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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti Pubblici

CCNL: Dirigenti - Funzioni locali

Dirigenti - Enti Locali (dal 01.01.95)

CODICE CNEL: S125

Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 16/07/2020 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore "Enti pubblici".

- "Dirigenti - Regioni ed autonomie locali"

- "Dirigenti - Dirigenza S.T.P.A."

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 23/02/2026

DIRIGENTI - FUNZIONI LOCALI

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 23/02/2026

relativo al personale dell'area delle funzioni locali
Triennio 2022-2024

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2024

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 23 febbraio 2026 alle ore 15,00, presso la sede dell'A.Ra.N, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Locali 2022-2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente  FIRMATO

Per le:

 

 

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

FEDIRETS

firmato

COSMED

firmato

CISL FP

firmato

CISL

firmato

FP CGIL

non firmato

CGIL

non firmato

UIL FPL

firmato

UIL

firmato

U.N.S.C.P.

firmato

 

 

 

I. PARTE COMUNE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3 del "CCNQ per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva nazionale" sottoscritto il 22 febbraio 2024, di seguito CCNQ 22-02-2024

2. Con il termine "amministrazione/i" si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell'Area Funzioni Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 22/02/2024.

3. Con il termine "amministrazioni del Comparto sanità" si intendono, ove non specificato, le amministrazioni del Comparto Sanità destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area III.

4. Con il termine "ente/i", si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area II.

5. Con il termine "dirigente/i regioni ed autonomie locali - RAL", senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area II.

6. Con il termine "dirigenti amministrativi, tecnici e professionali - PTA" si intendono esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità.

7. Con il termine "segretario/i" si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all'Albo previsto dall'art.98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, e all'art.9 del DPR n.465/1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "D. Lgs. n. 165/2001".

9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs. n. 267/2000.

10. Il riferimento al Ministero Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è riportato come "Ministero dell'Interno".

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'Area Funzioni Locali, dell'Area II, dell'Area III e dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025).

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Capo I - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'Area e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche su proposta della parte datoriale o di una o più organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni dell'Area a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;

- si migliora la qualità delle decisioni assunte;

- si sostengono e si favoriscono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione;

- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro;

- si promuovono e si favoriscono le modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare.

4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni dell'Area si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione collettiva integrativa.

5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su tematiche, atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;

- confronto; il confronto può essere anche regionale per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le previsioni dell'art. 28 (Confronto regionale), della distinta Sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;

- organismi paritetici di partecipazione.

6. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8.

7. La contrattazione collettiva integrativa è sostituita