S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 09/10/2019 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore " Enti pubblici.
- "Dirigenti - Agenzie Fiscali"
- "Dirigenti - Enti Pubblici non Economici"
- "Dirigenti - ENAC"
CCNL del 16/11/2023
DIRIGENTI - FUNZIONI CENTRALI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16/11/2023
Per il personale dell'area Funzioni Centrali
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 31/12/2021
Il giorno 16 novembre 2023, alle ore 16:00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'Area Funzioni Centrali.
Al termine della riunione, alle ore 16:40 le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Per l'A.Ra.N., firmato
Per le Organizzazioni sindacali:
CISL FP firmato
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM firmato
FLEPAR non firmato
CIDA FC firmato
UIL PA firmato
DIRSTAT FIALP firmato
UNADIS firmato
FEMEPA firmato
FP CGIL firmato
Per le Confederazioni:
CISL firmato
COSMED firmato
CODIRP non firmato
CIDA firmato
UIL firmato
CONFEDIR firmato
CODIRP non firmato
CGIL firmato
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 2 del "CCNQ per la definizione della composizione delle Aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021" sottoscritto il 10 agosto 2022, di seguito CCNQ 10/08/2022.
2. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D.Lgs. n. 354/1997 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752/1976, come modificato dal D. Lgs. n. 272/2001.
3. Con il termine "amministrazione/i" si intendono tutte le pubbliche amministrazioni ricomprese nell'Area Funzioni centrali ai sensi dell'art. 2, comma 2 del CCNQ 10/08/2022.
4. Con il termine "agenzia/e", ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area VI.
5. Con il termine "ente/i" si intendono le amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 4, destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area VI.
6. Con il termine "ministero/i" si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL della preesistente Area I.
7. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o dell'ente interessato.
8. Con il termine "professionista/i" si intendono i professionisti cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1, ivi compresi quelli dell'area medica, negli enti ove è istituita.
9. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "D.Lgs. n. 165/2001".
10. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "D.Lgs. n. 151/2001".
11. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
a) CCNL 09/03/2020, con cui si intende il "CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali - triennio 2016-2018", sottoscritto il 09/03/2020;
b) CCNL ENAC 4/08/2010, con cui si intende il "CCNL relativo al personale dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007", sottoscritto il 4/08/2010;
c) CCNL Area VI 21/07/2010, con cui si intende il "CCNL dell'area VI della dirigenza degli EPNE e delle Agenzie fiscali per il quadriennio 2006 - 2009 e biennio economico 2002-2007", sottoscritto il 21/07/2010;
d) CCNL ENAC 30/05/2007, con cui si intende il "CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale ENAC", sottoscritto il 30/05/2007;
e) CCNL CNEL 19/01/2007, con cui si intende il "CCNL del personale dirigente del CNEL, quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003", sottoscritto il 19/01/2007;
f) CCNL Area VI 1/08/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003", sottoscritto il 1/08/2006;
g) CCNL Area I 21/04/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003", sottoscritto il 21/04/2006.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del D. Lgs. n. 165/2001, le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite o abrogate dalle previsioni del presente CCNL o dalle norme legislative.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1o gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche a richiesta delle organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente o professionista in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei dirigenti e professionisti;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento dei dirigenti e dei professionisti, nonché i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione;
- si promuovono modalità di lavoro che consentono una migliore armonizzazione della vita lavorativa con la vita privata e familiare.
4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa.
5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro, o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro nonché a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
6. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
7. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti determinati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.
9. Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
10. Il presente articolo abroga l'art. 3 del CCNL 09/03/2020.
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi art. 24 (Confronto: materie), art. 25 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), art. 49 (Confronto: materie) e art. 50 (Contrattazione collettiva integrativa: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione le materie di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001.
5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti. È, altresì, oggetto di sola informazione successiva la costituzione dei Fondi per il salario accessorio previsti dai CCNL.
6. I soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate.
7. Il presente articolo abroga l'art. 4 del CCNL 09/03/2020.
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e