S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economico e normativa relativa all'Ente Croce Rossa Italiana, precedente al CCNL 27/05/2020, si rinvia al CCNL " Funzioni Centrali"- Settore " Enti pubblici.
Testo Consolidato CCNL del 27/05/2020
CROCE ROSSA ITALIANA E TERZO SETTORE
Testo consolidato del CCNL 27/05/2020
per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, fondazioni
Decorrenza: 01/01/2020
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 27/05/2020 come modificato da:
- Errata corrige 03/02/2021
Roma, 27 maggio 2020
Il giorno 27 maggio 2020 alle ore 12:00, presso la sede dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di Via Bernardino Ramazzini, 31- 4º piano, si sono incontrati:
- CROCE ROSSA ITALIANA rappresentata dal Segretario Generale;
- FP CGIL;
- CISL FP Funzione Pubblica, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale, dal Coordinatore Nazionale del Terzo Settore
- UIL FPL rappresentata dal Segretario Generale.
Considerato che in data 23 gennaio 2020 è stata sottoscritta l'ipotesi del l° Contratto Collettivo di Lavoro della CROCE ROSSA ITALIANA, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni per il Triennio Economico e Giuridico a partire dal 1º gennaio 2020 a tutto il 31 dicembre 2022 per il personale dipendente del Comitato Nazionale, Regionale e Comitati territoriali.
Considerato che lo stesso è stato approvato dagli Organi Statutari di Croce Rossa Italiana e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto allegato in copia conforme e firmata.
Le parti stabiliscono che l'applicazione del nuovo CCNL avverrà senza soluzione di continuità rispetto al contratto attualmente applicato con il mantenimento di condizioni economiche e normative di miglior favore in atto, ivi compresa l'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche contrattualmente previste.
Inoltre le Parti stabiliscono la costituzione di un tavolo di raccordo per accompagnare il percorso di passaggio tra il CCNL attualmente applicato e il nuovo CCNL oggi sottoscritto, a tutti i livelli.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sarà trasmesso entro 30 giorni dalla stipula definitiva, al Ministero del Lavoro, al CNEL e pubblicato sul sito dell'Associazione.
Verbale di stipula
Roma, 3 febbraio 2021
Il giorno 3 febbraio 2021 alle ore 11.30, presso la sede dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di Via B. Ramazzini, 31, si sono incontrati:
- CROCE ROSSA ITALIANA rappresentata dal Segretario Generale reggente;
- FP CGIL;
- CISL FP dal Segretario Nazionale e dal Coordinatore Nazionale del Terzo Settore;
- UIL FPL rappresentata dal Responsabile Terzo Settore.
Premesso che in data 27 maggio 2020 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni;
Premesso che lo stesso è stato è stato depositato, secondo le procedure previste, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
Premesso che in data 7 dicembre 2020, le Parti hanno sottoscritto l'Accordo di armonizzazione contrattuale al fine di disciplinare la confluenza del trattamento economico e normativo del personale in servizio dell'Associazione, dal CCNL Anpas al CCNL per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana;
Rilevato che nella Tabella 1 dell'art 52, per mero errore materiale, relativamente alla Categoria A, posizione economica 2, è riportato l'importo di € 1.248,01 in luogo dell'importo corretto di € 1.284,01
Convengono quanto segue
[___]
2. Il presente Verbale di verrà depositato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
IPOTESI DI ACCORDO
In data 23 gennaio 2020 presso la sede della CRI di Via Toscana, 12, si sono incontrati
l'Associazione della Croce Rossa Italiana ("Croce Rossa Italiana"), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Regionale CRI Toscana
e
CGIL FP, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Nazionale;
CISL Funzione Pubblica, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Petriccioli, dal Segretario Nazionale Franco Berardi, dal Coordinatore Nazionale del Terzo Settore Massimiliano Marzoli;
UIL-FPL, rappresentata dal Segretario Generale Michelangelo Librandi e dal Responsabile Nazionale Terzo Settore Bartolomeo Perna, coadiuvato da Lorenzo Librandi
con l'obiettivo di trovare un accordo per sottoscrivere un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente della Croce Rossa Italiana nonché di altre realtà operanti nell'ambito socio - sanitario, assistenziale, educativo e del Terzo Settore.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (di seguito anche il "CCNL") ha la finalità di:
- garantire ai lavoratori destinatari di tale CCNL una nuova regolamentazione del rapporto di lavoro che venga incontro alle mutate esigenze delle associazioni destinatarie e della comunità dei lavoratori e che tenga conto dei recenti interventi legislativi; consentire ai lavoratori di avere una regolamentazione specifica che valorizzi le singole professionalità e le specificità dei compiti di ciascuno;
- offrire ai lavoratori destinatari di tale CCNL strumenti di flessibilità compatibili con le esigenze di servizio;
- demandare alla contrattazione collettiva integrativa la regolamentazione di alcuni istituti normativi ed economici così da differenziare, a seconda delle esigenze dei singoli Enti che intendano aderire o applicare il presente CCNL, la loro disciplina.
Per il raggiungimento dei sopra elencati obiettivi le parti si sono ispirate ai principi fondanti l'ordinamento giuridico, tra cui il principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione, il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione, il principio di sussidiarietà che consente il riconoscimento dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Inoltre, le parti si conformano ai principi generali del diritto internazionale umanitario in vista della tutela dei diritti del malato e delle vittime della guerra e dei conflitti armati, nonché ai principi generali di cui all'art. 2 del D.lgs. 117/2017 per quanto compatibili con il D.lgs. 178/2012 riguardante la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana.
Il perseguimento dei predetti obiettivi presuppone altresì un nuovo approccio alla regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale impiegato nei servizi assistenziali che si sostanzia nella definizione di un quadro di regole da applicarsi a tutti gli operatori del settore.
Testo del CCNL Parte Generale
Titolo I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro del personale della Croce Rossa Italiana nonché di altre organizzazioni di volontariato, delle fondazioni, delle Organizzazioni Non Governative, delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, nonché di tutti gli altri Enti appartenenti al Terzo Settore.
2. Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente non dirigente.
Art. 2 - Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa espresso rinvio ai regolamenti eventualmente emanati dai singoli Enti e, in subordine, alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
2. I lavoratori devono, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate dall'Ente da cui dipendono, salvo che queste siano contrarie a norme di Legge o alle disposizioni del presente CCNL.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
1. Le norme del presente CCNL devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il presente CCNL costituisce, fatti salvi gli altri regolamenti vigenti tra le parti, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
1. Per il personale dipendente in forza alla data di decorrenza del presente CCNL, sono fatte salve le condizioni normative ed economiche di miglior favore in atto, non espressamente regolamentate dal presente CCNL.
2. A tal fine, in sede di confronto a livello di Ente di cui all'art. 8 verranno definiti i criteri di armonizzazione tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
1. Il presente CCNL entra in vigore il 1º gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2022 agli effetti normativi.
2. Con riferimento alia disciplina normativa ed economica del presente CCNL, le parti convengono che per data di decorrenza dei singoli istituti si intende, ove non diversamente indicato, la data di firma dello stesso.
3. Ciascuna parte contraente potrà dare disdetta del presente CCNL almeno 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di disdetta il presente CCNL rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo.
5. Ove no nvenga data disdetta ai sensi di quanto sopra, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno sia per la parte retributiva che normativa, e così di anno in anno.
Titolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 6 - Relazioni sindacali, obiettivi e strumenti
1. Le parti si impegnano ad avere relazioni sindacali, dinamiche e qualificate quali fattori capaci di incidere positivamente sulla produttività delle strutture degli Enti, sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati a favore dei cittadini.
2. Le parti si impegnano altresì a costruire relazioni stabili tra gli Enti e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, e finalizzata al comune obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità del lavoro, la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori, di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché consentire di affrontare in maniera partecipata i cambiamenti in atto e i conseguenti processi di riorganizzazione e riordino.
3. Le parti individuano nella contrattazione, nel confronto e nell'informazione, ai livelli previsti dal presente CCNL, gli strumenti per attuare il presente modello di relazioni sindacali.
Art. 7 - Diritto di informazione e confronto
L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
1. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
2. Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale)
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione
- Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno a livello regionale per analizzare i dati relativi all'utilizzo delle deroghe previste dall'art. 27 del CCNL.
C) Livello di Ente
Ferme restando le competenze proprie degli Enti, questi garantiranno, ove richiesta, dalla RSA/RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
3. Il confronto si avvia su richiesta scritta delle RSA/RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
1 La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- primo livello: nazionale;
- secondo livello aziendale.
2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U. o laddove non presenti, le R.S.A. e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014.
3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto; relazioni sindacali; diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative, congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
4. Costituiscono oggetto della contrattazione collettiva decentrata integrativa le seguenti materie:
- individuazione dei criteri relativi:
a) ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
b) alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
c) alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale, tra le quali specifiche indennità;
d) alla progressione orizzontale del personale;
e) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
- formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge; le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia; l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 26, 27 e 55 del presente CCNL; la regolamentazione dei tempi di vestizione ai sensi dell'art. 61; alla determinazione dell'epoca e della durata dei turni di ferie per gli Enti con organico al 1 gennaio superiore a 50 dipendenti; /.
- la determinazione dei premi di produttività; £
- la determinazione dei piani di welfare;
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.
Art. 9 - Rappresentanze sindacali
1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle Rappresentanze sindacali unitarie, R.S.U., o in loro assenza dalle Rappresentanze sindacali aziendali, R.S.A.
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla R.S.U. o, in sua assenza, dalle R.S.A. e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
3. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.
1. In relazione a quanto previsto dall'alt 20 L. n. 300/1970, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. (R.S.A.) e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
2. Gli Enti dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 8.
4. Della convocazione della riunione deve essere data al proprio Ente tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei Sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente.
6. Le assemblee, se svolte durante l'orario di lavoro, dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
1. I lavoratori componenti i Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici dei Sindacati stipulanti il presente CCNL, nella misura di 1 (uno) per Ente e per ogni Sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per l'espletamento del loro mandato, nelle misure massime di seguito indicate:
- 12 (dodici) ore annue negli Enti con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 15 (quindici);
- 24 (ventiquattro) ore annue negli Enti con oltre 15 (quindici) dipendenti.
2. I dirigenti sindacali di cui al comma 1 hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.
3. I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono dare comunicazione scritta al Datore di lavoro di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive OO.SS.
Art. 12 - Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato, anche nei casi di cambi di gestione di cui all'art. 69 del presente CCNL.
3. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Ente di appartenenza nonché alla Organizzazione sindacale interessata e ha efficacia dal mese successivo la sua presentazione.
4. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
5. L'Ente è tenuto, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
Art. 13 - Conciliazione in sede sindacale
1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ., per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente CCNL, e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le OO.SS. competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l'Ente o il lavoratore interessato.
2. La Commissione di cui al comma primo del presente articolo è composta:
- per gli Enti, da un rappresentante della struttura nazionale di riferimento;
- per i lavoratori, da un rappresentante dell'OO.SS. firmataria del presente CCNL, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.
3. Dinanzi alla Commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da un'organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.
4. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite le OO.SS. cui aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione, il decorso d'ogni termine di decadenza.
5. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.
6. Ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto sia sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro il termine previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ.
7. Il termine previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ. decorre dalla data del ricevimento o di presentazione da parte dell'Ente o delle OO.SS. cui il lavoratore conferisce mandato.
8. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. e successive modificazioni e/o integrazioni.
9. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, è depositato a cura della Commissione, presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro competente. Il processo verbale dovrà contenere:
- il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;
- la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate;
- le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;
- le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione.
10. Nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.
11. Il verbale, debitamente firmato dai componenti la Commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
12. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2113, comma 4, cod. civ., 410, 411 cod. proc. civ., e successive modifiche e/o integrazioni.
13. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del CCNL.
14. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa sarà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Art. 14 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla L. n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000, le parti individuano in ambito sociosanitario, socioassistenziale e socio-educativo le seguenti tipologie di servizi minimi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:
- prestazioni medico-sanitarie, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela agli utenti;
- confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio.
2. A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Ente, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.
Titolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 15 - Assunzione di personale
1. L'assunzione di personale deve essere effettuata nel rispetto delle norme di Legge tempo per tempo vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato.
2. Il contratto di lavoro deve risultare da atto scritto