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TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Aziende Alberghiere

Dirigenti - Aziende Alberghiere

CODICE CNEL: H061

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 28/11/2023

DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE

 

Testo consolidato del CCNL 28/11/2023 *

Dirigenti delle aziende alberghiere

 * Stesura definitiva del 21/10/2024 

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2025

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di ottobre, in Roma

tra

la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

 

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno2004 nonché gli accordi del 30 novembre 2007, 16 novembre 2011, 21 dicembre 2016, 11 e 18 novembre 2019, 30 luglio 2021 e 28 novembre 2023,

 

premesso che le Parti:

- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;

- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;

- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.

 

Tutto ciò premesso,

è stipulato il presente Testo Unico contrattuale 28 novembre 2023, per i Dirigenti di aziende alberghiere.

 

 

TITOLO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 1 - Applicabilità

 

1. Sono dirigenti, a norma dell'articolo 2094 del Codice civile, ed agli effetti del presente contratto, quei direttori che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell'azienda alberghiera con ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive, e con responsabilità decisoria nell'ambito dei programmi concordati con l'impresa.

2. La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.

3. L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.

4. Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda.

5. In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 36 costituito tra le Associazioni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

6. Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'associazione sindacale dei dirigenti su mandato degli interessati.

7. Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a Manageritalia.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati a motivi politici, religiosi, razziali, di lingua, di sesso, di disabilità, di età, di nazionalità o basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.

 

 

Art. 2 - Assunzione

 

1. L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza dalla nomina;

b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;

c) la sede di normale svolgimento dell'attività lavorativa;

d) la dichiarazione di applicazione integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Alberghiere vigente al momento dell'assunzione e sue successive variazioni;

e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;

f) l'eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16;

g) il trattamento economico;

h) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda;

i) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale agevolato previsto dal successivo articolo 32;

2. Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.

3. Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.

4. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

 

 

Art. 3 - Contratto a termine

 

1. L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di Legge.

2. Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento previsto per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di Legge.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

1. La eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2096 del Codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.

2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.

 

 

TITOLO II - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 5 - Determinazione degli elementi della retribuzione

 

1. Il trattamento economico sarà fissato fra l'imprenditore e il dirigente e sarà oggetto di specificazione nell'atto scritto di cui all'articolo 2.

2. Esso dovrà comprendere:

a) il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6;

b) l'eventuale superminimo contrattuale di cui all'articolo 7;

c) la valutazione attribuita al vitto e alloggio di cui all'articolo 8;

d) l'eventuale elemento autonomo di cui all'allegato C;

e) l'eventuale elemento di maggiorazione di cui all'allegato C;

f) l'eventuale valore degli scatti di anzianità di cui all'allegato B;

g) eventuali aggiunte concordate fra le Parti, come: premi - partecipazioni - provvigioni - superminimi e altro.

3. In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.

 

 

Art. 6 - Minimo contrattuale mensile 1

 

1. A decorrere dal 1º luglio 2013, il minimo contrattuale mensile è determinato in euro 3.090,00 (tremilanovanta) lordi per tutti i dirigenti di aziende alberghiere 2.

2. Tale misura è comprensiva dell'importo di lire 1.432.249 (euro 739,69) mensili lorde maturate, alla data del 1º novembre 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'articolo 4 del dell'accordo 10 giugno 1992 3.

 

_______________

1 Cfr. allegato E per esposizione storica dei valori relativi al minimo contrattuale

2 Rif. articolo 1, accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)

3 Cfr. allegato D per esposizione storica dei valori relativi all'indennità di contingenza

 

 

Art. 7 - Superminimo contrattuale

 

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete un superminimo contrattuale da corrispondersi nelle misure e con le decorrenze indicate in allegato al presente contratto 4.

2. Fermo restando il minimo contrattuale di cui all'articolo 6, il superminimo contrattuale mensile è incrementato di euro 200,00 (duecento) mensili lordi dal 1º ottobre 2023, euro 150,00 (centocinquanta) mensili lordi dal 1º luglio 2024, euro 200,00 (duecento) mensili lordi dal 1º settembre 2025 5.

3. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2019 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

 

_______________

4 Cfr. allegato G

5 Rif. articolo 1, accordo 28 novembre 2023 (cfr. allegato H)

 

 

Art. 8 - Vitto e alloggio

 

1. In considerazione delle specificità tipiche dell'attività alberghiera e della necessità di esercitare con continuità le funzioni direttive nonché di controllo e di vigilanza del complesso aziendale e della qualità dei servizi offerti é prevista la fruizione del vitto e dell'alloggio di servizio adeguata alle funzioni del dirigente, o, in mancanza, della indennità sostitutiva nella misura di cui al comma 2.

2. La misura del vitto e alloggio o eventuale indennità sostitutiva da corrispondersi in dodici mensilità è determinata dal 1º dicembre 2018 in euro 380,00 (trecentottanta) lordi mensili, di cui euro 150,00 (centocinquanta) relativi al vitto ed euro 230,00 (duecentotrenta) relativi all'alloggio 6.

3. Il servizio di vitto potrà essere fornito anche mediante buoni pasto, previe intese tra l'azienda e il dirigente.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si danno atto che la valutazione del vitto e alloggio tiene già conto specificatamente dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, nonché del fatto che l'istituzione dell'elemento distinto della retribuzione è correlata al nuovo assetto economico e normativo del vitto e alloggio.

 

_______________

6 Rif. articolo 2, accordo 21 dicembre 2016 (cfr. allegato P)

Cfr. allegato F per esposizione storica dei valori di vitto e alloggio

 

 

Art. 9 - Retribuzione variabile

 

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati al dirigente potranno essere concordate quote di retribuzione variabile da correlarsi al raggiungimento degli obiettivi stessi, previa verifica dei risultati ottenuti, ed anche ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.

2. Al fine di poter usufruire di eventuali agevolazioni di Legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione, le parti stipulanti sottoscrivono gli accordi di cui al comma 1 presso la Commissione Paritetica di cui all'articolo 49 del presente contratto 7.

 

_______________

7 Rif. articolo 3, accordo 30 novembre 2007 (cfr. allegato R)

 

 

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 10 - Etica del servizio

 

1. Le Parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del Codice quadro sull'Etica del Servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento.

2. A tal fine le Parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del Servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.

3. In quest'ottica le Parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle responsabilità ed autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende debbono fare riferimento.

 

 

Art. 11 - Prestazione lavorativa

 

1. In considerazione della posizione delle funzioni e delle responsabilità del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia, essa tende a correlarsi in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario normale praticato dall'unità operativa specie per quanto riguarda il riposo settimanale nel quadro delle leggi vigenti.

 

 

Art. 12 - Ferie

 

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie non inferiore a trenta giorni in una o più soluzioni concordate tra le Parti compatibilmente con le necessità aziendali.

2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale spettante per Legge e le festività infrasettimanali considerate tali dalla Legge.

3. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

5. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal dirigente.

6. In caso di interruzione o rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.

7. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia che per la sua natura e durata pregiudichi il godimento delle ferie stesse.

8. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto già godono di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti CCNL conservano le condizioni di miglior favore.

9. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestati nel corso dell'anno.

 

 

Art. 13 - Congedo matrimoniale

 

1. In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario per congedo matrimoniale. Durante tale periodo decorre la normale retribuzione.

 

 

Art. 14 - Festività

 

1. Per il trattamento economico e normativo delle festività nazionali (25 aprile, 1º maggio e 2 giugno) ed infrasettimanali, nonché di quelle soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri di categoria "A" dipendenti dall'azienda nella quale il dirigente presta la sua attività.

2. Conseguentemente, non sarà operata alcuna variazione della normale retribuzione del dirigente che non sia chiamato a prestare servizio in occasione delle suddette festività.

3. Fermo restando il diritto alle festività di cui al comma precedente, ai dirigenti non si applicano gli ulteriori permessi di cui all'articolo 127 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

 

 

Art. 15 - Aspettativa 8

 

1. Al dirigente che ne faccia richiesta, per eccezionali giustificati motivi, deve essere concesso un periodo di aspettativa fino a sei mesi con facoltà, da parte dell'azienda, di non corrispondere - in tutto o in parte - la retribuzione.

2. Il periodo di aspettativa di cui al punto precedente sarà considerato come trascorso in servizio agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello, o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di Legge vigenti.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti convengono che la contribuzione agli enti e fondi di cui agli articoli 29 e 30 del presente CCNL, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15, non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.

 

_______________

8 Articolo sostituito dall'articolo 5 dell'accordo 16 novembre 2011 (cfr. Allegato Q)

 

 

Art. 16 - Trasferimento 9

 

1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive dell'azienda.

2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno tre mesi, ovvero di quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico.

3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta, salvo che usufruisca di vitto e alloggio in albergo, sino alla scadenza dei suddetti termini.

4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il dirigente che proceda alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'articolo 40, comma 1.

6. In caso di licenziamento non determinato da giusta causa, intervenuto entro tre anni dal trasferimento, competerà al dirigente e/o alla sua famiglia il rimborso delle spese effettive per il rientro nel luogo di prima assunzione o in altro luogo che non comporti oneri superiori.

7. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche: membro del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali, provinciali o comunali, per tutta la durata della carica.

8. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese preventivamente concordate cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio.

9. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre per una durata da convenirsi tra le Parti l'eventuale differenza di canone, esistente all'atto dell'insediamento in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenendo conto delle condizioni medie di mercato.

10. Nel caso di trasferimento all'estero, il dirigente che non sia accompagnato dalla famiglia avrà diritto ad un minimo di due rientri all'anno, con spese a carico dell'azienda.

11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con familiari a carico.

12. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall'azienda.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Parti chiariscono che le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una effettiva situazione di detrimento, ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 350 km.

 

_______________

9 Articolo sostituito dall'articolo 6 dell'accordo 16 novembre 2011 (cfr. allegato Q)

 

 

Art. 17 - Trasferte

 

1. Per eventuali trasferte o missioni, concordate con l'azienda, al dirigente compete il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità. Compete altresì il rimborso di ogni altra spesa sostenuta in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda.

2. Nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico la cui misura sarà definita tra le Parti sulla base di parametri desumibili dalle tariffe ACI.

 

 

Art. 18 - Malattia e infortunio 10

 

1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, l'azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto per un periodo di 8 mesi in un anno solare, intendendosi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso, o di 14 mesi ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 19, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.

2. Alla scadenza dei termini sopra indicati, perdurando lo stato di malattia documentato da regolari certificati medici, è facoltà del dirigente di richiedere l'aspettativa di cui all'articolo 15 del presente contratto.

3. Alla scadenza dei termini indicati al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi