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa legale per tutti i gradi di giudizio sarà sostenuta dall'impresa e ciò anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. La scelta del difensore sarà concordata con l'impresa. In caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, il dirigente avrà diritto ad una indennità sostitutiva della retribuzione in atto.

Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

 

 

Art. 27 - Trasferimento di proprietà dell'impresa

 

In caso di trasferimento di proprietà dell'impresa il dirigente può, sino a 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.

Il dirigente, inoltre, qualora motivi la risoluzione del rapporto con un grave pregiudizio alla sua posizione nell'azienda derivato dal cambiamento di proprietà, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 37. Il Collegio, qualora ritenga giustificati i motivi addotti può disporre a carico dell'impresa una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto -graduabile in relazione alla valutazione del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame - il cui importo non può superare quello corrispondente ad una volta e mezzo l'indennità sostitutiva del preavviso cui il dirigente avrebbe avuto diritto se fosse stato licenziato.

Per quanto riguarda il ricorso e il procedimento innanzi al Collegio arbitrale, si applicano le stesse disposizioni procedurali previste dagli artt. 35 e 37 per i casi di licenziamento.

 

 

Art. 28 - Mutamento dell'attività e posizione lavorativa

 

Il dirigente che. a seguito di mutamento della propria attività incidente in modo significativo sulla sua posizione, risolva per tale motivo, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

 

 

TITOLO IV - Risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 29 - Il rapporto di lavoro può risolversi:

 

a) per dimissioni;

b) per recesso da parte dell'impresa;

c) per giusta causa;

d) per malattia o invalidità in dipendenza da infortunio, una volta superati i termini di cui all'art. 19;

e) per morte.

 

 

Art. 30

 

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.

Nel caso di recesso a iniziativa dell'impresa, la relativa comunicazione deve espressamente e contestualmente contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.

In mancanza della specificazione dei motivi, detto provvedimento si intende revocato.

La revoca del recesso ai sensi del precedente comma comporta per il dirigente la decadenza dal diritto di ricorrere al Collegio arbitrale.

Le disposizioni previste dal 3º e 4º comma del presente articolo non si applicano ai dirigenti che si trovano nelle condizioni di cui al 5º e al 6º comma dell'art. 35.

 

 

Art. 31 - Preavviso

 

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa dell'azienda, escluso il caso di giusta causa, le imprese devono osservare i seguenti termini di preavviso;

a) fino al 10º anno compiuto di effettivo servizio prestato dal dirigente presso la stessa impresa: 9 mesi;

b) dopo il 10º anno compiuto di effettivo servizio prestato dal dirigente presso la stessa impresa: 12 mesi.

Indice analitico

    Contratto

    Documenti

    Ricerca