CCNL in vigore
DIRIGENTI - AGENZIE MARITTIME ED AEREE
Testo consolidato del CCNL 31/10/2014
Dirigenti agenzie marittime
Decorrenza: 01/01/2012
Scadenza: 31/12/2021*
* Scadenza così prorogata dall'accordo 13/09/2021
CCNL 31/10/2014 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 31/10/2019
- Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 31 ottobre 2014,
Tra:
- la FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi, rappresentata dal proprio Presidente, assistito dal Segretario Generale;
e
- MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, rappresentata dal proprio Presidente, con la partecipazione della delegazione sindacale, assistita dal Segretario Generale e dal responsabile ufficio relazioni sindacali;
si è stipulato
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro - Testo Unico - che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonché, in quanto compatibili con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato - fra le agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi ed i dirigenti delle agenzie stesse.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio in Genova
tra
Federagenti - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 31 ottobre 2014, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Verbale di stipula
Il giorno 31 ottobre 2019
Tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
> il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 31 ottobre 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi;
> le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di settembre in Roma,
tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 31 ottobre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi sottoscritto il 13 febbraio 2017 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 31 ottobre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non siano ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 13 febbraio 2017 fino al 31 dicembre 2021, apportando ai contempo gli aggiustamenti definiti nei corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dai presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità dei contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione dei CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Federagenti e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agii articoli 22, 25, 26 e 27 del presente CCNL.
Anche ai fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo dei CCNL 21 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 22 - con l'introduzione di un nuovo articolo 22bis - 25, 26 e 27 come segue:
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Agli effetti del presente contratto si considerano "dirigenti" di agenzia marittima i prestatori di lavoro subordinato i quali in concreto abbiano compiti che importino la disponibilità, con autonomia e discrezionalità, delle direttive da imprimere agli affari aziendali all'interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale dell'azienda o di una parte autonoma di essa considerata come Organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato e precisamente gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisce non in modo occasionale poteri e rappresentanza di tutta o di una parte preponderante dell'azienda, i direttori, i condirettori, i vicedirettori sia tecnici che amministrativi e coloro ai quali l'azienda abbia espressamente conferito la qualifica di dirigente o comunque assegnato compiti che comportino i poteri di cui sopra.
La sussistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento da parte dell'azienda della qualifica di dirigente ai fini dell'applicazione del presente contratto.
In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, ai fini dell'applicazione del presente contratto, le relative controversie saranno sottoposte al giudizio della Commissione paritetica nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal governo dirette al conseguimento della effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati alla appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del codice quadro sull'Etica del servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee-guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
L'assunzione o nomina del dirigente deve risultare da atto scritto, nel quale deve essere indicata la data di inizio del rapporto e della nomina a dirigente, il trattamento economico iniziale, l'eventuale applicazione del trattamento previdenziale previsto per i DPN dai successivi artt. 29 e 31 e le attribuzioni, poteri e responsabilità che gli vengono assegnati, confermandone ogni variazione per atto scritto.
Il contratto a termine è consentito nel rispetto delle relative norme di Legge.
L'eventuale determinazione del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 del codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei.
Il periodo di prova viene sospeso in caso di malattia o infortunio fino a sessanta giorni di durata, e ripreso al termine dello stato morboso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché l'indennità di anzianità con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 6 - Determinazione degli elementi della retribuzione
Il trattamento economico del dirigente sarà stabilito da accordi individuali con rispetto in ogni caso di quelli di carattere collettivo, che fisseranno il trattamento economico minimo. Comunque la retribuzione globale annua del dirigente non potrà essere inferiore a quanto percepito globalmente dall'impiegato alle sue dirette dipendenze, meglio retribuito.
La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
- minimo contrattuale;
- eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
- eventuali importo ex scatti d'anzianità;
- eventuali superminimi contrattuali;
- eventuali superminimi individuali, comunque denominati.
È soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) disciplinato con l'accordo del 13 maggio 1986 che viene contestualmente abrogato.
Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.434.067 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º aprile 1992, nel minimo contrattuale mensile, come stabilito dall'accordo economico nazionale del 2 dicembre 1992.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.
Art. 7 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º agosto 2004, il minimo contrattuale mensile è arrotondato in euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) lordi per i dirigenti assunti o nominati dal 1º settembre 1997 ed in euro 2.893,00 (duemilaottocentonovantatre/00) lordi per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Fermi restando i minimi di cui al comma I del presente articolo e le previsioni di cui ai successivi articoli 8, 9 e 11, se applicabili, la retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo dell'Il dicembre 2007 non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.900,00 mensili lordi; per quelli assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 5 ottobre 2010, a euro 3.000,00 mensili lordi; per quelli assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 9 gennaio 2013, a euro 3.200,00 mensili lordi.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º marzo 2017, un aumento pari a euro 110,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 160,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
3. La retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 13 febbraio 2017 non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 3.500,00 mensili lordi".
Art. 8 - Superminimo contrattuale1
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 7, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che ricadono nelle casistiche indicate negli allegati C, E, G, II ed I compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da calcolarsi secondo i criteri ivi fissati.
1 Cfr. Allegato B.
Art. 9 - Elemento di maggiorazione
L'elemento di maggiorazione è abrogato per i dirigenti assunti e/o nominati successivamente alla data del 31 maggio 1996.
Norma transitoria
Con decorrenza dal 1º aprile 1993 l'elemento di maggiorazione in percentuale è sostituito da un elemento di maggiorazione in somma fissa pari a lire 500.000 mensili. Ai dirigenti in servizio alla data del 1º aprile 1993 che, a titolo di elemento di maggiorazione percepiscano un importo superiore, la differenza tra l'importo effettivo e quello forfettizzato in lire 500.000 viene corrisposta come superminimo individuale non assorbibile.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1996 l'elemento di maggiorazione è elevato a lire 600.000 lorde mensili.
Art. 10 - Mensilità supplementari - 13ª e 14ª
Nel mese di dicembre ed entro la prima decade di luglio di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione così come individuata dall'art. 6.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
A tale fine si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Art. 11 - Aumenti di anzianità
L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 1º ottobre 1999.
Norma transitoria
I dirigenti per l'anzianità maturata con tale qualifica presso la stessa azienda successivamente al 31 dicembre 1969, hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento per altro titolo, a scatti di anzianità nella misura di lire 131.000 lorde mensili a decorrere dal 1º giugno 1986 e di lire 156.000 lorde mensili a decorrere dal 1º gennaio 1987, per ogni biennio fino e non oltre il raggiungimento di dieci bienni. Per gli scatti maturati successivamente al 31 marzo 1990 l'importo è elevato a euro lire 170.000 lorde mensili.
Tali scatti decorrono dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Le parti concordano l'abrogazione dell'istituto degli aumenti di anzianità, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con l'erogazione a ciascun dirigente in servizio alla data del 1º ottobre 1999 di un importo pari a lire 170.000 mensili, a decorrere dalla mensilità di ottobre 1999, non assorbibile da alcuna voce retributiva.
Art. 12 - Retribuzione variabile
Sono sottoscritti, presso le Commissioni di cui all'art. 32 del presente contratto, gli accordi collettivi o individuali che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Gli accordi di cui al presente articolo potranno usufruire delle eventuali agevolazioni di Legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.
Parte terza - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Art. 13 - Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa si effettua, di massima, in corrispondenza con l'orario normale dell'unità produttiva cui il dirigente è addetto, ma con ampia e libera disponibilità nell'ambito della normativa vigente.
Le festività infrasettimanali cadenti in domenica o nella giornata di riposo infrasettimanale verranno retribuite a parte, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, anche in caso di assenza del dirigente per malattia o ferie.
In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle 4 ex festività, siano previsti 4 giorni di permesso retribuito. Le festività ed i permessi derivanti dalle 4 ex festività andranno retribuiti utilizzando il divisore previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.
Art. 14 - Ferie e congedo matrimoniale
Il dirigente ha diritto annualmente ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi in una o più soluzioni.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno esclusi le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese solo le frazioni superiori a 15 giorni.
Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute. Con riferimento alla suddetta frazione, qualora il dirigente non avanzi per iscritto diversa richiesta, gli verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla normale retribuzione di fatto da liquidarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all'art. 6. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio prestato.
L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all'art. 6.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se concordate.
In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le conseguenti spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario di congedo matrimoniale, con piena retribuzione.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, con facoltà da parte dell'azienda di non corrispondere in tutto o in parte la retribuzione. Il periodo dell'aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità.
Il periodo di aspettativa di tre mesi potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi.
Per coloro che siano chiamati a cariche pubbliche o sindacali, valgono le norme richiamate al Titolo IV della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli Enti e Fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL (Previdenza integrativa individuale e Assistenza sanitaria integrativa), non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso fissati, il dirigente viene considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini. Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente fra le parti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, oltre ad una indennità "una tantum" pari a due mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e a mezza mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia. Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al t.f.r. e all'indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo fra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno se uomo ed il 50º se donna.
Analogamente, l'azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate, al momento del trasferimento, "zone a rischio" o anche, per il dirigente con familiari a carico, "zone di cautela" dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri.
Art. 17 - Trasferte e missioni
Le trasferte e le missioni saranno regolate da accordi diretti tra azienda e dirigente.
Art. 18 - Trattamento di malattia e infortunio
In caso di malattia o di infortunio non dovuto a causa di servizio si applicherà il seguente trattamento:
- per coloro che abbiano superato il periodo di prova, conservazione del posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per dodici mesi.
In caso di infortunio per cause di servizio il termine del comma precedente è elevato a venti mesi.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove, invece, sia il dirigente a dimettersi per il perdurare dello stato di malattia gli verrà corrisposta una indennità di preavviso pari alla metà di quella prevista per il caso di licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità, agli effetti del preavviso.
Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro indicato al comma 1 si intende ridotto fino a coincidere con il termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato. Il tale ipotesi, sarà dovuta al dirigente, oltre al t.f.r. e alle altre spettanze di fine rapporto, un'indennità pari ad 1/2 dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 1.
Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consente la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
L'assicurazione dovrà coprire anche l'invalidità permanente parziale secondo le percentuali d'uso. I premi relativi a detta assicurazione saranno a totale carico dell'azienda.
Verificandosi il caso di invalidità o di morte del dirigente il relativo risarcimento spetta esclusivamente al beneficiario o ai terzi aventi diritto ai sensi art. 2122 cod. civ. e non è suscettibile di compensazione con quanto spetta per trattamento di fine rapporto e preavviso.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 2 - Malattia ed infortunio
A decorrere dal 1º marzo 2017, il comma 1 dell'articolo 18 del CCNL 31 ottobre 2014 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di malattia o di infortunio non dipendente da causa di servizio, si applicherà il seguente trattamento:
- Per coloro che abbiano superato il periodo di prova, conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione per un periodo di 8 mesi in un anno solare 1 o di 14 mesi ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 18bis."
1 Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso.
Dopo l'articolo 18 viene inserito il seguente articolo 18 bis:
"Art. 18 bis - Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia
1. Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 8 mesi dall'art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 6 mesi e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta , oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.
3. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza dell'ottavo mese di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Dichiarazione a verbale
Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18 bis entrano in vigore dal 1º marzo 2017. Per i dirigenti che alla suddetta data abbiano in corso un evento di malattia e che abbiano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad applicarsi la normativa precedentemente in vigore, fatta salva la possibilità del prolungamento del periodo di comporto prevista dall'articolo 18 bis, per un totale complessivo di 14 mesi".
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 18 - Malattia e Infortunio
È inserita la seguente:
Dichiarazione delle Parti
Le Parti concordano di affidare all'Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo volto a definire; entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle attualmente contemplate dalla Convenzione Pastore, che risponda alle esigenze di cui al comma 6 dell'articolo 18, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l'osservanza delle tutele stabilite dal CCNL in caso di infortunio professionale ed extra professionale e, dall'altra, una maggiore economicità per le imprese. Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si incontreranno per verificare le proposte dell'Associazione Antonio Pastore per le conseguenti determinazioni.
Art. 19 - Maternità e paternità
Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datare di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto.
Per effetto del Legge 24 febbraio 2006, n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da un'indennità pari all'80% della retribuzione - posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione della suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta - a carico dell'INPS - un'indennità pari al 30 % della retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità dovuta dall'INPS, corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di Legge vigenti in materia.
Art. 20 - Trasferimento di proprietà dell'azienda
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112, cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti a qualsiasi titolo acquisiti dal dirigente.
Il dirigente che non sia disposto a prestare servizio alle dipendenze dell'impresa subentrante, può fino a sei mesi dall'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 39, 1º comma.
Al dirigente viene riconosciuto il diritto allo studio ed all'aggiornamento professionale, che gli permetta di seguire l'evoluzione dei tempi e di adeguarvisi nell'interesse primario della società, in quello dell'azienda e nel proprio: saranno in proposito presi accordi fra azienda e dirigente sentite, eventualmente, le Organizzazioni sindacali.
Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di aderire alle attività del Centro di formazione management del terziario, allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita.
In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata.
I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse, considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal dirig