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SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Autoferrotranvieri

Dirigenti - Autoferrotranvieri

CODICE CNEL: I012

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 09/06/1975

DIRIGENTI - Autoferrotranvieri

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-06-1975

Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie, assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna

Decorrenza: 01-01-1975 - Scadenza: 31-12-1977

 

 

Costituzione delle Parti

 

 

Il 9 giugno 1975, in Roma

tra:

- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT) rappresentata dal Presidente, assistito dai Vice-Presidenti, nonché dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore Generale;

- l'Associazione Sindacale Intersind rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore Generale;

e

- la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI) rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, con la partecipazione della delegazione dirigenti;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie e linee di navigazione interna ed i dirigenti delle imprese stesse.

 

 

Parte Prima - Costituzione del rapporto

 

Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie

 

Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Rientrano sotto tale definizione i direttori, i condirettori, i vice direttori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o settori, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.

L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.

Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al 2º, 3º e 4º comma del successivo art. 19 ed il riconoscimento che ne consegua comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.

 

 

Art. 2 - Istituzione del rapporto

 

L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.

L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a 6 mesi, potrà essere concordata tra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

Non è soggetto al periodo di prova il dirigente già in servizio presso la stessa azienda all'atto della nomina.

 

 

Parte Seconda - Trattamento economico

 

 

Art. 3 - Determinazione dei minimi contrattuali

 

1) Il minimo contrattuale mensile base è fissato con decorrenza 1º gennaio 1975 in L. 650.000. Le variazioni in funzione dell'anzianità di servizio nella qualifica sono regolate dall'art. 5.

2) Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1974 è apportato, con decorrenza 1º gennaio 1975, un aumento pari alla differenza tra il minimo fissato dal punto 1) del presente articolo e quello fissato dal verbale di intesa 31 gennaio 1974, entrambi maggiorati delle percentuali maturate, al 31 dicembre 1974, ai sensi del comma a) dell'art. 5 del CCNL 12-11-1970.

3) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore dell'accordo 16 marzo 1973 o successivamente, non sono assorbibili o conguagliabili