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TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Giornali e Quotidiani

Dirigenti - Giornali Quotidiani

CODICE CNEL: G051

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 31/03/2005

DIRIGENTI - GIORNALI E QUOTIDIANI

 

Testo consolidato del CCNL 31/03/2005

Dirigenti e direttori generali di giornali quotidiani

Decorrenza: 01/01/2005

Scadenza: 30/09/2018

CCNL 31/03/2005 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)

- Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

 

Verbale di stipula

 

In Roma il 29 luglio 2005,

tra la Federazione italiana editori giornali, il Sindacato nazionale dirigenti giornali quotidiani e la Federmanager.

Premesso che:

- il Fondo di previdenza dirigenti giornali quotidiani, istituito con accordo 3 maggio 1960, rientra in quelli individuati dall'art. 3, comma 120, della Legge 24 dicembre 2003, n. 390;

- le richiamate disposizioni legislative dispongono per i Fondi di previdenza complementare ivi previsti la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente secondo le modalità disposte dalla disciplina collettiva;

Tutto ciò premesso le parti convengono:

1) in deroga alle previsioni in materia di conferimento del t.f.r. ai Fondi di pensione previsti dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 e dagli emanandi decreti attuativi, la non trasferibilità delle quote di t.f.r. maturande confermando il mantenimento delle stesse nelle disponibilità aziendali;

2) restano integralmente confermate le vigenti disposizioni regolamentari del predetto Fondo in materia contributiva ivi compreso per quanto attiene al t.f.r.

 

Addì, 31 Marzo 2005,

tra Federazione italiana editori giornali,

e

Sindacato nazionale dirigenti aziende industriali

è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro.

Premesso che:

- con accordo 31 marzo 2005 si procedeva al rinnovo del contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dei giornali quotidiani;

- ai sensi di quanto stabilito dal predetto accordo le parti convenivano di istituire un gruppo tecnico paritetico per procedere alla stesura di un nuovo articolato sulla base di quanto stabilito dalle suddette intese;

- il gruppo tecnico concludeva i propri lavori in data 21 luglio 2005 e conseguentemente veniva definito il nuovo articolato contrattuale;

Tutto ciò premesso le parti si danno atto e convengono di aver completato gli adempimenti relativi alla stesura articolata delle intese intercorse il 31 marzo 2005 con la definizione e la approvazione del testo relativo nella struttura allegata al presente accordo.

Il nuovo testo articolato assume la data del 31 marzo 2005, la stessa delle intese intervenute per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dei quotidiani.

 

 

Il giorno 31 marzo 2005,

tra la Federazione italiana editori giornali e la Federmanager Federazione nazionale dirigenti aziende industriali.

Le parti:

Considerate le peculiari caratteristiche della disciplina contrattuale per la dirigenza di settore e le correlazioni con la disciplina delle altre categorie di lavoratori operanti nello stesso settore;

Confermata, altresì, l'opportunità che alla dirigenza venga riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle relative responsabilità e alla peculiarità di funzioni;

Valutata l'opportunità di mantenere a tale disciplina la struttura storicamente consolidata anche per quanto attiene agli effetti collegati all'equilibrio gestionale della previdenza del settore;

Stipulano il presente contratto nazionale collettivo di lavoro per i dirigenti dipendenti da aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di informazione quotidiane della stampa che sostituisce quello del 20 luglio 2000 così come modificato dalle successive intese intervenute il 27

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)

Verbale di stipula

 

Il 29 maggio 2009, in Roma,

tra:

- la Federazione Italiana Editori Giornali;

e

- il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani;
- la Federmanager.

 

Premessa

Premesso che:

- al 31 dicembre 2006 è venuto a scadenza l'accordo economico 31 marzo 2005 relativo al trattamento per la dirigenza di aziende editrici di giornali quotidiani;

- le parti, in considerazione delle vicende contrattuali relative ad altre categorie di lavoratori del settore dei quotidiani, hanno valutato l'opportunità di rinviare la conclusione del rinnovo del trattamento economico dei dirigenti;

- le parti stesse, in considerazione degli orientamenti che si vanno evidenziando nel settore industriale circa un ampliamento su periodi triennali dei cicli contrattuali, hanno considerato la percorribilità di un rinnovo della parte economica con validità triennale con conseguente slittamento della durata della parte economica, modificandosi in tal senso quanto previsto dall'art. 35 del CNCL 31 marzo 2005;

- nella revisione dei trattamenti economici, così come definiti nel presente accordo, le parti hanno tenuto in modo specifico conto della revisione delle durate contrattuali, sia per la parte economica sia per la parte normativa, secondo quanto precisato nella presente premessa;

- con la stipula del presente accordo viene definito il nuovo trattamento economico per i dirigenti dipendenti da aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di informazione quotidiane della stampa con decorrenza dal 1º maggio 2009. I relativi trattamenti economici, cosi come globalmente definiti, tengono anche conto delle "indennità di vacanza contrattuale" erogata a partire dal 1º dicembre 2008 e dei relativi conguagli per il periodo precedente.

Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

[___]

Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)

Verbale di stipula

 

Il giorno 25 settembre 2015 in Roma,

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali

e

il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani,

la Federmanager

 

Premesso che:

- al 30 aprile 2012 sono venuti a scadenza l'accordo economico 29 maggio 2009 e la parte normativa del CCNL 31 marzo 2005 da detto accordo prorogata al 20 aprile 2012;

- le parti nell'ambito del negoziato hanno considerato la pesante situazione economico gestionale che caratterizza il settore dell'editoria quotidiana con progressiva erosione dei ricavi ed andamenti anche prospettici che non evidenziano nel medio periodo segnali di ripresa;

- in presenza di tale situazione le parti hanno condiviso l'esigenza di intervenire sulla attuale disciplina contrattuale perseguendo un effettivo contenimento degli oneri economici che ricadono sulle imprese anche al fine di favorire, in tale contesto, le condizioni di un incremento della popolazione dirigenziale che allo stato deve registrare il suo minimo storico;

- anche per fronteggiare il calo di dirigenti attivi sopra enunciato, le parti sono intervenute con significative modifiche sul Fondo di Previdenza Comptementare, al fine di salvaguardare nel tempo l'equilibrio finanziario detto stesso e consentire un equo bilanciamento degli oneri e prestazioni a carico delle parti;

- con la stipula del presente accordo, le parti hanno definito le modifiche alla vigente disciplina contrattuale, economica e normativa per i dirigenti dipendenti, alla data di stipula del presente accordo da aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di informazione quotidiane della stampa provvedendo nel contempo ad individuare per i dirigenti che verranno assunti a partire dal 1 ottobre 2015 una diversa disciplina così come precisata dalla presente intesa.

 

Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

[___]

 

Dichiarazione a verbale del Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani

 

Il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani, considerato che l'adeguamento del rinnovato CCNL e della parte relativa alla Previdenza Complementare alle condizioni di crisi del settore, ha comportato significativi sacrifici per i dirigenti, in caso di apertura tempestiva del predetto confronto, non farà ricorso ad azioni di tutela dei propri diritti, prima che il confronto sopra stabilito non sia stato concluso con apposito verbale.

 

 

Art. 1 - Norme applicative

 

Le norme di cui al presente contratto si applicano a quei dipendenti di aziende editrici di giornali quotidiani, di aziende stampatrici dei predetti giornali, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che, in conseguenza delle mansioni affidate, abbiano ricevuto per iscritto la nomina di Direttore generale o di dirigente.

 

Nota a verbale - In conseguenza del venir meno a partire dal 1º luglio 2005 della specifica figura del Direttore amministrativo e dell'introduzione con la stessa decorrenza di quella di Direttore generale, le parti hanno proceduto ad una revisione dell'articolato contrattuale per adeguarlo a tale modifica facendo riferimento al termine omnicomprensivo di "dirigente" per quegli istituti che riguardano tutta la di