S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 05/12/1996 si rinvia al CCNL "Sanità" - Settore "Enti Pubblici"
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 06/05/2010 si rinvia al CCNL "Dirigenti - Funzioni locali" del Settore "Enti pubblici".
CCNL del 17/10/2008
Dirigenti - Dirigenza S.T.P.A.
CCNL Area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale, ed amministrativo del servizio sanitario nazionale
Parte normativa 2006-2009 - Parte economica 2006-2007
17 OTTOBRE 2008
(Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2007
Parti stipulanti
ARAN
e
CGIL FP
CISL FPS COSIADI
UIL FPL
FP CIDA
SINAFO
AUPI
CONFEDIR SANITÀ
SNABI-SDS
CGIL
CISL
UIL
CIDA
CONFEDIR
Testo del CCNL
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del c.c.n.q. dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, terzo alinea del c.c.n.q. per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1º febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine "dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come "dirigenti delle professioni sanitarie".
5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002-2005, I biennio economico che è indicato nel testo come "CCNL del 3 novembre 2005".
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.