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SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane

Dirigenti - Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane

CODICE CNEL: J281

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 30/11/2023

DIRIGENTI - CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI ED ARTIGIANE

 

Testo consolidato del CCNL 30/11/2023*

Per i dirigenti delle Banche di credito cooperativo, Casse rurali ed artigiane

* Stesura definitiva del 19/12/2024

Decorrenza: 30/11/2023

Scadenza: 31/12/2025

 

Verbale di stipula

 

Il Giorno 19 dicembre 2024, in Firenze tra

- Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, rappresentata dalla Delegazione Sindacale, con il coinvolgimento delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi Cassa Centrale Banca S.p.A.

e

- la Federazione Autonoma Bancari italiani (Fabi),

- la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First/Cisl); hanno inoltre contribuito alle attività i componenti sia dell'Organo Collegiale di Cooperfirst Nazionale che delle segreterie SAS dei Gruppi Bancari Cooperativi.

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil)

- l'Unione Generale del Lavoro Credito e Assicurazioni (UGL Credito).

- la UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA)

 

Si è completata la redazione del testo coordinato del cContratto cCollettivo nNazionale di lLavoro per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 22 maggio 2008, in sostituzione del CCNL 19 febbraio 2002. stipulato il 30 novembre 2023, in sostituzione del CCNL 22 maggio 2008.

 

 

PREMESSA

 

Le parti che hanno negoziato e stipulato il presente CCNL (nel prosieguo, per brevità, indicate come parti) si danno atto di aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell'accordo-quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee-guida per la riorganizzazione, in una logica di efficienza e competitività internazionale, dell'intero settore del credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del credito cooperativo.

In attuazione degli impegni ivi assunti le parti hanno definito l'accordo per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo ed hanno definito i contratti collettivi applicati allo stesso personale concordando sugli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi condivisi ed in particolare l'obiettivo di accrescere l'efficienza e la competitività complessiva del sistema del credito cooperativo, nell'ambito più generale del sistema del credito, e con riferimento al sistema del credito nell'ambito europeo.

In questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del credito e nel sistema del credito cooperativo garantendo a quest'ultimo un ruolo competitivo all'interno di un mercato sempre più concorrenziale.

Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del credito cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall'altra parte garantisce il rafforzamento e l'allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di credito cooperativo protagonista e risorsa strategica del sistema del credito cooperativo.

In questo contesto, inoltre, è stato dato risalto alla peculiarità del ruolo di Direttore, riconoscendogli il carattere centrale e di responsabilità che sempre ha avuto nello sviluppo del credito cooperativo.

Ruolo del Direttore al quale va riconosciuta, al massimo livello, la piena responsabilità della gestione, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli Organi amministrativi delle aziende in un rapporto proficuo e costante.

Il Credito Cooperativo ha continuato negli ultimi 15 anni a svolgere la propria preziosa funzione anticiclica, connotandosi nel ruolo di "banche delle comunità" anche in congiunture generali complesse, scenari macroeconomici negativi e durante i drammatici eventi pandemici.

La Riforma del Credito Cooperativo del 2016-2018 ha salvaguardato le caratteristiche identitarie delle BCC come banche cooperative a mutualità prevalente operanti a livello locale e ha previsto (art. 37 bis c.3 del T.U.B.) che i poteri della capogruppo si esercitino "nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo".

Le Parti concordano che la valorizzazione delle specificità del Credito Cooperativo costituisca non soltanto un fattore di distintività e di posizionamento nel mercato, ma anche un elemento di competitività.

Il presente contratto - che tiene conto dei nuovi assetti della categoria con l'avvio operativo dei due Gruppi Bancari «Cooperativi a livello nazionale e del Sistema di protezione istituzionale (IPS) per banche cooperative aventi sede legale nella provincia di Bolzano - riserva, in questa logica, una particolare attenzione ai temi della formazione, del welfare, come strumento di benessere lavorativo e di concreta attuazione della armonizzazione dei tempi di vita e lavoro, dello sviluppo delle comunità che sia inclusivo, durevole e sostenibile sotto i profili economico, sociale e ambientale.

La Carta dei Valori dei Credito Cooperativo, ad un quarto di secolo dalla sua approvazione, conserva una straordinaria efficacia.

Sulla base di quanto stabilito nella Carta assume rilevanza la valorizzazione dell'intelligenza, delle competenze e dell'impegno delle collaboratrici e dei collaboratori delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen, delle Capogruppo dei Gruppi bBancari cCooperativi, delle Federazioni Llocali e di tutti gli Enti, i Consorzi e le Società che compongono il mosaico della Cooperazione mutualistica di credito. Essi concorrono con spirito cooperativo al raggiungimento degli specifici obiettivi economici e sociali dell'aAzienda per la quale lavorano.

Un ruolo peculiare hanno a tal fine i dirigenti. In particolare, i direttori - in considerazione delle responsabilità tipiche del Credito Cooperativo, nonché dell'importanza dell'elemento fiduciario e del grado di autonomia che connatura la prestazione di lavoro - non solo ricoprono un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi di impresa, ma rappresentano il volano per la concretizzazione dei valori sopra richiamati, con riferimento sia alla gestione dell'operatività corrente sia alla visione prospettica della peculiare funzione economico-sociale del Credito Cooperativo.

 

 

CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE - DESTINATARI - ASSUNZIONI - INQUADRAMENTO

Art. 1 - Area contrattuale

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 385/1993, e delle altre aziende già destinatarie del CCNL 5 giugno 1992, come modificato in data 18 luglio 1995, che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto, e che siano aderenti a FEDERCASSE, anche tramite le Federazioni locali, o controllate da aziende aderenti.

Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al Capitolo I del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 dicembre 2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.

Il cContratto cCollettivo nNazionale di ILavoro si applica ai rapporti di lavoro con le/i dirigenti:

- delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;

- delle società facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo ivi comprese le Capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B).

Si fa riferimento, altresì, in quanto compatibili con la figura della/del dirigente, alle previsioni di cui al capitolo I del eContratto cCollettivo nNazionale di lLavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali.

 

 

Art. 2 - Ambito di applicazione Norma di interpretazione del contratto

 

Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro e le sue clausole si interpretano l'una per mezzo delle altre, dei dirigenti delle Banche di credito cooperativo/Casse rurali ed artigiane, dell'ICCREA Banca S.p.a., dell'ICCREA Holding, delle aziende del gruppo bancario ICCREA, della Cassa centrale di Trento, della Cassa centrale di Bolzano, del CEDECRA, del CESVE, dell'INCRA, di ISIDE S.p.a., della Banca sviluppo S.p.a., del Fondo comune delle Casse rurali trentine e degli Organismi indicati nell'elenco Allegato B.

 

 

Art. 3 - Servizi speciali

 

Nell'ambito di applicazione del presente contratto sono compresi anche i rapporti di lavoro delle/dei dirigenti addetti a servizi di esattoria.

Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro delle/dei dirigenti espressamente assunti e normalmente adibiti a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

 

 

Art. 4 - Limitazioni per assunzioni

 

Presso le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane non possono essere assunte persone che:

a) siano membri del cConsiglio di aAmministrazione o del cCollegio sSindacale;

b)abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità, entro il terzo grado compreso, con i membri suddetti o con il personale dipendente.

In via eccezionale possono essere convenute, in sede sindacale locale, deroghe per il solo caso, compreso nella lett. b) del cpv. precedente, di rapporti di parentela o affinità di terzogrado, fermo restando il divieto per i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado.

Nel caso che il prestatore di lavoro venga chiamato a far parte del cConsiglio di aAmministrazione o del cCollegio sSindacale ed accetti l'incarico, il rapporto di lavoro è risolto, con gli effetti previsti dall'art. 61 salvo che il termine di preavviso dovuto, se è superiore al periodo intercorrente dalla data di detta accettazione a quella di assunzione dell'incarico, è ridotto a misura corrispondente a tale periodo.

 

 

Art. 5 - Modalità delle assunzioni

 

Le assunzioni vanno effettuate in conformità con le norme di Legge vigenti in materia.

Per l'assunzione in posizione di Direttrice/Ddirettore sono richiesti anche gli ulteriori documenti necessari per attestare la presenza dei requisiti stabiliti dal D.M. 23 novembre 2020, n. 169 18 marzo 1998, n. 161.

Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni della/del dirigente di norma presso Enti di diritto pubblico.

L'assunzione deve essere comunicata per iscritto dall'Azienda all'interessato, specificando quanto al riguardo previsto dalla lLegge 28 novembre 1996, n. 608 e dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

La/Iil dirigente deve a sua volta dichiarare per iscritto all'Azienda che accetta le condizioni proposte.

 

 

Art. 6 - Prova

 

L'effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 eCod. civ., può essere richiesta soltanto alle/ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti.

Durante il periodo di prova sono da applicare le disposizioni del presente contratto, salvo quanto appresso disposto.

Durante il periodo di prova il rapp