S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 22/06/1995 si rinvia al CCNL:
- "Dirigenti ABI " - Settore "Dirigenti Settore Privato": per il personale Dirigente delle Aziende di credito e finanziarie
- "Credito ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni": per il personale con qualifica di Funzionario delle Aziende di credito e finanziarie.
CCNL del 22/06/1995
DIRIGENTI - CREDITO ASSICREDITO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 22-06-1995
Personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie
Decorrenza: 01-07-1995 - 30-06-1999 (normativa); 30-6-1997 (economica1º biennio); 30-06-1999 (economica 2º biennio)
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL:
- "Dirigenti ABI " - Settore "Dirigenti Settore Privato": per il presonale Dirigente delle Aziende di credito e finanziarie
- "Credito ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni": per il presonale con qualifica di Funzionario delle Aziende di credito e finanziarie.
Il 22-6-1995 in Roma
tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenticredito), e il Sindacato Nazionale Dirigenti, Funzionari e Quadri Bancari (Sinfub),
si è convenuto quanto segue:
Le organizzazioni sindacali delle imprese bancarie e finanziarie e del personale direttivo si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario.
Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Ne consegue che Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata conoscenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.
Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.
In questo scenario assume un ruolo prioritario e strategico il personale direttivo delle imprese bancarie e finanziarie che costituisce una componente essenziale del patrimonio di dette Imprese.
I principi sopra esposti ispirano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22-11-1990 in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23-7-1993.
CAPITOLO I - Disposizioni generali
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari delle norme contrattuali del settore; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva Cee, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie delle norme contrattuali del settore.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
Ai soli Enti finanziari di cui al punto 1 a), alle attività di cui al punto 1 b), ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1, ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti ed ai CED consortili controllati da minori imprese di credito si applicano le norme contrattuali del settore, con opportune norme di flessibilità, che saranno successivamente concordate fra le parti stipulanti.
Ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28-2-1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC, 1 comma, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Norma transitoria - Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31-3-1996 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I del presente contratto in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal DLgs 1-9-1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende di credito di cui all'elenco allegato (all. n. 1) ed il proprio personale direttivo che si distingue in:
a) dirigenti;
b) funzionari.
L'applicazione del presente contratto agli Enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito al punto 2 (normativa contrattuale) del medesimo capitolo. Le aziende cui si riferisce il presente comma sono indicate nell'elenco allegato (all. n. 2).
Dichiarazione di Assicredito - L'Assicredito provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti i nominativi di quelle aziende che, successivamente alla stipulazione del contratto manifestino la propria intenzione di aderire al contratto medesimo.
A valere dal futuro rinnovo del contratto collettivo nazionale, le organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto. Durante il suindicato periodo per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.
Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale, e cioè il 30-6-1997, scadrà la "parte economica" del presente contratto collettivo nazionale. Entro tale termine di scadenza le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23-7-1993.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, a valere dal futuro rinnovo del presente contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scedenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato allo stipendio, all'indennità direttiva ed all'eventuale maggiorazione di grado.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
In relazione alla mutate condizioni in cui operano le aziende sul piano economico e produttivo ed alla conseguente necessità di adeguare la struttura organizzativa interna, a far tempo dal 1-1-1991 la definizione della categoria dei funzionari va effettuata secondo i seguenti criteri.
Ai fini del presente contratto sono funzionari coloro che siano stati incaricati dall'azienda di svolgere in via continuativa funzioni e compiti che comportino l'effettivo esercizio di potere negoziale nei confronti dei terzi in rappresentanza dell'azienda stessa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe aziendali di poteri conferite al riguardo.
In applicazione di quanto previsto al comma precedente sono funzionari coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa - anche congiuntamente - in rappresentanza dell'azienda, escluse, quindi, le facoltà di firma non a carattere negoziale (quali, ad esempio, le quietanze e le girate dei recapiti di cassa e delle cambiali), fermo restando quanto previsto al comma seguente. Sono esclusi coloro i quali siano dirigenti a norma dell'art. 83.
Quanto ai preposti a dipendenze (filiali, agenzie, etc., comunque denominate) il presente contratto si applica nei casi in cui il personale delle dipendenze medesime, oltre il capo, sia costituito da almeno 6 dipendenti, senza tener conto del personale ausiliario. Sono, altresì, funzionari coloro ai quali tale inquadramento è conferito dall'azienda - con dichiarazione esplicita - anche senza specificazione di grado.
I gradi in cui, presso ciascuna azienda, è articolata la categoria dei funzionari sono comunicati dall'azienda medesima alle rispettive delegazioni sindacali di cui all'art. 101, per la individuazione degli effetti del presente articolo nonché di quanto stabilito nell'Impegno delle aziende in calce all'art. 21.
Dichiarazione delle parti - Le parti si danno atto che la categoria contrattuale dei funzionari si colloca - nell'ambito dell'articolazione delle categorie del personale dipendente dalle aziende di credito, finanziarie o che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria - fra la categoria dei dirigenti e quella dei quadri.
Il funzionario che, per esigenze di servizio o in conseguenza della organizzazione interna dell'azienda, perde le attribuzioni di cui all'articolo che precede, conserva l'inquadramento ed il grado raggiunto.
Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 non si applicano ai dipendenti del Banco di Sardegna preposti ai servizi esecutivi delle filiali classificate dall'azienda di 3ª categoria.
CAPITOLO III - Assunzione e nomina
Spetta all'azienda di determinare, in via generale o per casi singoli, i requisiti di capacità professionale e di idoneità per l'assunzione o la nomina dei funzionari, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità tra i sessi.
La nomina e la promozione devono essere comunicate per iscritto all'interessato.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi durante il quale si applicano le disposizioni del presente contratto con le eccezioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso. Nel caso di recesso ad iniziativa del funzionario, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando a tal fine, come mese interno l'eventuale frazione dello stesso.
Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso. Compiuto il periodo di prova, il funzionario si intende confermato in servizio. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari) per almeno tre mesi.
Non è ammessa l'assunzione di funzionari a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano fra appartenenti al personale dell'azienda debbono essere portati a conoscenza dell'azienda stessa.
CAPITOLO IV - Doveri e diritti
Il funzionario ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto.
Il funzionario ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa.
L'azienda deve utilizzare la prestazione lavorativa del funzionario secondo criteri che tengano conto della posizione gerarchica del funzionario stesso al quale comunque non possono essere devoluti compiti quantitativamente esorbitanti.
Al funzionario è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa che non siano per contanti e di far parte, a qualunque titolo, di organismi collegiati tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per Legge.
I funzionari possono rivestire ed espletare:
1) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di Legge;
2) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.
I funzionari la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo indicazioni per la loro reperibilità.
Solo in caso di urgenti necessità gli interessi possono prescindere da tale preventiva segnalazione, premurandosi però di dare alla Direzione, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.
I funzionari adibiti ai servizi di cassa, o comunque incaricati del maneggio dei valori, hanno l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenza e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad essi affidati.
Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente constituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.
Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla Direzione, dopo aver sentito l'interessato.
La Direzione, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all'entità delle deficienze da rimborsare.
Il funzionario di cui al primo comma, ferma restando la propria responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte, non risponde di:
- banconote false di taglio non inferiore a L. 50.000, la cui contraffazione risulti tale da poter si accertare solo attraverso particolari apparecchiature (quali, ad esempio, la lampada di Wood) di cui l'interessato non disponga; in mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia;
- banconote estere false la cui contraffazione risulti tale da non potersi accertare con i mezzi di riconoscimento (quale, ad esempio, la pubblicazione "Contrefaons et falsifications" organo ufficiale della Organizzazione internazionale di polizia criminale) messi dall'azienda a disposizione dell'interessato.
Il funzionario il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe al funzionario che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 64 lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto all'interessato.
L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontamento dal servizio del funzionario interessato per motivi cautelari.
L'allontamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al funzionario interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. La circostanza che il funzionario allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.
Il funzionario allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto di lavoro. Anche durante il periodo di allontamento del funzionario dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'azienda che per il funzionario medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 64.
Qualora nei confronti del funzionario venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia. Nei casi di cui sopra, al funzionario che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del funzionario, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'azienda.
Nei casi di cui ai commi precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'art. 15.
Il funzionario che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda.
Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al funzionario anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di Legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Le parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge n. 190 del 13-5-1985, le aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, del personale direttivo particolarmente esposto al rischio medesimo.
Norma transitoria - Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31-12-1995 per un esame congiunto degli aspetti specifici della materia, anche alla luce dei profili connessi al rischio di impresa.
CAPITOLO V - Trattamento economico
Le parti si danno atto che la struttura del trattamento economico stabilita nel presente contratto realizza un assetto autonomo e funzionale alle caratteristiche di professionalità che devono contraddistinguere la prestazione dei funzionari.
A tali fini il presente contratto individua i criteri per rendere omogeneo nel settore Assicredito il trattamento economico collettivo, ferme ovviamente eventuali incentivazioni economiche che possono essere attribuite direttamente dalle aziende, con carattere di dicrezionalità e di valutazione individuale, a favore di singoli collaboratori che si siano particolarmente distinti per efficienza, capacità nonché - in presenza di obiettive esigenze di servizio - per un significativo impegno temporale durante l'arco annuale nello svolgimento delle funzioni affidate.
Le parti convengono che i principi sopra esposti valgono per l'intero settore.
A copertura del periodo 1-7-1993 - 30-6-1995 viene corrisposto un importo secondo i criteri e le misure di cui all'art. 5 ed all. n. 1 dell'accordo di rinnovo 22-6-1995.
Il trattamento economico dei funzionari si compone di:
- stipendio e successivi scatti di anzianità di cui all'art. 20;
- indennità direttiva e maggiorazione di grado di cui all'art. 21;
- gratificazione di Natale di cui all'art. 22;
- premio annuale di rendimento di cui all'art. 23;
- indennità di rappresentanza di cui all'art. 24;
- eventuali emolumenti di cui agli artt. 25, 26 e 27.
All'atto della nomina o assunzione come funzionario, all'interessato viene attribuito uno stipendio (*) di:
- L. 2.901.858 mensili dal 1-7-1995;
- L. 3.032.442 mensili dal 1-1-1996;
- L. 3.077.929 mensili dal 1-1-1997.
Per i funzionari in servizio alla data del 1-7-1995, al compimento di ogni successivo biennio di servizio prestato spetta, uno scatto di anzianità nella misura di:
- L. 145.092 mensili dal 1-7-1995;
- L. 151.621 mensili dal 1-1-1996;
- L. 153.895 mensili dal 1-1-1997;
per un numero massimo complessivo di 9 scatti.
Il personale direttivo assunto o nominato tale a far tempo dal 1-7-1995 beneficia del primo scatto di anzianità dopo quattro anni a partire dalla data di assunzione o nomina; successivamente ha diritto ad ulteriori 6 scatti in ragione di ogni biennio di anzianità.
Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura il biennio.
L'indennità direttiva è pari a:
- L. 1.516.563 mensili dal 1-7-1995;
- L. 1.584.808 mensili dal 1-1-1996;
- L. 1.608.580 mensili dal 1-1-1997.
Per i gradi di funzionamento superiori a quello minimo l'azienda determina, con opportuna graduazione, le relative maggiorazioni da riconoscere a ciascun grado in aggiunta all'indennità di cui sopra, negli importi e con i criteri di cui al comma seguente.
L'importo unitario della maggiorazione di grado è di:
- L. 156.043 mensili dal 1-7-1995;
- L. 163.065 mensili dal 1-1-1996;
- L. 165.511 mensili dal 1-1-1997;
fino ad un massimo pari a 12 importi per il grado più elevato dei funzionari.
Impegno delle aziende - Eventuali modifiche che ciascuna azienda intendesse apportare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, all'assetto retributivo (numero delle maggiorazioni di grado) connesso all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto alla stessa data, dovranno essere previamente rappresentante alla delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 101. Qualora la delegazione sindacale aziendale ritenesse di avanzare osservazioni in proposito, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale fra la delegazione stessa e l'azienda interessata e, se del caso, successivamente in sede nazionale con l'intervento dell'Assicredito e della organizzazione sindacale stipulante nel cui ambito è stata costituita la delegazione.
Ai funzionari viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale in misura pari al trattamento economico del mese di dicembre dell'esercizio cui si riferisce per emolumenti di cui agli artt. 20 e 21.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Il premio annuale di rendimento da corrispondere ai funzionari resta costituito, secondo quanto già previsto in materia dal precedente contratto nazionale, nel suo ammontare minimo da un importo pari al 15% della retribuzione complessivamente percepita da ciascun funzionario nel corso dell'anno cui il premio si riferisce.
Ai soli fini di cui al comma che precede si intende per retribuzione ogni compenso in denaro di carattere continuativo.
Il premio di rendimento va corrisposto, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, al funzionario che non abbia riportato, relativamente all'anno stesso un giudizio del tutto negativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del presente contratto collettivo. Detto giudizio deve essere motivato.
Nel caso di attribuzione della qualifica di funzionario nel corso dell'anno, la misura del premio di rendimento relativo all'anno stesso viene determinata secondo i suesposti criteri e misure anche per quel che riguarda il periodo prestato con il precedente inquadramento e sostitutivamente ai criteri e alle misure vigenti in materia di premio di rendimento per detto inquadramento. La percentuale del 15% va, pertanto, applicata pure sulla retribuzione percepita con il diverso inquadramento e sempreché trattasi di emolumenti di pertinenza dell'anno di riferimento.
Nei confronti del funzionario assunto come tale nel corso dell'anno (e che abbia superato l'eventuale periodo di prova) nonché del funzionario il cui rapporto cessi nel corso dell'anno stesso, il premio di rendimento viene corrisposto in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, il premio di rendimento viene erogato in proporzione al periodo di servizio per il quale è stato corrisposto il trattamento stesso.
Il premio di rendimento è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Chiarimento a verbale - Le parti chiariscono che, dalla base di calcolo del premio di rendimento, restano esclusi i trattamenti di cui agli artt. 24, 25, 26, 27, 39 (chiarimento a verbale), 42, ultimo comma, ai capitoli XI e XVI del presente contratto collettivo, quanto erogato a titolo di premio di rendimento (o trattamenti similari), nonché a titolo di assegni familiari e, in genere, di rimborsi per spese effettivamente sostenute o altri emolumenti non a carattere retributivo.
Ai funzionari viene corrisposta mensilmente, per le dodici mensilità ordinarie, una indennità di rappresentanza nelle seguenti misure:
- L. 583.146 mensili dal 1-7-1995;
- L. 609.388 mensili dal 1-1-1996;
- L. 618.529 mensili dal 1-1-1997.
Ai fini del miglior collegamento della prestazione lavorativa dei funzionari, per ogni suo aspetto complessivo, ai risultati economici dell'impresa, l'attribuzione di un premio annuale, collettivo aziendale viene effettuata alle condizioni di seguito indicate.
I criteri per la determinazione del premio collettivo di produttività e redditività saranno concordati in sede aziendale a partire dal premio relativo all'esercizio 1995.
I criteri di ripartizione del suddetto premio vengono stabiliti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 23 del presente contratto. Ove già siano in atto aziendalmente riconoscimenti collettivi al personale suddetto per analoghe finalità dovrà procedersi alle relative valutazioni congiunte, al fine di armonizzare la materia ed evitare duplicazioni, ricercando idonee soluzioni.
In ogni caso il metodo prescelto aziendalmente resta valido per tutta la durata del presente contratto ed esplica, pertanto, i suoi effetti fino alla misurazione da effettuare nel 2000 con riferimento ai dati di bilancio del 1999.
Dichiarazione delle parti - Le parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli impegni del Protocollo 23-7-1993, saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti previste aziendalmente, mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo.
A tal fine le parti stesse auspicano una rapida emanazione di detto provvedimento e si impegnano ad agire in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Norma transitoria - L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla base dei criteri a suo tempo aziendalmente fissati in materia, in attuazione dell'art. 21 del contratto nazionale 22-11-1990.
Resta peraltro inteso che le aziende che abbiano presentato a fine 1994 un risultato economico netto negativo saranno tenute a corrispondere esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio minimo erogabile, sempreché l'indicatore prescelto consenta l'erogazione del premio medesimo secondo le norme aziendalmente in atto.
Le aziende che abbiano presentato a fine 1994 un risultato economico netto positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione pari al 50% del premio minimo erogabile, anche se l'indicatore prescelto non consenta l'erogazione del premio medesimo secondo le norme aziendalmente in atto. Nei casi in cui l'indicatore prescelto sia esclusivamente correlato all'andamento economico d'impresa, continueranno ad applicarsi, per il premio relativo al 1994, i criteri aziendalmente in atto.
Ai funzionari adibiti in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura, a far tempo dal 1-1-1995, di L. 82.500 mensili.
Chiarimento a verbale - Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.
Ai funzionari che hanno con continuità effettivo maneggio di contanti o valori ed ai quali sia attribuito il relativo rischio, spetta un'indennità di rischio nelle misure indicate nella tabella allegata al presente contratto (all. n. 3).
Detta indennità cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.
Al funzionario cui l'azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano:
- una indennità, dal 1-1-1995, di L. 110.000 per ogni intervento effettuato;
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l'intervento.
Presso le unità operative nelle quali sia prevista, durante l'apertura settimanale degli sportelli, la c.d. "giornata lunga", ai funzionari che in tale giorno vengono incaricati, per esigenze tecniche e organizzative, di essere presenti a tal fine per tutto l'arco di funzionamento dell'unità operativa medesima - fermo il diritto a fruire dell'intervallo meridiano - spetta un compenso di L. 60.000 a titolo di "apertura prolungata di sportello", per ciascun giorno di effettuazione.
Ai funzionari utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22 e le ore 6) presso servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, un compenso, dal 1-1-1995, di L. 55.000. Detto compenso - salvo che per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente contratto, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore.
CAPITOLO VI - Anzianità convenzionali
Ai soli effetti del trattamento di malattia sono risconosciute le seguenti anzianità convenzionali:
a) il 100% del servizio precedentemente prestato presso la medesima azienda o presso altre aziende di credito assorbite da quella presso la quale il funzionario viene assunto;
b) il 70% del servizio prestato come sopra presso altre azienda di credito di cui l'azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari;
c) il 35% del servizio prestato come sopra presso aziende di credito [esclusi i casi di cui alle precedenti lett. a) e b)];
d) tre anni a chi abbia conseguito, o consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie (rilasciate dalle facoltà di Magistero delle Università statali o riconosciute dallo Stato), filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie;
e) il 50% del periodo di servizio militare presato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, nonché in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima sia di seconda categoria. Identico riconoscimento è accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, nonché per i periodi di prigionia;
f) un anno:
- ai decorati al valore militare o civile e a coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra;
- ai feriti di guerra;
- ai mutilati e invalidi militari e civili di guerra, per servizio e del lavoro di cui alla Legge 2-4-1968, n. 482.
Qualora il funzionario abbia titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali previste alla lett. f), è attribuita al medesimo l'anzianità per un solo titolo.
L'anzianità convenzionale di cui alla lett. d) è concessa anche per lauree in matematica, fisica, ingegneria, architettura, agraria, scienze statistiche (demografiche o attuariali) e informatica, se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al funzionario. Le anzianità convenzionali di cui alla lett. e), nonché - per i decorati al valore militare per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per i feriti, mutilati e invalidi militari e civili di guerra - quelle di cui alla lettera f) sono concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9-6-1940. Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma l'eccezione prevista per la lett. f).
Le anzianità convenzionali di cui all'articolo precedente non sono riconosciute se gli interessati non denunziano i titoli che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.
Qualora la Direzione che richieda all'atto dell'assunzione l'esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il funzionario consegua i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione, e ne dia comunicazione alla Direzione entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali sono riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che ove, all'atto dell'assunzione, il funzionario denunci all'azienda di avere in corso pratiche per il conseguimento di titolo inerente all'anzianità convenzionale di cui alla lett. f) dell'art. 32, l'azienda riconosce la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione dei documenti comprovanti il titolo di cui sopra. Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono dalla data di esibizione dei documenti.
)
CAPITOLO VII - Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa del funzionario si svolge normalmente in modo che dai criteri di flessibilità che la caratterizzano non consegua l'attribuzione di funzioni sostanzialmente esorbitanti rispetto alla sua posizione gerarchica.
Eventuali casi in contrasto con lo spirito del comma che precede formeranno oggetto di esame fra la delegazione sindacale di cui all'art. 101 e la Direzione generale o centrale.
La prestazione lavorativa del funzionario si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile nell'unità produttiva cui lo stesso è addetto.
Tuttavia, nel caso che le funzioni o i compiti affidati lo richiedano (ad esempio: borsa, cambi, servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati, ecc.), detta prestazione lavorativa può essere anche svolta con criteri di flessibilità temporale.
La prestazione lavorativa del funzionario non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il funzionario sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l'azienda esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra la delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 101 e la Direzione generale o centrale. Su richiesta di uno dei sindacati stipulanti l'Assicredito si impegna ad intervenire nei confronti di quelle aziende presso le quali le su descritte situazioni dovessero determinarsi.
Norma transitoria - Per i casi di frequente ricorso all'adibizione di cui al terzo comma del presente articolo, le parti concorderanno apposita regolamentazione generale in sede nazionale entro il 31-10-1995.
Le aziende operanti nella piazza di Roma provvederanno ad informare preventivamente la delegazione sindacale di cui all'art. 101 circa il numero di funzionari che nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per la piazza in parola, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
Al personale di cui sopra spetta il trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 35.
CAPITOLO VIII - Festività - Ferie - Assenze
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di Legge.
Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre e - per i funzionari addetti a servizi, reparti o dipendenze normalmente operanti dal martedì al sabato o dal lunedì al sabato - la vigilia di Pasqua.
Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1 marzo al 30 novembre, il funzionario ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico.
Previo accordo con la Direzione il funzionario può fruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi altra epoca dell'anno.
La durata del periodo delle ferie è fissata in 26 giorni.
Ai funzionari assunti direttamente dall'azienda con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di due giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
Ai mutilati od invalidi di cui alla Legge 2-4-1968, n. 482, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, per giorni di ferie si intendono quelli che risultano tali in base alla settimana lavorativa di cinque giorni, con decorrenza dal lunedì al venerdì (nel caso che il servizio, reparto o dipendenza cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì o su 6 giorni alla settimana) ovvero dal martedì al sabato (nel caso che il servizio, reparto o dipendenza cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato).
I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'azienda, confermati al funzionario e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'azienda ed il funzionario.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai mutilati ed invalidi di cui alla Legge 2-4-1968, n. 482; per gli altri funzionari si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
La Direzione, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non può essere inferiore a 15 giorni.
La Direzione può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del funzionario di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dalla interruzione che il funzionario dimostri di aver sopportato.
Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'azienda, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il funzionario si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al funzionario che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso viene liquidato il trattamento economico corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1 gennaio dello stesso anno.
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettanti viene ridotto di tanti dodicesimi quanto sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il funzionario deve immediatamente denunciare all'azienda, non sono computati nella durata delle ferie.
Chiarimento a verbale - In relazione a quanto previsto nell'ottavo comma del presente articolo, le parti chiariscono che, a seguito dell'assetto del trattamento di ferie disposto dal presente contratto, la liquidazione del compenso per ferie non fruite deve praticamente avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20.
Le assenze devono essere giustificate alla Direzione.
In materia di cure idrotermali si applicano le relative disposizioni di Legge.
Al funzionario spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della L. 27-5-1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di Legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per l'interessato;
- che il funzionario abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.
I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio-14 dicembre di ogni anno.
La richiesta di fruizione dei permessi di cui al primo comma va effettuata con un congruo preavviso; ove il funzionario intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.
L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionati inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
Nota a verbale - Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della L. 5-3-1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39 ed il 60 giorno dopo la domenica di Pasqua) a condizione che resti ferma la commisurazione a 4 giornate dei c.d. permessi per ex festività spettanti per l'intero anno 1986.
Le assenze per brevi permessi retribuiti, che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.
Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata l'azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili come ferie.
CAPITOLO IX - Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio
In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al funzionario che abbia superato il periodo di prova per
a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;
d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;
e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni;
f) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni.
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
Ai fini del computo del trattamento previsto dai comma precedenti si cumulano anche le assenze per malattia o infortuni - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al successivo art. 46 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che per l'ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13-11-1924, n. 1825.
Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il funzionario ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data o del compimento di detta età: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per 6 mesi.
I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 39.
In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il funzionario ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.
Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati all'art. 45 l'interessato, prima della scadenza di detti termini, può richiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi.
La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal funzionario ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola o superato il predetto limite di età. Il periodo trascorso in aspettativa non comporta, per alcun effetto, decorso dell'anzianità.
L'azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di Legge che regolano la materia.
Alla scadenza del termine di cui all'art. 45 ovvero di cui all'art. 46 l'azienda - ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro - corrisponde al funzionario il trattamento di cui al primo comma - ovvero di cui al secondo comma qualora ricorrano le condizioni in esso previste - dall'art. 65.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini richiamati nel comma precedente non consenta al funzionario di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 65.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di Legge che regolano la materia.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete all'interessata in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma che precede, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 45 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
CAPITOLO X - Servizio militare
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
Il servizio militare di leva viene computato ai fini degli scatti di anzianità nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di malattia e di preavviso. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall'azienda al funzionario anche per effetto di leggi od accordi in materia.
Al funzionario chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto. Il funzionario deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata. Non riprendendo servizio entro detto termine, il funzionario è considerato dimissionario salvo il caso di forza maggiore.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei funzionari che anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
Il richiamno alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Al funzionario richiamato alle armi spetta il trattamento di Legge.
Il funzionario deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata. Non riprendendo servizio entro tale termine, il funzionario è considerato dimissionario salvo il caso di forza maggiore.
Per i cittadini stranieri la chiamata ed il richiamo alle armi vengono regolati dalle norme di Legge vigenti in materia.
CAPITOLO XI - Missioni e trasferimenti
L'azienda può inviare il funzionario in missione temporanea fuori residenza.
Salvo diverso accordo fra l'azienda e il funzionario interessato, le missioni non possono superare complessivamente il periodo di quattro mesi nell'arco di dodici mesi.
Il limite di cui al secondo comma non riguarda gli addetti a funzioni ispettive-organizzative o a speciali servizi tecnici (ad es. ingegneri, geometri, periti).
Al funzionario inviato in missione temporanea in Italia compete:
a) il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall'azienda;
b) il rimborso della spesa per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'azienda
d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura fissata dall'art. 59.
Raccomandazione - Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulati il presente contratto, l'Assicredito raccomanda alle aziende di adottare forme assicurative a favore dei funzionari che, a seguito dell'invio in missione disposto dall'azienda stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.
Per le missioni fuori del territorio nazionale, per le quali occorre l'assenso del funzionario, compete al funzionario il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e la permanenza all'estero in relazione al mandato ricevuto; spetta inoltre una diaria non inferiore alla metà di quella prevista per le missioni nel territorio nazionale.
L'azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il funzionario ad unità produttiva situata in comune diverso.
Nel disporre il trasferimento l'azienda terrà conto delle condizioni personali e di famiglia che l'interessato potrà rendere note. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo consentano, viene disposto dall'azienda con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il funzionario che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri funzionari, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il funzionario beneficierà di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il funzionario trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso:
1. al funzionario che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come alla lett. a) dell'art. 54;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista nell'art. 59 - o, in alternativa, il trattamento di cui al quinto o sesto comma dell'articolo stesso - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.
2. al funzionario che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) dell'art. 54 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista nell'art. 59 - o, in alternativa, il trattamento di cui al quinto o sesto comma dell'articolo stesso - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista all'art. 59 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
L'azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornirà al funzionario l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri della L. 27-7-1978, n. 392 e successive modificazioni.
Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso, se di durata inferiore al decennio, sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 10 anni dalla data del trasferimento.
L'alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
L'azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del funzionario che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c), f) dell'art. 64, a lasciare libero l'immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte del funzionario, identico trattamento compete ai superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è comulabile con quelle dell'ottavo e nono comma. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza, il funzionario ha diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
- una mensilità e mezza, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato.
Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;
- quattro mensilità, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 64, l'azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e, questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra locazione del territorio nazionale.
Detta disposizione si applica, in caso di morte del funzionario, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località.
Dichiarazione delle parti - 1. A richiesta delle organizzazioni sindacali, Assicredito dichiara che, a far tempo dall'entrata in vigore del presente contratto, i trattamenti di cui al punto 1 del primo comma ed al 1 alinea del sesto comma dell'art. 57 trovano applicazione anche nei confronti del funzionario che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare.
L'Assicredito dichiara che le aziende - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del funzionario continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei funzionari trasferiti che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.
2. Le parti convengono che la disciplina di cui all'art. 57 potrà formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.
Raccomandazioni - 1. A seguito di quanto prospettato in materia dalle organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente contratto, l'Assicredito raccomanda alle aziende di tenere in considerazione anche i casi in cui il funzionario di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 57, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto primo comma dell'art. 57, ferma restando l'eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari - di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall'avvenuto trasferimento, il funzionario interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare.
In questa ipotesi, l'una tantum già percepita nella misura di cui al 1 alinea del sesto comma verrà integrata alla misura dell'alinea successivo.
2. L'Assicredito raccomanda altresì alle aziende di valutare, in termini compensativi, i casi in cui l'adozione dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma del presente contratto, pur tenendo conto dei miglioramenti complessivamente apportati dalla disciplina sui trasferimenti contenuta nel CCNL 27-10-1987, comporti un maggior onere per il funzionario già trasferito che si trovasse ad usufruire del contributo aziendale di cui al secondo comma dell'art. 51 del contratto collettivo 7-7-1983.
Analoga valutazione viene raccomandata per i casi di nuovi trasferimenti in cui il maggior onere sia causato esclusivamente da fatti obiettivi (diversi coefficienti di piazza, diversità di oneri accessori), ferma restando ogni altra determinazione che l'azienda ritenga di assumere con riferimento a situazioni specifiche.
Norma transitoria - Le parti stipulanti convengono di completare i lavori dell'apposita Commissione paritetica in sede nazionale costituita ai sensi dell'art. 11 dell'accordo di rinnovo del 22-6-1995 per adeguare la normativa in materia di missioni e trasferimenti del personale direttivo.
Quanto previsto agli artt. 56 e 57 non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del funzionario. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del funzionario, l'azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
La misura della diaria viene fissata annualmente, d'intesa fra le parti stipulanti, entro il mese di novembre ed ha decorrenza dal 1 gennaio successivo; a far tempo dal 1-1-1995 detta misura è stabilita in L. 252.000.
In caso di missione in centro con popolazione superiore ai 200.000 e fino a 500.000 abitanti, la misura della diaria di cui al primo comma è maggiorata del 10%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500.000 e fino ad 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al primo comma è maggiorata del 20%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al primo comma è maggiorata del 30%. A tali fini si fa riferimento, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno. La diaria è corrisposta per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, è corrisposta in proporzione di 1/3, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento, fermo restando che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a 2/3 di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
Nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15 giorno successivo all'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
In alternativa al trattamento di cui ai comma precedenti, il funzionario inviato in missione può optare per il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura della diaria altrimenti spettante all'interessato.
Qualora, nel caso di cui al comma che precede, il rimborso spese sia inferiore alla misura della diaria altrimenti spettante all'interessato, il medesimo avrà diritto, in aggiunta a detto rimborso, alla corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo.
In casi particolari può essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con l'autorizzazione dell'azienda, potrà essere effettuato, nei confronti del funzionario inviato in missione temporanea in Italia, il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia fornito dall'azienda, la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3. Quanto previsto dal comma che precede non riguarda i casi di cui all'art. 57 del presente contratto.
CAPITOLO XII - Note caratteristiche
L'azienda deve comunicare per iscritto a sciascun funzionario un giudizio sintetico sulle sue prestazioni professionali, rinnovando la comunicazione quando intervengono variazioni nel giudizio stesso.
La prima comunicazione del giudizio dovrà essere fatta entro sei mesi dal termine del primo anno dalla nomina a funzionario.
Il funzionario che ha riportato un giudizio negativo può - entro 15 giorni dalla comunicazione - presentare un proprio esposto alla Direzione generale o centrale per l'esame del caso da parte della stessa; ove lo richieda, l'interessato verrà ascoltato dalla Direzione medesima.
Le promozioni dei funzionari vengono effettuate dall'azienda in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, tenendo presenti l'attitudine e ricoprire il grado superiore, la capacità professionale e i precedenti di carriera e di lavoro dell'interessato.
Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla Direzione generale o centrale dell'azienda, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi.
CAPITOLO XIV - Sanzioni disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di Legge che regolano la materia, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontamento temporaneo del funzionario dal servizio per il tempo strettamente necessario.
CAPITOLO XV - Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda o del funzionario per essersi superato dall'interessato il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 45 (fermo il minimo di Legge previsto in caso di tbc) e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 46, nonché per invalidità permanente riconosciuta a termini della Legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda nei confronti del funzionario ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 15-7-1966, n. 604:
d) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta causa ai sensi art. 2119 CC;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte del funzionario per giusta causa ai sensi art. 2119 CC;
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g) morte.
Norma transitoria - Le parti nazionali stipulanti concorderanno una procedura di confronto prima di far ricorso alle normative in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per eccedenze di personale.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell'art. 64, qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'azienda, spetta al funzionario il trattamento previsto dall'art. 73 oltre all'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:
a) mesi 5 se il funzionario ha un'anzianità di effettivo servizio non superiore a 6 anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità di effettivo servizio, con un massimo di altri 5 mesi.
Qualora al funzionario spetti, con effetto immediato, il trattamento di previdenza di cui al successivo art. 77 la misura dell'indennità di mancato preavviso è stabilita come segue:
a) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti nella misura massima: 4 mesi;
b) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti in misura inferiore a quella massima, l'indennità di mancato preavviso di cui al primo comma del presente articolo viene ridotta del 25%.
Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del funzionario questi è esonerato dall'obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento previsto dall'art. 73.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art. 64, al funzionario spetta, oltre al trattamento di cui all'art. 73, il preavviso - o, in difetto, la corrispondente indennità - nella misura fissa di 4 mesi, sempre che il funzionario abbia diritto al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 77. In caso contrario sarà corrisposta al funzionario l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:
- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio - 4 mensilità
- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio - 5 mensilità
- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio - 6 mensilità.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell'art. 64, spetta al funzionario il seguente preavviso:
- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio - mesi 5
- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio - mesi 6
- con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio - mesi 7
- con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio - mesi 8.
Oltre al preavviso o - in difetto - oltre alla indennità corrispondente, spetta al funzionario il trattamento previsto dall'art. 73.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. d) dell'art. 64, non spettano al funzionario né il preavviso né la corrispondente indennità, ma spetta il trattamento di cui all'art. 73, oltre ai ratei maturati della gratificazione di Natale nella misura contrattuale.
Il licenziamento per giusta causa ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata a.r. portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal funzionario. Nel caso di cui al presente articolo, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'azienda si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art. 1252 CC, la compensazione tra quanto dovuto al funzionario e quanto al medesimo imputabile per risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione potrà essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'anzianità stessa.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. e) dell'art. 64, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo che intervenga tra il funzionario e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
È in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.
Al dimissionario spetta il trattamento previsto dall'art. 73.
Nel caso di dimissioni durante il periodo in cui, a norma della Legge 30-12-1971, n. 1204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
Agli effetti del trattamento di cui sopra deve essere presentata idonea certificazione medica.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. f) dell'art. 64, spetta al funzionario, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dello stesso articolo, oltre a quanto previsto nell'art. 73, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione si fosse verificata ai sensi della lett. c) dell'art. 64.
Al funzionario viene altresì corrisposto, ad integrazione di quanto sopra, il seguente trattamento:
- con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio - 4 mensilità
- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio - 6 mensilità.
Nel caso in cui il funzionario si trovi invece nelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 64, il funzionario stesso, anziché al trattamento previsto nei comma precedenti, ha diritto a quello previsto dall'art. 66.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte [art. 64, lett. g)] del funzionario, senza diritto per gli aventi causa al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 77, viene corrisposta, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso ed al trattamento di cui all'art. 73, l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del funzionario defunto:
a) 5 mensilità con anzianità di effettivo servizio non superiore a 6 anni;
b) mezza mensilità per ogni successivo anno di anzianità di effettivo servizio con un massimo di altre 5 mensilità.
Qualora invece vi s1a diritto al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 77, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di 5 mensilità.
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'azienda è tenuta ad accordare al funzionario adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.
Il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di Legge che regolano la materia. Ai fini del comma che precede, la retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa - ove spetti - l'indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XI del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione.
Per le anzianità maturate precedentemente al 1-7-1979 si applicano le disposizioni di cui all'articolo stipulato fra le parti il 16-5-1979 e dichiarazioni e accordi annessi, ferma restando la modifica determinatasi (a partire dal 1-6-1982 per effetto della Legge 29-5-1982, n. 297) sui criteri stabiliti dall'accordo medesimo.
Il licenziamento deve essere comunicato all'interessato per iscritto.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al funzionario o agli aventi diritto, l'azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio della parte dei diritti in contestazione.
In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sui diritti che ne derivano, l'azienda rilascia al funzionario, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l'azienda e dei gradi ricoperti.
A richiesta del funzionario, l'azienda provvede inoltre a rilasciare copia del conto di liquidazione.
Per trattamento di previdenza di cui agli artt. 65, 66 e 71 si intende quello per il quale il funzionario venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di Legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
160;
Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'art. 18 della Legge 20-5-1970, n. 300, nel testo risultante dall'art. 1 della Legge 11-5-1990, n. 108, si applica a tutti i funzionari delle aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.
Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di Legge che regolano la materia.
CAPITOLO XVI - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
I funzionari iscritti a corsi universitari hanno diritto di ottenere a richiesta permessi retribuiti per le giornate in cui devono sostenere prove di esame. Detti funzionari ove - per mancanza di università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi universitari in località diverse, hanno diritto a permessi retribuiti anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami.
Inoltre ai funzionari predetti, iscritti a corsi di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame. Ai funzionari di cui al comma che precede spetta anche un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno 5 giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - del corso legale degli studi previsto per la facoltà universitaria prescelta.
È infine in facoltà dei funzionari di cui al precedente secondo comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi universitari - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno 30 giorni di anticipo.
I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai due comma che precedono possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo accedemico; in caso di contemporaneità di richiesta da parte di più funzionari appartenenti alla stessa unità produttiva, l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero dei funzionari stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai funzionari con maggiore anzianità di servizio.
Ai funzionari non laureati che conseguono dopo la assunzione una delle lauree che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale viene attribuito, per una sola volta, un premio di L. 390.000. I funzionari sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Con riferimento iniziale all'anno scolastico e accademico 1996-1997, ai figli o persone equiparate - a carico dei funzionari secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di Legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) L. 145.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
b) L. 205.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
c) L. 420.000 agli studenti universitari.
Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L. 100.000 e di L. 150.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.
Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;
agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento tutti gli esami previsti dal piano studi della facoltà meno due.
Le somme indicate al primo comma vengono elevate come segue:
sub b) di L. 25.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano superato con profitto l'anno scolastico (promossi senza obbligo di frequentare corsi di recupero);
sub c) di L. 60.000 per gli studenti universitari che siano in regola con gli esami dell'anno accademico.
Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del funzionario - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.
La corresponsione delle provvidenza di cui trattasi - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento. Agli studi universitari che siano iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un importo pari a L. 225.000.
Al verificarsi delle condizioni previste, rispettivamente, al terzo comma, secondo alinea, ovvero al quarto comma, seconda alinea, della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.
La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
Le normative aziendali che regolino la materia in senso complessivamente più favorevole di quanto stabilito agli artt. 79 e 80 del presente contratto, sostituiscono globalmente la disciplina contenuta nei predetti articoli.
La sostituzione di cui sopra può essere effettuata separatamente per le previsioni riguardanti le agevolazioni per i lavoratori studenti (art. 79) rispetto a quelle relative alle provvidenze per i figli studenti (art. 80).
CAPITOLO XVII
Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e garanzie volte alla sicurezza del lavoro
La materia che riguarda la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro, è regolata mediante le norme in atto presso le rispettive aziende.
CAPITOLO XVIII - Inquadramento
Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali - sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'azienda - siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati. In allegato sono indicati i gradi di dirigenti presso le aziede ivi indicate (all. n. 4).
Alle aziende è riservata la facoltà di apportare successive variazioni, in relazione ad eventuali mutamenti nell'inquadramento e struttura delle filiali o stabilimenti. L'inquadramento come dirigente che già fosse stato riconosciuto non può essere revocato.
L'effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 CC, può essere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti.
CAPITOLO XX - Trattamento economico
La struttura del trattamento economico del dirigente, che viene fissato dall'azienda, si determina, di massima, secondo le norme contenute nel capitolo V del presente contratto di lavoro.
La misura dell'indennità direttiva per il dirigente di grado meno elevato non può essere inferiore a:
- L. 4.702.852 mensili dal 1-7-1995;
- L. 4.914.480 mensili dal 1-1-1996;
- L. 4.988.197 mensili dal 1-1-1997.
Laddove la struttura del trattamento economico del dirigente sia stata effettivamente determinata secondo le norme contenute nel capitolo V del presente contratto, il premio di rendimento viene corrisposto al dirigente medesimo secondo i criteri di cui all'art. 23 del contratto stesso.
A copertura del periodo 1-7-1993 - 30-6-1995 viene corrisposto un importo secondo i criteri e le misure di cui all'art. 5 ed all. n. 1 dell'accordo di rinnovo 22-6-1995.
CAPITOLO XXI - Ferie - Congedi - Malattie e infortuni - Gravidanza e puerperio
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni da computarsi con gli stessi criteri previsti per i funzionari.
Su richiesta del dirigente l'azienda può concedere un congedo straordinario per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari. Durante tale periodo non è dovuto il trattamento economico.
In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 e non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 e non superi i 15 anni;
d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 e non superi i 20 anni;
e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore a 20 e non superi i 25 anni;
f) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25.
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
Ai fini del computo del trattamento previsto dai comma precedenti, si cumulano anche le assenza per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al successivo art. 89 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che per l'ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal RDL 13-11-1924, n. 1825.
Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati all'art. 88, l'interessato, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di esser collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi.
La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola o superato il predetto limite di età.
Il periodo trascorso in aspettativa non comporta, per alcun effetto, decorso dell'anzianità.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di Legge che regolano la materia: il trattamento economico viene corrisposto dall'azienda interamente a proprio carico.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete all'interessata in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
Nel caso in cui dovesse essere, per Legge, posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma che precede, le prestazioni in parola verranno integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 88 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
CAPITOLO XXII - Missioni e trasferimenti
L'azienda può inviare il dirigente in missione temporanea fuori residenza nonché trasferirlo da una ad altra residenza.
I relativi trattamenti vengono determinati dall'azienda sulla base dei criteri generali previsti dagli artt. 54, 55, 57 e relative dichiarazioni, raccomandazioni e norma transitoria, 58 e 59 del presente contratto.
CAPITOLO XXIII - Cessazione del rapporto di lavoro
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere risolto dall'azienda solo nei casi di giusta causa o di giustificato motivo.
La risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda resta, tuttavia, esclusivamente, regolata dalle norme del codice civile nei confronti dei dirigenti che compongono la direzione dell'intera azienda (ad es.: preposti alla direzione unica, componenti la direzione generale e/o centrale) ovvero di pari grado ed in ogni caso, dei dirigenti che abbiano superato il periodo massimo di conservåzione del posto di cui all'art. 88 e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 89, dei dirigenti ultrasessantenni che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto nel protocollo riportato nell'all. n. 5 del presente contratto.
In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 96:
- mesi 5 se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;
- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso;
in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto non può, comunque, essere superiore a 12 mesi;
b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 96:
- nella misura fissa di 6 mesi.
Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all'azienda, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti commi, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.
Il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di Legge che regolano la materia. Ai fini del comma che precede, la retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XXII del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione. Per le anzianità maturate precedentemente al 1-7-1979 si applicano le disposizioni di cui all'accordo stipulato fra 1e parti il 16-5-1979 e dichiarazioni e accordi annessi, ferma restando la modifica determinatasi (a partire dal 1-6-1982 per effetto della Legge 29-5-1982, n. 297) sui criteri stabiliti dall'accordo medesimo.
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta causa, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'azienda si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art. 1252 CC, la compensazione tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile per risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'azienda stessa.
In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento (art. 94) che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta ad iniziativa dell'azienda.
L'indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui all'art. 93, primo comma, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il trattamento di previdenza di cui al successivo art. 96. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.
Per trattamento di previdenza di cui agli artt. 93 e 95 si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di Legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
Per quegli aspetti del rapporto di lavoro dei dirigenti che non trovano espressa regolamentazione nelle norme di cui ai capitoli da XVIII a XXIII del presente contratto valgono, in quanto giuricamente applicabili e in quanto compatibili con la figura del dirigente, le norme contenute nei capitolo IV, VI, VIII, X, XIV, XVI del contratto medesimo.
Le condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali o aziendali più favorevoli si intendono mantenute ad personam.
CAPITOLO XXV - Diritti sindacali
L'Assicredito e le organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti si danno reciprocamente atto della esigenza di perseguire linee di sviluppo delle attività creditizie, anche alla luce delle innovazioni legislative in atto e in divenire, nonché del crescente processo di internazionalizzazione dell'economia.
Ai fini di cui sopra si ritiene essenziale un fattivo rapporto di sempre più approfondita collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, tra le aziende e le organizzazioni sindacali del personale direttivo.
Coerentemente con le esigenze sopra esposte, l'Assicredito e le organizzazioni sindacali del personale direttivo concordano sulla opportunità di dar luogo, almeno annualmente:
a) ad un incontro nazionale di illustrazione della situazione globale in atto nell'anno precedente nel settore con dati complessivi relativi a: situazione occupazionale, rilevanti ristrutturazioni aziendali, fusioni, cessioni e acquisizioni di sportelli;
b) ad incontri di informazione tra le Direzioni aziendali e le rispettive delegazioni aziendali sindacali del personale direttivo concernenti:
- gli indirizzi generali di evoluzione delle attività di impresa, con riferimento anche alle innovazioni tecnologiche di rilievo;
- i principali programmi aziendali con particolare riferimento alle nuove iniziative, nonché dati concernenti la consistenza del personale direttivo ripartito per gradi;
- le politiche di aggiornamento professionale del personale direttivo. Nel quadro di tali politiche l'azienda promuove iniziative volte ad un sistema formativo tale da favorire livelli di preparazione e/o di riqualificazione professionale adeguati ai compiti del personale direttivo, allo scopo di consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità nonché ai fini del costante aggiornamento professionale del personale. Le delegazioni sindacali di cui all'art. 101 possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito alle predette iniziative di formazione.
Norma transitoria - Antiriciclaggio - Entro il 31-12-1995 si darà luogo ad un incontro in sede aziendale, nel corso del quale l'azienda illustrerà alla delegazione sindacale di cui all'art. 101 del presente contratto nazionale le misure tecniche ed organizzative adottate, ivi compresi gli interventi formativi e informativi sul personale. In tale sede la delegazione potrà prospettare al riguardo proprie indicazioni e suggerimenti.
Viene costituito fra le parti nazionali stipulanti un Osservatorio nazionale paritetico, con sede in Roma presso l'Assicredito.
L'Osservatorio è composto da 4 rappresentanti per la Federdirigenticredito, da 2 per il Sinfub e dallo stesso numero complessivo per Assicredito.
I componenti dell'Osservatorio restano in carica fino alla data di scadenza del presente contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza tramite comunicazione scritta da inviare alle altre organizzazioni stipulanti.
L'Osservatorio ha funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in tema di occupazione del personale direttivo - anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 23-12-1996 - nonché in tema di formazione e riqualificazione tecnico-professionale del personale medesimo, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali in materia. Le parti stipulanti potranno, di volta in volta, attribuire all'Osservatorio ulteriori compiti.
Nell'ambito dell'Osservatorio vengono nominati un Presidente ed un Vice Presidente, le cui funzioni sono svolte, con cadenza annuale da entrambe le parti: quando venga nominato come Presidente un esponente dell'Associazione imprenditoriale, il Vice Presidente viene nominato alternativamente dalle organizzazioni del personale o viceversa. Il Presidente ed il Vice Presidente svolgono opera di indirizzo e di raccordo dell'attività dell'Osservatorio.
L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente e del Vice Presidente e comunque almeno due volte all'anno.
L'Osservatorio sottopone di volta in volta all'approvazione delle parti stipulanti il presente contratto le proprie valutazioni e gli eventuali progetti operativi, per le relative determinazioni. Nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Segreteria con compiti organizzativi.
Dichiarazione delle parti - In relazione a quanto previsto al quarto comma del presente articolo le parti stipulanti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale per fronteggiare i problemi occupazionali e convengono pertanto sull'opportunità di assumere iniziative utili all'accrescimento delle professionalità esistenti anche avvalendosi della possibilità di accedere a tali fini ai finanziamenti ivi indicati.
Le parti stipulanti il presente contratto riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguardante il personale direttivo sia a livello nazionale che in azienda - specie nell'attuale fase di trasformazione strutturale del settore del credito - e la necessità che la stessa segua le linee indicate nel presente capitolo.
Le stesse parti ritengono che il rapporto con il personale direttivo si debba ispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi delle delegazioni sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni stipulanti il presente contratto siano effettuati - coerentemente al ruolo e alla funzione del personale direttivo in azienda - secondo le modalità di seguito precisate.
Eventuali divergenze fra l'azienda e le rispettive delegazioni sindacali aziendali, tali da poter determinare situazioni in contrasto con le finalità più sopra enunciate, potranno essere sottoposte, ad iniziativa di ciascuna di esse, all'esame congiunto in sede nazionale di Assicredito e della organizzazione sindacale interessata stipulante il presente contratto.
Le aziende riconoscono le delegazioni sindacali aziendali del personale direttivo quali organi di rappesentanza dei sindacati aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto e di intervento collegiate presso le rispettive Direzioni generali o centrali che provvederanno a dare luogo - con la tempestività del caso - agli incontri eventualmente richiesti dalle delegazioni medesime.
Il riconoscimento di cui al comma che precede compete alla delegazione costituita presso azienda il cui personale direttivo risulti aderire per almeno il 35% al sindacato nel cui ambito la delegazione stessa risulti costituita.
Il numero degli esponenti della delegazione aziendale non potrà eccedere i seguenti limiti:
- 3 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 35 e le 100 unità;
- 5 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 101 e le 300 unità;
- 7 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 301 e le 700 unità;
- 9 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 701 e le 1.000 unità;
- 12 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano oltre le 1.000 unità.
Nelle aziende ove il personale direttivo iscritto - da accertare ai sensi del successivo sesto comma - ad uno dei sindacati stipulanti sia inferiore alle 35 unità (e sempreché si realizzi il requisito di cui al secondo comma) la facoltà predetta viene riconosciuta ad un delegato aziendale. A tutti i fini di cui al presente articolo, l'avvenuta costituzione della delegazione suddetta nonché - nei limiti fissati dai comma precedenti - i nominativi degli esponenti della delegazione medesima e le relative variazioni devono essere comunicati dal sindacato di appartenenza alla Direzione aziendale mediante lettera raccomandata a.r.
Il numero degli appartenenti al personale direttivo da considerare iscritti a ciascuno dei sindacati stipulanti, ai fini di quanto più sopra previsto, si determina con effetto biennale (con decorrenza dal 1 luglio) sulla base del numero complessivo delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultano rilasciate a ciascuna azienda in favore del sindacato interessato. A tal fine la determinazione del numero di dette deleghe si effettua con riferimento alla data del 31 maggio precedente il relativo biennio.
I componenti la delegazione espleteranno l'incarico ricevuto, normalmente in forma collegiale, ovvero, su espresso mandato della delegazione stessa, anche in forma individuale; eventuali divergenze applicative che dovessero insorgere in materia fra le parti interessate saranno esaminate congiuntamente dalle organizzazioni stipulanti rappresentative delle parti medesime a livello nazionale.
Nota a verbale - Ai fini della prima costituzione delle delegazioni sindacali aziendali del personale direttivo di cui al presente articolo, l'organizzazione sindacale stipulante interessata può segnalare all'azienda il mese in cui viene raggiunto, in base alle deleghe per contributi sindacali, il numero minimo di iscritti che dà diritto alla costituzione di dette delegazioni.
Verificata tale situazione, la delegazione sindacale aziendale medesima può essere costituita ed operare dopo l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato raggiunto il predetto numero di iscritti.
Il biennio per la successiva rilevazione di cui al sesto comma del presente articolo decorre dal mese di maggio dell'anno successivo a quello della costituzione della delegazione in parola, salvo il caso di cui al comma seguente.
Ove già sia stata costituita, presso la medesima azienda, una delegazione sindacale aziendale facente capo ad altra organizzazione sindacale stipulante il presente contratto, per le successive determinazioni del numero degli appartenenti al personale direttivo da considerare iscritti a ciascuno dei rispettivi sindacati, la cadenza biennale della rilevazione di cui al sesto comma del presente articolo decorre dalla data già determinata per la prima di dette delegazioni.
Norma transitoria - In tema di rappresentanze sindacali si procederà entro il 31-12-1995 ad un opportuno esame tra le parti nazionali stipulanti, per le conseguenti determinazioni in sede contrattuale, anche alla luce delle eventuali modifiche legislative relative all'assetto della materia.
La Direzione generale o centrale informerà, in via preventiva, le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 101 del presente contratto di quelle articolazioni degli orari delle altre categorie di personale che riguardano nuclei operativi cui sono addetti anche funzionari e che incidono sulle modalità temporali della prestazione lavorativa dei medesimi.
Qualora la delegazione sindacale di cui sopra ritenesse che, in proposito, possano determinarsi situazioni in contrasto con lo spirito dell'art. 35 del presente contratto, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale con la rispettiva Direzione generale o centrale e, se del caso, successivamente in sede nazionale, con l'intervento dell'Assicredito e dell'organizzazione stipulante di appartenenza di detta delegazione. Le delegazioni sindacali aziendali di cui sopra potranno, altresì, formulare, nel corso di un apposito incontro con la Direzione generale o centrale, proprie osservazioni in merito alle modalità applicative delle previsioni relative alla c.d. "giornata lunga" di sportello di cui all'art. 30.
Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni), fusione, concentrazione, scorporo, nonché per gli appalti di significativa rilevanza, l'azienda - successivamente alla fase decisionale - provvederà a dare una informativa alla delegazione di cui all'art. 101. Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale direttivo in tutte le fattispecie di cui al comma precedente, le stesse formeranno oggetto di esame congiunto - su richiesta della delegazione medesima - prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le delegazioni sindacali aziendali congiuntamente fra loro.
Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al quinto comma, con facoltà per la delegazione sindacale di richiedere - ove giustificato dai risultati della procedura aziendale - un ulteriore incontro, a livello nazionale, tra le parti stipulanti interessate nei successivi 25 giorni.
Per i casi di cui al 5 comma, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine del periodo sopra indicato.
Per le aziende considerate minori (punto 2, ultimo comma, del capitolo I, Disposizioni generali) in luogo delle disposizioni dei comma 5 e seguenti si applica fino al 31-12-1990 quanto previsto dal precedente CCNL Per il periodo successivo al 31-12-1990 detta disciplina si applica secondo termini abbreviati, rispettivamente, a 6 e 14 giorni.
La delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 101 ha facoltà di intervenire nei confronti della rispettiva Direzione generale o centrale per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto.
La delegazione ha, altresì, facoltà di prospettare proprie considerazioni nel corso degli incontri annuali da tenersi in sede aziendale ai sensi dell'art. 98 sulle materie oggetto degli incontri stessi, per quanto concerne le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale direttivo. Alla delegazione verranno inoltre comunicati, prima della relativa applicazione, i criteri generali determinati dall'azienda per la valutazione delle prestazioni del personale direttivo.
La delegazione ha, inoltre, il diritto di formulare proprie valutazioni in ordine ai criteri generali di determinazione del premio aziendale collettivo di produttività e redditività secondo quanto previsto all'art. 25, secondo comma, nonché di esercitare la facoltà prevista al quarto comma del medesimo articolo, nei casi ivi previsti.
Nel caso di controversia individuale di lavoro, che non riguardi i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione in sede aziendale le parti possono di comune intesa chiedere - in relazione a quanto previsto dall'art. 410 CPC - l'intervento di una commissione, costituita da un rappresentante dell'Assicredito e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale stipulante il presente contratto collettivo cui il lavoratore stesso aderisce o conferisce mandato, per l'espletamento di un tentativo di amichevole conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di richiesta d'intervento della commissione avanzata all'Assicredito dalle parti interessate: in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 411 CPC
La commissione di conciliazione si riunisce, di norma, in Roma o in Milano presso gli uffici dell'Assicredito che ne curano la segreteria. Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente contratto:
- possono, su istanza di una delle parti firmatarie del presente contratto, formare oggetto di apposita valutazione fra le parti medesime;
- ai fini di cui all'alinea precedente va avanzata istanza da almeno una delle parti firmatarie del presente contratto nei confronti delle altre parti tramite lettera raccomandata a.r.;
- le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta per la valutazione di cui al primo alinea;
- le eventuali intese raggiunte in sede formeranno parte integrante del presente contratto;
- delle intese medesime si terrà conto anche ai fini del successivo CCNL
Norma transitoria - Le parti stipulanti procederanno entro il 31-3-1996 all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CCNL in un apposito disegno di Legge in materia.
NORME COMUNI AL PERSONALE DIRETTIVO
CAPITOLO XXVI - Disposizioni particolari
Per la determinazione dell'anzianità, le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese, salvo che non sia diversamente previsto da norme specifiche.
Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di L. 200.000.
Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
Raccomandazione - Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto l'Assicredito raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) il personale direttivo - che vi si trovi maggiormente esposto in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.
Dichiarazioni delle parti - 1. In relazione all'avvenuta istituzione nel settore di misure a carattere assistenziale che sovvengono il personale direttivo in caso di spese connesse a malattie o infortunio, le parti convengono che, a far tempo dal 1-1-1996, la spesa annua complessiva a carico dell'azienda viene elevata da L. 600.000 a L. 700.000 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico).
L'utilizzo della predetta nuova misura verrà effettuato sentite le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 101.
Resta fermo quanto previsto in materia dall'art. 5 dell'accordo di rinnovo 22-6-1995 nonché dalle separate intese nazionali stipulanti in materia il 7-2-1996.
I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore.
2. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
Raccomandazione - In riferimento alla "Dichiarazione delle parti" n. 1 già riportata in calce all'art. 100 del CCNL del 27-10-1987 nonché alla nuova situazione determinatasi per effetto delle modifiche legislative successivamente intervenute;
- tenuto conto che permangono nel settore situazioni in cui il personale è destinatario del solo trattamento di pensione INPS; l'Assicredito, aderendo alle vive istanze in tal senso formulate dalle organizzazioni sindacali del personale direttivo, raccomanda alle aziende che non abbiano provveduto ad istituire, comunque, trattamenti aziendali di previdenza, di esaminare col massimo spirito di comprensione il problema, andando incontro nel miglior modo possibile alle organizzazioni del personale direttivo, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali.
Norma transitoria - Le parti stipulanti - condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica della previdenza complementare, soprattutto per quanto attiene al personale direttivo neo assunto - si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà compiutamente definita la nuova disciplina di Legge in materia, per un esame congiunto delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento alla situazione del personale assunto dopo l'entrata in vigore del DLgs 21-4-1993, n. 124.
CAPITOLO XXVII - Disposizioni transitorie e di attuazione
Il trattamento risultante dalle disposizioni del presente contratto collettivo si intende stabilito in complessiva sostituzione dei trattamenti aziendali comunque in atto per effetto di contratti, di pattuizioni o regolamentazioni preesistenti. Le condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali più favorevoli si intendono conservate ad personam.
È comune impegno delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Il presente CCNL si applica al personale direttivo in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente.
Il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quelle economica.
Il presente contratto:
- per la parte normativa decorre dal 1-7-1995, salvo quanto eventualmente stabilito in singole norme, e scadrà il 30-6-1999;
- per il primo biennio, la parte economica decorre dal 1-7-1995 e scadrà il 30-6-1997;
- per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1-7-1997 e scadrà il 30-6-1999.
Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al secondo comma e così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
Norma transitoria - Gli effetti economici relativi al periodo compreso fra il 1-7-1993 e la data di stipulazione del presente contratto si applicano al personale cessato dal servizio nel periodo medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.
Dichiarazione a verbale - In relazione ai temi per i quali nel presente contratto viene prevista una successiva definizione fra le parti stipulanti, le stesse attribuiscono carattere prioritario a quelli riguardanti le rappresentanze sindacali ed i trattamenti per missioni e trasferimenti.
Su questi temi gli incontri proseguiranno fra le parti medesime con inizio entro il mese di aprile 1997, al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.
Quanto agli istituti per i quali nel contratto vengono previsti a vario titolo confronti sindacali a livello aziendale, le parti si danno atto che i medesimi debbono intercorrere con quegli organismi, costituiti a norma dell'art. 101 del contratto stesso, che facciano capo alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Le organizzazioni del personale direttivo sottolineano a tal riguardo l'opportunità di individuare, per le situazioni in cui ai sensi dell'art. 101 cit. non risulti possibile costituire nemmeno una delegazione sindacale, condizioni e modalità idonee perché venga, comunque, individuata una rappresentanza delle organizzazioni sindacali stipulanti ai fini dell'attivazione dei predetti confronti a livello di azienda.
L'Assicredito si riserva di considerare questo aspetto del problema nell'ambito della più generale valutazione della materia complessivamente riguardante le rappresentanze sindacali del personale direttivo.
In prosieguo le stesse parti provvederanno a definire gli ulteriori temi oggetto di specifici rinvii nel testo contrattuale.
Le parti stipulanti si danno atto che il presente testo contrattuale tiene conto:
dell'accordo 22-6-1995 di rinnovo del CCNL 22-11-1990;
degli accordi del 7 febbraio 196 (assistenza sanitaria);
dell'accordo del 12-3-1997 (salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
dell'accordo del 10-4-1997 (osservatorio nazionale).
Banca popolare di Abbiategrasso - Abbiategrasso
Banca popolare Santa Venera - Acireale
Banca popolare di Puglia e Basilicata - Altamura
Banca di credito cooperativo di Anagni - Anagni
Banca popolare Andriese - Andria
Banca della Valle D'Aosta - Aosta
Banca popolare di Aprilia - Aprilia
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Arezzo
Banca pop. di Augusta - Augusta
Banca pop. dell'Irpinia - Avellino
Banca pop. della Marsica - Avezzano
Banca popolare di Bari - Bari
Mediocredito del sud - Bari
Banca pop. della provincia di Belluno - Belluno
Banca pop. di Belpasso - Belpasso
Banca pop. di Bergamo - Credito Varesino - Bergamo
Credito Bergamasco - Bergamo
Banca di credito - Biancavilla
Banca Sella - Biella
Banca dell'economia cooperativa - Bologna
Rolo Banca 1473 - Bologna
Banca pop. dell'Alto Adige - Bolzano
Banca di Valle Camonica - Breno
Banca pop. di Brescia - Brescia
Banca S. Paolo di Brescia - Brescia
Cab - Brescia
Banca popolare di Bronte - Bronte
Banca Cis - Cagliari
Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Cagliari
Banca popolare cooperativa di Calatafimi - Calatafimi
Cassa San Giacomo - Caltagirone
Banca popolare del Molise - Campobasso
Credito Molisano - Campobasso
Banco di credito siciliano - Canicattì
Banca pop. di Carini - Carini
Banca pop. del Cassinate - Cassino
Banca pop. di Castelfranco Veneto - Castelfranco Veneto
Banca Stabiese - Castellammare di Stabia
Banca agricola Etnea - Catania
Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane - Catania
Nuova banca del Monte S. Agata - Catania
Banca agricola di Cerea - Cerea
Banco di credito P. Azzoaglio - Ceva
Banca popolare di Cividale - Cividale del Friuli
Banca pop. di Castrovillari e Corigliano Calabro - Corigliano Calabro
Banca pop. di Cortona - Cortona
Banca pop. di Calabria - Cosenza
Banca pop. di Crema - Crema
Banca pop. di Cremona - Cremona
Banca pop. di Crotone - Crotone
Banco di Desio e della Brianza - Desio
Banca pop. di Faenza - Faenza
Banca C. Steinhauslin & C. - Firenze
Banca Federico del Vecchio - Firenze
Banca Mercantile italiana - Firenze
Banca Toscana - Firenze
Istituto nazionale di credito agrario - Firenze
Mediocredito Toscano - Firenze
Banca pop. di Fondi - Fondi
Banca della ciociaria - Frosinone
Banca Passadore & C. - Genova
Banco di Chiavari e della riviera ligure - Genova
Banca Generoso Andria - Giffoni Valle Piana
Banca agricola - Gorizia
Banca pop. Jonica - Grottaglie
Banca di Imola - Imola
Banca pop. di Ancona - Jesi
Banca pop. di Lajatico - Lajatico
Banca di credito cooperativo di Curinga e del Lametino - Lamezia T.
Banca popolare di Lanciano e Sulmona - Lanciano
Banca Arditi Galati - Lecce
Banca del Salento - Lecce
Credito popolare Salentino - Lecce
Banca di Legnano - Legnano
Banca popolare di Lodi - Lodi
Banca agricola Mantovan - Mantova
Banca di credito cooperativo S. Barnaba di Marino - Roma - Marino
INA Banca Marino - Marino
Banca pop. di Marostica - Marostica
Banca pop. del Materano - Matera
Banca pop. pugliese - Matino
Banca coop. commerciale di Mazara - Mazara del Vallo
Banca Briantea - Merate
Banca del sud - Messina
ABN Amro bank N.V. - Milano
American Express Bank - Milano
Arab Banking Corporation - Milano
Banca agricola Milanese - Milano
Banca Cesare Ponti - Milano
Banca commerciale italiana - Milano
Banca Fideuram - Milano
Banca italo-romena - Milano
Banca per il leasing - Italease - Milano
Banca popolare commercio e industria - Milano
Banca pop. di Milano - Milano
Banca profilo - Milano
Banca Woolwich - Milano
Banco Ambrosiano Veneto - Milano
Banco Do Brasil S.A. - Milano
Bank od America N.T. & S.A. - Milano
Bankers Trust International Plc - Milano
Banque Bruxelles Lambert S.A. - Milano
Banque Indosuez S.A. - Milano
Banque Nationale de Paris - Milano
Banque Paribas - Milano
Barclays Bank PLC - Milano
Bayerische Vereinsbank - Milano
Bred Banque Populaire - Milano
Cassa lombarda - Milano
Centrobanca - Banca centrale di credito popolare - Milano
Citibank N.A. - Milano
Credit commercial de France - Milano
Credit Lyonnais - Milano
Credito artigiano - Milano
Credito italiano - Milano
Credito lombardo - Milano
Credit suisse first Boston - Milano
Deutsche Bank - Milano
Dresdner Bank AG - Milano
Generale Bank - Milano
Ing. Bank N.V. - Milano
Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio e lungo termine - Milano
Istituto centrale delle banche popolari italiane - Milano
Istituto centrale di banche e banchieri - Milano
Mediocredito lombardo - Milano
Morgan Guaranty trust company of New York - Milano
National Westminster Bank PLC - Milano
Rasbank - Milano
Republic National Bank of New York - Milano
Societè generale - Milano
The Bank of Tokyo Mitsubishi LTD - Milano
The Chase Manhattan Bank - Milano
Westdeutsche Landesbank (Europa) AG - Milano
Banca pop. dell'Emilia Romagna - Modena
Banca Cattolica - Molfetta
Banca pop. Asolo e Montebelluna - Montebelluna
Banca cooperativa Cattolica - Montefiascone
Banca pop. di Monza e Brianza - Monza
Banca pop. Valconca - Morciano di Romagna
Banca della provincia di Napoli - Napoli
Banca pop. Campana - Napoli
Banca pop. di Napoli - Napoli
Banco di Napoli - Napoli
Isveimer - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - Napoli
Banca popolare di Novara - Novara
Banca Antoniana Popolare Veneta - Padova
Banca pop. Sant'Angelo - Palermo
Banco di Sicilia - Palermo
Irfis - Mediocredito della Sicilia - Palermo
Banca popolare di Palmi - Palmi
Mediocredito dell'Umbria - Perugia
Banca pop. dell'Adriatico - Pesaro
Banca operaia cooperativa di Pescopagano - Pescopagano
Banca di Piacenza - Piacenza
Banca pop. di Polistena - Polistena
Banca pop. Friuladria - Pordenone
Banca Mediterranea - Potenza
Banca agricola popolare di Ragusa - Ragusa
Banca pop. di Ravenna - Ravenna
Cooperbanca - Banca cooperativa dell'Emilia Romagna - Reggio E.
Credito Emiliano - Reggio Emilia
Banca popolare di Rieti - Rieti
Arab bank PLC - Roma
Banca del Fucino - Roma
Banca di Roma - Roma
Banca nazionale del lavoro - Roma
Banca nazionale dell'agricoltura - Roma
Bank Sepah - Roma
Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa - Roma
Crediop - Roma
Credito fondiario e industriale Fonspa - Roma
Efibanca - Ente finanziario interbancario - Roma
Istituto italiano di credito fondiario - Roma
Istituto mobiliare italiano - Roma
Istituto per il cred. sportivo - Roma
Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine - Roma
Mediocredito di Roma - Roma
Ubae - Arab Italian Bank - Roma
Banca di sconto e conti correnti di S. Maria Capua Vetere - S.M.Capua Vetere
Banca pop. di Salerno - Salerno
Banca pop. di San Felice sul Panaro - San Felice sul Panaro
Banca popolare Dauna - San Paolo di Civitale
Bancapulia - San Severo
Banca di Sassari - Sassari
Banco di Sardegna - Sassari
Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena
Banca di credito pop. - Siracusa
Banca pop. di Sondrio - Sondrio
Credito Valtellinese - Sondrio
Banca popolare della Penisola Sorrentina - Sorrento
Banca pop. di Spoleto - Spoleto
Mediocredito Abruzzese e Molisano - Teramo
Banca pop. di Todi - Todi
Banca Brignone - Torino
Banca di credito del Piemonte - Torino
Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino
Banca di credito popolare - Torre del Greco
Banca del popolo - Trapani
Banca Bovio Calderari - Trento
Banca di Trento e Bolzano - Trento
Banca pop. del Trentino - Trento
Credito fondiario Trentino-Alto Adige - Trento
Mediocredito Trentino-Alto Adige - Trento
Banca pop. di Trieste - Trieste
Nuova banca di credito di Trieste - Trieste
Banca popolare udinese - Udine
Krntner Landes-Und Hypothekenbank AG - Udine
Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia - Udine
Banca popolare "C. Piva" - Valdobbiadene
Banca popolare di Luino e di Varese - Varese
Banca pop. del Lazio - Velletri
Banca pop. di Intra - Verbania Intra
Banca pop. di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero - Verona
Banca cooperativa Valsabbina - Vestone
Banca pop. Vicentina - Vicenza
Banca del Cimino - Viterbo
Banca di credito cooperativo di Viterbo - Viterbo
Banca pop. di credito e servizi - Vittoria
Allegato n. 2 - Elenco delle aziende cui si riferisce l'art. 1, secondo comma, del presente CCNL
Finanziaria Regionale Marche - Ancona
Istituto finanziario regionale pugliese - Finpuglia - Bari
Sud factoring - Bari
Sud leasing - Bari
Cooperleasing - Bologna
Finanziaria Bologna Metropolitana - Bologna
Finemiro - Bologna
Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna - Sfirs - Cagliari
Finmolise - Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise - Campobasso
Centro leasing - Firenze
Findomestic - Firenze
GIM - Generale Industrie Metallurgiche - Firenze
Mercantile leasing - Firenze
Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE - Genova
SIL - Società Italiana Leasing - Genova
Arca - Milano
Citicorp finanziaria - Citifin - Milano
Comit factoring - Milano
Credit factoring international - Milano
Creditleasing - Società per il leasing finanziario - Milano
Deutsche bank leasing - Milano
Distribuzione valori Dival - Milano
Euromobiliare - Milano
Factorit - Società di factoring delle banche pop. italiane - Milano
Farmafactoring - Milano
Finlombarda - Milano
Fondigest - Milano
Gesticredit - Milano
Ifitalia - International factors Italia - Milano
IMI Sigeco SIM - Milano
ISEFI - Milano
Leasindustria - Leasing industriale italiano - Milano
Linea - Milano
Locafit - Locazioni macchinari industriali - Milano
Mediofactoring - Milano
Monte titoli - Milano
Padana - Berti Sim - Milano
Roma Sim - Milano Servizi interbancari - Milano
Simcredit - Milano
Società interbancaria per l'automazione - SIA - Milano
Sogen Fiditalia - Milano
Zeta finanza - Milano
BN Commercio e finanza - Napoli
Sogepo - Società di gestione fondi comuni banche popolari - Novara
Espi - Ente siciliano per la promozione industriale - Palermo
IRCAC - Istituto regionale per il credito alla cooperaz. - Palermo
Agrileasing - Roma
Cassa di compensazione e garanzia - Roma
Credifarma - Roma
Ericsson - Roma
Euramerica gestioni S.I.M. - Roma
Fideuram Fondi - Roma
Figeroma - Fiduciaria e di gestione - Roma
Filas - Società finanziaria laziale di sviluppo - Roma
Finnat euramerica - Roma
GMAC - General Motors Acceptance corp. Italia - Roma
Imigest immobiliare - Roma
Imitec - Roma
INA SIM - Roma
Lazio LIS - Roma
Leasingroma - Roma
Simest - Roma
Società dell'Acqua Pia Antica Marcia - Roma Spelleasing - Roma
Finaosta - Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Saint Cristophe
Sardaleasing - Sassari
Cofide - Torino
Finconsumo - Torino
Finpiemonte - Torino
Gruppo bancario Sal Paolo - Torino
IFIL - Finanziaria di partecipazioni - Torino
Leasimpresa - Torino
Locat - Locazione attrezzature - Torino
Savafactoring - Torino Tecnofin Trentina - Trento
Allegato n. 3 - Indennità di rischio (misure in vigore dal 1º gennaio 1995)
| Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario |
Altri centri |
| Importi mensili | |
a) funzionari che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerenti alle operazioni svolte allo sportello dei contanti ____ | 245.168 | 183.850 |
b) funzionari che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte allo sportello non contanti ___ | 174.726 | 131.018 |
c) funzionari che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello __________________________ | 124.335 | 93.145 |
L'adeguamento dell'indennità di rischio di cui alle lett. a) e b) viene effettuato con gli stessi criteri di proporzionalità applicati alle altre categorie di personale, in rapporto alla effettiva adibizione allo sportello degli interessati.
Banca popolare di Abbiategrasso - Abbiategrasso
- Direttore
- Condirettore Centrale
- Vice direttore Centrale
- Dirigente
Banca popolare Santa Venera - Acireale
- Direttore Generale
Banca popolare di Puglia e Basilicata - Altamura
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca popolare Andriese - Andria
- Direttore Generale
Banca popolare di Aprilia - Aprilia
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Arezzo
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
- Dirigente
Banca pop. dell'Irpinia - Avellino
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca popolare di Bari - Bari
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Dirigente
Istituto finanziario regionale pugliese - Finpuglia - Bari
- Direttore Generale
- Dirigente Servizi Reali
Sud factoring - Bari
- Dirigenti Generali
Banca pop. della provincia di Belluno - Belluno
- Direttore Generale
Banca pop. di Belpasso - Belpasso
- Direttore Generale
Banca di Bergamo - Bergamo
- Direttore Generale
Banca pop. di Bergamo - Credito Varesino - Bergamo
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Dirigente presso la Direz. Generale
Credito Bergamasco - Bergamo
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore addetto alla Direz. Centrale
- Direttore di Sede
- Condirettore di Sede
- Direttore
Banca Sella - Biella
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Rolo Banca 1473 - Bologna
- Categoria I: Direttore Generale
- Categoria II: Vice Dir. (i) Generale (i)
- Categoria III: Direttore (i) Centrale (i)
- Categoria IV: Vice Dir. (i) Centrale (i)
- Catergoria V: Direttori Principali
- Categoria VI: Direttori Addetti
- Categoria VII: Condirettori Addetti
Banca di Valle Camonica - Breno
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. di Brescia - Brescia
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
Banca S. Paolo di Brescia - Brescia
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Vice Direttori Centrali
- Direttori Dirigenti
Cab - Brescia
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttori Centrali
- Direttori addetti alla Direzione Generale
Banca popolare di Bronte - Bronte
- Direttore Generale
Banca Cis - Cagliari
- Direttore Generale
- Vice Direttori Generali
- Condirettore
- Vice Direttore Dirigente
Banca popolare del Molise - Campobasso
- Direttore Generale
Credito Molisano - Campobasso
- Direttore Generale
Finmolise - Finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise - Campobasso
- Direttore Generale
Banco di credito siciliano - Canicattì
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. del Cassinate - Cassino
- Direttore Generale
Banca pop. di Castelfranco Veneto - Castelfranco Veneto
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttori Generali
Banca agricola Etnea - Catania
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
-- Direttore Centrale
- Dirigente
Banca agricola di Cerea - Cerea
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
Banca popolare di Cividale - Cividale del Friuli
- Direttore Generale
Banca pop. di Cortona - Cortona
- Direttore Generale
Banca pop. di Crema - Crema
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca pop. di Cremona - Cremona
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Addetto
Banca pop. di Crotone - Crotone
- Direttore Generale
Banco di Desio e della Brianza - Desio
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Addetto alla Direzione Centrale
- Dirigente
Banca pop. di Faenza - Faenza
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca C. Steinhauslin & C. - Firenze
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore - Dirigente
Banca Mercantile italiana - Firenze
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigenti di 1ª, 2ª e 3ª classe
Banca Toscana - Firenze
- Direttore Generale
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali
- Vice Direttori Centrali
- Direttori Principali e Direttore Titolare della Capogruppo di Firenze
- Direttore di 1ª classe Dirigenti e Direttori Titolari delle Capogruppo di Arezzo, Empoli, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Roma e della Filiale di Milano
Findomestic - Firenze
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Dirigente
Mercantile leasing - Firenze
- Direttore Generale
Banca pop. di Fondi - Fondi
- Direttore Generale
Banca della Ciociaria - Frosinone
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca Passadore & C. - Genova
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banco di Chiavari e della riviera ligure - Genova
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
Finanziaria ligure per lo sviluppo economico FILSE - Genova
- Direttore Generale
Banca agricola - Gorizia
- Direttore Generale
Banca pop. Jonica - Grottaglie
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca di Imola - Imola
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. di Ancona - Jesi
- Direttore Generale
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali Addetti
- Direttori Centrali
- Vice Direttori Centrali
Banca pop. di Lajatico - Lajatico
- Direttore Generale
Banca di credito cooperativo di Curinga e del Lametino - Lamezia Terme
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca popolare di Lanciano e Sulmona - Lanciano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca Arditi Galati - Lecce
- Direttore
- Condirettore
Banca del Salento - Lecce
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Principale
- Vice Direttore Principale
Credito popolare Salentino - Lecce
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale Vicario
- Dirigente
Banca di Legnano - Legnano
- Direttore Generale
- Direttori Centrali
- Ispettore Centrale
Banca popolare di Lodi - Lodi
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca agricola Mantovana - Mantova
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Vice Direttori Centrali
- Dirigenti
INA Banca Marino - Marino
- Direttore Generale
Banca pop. di Marostica - Marostica
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. del Materano - Matera
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. pugliese - Matino
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttori Centrali
Banca Briantea - Merate
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca del sud - Messina
- Direttore di 1ª classe con nomina formale a Dirigente da parte del Consiglio di Amministrazione
ABN Amro bank N.V. - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Dirigente
American Express Bank - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
Arab Banking Corporation - Milano
- Direttore Generale
ARCA - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Dirigente
Banca agricola Milanese - Milano
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Addetto alla Direz. Centrale
Banca Cesare Ponti - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore
Banca commerciale italiana - Milano
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Direttori addetti alla Direzione Centrale
- Direttori di importanti Filiali dipendenti direttamente dalla Direzione Centrale ed identificazione nel seguente elenco: Bari - Firenze - Padova - Treviso - Bergamo - Genova - Palermo - Trieste - Bologna - Milano - Perugia - Venezia - Brescia - Modena - Prato - Verona - Cagliari - Monza - Roma - Vicenza - Catania - Napoli - Torino
- Condirettori addetti alla Direz. Centrale
Condirettori delle più importanti Filiali identificate nell'elenco seguente, che siano designati a sostituire il Direttore in caso di assenza: Genova - Roma - Milano - Torino - Napoli
Banca Fideuram - Milano
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente
Banca Italo-Romena - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca per il leasing - Italease - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore
Banca popolare commercio e industria - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca pop. di Milano - Milano
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Addetto alla Direz. Centrale
Banca Woolwich - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Dirigente Senior
- Dirigente
Banco Ambrosiano Veneto - Milano
- Direttore Generale
- Condirettori Generali
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Vice Direttori Centrali
- Direttore Addetto
- Condirettore Addetto
Bank od America N.T. & S.A. - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Dirigente
Bankers Trust International Plc - Milano
- Direttore Generale
Banque Bruxelles Lambert S.A. - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banque Nationale de Paris - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banque Paribas - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Dirigente
- Condirettore Dirigente
Barclays Bank PLC - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
Bayerische Vereinsbank - Milano
- Direttore Generale
Cassa lombarda - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Direttore addetto alla Direz. Generale
Centrobanca - Banca centrale di credito popolare - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
Citibank N.A. - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
Citicorp Finanz. - Citifin - Milano
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore Dirigente
Credit commercial de France - Milano
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Dirigente
Credit Lyonnais - Milano
- Direttore Generale
Credit suisse first Boston - Filiale di Milano - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Credito Artigiano - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Vice Direttori Centrali
Credito italiano - Milano
- Direttore Generale
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Dirigenti
- Condirettori Dirigenti
Credito lombardo - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore di Sede
Deutsche Bank - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Dirigente Senior
- Direttore Dirigente
Deutsche bank leasing - Milano
- Direttore Generale
Dresdner Bank AG - Milano
- Direttore Generale
Euromobiliare - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore Dirigente
Factorit - Società di factoring delle banche pop. italiane - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
Finlombarda - Milano
- Direttore Generale
- Condirettore Centrale
Fondigest - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Generale Bank - Milano
- Direttore Generale
Ifitalia - International factors Italia - Milano
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore
IMI Sigeco SIM - Milano
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio e lungo termine - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore
Istituto centrale delle banche popolari italiane - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
Istituto centrale di banche e banchieri - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
Leasindustria - Leasing Industriale Italiano - Milano
- Direttore Generale
Linera - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Dirigente
Locafit - Locazioni macchinari industriali - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore
Mediocredito lombardo - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Addetto
Monte titoli - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente
Morgan Guaranty trust compan of New York - Milano
- Direttore Generale
Rasbank - Milano
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Republic Nat. Bank of New York - Milano
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
Roma SIM - Milano
- Condirettore Generale
- Direttore Operativo
Servizi interbancari - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore Dirigente
Societè generale - Milano
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Dirigente
Sogen Fiditalia - Milano
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
Banca pop. dell'Emilia Romagna - Modena
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca Cattolica - Molfetta
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. Asolo e Montebelluna - Montebelluna
- Direttore Generale
Banca pop. Valconca - Morciano di Romagna
- Direttore Generale
Banca della provincia di Napoli - Napoli
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Dirigente
Banca pop. Campana - Napoli
- Direttore Generale
Banca pop. di Napoli - Napoli
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banco di Napoli - Napoli
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore di Sede
- Direttore
BN Commercio e Finanza - Napoli
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore
- Condirettore
Banca pop. di Novara - Novara
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore di Sede Capogruppo Principale
- Direttore di Sede Capogruppo
- Direttore di Sede addetto alle Sede Centrale
- Condirettore Vicario di Sede; Capogruppo Principale
- Condirettore di Sede addetto alla Sede Centrale
Banca pop. Sant'Angelo - Palermo
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente
Banco di Sicilia - Palermo
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale; Consulente Principale; Ing. Principale/Architetto Principale
- Direttore di Sede; Consulente Capo; Ing. Superiore/Architetto Superiore
- Direttore; Consulente; Ingegnere Capo/Architetto Capo; Tecnico Capo di credito agrario
Espi - Ente siciliano per la promozione industriale - Palermo
- Direttore Generale
- Direttore
Ircac - Istituto reg. per il credito alla cooperazione - Palermo
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente Superiore
- Capo Servizio
Irfis - Mediocredito della Sicilia - Palermo
- Direttore
- Condirettore
Mediocredito dell'Umbria - Perugia
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Direttore Addetto
Banca pop. dell'Adriatico - Pesaro
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale Vicario
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Dirigente
Banca di Piacenza - Piacenza
- Direttore Generale
Banca pop. di Polistena - Polistena
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
Banca pop. Friuladria - Pordenone
- Direttore Generale
Vice Direttore Generale
- Direttore Dirigente
Banca agricola popolare di Ragusa - Ragusa
- Direttore Generale
- Vice Direttori Generali
- Dirigenti
Banca pop., di Ravenna - Ravenna
- Direttore Generale
Cooperbanca - Reggio Emilia
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Vice Direttore Dirigente
Credito Emiliano - Reggio Emilia
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Principale
- Condirettore Principale
- Vice Direttore Principale
- Direttore Dirigente di 1ª
- Direttore Dirigente di 2ª
Banca popolare di Rieti - Rieti
- Direttore Generale
Arab bank PLC - Roma
- Direttore
- Condirettore
Banca del Fucino - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca di Roma - Roma
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttori Generali
- Direttori Centrali
- Condirettori Centrali
- Dirigenti di 1 livello
- Dirigenti di 2 livello
- Dirigenti di 3 livello
Banca nazionale del lavoro - Roma
- Direttore Superiore
- Direttore di Sede
- Direttore di 1ª cat.
Cassa di compensazione e garanzia - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Crediop - Roma
- Direttore Generale
- Dirigente
Credito fondiario e industriale Fonspa - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore
- Condirettore
Efibanca - Ente finanziario interbancario - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttori Centrali
- Vice Direttore Centrali
- Direttori
- Condirettore Dirigente
Euramerica gestioni S.I.M. - Roma
- Direttore
Filas - Sicieta finanziaria laziale di sviluppo - Roma
- Direttore Generale
Istituto italiano di credito fondiario - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Istituto mobiliare italiano - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Segretario Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore
- Condirettore
Ist. per il credito sportivo - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore di Servizio
- Dirigente
Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine - Roma
- Direttore Centrale
- Condirettore Addetto alla Direzione Centrale
- Dirigente
Mediocredito di Roma - Roma
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente
Spei leasing - Roma
- Direttore Generale
Ubae - Arab Italian Bank - Roma
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
Finaosta - Finanziaria regionale Valle D'Aosta - Saint-Cristophe
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Dirigenti
Banca pop. di Salerno - Salerno
- Direttore Generale
- Direttore Affari
- Direttore Area Amministrativa
Banca pop. di San Felice sul Panaro - San Felice sul Panaro
- Direttore Generale
Banca popolare Dauna - San Paolo di Civitale
- Direttore Generale
Banca di sconto e conti correnti di S. Maria Capua Vetere - S.M.Capua Vetere
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca di Sassari - Sassari
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
Banco di Sardegna - Sassari
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Sardaleasing - Sassari
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena
- Direttori Centrali
- Vice Direttori Centrali
- Direttori Principali, Ispettori Principali, Legali Principali, Tecnici Principali
- Direttori di 1ª cl.
- Dirigenti, Ispettori Superiori
- Dirigenti, Legali di 1ª cl. Dirigenti, Tecnici di 1ª cl. Dirigenti
Banca di credito pop. - Siracusa
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Direttori Responsabili di Aree della Direzione Generale
Banca pop. di Sondrio - Sondrio
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Principale Dirigente
- Direttore Centrale Dirigente
Credito Valtellinese - Sondrio
- Direttore Generale
- Condirettore (i) Generale (i)
- Vice Direttore (i) Generale (i)
- Direttore (i) Centrale (i)
Banca popolare della Penisola Sorrentina - Sorrento
- Direttore Generale
Banca pop. di Spoleto - Spoleto
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente
Mediocredito Abruzzese e Molisano - Teramo
- Direttore Generale
Banca pop. di Todi - Todi
- Direttore Generale
Banca Brignone - Torino
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
Banca di credito del Piemonte - Torino
- Direttore Generale
Finconsumo - Torino
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Gruppo Bancario San Paolo di Torino - Torino
- Direttore Centrale
- Dirigente
Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino
- Dirigente Centrale
- Dirigente
Leasimpresa - Torino
- Direttore Generale
- Condirettore
- Direttore Centrale
Locat - Locazione attrezzature - Torino
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
Banca di credito popolare - Torre del Greco
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca del popolo - Trapani
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Dirigente
Banca di Trento e Bolzano - Trento
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Credito fondiario Trentino-Alto Adige - Trento
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Mediocredito Trentino-Alto Adige - Trento
- Direttore Generale
- Vice Direttore
Banca pop. di Trieste - Trieste
- Direttore Generale
Nuova banca di credito di Trieste - Trieste
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca popolare udinese - Udine
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca popolare "C. Piva" - Valdobbiadene
- Direttore Generale
Banca popolare di Luino e di Varese - Varese
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
Banca pop. del Lazio - Velletri
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca pop. di Intra - Verbania Intra
- Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Direttore Addetto alla Direzione Generale
- Dirigente
Banca popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero - Verona
- Direttore Generale
- Condirettore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Condirettore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore Principale
Banca cooperativa Valsabbina - Vestone
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Banca popolare Vicentina - Vicenza
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direttore Centrale
- Vice Direttore Centrale
- Direttore addetto alla Direzione Generale
Banca del Cimino - Viterbo
- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
Premesso che la Legge 26-2-1982, n. 54 - nel dettare la disciplina circa la possibilità di optare, ricorrendo determinate condizioni, per la prosecuzione del rapporto ai fini pensionistici - prevede che, in deroga all'art. 11 della Legge 15-7-1966, n. 604, nei confronti dei lavoratori che esercitano la suddetta opzione si applicano le disposizioni della Legge da ultimo citata;
- premesso che le parti, considerata l'inapplicabilità ai dirigenti della Legge 25-7-1966, n. 604 (giusta la previsione dell'art. 10 della medesima) stabilirono di vincolare alla sussistenza di cause giusticatrici, per gli effetti degli artt. 1218 e segg. CC, il licenziamento dei dirigenti, esclusi quelli indicati al terzo comma dell'art. 92 del presente contratto collettivo per il personale direttivo;
- rilevato, altresì, che le organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti hanno chiesto che anche i dirigenti, che usufruiscono di tale forma di tutela contrattuale dei licenziamenti, possano beneficiare della predetta possibilità di prolungamento del rapporto;
ai dirigenti ai quali:
a) non compongano la Direzione dell'intera azienda (ad esempio preposti alla Direzione unica, componenti la Direzione geneale e/o centrale) ovvero di pari grado;
b) non abbiano superato il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art. 88 del presente contratto collettivo, né l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 89;
è riconosciuta una facoltà di opzione identica a quella prevista dalla Legge 26-2-1982, n. 54, secondo le condizioni e nei limiti di vigenza, nell'attuale testo, della Legge medesima e fermo restando che durante la prosecuzione del rapporto di lavoro dei dirigenti predetti devono, a tali fini, permanere i requisiti descritti sub a) e sub b) e si applica l'art. 92, secondo comma, del presente contratto nei sensi sopra chiariti.
(Omissis).
Allegato n. 7 - Verbale di accordo 20-5-1994 sull'esercizio del diritto di sciopero
Premessa
Omissis.
premesso che:
- con il presente accordo esse intendono dare attuazione, nei confronti delle categorie destinatarie del CCNL stipulato il 22-11-1990, alla Legge 12-6-1990, n. 146, che ha la finalità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, primo omma della Legge stessa;
- a tale scopo l'art. 1, secondo comma, lett. c) di detta Legge include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- in base a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della stessa Legge, intendono concordare - sentite le Organizzazioni degli utenti - le prestazioni indispensabili che le imprese erogatrici dei servizi di cui sopra e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo devono assicurare all'utenza, nonché le relative modalità e procedure da attuare;
convengono quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 2
I soggetti che promuovo lo sciopero devono darne preavviso all'Azienda almeno 10 giorni prima, precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla Legge.
Dichiarazione a verbale - Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo cureranno che le revoche o sospensioni di scioperi già proclamati siano comunicate tempestivamente all'Azienda, evitando un utilizzo del preavviso difforme dalle previsioni della Legge n. 146 del 1990 e che si determinino pregiudizi ai diritti tutelati dalla Legge medesima.
Art. 3
I soggetti che promuovono lo sciopero o vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero e le Aziende devono garantire l'effettuazione dei servizi comunque necessari alle operazioni di pagamento di stipendi, pensioni, assegni vitalizi comunque denominati, di prelievo su conti e libretti, nonché di incasso cedole, per l'intero orario giornaliero di apertura di sportello nel giorno di mercoledì ovvero, se festivo, nel giorno lavorativo immediatamente successivo.
Norma transitoria - In via sperimentale, le erogazioni di cui sopra si intendono limitate ad un importo massimo di L. 5.000.000, con riserva di verificare la praticabilità e la congruità di detto limite dopo due anni della sua sperimentazione.
Art. 4
La quota necessaria di lavoratori tenuti, durante lo sciopero, a garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili - in relazione a quanto previsto dall'art. 3 - e le figure professionali a tal fine idonee vanno definite preventivamente tra le parti in sede aziendale; l'Azienda è tenuta ad adottare, purché compatibile con le esigenze di servizio, criteri di rotazione nell'individuare i lavoratori specificamente interessati.
In caso di mancato accordo in sede aziendale, la quota necessaria di lavoratori e le figure professionali di cui al comma precedente saranno individuate con provvedimento aziendale.
Art. 5
I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalità o che all'uopo comandati non garantiscano l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 3, sono soggetti a sanzioni disciplinari - oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi delle norme di Legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto.
I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengano dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione dalla sua durata e/o modalità, non costituiscono precedenti, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1 comma della Legge n. 146 del 1990.
Art. 6
Il presente accordo, attuativo della Legge n. 146 del 1990, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo.
Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata Legge.
Allegato n. 8 - Accordo 22-6-1995 sui contributi sindacali
Il giorno 22-6-1995, in Roma
Omissis.
si danno atto che nei confronti delle predette Organizzazioni sindacali del personale direttivo vengono applicati i criteri di cui all'art. 7, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Convenzione 18-6-1970.
Premessa
Il giorno 7-2-1996, in Roma
Omissis.
- nell'intento di migliorare ulteriormente il sistema di assistenza sanitaria integrativa in atto nel settore per il personale direttivo, anche in relazione a quanto attuato per la dirigenza nei maggiori settori produttivi, e allo scopo di promuovere lo sviluppo della Cassa nazionale di assistenza sanitaria, denominata Casdic, costituita con accordo nazionale 2-12-1992 a favore del personale direttivo medesimo;
- considerando necessario a tali fini addivenire ad una nuova intesa nazionale in materia, sia per gli aspetti normativi che per quelli di carattere economico;
- nel confermare, come linea di tendenza, l'esigenza che al finanziamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa concorrano sia le Aziende che il personale direttivo nella proporzione, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3 dell'importo totale,
in sostituzione e a modifica del predetto accordo nazionale 2-12-1992 convengono quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 2
L'assistenza sanitaria integrativa verrà, per auspicio comune delle parti, garantita al personale direttivo del settore tramite la Casdic (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), salvo quanto previsto ai commi seguenti.
Le Aziende associate all'Assicredito che alla data del presente accordo abbiano costituito (o aderito a) una diversa Cassa o un Fondo sanitario stabiliranno se aderire o meno - ed, eventualmente, con quali tempi e modalità - alla Casdic, d'intesa con le delegazioni sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'atto costitutivo della Casdic, dandone tempestiva comunicazione alla Cassa medesima.
Le Aziende associate ad Assicredito che intendano aderire alla Casdic possono mantenere in essere le intese stipulate con il mercato assicurativo modificandone al caso la titolarità a favore della Cassa, ovvero, qualora abbiano costituito una Cassa o un Fondo aziendale - possono realizzare ai fini anzidetti le ralative intese tra la propria Cassa o Fondo e la Casdic.
Art. 3
Lo Statuto della Casdic, costituita con atto notarile il 3-12-1992, viene sostituito coin quello accluso, che viene approvato dalle Parti con il presente accordo di cui è parte integrante; eventuali modifiche al vigente Regolamento della Cassa saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'organismo medesimo.
Art. 4
Salvo quanto diversamente stabilito in materia nel suddetto Regolamento, le Aziende iscritte alla Cassa verseranno alla stessa entro il 15 dicembre di ogni anno il contributo capitario annuo complessivo a proprio carico (quale definito contrattualmente) moltiplicato per il numero dei dirigenti e dei funzionari alle proprie dipendenze per l'assistenza sanitaria integrativa dei medesimi e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico); i predetti dirigenti e funzionari, pertanto, qualora non si iscrivano alla Cassa, non fruiranno del contributo richiamato nel presente comma.
Gli importi dei contributi definiti con accordo del 7-2-1996 a carico delle Aziende e dei dirigenti e funzionari iscritti alla Casdic potranno essere rivisti dalle Parti firmatarie del presente accordo nel quadro delle complessive valutazioni concernenti il rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale per il personale direttivo.
La quota a carico dei dirigenti e funzionari iscritti verrà anticipata dalle rispettive Aziende iscritte alla Casdic entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento e trattenuta agli interessati in sede di erogazione delle competenze del mese di aprile successivo.
Art. 5
Resta confermato in L. 50.000 l'importo del premio di ingresso che i dirigenti e i funzionari alle dipendenze di ciascuna Azienda aderente alla Casdic sono tenuti ad erogare al momento dell'iscrizione, indipendentemente dal numero dei familiari assistibili, per le spese di gestione della Cassa.
L'ammontare del contributo dovuto alla Casdic dall'Azienda viene incrementato, per le stesse finalità di cui al comma precedente e quale concorso spese di gestione, di un importo di L. 20.000 per ciascun dirigente e funzionario in servizio iscritto alla Cassa medesima.
Art. 6
Il presente accordo, che decorre dalla data di stipulazione, avrà durata fino al 30-6-1999 per la parte normativa, e fino al 30-6-1997, per la parte economica, e si intenderà rinnovato di biennio in biennio ove non disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima delle citate scadenze.
Raccomandazione - Su collecitazione delle Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente accordo, l'Assicredito raccomanda alle Aziende di considerare con il massimo spirito di comprensione un possibile concorso alle spese destinate ad un trattamento di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale direttivo andato in quiescenza dopo il 1-1-1988, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle disponibilità aziendali.
Allegato
Verbale di intesa
Il giorno 7-2-1996, in Roma
Omissis.
si conviene che a far tempo dell'anno 1996 (periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre) la misura del contributo annuo per la Casdic è determinata come segue:
- a carico dell'Azienda a favore di ciascun dirigente e funzionario - e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico) - iscritto alla Casdic e alle dipendenze di una Azienda aderente alla Cassa, sarà pari a L. 700.000;
- a carico dei dirigenti e funzionari di cui all'alinea precedente sarà pari a L. 300.000.
Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che i trattamenti suindicati non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.
Verbale di accordo 7-2-1996
(Assistenza sanitaria integrativa)
Il giorno 7-2-1996, in Roma
Omissis.
in relazione all'accordo stipulato in data odierna e riguardante la Casdic (Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale direttivo del settore del credito), le parti concordano che, a far tempo dal 1-1-1996, per tutte le Aziende destinatarie dell'accordo 22-11-1990, l'importo della misura a carattere assistenziale di cui alla "Dichiarazione delle Parti n. 1" in calce all'art. 102 del contratto nazionale citato viene elevato da L. 600.000 a L. 700.000 annue.
Le disposizioni di cui sopra non operano, per l'anno 1996, in quelle situazioni aziendali che, per la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, alla data di stipula del presente accordo siano state diversamente definite, fermo restando che il trattamento suindicato non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole Aziende.
Allegato n. 10 - Accordo 12-3-1997 - Salute e sicurezza dei lavoratori
Premessa
Omissis.
premesso che
le parti stipulanti intendono dare attuazione, con il presente accordo agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal DLgs 19-9-1994, n. 626 e successive modificazioni, ed assolvere l'impregno assunto con l'art. 9 dell'accordo 22-6-1995 di rinnovo del contratto collettivo nazionale 22-11-1990, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 78 dello stesso contratto;
le medesime parti prendono atto che le attività svolte dalle Aziende ricomprese nell'area creditizio/finanziaria si caratterizzano per l'assoluta prevalenza di mansioni espletate in ufficio, si conviene quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Presso ogni Azienda è istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dall'art. 18 del DLgs citato in premessa, quale organismo che ha sede presso la Direzione generale o centrale, con le articolazioni territoriali previste dagli artt. 3 e 4.
Ai rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.) vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dall'art. 19 del DLgs 19-9-1994, n. 626.
Art. 3
Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato come segue:
A) nell'ambito della Provincia ove ha sede la Direzione generale o centrale, in applicazione del criterio di cui all'art. 18, 6 comma, del DLgs n. 626/94:
- 1 componente se il numero di dipendenti occupati nella Provincia medesima è sino a 200;
- 3 componenti se il numero di dipendenti occupati nella Provincia medesima è da 201 a 1.000;
- 6 componenti se il numero di dipendenti occupati nella Provincia medesima è oltre 1.000.
B) Un ulteriore rappresentante ogni 600 dipendenti o frazione eccedente la metà, esclusi dal computo quelli già considerati ai fini della lett. a) che precede.
C) Per le Aziende con meno di 1.000 dipendenti, il numero dei rappresentanti si determina in base al criterio sub A) applicato all'intero organo aziendale; detto numero è maggiorato di 1 ove l'Azienda abbia sportelli operanti in più di una Regione.
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra verranno compresi nell'ambito territoriale sub A) i dipendenti del centro elaborazione dati e di altri centri/uffici della Direzione generale o centrale, anche qualora questi risultino ubicati in altra Provincia rispetto a quella ove ha sede la Direzione generale o centrale stessa (peraltro, ove presso i predetti centri siano occupati almeno 600 dipendenti, verrà assegnato un ulteriore rappresentante).
Art. 4
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori dell'Azienda.
I candidati possono essere presentati dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti i contratti nazionali applicati nelle Aziende interessate: detti candidati vengono prescelti, di norma, fra coloro che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi,
Presso le Aziende ove non siano costituiti detti organismi sindacali aziendali i rappresentanti per la sicurezza sono eletti fra i lavaratori.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il cui numero sia stato determinato in applicazione del criterio sub A) dell'art. 3 che precede, vengono eletti, di norma, nel corrispondente ambito territoriale. D'intesa fra l'azienda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate possono essere individuati uno o più ambiti nei quali eLeggere i restanti R.L.S., destminati secondo il criterio sub B) del medesimo articolo, in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi, coerente con l'organizzazione aziendale.
La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto per un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eLeggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno 3 rappresentanti. Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica di nuovi rappresentanti.
Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza viene sostituito dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale laddove nello stesso ne siano stati eletti almeno 3. Si procede invece a nuova elezione ove ciò non sia possibile, nonché qualora si tratti di sostituzione in ambiti territoriali ove sia stato eletto un numero inferiore. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
Ciascuna Azienda si impegna a mettere a disposizione del "comitato elettorale" territorialmente competente i mezzi strettamente necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (quali, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto agli effetti del presente accordo e locali idonei per l'allestimento dei seggi elettorali). Le elezioni per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori predispongono, nel rispetto del presente accordo, un unico regolamento elettorale che sottopongono a verifica preventiva di congruità da parte dell'Azienda.
La consultazione elettorale si svolgerà in un'unica giornata ed in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro.
Art. 5
L'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni può avvenire, secondo le modalità da concordare in sede aziendale e ferme restando eventuali intese già presenti aziendalmente in materia di aree protette, etc., previa comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato. Nei confronti dell'Azienda il R.L.S. è tenuto ad indicare - su apposito registro - gli spostamenti necessari all'esercizio del suo mandato.
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 18, quarto comma e 19, secondo e terzo comma, del DLgs n. 626/94, le Aziende forniranno ai rappresentanti per la sicurezza gli strumenti necessari per l'epletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l'utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le r.s.a.
L'Azienda, ai fini di favorire l'accesso del R.L.S. ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Art. 6
Per l'espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante per la sicurezza permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con l'esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 19, DLgs n. 626/94, lett. b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lett. l). Per le incombenze stabilite alla lett. g) del predetto articolo vale quanto previsto al successivo.
Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione aziendale competente con un preavviso di norma di 48 ore.
Art. 7
Le parti stipulanti concordano sulla necessità che ai lavoratori sia fornita la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 22 del DLgs n. 626/94. Pertanto a cura delle Aziende viene organizzato un appropriato momento di formazione dei lavoratori in occasione dell'assunzione dell'insorgenza di nuovi rischi e - in presenza di mutamenti delle specifiche situazioni di "rischio" - del trasferimento o del cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. Il personale direttivo riceverà una formazione quantitativamente non inferiore a quella contrattualmente dovuta al restante personale.
In merito alla formazione di cui ai comma precedenti l'Azienda darà un'informativa preventiva alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Art. 8
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà finalizzata all'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti affidati loro dal DLgs n. 626/94.
A cura delle Aziende verrà, pertanto, organizzato un corso di formazione, con appropriata metodologia didattica (ad es.: tramite strumenti audiovisivi), secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato decreto. Ai fini della formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà annualmente destinata una giornata lavorativa, con la fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quanto previsto all'art. 6. Per il primo anno, in considerazione delle necessità connesse alla fase di avvio, detta formazione sarà pari a 3 giornate lavorative e successivamente si procederà in modo analogo a seguito della elezione di nuovi R.L.S.
Il corso riguarderà sostanzialmente i seguenti punti:
1) Conoscenze delle principali disposizioni contenute nel DPR n. 547/1995, nel DPR n. 303/1956 e nel DLgs n. 277/1991 e nel DPR n. 1124/1965.
2) Conoscenze ai fini della applicazione delle norme contenute nel DLgs 19-9-1994, n. 626 (e nei successivi provvedimenti di modifica o di rettifica del medesimo) con particolare riguardo: a) alle disposizioni generali (Titolo I), b) ai luoghi di lavoro (Titolo II), c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale (Titolo IV), d) alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), e) all'uso di attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI).
3) Metodologie di valutazione dei rischi e illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell'Azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.
4) Nozioni sulle norme riguardanti la prevenzione degli incendi e le misure per limitarne le conseguenze, nonché sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio ed in situazioni di emergenza; cognizione dei principali elementi in materia di attrezzature e di organizzazione delle procedure di pronto soccorso.
5) Nozioni sugli Enti di normazione tecnica riconosciuti (UNI, CEI, IMQ, etc.) e sulle norme dagli stessi elaborate, nonché sulla "certificazione di qualità" per consentire la conoscenza dei concetti fondamentali sui quali si fonda la "buona tecnica" e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento alle situazioni specifiche del settore creditizio.
Art. 9
Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DLgs 19-9-1994, n. 626 e dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale 22-11-1990, i rappresentanti per la sicurezza devono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi ed a qualsiasi notizia comunque ad essi attinenti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 del DLgs n. 626/94.
Art. 10
Considerate le specificità del settore creditizio, la sede nazionale risulta quella più idonea per lo svolgimento dei compiti affidati dall'art. 20 del DLgs n. 626/94 ad organismi paritetici.
Pertanto verrà costituita - entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo - una apposita Commissione paritetica.
Alla predetta Commissione competono, ai sensi del citato art. 20, le seguenti funzioni:
- orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti dalle norme vigenti.
Art. 11
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 della l. n. 300 del 1970.
Art. 12
Le parti stipulanti si danno atto che in tema di "sicurezza antirapina" resta fermo quanto stabilito all'art. 78 del contratto nazionale 22-11-1990.
Le Aziende associate ad Assicredito si impegnano ad informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi di installazione di misure antirapina.
Dichiarazione di Assicredito - In relazione a quanto previsto dal presente articolo Assicredito dichiara di considerare la materia della "sicurezza antirapina" come tale estranea all'ambito di applicazione del DLgs n. 626 del 1994.
Art. 13
Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti e comunque dopo due anni dalla data di stipula del medesimo.
Per quant'altro non disciplinato dal presente accordo si applicano le previsioni del menzionato DLgs n. 626 del 1994 (e successive modificazioni).
Le parti stipulanti si riservano, altresì, di verificare la congruità delle previsioni contenute nel presente accordo in materia di salute e sicurezza nell'ambito dell'esame in tema di rappresentanze sindacali previsto dall'art. 13 dell'accordo di rinnovo del 22-6-1995.
Dichiarazione di Assicredito - Assicredito prende atto che le Organizzazioni sindacali stipulanti i rispettivi contratti collettivi nazionali di settore hanno convenuto, il 5-3-1997, sull'allegato documento - che fa parte integrante del presente accordo - riguardante le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del DLgs 19-9-1994 e successive modificazioni.
Allegato all'accordo 12-3-1997 - Considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è unitaria per tutto il presonale dell'azienda e che comunque il numero complessivo dei rappresentanti deve essere quello derivante dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 25-7-1996, al momento della definizione del regolamento elettorale, dovranno intervenire, in sede aziendale, fra gli organismi sindacali facenti capo alle Organizzazioni stipulanti i contratti collettivi nazionali di settore, intese tali da consentire che nella predetta rappresentanza sia presente nella misura dell'85% il personale destinatario dell'accordo nazionale 19-12-1994 e nella misura del 15% il personale direttivo, nel rispetto di quanto successivamente specificato e, fermo restando che quanto convenuto opera su tutte le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza - comunque costituite - nelle Aziende con oltre 1.000 dipendenti ed almeno 5 r.l.s. da eLeggere.
Tutti i sindacati stipulanti di cui sopra concorderanno, a livello aziendale, il regolamento elettorale.
Tale regolamento dovrà, in riferimento al personale direttivo, assicurare attraverso candidature concordate le seguenti condizioni:
1) le candidature - così come previsto dalla premessa - dovranno esprimere (nelle aziende oltre 1.000 dipendenti) rappresentanti per il personale direttivo indicati dalle sopra citate OO.SS.LL. del settore, tenendo conto della rappresentatività esistente in azienda;
2) specifici accordi aziendali dovranno garantire - attraverso espressa previsione - l'elezione del/i candidato/i di cui al precedento punto 1).
Le OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo sulla sicurezza e salute nel lavoro (DLgs 626/94 e sue modificazioni) si impegnano ad applicare quanto sopra nel rispetto dei seguenti criteri:
1) saranno presentati tanti candidati quanti sono i posti da coprire;
2) nel caso vi sia da eLeggere un solo delegato per il personale direttivo, il candidato potrà essere presentato solo dalla O.S.L. (o dalle OO.SS.LL. che agissero unitariamente) che ha/hanno, come iscritti, la maggioranza del personale direttivo in servizio;
3) nel caso vi sia da eLeggere due delegati per il personale direttivo, si seguirà quanto già previsto nel punto 2);
4) nel caso vi sia da eLeggere tre delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari ad un terzo;
5) nel caso vi sia da eLeggere quattro delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari al 25%;
6) nel caso vi sia da eLeggere cinque delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari al 20%;
7) nel caso vi sia da eLeggere sei delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari al 15%;
8) la rappresentatività del personale direttivo in ogni singola Azienda sarà definita sulla base degli iscritti ad ogni O.S.L., rapportati all'organico dello stesso personale direttivo, risultante:
a) al 31-12-1996, in riferimento alle elezioni istitutive dei r.l.s.;
b) al 31 dicembre dell'anno antecedente alla data in cui si terranno i successivi rinnovi elettorali.
Tale soluzione realizza esclusivamente le specifiche previsioni del DLgs 626/94, senza possibilità, quindi, di alcuna applicazione analogica al di fuori di questo campo e cioè della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Le sottoscritte Organizzazioni si impegnano ad intervenire sulle rispettive strutture sindacali aziendali al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere fra queste ultime in tema di definizione dei regolamenti elettorali concernenti l'applicazione del presente accordo.