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Testo Consolidato CCNL del 16/10/2019
DIRIGENTI - IMPRESE SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Testo consolidato del CCNL 16/10/2019
dirigenti delle imprese di Servizi Pubblici Locali
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 16/10/2019 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 27/11/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Testo coordinato del CCNL sottoscritto da CONFSERVIZI e FEDERMANGER il 17-06-2020
Accordo di rinnovo 27/11/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
Addi, 27 novembre 2024, in Roma
tra
CONFSERVIZI
e
FEDERMANAGER
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 luglio 2019 per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
Il presente accordo di rinnovo decorre dal 1º gennaio 2025, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed integra e sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 ottobre 2019 per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità e assume a riferimento le "imprese di servizi pubblici di interesse generale".
Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della responsabilità sociale dell'impresa, in particolare nell'attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici.
Le Parti confermano pertanto l'esigenza di promuovere un modello di relazioni industriali coerente con il ruolo strategico del Dirigente e di favorire la diffusione di modelli gestionali e retributivi che valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di retribuzione variabile incentivante.
Nell'ambito dell'affermazione di tale modello innovativo di relazioni industriali, in ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani aziendali di formazione continua anche con il finanziamento di Fondirigenti e, più in generale, alle strategie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee.
Accordo di rinnovo 27/11/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
La PREMESSA è sostituita dalla seguente.
Confservizi e Federmanager confermano la volontà di sviluppare e consolidare un modello di relazioni industriali per la valorizzazione della figura del dirigente sottolineando la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo e di crescita ai valori dell'etica e responsabilità sociale. Le Parti, oltre alla volontà di consolidare il modello di relazioni industriali in relazione alle dinamiche sociali e civili, si impegnano ad operare per lo sviluppo di modelli organizzativi inclusivi per favorire una crescita anche delle figure manageriali femminili e favoriscano la genitorialità condivisa.
Confservizi e Federmanager confermano inoltre la volontà di operare per l'introduzione di modelli gestionali e retribuitivi che favoriscano la piena partecipazione del dirigente al conseguimento degli obiettivi aziendali. Per dare certezza agli impegni contrattuali le Parti hanno inteso rendere obbligatoria la presenza di una parte variabile nella struttura retributiva del dirigente collegata ai risultati, particolarmente rilevanti nei servizi di interesse economico generale.
Le Parti si impegnano al rilancio dell'Osservatorio bilaterale, oltre per una condivisione sulle strategie industriali del settore anche per monitorare l'attuazione effettiva di sistemi di incentivazione retributiva collegati ai risultati, verificando anche la diffusione dei modelli di riferimento congiuntamente sviluppati. Si conferma inoltre l'impegno ad operare, congiuntamente, per superare gli attuali vincoli normativi e legislativi che anche in materia retributiva non consentono lo svilupparsi di una reale autonomia di impresa.
Confservizi e Federmanager sottolineano l'importanza delle figure manageriali per lo sviluppo dei servizi industriali quale pilastro fondamentale per il rilancio dell'economia territoriale. In un contesto in cui la crescita economica deve fare i conti con sfide strutturali e trasformazioni globali, i servizi industriali di interesse generale offrono opportunità cruciali per creare valore, migliorare la competitività delle imprese e promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità.
L'adozione di modelli industriali sostenibili e resilienti è cruciale per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle risorse limitate, possono guidare la transizione ecologica e digitale favorendo l'economia circolare. Investire in servizi industriali non è solo una scelta economica, ma una necessità strategica per affrontare le sfide del futuro e costruire un modello di sviluppo più equo, resiliente e sostenibile.
L'espansione e la modernizzazione dei servizi industriali generano nuove opportunità di lavoro, spesso ad alta specializzazione, favorendo la crescita anche di figure manageriali.
Attraverso l'Osservatorio bilaterale le Parti si impegnano a promuovere iniziative formative congiunte rivolte in particolare al sistema delle piccole e medie imprese, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
Osservatorio bilaterale permanente
1. L'Osservatorio bilaterale permanente, istituito dalle Parti nel CCNL 22.1 2.2004, composto da tre rappresentanti per ciascuna delle parti, assistiti, rispettivamente, dal responsabile dell'area lavoro di Confservizi e dal Direttore Generale di Federmanager.
1. Le Parti affidano all'Osservatorio bilaterale permanente il compito di:
a) monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall'apposita disposizione contrattuale
b) verificare i criteri e le modalità di attuazione delle forme di retribuzione variabile collegate a obiettivi collettivi e individuali;
c) rilevare ogni utile indicazione che dovesse emergere in relazione alla complessiva applicazione del contratto collettivo, al fine di trarne valutazioni circa il rapporto impresa-dirigente.
2. In particolare, in relazione al monitoraggio di cui al precedente comma 1, è compito dell'Osservatorio:
- monitorare l'effettiva attivazione nelle aziende di sistemi retributivi incentivanti collegati al raggiungimento di obiettivi e la conseguente introduzione di trattamenti economici aggiuntivi nei confronti dei dirigenti;
- verificare l'effettiva rispondenza delle azioni attuate a livello aziendale al dettato contrattuale in materia di trasparenza della valutazione, condivisione degli obiettivi, loro formalizzazione, commisurazione dei compensi al raggiungimento dei risultati, adozione di parametri oggettivamente misurabili;
- verificare il rispetto delle norme procedurali previste nel contratto;
- monitorare i casi di mancata attivazione o non coerente attuazione di tali sistemi retributivi incentivanti e premianti e le relative iniziative assunte dalle parti
- adottare iniziative formative congiunte per promuovere l'applicazione di tali sistemi di cui sopra nelle realtà in cui non sono presenti;
- favorire la diffusione di "besf practice" di attuazione dei sistemi di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti sperimentali in ambito di Fondirigenti. A tal proposito, all'art. 12 comma 9, le Parti hanno deciso di adottare modelli attuativi di retribuzione variabile incentivante che, adattandosi alle diverse tipologie aziendali, potranno essere utilizzati dalle aziende per una corretta attuazione di tali sistemi.
3. È oggetto di particolare attenzione, anche per la portata innovativa della relativa previsione contrattuale, la consultazione delle RSA o, in mancanza, del sindacato territoriale Federmanager, sia nella definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dei sistemi retributivi incentivanti e premianti, sia nella realizzazione delle politiche retributive.
4. Confservizi e Federmanager possono avvalersi del contributo tecnico dell'Osservatorio in occasione dell'avvio di procedure di "esame congiunto" ai sensi del comma 8 dell'art. 12 "retribuzione variabile incentivante" del presente CCNL.
4bis. Le parti attribuiscono altresì all'Osservatorio l'obiettivo di raccogliere le migliori "best practice" attuate dalle imprese con la finalità di realizzare, anche nei periodi di congedo, le più idonee forme di "collegamento" con l'impresa, ossia tali da consentire, nel contempo, il sereno svolgimento della funzione genitoriale e la piena ripresa del rapporto con l'azienda al momento del rientro al lavoro. L'Osservatorio, inoltre, provveder con iniziative specificatamente dedicate alla diffusione di tali "best practice".
5. L'Osservatorio monitora il grado di attuazione delle previsioni contenute nella Premessa, nel presente articolo e nel 5º comma dell'art. 30 del presente CCNL, ovvero le forme e le modalità con cui le aziende si avvalgono del contributo delle RSA e della rappresentanza territoriale Federmanager per affermare un modello innovativo di relazioni industriali.
6. Le Parti si impegnano a promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plenarie per riferire circa i risultati dell'attività condotte onde assumere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi
1. I componenti l'Osservatorio durano in carica per tutta la vigenza contrattuale e decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate nell'arco di 12 mesi. L'incarico è a titolo gratuito.
2. Federmanager e Confservizi possono sostituire i rappresentanti dalle stesse nominati, mediante comunicazione scritta all'osservatorio.
3. I componenti l'Osservatorio nella seduta di insediamento nominano un coordinatore tra i rappresentanti designati da Federmanager ed un vice coordinatore tra i rappresentanti designati da Confservizi.
4. Compete al coordinatore o, in sua assenza, al vice coordinatore, convocare le riunioni e stabilire l'ordine del giorno con almeno 15 giorni di anticipo e redigere un verbale delle stesse.
5. Tali incarichi durano un anno procedendosi, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza nella nomina del coordinatore e del vice coordinatore.
6. Fatte salve esigenze particolari, l'Osservatorio si riunisce con cadenza bimestrale, di norma presso Federmanager che ne cura anche le attività di segreteria.
7. I componenti l'Osservatorio porranno a carico delle rispettive associazioni o aziende di appartenenza le spese di partecipazione ai lavori dell'Osservatorio.
8. Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio bilaterale permanente è richiesta la presenza di almeno 2 componenti per ciascuna delle parti.
9. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono assunte all'unanimità.
10. Per la propria attività l'Osservatorio bilaterale permanente utilizza le informazioni e i dati raccolti in sede territoriale mediante un adeguato coinvolgimento delle associazioni territoriali di Confservizi e di Federmanager, ovvero, laddove non possibile, direttamente da Confservizi e da Federmanager, nelle forme e nei modi che saranno definiti dall'Osservatorio stesso.
11.1 dati così raccolti sono elaborati con l'ausilio delle strutture tecniche delle parti ovvero -se concordemente ritenuto - di strutture specializzate esterne, in modo da consentire opportune analisi e valutazioni nonché la formulazione di proposte per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 2 del precedente art. 2.
12. Eventuali oneri economici connessi alla elaborazione dei dati raccolti sono preventivamente approvati dall'Osservatorio e dalle parti Confservizi e Federmanager e suddivisi pariteticamente tra le parti stesse.
13. Dopo sei mesi dalla effettuazione della prima riunione formale dell'Osservatorio bilaterale permanente, le parti promuovono una riunione a delegazioni plenarie, al fine di riferire circa i risultati dell'attività dell'Osservatorio, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'ultimo comma del precedente punto 2, e di assumere ogni opportuna e conseguente determinazione volta al raggiungimento degli obiettivi condivisi ed indicati nella premessa del presente CCNL.
14. Ulteriori riunioni a delegazioni plenarie sono programmate con cadenza annuale, allo scopo di presentare le proposte e di riferire sulle attività dell'Osservatorio.
15. Partecipano alle riunioni a delegazioni plenarie i componenti le rispettive delegazioni incaricate della stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
16. Eventuali oneri economici connessi all'organizzazione ed allo svolgimento delle riunioni a delegazioni plenarie, sono esaminati preventivamente dalle parti Confservizi e Federmanager ed una volta approvati sono ripartiti pariteticamente.
PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Applicabilità del contratto - Qualifica del dirigente e suo riconoscimento
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del Codice Civile e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Il presente contratto, pertanto, si applica a tutti i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali ai quali, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, l'azienda attribuisca con atto formale la relativa qualifica. Il contratto si applica altresì dal 1º gennaio 1994 ai direttori, ai sensi del T.U. 2578/1925 e della Legge 142/90, di aziende farmaceutiche degli enti locali che gestiscono più di due farmacie e ai dirigenti delle stesse aziende nei cui confronti ricorrano le condizioni innanzi precisate.
3. Per quanto concerne i direttori il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme di Legge sulla municipalizzazione valgono altresì le disposizioni contenute nei successivi articoli, che a tali figure dirigenziali fanno riferimento.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al 1º comma comporta il riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte dell'azienda.
Accordo di rinnovo 27/11/2024 (Decorrenza 01/01/2025)
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa o di un suo ramo funzionalmente autonomo.
2. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle imprese che gestiscono servizi pubblici di interesse generale.
Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi