S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 31/10/2014
DIRIGENTI - AGENZIE MARITTIME ED AEREE
Testo consolidato del CCNL 31/10/2014
Dirigenti agenzie marittime
Decorrenza: 01/01/2012
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 31/10/2014 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 31/10/2019
- Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
- Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 31 ottobre 2014,
Tra:
- la FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi, rappresentata dal proprio Presidente, assistito dal Segretario Generale;
e
- MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, rappresentata dal proprio Presidente, con la partecipazione della delegazione sindacale, assistita dal Segretario Generale e dal responsabile ufficio relazioni sindacali;
si è stipulato
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro - Testo Unico - che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonché, in quanto compatibili con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato - fra le agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi ed i dirigenti delle agenzie stesse.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio in Genova
tra
Federagenti - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 31 ottobre 2014, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Verbale di stipula
Il giorno 31 ottobre 2019
Tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
> il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 31 ottobre 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi;
> le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di settembre in Roma,
tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 31 ottobre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi sottoscritto il 13 febbraio 2017 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 31 ottobre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non siano ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 13 febbraio 2017 fino al 31 dicembre 2021, apportando ai contempo gli aggiustamenti definiti nei corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dai presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità dei contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione dei CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Federagenti e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agii articoli 22, 25, 26 e 27 del presente CCNL.
Anche ai fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo dei CCNL 21 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 22 - con l'introduzione di un nuovo articolo 22bis - 25, 26 e 27 come segue:
[___]
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre in Roma,
tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
Tutto ciò premesso,
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 31 ottobre 2014 e successive modificazioni, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, che va considerato congiuntamente all'accordo 13 settembre 2021, per la parte normativa.
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Agli effetti del presente contratto si considerano "dirigenti" di agenzia marittima i prestatori di lavoro subordinato i quali in concreto abbiano compiti che importino la disponibilità, con autonomia e discrezionalità, delle direttive da imprimere agli affari aziendali all'interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale dell'azienda o di una parte autonoma di essa considerata come Organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato e precisamente gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisce non in modo occasionale poteri e rappresentanza di tutta o di una parte preponderante dell'azienda, i direttori, i condirettori, i vicedirettori sia tecnici che amministrativi e coloro ai quali l'azienda abbia espressamente conferito la qualifica di dirigente o comunque assegnato compiti che comportino i poteri di cui sopra.
La sussistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento da parte dell'azienda della qualifica di dirigente ai fini dell'applicazione del presente contratto.
In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, ai fini dell'applicazione del presente contratto, le relative controversie saranno sottoposte al giudizio della Commissione paritetica nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal governo dirette al conseguimento della effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati alla appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del codice quadro sull'Etica del servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee-guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
L'assunzione o nomina del dirigente deve risultare da atto scritto, nel quale deve essere indicata la data di inizio del rapporto e della nomina a dirigente, il trattamento economico iniziale, l'eventuale applicazione del trattamento previdenziale previsto per i DPN dai successivi artt. 29 e 31 e le attribuzioni, poteri e responsabilità che gli vengono assegnati, confermandone ogni variazione per atto scritto.
Il contratto a termine è consentito nel rispetto delle relative norme di Legge.
L'eventuale determinazione del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 del codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei.
Il periodo di prova viene sospeso in caso di malattia o infortunio fino a sessanta giorni di durata, e ripreso al termine dello stato morboso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché l'indennità di anzianità con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 6 - Determinazione degli elementi della retribuzione
Il trattamento economico del dirigente sarà stabilito da accordi individuali con rispetto in ogni caso di quelli di carattere collettivo, che fisseranno il trattamento economico minimo. Comunque la retribuzione globale annua del dirigente non potrà essere inferiore a quanto percepito globalmente dall'impiegato alle sue dirette dipendenze, meglio retribuito.
La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
- minimo contrattuale;
- eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
- eventuali importo ex scatti d'anzianità;
- eventuali superminimi contrattuali;
- eventuali superminimi individuali, comunque denominati.
È soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) disciplinato con l'accordo del 13 maggio 1986 che viene contestualmente abrogato.
Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.434.067 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º aprile 1992, nel minimo contrattuale mensile, come stabilito dall'accordo economico nazionale del 2 dicembre 1992.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.
Art. 7 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º agosto 2004, il minimo contrattuale mensile è arrotondato in euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) lordi per i dirigenti assunti o nominati dal 1º settembre 1997 ed in euro 2.893,00 (duemilaottocentonovantatre/00) lordi per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Fermi restando i minimi di cui al comma I del presente articolo e le previsioni di cui ai successivi articoli 8, 9 e 11, se applicabili, la retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo dell'Il dicembre 2007 non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.900,00 mensili lordi; per quelli assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 5 ottobre 2010, a euro 3.000,00 mensili lordi; per quelli assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 9 gennaio 2013, a euro 3.200,00 mensili lordi.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º marzo 2017, un aumento pari a euro 110,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 160,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
3. La retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 13 febbraio 2017 non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 3.500,00 mensili lordi".Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a euro:
a) 150,00 mensili dal 1º dicembre 2023
b) 150,00 mensili dal 1º luglio 2024
c) 150,00 mensili dal 1º luglio 2025
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2019, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.
3. La retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 3.600,00 a decorrere dal 1º dicembre 2023, a euro 3.700,00 a decorrere dal 1º luglio 2024 e a euro 3.800,00 a decorrere dal 1º luglio 2025.
Art. 8 - Superminimo contrattuale1
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 7, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che ricadono nelle casistiche indicate negli allegati C, E, G, II ed I compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da calcolarsi secondo i criteri ivi fissati.
1 Cfr. Allegato B.
Art. 9 - Elemento di maggiorazione
L'elemento di maggiorazione è abrogato per i dirigenti assunti e/o nominati successivamente alla data del 31 maggio 1996.
Norma transitoria
Con decorrenza dal 1º aprile 1993 l'elemento di maggiorazione in percentuale è sostituito da un elemento di maggiorazione in somma fissa pari a lire 500.000 mensili. Ai dirigenti in servizio alla data del 1º aprile 1993 che, a titolo di elemento di maggiorazione percepiscano un importo superiore, la differenza tra l'importo effettivo e quello forfettizzato in lire 500.000 viene corrisposta come superminimo individuale non assorbibile.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1996 l'elemento di maggiorazione è elevato a lire 600.000 lorde mensili.
Art. 10 - Mensilità supplementari - 13ª e 14ª
Nel mese di dicembre ed entro la prima decade di luglio di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione così come individuata dall'art. 6.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.
A tale fine si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Art. 11 - Aumenti di anzianità
L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 1º ottobre 1999.
Norma transitoria
I dirigenti per l'anzianità maturata con tale qualifica presso la stessa azienda successivamente al 31 dicembre 1969, hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento per altro titolo, a scatti di anzianità nella misura di lire 131.000 lorde mensili a decorrere dal 1º giugno 1986 e di lire 156.000 lorde mensili a decorrere dal 1º gennaio 1987, per ogni biennio fino e non oltre il raggiungimento di dieci bienni. Per gli scatti maturati successivamente al 31 marzo 1990 l'importo è elevato a euro lire 170.000 lorde mensili.
Tali scatti decorrono dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Le parti concordano l'abrogazione dell'istituto degli aumenti di anzianità, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con l'erogazione a ciascun dirigente in servizio alla data del 1º ottobre 1999 di un importo pari a lire 170.000 mensili, a decorrere dalla mensilità di ottobre 1999, non assorbibile da alcuna voce retributiva.
Art. 12 - Retribuzione variabile
Sono sottoscritti, presso le Commissioni di cui all'art. 32 del presente contratto, gli accordi collettivi o individuali che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Gli accordi di cui al presente articolo potranno usufruire delle eventuali agevolazioni di Legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 1 - Una tantum
1. A integrale copertura periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo "una tantum" di euro 1000,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze:
- 500,00 euro con la retribuzione di ottobre 2023.
- 500,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
2. Ai dirigenti assunti nel periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
3. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all'erogazione delle tranches l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.
Parte terza - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Art. 13 - Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa si effettua, di massima, in corrispondenza con l'orario normale dell'unità produttiva cui il dirigente è addetto, ma con ampia e libera disponibilità nell'ambito della normativa vigente.
Le festività infrasettimanali cadenti in domenica o nella giornata di riposo infrasettimanale verranno retribuite a parte, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, anche in caso di assenza del dirigente per malattia o ferie.
In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva (4 novembre) sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle 4 ex festività, siano previsti 4 giorni di permesso retribuito. Le festività ed i permessi derivanti dalle 4 ex festività andranno retribuiti utilizzando il divisore previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.
Art. 14 - Ferie e congedo matrimoniale
Il dirigente ha diritto annualmente ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi in una o più soluzioni.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno esclusi le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla Legge.
Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel corso dell'anno, considerando pari ad un mese solo le frazioni superiori a 15 giorni.
Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute. Con riferimento alla suddetta frazione, qualora il dirigente non avanzi per iscritto diversa richiesta, gli verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla normale retribuzione di fatto da liquidarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all'art. 6. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio prestato.
L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all'art. 6.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se concordate.
In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le conseguenti spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.
Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.
In caso di matrimonio spettano al dirigente quindici giorni di calendario di congedo matrimoniale, con piena retribuzione.
Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, con facoltà da parte dell'azienda di non corrispondere in tutto o in parte la retribuzione. Il periodo dell'aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità.
Il periodo di aspettativa di tre mesi potrà essere rinnovato, previo accordo fra le parti, per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi.
Per coloro che siano chiamati a cariche pubbliche o sindacali, valgono le norme richiamate al Titolo IV della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli Enti e Fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL (Previdenza integrativa individuale e Assistenza sanitaria integrativa), non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
Il dirigente può essere trasferito da una ad altra sede di lavoro soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell'azienda.
Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto dall'azienda al dirigente con un preavviso non inferiore a mesi tre ovvero a mesi quattro quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso fissati, il dirigente viene considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini. Al dirigente trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per l'alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da convenirsi direttamente fra le parti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, oltre ad una indennità "una tantum" pari a due mensilità di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e a mezza mensilità per il dirigente senza carichi di famiglia. Per i casi di licenziamento non per giusta causa o di morte, l'azienda dovrà rimborsare le spese relative al rientro del dirigente e/o della sua famiglia alla sede originaria, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto.
Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al t.f.r. e all'indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo fra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno se uomo ed il 50º se donna.
Analogamente, l'azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate, al momento del trasferimento, "zone a rischio" o anche, per il dirigente con familiari a carico, "zone di cautela" dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri.
Art. 17 - Trasferte e missioni
Le trasferte e le missioni saranno regolate da accordi diretti tra azienda e dirigente.
Art. 18 - Trattamento di malattia e infortunio
In caso di malattia o di infortunio non dovuto a causa di servizio si applicherà il seguente trattamento:
- per coloro che abbiano superato il periodo di prova, conservazione del posto, con corresponsione dell'intera retribuzione, per dodici mesi.
In caso di infortunio per cause di servizio il termine del comma precedente è elevato a venti mesi.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Ove, invece, sia il dirigente a dimettersi per il perdurare dello stato di malattia gli verrà corrisposta una indennità di preavviso pari alla metà di quella prevista per il caso di licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità, agli effetti del preavviso.
Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro indicato al comma 1 si intende ridotto fino a coincidere con il termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato. Il tale ipotesi, sarà dovuta al dirigente, oltre al t.f.r. e alle altre spettanze di fine rapporto, un'indennità pari ad 1/2 dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 1.
Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consente la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
L'assicurazione dovrà coprire anche l'invalidità permanente parziale secondo le percentuali d'uso. I premi relativi a detta assicurazione saranno a totale carico dell'azienda.
Verificandosi il caso di invalidità o di morte del dirigente il relativo risarcimento spetta esclusivamente al beneficiario o ai terzi aventi diritto ai sensi art. 2122 cod. civ. e non è suscettibile di compensazione con quanto spetta per trattamento di fine rapporto e preavviso.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 2 - Malattia ed infortunio
A decorrere dal 1º marzo 2017, il comma 1 dell'articolo 18 del CCNL 31 ottobre 2014 è sostituito dal seguente:
"Nel caso di malattia o di infortunio non dipendente da causa di servizio, si applicherà il seguente trattamento:
- Per coloro che abbiano superato il periodo di prova, conservazione del posto con corresponsione dell'intera retribuzione per un periodo di 8 mesi in un anno solare 1 o di 14 mesi ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 18bis."
1 Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso.
Dopo l'articolo 18 viene inserito il seguente articolo 18 bis:
"Art. 18 bis - Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia
1. Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 8 mesi dall'art. 18 del presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 6 mesi e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l'intera retribuzione ed in caso di risoluzione del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta , oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.
3. I dirigenti che intendano beneficiare del periodo di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza dell'ottavo mese di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Dichiarazione a verbale
Le previsioni di cui agli artt. 18 e 18 bis entrano in vigore dal 1º marzo 2017. Per i dirigenti che alla suddetta data abbiano in corso un evento di malattia e che abbiano già superato gli 8 mesi di periodo di comporto, continuerà ad applicarsi la normativa precedentemente in vigore, fatta salva la possibilità del prolungamento del periodo di comporto prevista dall'articolo 18 bis, per un totale complessivo di 14 mesi".
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 18 - Malattia e Infortunio
È inserita la seguente:
Dichiarazione delle Parti
Le Parti concordano di affidare all'Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo volto a definire; entro il mese di novembre 2021, una garanzia assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle attualmente contemplate dalla Convenzione Pastore, che risponda alle esigenze di cui al comma 6 dell'articolo 18, allo scopo di garantire, con una polizza collettiva, da una parte l'osservanza delle tutele stabilite dal CCNL in caso di infortunio professionale ed extra professionale e, dall'altra, una maggiore economicità per le imprese. Entro lo stesso termine le Parti firmatarie si incontreranno per verificare le proposte dell'Associazione Antonio Pastore per le conseguenti determinazioni.
Art. 19 - Maternità e paternità
Per il congedo di maternità, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il datare di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione della retribuzione mensile di fatto.
Per effetto del Legge 24 febbraio 2006, n. 104, il trattamento retributivo previsto al comma precedente è costituito da un'indennità pari all'80% della retribuzione - posta a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro - e da una integrazione della suddetta indennità a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto cui la lavoratrice madre o, nelle situazioni previste dall'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il lavoratore padre, avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi di congedo parentale è dovuta - a carico dell'INPS - un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione suddetta, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
Nel caso in cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, si avvalgano dei permessi di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità dovuta dall'INPS, corrispondente all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia alle norme di Legge vigenti in materia.
Art. 20 - Trasferimento di proprietà dell'azienda
Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112, cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazione, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti a qualsiasi titolo acquisiti dal dirigente.
Il dirigente che non sia disposto a prestare servizio alle dipendenze dell'impresa subentrante, può fino a sei mesi dall'avvenuta comunicazione formale del trasferimento di proprietà, risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 39, 1º comma.
Al dirigente viene riconosciuto il diritto allo studio ed all'aggiornamento professionale, che gli permetta di seguire l'evoluzione dei tempi e di adeguarvisi nell'interesse primario della società, in quello dell'azienda e nel proprio: saranno in proposito presi accordi fra azienda e dirigente sentite, eventualmente, le Organizzazioni sindacali.
Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di aderire alle attività del Centro di formazione management del terziario, allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita.
In particolare:
- corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
- corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata.
I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse, considerate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale.
La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente contratto viene finanziata, a decorrere dal 1º luglio 1992, mediante un contributo pari a euro 129,12 annui a carico dell'azienda e a euro 129,12 annui a carico del dirigente trattenute dall'azienda sulla retribuzione.
In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i contributi di pertinenza del Fondo stesso.
Dichiarazione delle parti
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 3 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
All'articolo 22 del CCNL 31 ottobre 2014 viene aggiunto il seguente comma:
"9. Il CFMT definirà convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul mercato, per favorirne la conoscenza ad imprese e dirigenti, anche al fine dell'utilizzo del voucher di cui al successivo art. 35".
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le Parti concordano di aderire alle attività del CFMT - Centro di Formazione per il Management del Terziario-allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore ed alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell'Europa unita.
2. In particolare:
a) corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti;
b) corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata.
3. i programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
4. Le giornate di formazione scelte dall'Azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - per quanto riguarda le eventuali spese di viaggio e di permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse saranno considerate lavorative.
5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta sia come giornate da considerarsi detraibili dai monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
6. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale.
7. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1º luglio 1992, mediante contributi annui, trattenuti dai datore di lavoro sulla retribuzione, pari a euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a euro 129,12 a carico del Dirigente. Con decorrenza 1º ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a euro 130,00 a carico dei Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite ai CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive.
8. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i contributi di pertinenza del Fondo stesso.
9. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari, il principale operatore di riferimento contrattuale per l'evoluzione deile professionalità manageriali delle imprese dei terziario, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a sostegno della professionalità e dell'occupabilità dei manager del settore, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di competenze sui mercato del lavoro anche definendo convenzioni con le principali società di outpiacement presenti sul mercato.
10. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1º settembre 2021, in caso di risoluzione dei rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT, un contributo pari ad euro 2.500,00 per l'attivazione di procedure di outpiacement o per l'accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricoliocazione dei dirigenti.
11. Con la stessa decorrenza indicata al comma 10, è abrogato l'art 37 dei CCNL 23 gennaio 2014 e successive modificazioni.
Dichiarazione delle Parti
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 3 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
L'articolo 22 del CCNL è sostituito dal seguente:
"Art. 22 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le Parti concordano di aderire alle attività del Centro di formazione management del terziario, allo scopo di offrire alle aziende ed ai dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione.
2. I programmi di formazione saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
3. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
4. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta, sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
5. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale.
6. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata mediante contributi annui trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione, pari a Euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a Euro 129,12 a carico del Dirigente. Con decorrenza 1º ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a Euro 290,00 a carico del datore di lavoro e a Euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo di adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per la pratica realizzazione di quanto disposto all'articolo 22-bis, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di Euro 50,00, di cui Euro 25,00 a carico del datore di lavoro e Euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1º gennaio 2024 e 1º gennaio 2025, il contributo annuo sarà pari a Euro 315,00 a carico del datore di lavoro e a Euro 155,00 a carico del Dirigente.
7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di Previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.
8. È volontà delle Parti che il CFMT possa divenire, in relazione ai propri obiettivi statutari, il principale operatore di riferimento contrattuale per l'evoluzione delle professionalità manageriali delle imprese, investendo ancora più in ricerca e sviluppo, agendo a sostegno della professionalità e dell'occupabilità dei manager del settore, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro anche definendo convenzioni con le principali società di outplacement presenti sul mercato.
9. A tal fine le Parti concordano che, a decorrere dal 1º settembre 2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT, un contributo pari ad Euro 2.500,00 per l'attivazione di procedure di outplacement o per l'accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.
10. Con la stessa decorrenza indicata al comma 9, è abrogato l'art. 35 del CCNL 31 ottobre 2014 e successive modificazioni".
Art. 22 bis - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l'opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrattuale, anche incentivando l'utilizzo dei servizi di welfare di cui all'articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative relative alla realizzazione di una Piattaforma welfare per i dirigenti del terziario.
3. A titolo sperimentale valido limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo, con decorrenza 1º gennaio 2024 e 1º gennaio 2025, per i dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è prevista l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Il datore di lavoro potrà altresì accreditare nella Piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i dirigenti impiegati - o categorie degli stessi.
4. Il valore minimo contrattuale di cui al primo periodo del precedente comma 3 verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
5. Il valore di cui al primo periodo del comma 3 del presente articolo viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell'anno di riferimento, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part time.
Art. 23 - Responsabilità civili e penali
Nei casi in cui le norme di Legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili o penali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell'autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
Il dirigente ha diritto a contestare preventivamente eventuali azioni illegittime od omissioni alle quali sia indotto, ed alle relative tutele. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che s1ano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa e gli eventuali oneri per tutti i gradi di giudizio sono a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico dell'azienda.
Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.
Le garanzie e tutele di cui al 2º comma del presente articolo si applicano anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le garanzie e tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o di colpa grave del dirigente.
Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell'azienda.
Art. 24 - Mutamento di funzioni
Il dirigente che, a seguito del mutamento delle proprie funzioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
Copyright S.I.A. s.r.l.
La valutazione sul merito è deferita al Collegio arbitrale, cui il dirigente dovrà ricorrere secondo i termini e le modalità di cui all'art. 33.
Parte quarta - ISTITUTI INTEGRATIVI E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Art. 25 - Previdenza complementare Fondo Mario Negri
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'Assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS do di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.
Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle Agenzie Raccomandatarie Marittime Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi, o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
A decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto a tale Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1º gennaio 2007, all'11,15% a decorrere dal 1º gennaio 2008, all'11,35% a decorrere dal 1º gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal 1º gennaio 2010.
Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,46% della retribuzione convenzionale annua indicata al comma 8 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dal 1º gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1º gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1º gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1º gennaio 2007 ed all'1,76% a decorrere dal 1º gennaio 2008, all'1,78% a decorrere dal 1º gennaio 2009, all'1,80% a decorrere dal 1º gennaio 2010, all'1,84% a decorrere dal 1º gennaio 2011, all'1,87% a decorrere dal 1º gennaio 2012, all'1,91% a decorrere dal 1º gennaio 2013 ed all'1,95% a decorrere dal 1º gennaio 2014.
Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 29, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
I contributi dì cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.
Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1º settembre 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo "Mario Negri".
La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del t.f.r. conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 4 - Previdenza complementare Fondo "Mario Negri"
1. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 25 del CCNL 31 ottobre 2014 è pari all'11,88% a decorrere dal 1º gennaio 2016, al 12,11% a decorrere dal 1º gennaio 2017 e al 12,35% a decorrere dal 1º gennaio 2018.
2. Il contributo integrativo di cui al comma 6 dell'articolo 25 del CCNL 31 ottobre 2014 è pari all'1,99% a decorrere dal 1º gennaio 2015, al 2,03%) a decorrere dal 1º gennaio 2016, al 2,07% a decorrere dal 1º gennaio 2017 e al 2,11% a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti all'articolo 29, commi da 1 a 3, come modificato dall'articolo 7 del presente accordo, a decorrere dall'anno 2016 è pari al 3,97%, a decorrere dall'anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%.
[___]
Al fine di garantire il processo di riallineamento della previdenza complementare del Fondo Mario Negri, le Parti concordano una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro di cui all'art 25, comma 6, del vigente CCNL Dirigenti.
Pertanto, per il periodo di proroga del suddetto CCNL (1º gennaio 2019 - 31 dicembre 2019) l'aliquota del contributo integrativo passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 dello stesso art. 25.
[___]
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 25 - Previdenza complementare Fondo Mario Negri
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.
2. Il Fondo Mario Negri rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle Agenzie Raccomandatarie Marittime Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto a tale Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro pari al 12,35% a decorrere dall0 gennaio 2018 e al 12,86% a decorrere dal 1 ° ottobre 2021 e del contributo a carico del dirigente pari all'1% calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1º gennaio 2019, al 2,15%, a decorrere dal V gennaio 2020, al 2,19%, a decorrere dal 1º gennaio 2021, al 2,31%, della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale.
7. Fermo restando il contributo ordinano a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti definiti all'articolo 5, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2018, è pari al 4,13% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1º settembre 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo Mario Negri.
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito Regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
Art. 26 - Previdenza integrativa individuale
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto viene istituito un trattamento di previdenza individuale.
L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione, nonché all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.
A decorrere dal 1º ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 38.734,27, elevata a euro 48.030,49 dal 1º gennaio 2000, ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 4.648,11.
Ai dirigenti di prima nomina (DPN) di cui al successivo art. 29, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Le parti, ferma restando l'attuale contribuzione per imprese e dirigenti, concordano di definire con apposito accordo anche le quote sindacali e di adesione contrattuale.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 5 - Previdenza Integrativa Individuale
Il comma 4 dell'articolo 26 del CCNL 31 ottobre 2014 viene modificato come segue:
"4. Ai Dirigenti di cui al successivo art. 29, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative."
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 26 - Previdenza integrativa individuale (Associazione "Antonio Pastore)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza individuale.
2. L'Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione nonché, all'esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2000 il contributo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, è fissato in euro 4.803,05 in ragione d'anno.
A decorrere dal 1º ottobre 2021 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.296,45 in ragione d'anno. Il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.
4. Ai dirigenti di cui ai successivo articolo 29, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalie aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
5. Il contributo versato all'Associazione Antonio Pastore è finalizzato all'erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale.
6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa
A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1º gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1º ottobre 2011 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno, elevato al 2,46% a decorrere dal 1º gennaio 2014;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
A decorrere dal 1º gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1º ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 a decorrere dal 1º gennaio 2014. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
A decorrere dal 1º luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
Federagenti aderisce al piano di riordino del Fasdac sottoscritto il 27 settembre 2011 da Confcommercio e Manageritalia.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 6 - Assistenza sanitaria integrativa
1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del CCNL 31 ottobre 2014 è fissato nella misura del 2,51% in ragione d'anno, elevato al 2,56% in ragione d'anno a decorrere dal 1º gennaio 2018.
2. La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.032,00 euro a decorrere dal 1º gennaio 2016 ed in euro 2.054,00 euro a decorrere dal 1º gennaio 2018.
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa Fondo "Mario Besusso" (FASDAC)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo dei Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1º gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio; con decorrenza 1 ° ottobre 2021 il contributo è fissato nella misura dei 5,51% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio;
b) 2,56% a carico del datore di lavoro e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa.
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari dei dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1º luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Federagenti aderisce al piano di riordino dei Fasdac sottoscritto il 27 settembre 2011 da Confcommercio e Manageritalia.
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 5 - Assistenza sanitaria integrativa
1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 l'articolo 27 del CCNL è sostituito dal seguente:
"Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Mario Besusso - FASDAC)
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,29% 4 a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio a copertura della garanzia Long Term Care 5 pari a 206,60 euro annui;
b) 2,78% 2 6 a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1º gennaio 2022, agli iscritti pensionati.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2018 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.054,00 7 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. Il un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di gestione del Fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso."
_______________
4 5,50% fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 31 dicembre 2021.
5 Importi che non rilevano ai fini del superamento del massimale di deducibilità di cui all'art. 51 comma 2 lettera a), del TUIR.
6 A decorrere dal 1º gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d'anno, dal 1º ottobre 2011; al 2,46% dal 1º gennaio 2014; al 2,51 % dal 1 ° gennaio 2018; al 2,56% dal 1 ° ottobre 2021.
7 Euro 877,98 a decorrere dal 1º gennaio 2002; euro 1.985,13 dal 1º ottobre 2011; euro 2.008,10 dal 1º gennaio 2014; euro 2.032,00 dal 1º gennaio 2016.
Art. 28 - Congedi per prevenzione medica
Il dirigente ha diritto ad un giorno di congedo retribuito ogni biennio per l'utilizzo dei voucher di medicina preventiva secondo il programma attuato dal Fondo Mario Besusso.
Il suddetto congedo retribuito può essere fruito esclusivamente per la medicina preventiva e non dà quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 4 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
L'articolo 28 del CCNL è modificato come segue:
"Art. 28 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)"
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.
2. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86% 1 a decorrere dal 1º ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all'1%, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8.
6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1º gennaio 2022, al 2,35% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale 2. Tale contributo è elevato al 2,39% a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 2,43% a decorrere dal 1º gennaio 2024 e al 2,47% dal 1º gennaio 2025.
7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti come definiti all'articolo 5, commi da 1 a 3, a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13% 3 della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.
8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.
9. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.
10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1º febbraio 2014, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla previdenza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione del Fondo "Mario Negri".
11. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del TFR conferito, viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
12. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo".
_______________
1 Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1º gennaio 2007; all'11,15% dal 2008; all'11,35% dal 2009; all'11,65% dal 2010; al 12,35% dal 2018.
2 Il contributo integrativo è pari è pari all'1,48% a decorrere dal 1º gennaio 2003; all'1,50% dal 2004; all'1,52% dal 2005; all'1,54% dal 2006; all'1,74% dal 2007; all'1,76% dal 2008; all'1,78% dal 2009; all'1,80% dal 2010; all'1,84% dal 2011; all'l,87% dal 2012; all'1,91% dal 2013; all'1,95% dal 2014; all'1,99% dal 2015; al 2,03% dal 2016; al 2,07% dal 2017; al 2,11% dal 2018; al 2,15% dal 2019; al 2,19% dal 2020; al 2,31% dal 2021.
3 Contributo pari al 2,84% a decorrere dal 1º gennaio 2004; al 3,00% dal 2007; al 3,30% dal 2008; al 3,60% dal 2009; al 3,90% dal 2010; al 3,97% dal 2016; al 4,05% dal 2017.
Art. 29 - Dirigenti di prima nomina
Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40º anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 armi anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48º anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
I nuovi requisiti fissati con il presente articolo si applicheranno alle assunzioni decorrenti dal 1º gennaio 2013 in avanti. I Fondi potranno accettare le richieste di nomina/assunzione di DPN riferite al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2012, sulla base dei requisiti previsti dal precedente CCNL
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 7 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
Gli articoli dal 29 al 31 del CCNL 31 ottobre 2014 sono modificati come segue:
"Art. 29 -Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell'articolo 25 comma 7 e 26, comma 4, con riferimento ai dirigenti come di seguito definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma, può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimento del 48º anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:
Età del dirigente
Anni di permanenza (periodo massimo)
Fino 40 anni
4
Da 41 a 45 anni
3
Da 46 e fino al compimento dei 48 anni
2
Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti
1
Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del presente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall'assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 27 del CCNL 31 ottobre 2014, per la previdenza complementare di cui all'art. 25, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.
6. Per i medesimi dirigenti l'iscrizione all'Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contributivi di cui all'art. 26 del CCNL del 31 ottobre 2014, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al comma 4.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti anagrafici previsti dal comma 2.
9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al comma 2 del presente articolo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al comma 1, per la durata indicata dalla tabella del comma 3.
10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.
11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura sperimentale, saranno oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse."
Art. 30 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
Alle imprese che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina (DPN).
Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 7 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
Gli articoli dal 29 al 31 del CCNL 31 ottobre 2014 sono modificati come segue:
[___]
Art. 30 (Soppresso)
L'articolo 30 del CCNL 31 ottobre 2014 è soppresso 2
2 Art. 30 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
Alle imprese che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina (DPN).
Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
Art. 31 - Dirigente temporaneo
I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell'ambito delle previsioni di Legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all'art. 29 del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.
I nuovi requisiti fissati con il presente articolo si applicheranno alle assunzioni decorrenti dal 1º gennaio 2013 in avanti. I Fondi potranno accettare le richieste di nomina/assunzione di DPN riferite al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2012, sulla base dei requisiti previsti dal precedente CCNL
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 7 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
Gli articoli dal 29 al 31 del CCNL 31 ottobre 2014 sono modificati come segue:
[___]
Art. 31 - Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell'ambito delle previsioni di Legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, 1e aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo, di cui all'art. 29, commi dall'1 al 3, del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, purché il contratto abbia una durata minima di un anno. Il predetto trattamento agevolativo non potrà in ogni caso avere una durata superiore a due anni."
Parte quinta - FORME DI TUTELA DEL RAPPORTO E INIZIATIVE PER LA COLLOCAZIONE
Art. 32 - Controversie individuali di lavoro
A decorrere dal 1º settembre 2004, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Paritetiche di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dalla Legge 24 novembre 2010, n. 183.
La Commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro: da un rappresentante dell'Organizzazione stipulante;
b) per i dirigenti: da un rappresentante dell'Organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione imprenditoriale, ovvero l'Associazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Organizzazione imprenditoriale o dell'Associazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione paritetica esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c. come modificato dalla Legge n. 183/2010.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) l'indicazione dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale del lavoro;
3) l'indicazione delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
La Commissione paritetica di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in adempimento della previsione di cui all'art. 4, comma 17, della Legge n. 92/2012.
La Commissione paritetica di cui al presente articolo, oltre che in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, è competente anche per la conferma degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'articolo 12 del CCNL
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 43.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 11 - Controversie individuali di lavoro
Il comma 10 dell'articolo 32 del CCNL 31 ottobre 2014 è modificato come segue:
"10. La Commissione Paritetica di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in ådempimento alle previsioni di Legge".
Art. 33 - Collegio di conciliazione e arbitrato
Ai sensi della Legge 24 novembre 2010, n. 183, è istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle Organizzazioni stipulanti ed un terzo, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.
Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 32 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente Organizzazione territoriale aderente a Manageritalia ovvero dall'Organizzazione datoriale. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dalla parte entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente Organizzazione imprenditoriale stipulante e alla parte convenuta.
Fino al giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al Collegio la propria adesione, ovvero è tenuta a manifestare l'eventuale volontà di rinunciare alla procedura arbitrale.
La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente.
Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui al comma 9 da parte dell'organizzazione imprenditoriale,
Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro rappresentanti muniti di procura speciale, potrà effettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell'istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell'istruttoria sarà redatto processo verbale.
Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche dell'eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché dell'eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l'art. 429, 3º comma, del codice di procedura civile.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al 3º comma dell'art. 38 sopra richiamato.
Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.
Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, con particolare riferimento alle dimensioni dell'azienda, all'anzianità di servizio ed all'età del dirigente, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile tra:
- un minimo pari a sei mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 39, comma 1;
- ed un massimo pari a diciotto mensilità di preavviso spettanti al dirigente ai sensi dell'articolo stesso.
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, nella qualifica di dirigente, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica pari o superiore a 61 compiuti ed inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.
Il Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura arbitrale come disposto dall'art. 412-ter, penultimo comma, del codice di procedura civile.
Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Collegio stesso.
Le parti si danno atto che:
a) il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell'art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall'art. 412, commi 3 e 4 del codice di procedura civile;
b) nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113, comma 4, del codice civile, come modificato dall'art. 31,comma 7 della Legge n. 183/2010.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 9 - Collegio di conciliazione e arbitrato
Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1º giugno 2017, i commi 17 e 18 dell'articolo 33 del CCNL 31 ottobre 2014 sono modificati come segue:
"17 Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, con particolare riferimento alle dimensioni dell'azienda, all'anzianità di servizio ed all'età del dirigente, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di anzianità aziendale:
- fino a 4 anni: da 4 a 8 mensilità;
- oltre 4 e fino a 6 anni: da 6 a 12 mensilità;
- oltre 6 e fino a 10 anni: da 8 a 14 mensilità;
- oltre 10 e fino a 15 anni: da 10 a 16 mensilità;
- oltre i 15 anni: da 12 a 18 mensilità.
18 In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, nella qualifica di dirigente, superiore a dodici anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente".
Dopo il comma 18 viene inserito il seguente comma:
"18-bis. L'indennità supplementare di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull'ultima retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull'eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l'esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività".
Art. 34 - Commissione di clima sul "mobbing"
Le parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cd. "mobbing", concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle Organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di CCNL Tale Commissione avrà l'incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di "mobbing".
1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 10 - Outplacement
L'articolo 35 del CCNL 31 ottobre 2014 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 - Outplacement
1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento diverso da giusta causa, o di risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L'azienda liquiderà alla società specializzata in attività di ricollocazione, individuata d'intesa con il dirigente interessato, un voucher per l'acquisto di servizi di outplacement di importo pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente".
Le parti, al fine di favorire politiche attive per l'occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti.
Tali attività affidate a CFMT saranno finanziate con un contributo una tantum, a carico delle aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi unitamente ai contributi relativi al primo trimestre 2013.
La gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente articolo sarà oggetto di rendicontazione separata.
Le parti, in considerazione del mutato ambito normativo previdenziale pubblico, convengono sulla necessità di favorire iniziative volte a garantire soluzioni funzionali alla maggiore permanenza in servizio dei lavoratori che hanno compiuto i 60 anni di età, favorendo il ricambio intergenerazionale in un clima di collaborazione reciproca e di disponibilità ad investire sulle nuove assunzioni di giovani lavoratori.
A tal fine, i dirigenti a cui mancano alcuni anni alla decorrenza del pensionamento pubblico potranno sottoscrivere accordi di trasformazione del rapporto di lavoro a fronte dell'impegno ad assumere la funzione di tutor nei confronti di giovani dirigenti, o anche di lavoratori con qualifica di quadro o livello equipollente, in modo da favorire l'occupazione e, al contempo, non disperdere la conoscenza, le competenze e la professionalità proprie dei dirigenti senior.
Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere ratificati in sede di Commissione paritetica di conciliazione delle controversie.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 12 - Produttività e benessere
1. Le Parti, nell'ambito delle politiche e dei principi attinenti la Responsabilità Sociale di Impresa, si impegnano a promuovere e a sostenere le azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.
2. In quest'ottica le Parti convengono sull'opportunità di prevenire forme di obsolescenza professionale e a creare condizioni di integrazione e complementarietà professionale tra lavoratori maturi e giovani.
[___]
Le Parti riconfermano, inoltre, la necessità di affrontare le sfide indotte dalle profonde trasformazioni che investono le imprese ed il lavoro manageriale e perciò intendono confermare il percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva.
A tale scopo, per tutto l'arco della proroga di cui sopra, le Parti concordano di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale attraverso una programmazione di incontri nel medio periodo. Nell'ambito di tale ciclo di incontri potranno essere altresì valutate specifiche esigenze degli strumenti di welfare contrattuale.
[___]
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 22-bis - Servizi di welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
1. Le Parti riconoscono l'opportunità di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrattuale, anche incentivando l'utilizzo dei servizi di welfare di cui all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, alio scopo di creare un contesto in cui il lavoro sia collocato in un sistema volto a perseguire il benessere complessivo della persona a sostegno della conciliazione vita-lavoro, della famiglia e della quotidianità.
2. A tal fine sono assegnate al CFMT competenze di supporto ed organizzative in materia di welfare.
3. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto il datore di lavoro può riconoscere un importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare. Qualora riconosciuto, il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti impiegati dal medesimo datore di lavoro.
4. il suddetto importo verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dai datore di lavoro.
5. Il valore di cui al comma 3 del presente articolo, viene riconosciuto prò quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell'anno, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine, mentre non è riproporzionabiie nei caso in cui il dirigente risulti inforza con contratto part time.
6. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre 2021 per definire le modalità applicative del presente articolo.
Parte sesta - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 38 - Risoluzione del contratto di lavoro
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. Il dirigente licenziato ha facoltà di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, la motivazione del recesso, se non è contenuta nella comunicazione stessa. In tal caso l'imprenditore, entro trenta giorni dalla richiesta del dirigente renderà note per iscritto le ragioni del licenziamento.
Ove non segua da parte dell'imprenditore la suddetta comunicazione dei motivi o il dirigente non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica di cui all'art. 32, il dirigente potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 33. Il Collegio arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
Il ricorso dovrà essere inoltrato all'organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata a.r., che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'articolo 32. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
Il ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le indennità di cui agli artt. 39 e 40.
Le disposizioni dei commi precedenti, salvo la comunicazione per iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di Legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 39 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Agli effetti della risoluzione del rapporto, ove non sussistano gli estremi per la risoluzione per giusta causa, dovranno osservarsi, con le modalità stabilite dalla Legge, i seguenti termini di preavviso:
- superato l'eventuale periodo di prova e fino a quattro anni compiuti di servizio presso l'azienda: mesi sei;
- oltre quattro anni e fino a otto anni compiuti: mesi otto;
- oltre otto anni e fino a dodici anni compiuti: mesi dieci;
- oltre dodici anni: mesi dodici.
I termini suddetti sono ridotti della metà in caso di dimissioni.
Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione di licenziamento o di dimissioni.
In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta alla parte inadempiente dall'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso, computata ai sensi degli articoli 20118 e 21212 del codice civile.
Qualora durante il periodo di preavviso prestato in servizio intervenissero accordi collettivi regolanti il trattamento economico, questi saranno applicati anche per la liquidazione dell'indennità dovuta per il mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'insorgere di malattia o di infortunio del dirigente durante il periodo di preavviso, ne sospende i termini, che riprenderanno dal momento dell'avvenuta guarigione.
Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente, senza il suo consenso, di prestare servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
Ove il dirigente rinunzi, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà dovuto al datore di lavoro.
L'indennità sostitutiva va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del 5º comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie, nonché, in base all'art. 2121, cod. civ., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.
2 Art. 2118 cod. civ. - Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto d lavoro a tempo indeterminato. dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai "contratti collettivi nazionali di lavoro", dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte dei prestatore dl lavoro.
Art. 2121 cod. civ. - Computo dell'indennità di mancato preavviso
L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, I premi di produzione, le partecipazioni agii utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 8 - Preavviso o indennità sostitutiva
Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1º giugno 2017, l'articolo 39, comma 1, del CCNL 31 ottobre 2014 è modificato come segue:
"Art. 39 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
1. Agli effetti della risoluzione del rapporto, ove non sussistano gli estremi per la risoluzione per giusta causa, dovranno osservarsi, con le modalità stabilite dalla Legge, i seguenti termini di preavviso:
- superato l'eventuale periodo di prova e fino a quattro anni compiuti di servizio presso l'azienda: mesi sei;
- oltre quattro anni e fino a dieci anni compiuti: mesi otto;
- oltre dieci anni e fino a quindici anni compiuti: mesi dieci;
- oltre quindici anni: mesi dodici".
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il dirigente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato come segue:
a) per il periodo fino al 31 maggio 1982, 30/30 per ogni anno di servizio prestato, effettuando il calcolo sulla retribuzione percepita nel maggio 1982.
Le frazioni di anno si computano in dodicesimi.
Le frazioni di mese superiore a 15 giorni saranno considerate come mese intero, mentre non verranno computate le frazioni fino a 15 giorni.
Tale trattamento deve calcolarsi sulla retribuzione a norma dell'art. 2121 del codice civile, computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione delle gratifiche straordinarie e di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto o dell'alloggio eventualmente goduto dal dirigente.
b) Per il periodo di servizio dal 1º giugno 1982 e per la rivalutazione dell'eventuale periodo precedente tale data, il trattamento di fine rapporto sarà disciplinato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Norma di attuazione
Le parti si danno atto che le disposizioni innovative dell'art. 21 del CCNL 5 maggio 1982 (riduzione dell'indennità di anzianità da 40/30 a 30/30) sono correlate all'introduzione dell'elemento di maggiorazione dal 1º gennaio 1982.
Per quanto concerne le anzianità antecedenti il 31 dicembre 1981 esse saranno calcolate parimenti sulla base dei 30/30 ma maggiorando il risultato del 27%.
Art. 41 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del dirigente il datore di lavoro corrisponderà agli aventi diritto il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso prevista per il caso di licenziamento e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per assicurazione infortuni e per ogni altra causa.
Ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al comma precedente, la decorrenza dello stesso è individuata dal giorno immediatamente successivo la data del decesso.
Parte settima - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 42 - Disposizioni generali
Per quanto si riferisce alla materia del servizio militare, delle benemerenze nazionali e degli assegni familiari, valgono le norme in vigore per gli impiegati di massima categoria dell'azienda a cui il dirigente appartiene.
Per quanto altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di Legge.
Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da accordi individuali, aziendali e da usi e consuetudini.
Art. 43 - Controversie di applicazione
Per la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi (FEDERAGENTI) e della Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato (MANAGERITALIA).
Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento annesso al presente contratto Sub all. A.
Clausola di salvaguardia
Qualora - nel corso di validità del presente accordo e fino al suo rinnovo - dovessero verificarsi modifiche "ex lege" inerenti agli istituti contrattuali in atto, le parti sono d'accordo di incontrarsi, entro trenta giorni dall'evento, per l'adeguamento degli istituti stessi alle nuove condizioni che verranno a crearsi e per i provvedimenti atti a salvaguardare le condizioni di miglior favore preesistenti, nel loro globale.
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2012, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2014.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 13 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2015, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme ed ha scadenza al 31 dicembre 2018.
[___]
Al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore nel suo complesso, e, contemporaneamente, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e Dirigenti, concordano di prorogarne la vigenza fino al 31 Dicembre 2019.
[___]
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
[___]
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 13 febbraio 2017 fino al 31 dicembre 2021, apportando ai contempo gli aggiustamenti definiti nei corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
[___]
Art. 44 - Decorrenza e durata
Il presente Accordo di proroga decorre dal 1º gennaio 2020, fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2021.
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 6 - Decorrenza e durata
1. Il presente accordo decorre dal 1º gennaio 2022, salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.
2. Le Parti si impegnano ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 dicembre 2025, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL, anche con riferimento alla sperimentalità della normativa sul welfare aziendale di cui all'articolo 22 bis del CCNL.
3. Le Parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo Testo Unico contrattuale entro sei mesi dalla data di stipula del presente accordo.
Allegato A - Regolamento della Commissione paritetica
Art. 1
La Commissione paritetica è composta da sei membri: tre designati dalla Federagenti o dalle Organizzazioni alla stessa aderenti e tre dalla Manageritalia o da Organizzazioni alla stessa aderenti.
La Commissione ha il compito di esaminare e risolvere le controversie d'interpretazione e applicazione del contratto.
Art. 2
La Commissione si riunisce su istanza di una delle parti aderenti alle Organizzazioni stipulanti il contratto, la quale rimetterà alla Commissione stessa tutti gli elementi utili all'esame del caso controverso.
Art. 3
La data di convocazione sarà fissata d'accordo fra le parti entro un mese dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.
Art. 4
L'esame suddetto deve essere portato a termine entro 90 giorni dalla data in cui la parte interessata richiede l'intervento della Commissione.
Art. 5
Al termine dell'esame verrà redatto in triplice copia il verbale conclusivo dal quale dovrà risultare se la decisione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza senza indicazione, in questo ultimo caso, dei nominativi dei votanti.
Qualora non si raggiunga alcuna decisione e cioè in caso di parità i singoli membri della Commissione potranno far constatare a verbale la "dichiarazione di voto" che riterranno opportuna. Copia del verbale sarà inviata alle Organizzazioni stipulanti per i provvedimenti di loro competenza.
Allegato B - Superminimo contrattuale
Gli accordi del 1º luglio 1997, 15 ottobre 1999, 4 aprile 2001, 3 agosto 2004, 11 dicembre 2007, 5 ottobre 2010 e 9 gennaio 2013, hanno previsto incrementi retributivi che non incidono sul minimo contrattuale mensile e che vengono conferiti a titolo di superminimo contrattuale ai dirigenti in base alla decorrenza della loro nomina.
Per il biennio 1997/1998, in via sperimentale, si è stabilito di calcolare gli aumenti contrattuali "ad personam" rivalutando le retribuzioni effettivamente percepite al 31 dicembre 1994 (o alla data di assunzione se successiva) in base alle seguenti percentuali:
- 5,40% (recupero inflazione 1995), 3,90% (recupero inflazione 1996) ed infine 2,50% (anticipo inflazione 1997), per determinare la retribuzione mensile con decorrenza 1º gennaio 1997;
- 2% (pari al tasso di inflazione programmata per il 1998) per determinare la retribuzione mensile con decorrenza 1º gennaio 1998.
Con l'accordo di rinnovo del 15 ottobre 1999 si è deciso invece di tornare alla più tradizionale formula dell'aumento retributivo in cifra fissa, riconoscendo ai dirigenti in forza i seguenti incrementi retributivi:
- dal 1º gennaio 1999 | L. 200.000 (103,29 €) lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2000 | L. 400.000 (206,58 €) lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2001 | L. 225.000 (116,20 €) lorde mensili |
-- dal 1º gennaio 2002 | L. 375.000 (193,67 €) lorde mensili |
- dal 1º agosto 2004 | euro 275,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2005 | euro 125,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2006 | euro 120,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2007 | euro 150,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2008 | euro 150,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2010 | euro 100,00 lorde mensili |
- dal 1 ° gennaio 2011 | euro 150,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2012 | euro 100,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2013 | euro 135,00 lorde mensili |
- dal 1º gennaio 2014 | euro 155,00 lorde mensili |
Nella seguente tabella riepiloghiamo gli importi dovuti a titolo di superminimo contrattuale per gli anni 2011-14:
Data nomina dirigente | Superminimo contrattuale | ||||
Dal | Al | Dal 1/01/2011 | Dal 1/01/2012 | Dal 1/01/2013 | Dal 1/01/2014 |
31/12/96 | X+Y+ | X+Y+ | X+Y+ | X+Y+ | |
01/01/97 | 30/09/99 | 1.689,74 | 1.789,74 | 1.924,74 | 2.079,74 |
01/10/99 | 31/12/99 | 1.586,45 | 1.686,45 | 1.821,45 | 1.976,45 |
01/01/00 | 01/04/01 | 1.379,87 | 1.479,87 | 1.614,87 | 1.769,87 |
02/04/01 | 03/08/04 | 1.070,00 | 1.170,00 | 1.305,00 | 1.460,00 |
04/08/04 | 31/12/04 | 795,00 | 895,00 | 1.030,00 | 1.185,00 |
01/01/05 | 31/12/05 | 670,00 | 770,00 | 905,00 | 1.060,00 |
01/01/06 | 11/12/07 | 550,00 | 650,00 | 785,00 | 940,00 |
12/12/07 | 31/12/07 | 400,00 | 500,00 | 635,00 | 790,00 |
01/01/08 | 05/10/10 | 250,00 | 350,00 | 485,00 | 640,00 |
06/10/10 | 31/12/10 | 150,00 | 250,00 | 385,00 | 540,00 |
01/01/11 | 09/01/13 | - | 100,00 | 235,00 | 390,00 |
10/01/13 | 31/12/13 | - | - | - | 155,00 |
01/01/14 | - | - | - | - |
Y = aumento in percentuale del 1º gennaio 1998
X = aumento in percentuale del 1º gennaio 1997
Allegato C - Accordo 4 aprile 2001
L'anno 2001, il giorno 4 aprile a Genova
tra
la FEDERAGENTI - Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi
e
la Fe.N.D.A.C. - Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999, ai sensi dell'articolo 36, secondo comma.
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
Il minimo contrattuale mensile è confermato in lire 4.286.0003(quattromilioniduecentoottantaseimila) lorde, per i dirigenti assunti o nominati dal 1º settembre 1997, ed in lire 5.600.000 4 (cinquemilioniseicentomila) lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Fermi restando i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ed in servizio alla data del 1º aprile 2001 compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento retributivo di lire 600.000 5 (seicentomila), ripartito come di seguito specificato:
- lire 225.000 6 mensili a decorrere dal 1º gennaio 2001;
- lire 375.000 7 mensili a decorrere dal 1º gennaio 2002.
L'aumento di lire 225.000 mensili riferito all'anno 2001 di cui al comma precedente potrà essere assorbito fino a concorrenza, da incrementi economici erogati dalle aziende a partire dal 1º gennaio 2001 sino al 31 marzo, esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione su futuri miglioramenti economici contrattuali.
Eventuali competenze arretrate e/o conguagli spettanti ai dirigenti in forza nel periodo 1º gennaio 2001 - 31 marzo 2001 in base al primo comma del presente articolo sono erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio.
3 2.214,53 €.
4 2.892,16 €.
5 309,87 €.
6 116,20 €.
7 193.67 €.
Art. 3 - Previdenza integrativa - Fondo "Mario Negri"
La retribuzione convenzionale annua di cui all'art 25, secondo comma, del CCNL 15 ottobre 1999, è elevata a lire 109.214.000 8 per il 2001 ed a lire 114.674.700 9 per il 2002.
8 56 404,32 €.
9 59 224,54 €.
Art. 4 - Retribuzione variabile
Alla data di stipula del presente contratto le parti hanno insediato una Commissione paritetica nazionale con l'incarico di esaminare i temi previsti nell'art. 12 del CCNL 15 ottobre 1999.
La Commissione presenterà alle Parti una relazione definitiva entro il 31 dicembre 2001.
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2001, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2002.
Successivamente a tale data sarà avviato il confronto negoziale relativo al rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999.
Allegato D - Accordo 19 dicembre 2002
Art. 27
Nel comma 2, al primo rigo, dopo la parola "sindacale" aggiungere le seguenti parole "o della quota di servizio".
* * *
2-bis. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal Regolamento.
Sono iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
* * *
2-ter. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
* * *
2-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in lire 1.700.00 - 0-euro 877,98. Tale importo è soggetto a rivalutazioni tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
Art. 25 - Previdenza integrativa
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Mario Negri.
2. A decorrere dal l ° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto a tale Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,46% della retribuzione convenzionale annua indicata al comma 5 e confluisce nel conto generale.
5. I contributi di cui ai precedenti corami sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
6. La contribuzione al Fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti, viene versata con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensiva dei ratei delle mensilità supplementari.
7 Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da un apposito Regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.
Allegato E - Accordo 3 agosto 2004
L'anno 2004, il giorno 3 del mese di agosto in Genova
Tra
la FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato;
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999, come modificato dall'accordo del 4 aprile 2001.
Art. 1 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º agosto 2004, il minimo contrattuale mensile è arrotondato in euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1º settembre 1997 ed in euro 2.893,00 (duemilaottocentonovantatre/00) per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) mensili lorde dal 1º agosto 2004, un aumento pari a euro 125,00 (centoventicinque/00) mensili lorde dal 1º gennaio 2005 ed un aumento pari a euro 120,00 (centoventi/00) mensili lorde dal 1º gennaio 2006,
Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.
3. Ai dirigenti assunti o nominati dalla data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1º gennaio 2005 e 1º gennaio 2006, indicati al precedente comma I, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.
1. In relazione al periodo 1º gennaio 2003-31 dicembre 2003 ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º gennaio 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di agosto 2004, un importo "una tantum" di curo 2.275,00 (duemiladuecentosettantacinque/00) lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2003.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2003-31 dicembre 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti compili potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.
4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.
Art. 4 - Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1º gennaio 2004, il comma 1 dell'art. 27 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1º gennaio 2004 è fissato nella misura del 5,7% a carico dell'azienda e dell'1,87% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di curo 45.940,00, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della contribuzione rispetto all'anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio ed i prosecutori volontari".
Dichiarazione delle Parti
Qualora per l'anno 2005 non venisse nuovamente confermato dal legislatore l'attuale limite annuo di deducibilità (corrispondente a euro 3.615,20) per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le parti si impegnano ad incontrarsi con urgenza al fine di concordare i necessari provvedimenti per evitare che le aziende debbano sopportare costi aggiuntivi.
Le parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, concordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evidenziate, nel rispetto di un percorso diagnostico predefinito in seno al Fondo Mario Besusso, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto conto del sesso e dell'età.
Gli organi direttivi del Fondo Mario Besusso provvederanno a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.
Art. 5 - Previdenza integrativa - Fondo Mario Negri
1. Ferma restando la retribuzione convenzionale di cui al comma 5 dell'art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999, come modificato dall'accordo del 19 dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai contini 3 e 4 dell'articolo 25 medesimo sono modificate come segue:
- a decorrere dal 1º gennaio 2003,
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,48%;
- a decorrere dal 1º gennaio 2004,
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,50%;
- a decorrere dal 1º gennaio 2005,
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,52%;
- a decorrere dal 1º gennaio 2006,
- contributo ordinario azienda 10,14%
- contributo ordinario dirigente 1,00%
- contributo integrativo azienda 1,54%.
2. Accordi individuali stipulati, a decorrere dal 1º giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo Mario Negri.
Art. 6 - Dirigenti di prima nomina
1. A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 25 e 26 del CCNL, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati DPN i dirigenti con un'età anagrafica fino a 39 anni compiuti e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compimento del 48º anno di età.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale. In caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud 1 e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.
4. Stante il carattere sperimentale della presente norma, le parti concordano nel limitarne l'applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1º giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2006. Le parti si riservano, quindi, di valutare l'impatto della norma e di confermarne l'applicabilità in occasione del prossimo rinnovo del CCNL
5. Tutto ciò premesso, con riferimento ai DPN come sopra definiti, la contribuzione dovuta dalla data di nomina/assunzione e fino al compimento di un triennio di anzianità nella qualifica potrà essere la seguente:
- art. 25 - previdenza integrativa
comma 4-bis - Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i Dirigenti di prima nomina (DPN), a decorrere dall'armo 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5, mentre il contributo integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la generalità dei dirigenti.
- art. 26 - previdenza integrativa individuale e coperture assicurative
comma 3-bis - Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore, A tale fine è dovuto dalle aziende tm contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.
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1 Le parti convengono che per "sud Italia" debbano intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
I commi 4 e 5 dell'art 14 del CCNL 15 ottobre 1999 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da liquidarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
5. L'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all'art. 6. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computata, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio prestato".
Art. 8 - Commissione di clima sul mobbing
Le parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cd. "mobbing", concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulatiti il presente accordo, dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di CCNL Tale Commissione avrà l'incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.
Art. 9 - Responsabilità civili e penali
All'art. 23 del CCNL 15 ottobre 1999 viene inserito il seguente comma:
"6. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell'azienda".
In relazione all'impegno assunto con la Dichiarazione congiunta in calce all'art. 28 del CCNL 15 ottobre 1999, si convengono le seguenti modifiche agli articoli 28, 29, 35 e 35-bis del CCNL stesso:
- l'art. 28 - Collegio di conciliazione e arbitrato - è sostituito dal seguente:
"1. È istituito, a cura delle organizzazioni stipulanti, un Collegio di conciliazione e arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle Organizzazioni stipulanti ed un terzo, con funzioni di presidente, viene scelto di comune accordo.
3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal presidente del tribunale di Genova.
4. Alla designazione del supplente del presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
5. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile,
6. Ognuno dei Rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.
8. Se il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410, 1º comma, del codice di procedura civile o all'art. 35-bis del presente contratto non riesca o comunque è decorso il termine previsto, per il suo espletamento, nel 1º collima dell'art. 410-bis del codice di procedura civile, ciascuna delle parti può promuovere Il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia. La citata organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso, in base al terzo comma del successivo art. 29.
9. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione imprenditoriale stipulante e, per conoscenza, al datore di lavoro interessato.
10. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita in Genova.
11. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'organizzazione imprenditoriale.
12. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro rappresentanti muniti di procura speciale, rinnoverà il tentativo di conciliazione e, avuta l'irrevocabile adesione esplicita alla procedura arbitrale di entrambe le parti alla prima riunione avanti il Collegio, procederà all'interrogatorio e all'istruttoria. Le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell'istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell'istruttoria sarà redatto processo verbale.
13. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche dell'eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché dell'eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
14. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma dell'art. 29 sopra richiamato.
15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dei dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.
16. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, con particolare riferimento alle dimensioni dell'azienda, all'anzianità di servizio ed all'età del dirigente, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile tra:
- un minimo pari a sei mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 30;
- ed un massimo pari a diciotto mensilità di preavviso spettanti al dirigente ai sensi dell'articolo stesso.
17. Il Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura arbitrale come disposto dall'art. 412- ter, ultimo comma, del codice di procedura civile.
18. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti íl Collegio stesso.
19. Le parti si danno atto che:
a) il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell'art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall'art. 412-quater del codice di procedura civile.
b) nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal comma 12 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, comma 3, del codice di procedura civile e 2113, comma 4, del codice civile, come modificati dagli artt. 1 e 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Dichiarazione delle Parti
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dal 1º settembre 2004, fatti salvi gli accordi già in atto in materia."
- L'art. 29 - Risoluzione del contratto di lavoro - è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte, Il dirigente licenziato ha facoltà di chiedere per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, la motivazione del recesso, se non è contenuta nella comunicazione stessa. In tal caso l'imprenditore, entro trenta giorni dalla richiesta del dirigente renderà note per iscritto le ragioni del licenziamento.
2. Ove non segua da parte dell'imprenditore la suddetta comunicazione dei motivi o il dirigente non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, il dirigente potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio di cui all'art. 28. Il Collegio di arbitrato è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata a.r., che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 412 del codice di procedura civile, oppure entro 30 giorni decorso il termine dei 60 giorni previsto nel primo comma dell'art. 410-bis del codice di procedura civile. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Il ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le indennità di cui agli artt. 30 e 32.
5. Le disposizioni dei commi precedenti, salvo la comunicazione per iscritto, non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di Legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia".
- L'art. 35 - Controversie di applicazione - è sostituito dal seguente:
"1. Per la soluzione delle controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi (FEDERAGENTI) e della Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato (MANAGERITALIA).
2. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato dal Regolamento annesso al presente contratto Sub all. A.
Clausola di salvaguardia
Qualora - nel corso di validità del presente accordo e fino al suo rinnovo - dovessero verificarsi modifiche ex lege inerenti agli istituti contrattuali in atto, le parti sono d'accordo di incontrarsi, entro trenta giorni dall'evento, per l'adeguamento degli istituti stessi alle nuove condizioni che verranno a crearsi e per i provvedimenti atti a salvaguardare le condizioni di miglior favore preesistenti, nel loro globale.
- Viene inserito il seguente art. 35-bis - Controversie individuali di lavoro:
"1. A decorrere dal 1º settembre 2004, fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni paritetiche di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui agli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
2. La Commissione paritetica di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro: da un rappresentante dell'Organizzazione stipulante;
b) per i dirigenti: da un rappresentante dell'Organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato,
4. L'Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
6. Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Organizzazione imprenditoriale.
7. La Commissione paritetica esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) l'indicazione dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) l'indicazione delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla Legge n. 533/1973 e dal D.Lgs. n. 80/1998, e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica di conciliazione.
10. e decisioni assunte dalla Commissione paritetica di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 35.".
Art. 11 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
All'art. 30 del CCNL 15 ottobre 1999 viene aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il periodo di preavviso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione di licenziamento o di dimissioni".
1. Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2003, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2006.
2. La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2006.
Allegato F - Accordo ponte 21 febbraio 2007
Tra
FEDERAGENTI
e
MANAGERITALIA
In previsione del rinnovo del CCNL, 15 ottobre 1999 e successive modificazioni per i Dirigenti delle agenzie raccomandatarie marittime, agenzie aeree e mediatori marittimi, scaduto il 31 dicembre 2006, si è stipulato il presente accordo che avrà validità fino all'avvenuto rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999.
Art. 1 - Dirigenti di prima nomina - DPN
A seguito dell'esito favorevole avuto dalla sperimentazione delle agevolazioni contributive per le aziende in caso di assunzione e/o nomina dei DPN, le parti concordano di prorogare tale istituto sino al rinnovo del suddetto CCNL e comunque, nell'eventualità di un mancato rinnovo, non oltre il 31 luglio 2007.
Art. 2 - Previdenza complementare Fondo "Mario Negri"
A seguito dell'emanazione delle norme contenute nella finanziaria 2007, relative al conferimento del t.f.r. a fondi di previdenza complementare a decorrere dal 1º gennaio 2007, l'art. 25 del T.U. 15 ottobre 1999, così come modificato dai successivi accordi di rinnovo, è integrato nella seguente maniera:
- al comma 1, dopo le parole "___ trattamento di previdenza" aggiungere la parola "complementare;
- dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. Il Fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti delle agenzie raccomandatarie marittime, agenzie aeree e mediatori marittimi, o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto. L'iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente CCNL e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.
1-ter. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.";
- dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"5-bis. Il Fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto comunque conferito.";
- al comma 6, dopo le parole "___ commi precedenti" aggiungere le parole "ed il t.f.r. conferito".
Allegato G - Accordo 11 dicembre 2007
L'anno 2007, il giorno 11 del mese di dicembre in Roma
Tra
la FEDERAGENTI - Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato,
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modifiche, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Art. 1 - Retribuzione minima contrattuale di ingresso
La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.900,00 (duemilanovecento/00) lordi.
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2007 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lordi dal 1º gennaio 2008.
2. Ai dirigenti assunti o nominati dalla data di stipula del presente accordo al 31 dicembre 2007 compete esclusivamente l'aumento con decorrenza 1º gennaio 2008.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2005 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
Art. 3 - Retribuzione variabile
1. L'articolo 12 del CCNL 15 ottobre 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - Retribuzione variabile
1. Sono sottoscritti, presso le Commissioni di cui all'art. 35-bis del presente contratto, gli accordi collettivi o individuali che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
2. Gli accordi di cui al presente articolo potranno usufruire delle eventuali agevolazioni di Legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione".
2. Nel CCNL 15 ottobre 1999 viene inserito il seguente articolo 35-ter:
"Art. 35-ter - Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile
La Commissione paritetica di cui all'art. 35-bis del CCNL, oltre che in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, è competente anche per la conferma degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'art. 12 del CCNL".
I commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1º gennaio 2007 ed all'11,15% a decorrere dal 1º gennaio 2008.
4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dal 1º gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1º gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1º gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1º gennaio 2007 ed all'1,76% a decorrere dal 1º gennaio 2008.
4-bis. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00% ed a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4".
Dichiarazione congiunta in materia di previdenza integrativa
Dato l'assetto mutualistico del Fondo Mario Negri, le maggiori contribuzioni dovute per effetto del presente accordo sono subordinate alla previsione di analoghe disposizioni nell'accordo che verrà stipulato per i dirigenti del terziario.
Art. 5 - Assistenza Sanitaria Integrativa - FASDAC
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il comma 1 dell'art. 27 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1º gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio".
Dichiarazione delle parti
Le parti, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel disegno di Legge finanziaria per il 2008, si impegnano ad intervenire tempestivamente al fine di concordare le necessarie revisioni della normativa contrattuale, statutaria e regolamentare del Fondo Mario Besusso, qualora sopraggiungessero modifiche legislative volte a ridisegnare la normativa applicabile, anche sotto l'aspetto fiscale, ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.
1. Le parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN che interverranno nel corso del biennio 2007/2008, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 4-bis, e 26, comma 3-bis, del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il comma 3-bis dell'articolo 26 medesimo viene modificato come segue:
"3-bis. Ai dirigenti di prima nomina (DPN), saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative".
Art. 7 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti
All'art. 22 del CCNL 15 ottobre 1999 vengono aggiunti il seguente comma 5-bis:
"5bis. Le aziende devono avere cura di garantire un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti ad un minimo di 6 giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale".
Dichiarazione delle parti
Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente in particolare attraverso le attività del CFMT e di FONDIR.
Art. 8 - Congedi per la prevenzione medica
Il dirigente ha diritto ad 1 giorno di congedo retribuito ogni biennio per l'utilizzo dei voucher di medicina preventiva secondo il programma attuato dal Fondo Mario Besusso.
Il suddetto congedo retribuito può essere fruito esclusivamente per la medicina preventiva e non dà quindi diritto ad alcuna indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
Art. 9 - Malattia e infortunio
All'articolo 18 del CCNL 15 ottobre 1999, viene inserito il seguente comma 4-bis:
"4-bis. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro indicato al comma 1 si intende ridotto fino a coincidere con il termine del periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato. Tale ipotesi, sarà dovuta al dirigente, oltre al t.f.r. e alle altre spettanze di fine rapporto, un'indennità pari ad 1/2 dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 30, comma 1".
Art. 10 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
All'articolo 28 del CCNL 15 ottobre 1999, come modificato dall'art. 10 dell'accordo 3 agosto 2004, viene inserito il seguente comma 16-bis:
"16-bis. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, nella qualifica di dirigente, superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'A.g.o. o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente".
Art. 11 - Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
1. Alle imprese che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, per un periodo di un anno dalla data di assunzione sono applicabili le medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina (DPN).
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono essere attuate nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa società o di società ad essa collegate, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.
L'art. 31 del CCNL 15 ottobre 1999 è modificato come segue:
"1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.
2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente".
Il comma 3 dell'articolo 16 del CCNL 15 ottobre 1999 è modificato come segue:
"3. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al t.f.r. e all'indennità sostitutiva del preavviso. Salvo diverso accordo fra le parti interessate, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età, se uomo, o il 50º anno di età, se donna. Analogamente, l'azienda non può unilateralmente disporre il trasferimento del dirigente in un Paese estero situato in una delle aree geografiche dichiarate, al momento del trasferimento, "zone a rischio" o anche, per il dirigente con familiari a carico, "zone di cautela" dall'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri".
1. Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.
2. Le parti relative al trattamento retributivo, alla previdenza ed assistenza integrative scadranno il 31 dicembre 2008.
Allegato H - Accordo 5 ottobre 2010
L'anno 2010, il giorno 5 del mese di ottobre in Genova
tra
FEDERAGENTI - Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modifiche, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Art. 1 - Retribuzione minima contrattuale di ingresso
La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può essere in ogni caso inferiore a euro 3.000,00 (tremila) lordi.
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento) mensili lorde dal 1º gennaio 2010 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta) mensili lorde dal 1º gennaio 2011.
2. Gli aumenti mensili di cui al comma precedente potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2008 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
3. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai dirigenti in servizio al momento della stipula del presente accordo, dovranno essere erogate "pro-quota", in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di novembre 2010.
1. In relazione al periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre 2009, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1º gennaio 2009, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2009, un importo "una-tantum" di euro 800,00 (ottocento/00). La corresponsione dell'"una-tantum" verrà suddivisa in due tranche di pari importo da erogarsi rispettivamente con la retribuzione dei mesi di gennaio e giugno 2011.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre 2009, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato "pro-quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.
3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2008, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.
4. L'importo "una-tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.
In ottemperanza a quanto previsto dal piano di riallineamento del Fondo per la sua trasformazione in regime a capitalizzazione, nonché in analogia con quanto già definito dal CCNL per i dirigenti del terziario, a decorrere dal 1º gennaio 2009 la contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri è modificata come segue:
a) fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'11,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell'art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è fissato all'11,35% a decorrere dal 1º gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal 1º gennaio 2010;
b) il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'1,76% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell'art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è pari all'1,78% a decorrere dal 1º gennaio 2009 ed all'1,80% a decorrere dal 1º gennaio 2010;
c) fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, già pari per il 2008 al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate alla lett. b).
1. Le parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di DPN intervenute nel corso del triennio 2009-2011, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli artt. 25, comma 4-bis, e 26, comma 3-bis, del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni.
1. Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2009, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2011.
Allegato I - Accordo 9 gennaio 2013
L'anno 2013, il giorno 9 del mese di gennaio in Genova
tra
FEDERAGENTI - Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modifiche, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Art. 1 - Retribuzione minima contrattuale di ingresso)
La retribuzione mensile dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può essere in ogni caso inferiore a euro 3.200,00= (tremiladuecento) lordi.
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 100,00 (cento/00) mensili lorde dal 1º gennaio 2012, un aumento di euro 135,00 (centotrentacinque/00) mensili lorde dal 1º gennaio 2013 ed un ulteriore aumento pari a euro 155,00 (centocinquantacinque/00) mensili lorde dal 1º gennaio 2014.
2. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 9 gennaio 2013 e nel corso degli anni di vigenza del presente accordo, è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.
3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.
4. Le competenze arretrate e gli eventuali conguagli spettanti ai dirigenti con riferimento all'anno 2012, dovranno essere erogate pro quota, in ragione dei mesi interi prestati in servizio, entro il mese di febbraio 2013.
Art. 3 - Assistenza sanitaria integrativa - FASDAC
L'art. 27 del CCNL del 15 ottobre 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 27 - Assistenza sanitaria integrativa
1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo Mario Besusso) integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1º gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1º ottobre 2011 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno;
c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1º ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1º luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati..
Art. 4 - Previdenza complementare Fondo Mario Negri
In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di riallineamento del Fondo per la sua trasformazione in regime a capitalizzazione, nonché in analogia con quanto già definito dal CCNL per i dirigenti del terziario, a decorrere dal 1º gennaio 2011 la contribuzione dovuta al Fondo Mario Negri è modificata come segue:
a) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'11,15% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell'art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è fissato all'11,35% a decorrere dal 1º gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal 1º gennaio 2010.
b) Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, già pari per il 2008 all'1,76% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5 dell'art. 25 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, è pari all'1,78% a decorrere dal 1º gennaio 2009, all'1,80% a decorrere dal 1º gennaio 2010, all'1,84% a decorrere dal 1º gennaio 2011, all'1,87% a decorrere dal 1º gennaio 2012 ed all'1,91% a decorrere dal 1º gennaio 2013.
c) Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina, già pari per il 2008 al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate alla lettera b).
Art. 5 - Fondi integrativi ed Enti contrattuali
Ove si rendessero necessari interventi per l'anno 2014, dato l'assetto mutualistico dei Fondi Mario Negri e Mario Besusso, dell'Associazione Antonio Pastore e del CFMT, le parti si impegnano ad incontrarsi tempestivamente, al fine di estendere ai dirigenti ed alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto, le eventuali maggiori contribuzioni dovute ai suddetti Enti per effetto di accordi stipulati per i dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che la contribuzione agli Enti e Fondi contrattuali di cui agli artt. 26 e 27 del CCNL (Antonio Pastore e FASDAC), non è sospesa nel caso di periodi di aspettativa non retribuita inferiori a 30 giorni di calendario consecutivi.
Art. 6 - Agevolazioni contributive per l'assunzione di dirigenti
1. Dopo l'articolo 27 del CCNL 15 ottobre 1999 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli 27-bis e 27-ter:
Art. 27-bis - Dirigenti di prima nomina (DPN)
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.
2. Ai sensi del precedente comma 1, possono essere considerati DPN i dirigenti assunti o nominati entro il compimento del 40º anno di età e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a 3 anni anche in aziende diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48º anno di età, nonché i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, ovvero un anno dalla data di assunzione del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale..
Art. 27-ter - Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese, possono essere instaurati anche tramite contratti di lavoro dipendente con qualifica di dirigente, a tempo determinato, nell'ambito delle previsioni di Legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN, di cui all'art. 27-bis del CCNL, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno..
3. I nuovi requisiti fissati con il presente articolo si applicheranno alle assunzioni decorrenti dal 1º gennaio 2013 in avanti. I Fondi potranno accettare le richieste di nomina/assunzione di DPN riferite al periodo 1º gennaio-31 dicembre 2012, sulla base dei requisiti previsti dal precedente CCNL
1. Le parti, al fine di favorire politiche attive per l'occupazione dei dirigenti, concordano di affidare a CFMT, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la promozione di iniziative volte a favorire la ricollocazione dei dirigenti.
2. Tali attività affidate a CFMT saranno finanziate con un contributo una tantum a carico delle aziende pari a euro 40,00 per ciascun dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e un equivalente contributo a carico del dirigente, da versarsi unitamente ai contributi relativi al primo trimestre 2013.
3. La gestione economico/finanziaria delle attività di cui al presente articolo sarà oggetto di rendicontazione separata.
1. Le parti, in considerazione del mutato ambito normativo previdenziale pubblico, convengono sulla necessità di favorire iniziative volte a garantire soluzioni funzionali alla maggiore permanenza, in servizio dei lavoratori che hanno compiuto i 60 anni di età, favorendo il ricambio intergenerazionale in un clima di collaborazione reciproca e di disponibilità ad investire sulle nuove assunzioni di giovani lavoratori.
2. A tal fine, i dirigenti a cui mancano alcuni anni alla decorrenza del pensionamento pubblico potranno sottoscrivere accordi di trasformazione del rapporto di lavoro a fronte dell'impegno ad assumere la funzione di tutor nei confronti di giovani dirigenti, o anche di lavoratori con qualifica di quadro o livello equipollente, in modo da favorire l'occupazione e, al contempo, non disperdere la conoscenza, le competenze e la professionalità proprie dei dirigenti senior.
3. Gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo dovranno essere ratificati in sede di Commissione Paritetica di conciliazione delle controversie.
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2012, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2014.
Allegato L - Accordo 31 ottobre 2014
L'anno 2014, il giorno 31 del mese di ottobre in Roma
tra
FEDERAGENTI - Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi agenti aerei e mediatori marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, thrisnao, servizi, terziario avanzato
si è stipulato il seguente Accordo per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Art. 1 - Previdenza complementare ed assistenza sanitaria integrativa
In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di riallineamento del Fondo Mario Negri per la sua trasformazione in regime a capitalizzazione, le Parti concordano di adeguare l'aliquota per la determinazione del contributo integrativo aziendale che, a decorrere dal 1º gennaio 2014 sarà pari all'1,95%.
Analogamente, al fine di garantire la sostenibilità del piano di riordino del FASDAC, le parti concordano di attivare, limitatamente all'anno 2014, l'adeguamento pari al 2% del contributo di solidarietà a carico di imprese e pensionati, riservandosi la valutazione sulle annualità successive entro la scadenza del vigente CCNL (31 dicembre 2014).
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di cui all'art. 27, comma 1, lett. b) del vigente CCNL, come modificato ad ultimo dall'art. 3 dell'accordo del 9 gennaio 2013, è fissata nella misura del 2,46% mentre la contribuzione a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.008,10 annui.
L'adeguamento della contribuzione di cui al presente articolo, avverrà entro il 10 gennaio 2015 e senza interessi né ulteriori oneri per le imprese, se non quelli derivanti dalla contribuzione stessa.
Il presente accordo, che deve intendersi a definizione degli impegni assunti con il precedente accordo di rinnovo del 9 gennaio 2013, decorre dal 1º gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre 2014.