CCNL in vigore
CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE
Testo consolidato del CCNL 09/01/2019
Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di credito cooperativo - Casse rurali ed artigiane
Decorrenza: 09/01/2019
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 09/01/2019 come modificato da:
- Accordo 24/03/2020 (in materia di COVID -19)
- Accordo 07/05/2020 (in materia di COVID-19)
- Accordo 09/06/2020 (in materia di COVID -19)
- Accordo 10/07/2020 (in materia di COVID -19)
- Accordo 31/07/2020
- Accordo 24/11/2020
- Accordo 11/12/2020 (in materia di COVID-19)
- Accordo 13/05/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
- Accordo 13/05/2021 (Decorrenza 13/05/2021)
- Accordo 20/12/2021
- Accordo 28/01/2022 (in materia di COVID-19)
- Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
- Comunicato di ratifica 03/08/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 19 dicembre 2019, in Roma
tra
- Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;
e
- Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First-Cisl);
- Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil);
- Sincra - Ugl Credito;
- Uil Credito e Assicurazioni (UilCA);
si è completata la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 9 gennaio 2019, in sostituzione del CCNL 21 dicembre 2012.
Accordo 24/03/2020 (in materia di COVID -19)
Verbale di stipula
Il giorno 24 Marzo 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane -FEDERCASSE
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
SINCRA UGL CREDITO,
UILCA
per valutare e accogliere con specifico riferimento alla Categoria del Credito Cooperativo, i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" (nel prosieguo per brevità indicato anche come il "Protocollo") concluso il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali, fra cui Confcooperative.
Dopo ampio confronto le Parti, come sopra rappresentate, hanno condiviso quanto segue
Accordo 07/05/2020 (in materia di COVID-19)
Verbale di stipula
Il giorno 7 Maggio 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – FEDERCASSE,
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito CooperativoFABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
SINCRA UGL CREDITO,
UILCA,
per valutare e accogliere con specifico riferimento alla Categoria del Credito Cooperativo, i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” (nel prosieguo per brevità indicato anche come il “Protocollo”) concluso il 24 Aprile 2020 fra le Parti Sociali, fra cui Confcooperative, su invito del Governo che, per quanto di sua competenza, ne garantisce la piena attuazione, considerando come, detto Protocollo, integri analogo protocollo già concluso il 14 marzo 2020 fra le medesime Parti Sociali e su invito del Governo.
Accordo 09/06/2020(in materia di COVID-19)
Verbale di stipula
Il giorno 9 Giugno 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane
- FEDERCASSE, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
SINCRA UGL CREDITO,
UILCA,
Premesso che:
a) a fronte dell'emergenza pandemica da Covid-19 sono state emanate norme, già a decorrere dal mese di febbraio 2020, recanti specifiche misure di contenimento che hanno, peraltro, raccomandato la rarefazione della presenza sui luoghi di lavoro quale prima misura di prevenzione atta a realizzare il cd. "distanziamento fisico";
b) in data 24 marzo 2020 le Parti hanno sottoscritto un Protocollo condiviso recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in attuazione del Protocollo condiviso dalle Parti Sociali del 14 marzo 2020;
c) in data 7 maggio 2020 le Parti hanno aggiornato il predetto Protocollo, rispetto alle previsioni del Protocollo delle Parti Sociali del 24 aprile 2020 e del DPCM 26 aprile 2020;
d) il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") convertito, con modifiche, in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ha, tra l'altro, previsto misure speciali in relazione agli ammortizzatori sociali ed a sostegno della famiglia, Lavoratori, imprese con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito ed alla valorizzazione del lavoro agile (c.d. smart-working);
e) il DPCM 26 aprile 2020 è intervenuto, per quanto attiene specificatamente al contesto lavorativo, con la finalità di compendiare la prioritaria esigenza di tutela della salute e sicurezza, anche sui luoghi di lavoro, e la "ripartenza" delle attività produttive;
f) con il successivo Decreto Legge n. 34 (cd. "Decreto Rilancio") del 18 maggio 2020 sono state disposte "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
g) le Parti, rispetto all'evoluzione dello scenario dato dall'emergenza Covid-19, considerano di centrale rilevanza individuare soluzioni condivise, a beneficio dei rappresentati, che forniscano un quadro di riferimento organico e che coniughi rispetto al contesto emergenziale la tutela dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito con quella della produttività e della qualità delle prestazioni al servizio delle comunità locali, dei soci e dei clienti delle Aziende del Credito Cooperativo realizzando anche attraverso la applicazione dei principi e dei valori della Cooperazione adeguati interventi di protezione del lavoro e tutela della persona;
h) le Parti considerano, inoltre, altrettanto necessario completare il quadro di riferimento di cui sopra con l'individuazione di ulteriori soluzioni condivise in materia di formazione professionale a distanza, di accesso con causale "Covid-19nazionale" all'assegno ordinario del Fondo di Solidarietà del Credito Cooperativo (di cui al DI 82761/2014), di assenze del personale e di utilizzo straordinario della "Banca del tempo solidale" a sostegno delle fragilità sanitarie e sociali e per la cura della famiglia
Accordo 10/07/2020 (in materia di COVID -19)
Verbale di stipula
Il giorno 10 luglio 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane -FEDERCASSE,
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
SINCRA UGL CREDITO,
UILCA
Il giorno 31 luglio 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale Matteo Spanò
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
SINCRA UGL CREDITO,
UILCA
Il 24 novembre 2020 in Roma,
FEDERCASSE - Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo di:
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
SINCRA UGL CREDITO
UILCA
Accordo 11/12/2020(in materia di Covid)
Verbale di stipula
Il giorno 11 dicembre 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE,
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo:
- FABI,
- FIRST/CISL,
- FISAC/CGIL,
- SINCRA UGL CREDITO,
- UILCA,
Premesso che
- con l'Accordo di rinnovo del CCNL per i quadri professionali ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 9 gennaio 2019, all'art. 15, le Parti hanno promosso l'istituzione della Banca del Tempo Solidale, mettendo a frutto anche le positive esperienze già maturate nel Credito Cooperativo;
- con l'Accordo quadro del 16 aprile 2019 le Parti hanno altresì condiviso un modello tipo di Accordo aziendale per favorire la costituzione uniforme ed in ogni BCC della Banca del Tempo Solidale;
- con l'Accordo del 9 giugno 2020 "Emergenza sanitaria nazionale Covid19 - Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità" le Parti hanno introdotto una specifica sezione "Covid19- nazionale" dedicata a causali di fruizione dei permessi della Banca del tempo solidale correlate alla emergenza pandemica;
- le Parti esprimono una valutazione positiva e confermano la valenza sociale e solidaristica della Banca del Tempo Solidale, in particolare nell'attuale fase emergenziale
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
Accordo 13/05/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
Il 13 maggio 2021, mediante collegamento in videoconferenza,
tra
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo:
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
UGL CREDITO,
UILCA,
premesso che
- in tema di libertà ed attività sindacali la Legge 20 maggio 1970, n. 300 già attribuisce particolari prerogative agli organismi di Rappresentanza Sindacale Aziendale costituiti ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni Sindacali, identificate dall'art. 19 della stessa Legge, ivi incluso il diritto dei dirigenti di detti organismi a permessi retribuiti e non retribuiti;
- a norma dell'art. 30 della citata Legge n. 300/1970 i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle Associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti;
- la contrattazione collettiva nazionale di Categoria prevede la regolazione dei diritti e delle libertà sindacali anche attraverso accordi collettivi nazionali;
- l'accordo nazionale del 31-7-2014 dal quale le Segreterie Nazionali delle OO.SS. con lettera del 30 settembre 2020 hanno dato recesso con effetti al 31 dicembre 2020 hanno dato recesso con effetti in data 31-12-2012, regolava la materia dei permessi sindacali per dirigenti nazionali e locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo medesimo;
- con il verbale d'incontro del 28-12-2020 Federcasse e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si sono impegnate ad aggiornare la complessiva disciplina delle agibilità sindacali di Categoria;
- l'introduzione della Legge 49/16 e successive variazioni, la costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi, nonché l'adeguamento dell'art. 11 Bis del CCNL hanno reso necessaria una revisione del presente accordo, con particolare riferimento ai destinatari ed al monte ore dei permessi sindacali
- ai fini dell'applicazione del presente accordo per "Categoria" le Parti intendono i Lavoratori e le Aziende destinatari del CCNL Federcasse 9-1-2019 per i quadri direttivi e le aree professionali delle BCC/CRA e del CCNL 22-5-2008 per i dirigenti delle BCC/CRA e loro eventuali successive modificazioni stipulate fra Federcasse e Organizzazioni sindacali stipulanti detti CCNL; per "Parti" si intendono le Organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL di cui sopra.
- In considerazione di quanto ai precedenti alinea, il presente accordo esaurisce il confronto relativo alla disciplina delle libertà sindacali, anche con riferimento agli impegni di cui all'art. 11 bis, comma 6) del CCNL 9 gennaio 2019. Il presente Accordo sostituisce integralmente il previgente accordo del 31 luglio 2014 ed ogni altro accordo in essere relativo alla materia delle agibilità sindacali, ad ogni livello di contrattazione.
In considerazione di quanto fin qui premesso, le Parti, convenendo che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo, convengono di disciplinare la complessiva materia delle agibilità sindacali di Categoria come segue:
Accordo 13/05/2021(Decorrenza 13/05/2021)
Verbale di stipula
Il giorno 13 maggio 2021, in modalità telematica,
Tra
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo:
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
UGL CREDITO,
UILCA,
Le Parti hanno avviato, contestualmente al negoziato sulla disciplina delle agibilità sindacali di categoria, un confronto sull'evoluzione delle relazioni sindacali nel Credito cooperativo, data dall'avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi a seguito della Legge 49/2016 (Riforma del Credito Cooperativo), in attuazione degli impegni di cui all'art. 16 (Accordo di Programma) dell'Accordo del 9-01-2019 di rinnovo del CCNL per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali, anche con riferimento all'evoluzione delle strutture associative territoriali (Federazioni locali);
- le Parti si sono confrontate sull'aggiornamento degli assetti contrattuali di secondo livello e sulla disciplina delle relazioni sindacali di Gruppo, con riferimento, in particolare, agli artt. 8, 11 bis, 22, 25,29 e 31 bis del CCNL;
- le Parti al contempo, hanno inteso individuare, per l'aggiornamento delle previsioni del secondo livello di contrattazione, specifiche discipline per continuare a valorizzare i principi di sviluppo inclusivo e partecipato dei territori e delle comunità locali, per proseguire nella creazione di sinergie e favorire le economie di territorio e di prossimità, nel solco della tradizione cooperativistica;
- Le Parti, a seguito del suddetto ampio confronto, hanno convenuto di novellare i testi degli artt. 8, 11 bis, 25 e 31 bis del CCNL, secondo il testo seguente che ha decorrenza ed effetti dalla data odierna;
- Le Parti hanno altresì convenuto di declinare alcune previsioni applicative della disciplina convenuta nell'accordo di rinnovo del 9-01-2019, con particolare riferimento agli artt. 22 e 29 secondo il testo seguente che ha decorrenza ed effetti dalla data odierna, fermo restando che in sede di rinnovo del CCNL non saranno oggetto di negoziazione gli aspetti relativi alle parti negoziali delle procedure convenuti con il presente Accordo;
- Il presente verbale costituisce l'allegato M al testo coordinato del CCNL 9 gennaio 2019 così come definito il 19 dicembre 2019.
Verbale di stipula
Il giorno 20 dicembre 2021, mediante collegamento audio/video a distanza,
tra
la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo:
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
UGL CREDITO,
UILCA
Accordo 28/01/2022 (in materia di COVID-19)
Verbale di stipula
Il giorno 28 gennaio 2022, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto dalle vigenti disposizioni di Legge, si sono incontrate:
La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale
e
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo
FABI,
FIRST/CISL,
FISAC/CGIL,
UGL CREDITO,
UILCA,
Premessa
- Le Parti, sin dall'inizio della pandemia determinata dalla diffusione del virus Sars Cov-2, hanno costantemente seguito l'evolversi della emergenza sanitaria ed individuato, tempo per tempo, con i Protocolli condivisi del 24 marzo 2020 e del 7 maggio 2020, e successive integrazioni, efficaci soluzioni di prevenzione e di protezione dei lavoratori, dei soci e dei clienti;
- Le Parti rimarcano l'impegno costante delle Lavoratrici e dei Lavoratori, delle Amministratrici e degli Amministratori del Credito Cooperativo che dall'inizio dell'emergenza pandemica hanno assicurato continuità all'erogazione dei servizi creditizi, essenziali per la vita delle Comunità delle quali sono espressione;
- L'art. 32 del Protocollo condiviso del 7 maggio 2020 prevede l'impegno delle Parti a seguire l'evoluzione del quadro normativo ed epidemiologico al fine di valutare l'opportunità di aggiornare le indicazioni del Protocollo stesso;
- In data 30 ottobre 2020, le Parti, in considerazione dell'incremento della diffusione del Covid-19, hanno istituito un tavolo permanente, al fine di consentire un monitoraggio efficace e tempestivo della situazione emergenziale;
- In data 22 marzo 2021 le Parti hanno sottoscritto un "Verbale di incontro" impegnandosi a favorire - ove ne ricorrano le condizioni logistiche, organizzative e di conformità sanitaria - la somministrazione del vaccino alle lavoratrici ed ai lavoratori del Credito Cooperativo da parte delle stesse Aziende;
- In data 16 giugno 2021, nella strategia condivisa di costante monitoraggio dell'andamento dell'emergenza sanitaria, le Parti hanno sottoscritto un ulteriore verbale di integrazione delle previsioni del Protocollo 7 maggio 2020.
- Le Parti, in data odierna, dopo un confronto sulla evoluzione dello scenario pandemico e normativo, hanno condiviso l'opportunità di integrare le previsioni di cui al citato Protocollo 7 maggio 2020 in un quadro di coerenza con le previsioni del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, nonché dei successivi D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 e DPCM 21 gennaio 2022.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che:
[___]
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Verbale di stipula
L'11 giugno 2022, in Roma
tra
- Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali;
e
- FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani;
- FIRST/CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario;
- FISAC/CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;
- UGL CREDITO;
- UILCA - Uil Credito e Assicurazioni;
si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali
PREMESSA
1. Nell'improvviso, drammatico contesto pandemico, le Parti hanno affrontato la relativa emergenza sanitaria e le conseguenze da essa generate attraverso una continua interlocuzione, individuando soluzioni negoziali specifiche per la Categoria che hanno consentito un'efficace azione di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid-19, oltre che alla migliore organizzazione del lavoro. Ciò, tenendo sempre presente l'interesse generale, le necessità straordinarie e ordinarie delle comunità locali e la ferma volontà di non far venir meno un servizio pubblico essenziale come quello bancario: l'essenziale sistema dei pagamenti, le moratorie dei crediti, l'erogazione di nuova finanza anche con le garanzie pubbliche. Il contributo di tutti i portatori di interesse del Credito Cooperativo - amministratori, soci, lavoratrici, lavoratori - è risultato essenziale per assicurare la continuità di servizio delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen nel sostegno creditizio e consulenziale ad imprese e famiglie del Paese.
2. Con gli Accordi nazionali del 13 maggio 2021, che hanno innovato le discipline delle agibilità sindacali e degli assetti contrattuali, le Parti hanno raggiunto importanti intese che finalizzano l'attività di confronto, avviata già con l'Accordo di rinnovo del 9 gennaio 2019, in merito agli aggiornamenti della contrattazione collettiva di Categoria correlati all'attuazione della Riforma del Credito Cooperativo, coniugando le esigenze rivenienti dalla operatività dei Gruppi Bancari Cooperativi con la centralità della banca mutualistica e dei territori di riferimento.
3. In questo contesto di proficue relazioni sindacali e di attenzione, le Parti hanno raggiunto il seguente Accordo di rinnovo del CCNL per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree Professionali che conferma la rilevanza dell'interlocuzione collettiva nazionale anche per la sintesi, la promozione e lo sviluppo delle esigenze commi della Categoria nell'esperienza mutualistica bancaria con una rinnovata attenzione alle specifiche esigenze di organizzazione del lavoro delle BCC-CR-Casse Raiffeisen, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle tematiche della sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle professionalità, anche attraverso politiche di formazione tecnico-identitaria che possano accrescere competenze e consapevolezza dei ruoli e delle funzioni.
Tutto quanto innanzi premesso le Parti, come in epigrafe individuate,
CONVENGONO
Le seguenti modifiche ed integrazioni al testo del CCNL risultante dall'accordo di rinnovo del 9-01-2019 e successive modifiche.
Comunicato di ratifica 03/08/2022
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno formalizzato, con lettera del 03/08/2022 a Federcasse, lo scioglimento della riserva relativamente all'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 giugno u.s.
Le Segreterie Nazionali hanno rappresentato la sintesi dell'intensa tornata assembleare che, a partire dalla prima decade di luglio, ha visto lo svolgimento di oltre 200 assemblee con la partecipazione di circa 11.000 Lavoratrici e Lavoratori, di cui il 98% si è dichiarato favorevole all'ipotesi di rinnovo contrattuale.
Le OO.SS esprimono quindi il loro forte apprezzamento rispetto al risultato raggiunto con questo complessivo e delicato rinnovo contrattuale, che ha saputo definire una cornice di riferimento chiara, omogenea e quanto più estesa di tutele per le Lavoratrici e i Lavoratori del Credito Cooperativo, oltre che conseguire l'incremento economico dovuto.
Con lo scioglimento della riserva, le previsioni del rinnovo del CCNL assumono piena efficacia e Federcasse provvederà dunque a disporre l'adeguamento delle retribuzioni a decorrere dal corrente mese di agosto e successivamente a ottobre.
Le Segreterie Nazionali sono perfettamente consapevoli che il percorso negoziale proseguirà, dovendo affrontare temi centrali quali la classificazione del personale e dei profili professionali, la complessiva materia degli ammortizzatori sociali e degli Enti Bilaterali, oltre che il rinnovo del CCNL dei Dirigenti.
Roma, 03/08/2022
Le Segreterie Nazionali
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UGL CREDITO - UILCA
CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
Destinatari del presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono:
- le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;
- le società facenti parte di gruppo bancario ivi compresa la capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B).
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento.
Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate, per le attività di cui all'articolo 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di Legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante nonché l'eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.
* * *
Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le Parti stipulanti si impegnano, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area contrattuale del presente CCNL
In coerenza con il presupposto condiviso dell'unicità del Movimento come valore, le Parti auspicano che si realizzi la piena applicazione del presente contratto nell'ambito del Movimento stesso.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 1
L'art. 1 (Ambito di applicazione del contratto) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
Destinatari del presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono:
- le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;
- le società facenti parte di Gruppo bancario Cooperativo ivi compresa la capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco allegato B).
Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento.
Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate, per le attività di cui all'articolo 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi in cui l'attività di gestione dei c.d. "NPL" e/o "UTP" e il relativo personale siano allocati a società non controllate, al personale ceduto interessato dall'operazione e già destinatario del presente contratto nazionale continuerà ad applicarsi la disciplina dello stesso contratto nazionale tempo per tempo vigente. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui ai due commi precedenti
al precedente comma, si darà luogo alla procedura di Legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante nonché l'eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.
* * *
Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le Parti stipulanti si impegnano, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area contrattuale del presente CCNL
Nei casi di processi di allocazione di personale e di attività a società non controllate che applichino altro contratto di contenuto comparabile, le parti interessate dai predetti processi si incontreranno per disciplinare gli opportuni raccordi.
In coerenza con il presupposto condiviso dell'unicità del Movimento come valore, le Parti auspicano che si realizzi la adozione del presente contratto nell'abito delle aziende dell'intero Movimento stesso.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario, di cui all'art.1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3 ed ai sensi dell'art. 37-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE
Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e/o integrazioni.
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma successivi:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;
- nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
F) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.
G) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
Orari di lavoro.
Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel capitolo XX del presente contratto.
Inquadramenti.
Per le attività di cui al comma 1 al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del CCNL 7-12-2000 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
- i lavoratori che sono stabilmente incaricati dall'Azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2A area professionale, 2º livello retributivo.
Per i servizi di elaborazione dati:
- le Parti si riservano di definire entro 120 giorni dalla stipula del CCNL 7-12-2000 specifiche regolamentazioni che dovranno tener conto del processo di evoluzione in atto della gestione dell'informatica del Sistema del Credito Cooperativo e della specificità di tale gestione caratterizzata da una innovativa ripartizione di competenze;
- in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione di secondo livello si procederà ad un riesame delle discipline in atto in tema di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi già esistenti di progressione economica e/o di carriera.
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
2. Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.
Contratti complementari
Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del CCNL 7-12-2000, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 15%.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
* * *
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art.1 del D. Lgs. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno essere individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 2
L'art. 4 (Attività complementari e/o accessorie appaltabili) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
2. Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.
Contratti complementari
Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del CCNL 7-12-2000, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
- orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente al 1 gennaio 2023; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell'anno;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni) nei confronti del personale assunto successivamente al 1 gennaio 2023;
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 18%
15%nei confronti del personale assunto successivamente al 1 gennaio 2023;
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.* * *
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art.1 del D. Lgs. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno essere individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;
- alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all'art. 8, comma primo, lettera b).
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.
In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltataci in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Previa intesa tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice, i lavoratori di quest'ultima operanti nei locali dell'Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d'emergenza.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di diciotto giorni, al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.
L'Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 3
L'art. 5 (Appalti) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Appalti
Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;
-alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all'art. 8, comma primo, lettera b).- nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. a), come modificato dall'Accordo 13 maggio 2021, alle Segreterie locali delle Organizzazioni sindacali, dalle Federazioni Locali o dalle Casse e Società aderenti alla Federazione Raiffeisen, per il tramite di questa;
- nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. b), come modificato dall'Accordo 13 maggio 2021, alla Delegazione sindacale di Gruppo, dalle Capogruppo di Gruppo Bancario Cooperativo;
- nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. c), come modificato dall'Accordo 13 maggio 2021, alle Rappresentanze sindacali aziendali costituite, dalle Aziende.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela delle lavoratrici e dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.
In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltataci in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Previa intesa tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice, il personale
i lavoratoridi quest'ultima operanti nei locali dell'Azienda appaltantepossonopuò fruire,se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d'emergenza, esistenti in azienda.Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata, con le modalità di cui al primo comma,
alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di venticinque
diciottogiorni, al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.Entro i primi cinque
tregiorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.L'Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.
RACCOMANDAZIONE DELLE PARTI
All'atto della stipulazione di un rinnovo di un contratto di appalto con diversa società appaltatrice, le Aziende committenti promuoveranno in capo all'appaltatore subentrante l'introduzione nel contratto di appalto di una "clausola sociale" a garanzia di soluzioni di salvaguardia occupazionale per il personale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno sei mesi.
Art. 6 - Definizioni contrattuali
Nell'ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle Aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane riguardano soltanto le Banche/Casse medesime.
Le Federazioni locali e le Organizzazioni sindacali locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle Parti stipulanti il presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.
I termini previsti dal presente contratto che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi, sono da intendere costituiti da giorni di calendario.
Art. 7 - Condizioni più favorevoli
Restano impregiudicate le condizioni più favorevoli laddove acquisite dai singoli dipendenti.
Eventuali assegni personali devono essere tenuti distinti dalle voci retributive previste dal presente contratto.
CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le Parti concordano che gli assetti contrattuali di Categoria prevedono:
- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti normativi ed economici per tutti i lavoratori del Credito Cooperativo ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- un secondo livello di contrattazione per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente contratto collettivo e dalla Legge:
a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane ed il personale delle altre Aziende / Società - diverse dagli Organismi indicati nell'elenco allegato B) - non comprese nelle successive lett. b) e c) che non applichino già contrattazione aziendale;
b) di gruppo, per quanto riguarda il personale dipendente da Aziende di Gruppo Bancario, intendendosi per "Gruppo Bancario" l'insieme composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate ai sensi dell'art. 2 del presente CCNL;
c) aziendale per quanto riguarda il personale delle Aziende diverse da quelle di cui alle precedenti lett. a) e b), destinatarie del presente CCNL ai sensi dell'art. 1, comma 1.
Al secondo livello di contrattazione verranno trattate le materie e gli istituti oggetto di espresso demando da parte della Legge e del presente contratto nazionale, comunque diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie nelle quali detta contrattazione di secondo livello si articola.
I contratti collettivi di secondo livello, conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di Categoria relativamente alle materie della prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro e dell'organizzazione del lavoro.
Accordo 13/05/2021(Decorrenza 13/05/2021)
Art. 8 - Assetti contrattuali
Le Parti concordano che gli assetti contrattuali di Categoria prevedono:
- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti normativi ed economici per tutti i lavoratori del Credito Cooperativo ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- un secondo livello di contrattazione per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente contratto collettivo e dalla Legge:
a) locale, per quanto riguarda il Personale delle Federazioni locali e per il Personale delle Casse e Società aderenti alla Federazione Raiffeisen;
b) di gruppo, per quanto riguarda il personale dipendente delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e delle Aziende controllate, facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo, intendendosi per tale l'insieme composto dalla capogruppo, dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate ai sensi dell'art. 2 del presente CCNL;
c) aziendale per quanto riguarda il personale delle Aziende diverse da quelle di cui alle precedenti lett. a) e b), destinatarie del presente CCNL ai sensi dell'art. 1, comma 1.
Al secondo livello di contrattazione verranno trattate le materie e gli istituti oggetto di espresso demando da parte della Legge e del presente contratto nazionale, comunque diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie nelle quali detta contrattazione di secondo livello si articola.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello in applicazione dei principi di sviluppo inclusivo e partecipato dei territori e delle comunità locali, nonché allo scopo di continuare a creare sinergie e favorire le economie di territorio e di prossimità, le BCC di cui al comma 1, lett b) del presente articolo, o gruppi di esse, anche per il tramite delle Federazioni Locali o delle Capogruppo, nel rispetto del quadro di riferimento disposto dalla Contrattazione integrativa di Gruppo (regole e limiti di spesa, criteri EWS/risk based) definiranno:
- accordi per la disciplina relativa alla individuazione e fruizione dei beni e servizi di welfare di cui al secondo alinea del comma 1, dell'art. 29 del presente CCNL (qualità della vita, sostegno al benessere dei dipendenti ed alla famiglia), anche rispetto alle risorse economiche rivenienti dalla conversione del premio di risultato, come determinato dalla contrattazione integrativa di Gruppo. In mancanza di tale disciplina di prossimità, troverà applicazione quanto comunque previsto in materia dalla Contrattazione integrativa di Gruppo.
- accordi relativi alla formazione tecnico-identitaria (iniziative formative locali correlate alla mutualità prevalente, revisione cooperativa, contrattazione nazionale, e altre materie di interesse sindacale, sviluppo inclusivo dei territori e occupazione giovanile), anche per l'accesso alle risorse mirate al sostegno dei territori.
Gli Enti bilaterali costituiti dalle Federazioni a livello locale, regionale o provinciale, in materia di assistenza e previdenza del personale, formazione e sostegno all'occupazione, continuano ad operare per i rispettivi ambiti e competenze, secondo le specifiche prerogative e titolarità funzionali.
I contratti collettivi di secondo livello, conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di Categoria relativamente alle materie della prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro e dell'organizzazione del lavoro
Art. 9 - Decorrenze e scadenze
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 dicembre 2019.
Accordo 09/06/2020 (in materia di COVID-19)
[___]
Chiarimento a verbale
Ai fini del presente Accordo la RAL di riferimento è quella dell'anno 2019.
Decorrenza e durata dell'accordo
Il presente Accordo ha vigenza dalla sua sottoscrizione fino al termine del periodo di emergenza come individuato dalle disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti, salva diversa decorrenza e durata determinata da specifiche disposizioni del presente Accordo o dall'evoluzione del quadro normativo ovvero da specifiche disposizioni di Legge nelle materie oggetto del presente accordo.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 32 - Decorrenze e scadenze
Il presente Accordo decorrere dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 Dicembre 2022.
Art. 10 - Procedura di rinnovo - Apposito elemento della retribuzione
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma a Federcasse in tempo utile, per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Qualora l'inadempienza sia di parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà - a carico delle Organizzazioni sindacali responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali - l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 , comma 2, della Legge 12 giugno 1990 n. 146, in materia di contributi sindacali.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di cui ai commi 9 e seguenti del presente articolo.
Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 60% dei lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.
La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti determinati sulla base del numero complessivo delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate, presso le singole Aziende, in favore dell'Organizzazione sindacale al 31 ottobre dell'anno precedente come previsto dall'accordo 31 luglio 2014 o successivi.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sottoporranno ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del contratto.
Le Parti stipulanti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione previsto, applicato sul 90,66% della voce stipendio.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale detto elemento cessa di essere erogato.
Chiarimento a verbale
Per la dinamica degli effetti economici del CCNL, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l'indice previsionale relativo all'andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo CCNL
Art. 11 - Incontri a livello di sistema
Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto nella realizzazione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, si prevede:
- un incontro, correlato sul piano temporale alla definizione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, di illustrazione ed approfondimento del relativo piano;
- un incontro annuale per la verifica ed il monitoraggio, attraverso l'esame congiunto, dei progetti attuativi delle linee strategiche;
- incontri sui problemi relativi all'occupazione che siano attivati ai sensi dell'art. 22.
Art. 11 bis - Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo
1) Nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è istituita una Delegazione Sindacale di Gruppo della quale possono far parte i dirigenti degli Organi di coordinamento, laddove costituiti, e i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 delle Legge 20 maggio 1970, n. 300, presso le Aziende facenti parte del Gruppo Bancario interessato.
Agli incontri disciplinati dal presente articolo possono prendere eventualmente parte anche le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali. La Capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è determinato complessivamente da un componente ogni 500, o frazione di 500, iscritti, risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente, dipendenti delle Aziende aderenti ai Gruppi suddetti; i componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo così individuati designano fra di loro un coordinatore per ciascuna delle nominate Organizzazioni sindacali.
Il numero complessivo dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è ripartito come segue:
- n. 2 dirigenti per ciascuna delle predette Organizzazioni sindacali;
- la restante parte viene ripartita fra le predette Organizzazioni in proporzione al numero degli iscritti, fra i dipendenti, a ciascuna di esse, con arrotondamento ad 1 delle frazioni superiori a 0,5%.
3) Alla Capogruppo ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo sono demandate la definizione della contrattazione di secondo livello di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto, nel cui ambito, per la definizione del Premio di risultato, le parti individuano parametri e/o indicatori utili alla determinazione di un PDR (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie aziendali e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 48 del presente contratto.
4) In tutti i casi previsti dall'art. 22 del presente contratto che coinvolgano una o più Aziende facenti parte del medesimo Gruppo, le relative procedure si svolgono direttamente fra le sole parti di cui al precedente comma 3. Resta fermo che le informative previste nel citato art. 22 saranno inviate dalla Capogruppo anche alle RR.SS.AA. costituite nelle Aziende interessate, nonché agli Organismi locali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL territorialmente competenti rispetto alla sede legale delle Aziende interessate; resta salva, altresì, laddove previsto dal citato art. 22, lo svolgimento della procedura in fase nazionale in caso di mancato accordo a livello di gruppo.
Alle medesime parti di cui al comma 3 è demandato lo svolgimento delle procedure sindacali di cui agli artt. 5, 16, 17, 23, 31 -bis, 50, 63, 64, 67, 117 nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali.
5) Eventuali accordi raggiunti nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3 e 4 che precedono, esplicano i loro effetti nei confronti delle Aziende e delle BCC facenti parte del Gruppo per quanto di loro competenza.
6) I componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, integrativi rispetto a quelli di Legge, nella misura determinata da apposito accordo a livello di gruppo. Tale accordo dovrà disciplinare la partecipazione dei Dirigenti delle RR.SS.AA. di aziende eventualmente interessate dalle procedure ex art. 22 ma non facenti parte della Delegazione Sindacale di Gruppo.
Accordo 13/05/2021(Decorrenza 13/05/2021)
Art. 11 bis - Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo
1) Nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è istituita una Delegazione Sindacale di Gruppo della quale possono far parte i dirigenti degli Organismi sindacali aziendali costituiti ai sensi dell'art. 19 delle Legge 20 maggio 1970, n. 300, presso le Aziende e/o le Banche di cui al comma 1, lettera b. dell'articolo 8 che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato. I Segretari Nazionali delle Organizzazioni Sindacali integrano la Delegazione Sindacale di Gruppo.
Agli incontri disciplinati dal presente articolo possono prendere parte i Dirigenti sindacali delegati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di Federcasse. La Capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
2) Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è così determinato:
- n. 1 dirigente per ciascuna delle predette OO.SS
- n. 1 dirigente rispettivamente per ciascuna delle predette OO.SS, per ogni 500 o frazione di 500 iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente e dipendenti delle Aziende aderenti ai Gruppi medesimi.
I componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo di ciascuna OO.SS così individuati designano fra di loro un coordinatore.
3) Alla Capogruppo ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo sono demandate la definizione della contrattazione di secondo livello di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto, nel cui ambito, per la definizione del Premio di risultato, le parti individuano parametri e/o indicatori utili alla determinazione di un PDR (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie aziendali e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 48 del presente contratto.
4) In tutti i casi previsti dall'art. 22, parte seconda e terza, del presente contratto, nonché per i processi di riorganizzazione ex art. 22 parte prima di rilevanza strategica per il Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti, facenti parte del medesimo Gruppo, le relative procedure si svolgono direttamente fra le parti di cui al precedente punto 3.
A dette procedure parteciperanno i dirigenti delle RSA costituite nelle aziende interessate, non facenti parte della Delegazione sindacale di gruppo, secondo le modalità stabilite dall'accordo di Categoria sulle agibilità sindacali tempo per tempo vigente.
Resta fermo che le relative informative saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, alle RR.SS.AA. costituite nelle Aziende e/o Banche di cui alla lettera b), dell'art. 8, comma 1, interessate, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.
Resta salvo, in ogni caso, lo svolgimento della procedura in fase nazionale presso Federcasse in caso di mancato accordo di gruppo.
Le parti di cui al punto 3 possono inoltre definire accordi quadro di interesse collettivo che riguardino contestualmente tutte o parte delle Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo; gli accordi eventualmente raggiunti in tale sede potranno essere recepiti nelle Aziende aderenti al Gruppo previo confronto con le RSA ivi costituite da concludersi entro 20 giorni.
Le informative di cui al comma che precede saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.
Nei casi di cui all'art. 22 parte prima non ricompresi al primo alinea del presente punto 4, le relative procedure di informazione e valutazione congiunta continuano a svolgersi secondo quanto previsto dallo stesso art. 22 parte prima.
L'informativa potrà essere inviata anche per il tramite della Capogruppo.
Di dette procedure comunque va data comunicazione alla Capogruppo e alla Delegazione Sindacale di Gruppo.
Quando siano coinvolte Aziende o Banche aderenti facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo, fatta eccezione per le materie di competenza nazionale e di rilievo per il sistema, alle medesime parti di cui al punto 3 è delegato lo svolgimento delle procedure sindacali di cui agli artt. 5, 16, 17, 23, 25 (per quanto riguarda il secondo grado della procedura), 31 bis (in caso di più aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane del Gruppo coinvolte), 50, 63, 64, 67, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Le procedure di informazione verranno svolte periodicamente ed a livello di Capogruppo e con il dettaglio informativo e di confronto concernente le singole aziende o banche aderenti al Gruppo.
5) Eventuali accordi raggiunti nell'ambito delle procedure di cui ai punti 3 e 4 che precedono, esplicano i loro effetti nei confronti delle Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti, facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo, per quanto di loro competenza.
6) I componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, integrativi rispetto a quelli di Legge, nella misura determinata dall'accordo sulle agibilità sindacali di Categoria tempo per tempo vigente.
Accordo 13/05/2021(Decorrenza 01/01/2021)
Art. 1 - Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della Legge 300/1970
Fermo restando il disposto dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300, Rappresentanze Sindacali Aziendali (nel prosieguo R.S.A.) possono essere costituite, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, con verbale sottoscritto da almeno 4 lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale nell'ambito dell'unità produttiva, intesa, ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, come il complesso delle strutture dell'Azienda insistenti nel territorio della stessa Regione o nel territorio della stessa Provincia in caso di Province Autonome.
Il verbale di costituzione della R.S.A., sottoscritto dai lavoratori di cui al precedente comma e recante l'indicazione del dirigente della stessa, verrà notificato dalla struttura sindacale territoriale di competenza all'Azienda entro 5 giorni lavorativi successivi alla costituzione ai fini della applicazione delle agevolazioni e delle tutele di cui al Titolo III della citata Legge n. 300/1970.
Ove nel corso del tempo la R.S.A. costituita ai sensi del presente articolo non sia più sostenuta dall'iscrizione di uno o più dei 4 lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale di cui al primo comma, la R.S.A. resta validamente costituita non oltre un periodo successivo pari a 6 mesi, fatto salvo il ripristino dei requisiti, entro tale periodo, ai sensi del primo comma.
Ai fini dell'applicazione degli artt. 20 e 22 della Legge n. 300/1970 per unità produttiva si intende il complesso delle strutture dell'Azienda insistenti nello stesso comune.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, trova applicazione la disciplina di cui al titolo III della Legge n. 300/1970.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti chiariscono che il monte ore di permessi retribuiti di cui allart. 23 della Legge n. 300/1970 spetta a ciascuna Organizzazione sindacale che abbia costituito una rappresentanza sindacale aziendale ai sensi del presente articolo.
Art. 1 bis - Assemblee del personale in orario di lavoro
Le assemblee del personale in orario di lavoro possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle R.S.A con un preavviso all'Azienda di almeno tre giorni lavorativi, comunicando ogni elemento utile per consentire all'Azienda di informare adeguatamente la clientela.
Al fine di assicurare la continuità del servizio alle comunità di riferimento, nelle filiali le assemblee avranno una durata minima di un'ora e si svolgeranno, salvo quanto previsto al comma successivo, nella fascia di orario lavorativo pomeridiano e non potranno tenersi nelle giornate destinate al pagamento degli stipendi (giorno 27, se lavorativo) e delle pensioni (primo giorno lavorativo del mese), il giorno di scadenza per il pagamento dei tributi (giorno 16), nell'ultimo giorno del mese o comunque quello stabilito per le chiusure contabili.
Per il personale che svolge orario ridotto antimeridiano le Aziende garantiscono la possibilità di partecipazione ad apposite sessioni assembleari coerenti con l'orario lavorativo osservato.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, fermo quanto ai due commi che precedono, le assemblee del personale indette, singolarmente o congiuntamente dalle R.S.A. potranno tenersi anche in modalità "videoconferenza", attraverso piattaforme informatiche individuate e messe a disposizione dall'Azienda.
Per assicurare l'adeguatezza del servizio informatico e delle infrastrutture per lo svolgimento delle assemblee a distanza, l'Azienda potrà richiedere, alle RR.SS.AA., di conoscere i nominativi, oltre che dei dirigenti sindacali esterni, dei partecipanti con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.
Art. 2 - Destinatari dei permessi retribuiti
Il presente accordo definisce le modalità di svolgimento delle attività sindacali, per le quali i dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria che siano dirigenti nazionali, regionali, provinciali, o territoriali, o facenti parte delle Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, preventivamente segnalati a norma del presente articolo, hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di cui al successivo art. 4 (nel prosieguo indicati anche come i permessi).
Ogni Organizzazione Sindacale potrà segnalare dirigenti con carica extra-aziendale, inclusi gli eventuali fruitori dei permessi sindacali saltuari, calcolati su base nazionale, in misura non superiore al 4 % dei lavoratori iscritti alla stessa, come risultanti al 31 ottobre dell'anno immediatamente precedente a quello di fruizione.
Nell'ambito dell'intero territorio nazionale le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti nazionali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nel limite di 1 ogni 600 iscritti.
Nell'ambito del territorio di riferimento di ciascuna Federazione locale, inteso anche quale riferimento territoriale della sede di lavoro degli iscritti, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti regionali, provinciali o territoriali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nei seguenti limiti:
- n. 1 per i primi 100 iscritti;
- n. 1 ogni 450 iscritti successivi ai primi 100.
Ai fini del presente comma il personale in servizio presso gli Enti Centrali e presso le Capogruppo viene computato nell'ambito territoriale dove insiste la sede di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per la costituzione delle Delegazioni sindacali di Gruppo, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 11 bis del CCNL, e fermi restando i criteri di determinazione del numero complessivo dei componenti della Delegazione di Gruppo ivi previsti, potranno segnalare dirigenti della Delegazione di Gruppo medesima tra i dirigenti di cui ai commi che precedono nella misura massima del 65 % del numero di dirigenti di ciascuna delle categorie di cui ai commi tre e quattro. Restano esclusi da tale limite percentuali i dirigenti di cui all'art. 4 punto 1).
Le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo fanno riferimento a quantitativi di cedole relativi a permessi sindacali continuativi a tempo pieno che complessivamente possono essere utilizzati anche da due dirigenti in permesso sindacale continuativo a tempo parziale, fermo restando i limiti di cui al comma 2.
Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie provvedono a segnalare, per iscritto, con un'unica comunicazione a Federcasse entro il 30 novembre di ciascun anno, nomi, cariche, qualifiche, eventuale tipologia di permesso, Azienda, Gruppo Bancario Cooperativo e/o Federazione di appartenenza dei propri dirigenti destinatari del presente accordo, ai sensi del comma 2.
Art. 3 - Ambito di utilizzazione
I permessi vanno utilizzati in attività sindacali svolte nell'ambito del settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.
Nell'ambito anzidetto, i permessi possono essere utilizzati, oltre che per le riunioni di organi o strutture di appartenenza, per le altre attività di organizzazione e di rappresentanza dell'interesse collettivo.
Nelle Aziende che occupino fino a 100 dipendenti, ciascuna Organizzazione firmataria del presente accordo non segnalerà più di un dirigente sindacale destinatario dei permessi.
Art. 4 - Tipologie e limiti di permessi
1) Permessi continuativi a tempo pieno per dirigenti sindacali nazionali (fuori monte ore permessi a cedola)
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo possono segnalare dirigenti sindacali nazionali con diritto alla fruizione di permessi continuativi a tempo pieno, comprensivi del periodo di ferie e dei permessi ex festività contrattualmente previsto, nei limiti che seguono:
a) n. 1 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 5% e fino al 10% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria;
b) n. 2 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 10% e fino al 20% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
c) n. 4 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 20% e fino al 30% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
d) n. 5 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 30% e fino al 40% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
e) n. 7 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 40% e fino al 50% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
f) n. 9 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 50% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria
Per la durata indicata al punto 8.4), alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo che non raggiungano la percentuale del 5% degli iscritti come computati al punto 2) che segue è riconosciuta una dotazione aggiuntiva pari a 400 ore di permesso annue oltre a quella prevista al medesimo punto 2).
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 11bis del CCNL, potranno nominare dirigenti sindacali facenti parte delle Delegazioni sindacali di Gruppo anche tra i dirigenti di cui al comma 1 che precede.
Inoltre, i Coordinatori delle Delegazioni sindacali di Gruppo, di cui all'art. 11 bis del CCNL, appartenenti alle Organizzazioni sindacali di cui sopra e con una quota superiore al 4% dei lavoratori iscritti nell'ambito delle Aziende aderenti a ciascun Gruppo Bancario Cooperativo, hanno diritto alla fruizione di permessi continuativi a tempo pieno, comprensivi del periodo di ferie e dei permessi ex festività contrattualmente previsto, fuori dal monte ore permessi a cedola.
2) Monte ore permessi a cedola
Nelle ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente numero 1) del presente articolo, i permessi possono essere usufruiti nel limite di un monte ore annuale, determinato per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie in ragione del numero di dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria che risultino iscritti alle Organizzazioni medesime al 31 ottobre dell'anno precedente.
Il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui al comma che precede è pari a 6 ore e 30 minuti per ciascun iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
2.1) Esclusioni
I dirigenti sindacali segnalati come fruitori di permessi retribuiti a norma dell'art. 2 possono fruire, al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) di permessi retribuiti necessari per partecipare a riunioni sindacali indette dalla Federazione Italiana, dalle Federazioni Locali, dalle Capogruppo o da Aziende per cui il CCNL di categoria prevede contrattazione integrativa, per le trattative relative ai contratti collettivi, nazionali e di secondo livello.
I dirigenti sindacali di cui al comma precedente possono fruire altresì di permessi retribuiti al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) necessari per partecipare alle riunioni degli Organi di amministrazione del Fondo Pensione Nazionale, della Cassa Mutua Nazionale, dell'Ente bilaterale di Categoria, del Fondo per l'Occupazione del Credito Cooperativo (F.O.C.C.) e del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo.
I componenti delle Delegazioni sindacali di Gruppo destinatari dei permessi retribuiti a norma dell'art. 2 possono fruire, al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) di permessi retribuiti necessari per la partecipazione agli incontri relativi alle procedure di cui all'art. 11 bis, comma 4, del CCNL in misura massima pari alla durata delle procedure medesime e per un numero massimo pari, per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria, alla metà dei dirigenti calcolati ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2, escludendo i Coordinatori in "franchigia" e con arrotondamento all'unità superiore.
Per i permessi di cui ai commi che precedono non è prevista la consegna di cedole, e gli stessi vanno richiesti per iscritto, a firma e con preavviso di cui al successivo art. 6 lett. A, con specificazione della riunione in programma, e successiva certificazione della partecipazione, rilasciata da parte dell'Ente o Azienda che ha indetto la riunione, da consegnare all'Azienda di appartenenza entro la fine del mese successivo di fruizione del permesso.
I Rappresentanti Sindacali Aziendali nominati ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo, per la partecipazione agli incontri relativi alle procedure di cui all'art. 11 bis ed art. 22 del CCNL sono destinatari di permessi retribuiti, integrativi della dotazione di cui alla Legge n. 300/1970, in misura massima pari alla durata delle procedure medesime.
2.2) Verifica
Ai fini della definizione del monte ore spettante a ciascuna delle Organizzazioni stipulanti, Federcasse, in base alle notizie che potrà chiedere alle Federazioni locali, Federazione Raiffeisen e/o alle Capogruppo dei Gruppi bancari Cooperativi, ed alle Aziende associate, comunicherà, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Segreterie nazionali delle stesse Organizzazioni, il numero dei rispettivi iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dello stesso anno.
Dette Segreterie nazionali potranno formulare osservazioni e richiedere correzioni in merito, motivate, entro 30 giorni dalla ricezione dei dati da parte di Federcasse.
II monte ore cedole oggetto delle osservazioni di cui al precedente comma avrà comunque effetti ai sensi del presente accordo solo dopo che la verifica sia stata conclusa con esito condiviso fra Federcasse e le Segreterie nazionali interessate.
2.3) Cedole
La utilizzazione del monte ore avverrà sulla base di cedole ad utilizzo unitario ed individuale rappresentanti ciascuna n. 15 minuti di permesso, distinte per ciascun anno.
Il limite minimo di utilizzo dei permessi sindacali a cedola è pari ad 1 ora.
A cura di Federcasse le cedole saranno rese disponibili alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie entro i due mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo per l'anno 2021 e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sulla base dei dati rilevati da Federcasse, salvi i tempi e gli esiti della verifica di cui al precedente punto 2.2)
Art. 5 - Limiti di utilizzazione
I permessi sindacali continuativi a tempo pieno e a tempo parziale vanno richiesti per periodi non inferiori a sei mesi, salva anticipata cessazione dell'incarico sindacale.
I permessi sindacali diversi da quelli continuativi a tempo pieno o a tempo parziale, per i quali è obbligatoria la consegna delle cedole, possono essere usufruiti come segue:
- in Aziende fino a 30 dipendenti, in misura non superiore a due giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;
- in Aziende con più di 30 dipendenti, e fino a 100, in misura non superiore a quattro tre giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;
- in Aziende con più di 100 dipendenti, in misura non superiore a quattro giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;
Art. 6 - Procedimento di utilizzazione
Le Parti condividono la necessità organizzativa e gestionale di pervenire ad una fruizione in modalità digitale dei permessi sindacali previsti dal presente Accordo, in conformità con le disposizioni di tempo in tempo vigenti in tema di riservatezza e trattamento dei dati personali.
Previo confronto tra le Parti stipulanti il presente accordo, Federcasse, a decorrere dal 1o gennaio 2022, potrà rendere effettivo, il processo condiviso di fruizione dei permessi di cui al presente accordo, attraverso una idonea strumentazione digitale, in sostituzione della cedola cartacea.
Con pari decorrenza, in esito di quanto sopra, e per ogni bimestre, Federcasse si impegna ad inviare a ciascuna delle Segreterie Nazionali i tabulati in formato elettronico recanti l'elenco dei rispettivi iscritti.
1) Richieste
L'organizzazione sindacale è tenuta a comunicare all'Azienda le richieste di permesso sindacale non continuativo, per iscritto, a firma di organo esecutivo (di livello uguale o superiore) dell'Organizzazione di appartenenza, con il maggiore preavviso possibile (comunque, di norma, con non meno di 1 giorno di preavviso).
L'organizzazione sindacale è tenuta a comunicare la richiesta di permesso sindacale continuativo per iscritto, a firma della segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, con almeno 20 giorni di preavviso da inoltrare direttamente all'Azienda e per conoscenza alla Federazione Locale ed a Federcasse.
2) Cedole
Per ogni permesso sindacale di cui usufruisce, il dirigente è tenuto a consegnare all'Azienda un numero corrispondente di cedole, al rientro in servizio, salve le ipotesi di cui all'art. 4, punto 2.1.
Per i permessi sindacali continuativi le cedole vanno consegnate entro la fine di ciascun mese.
Per i permessi sindacali usufruiti nel periodo compreso fra la data di sottoscrizione dell'accordo e la data di consegna delle cedole da parte di Federcasse, le cedole stesse dovranno comunque essere consegnate a norma dei precedenti commi.
Le cedole dell'anno di competenza possono essere utilizzate non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.
Art. 7 - Trattamento spettante
Ai lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al presente accordo compete, per il tempo in cui sono assenti a tale titolo, il normale trattamento economico e normativo.
Le indennità strettamente collegate all'espletamento di specifiche mansioni (come indennità di rischio, indennità per trasporto valori) od a modalità o ambiente particolari di lavoro (come indennità di preposto, indennità di turno, per lavoro in locali sotterranei) vanno invece corrisposte secondo criteri ordinati dal CCNL di Categoria.
Art. 8 - Disposizioni finali
1) Partecipazione a Congressi
Il monte ore di cui all'art. 4, punto 2 può essere impiegato per la partecipazione ai Congressi, nazionali o locali, anche da parte di delegati designati fra i dipendenti nominati dirigenti sindacali extra-aziendali e che non risultino compresi tra i dirigenti di cui all'art. 2. All'uopo vanno adottate tempestivamente le procedure di segnalazione e richiesta di cui agli artt. 2 e 6, con preavviso non inferiore a 7 giorni.
La partecipazione a Congressi nazionali e locali non incide sui limiti di utilizzazione di cui all'art. 5.
2) Organici
Ai soli fini dell'applicazione del presente accordo negli organici delle Aziende sono da computare i lavoratori con contratto di lavoro subordinato; i contratti a tempo parziale sono computati in ragione di una unità per ciascun rapporto di lavoro. Il dato cui riferirsi per il computo dell'organico è quello risultante, di anno in anno, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla fruizione dei permessi.
3) Disposizione transitoria
In via transitoria, i dirigenti sindacali già segnalati a norma delle precedenti previsioni collettive restano destinatari dei permessi di cui al presente accordo non oltre il 31 maggio 2021, termine entro il quale le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo devono provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 6.
4) Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1o gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2022; in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell'anno di scadenza, l'Accordo si intenderà prorogato esclusivamente per un anno.
La decorrenza operativa del presente Accordo è stabilita dal 1 luglio 2021.
5) Trattamento dei dati personali
Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, nei confronti delle Aziende Associate e dei propri iscritti, si impegnano ad utilizzare i dati necessari alla esecuzione delle disposizioni del presente Accordo unicamente per le finalità ivi previste ed in conformità con la disciplina sul trattamento dei dati personali ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti.
NORMA TRANSITORIA
Le cedole dell'anno 2021 saranno computate relativamente ad un unico semestre, con riferimento alla decorrenza operativa del 1 luglio.
Art. 12 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per Federcasse - opera nell'ambito dell'Ente Bilaterale di Categoria ed in raccordo con il Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità.
All'Osservatorio nazionale sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- applicazione del CCNL;
- dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
- andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- situazione occupazionale nel Credito Cooperativo e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- esternalizzazioni ad Enti o Società esterni all'area contrattuale;
- pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui al D.lgs. n. 198/2006, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico/ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione delle previsioni del CCNL;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
- assetto previdenziale del settore;
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di Legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
- trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione del D. Lgs. 196/03 e delle disposizioni dell'Autorità garante.
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti.
Le Parti, in via sperimentale, durante il periodo di vigenza del presente contratto, implementeranno le attività dell'Osservatorio nazionale per favorire un più efficace monitoraggio delle dinamiche occupazionali, attuando un adeguato flusso informativo con gli Osservatori locali.
L'Osservatorio, inoltre, al fine di prevenire situazioni di criticità, si impegna a svolgere ogni approfondimento utile ad individuare anche ulteriori indicatori idonei a verificare periodicamente le condizioni di equilibrio economico-patrimoniale delle Aziende, al fine di prevenire criticità occupazionali, sia in termini quantitativi che qualitativi. Allo scopo, Federcasse, con periodicità almeno semestrale, si attiverà per acquisire i dati e gli indicatori su supporto informatico, quali ROA (risultato lordo di gestione/attivo netto), Tier 1 (patrimonio di base/attività ponderata di rischio), Valore aggiunto per dipendente (risultato lordo di gestione + costi del personale/numero del personale medio dell'anno), concentrazione crediti per categoria di rischio e crediti deteriorati lordi su crediti verso clientela/crediti verso clientela lordi, a partire da quelli riferiti al 31 dicembre 2012.
Le Parti concordano che l'Osservatorio nazionale si riunirà con cadenza almeno trimestrale, ovvero, se richiesto da una delle Parti stesse, entro 20 giorni dalla richiesta.
È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di dieci membri: cinque designati dalla Federazione locale e gli altri cinque designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.
Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.
Agli Osservatori locali sono attribuite, per quanto di loro competenza, le stesse prerogative dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12.
L'Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.
L'Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un'audizione preliminare dell'Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali rappresentate nell'organismo paritetico.
Dichiarazione delle Parti
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.
Art. 14 - Costituzione dell Ente bilaterale di Categoria
È istituito l'Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a definire lo Statuto entro il 31 marzo 2013.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 4
L'art. 14 (Costituzione dell'Ente bilaterale di Categoria) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 14 -
Costituzione dell'Ente bilaterale di CategoriaEnte Bilaterale del Credito Cooperativo
È istituito l'Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a definire lo Statuto entro il 31 marzo 2013.L'Ente bilaterale della Categoria, già istituito con l'Accordo di rinnovo del 9-1-2019 del CCNL, assume la denominazione di Ente Bilaterale del Credito Cooperativo -EnBiCC.EnBiCC, definiti fra le Parti l'atto costitutivo e lo Statuto entro il 15 Dicembre 2022, potrà occuparsi di:
- valorizzazione delle attività formative di supporto alle esigenze e alle specificità della Categoria, promosse e/o realizzate dalle Aziende destinatarie del CCNL, dalle Federazioni o dalle Capogruppo;
- promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione di soggetti svantaggiati;
- supporto alle politiche di pari opportunità;
- promozione di occupazione di qualità;
- certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva;
- conciliazione delle controversie di lavoro;
- sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi tipici del lavoro bancario per i lavoratori;
- attività delle commissioni e osservatori che ad esso vorranno essere ricondotti operando nel suo ambito e integrandone le funzioni.
Le Parti fin d'ora concordano che operano nell'ambito dell'Ente Bilaterale, integrandone le funzioni:
- il Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (F.O.C.C.) di cui all'art. 24;
- l'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 12.
Art. 15 - Conciliazione ed arbitrato
Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, prevedono le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell'art. 412 ter c.p.c.
Conciliazione
Per la risoluzione di controversie individuali, le parti interessate possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale, ovvero della Federazione Italiana nel caso di Azienda direttamente associata a Federcasse, e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione di conciliazione, anche tramite un'organizzazione sindacale stipulante o, nel caso si tratti di un'Azienda, tramite la Federazione di riferimento, inviando copia della richiesta alla parte convenuta.
Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette).
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 412 c.p.c.
Le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito del procedimento di conciliazione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.
La Commissione di conciliazione è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l'offerta di conciliazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
Arbitrato
Ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c. le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
A tal fine, è istituito, a cura delle Federazioni locali e degli organismi sindacali locali aderenti alle organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda alla quale é addetto il lavoratore.
Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Federazione territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.
La parte interessata dovrà presentare istanza, a mezzo raccomandata a/r, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato alla Segreteria del Collegio arbitrale e contemporaneamente all'altra parte, la quale è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ed ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
Il odo è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.
Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art 412 c.p.c. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.
Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura della Federazione locale.
Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della Legge 11-8-1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.
Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali
La Federazione Italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente, anche in formato elettronico, ove possibile:
- la situazione e le prospettive aziendali con riferimento alle linee del sistema del Credito Cooperativo; per la quale, ove richiesto dagli organismi sindacali locali, si procede ad un esame congiunto che deve esaurirsi entro dieci giorni dall'avvio, ricercando, per quanto riguarda le ricadute sul personale, di convergere verso soluzioni condivise;
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi numerici dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, inquadramenti;
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato distinti per Azienda;
- i distacchi di personale;
- i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
- gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'ambito del territorio per cui è competente ciascuna Federazione locale, distinti per categorie e qualifiche o gradi e con indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);
- gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap
- gli eventi criminosi in forma aggregata e disaggregata per singola provincia.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 5
L'art. 16 (Informazioni alle Organizzazioni sindacali) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali
La Federazione Italiana, la Federazione Raiffeisen e le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi
e le Federazioni localiforniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del Movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale,elocale e di Gruppo Bancario Cooperativo, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente, anche in formato elettronico,
ove possibile:- la situazione e le prospettive aziendali con riferimento alle linee del sistema del Credito Cooperativo
;, per la quale, ove richiesto dagli organismi sindacali locali o di Gruppo, si procede ad un esame congiunto che deve esaurirsi entro dieci giorni dall'avvio, ricercando, per quanto riguarda le ricadute sul personale, di convergere verso soluzioni condivise;- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- il numero delle lavoratrici e dei lavoratori in lavoro agile e telelavoro;
- gli elenchi numerici del personale di nuova assunzione
dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato professionalizzante,contratto di inserimento, inquadramenti, contratti complementari;- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato distinti per Azienda;
- i distacchi di personale;
- l'elenco degli appalti in essere, con indicazione del nome delle società appaltatrici, delle scadenze, delle attività e dei CCNL di riferimento;
- il numero dei trasferimenti avvenuti e dei rapporti di lavoro cessati;
- gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte
nell'ambito del territorio per cui è competente ciascuna Federazione locale, distinti per categorie e qualifiche o gradi e con indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);- gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche
che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap;- gli eventi criminosi in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;
- numero e tipologia dei provvedimenti disciplinari comminati.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
Per le BCC-CR e/o Aziende aderenti a Gruppo Bancario Cooperativo le informazioni di cui sopra verranno comunicate dalla Capogruppo alla Delegazione sindacale di Gruppo con il dettaglio informativo concernente le singole aziende o banche aderenti al Gruppo.
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di inserimento;
- distacchi di personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di Legge
- determinazioni di cui all'art. 98 comma terzo.
Resta inteso che nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l'eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro" gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l'Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
Chiarimento a verbale
Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell'art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell'andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all'art. 22.
Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 6
L'art. 17 (Riunioni periodiche) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Riunioni periodiche
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno (nome della società, scadenza, attività e CCNL di riferimento);
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- distacchi di personale;
- il numero delle lavoratrici e dei lavoratori in lavoro agile e telelavoro;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di Legge;
- determinazioni di cui all'art. 98 comma terzo.
Resta inteso che nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l'eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale.
Per le BCC-CR e/o Aziende aderenti a Gruppo Bancario Cooperativo le informazioni di cui sopra verranno comunicate dalla Capogruppo alla Delegazione sindacale di Gruppo con il dettaglio informativo concernente le singole aziende o banche aderenti al Gruppo.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro" gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l'Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
Chiarimento a verbale
Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell'art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell'andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all'art. 22.
Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.
In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, le Parti stipulanti costituiscono la Commissione nazionale paritetica Pari opportunità.
La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:
- stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- fornire alle Commissioni locali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello locale.
Possono costituirsi a livello locale, con le modalità che le Parti provvederanno a definire, Commissioni paritetiche per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi del D.lgs. n. 198/2006, con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, forma oggetto di esame fra le parti a livello locale.
Le Commissioni locali si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:
- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla Legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
Accordo 24/03/2020 (in materia di COVID-19)
Capo VIII - Relazioni sindacali
32) Le Parti istituiscono una Commissione Nazionale permanente, per il tempo di vigenza del presente Protocollo, per il monitoraggio congiunto delle novità normative in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19 integrata da un RLS per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche al fine di promuovere l'aggiornamento del presente Protocollo.
Detta Commissione Nazionale riceverà le informazioni dei Comitati Aziendali istituiti per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo stesso. La commissione nazionale si riunirà il 3 aprile per una prima disamina degli effetti applicativi del presente Protocollo.
Le Parti definiscono momenti informativi ai diversi livelli di interlocuzione sindacale per la migliore attuazione delle misure del presente Protocollo e delle sue successive modificazioni.
Accordo 07/05/2020 (in materia di COVID-19)
Capo VIII - Relazioni sindacali
32) Le Parti confermano la Commissione Nazionale permanente, per il tempo di vigenza del presente Protocollo, per il monitoraggio congiunto delle novità normative in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19 integrata da un RLS per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche al fine di promuovere l'aggiornamento del presente Protocollo.
Detta Commissione Nazionale riceverà le informazioni dei Comitati Aziendali istituiti per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo stesso.
Le Parti confermano momenti informativi ai diversi livelli di interlocuzione sindacale per la migliore attuazione delle misure del presente Protocollo e delle sue successive modificazioni.
Le Parti si impegnano a continuare il percorso di dialogo e confronto sulla tematica, monitorando l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e del quadro normativo al fine di valutare l'opportunità di aggiornare le indicazioni del presente Protocollo, anche con particolare riferimento al Capo V ed al Capo VII a richiesta di una di dette Parti.
Ipotesi di accordo 11/06/2022 (Decorrenza 11/06/2022)
Art. 7
L'art. 18 (Pari opportunità) del CCNL del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Pari opportunità
In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, le Parti stipulanti costituiscono la Commissione nazionale paritetica Pari opportunità. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:
- stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- fornire alle Commissioni locali o di Gruppo indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello locale;
- sviluppo e diffusione di buone prassi.
Possono costituirsi a livello locale o di Gruppo, con le modalità che le parti provvederanno a definire, Commissioni paritetiche per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche, con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche, forma oggetto di esame fra le parti a livello locale o di Gruppo.
Le Commissioni locali o di Gruppo si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:
- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla Legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
Le Parti, nel confermare il proprio impegno sul tema delle pari opportunità e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per contribuire alla sensibilizzazione in atto nella società sul tema della lotta contro la violenza di genere, convengono di allegare al presente CCNL la Dichiarazione congiunta del 24 novembre 2020 per la parità di genere e contro le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro.
Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione
Le parti locali possono istituire un organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neoassunto, delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali e della Cooperazione.
Art. 20 - Diritti e libertà sindacali
La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di Legge e di accordo nazionale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale.
Le Aziende provvederanno - ove possibile sotto il profilo tecnico/organizzativo e definendo le relative modalità applicative - alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 21 - Interpretazione del CCNL
Sorgendo questioni sulla interpretazione del presente contratto, la Federazione Italiana con propria iniziativa o su richiesta di una delle altre Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti stipulanti del presente contratto, al fine di pervenire, eventualmente, ad una interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.
Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi
Nel comune intento di prevenire situazioni che, all'interno del sistema del Credito Cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le Parti stipulanti convengono sull'opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.
A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui all'art. 24, Legge 23 luglio 1991, n.223.
In particolare le Parti stipulanti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato.
Le Parti riaffermano l'efficacia delle procedure contrattuali di informazione, coinvolgimento, contrattazione e confronto nella gestione degli eventuali squilibri organizzativi ed occupazionali, con particolare riferimento agli impatti attuativi della Riforma del Credito Cooperativo ed alle opportunità rivenienti dalla Legge di bilancio 2017.
Pertanto le Parti, anche per sostenere il necessario ricambio generazionale, favoriranno, ad ogni livello e fase negoziale, strumenti coerenti per la gestione delle eventuali eccedenze di organico attraverso le prestazioni di Sistema a tutela dell'occupazione, ed anche a quelle di riconversione e riqualificazione del personale, di finanziamento dei piani formativi (DM 82761/2014).
PARTE PRIMA
Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, informano a mezzo di apposita comunicazione scritta gli Organismi sindacali aziendali e, anche per il tramite delle Federazioni locali, gli organismi sindacali locali, stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, e, su loro richiesta, procedono all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi.
Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.
Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al DM 82761/2014, e successive modificazioni e/o integrazioni, con riferimento alle prestazioni ordinarie.
Nei casi di trasferimenti collettivi derivanti dai processi di cui alla presente parte prima, le parti possono, altresì, prevedere temporanee misure di sostegno al fine di attenuare le conseguenze di eventuali disagi connessi alla mobilità territoriale dei lavoratori, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e per la mobilità; tali strumenti potranno agire di concerto con ulteriori strumenti di Legge e di contratto.
PARTE SECONDA
Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, al fine di ricercare idonee soluzioni, le Aziende interessate, anche per il tramite della Federazione locale, procedono ad informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali e gli Organismi sindacali locali stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, illustrando i propri obiettivi operativi e strategici, mediante apposito documento di sintesi.
Detta informazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.
L'informativa deve riferirsi: a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo; b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le Organizzazioni sindacali locali e gli Organismi sindacali aziendali di cui sopra possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle Aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale procedura possono essere attivati dalle parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al DM 82761/2014, e successive modificazioni e/o integrazioni.
Le parti possono, altresì, prevedere temporanee misure di sostegno al fine di attenuare le conseguenze di eventuali disagi connessi alla mobilità territoriale dei lavoratori, anche avvalendosi degli strumenti previsti dal Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e per la mobilità; tali strumenti potranno agire di concerto con ulteriori strumenti di Legge e di contratto.
Nei casi di cessione di ramo d'Azienda, le parti definiranno momenti di verifica finalizzata a riscontrare, a seguito di crisi dell'Azienda cessionaria, eventuali possibilità di rientro presso l'Azienda cedente dei lavoratori ceduti.
Nel caso di mancato accordo in sede locale, ovvero in sede aziendale per Azienda facente parte di gruppo bancario, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 5 giorni lavorativi, rispettivamente a Federcasse, ovvero alla capogruppo, di attivare una fase di confronto, che deve esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). La capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Nell'ipotesi in cui il trasferimento ed i processi di fusione, concentrazione e scorporo, nonché i conseguenti processi di riorganizzazione, comportino anche l'avvio di procedure per la riduzione del personale in esubero, in sostituzione di quanto previsto nella presente parte si applica la procedura di cui alla successiva parte terza.
Qualora i processi di cui alla presente parte seconda coinvolgano Aziende e/o BCC ubicate in più territori federativi, la procedura ivi prevista sarà attivata e si svolgerà presso la Federazione locale di riferimento dell'incorporante.
Dichiarazioni a verbale
Nel caso di cessione di attività e passività, riferita a Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana in liquidazione coatta amministrativa, l'informazione di cui al primo comma, parte seconda, va resa entro quindici giorni dall'avvenuta cessione.
Le Parti si danno atto che la procedura prevista nella parte seconda del presente articolo, anche perché più favorevole, esaurisce gli obblighi previsti dall'art. 47 Legge 29-12-1990 n.428, fatto salvo l'art. 2112 cod. civ., così come modificati dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, entrato in vigore il 1º luglio 2001.
PARTE TERZA
Nei processi (di ristrutturazione, innovazioni tecnologiche, ecc.) che possono comunque comportare esuberi di personale ed in tutte le ulteriori ipotesi nelle quali si può concretizzare la fattispecie prevista dall'art. 24, Legge 23 luglio 1991, n. 223, le Aziende si impegnano a dare una preventiva informazione mediante apposito documento di sintesi, contenente anche indicazione delle componenti della voce "costo del lavoro" con particolare riferimento al personale dipendente, agli Organismi sindacali aziendali e agli Organismi sindacali locali stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, illustrando i propri obiettivi operativi e strategici.
Detta informazione deve essere trasmessa prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.
Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, gli stipulanti Organismi sindacali a livello locale di cui sopra possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione dell'Azienda interessata. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).
Nell'ambito di tale confronto sono considerate dalle parti e, ove possibili e concretamente realizzabili, possono essere concordate ipotesi idonee a superare situazioni di criticità occupazionale.
In particolare le Parti, in considerazione dell'origine e/o dell'intensità della criticità occupazionale, potranno:
a) nei casi in cui le criticità occupazionali, derivino da vicende societarie quali, indicativamente, fusioni, incorporazioni, scorpori, concentrazioni, adottare - congiuntamente o disgiuntamente tra loro, con valutazione in ordine alla loro priorità - gli strumenti di seguito elencati a titolo esemplificativo: il blocco delle assunzioni, il blocco del lavoro straordinario, l'attivazione degli strumenti previsti dal "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al DM 82761/2014, e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero delle misure a sostegno previste dal "Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità", l'attivazione di incentivi all'esodo.
b) Nei casi in cui gli strumenti di cui alla lettera precedente si rivelino insufficienti ovvero nei casi in cui le criticità occupazionali derivino da disequilibrio economico/patrimoniale/strutturale, ricorrere - anche in via permanente, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, con valutazione in ordine alla loro priorità - alle misure di seguito elencate a titolo esemplificativo: la temporanea sospensione, totale o parziale, dell'erogazione dell'"assegno ex premio di rendimento", la definizione di accordi o contratti di solidarietà, la riduzione e/o modulazione di orario e di salario per un periodo di tempo determinato, la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il distacco di personale, la possibile assegnazione a mansioni diverse e/o revisione degli inquadramenti anche in deroga all'art. 2103 cod. civ. nel rispetto delle procedure di Legge, la rimodulazione del premio di risultato, di eventuali premi incentivanti e della retribuzione lorda annua al netto delle voci di cui all'Allegato A al presente contratto.
Nel caso di mancato accordo in sede locale, ovvero in sede aziendale per Azienda facente parte di gruppo bancario, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 5 giorni lavorativi, rispettivamente a Federcasse, ovvero alla capogruppo, di attivare una fase di confronto, che deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata). La capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Nell'ambito di tale confronto, ove non fossero stati precedentemente risolti i problemi di eccedenze di personale, le Parti stipulanti ricercano la possibilità di favorire la mobilità dei lavoratori eccedenti mediante la ricollocazione presso altre Aziende, preferibilmente in ambito regionale, anche con la possibile preventiva utilizzazione a tal fine dell'istituto del distacco ovvero mediante il ricorso alle previsioni di cui all'art. 23.
Le procedure previste nel presente articolo sono vincolanti per le Parti ed il loro mancato rispetto costituisce inadempimento per la parte che non vi abbia dato corso. Dette procedure - fermo quanto ora detto e una volta completate - esauriscono i loro effetti tra le Parti stipulanti il presente accordo.
Le parti, fino all'esaurimento delle procedure previste nel presente articolo, non assumono iniziative unilaterali.
Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni di Aziende del Sistema che siano presenti con proprie unità organizzative in più di due regioni, che prefigurino ricadute significative sul personale, le procedure di confronto si svolgono direttamente a livello nazionale. La procedura si svolge tra una Delegazione sindacale, ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti con funzione di coordinamento, e l'Azienda che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Tale procedura, dal momento dell'informativa, dovrà esaurirsi in 40 giorni salvo diverse intese che dovessero realizzarsi tra le parti interessate.
Nel caso di Azienda sottoposta a procedura di Amministrazione straordinaria, i termini previsti dalle procedure disciplinate dal presente articolo dovranno comunque esaurirsi entro il termine di chiusura della procedura concorsuale.
Dichiarazioni delle Parti
Anche al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale ed in coerenza con il presupposto condiviso dell'unicità del Movimento come valore, le Parti auspicano che i trasferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, ferme restando le previsioni di Legge e di contratto, si realizzino nell'ambito del Movimento del Credito Cooperativo.
Accordo 13/05/2021(Decorrenza 13/05/2021)
Art 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi
Le Parti, in applicazione dell'art 11 bis, concordano quanto segue:
- Il primo capoverso della Parte Prima, viene integrato come segue:
Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende informano a mezzo di apposita comunicazione scritta gli Organismi sindacali aziendali e, anche per il tramite delle Federazioni locali o delle Capogruppo, gli organismi sindacali locali, stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, e, su loro richiesta, procedono all'esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi. L'informativa, ai sensi dell'art. 11 bis n. 4 capoverso 6, dovrà comunque essere inviata alla Delegazione di Gruppo, per il tramite della Capogruppo.
- Dopo il primo capoverso della Parte Prima, viene aggiunto il seguente:
In Aziende e Banche aderenti che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo, nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazio