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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti Pubblici

CCNL: Dirigenti - Regioni ed Autonomie Locali

Dirigenti - Enti Locali (dal 01.01.95)

CODICE CNEL: S125

Il CCNL Dirigenti - Regioni ed Autonomie Locali è chiuso al 31/12/2015.

Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 10/04/1996 si rinvia al CCNL "Regioni ed Autonomie Locali" - Settore "Enti Pubblici"

Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 03/08/2010 si rinvia al CCNL "Dirigenti - Funzioni locali" del Settore "Enti pubblici".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 22/02/2010

DIRIGENTI - REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 22/02/2010
Parte normativa 2006-2009 - Parte economica 2006-2007

personale della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali

Decorrenza: 01/01/2006

Scadenza normativa: 31/12/2009

Scadenza economica: 31/12/2007

 

Verbale di stipula

 

ARAN

e

CGIL/FP

CISL-FPS

UIL-FPL

CSA Regioni e autonomie locali

DIRER-DIREL

CGIL

CISL

UIL

CIDA

CONFEDIR

CISAL

 

 

Testo del c.c.n. l

 

PARTE PRIMA

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dagli Enti del Comparto regioni-autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'Area dirigenziale II, prevista dall'art. 2, comma 1, secondo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1º febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009.

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido 1º gennaio 2006-31 dicembre 2007 per la parte economica.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001.

Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data della stipulazione di cui al comma 2.

Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL

 

 

Titolo II - IL RAPPORTO DI LAVORO

 

Capo I - LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

 

Art. 3 - Recesso per responsabilità dirigenziale

 

La responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun Ente nel rispetto delle previsioni dell'art. 23 del CCNL del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del CCNL del 23 dicembre 1999, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata:

a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;

b) ovvero, alla inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.

Prima di formalizzare il recesso, l'Ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'Ente, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

L'atto di recesso è adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 15, commi 2 e 3, del CCNL del 23 dicembre 1999.

Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata da ciascun Ente ai sensi dell'art. 23 del CCNL del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 14 del CCNL 23 dicembre 1999.

Tutti i rinvii all'art. 27, comma 4, del CCNL del 10 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, contenuti nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, devono ritenersi riferiti al presente articolo.

Al termine del periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui all'art. 23-ter del CCNL del 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL del 22 febbraio 2006, l'Ente affida al dirigente interessato un incarico tra quelli istituiti secondo la disciplina dell'ordinamento vigente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 22 del CCNL del 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 13 del CCNL del 23 dicembre 1999 e dall'art. 10 del CCNL del 22 febbraio 2006. La mancata accettazione da parte del dirigente dell'incarico proposto costituisce giusta causa di recesso del rapporto di lavoro.

La presente disciplina trova applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell'art. 27 del CCNL del 10 aprile 1996 e quelle dell'art. 11 del CCNL del 22 febbraio 2006.

 

 

Capo II - NORME DISCIPLINARI - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

 

Art. 4 - Principi generali

 

In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività