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Testo Consolidato CCNL del 31/07/2013
DIRIGENTI - TERZIARIO
Testo consolidato del CCNL 31/07/2013
per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 31/07/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 21/07/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 11/07/2019
- Accordo 10/09/2019
- Accordo 16/06/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
- Accordo 21/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
- Accordo assistenza integrativa 09/09/2022
- Accordo previdenza integrativa 01/03/2023
- Ipotesi di accordo 12/04/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2014, il giorno 2 del mese di gennaio in Roma
tra
La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.,
e
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
- visto il Testo Unico del 23 gennaio 2008;
- visto l'accordo di rinnovo del 27 settembre 2011;
- visti gli accordi del 3 e 25 luglio 2012;
- visto l'accordo del 31 luglio 2013;
si è stipulato il presente testo unico contrattuale 31 luglio 2013 per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che, per le modifiche apportate ai citati contratti, entra in vigore dal 1º gennaio 2011, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.
Le parti, condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Ipotesi di accordo 21/07/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio in Roma
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO-lmprese per l'Italia
e
MANAGERITALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti. Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Verbale di stipula
Il giorno 11 Luglio 2019
tra
Confcommercio Imprese per l'Italia
e
Manageritalia
Verbale di stipula
Il giorno 10 Settembre 2019
tra
Confcommercio Imprese per l'Italia
e
Manageritalia
Premesso che
In data 11 Luglio 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì:
- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo a partire dal corrente mese di settembre.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
Concordano quanto segue
[___]
Accordo 16/06/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 16 del mese di giugno in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga dell'11 luglio 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi sottoscritto il 21 luglio 2016 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso l'11 luglio 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo;
- tali incontri hanno portato alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 21 luglio 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso degli incontri tenutisi negli ultimi mesi.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Confcommercio e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli Enti di cui agli artt. 21, 25, 26 e 27 del presente CCNL
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 21 luglio 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 21 - con l'introduzione di un nuovo articolo 21 bis - 25, 26,27,37 e 39 come segue.
[___]
Accordo 21/12/2021 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma, tra
CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.
e
MANAGERIALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all'impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all'articolo 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 16 giugno 2021, l'Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo l'osservanza del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 18 del CCNL;
- la copertura "Infortuni" proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO CHE
[___]
Accordo assistenza integrativa 09/09/2022
Verbale di stipula
L'anno 2022, il giorno 9 del mese di settembre in Roma,
tra
CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia - Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, del Servizi, delle Professioni e delle P.M.l.
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'accordo del 16 giugno 2021 con riferimento alla disciplina che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso - FASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'articolo 27 del CCNL.
[___]
Accordo previdenza integrativa 01/03/2023
Verbale di stipula
Il giorno 1 marzo 2023
tra
Confcommercio-Imprese per l'Italia
e
Manageritalia
PREMESSO CHE
In data 16 Giugno 2021, al fine di recepire le innovazioni in materia di welfare contrattuale nonché di garantire un confronto produttivo e paritario e la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL 21 Luglio 2016, le Parti hanno sottoscritto un accordo per prorogare - fino al 31 Dicembre 2021 - la vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi;
Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approvato dalla Covip, le Parti hanno convenuto altresì di fissare il contributo integrativo a carico del datore di lavoro - di cui all'articolo 25, comma 6, del CCNL Dirigenti - nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1º gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1º gennaio 2021.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Ipotesi di accordo 12/04/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2023, il giorno 12 del mese di aprile in Roma,
tra
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
Tutto ciò premesso,
si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti e che va considerato congiuntamente all'accordo 16 giugno 2021, per la parte normativa.
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Sono dirigenti a norma dell'art. 2094, cod. civ. , ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
- i Direttori;
- i condirettori;
- i Vicedirettori;
- gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del codice civile ;
- i procuratori, di cui all'art. 2209, cod. civ. , con stabile mandato "ad negotia";
- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi.
Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni, previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a Manageritalia dipendenti da aziende iscritte alle Associazioni aderenti alla Confcommercio.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) l'eventuale apposizione del termine per i dirigenti assunti a tempo determinato;
d) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i DPN dal successivo art. 28;
e) la sede di residenza iniziale;
f) il riconoscimento dell'applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali modifiche;
g) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
h) il trattamento economico;
i) l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 16;
l) eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.
Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere comunicata per iscritto.
La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata con altra qualifica agli effetti del preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 34, fatto salvo quanto previsto al comma 18 dell'art. 34 medesimo.
Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 4 - Determinazione degli elementi della retribuzione
La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
a) minimo contrattuale mensile;
b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 9;
c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato L;
d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;
e) eventuali altri importi attribuiti "ad personam".
Dal novembre 1991 è soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) adottato con il CCNL 18 dicembre 1975 e da ultimo disciplinato con l'accordo del 22 aprile 1986 che viene contestualmente abrogato.
Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.428.942 mensili equivalenti a 737,99 euro), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale me