S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL del 09/06/1975
DIRIGENTI - Autoferrotranvieri
Contratto collettivo nazionale di lavoro 09-06-1975
Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie, assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna
Decorrenza: 01-01-1975 - Scadenza: 31-12-1977
Il 9 giugno 1975, in Roma
tra:
- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT) rappresentata dal Presidente, assistito dai Vice-Presidenti, nonché dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore Generale;
- l'Associazione Sindacale Intersind rappresentata dal Presidente, assistito dal Direttore Generale;
e
- la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI) rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, con la partecipazione della delegazione dirigenti;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie e linee di navigazione interna ed i dirigenti delle imprese stesse.
Parte Prima - Costituzione del rapporto
Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento - Applicabilità del contratto - Controversie
Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
Rientrano sotto tale definizione i direttori, i condirettori, i vice direttori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o settori, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi l'applicabilità del presente contratto.
Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al 2º, 3º e 4º comma del successivo art. 19 ed il riconoscimento che ne consegua comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia.
Art. 2 - Istituzione del rapporto
L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.
L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a 6 mesi, potrà essere concordata tra le parti e dovrà risultare da atto scritto.
Non è soggetto al periodo di prova il dirigente già in servizio presso la stessa azienda all'atto della nomina.
Parte Seconda - Trattamento economico
Art. 3 - Determinazione dei minimi contrattuali
1) Il minimo contrattuale mensile base è fissato con decorrenza 1º gennaio 1975 in L. 650.000. Le variazioni in funzione dell'anzianità di servizio nella qualifica sono regolate dall'art. 5.
2) Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1974 è apportato, con decorrenza 1º gennaio 1975, un aumento pari alla differenza tra il minimo fissato dal punto 1) del presente articolo e quello fissato dal verbale di intesa 31 gennaio 1974, entrambi maggiorati delle percentuali maturate, al 31 dicembre 1974, ai sensi del comma a) dell'art. 5 del CCNL 12-11-1970.
3) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore dell'accordo 16 marzo 1973 o successivamente, non sono assorbibili o conguagliabili con quelli di cui al punto 2) del presente articolo, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal presente contratto (aumento del minimo; meccanismo di variazione automatica; aumenti di anzianità). Se il miglioramento conseguito dal dirigente risulti inferiore a quello derivante dal presente articolo sarà corrisposta la differenza.
4) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore del presente contratto o successivamente, non sono assorbibili o conguagliabili con quelli che deriveranno dal rinnovo del presente contratto, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui citati miglioramenti contrattuali.
5) Salvo il rispetto dei minimi previsti dal punto 1) e degli importi a titolo di variazione automatica prevista dall'articolo 4 gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 1º luglio 1974.
6) Il minimo fissato dal punto 1) e l'aumento previsto dal punto 2) del presente articolo non si applicano nelle aziende con non più di 25 dipendenti per le quali le retribuzioni spettanti ai dirigenti di nuova assunzione e gli aumenti sulle retribuzioni di fatto dei dirigenti in servizio costituiranno oggetto di esame, caso per caso, tra le parti e, se occorre, tra le Associazioni stipulanti.
Disposizione transitoria
Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, gli aumenti derivanti dalla soppressa facoltà di riduzione dei minimi già prevista, in funzione delle dimensioni aziendali, dall'art. 1, 3º comma, dell'accordo 16 marzo 1973 sono considerati assorbibili o conguagliabili dai superminimi in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Tali aumenti, in quanto dovuti, saranno applicati dalle aziende interessate per un importo pari al 50% dall'1-1-1976 e per l'ammontare residuo dall'1-1-1977.
Art. 4 - Meccanismo di variazione automatica
Viene istituito un meccanismo di variazione della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita.
A questi effetti viene assunto a base del sistema l'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" al primo settembre 1974 fatto uguale a 100 (assumendo convenzionalmente per tale l'indice del mese di agosto 1974, risultato pari a 149,8).
Il calcolo della variazione dell'indice verrà effettuato con cadenza semestrale, accertando il numero dei punti di variazione dell'indice stesso registrato nel mese di maggio e nel mese di novembre di ciascun anno rispetto alla base indicata al comma precedente.
La variazione suddetta sarà arrotondata all'unità rispettivamente superiore o inferiore quando i decimali siano superiori ovvero pari o inferiori a 50 centesimi, operando i relativi conguagli in occasione della variazione semestrale successiva.
Ad ogni punto di variazione dell'indice calcolato come sopra, rispetto alla suddetta base, corrisponde un importo di L. 3.000 mensili.
L'importo risultante dal calcolo sopra indicato sarà erogato con decorrenza, rispettivamente, dal 1º luglio e dal 1º gennaio immediatamente successivi.
La prima applicazione avrà luogo a decorrere dal 1º luglio 1975.
L'importo di cui ai precedenti commi non è assorbibile o conguagliabile con gli eventuali trattamenti di miglior favore attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di entrata in vigore del presente contratto o successivamente, salvo che questi ultimi siano corrisposti in forma espressa e contestualmente quale anticipazione allo stesso titolo.
Norme di prima applicazione
1 - In sede di prima applicazione del meccanismo, onde determinare la variazione dell'indice ai fini dell'importo da corrispondere dal 1º luglio 1975, si tiene conto dell'andamento dell'indice steso, sempre rapportato all'indice 1º settembre 1974 fatto pari a 100, nell'arco del semestre novembre 1974 - maggio 1975.
2 - Per dare attuazione al meccanismo a far data dal 1º gennaio 1975, le parti hanno convenuto di tener conto dell'andamento del costo della vita verificatosi nel corso del 1974, le cui variazioni in aumento hanno convenzionalmente valutato in ragione di 25 punti.
L'importo così risultante non è assorbibile o conguagliabile con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi siano stati attribuiti, vigente l'accordo 16 marzo 1973, in forma espressa e contestualmente a titolo di aumento del costo della vita o comunque a titolo i anticipazione sui miglioramenti economici derivanti dal presente contratto (aumento dei minimi, meccanismo di variazione automatica, aumenti di anzianità).
Esempio di applicazione del meccanismo di variazione automatica.
L'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" con base 1970 = 100, al 1º settembre 1974 (media agosto) era pari a 149,8 e nel novembre 1974 è risultato pari a 160,3;
ipotizzando che l'indice stesso - base 1970 = 100 - salga a 171,8 nel maggio 1975 e a 185,9 nel novembre 1975;
la serie ricostruita con base 1º settembre 1974 = 100 assumerà i seguenti valori:
- 1º settembre 1974 = 100,0;
- novembre 1974 = 107,0;
- maggio 1975 = 114,7;
- novembre 1975 = 124,1.
Di conseguenza, nei casi ipotizzati:
- a partire dal 1º luglio 1975 verrebbero corrisposti 8 punti (114,7 - 107 = 7,7 arrotondato a 8) per un importo - sulla base del valore unitario di L. 3.000 per punto - pari a L. 24.000 mensili;
- a partire dal 1º gennaio 1976 verrebbero corrisposti altri 9 punti (124,1 - 114,7 = 9,4 arrotondato a 9) per un importo aggiuntivo pari a L. 27.000 mensili.
Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolamentati come appresso:
a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1º del mese successivo, al dirigente verrà corrisposto un aumento del minimo contrattuale vigente nella misura del 6,25% per 10 bienni;
b) gli aumenti di cui alla precedente lett. a) vanno ricalcolati di volta in volta sui minimi contrattuali all'atto della loro variazione.
Per l'importo relativo alla variazione automatica, il ricalcolo sarà effettuato alla fine di ciascun anno solare, con applicazione dal 1º gennaio successivo;
c) fermo restando quanto previsto dalla sottoindicata disposizione transitoria, gli aumenti di anzianità maturati dall'entrata in vigore delle presenti norme o corrisposti con decorrenza da tale data, in relazione al disposto del precedente punto a), non sono assorbibili o conguagliabili con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi risultino attribuiti, in forma espressa e contestualmente, allo stesso titolo;
d) in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, per il computo dell'indennità di anzianità, il biennio in corso di maturazione sarà calcolato per intero ove sia superato l'anno.
Norma di prima applicazione
Ai fini del coordinamento della norma di cui alla lett. a) del presente articolo con la corrispondente norma del CCNL 12 novembre 1970 si procederà, per ciascun dirigente, a computare, ai fini della determinazione dei bienni di anzianità maturati, l'anzianità nella qualifica al 31 dicembre 1974, fermo restando che i benefici economici eventualmente spettanti decorreranno dal 1º gennaio 1975.
Disposizione transitoria
Per il coordinamento delle norme del presente articolo con le disposizioni di cui all'art. 5, lett. d), n. 1 e 2 del CCNL 12-11-1970 si seguiranno i seguenti criteri:
1 - per i superminimi in atto al 1º agosto 1970, i criteri di assorbimento previsti dall'art. 5, lett. d), n. 2 del CCNL 12-11-1970 non saranno più operanti per gli aumenti di anzianità che maturino con decorrenza pari o successiva all'entrata in vigore del presente articolo;
2 - per i superminimi attribuiti successivamente al 31 luglio 1970 e fino alla entrata in vigore del presente articolo si intendono richiamati i criteri di cui all'art. 5, lett. d), n. 1 del CCNL 12-11-1970.
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Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al punto 2) dell'art. 3
160;
Parte Terza - Svolgimento del rapporto
)
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- giorni 26 in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
- giorni 30 in caso di anzianità di servizio di oltre 5 anni.
Nel calcolo dei predetti periodi di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1º semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del II° semestre di detto anno.
In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di sevizio prestati.
L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa.
Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre l'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.
I dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta al durata del loro mandato.
La medesima disposizione di applica ai dirigenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai due precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'INPDAI; durante detti periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora a favore dei dirigenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 8 - Aggiornamento culturale-professionale
Le parti, nel comune interesse di promuovere un aggiornamento culturale e professionale consono alle funzioni dirigenziali, impegnano le Aziende ad adottare le idonee misure per favorire la partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative, concordando tali iniziative con il dirigente interessato.
Intese applicative delle finalità sopra esposte potranno essere adottate nelle singole sedi aziendali.
Al dirigente, che, per ragioni di servizio, debba recarsi in trasferta fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute da effettuarsi normalmente a piè di lista.
Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 24 ore e non superiori a due settimane è dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari all'1% del minimo mensile contrattuale base, per ogni giorno di trasferta.
In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione all'estero, verranno presi accordi diretti tra azienda e dirigente.
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto e sono suscettibili di assorbimento in eventuali trattamenti aziendali o individuali già in atto allo stesso titolo.
Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti aziendali o individuali di miglior favore.
Ove non sia adottato il rimborso a piè di lista, il trattamento di trasferta sarà pari a quello della massima categoria del personale non dirigente incrementato di una somma corrispondente all'uno % di cui al secondo comma del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1º giugno 1975.
Art. 10 - Trattamento di malattia e di maternità
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non dipendente da causa di servizio, l'azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di 12 mesi, durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove, per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chieda la risoluzione del rapporto e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, l'azienda, conservando all'interessata il suo posto di lavoro, le corrisponderà l'intera retribuzione mensile.
Per il permesso facoltativo post-maternità, fino a 6 mesi, sarà corrisposto il 30% della retribuzione.
Tali trattamenti sono sostitutivi di quelli previsti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 11 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio
Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di conservazione del posto e di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio.
L'azienda, per i soli casi contemplati dal seguente capoverso, deve provvedere, a suo esclusivo carico, ad assicurare il dirigente con polizza individuale o cumulativa, contro tutti gli infortuni ed i rischi professionali e, salve le normali esclusioni di polizza, anche i rischi extraprofessionali, esclusa per questi ultimi, in ogni caso, qualsiasi responsabilità dell'azienda.
L'assicurazione deve garantire, indipendentemente dal normale trattamento di liquidazione e salvo consuetudini aziendali più favorevoli: in caso di morte, un capitale non inferiore a 5 annualità della retribuzione ultima percepita dal dirigente; in caso di invalidità permanente totale, un capitale non inferiore a 6 annualità di detta retribuzione e, in caso di invalidità permanente parziale, un capitale proporzionale secondo il formulario d'uso.
Art. 12 -- Trapasso o cessione della gestione d'azienda o di esercizi aziendali
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2122 del cod. civ., in caso di trapasso o cessione della gestione di aziende o di esercizi aziendali, ivi compresi i casi di concentrazione, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente il quale, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto ha diritto, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, di chiedere ed ottenere la risoluzione del rapporto stesso con trattamento uguale a quello che gli spetterebbe se fosse licenziato non per giusta causa.
Art. 13 - Trasferimento del dirigente
Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro, soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi 3 ovvero a mesi 4 quando il dirigente abbia familiari conviventi e a carico.
Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggior spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente tra le parti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, oltre ad una indennità "una tantum" pari a tre mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e a due mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia.
Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte, entro cinque anni dalla data del trasferimento, l'azienda dovrà rimborsare 1e spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia ålla sede originaria.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto all'indennità di anzianità e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il trasferimento del dirigente che abbia compiuto rispettivamente il 55º anno di età, se uomo, ed il 50º anno, se donna, formerà oggetto di accordo tra le parti.
Nota a verbale
Qualora particolari ragioni d'urgenza non consentano all'azienda di rispettare i termini di preavviso di cui al secondo comma, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini.
Art. 14 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che s1ano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda, sempreché non ostino disposizioni statutarie o norme istituzionali di quest'ultima.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
Le garanzie e le tutele di cui al 2º comma del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
Parte Quarta - Tutele assistenziali e previdenziali
I versamenti relativi al trattamento di previdenza di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 967 ed al Regolamento di cui al D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni sono fissati nella misura percentuale stabilita dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima ragguagliata a 13 mensilità, né superiore alla retribuzione contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità e maggiorata del 130%.
Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la retribuzione da assumersi ai fini della determinazione del massimale secondo i criteri di cui al 2º comma del presente articolo, viene così stabilita:
- dall'1-1-1973: L. 550.000 x 13 = 7.150.000, maggiorate del 130%;
- dall'1-1-1974: L. 590.000 x 13 = 7.670.000, maggiorate del 130%;
Le parti stipulanti convengono sulla opportunità di intraprendere congiuntamente, presso le sedi competenti, le iniziative atte alla sollecita emanazione delle modifiche conseguenti al disposto del 1º comma della presente dichiarazione a verbale.
Art. 16 - Assistenza di malattia
Per la prestazione dell'assistenza di malattia ai dirigenti si fa riferimento a quanto stabilito dall'accordo sottoscritto il 21 ottobre 1954 ed alle successive modificazioni.
Parte Quinta - Tutele sindacali del rapporto
È istituito, a cura delle organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell'art. 20.
Il Collegio, che sarà in carico per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, uno dalla Federazione Nazionale Dirigenti Industriali, ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette - dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
La sede del Collegio sarà concordata tra le parti stipulanti.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni stipulanti.
Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata a.r., della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso a sensi del comma 4º dell'art. 20.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della FNDAI alla corrispondente organizzazione imprenditoriale stipulante e per conoscenza, all'azienda interessata.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'organizzazione imprenditoriale.
Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al 9º comma, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello di cui al 4º comma dell'art. 20 sopra richiamato.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 20, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame fra:
- un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato;
- un massimo, pari al corrispettivo di 20 mesi di preavviso.
L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 6 mensilità in corrispondenza del 51º anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 50º e 52 anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 49º e 53 anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 48º e 54 anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 47º e 55 anno compiuto;
- 1 mensilità in corrispondenza del 46º e 56 anno compiuto.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa.
Norme di attuazione
1) - Il Collegio deve essere costituito entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Tuttavia, i ricorsi che, alla data di stipulazione del presente contratto, siano pendenti avanti a Collegi già costituiti, verranno definiti dai medesimi, indipendentemente dalla intervenuta eventuale costituzione del nuovo Collegio di cui al precedente comma.
2) - Il termine di cui al VII comma del presente articolo, si intenderà prorogato fino al 10º giorno successivo a quello dell'avvenuta costituzione del Collegio, ove essa sia successiva alla scadenza del termine sopra richiamato (I norma di attuazione).
Art. 18 - Rappresentante Sindacali Aziendali
I sindacati territoriali della FNDAI possono istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali nelle aziende.
In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltreché alla FNDAI, alle aziende interessate e alla organizzazione imprenditoriale stipulante e rispettivamente competente.
In particolare, le Rappresentanze Aziendali potranno esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.
Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta definizione tra l'azienda ed il dirigente, saranno demandate, ai fini della loro soluzione, all'esame delle competenti Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata da una delle Organizzazioni stipulanti. le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale.
Laddove siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell'art. 18, Rappresentanze Aziendali, le questioni di cui al 2º comma potranno essere esaminate in prima istanza con dette rappresentanze.
Parte Sesta - Risoluzione del rapporto
Art. 20 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 17.
Il ricorso dovrà essere inoltrato alla FNDAI, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento.
Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 21 e 22.
Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al 1ºcomma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente in prova o che sia in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65º anno di età (60º se donna).
Norma transitoria
Il termine di cui al 4º comma, per licenziamenti effettuati anteriormente alla data di stipulazione del presente contratto e sempreché non sia scaduto il precedente termine di cui all'art. 20 del contratto 12-11-1970, decorre dalla data di stipulazione del presente contratto.
Salvo il disposto dell'art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto, dal datore di lavoro, senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) mesi 7 di preavviso se il dirigente ha una anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri cinque mesi di preavviso.
In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti previdenziali e assistenziali di categoria con la indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
Agli effetti di cui alla lett. b) del 1º comma viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
Art. 22 - Indennità di anzianità
1) In caso di risoluzione del rapporto, trascorso il periodo di prova, spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall'art. 21:
a) una indennità pari all'importo di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio sino a 8 anni di servizio;
b) una indennità pari all'importo di una mensilità e mezza dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio eccedente 8 anni.
La predetta indennità sarà corrisposta nella maggiore misura di una mensilità e mezza dell'ultima retribuzione per l'intera anzianità:
- ai dirigenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio preso la stessa Azienda con la qualifica di dirigente;
- ai dirigenti, come tali promossi dopo essere stati originariamente assunti come impiegati, sempreché abbiano maturato 15 anni di servizio complessivo di cui almeno 7 anni da dirigente;
- in caso di morte del dirigente nel corso del rapporto di lavoro, qualunque sia la sua anzianità di servizio.
2) Si considerano come retribuzione, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione, ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese o di emolumento di carattere eccezionale.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente nella misura convenzionalmente concordata.
3) Le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale, sono computati fino ad un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione annuale come sopra definita, per un totale di tali elementi comunque non inferiore al vigente minimo di prima assunzione.
Qualora l'indennità, calcolata per ciascun anno di anzianità nella misura stabilita dalla Legge e riferita a tutti gli elementi della retribuzione (compresi quelli di cui al punto 3 senza limitazione) ammonti ad importo superiore a quello risultante dai conteggi effettuati coi criteri previsti dai precedenti commi, la liquidazione dovrà essere effettuata dall'azienda in base al primo di tali due conteggi, in quanto più favorevole al dirigente.
Le parti stipulanti hanno inteso che la disposizione di cui al 1º comma del presente punto 3) e quella di cui alla lettera b) del punto 1) devono considerarsi correlative ed inscindibili tra di loro.
Art. 23 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del dirigente, l'azienda corrisponderà agli aventi diritto, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di anzianità di cui al punto 1), secondo comma, dell'art. 22, e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per assicurazione infortuni e per ogni altra causa.
A tutti gli effetti del presente contratto l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche.
Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni semestre iniziato si computa per compiuto.
All'anzianità come sopra specificata vanno sommate quelle anzianità convenzionali cui il dirigente abbia diritto.
Art. 25 - Benemerenze nazionali
Ai dirigenti che si trovino nelle sottoindicate condizioni e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, su richiesta documentata, una maggior anzianità convenzionale agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità pari a:
- un anno, se mutilati o invalidi di guerra;
- sei mesi, se ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi in zona di operazione o se ad essi parificati a norma di Legge;
- sei mesi, se decorati al valore militare, promossi per eventi di guerra, feriti di guerra.
Le predette anzianità sono cumulabili.
Le provvidenze di cui sopra non sono cumulabili con quelle derivanti da norme di Legge più favorevoli per il dirigente.
Parte Settima - Disposizioni generali
Art. 26 - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore
Il presente contratto annulla e sostituisce, salvo per quanto diversamente previsto, quello stipulato il 12-11-1970 e gli accordi sui minimi di retribuzione sinora vigenti.
Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, s'intendono mantenute "ad personam".
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di Legge.
Art. 27 - Contributi sindacali
Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti al sindacato dirigenti industriali della FNDAI, territorialmente competente, previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati, deleghe che saranno valide fino a revoca scritta.
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 1975 o dalle diverse date eventualmente precisate nei singoli articoli che lo compongono ed avrà scadenza il 31 dicembre 1977.
In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza sopra indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Disposizioni transitorie
Le parti si danno atto che in via eccezionale si è ritenuto, con riguardo ai rapporti di lavoro risolti ad iniziativa dell'azienda, e cessati a tutti gli effetti nel periodo 1º ottobre - 31 dicembre 1974, di attribuire anticipata applicazione dalle disposizioni di seguito indicate, limitatamente alla fattispecie ed alle condizioni a fianco specificate:
1 - Preavviso ed indennità di anzianità: le nuove e più favorevoli misure degli istituti di che trattasi saranno riconosciute ai dirigenti i quali abbiano formulato esplicita e contestuale riserva.
2 - Indennità supplementare di cui all'art. 17: ove alla data di stipulazione del presente contratto sia ritualmente prendente il ricorso del dirigente avanti il Collegio di cui all'art. 20 del CCNL 12 novembre 1970, il Collegio stesso disporrà, ricorrendo gli estremi, una indennità supplementare a carico dell'azienda nelle misure e secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente contratto.
Il 9 giugno 1975, in Roma,
tra:
- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT);
- l'Associazione Sindacale Intersin;
e
- la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (FNDAI).
Avuta presente la unificazione delle normative e delle relative decorrenze e durate, le parti concordano che ai dirigenti in forza alla data odierna ed assunti anteriormente al 1º ottobre 1974 verrà erogata la somma "una tantum" di lire lorde 300.000.
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Accordo nazionale per la corresponsione di una erogazione annuale ai dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna
Il 10 giugno 1975, in Roma
tra
- la Federazione Nazionale Imprese Trasporti (FENIT);
e
- la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali (F.N.D.A.I.);
si conviene quanto segue:
A decorrere dall'anno 1975 l'erogazione annuale, prevista in aggiunta alla 13ª mensilità dall'accordo nazionale 17-3-1973, è, ferme restando le modalità di corresponsione e di computo, elevata ad una mensilità della normale retribuzione mensile.