S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 18/05/2023
DIRIGENTI - AZIENDE AUTOTRASPORTO
Testo consolidato del CCNL 18/05/2023 *
per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato
* Stesura definitiva del 28 maggio 2024
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2025
Visto il testo unico del 18 dicembre 2013 ed in applicazione degli accordi del 10 novembre 2016, del 29 luglio 2019, 7 ottobre 2019, 12 luglio 2021, 20 e 22 dicembre 2021, 21 settembre 2022 e 18 maggio 2023,
l'anno 2024, il giorno 28 del mese di maggio in Roma,
tra
la CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica),
e
MANAGERIALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
è stato sottoscritto
il presente testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.
PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
1. Sono dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato, a norma dell'art. 2094 cod. civ., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni aziendali con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma, ovvero come diretti ausiliari della direzione dell'impresa.
2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:
- gli institori, a norma dell'art. 2203 e segg. del cod. civ.;
- i procuratori, di cui all'art. 2209 cod. civ., con stabile mandato "ad negotia";
- i direttori;
- i condirettori;
- i vice direttori;
- i capi di importanti servizi o uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.
4. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.
5. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda.
6. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio Arbitrale di cui all'art. 33 costituito tra le associazioni periferiche delle organizzazioni sindacali stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
7. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'associazione sindacale dei dirigenti, su mandato degli interessati.
8. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nell'autotrasporto e spedizione merci, nei servizi logistici e di trasporto combinato.
9. Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, di assistenza e di assicurazioni, e le prestazioni previste dal presente contratto, si garantiscono ai dirigenti iscritti a Manageritalia e hanno piena efficacia, sussistendo il requisito di cui sopra, dalla data di attribuzione della qualifica di dirigente, previa comunicazione agli enti preposti da parte delle aziende, con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo, della avvenuta nomina o assunzione.
Nota a verbale
Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
1. L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto o la decorrenza della nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di lavoro iniziale;
d) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale agevolato previsto dal successivo art. 31;
e) la dichiarazione di applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione, nonché dell'accordo economico vigente al momento della assunzione e delle loro future variazioni;
f) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
g) il trattamento economico;
h) l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 17;
i) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata, con altra qualifica, ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto, sempre che non sia intervenuta novazione del rapporto ai sensi dell'art. 1230 e seguenti del codice civile.
1. Il contratto di lavoro a termine è consentito nel rispetto delle relative norme di Legge.
1. Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto, con espressa esclusione del preavviso.
PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 5 - Determinazione degli elementi della retribuzione
1. Il trattamento economico del dirigente sarà stabilito da accordi individuali con rispetto, in ogni caso, di quelli di carattere collettivo, che fisseranno il trattamento economico minimo.
2. Dal novembre 1991 è soppressa l'indennità di contingenza prevista dall'art. 5 del CCNL 18 aprile 1988. Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.030.513 mensili equivalenti a euro 532,22), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui al successivo art. 6.
3. Gli eventuali scatti di anzianità non possono assorbire altre voci retributive, né esserne assorbiti.
4. La retribuzione globale del dirigente non potrà essere inferiore alla retribuzione dell'impiegato meglio retribuito alle sue dipendenze.
5. La retribuzione giornaliera si calcola, in ogni caso, dividendo per ventidue quella mensile.
6. Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente, tramite accordo scritto potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività.
Art. 6 - Minimo contrattuale mensile, aumento retributivo e retribuzione mensile