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Testo Consolidato CCNL del 19/10/2017
DIRIGENTI - AGRICOLTURA
Testo consolidato del CCNL 19/10/2017
Per i Dirigenti dell'agricoltura
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 19-10-2017 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 22/05/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
- Accordo di rinnovo 23/02/2022 (Decorrenza 01/07/2021)
- Accordo di rinnovo 08/06/2023
- Accordo di rinnovo 21/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 19 ottobre 2017, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 101
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA,
Con la partecipazione:
della FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,
della FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA,
di UNAITALIA,
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI DELL'AGRICOLTURA (DIR-AGRI), aderente alla CONFEDERDIA, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI QUADRI ED IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (CONFEDERDIA),
e
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE facente parte della Federazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità dell'Agricoltura e dell'Ambiente, aderente alla CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITÀ (C.I.D.A.),
sulla base del Verbale di Accordo del 19 ottobre 2017 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'Agricoltura.
Accordo di rinnovo 22/05/2019 (Decorrenza 01/07/2019)
Verbale di stipula
L'anno 2019 il giorno 22 del mese di maggio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,
Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il biennio economico del CCNL per i Dirigenti dell'agricoltura del 19 ottobre 2017.
Accordo di rinnovo 23/02/2022 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
L'anno 2022 il giorno 23 del mese di febbraio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
- Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
- Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti dell'agricoltura sottoscritto il 19 ottobre 2017.
I testi dei nuovi articoli concordati - allegati al presente verbale per complessive nn. 13 pagine - riguardano le seguenti materie:
- art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
- art. 8 - Retribuzione
- art. 15 - Trasferte
- art. 24 - Trattamento di fine rapporto
- art. 27 - Aggiornamento professionale
- art. 31 - Controversie collettive
- art. 32 - Controversie individuali. Collegio di conciliazione ed arbitrato
- art. 35 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
- art. 37 - Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
- art. 38 - Decorrenza e durata
- art____ - Contributo di assistenza contrattuale
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del CCNL entro il 31 dicembre 2022.
Verbale di stipula
L'anno 2023 il giorno 8 del mese di giugno, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura)
e
- Confederazione Italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell'Agricoltura (Confederdia),
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di procedere all'adeguamento del trattamento retributivo in applicazione dell'articolo 39, secondo comma, del CCNL 23 febbraio 2022.
Accordo di rinnovo 21/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
L'anno 2025 il giorno 21 del mese di maggio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura) -Corso Vittorio Emanuele II, n. 101
tra
- Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura)
e
- Confederazione italiana dei Dirigenti, Quadri ed Impiegati dell'agricoltura (Confederdia),
- Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole, aderente alla C.I.D.A.,
si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti degli agricoltura sottoscritto il 23 febbraio 2022.
I testi dei nuovi articoli concordati - allegati al presente verbale per complessive nn. 13 pagine - riguardano le seguenti materie:
art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
art. 8 - Retribuzione
art. 19 - Malattie, infortuni e tutela della maternità
art. 33 - Prestazioni integrative sanitarie
art. 38 - Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità
art. 38 bis - Congedo per le vittime di violenza di genere
art. 39 - Decorrenza e durata
Allegato - Elenco "Grandi interventi chirurgici"
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del CCNL entro il 31 dicembre 2025
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche 1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico – venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
(1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Accordo di rinnovo 23/02/2022 (Decorrenza 01/01/2021)
Art. 1 - OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche 1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e di altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche.
_______________
1 Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali
Accordo di rinnovo 21/05/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Art. 1 - OGGETTO E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e i dirigenti da esse dipendenti
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di Legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, comprese le aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico - venatorie;
- le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti;
- le aziende di coltivazioni idroponiche;
- le aziende agricole che svolgono attività di agricoltura sociale,
______________
1 Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di painte olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di painte ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.
Art. 2 - Definizione del dirigente
Agli effetti del presente Contratto si considerano dirigenti coloro che – investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro, sia persona fisica che giuridica, su tutta l'azienda o su parte di essa, con struttura e funzioni autonome – hanno poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali, nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di procura espressa o tacita o di delibera da parte degli organi statutari nel caso di persona giuridica e rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso.
Il dirigente può essere assunto in qualunque periodo dell'anno e, salvo che sia diversamente stabilito tra le parti, l'assunzione si intende a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo solo nei casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di dirigenti assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per una definita opera.
È consentita altresì l'assunzione del dirigente con contratto di lavoro a tempo det