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Testo Consolidato CCNL del 23/01/2014
DIRIGENTI - CATENE ALBERGHIERE
Testo consolidato del CCNL 23/01/2014
per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 23/01/2014 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 05/09/2019
- Accordo 14/11/2019
- Accordo 21/10/2021
- Accordo di rinnovo 12/09/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 23 gennaio 2014
tra
Associazione italiana catene alberghiere (AICA)
e
Federazione nazionale Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzato (MANAGERITALIA)
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi inter-professionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da AICA e MANAGERITALIA.
Le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nell'industria alberghiera, aderenti ad AICA.
Ipotesi di accordo 15/03/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
Roma, addì 15 marzo 2017
tra
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 23 gennaio 2014, per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.).
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da AICA e Manageritalia.
Le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nell'industria alberghiera, aderenti ad A.I.CA
Il giorno 5 settembre 2019
Tra
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 23 gennaio 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA);
- le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Il giorno 14 novembre 2019
tra
AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
In data 5 settembre 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (AICA) fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì:
- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre in Roma,
tra
AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 5 settembre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle aziende dell'Industria alberghiera sottoscritto il 15 marzo 2017 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, ai fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 5 settembre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non siano ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 15 marzo 2017 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il Contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico -normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, AICA e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agli articoli 25, 28, 29 e 30 del presente CCNL.
Anche al fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 15 marzo 2017 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 21, 25, 28, 29 e 30 come segue:
[___]
Accordo di rinnovo 12/09/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2023, il giorno 12 del mese di settembre in Roma,
tra
AICA-Associazione Italiana Confindustria Alberghi
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
- ritengono di affidare al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e alla sua unicità, una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore, ma anche lo strumento di accesso ai benefici e agevolazioni contrattuali e legislative, previste e/o delegate dall'attuale ordinamento normativo, ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, evitando, per questa via, altresì fenomeni di dumping e garantendo unicità di riferimento per i lavoratori del settore che dal contratto traggono a loro volta diritti, e strumenti di crescita professionale;
- riconoscono che un confronto costante e puntale fra le parti, non solo in sede di rinnovo contrattuale ma anche nel corso di vigenza dello stesso, sia imprescindibile presupposto e condizione per la definizione di un avanzato e costruttivo impianto di relazioni industriali, ma anche un'indispensabile opportunità di ascolto delle reciproche istanze alla base delle future intese contrattuali e di settore.
- affermano la volontà congiunta di valorizzazione del capitale umano dirigenziale anche attraverso l'introduzione, seppur a titolo sperimentale, di un welfare contrattuale, con l'intento di innalzare la qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, ma anche di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, e al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento.
Tutto ciò premesso,
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 23 gennaio 2014 e successive modifiche, per i dirigenti dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione italiana Confindustria Alberghi (AICA), che va considerato congiuntamente agli accordi del 15 marzo 2017 e del 21 ottobre 2021 per la parte normativa.
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
1. Sono dirigenti, a norma dell'articolo 2094 del codice civile, ed agli effetti del presente contratto, quei direttori che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell'azienda alberghiera con ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive, e con responsabilità decisoria nell'ambito dei programmi concordati con l'impresa.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
3. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.
4. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica si stata assegnata dall'azienda.
5. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio arbitrale di cui all'articolo 33 costituito tra le Associazioni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
6. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'Associazione sindacale dei diligenti su mandato degli interessati.
7. Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a MANAGERITALIA.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
1. L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza dalla nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di residenza iniziale;
d) la dichiarazione di applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i Dirigenti di aziende alberghiere nonché dell'accordo economico vigente al momento dell'assunzione e successive variazioni;
e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
f) l'eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19;
g) il trattamento economico;
h) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i DPN dal successivo articolo 5;
i) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
1. L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di Legge.
2. Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per