ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Magazzini Generali

Dirigenti - Magazzini Generali

CODICE CNEL: I241

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 08/01/2014

DIRIGENTI - MAGAZZINI GENERALI

 

Testo consolidato del CCNL 08/01/2014

per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali

Decorrenza: 01/01/2012

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 08/01/2014 come modificato da:

- Accordo 05/02/2015

- Accordo di rinnovo 23/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)

- Accordo 31/07/2019

- Accordo previdenza integrativa 27/11/2019 (Decorrenza 01/01/2019)

- Accordo 26/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)

- Accordo previdenza integrativa 23/09/2022

- Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/01/2022)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2014, il giorno 8 gennaio in Milano
TRA
l'ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali, rappresentata dal
Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale
E
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato rappresentata dal proprio Presidente, con la partecipazione della delegazione sindacale, con l'assistenza del Segretario Generale e della responsabile ufficio relazioni sindacali

 

visto il CCNL 21 luglio 1995 e successive modifiche

 

SI È STIPULATO
il presente testo unico per i dirigenti delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Terminal Operators portuali, interportuali ed aeroportuali

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 23/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)

Verbale di stipula

 

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di dicembre in Roma
tra
ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 8 gennaio 2014, per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

Accordo 31/07/2019

Verbale di stipula

 

ll giorno 31 luglio 2019

Tra

ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

 

PREMESSO CHE

- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 8 gennaio 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operators portuali, interportuali ed aereoportuali;

- le Parti firmatarie:

> condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;

> condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
> condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;

> condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE

[___]

Accordo previdenza integrativa 27/11/2019 (Decorrenza 01/01/2019)

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 novembre 2019,

tra

Assologistica - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali,

e

Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

Accordo 26/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)

Verbale di stipula

 

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio in Milano,

tra

ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

 

PREMESSO CHE

- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 31 luglio 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali ed aereoportuali, sottoscritto il 23 dicembre 2016 e successive modifiche;

- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 31 luglio 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;

- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;

- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 23 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.

Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.

Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.

Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Assologistica e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli Enti di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del presente CCNL

Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL

Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.

Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.

In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 23 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 11 - con l'introduzione di un nuovo articolo 11 bis - 14, 20, 21 e 22 come segue:

[___]

Accordo assistenza integrativa 23/09/2022

Verbale di stipula

 

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di settembre in Milano,

tra

ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportali ed Aereoportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,

 

PREMESSO CHE

- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'accordo del 26 luglio 2021 con riferimento alla disciplina che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso - FASDAC;

- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'articolo 22 del CCNL.

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO CHE

[___]

Accordo di rinnovo 31/05/2023 (Decorrenza 01/01/2022)

Verbale di stipula

 

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di maggio in Milano,

tra

ASSOLOGISTICA - Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

 

Premesso che le Parti:

 

- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;

- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;

- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti

 

Tutto ciò premesso,

 

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 8 gennaio 2014 e successive modifiche, per i dirigenti delle imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aereoportuali, che va considerato congiuntamente all'accordo 26 luglio 2021, per la parte normativa.

 

 

 

Parte Prima

Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento Applicabilità del contratto - Controversie

 

1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del c.c. e che abbiano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi della impresa.

2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.

3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.

4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 27 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.

 

Dichiarazione a verbale

Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento d