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TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Aziende Autotrasporto

Dirigenti - Aziende Autotrasporto

CODICE CNEL: I112

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 18/05/2023

DIRIGENTI - AZIENDE AUTOTRASPORTO

 

Testo consolidato del CCNL 18/05/2023 *

per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato

* Stesura definitiva del 28 maggio 2024 

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2028

CCNL 18/05/2023 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 22/12/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Visto il testo unico del 18 dicembre 2013 ed in applicazione degli accordi del 10 novembre 2016, del 29 luglio 2019, 7 ottobre 2019, 12 luglio 2021, 20 e 22 dicembre 2021, 21 settembre 2022 e 18 maggio 2023,

l'anno 2024, il giorno 28 del mese di maggio in Roma,

tra

la CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica),

e

MANAGERIALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

è stato sottoscritto

il presente testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 22/12/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

Verbale di stipula

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma,

tra

CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

Premesso che le Parti:

- nel riaffermare la centralità del terziario di mercato come motore di crescita, innovazione e occupazione qualificata per il Paese, condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;

- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;

- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti;

- con il rinnovo del presente CCNL, le Parti ribadisce l'impegno comune a valorizzare e diffondere il contratto, contrastando ogni forma di dumping contrattuale e promuovendo una cultura del lavoro manageriale basata su competenza, responsabilità e merito.

 

Tutto ciò premesso,

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 18 maggio 2023 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato.

 

 

 

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 - Applicabilità

 

1. Sono dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato, a norma dell'art. 2094 cod. civ., ed agli effetti del presente contratto, coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni aziendali con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma, ovvero come diretti ausiliari della direzione dell'impresa.

2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.

3. Sono dirigenti, a titolo esemplificativo:

- gli institori, a norma dell'art. 2203 e segg. del cod. civ.;

- i procuratori, di cui all'art. 2209 cod. civ., con stabile mandato "ad negotia";

- i direttori;

- i condirettori;

- i vice direttori;

- i capi di importanti servizi o uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.

4. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.

5. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda.

6. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio Arbitrale di cui all'art. 33 costituito tra le associazioni periferiche delle organizzazioni sindacali stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

7. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'associazione sindacale dei dirigenti, su mandato degli interessati.

8. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nell'autotrasporto e spedizione merci, nei servizi logistici e di trasporto combinato.

9. Tutte le forme di tutela, economica e normativa, di previdenza, di assistenza e di assicurazioni, e le prestazioni previste dal presente contratto, si garantiscono ai dirigenti iscritti a Manageritalia e hanno piena efficacia, sussistendo il requisito di cui sopra, dalla data di attribuzione della qualifica di dirigente, previa comunicazione agli enti preposti da parte delle aziende, con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo, della avvenuta nomina o assunzione.

 

Nota a verbale

Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 22/12/2025 (Decorrenza 01/01/2026)

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione del CCNL e contrasto al dumping contrattuale

 

1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale con qualifica di dirigente dipendente dalle imprese di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato nonché dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dai corrieri espresso, dalle imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, dalle aziende di trasloco, dalle imprese svolgenti attività di consegna e montaggio arredi, dalle agenzie aeree e dalle imprese ferroviarie cargo.

2. Le Parti si impegnano ad attivare congiuntamente ogni utile iniziativa volta ad assicurare la piena e corretta applicazione del presente contratto collettivo in tutte le sue disposizioni, contrastando l'utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività e alle regole proprie del sistema contrattuale, al fine di garantire tutele omogenee e certe ai dirigenti destinatari e alle aziende rappresentate.

 

 

Articolo 15 - Pari opportunità e trasparenza retributiva

 

In ottemperanza alla Nota a verbale in calce all'articolo 1 del CCNL, le Parti convengono di istituire un Osservatorio nazionale per la diversità, l'equità, l'inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell'attività lavorativa con la vita familiare.

Art. 2 - Assunzione o nomina

 

1. L'assunzione o la nomina del dirigente devono risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:

a) la data di inizio del rapporto o la decorrenza della nomina;

b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;

c) la sede di lavoro iniziale;

d) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale agevolato previsto dal successivo art. 31;

e) la dichiarazione di applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione, nonché dell'accordo economico vigente al momento della assunzione e delle loro future variazioni;

f) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;

g) il trattamento economico;

h) l'eventualità del trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 17;

i) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda.

2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.

3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.

4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata, con altra qualifica, ai soli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto, sempre che non sia intervenuta novazione del rapporto ai sensi dell'art. 1230 e seguenti del codice civile.

 

 

Art. 3 - Contratto a termine

 

1. Il contratto di lavoro a termine è consentito nel rispetto delle relative norme di Legge.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

1. Nel solo caso di assunzione e contestualmente ad essa, potrà essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a sei mesi. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto, con espressa esclusione del preavviso.