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Testo Consolidato CCNL del 22/07/2008
DIRIGENTI - COOPERATIVE
Testo consolidato del CCNL 22/07/2008
Dirigenti di imprese cooperative
Decorrenza: 01/01/2008
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 22/07/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
- Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
- Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
- Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
- Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
- Accordo di rinnovo 12/07/2024 (Decorrenza 01/01/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 22 luglio 2008 in Firenze
Tra
la LEGACOOP, Lega nazionale delle cooperative e mutue
l'A.G.C.I., Associazione generale delle cooperative italiane
e
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro
la CISL, Confederazione italiana sindacati lavoratori
la UIL, Unione italiana del lavoro
Il coordinamento nazionale CGIL-CISL-UIL dei dirigenti di azienda delle imprese cooperative
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dirigenti di azienda dipendenti da imprese cooperative.
Accordo di rinnovo 30/09/2013 (Decorrenza 01/01/2012)
Addi, 30 settembre 2013 in Bologna
TRA
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I.; Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L, Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
È STATO STIPULATO
il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 luglio 2008 da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.
Le Parti, al fine di confermare il contratto intersettoriale cooperarativo a fronte della situazione di crisi che colpisce il Paese, ed in tale contesto i settori della Cooperazione italiana, e per garantire, contemporaneamente, la permanenza delle tutele contrattuali in favore di imprese e Dirigenti, concordano il seguente rinnovo del CCNL 22 luglio 2008.
Le parti, altresì, convengono di incontrarsi nel 2014 per valutare congiuntamente le possibili esigenze di innovazione normativa, anche in relazione all'evoluzione professionale della dirigenza nelle imprese cooperative, nonché i processi di razionalizzazione e miglioramento del welfare contrattuale, perseguendone la sostenibilità nei prossimi anni.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL, 22 luglio 2008 e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate.
Accordo assistenza integrativa 29/10/2015
Verbale di stipula
Bologna, 29 ottobre 2015
La LEGACOOP, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
e
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
concordano
di rinnovare le norme relative all'Assistenza sanitaria integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 2013 per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative come segue.
Le parti, nel confermare l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo e con il reciproco impegno di continuare il negoziato in corso per il rinnovo complessivo dello stesso contratto, concordano di procedere in data odierna al rinnovo, per il periodo fino al 31 dicembre 2018, delle norme contrattuali relative all'assistenza sanitaria integrativa.
Accordo assistenza integrativa 22/10/2018
Verbale di stipula
Addì, 22 ottobre 2018
tra
La LEGACOOP, Lega nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
e
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
CONCORDANO
- di rinnovare per 1 (uno) anno le norme relative all'Assistenza Sanitaria Integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013, così come modificate con l'accordo del 2015, mantenendone invariate le prestazioni;.
[___]
Accordo assistenza integrativa 24/09/2019
Bologna, 24 settembre 2019
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
concordano
di rinnovare le norme relative all'assistenza sanitaria integrativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 settembre 2013 così come modificate dall'accodo del 29 ottobre 2015 per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative come segue.
Le Parti, nel confermare l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo e con il reciproco impegno di continuare il negoziato in corso per il rinnovo complessivo dello stesso contratto, concordano di procedere in data odierna al rinnovo, per il periodo fino al 31 dicembre 2021, delle norme contrattuali relative all'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti, inoltre, si impegnano a procedere ad una verifica della sostenibilità delle condizioni in essere anche per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 attraverso l'istituzione di un comitato di confronto composto in misura paritetica dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
[___]
Accordo assistenza integrativa 07/11/2022
Bologna, 07 novembre 2022
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
convenendo sull'importanza del Contratto Nazionale per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e sul reciproco impegno di riprendere il negoziato per il rinnovo complessivo dello stesso contratto
concordano
di procedere in data odierna al rinnovo delle norme relative all'assistenza sanitaria integrativa del medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella sua ultima stesura del 20 settembre 2013, così come modificate dall'accodo del 29 ottobre 2015 e dall'accordo del 24 settembre 2019, come di seguito esposto
Accordo di rinnovo 12/07/2024 (Decorrenza 01/01/2024)
Verbale di stipula
Addì, 12 luglio 2024 in Bologna
TRA
La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
L'A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane
E
La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro
La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro
Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative
È STATO STIPULATO
il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30 settembre 2013, così come modificato dagli accordi del 29 ottobre 2015, 24 settembre 2019 e 7 novembre 2022, valido per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.
Le Parti con il seguente accordo di rinnovo contrattuale confermano l'importanza del contratto intersettoriale cooperativo sia come elemento di valorizzazione e di tutela del rapporto di lavoro dirigenziale nell'impresa cooperativa sia come strumento di salvaguardia e sviluppo delle imprese. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL 22 luglio 2008, così come integrate dal rinnovo del 30 settembre 2013, dall'accordo del 29 ottobre 2015, dall'accordo del 24 settembre 2019 e dall'accordo del 7 novembre 2022, che si intendono integralmente confermate.
La Legacoop - Lega nazionale cooperative e mutue e l'A.G.C.I. - Associazione generale cooperative italiane; la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, la UIL - Unione italiana del lavoro; il coordinamento nazionale CGIL, CISL, UIL dei dirigenti d'azienda di imprese cooperative, ritengono fondamentale lo sviluppo del settore autogestito dell'economia e di più evoluti modelli di relazioni industriali.
La contrattazione avente caratteri di piena autonomia tra movimento sindacale e cooperativo è un obiettivo generale condiviso dalle parti.
In questo ambito si colloca la stipula di un contratto di tutti i settori per i dirigenti di imprese cooperative volto a definire e regolamentare gli aspetti retributivi e normativi, a riconoscerne il ruolo nell'organizzazione aziendale nonché lo "status" giuridico.
Le parti si danno atto che il presente contratto si applica a tutti i lavoratori che rientrano nelle caratteristiche della declaratoria prevista dall'art. 1, operanti nelle cooperative e loro consorzi. Esso potrà essere applicato anche da aziende e strutture che vedono la partecipazione di cooperative e consorzi, qualunque sia la loro natura giuridica.
Il presente contratto si propone di disciplinare il trattamento economico e normativo dei lavoratori che, nel sistema di imprese cooperative, rientrando nell'ambito di quanto previsto dalla declaratoria di cui all'art. 1 svolgono un ruolo effettivo di dirigenti di azienda, nello spirito sotteso all'articolazione categoriale contenuta nell'art. 2095 cod. civ.
Sono dirigenti di azienda cooperativa i prestatori di lavoro con elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e con una rilevante responsabilità ed autonomia decisionale; essi esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa. I dirigenti partecipano alla determinazione degli obiettivi strategici dell'impresa fornendo un rilevante contributo e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi a loro affidati dagli Organi statutariamente competenti in relazione all'organizzazione globale dell'impresa o di un suo ramo o servizio autonomo avente incidenza sul complesso dell'attività aziendale.
A tal fine i dirigenti rispondono, in linea generale, direttamente agli Organi sociali a ciò preposti, oppure, per le imprese cooperative caratterizzate da rilevante dimensione e da struttura organizzativa complessa, ad altro dirigente allo scopo delegato dagli Organi sociali della cooperativa.
L'assunzione o la nomina a dirigente devono risultare da delibera del Consiglio di amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e del relativo trattamento.
L'assunzione in prova del dirigente, secondo la disciplina dell'art. 2096 cod. civ., dovrà risultare da atto scritto e non potrà essere convenuta per un periodo superiore ai 6 mesi.
Art. 4 - Prestazione part-time
La prestazione lavorativa del dirigente potrà essere svolta anche con modalità a tempo parziale.
La prestazione lavorativa del dirigente, in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità, non è temporalmente determinabile. Essa, tuttavia, tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa in cui il dirigente opera.
Nota a verbale
Avendo riferimento ad un reale più limitato impegno lavorativo e a funzioni dirigenziali di diverso livello, il rapporto part-time è configurabile solo se contenga tutti gli elementi propri di tale schema negoziale (forma scritta, orario di lavoro apprezzabilmente ridotto rispetto a quello previsto in via ordinaria dal CCNL applicato nell'unità operativa).
Il predetto orario contrattuale, fermo restando quanto enunciato al 1º comma dell'art. 4, verrà assunto per l'applicazione dei meccanismi assicurativi e contributivi propri di tale figura contrattuale, come, ad esempio, per la determinazione del minimale orario di contribuzione.
Art. 5 - Trattamento economico
Il trattamento economico del dirigente è quello previsto ai successivi artt. 6 e 7.
Il predetto trattamento assorbe tutti i trattamenti corrisposti al momento della nomina, ad eccezione dei trattamenti di trasferta, missione e rimborsi spesa regolati in sede aziendale.
Esso è comprensivo di tutte le prestazioni effettuate dal dirigente e sarà corrisposto per 14 (quattordici) mensilità relativamente agli elementi di cui all'art. 6 e al trattamento retributivo "ad personam" di cui all'art. 7 e per 13 (tredici) mensilità relativamente all'Elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art. 7 da erogare fino al 30 settembre 2004.
Di norma la tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno erogate rispettivamente in occasione del Natale e nel mese di giugno con la retribuzione in vigore al momento della corresponsione per dodicesimi di competenza.
Art. 6 - Elementi della retribuzione globale
Gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione globale del dirigente sono:
a) retribuzione base conglobata lorda mensile di € 3.690,00 (tremilaseicentonovanta);
b) indennità dirigenziale mensile minima di € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi) che potrà essere incrementata dagli Organi sociali competenti sulla base di un insieme di criteri connessi al ruolo, quali:
- livello di responsabilità;
- competenza tecnica;
- complessità della funzione;
- complessità della struttura di impresa e/o organizzativa;
- livello di autonomia decisionale;
c) aumenti periodici di anzianità come da art. 8 per i soli dirigenti assunti o nominati a tale qualifica alla data del 22 luglio 2008;
d) eventuali scatti consolidati ai dirigenti in forza al 30 giugno 1987.
La retribuzione base conglobata lorda mensile è fissata come segue:
Biennio 2008-2009:
- a decorrere dal 1º luglio 2008 in euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta);
- a decorrere dal 1º gennaio 2009 in euro 4.090,00 (quattromilanovanta).
Biennio 2010-2011:
- a decorrere dal 1º gennaio 2010 in euro 4.240,00 (quattromiladuecentoquaranta);
- a decorrere dal 1º gennaio 2011 in euro 4.340,00 (quattromilatrecentoquaranta).
I miglioramenti economici nelle retribuzioni di fatto percepite, attribuiti nelle aziende successivamente al 31 dicembre 2005, sono assorbibili fino a concorrenza, sia nel caso siano stati concessi a titolo di acconto o di anticipazione dei futuri miglioramenti contrattuali sia nel caso ne sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione, con gli aumenti stabiliti dal presente accordo.
Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente dagli Organi sociali della cooperativa potranno essere concordate quote di retribuzione variabile, da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Le parti si impegnano a verificare annualmente (entro la fine di ogni anno) l'applicazione di questo istituto con l'intento di favorirne la sua evoluzione ed estensione.
Le quote di retribuzione variabile non saranno computate ai fini del calcolo del t.f.r. e non incideranno su alcun istituto contrattuale sia diretto che indiretto.
"Una tantum"
Ai dirigenti in forza alla data del 22 luglio 2008 verrà corrisposto, entro e non oltre il 31 ottobre 2008, un importo forfetario "una tantum" di euro 1.300,00 (mi