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Testo Consolidato CCNL del 19/10/2017
DIRIGENTI - AGRICOLTURA
Testo consolidato del CCNL 19/10/2017
Per i Dirigenti dell'agricoltura
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 19-10-2017 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 22/05/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
- Accordo di rinnovo 23/02/2022 (Decorrenza 01/07/2021)
- Accordo di rinnovo 08/06/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 19 ottobre 2017, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA,
Con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,
di UNAITALIA,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DELL'AGRICOLTURA (DIR-AGRI), aderente alla CONFEDERDIA, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI QUADRI ED IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (CONFEDERDIA),
e
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE facente parte della Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità dell'Agricoltura e dell'Ambiente, aderente alla CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ (C.I.D.A.),
sulla base del Verbale di Accordo del 19 ottobre 2017 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura.
Accordo di rinnovo 22/05/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
Verbale di stipula
L'anno 2019 il giorno 22 del mese di maggio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,
Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il biennio economico del CCNL per i Dirigenti dell'agricoltura del 19 ottobre 2017.
Accordo di rinnovo 23/02/2022 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
L'anno 2022 il giorno 23 del mese di febbraio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
- Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
- Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura sottoscritto il 19 ottobre 2017.
I testi dei nuovi articoli concordati - allegati al presente verbale per complessive nn. 13 pagine - riguardano le seguenti materie:
- art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
- art. 8 - Retribuzione
- art. 15 - Trasferte
- art. 24 - Trattamento di fine rapporto
- art. 27 - Aggiornamento professionale
- art. 31 - Controversie collettive
- art. 32 - Controversie individuali. Collegio di conciliazione ed arbitrato
- art. 35 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
- art. 37 - Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
- art. 38 - Decorrenza e durata
- art____ - Contributo di assistenza contrattuale
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del CCNL entro il 31 dicembre 2022.
Verbale di stipula
L'anno 2023 il giorno 8 del mese di giugno, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
- Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell'Agricoltura (Confederdia),
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di procedere all'adeguamento del trattamento retributivo in applicazione dell'articolo 39, secondo comma, del CCNL 23 febbraio 2022.
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche 1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico – venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
(1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Accordo di rinnovo 23/02/2022 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 1 - OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche 1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
_______________
1 Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali
Art. 2 - Definizione del dirigente
Agli effetti del presente Contratto si considerano dirigenti coloro che – investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome – hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso.
Il dirigente può essere assunto in qualunque periodo dell'anno e, salvo che sia diversamente stabilito tra le parti, l'assunzione si intende a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo solo nei casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di dirigenti assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per una definita opera.
È consentita altresì l'assunzione del dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato purché di durata non superiore a 5 anni. Il dirigente può comunque recedere dal contratto trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 c.c.
L'assunzione, sia nel caso di contratto a tempo indeterminato sia nel caso di contratto a termine, deve risultare da atto scritto nel quale siano specificati: la data d'inizio del rapporto, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi. L'assunzione del dirigente deve essere comunicata all'ENPAIA ed all'INPS nelle forme di Legge.
Le clausole concordate devono uniformarsi alle norme sancite nel presente Contratto e non possono, nella loro portata complessiva, essere di minor valore rispetto a quelle previste dal presente Contratto.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.
L'applicazione del presente Contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Le norme del presente Contratto, con esclusione di quelle relative al preavviso, si applicano anche nel caso di contratto a tempo determinato.
Art. 4 - Dirigenti di più aziende
Le norme del presente Contratto collettivo si applicano anche nei confronti dei dirigenti che esplicano la loro attività presso aziende appartenenti a diversi datori di lavoro.
In tal caso ciascun rapporto deve essere regolato distintamente e l'ammontare dello stipendio, in deroga anc