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Testo Consolidato CCNL del 31/10/2014
DIRIGENTI - AGENZIE MARITTIME ED AEREE
Testo consolidato del CCNL 31/10/2014
Dirigenti agenzie marittime
Decorrenza: 01/01/2012
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 31/10/2014 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
- Accordo 31/10/2019
- Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
- Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 31 ottobre 2014,
Tra:
- la FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi Agenti Aerei e Mediatori Marittimi, rappresentata dal proprio Presidente, assistito dal Segretario Generale;
e
- MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato, rappresentata dal proprio Presidente, con la partecipazione della delegazione sindacale, assistita dal Segretario Generale e dal responsabile ufficio relazioni sindacali;
si è stipulato
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro - Testo Unico - che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonché, in quanto compatibili con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato - fra le agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi ed i dirigenti delle agenzie stesse.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Verbale di stipula
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio in Genova
tra
Federagenti - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del CCNL 31 ottobre 2014, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.
Le parti condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Verbale di stipula
Il giorno 31 ottobre 2019
Tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
PREMESSO CHE
> il 31 dicembre 2018 è scaduto il CCNL 31 ottobre 2014 e successive modifiche, per i Dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi;
> le Parti firmatarie:
- condividono l'esigenza di valorizzare il ruolo propulsivo del settore, che contribuisce alla creazione di valore aggiunto ed occupazione;
- condividono la necessità di una ripresa degli investimenti pubblici in innovazione e di misure di sostegno alle imprese operanti nel settore, decisive per la produttività complessiva del sistema Paese;
- condividono l'esigenza di un processo di progressiva riduzione della pressione fiscale per dare impulso ai consumi delle famiglie ed agli investimenti delle imprese e dei suoi manager;
- condividono, altresì, l'esigenza del rafforzamento, anche in termini di efficienza e sostenibilità, dei sistemi di welfare e bilateralità contrattuale, con l'obiettivo di confermare la bilateralità come una reale opportunità per imprese e manager.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
CONCORDANO QUANTO SEGUE
[___]
Accordo 13/09/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
L'anno 2021, il giorno 13 del mese di settembre in Roma,
tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che
- il 31 dicembre 2019, per effetto dell'accordo di proroga del 31 ottobre 2019, è scaduto il CCNL per i Dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi sottoscritto il 13 febbraio 2017 e successive modifiche;
- le Parti firmatarie, al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, avevano condiviso il 31 ottobre 2019 la necessità di mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale;
- dal confronto tra le Parti si è giunti alla definizione di importanti innovazioni in materia di welfare contrattuale ma anche alla constatazione che, a causa del perdurare della situazione di incertezza economica, aggravata dall'insorgere della pandemia Covid-19, i tempi per la definizione di un accordo di rinnovo non siano ancora maturi;
- le Parti firmatarie condividono, tuttavia, la volontà di non vanificare il percorso contrattuale fin qui intrapreso e di confermare le modifiche definite in materia di welfare e bilateralità, senza con ciò prevedere alcun onere aggiuntivo per le imprese.
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Le Parti, per consentire un confronto produttivo e paritario e per garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e dirigenti, concordano di prorogare la vigenza del CCNL 13 febbraio 2017 fino al 31 dicembre 2021, apportando ai contempo gli aggiustamenti definiti nei corso della trattativa per il rinnovo del CCNL.
Per tutto quanto non previsto dai presente accordo, si rinvia alle disposizioni del vigente CCNL e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla suddetta data di scadenza.
Le Parti condividono il principio dell'unicità dei contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza.
Le Parti considerano il contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.
Pertanto, per la definizione dei CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei datori di lavoro e dei dirigenti, Federagenti e Manageritalia procederanno alla riscossione di contributi sindacali di adesione contrattuale per il tramite degli enti di cui agii articoli 22, 25, 26 e 27 del presente CCNL.
Anche ai fine di assicurare parità di condizioni fra le imprese, sono tenuti alla corresponsione di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro che applicano il CCNL.
Le Parti concordano che quanto previsto dal presente accordo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.
Le misure contributive formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipulare fra le Parti.
In attesa di poter riprendere il confronto per il rinnovo dei CCNL 21 dicembre 2016 e successive modificazioni, le Parti concordano di modificare gli articoli 18, 22 - con l'introduzione di un nuovo articolo 22bis - 25, 26 e 27 come segue:
[___]
Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre in Roma,
tra
La FEDERAGENTI - Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
- condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;
- condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle imprese e dei loro dirigenti;
- riaffermano la volontà di proseguire nella valorizzazione del welfare contrattuale e di voler rafforzare l'impegno verso l'economicità e la trasparenza delle gestioni, la massima attenzione alla sostenibilità, all'efficacia futura dei Fondi, al miglioramento continuo dell'efficienza nel loro funzionamento, alla qualità dell'offerta e dell'erogazione dei servizi agli utenti, dimostrando in tal modo di guardare al futuro con attenzione e responsabilità, nel solco di una storia di condivisione di puntuali riforme che nel tempo hanno garantito, con una visione coraggiosa, il costante adeguamento degli strumenti di welfare ai cambiamenti intervenuti.
Tutto ciò premesso,
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 31 ottobre 2014 e successive modificazioni, per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, che va considerato congiuntamente all'accordo 13 settembre 2021, per la parte normativa.
Parte prima - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Agli effetti del presente contratto si considerano "dirigenti" di agenzia marittima i prestatori di lavoro subordinato i quali in concreto abbiano compiti che importino la disponibilità, con autonomia e discrezionalità, delle direttive da imprimere agli affari aziendali all'interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale dell'azienda o di una parte autonoma di essa considerata come Organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato e precisamente gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisce non in modo occasionale poteri e rappresentanza di tutta o di una parte preponderante dell'azienda, i direttori, i condirettori, i vicedirettori sia tecnici che amministrativi e coloro ai quali l'azienda abbia espressamente conferito la qualifica di dirigente o comunque assegnato compiti che comportino i poteri di cui sopra.
La sussistenza delle condizioni di cui sopra comporta il riconoscimento da parte dell'azienda della qualifica di dirigente ai fini dell'applicazione del presente contratto.
In caso di divergenza sul riconoscimento della qualifica, ai fini dell'applicazione del presente contratto, le relative controversie saranno sottoposte al giudizio della Commissione paritetica nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell'ambito delle azioni positive raccomandate dal governo dirette al conseguimento della effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette ad eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati alla appartenenza all'uno o all'altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione.
Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del codice quadro sull'Etica del servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee-guida di riferimento.
A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del Comitato permanente "Etica del servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente.
In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti, coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell'impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli ed alle nuove realtà produttive ed alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento.
L'assunzione o nomina del dirigente deve risultare da atto scritto, nel quale deve essere indicata la data di inizio del rapporto e della nomina a dirigente, il trattamento economico iniziale, l'eventuale applicazione del trattamento previdenziale previsto per i DPN dai successivi artt. 29 e 31 e le attribuzioni, poteri e responsabilità che gli vengono assegnati, confermandone ogni variazione per atto scritto.
Il contratto a termine è consentito nel rispetto delle relative norme di Legge.
L'eventuale determinazione del periodo di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2096 del codice civile, potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei.
Il periodo di prova viene sospeso in caso di malattia o infortunio fino a sessanta giorni di durata, e ripreso al termine dello stato morboso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova al dirigente saranno corrisposti i ratei di mensilità supplementari e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonché l'indennità di anzianità con espressa esclusione del preavviso.
Parte seconda - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 6 - Determinazione degli elementi della retribuzione
Il trattamento economico del dirigente sarà stabilito da accordi individuali con rispetto in ogni caso di quelli di carattere collettivo, che fisseranno il trattamento economico minimo. Comunque la retribuzione globale annua del dirigente non potrà essere inferiore a quanto percepito globalmente dall'impiegato alle sue dirette dipendenze, meglio retribuito.
La retribuzione è costituita dalle seguenti voci:
- minimo contrattuale;
- eventuale importo ex elemento di maggiorazione;
- eventuali importo ex scatti d'anzianità;
- eventuali superminimi contrattuali;
- eventuali superminimi individuali, comunque denominati.
È soppresso il sistema di adeguamento retributivo al costo della vita (indennità di contingenza) disciplinato con l'accordo del 13 maggio 1986 che viene contestualmente abrogato.
Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 1º novembre 1991 (lire 1.434.067 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 1º aprile 1992, nel minimo contrattuale mensile, come stabilito dall'accordo economico nazionale del 2 dicembre 1992.
La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per ventisei quella mensile.
Art. 7 - Minimo contrattuale mensile
A decorrere dal 1º agosto 2004, il minimo contrattuale mensile è arrotondato in euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) lordi per i dirigenti assunti o nominati dal 1º settembre 1997 ed in euro 2.893,00 (duemilaottocentonovantatre/00) lordi per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Fermi restando i minimi di cui al comma I del presente articolo e le previsioni di cui ai successivi articoli 8, 9 e 11, se applicabili, la retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo dell'Il dicembre 2007 non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.900,00 mensili lordi; per quelli assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 5 ottobre 2010, a euro 3.000,00 mensili lordi; per quelli assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 9 gennaio 2013, a euro 3.200,00 mensili lordi.
Accordo di rinnovo 13/02/2017 (Decorrenza 01/01/2015)
Art. 1 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1º marzo 2017, un aumento pari a euro 110,00 mensili lordi dal 1º gennaio 2018 e un aumento pari a euro 160,00 mensili lordi dal 1º dicembre 2018.
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.
3. La retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula dell'accordo del 13 febbraio 2017 non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 3.500,00 mensili lordi".Accordo di rinnovo 27/10/2023 (Decorrenza 01/01/2022)
Art. 2 - Aumento retributivo
1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a euro:
a) 150,00 mensili dal 1º dicembre 2023
b) 150,00 mensili dal 1º luglio 2024
c) 150,00 mensili dal 1º luglio 2025
2. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2019, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.
3. La retribuzione minima contrattuale di ingresso per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del presente accordo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 3.600,00 a decorrere dal 1º dicembre 2023, a euro 3.700,00 a decorrere dal 1º luglio 2024 e a euro 3.800,00 a decorrere dal 1º luglio 2025.
Art. 8 - Superminimo contrattuale1
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 7, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che ricadono nelle casistiche indicate negli allegati C, E, G, II ed I compete, sulla retribuzione di fatto ed a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da calcolarsi secondo i criteri ivi fissati.