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Testo Consolidato CCNL del 31/03/2005
DIRIGENTI - GIORNALI E QUOTIDIANI
Testo consolidato del CCNL 31/03/2005
Dirigenti e direttori generali di giornali quotidiani
Decorrenza: 01/01/2005
Scadenza: 30/09/2018
CCNL 31/03/2005 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
- Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In Roma il 29 luglio 2005,
tra la Federazione italiana editori giornali, il Sindacato nazionale dirigenti giornali quotidiani e la Federmanager.
Premesso che:
- il Fondo di previdenza dirigenti giornali quotidiani, istituito con accordo 3 maggio 1960, rientra in quelli individuati dall'art. 3, comma 120, della Legge 24 dicembre 2003, n. 390;
- le richiamate disposizioni legislative dispongono per i Fondi di previdenza complementare ivi previsti la possibilità di operare in deroga alla normativa vigente secondo le modalità disposte dalla disciplina collettiva;
Tutto ciò premesso le parti convengono:
1) in deroga alle previsioni in materia di conferimento del t.f.r. ai Fondi di pensione previsti dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243 e dagli emanandi decreti attuativi, la non trasferibilità delle quote di t.f.r. maturande confermando il mantenimento delle stesse nelle disponibilità aziendali;
2) restano integralmente confermate le vigenti disposizioni regolamentari del predetto Fondo in materia contributiva ivi compreso per quanto attiene al t.f.r.
Addì, 31 Marzo 2005,
tra Federazione italiana editori giornali,
e
Sindacato nazionale dirigenti aziende industriali
è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro.
Premesso che:
- con accordo 31 marzo 2005 si procedeva al rinnovo del contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dei giornali quotidiani;
- ai sensi di quanto stabilito dal predetto accordo le parti convenivano di istituire un gruppo tecnico paritetico per procedere alla stesura di un nuovo articolato sulla base di quanto stabilito dalle suddette intese;
- il gruppo tecnico concludeva i propri lavori in data 21 luglio 2005 e conseguentemente veniva definito il nuovo articolato contrattuale;
Tutto ciò premesso le parti si danno atto e convengono di aver completato gli adempimenti relativi alla stesura articolata delle intese intercorse il 31 marzo 2005 con la definizione e la approvazione del testo relativo nella struttura allegata al presente accordo.
Il nuovo testo articolato assume la data del 31 marzo 2005, la stessa delle intese intervenute per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per la dirigenza dei quotidiani.
Il giorno 31 marzo 2005,
tra la Federazione italiana editori giornali e la Federmanager Federazione nazionale dirigenti aziende industriali.
Le parti:
Considerate le peculiari caratteristiche della disciplina contrattuale per la dirigenza di settore e le correlazioni con la disciplina delle altre categorie di lavoratori operanti nello stesso settore;
Confermata, altresì, l'opportunità che alla dirigenza venga riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle relative responsabilità e alla peculiarità di funzioni;
Valutata l'opportunità di mantenere a tale disciplina la struttura storicamente consolidata anche per quanto attiene agli effetti collegati all'equilibrio gestionale della previdenza del settore;
Stipulano il presente contratto nazionale collettivo di lavoro per i dirigenti dipendenti da aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di informazione quotidiane della stampa che sostituisce quello del 20 luglio 2000 così come modificato dalle successive intese intervenute il 27
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Verbale di stipula
Il 29 maggio 2009, in Roma,
tra:
- la Federazione Italiana Editori Giornali;
e
- il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani;
- la Federmanager.
Premessa
Premesso che:
- al 31 dicembre 2006 è venuto a scadenza l'accordo economico 31 marzo 2005 relativo al trattamento per la dirigenza di aziende editrici di giornali quotidiani;
- le parti, in considerazione delle vicende contrattuali relative ad altre categorie di lavoratori del settore dei quotidiani, hanno valutato l'opportunità di rinviare la conclusione del rinnovo del trattamento economico dei dirigenti;
- le parti stesse, in considerazione degli orientamenti che si vanno evidenziando nel settore industriale circa un ampliamento su periodi triennali dei cicli contrattuali, hanno considerato la percorribilità di un rinnovo della parte economica con validità triennale con conseguente slittamento della durata della parte economica, modificandosi in tal senso quanto previsto dall'art. 35 del CNCL 31 marzo 2005;
- nella revisione dei trattamenti economici, così come definiti nel presente accordo, le parti hanno tenuto in modo specifico conto della revisione delle durate contrattuali, sia per la parte economica sia per la parte normativa, secondo quanto precisato nella presente premessa;
- con la stipula del presente accordo viene definito il nuovo trattamento economico per i dirigenti dipendenti da aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di informazione quotidiane della stampa con decorrenza dal 1º maggio 2009. I relativi trattamenti economici, cosi come globalmente definiti, tengono anche conto delle "indennità di vacanza contrattuale" erogata a partire dal 1º dicembre 2008 e dei relativi conguagli per il periodo precedente.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:
[___]
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
Verbale di stipula
Il giorno 25 settembre 2015 in Roma,
tra
la Federazione Italiana Editori Giornali
e
il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani,
la Federmanager
Premesso che:
- al 30 aprile 2012 sono venuti a scadenza l'accordo economico 29 maggio 2009 e la parte normativa del CCNL 31 marzo 2005 da detto accordo prorogata al 20 aprile 2012;
- le parti nell'ambito del negoziato hanno considerato la pesante situazione economico gestionale che caratterizza il settore dell'editoria quotidiana con progressiva erosione dei ricavi ed andamenti anche prospettici che non evidenziano nel medio periodo segnali di ripresa;
- in presenza di tale situazione le parti hanno condiviso l'esigenza di intervenire sulla attuale disciplina contrattuale perseguendo un effettivo contenimento degli oneri economici che ricadono sulle imprese anche al fine di favorire, in tale contesto, le condizioni di un incremento della popolazione dirigenziale che allo stato deve registrare il suo minimo storico;
- anche per fronteggiare il calo di dirigenti attivi sopra enunciato, le parti sono intervenute con significative modifiche sul Fondo di Previdenza Comptementare, al fine di salvaguardare nel tempo l'equilibrio finanziario detto stesso e consentire un equo bilanciamento degli oneri e prestazioni a carico delle parti;
- con la stipula del presente accordo, le parti hanno definito le modifiche alla vigente disciplina contrattuale, economica e normativa per i dirigenti dipendenti, alla data di stipula del presente accordo da aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di informazione quotidiane della stampa provvedendo nel contempo ad individuare per i dirigenti che verranno assunti a partire dal 1 ottobre 2015 una diversa disciplina così come precisata dalla presente intesa.
Tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:
[___]
Dichiarazione a verbale del Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani
Il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani, considerato che l'adeguamento del rinnovato CCNL e della parte relativa alla Previdenza Complementare alle condizioni di crisi del settore, ha comportato significativi sacrifici per i dirigenti, in caso di apertura tempestiva del predetto confronto, non farà ricorso ad azioni di tutela dei propri diritti, prima che il confronto sopra stabilito non sia stato concluso con apposito verbale.
Le norme di cui al presente contratto si applicano a quei dipendenti di aziende editrici di giornali quotidiani, di aziende stampatrici dei predetti giornali, di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che, in conseguenza delle mansioni affidate, abbiano ricevuto per iscritto la nomina di Direttore generale o di dirigente.
Nota a verbale - In conseguenza del venir meno a partire dal 1º luglio 2005 della specifica figura del Direttore amministrativo e dell'introduzione con la stessa decorrenza di quella di Direttore generale, le parti hanno proceduto ad una revisione dell'articolato contrattuale per adeguarlo a tale modifica facendo riferimento al termine omnicomprensivo di "dirigente" per quegli istituti che riguardano tutta la dirigenza, esplicitando quegli specifici trattamenti che le parti hanno individuato di esclusiva pertinenza del Direttore generale.
Norma transitoria - Lo specifico inquadramento del Direttore amministrativo viene meno con effetto dal 1º luglio 2005 in quanto il connesso trattamento economico-normativo viene riconosciuto alla nuova figura del Direttore generale.
Ai Direttori amministrativi in forza al 30 giugno 2005, ai quali sia stata riconosciuto per iscritto dall'azienda, e applicato, entro tale data, lo specifico inquadramento contrattuale previsto per tale figura dalla previgente disciplina, il relativo trattamento verrà mantenuto "ad personam", in base a quanto stabilito dall'accordo collettivo 26 luglio 2000, e dall'accordo economico 25 luglio 2003 così come modificato con l'accordo 31 marzo 2005. Agli stessi verrà riconosciuto quanto derivante dal rinnovo dei predetti accordi.
Al dipendente che dovesse essere investito delle funzioni amministrative successivamente alla data del 30 giugno 2005 verrà riconosciuto il trattamento del dirigente.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
3) PARTE NORMATIVA COMUNE Al DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2015 E ASSUNTI O PROMOSSI SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DATA.
Art. 1 - Norme applicative (perimetro di applicazione ai dirigenti)
- le norme del presente contratto si applicano ai dipendenti che operano con la qualifica di dirigente nell'ambito di aziende che stampano giornali quotidiani e che elaborano ed editano informazioni quotidiane in tutte le forme consentite dalla attuali tecnologie, nonché di agenzie di informazione quotidiane per la stampa; i dirigenti che operano nei suddetti contesti aziendali, saranno iscritti al Fondo Complementare di Previdenza di cui all'art. 18;
Art. 2 - Posizione gerarchica e funzioni
Il Direttore generale dipende direttamente ed esclusivamente dal proprietario del giornale o dal legale rappresentante della società editrice del giornale.
Se la procura o il contratto speciale non lo collocano in posizione di preminenza, egli è nella gerarchia dell'azienda sullo stesso piano del Direttore politico.
Il Direttore generale ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di autonomia e potere decisionale ed esplica in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa nei relativi assetti amministrativi, del personale, tecnico-produttivi nonché commerciali in tutte le relative articolazioni operative.
I contratti a termine sono ammessi soltanto per i dirigenti assunti da giornali la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore a 12 mesi. Saranno pure ammessi, per un periodo massimo di 12 mesi, quando si tratti di sostituire il Direttore amministrativo o il dirigente assente per i motivi di cui agli artt. 6, 15 e 16 del presente contratto.
La eventuale fissazione del periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 cod. civ. potrà essere convenuta all'atto dell'assunzione per un periodo non superiore a mesi quattro.
Il dirigente non potrà assumere altri impegni che vincolino la loro attività senza esserne autorizzato dall'imprenditore.
Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, con almeno un mese di preavviso, ove fosse ritenuta dannosa per l'impresa, senza diritto ad indennizzo.
In ogni caso, il dirigente non potrà assumere incarichi in contrasto con gli interessi morali e materiali dell'azienda alla quale appartiene.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi sarà concesso, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, un periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, con facoltà da parte dell'azienda di non corrispondere retribuzione.
Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio quando, all'atto della concessione, il dirigente abbia almeno due anni di servizio effettivo.
I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, senza retribuzione, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali nella Federmanager, provinciali o regionali o nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'INPS; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti Enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore degli interessati siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante i periodi di aspettativa.
Art. 7 - Aggiornamento culturale-professionale
Le aziende, allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, attesa la struttura e la natura dell'attività svolta, avvieranno interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità affidate all'interessato.
La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata con il dirigente interessato.
Dichiarazione a verbale - Le parti, nel riconfermare la particolare importanza che l'attuazione di appropriati interventi formativi riveste per i dirigenti e per le imprese si riservano di definire specifici interventi in linea con quanto previsto per i dirigenti industriali da definirsi con successive intese che tengano conto della possibilità di destinare a Fondirigenti (FDIR) il contributo integrativo dello 0,30% introdotto dall'art. 25 della Legge n. 845/1978.
Art. 8 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.
Il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, hanno diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità fissa di cui all'art. 21 e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, con decorrenza 1º luglio 2000, al corrispettivo della predetta indennità fissa. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni lui attribuite non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
Le garanzie e le tutele di cui al 4º comma del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o di colpa grave, accertati con sentenza passata in giudicato.
Disposizione transitoria - Per i casi di risoluzione del rapporto eventualmente intervenuti ai sensi del 2º comma dell'art. 8, a tutto il 30 giugno 2000 l'indennità supplementare al t.f.r. è pari alla metà del corrispettivo dell'indennità fissa di cui all'art. 21.
Art. 9 - Trattamento economico
L'istituto dell'ex meccanismo di variazione automatica è regolato dall'Allegato 1 al presente contratto.
I minimi contrattuali sono fissati con specifici accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente contratto (Allegato 2).
Art. 10 - Importo per ex elemento di maggiorazione
L'elemento di maggiorazione previsto dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 luglio 1985, come modificato dall'accordo 20 ottobre 1987, pari al 12% degli elementi della retribuzione mensile individuali di fatto percepiti dal dirigente e considerati utili dalle vigenti disposizioni di Legge e di contratto per il trattamento di fine rapporto, con effetto dal 1º luglio 1989 è congelato in cifra sui valori della retribuzione individuale di fatto di cui sopra calcolata al 30 giugno 1989. Restano confermate le modalità di erogazione in atto.
Conseguentemente, la percentuale indicata nel 1º comma non sarà più applicata ai miglioramenti retributivi attribuiti a qualsiasi titolo (collettivo e/o individuale) dal 1º luglio 1989 e successivamente, ivi compresi tutti quelli derivanti dal presente contratto. Per coloro che siano stati assunti o promossi nella qualifica a decorrere dal 1º luglio 1989 è riconosciuto un ammontare corrispondente al 12% applicato ai minimi contrattuali di stipendio previsti dall'accordo 10 novembre 1989 con decorrenza 1º gennaio 1989 (Direttore amministrativo euro 1.381,52; dirigente euro 1.345,89) nonché all'importo mensile per meccanismo di variazione automatica in atto al giugno 1989 (lire 1.236.000 pari a euro 638,34) e al valore dell'indennità mensile calcolata sui precedenti istituti.
Per quanto concerne l'indennità di carica e la relativa aggiunta, tenuto conto delle specifiche modalità di computo che prevedevano fin dalla istituzione dell'elemento di maggiorazione la corresponsione dello stesso prescindendo dai massimali stabiliti per dette indennità, il 12% viene calcolato sulla base dei valori utili agli effetti dell'indennità di carica e relativa aggiunta con riferimento al giugno 1989 e continuerà ad essere corrisposto in cifra fissa, in aggiunta alle predette indennità prescindendo dai massimali per le stesse indennità stabiliti.
Nota a verbale - Le parti si danno reciprocamente atto che dall'ammontare della retribuzione individuale di fatto, prevista dal 1º comma ai fini del computo dell'ex elemento di maggiorazione, erano esclusi i miglioramenti economici che siano stati aziendalmente attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo 20 ottobre 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal contratto 10 novembre 1989.
Nei predetti miglioramenti economici era ricompreso l'importo afferente il 12% suscettibile pertanto di assorbimento con gli aumenti derivanti dal medesimo contratto 10 novembre 1989.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
1 - PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI ASSUNTI O PROMOSSI A TALE QUALIFICA A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2015.
[___]
Art. 10 - Importo per ex elemento di maggiorazione
- il suddetto importo non sarà attribuito ai dirigenti neo assunti o neo promossi dalla data del 1 ottobre 2015.
Per retribuzione si intende, oltre allo stipendio, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, le gratificazioni ed ogni altro compenso, anche se corrisposto in natura, comunque denominato e a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, in misura fissa o variabile, con esclusione dei rimborsi di spese effettive, di quelle indennità, gratificazioni ed assegni eccezionali corrisposti una volta tanto per prestazioni speciali.
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Il dirigente ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento prerequativo o di merito, ad un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari euro 139,44 per ogni biennio di anzianità di servizio fino ad un massimo di 10 scatti.
Per i dirigenti in servizio alla data di stipula del CCNL 9 luglio 1985 la misura prevista dal 1º) comma del presente articolo spetterà sino ad un massimo di 15 bienni di anzianità.
Il computo del biennio ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti di stipendio individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.
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Norma transitoria - Gli aumenti periodici di anzianità già maturati dal dirigente alla data del 1º gennaio 1989 sono stati trasformati in cifra sulla base del valore di euro 139,44 per ogni biennio di anzianità e considerati utili a tutti gli effetti contrattuali.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
1 - PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI ASSUNTI O PROMOSSI A TALE QUALIFICA A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2015.
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
- a partire dalla data di vigenza del presente accordo, i dirigenti neo assunti o neo promossi potranno maturare un numero massimo di tre scatti biennali; l'importo di ogni scatto potrà essere riassorbito qualora al dirigente siano concessi incrementi discrezionali della RAL;
2) PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015.
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
- i dirigenti già in forza alla data del 30 settembre 2015, nel periodo di vigenza del presente accordo, potranno maturare gli scatti biennali fino al massimo di 10.
Il dirigente ha diritto di percepire ogni anno, con lo stipendio del mese di giugno, una indennità di carica pari all'ammontare della retribuzione mensile nei limiti del massimale stabilito negli specifici accordi economici (Allegato 2).
In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari alla retribuzione mensile nei limiti del massimale predetto.
Le modalità di corresponsione della indennità di carica e relativa aggiunta saranno conformi a quelle stabilite per la tredicesima mensilità.
La indennità di carica e la relativa aggiunta non sono computabili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità e della indennità sostitutiva delle ferie.
Valgono invece a tutti gli altri effetti.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
1 - PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI ASSUNTI O PROMOSSI A TALE QUALIFICA A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2015.
Art. 13 - Indennità di carica
- il secondo comma (indennità di carica aggiuntiva) viene abrogato.
I dirigenti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuito come segue:
- un mese per coloro che hanno una anzianità aziendale fino a 5 anni;
- 30 giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale di oltre 5 anni e fino a 20;
- 35 giorni lavorativi per coloro che hanno una anzianità aziendale oltre i 20 anni.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le quattro settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
Ai dirigenti che abbiano una anzianità aziendale di almeno un anno saranno concessi in aggiunta alle ferie permessi straordinari retribuiti per complessivi dieci giorni lavorativi nell'anno.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinunciano in tutto o in parte ai permessi di cui al comma precedente. Il dirigente può usufruire nell'anno successivo dei permessi eventualmente non goduti nel solo anno precedente.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
1 - PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI ASSUNTI O PROMOSSI A TALE QUALIFICA A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2015.
Art. 14 - Ferie/permessi
- Ferie: a partire dal 1 ottobre 2015, le ferie verranno ridotte di cinque giorni rispetto a quanto previsto dall'art 14 del CCNL. Il nuovo monte ferie sarà pertanto di 21 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale fino a 5 anni, di 25 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale di oltre 5 anni e fino a 20 e di 30 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale oltre i 20 anni.
- Permessi: i 10 giorni di permessi di cui al comma 6º dell'art. 14 sono ridotti della metà.
2) PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015.
Art. 14 - Ferie-permessi
- Ferie: a partire dal 1 ottobre 2015, le ferie verranno ridotte di cinque giorni rispetto a quanto previsto dall'art 14 del CCNL. Il nuovo monte ferie sarà pertanto di 21 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale fino a 5 anni, di 25 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale di oltre 5 anni e fino a 20 e di 30 giorni lavorativi per coloro che hanno un'anzianità aziendale oltre i 20 anni.
- Permessi: nessuna modifica..
Art. 15 - Trattamento di malattia e maternità
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro corrispondendogli l'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi.
L'azienda ha diritto di far controllare la inidoneità al lavoro del dirigente da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di constatata permanente inidoneità al lavoro l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità fissa stabilita dal presente contratto.
Qualora la prosecuzione della malattia non consenta di riprendere servizio a causa di permanente inidoneità al lavoro questi può risolvere il rapporto con diritto allo stesso trattamento di cui al comma che precede. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, l'azienda, conservando al dirigente il suo posto di lavoro, gli corrisponderà l'intera retribuzione mensile.
Tale trattamento è sostitutivo di quello previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art. 16 - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio
Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione, integrando quanto erogato dall'INAIL a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, sino alla raggiunta idoneità al lavoro o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e mesi sei dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
Agli effetti del precedente comma si considera:
-- infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla Legge sulla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale, la malattia che sia fra quelle indicate nella tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in vigore sino al 24 luglio 2000.
L'indennità di inabilità temporanea assoluta a carico dell'INAIL è anticipata al dirigente dall'azienda, che ne recupera il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell'Istituto.
L'azienda inoltre deve stipulare nell'interesse del dirigente una polizza che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da malattia professionale o da infortunio per quals1asi causa verificatosi tale da ridurre in misura superiore a 2/3 la capacità lavorativa specifica, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
b) in caso di invalidità permanente parziale causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124/1965;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata da malattia professionale o da infortunio per qualsiasi causa verificatosi purché la morte non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi del precedente punto e causata dal medesimo evento che ha determinato tale invalidità, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo 2000, estende ai dirigenti l'obbligo di iscrizione all'INAIL, l'azienda inserirà nella polizza di cui al precedente 4º comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda:
a) la riduzione dell'indennizzo, dovuta al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'INAIL all'assicurato a titolo di invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso ente agli eventi causa dell'assicurato;
b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa dell'importo della prestazione liquidata dall'INAIL;
c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall'INAIL o dal giudice, ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della compagnia;
d) l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l'INAIL ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro; il dirigente, su richiesta della compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l'obbligo di proporre causa all'INAIL. In caso di esito favorevole, il dirigente dovrà restituire alla compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lett. a) del presente comma.
L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, una somma pari a decorrere dal 1º luglio 2005 ad euro 116.202,80, quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 162.683,92 quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Detti importi, a decorrere dal 1º luglio 1007 saranno pari rispettivamente ad euro 129.114,22 ed a euro 180.759,91. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di euro 139,44 annue, che saranno trattenute dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento.
Le somme rispettivamente assicurate al comma precedente nonché l'entità del concorso del dirigente ivi stabilita operano a decorrere dalle date indicate.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.
Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al 4º comma eventuali intese, attuali o future, definite tra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi degli eventi ivi specificati, dell'obbligo al pagamento delle somme di cui al richiamato 4º comma, lett. a) o lett. b), rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.
Dichiarazioni a verbale - Le parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al dirigente di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa, i commi 4, lett. a), e lett. b) e 6 dell'art. 16 si interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di detto riconoscimento.
Le parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione delle somme assicurate ai sensi del comma 4, lett. a), primo alinea e lett. b), nonché del comma 8 dell'art. 16, le società stipulanti le polizze assicurative ed i loro riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato di invalidità del dirigente così come formulato:
1) dall'INPS, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;
2) dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l'ipotesi precedente.
Le parti concordano che in caso di morte del dirigente, i beneficiari delle somme assicurate ai sensi dei commi 4, lett. c), 6 e 9 dell'art. 16, sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente. In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono individuati ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.
Infine, resta inteso tra le parti che, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma 6, dell'art. 16 cessa di produrre effetti dal momento della erogazione della somma ivi prevista per l'assicurazione contro tale evento.
Le parti si danno reciprocamente atto che il richiamo alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965, di cui al 2º comma dell'art. 16, deve intendersi comprensivo dell'ampliamento disposto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 350/1997, in base alla quale l'INAIL indennizza, oltre alle malattie elencate nella predetta tabella, anche le malattie non tabellate di cui il dirigente dimostri l'origine professionale.
Art. 17 - Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo
Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza integrativa di malattia, come disciplinate dalle apposite separate intese contestualmente sottoscritte alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
DICHIARAZIONE A VERBALE - Allegato all'accordo di rinnovo del CCNL del 25 settembre 2015
[___]
B. Proporre alle Parti firmatarie del presente CCNL un progetto di confluenza del Fondo di Previdenza complementare in altro fondo a più ampia partecipazione, corredato delle necessarie valutazioni attuariali e valutati gli aspetti fiscali.
La Commissione riferirà alle parti firmatarie del presente accordo sull'esito delle valutazioni fatte, entro sei mesi dal suo insediamento.
Accordo in merito alla contribuzione al Fondo integrativo di previdenza dirigenti giornali quotidiani
Allegato all'accordo di rinnovo del CCNL del 25 settembre 2015
Il giorno 25 settembre 2015 in Roma,
tra
la Federazione Italiana Editori Giornali e Assaciazione Stampatori italiana Giornali
e
il Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani
la Federmanager
premesso che:
- 1e risultanze attuariali relative alle valutazioni economico-finanziarie del Fondo integrativo di previdenza dirigenti giornali quotidiani, come da bilancio tecnico relativo all'anno 2014, dimostrano una situazione di sofferenza del fondo, dovuta, soprattutto in chiave prospettica, al progressivo calo del numero dei lavoratori attivi e all'entità delle prestazioni erogate e riferite a pensioni maturate con il sistema a ripartizione, si da escludere che il Fondo abbia a disposizione mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti;
- per tali motivi, le Parti sociali istitutive del Fondo ritengono necessario, a margine dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo del settore, addivenire ad un accordo che possa favorire la dinamicità del mercato del lavoro, intervenendo sulle contribuzioni di solidarietà riferite ai lavoratori attivi, riducendo al contempo l'entità delle prestazioni, al fine di poter risanare la citata situazione di sofferenza,
visto:
- l'articolo 7 bis, comma 2 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252, come introdotto, dall'art. 10, comma 2, del decreto Legge 28 giugno 2013, n° 76, in base al quale, "qualora i Fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento, sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei Fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni".
Tanto premesso, si conviene quanto segue:
1) Contribuzione al Fondo Integrativo di Previdenza
Le Parti si stabiliscono di ridurre di 1 punto percentuale il contributo di solidarietà a carico delle aziende (che passa dal 6,80% al 5,80%) a decorrere l 1 ottobre 2015 per tutti i dirigenti/direttori generali in forza alla predetta data;
In seguito alle suddette risultanze inoltre, si decide di fissare all'1,0% il contributo di solidarietà per i dirigenti/direttori generali assunti o promossi a tali qualifiche a partire dal 1 ottobre 2015.
2) Contributo di solidarietà ed altre misure a carico dei pensionati del Fondo
Al fine di assicurare l'equilibrio del Fondo anche in relazione a quanto definito al punto precedente, le Parti, ai sensi e per gli effetti concordano di imputare ai pensionati in essere a far data dal 1 ottobre 2015 un contributo di solidarietà annuale pari al 17,5% della quota parte di pensione integrativa calcolata con il sistema a ripartizione.
Con la stessa decorrenza verrà applicato un abbattimento delle future pensioni di reversibilità nella misura del 50% sulla quota a ripartizione; per la quota a capitalizzazione sarà prevista l'opzione del dirigente all'atto della liquidazione con scelta fra reversibilità o meno.
Durante la vigenza del presente rinnovo contrattuale, le Parti concordano che verrà sospesa l'applicazione dell'"adeguamento delle pensioni in corso di godimento", di cui all'articolo 20 del vigente regolamento del Fondo, limitatamente alla quota di pensione a ripartizione.
Le Parti demandano al CdA del Fondo la predisposizione delle modifiche regolamentari necessarie all'attuazione delle misure previste dal presente articolo.
3) Verifiche ed eventuali interventi
Le parti effettueranno entro il 31/12/2017 una verifica tesa alla valutazione dell'efficacia del contributo di solidarietà di cui al punto precedente.
Qualora, a seguito di tale verifica, le condizioni di sostenibilità del Fondo manifestassero, per qualunque causa, miglioramenti tendenziali, le parti procederanno ad una equa riduzione del contributo di solidarietà sopra imputato ai pensionati.
4) Clausola di garanzia
Qualora si riscontrassero violazioni a quanto previsto dall'art. 1 cosi come riformulato nell'accordo di rinnovo del CCNL, le parti firmatarie concordano di aprire con tempestività un tavolo di confronto per valutare la situazione, gli impatti sulla sostenibilità finanziaria del Fondo e le soluzioni adeguate.
Le Parti trasferiscono il presente accordo agli Organi del Fondo di Previdenza Integrativa per la sua attuazione con le decorrenze indicate.
Per i contributi relativi al trattamento di previdenza di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 967 ed al regolamento di cui al D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni ed integrazioni si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità.
Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.
Le aziende sono inoltre tenute ad iscrivere i dirigenti al Fondo previdenza dirigenti giornali quotidiåni istituito con accordo 3 maggio 1960.
Il contributo per detto Fondo, sono regolati dall'art. 25 del relativo Protocollo regolamentare, così come risultante a seguito degli accordi sindacali 22 gennaio 2002 e 25 luglio 2003.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
3) PARTE NORMATIVA COMUNE Al DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2015 E ASSUNTI O PROMOSSI SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DATA.
Art. 1 - Norme applicative (perimetro di applicazione ai dirigenti)
[___]; i dirigenti che operano nei suddetti contesti aziendali, saranno iscritti al Fondo Complementare di Previdenza di cui all'art. 18;
Art. 19 - Mutamenti di proprietà dell'azienda
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi forma dell'azienda valgono le norme di Legge.
Il dirigente che non intendessero accettare il passaggio alle dipendenze dell'azienda subentrante, avrà diritto, al momento del trapasso, senza preavviso, o entro sei mesi da questo, col preavviso di un mese, di ottenere la risoluzione del rapporto di impiego con trattamento eguale a quello che spetterebbe loro in caso di licenziamento.
Sarà considerato trapasso di azienda, agli effetti del comma che precede, anche il solo passaggio di proprietà della maggioranza del capitale.
Nel caso di cessazione dell'azienda per qualsiasi ragione compete al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità di cui all'art. 21.
Art. 20 - Legittimi motivi di dimissioni
In caso di sostanziale cambiamento dell'indirizzo politico del giornale il Direttore generale potrà chiedere la risoluzione del rapporto con diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità di cui all'art. 21.
Per quanto concerne l'indennità di cui alla lett. c) dell'art. 21, l'erogazione è condizionata alla sussistenza dei limiti di età ivi previsti.
Uguale diritto spetta a tutti i dirigenti:
a) quando, per fatti che comportino la responsabilità dell'editore si sia creata una situazione evidentemente incompatibile con la loro dignità professionale e personale;
b) quando, a seguito di mutamento delle proprie attività sostanzialmente incidente sulla loro posizione, risolvono, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro.
Art. 21 - Indennità fissa in caso di licenziamento
In caso di risoluzione del rapporto, quando questo non avvenga per volontà (salvo quanto stabilito dagli artt. 19 e 20) o colpa del dirigente non in prova, l'azienda corrisponderà:
a) al Direttore generale: una indennità fissa (comprensiva dell'indennità di preavviso) pari all'importo di tredici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga entro dieci anni di servizio; quindici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga tra i dieci e i quindici anni di servizio; diciotto mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo quindici anni di servizio;
b) agli altri dirigenti: una indennità fissa (comprensiva dell'indennità di preavviso) pari all'importo di otto mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni di servizio; dodici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga tra i cinque e i dieci anni di servizio; quindici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo dieci e fino a quindici anni di servizio; diciotto mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo quindici anni di servizio;
c) a tutti i dirigenti compreso il Direttore generale: una ulteriore indennità fissa pari a tredici mensilità di retribuzione per coloro che abbiano più di quarantaquattro anni compiuti e meno di cinquantacinque anni compiuti; pari a sette mensilità di retribuzione per coloro che abbiano cinquantacinque anni compiuti e meno di cinquantanove anni compiuti. Resta salvo quanto previsto dal 4º comma dell'art. 27.
L'ammontare della retribuzione da prendere a base per il computo dell'indennità fissa sarà dato dalla somma dell'ultimo stipendio mensile aumentato di un dodicesimo della tredicesima mensilità, di un dodicesimo dell'indennità di carica e relativa aggiunta e della media mensile degli altri elementi indicati all'art. 11 percepiti negli ultimi 24 mesi o nel minor tempo di servizio prestato.
Dichiarazione a verbale - Le parti concordano che dalla stipula del CCNL 10 novembre 1989, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, l'indennità fissa prevista dalle lett. a) oppure b) dell'art. 21 è computata agli effetti del trattamento di fine rapporto. Le parti si danno, altresì, atto che, considerata la particolare specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità fissa o frazione di essa prevista dagli artt. 8, 19, 20 e 33 a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto per il computo del trattamento di fine rapporto.
Il preavviso dovuto dal dirigente in caso di dimissioni di cui agli artt. 8, 20 e 33 è di 15 giorni.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
3) PARTE NORMATIVA COMUNE Al DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2015 E ASSUNTI O PROMOSSI SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DATA.
Art. 21 - Indennità fissa - preavviso in caso di licenziamento
A decorrere dal 1 ottobre 2015 in caso di risoluzione del rapporto del direttore generale o del dirigente non in prova, quando questo non avvenga per giusta causa (salvo quanto stabilito dagli articoli 19 e 20), l'azienda corrisponderà:
a) una indennità fissa (comprensiva dell'indennità di preavviso) pari all'importo di sette mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni di servizio; nove mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga tra i cinque e i dieci anni di servizio; dodici mensilità di retribuzione se la risoluzione dei rapporto avvenga dopo dieci e fino a quindici anni di servizio; quindici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga dopo quindici anni di servizio.
b) una ulteriore indennità fissa pari a dieci mensilità di retribuzione per coloro che abbiano più di quarantasei anni compiuti e meno di cinquantasette anni compiuti; pari a cinque mensilità di retribuzione per coloro che abbiano cinquantasette anni compiuti e meno di sessantacinque anni compiuti. La corresponsione di tale indennità comporta, per chi la riceve, la rinuncia al ricorso alla procedura arbitrale di cui al successivo art. 27.
L'ammontare della retribuzione da prendere a base per il computo dell'indennità fissa sarà dato dalla somma dell'ultimo stipendio mensile aumentato di un dodicesimo della tredicesima mensilità, di un dodicesimo dell'indennità di carica e relativa aggiunta e della media mensile degli altri elementi indicati all'art. 11 percepiti negli ultimi 24 mesi o nel minor tempo di servizio prestato.
Il preavviso dovuto dal dirigente in caso di dimissioni di cui agli artt. 8, 20 e 33 è di 15 giorni.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che dalla stipula del CCNL 10 novembre 1989, per la peculiarità delle funzioni dirigenziali, l'indennità fissa prevista dalla lettera a) dell'art. 21 è computata agli effetti del trattamento di fine rapporto. Le parti si danno, altresì, atto che, considerata la particolare specifica natura del trattamento corrispondente all'indennità fissa o frazione di essa prevista dagli artt. 8, 19, 20 e 33 a favore del dirigente che risolva il rapporto di lavoro, il trattamento medesimo non ha effetto per il computo del trattamento di fine rapporto.
Le parti concordano che in caso di accordo di risoluzione consensuale del rapporto, la società editrice, col consenso del dirigente interessato, potrà inserire nello stesso il servizio di outplacement e la certificazione delle competenze acquisite, per favorire la ricollocazione del dirigente nel mercato del lavoro manageriale.
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto
1) In caso di risoluzione del rapporto, trascorso il periodo di prova, spetterà ai dirigenti, a parte quanto previsto dall'art. 21, un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall'art. 2120 cod. civ. come sostituito dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
2) Con riferimento al 2º comma del citato art. 2120 cod. civ. per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale.
Fanno altresì parte della retribuzione l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti ai dirigenti nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.
Disposizione transitoria - Ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità da calcolarsi all'atto dell'entrata in vigore della Legge n. 297/1982, ai sensi dell'art. 5, 1º comma, della Legge medesima, si richiamano le particolari norme di cui alle disposizioni transitorie in calce all'art. 22 del CCNL 14 maggio 1981, i cui termini vengono di seguito integralmente riportati.
"Per i Direttori amministrativi e i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, hanno maturato l'anzianità già prevista dal sostituito art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1975 per il conseguimento, sull'intera anzianità o su parte di essa, della maggiore indennità in ragione di 1/2 mensilità, si procederà a quantificare l'indicata maggiore indennità spettante alla data predetta, traducendola in corrispondenti mensilità (e/o frazione) che saranno erogate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell'ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell'indennità di anzianità.
Per i dirigenti che, alla data del 31 gennaio 1979, non hanno maturato i requisiti già stabiliti dal sostituito art. 21 per conseguire la maggiore indennità, si procederà alla relativa quantificazione e traduzione in corrispondenti mensilità (e/o frazione) in proporzione alle singole anzianità.
Nei casi di anzianità che, ai sensi del 1º comma, diano diritto alla maggiore indennità limitatamente a parte dell'anzianità stessa, il riconoscimento di cui al precedente comma si aggiungerà a quello dovuto ai sensi del 1º comma.
La liquidazione ed erogazione saranno effettuate con le modalità stabilite dal 1º comma, anche nei casi di cui al 2º ed al 3º comma.
Le quantificazioni stabilite al comma 2 avverranno in base al rapporto tra l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente alla data del 31 gennaio 1979 e la permanenza in detta qualifica che sarebbe stata individualmente necessaria a norma del sostituito art. 21 per consentire la migliore misura per l'intera anzianità.
Per procedere al calcolo del rapporto, che sarà espresso con tre cifre decimali, le suddette grandezze vanno indicate in numero di mesi. L'individuazione delle corrispondenti mensilità e/o frazione sarà ottenuta moltiplicando per quattro l'indicato rapporto".
Art. 23 - Indennità in caso di dimissioni
In caso di dimissioni volontarie spetta ai dirigenti il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo precedente.
I dirigenti che abbiano una anzianità eccedente i dieci anni di servizio avranno diritto alla corresponsione della indennità fissa di cui all'art. 21, lett. a) oppure b).
I dirigenti, tranne i casi previsti dagli artt. 8, 19, 20 e 33, non potranno abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del dirigente.
Nel caso di dimissioni del dirigente ai sensi del 4º comma dell'art. 15 il trattamento economico ad esso spettante non comprende l'ulteriore indennità fissa di cui alla lett. c) del 1º comma dell'art. 21.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
3) PARTE NORMATIVA COMUNE Al DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2015 E ASSUNTI O PROMOSSI SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DATA.
Art. 23 - Dimissioni del dirigente
(L'art. 23 rimane in vigore nella formulazione attuale fino al 30 settembre 2016, con la soppressione dell'inciso "oppure b)" alla fine del 2" comma.
A far data dal 1 ottobre 2016 l'articolo è sostituito dal seguente
In caso di dimissioni volontarie spetta ai dirigenti il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo precedente.
I dirigenti, tranne i casi previsti dagli articoli 8, 19, 20 e 33, non potranno risolvere il rapporto di lavoro con l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del dirigente.
Norma transitoria:
I dirigenti che alla data del 30 settembre 2016 abbiano maturato una anzianità aziendale eccedente i dieci anni di servizio avranno diritto in caso di dimissioni volontarie intervenute successivamente a tale data, alla corresponsione di una indennità sostitutiva della fissa pari all'importo di dodici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga fra i dieci e i quindici anni di servizio; di quindici mensilità di retribuzione se la risoluzione del rapporto avvenga oltre i quindici anni di servizio.
Ai dirigenti che alla medesima data sopra precisata, abbiano già maturato una anzianità aziendale di almeno cinque anni e meno di dieci, verrà attribuita, in caso di dimissioni voiontarie intervenute successivamente a tale data, una indennità sostitutiva della fissa pari a tre mensilità.
La mensilità di retribuzione da prendere a base per il computo dell'indennità sostitutiva della fissa di cui al presente articolo, è quella indicata dall'ultimo comma dell'art. 21, calcolata alla data del 30 settembre 2016 e non sarà soggetta ad ulteriori aggiornamenti o rivalutazioni.
Art. 24 - Dimissioni per anzianità
Il dirigente che abbia superato il 60º anno di età ed abbia una anzianità di servizio di almeno tre anni ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento, oltre al trattamento di fine rapporto, della indennità stabilita dall'art. 21, lett. a) oppure b).
Ove dopo tale risoluzione l'interessato fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica conserverà il diritto al trattamento previsto dal presente contratto; peraltro in caso di risoluzione del rapporto l'indennità fissa sarà ridotta nella misura di un sesto di quella prevista dal suddetto art. 21.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
3) PARTE NORMATIVA COMUNE Al DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2015 E ASSUNTI O PROMOSSI SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DATA.
Art. 24 - Dimissioni per anzianità
L'art. 24 rimane in vigore nell'attuale formulazione fino al 30 settembre 2016 con l'eliminazione dell'inciso "oppure b" e viene abrogato a far data dal 1 ottobre 2016.
Art. 25 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del dirigente l'azienda corrisponderà agli aventi diritto le indennità che sarebbero spettate al dirigente in caso di licenziamento, indipendentemente da quanto possa loro spettare per Fondi di previdenza, per assicurazione infortuni o per ogni altro titolo.
A tutti gli effetti del presente contratto, fatta eccezione per gli aumenti periodici di anzianità, i quali decorrono a norma del 2º comma del precedente art. 12 dalla data di nomina a dirigente, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche.
All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
1 - PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI ASSUNTI O PROMOSSI A TALE QUALIFICA A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2015.
Art. 26 - Anzianità
- tutti gli istituti del presente contratto trovano applicazione dalla data di nomina alla qualifica di dirigente, non tenendo conto - salvo diversi accordi fra !e parti - del periodo trascorso in altra qualifica.
Art. 27 - Risoluzione del contratto di lavoro
Nel caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Il dirigente licenziato hanno facoltà di richiedere per iscritto a mezzo raccomandata a.r. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, la motivazione del recesso se non è contenuta nella comunicazione stessa. In tal caso l'editore entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del dirigente, renderà note per iscritto con raccomandata a.r. le ragioni del licenziamento.
Ove non segua, da parte dell'editore, la suddetta comunicazione dei motivi, o il dirigente non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, lo stesso potrà ricorrere, entro trenta giorni, all'apposito Collegio, istituito a cura delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Il ricorso dovrà essere inoltrato alla Federmanager a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al dirigente che abbia ricevuto l'indennità prevista dall'art. 21, 1º comma, lett. c) (ulteriore indennità fissa).
Il versamento di tale indennità comporta, per chi la riceve, la rinuncia al ricorso e all'applicazione della procedura appresso prevista.
Le disposizioni del presente articolo, salvo la comunicazione per iscritto di cui al 1º comma, non si applicano altresì in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che siano in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65º anno di età (60º se donna).
Costituzione Collegio arbitrale e procedura del ricorso
Il Collegio, istituito a cura delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, resterà in carica per la durata del contratto stesso e potrà essere rinnovato. Il Collegio è composto da un rappresentante degli editori designato dalla FIEG, uno dei dirigenti designato dalla Federmanager ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette Federazioni.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Salvo diverso accordo tra le parti il Collegio ha sede presso il Ministero del lavoro.
Le funzioni di segreteria saranno svolte a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.
Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza a mezzo raccomandata a.r. della Federmanager, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente a cura della Federmanager alla FIEG e, per conoscenza, all'azienda interessata.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della istanza di cui sopra da parte della FIEG. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove in tale sede non si raggiunga una conciliazione ed il Collegio accolga con motivato giudizio il ricorso del dirigente, esso potrà contestualmente disporre a carico dell'azienda una indennità supplementare del trattamento contrattuale fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, tra un minimo di 10 mesi ed un massimo di 24 mesi di retribuzione da calcolarsi con i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente titolo, nonché quello di cui al 3º comma del presente articolo.
In conformità all'art. 412 ter, lett. e) cod. proc. civ., il compenso del Presidente, ripartito al 50 % fra le parti in causa, è determinato secondo i criteri pattuiti dalle Organizzazioni firmatarie.
Il compenso degli altri componenti del Collegio sarà a carico delle rispettivi parti in causa.
Il ricorso al Collegio non costituisce motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 21 e 22 del presente contratto.
L'eventuale istruttoria dovrà essere improntata al principio del rispetto del contraddittorio, verificando che le parti si scambino le rispettive difese e produzioni documentali; sarà tenuta una sintetica verbalizzazione delle riunioni arbitrali, con indicazione dei presenti e delle attività svolte; le dichiarazioni dei testi saranno riassunte sommariamente, salvo diversa decisione del Collegio.
Norma di attuazione - Fatta in ogni caso salva la facoltà di sostituzione dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, ai sensi del 4º comma del presente titolo, il Collegio già costituito in base al CCNL 14 luglio 2000 si intende prorogato sino al rinnovo del presente contratto.
Dichiarazione a verbale - Le parti confermano la permanente validità della disciplina contrattuale di cui al presente articolo volta, in via principale, a favorire la conciliazione tra azienda e dirigente in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, contemperando e componendo i rispettivi interessi in maniera non litigiosa; ovvero, qualora ciò risulti impossibile, volta a una rapida decisione della controversia senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari.
Pertanto, le parti si impegnano a svolgere nei confronti dei rispettivi rappresentati ogni opportuna e utile iniziativa e azione affinché, nel caso di cui sopra, si avvalgano della disciplina prevista dal presente articolo e affinché, comunque, azienda e dirigente, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ., anche di fuori, quindi, del tentativo di conciliazione disciplinato dal presente articolo, realizzino la conciliazione medesima.
Le parti, inoltre, auspicano, e, in questo senso, svolgeranno ogni opportuna e utile iniziativa e azione nei confronti dei rispettivi rappresentati, che, tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro del dirigente, l'eventuale risoluzione di tale rapporto avvenga preferenzialmente in maniera consensuale, su basi eque e adeguate, cosicché il licenziamento possa diventare una fattispecie del tutto residuale ed eccezionale di risoluzione del predetto rapporto.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
3) PARTE NORMATIVA COMUNE Al DIRIGENTI E DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 1 OTTOBRE 2015 E ASSUNTI O PROMOSSI SUCCESSIVAMENTE A QUELLA DATA.
Art. 27 - Risoluzione del contratto di lavoro - penalità riconosciute dal Collegio Arbitrale in caso dì licenziamento non giustificato
(modifiche in vigore a far data dal 1 ottobre 2015)
- in caso di licenziamento non giustificato, le indennità supplementari aggiuntive a quanto previsto dall'art. 21, potranno essere graduate da un minimo di 10 mensilità ad un massimo di 20 secondo le valutazioni del Collegio. Le mensilità sono calcolate con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 21.
- Le disposizioni del presente articolo, salvo la comunicazione di cui al primo comma - comunicazione per iscritto, non si applicano al dirigente che abbia raggiunto i requisiti di Legge per accedere alla pensione di vecchiaia.
Art. 28 - Rappresentanze aziendali
I sindacati dei dirigenti competenti per territorio ed aderenti alla Federmanager potranno istituire Rappresentanze sindacali nelle aziende.
In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza alle aziende interessate, oltreché alla FIEG ed alla Federmanager. In particolare, le rappresentanze aziendali potranno esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.
Art. 29 - Contributi sindacali
Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti al Sindacato dirigenti industriali della Federmanager territorialmente competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.
Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti il contratto stesso.
Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione di norme di Legge, di clausole del contratto collettivo o di pattuizioni individuali, saranno demandate, ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalle vigenti norme di Legge, all'esame delle predette Organizzazioni stipulanti.
Detto esame dovrà esaurirsi, salvo i casi di motivato impedimento, entro il termine di 90 giorni.
Le relative conclusioni formeranno oggetto di verbale sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
Art. 31 - Norme comuni ai vari casi di risoluzione del rapporto
Tranne nei casi di dimissioni previste dall'art. 24 lo stipendio ed ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale è avvenuta la cessazione del rapporto.
Il trattamento di fine rapporto nonché le indennità dovute per effetto della risoluzione del rapporto debbono essere versati non oltre otto giorni dalla data della risoluzione stessa.
In caso di controversia sull'ammontare del trattamento spettante l'editore verserà al dirigente od ai loro aventi causa, entro il termine di cui al comma precedente, la parte non contestata del trattamento stesso.
In difetto di pagamento nel termine sopra indicato, l'editore, trascorsi trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, è tenuto a corrispondere l'interesse del 9% annuo, comprensivo dell'interesse legale, sulla parte che non poteva essere ragionevolmente contestata.
Art. 32 - Trasferte e missioni
Oltre al rimborso delle spese sostenute di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane è dovuto per ogni giorno di trasferta un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale base, diminuito dell'importo per ex meccanismo di variazione automatica pari a euro 816,52 mensili, confluito, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel predetto minimo mensile contrattuale base.
In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente; in ogni caso verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al 1º comma, suscettibile di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo.
Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore.
Disposizione transitoria - Relativamente alle trasferte e missioni effettuate fino al 30 aprile 2005, l'importo aggiuntivo di cui all'art. 32 del CCNL 26 luglio 2000 continua a essere calcolato sui minimi mensili contrattuali base in vigore al 31 dicembre 2004, sempre diminuito dell'importo per ex variazione automatica (pari a 816,52 euro) confluito nei predetti minimi.
Art. 33 - Trasferimento del dirigente
Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando gli stessi abbiano familiari conviventi e a carico.
Al dirigente trasferiti sarà corrisposto il rimborso delle spese cui vanno incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a 2 anni, oltre ad una indennità "una tantum" pari a 3 mensilità e 1/2 di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e a 2 mensilità e 1/2 per il dirigente senza carichi di famiglia.
Gli importi erogati per i titoli di cui al precedente comma, attesa la loro particolare natura, non sono computabili agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Per il reperimento dell'alloggio nella sede di destinazione anche l'azienda esplicherà il suo interessamento per agevolare il dirigente.
Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte entro cinque anni dalla data di trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della loro famiglia alla sede originaria.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità fissa.
Il dirigente che procede alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al 2º comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto ad un trattamento pari all'indennità fissa e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari ad un terzo del corrispettivo della predetta indennità fissa.
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 53º anno se uomo o il 50º se donna.
Nota a verbale - Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano all'azienda di rispettare i termini di preavviso di cui al 2º comma, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.
Art. 34 - Disposizioni generali
Per quanto si riferisce alla tredicesima mensilità, alle festività, agli assegni familiari, al matrimonio, al servizio militare, valgono le norme più favorevoli in vigore per i giornalisti o gli impiegati di categoria massima dell'azienda in cui il dirigente presta la sua opera. Per quant'altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di Legge.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
1 - PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI ASSUNTI O PROMOSSI A TALE QUALIFICA A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE 2015.
Art. 34 - 13A mensilità
- La tredicesima mensilità sarà calcolata sui 26/26 della retribuzione.
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2005, salvo le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli. Avrà scadenza al 31 dicembre 2008 ad eccezione della parte relativa al trattamento economico che avrà scadenza al 31 dicembre 2006.
In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima delle scadenze sopra indicate, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Art. 7 - Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1º maggio 2009, salvo le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza al 30 aprile 2012.
A parziale modifica di quanto stabilito dal'art. 35 del CNCL 31 marzo 2005 la relativa scadenza della parte normativa viene prorogata al 30 aprile 2012.
In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima delle scadenze sopra indicate, gli accordi predetti si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
5) DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo ha validità per tre anni, decorre dal 1 ottobre 2015 e scade il 30 settembre 2018.
Allegato 1 - Ex meccanismo di variazione automatica
Dal luglio 1991 è soppresso l'istituto del meccanismo di variazione automatica della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita, adottato con l'accordo 28 settembre 1983 e da ultimo disciplinato dall'Allegato 1 del CCNL 10 novembre 1989.
Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º luglio 1991 euro 816,52, non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile base di cui all'art. 1 dell'accordo economico 14 giugno 1995, come espressamente stabilito da detta disposizione.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno reciprocamente atto che la predetta soppressione del sistema contrattuale di variazione automatica è stata convenuta nel quadro del superamento di ogni residua forma di indicizzazione automatica della retribuzione, finalizzato anche a riaffermare il ruolo essenziale della sede negoziale nella definizione dei contenuti economici della disciplina collettiva nazionale della categoria.
Il giorno 31 dicembre 2005 in Roma,
tra la Federazione italiana editori giornali, il Sindacato nazionale Direttori amministrativi e dirigenti di giornali quotidiani e la Federmanager
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Determinazione dei nuovi minimi
I minimi contrattuali di stipendio mensile dei dirigenti sono fissati come segue:
- a decorrere dal 1º gennaio 2005 |
|
a) Direttori generali | 3.549,64 euro |
b) altri dirigenti | 3.514,00 euro |
- a decorrere dal 1º gennaio 2006 |
|
a) Direttori generali | 3.659,64 euro |
b) altri dirigenti | 3.624,00 euro |
Tali misure sono comprensive dell'importo mensile di euro 816,52, maturato alla data del 1º luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 6 dell'accordo economico 2 luglio 1992.
Gli incrementi di minimo contrattuale mensile, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui rispettivamente all'art. 10 e all'art. 12 del CCNL
Disposizioni transitorie all'art. 1 - Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
a) (omissis);
b) gli aumenti retributivi derivanti dal presente contratto trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in forza alla data di sottoscrizione del contratto stesso. Gli importi afferenti il periodo 1º gennaio-31 luglio 2005 saranno corrisposti, sempreché dovuti, entro il mese di maggio 2005.
Dichiarazione a verbale - Le parti, tenuto conto dell'evoluzione delle realtà produttive del Paese e dell'esigenza di crescente coinvolgimento del dirigente nei risultati dell'azienda, costituiranno un gruppo di lavoro paritetico per l'esame del modello di assetti contrattuali, anche in relazione alle esperienze in atto nei principali Paesi europei.
Il gruppo presenterà le proprie valutazioni e proposte alle parti stesse entro il 31 dicembre 2000.
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Art. 1 - Determinazione dei nuovi minimi
I minimi contrattuali di stipendio mensile dei dirigenti sono fissati come segue:
a decorrere dal 1º maggio 2009
a) Direttore Generale
Euro 3.840,00
b) Altri Dirigenti
Euro 3.804,00
a decorrere dal 1º maggio 2010
a) Direttore Generale
Euro 3.940,00
b) Altri Dirigenti
Euro 3.904,00
a decorrere dal 1º maggio 2011
a) Direttore Generale
Euro 4.040,00
b) Altri Dirigenti
Euro 4.004,00
I predetti importi sono comprensivi dell'importo mensile di Euro 816,52 maturato, alla data del 1º luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell'art. 6 dell'accordo economico 2 luglio 1992.
Disposizioni transitorie all'art. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che gli aumenti retributivi derivanti dal presente contratto trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in forza alla data di sottoscrizione del contratto stesso. Gli importi afferenti il mese di maggio 2009 verranno corrisposti, sempreché dovuti, con la retribuzione del mese di giugno 2009.
Con effetto dal 30 aprile 2009 viene a cessare la corresponsione dell'"indennità di vacanza contrattuale".
Le parti si danno reciprocamente atto che, sino alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui all'art. 32 del CCNL, rimane computato sui minimi contrattuali di stipendio mensile in vigore al 30 aprile 2009 diminuito dell'importo per ex variazione automatica (pari a euro 816,52) confluito nei predetti minimi.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
a) Minimi tabellari
- Per tutti i dirigenti/direttori generali, in forza alla data di entrata in vigore del presente accordo, o assunti dopo quella data, il minimo tabellare viene incrementato di 100 € al mese a partire dal 1 ottobre 2015, 100 € dal 1 ottobre 2016, 100 € dal 1 ottobre 2017.
- Gli incrementi dei minimi tabellari di cui sopra saranno assorbibili nei superminimi individuali per i direttori generali/dirigenti che nell'anno precedente (con riferimento a dicembre di ogni anno) alla data di maturazione degli incrementi previsti, abbiano una retribuzione annua lorda base superiore a € 100.000;
[___]
Art. 2 - Aumento sulla retribuzione di fatto
1. Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 2004 è apportato, con decorrenza dal 1º gennaio 2005, un aumento pari alla differenza tra i minimi in vigore al 1º gennaio 2005 e quelli fissati, con decorrenza dal 1º settembre 2003, dall'art. 1 dell'accordo 25 luglio 2005. Analogamente sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 2005 è apportato, con decorrenza dal 1º gennaio 2006, un aumento pari alla differenza tra i minimi stabiliti per la categoria di appartenenza al precedente art. 1 decorrenti dal 1º gennaio 2001 rispetto a quelli decorrenti dal 1º gennaio 2005.
2. In applicazione di quanto concordato con l'accordo 4 dicembre 1997 a decorrere dal 1º gennaio 2000, i miglioramenti economici ricorrenti, sulle retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 2003 sono assorbibili o conguagliabili con gli aumenti previsti dal presente accordo con decorrenza 1º gennaio 2005 e dal 1º gennaio 2006.
3. Salvo il rispetto dei minimi mensili previsti dall'art. 1 nonché dell'importo per ex elemento di maggiorazione, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 1 non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1º gennaio 2005.
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Art. 2 - Aumento sulla retribuzione di fatto
1. Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 30 aprile 2009 è apportato, con decorrenza dal 1º maggio 2009, un aumento pari alla differenza tra i minimi in vigore al 1º maggio 2009 e quelli fissati, con decorrenza dal 1º gennaio 2006, dall'art. 1 dell'accordo 31 marzo 2005. Analogamente, sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 30 aprile 2010 e alla data del 30 aprile 2011 è apportato, con decorrenza dal 1º maggio 2010 e dal 1º maggio 2011, un aumento pari alla differenza tra i minimi stabiliti per la categoria di appartenenza al precedente art. 1 decorrenti, rispettivamente, dal 1º maggio 2009 e dal 1º maggio 2010.
2. In applicazione di quanto concordato con l'accordo 4 dicembre 1997, i miglioramenti economici ricorrenti sulle retribuzioni mensili di fatto percepite, attribuiti aziendalmente successivamente al 31 dicembre 2006, sono assorbibili o conguagliabili con gli aumenti previsti dal presente accordo con decorrenza dal 1º maggio 2009, dal 1º maggio 2010 e dal 1º maggio 2011.
3. Salvo il rispetto dei minimi mensili previsti dall'art. 1, nonché dell'importo per ex elemento di maggiorazione, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 1 non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1º maggio 2009.
L'indennità di carica di cui all'art. 13 del CCNL sarà pari alla retribuzione mensile fino ad un massimo di euro 6.360,00 e di euro 6.470,00 per l'anno 2006.
In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al 100 % della retribuzione mensile nei limiti del massimale di cui al comma precedente.
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Art. 3 - Indennità di carica
L'indennità di carica di cui all'art. 13 del CNCL sarà pari alla retribuzione mensile fino ad un massimo di Euro 6.650,00 per l'anno 2009, di Euro 6.750,00 per l'anno 2010 e di Euro 6.850,00 per l'anno 2011.
In aggiunta a tale indennità sarà corrisposto un importo pari al cento % della retribuzione mensile nei limiti del massimale di cui al comma precedente.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
[___]
L'indennità di carica di cui all'art. 13 del CCNL sarà pari alla retribuzione mensile fino ad un massimo di euro 6.950 per l'anno 2015, 7.050 per l'anno 2016, 7.150 per l'anno 2017.
Tenuto conto dell'impegno richiesto al dirigente nello svolgimento delle sue mansioni in relazione anche alla mancanza di limite alla durata della prestazione lavorativa giornaliera, al dirigente viene corrisposta un'indennità mensile pari al 27 % dello stipendio minimo tabellare maggiorato degli importi dovuti per aumenti periodici di anzianità.
Tale indennità potrà essere assorbita, sino ad un massimo del 50 % del suo importo, da eventuali superminimi corrisposti dall'azienda, salvo che non siano già operati assorbimenti in sede di prima applicazione dell'istituto a norma dell'art. 4 dell'accordo 26 marzo 1975 e successive modificazioni.
L'indennità mensile non trova applicazione nei confronti dei dirigenti assunti a partire dal 1º gennaio 1996.
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Art. 4 - Indennità mensile
Viene riconfermato quanto stabilito dell'art. 4 dell'accordo economico 31 marzo 2005
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
2) PARTE NORMATIVA - DIRIGENTI - DIRETTORI GENERALI IN FORZA ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015.
[___]
Art. 4 Allegato 2 - Indennità mensile del 27%
- la suddetta indennità rimane congelata all'importo maturato al 30 settembre 2015
***
Accordo di rinnovo 29/05/2009 (Decorrenza 01/05/2009)
Art. 6 - Previdenza integrativa di settore
Al fine di mantenere il costante equilibrio e ricuperare il deficit registratosi nella gestione a solidarietà del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani, tenendo conto delle valutazioni attuariali del predetto Fondo, il contributo destinato alla gestione "a solidarietà" a carico delle aziende passerà, con effetto dal 1º maggio 2009, al 6,80% con conseguente aumento di un punto percentuale dell'attuale aliquota.
[___]
Dichiarazione congiunta allegata all'accordo 29 maggio 2009 per la revisione del trattamento per la dirigenza di aziende editrici di giornali quotidiani
Le parti hanno confermato l'opportunità che in occasione del rinnovo del trattamento economico per la disciplina dei dirigenti del settore intervenuto il 29 maggio 2009 venga mantenuta la struttura storicamente consolidata, anche per quanto attiene agli effetti collegati all'equilibrio gestionale della previdenza del settore e ciò in linea con quanto precisato nelle premesse al CNCL 31 marzo 2005; le parti, peraltro, provvederanno nel corso di vigenza del presente accordo a valutare l'ipotesi di una diversa regolamentazione della disciplina di lavoro economico/normativa per la dirigenza del settore, attraverso una Commissione tecnica paritetica che verrà all'uopo costituita.
Accordo di rinnovo 25/09/2015 (Decorrenza 01/10/2015)
4) PARTE ECONOMICA
b) Retribuzione variabile ad obiettivi
- Le aziende editoriali che alla data del presente accordo siano sprovviste di sistemi premianti annuali di retribuzione aggiuntiva variabile, legati al raggiungimento di obiettivi manageriali individuali e/o risultati aziendali, introdurranno tali sistemi nell'arco di vigenza del presente accordo.
6) DISPOSIZIONI FINALI
Le parti procederanno entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla stesura dei nuovi articolati di CCNL in base a quanto stabilito dalle intese intervenute in data odierna.
DICHIARAZIONE A VERBALE - Allegato all'accordo di rinnovo del CCNL del 25 settembre 2015
Le parti nominano una commissione mista Sindacato Nazionale Dirigenti Giornali Quotidiani-Federmanager/FIEG con i seguenti due obiettivi da raggiungere:
A. Confrontare le normative del presente CCNL dirigenti quotidiani con quelle del CCNL dirigenti Industria, in vista di un ulteriore allineamento delle discipline da attuarsi entro la scadenza del presente CCNL, prevedendo la salvaguardia delle norme specifiche applicabili al settore ed i relativi parametri salariali.
[___]