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TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Credito Assicredito

Dirigenti - Assicredito ( fino al 31.12.00)

CODICE CNEL: J211

Il CCNL Dirigenti - Credito Assicredito è chiuso al 31/12/2000.

Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 22/06/1995 si rinvia al CCNL:

- "Dirigenti ABI " - Settore "Dirigenti Settore Privato": per il personale Dirigente delle Aziende di credito e finanziarie

- "Credito ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni": per il personale con qualifica di Funzionario delle Aziende di credito e finanziarie.

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 22/06/1995

DIRIGENTI - CREDITO ASSICREDITO

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 22-06-1995

Personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie

Decorrenza: 01-07-1995 - 30-06-1999 (normativa); 30-6-1997 (economica1º biennio); 30-06-1999 (economica 2º biennio)

 

N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL:

- "Dirigenti ABI  " -  Settore "Dirigenti Settore Privato": per il presonale Dirigente delle Aziende di credito e finanziarie

- "Credito ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni": per il presonale con qualifica di Funzionario delle Aziende di credito e finanziarie.

 

Verbale di stipula

 

 

Il 22-6-1995 in Roma

tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito), e il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (Sinfub),

si è convenuto quanto segue:

 

 

Premessa

 

Le organizzazioni sindacali delle imprese bancarie e finanziarie e del personale direttivo si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario.

Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.

Ne consegue che Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata conoscenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.

Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.

In questo scenario assume un ruolo prioritario e strategico il personale direttivo delle imprese bancarie e finanziarie che costituisce una componente essenziale del patrimonio di dette Imprese.

I principi sopra esposti ispirano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22-11-1990 in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23-7-1993.

 

  DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPITOLO I - Disposizioni generali

 

1 - Area contrattuale

 

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:

a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;

b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.

In particolare:

a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari delle norme contrattuali del settore; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva Cee, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.

b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie delle norme contrattuali del settore.

Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

 

 

2 - Normativa contrattuale

 

Ai soli Enti finanziari di cui al punto 1 a), alle attività di cui al punto 1 b), ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1, ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti ed ai CED consortili controllati da minori imprese di credito si applicano le norme contrattuali del settore, con opportune norme di flessibilità, che saranno successivamente concordate fra le parti stipulanti.

Ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28-2-1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori.

 

 

3 - Controllo

 

Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC, 1 comma, n. 1 e n. 3.

È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

Norma transitoria - Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31-3-1996 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I del presente contratto in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal DLgs 1-9-1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

 

 

Art. 1

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende di credito di cui all'elenco allegato (all. n. 1) ed il proprio personale direttivo che si distingue in:

a) dirigenti;

b) funzionari.

L'applicazione del presente contratto agli Enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito al punto 2 (normativa contrattuale) del medesimo capitolo. Le aziende cui si riferisce il presente comma sono indicate nell'elenco allegato (all. n. 2).

Dichiarazione di Assicredito - L'Assicredito provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti i nominativi di quelle aziende che, successivamente alla stipulazione del contratto manifestino la propria intenzione di aderire al contratto medesimo.

 

 

Art. 2

 

A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale, le organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto. Durante il suindicato periodo per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale, e cioè il 30-6-1997, scadrà la "parte economica" del presente contratto collettivo nazionale. Entro tale termine di scadenza le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23-7-1993.

 

 

Art. 3

 

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, a valere dal futuro rinnovo del presente contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scedenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato allo stipendio, all'indennità direttiva ed all'eventuale maggiorazione di grado.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

 

 

NORME PER I FUNZIONARI

 

CAPITOLO II - Inquadramento

 

Premessa

 

In relazione alla mutate condizioni in cui operano le aziende sul piano economico e produttivo ed alla conseguente necessità di adeguare la struttura organizzativa interna, a far tempo dal 1-1-1991 la definizione della categoria dei funzionari va effettuata secondo i seguenti criteri.

 

 

Art. 4

 

Ai fini del presente contratto sono funzionari coloro che siano stati incaricati dall'azienda di svolgere in via continuativa funzioni e compiti che comportino l'effettivo esercizio di potere negoziale nei confronti dei terzi in rappresentanza dell'azienda stessa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe aziendali di poteri conferite al riguardo.

In applicazione di quanto previsto al comma precedente sono funzionari coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa - anche congiuntamente - in rappresentanza dell'azienda, escluse, quindi, le facoltà di firma non a carattere negoziale (quali, ad esempio, le quietanze e le girate dei recapiti di cassa e delle cambiali), fermo restando quanto previsto al comma seguente. Sono esclusi coloro i quali siano dirigenti a norma dell'art. 83.

Quanto ai preposti a dipendenze (filiali, agenzie, etc., comunque denominate) il presente contratto si applica nei casi in cui il personale delle dipendenze medesime, oltre il capo, sia costituito da almeno 6 dipendenti, senza tener conto del personale ausiliario. Sono, altresì, funzionari coloro ai quali tale inquadramento è conferito dall'azienda - con dichiarazione esplicita - anche senza specificazione di grado.

I gradi in cui, presso ciascuna azienda, è articolata la categoria dei funzionari sono comunicati dall'azienda medesima alle rispettive delegazioni sindacali di cui all'art. 101, per la individuazione degli effetti del presente articolo nonché di quanto stabilito nell'Impegno delle aziende in calce all'art. 21.

Dichiarazione delle parti - Le parti si danno atto che la categoria contrattuale dei funzionari si colloca - nell'ambito dell'articolazione delle categorie del personale dipendente dalle aziende di credito, finanziarie o che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria - fra la categoria dei dirigenti e quella dei quadri.

 

 

Art. 5

 

Il funzionario che, per esigenze di servizio o in conseguenza della organizzazione interna dell'azienda, perde le attribuzioni di cui all'articolo che precede, conserva l'inquadramento ed il grado raggiunto.

 

 

Art. 6

 

Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 non si applicano ai dipendenti del Banco di Sardegna preposti ai servizi esecutivi delle filiali classificate dall'azienda di 3ª categoria.

 

 

CAPITOLO III - Assunzione e nomina

 

Art. 7

 

Spetta all'azienda di determinare, in via generale o per casi singoli, i requisiti di capacità professionale e di idoneità per l'assunzione o la nomina dei funzionari, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità tra i sessi.

La nomina e la promozione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.

 

 

Art. 8

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi durante il quale si applicano le disposizioni del presente contratto con le eccezioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso. Nel caso di recesso ad iniziativa del funzionario, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando a tal fine, come mese interno l'eventuale frazione dello stesso.

Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso. Compiuto il periodo di prova, il funzionario si intende confermato in servizio. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari) per almeno tre mesi.

 

 

Art. 9

 

Non è ammessa l'assunzione di funzionari a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

 

 

Art. 10

 

I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano fra appartenenti al personale dell'azienda debbono essere portati a conoscenza dell'azienda stessa.

 

 

CAPITOLO IV - Doveri e diritti

 

Art. 11

 

Il funzionario ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto.

Il funzionario ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa.

L'azienda deve utilizzare la prestazione lavorativa del funzionario secondo criteri che tengano conto della posizione gerarchica del funzionario stesso al quale comunque non possono essere devoluti compiti quantitativamente esorbitanti.

Al funzionario è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa che non siano per contanti e di far parte, a qualunque titolo, di organismi collegiati tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per Legge.

 

 

Art. 12

 

I funzionari possono rivestire ed espletare:

1) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di Legge;

2) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.

 

 

Art. 13

 

I funzionari la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo indicazioni per la loro reperibilità.

Solo in caso di urgenti necessità gli interessi possono prescindere da tale preventiva segnalazione, premurandosi però di dare alla Direzione, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.

I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.

 

 

Art. 14

 

I funzionari adibiti ai servizi di cassa, o comunque incaricati del maneggio dei valori, hanno l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenza e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad essi affidati.

Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente constituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.

Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla Direzione, dopo aver sentito l'interessato.

La Direzione, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all'entità delle deficienze da rimborsare.

Il funzionario di cui al primo comma, ferma restando la propria responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte, non risponde di:

- banconote false di taglio non inferiore a L. 50.000, la cui contraffazione risulti tale da poter si accertare solo attraverso particolari apparecchiature (quali, ad esempio, la lampada di Wood) di cui l'interessato non disponga; in mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia;

- banconote estere false la cui contraffazione risulti tale da non potersi accertare con i mezzi di riconoscimento (quale, ad esempio, la pubblicazione "Contrefaons et falsifications" organo ufficiale della Organizzazione internazionale di polizia criminale) messi dall'azienda a disposizione dell'interessato.

 

 

Art. 15

 

Il funzionario il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe al funzionario che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 64 lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto all'interessato.

L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontamento dal servizio del funzionario interessato per motivi cautelari.

L'allontamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al funzionario interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. La circostanza che il funzionario allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.

Il funzionario allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto di lavoro. Anche durante il periodo di allontamento del funzionario dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'azienda che per il funzionario medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 64.

 

 

Art. 16

 

Qualora nei confronti del funzionario venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia. Nei casi di cui sopra, al funzionario che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzion