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Testo Consolidato CCNL del 12/09/2023
DIRIGENTI - CATENE ALBERGHIERE
Testo consolidato del CCNL 12/09/2023
per i dirigenti delle aziende dell'industria alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2025
L'anno 2023, il giorno 12 del mese di settembre, in Roma
tra
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi,
e
Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
visto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Aziende dell'Industria Alberghiera aderenti all'Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA) del 23 gennaio 2014 nonché gli Accordi del 15 marzo 2017, 5 settembre 2019, 14 novembre 2019, 21 ottobre 2021 e 12 settembre 2023
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 settembre 2023 per i Dirigenti delle Aziende dell'Industria Alberghiera aderenti ad AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati da AICA e Manageritalia.
Le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nell'industria alberghiera, aderenti ad AICA.
TITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
1. Sono dirigenti, a norma dell'articolo 2094 del codice civile, ed agli effetti del presente contratto, quei direttori che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell'azienda alberghiera con ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive, e con responsabilità decisoria nell'ambito dei programmi concordati con l'impresa.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
3. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.
4. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda.
5. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 35 costituito tra le Associazioni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
6. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'Associazione Sindacale dei Dirigenti su mandato degli interessati.
7. Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a Manageritalia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati, a motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
1. L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza dalla nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di normale svolgimento dell'attività lavorativa;
d) la dichiarazione di applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Alberghiere nonché dell'accordo economico vigente al momento dell'assunzione e successive variazioni;
e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
f) l'eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19;
g) il trattamento economico;
h) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i dirigenti a contribuzione agevolata dal successivo articolo 5;
i) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda;
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
1. L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di Legge.
2. Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità e ogni altro trattamento previsto per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al dirigente il trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 42 del presente contratto.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di Legge.
Art. 4 - Modalità di assunzione del Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati nell'ambito delle previsioni di Legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo, di cui all'art. 5, commi dall'1 al 3 del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento agevolativo non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni.
Art. 5 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 29 e 30, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell'articolo 29 comma 7 e 30, comma 4, con riferimento ai dirigenti come di seguito definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma, può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, prima del compimento del 50º anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:
ETÀ DEL DIRIGENTE | Anni di permanenza (periodo massimo) |
Fino 40 anni | 4 |
Da 41 a 45 anni | 3 |
Da 46 a 49 anni | 2 |
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti | 1 |
In caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro nel sud Italia1, il periodo di permanenza nell'agevolazione di cui al presente comma può essere incrementato di un ulteriore anno.
4. Decorsi i periodi indicati al comma 3 del presente articolo, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
5. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall'assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.
6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del CCNL, per la previdenza complementare di cui all'art. 29, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
7. Per i medesimi dirigenti l'iscrizione all'Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contributivi di cui all'art. 30 del CCNL, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 5, ad eccezione del premio relativo alla Garanzia Infortuni.
8. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione, oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
9. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 5, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1.
10. Al termine del triennio di cui al comma 5, sulla base dei requisiti anagrafici indicati al comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata indicata dalla tabella del comma 3.
11. L'agevolazione prevista nei commi dal 5 al 10 del presente articolo può essere usufruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
12. Le disposizioni contenute nei commi dal 5 al 10 del presente articolo, per la loro natura sperimentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse.
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Le Parti convengono che per "sud Italia" debbano intendersi le seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
1. La eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2096 del codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 7 - Determinazione degli elementi della retribuzione
1. Il trattamento economico sarà fissato fra l'imprenditore e il dirigente e sarà oggetto di specificazione nell'atto scritto di cui all'articolo 2.
2. Esso dovrà comprendere:
a) minimo contrattuale mensile2;
b) eventuali aggiunte concordate fra le Parti, come: premi - partecipazioni - provvigioni - superminimi e altro nonché eventuali elementi autonomi distinti;
c) la valutazione attribuita al vitto e alloggio di cui al successivo comma 4;
d) eventuale ex elemento di maggiorazione di cui al successivo articolo 10;
e) eventuale valore degli scatti di anzianità di cui all'articolo 11;
f) eventuali superminimi contrattuali di cui all'articolo 9.
3. In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera e della necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti é prevista la fruizione del vitto e dell'alloggio di servizio adeguata alle funzioni del dirigente, o, in mancanza, della indennità sostitutiva nella misura di cui al successivo comma.
4. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata, con decorrenza dal 1º gennaio 1996, in euro 144,60 (centoquarantaquattro/60) lorde mensili così composte: vitto euro 72,30 (settantadue/30) - alloggio euro 72,30 (settantadue/30)3.
5. In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che la valutazione del vitto e alloggio tiene già conto specificatamente dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, nonché del fatto che l'istituzione dell'elemento distinto della retribuzione è correlata al nuovo assetto economico e normativo del vitto e alloggio.
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2 Con decorrenza 1º gennaio 1998, comprensivo dell'importo di lire 100.000 per abrogazione E.D.R..
3 La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva è stata determinata con decorrenza dal 1º gennaio 1975 in lire settantamila lorde mensili (vitto lire 40.000 ed alloggio lire 30.000); con decorrenza dal 1º gennaio 1981 in lire centomila lorde mensili (vitto lire 60.000 e alloggio lire 40.000); con decorrenza dal 1º gennaio 1983 in lire centoquarantamila lorde mensili (vitto lire 90.000 e alloggio lire 50.000), con decorrenza dal 1º gennaio 1985 in lire centottantamila lorde mensili (vitto lire 90.000 e alloggio lire 90.000); con decorrenza dal 1º gennaio 1995 in lire duecentotrentamila lorde mensili (vitto lire 115.000 e alloggio lire 115.000); con decorrenza dal 1º gennaio 1996 in lire duecentottantamila lorde mensili (vitto lire 140.000 e alloggio lire 140.000).
In precedenza, vigevano valori differenziati in relazione alle diverse categorie di aziende.
Art. 8 - Minimo contrattuale mensile4
1. A decorrere dal 1º luglio 2004 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato euro 3.000,00 (tremila/00) lordi.5
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4 Cfr. allegato D.
5 I minimi mensili lordi di cui sopra sono già comprensivi dell'importo lordo mensile di lire 1.432.249 (unmilionequattrocentotrentaduemiladuecentoquarantanove) maturato a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (ex indennità di contingenza) alla data del 1º novembre 1991. Tale importo è stato soppresso ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo di rinnovo della parte normativa ed economica del 10 giugno 1992.
Art. 9 - Superminimo contrattuale6
1. Fermo restando il minimo contrattuale di cui al precedente articolo 8, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da erogare secondo i criteri indicati nell'allegato E. Per le possibilità di assorbimento si rinvia ai singoli accordi di rinnovo.
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