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Testo Consolidato CCNL del 24/07/2008
DIRIGENTI - CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI ED ARTIGIANE
Testo consolidato del CCNL 24/07/2008
Per i dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane
Decorrenza: 01/01/2008
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 24/07/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 30/11/2023 (Decorrenza 30/11/2023)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 24 luglio 2008, in Roma
Tra
Federcasse - Federazione italiana delle Banche di Credito cooperativo Casse rurali ed artigiane
e
la Federazione autonoma bancari italiani - FABI
la Federazione italiana bancari assicurativi - FIBA-CISL
la Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito - FISAC-CGIL
il Sindacato nazionale dipendenti Cra/BCC della Federazione del Credito ed Enti assimilati UGL (SINCRA-UGL Credito)
la UIL Credito e assicurazioni - UILCA
l'Associazione sindacale nazione dell'Area direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate - DirCredito-FD
Si è completata la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Banche di Credito cooperativo Casse rurali ed artigiane stipulato il 22 maggio 2008, in sostituzione del CCNL 19 febbraio 2002.
Accordo di rinnovo 30/11/2023 (Decorrenza 30/11/2023)
Verbale di stipula
Il giorno 30 novembre 2023, in Roma
tra
- Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali;
e
- FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani;
- FIRST/CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario;
- FISAC/CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;
- UGL CREDITO - Federazione del Credito ed Enti assimilati;
- UILCA - Uil Credito e Assicurazioni;
Le parti che hanno negoziato e stipulato il presente CCNL (nel prosieguo, per brevità, indicate come parti) si danno atto di aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell'accordo-quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee-guida per la riorganizzazione, in una logica di efficienza e competitività internazionale, dell'intero settore del credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del credito cooperativo.
In attuazione degli impegni ivi assunti le parti hanno definito l'accordo per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo ed hanno definito i contratti collettivi applicati allo stesso personale concordando sugli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi condivisi ed in particolare l'obiettivo di accrescere l'efficienza e la competitività complessiva del sistema del credito cooperativo, nell'ambito più generale del sistema del credito, e con riferimento al sistema del credito nell'ambito europeo.
In questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del credito e nel sistema del credito cooperativo garantendo a quest'ultimo un ruolo competitivo all'interno di un mercato sempre più concorrenziale.
Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del credito cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall'altra parte garantisce il rafforzamento e l'allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di credito cooperativo protagonista e risorsa strategica del sistema del credito cooperativo.
In questo contesto, inoltre, è stato dato risalto alla peculiarità del ruolo di Direttore, riconoscendogli il carattere centrale e di responsabilità che sempre ha avuto nello sviluppo del credito cooperativo.
Ruolo del Direttore al quale va riconosciuta, al massimo livello, la piena responsabilità della gestione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli Organi amministrativi delle aziende in un rapporto proficuo e costante.
Accordo di rinnovo 30/11/2023 (Decorrenza 30/11/2023)
PREMESSA
Le Parti che hanno negoziato e stipulato il presente CCNL (nel prosieguo, per brevità, indicate come Parti) si danno atto di aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell'Accordo Quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in una logica di efficienza e competitività internazionale, dell'intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo.
In attuazione degli impegni ivi assunti le Parti hanno definito l'Accordo per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo ed hanno definito i contratti collettivi applicati allo stesso personale concordando sugli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi condivisi ed in particolare l'obiettivo di accrescere l'efficienza e la competitività complessiva del sistema del credito cooperativo, nell'ambito più generale del sistema del credito, e con riferimento al sistema del credito nell'ambito europeo.
In questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo garantendo a quest'ultimo un ruolo competitivo all'interno di un mercato sempre più concorrenziale.
Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall'altra parte garantisce il rafforzamento e l'allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Credito Cooperativo protagonista e risorsa strategica del sistema del Credito Cooperativo.
In questo contesto, inoltre, è stato dato risalto alla peculiarità del ruolo di Direttore, riconoscendogli il carattere centrale e di responsabilità che sempre ha avuto nello sviluppo del Credito Cooperativo.
Ruolo del Direttore al quale va riconosciuta, al massimo livello, la piena responsabilità della gestione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli Organi Amministrativi delle Aziende in un rapporto proficuo e costante.
Il Credito Cooperativo ha continuato negli ultimi 15 anni a svolgere la propria preziosa funzione anticiclica, connotandosi nel ruolo di come "banche delle comunità" anche in congiunture generali complesse, scenari macroeconomici negativi e durante i drammatici eventi pandemici.
La Riforma del Credito Cooperativo del 2016-2018 ha salvaguardato le caratteristiche identitarie delle BCC come banche cooperative a mutualità prevalente operanti a livello locale e ha previsto (art. 37 bis c.3) che i poteri della capogruppo si esercitino "nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo".
Le Parti concordano che la valorizzazione delle specificità del Credito Cooperativo costituisca non soltanto un fattore di distintività e di posizionamento nel mercato, ma anche un elemento di competitività.
Il presente contratto - che tiene conto dei nuovi assetti della categoria con l'avvio operativo dei due Gruppi bancari cooperativi a livello nazionale e del Sistema di protezione istituzionale (IPS) per banche cooperative aventi sede legale nella provincia di Bolzano -
prevederiserva, in questa logica, una particolare attenzione ai temi della formazione, del welfare, come strumento di benessere lavorativo e di concreta attuazione della armonizzazione dei tempi di vita e lavoro, dello sviluppo delle comunità che sia inclusivo, durevole e sostenibile sotto i profili economico, sociale e ambientale.
A venti anni dalla presentazione dellaLa Carta dei Valori del Credito Cooperativo, ad un quarto di secolo dalla sua approvazione, conserva una straordinaria efficacia.
se ne ribadisceSulla base di quanto stabilito nella Carta assume rilevanza la valorizzazione dell'intelligenza, delle competenze e dell'impegno dei collaboratori e delle collaboratrici delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen, delle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi, delle Federazioni Locali e di tutti gli Enti, i Consorzi e le Società che compongono il mosaico della Cooperazione mutualistica di credito. Essi concorrono con spirito cooperativo al raggiungimento degli specifici obiettivi economici e sociali dell'azienda per la quale lavorano.Un ruolo peculiare hanno a tal fine i dirigenti. In particolare, i direttori - in considerazione delle responsabilità tipiche del Credito Cooperativo,
della categoria, nonché dell'importanza dell'elemento fiduciario e del grado di autonomia che connatura la prestazione di lavoro - non solo ricoprono un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi di impresa, ma rappresentano il volano per larealizzazioneconcretizzazione dei valori sopra richiamati, con riferimento sia alla gestione dell'operatività corrente sia alla visione ,che in termini di visioneprospettica della peculiare funzione economico-sociale del Credito Cooperativo.Tutto quanto innanzi premesso le Parti, come in epigrafe individuate, convengono di stipulare con il presente accordo, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali del 22 maggio 2008 con le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del citato CCNL
Capitolo I - AREA CONTRATTUALE - DESTINATARI - ASSUNZIONI - INQUADRAMENTO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 385/1993, e delle altre aziende già destinatarie del CCNL 5 giugno 1992, come modificato in data 18 luglio 1995, che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto, e che siano aderenti a FEDERCASSE, anche tramite le Federazioni locali, o controllate da aziende aderenti.
Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al Capitolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.
Accordo di rinnovo 30/11/2023 (Decorrenza 30/11/2023)
Art. 1
L'art. 1 (Ambito di applicazione del contratto) del CCNL del 22 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Area contrattuale
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai rapporti di lavoro con le/i dirigenti:
- delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane,
di cui all'art. 33 del D.Lgs. 385/1993, e delle altre Aziende già destinatarie del CCNL 5-6-1992, come modificato in data 18-7-1995, che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto e che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali, o controllate da Aziende aderenti.di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;- delle società facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo ivi comprese le Capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B).
Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura della/del dirigente, alle previsioni di cui al capitolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro
21 dicembre 200711 giugno 2022 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro dei dirigenti delle Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, dell'ICCREA Banca S.p.a., dell'ICCREA Holding, delle aziende del gruppo bancario ICCREA, della Cassa centrale di Trento, della Cassa centrale di Bolzano, del CEDECRA, del CESVE, dell'INCRA, di ISIDE S.p.a., della Banca sviluppo S.p.a., del Fondo comune delle Casse rurali trentine e degli Organismi indicati nell'elenco Allegato B.
Accordo di rinnovo 30/11/2023 (Decorrenza 30/11/2023)
Art. 2
L'art. 2 (Norma di interpretazione del contratto) del CCNL del 22 maggio 2008 è sostituito dal seguente:
Art. 2 -
Ambito di applicazioneNorma di interpretazione del contrattoIl presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro e le sue clausole si interpretano l'una per mezzo delle altre.
dei dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, dell'ICCREA Banca SpA, dell'ICCREA Holding, delle aziende del Gruppo Bancario ICCREA, della Cassa Centrale di Trento, della Cassa centrale di Bolzano, del CEDECRA, del CESVE, dell'INCRA, di ISIDE SpA, della Banca Sviluppo SpA, del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e degli Organismi indicati nell'elenco allegato B.
Nell'ambito di applicazione del presente contratto sono compresi anche i rapporti di lavoro dei dirigenti addetti a servizi di esattoria.
Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro dei dirigenti espressamente assunti e normalmente adibiti a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.
Art. 4 - Limitazioni per assunzioni
Presso le Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane non possono essere assunte persone che:
a) siano membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale;
b) abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità, entro il terzo grado compreso, con i membri suddetti o con il personale dipendente.
In via eccezionale possono essere convenute, in sede sindacale locale, deroghe per il solo caso, compreso nella lett. b) del cpv. precedente, di rapporti di parentela o affinità di terzo grado, fermo restando il divieto per i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado.
Nel caso che il prestatore di lavoro venga chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale ed accetti l'incarico, il rapporto di lavoro è risolto, con gli effetti previsti dall'art. 61 salvo che il termine di preavviso dovuto, se è superiore al periodo intercorrente dalla data di detta accettazione a quella di assunzione dell'incarico, è ridotto a misura corrispondente a tale periodo.
Art. 5 - Modalità delle assunzioni
Le assunzioni vanno effettuate in conformità con le norme di Legge vigenti in materia.
Per l'assunzione in posizione di Direttore sono richiesti anche gli ulteriori documenti necessari per attestare la presenza dei requisiti stabiliti dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161.
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del dirigente di norma presso enti di diritto pubblico.
L'assunzione deve essere comunicata per iscritto dall'azienda all'interessato, specificando quanto al riguardo previsto dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
Il dirigente deve a sua volta dichiarare per iscritto all'azienda che accetta le condizioni proposte.
L'effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 cod. civ., può essere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti.
Durante il periodo di prova sono da applicare le disposizioni del presente contratto, salvo quanto appresso disposto.
Durante il periodo di prova il rapporto può essere risolto, ad iniziativa di una delle parti, senza preavviso o indennità sostitutiva.
Nel caso di risoluzione del rapporto per dimissioni devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei degli emolumenti annuali per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua) fino al giorno della effettiva cessazione del servizio; invece nel caso di risoluzione del rapporto per licenziamento devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei degli emolumenti annuali per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua) fino alla fine del mese in corso.
Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il dirigente si intende confermato in servizio, con anzianità decorrente a tutti gli effetti dalla data di inizio dello stesso periodo di prova.
È esonerato dal periodo di prova il dirigente proveniente da altre aziende destinatarie del presente contratto, quando l'assunzione viene effettuata con l'inquadramento acquisito presso l'azienda di provenienza e senza soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro che viene a cessare e quello che viene instaurato.
Chiarimento a verbale
In caso di assunzione con contratto a termine, il periodo di prova va convenuto in misura compatibile con la durata del contratto stesso: non oltre 1/4 della durata del contratto stesso e comunque nei limiti del primo cpv. del presente articolo.
Il dirigente ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto.
Il dirigente ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa.
Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di Organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per Legge.
I dirigenti la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all'azienda, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità possono prescindere da tale preventiva segnalazione, dando all'azienda stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.
Le assunzioni di dirigenti con contratto a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
In particolare, a norma dell'art. 10, comma 4, medesimo decreto, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a termine, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio ed osservate le disposizioni dell'art. 2118 cod. civ. e dell'art. 61 del presente contratto.
Art. 9 - Contratti a tempo parziale
Sono richiamate le norme di Legge in materia di contratti a tempo parziale.
Art. 9 bis - Commissione paritetica in materia di welfare
Le parti, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, si incontreranno per esaminare, nell'ambito di una Commissione paritetica, le modifiche legislative intervenute in materia di mercato del lavoro in attuazione del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, ferma nel frattempo l'applicazione delle relative norme di Legge e di contratto vigenti.
La Commis