S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 22/06/1995 si rinvia al CCNL:
- "Dirigenti ABI " - Settore "Dirigenti Settore Privato": per il presonale Dirigente delle Aziende di credito e finanziarie
- "Credito ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni": per il personale con qualifica di Funzionario delle Aziende di credito e finanziarie.
CCNL del 11/08/1994
DIRIGENTI - Poste Italiane S.p.a.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 11-8-1994
per i dirigenti dell'Ente poste italiane
Decorrenza 1-8-1994 - Scadenza 31-7-1998
La parte economica scadrà il 31-7-1996
Addì 11 agosto 1994, in Roma
TRA
- L'Ente Poste Italiane, rappresentato dal Presidente prof. dott. E. Cardi, autorizzato alla sottoscrizione con delibera n. 33 del 9 agosto 1994 del Consiglio d'Amministrazione,
E LE OO.SS.
- S.I.N.D.I.P. rappresentato dai signori:
- Vincenzo Martini Segretario Generale
- Corrado Casertano Segretario Nazionale
- Pasquale Barbone Segretario Nazionale
- Vincenzo Cammarata Segretario Nazionale
- FEDERAZIONE PT/SLP-CISL rappresentata dai signori:
- Giovanni Ialongo Segretario Generale Aggiunto
- UIL-POST rappresentata dai signori:
- Paolo Tullo Segretario Generale
- Ciro Amicone Segretario Nazionale
- Simonetta Andrilli Coord. Naz.le Dirigenti e Direttivi
- FILPT-CGIL rappresentata dai signori:
- Carmelo Romeo Segretario Generale
- Rosario Trefiletti Segretario Generale Aggiunto
- Giuseppina Cence Segretario Nazionale
è stato stipulato l'allegato CCNL da valere per il personale dirigentedell'Ente Poste Italiane.
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'Ente un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa.
Rientrano, ad esempio, sotto tale definizione coloro ai quali siano stati conferiti in modo continuativo poteri di rappresentanza e di direzione per tutta o per una notevole parte dell'Ente.
Rientrano altresì nella definizione di cui al comma 1 coloro che siano assunti o promossi nella qualifica di dirigente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.
Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica del dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 19 e il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
L'Ente si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge n.125/91.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.