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Testo Consolidato CCNL del 31/05/2023
DIRIGENTI - MAGAZZINI GENERALI
Testo consolidato del CCNL 31/05/2023
per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2028
CCNL 31/05/2023 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 16/02/2025 (Decorrenza 01/01/2026)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2024, il giorno 24 luglio in Milano tra
ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali,
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
visto il CCNL 8 gennaio 2014 e successive modificazioni
si è stipulato
il presente testo unico 31 maggio 2023 per i dirigenti delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators portuali, interportuali ed aeroportuali.
Accordo di rinnovo 16/02/2026 (Decorrenza 01/01/2026)
Verbale di stipula
L'anno 2026, il giorno 16 del mese di febbraio in Milano,
tra
ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
- nel riaffermare la centralità del terziario di mercato come motore di crescita, innovazione e occupazione qualificata per il Paese, condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti;
- con il rinnovo del presente CCNL, le Parti ribadisce l'impegno comune a valorizzare e diffondere il contratto, contrastando ogni forma di dumping contrattuale e promuovendo una cultura del lavoro manageriale basata su competenza, responsabilità e merito.
Tutto ciò premesso,
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 31 maggio 2023 e successive modifiche, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali.
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento Applicabilità del contratto - Controversie
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del c.c. e che abbiano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 29 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento della effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
Accordo di rinnovo 16/02/2026 (Decorrenza 01/01/2026)
Art. 1 - Ambito di applicazione del CCNL e contrasto al dumping contrattuale
1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale con qualifica di dirigente dipendente dalle imprese di logistica, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione che coprono l'intero processo della supply chain, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali.
2. Le Parti si impegnano ad attivare congiuntamente ogni utile iniziativa volta ad assicurare la piena e corretta applicazione del presente contratto collettivo in tutte le sue disposizioni, contrastando l'utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività e alle regole proprie del sistema contrattuale, al fine di garantire tutele omogenee e certe ai dirigenti destinatari e alle aziende rappresentate.
Art. 15 - Pari opportunità e trasparenza retributiva
In ottemperanza alla Dichiarazione a verbale in calce all'articolo 1 del CCNL, le Parti convengono di istituire un Osservatorio nazionale per la diversità, l'equità, l'inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell'attività lavorativa con la vita familiare.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
1. L'assunzione o la nomina a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico, dell'eventuale applicazione del trattamento previdenziale agevolato previsto dai successivi artt. 27 e 28 e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
2. L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore ai sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
3. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio non interrompe il rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
1. Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nell'ambito dell'Unione Europea, dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.
2. A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
3. In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
Art. 4 - Prestazione lavorativa del dirigente
1. La prestazione lavorativa del dirigente non è quantificabile, ma si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per l'unità produttiva cui lo stesso è preposto, ma con ampia discrezionalità.
Art. 5 - Trattamento economico
1. Il trattamento economico per 14 mensilità sarà stabilito con separato accordo da stipularsi tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto1.
2. La retribuzione globale del dirigente dovrà comunque essere superiore a quella dell'impiegato o quadro meglio retribuito appartenente alla stessa azienda.
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1 Vedi allegato A.
Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità
1. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1º febbraio 2000.
NOTA TRANSITORIA
Ai dirigenti in servizio al 1º febbraio 2000, data di stipula dell'accordo abrogativo, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, a partire dal 1º febbraio 2000 e per tutto il biennio 1º febbraio 2000-31 gennaio 2002, di un importo di lire 540.000 mensili (pari a due scatti di anzianità), equivalenti a euro 278,89, non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe stata la maturazione dell'abrogato scatto di anzianità. Tale importo viene ridotto a lire 270.000, equivalenti a euro 139,44, per i dirigenti che nel suddetto biennio avrebbero maturato l'ultimo scatto di anzianità.
Per la determinazione degli importi maturati prima del 1º febbraio 2000, a titolo di scatti di anzianità, valgono le disposizioni previste dall'art. 6 del CCNL 21 luglio