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TUTTI I CCNL

SETTORE: Credito ed Assicurazioni

CCNL: Credito cooperativo - Casse rurali ed artigiane

Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane

CODICE CNEL: J271

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 11/06/2022

CREDITO COOPERATIVO - CASSE RURALI ED ARTIGIANE

 

Testo consolidato del CCNL 11/06/2022 *

Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di credito cooperativo - Casse rurali ed artigiane

* Testo redatto il 07/12/2023

Decorrenza: 11/06/2022

Scadenza: 31/12/2022

CCNL 11/06/2022 come modificato da:
- Accordo classificazione 02/08/2023
- Accordo 07/12/2023
- Accordo di rinnovo 09/07/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

il giorno 7 dicembre 2023, in Firenze tra

- Federcasse-Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

- FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani;

- First/Cisl Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario;

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil);

- UGL CREDITO;

- UIL Credito e Assicurazioni (Uilca).

si è completata la redazione del testo coordinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato l'11 giugno 2022, in sostituzione del CCNL 9 gennaio 2019.

 

 

RINNOVI

Accordo classificazione 02/08/2023

Verbale di stipula

 

Il giorno 2 agosto 2023, in Roma

tra

Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

e

- FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani

- FIRST/CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

- FISAC-CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

- UILCA - UIL Credito e Assicurazioni

- UGL CREDITO

 

PREMESSE

 

Le Parti, secondo quanto definito all'art. 23 dell'Accordo 11 giugno 2022 di rinnovo del CCNL per i Quadri direttivi ed il Personale delle Aree Professionali, con il presente Accordo hanno sviluppato una complessiva analisi al fine di aggiornare, adeguare e innovare il sistema di classificazione del personale ed i profili professionali regolati dal CCNL.

Relativamente all'aggiornamento dei profili professionali definiti per la prima e seconda area professionale, le Parti definiranno la materia, in sessioni di confronto dedicate, anche al fine di consentire processi di internalizzazione di attività e di personale.

Le Parti, svolti tutti gli approfondimenti conseguenti alle disposizioni prima richiamate, dopo ampio confronto,

 

convengono quanto segue:

[___]

 

Accordo 07/12/2023

Verbale di stipula

 

7 dicembre 2023, in Firenze, si sono incontrate:

tra

- Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali;

e

- FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani;

- FIRST/CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario;

- FISAC/CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;

- UGL CREDITO - Federazione del Credito ed Enti assimilati;

- UILCA - Uil Credito e Assicurazioni;

[___]

Accordo di rinnovo 09/07/2024

Verbale di stipula

 

Il 9 luglio 2024, in Roma

tra

- Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali;

e

- FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani;

- FIRST/CISL - Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario;

- FISAC/CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito;

- UGL CREDITO;

- UILCA - Uil Credito e Assicurazioni;

si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali.

 

 

 

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto

 

Destinatari del presente cContratto cCollettivo nNazionale di lLavoro sono:

- le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all'art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;

- le società facenti parte di Ggruppo Bbancario Cooperativo ivi compresa la cCapogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco aAllegato B).

Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali.

Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento.

Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate, per le attività di cui all'articolo 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.

Nei casi in cui l'attività di gestione dei c.d. "NPL" e/o "UTP" e il relativo personale siano allocati a società non controllate, al personale ceduto interessato dall'operazione e già destinatario del presente contratto nazionale continuerà ad applicarsi la disciplina dello stesso contratto nazionale tempo per tempo vigente. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.

Nei casi di cui ai due commi precedenti al precedente comma, si darà luogo alla procedura di Legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante nonché l'eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.

Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.

Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

Dichiarazioni delle Parti

Le Parti stipulanti si impegnano, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area contrattuale del presente CCNL

Nei casi di processi di allocazione di personale e di attività a società non controllate che applichino altro contratto di contenuto comparabile, le parti interessate dai predetti processi si incontreranno per disciplinare gli opportuni raccordi.

In coerenza con il presupposto condiviso dell'unicità del Movimento come valore, le Parti auspicano che si realizzi l'a adozione piena applicazione del presente contratto nell'ambito delle Aaziende dell'intero Movimento stesso.

 

 

Art. 2 - Nozione di controllo

 

Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario, di cui all'art. 1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3 ed ai sensi dell'art. 37-bis del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

 

Disposizione di attuazione

Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e/o integrazioni.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 09/07/2024

Art. 1

 

L'art. 2 (Nozione di controllo) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:

Art. 2 - Nozione di controllo

Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario, di cui all'art. 1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3 ed ai sensi dell'art. 37-bis del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

Disposizione di attuazione

Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e/o integrazioni.

Dichiarazione delle Parti

Con riferimento alle società controllate di cui all'art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3, che svolgano attività diversa da quella bancaria, finanziaria o strumentale, anche al di fuori del Sistema del Credito Cooperativo, possono essere definite intese aziendali finalizzate all'applicazione del presente contratto, anche mediante le misure dei contratti complementari di cui all'art. 4. Tali intese sono raggiunte con la necessaria partecipazione delle Parti stipulanti.

 

 

Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

 

Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai commai successivi:

A) Intermediazione mobiliare.

B) Leasing e Factoring.

C) Credito al consumo.

D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.

E) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:

- nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;

- nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;

- nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;

- nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;

- nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;

- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.

F) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.

G) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

 

Orari di lavoro

Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel cCapitolo XX del presente contratto.

 

Inquadramenti

Per le attività di cui al comma 1 al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del CCNL 7-12-2000 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:

- i lavoratori che sono stabilmente incaricati dall'Azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2a area professionale, 2º livello retributivo.

Per i servizi di elaborazione dati:

- le Parti si riservano di definire entro 120 giorni dalla stipula del CCNL 7-12-2000 specifiche regolamentazioni che dovranno tener conto del processo di evoluzione in atto della gestione dell'informatica del Sistema del Credito Cooperativo e della specificità di tale gestione caratterizzata da una innovativa ripartizione di competenze;

- in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione di secondo livello si procederà ad un riesame delle discipline in atto in tema di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi già esistenti di progressione economica e/o di carriera.

 

 

Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili

 

Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:

1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.

2. Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.

3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.

4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.

 

Chiarimento a verbale

Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.

 

Contratti complementari

Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del CCNL 7-12-2000, contratti complementari per le attivitàdi cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:

Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:

- orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente al 1º gennaio 2023; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell'anno;

- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni) nei confronti del personale assunto successivamente al 1º gennaio 2023;

- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 18% 15% nei confronti del personale assunto successivamente al 1º gennaio 2023.

Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art. 1 del D. Lgs. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma, potranno essere individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

 

 

Art. 5 - Appalti

 

Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:

- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;

- alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all'art. 8, comma primo, lettera b).

- nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. a), alle Segreterie locali delle Organizzazioni sindacali, dalle Federazioni Locali o dalle Casse e Società aderenti alla Federazione Raiffeisen, per il tramite di questa;

- nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. b), alla Delegazione sindacale di Gruppo, dalle Capogruppo di Gruppo Bancario Cooperativo;

- nell'ipotesi di cui all'art. 8, lett. c), alle Rappresentanze sindacali aziendali costituite, dalle Aziende.

Allo scopo di consentire una più efficace tutela delle lavoratrici e dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.

In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'Azienda, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, verificherà l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Previa intesa tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice, il personale i lavoratori di quest'ultima operantei nei locali dell'Azienda appaltante possono può fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d'emergenza, esistenti in Aazienda.

Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie.

L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata, con le modalità di cui al primo comma, alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.

La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.

La procedura ha la durata di venticinque diciotto giorni, al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.

Entro i primi cinque tre giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avvio avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.

L'Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.

 

Raccomandazione delle Parti

All'atto della stipulazione di un rinnovo di un contratto di appalto con diversa società appaltatrice, le Aziende committenti promuoveranno in capo all'appaltatore subentrante l'introduzione nel contratto di appalto di una "clausola sociale" a garanzia di soluzioni di salvaguardia occupazionale per il personale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno sei mesi.

 

 

Art. 6 - Definizioni contrattuali

 

Nell'ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle Aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane riguardano soltanto le Banche/Casse medesime.

Le Federazioni locali e le Organizzazioni sindacali locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle Parti stipulanti il presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.

I termini previsti dal presente contratto che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi, sono da intendere costituiti da giorni di calendario.

 

 

Art. 7 - Condizioni più favorevoli

 

Restano impregiudicate le condizioni più favorevoli laddove acquisite dai singoli dipendenti.

Eventuali assegni personali devono essere tenuti distinti dalle voci retributive previste dal presente contratto.

 

 

CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 8 - Assetti contrattuali

 

Le Parti concordano che gli assetti contrattuali di Categoria prevedono:

- un primo livello di contrattazione con il cContratto cCollettivo nNazionale di cCategoria di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti normativi ed economici per tutti i lavoratori del Credito Cooperativo ovunque impiegati nel territorio nazionale;

- un secondo livello di contrattazione per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente contratto collettivo e dalla Legge:

a) locale, per quanto riguarda il personale delle Federazioni locali e per il personale delle Casse e Società aderenti alla Federazione Raiffeisen cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane ed il personale delle altre Aziende/Società diverse dagli Organismi indicati nell'elenco allegato B) non comprese nelle successive lett. b) e c) che non applichino già contrattazione aziendale;

b) di gruppo, per quanto riguarda il personale dipendente da Aziende delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e delle Aziende controllate, facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo, intendendosi per "Gruppo Bancario" tale l'insieme composto dalla Ccapogruppo, dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate ai sensi dell'art. 2 del presente CCNL;

c) aziendale per quanto riguarda il personale delle Aziende diverse da quelle di cui alle precedenti lett. a) e b), destinatarie del presente CCNL ai sensi dell'art. 1, comma 1.

Al secondo livello di contrattazione verranno trattate le materie e gli istituti oggetto di espresso demando da parte della Legge e del presente contratto nazionale, comunque diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie nelle quali detta contrattazione di secondo livello si articola.

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello in applicazione dei principi di sviluppo inclusivo e partecipato dei territori e delle comunità locali, nonché allo scopo di continuare a creare sinergie e favorire le economie di territorio e di prossimità, le BCC di cui al comma 1, secondo alinea, lett. b) del presente articolo, o gruppi di esse, anche per il tramite delle Federazioni Locali o delle Capogruppo, nel rispetto del quadro di riferimento disposto dalla Contrattazione integrativa di Gruppo (regole e limiti di spesa, criteri EWS/risk based) definiranno:

- accordi per la disciplina relativa alla individuazione e fruizione dei beni e servizi di welfare di cui al secondo alinea del comma 1, dell'art. 29 del presente CCNL (qualità della vita, sostegno al benessere dei dipendenti ed alla famiglia), anche rispetto alle risorse economiche rivenienti dalla conversione del Valore di Produttività Aziendale, come determinato dalla Contrattazione integrativa di Gruppo. In mancanza di tale disciplina di prossimità, troverà applicazione quanto comunque previsto in materia dalla Contrattazione integrativa di Gruppo;

- accordi relativi alla formazione tecnico-identitaria (iniziative formative locali correlate alla mutualità prevalente, revisione cooperativa, contrattazione nazionale e altre materie di interesse sindacale, sviluppo inclusivo dei territori e occupazione giovanile), anche per l'accesso alle risorse mirate al sostegno dei territori.

Gli Enti bilaterali costituiti dalle Federazioni a livello locale, regionale o provinciale, in materia di assistenza e previdenza del personale, formazione e sostegno all'occupazione, continuano ad operare per i rispettivi ambiti e competenze, secondo le specifiche prerogative e titolarità funzionali.

I contratti collettivi di secondo livello, conclusi con le Oorganizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di Categoria relativamente alle materie della prestazione lavorativa, dell'orario di lavoro e dell'organizzazione del lavoro.

 

 

Art. 9 - Decorrenze e scadenze

 

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 dicembre 2022 2019.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 09/07/2024

Art. 19

 

DECORRENZE E SCADENZE

Il presente Accordo di rinnovo decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31 dicembre 2025.

 

 

Art. 10 - Procedura di rinnovo - Apposito elemento della retribuzione

 

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma a Federcasse in tempo utile, per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto.

Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

Qualora l'inadempienza sia di parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà - a carico delle Organizzazioni sindacali responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali - l'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 2, della Legge 12 giugno 1990 n. 146, in materia di contributi sindacali.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di cui ai commi 9 e seguenti del presente articolo.

Tutte le Oorganizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del cContratto cCollettivo nNazionale di lLavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da oOrganizzazioni sindacali che rappresentano il 60% dei lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.

La rappresentatività di ciascuna Oorganizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti determinati sulla base del numero complessivo delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate, presso le singole Aziende, in favore dell'Organizzazione sindacale al 31 ottobre dell'anno precedente come previsto dall'Aaccordo Nazionale sulle agibilità sindacali per la Categoria del Credito Cooperativo tempo per tempo vigente 31 luglio 2014 o successivi.

Le Oorganizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sottoporranno ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del contratto.

Le Parti stipulanti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del cContratto cCollettivo nNazionale di lLavoro, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione previsto, applicato sul 90,66% della voce stipendio.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale detto elemento cessa di essere erogato.

 

Chiarimento a verbale

Per la dinamica degli effetti economici del CCNL, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l'indice previsionale relativo all'andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo CCNL

 

 

Art. 11 - Incontri a livello di sistema

 

Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto nella realizzazione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, si prevede:

- un incontro, correlato sul piano temporale alla definizione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, di illustrazione ed approfondimento del relativo piano;

- un incontro annuale per la verifica ed il monitoraggio, attraverso l'esame congiunto, dei progetti attuativi delle linee strategiche;

- incontri sui problemi relativi all'occupazione che siano attivati ai sensi dell'art. 22.

 

 

Art. 11 bis 2 - Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo

 

1. Nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è istituita una Delegazione Sindacale di Gruppo della quale possono far parte i dirigenti degli Organi di coordinamento, dipendenti delle Aziende aderenti al Gruppo, Organismi sindacali aziendali laddove costituiti, e i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 delle Legge 20 maggio 1970, n. 300, presso le Aziende e/o le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e le Aziende facenti parte del di Gruppo Bancario Cooperativo e/o le Banche di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 8, che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato. I Segretari Nazionali delle Organizzazioni sindacali integrano la Delegazione Sindacale di Gruppo.

Agli incontri disciplinati dal presente articolo possono prendere parte le i Dirigenti sindacali delegati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di Federcasse. La Capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.

2. Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è cosii determinato:

- n. 1 dirigente per ciascuna delle predette OO.SS.;

- n. 1 dirigente rispettivamente per ciascuna delle predette OO.SS., per ogni 500 o frazione di 500 iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente e dipendenti delle Aziende aderenti ai Gruppi medesimi.

I componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo di ciascuna OO.SS. così individuati designano fra di loro un coordinatore.

3. Alla Capogruppo ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo sono demandate la definizione della contrattazione di secondo livello di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto, nel cui ambito, per la definizione del Valore di Produttività Aziendale Premio di risultato, le parti individuano parametri e/o indicatori utili alla determinazione di un VPA PDR (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie aziendali e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 48 del presente contratto.

4. In tutti i casi previsti dall'art. 22, parte seconda e terza, del presente contratto, nonché per i processi di riorganizzazione ex art. 22 parte prima di rilevanza strategica per il Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e Aziende facenti parte del medesimo di Gruppo Bancario Cooperativo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 8, che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato, le relative procedure si svolgono direttamente fra le parti di cui al precedente punto comma 3.

A dette procedure parteciperanno i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA costituite nelle Aaziende interessate, non facenti parte della Delegazione sindacale di Ggruppo, secondo le condizioni che saranno modalità stabilite dall'Aaccordo di cui al comma 6) Nazionale sulle agibilità sindacali per la di Categoria del Credito Cooperativo tempo per tempo vigente.

Resta fermo che le relative informative saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali RR.SS.AA. costituite nelle Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e nelle Aziende facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 8, interessate, che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato nonché agli Organismi locali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il CCNL territorialmente competenti rispetto alla sede legale delle Aziende, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.

Resta salvo, in ogni caso, lo svolgimento della procedura in fase nazionale presso Federcasse in caso di mancato accordo di Ggruppo.

Le parti di cui al comma punto 3 possono inoltre definire accordi quadro di interesse collettivo che riguardino contestualmente tutte le o parte delle Aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e le Aziende facenti parte di al Gruppo Bancario Cooperativo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 8, che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato; gli accordi eventualmente raggiunti in tale sede potranno essere recepiti nelle Aziende aderenti al Gruppo previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali RSA ivi costituite da concludersi entro 20 giorni.

Le informative di cui al comma che precede saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.

Nei casi di cui all'art. 22 parte prima non ricompresi al primo alinea del presente punto 4, le relative procedure di informazione e valutazione congiunta continuano a svolgersi secondo quanto previsto dallo stesso art. 22 parte prima.

L'informativa potrà essere inviata anche per il tramite della Capogruppo.

Di dette procedure inoltre comunque va data comunicazione alla Capogruppo e alla Delegazione Sindacale di Gruppo.

Quando siano coinvolte Aziende Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti o Banche Aziende facenti parte di Gruppo Bancario Cooperativo o Banche di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 8, che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato, Ffatta eccezione per le materie di competenza nazionale e di rilievo per il sistema, alle medesime parti di cui al comma punto 3 è demandato delegato lo svolgimento delle procedure sindacali di cui agli artt. 5, 16, 17, 23, 25 (per quanto riguarda il secondo grado della procedura), 31 bis (in caso di più aziende e/o Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e/o Aziende del Gruppo coinvolte), 50, 63, 64, 67, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Le procedure di informazione verranno svolte periodicamente ed a livello di Capogruppo e con il dettaglio informativo e di confronto concernente le singole Banche o Aziende aziende o banche aderenti al Gruppo.

5. Eventuali accordi raggiunti nell'ambito delle procedure di cui ai commi punti 3 e 4 che precedono, esplicano i loro effetti nei confronti delle Aziende Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane aderenti e delle BCC Aziende facenti parte di del Gruppo Bancario Cooperativo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 8, che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo interessato, per quanto di loro competenza.

6. I componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, integrativi rispetto a quelli di Legge, nella misura determinata da apposito accordo a livello di gruppo. dall'Aaccordo Nazionale sulle agibilità sindacali di per la Categoria del Credito Cooperativo tempo per tempo vigente. Tale accordo dovrà disciplinare la partecipazione dei Dirigenti delle RR.SS.AA. di aziende eventualmente interessate dalle procedure ex art. 22 ma non facenti parte della Delegazione Sindacale di Gruppo, con la previsione di permessi aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 23 della Legge n.300/1970.

 

_______________

2 A decorrere dal 19 dicembre 2019 il presente articolo è integralmente sostituito dalle disposizioni di cui all'Allegato "I" del presente contratto.

 

 

RINNOVI

Accordo 07/12/2023

[___]

Premesso che:

- In data 13 maggio 2021 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo nazionale sulle agibilità sindacali per la Categoria del Credito Cooperativo;

- l'art. 8, comma 4, dell'Accordo nazionale sulle agibilità sindacali per la Categoria del Credito Cooperativo individua, nel 31 dicembre 2022, il termine di scadenza del medesimo, prevedendo, altresì, in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell'anno di scadenza, una proroga tacita "esclusivamente per un anno", e, quindi, sino al 31 dicembre 2023;

- è intenzione delle parti prorogare l'Accordo in parola sino al 31 dicembre 2024;

Tanto premesso

- Le Parti convengono di prorogare l'Accordo nazionale 13 maggio 2021 sulle agibilità sindacali per la Categoria del Credito Cooperativo sino al 31 dicembre 2024.

 

 

Art. 12 - Osservatorio nazionale

 

L'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni oOrganizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per Federcasse - opera nell'ambito dell'Ente Bilaterale del Credito Cooperativo di Categoria ed in raccordo con il Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità.

All'Osservatorio nazionale sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

- applicazione del CCNL;

- dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;

- andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;

- situazione occupazionale nel Credito Cooperativo e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;

- esternalizzazioni ad Enti o Società esterni all'area contrattuale;

- pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui al D.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche e integrazioni, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;

- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;

- condizioni igienico/ambientali nei posti di lavoro;

- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione delle previsioni del CCNL;

- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;

- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;

- possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);

- assetto previdenziale del settore;

- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di Legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;

- trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni dell'Autorità garante.

L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti.

Le Parti, in via sperimentale, durante il periodo di vigenza del presente contratto, implementeranno le attività dell'Osservatorio nazionale per favorire un più efficace monitoraggio delle dinamiche occupazionali, attuando un adeguato flusso informativo con gli Osservatori locali.

L'Osservatorio, inoltre, al fine di prevenire situazioni di criticità, si impegna a svolgere ogni approfondimento utile ad individuare anche ulteriori indicatori idonei a verificare periodicamente le condizioni di equilibrio economico-patrimoniale delle Aziende, al fine di prevenire criticità occupazionali, sia in termini quantitativi che qualitativi. Allo scopo, Federcasse, con periodicità almeno semestrale, si attiverà per acquisire i dati e gli indicatori su supporto informatico, quali ROA (risultato lordo di gestione/attivo netto), Tier 1 (patrimonio di base/attività ponderata di rischio), Valore aggiunto per dipendente (risultato lordo di gestione + costi del personale/numero del personale medio dell'anno), concentrazione crediti per categoria di rischio e crediti deteriorati lordi su crediti verso clientela/crediti verso clientela lordi, a partire da quelli riferiti al 31 dicembre 2012.

Le Parti concordano che l'Osservatorio nazionale si riunirà con cadenza almeno trimestrale, ovvero, se richiesto da una delle Parti stesse, entro 20 giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 13 - Osservatori locali

 

È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di dieci membri: cinque designati dalla Federazione locale e gli altri cinque designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.

Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.

Agli Osservatori locali sono attribuite, per quanto di loro competenza, le stesse prerogative dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12.

L'Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.

L'Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un'audizione preliminare dell'Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali rappresentate nell'organismo paritetico.

 

Dichiarazione delle Parti

La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.

 

 

Art. 14 - Costituzione dell'Ente bilaterale di Categoria Ente Bilaterale del Credito Cooperativo

 

È istituito l'Ente bilaterale di Categoria. Le Parti provvederanno a definire lo Statuto entro il 31 marzo 2013.

L'Ente bilaterale della Categoria, già istituito con l'Accordo di rinnovo del 9-1-2019 del CCNL, assume la denominazione di Ente Bilaterale del Credito Cooperativo - EnBiCC.

EnBiCC, definiti fra le Parti l'atto costitutivo e lo Statuto entro il 15 Dicembre 2022, potrà occuparsi di:

- valorizzazione delle attività formative di supporto alle esigenze e alle specificità della Categoria, promosse e/o realizzate dalle Aziende destinatarie del CCNL, dalle Federazioni o dalle Capogruppo;

- promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione di soggetti svantaggiati;

- supporto alle politiche di pari opportunità;

- promozione di occupazione di qualità;

- certificazione di contratti di lavoro e di regolarità contributiva;

- conciliazione delle controversie di lavoro;

- sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e la prevenzione dei rischi tipici per i lavoratori del lavoro bancario per i lavoratori;

- attività delle commissioni e osservatori che ad esso vorranno essere ricondotti operando nel suo ambito e integrandone le funzioni.

Le Parti fin d'ora concordano che operano nell'ambito dell'Ente Bilaterale, integrandone le funzioni:

- il Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (F.O.C.C.) di cui all'art. 24;

- l'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 12.

 

 

Art. 15 - Conciliazione ed arbitrato

 

Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, prevedono le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell'art. 412 ter c.p.c.

 

Conciliazione

Per la risoluzione di controversie individuali, le parti interessate possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale, ovvero della Federazione Italiana nel caso di Azienda direttamente associata a Federcasse, e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione di conciliazione, anche tramite un'organizzazione sindacale stipulante o, nel caso si tratti di un'Azienda, tramite la Federazione di riferimento, inviando copia della richiesta alla parte convenuta.

Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette).

Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso le sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro o analogo Ufficio presso le Provincie Autonome di cui al decreto legislativo 12 settembre 2015, n. 149 la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 412 c.p.c.

Le dimissioni del lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito del procedimento di conciliazione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015.

La Commissione di conciliazione è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l'offerta di conciliazione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015.

 

Arbitrato

Ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c. le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.

A tal fine, è istituito, a cura delle Federazioni locali e degli oOrganismi sindacali locali aderenti alle organizzazioni stipulanti la contrattazione collettiva di Federcasse, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui si trova l'aAzienda alla quale è addetto il lavoratore.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Federazione territorialmente competente, un altro designato dalla oOrganizzazione sindacale territoriale a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le oOrganizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.

In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le oOrganizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive oOrganizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.

La parte interessata dovrà presentare istanza, a mezzo raccomandata a/r, attraverso l'oOrganizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato alla Segreteria del Collegio arbitrale e contemporaneamente all'altra parte, la quale è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ed ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste; c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.

Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.

Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 c.p.c. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.

Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura della Federazione locale.

Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio.

 

Chiarimento a verbale

Le parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della Legge 11-8-1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 09/07/2024

Art. 2

 

L'art. 15 (Conciliazione ed arbitrato) del CCNL 11 giugno 2022 è sostituito dal seguente:

Art. 15 - Conciliazione ed arbitrato

Le Parti stipulanti, al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, prevedono le seguenti procedure facoltative