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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti Pubblici

CCNL: Dirigenti - Enti Pubblici non Economici

Dirigenti - Enti Pubblici non Economici

CODICE CNEL: S025

Il CCNL Dirigenti - Enti Pubblici non Economici è chiuso al 31/12/2015.

Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 21/07/2010 si rinvia al CCNL "Dirigenti - Funzioni centrali" del Settore " Enti pubblici.

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 21/07/2010

DIRIGENTI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 21/07/2010

Area dirigenza comparto agenzie fiscali ed enti pubblici non economici

Decorrenza: 01/01/2006

Scadenza normativa: 31/12/2009

Scadenza economica: 31/12/2007

 

Verbale di stipula

 

Addì, 21 luglio 2010

tra

ARAN

e

EPNE/CGIL-FP

Agenzie fiscali/CGIL-FP

EPNE/CISL-FPS

Agenzie fiscali/CISL-FPS

EPNE/UIL-PA

Agenzie fiscali/UIL-PA

EPNE/CSA di CISAL/FIALP

EPNE/FEMEPA

EPNE/DIRSTAT

Agenzie fiscali/CIDA/FP

EPNE/CIDA-FP

Agenzie fiscali/CONFSAL-UNSA

EPNE/ANMI-INAIL

CGIL (*)

CISL

UIL

CONFEDIR (*)

CIDA

CONFSAL

RDB-CUB

CISAL

 

(*) La presente Organizzazione non ha sottoscritto il CCNL

 

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di I e di II fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'area VI, di cui all'art. 2, comma 1, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 1º febbraio 2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009. L'ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 2, comma 1, sesto alinea del predetto c.c.n.q., i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata sezione del presente CCNL

2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il presente contratto si articola in due parti: la Parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'area VI; la Parte seconda - identificata come "sezione separata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, sesto alinea, del c.c.n.q. del 1º febbraio 2008 - contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici non economici. Nella Parte prima sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per i dirigenti degli enti pubblici non economici ovvero per i dirigenti delle agenzie fiscali. Nella Parte seconda, sono dettate, ove specificamente indicato, disposizioni speciali per il personale dell'area dei professionisti ovvero per il personale dell'area medica.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa e 1º gennaio 2006-31 dicembre 2007 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni e decorrenze previste espressamente dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti e dalle agenzie destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

 

 

Parte I - DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA

 

 

Titolo II - RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Capo I - RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

 

 

Art. 3 - Fattispecie di responsabilità dirigenziale

 

1. Gli enti o le agenzie, qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione venga accertata l'ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, adottano, in relazione alla gravità dei casi, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure:

a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore;

b) revoca dell'incarico e sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 4 (Sospensione dagli incarichi dirigenziali);

c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare gravità, secondo la disciplina dell'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

2. Qualora l'incarico dirigenziale sia stato conferito con contratto a termine ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, la valutazione negativa di cui al comma 1, espressa prima della scadenza dell'incarico o al termine dello stesso, comporta:

a) per i dipendenti della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, la risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, rispettivamente, la restituzione al profilo di inquadramento ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta;

b) per gli estranei alla pubblica amministrazione la revoca dell'incarico e la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

Art. 4 - Sospensione dagli incarichi dirigenziali

 

1. Il dirigente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, può essere sospeso dall'incarico per una durata massima di due anni.

2. Durante il periodo di sospensione da ogni incarico dirigenziale, di cui al comma 1, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale di cui agli artt. 16 e 19 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di I e II fascia); nello stesso periodo il dirigente è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. L'ingiustificata mancata accettazione dell'incarico comporta il recesso da parte dell'ente o dell'agenzia, ai sensi dell'art. 5 (Recesso per responsabilità dirigenziale).

3. L'accettazione del nuovo incarico di cui al comma 2, determina il venire meno della sospensione disposta ai sensi del comma 1 ed al dirigente sono corrisposte la retribuzione di posizione e quella di risultato ad esso relative.

4. Prima della scadenza del periodo massimo di due anni di sospensione, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 40 (risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) del CCNL del 1º agosto 2006; in tal caso l'importo della indennità supplementare di cui al comma 2, dello stesso art. 40, non può superare un valore corrispondente a 12 mensilità del solo stipendio tabellare. Tale importo non è pensionabile e non è utile ai fini del trattamento di fine servizio e di quello di fine rapporto.

 

 

Art. 5 - Recesso per responsabilità dirigenziale

 

1. La responsabilità particolarmente grave, accertata con le procedure di valutazione adottate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, costituisce giusta causa di recesso. La responsabilità particolarmente grave è correlata ad una delle seguenti ipotesi, da applicare in via alternativa:

a) al mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente o dell'agenzia, previamente individuati nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente;

b) alla inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati di rilevante interesse.

L'annullamento delle predette procedure di accertamento della responsabilità fa venir meno il recesso.

2. Prima di formalizzare il recesso, l'ente o l'agenzia contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente o l'agenzia, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

3. Resta fermo quanto previsto