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TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Terziario

Dirigenti - Commercio

CODICE CNEL: H021

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 12/04/2023

DIRIGENTI - TERZIARIO

 

Testo consolidato del CCNL 12/04/2023

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 12/04/2023 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 05/11/2025  (Decorrenza 01/01/2026)
- Accordo integrativo 12/11/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2024, il giorno 11 del mese di giugno in Roma

tra

La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I.,

e

Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

- visto il Testo Unico del 23 gennaio 2008;

- visto l'accordo di rinnovo del 27 settembre 2011;

- visti gli accordi del 3 e 25 luglio 2012;

- visto l'accordo del 31 luglio 2013;

- visto l'accordo del 21 luglio 2016;

- visto l'accordo dell'11 luglio 2019;

- visto l'accordo del 10 settembre 2019;

- visto l'accordo del 16 giugno 2021;

- visto l'accordo del 12 aprile 2023

si è stipulato il presente testo unico contrattuale 12 aprile 2023 per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che, per le modifiche apportate ai citati contratti, entra in vigore dal 1º gennaio 2022, salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti.

 

Le Parti,

- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;

- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;

- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 05/11/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2025, il giorno 5 del mese di novembre in Roma,

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

 

Premesso che:

il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto da Confcommercio - Imprese per l'Italia e Manageritalia, conferma la centralità del terziario di mercato come motore di crescita, innovazione e occupazione qualificata per il Paese;

le Parti riconoscono che la forza del terziario risiede nella capacità delle imprese e dei dirigenti di affrontare insieme i processi di trasformazione economica, tecnologica e sociale, contribuendo alla competitività del sistema produttivo e al benessere collettivo;

alla base di questa intesa si riafferma il valore della bilateralità come principio fondante della contrattazione collettiva: un modello di partecipazione e corresponsabilità che, attraverso i fondi e gli enti del sistema Confcommercio - Manageritalia, garantisce tutele, welfare, formazione e politiche attive per la dirigenza e per le imprese. La bilateralità rappresenta un pilastro di equilibrio e innovazione, capace di tradurre la cooperazione tra le Parti in strumenti concreti di sviluppo sostenibile, equità e solidarietà intergenerazionale;

con il rinnovo del presente CCNL, le Parti ribadiscono l'impegno comune a valorizzare e diffondere il contratto, contrastando ogni forma di dumping contrattuale e promuovendo una cultura del lavoro manageriale basata su competenza, responsabilità e merito;

 

tutto ciò premesso

si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell'approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti.

Accordo integrativo 12/11/2025

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2025, il giorno 12 del mese di novembre in Roma,

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia

e

MANAGERITALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

Si è convenuto quanto segue:

A completamento delle modifiche ai commi dall'1 al 3 dell'articolo 30 del CCNL 12 aprile 2023 indicate all'articolo 7 dell'Ipotesi di accordo del 5 novembre 2025, con cui le Parti hanno stabilito di rimodulare, semplificandola, la normativa contrattuale che disciplina le agevolazioni contributive, si è successivamente convenuto di dare seguito all'impegno assunto al comma 11 dell'articolo 30 medesimo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2026, l'articolo 30 del CCNL 12 aprile 2023 è sostituito dal seguente:

[___]

 

 

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 - Applicabilità

 

1. Sono dirigenti a norma dell'art. 2094 c.c., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma.

2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.

3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:

- i direttori;

- i condirettori;

- i vice direttori;

- gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del c.c.;

- i procuratori, di cui all'art. 2209 c.c., con stabile mandato "ad negotia";

- i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.

4. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi.

5. Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, assistenza ed assicurazioni, previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti alle Associazioni aderenti a Manageritalia dipendenti da aziende iscritte ad associazioni aderenti alla Confcommercio.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 05/11/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

Art. 1 - Ambito di applicazione del CCNL e contrasto al dumping contrattuale

 

1. Le Parti concordano di istituire un osservatorio permanente, anche tramite il coinvolgimento di professionisti ed esperti esterni, al fine di valutare possibili adeguamenti delle definizioni presenti all'articolo 1 (Applicabilità) ed, eventualmente, aggiornare tale declaratoria, includendo nuove professionalità strategiche con elevate competenze e responsabilità, anche al fine di garantire diritti, trasparenza e strumenti ai dirigenti che operano in contesti trasformati o in trasformazione derivanti da processi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale.

2. Altresì le Parti si impegnano ad attivare congiuntamente ogni utile iniziativa volta ad assicurare la piena e corretta applicazione del presente contratto collettivo in tutte le sue disposizioni, contrastando l'utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività e alle regole proprie del sistema contrattuale, al fine di garantire tutele omogenee e certe ai dirigenti destinatari e alle aziende rappresentate.

 

Art. 14 - Pari opportunità e trasparenza retributiva

 

Facendo seguito alla Dichiarazione a verbale in calce all'articolo 1 del CCNL, le Parti convengono di istituire un Osservatorio nazionale per la diversità, l'equità, l'inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell'attività lavorativa con la vita familiare.

 

 

Art. 2 - Assunzione o Nomina

 

1. L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:

a. la data di inizio del rapporto di lavoro o la decorrenza della nomina;

b. l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;

c. l'eventuale apposizione del termine per i dirigenti assunti a tempo determinato;

d. l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale agevolato previsto dal successivo art. 30;

e. la sede di normale svolgimento dell'attività lavorativa;

f. il riconoscimento dell'applicazione integrale del presente contratto e sue eventuali modifiche;

g. l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;

h. il trattamento economico;

i. l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art.16;

j. eventuali altri elementi utili a precisare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.

2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.

3. Ogni variazione delle predette condizioni di assunzione, che intervenga nel corso del rapporto, deve essere comunicata per iscritto.

4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata con altra qualifica agli effetti del preavviso e dell'indennità supplementare di cui all'art. 36, fatto salvo quanto previsto al comma 18 dell'art. 36 medesimo.

 

 

Art. 3 - Periodo di Prova

 

1. Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.

 

 

PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4 - Determinazione degli elementi della retribuzione

 

1. La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:

a) minimo contrattuale mensile;

b) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 9;

c) eventuale elemento di maggiorazione di cui all'allegato L;

d) eventuale aumento retributivo di cui al successivo art. 6;

e) eventuali altri importi attribuiti ad personam.

2. Dal novembre 1991 è soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) adottato con il CCNL 18 dicembre 1975 e da ultimo disciplinato con l'accordo del 22 aprile 1986 che viene contestualmente abrogato.

3. Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.428.942 mensili equivalenti a Euro 737,99), non suscettibili quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui all'art. 5 del presente contratto.

4. Gli eventuali scatti di anzianità non possono assorbire altre voci retributive, né esserne assorbiti.

5. La retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione del quadro o dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori, nonché del personale di alta o particolare specializzazione.

6. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.

 

 

Art. 5 - Minimo contrattuale mensile1

 

1. Per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1º dicembre 2023, il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 4.040,00 comprensivo dell'aumento di cui alla lettera a) del successivo art. 6; a decorrere dal 1º luglio 2024 in Euro 4.190,00, comprensivo dell'aumento di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 6; a decorrere dal 1º luglio 2025, in Euro 4.340,00 comprensivo dell'aumento di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.

2. Per i dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023 l'incremento del minimo contrattuale mensile, ai sensi del comma precedente, si realizza attraverso la corresponsione degli aumenti retributivi di cui al successivo articolo 6, con le modalità ivi previste. Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente al 31 dicembre 2019.

 

_______________

1 Il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.500,00 dal 1º gennaio 2008; in Euro 3.600,00 a decorrere dal 1º ottobre 2011; in Euro 3.735,00 dal 1º aprile 2012; in Euro 3.890,00 a decorrere dal 1º luglio 2013.

Cfr. Allegato H-novies per importi Una Tantum 2023

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 05/11/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

Art. 3 - Minimo contrattuale mensile

 

1. Per effetto degli aumenti retributivi di cui al precedente articolo 2, il minimo contrattuale mensile fissato in euro 4.340,00 a decorrere dal 1º luglio 2025, sarà incrementato secondo le decorrenze di cui articolo 2, comprendendo gli aumenti retributivi ivi indicati. Pertanto:

-  a decorrere dal 1º gennaio 2026 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 4.660,00;

-  a decorrere dal 1º gennaio 2027 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 4.920,00;

-  a decorrere dal 1º gennaio 2028 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 5.140,00.

2. Gli incrementi del minimo contrattuale mensile non possono essere computati in riduzione o a compensazione di trattamenti individuali già in essere, con la sola eccezione delle somme erogate, successivamente al 31 luglio 2025, a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali o espressamente concesse al fine di garantire il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni.

 

 

Art. 6 - Aumento retributivo2

 

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro:

a) 150,00 mensili dal 1º dicembre 2023

b) 150,00 mensili dal 1º luglio 2024

c) 150,00 mensili dal 1º luglio 2025

2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende, in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019.

 

_______________

2 Cfr. allegato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 05/11/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

Art. 2 - Aumenti retributivi

 

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro:

a) 320,00 mensili dal 1º gennaio 2026;

b) 260,00 mensili dal 1º gennaio 2027;

c) 220,00 mensili dal 1º gennaio 2028.

 

 

Art. 7 - Piani azionari

 

A decorrere dal 10 settembre 2019, i redditi derivanti da Piani Azionari, o comunque da piani retributivi basati su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del TFR, degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

Art. 8 - Mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima)

 

1. Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.

2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.

3. A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni.

4. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il calcolo delle mensilità supplementari sarà effettuato, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.

 

 

Art. 9 - Scatti di anzianità

 

1. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1º luglio 2004.

 

NORMA TRANSITORIA

Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1º luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo complessivo di euro 258,22 lordi mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:

a) 129,11 euro, dalla data in cui avrebbero maturato l'abrogato scatto di anzianità;

b) ulteriori 129,11 euro, dopo sei mesi dall'erogazione del precedente importo;

c) ai dirigenti che nel biennio di cui sopra avrebbero maturato l'11º scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di cui alla precedente lettera a).

Per la determinazione degli importi maturati prima del 30 giugno 2004 a titolo di scatti di anzianità valgono le disposizioni previste ai commi dall'1 al 4 dell'articolo 9 del TU 23 gennaio 2008, che qui di seguito si riportano integralmente:

"1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dal 1º gennaio 1992 a euro 129,11 mensili lorde.

2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.

3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva.

4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell'importo di euro 129,11, senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso".

 

CHIARIMENTO A VERBALE

Per quanto riguarda il sistema di calcolo degli scatti di anzianità in atto prima dell'entrata in vigore del contratto del 1988, con particolare riferimento all'aspetto della cadenza biennale ed a quello della rivalutazione, le parti richiamano espressamente quanto disposto negli accordi di rinnovo del 12 luglio 1984 e del 22 aprile 1986 e nel contratto 1º marzo 1988.

 

 

Art. 10 - Retribuzione variabile

 

1. Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Nell'ipotesi di variazione delle norme di Legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufruire delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui all'art. 35 del presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale.

3. Il tema della retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilità legislativa del comma 2.

 

 

PARTE TERZA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 11 - Etica del servizio

 

1. Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.

2. A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di continuare ad apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.

3. In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.

 

 

Art. 12 - Prestazione lavorativa e festività

 

1. In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.

2. Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.

3. In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che