S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 22/12/2010
DIRIGENTI - PICCOLA INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 22/12/2010
Per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali aderenti alla CONFAPI
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 22/12/2010 come modificato da:
- Accordo 26/09/2012
- Accordo 25/03/2013
- Accordo Apprendistato 25/03/2013
- Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
- Accordo 06/10/2014
- Accordo di rinnovo 16/11/2016 (Decorrenza 01/01/2017)
- Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza: 01/01/2020)
- Accordo di rinnovo 25/03/2025 (Decorrenza: 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 22 dicembre 2010, in Roma
Tra:
- la CONFAPI Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata;
- la FEDERMANAGER Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti e per i Quadri Superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Verbale di stipula
Il 31 gennaio 2014, in Roma
Tra:
- CONFAPI;
e
- FEDERMANAGER;
convengono di apportare al vigente CCNL le seguenti modificazioni e integrazioni:
[___]
Verbale di stipula
Il 6 ottobre 2014, in Roma
tra:
- Confapi;
e
- Federmanager;
premesso che
- con accordo 31 gennaio 2014 le suddette parti avevano stabilito, sia per i dirigenti che per i quadri superiori, che l'aumento del minimo contrattuale avrebbe avuto decorrenza 1º gennaio 2015 e sarebbe stato definito tra le stesse parti entro il 30 novembre 2014;
- visto il perdurare della difficile situazione economica che investe tutto il sistema industriale del Paese e in particolare le piccole e medie imprese;
- considerato che le stesse parti intendono rafforzare la disciplina attinente alla parte variabile incentivante della retribuzione, volendo valorizzare maggiormente le performance collegate al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
tutto ciò premesso le parti convengono di:
[___]
Accordo di rinnovo 16/11/2016 (Decorrenza 01/01/2017)
Verbale di stipula
Addì 16 novembre 2016, in Roma
CONFAPI
e
FEDERMANAGER
Hanno convenuto il rinnovo del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 GENNAIO 2014 PER I DIRIGENTI E PER I QUADRI SUPERIORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI, alle condizioni qui di seguito riportate.
In relazione al comune intento di procedere alla regolamentazione della figura del " Professional", si danno atto che definiranno la relativa regolamentazione entro la data di stesura del nuovo testo contrattuale.[___]
Confapi e Federmanager pur convivendo l'opportunità di inserire la figura del Professional nell'ambito del rinnovo contrattuale, si riservano di definire i contenuti dell'articolato in tempo utile per la stesura definitiva del contratto.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
Addì, 17 dicembre 2019 in Roma
CONFAPI
e
FEDERMANAGER
Si conviene il rinnovo del vigente CCNL 16 novembre 2016 per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi
[___]
Accordo di rinnovo 25/03/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
Addì, 25 marzo 2025 in Roma
Tra
CONFAPI
e
FEDERMANAGER
Si conviene il rinnovo del vigente CCNL 17 dicembre 2019 per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi
CONFAPI e FEDERMANAGER,
nel sottolineare la valenza strategica di un ruolo manageriale inteso in senso ampio quale fattore chiave di accrescimento del valore aziendale hanno valutato reciprocamente l'interesse a disciplinare il rapporto di lavoro non solo del dirigente come tradizionalmente finora avvenuto ma anche di quelle figure manageriali che svolgono funzioni di elevata responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale e che vengono convenzionalmente qualificate come "Quadri Superiori". Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra Federmanager e Confapi acquisisce pertanto la denominazione di "CCNL per i Dirigenti e per i Quadri Superiori delle Piccole e Medie Aziende Produttrici di Beni e Servizi". Conseguentemente la disciplina contrattuale afferente la figura del Dirigente è contenuta nella Sezione Prima del suddetto CCNL e la disciplina afferente la figura del Quadro Superiore nella Sezione Seconda.
Le Parti confermano di valutare rispondente alla realtà delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi un rinnovo contrattuale di durata triennale, sia per la parte normativa ed obbligatoria, sia per la parte economica articolata in applicazione dei criteri tradizionalmente assunti tra le stesse parti, in un contesto di relazioni industriali moderne e rispondenti alla valorizzazione della figura del dirigente e del quadro superiore. In tale ottica, le stesse parti ribadiscono la valenza strategica dei ruoli manageriali, quale fattore di crescita di una impresa attenta ai valori dell'etica e della più ampia responsabilità sociale a beneficio non solo dell'impresa stessa ma anche dell'intero contesto sociale in cui esse operano.
La qualità delle competenze del capitale umano e, in particolare, del management, costituisce fattore essenziale per lo sviluppo dell'impresa in uno scenario ormai internazionale e conseguentemente le parti medesime intendono porre in essere quelle innovazioni contrattuali che ritengono possano favorire una maggiore diffusione di figure manageriali nelle PMI, che pur nelle diverse configurazioni e distinti livelli di responsabilità, condividano lo stesso sistema valoriale e culturale.
Attraverso la prevista estensione degli strumenti bilaterali e con una ottimizzazione degli obiettivi degli enti bilaterali competenti per materia (formazione, strumenti di sostegno e di politica attiva, assistenza sanitaria e previdenza integrativa, etc.), unitamente a una maggiore sinergia nell'utilizzo delle risorse disponibili, vengono messi a disposizione adeguati strumenti contrattuali per accrescere e valorizzare un management di qualità più esteso.
PARTE Prima - Costituzione del rapporto
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'articolo 2094 del codice civile e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente CCNL.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
Accordo di rinnovo 25/03/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
SEZIONE PRIMA
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo autonomo.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori e i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda; rientrano altresì nella suddetta definizione quelle figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale, che concorrono a definire e realizzano in piena autonomia gli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo autonomo.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente, devono essere preventivamente sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
1. L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente CCNL.
2. L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
PARTE Seconda - Trattamento economico
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
1. Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 2011, in € 4.782,00 (euro quattromilasettecentottantadue/00); con decorrenza dal 1º gennaio 2012, in € 5.032,00 (euro cinquemilatrentadue/00); con decorrenza dal 1º gennaio 2013, in € 5.232,00 (euro cinquemiladuecentotrentadue/00). Tali misure comprendono l'importo di € 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data del 1º luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo 12 marzo 1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del CCNL 13 Aprile 1995.
2. Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2010 è apportato, con decorrenza dal 1º gennaio 2011, un aumento pari alla differenza tra il minimo base di € 4.782,00 mensili fissato dal punto 1) del presente articolo ed quello in vigore al 31 dicembre 2010 (€ 4.482,00).
Allo stesso modo, sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2011, sarà apportato, con decorrenza dal 1º gennaio 2012, un ulteriore aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1º gennaio 2012 (€ 5.032,00) e il minimo base in vigore al 1º gennaio 2011 (€ 4.782,00). Allo stesso modo, sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2012, sarà apportato, con decorrenza 1º gennaio 2013, un ulteriore aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1º gennaio 2013 (€ 5.232,00) e il minimo base in vigore al 1º gennaio 2012 (€ 5.032,00).
I miglioramenti economici ricorrenti, sulle retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 2007 sono assorbibili o conguagliabili fino a concorrenza con gli aumenti previsti dal presente Accordo.
Allegato all'articolo 3
L'Allegato all'articolo 3 1, riportato in nota 1 e introdotto con l'accordo di rinnovo 5 dicembre 2007 del CCNL, è abrogato, fatte salve le posizioni in essere al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di compimento del triennio, a decorrere dalla data di assunzione o promozione.
Disposizioni Transitorie
Le Parti confermano quanto previsto dalla lettera a) della disposizione transitoria in calce all'articolo 3 del CCNL 25 luglio 2000.
(1) In via sperimentale, al fine di incentivare l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il minimo contrattuale per i dirigenti con meno di 43 anni di età neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto resta pari ad € 3.822,30 (euro tremilaottocentoventidue/30). Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
In considerazione del perdurare della difficile situazione economica e produttiva che investe il sistema industriale del Paese e in particolare le piccole e medie imprese, l'aumento del minimo contrattuale avrà decorrenza 1º gennaio 2015 e verrà definito tra le stesse parti entro il 30 novembre 2014.
Viene modificato l'allegato all'art. 3 come segue:
Allegato all'art. 3
Al fine di incentivare l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, resta pari a euro 4.300,00 (euro quattromilatrecento/00). Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.
Verbale di stipula
[___]
tutto ciò premesso le parti convengono di:
a) rinviare l'aumento dei rispettivi minimi contrattuali al 1º gennaio 2016 i cui importi verranno definiti tra le stesse parti entro il 30 novembre 2015;
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
All'Art. 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021 in euro 5.312,25; in euro 5.466,10 a decorrere dal 1º gennaio 2023.
Tali misure comprendono l'importo di euro 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data dell'1-7-1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 12-3-1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del CCNL 13-4-1995.
Accordo di rinnovo 25/03/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Parte Seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 3 - Determinazione del minimo contrattuale
All'Articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
Il minimo contrattuale mensile base è fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 2025, in € 5.773,79 e, a decorrere dal 1º gennaio 2026, in € 6.081,48.
Tali misure comprendono l'importo di € 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data del 1º luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 5 dell'accordo 12 marzo 1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del CCNL 13 Aprile 1995.
Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2024, è apportato, con decorrenza 1º gennaio 2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1º gennaio 2025 (€ 5.773,79) e il minimo base in vigore al 1º gennaio 2024 (€ 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2025, è apportato, con decorrenza 1º gennaio 2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1º gennaio 2026 (€ 6.081,48) e il minimo base in vigore al 1º gennaio 2025 (€ 5.773,79).
All'allegato di cui all'Art. 3 sono apportate le seguenti modifiche.
- Al fine di incentivare l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso del presente contratto, per il 2025 è pari a € 4.540,80 (euro quattromilacinquecentoquaranta/80) e per il 2026 a € 4.783,75 (euro quattromilasettecentoottantatre/75). Tale minimo contrattuale sarà applicato per un periodo pari a tre anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.
- Al fine di evitare la dispersione di competenze manageriali, in via sperimentale e per la durata del vigente CCNL, il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato n. 9 e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a € 4.540,80 (euro quattromilacinquecentoquaranta/80) e per il 2026 a € 4.783,75 (euro quattromilasettecentoottantatre/75) per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro.
Gli aumenti previsti dal presente articolo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 dovranno essere erogati dalle imprese con la retribuzione di aprile 2025.
Art. 4 - Importo per ex elemento di maggiorazione
L'elemento di maggiorazione di cui all'articolo 4 dell'Accordo 24 settembre 1987 continua ad essere riconosciuto, in cifra, con le modalità di erogazione in atto, limitatamente ad un ammontare corrispondente al 12% degli elementi della retribuzione mensile individuale di fatto percepiti dal dirigente antecedentemente alla data di sottoscrizione del CCNL 26 ottobre 1989 e considerati utili dalle vigenti disposizioni di Legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto. Conseguentemente, la percentuale individuata nel comma 1 non è più applicata ai miglioramenti retributivi attribuiti successivamente ai dirigente a qualsiasi titolo (collettivo e/o individuale), ivi compresi tutti quelli derivanti, dal 1º luglio 1989, dal richiamato CCNL 26 ottobre 1989. Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL 26 ottobre 1989, è riconosciuto un importo in cifra fissa pari a € 226,21 (euro duecentoventisei/21) mensili, corrispondente al 12% applicato al minimo contrattuale mensile base previsto dall'Accordo 24 settembre 1987 per il rinnovo della parte seconda del CCNL 4 luglio 1985, nonché all'importo mensile per meccanismo di variazione automatica in atto al luglio 1999 (rispettivamente € 1.187,85 e € 697,22).
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che dall'ammontare della retribuzione individuale di fatto, previsto dal comma 1 ai fini del computo dell'ex elemento di maggiorazione, erano esclusi anche i miglioramenti economici che fossero stati aziendalmente attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell'Accordo 24 settembre 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal CCNL 26 Ottobre 1989. Le Parti si danno altresì atto che nei predetti miglioramenti economici era ricompreso l'importo afferente il 12%, suscettibile pertanto di assorbimento con i miglioramenti derivanti dal medesimo CCNL 26 Ottobre 1989.
Art. 5 - Ex meccanismo di variazione automatica
Dal luglio 1991 è soppresso l'istituto del meccanismo di variazione automatica della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita, adottato con il CCNL 4 Aprile 1975 e da ultimo disciplinato dall'articolo 5 del CCNL 26 Ottobre 1989. Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º luglio 1991 (L. 1.581.000 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile base di cui al punto 1) dell'articolo 3 del presente CCNL, come espressamente stabilito da detta disposizione.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che la predetta soppressione del sistema contrattuale di variazione automatica è stata convenuta nel quadro del superamento di ogni residua forma di indicizzazione automatica della retribuzione, finalizzato anche a riaffermare il ruolo essenziale della sede negoziale nella definizione dei contenuti economici della disciplina collettiva nazionale della categoria.
Art. 6 - Contrattazione individuale legata ad obiettivi
1. L'Azienda e il dirigente pattuiscono importi variabili aggiuntivi della retribuzione di cui all'articolo 3, determinandone anche la periodicità, comunque non superiore a 12 mesi, collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati in base a quanto previsto dall'Allegato n. 7 al presente CCNL.
2. La declinazione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi incentivanti e premianti di cui al comma precedente, unitamente alla realizzazione in azienda di politiche retributive, forma oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale. In tali incontri sono esaminate e discusse anche le risultanze delle iniziative adottate dalle aziende. Nell'Allegato n. 7 al presente CCNL, le Parti hanno individuato 2 modelli esemplificativi idonei allo scopo.
3. Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a € 129,11 (cento ventinove/11). Tale importo mensile sarà incrementato a € 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012;
b) gli aumenti retributivi complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori a 10, restando inteso che gli aumenti periodici di anzianità già maturati, concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Art. 6 - Contrattazione individuale legata ad obiettivi
Il punto 3. È sostituito dal seguente:
3. Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a euro 129,11 (centoventinove/11). Tale importo mensile sarà incrementato a euro 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 e a euro 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
b) I casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente applicati gli strumenti di retribuzione variabile incentivante di cui al presente articolo, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le parti, azienda e dirigente, alla presenza dei rappresentanti delle rispettive associazioni territoriali, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate affinché si provveda al riconoscimento al dirigente della quota di retribuzione legata agli obiettivi.
tutto ciò premesso le parti convengono di:
[___]
b) sostituire, con decorrenza 1º gennaio 2015, l'art. 6 della Sezione Prima riferita ai dirigenti con il seguente testo:
1. Il dirigente ha diritto ad una retribuzione variabile incentivante aggiuntiva della retribuzione di cui all'art. 3, con periodicità comunque non superiore a 12 mesi, collegata al raggiungimento di obiettivi aziendali.
2. i criteri e le modalità di attuazione della retribuzione variabile di cui al comma precedente, vengono stabiliti tramite accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle associazioni territoriali aderenti alle parti sociali firmatarie del presente contratto collettivo. Al fine di agevolare la realizzazione dei suddetti accordi collettivi aziendali, le Parti hanno definito le linee guida di cui all'Allegato n. 7 ed hanno individuato 2 idonei modelli esemplificativi di cui all'Allegato n. 8. Gli effetti e le risultanze di tali accordi saranno oggetto di verifica, quantomeno su base annuale, da parte dei firmatari dell'accordo collettivo di secondo livello. La realizzazione in azienda di politiche retributive forma inoltre oggetto di consultazione con le RSA o, in mancanza, con la sede Federmanager territorialmente competente, con cadenza almeno annuale.
3. Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a euro 129,11 (centoventinove/11). Tale importo mensile sarà incrementato a euro 200,00 mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012 euro 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013.
b) i casi in cui non dovessero essere attivati o coerentemente applicati gli strumenti di retribuzione variabile incentivante di cui al presente articolo, su istanza del dirigente, sono oggetto di esame congiunto tra le Parti, azienda e dirigente, alla presenza dei rappresentanti delle parti firmatarie del presente CCNL, che deve esaurirsi entro il termine di 60 giorni. Le conclusioni formano oggetto di apposito verbale che viene trasmesso alle Parti interessate, azienda e dirigente, affinché si attivino per realizzare l'accordo collettivo di secondo livello di cui all'art. 6, 2º comma, ai fini del rispetto della presente disciplina.
PARTE Terza - Svolgimento del rapporto
A partire dal 1º gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
1. Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
2. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
3. Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
4. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
5. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
6. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
7. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento di indennità sostitutiva.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente Art., assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del CCNL 4 Aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del CCNL 9 Ottobre 1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 7 - Ferie
All'art. 7, il comma 3, è sostituito dal seguente:
Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a quattro settimane, il restante periodo di ferie, eccedente le quattro settimane, fatta salva ogni diversa intesa, è regolato come segue.
Qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione di tale periodo non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato espresso invito del datore di lavoro a fruire di tale periodo, con contestuale informativa che, se non fruito, li periodo di ferie non potrà essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute.
In assenza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi.
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.
2. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso.
3. I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblea regionale ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
4. La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.
5. I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'Inps; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 9 - Formazione - Aggiornamento culturale/professionale
a) Fondo Dirigenti PMI:
Allo scopo di garantire la realizzazione, in maniera continua e permanente, della formazione e dell'aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, le Parti, in attuazione degli impegni assunti con il Verbale di Accordo 10 Giugno 2003, hanno costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni, il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, denominato "Fondo Dirigenti PMI". Per quanto riguarda l'Accordo istitutivo, lo Statuto ed il Regolamento del "Fondo Dirigenti PMI", le Parti fanno espresso rinvio alle separate intese riportate in allegato al presente CCNL (Allegato n.2) nonché all'Allegato n. 13, in materia di nuovi strumenti di welfare dei dirigenti in servizio (Bilancio di Competenze) e involontariamente disoccupati (Bilancio di Competenze e servizio di Placement), e contestualmente dispongono l'abrogazione del Verbale di accordo per la costituzione di una Commissione permanente del Fondo Dirigenti PMI per il coordinamento delle attività nei rapporti con il territorio 21 dicembre 2004 riportato come Allegato n. 3 al precedente contratto.
b) Fondazione IDI:
Le Parti convengono di identificare, allo stato, nella Fondazione IDI la struttura paritetica a cui affidare la realizzazione della formazione e dell'aggiornamento culturale professionale dei dirigenti. In aggiunta a quanto statutariamente previsto, la Fondazione IDI provvederà a realizzare:
- una procedura on-line di autovalutazione delle competenze professionali e dei fabbisogni formativi (cd. Bilancio delle Competenze);
- corsi formativi sulla base dei reali fabbisogni emersi dal Bilancio delle Competenze da mettere a disposizione dell'intero territorio nazionale progettati sia dalla stessa Fondazione che da società o enti convenzionati, che saranno contenuti nel catalogo della Fondazione e che ne costituiranno l'offerta prevalente;
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo-dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale;
- la formazione per favorire l'occupabilità.
Le parti si danno altresì atto che in relazione alle intese intervenute in materia di bilateralità, secondo quanto previsto dagli Accordi 20 luglio e 23 dicembre 2009, nonché dall'Intesa per il recepimento degli accordi del 21 dicembre 2011 intervenuti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori per la sicurezza - 22 dicembre 2011, la Fondazione IDI dovrà garantire iniziative riguardanti le seguenti materie: tutela in materia di salute e sicurezza anche attraverso la realizzazione di modelli organizzativi coerenti con il D.Lgs. 231/01.
Allegato all'articolo 9, lettera b)
CONFAPI e FEDERMANAGER, stabiliscono che, per il triennio 2011/2013, il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI per il finanziamento delle iniziative formative della fondazione medesima è pari a € 200,00 (euro duecento/00) per ciascun dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente.
Il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI è gestito secondo i principi di pariteticità nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo tra rappresentanti CONFAPI e FEDERMANAGER e nel rispetto del principio dell'alternanza nelle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.
Il contributo si intende calcolato per 12mi e sarà rivisto dalle Parti al fine di adeguarne eventualmente l'entità alle esigenze di formazione.
L'ammontare dei contributi, ripartito per aree locali, è destinato al finanziamento di iniziative formative da svolgersi con riferimento al medesimo ambito territoriale. Il contributo è versato alla Fondazione IDI, in base alle modalità concordate dalle Parti.
L'azienda è tenuta ad indicare alla Fondazione IDI, al momento della promozione o dell'assunzione del dirigente, la tematica formativa di interesse, e ciò per la predisposizione dei relativi corsi di formazione e per la partecipazione dei dirigenti ai corsi stessi.
L'azienda deve consentire la partecipazione dei dirigenti ai corsi organizzati dalla Fondazione IDI.
Il dirigente è tenuto alla partecipazione al corso.
Qualora il dirigente promosso o assunto ai sensi del presente accordo, salvo sua rinuncia per iscritto, non partecipi ad almeno un corso organizzato dalla Fondazione IDI, per la suddetta tematica formativa di interesse - e di cui abbia ricevuto comunicazione formale, prima della comunicazione della risoluzione del rapporto del dirigente - l'azienda non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, così come regolamentata dal presente accordo, applicandosi pertanto la disciplina originaria di cui all'articolo 19 e all'articolo 22, secondo comma, del vigente CCNL.
Nel caso in cui l'azienda intendesse estendere la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'IDI anche a propri dipendenti aventi qualifica di Quadro per i quali si prospetti uno sviluppo di carriera verso un inquadramento superiore, ne potrà dare segnalazione alla Fondazione IDI, concordando direttamente con la stessa la partecipazione dei suddetti Quadri ai corsi ed il relativo onere.
Nota a Verbale
Le Parti precisano che la contribuzione alla Fondazione IDI costituisce un obbligo e che conseguentemente il mancato adempimento contributivo determina un inadempimento contrattuale.
Accordo di rinnovo 31/01/2014 (Decorrenza 01/01/2014)
Allegato all'art. 9, lettera b)
L'Allegato all'art. 9, lettera b) è sostituito dal seguente.
CONFAPI e FEDERMANAGER, stabiliscono che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI per il finanziamento delle iniziative formative della fondazione medesima è pari a euro 300,00 (euro trecento/00) per ciascun dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente.
Il contributo complessivo annuo alla Fondazione IDI è gestito secondo i principi di pariteticità nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo tra rappresentanti CONFAPI e FEDERMANAGER e nel rispetto del principio dell'alternanza nelle cariche di Presidente e di Vice Presidente della Fondazione.
Il contributo si intende calcolato per 12mi e sarà rivisto dalle Parti al fine di adeguarne eventualmente l'entità alle esigenze di formazione.
Il contributo è versato alla Fondazione IDI, in base alle modalità concordate dalle Parti.
L'azienda è tenuta ad indicare alla Fondazione IDI, al momento della promozione o dell'assunzione del dirigente, la tematica formativa di interesse, e ciò per la predisposizione dei relativi corsi di formazione e per la partecipazione dei dirigenti ai corsi stessi.
L'azienda deve consentire la partecipazione dei dirigenti ai corsi organizzati dalla Fondazione IDI.
Il dirigente è tenuto alla partecipazione al corso.
Qualora il dirigente promosso o assunto ai sensi dell'allegato all'art. 3 del presente accordo, salvo sua rinuncia per iscritto, non partecipi ad almeno un corso organizzato dalla Fondazione IDI, per la suddetta tematica formativa di interesse - e di cui abbia ricevuto comunicazione formale, prima della comunicazione della risoluzione del rapporto del dirigente - l'azienda non può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, così come regolamentata dal presente accordo, applicandosi pertanto la disciplina originaria di cui all'art. 19 e all'art. 22, secondo comma, del vigente CCNL.
Nel caso in cui l'azienda intendesse estendere la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'IDI anche a propri dipendenti aventi qualifica di Quadro per i quali si prospetti uno sviluppo di camera verso un inquadramento superiore, ne potrà dare segnalazione alla Fondazione IDI, concordando direttamente con la stessa la partecipazione dei suddetti Quadri ai corsi ed il relativo onere.
Nota a Verbale
Le Parti precisano che la contribuzione alla Fondazione IDI costituisce un obbligo e che conseguentemente il mancato adempimento contributivo determina un inadempimento contrattuale.
Accordo di rinnovo 17/12/2019 (Decorrenza 01/01/2020)
Allegato Art. 9, lett. b)
(Omissis)
Al comma 1 l'importo per il finanziamento alla Fondazione IDI è incrementato di euro 50 che per l'anno 2020 si intenderà a carico esclusivo delle aziende. Con decorrenza dal 2021 l'importo complessivamente dovuto pari a euro 350 sarà ripartito al 50% fra dirigente e azienda. Resta inteso che per il 2020 i 300 euro di cui sopra saranno suddivisi tra le Parti.
Art. 10 - Trasferte e missioni
1. Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo a titolo di rimborso spes