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P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 24/06/2004
DIRIGENTI - AZIENDE ALBERGHIERE
Testo consolidato del CCNL 24/06/2004
Dirigenti delle aziende alberghiere
Decorrenza: 01/01/2003
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 24/06/2004 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
- Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
- Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
- Accordo 09/12/2013
- Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 18/09/2019
- Accordo 11/11/2019
- Accordo 30/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
- Accordo 25/02/2022
- Accordo assistenza integrativa 04/10/2022
- Accordo di rinnovo 28/11/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2004, il giorno 24 del mese di giugno, in Roma
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
Visto
il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere del 27 gennaio 2000 nonché gli accordi del 10 ottobre 2001 e del 24 giugno 2004;
Si è stipulato
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere.
Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
Verbale di stipula
Tra
FEDERALBERGHI
e
MANAGERITALIA
In previsione del rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 per i dirigenti delle aziende alberghiere, scaduto il 31 dicembre 2006, si è stipulato il presente accordo che avrà validità fino all'avvenuto rinnovo del CCNL 24 giugno 2004.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Verbale di stipula
L'anno 2007, il giorno 30 del mese di novembre, in Roma
tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni italiane alberghi e turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 24 giugno 2004, come modificato dall'accordo del 17 aprile 2007.
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Verbale di stipula
Il 16 novembre 2011, in Roma
tra:
- la FEDERALBERGHI Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo;
e
- MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato;
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende alberghiere del 30 novembre 2007.
Verbale di stipula
Il giorno 9 dicembre 2013 in Roma
tra
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - FEDERALBERGHI e
MANAGERITALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti/ Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stabilito quanto segue:
le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento contrattuale, finalizzato a meglio affrontare la situazione di crisi che ancora colpisce il settore turistico ricettivo e, contemporaneamente, garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, in vista della prossima scadenza, il 31 dicembre 2013, del CCNL dirigenti di aziende alberghiere del 16 novembre 2011, concordano di prorogarne la vigenza fino al 31 dicembre 2014.
Le Parti riconoscono la necessità di affrontare le nuove sfide indotte dalle profonde trasformazioni che investono le imprese e il lavoro manageriale e perciò intendono adoperarsi per un rilancio del welfare e della bilateralità come leva strategica competitiva.
A tale scopo, per tutto l'arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di tenere aperto un tavolo finalizzato a monitorare la razionalizzazione e il miglioramento del welfare contrattuale.
Le Parti convengono altresì di garantire la sostenibilità e l'equilibrio di lunga durata dei Fondi contrattuali e a tale scopo convengono l'applicazione, nel periodo di proroga, delle previsioni di cui all'allegato A, in coerenza con quanto definito nel vigente CCNL.
Le Parti confermano la volontà a proseguire e completare la sperimentazione affidata a CFMT, di cui all'Allegato 1 del vigente CCNL, per la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti, fino ad esaurimento delle risorse attualmente stanziate, inoltre si impegnano ad individuare le risorse necessarie al completamento del progetto, attingendo a disponibilità residue del CFMT e presentando apposite iniziative a valere sul fondo interprofessionale di settore, senza prevedere pertanto, per l'anno 2014, contributi specifici a carico di imprese e dirigenti, secondo quanto indicato nell'allegato B.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, ivi compresi gli allegati A e B che ne formano parte integrante, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino al 31 dicembre 2014.
Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2016, il giorno 21 del mese di dicembre in Roma
tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i dirigenti delle aziende alberghiere.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.Verbale di stipula
Il giorno 18 settembre 2019
Tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
- il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, per i Dirigenti delle aziende alberghiere;
- le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 11 novembre 2019
tra
la FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
In data 18 settembre 2019 le Parti, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, hanno sottoscritto un accordo per prorogare la vigenza del CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere fino al 31 Dicembre 2019, condividendo, altresì:
- l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per le imprese ed i manager;
- la conferma del percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva per le imprese ed il lavoro manageriale;
- il mantenimento di un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Accordo 30/07/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 30 del mese di luglio in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGER1TALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 18 settembre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle aziende alberghiere sottoscritto il 21 dicembre 2016 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 18 settembre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma, anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non sono ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 21 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2021, apportando al contempo gli aggiustamenti definiti nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dai presente accordo, si rinvia alle disposizioni dei vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione del CCNLed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Federalberghi e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agli articoli 21, 26, 27 e 28 del presente CCNL
Anche ai fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico - normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo del CCNL 21 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 21 - con l'introduzione di un nuovo articolo 21-bis - 26, 27 e 28 come segue:
Verbale di stipula
L'anno 2022, il giorno 25 del mese di febbraio in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- in ottemperanza all'impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all'articolo 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell'accordo del 30 luglio 2021, l'Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore, al fine di garantire con uno strumento collettivo l'osservanza del disposto di cui al comma 6 dell'articoio 18 del CCNL;
- la copertura "Infortuni" proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
[___]
Accordo assistenza integrativa 04/10/2022
Verbale di stipula
L'anno 2022, il giorno 4 del mese di ottobre in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato,
PREMESSO CHE
- nelle more della sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL, le Parti hanno provveduto ad attuare gli impegni presi con l'accordo del 30 luglio 2021 con riferimento alla disciplina che regolamenta il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso - FASDAC;
- a seguito della definizione delle suddette procedure attuative si è reso necessario adeguare la formulazione dell'articolo 28 del CCNL.
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO CHE
[___]
Accordo di rinnovo 28/11/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2023, il giorno 28 del mese di novembre in Roma,
tra
FEDERALBERGHI - Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo
e
MANAGERITALIA- Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
Tutto ciò premesso,
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo del CCNL dirigenti di aziende alberghiere 21 dicembre 2016 e successive modifiche che va considerato congiuntamente agli accordi 4 ottobre 2022, 25 febbraio 2022, 30 luglio 2021,11 novembre 2019,18 settembre 2019.
[___]
Titolo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Sono dirigenti, a norma dell'art. 2094 cod. civ., ed agli effetti del presente contratto, quei Direttori che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono in concreto funzioni direttive dell'azienda alberghiera con ampia autonomia, discrezionalità, iniziativa, col potere di imprimere le conseguenti direttive, e con responsabilità decisoria nell'ambito dei programmi concordati con l'impresa.
La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente alla propria autonomia, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa ed il fine della sua utilità sociale.
L'effettiva esistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento, da parte dell'azienda, della qualifica di dirigente e l'applicazione del presente contratto.
Sono altresì da considerare dirigenti, a tutti gli effetti, coloro ai quali tale qualifica sia stata assegnata dall'azienda.
In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, le relative controversie saranno sottoposte al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 31 costituito tra le Associazioni periferiche delle Organizzazioni stipulanti, sempre che non sia in contestazione l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Su tale argomento può adire il Collegio direttamente l'Associazione sindacale dei dirigenti su mandato degli interessati.
Tutte le forme di tutela, previdenza, assistenza e assicurazione previste dal presente contratto, si applicano ai dirigenti iscritti ai Sindacati aderenti a Manageritalia.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal Governo dirette al conseguimento dell'effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all'appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
L'assunzione o la nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicato:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro e la decorrenza della nomina;
b) l'eventuale periodo di prova per i dirigenti di nuova assunzione;
c) la sede di residenza iniziale;
d) la dichiarazione di applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere nonché dell'accordo economico vigente al momento dell'assunzione e successive variazioni;
e) l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità inerenti al mandato affidato;
f) l'eventualità di trasferimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 16;
g) il trattamento economico;
h) eventuali altri elementi utili a determinare la posizione del dirigente nell'ambito dell'azienda;
i) l'eventuale opzione per il trattamento previdenziale previsto per i dirigenti di prima nomina dal successivo art. 29.
Il documento di cui al precedente comma deve essere sottoscritto per accettazione dal dirigente.
Ogni variazione delle condizioni di assunzione che intervenga nel corso del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio con altra qualifica non interrompe il rapporto di lavoro agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
L'assunzione può essere fatta con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di Legge.
Al dirigente assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento previsto per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di Legge.
La eventuale determinazione del periodo di prova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 cod. civ., potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei. Dal computo sono esclusi eventuali periodi di sospensione del rapporto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate nonché il trattamento di fine rapporto con espressa esclusione del preavviso.
Titolo II - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 5 - Determinazione degli elementi della retribuzione
Il trattamento economico sarà fissato fra l'imprenditore e il dirigente e sarà oggetto di specificazione nell'atto scritto di cui all'art. 2.
Esso dovrà comprendere:
a) il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6;
b) l'eventuale superminimo contrattuale di cui all'articolo 7;
c) la valutazione attribuita al vitto e alloggio di cui all'articolo 8;
d) l'eventuale elemento autonomo di cui all'Allegato C;
e) l'eventuale elemento di maggiorazione di cui all'Allegato C;
f) l'eventuale valore degli scatti di anzianità di cui all'Allegato B.;
g) eventuali aggiunte concordate fra le parti, come: premi - partecipazioni - provvigioni - superminimi e altro.
In ogni caso il trattamento economico del dirigente dovrà essere superiore al trattamento globale effettivo del dipendente meglio retribuito appartenente allo stesso albergo.
Art. 6 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º luglio 2004 il minimo contrattuale mensile è determinato in euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) lordi per tutti i dirigenti di aziende alberghiere.
Tale misura è comprensiva dell'importo di lire 1.432.249 (euro 739,69) mensili lorde maturate, alla data del 1º novembre 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'articolo 4 del dell'accordo 10 giugno 1992.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
Il comma 1 dell'art. 6 del CCNL 24 giugno 2004 è sostituito dai seguenti:
"1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) lordi a decorrere dal 1º gennaio 2008, 2.600,00 (duemilaseicento/00) lordi a decorrere dal 1º gennaio 2009, e in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) lordi, a decorrere dal 1º gennaio 2010.
2. L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi "ad personam", finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.".
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
Il comma 1 dell'articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004, come modificato dall'accordo di rinnovo del 30 novembre 2007, è sostituito dal seguente:
"1. Il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.800,00 lordi a decorrere dal 1º dicembre 2011, 2.935,00 lordi a decorrere dal 1º aprile 2012 e in euro 3.090,00 lordi, a decorrere dal 1º luglio 2013."
Art. 3 - Una tantum
1. In relazione al periodo 1º gennaio 2011 - 30 novembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º gennaio 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 2012, un importo "una tantum" di euro 800,00 lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.
Art. 7 - Superminimo contrattuale
Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete un superminimo contrattuale da corrispondersi nelle misure e con le decorrenze indicate in allegato al presente contratto.
Fermo restando il minimo contrattuale di cui all'articolo 6, il superminimo contrattuale mensile è incrementato di euro 210,00 (duecentodieci) mensili lorde dal 1º luglio 2004, euro 120,00 (centoventi) mensili lorde dal 1º gennaio 2005, euro 120,00 (centoventi) mensili lorde dal 1º gennaio 2006.
Gli aumenti, ivi compreso l'incremento del minimo contrattuale di cui all'articolo 6, potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
Ai dirigenti assunti o nominati dal 25 giugno 2004 al 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1º gennaio 2005 e 1º gennaio 2006, indicati al precedente comma 2, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.
Ipotesi di accordo 30/11/2007 (Decorrenza 01/01/2007)
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2007, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2010.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità della quarta tranche di aumento con decorrenza 1º gennaio 2010, in funzione dell'andamento dell'inflazione ad oggi programmata, al fine di poterne rivedere l'importo.".
Accordo di rinnovo 16/11/2011 (Decorrenza 01/01/2011)
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2011, un aumento pari a euro 135,00 mensili lordi dal 1º aprile 2012, un aumento pari a euro 155,00 mensili lordi dal 1º luglio 2013.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2010 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
Accordo di rinnovo 21/12/2016 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui all'articolo 6 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modifiche, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2017, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 140,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.Accordo di rinnovo 28/11/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a:
decorrenza