S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 09/07/2015
DIRIGENTI - CISL
Testo consolidato del Regolamento trattamenti economici normativi 09/07/2015
per i Dirigenti eletti nelle Segreterie a tutti i livelli della Organizzazione e Dirigenti di Enti, Associazioni, Società e similari promosse / partecipate dalla CISL
Decorrenza: 09/07/2015
Scadenza: 09/07/2019
Al fine di disciplinare il rapporto economico/indennitario e normativo dei dirigenti - anche se legati da vincolo di "dipendenza" - che siano stati eletti all'interno delle Segreterie costituite presso tutti i livelli della Organizzazione Sindacale C.I.S.L., viene emanato il presente Regolamento con le disposizioni che seguono.
Le strutture di ogni livello sono tenute al rispetto del presente Regolamento che deve essere recepito attraverso una deliberazione dei comitati esecutivi. Fino a tale adempimento il Regolamento non può essere invocato e applicato né dalle strutture né dai singoli dirigenti.
I trattamenti normativi ed economici indennitari di cui al presente Regolamento rappresentano i riferimenti massimi del compenso ordinario o indennità di mancato guadagno o indennità di carica e come tali non potranno essere superati.
I comitati esecutivi della Confederazione Nazionale, delle USR/USI e delle Federazioni Nazionali dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento ed avranno funzione di riferimento massimo per tutte le Strutture regionali-interregionali e Territoriali orizzontali e verticali.
È fatto obbligo a ciascuna USR-USI e Federazione Nazionale di Categoria trasmettere alla Confederazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione, copia del Regolamento approvato dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci.
In modo analogo tutte le UST, nonché le Strutture regionali-interregionali e territoriali di categoria sono tenute a trasmettere copia del proprio regolamento alle strutture di riferimento entro 30 giorni dalla data di approvazione dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci.
Nel caso una Federazione Nazionale di Categoria approvasse un regolamento a valere solo per la Struttura Nazionale, il regolamento di riferimento per le Federazioni regionali-interregionali sarà quello ritualmente approvato dalla USR-USI e per quelle territoriali quello ritualmente approvato dalla UST.
Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura.
Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR -TFM e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi Comitati Esecutivi (o Direttivi) su quello strettamente patrimoniale.
Tutti i regolamenti a qualsiasi livello sono soggetti alla inderogabile condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di bilancio, che deve essere attestata annualmente dal collegio sindacale anche con riferimento al contenimento dei costi complessivi per lavoro dipendente, assimilato, occasionale, accessorio (compensi, oneri previdenziali, accantonamenti) il cui limite non può mai superare il 60% delle entrate.
Il presente regolamento rappresenta il riferimento massimo per i trattamenti normativi ed economici indennitari anche per le Associazioni, gli Enti collaterali, le società promosse dalla CISL e similari.
In tale ottica - ed al fine di garantirne la piena applicabilità della normativa statutaria e regolamentare, gli organismi statutari e regolamentari competenti dei soggetti giuridici sopra riferiti dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento per gli amministratori e/o la presidenza e/o Dirigenti, che avranno funzione di riferimento massimo per tutte le strutture regionali e territoriali.
È fatto obbligo a ciascun soggetto sopra riferito di inviare copia del Regolamento approvato, alla Confederazione Nazionale per i livelli nazionali e alle USR / USI per i livelli territoriali e regionali, entro 30 giorni dalla data di approvazione corredata dal parere del Collegio dei Sindaci.
I com