Testo Consolidato CCNL del 22/07/2008
DIRIGENTI - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 22/07/2008
Dirigenti di imprese cooperative
Decorrenza: 01/01/2008
Scadenza: 31/12/2014
CCNL 22/07/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
- Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
- Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
- Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
- Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 22 luglio 2008 in Firenze
Tra
la LEGACOOP, Lega nazionale delle cooperative e mutue
l'A.G.C.I., Associazione generale delle cooperative italiane
e
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro
la CISL, Confederazione italiana sindacati lavoratori
la UIL, Unione italiana del lavoro
Il coordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Addi, 30 settembre 2013 in Bologna
TRA
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I.; Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L, Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
È STATO STIPULATO
il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 luglio 2008 da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.
Le Parti, al fine di confermare il contratto intersettoriale cooperarativo a fronte della situazione di crisi che colpisce il Paese, ed in tale contesto i settori della Cooperazione italiana, e per garantire, contemporaneamente, la permanenza delle tutele contrattuali in favore di imprese e Dirigenti, concordano il seguente rinnovo del CCNL 22 luglio 2008.
Le parti, altresì, convengono di incontrarsi nel 2014 per valutare congiuntamente le possibili esigenze di innovazione normativa, anche in relazione all'evoluzione professionale della dirigenza nelle imprese cooperative, nonché i processi di razionalizzazione e miglioramento del welfare contrattuale, perseguendone la sostenibilità nei prossimi anni.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL, 22 luglio 2008 e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate.
Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
Verbale di stipula
Bologna, 29 ottobre 2015
La LEGACOOP, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
e
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
concordano
di rinnovare le norme relative all'Assistenza sanitaria integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 2013 per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative come segue.
Le parti, nel confermare l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo e con il reciproco impegno di continuare il negoziato in corso per il rinnovo complessivo dello stesso contratto, concordano di procedere in data odierna al rinnovo, per il periodo fino al 31 dicembre 2018, delle norme contrattuali relative all'assistenza sanitaria integrativa.
Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
Verbale di stipula
Addì, 22 ottobre 2018
tra
La LEGACOOP, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
e
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
CONCORDANO
- di rinnovare per 1 (uno) anno le norme relative all'Assistenza Sanitaria Integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013, così come modificate con l'accordo del 2015, mantenendone invariate le prestazioni;.
[___]
Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
Bologna, 24 settembre 2019
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
concordano
di rinnovare le norme relative all'assistenza sanitaria integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013 così come modificate dall'accodo del 29 ottobre 2015 per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative come segue.
Le Parti, nel confermare l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo e con il reciproco impegno di continuare il negoziato in corso per il rinnovo complessivo dello stesso contratto, concordano di procedere in data odierna al rinnovo, per il periodo fino al 31 dicembre 2021, delle norme contrattuali relative all'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti, inoltre, si impegnano a procedere ad una verifica della sostenibilità delle condizioni in essere anche per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 attraverso l'istituzione di un comitato di confronto composto in misura paritetica dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
[___]
Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
Bologna, 07 novembre 2022
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
convenendo sull'importanza del Contratto Nazionale per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e sul reciproco impegno di riprendere il negoziato per il rinnovo complessivo dello stesso contratto
concordano
di procedere in data odierna al rinnovo delle norme relative all'assistenza sanitaria integrativa del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella sua ultima stesura del 20 settembre 2013, così come modificate dall'accodo del 29 ottobre 2015 e dall'accordo del 24 settembre 2019, come di seguito esposto
La Legacoop - Lega nazionale cooperative e mutue e l'A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane; la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, la UIL - Unione italiana del lavoro; il coordinamento nazionale CGIL, CISL, UIL dei dirigenti d'azienda di imprese cooperative, ritengono fondamentale lo sviluppo del settore autogestito dell'economia e di più evoluti modelli di relazioni industriali.
La contrattazione avente caratteri di piena autonomia tra movimento sindacale e cooperativo è un obiettivo generale condiviso dalle parti.
In questo ambito si colloca la stipula di un contratto di tutti i settori per i dirigenti di imprese cooperative volto a definire e regolamentare gli aspetti retributivi e normativi, a riconoscerne il ruolo nell'organizzazione aziendale nonché lo "status" giuridico.
Le parti si danno atto che il presente contratto si applica a tutti i lavoratori che rientrano nelle caratteristiche della declaratoria prevista dall'art. 1, operanti nelle cooperative e loro consorzi. Esso potrà essere applicato anche da aziende e strutture che vedono la partecipazione di cooperative e consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica.
Il presente contratto si propone di disciplinare il trattamento economico e normativo dei lavoratori che, nel sistema di imprese cooperative, rientrando nell'ambito di quanto previsto dalla declaratoria di cui all'art. 1 svolgono un ruolo effettivo di dirigenti di azienda, nello spirito sotteso all'articolazione categoriale contenuta nell'art. 2095 cod. civ.
Sono dirigenti di azienda cooperativa i prestatori di lavoro con elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e con una rilevante responsabilità ed autonomia decisionale; essi esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. I dirigenti partecipano alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa fornendo un rilevante contributo e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi a loro affidati dagli Organi statutariamente competenti in relazione all'organizzazione globale dell'impresa o di un suo ramo o servizio autonomo avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale.
A tal fine i dirigenti rispondono, in linea generale, direttamente agli Organi sociali a ciò preposti, oppure, per le imprese cooperative caratterizzate da rilevante dimensione e da struttura organizzativa complessa, ad altro dirigente allo scopo delegato dagli Organi sociali della cooperativa.
L'assunzione o la nomina a dirigente devono risultare da delibera del Consiglio di amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e del relativo trattamento.
L'assunzione in prova del dirigente, secondo la disciplina dell'art. 2096 cod. civ., dovrà risultare da atto scritto e non potrà essere convenuta per un periodo superiore ai 6 mesi.
Art. 4 - Prestazione part-time
La prestazione lavorativa del dirigente potrà essere svolta anche con modalità a tempo parziale.
La prestazione lavorativa del dirigente, in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità, non è temporalmente determinabile. Essa, tuttavia, tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa in cui il dirigente opera.
Nota a verbale
Avendo riferimento ad un reale più limitato impegno lavorativo e a funzioni dirigenziali di diverso livello, il rapporto part-time è configurabile solo se contenga tutti gli elementi propri di tale schema negoziale (forma scritta, orario di lavoro apprezzabilmente ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria dal CCNL applicato nell'unità operativa).
Il predetto orario contrattuale, fermo restando quanto enunciato al 1º comma dell'art. 4, verrà assunto per l'applicazione dei meccanismi assicurativi e contributivi propri di tale figura contrattuale, come, ad esempio, per la determinazione del minimale orario di contribuzione.
Art. 5 - Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente è quello previsto ai successivi artt. 6 e 7.
Il predetto trattamento assorbe tutti i trattamenti corrisposti al momento della nomina, ad eccezione dei trattamenti di trasferta, missione e rimborsi spesa regolati in sede aziendale.
Esso è comprensivo di tutte le prestazioni effettuate dal dirigente e sarà corrisposto per 14 (quattordici) mensilità relativamente agli elementi di cui all'art. 6 e al trattamento retributivo "ad personam" di cui all'art. 7 e per 13 (tredici) mensilità relativamente all'Elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art. 7 da erogare fino al 30 settembre 2004.
Di norma la tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno erogate rispettivamente in occasione del Natale e nel mese di giugno con la retribuzione in vigore al momento della corresponsione per dodicesimi di competenza.
Art. 6 - Elementi della retribuzione globale
Gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione globale del dirigente sono:
a) retribuzione base conglobata lorda mensile di € 3.690,00 (tremilaseicentonovanta);
b) indennità dirigenziale mensile minima di € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi) che potrà essere incrementata dagli Organi sociali competenti sulla base di un insieme di criteri connessi al ruolo, quali:
- livello di responsabilità;
- competenza tecnica;
- complessità della funzione;
- complessità della struttura di impresa e/o organizzativa;
- livello di autonomia decisionale;
c) aumenti periodici di anzianità come da art. 8 per i soli dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22 luglio 2008;
d) eventuali scatti consolidati ai dirigenti in forza al 30 giugno 1987.
La retribuzione base conglobata lorda mensile è fissata come segue:
Biennio 2008-2009:
- a decorrere dal 1º luglio 2008 in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta);
- a decorrere dal 1º gennaio 2009 in euro 4.090,00 (quattromilanovanta).
Biennio 2010-2011:
- a decorrere dal 1º gennaio 2010 in euro 4.240,00 (quattromiladuecentoquaranta);
- a decorrere dal 1º gennaio 2011 in euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta).
I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, sono assorbibili fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, con gli aumenti stabiliti dal presente accordo.
Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente dagli Organi sociali della cooperativa potranno essere concordate quote di retribuzione variabile, da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Le parti si impegnano a verificare annualmente (entro la fine di ogni anno) l'applicazione di questo istituto con l'intento di favorirne la sua evoluzione ed estensione.
Le quote di retribuzione variabile non saranno computate ai fini del calcolo del t.f.r. e non incideranno su alcun istituto contrattuale sia diretto che indiretto.
"Una tantum"
Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 verrà corrisposto, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, un importo forfetario "una tantum" di euro 1.300,00 (milletrecento).
Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2008-30 giugno 2008, in forza alla data del 22 luglio 2008, l'importo di cui al comma precedente sarà erogato "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui sopra (le eventuali frazioni residue di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate uguali ad un mese intero).
Lo stesso importo "una tantum" non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di Legge poichè è stato quantificato considerando in esso tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.
I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuite nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, possono assorbire fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, l'importo forfetario di cui ai commi precedenti.
Art. 7 - Elemento distinto dalla retribuzione e trattamento retributivo "ad personam"
Ai soli dirigenti assunti o nominati alle date sotto indicate compete un "Elemento distinto dalla retribuzione" nelle seguenti entità:
- per i soli dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º luglio 1997: € 330,00 (trecentotrenta);
- per i soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º luglio 1997-31 dicembre 1999: € 225,00 (duecentoventicinque);
- per i soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2000-31 dicembre 2001: € 120,00 (centoventi).
L'Elemento distinto dalla retribuzione di cui al comma precedente non è utile ai fini del computo della 14ª mensilità né del trattamento di fine rapporto.
A decorrere dal 1º ottobre 2004 l'Elemento distinto dalla retribuzione di cui al presente articolo è soppresso.
A decorrere dallo stesso 1º ottobre 2004 compete il seguente trattamento retributivo lordo mensile "ad personam" utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali e di Legge:
- ai soli dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º luglio 1997: € 330,00 (trecentotrenta);
- ai soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º luglio 1997-31 dicembre 1999: € 225,00 (duecentoventicinque);
- ai soli dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2000-31 dicembre 2001: € 120,00 (centoventi).
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Al compimento di ciascun biennio di anzianità a far data dal 1º luglio 1987, o dalla data di assunzione o nomina a dirigente per un massimo di cinque bienni, al dirigente, assunto o nominato a dirigente alla data del 22 luglio 2008, verrà corrisposto un aumento di € 103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) lordi mensili per ciascun biennio.
L'aumento periodico di anzianità decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione.
Il valore in cifra degli aumenti periodici di anzianità, maturati al 30 giugno 1987, sarà conservato "ad personam" sotto la voce scatti consolidati.
In caso di nomina a dirigente la cifra corrispondente agli aumenti periodici di anzianità (o scatti) già maturata nella categoria o livello di provenienza confluirà nella retribuzione globale stabilita per i dirigenti dal presente CCNL Conseguentemente, per il solo dirigente assunto o nominato a dirigente alla data del 22 luglio 2008, l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità decorrerà nuovamente a partire dal giorno di assegnazione della nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto, comprensiva degli aumenti periodici, resterà invariata nel suo ammontare qualora risulti pari o superiore al trattamento contrattuale del dirigente, ferma restando la sua diversa articolazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente CCNL
L'eccedenza costituirà un apposito elemento retributivo "ad personam" riassorbibile.
Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuite di 34 giorni lavorativi compreso il sabato.
Sono fatte salve, "ad personam", le eventuali condizioni di miglior favore.
Dal calcolo del periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
In caso di assunzione o nomina nel corso dell'anno il dirigente ha diritto a tanti giorni di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale delle ferie gli verrà corrisposta per le ferie non godute una indennità pari alla retribuzione corrispondente, determinata dagli elementi indicati agli artt. 6 e 7 fatto salvo quanto previsto in materia dalla legislazione vigente.
In caso di rientro anticipato per necessità aziendali le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestati.
Nota a verbale
Le ferie sono comprensive delle festività soppresse dalla Legge n. 54/1977.
Art. 10 - Tutela della maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità l'azienda, conservando all'interessata il suo posto di lavoro, le deve corrispondere l'intera retribuzione mensile.
In caso di astensione facoltativa post-maternità, sarà corrisposto il 30% dell'intera retribuzione mensile fino ad un massimo di 6 mesi, fatto salvo che il trattamento per astensione facoltativa spetti al dirigente ai sensi dell'art. 15, 2º comma, lett. a) della Legge n. 1204/1971, come modificata dalla Legge n. 53/2000.
I trattamenti di cui ai due commi precedenti sono posti a carico dell'azienda e sono sostitutivi del trattamento previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art. 11 - Trattamento in caso di malattie e infortunio non per causa di servizio
Nel caso di sospensione della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da cause di servizio il dirigente non in prova ha il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi, durante il quale decorre l'intera retribuzione di cui agli artt. 6 e 7.
A decorrere dal 1º ottobre 2004 il succitato periodo di conservazione del posto va calcolato con riferimento ad un arco di tempo di 36 mesi consecutivi.
La retribuzione di cui al 1º comma del presente articolo, per il periodo di conservazione del posto di lavoro, è a carico dell'azienda per intero o per differenza con quanto eventualmente corrisposto dagli istituti di assicurazione obbligatoria, fermo restando, in tal caso, il trattamento complessivamente spettante e l'obbligo per l'azienda di rispettare i minimi di contribuzione ai fini della previdenza dei dirigenti.
Superato il periodo di cui al 1º comma del presente articolo è in facoltà delle parti sciogliere il rapporto di lavoro salva la concessione, su esplicita richiesta da parte del dirigente, di un successivo periodo di aspettativa di durata non superiore a 12 mesi, durante i quali non sarà dovuta retribuzione.
Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio
Nel caso di sospensione della prestazione per invalidità temporanea causata da malattia professionale o da infortunio avvenuto sul lavoro, l'azienda conserverà al dirigente, anche se in periodo di prova, il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.
In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 2 (due) anni dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
A decorrere dal 1º ottobre 2004 il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 30 (trenta) mesi.
La retribuzione di cui ai commi precedenti è a carico dell'azienda per intero o per differenza con quanto eventualmente corrisposto dagli istituti di assicurazione obbligatoria, fermo restando, in tal caso, il trattamento complessivamente spettante.
Agli effetti dei presenti commi si considera:
- infortunio: l'evento che, come tale, è previsto dalle leggi sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- malattia professionale: la malattia che sia compresa fra quelle indicate nelle tabelle annesse alle leggi anzidette;
- retribuzione: l'insieme dei compensi di cui agli artt. 6 e 7, ad esclusione della eventuale retribuzione variabile.
Art. 13 - Congedo matrimoniale
Al dirigente che non sia in periodo di prova e che contrae matrimonio è concesso un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, con diritto alla retribuzione prevista dagli artt. 6 e 7.
Di norma il congedo matrimoniale decorrerà dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio, salva diversa intesa fra l'azienda ed il dirigente.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata con almeno trenta giorni di anticipo.
Il dirigente ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo, regolare documentazione della avvenuta celebrazione del matrimonio.
Art. 14 - Aggiornamento e formazione professionale
L'aggiornamento e la formazione culturale e professionale dei dirigenti sono obiettivi comuni delle parti stipulanti, che ribadiscono il proprio interesse a determinare il necessario impegno delle cooperative a far svolgere ai propri dirigenti, durante l'anno, adeguati periodi di aggiornamento e formazione professionale.
Le parti si incontreranno a livello nazionale e di settore, di norma alla fine di ogni anno, per la verifica delle iniziative e degli interventi formativi realizzati. In tale sede verranno fornite informazioni sull'attività formativa e di aggiornamento fatta per i dirigenti, in modo dettagliato. Inoltre le parti procederanno ad esaminare le priorità di politica formativa adeguate che consentano il supporto allo svolgimento della funzione.
Il dirigente, previa autorizzazione dell'azienda, ha il diritto-dovere di partecipare a interventi formativi rivolti all'approfondimento professionale nell'ambito del ruolo e della responsabilità affidategli. I suddetti interventi formativi potranno risultare elemento utile anche alla valutazione dell'attività svolta dal dirigente nel raggiungimento degli obiettivi assegnatigli nonché favoriranno la variazione delle specifiche responsabilità assegnate al dirigente nell'ambito dei processi di riorganizzazione dell'impresa.
Le spese saranno a totale carico dell'azienda e nel corso dell'intervento formativo verrà corrisposta la retribuzione normale.
Procedure attuative
Le parti, rivolgendosi a Coop-Form, Ente bilaterale nazionale formazione e ambiente, e con il fattivo contributo delle Associazioni cooperative di settore e delle loro strutture formative già attive, effettueranno lo studio e l'analisi dei fabbisogni formativi.
A tal fine le parti promuoveranno appositi incontri con il Consiglio di direzione di Coop-Form in modo da poter addivenire ad un progetto entro il 31 dicembre 2001.
Sulla base degli esiti di tale indagine verrà promossa, tramite lo stesso Coop-Form e tenendo conto in particolar modo delle indicazioni emerse nei singoli settori di attività, una serie di interventi formativi da proporre alle imprese e ai dirigenti cooperativi.
Per la realizzazione di tali interventi si prenderanno in considerazione, preferibilmente, le strutture formative già attive nei settori e nei territori di attività cooperativa in relazione allo specifico "know-how" ed alla conoscenza dei requisiti dirigenziali cooperativi che tali strutture possono offrire.
Art. 15 - Mobilità interaziendale ed intersettoriale
L'arricchimento professionale e tecnico-scientifico del dirigente è al contempo un accrescimento del patrimonio, del ruolo e dell'esperienza cooperativa, e rappresenta, pertanto, un obiettivo comune delle parti, secondo le linee di cui al precedente art. 14. Le parti riconoscono pertanto l'utilità dei processi di mobilità del dirigente da un'impresa all'altra, anche di settori diversi, che applichino il presente contratto.
Tali processi, che potranno avere carattere temporaneo o definitivo, dovranno avvenire con l'accordo dei soggetti interessati.
Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, previa comunicazione scritta da recapitare con almeno 2 mesi di anticipo ovvero 3 mesi quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico.
Se il trasferimento comporta per il dirigente il cambiamento della residenza, gli sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore a 18 mesi, oltre ad una indennità "una tantum" pari a 3 mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e ad una mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia.
Resta inteso che, se il dirigente trasferito godeva, nella sede di origine di un alloggio in proprietà, l'eventuale differenza dei valori andrà calcolata dando all'alloggio in proprietà un valore locativo corrispondente al canone determinabile ai sensi della Legge n. 392/1978 e successive modificazioni.
Se il trasferimento non comporta per il dirigente il cambiamento di residenza, la possibilità o meno di applicare quanto sopra previsto sarà esaminata in sede aziendale tra l'impresa ed il dirigente stesso, in riferimento alle maggiori spese eventualmente sostenute.
Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di risoluzione per causa morte, entro 5 anni dalla data del trasferimento, l'azienda è tenuta, a richiesta degli interessati, a rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
Convenzionalmente ed ai soli fini dell'applicabilità del 2º comma dell'art. 20, il trasferimento costituisce giustificato motivo di dimissioni se queste sono comunicate entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento aziendale.
Non può essere trasferito, per tutta la durata dell'incarico, il dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche.
Il dirigente chiamato a ricoprire cariche sindacali non può essere trasferito se non previa consultazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 17 - Mutamento di posizione
Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività, sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva entro 60 giorni il rapporto di lavoro, avrà diritto oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad una indennità pari a quella sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
Art. 18 - Trasferimento di proprietà dell'azienda
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 del codice civile in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusione, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
Il dirigente che, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto trasferimento, alla risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso.
Art. 19 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Nei casi in cui le norme di Legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità, civili o penali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessaria per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, determinate dalla violazione delle norme suddette commessa dal dirigente nell'esercizio delle sue funzioni, sono a carico dell'impresa.
In caso di procedimento penale a carico del dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni di responsabilità, tutte le spese sono a carico dell'impresa, comprese quelle di assistenza legale per ogni grado di giudizio.
La scelta del difensore, ove non sia concordata tra le parti, spetta all'impresa, ma il dirigente avrà sempre facoltà di farsi altresì assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico dell'impresa stessa.
Il rinvio a giudizio del dirigente, per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non giustifica, di per sé, il licenziamento.
Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di privazione della libertà personale, il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione di fatto.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa del dirigente accertati con sentenza passata in giudicato.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Interpretazione autentica dell'art. 19 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Le parti si danno atto che all'ultimo comma dell'articolo il termine "colpa" va inteso come "colpa grave".
Art. 20 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Fermo restando il disposto dell'art. 2119 cod. civ. e l'inapplicabilità della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 per i dirigenti, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dall'azienda senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 7 di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio di durata fino a 2 anni;
b) ulteriori quindici giorni di calendario per ogni successivo anno compiuto di anzianità di servizio con un massimo di altri 5 mesi di preavviso.
La durata del preavviso è dimezzata in caso di dimissioni del dirigente.
In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito.
È facoltà del dirigente che riceve la disdetta di risolvere il rapporto sia all'inizio sia durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
L'indennità di mancato preavviso viene computata sugli elementi di cui agli artt. 6 e 7, ad eccezione delle eventuali quote di retribuzione variabile ed esclusivamente per il numero delle mensilità spettanti.
A decorrere dal 22 luglio 2008 l'indennità di mancato preavviso viene computata sulla retribuzione dovuta, ad eccezione delle eventuali quote di retribuzione variabile, per il numero delle mensilità spettanti comprensive dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Il periodo di preavviso sostituito dalla corrispondente indennità non va computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Art. 21 - Licenziamento del dirigente
Il licenziamento del dirigente può essere sindacato sotto il profilo della giustificatezza secondo le procedure in materia di conciliazione (art. 23) e di arbitrato irrituale (art. 24) previste dal presente contratto.
Il licenziamento del dirigente dovrà essere intimato per iscritto con contestuale indicazione specifica dei motivi.
A conclusione delle procedure di cui al 1º comma, in caso di licenziamento non giustificato, al dirigente verrà corrisposta un'indennità supplementare che può variare da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 14 (quattordici) mensilità della retribuzione di cui agli artt. 6 e 7, con esclusione delle eventuali quote di retribuzione variabile. Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 10 luglio 2000 l'indennità supplementare di cui al precedente periodo può variare da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 18 (diciotto) mensilità, sempre con esclusione delle eventuali quote di retribuzione variabile.
Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 1º ottobre 2004 l'indennità supplementare di cui al precedente periodo può variare da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 20 (venti) mensilità, sempre con esclusione delle eventuali quote di retribuzione variabile.
Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 1º agosto 2008 l'indennità supplementare di cui al precedente periodo può variare da un minimo di 12 (dodici) ad un massimo di 24 (ventiquattro) mensilità, sempre con esclusione delle eventuali quote di retribuzione variabile.
L'indennità supplementare determinata ai sensi del precedente comma è automaticamente aumentata di 4 (quattro) mensilità nel caso in cui l'età del dirigente, con un minimo di anzianità cooperativa di categoria di 5 (cinque) anni, risulti compresa fra i 46 e i 56 anni. Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 10 luglio 2000 l'incremento dell'indennità supplementare di cui al periodo precedente è di 6 (sei) mensilità e riguarda esclusivamente i dirigenti, con un minimo di anzianità cooperativa di categoria di 5 (cinque) anni, la cui età risulti compresa tra i 49 ed i 62 anni.
Per i licenziamenti intimati a decorrere dal 1º agosto 2008 l'incremento dell'indennità supplementare di cui al periodo precedente è di 8 (otto) mensilità
L'indennità supplementare non va computata agli effetti del trattamento di fine rapporto e degli altri istituti contrattuali e di Legge.
Il presente articolo non si applica al dirigente in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia o con quarant'anni di contributi o al dirigente che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età.
Le parti concordano che in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente che non intenda impugnare il predetto provvedimento, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di "outplacement".
Le relative spese saranno a carico dell'azienda fino ad un importo massimo pari a 4 (quattro) mensilità della retribuzione del dirigente stesso così come determinata dagli artt. 6 e 7.
Art. 23 - Conciliazione in sede sindacale
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione regionale presso le Associazioni di rappresentanza cooperativa, o le Organizzazioni sindacali competenti per territorio, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il dirigente interessato.
La Commissione di conciliazione regionale è composta:
a) per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmataria del presente contratto, a cui il dirigente sia iscritto o conferisca mandato.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Associazione di rappresentanza cooperativa o l'Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione di rappresentanza cooperativa ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l'ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998, decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione di rappresentanza cooperativa o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla L. n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
a) il richiamo alla normativa contrattuale alla quale fa riferimento la controversia conciliata;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
d) l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998 e dal D.Lgs. n. 387/1998 in sede di Commissione di conciliazione.
Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.
Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. o all'art. 23 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.
L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, all'altra parte indicando altresì il nominativo del membro designato per il Collegio di cui al comma successivo. L'istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, in tal caso con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio è composto da tre membri: uno in rappresentanza dell'azienda, uno in rappresentanza del dirigente, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'azienda su istanza congiunta delle parti o di una di esse. Il Collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.
I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
Il Presidente del Collegio provvede a fissare, entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento, che verrà definito tra le parti firmatarie del presente contratto entro il 31 dicembre 2000 (Allegato A).
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
La determinazione della base di calcolo del trattamento di fine rapporto è regolata dalle norme di Legge in vigore per i lavoratori subordinati e dalle disposizioni specifiche contenute nel presente contratto.
La retribuzione che concorre a formare la base di calcolo è quella indicata dall'art. 6.
La nomina a dirigente non incide sulla continuità del rapporto di lavoro nella stessa impresa.
CGIL, CISL, UIL, firmatarie del presente contratto, comunicheranno alle Organizzazioni cooperative competenti a livello nazionale ed alle imprese i nominativi dei dirigenti membri del coordinamento CGIL-CISL-UIL che saranno chiamati a partecipare alle riunioni ed alle iniziative sindacali.
I dirigenti di impresa eletti negli Organismi delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, fatte salve improrogabili esigenze aziendali inerenti la loro funzione, avranno diritto a permessi retribuiti al fine di partecipare alle riunioni ed alle iniziative sindacali.
I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale e dei Consigli regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali.
I dirigenti possono, altresì, chiedere un periodo di aspettativa per giustificati motivi.
L'impresa, in quest'ultimo caso, valutati i motivi della richiesta, deciderà, a suo insindacabile giudizio, se sussistono le condizioni per concedere in tutto od in parte, oppure rifiutare, il periodo di aspettativa richiesto.
Durante i periodi di aspettativa sopra richiamati - per cariche elettive o per giustificati motivi - non decorre la retribuzione e gli stessi sono considerati neutri a tutti gli effetti.
Viene, tuttavia, riconosciuta al dirigente la possibilità di poter continuare ad essere iscritto sia al Fondo pensione che alla Cassa di assistenza e di usufruire delle rispettive prestazioni.
Conseguentemente permane in capo al dirigente l'intero onere del versamento contributivo s1a al Fondo pensione che alla Cassa di assistenza con i criteri e le modalità previste dai rispettivi regolamenti.
Art. 28 - Contributi sindacali
Le imprese cooperative effettueranno sulla retribuzione del dirigente, che ne faccia richiesta, la trattenuta dell'importo del contributo associativo sindacale.
Le imprese cooperative inseriranno nella busta paga del dirigente i moduli di delega e di adesione al sindacato sulla base dei modelli forniti da CGIL-CISL-UIL secondo i tempi indicati.
La trattenuta su ciascuna mensilità erogata verrà effettuata sulla base della delega (Allegato B) debitamente compilata e sottoscritta dal dirigente e valida fino a revoca scritta.
Le somme derivanti dalle trattenute sindacali verranno versate entro i successivi 30 giorni sul c/c indicato da CGIL-CISL-UIL.
Art. 29 - Trattamento previdenziale obbligatorio
In relazione al settore dell'impresa in cui opera il dirigente, si provvederà, per quanto riguarda il regime d'obbligo, all'iscrizione rispettivamente all'INPDAI, all'ENPAIA, all'INPS, all'ENPALS o all'INPGI.
)
Art. 30 - Forme integrative di assistenza
Ai dirigenti sono garantite le seguenti forme integrative di assistenza:
1) Infortuni professionali
In caso di morte o invalidità permanente del dirigente i capitali liquidati sono rispettivamente pari a cinque sei volte la retribuzione lorda annuale del singolo dirigente fino ai relativi massimali di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) e di euro 500.000,00 (cinquecentomila), elevati rispettivamente a euro 600.000,00 (seicentomila) e euro 700.000,00 (settecentomila), a decorrere dal 1º gennaio 2009.
La liquidazione del capitale per invalidità permanente avrà luogo secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa di assistenza.
Il contributo è a totale carico del datore di lavoro.
2) Infortuni extraprofessionali
In caso di morte o invalidità permanente del dirigente i capitali liquidati sono rispettivamente pari a cinque sei volte la retribuzione lorda annuale del singolo dirigente fino ai relativi massimali di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila) e di euro 500.000,00 (cinquecentomila), elevati rispettivamente a euro 600.000,00 (seicentomila) e euro 700.000,00 (settecentomila) a decorrere dal 1º gennaio 2009.
La liquidazione del capitale per invalidità permanente avrà luogo secondo quanto stabilito dalla convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa di assistenza.
Il contributo è a totale carico del datore di lavoro.
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3) Morte per qualsiasi causa
Fatto salvo fino al 31 dicembre 2008 il trattamento previsto dal CCNL 28 settembre 2004, dal 1º gennaio 2009 per ogni dirigente in caso di morte per qualsiasi causa il capitale liquidato è decrescente in funzione dell'età secondo il seguente schema:
- fino a 40 anni: euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
- da 41 a 60 anni: il capitale decresce di euro 5.000,00 (cinquemila) ogni anno;
- oltre i 60 anni: euro 150.000,00 (centocinquantamila).
Il dirigente concorre al contributo annuale complessivo con euro 80,00 (ottanta).
4) Invalidità permanente da malattia
Fatto salvo fino al 31 dicembre 2008 il trattamento previsto dal CCNL 28 settembre 2004, dal 1º gennaio 2009 in caso di invalidità permanente da malattia per ogni dirigente è fissato un capitale di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila). La liquidazione del capitale avrà luogo a partire da una invalidità superiore al 24% secondo quanto previsto dalla convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa di assistenza.
Il dirigente concorre al contributo annuale complessivo con euro 30,00 (trenta).
5) Assistenza sanitaria integrativa
Al dirigente e al suo nucleo familiare verranno garantite le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui agli accordi tra le parti.
Le prestazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5 verranno garantite attraverso l'iscrizione del dirigente alla rispettiva Cassa di assistenza di settore o intersettoriale e il versamento dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Le rispettive Casse di assistenza erogheranno le prestazioni mediante apposite convenzioni stipulate con un istituto assicurativo di primaria importanza.
Tutti i contributi posti a carico del dirigente, ivi compresi quelli per le previste eventuali estensioni ai familiari, saranno versati dai datori di lavoro alla Cassa di assistenza e recuperati entro l'anno di riferimento mediante trattenuta sulla retribuzione.
I dirigenti che rifiutano l'iscrizione alla Cassa di assistenza di settore o intersettoriale e, quindi, il versamento dei relativi contributi, non hanno diritto ad alcun altro trattamento sostitutivo.
L'iscrizione ed il versamento dei contributi decorrerà dall'assunzione o dalla nomina nonché dalla richiesta.
Le parti concordano, ai sensi della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che i contributi alle forme di assistenza integrativa di cui al presente articolo non concorrono alla retribuzione utile al calcolo del t.f.r.
Le rispettive Casse di assistenza definiranno gli eventuali contributi per oneri di funzionamento a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.
In caso di variazioni legislative riguardanti l'assistenza, le parti si impegnano a valutare l'opportunità di aggiornare o modificare gli accordi in materia.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Norma applicativa dell'art. 30 - punto 5 - e dell'art. 31
Sostituire la "Norma applicativa dell'art. 30 - punto 5- e dell'art. 31" con la seguente:
Fermo restando la validità fino al 31 dicembre 2013 di quanto definito in materia di assistenza dal CCNL stipulato tra le parti in data 22 luglio 2008, dal 1º gennaio 2014 e per il periodo di vigenza del presente contratto, si stabilisce quanto segue:
- il contributo complessivo annuo per garantire l'erogazione della prestazione sanitaria integrativa a favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza sarà pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) a carico del datore di lavoro e euro 200,00 (duecento) a carico del dirigente;
- la contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all'art. 31 punto 5 sarà pari a euro 2.000,00 (duemila);
- il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati sarà pari a euro 4.000,00 (quattromila).
- i Consigli di Amministrazione delle Casse possono stipulare, a favore dei dirigenti in pensione e superstiti, un'apposita convenzione assicurativa, dal costo annuale di euro 1,850,00 (milleottocentocinquanta), che potrà essere attivata solo su richiesta del dirigente in pensione o del superstite;
- i Consigli di Amministrazione delle Casse possono definire specifiche modalità applicative delle contribuzioni definite dall'art. 31 a carico dei dirigenti pensionati e dei superstiti."
Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 - punto 5 - e 31 del CCNL 29 ottobre 2015 per i dirigenti delle imprese cooperative
Fermo restando fino al 31 dicembre 2015 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Casse di assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2016, di apportare alcune modificazioni alle prestazioni di Assistenza sanitaria integrativa erogate a favore dei dirigenti in servizio e dei dirigenti in pensione e superstiti dei dirigenti.
Entro il 1º gennaio 2016 le Casse informeranno tutti i dirigenti iscritti - quelli in servizio per il tramite dei datori di lavoro - delle variazioni intervenute nelle prestazioni e nei costi, rendendo consultabile, sui rispettivi siti web, le "guide pratiche" aggiornate contenenti tutte le prestazioni erogate, le relative condizioni, le modalità e i tempi per il rimborso delle stesse.
Si riportano in sintesi le prestazioni e le relative condizioni contenute nelle diverse garanzie.
Dirigenti in servizio
- in vigore dal 1º gennaio 2016 -
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 370.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 20%, massimo non indennizzabile pari a 2.000 euro.
Indennità sostitutiva pari a 100 euro per ogni pernottamento e per un massimo 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 3.600 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 50 euro per ogni visita o accertamento.
All'interno del massimale annuo di 3.600 euro, possono essere effettuate prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 800 euro; trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio per 1.000 euro (in caso di strutture non convenzionate franchigia di euro 95 per ciclo di terapia)
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 65 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale: 2.000 euro per nucleo e per l'intera vigenza contrattuale
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Massimale annuo per nucleo di 3.000 euro in strutture convenzionate e di 2.500 euro in strutture non convenzionate
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35%, minimo non indennizzabile pari a 100 euro per ricevuta/fattura.
Anticipo massimali
Pacchetto maternità
Massimale annuo per nucleo: 1.000 euro
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei. Somma mensile garantita per l'iscritto 1.350 euro
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
360
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
470
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
500
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 1.350 euro
150
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
500
- oltre gli 80 anni di età
600
Garanzia base dirigenti in pensione e superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2016 -
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 370.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 20%, massimo non indennizzabile pari a 2.000 euro.
Indennità sostitutiva pari a 100 euro per ogni pernottamento e per un massimo di 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 3.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 50 euro per ogni visita o accertamento diagnostico.
All'interno del massimale annuo di 3.000 euro possono essere effettuate prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 600 euro; trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio per 800 euro (in caso di utilizzo di strutture non convenzionate, franchigia di 95 euro per ciclo di terapia)
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 65 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale: 2.000 euro per nucleo e per l'intera vigenza contrattuale
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Massimale annuo per nucleo: 2.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35%, minimo non indennizzabile pari a 100 euro per ricevuta/fattura.
Anticipo massimali
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei.
Somma mensile garantita per l'iscritto pari a 600 euro (elevabile a 1.350 euro)
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
350
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
450
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
480
Iscritto
LTC prestazioni da 600 a 1.350 euro
80
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 600 euro
75
LTC prestazioni per 1.350 euro
170
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
500
- oltre gli 80 anni di età
600
Garanzia BASE + INTEGRAZIONE - PLUS - Dirigenti in pensione e superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2016 -
La garanzia base dirigenti in pensione e superstiti può essere facoltativamente integrata dall'iscritto per elevare i massimali delle prestazioni delle aree visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi e cure odontoiatriche ed ortodontiche, con un contributo annuale aggiuntivo pari a 400 euro, non oggetto di intervento del Fondo mutualistico.
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 370.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 20%, massimo non indennizzabile pari a 2.000 euro.
Indennità sostitutiva pari a 100 euro per ogni pernottamento e per un massimo di 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 3.600 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 50 euro per ogni visita o accertamento diagnostico.
All'interno del massimale annuo di 3.600 euro, possono essere effettuate prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 800 euro; trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio per 1.000 euro (in caso di strutture non convenzionate franchigia di euro 95 per ciclo di terapia)
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 65 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale: 2.000 euro per nucleo e per l'intera vigenza contrattuale
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Massimale annuo per nucleo di 3.000 euro in strutture convenzionate e di 2.500 euro in strutture non convenzionate.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35% minimo non indennizzabile pari a 100 euro per ricevuta/fattura.
Anticipo massimali
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei.
Somma mensile garantita per l'iscritto pari a 600 euro (elevabile a 1.350 euro)
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
360
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
470
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
500
Iscritto
LTC prestazioni da 600 a 1.350 euro
80
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 600 euro
75
LTC prestazioni per 1.350 euro
170
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
500
- oltre gli 80 anni di età
600
Garanzia - N - Dirigenti in pensione e superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2014 -
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 200.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25%, massimo non indennizzabile pari a 2.500 euro.
Indennità sostitutiva pari a 90 euro per ogni pernottamento e per un massimo di 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 2.500 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 80 euro per ogni visita o accertamento diagnostico.
All'interno del massimale annuo di 2.500 euro possono essere effettuate, per anno e nucleo, prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 500 euro.
Il sottomassimale, per anno e nucleo, per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi è pari a 600 euro:
- per infortunio si possono utilizzare anche le strutture non convenzionate con l'applicazione di una franchigia di 120 euro per ciclo di terapia;
- per malattia, i trattamenti fisioterapici e riabilitativi devono essere effettuati esclusivamente in strutture convenzionate
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 80 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale annuo per nucleo: 1.000 euro
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Prevenzione odontoiatrica
Prevista annualmente la "Prevenzione odontoiatrica" per ogni componente del nucleo familiare: visita e seduta di igiene orale presso le strutture convenzionate
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei.
Somma mensile garantita per l'iscritto pari a 600 euro
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
290
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
375
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
400
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 600 euro
75
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
400
- oltre gli 80 anni di età
480
Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 -punto 5 - e 31 del CCNL per i Dirigenti delle Imprese Cooperative - 07 novembre 2022
Fermo restando fino al 31 dicembre 2022 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Casse di Assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2023, di mantenere inalterate le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate a favore dei dirigenti in servizio e di mutare, secondo quanto indicato negli schemi di seguito riportati, le prestazioni a favore dei dirigenti in pensione e superstiti dei dirigenti nonché le estensioni ai componenti del loro nucleo familiare.
Entro il 1º gennaio 2023 le Casse informeranno tutti i dirigenti iscritti - quelli in servizio per il tramite dei Datori di Lavoro - delle variazioni intervenute nelle prestazioni, rendendo consultabile, sui rispettivi siti web, le "guide pratiche" aggiornate.
Si riportano in sintesi le modifiche convenute. Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alle convenzioni concordate dai singoli fondi/casse con il soggetto erogatore.
PRESTAZIONI DELLE GARANZIE SANITARIE DIRIGENTI IN PENSIONE E SUPERSTITI -01/01/2023-31/12/2024- DURATA BIENNALE-
Costo annuale, dal 1º gennaio 2023, delle prestazioni sanitarie senza l'intervento del Fondo Mutualistico: BASE 3.750 euro BASE+INTEGRAZIONE-PLUS- 4.200 euro N 1.950 euro
AREA PRESTAZIONI
BASE
BASE+ INTEGRAZIONE - PLUS-
N
Ricovero
Massimale annuo € 370.000 per nucleo.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 20%, max non indennizzabile € 2.000.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%, max non indennizzabile € 2.500.
Indennità sostitutiva € 100 per pernottamento per max 60gg per ricovero S.S.N.
Massimale annuo € 370.000 per nucleo.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 20%, max non indennizzabile € 2.000.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%, max non Indennizzabile € 2.500.
Indennità sostitutiva € 100 per pernottamento per max 60gg per ricovero S.S.N.
Massimale annuo € 200.000 per nucleo.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 20%, max non indennizzabile € 2.000.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%, min non" indennizzabile € 2.500.
Indennità sostitutiva € 90 per pernottamento per max 60gg per ricovero S.S.N.
Intervento chirurgico ambulatoriale e Day Hospital
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 15%.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 15%.
Utilizzo strutture non convenzionate
: scoperto 25%.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 25%.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 35%.
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
Massimale annuo e per nucleo € 3.000
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile € 65 per ogni visita o accertamento.
Massimale annuo e per nucleo € 3.600.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30% minimo non indennizzabile € 65 per ogni visita o accertamento.
Massimale annuo e per nucleo € 2.500
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile € 80 per ogni visita o accertamento.
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
All'interno del massimale annuo di € 3.000 possono essere effettuate € 600 di prestazioni psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi. ed € 800 per trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che Infortunio (in caso di strutture non convenzionate franchigia di € 120 per ciclo di terapia).
All'interno del massimale annuo di € 3.600 possono essere effettuate € 800 di prestazioni psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi. ed € 1.000 per trattamenti fisioteråpici e riabilitativi sia per malattia che infortunio (in caso di strutture non convenzionate franchigia di € 120 per ciclo di terapia).
All'Interno del massimale annuo di € 2.500 possono essere effettuate € 500 di prestazioni psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi..
Per trattamenti fisioterapici riabilitativi massimale annuo € 600 e per nucleo:
Per Infortunio: si possono utilizzare anche le strutture non convenzionate con l'applicazione di una franchigia di € 120 per ciclo di terapia.
Per malattia: esclusivamente presso strutture convenzionate.
Alta specializzazione
Massimale annuo € 7.750 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile di € 80 per prestazione.
Massimale annuo € 7.750 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile di € 80 per prestazione.
Massimale annuo € 7.750 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile di € 90 per prestazione.
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale € 2.000 per nucleo per l'intera vigenza contrattuale.
Massimale € 2.000 per nucleo per l'intera vigenza contrattuale.
Massimale annuo € 1.000 per nucleo.
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Prevista
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Prevenzione odontoiatrica
Massimale annuo € 1.800 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 35%, minimo non indennizzabile € 100 per ricevuta/fattura.
Massimale annuo € 2.500 per nucleo In strutture convenzionate e € 2.000 in strutture non convenzionate.
Utilizzo strutture non convenzionate: Scoperto 35%, minimo non indennizzabile € 100 per ricevuta/fattura.
Prevista la sola "Prevenzione odontoiatrica" per ogni componente del nucleo familiare; visita e seduta di igiene orale presso le strutture convenzionate.
Diagnosi Comparativa
Prevista
Prevista
Prevista
Stati di non autosufficienza
Permanenti e temporanee
Somma mensile garantita per l'iscritto € 600.
Somma mensile garantita per l'iscritto € 600.
Somma mensile garantita per l'Iscritto € 600.
Nucleo familiare in garanzia
Sono compresi nel nucleo familiare: titolare, coniuge/convivente "more uxorio" figli fino al 18º anno di età. Possono rimanere in garanzia fino al 26º anno di età i figli iscritti a istituti superiori o all'università se fiscalmente a carico e i figli con invalidità (>66%).
Contributi per estensioni
Figli con invalidità (>66%)
oltre il 26ºanno di età 450
Iscritto
LTC prestazioni da € 600 a € 1.400 100
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per € 600 100
LTC prestazioni per € 1.400 190
Contributi per estensioni
Figli con invalidità (>66%)
oltre il 26ºanno di età 460
Iscritto
LTC prestazioni da € 600 a € 1.400 100
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per € 600 100
LTC prestazioni per € 1.400 190
Contributi per estensioni
Figli con invalidità (>66%)
oltre il 26ºanno di età 390
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per € 600 100
SINTESI VARIAZIONI GARANZIE SANITARIE DIRIGENTI IN PENSIONE E SUPERSTITI - 01/01/2023-31/12/2024 - DURATA BIENNALE -
COSTI ANNUALI ( INVARIATI)- SENZA INTERVENTO DEL FONDO MUTUALISTICO-
BASE: 3.750 euro
BASE+INTEGRAZIONE PLUS: 4.200 euro
N: 1.950 euro
COSTI ANNUALI (INVARIATI) PER IL SUPERSTITE DEL DIRIGENTE
BASE: 2.850 euro
BASE+INTEGRAZIONE PLUS: 3.000 euro
N: 1.900 euro
INTERVENTI SU FRANCHIGIE E MASSIMALI
Area Ricovero
Introduzione scoperto e max non indennizzabile in caso di utilizzo di strutture convenzionate.
Incremento dello scoperto e del max non indennizzabile in caso di utilizzo di strutture non convenzionate (GARANZIE BASE e BASE+INTEGRAZIONE PLUS).
GARANZIE BASE E BASE+ INTEGRAZIONE PLUS
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 20% e max non indennizzabile di 2.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25% e max non indennizzabile di 2.500 euro.
GARANZIA N
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 20% e max non indennizzabile di 2.000 euro .
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25% e minimo non indennizzabile di 2.500 euro.
Intervento chirurgico ambulatoriale e Dav Hospital
Introduzione scoperto in caso di utilizzo di strutture convenzionate.
Leggero incremento dello scoperto in caso di utilizzo di strutture non convenzionate.
GARANZIE BASE E BASE+ INTEGRAZIONE PLUS
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 15% .
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25%.
GARANZIA N
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 25%.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35%.
Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici riabilitativi
GARANZIA BASE E GARANZIA BASE+ INTEGRAZIONE PLUS: minino non indennizzabile da 50 a 65 euro.
Per i trattamenti fisioterapici riabilitativi presso strutture non convenzionate franchigia da 95 a 120 euro.
Alta Specializzazione
GARANZIE BASE E BASE+ INTEGRAZIONE PLUS : minimo non indennizzabile da 65 a 80 euro.
GARANZIA N: minimo non indennizzabile da 80 a 90 euro.
Cure odontoiatriche ed ortodontiche e prevenzione odontoiatrica
GARANZIA BASE: max annuo e per nucleo da 2.000 a 1.800 euro. Non previsione di anticipo massimale.
BASE+ INTEGRAZIONE PLUS: max annuo e per nucleo da 3.000 a 2.500 euro in strutture convenzionate e da 2.500 a 2.000 euro in strutture non convenzionate. Non previsione di anticipo massimale.
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE:
Sono compresi nel nucleo familiare e nel costo di ogni garanzia: titolare, coniuge/convivente "more uxorio"e figli fino al 18º anno di età (variazione dal 26º al 18º anno di età).
Possono rimanere in garanzia fino al 26 ° anno di età i figli iscritti a istituti superiori o all'università se fiscalmente a carico e i figli con invalidità superiore al 66%.
CONTRIBUTI PER ESTENSIONI:
GARANZIA BASE:
FIGLI oltre il 26º anno di età e con invalidità superiore al 66%: contributo annuo 450 euro
LTC iscritto: somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 80 a 100 euro.
LTC coniuge/convivente :
- somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
- somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 170 a 190 euro.
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
GARANZIA BASE+ INTEGRAZIONE PLUS :
FIGLI oltre il 26º anno di età e con invalidità superiore al 66%: contributo annuo 460 euro
LTC iscritto: somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 80 a 100 euro.
LTC coniuge/convivente :
- somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
- somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 170 a 190 euro.
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
LTC iscritto: somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 80 a 100 euro.
LTC coniuge/convivente :
- somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
- somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 170 a 190 euro.
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
GARANZIA N:
FIGLI oltre il 26º anno di età e con invalidità superiore al 66%: contributo annuo 390 euro
LTC coniuge/convivente : somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
Art. 31 - Estensione dell'assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati
1) L'assistenza sanitaria integrativa per le prestazioni definite dalle parti, viene estesa anche ai dirigenti pensionati con i tempi, le modalità e le condizioni sotto specificate.
Dal 1º gennaio 2001 l'assistenza sanitaria integrativa viene estesa ai dirigenti pensionati oltre l'ottantesimo anno di età.
2) Per i dirigenti pensionati si intendono coloro che sono riconosciuti tali dagli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per le categorie di vecchiaia, invalidità-inabilità e anzianità.
3) L'assistenza sanitaria integrativa agli aventi diritto decorre:
a) dal 1º gennaio 1992, per tutti coloro che risultino iscritti alle rispettive Casse di assistenza al 30 giugno 1991 ed in regola con la contribuzione; per i dirigenti in pensione di anzianità il diritto decorrerà dal 1º gennaio 1993;
b) trascorsi otto anni, pari a 96 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30 giugno 1991 i quali risultino iscritti alla rispettiva Cassa di assistenza ed in regola con la contribuzione.
4) Ai fini della maturazione del diritto di cui al precedente punto 3b), in caso di passaggio del dirigente da un datore di lavoro ad un altro, che comporti l'iscrizione ad altra Cassa di assistenza, se il rapporto di lavoro resta regolamentato dal presente contratto, al dirigente sarà riconosciuta l'anzianità di iscrizione maturata presso la Cassa di assistenza cui era iscritto al momento del passaggio.
5) Al fine di consentire di assolvere nel tempo all'obbligazione di cui al presente articolo, le rispettive Casse di assistenza hanno istituito al proprio interno, a far data dal 1º gennaio 1992, un fondo mutualistico, alimentato da una contribuzione definita dalle parti, che dal 1º gennaio 2001 sarà a totale carico del datore di lavoro e calcolata per tutti i dirigenti in servizio anche se non iscritti alla Cassa di assistenza.
6) I dirigenti che andranno in pensione successivamente alle decorrenze stabilite dal precedente punto 3, per continuare ad usufruire dell'assistenza sanitaria integrativa, dovranno versare alla Cassa di assistenza, cui sono iscritti al momento della cessazione dell'attività lavorativa, una quota ragguagliata:
a) al contributo di cui al punto 5 per i pensionati di vecchiaia e di invalidità-inabilità;
b) al 60% del costo annuale della garanzia per i pensionati di anzianità.
Tale diversa contribuzione si riferisce al periodo intercorrente fra la data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità e quella di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui alla lett. a) a far data dall'anno successivo a quello della maturazione del diritto.
Qualora il pensionamento avvenga nel corso dell'anno il conguaglio contributivo avverrà per dodicesimi.
7) Dal 1º gennaio 2005 hanno altresì diritto all'assistenza sanitaria i superstiti, già presenti nel nucleo familiare del dirigente al momento del decesso dello stesso e beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS ovvero di forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'AGO, di dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza da almeno 8 anni o di dirigenti pensionati beneficiari delle prestazioni della stessa.
8) I Consigli di amministrazione delle Casse sono tenuti a fissare con proprie delibere l'entità e 1e condizioni della contribuzione a carico dei superstiti.
Norma applicativa dell'art. 30 - punto 5 - e dell'art. 31
Fermo restando la validità fino al 31 dicembre 2008 di quanto definito in materia di assistenza dal CCNL stipulato tra le parti in data 28 settembre 2004, dal 1º gennaio 2009 e per il periodo di vigenza del presente contratto, si stabilisce quanto segue:
- il contributo complessivo annuo per garantire l'erogazione della prestazione sanitaria integrativa a favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza sarà pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro 3.060,00 (tremilasessanta) a carico del datore di lavoro ed euro 540,00 (cinquecentoquaranta) a carico del dirigente;
- la contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all'art. 31, punto 5 sarà pari a euro 1.800,00 (milleottocento);
- il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati sarà pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento);
- i Consigli di amministrazione delle Casse possono definire specifiche modalità applicative delle contribuzioni definite dall'art. 31 e a carico dei dirigenti pensionati.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Modifiche all'art. 31 - Estensione dell'assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati
(Nuovo testo )
1. L'assistenza sanitaria integrativa per le prestazioni definite dalle parti, viene estesa anche ai dirigenti pensionati con i tempi, le modalità e le condizioni sotto specificate.
Dal 1º gennaio 2001 l'assistenza sanitaria integrativa viene estesa ai dirigenti pensionati oltre l'ottantesimo anno di età.
2. Per i dirigenti pensionati si intendono coloro che sono riconosciuti tali dagli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per le categorie di pensionamento anticipato, di vecchiaia e di invalidità-inabilità.
3. L'assistenza sanitaria integrativa agli aventi diritto decorre:
a) dal 1º gennaio 1992, per tutti coloro che risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza al 30 giugno 1991 ed in regola con la contribuzione; per i dirigenti in pensione di anzianità il diritto decorre dal 1º gennaio 1993;
b) trascorsi otto anni, pari a 96 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30 giugno 1991, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione alla data del 31/12/2013;
c) trascorsi dieci anni, pari a 120 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 31/12/2013, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione al momento del pensionamento.
4. Ai fini della maturazione del diritto al precedente punto 3 lett. b) e c), in caso di passaggio di un dirigente da un datore di lavoro ad un altro, che comporti l'iscrizione ad altra Cassa di Assistenza, se il rapporto di lavoro resta regolamentato dal presente contratto, al dirigente sarà riconosciuta l'anzianità di iscrizione maturata presso la Cassa di Assistenza cui era iscritto al momento del passaggio.
5. Al fine di consentire di assolvere nel tempo all'obbligazione di cui al presente articolo, le rispettive Casse di Assistenza hanno istituito al proprio interno, a far data dal 1º gennaio 1992, un fondo mutualistico, alimentato da una contribuzione definita dalle parti che dal 1º gennaio 2001 sarà a totale carico del datore di lavoro e calcolata per tutti i dirigenti in servizio anche se non iscritti alla cassa di assistenza.
6. I dirigenti che andranno in pensione successivamente alle decorrenze stabilite dal precedente punto 3, per continuare ad usufruire dell'assistenza sanitaria integrativa, dovranno versare, dal 1º gennaio 2014, alla Cassa di Assistenza, cui sono iscritti al momento della cessazione dell'attività lavorativa, una quota ragguagliata:
a) al 50% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza superiore ai 20 anni:
b) al 55% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra i 16 e i 20 anni;
c) al 60% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra gli 8 e i 15 anni.
Qualora il pensionamento avvenga nel corso dell'anno, l'iscrizione richiesta alla garanzia sanitaria pensionati e superstiti, decorrerà dal 1º gennaio dell'anno successivo. Per i mesi che intercorrono dal momento del pensionamento al 31 dicembre dello stesso anno, il dirigente continuerà ad usufruire delle prestazioni della garanzia dirigenti in servizio.
7. Dal 1º gennaio 2005 hanno altresì diritto all'assistenza sanitaria i superstiti, già presenti nel nucleo familiare del dirigente al momento del decesso dello stesso e beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS ovvero forme di previdenza sostitutive esclusive o esonerative dell'A.G.O., di dirigenti in servizio iscritti alla Cassa di Assistenza di cui all'art. 31 punto 3 o di dirigenti pensionati beneficiari delle prestazioni della stessa.
Norma transitoria
I dirigenti in pensione, già iscritti alla Cassa di Assistenza alla data del 1º gennaio 2013, manterranno, nella definizione della quota di contribuzione annuale a loro carico, la condizione di miglior favore maturata.
Per i dirigenti, in possesso entro il 31 dicembre 2013 del requisito dell'età di vecchiaia, ma non di quello previsto al punto 6 lett. a), viene definita, la quota di contribuzione a loro carico, nella misura del 55% del costo annuale della garanzia pensionati e superstiti.
Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
MODIFICHE ALL'ART. 31
Art. 31 - Estensione dell'assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati
Nel secondo comma sostituire le parole "e anzianità" con il seguente testo: "anzianità e anticipata nonché coloro cui viene erogata la prestazione di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 28 giugno 1992, n. 92".
Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 - punto 5 - e 31 del CCNL 29 ottobre 2015 per i dirigenti delle imprese cooperative
Fermo restando fino al 31 dicembre 2015 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Casse di assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2016, di apportare alcune modificazioni alle prestazioni di Assistenza sanitaria integrativa erogate a favore dei dirigenti in servizio e dei dirigenti in pensione e superstiti dei dirigenti.
Entro il 1º gennaio 2016 le Casse informeranno tutti i dirigenti iscritti - quelli in servizio per il tramite dei datori di lavoro - delle variazioni intervenute nelle prestazioni e nei costi, rendendo consultabile, sui rispettivi siti web, le "guide pratiche" aggiornate contenenti tutte le prestazioni erogate, le relative condizioni, le modalità e i tempi per il rimborso delle stesse.
Si riportano in sintesi le prestazioni e le relative condizioni contenute nelle diverse garanzie.
Dirigenti in servizio
- in vigore dal 1º gennaio 2016 -
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 370.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 20%, massimo non indennizzabile pari a 2.000 euro.
Indennità sostitutiva pari a 100 euro per ogni pernottamento e per un massimo 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 3.600 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 50 euro per ogni visita o accertamento.
All'interno del massimale annuo di 3.600 euro, possono essere effettuate prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 800 euro; trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio per 1.000 euro (in caso di strutture non convenzionate franchigia di euro 95 per ciclo di terapia)
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 65 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale: 2.000 euro per nucleo e per l'intera vigenza contrattuale
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Massimale annuo per nucleo di 3.000 euro in strutture convenzionate e di 2.500 euro in strutture non convenzionate
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35%, minimo non indennizzabile pari a 100 euro per ricevuta/fattura.
Anticipo massimali
Pacchetto maternità
Massimale annuo per nucleo: 1.000 euro
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei. Somma mensile garantita per l'iscritto 1.350 euro
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
360
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
470
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
500
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 1.350 euro
150
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
500
- oltre gli 80 anni di età
600
Garanzia base dirigenti in pensione e superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2016 -
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 370.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 20%, massimo non indennizzabile pari a 2.000 euro.
Indennità sostitutiva pari a 100 euro per ogni pernottamento e per un massimo di 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 3.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 50 euro per ogni visita o accertamento diagnostico.
All'interno del massimale annuo di 3.000 euro possono essere effettuate prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 600 euro; trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio per 800 euro (in caso di utilizzo di strutture non convenzionate, franchigia di 95 euro per ciclo di terapia)
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 65 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale: 2.000 euro per nucleo e per l'intera vigenza contrattuale
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Massimale annuo per nucleo: 2.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35%, minimo non indennizzabile pari a 100 euro per ricevuta/fattura.
Anticipo massimali
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei.
Somma mensile garantita per l'iscritto pari a 600 euro (elevabile a 1.350 euro)
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
350
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
450
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
480
Iscritto
LTC prestazioni da 600 a 1.350 euro
80
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 600 euro
75
LTC prestazioni per 1.350 euro
170
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
500
- oltre gli 80 anni di età
600
Garanzia BASE + INTEGRAZIONE - PLUS - Dirigenti in pensione e superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2016 -
La garanzia base dirigenti in pensione e superstiti può essere facoltativamente integrata dall'iscritto per elevare i massimali delle prestazioni delle aree visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi e cure odontoiatriche ed ortodontiche, con un contributo annuale aggiuntivo pari a 400 euro, non oggetto di intervento del Fondo mutualistico.
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 370.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 20%, massimo non indennizzabile pari a 2.000 euro.
Indennità sostitutiva pari a 100 euro per ogni pernottamento e per un massimo di 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 3.600 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 50 euro per ogni visita o accertamento diagnostico.
All'interno del massimale annuo di 3.600 euro, possono essere effettuate prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 800 euro; trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio per 1.000 euro (in caso di strutture non convenzionate franchigia di euro 95 per ciclo di terapia)
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 65 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale: 2.000 euro per nucleo e per l'intera vigenza contrattuale
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Massimale annuo per nucleo di 3.000 euro in strutture convenzionate e di 2.500 euro in strutture non convenzionate.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35% minimo non indennizzabile pari a 100 euro per ricevuta/fattura.
Anticipo massimali
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei.
Somma mensile garantita per l'iscritto pari a 600 euro (elevabile a 1.350 euro)
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
360
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
470
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
500
Iscritto
LTC prestazioni da 600 a 1.350 euro
80
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 600 euro
75
LTC prestazioni per 1.350 euro
170
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
500
- oltre gli 80 anni di età
600
Garanzia - N - Dirigenti in pensione e superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2014 -
Ricovero
Massimale annuo per nucleo: 200.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25%, massimo non indennizzabile pari a 2.500 euro.
Indennità sostitutiva pari a 90 euro per ogni pernottamento e per un massimo di 60 gg per ricovero
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Massimale annuo per nucleo: 2.500 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 30%, minimo non indennizzabile pari a 80 euro per ogni visita o accertamento diagnostico.
All'interno del massimale annuo di 2.500 euro possono essere effettuate, per anno e nucleo, prestazioni psicologiche da terapeuti associati al Mo.Pi. per 500 euro.
Il sottomassimale, per anno e nucleo, per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi è pari a 600 euro:
- per infortunio si possono utilizzare anche le strutture non convenzionate con l'applicazione di una franchigia di 120 euro per ciclo di terapia;
- per malattia, i trattamenti fisioterapici e riabilitativi devono essere effettuati esclusivamente in strutture convenzionate
Alta specializzazione
Massimale annuo per nucleo: 7.750 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile pari a 80 euro per prestazione
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale annuo per nucleo: 1.000 euro
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Prevenzione odontoiatrica
Prevista annualmente la "Prevenzione odontoiatrica" per ogni componente del nucleo familiare: visita e seduta di igiene orale presso le strutture convenzionate
Diagnosi comparativa
Prevista
Stati di non autosufficienza
Prestazione sia per stati di non autosufficienza consolidata e permanente che per stati temporanei.
Somma mensile garantita per l'iscritto pari a 600 euro
Servizi di consulenza e di assistenza
Previsti
Estensioni per i componenti del nucleo familiare
Contributi per ogni componente del nucleo familiare
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente:
- a carico oltre il 26º anno di età
290
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età
375
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età
400
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per 600 euro
75
Genitori conviventi o fiscalmente a carico:
- fino a 80 anni di età
400
- oltre gli 80 anni di età
480
Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.--C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
CONCORDANO
- di rinnovare per 1 (uno) anno le norme relative all'Assistenza Sanitaria Integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013, così come modificate con l'accordo del 2015, mantenendone invariate le prestazioni;.
- al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria delle garanzie sanitarie a favore dei dirigenti in pensione, tenuto conto degli andamenti tecnici, una contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all'art. 31 punto 5, per ogni dirigente in servizio, pari ad euro 2.250 (duemiladuecentocinquanta) a partire dal 1º gennaio 2019.
Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 - punto 5 - e 31 del CCNL 24 settembre 2019 per i Dirigenti delle Imprese Cooperative
Fermo restando fino al 31 dicembre 2019 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Casse di Assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2020, di mantenere inalterate le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate a favore dei dirigenti in servizio e dei dirigenti in pensione e superstiti dei dirigenti e di variare i costi delle garanzie e delle estensioni ai componenti del nucleo familiare.
Entro il 1º gennaio 2020 le Casse informeranno tutti i dirigenti iscritti - quelli in servizio per il tramite dei Datori di Lavoro - delle variazioni intervenute nei costi delle prestazioni, rendendo consultabile, sui rispettivi siti web. le ""guide pratiche" aggiornate.
Si riportano in sintesi i costi delle diverse garanzie.
Dirigenti in servizio
- in vigore dal 1º gennaio 2020 -
Costi annui
Garanzia sanitaria
€ 3.700
Estensioni per ogni componente del nucleo familiare
a totale carico dell'iscritto
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente: - a carico oltre il 26º anno di età € 460
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età € 590
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età € 700
Coniuge/convivente LTC prestazioni per 1.350 euro € 150
Genitori conviventi o fiscalmente a carico - fino a 80 anni di età € 600
- oltre gli 80 anni di età € 700
Garanzia BASE Dirigenti in Pensione e Superstiti
- in vigore dal 10 gennaio 2020 -
Costi annui
Garanzia sanitaria
€ 3.750 senza intervento Fondo Mutualistico
Estensioni per ogni componente del nucleo familiare
a totale carico dell'iscritto
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente: - a carico oltre il 26º anno di età € 450
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età € 570
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età € 680
Iscritto LTC prestazioni da 600 a 1.350 euro € 80
Coniuge/convivente LTC prestazioni per 600 euro € 75
LTC prestazioni per 1.350 euro € 170
Genitori conviventi o fiscalmente a carico - fino a 80 anni di età € 600
- oltre gli 80 anni di età € 700
Garanzia BASE+INTEGRAZIONE -PLUS- Dirigenti in Pensione e Superstiti
- in vigore dal 1º gennaio 2020 -
Costi annui
Garanzia sanitaria
€ 4.200 senza intervento Fondo Mutualistico *
Estensioni per ogni componente del nucleo familiare
a totale carico dell'iscritto
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente: - a carico oltre il 26º anno di età € 460
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età € 590
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età € 700
Iscritto LTC prestazioni da 600 a 1.350 euro € 80
Coniuge/convivente LTC prestazioni per 600 euro € 75
LTC prestazioni per 1.350 euro € 170
Genitori conviventi o fiscalmente a carico - fino a 80 anni di età € 600
- oltre gli 80 anni di età € 700
* intervento del Fondo Mutualistico fino a € 3.750 - contributo aggiuntivo € 450
Garanzia -N- Dirigenti in Pensione e Superstiti
- in vigore dal 1 ° gennaio 2020 -
Costi annui
Garanzia sanitaria
€ 1.950 senza intervento Fondo Mutualistico
Estensioni per ogni componente del nucleo familiare
a totale carico dell'iscritto
Figli appartenenti al nucleo e fiscalmente: - a carico oltre il 26º anno di età € 390
- non a carico oltre il 26º e fino al 35º anno di età € 495
- non a carico oltre il 35º e fino al 40º anno di età € 600
Coniuge/convivente LTC prestazioni per 600euro € 75
Genitori conviventi o fiscalmente a carico - fino a 80 anni di età € 500
- oltre gli 80 anni di età € 580
Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 -punto 5 - e 31 del CCNL per i Dirigenti delle Imprese Cooperative - 07 novembre 2022
Fermo restando fino al 31 dicembre 2022 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Casse di Assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2023, di mantenere inalterate le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa erogate a favore dei dirigenti in servizio e di mutare, secondo quanto indicato negli schemi di seguito riportati, le prestazioni a favore dei dirigenti in pensione e superstiti dei dirigenti nonché le estensioni ai componenti del loro nucleo familiare.
Entro il 1º gennaio 2023 le Casse informeranno tutti i dirigenti iscritti - quelli in servizio per il tramite dei Datori di Lavoro - delle variazioni intervenute nelle prestazioni, rendendo consultabile, sui rispettivi siti web, le "guide pratiche" aggiornate.
Si riportano in sintesi le modifiche convenute. Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alle convenzioni concordate dai singoli fondi/casse con il soggetto erogatore.
PRESTAZIONI DELLE GARANZIE SANITARIE DIRIGENTI IN PENSIONE E SUPERSTITI -01/01/2023-31/12/2024- DURATA BIENNALE-
Costo annuale, dal 1º gennaio 2023, delle prestazioni sanitarie senza l'intervento del Fondo Mutualistico: BASE 3.750 euro BASE+INTEGRAZIONE-PLUS- 4.200 euro N 1.950 euro
AREA PRESTAZIONI
BASE
BASE+ INTEGRAZIONE - PLUS-
N
Ricovero
Massimale annuo € 370.000 per nucleo.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 20%, max non indennizzabile € 2.000.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%, max non indennizzabile € 2.500.
Indennità sostitutiva € 100 per pernottamento per max 60gg per ricovero S.S.N.
Massimale annuo € 370.000 per nucleo.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 20%, max non indennizzabile € 2.000.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%, max non Indennizzabile € 2.500.
Indennità sostitutiva € 100 per pernottamento per max 60gg per ricovero S.S.N.
Massimale annuo € 200.000 per nucleo.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 20%, max non indennizzabile € 2.000.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%, min non" indennizzabile € 2.500.
Indennità sostitutiva € 90 per pernottamento per max 60gg per ricovero S.S.N.
Intervento chirurgico ambulatoriale e Day Hospital
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 15%.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 25%.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 15%.
Utilizzo strutture non convenzionate
: scoperto 25%.
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto 25%.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 35%.
Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici
Massimale annuo e per nucleo € 3.000
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile € 65 per ogni visita o accertamento.
Massimale annuo e per nucleo € 3.600.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30% minimo non indennizzabile € 65 per ogni visita o accertamento.
Massimale annuo e per nucleo € 2.500
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile € 80 per ogni visita o accertamento.
Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
All'interno del massimale annuo di € 3.000 possono essere effettuate € 600 di prestazioni psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi. ed € 800 per trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che Infortunio (in caso di strutture non convenzionate franchigia di € 120 per ciclo di terapia).
All'interno del massimale annuo di € 3.600 possono essere effettuate € 800 di prestazioni psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi. ed € 1.000 per trattamenti fisioterapici e riabilitativi sia per malattia che infortunio (in caso di strutture non convenzionate franchigia di € 120 per ciclo di terapia).
All'Interno del massimale annuo di € 2.500 possono essere effettuate € 500 di prestazioni psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi..
Per trattamenti fisioterapici riabilitativi massimale annuo € 600 e per nucleo:
Per Infortunio: si possono utilizzare anche le strutture non convenzionate con l'applicazione di una franchigia di € 120 per ciclo di terapia.
Per malattia: esclusivamente presso strutture convenzionate.
Alta specializzazione
Massimale annuo € 7.750 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile di € 80 per prestazione.
Massimale annuo € 7.750 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile di € 80 per prestazione.
Massimale annuo € 7.750 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella misura del 70% con minimo non indennizzabile di € 90 per prestazione.
Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale € 2.000 per nucleo per l'intera vigenza contrattuale.
Massimale € 2.000 per nucleo per l'intera vigenza contrattuale.
Massimale annuo € 1.000 per nucleo.
Prevenzione (iscritto)
Prevista
Prevista
Prevista
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Prevenzione odontoiatrica
Massimale annuo € 1.800 per nucleo.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 35%, minimo non indennizzabile € 100 per ricevuta/fattura.
Massimale annuo € 2.500 per nucleo In strutture convenzionate e € 2.000 in strutture non convenzionate.
Utilizzo strutture non convenzionate: Scoperto 35%, minimo non indennizzabile € 100 per ricevuta/fattura.
Prevista la sola "Prevenzione odontoiatrica" per ogni componente del nucleo familiare; visita e seduta di igiene orale presso le strutture convenzionate.
Diagnosi Comparativa
Prevista
Prevista
Prevista
Stati di non autosufficienza
Permanenti e temporanee
Somma mensile garantita per l'iscritto € 600.
Somma mensile garantita per l'iscritto € 600.
Somma mensile garantita per l'Iscritto € 600.
Nucleo familiare in garanzia
Sono compresi nel nucleo familiare: titolare, coniuge/convivente "more uxorio" figli fino al 18º anno di età. Possono rimanere in garanzia fino al 26º anno di età i figli iscritti a istituti superiori o all'università se fiscalmente a carico e i figli con invalidità (>66%).
Contributi per estensioni
Figli con invalidità (>66%)
oltre il 26ºanno di età 450
Iscritto
LTC prestazioni da € 600 a € 1.400 100
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per € 600 100
LTC prestazioni per € 1.400 190
Contributi per estensioni
Figli con invalidità (>66%)
oltre il 26ºanno di età 460
Iscritto
LTC prestazioni da € 600 a € 1.400 100
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per € 600 100
LTC prestazioni per € 1.400 190
Contributi per estensioni
Figli con invalidità (>66%)
oltre il 26ºanno di età 390
Coniuge/convivente
LTC prestazioni per € 600 100
SINTESI VARIAZIONI GARANZIE SANITARIE DIRIGENTI IN PENSIONE E SUPERSTITI - 01/01/2023-31/12/2024 - DURATA BIENNALE -
COSTI ANNUALI ( INVARIATI)- SENZA INTERVENTO DEL FONDO MUTUALISTICO-
BASE: 3.750 euro
BASE+INTEGRAZIONE PLUS: 4.200 euro
N: 1.950 euro
COSTI ANNUALI (INVARIATI) PER IL SUPERSTITE DEL DIRIGENTE
BASE: 2.850 euro
BASE+INTEGRAZIONE PLUS: 3.000 euro
N: 1.900 euro
INTERVENTI SU FRANCHIGIE E MASSIMALI
Area Ricovero
Introduzione scoperto e max non indennizzabile in caso di utilizzo di strutture convenzionate.
Incremento dello scoperto e del max non indennizzabile in caso di utilizzo di strutture non convenzionate (GARANZIE BASE e BASE+INTEGRAZIONE PLUS).
GARANZIE BASE E BASE+ INTEGRAZIONE PLUS
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 20% e max non indennizzabile di 2.000 euro.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25% e max non indennizzabile di 2.500 euro.
GARANZIA N
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 20% e max non indennizzabile di 2.000 euro .
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25% e minimo non indennizzabile di 2.500 euro.
Intervento chirurgico ambulatoriale e Dav Hospital
Introduzione scoperto in caso di utilizzo di strutture convenzionate.
Leggero incremento dello scoperto in caso di utilizzo di strutture non convenzionate.
GARANZIE BASE E BASE+ INTEGRAZIONE PLUS
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 15% .
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 25%.
GARANZIA N
Utilizzo strutture convenzionate: scoperto del 25%.
Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto del 35%.
Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici riabilitativi
GARANZIA BASE E GARANZIA BASE+ INTEGRAZIONE PLUS: minino non indennizzabile da 50 a 65 euro.
Per i trattamenti fisioterapici riabilitativi presso strutture non convenzionate franchigia da 95 a 120 euro.
Alta Specializzazione
GARANZIE BASE E BASE+ INTEGRAZIONE PLUS : minimo non indennizzabile da 65 a 80 euro.
GARANZIA N: minimo non indennizzabile da 80 a 90 euro.
Cure odontoiatriche ed ortodontiche e prevenzione odontoiatrica
GARANZIA BASE: max annuo e per nucleo da 2.000 a 1.800 euro. Non previsione di anticipo massimale.
BASE+ INTEGRAZIONE PLUS: max annuo e per nucleo da 3.000 a 2.500 euro in strutture convenzionate e da 2.500 a 2.000 euro in strutture non convenzionate. Non previsione di anticipo massimale.
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE:
Sono compresi nel nucleo familiare e nel costo di ogni garanzia: titolare, coniuge/convivente "more uxorio"e figli fino al 18º anno di età (variazione dal 26º al 18º anno di età).
Possono rimanere in garanzia fino al 26 ° anno di età i figli iscritti a istituti superiori o all'università se fiscalmente a carico e i figli con invalidità superiore al 66%.
CONTRIBUTI PER ESTENSIONI:
GARANZIA BASE:
FIGLI oltre il 26º anno di età e con invalidità superiore al 66%: contributo annuo 450 euro
LTC iscritto: somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 80 a 100 euro.
LTC coniuge/convivente :
- somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
- somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 170 a 190 euro.
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
GARANZIA BASE+ INTEGRAZIONE PLUS :
FIGLI oltre il 26º anno di età e con invalidità superiore al 66%: contributo annuo 460 euro
LTC iscritto: somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 80 a 100 euro.
LTC coniuge/convivente :
- somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
- somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 170 a 190 euro.
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
LTC iscritto: somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 80 a 100 euro.
LTC coniuge/convivente :
- somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
- somma mensile garantita da 1.350 a 1.400 euro e contributo annuo da 170 a 190 euro.
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
GARANZIA N:
FIGLI oltre il 26º anno di età e con invalidità superiore al 66%: contributo annuo 390 euro
LTC coniuge/convivente : somma mensile garantita 600 euro e contributo annuo da 75 a 100 euro;
Eliminata estensione Genitori conviventi/fiscalmente a carico.
Art. 32 - Previdenza complementare
Fino al 31 dicembre 2008 la contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti sarà pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del t.f.r., entro un massimale di 67.140,00 euro annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l'1% a carico del dirigente, mentre sulla parte della stessa retribuzione eccedente gli euro 67.140,00 annui e fino a 77.470,00 euro annui lordi sarà dovuto un contributo pari al 4%, di cui il 2% a carico del datore di lavoro e il 2% a carico del dirigente.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, la contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti sarà pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del t.f.r., entro un massimale di 100.000,00 euro annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l'1% a carico del dirigente.
I dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, possono:
- scegliere di non versare il t.f.r. maturato nell'anno al Fondo pensione;
- versare una quota pari al 50% del t.f.r. maturato nell'anno, al Fondo pensione;
- versare l'intera quota del t.f.r. maturato nell'anno al Fondo pensione.
I dirigenti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo il 28 aprile 1993 che non siano di prima occupazione a tale data, oltre alla quota prevista, pari al 50% del t.f.r. maturato nell'anno, possono conferire al Fondo pensione il 100% del t.f.r. maturato nell'anno.
Per i dirigenti di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993 è prevista l'integrale destinazione al Fondo pensione degli accantonamenti annuali di t.f.r., posteriori alla iscrizione dei predetti dirigenti al rispettivo Fondo pensione.
È prevista la facoltà per il dirigente di versare al Fondo pensione contributi volontari aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva, secondo le modalità previste dai regolamenti dei rispettivi Fondi pensione.
Le quote di t.f.r. sono trasferite al Fondo pensione dal datore di lavoro unitamente ai contributi di cui ai commi precedenti con le decorrenze, le cadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi, come stabilito dai regolamenti dei rispettivi Fondi pensione.
Le prestazioni di previdenza complementare verranno garantite attraverso il versamento dei contributi ed il trasferimento delle quote di t.f.r. ai rispettivi Fondi pensione preesistenti alla data del 15 novembre 1992.
I contributi posti a carico del dirigente saranno anticipati dal datore di lavoro e recuperati entro l'anno di riferimento mediante trattenuta sulla retribuzione.
L'iscrizione ed il versamento dei contributi decorrerà, di norma, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'assunzione o della nomina nonché della richiesta di adesione.
In caso di non adesione del dirigente al Fondo pensione, le somme che il datore di lavoro avrebbe versato a titolo di contribuzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, non si convertiranno in un trattamento di altro genere.
Il dirigente che chieda il trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma pensionistica, ha diritto al versamento del solo t.f.r. maturando alla forma pensionistica da lui prescelta.
I rispettivi Fondi pensione definiranno gli eventuali contributi per oneri di funzionamento a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Quanto previsto dal presente articolo ha vigore fino alla scadenza del presente contratto.
Qualora intervengano modificazioni alla normativa fiscale e/o previdenziale in materia di previdenza complementare, le parti concordano di incontrarsi per definire i necessari adeguamenti.
Le parti concordano, ai sensi della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che i contributi a previdenza complementare di cui al presente articolo non concorrono alla retribuzione utile al calcolo del t.f.r.
Nota interpretativa
Le parti ritengono che, fermo restando quanto definito ai commi 1 e 2 dell'art. 32, i massimali relativi alle retribuzioni annuali lorde e le relative percentuali rappresentino il trattamento minimo obbligatorio. Pertanto tutti i trattamenti di miglior favore, così come gli eventuali versamenti volontari del singolo dirigente, formeranno parte integrante della contribuzione dovuta.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Modifiche all'art. 32 - Previdenza complementare
Inserire dopo il secondo comma il seguente comma :
"Ad integrazione della contribuzione di cui al comma precedente e limitatamente all'anno 2014 è prevista una contribuzione una tantum di:
a) 600 (seicento) euro a favore di ogni dirigente in forza sia alla data del 30 settembre 2013 che a quella del 1º gennaio 2014;
b) 400 (quattrocento) euro a favore di ogni dirigente in forza alla sola data del 30 settembre 2013."
Art. 33 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlate e inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento.
Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che con il sistema retributivo previsto dal presente contratto si è realizzato un sistema globalmente più favorevole per la generalità dei dirigenti.
Art. 34 - Disposizioni generali
Per quanto non è regolato dal presente contratto, si applicano le norme di Legge relative ai dirigenti e quelle non incompatibili con tale figura.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto ha validità dal 1º gennaio 2008 e scade il 31 dicembre 2011.
In caso di mancata disdetta, da notificarsi per lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza sopra indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Le parti si danno atto di aver proceduto al rinnovo del presente contratto in relazione ai tassi inflattivi e con gli obiettivi di valorizzare la specificità della dirigenza cooperativa e di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Le parti, pertanto, concordano di procedere entro il 31 marzo 2010 ad una verifica degli andamenti dell'inflazione reale registrati negli anni 2008 e 2009.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Modifiche all'art. 34 - Disposizioni generali
(Nuovo testo)
Per quanto non è regolato dal presente contratto, si applicano le norme di Legge relative ai dirigenti e quelle non incompatibili con tale figura.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto ha validità dal 1º gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2014.
In caso di mancata disdetta, da notificarsi per lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza sopra indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Allegato "A" - Regolamento del Collegio arbitrale
Addì, 21 febbraio 2001 in Roma
Tra
la LEGACOOP, Lega nazionale delle cooperative e mutue
l'A.G.C.I., Associazione generale delle cooperative italiane
e
la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro
la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori
la UIL - Unione italiana del lavoro
il coordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative
È stato approvato:
il presente regolamento, ai sensi dell'art. 24, comma 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative 10 luglio 2000, contenente norme procedurali per il funzionamento del Collegio arbitrale.
Regolamento
Gli arbitri, salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento e comunque nel rispetto del principio del contraddittorio, hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno nei limiti stabiliti dall'art. 24 del CCNL richiamato in premessa.
Nel corso del procedimento il Collegio deve comunque assegnare alle parti almeno un termine per presentare documenti, memorie e repliche e, prima della deliberazione del lodo, invitare le stesse a precisare le loro conclusioni.
Su istanza di parte, ovvero anche d'ufficio ai sensi e nei termini di cui all'art. 421, commi 2, 3 e 4 cod. proc. civ., il Collegio può disporre l'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti necessari all'accertamento dei fatti. Nell'ammettere i mezzi istruttori il Collegio indicherà alle parti i relativi incombenti procedurali da porre eventualmente a loro carico.
Gli arbitri devono decidere secondo le norme di diritto, non essendo loro consentito di pronunciare secondo equità.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri riuniti in conferenza personale e, redatto per iscritto, deve contenere:
a) l'indicazione delle parti;
b) l'indicazione della sede dell'arbitrato e della data di deliberazione;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi;
d) il dispositivo;
e) la sottoscrizione di tutti gli arbitri.
Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna di esse mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno deliberato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali di calcolo. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro 15 giorni, dandone ad esse comunicazione entro 10 giorni dalla sottoscrizione, anche con spedizione in plico raccomandato. Se il lodo è già stato depositato nella cancelleria del competente Tribunale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 412 cod. proc. civ. la correzione potrà essere richiesta allo stesso Tribunale.
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e all'onorario per l'opera prestata e le parti sono tenute solidalmente al pagamento salva rivalsa tra di loro.
Gli onorari sono determinati in misura fissa e calcolati secondo le tariffe forensi in materia stragiudiziale riportate alla voce "Collegio arbitrale" in vigore al momento della deliberazione adottando l'importo minimo di ogni scaglione di valore.
Con il lodo gli arbitri provvedono anche a statuire in ordine alle spese, ivi comprese quelle di eventuali consulenze tecniche d'ufficio, e agli onorari attenendosi alle disposizioni contenute negli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Alla Direzione dell'azienda
Il sottoscritto ____________ ________________________ nato a ___________ ________________ il _______________ residente a __________________________ _________________________ via ____________________ ________________________ n. _________ con la presente autorizza codesta Direzione, a norma dell'art. 28 del contratto nazionale per i dirigenti delle imprese cooperative, ad effettuare la trattenuta sindacale mensile pari all'1% (uno %) della retribuzione base e della indennità di contingenza - ovvero della retribuzione base conglobata - al netto delle trattenute previdenziali e fiscali e per 14 mensilità a favore di:
__________________ __________________________ _______________________ ______________________ ____________________ _____________________ ________________
Data _____________
Firma
__________________________________
Allegato "C" - Istituzione quote contratto e servizi contrattuali
Le imprese cooperative forniranno ai dirigenti copia del contratto.
Al dirigente sarà trattenuta la somma di euro 120,00 (centoventi) quale quota "una tantum" per contratto e servizi contrattuali, salvo manifesta volontà in contrario.
I versamenti nominativi effettuati al c/c indicato da CGIL-CISL-UIL danno diritto per il dirigente all'assistenza sindacale riguardo al presente contratto.
CCNL 10 luglio 2000 dirigenti di imprese cooperative
Interpretazione autentica
Le parti si danno atto che i trattamenti di miglior favore, di cui alla nota interpretativa dell'art. 32, sono comprensivi di quelli già goduti dal dirigente nell'impresa di provenienza e confermati dal nuovo datore di lavoro.
Fermo restando fino al 31 dicembre 2008 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nella convenzione assicurativa stipulata dalle Casse di assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2009, di apportare le sottoelencate modificazioni alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Resteranno pertanto invariate tutte le altre prestazioni e condizioni.
Entro il 1º gennaio 2009 le Casse di assistenza trasmetteranno a tutti i dirigenti iscritti, per il tramite dei datori di lavoro, la "guida pratica" aggiornata contenente tutte le prestazioni erogate, nonché le relative condizioni, modalità e tempi per il rimborso delle stesse.
Dirigenti attivi e pensionati e relativo nucleo familiare
Ricovero
- Incremento dei giorni precedenti il ricovero da 100 a 130.
- Incremento dell'indennità giornaliera per ricovero da euro 105,00 a euro 115,00.
- Incremento della retta giornaliera per accompagnatore da euro 103,00 a euro 130,00.
- Ricovero fuori rete: scoperto 20% con un massimo non indennizzabile di euro 2.000,00 (duemila).
- Day hospital ed intervento chirurgico ambulatoriale fuori rete: scoperto del 20%.
Massimale visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
- Euro 4.000,00 (quattromila) con sottomassimali per anno e per nucleo familiare:
- di euro 800,00 (ottocento) per prestazioni relative a disturbi psichici e psicologici. Le prestazioni psicologiche se non effettuate da medici specialisti, sono riconosciute solo se prestate da terapeuti aderenti al MOPI;
- di euro 1.200,00 (milleduecento) per trattamenti fisioterapici e riabilitativi.
- Minimo non indennizzabile per le prestazioni fuori rete euro 35,00 (trentacinque).
Massimale spese odontoiatriche e ortodontiche:
- Euro 3.000,00 (tremila) per nucleo familiare e per anno.
Possibilità di utilizzare anticipatamente per l'intero nucleo il massimale delle annualità successive nell'ambito del triennio qualora ci si avvalga di centri odontoiatrici convenzionati.
Nella prima annualità si potranno pertanto utilizzare fino a euro 9.000,00 (novemila), nella seconda annualità, qualora nella prima non si sia usufruito della garanzia odontoiatrica e ortodontica oltre gli euro 3.000,00 (tremila) fino a euro 6.000,00 (seimila), nella terza annualità, qualora non si sia usufruito dell'anticipazione oltre gli euro 6.000,00 (seimila), fino a euro 3.000,00 (tremila).
- Resta invariato il massimale "implantologia" previsto per il solo iscritto.
Alta specializzazione: Prestazioni extraospedaliere riconosciute
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) ("anche digitale")
- Angiografia
- Artrografia
- Broncografia
- Cisternografia
- Cistografia
- Cistouretrografia
- Clisma opaco
- Colangiografia intravenosa
- Colangiografia percutanea (PTC)
- Colangiografia trans Kehr
- Colecistografia
- Dacriocistografia
- Defecografia
- Fistolografia
- Flebogafia
- Fluorangiografia
- Galattografia
- Isterosalpingografia
- Linfografia
- Mielografia
- Retinografia
- Rx esofago con mezzo di contrasto
- Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
- Rx tenue e colon con mezzo di contrasto
- Scialografia
- Splenoportografia
- Urografia
- Vesciculodeferentografia
- Videoangiografia
- Wirsunggrafia
Accertamenti
- Ecocardiografia
- Elettroencefalogramma
- Elettromiografia
- Mammografia o Mammografia Digitale
- PET
- Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN)
- Scintigrafia
- Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale)
Terapie
- Chemioterapia
- Cobaltoterapia
- Dialisi
- Laserterapia a scopo fisioterapico
- Radioterapia
Prevenzione (garanzia operante per il solo iscritto)
- Prestazioni previste in strutture convenzionate e che devono essere effettuate in un'unica soluzione.
Prestazioni previste per gli uomini una volta l'anno
- prelievo venoso
- Alanina aminotransferasi ALT
- Aspartato Aminotransferasi AST
- colesterolo HDL
- colesterolo totale
- creatinina
- esame emocromocitometrico e morfologico completo
- gamma GT
- glicemia
- trigliceridi
- tempo di tromboplastina parziale (PTT)
- tempo di protrombina (PT)
- urea
- VES
- Urine; esame chimico, fisico e microscopico
- Feci: Ricerca del sangue occulto
- Elettrocardiogramma di base
Prestazioni previste per le donne una volta l'anno
- Prelievo venoso
- Alanina aminotransferasi ALT
- Aspartato Aminotransferasi AST
- Colesterolo HDL
- Colesterolo totale
- Creatinina
- Esame emocromocitometrico e morfologico completo
- Gamma GT
- Glicemia
- Trigliceridi
- Tempo di tromboplastina parziale (PTT)
- Tempo di protrombina (PT)
- Urea
- VES
- Urine; esame chimico, fisico e microscopico
- Feci: ricerca del sangue occulto
- Pap test
Prestazioni previste per gli uomini una volta ogni due anni a partire dal compimento dei cinquant'anni
- Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi)
- PSA (Specifico antigene prostatico)
- Ecodoppler tronchi sovraortici
Prestazioni previste per le donne una volta ogni due anni a partire dal compimento dei cinquant'anni
- Ecodoppler tronchi sovraortici
- Ecotomografia addome superiore e inferiore (4/5 organi)
- Visita specialistica ginecologica
Maternità
- Riconoscimento delle seguenti prestazioni per monitoraggio della gravidanza:
- Ecografie di controllo, da effettuare presso strutture sanitarie convenzionate.
- Amniocentesi, da effettuare presso strutture convenzionate.
- Analisi del sangue per il monitoraggio della gravidanza, presso strutture sanitarie convenzionate.
- Visite specialistiche di controllo presso strutture sanitarie e medici specialisti convenzionati e non convenzionati.
- In caso di aborto dopo il primo trimestre di gravidanza, può essere attivato il trattamento psicoterapico necessario, per un massimo di 15 (quindici) sedute per evento presso terapeuti convenzionati (MOPI).
La garanzia è riconosciuta fino a un massimo di euro 1.000,00 (mille) per anno e per nucleo familiare.
Massimale protesi acustiche e ortopediche/ausilii ortopedici
- Euro 2.000,00 (duemila) per l'intera vigenza contrattuale.
Massimale lenti e occhiali
- Euro 400,00 (quattrocento).
Previsione per il solo dirigente e per l'intera vigenza contrattuale.
Malattie gravi
- Incremento dei massimali
- Tumori: euro 25.000,00 (venticinquemila)
- Sclerosi Multipla: euro 20.000,00 (ventimila)
- Morbo di Alzheimer: euro 30.000,00 (trentamila)
- Morbo di Parkinson: euro 15.000,00 (quindicimila)
Riconoscimento della prestazione fino al 65º anno di età anche per i dirigenti pensionati.
Prestazioni per stati di non autosufficienza
- Incremento dei massimali:
- Dirigenti in servizio: euro 1.350,00 (milletrecentocinquanta)
- Dirigenti in pensione/superstiti: euro 600,00 (seicento)
Diagnosi comparativa
A fronte delle sotto riportate patologie, sarà possibile utilizzare la garanzia "diagnosi comparativa" che consente, sulla diagnosi fatta dal proprio medico, di attivare consulenze anche a livello internazionale:
- AIDS
- Morbo di Alzheimer
- Perdita della vista
- Cancro
- Coma
- Malattie cardiovascolari
- Perdita dell'udito
- Insufficienza renale
- Perdita della parola
- Trapianto di organo
- Patologia neuro motoria
- Sclerosi multipla
- Paralisi
- Morbo di Parkinson
- Infarto
- Ictus
- Ustioni gravi
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 - punto 5 - e 31 del CCNL 30 settembre 2013 per i Dirigenti di Aziende dipendenti da Imprese Cooperative
Fermo restando fino al 31 dicembre 2013 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Cassa di Assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1º gennaio 2014 di apportare le sottoelencate modificazioni alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Resteranno pertanto invariate tutte le altre prestazioni e condizioni.
Dal 1º gennaio 2014 i Consigli di Amministrazione delle Casse possono stipulare, a favore dei dirigenti in pensione e superstiti, un'apposita convenzione assicurativa, dal costo annuale di euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta), che potrà essere attivata solo su richiesta del dirigente in pensione o del superstite.
Entro il 1º gennaio 2014 le Casse trasmetteranno, a tutti i dirigenti iscritti - per quelli in servizio per il tramite dei rispettivi datori di lavoro - la " guida pratica" aggiornata, contenente tutte le prestazioni erogate, le relative condizioni, le modalità e i tempi per il rimborso delle stesse.
Dirigenti in servizio
Visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del 30%, con un minimo non indennizzabile di euro 45,00 (quarantacinque) per visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici.
Per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, in caso di utilizzo di strutture non convenzionate, franchigia di euro 95,00 (novantacinque) per ogni ciclo di terapia.
Alta specializzazione
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del 30%, con un minimo non indennizzabile di euro 65,00 (sessantacinque) per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.
Spese odontoiatriche
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del 35% con un minimo non indennizzabile di euro 100,00 (cento) per ogni fattura/persona.
Estensione prestazione ai tigli fiscalmente non a carico di età superiore al 35º anno
In continuità di copertura, possibilità di estendere la prestazione sanitaria ai figli, appartenenti al nucleo originario, di età superiore al 35º anno e fino al 40ºanno. Contributo annuo a carico del dirigente: euro 500,00 (cinquecento).
Dirigenti in pensione e superstiti
Visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del 30%, con un minimo non indennizzabile di euro 45,00 (quarantacinque) per visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici.
Per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, in caso di utilizzo di strutture non convenzionate, franchigia di euro 95,00 (novantacinque) per ogni ciclo di terapia.
Alta specializzazione
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del 30%, con un minimo non indennizzabile di euro 65,00 (sessantacinque) per ogni ciclo di terapia.
Spese odontoiatriche
In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del 40% con un minimo non indennizzabile di euro 150,00 (centocinquanta) per ogni fattura/ricevuta.
Estensione prestazione ai figli fiscalmente non a carico di età superiore al 35º anno
In continuità di copertura, possibilità di estendere la prestazione sanitaria ai figli, appartenenti al nucleo originario, di età superiore al 35º anno e fino al 40ºanno.
Contributo annuo a carico del dirigente: euro 500,00 (cinquecento).
Malattie gravi
Garanzia operante fino al 65º anno di età esclusivamente per i dirigenti ed i superstiti, già inseriti nella garanzia dirigenti in pensione e superstiti alla date, del 1º gennaio 2013.
Nuova garanzia dirigenti in pensione e superstiti
Area ricovero (ricovero con e senza intervento chirurgico, day-hospital chirurgico e medico, intervento chirurgico ambulatoriale )
In strutture convenzionate : nessuna franchigia.
In strutture non convenzionate: scoperto 25%, minimo non indennizzabile euro 2.500,00 (duemilacinquecento).
Indennità sostitutiva giornaliera: euro 90,00 (novanta) per 60 giorni.
Massimale annuo per nucleo familiare: euro 200.000,00 (duecentomila).
Restano invariate tutte le altre condizioni.
Visite specialistiche, analisi, esami ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici riabilitativi
In strutture convenzionate : nessuna franchigia.
In strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile euro 80,00 (ottanta) per visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici.
In strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.
Sotto massimali:
a) euro 500,00 (cinquecento) per disturbi psichici (Mo.P.I.) ;
b) euro 600,00 (seicento) per trattamenti fisioterapici riabilitativi:
- se a seguito di infortunio (in presenza del certificato di Pronto soccorso)
in strutture convenzionate: nessuna franchigia;
in strutture non convenzionate: franchigia di euro 120,00 (centoventi) per fattura/persona;
in strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.
- se per malattia: solo in strutture convenzionate senza l'applicazione di alcuna franchigia;
in strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.
Massimale annuo per nucleo familiare euro 2.500,00 (duemilacinquecento)
Alta specializzazione
In strutture convenzionate : nessuna franchigia.
In strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile euro 80,00 (ottanta) per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.
In strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.
Massimale annuo per nucleo familiare euro 7.750,00
Prevenzione odontoiatrica (per l'intero nucleo familiare)
Visita e una seduta di igiene orale all'anno presso le strutture convenzionate.
Pacchetto Prevenzione (moduli standard per l'iscritto)
Protesi acustiche e ortopediche/ausilii ortopedici
Massimale annuo per nucleo familiare euro 1.000,00
Prestazioni per stati di non autosufficienza (LTC)
Somma mensile euro 600,00 per l'iscritto
Diagnosi comparativa (standard)
Servizi di consulenza e di assistenza
Contributi annuali per le estensioni delle prestazioni ai componenti del nucleo familiare
Per i figli appartenenti al nucleo originario:
Figlio/a oltre il 26º anno di età fiscalmente a carico o portatore di handicap euro 290,00 (duecentonovanta).Figlio/a oltre il 26º anno di età fiscalmente non a carico fino al 35º anno di età euro 375,00 (trecentosettantacinque).
Figlio/a fiscalmente non a carico dal 35º al 40º anno di età euro 400,00 (quattrocento) in continuità di copertura.
Coniuge/convivente more uxorio: LTC somma mensile garantita euro 600,00 (seicento), euro 75,00 (settantacinque).
Genitore fiscalmente a carico o convivente con l'iscritto, euro 400,00 (quattrocento) fino a 80 anni di età, euro 480,00 (quattrocentottanta) oltre 80 anni di età.