ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Dirigenti Settore Privato

CCNL: Dirigenti - Agricoltura

Dirigenti - Agricoltura

CODICE CNEL: A031

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 23/02/2022

DIRIGENTI - AGRICOLTURA

 

Testo consolidato del CCNL 23/02/2022

per i dirigenti agricoli

Decorrenza: 01/01/2021

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 23/02/2022 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 21/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 23 febbraio 2022, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 101

tra

- la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA,

Con la partecipazione:

- della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,

- della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,

e

- la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI, QUADRI ED IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (CONFEDERDIA)

e

- l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE facente parte della Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità dell'Agricoltura e dell'Ambiente, aderente alla CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ (C.I.D.A.),

sulla base del Verbale di Accordo del 23 febbraio 2022 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 23/07/2025(Decorrenza 01/01/2025)

Verbale di stipula

 

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di maggio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura) -Corso Vittorio Emanuele II, n. 101

tra

- Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura)

e

- Confederazione italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell'agricoltura (Confederdia),

- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,

si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti degli agricoltura sottoscritto il 23 febbraio 2022.

I testi dei nuovi articoli concordati - allegati al presente verbale per complessive nn. 13 pagine - riguardano le seguenti materie:

art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

art. 8 - Retribuzione

art. 19 - Malattie, infortuni e tutela della maternità

art. 33 - Prestazioni integrative sanitarie

art. 38 - Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità

art. 38 bis - Congedo per le vittime di violenza di genere

art. 39 - Decorrenza e durata

Allegato - Elenco "Grandi interventi chirurgici"

Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del CCNL entro il 31 dicembre 2025.

 

 

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1  e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti.

Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- le aziende ad ordinamento produttivo misto;

- le aziende ortofrutticole;

- le aziende oleicole e frantoi;

- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici (acquacoltura);

- le aziende vitivinicole;

- le aziende funghicole;

- le aziende casearie;

- le aziende tabacchicole;

- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;

- le aziende faunistico - venatorie;

- le aziende agrituristiche;

- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;

- le aziende di coltivazioni idroponiche.

 

_______________

1 Sono florovivaistiche le aziende:

1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;

2) produttrici di piante ornamentali da serra;

3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;

4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 23/07/2025(Decorrenza 01/01/2025)

Art. 1 - OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti

Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- le aziende ad ordinamento produttivo misto;

- le aziende ortofrutticole;

- le aziende oleicole e frantoi;

- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici (acquacoltura);

- le aziende vitivinicole;

- le aziende funghicole;

- le aziende casearie;

- le aziende tabacchicole;

- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;

- le aziende faunistico - venatorie;

- le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche;

- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;

- le aziende di coltivazioni idroponiche;

- le aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale,

 

______________

1 Sono florovivaistiche le aziende:

1) vivaistiche produttrici di painte olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;

2) produttrici di painte ornamentali da serra;

3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;

4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.

 

 

Art. 2 - Definizione del dirigente

 

Agli effetti del presente Contratto si considerano dirigenti coloro che - investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome - hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso.

 

 

Art. 3 - Assunzione

 

Il dirigente può essere assunto in qualunque periodo dell'anno e, salvo che sia diversamente stabilito tra le parti, l'assunzione si intende a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo determinato deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo solo nei casi di:

- stagionalità o saltuarietà del lavoro;

- sostituzione di dirigenti assenti con diritto al mantenimento del posto;

- assunzione per una definita opera.

È consentita altresì l'assunzione del dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato purché di durata non superiore a 5 anni. Il dirigente può comunque recedere dal contratto trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 c.c.

L'assunzione, sia nel caso di contratto a tempo indeterminato sia nel caso di contratto a termine, deve risultare da atto scritto nel quale siano specificati: la data d'inizio del rapporto, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi. L'assunzione del dirigente deve essere comunicata all'ENPAIA ed all'INPS nelle forme di Legge.

Le clausole concordate devono uniformarsi alle norme sancite nel presente Contratto e non possono, nella loro portata complessiva, essere di minor valore rispetto a quelle previste dal presente Contratto.

Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.

L'applicazione del presente Contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

Le norme del presente Contratto, con esclusione di quelle relative al preavviso, si applicano anche nel caso di contratto a tempo determinato.

 

 

Art. 4 - Dirigenti di più aziende

 

Le norme del presente Contratto collettivo si applicano anche nei confronti dei dirigenti che esplicano la loro attività presso aziende appartenenti a diversi datori di lavoro.

In tal caso ciascun rapporto deve essere regolato distintamente e l'ammontare dello stipendio, in deroga anche all'art. 8, deve essere concordato direttamente tra le parti con espresso riferimento al numero delle giornate di prestazioni convenuto nell'arco del mese e deve risultare per iscritto unitamente alle funzioni attribuite al dirigente.

Anche il periodo feriale spettante al dirigente di più aziende è concordato direttamente fra le parti, nei limiti della disciplina dell'istituto delle ferie fissata nel presente Contratto ed in proporzione all'attività svolta nelle singole aziende.

Le norme di cui sopra si applicano ai rapporti caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:

a) rapporto continuativo tra i due contraenti;

b) attività riferita al complesso della gestione aziendale o a parte di essa con struttura e funzioni autonome;

c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;

d) remunerazione periodica.

Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente Contratto.

 

 

Art. 5 - Prestazione ridotta in una sola azienda

 

Il presente Contratto, purché ricorrano i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), del 4º comma dell'art. 4 e fatto salvo quanto stabilito nel 2º comma dello stesso articolo, si applica anche a quei dirigenti che prestano servizio presso un'unica azienda agricola e, contemporaneamente, esercitano in maniera prevalente altre attività diverse da quelle considerate nell'art. 4.

Le speciali condizioni di svolgimento del rapporto del dirigente autorizzato a dedicarsi ad altre attività e la sua retribuzione "determinata con lo stesso criterio di cui al 2º comma del precedente art. 4", debbono risultare da atto scritto in cui vanno, altresì, precisati tutti quei dati ed elementi che, nel rispetto della reale situazione di fatto giustifichino le clausole concordate.

 

 

Art. 6 - Periodo di prova

 

Il periodo di prova, non superiore a 6 mesi, deve risultare da atto scritto, in mancanza del quale il dirigente si intende assunto in via definitiva.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso.

Al dirigente è concesso un termine di 60 giorni per la riconsegna dell'eventuale abitazione