S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 15/05/2025
DIPORTO COMMERCIALE (Confsal - Unilavoro)
Testo consolidato del CCNL 15/05/2025
Per i marittimi impiegati per attività di charter, diporto commerciale e su navi destinate al noleggio per finalità turistiche
Decorrenza: 15/05/2025
Scadenza: 31/12/2029
L'anno 2025 oggi 15 maggio in Roma
- ASSOYACHT - Associazione Armatori del Diporto
- UNILAVORO P.M.I.
e
- CIU UNIONQUADRI
- CONFSAL FISALS e le sue sezioni:
> Marittimi Comandanti e Direttori di Macchina del Tirreno Centrale
> SCT - Super Captains Team
Alla presenza quali parti uditrici di:
- A.Ma.Di - Associazione Marittimi del Diporto
- IYCA - Italian Yacht Chef Association
hanno stipulato il presente accordo collettivo riguardante i lavoratori marittimi imbarcati su unità da diporto dedicate ad attività commerciali e di charter, nonché navi destinate al noleggio per finalità turistiche di cui all'art. 3 della Legge 172 del 2003.
Il presente contratto collettivo si applica a tutti i membri dell'equipaggio delle unità da diporto dedicate ad attività commerciali e di charter nonché alle navi destinate al noleggio per finalità turistiche di cui all'art. 3 della Legge 172 del 2003 anche ove iscritte al Registro Internazionale. Il presente contratto collettivo è da ritenersi conforme alle disposizioni ILO - MLC 2006 e successive modifiche comprese quelle del 2022 entrate in vigore il 23 dicembre 2024.
Per armatore si deve intendere il soggetto proprietario dell'unità ovvero colui che ha rilevato o ricevuto dal proprietario la responsabilità per l'utilizzo dell'unità da diporto (armatore/utilizzatore) anche ai sensi dell'art. 265 del codice della navigazione ovvero dall'art. 24 bis D.Lvo 18 luglio 2005 n. 171 o di ogni altra norma che secondo il diritto internazionale o nazionale si applica all'unità in cui si svolge l'attività lavorativa.
Per membro dell'equipaggio si intende quel soggetto avente titolo e funzione di lavoratore a bordo secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 171/2005 Codice della Nautica da Diporto, dal Codice della Navigazione e dal Decreto n. 121 del 10 maggio del 2005 come modificato dal Decreto n. 227 del 13 dicembre 2023.
Il presente CCNL potrà essere applicato anche a marittimi ai quali vengono affidate temporaneamente attività "a terra" connesse al recupero, mantenimento o rifornimento in efficienza e piena funzionalità di servizio dell'unità marittima, nonché la supervisione, il monitoraggio, la preparazione, l'allestimento o la riparazione dell'unità dove è imbarcato il marittimo ovvero di altre unità del medesimo armatore ovvero di una nuova unità marittima ancora non consegnata.
Il presente contratto collettivo non si applica alle unità private anche ove le medesime svolgano noleggio occasionale secondo l'art. 49 bis del Codice della Nautica da Diporto. Dette unità dovranno applicare il CCNL per i marittimi imbarcati su unità da diporto per i servizi resi in ambito marittimo privato e di navigazione non commerciale sottoscritto in data 1º dicembre 2022 e ss modifiche ed integrazioni.
Art. 1 - Il rapporto di lavoro
I rapporti di lavoro regolamentati dal presente contratto collettivo potranno essere a tempo determinato, indeterminato o a viaggio come previsto dalle normative nazionali e più oltre disciplinato. Il marittimo potrà essere trasferito su qualunque unità dell'armatore salvo quanto più oltre previsto in relazione all'eventuale impatto economico.
Art. 2 - Contratto di arruolamento
Il rapporto di lavoro previsto dal presente accordo collettivo si instaura con la stipula del contratto di arruolamento da sottoscrivere in forma scritta e per atto pubblico ricevuto dall'Autorità Marittima o Consolare, ove previsto dalla normativa nazionale. Ove tale adempimento non sia previsto come obbligo dalla normativa italiana, il contratto di arruolamento dovrà comunque essere stipulato in forma scritta (es. unità battenti bandiera estera).
Ai sensi della Legge n. 135/1977 tutti i rapporti contrattuali, assicurativi e previdenziali, possono essere instaurati, gestiti, sviluppati, modificati e conclusi anche dal raccomandatario marittimo che, ove nominato, agisce in nome e per conto dell'armatore con ogni facoltà di attivazione e resistenza in giudizio nonché di ogni altra prerogativa e potere di rinunciare, conciliare e transigere sia in sede stragiudiziale che giudiziale in piena ed assoluta rappresentanza dell'armatore. Quanto appena detto salva la possibilità che lo specifico mandato ponga limiti più stringenti all'operato del raccomandatario marittimo.
Il rapporto di arruolamento può essere concordato tra le parti sia a tempo determinato che indeterminato.
Nei rapporti a tempo determinato la data di scadenza deve essere sempre intesa in senso funzionale per cui allo scadere, salvo quanto più oltre previsto, il marittimo sbarcherà liberando l'unità da diporto da ogni suo bene.
Il contratto di arruolamento formalizzato di fronte all'autorità marittima può essere integrato da un altro accordo sottoscritto separatamente per disciplinare meglio il contenuto dei rapporti giuridici, comprese le informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 104 del 2022 applicabili al settore marittimo e quanto previsto dalla MLC 2006 e ss aggiornamenti, anche in relazione all'informativa sugli strumenti di protezione finanziaria.
Il presente Contratto Collettivo si applica quando il rapporto è inerente unità battente bandiera italiana, quando entrambe le parti hanno comunque nazionalità / residenza italiana ovvero quando parte armatoriale ha residenza italiana ed il contratto di arruolamento è stipulato in Italia o presso un consolato o ambasciata italiana all'estero.
Può comunque essere applicato dalle parti quando la navigazione si svolge prevalentemente in ambito marittimo nazionale o in caso di espressa volontà delle parti.
In quest'ultima ipotesi, ovvero nelle altre ipotesi in cui non vi è un obbligo legale di applicare il presente CCNL al rapporto di lavoro ovvero quando non vi è obbligo di attivare una posizione previdenziale o assistenziale in Italia, l'applicazione dello stesso si limita alla parte normativa ed economica tra le parti e non si estende a terzi; pertanto, non equivale di per sé ad assoggettamento dei rapporti alla normativa fiscale e previdenziale/assistenziale italiana le quali sono disciplinate da normativa nazionale ed internazionale specifica.
Ove il marittimo arruolato sia di nazionalità straniera, a sua richiesta, il contratto integrativo di arruolamento eventualmente sottoscritto in aggiunta alla convenzione di arruolamento, dovrà essere tradotto anche in lingua inglese.
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato deve avere la forma scritta e deve essere inserito all'interno del contratto di arruolamento. Il contratto di arruolamento a tempo determinato non può avere durata superiore ad un anno, salva diversa determinazione attraverso accordi di secondo livello o territoriali. Qualora il rapporto di lavoro prosegua oltre i limiti temporali sopra detti, lo stesso si trasforma in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal superamento del limite temporale medesimo fatto salvo quanto previsto dall'art. 326 comma 3 Codice Navigazione. Ad integrazione di quanto previsto nel predetto comma 3 si prevede che si considerano in continuità due contratti a tempo determinato ove tra gli stessi sia intercorso un periodo inferiore a 90 giorni.
Ritenendo il settore particolarmente discontinuo e ad alta stagionalità sotto il profilo della navigazione sono esclusi i limiti percentuali riservati ai contratti di lavoro a termine.
Il periodo di imbarco potrà essere ampliato dall'armatore, in accordo con il marittimo, entro un limite massimo di trenta giorni per esigenze strettamente legate al piano di navigazione o di sicurezza o comunque fino al primo approdo utile per il rientro a casa del marittimo. In tali ipotesi non si verifica alcuna trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ovvero altra conseguenza normativo o giuridica, ma il lavoratore ha diritto di ricevere la piena retribuzione e gli altri elementi connessi (ferie, ecc.) per le giornate lavorate secondo quanto previsto dal contratto di arruolamento.
Le parti possono prevedere nel contratto di arruolamento o in separato accordo, nonché mediate accordi di secondo livello aziendale o territoriale, eventuali patti di stabilità o non concorrenza del rapporto di lavoro e relativa disciplina.
Il contratto di arruolamento può anche essere limitato ad uno o più viaggi contenuti nell'ambito temporale massimo di un anno. Il contratto o eventuali accordi scritti con il lavoratore devono indicare espressamente la durata massima del viaggio o dei viaggi. Possono essere compresi nel concetto di singolo viaggio anche gli spostamenti e le traversate necessarie a raggiungere i luoghi di imbarco ovvero gli eventuali spostamenti ed il parziale disarmo anche stagionale.
Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore a 60 giorni, potrà essere considerato ad ogni effetto periodo di prova, fatta salva la prova scritta del patto stesso nel contratto di arruolamento o accordo integrativo. Detto periodo, ove lavorato sarà regolarmente retribuito per il periodo totale o parziale effettivamente lavorato.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato o a viaggio si applicano invece i limiti e le modalità di calcolo di cui all'art. 7 del D.