CCNL in vigore
CREDITO - ACRI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16-01-1991
Personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1ª cat. ed enti equiparati
Decorrenza: 01-01-1989 - 31-12-1992
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI); la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI); la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA- CISL); la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL); la Unione Italiana Bancari (UIB-UIL),
si è stipulato il seguente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (FASIB-CONFSAL),
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e la Cisnal-Credito,
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA-CISAL),
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
L'evoluzione economica e la trasformazione tecnologica stanno cambiando con crescente accelerazione le strutture organizzative del credito e, in generale, dell'intermediazione finanziaria. Il cambiamento è poi reso necessario dalle scadenze ineludibili per la formazione nella CEE di un unico mercato finanziario e dalla direttiva, per gli istituti di credito italiani, di acquisire ciascuno compiti di centro polifunzionale.
La prospettiva di produzione indica quindi forte razionalizzazione con gradi elevati di concentrazione.
La tendenza, affermata anche dalla Corte Costituzionale, in ordine alla definizione delle aree contrattuali, non riguarda, d'altra parte, astratti concetti di classificazione di attività produttive, ma l'ambito organico complessivo delle entità economico-sociali.
Le parti concordano perciò sui seguenti criteri, indirizzi e norme che introducono i capitoli dei contratti nazionali per il personale dipendente nei settori Assicredito e Acri, diventandone parte integrante.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile che disciplina il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, gli Enti equiparati (Iccri e Federalcasse), i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, le aziende finanziarie, le aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria ed il dipendente personale esclusi i dirigenti ed i funzionari.
Nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro gli Enti di cui al comma precedente saranno tutti genericamente denominati Istituti.
Il testo del nuovo CCNL si articola secondo i seguenti criteri, indirizzi e norme:
1) Area contrattuale - Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito e Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed Acri.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
2) Normativa contrattuale - I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e Acri. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2ª Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) si prevedono, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari possono riguardare: orari, reperibilità, turni e, per quanto riguarda l'area Acri, reclutamenti ed organici.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1) e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti si applicano ai contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28-2-1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, le parti si incontreranno entro il 30-6-1990 per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1º del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero dei 301 dipendenti alla data del 28-2-1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori. La norma si applica al comma 3º, II periodo del punto 2.
3) Controllo - Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC 1º comma, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
4) Istituti minori - Ai fini del presente CCNL, sono considerati Istituti minori quelli che, alla data del 28-2-1990, occupavano meno di 301 dipendenti.
Art. 1 - Classificazione dipendenze e relativi organici
La classificazione delle dipendenze e delle sedi classificate come dipendenze staccate è di competenza dell'Istituto.
Nei contratti integrativi aziendali verranno determinati gli organici relativi.
CAPITOLO II - Assunzione ed inquadramento del personale
Art. 2 - Categorie del personale
Il personale si distingue nelle seguenti categorie:
1) quadri;
2) impiegati;
3) subalterni;
4) ausiliari.
Nei contratti integrativi aziendali ogni categoria potrà essere suddivisa in ruoli e gradi cui corrisponderanno tabelle relative.
Il numero dei posti di pianta stabile per ogni categoria, ruolo e grado e il titolo minimo di studio richiesto saranno indicati nei contratti integrativi aziendali. Tale numero potrà essere variato in relazione alle esigenze dell'Istituto.
Dichiarazione delle parti - Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione, con le previsioni riguardanti la categoria dei Quadri, alla Legge 13-5-1985, n. 190 nella quale si è disposto che i requisiti di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa delle imprese.
Art. 3 - Limiti soggettivi di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non si applica:
a) al personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione tributi;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a Gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia, ovvero con l'attività finanziaria di cui al punto 1 lett. a) della Premessa nonché, infine, con le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria di cui al punto 1 lett. b) della stessa Premessa.
Per quel che attiene ai servizi o gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia si citano, a titolo esemplificativo: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense, i portieri degli stabili di proprietà dell'Istituto che non siano prevalentemente adibiti ad uffici dell'Istituto stesso;
c) al personale impiegatizio e subalterno assunto per dipendenze foranee minori o per particolari Servizi, quando presso la dipendenza o il Servizio si richieda una prestazione di durata non superiore al 50 % dell'orario normale di lavoro;
d) al personale ausiliario al quale si richieda una prestazione di durata non superiore al 50 % dell'orario normale di lavoro.
Il trattamento normativo ed economico del personale di cui alle lettere c) e d) è stabilito in apposita appendice al presente Contratto da concordarsi entro il 31-3-1991.
Nota a verbale - Le parti riconoscono che la formula della lettera b) del primo comma "normalmente adibito" non è intesa a consentire, senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per i servizi o le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.
Art. 4 - Contratti complementari
La disciplina del rapporto di lavoro per i soli Enti finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) della Premessa, ricompresi nell'area contrattuale, è stabilita, nell'ambito del presente CCNL e secondo quanto previsto dal punto 2) della Premessa citata, dai contratti complementari riportati in allegato ciascuno come normazione unitaria ed inscindibile fra dette aziende e le seguenti categorie del personale:
- quadri;
- impiegati;
- subalterni;
- ausiliari.
L'Acri si impegna a comunicare alle Organizzazioni sindacali l'elenco delle Aziende, tempo per tempo aggiornato, cui il presente articolo si riferisce.
Il trattamento normativo ed economico del personale al quale si richieda, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863, una prestazione lavorativa di durata inferiore al normale orario di lavoro è stabilito nell'apposita Appendice al presente CCNL.
Art. 6 - Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, gli Istituti potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'Istituto distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l'Istituto fornirà preventivamente alle OO.SS. aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
Nota a verbale - Previa intesa con le OO.SS. aziendali, il personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione di tributi e connessi servizi di tesoreria potrà essere distaccato presso gestioni creditizie nei casi ed alle condizioni previste dal relativo CCNL.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di Legge in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della Premessa, gli appalti a enti o società esterne all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare, in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni (7 giorni per gli Istituti minori), al termine dei quali l'Istituto può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui al terzo comma, le OO.SS. nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Acri che considerano l'appalto deciso dall'Istituto non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui al 3º e 4º comma.
Relativamente ai contratti di appalto stipulati a decorrere dal 1-1-1977, le aziende committenti dovranno farsi rilasciare dalle imprese appaltatrici una dichiarazione con la quale le imprese stesse si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Le aziende committenti si impegnano a non rinnovare, oltre la loro scadenza, i contratti di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
I "servizi a domicilio" della clientela sono vietati, salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità. Il divieto deve avere carattere generale nei confronti delle aziende del settore creditizio.
Raccomandazione - Anche in relazione a quanto previsto dal settimo comma del presente articolo, l'Acri rivolge agli Istituti una raccomandazione affinché - verificandosi la cessazione di servizi gestiti direttamente o in appalto o in concessione da essi Istituti medesimi - predispongano tutte le iniziative atte a salvaguardare, nei limiti delle possibilità concesse dalle effettive esigenze aziendali, il posto di lavoro del personale già occupato nei servizi predetti.
Appartiene alla categoria dei Quadri - categoria che si pone tra quella degli impiegati e l'altra del personale direttivo - il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolare responsabilità gerarchica e/o funzionale ovvero elevata capacità professionale con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Nei contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, diano diritto all'inquadramento tra i Quadri.
Appartiene alla categoria "Impiegati":
1) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli sportelli con qualifica e mansioni di cassiere, nonché il personale comunque addetto, sempre in via continuativa e prevalente, agli sportelli;
2) il personale del servizio del credito su pegno con mansioni amministrativo-contabili nonché quello addetto alla stima con assunzione di rischio;
3) i preposti (titolari) alle dipendenze;
4) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei centri meccanografici e/o elettronici (addetto al tavolo di comando e alla programmazione presso i calcolatori elettronici o alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico o con mansioni di perforatore), alle apparecchiature per la trasmissione a distanza dei dati e alle quietanzatrici;
5) il personale addetto, in via continuativa e prevalente, a mansioni che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera;
6) il personale addetto al servizio utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e compilazione delle relative distinte;
7) il personale addetto in via continuativa per almeno tre ore giornaliere alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti, con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e/o del ritiro dei recapiti stessi;
8) il personale addetto agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari e quello addetto in via continuativa e prevalente alla cassa per coadiuvare il cassiere nell'espletamento dei relativi compiti (escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio di valori o contante di cui al terzo alinea dell'art. 11);
9) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alla macchine Tikometer, al quale sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per effetto delle particolari responsabilità connesse all'espletamento di tali mansioni;
10) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici e delle stazioni terminali dei ponti radio, nonché il personale addetto in via continuativa a macchine dattilografiche;
11) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale che ecceda o non la semplice diligenza di esecuzione.
Il personale impiegatizio al quale l'Istituto chieda, all'atto della assunzione, un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Il personale impiegatizio al quale l'Istituto chieda, all'atto dell'assunzione una licenza di scuola media inferiore o di una scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato della categoria.
L'inquadramento al grado immediatamente superiore del personale impiegatizio appartenente al grado iniziale della categoria, avverrà nei seguenti casi:
a) dopo un periodo di servizio da determinarsi nei contratti integrativi aziendali - ma non inferiore ad un anno né superiore a due anni - con qualifica di almeno "buono", quando il personale sia in possesso di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria con esclusione di quelli a carattere artistico;
b) conseguimento, successivamente all'assunzione, di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo sei mesi dalla presentazione del titolo stesso;
c) dopo sei mesi di espletamento in via continuativa e prevalente, in un periodo di dodici mesi, delle mansioni di cassiere (esclusi gli addetti agli sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari) e delle mansioni di addetto agli sportelli;
d) svolgimento delle mansioni di:
- addetto alla stima, con assunzione di rischio, negli Istituti presso i quali il servizio del credito su pegno risulti di primaria importanza. A tali effetti il servizio del credito su pegno si intende di primaria importanza negli Istituti che, alla data fissa del 31-12-1972, avevano un investimento in pegni non inferiore a lire 1 miliardo;
- preposto (titolare) alle dipendenze;
- addetto al tavolo di comando (consolle) o alla programmazione presso i calcolatori elettronici oppure alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonché addetto in via continuativa e prevalente ai "terminali", sempre che le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione o la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
e) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie di primaria importanza presso il servizio del credito su pegno, mansioni da accertare in sede di definizione dei contratti integrativi aziendali;
f) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate eventuali altre mansioni che diano titolo all'inquadramento nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori, contenute, in materia di inquadramento, nei contratti integrativi aziendali.
Nota a verbale - Le parti chiariscono che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, per "sportellista" si intende l'impiegato che, a contatto con il pubblico (anche se all'interno degli uffici), svolge, di regola, mansioni di carattere amministrativo e/o contabile inerenti alle operazioni bancarie.
Art. 10 - Automatismi economici e di carriera - Personale impiegatizio
Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a "sufficiente", un assegno di anzianità pari a lire 52.500 per 14 mensilità. Tale assegno assorbe fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31-12-1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.
Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.
Per gli Istituti presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:
- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.
Per gli Istituti presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12-7-1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 4 del CCNL 22-7-1976.
Art. 11 - Categoria subalterni
Appartengono alla categoria del personale subalterno:
- il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (e/o altre qualifiche aziendali), in quanto esistenti;
- i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc. nonché portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il personale ausiliario);
- gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio di valori o contante (ammazzettamento, contazione e cernita) e gli addetti, in via prevalente e continuativa, alle cassette di sicurezza;
- gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, sempreché trattisi di personale al quale non sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali;
- gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate di competenza del personale subalterno, secondo le previsioni dei contratti integrativi aziendali.
Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni numeriche o alla compilazione di distinte o di moduli inerenti alle particolari mansioni da esso espletate. Può essere anche adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari nel limite di 4 giorni al mese.
Norma transitoria - Presso gli Istituti dove non abbia trovato applicazione l'inquadramento previsto dalla norma transitoria all'art. 6 del CCNL 6-5-1980, restano in vigore le norme di cui all'art. 4 del CCNL 12-7-1973.
Art. 12 - Automatismi economici - Subalterni
Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a lire 50.000 per 14 mensilità;
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 50.000 per 14 mensilità;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente";
d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici e/o di carriera;
e) per il personale subalterno che, prima del 31-12-1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera;
f) a far tempo dal 1-1-1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall'Istituto per la promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all'espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso ed a Capo Commesso;
g) il lavoratore che abbia usufruito dell'automatismo di cui agli artt. 131, 133, CCNL 12-7-1973, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12-7-1973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo;
h) presso gli Istituti che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24-6-1970 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;
i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;
l) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;
m) negli Istituti presso i quali l'ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiore a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31-12-1975, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui competono.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 4 del CCNL 22-7-1976.
A tal fine dette OO.SS. per il tramite delle rispettive Segreterie Nazionali, dovranno comunicare all'ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro il suddetto termine del 30-6-1991, l'eventuale revoca della opzione a suo tempo esercitata. In difetto di tale comunicazione, continueranno a rendersi applicabili le normative contenute nei singoli predetti contratti integrativi aziendali. In ogni caso gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede, non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.
L'opzione di cui sopra non riguarda gli Istituti che non applicano la disposizione recata dal primo comma della norma transitoria in calce all'art. 6 del CCNL 6-5-1980. Presso tali Istituti restano in vigore, per detta materia, le disposizioni portate dai contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975.
In ogni caso, fermo quanto previsto alle lettere d), e), f) e g) del presente articolo, l'inquadramento di cui al primo comma della norma transitoria in calce all'art. 6 del CCNL 6-5-1980 viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.
Appartengono alla categoria del personale ausiliario gli operai specializzati, gli operai, le guardie diurne e notturne, il personale di fatica, il personale di pulizia.
Il personale utilizzato per mansioni di autista o portiere, se appartenente alla categoria ausiliari, sarà inquadrato, rispettivamente, fra gli operai e fra le guardie diurne e notturne.
Sono operai specializzati i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti od attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali saranno accertate le mansioni che, in funzione di quanto stabilito dal precedente comma, danno diritto alla qualifica di operaio specializzato.
Sempre nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabiliti per il personale con qualifica di operaio specializzato, specifici trattamenti economici e/o eventuali specifiche carriere nell'ambito della categoria degli ausiliari.
Nota a verbale - Gli specifici trattamenti economici e/o le specifiche carriere di cui al quinto comma dell'art. 13 sono sostitutivi dei benefici economici previsti dall'art. 14 ovvero dalle corrispondenti norme contenute nei contratti integrativi aziendali i quali, se già erogati, restano assorbiti fino a concorrenza dei predetti trattamenti, compresi quelli conseguenti alle anzidette specifiche carriere.
Per il lavoratore che, svolgendo le mansioni accertate nei contratti integrativi aziendali come proprie degli operai specializzati, sia inquadrato nella categoria del personale subalterno, è garantita l'eventuale differenza tra il trattamento economico percepito e quello attribuito all'operaio specializzato di corrispondente posizione, sotto forma di assegno ad personam assorbibile da successivi avanzamenti di carriera.
Art. 14 - Automatismi economici - Ausiliari
Fermo quanto previsto all'art. 107, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a lire 30.000 per 14 mensilità (lire 40.000 per gli operai);
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 30.000 per 14 mensilità (lire 40.000 per gli operai);
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".
Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31-12-1972.
Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lettera g) dell'art. 4 del CCNL 12-7-1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 118 del CCNL 22-7-1976.
In ogni caso, gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.
Art. 15 - Mansioni - Fungibilità
Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegati e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera, può svolgere indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi stessi.
Art. 16 - Innovazioni tecnologiche - Nuovi inquadramenti
In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si rende possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme portate dagli artt. 9, 11 e 13, le questioni relative potranno essere definite in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti integrativi.
Art. 17 - Inquadramenti - Esclusioni
Le disposizioni di cui agli artt. 9, eccezion fatta per quelle di cui al secondo comma, 10, 11, 12, 14, 15, 16, non si applicano negli Istituti i quali, alla data del 31-12-1975, applicavano contratti integrativi aziendali prevedenti criteri di anzianità, congiunta a qualifiche di merito, per i passaggi nell'ambito della categoria del personale impiegatizio, del personale subalterno, e/o del personale ausiliario. Tali criteri non sono modificabili e continueranno ad essere applicati in forza di quanto derivante dalle opzioni esercitate ai sensi degli artt. 10, 12 e 14.
Presso gli Istituti di cui al precedente comma, nell'ambito dei gradi del personale impiegatizio e/o subalterno e dei gradi o qualifiche del personale ausiliario per i quali restano operanti i passaggi automatici, possono essere svolte indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi o qualifiche stessi.
Art. 18 - Avanzamenti automatici di carriera e benefici economici - Computo delle anzianità utili
Ai fini degli avanzamenti automatici di carriera e dei benefici economici per automatismo, nonché dell'assegno di anzianità di cui al secondo comma dell'art. 10 rimangono stabiliti i seguenti criteri:
a) dal computo dell'anzianità vanno esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria salvo quelli per i quali viene corrisposto integralmente il normale trattamento economico;
b) nell'anzianità saranno considerati, fermo quanto stabilito alla precedente lettera a), anche i periodi di servizio prestati presso aziende assorbite dall'Istituto, sempre che il precedente rapporto di lavoro fosse stato sottoposto alla disciplina del presente CCNL ed il rapporto stesso, all'atto dell'assorbimento, non sia stato risolto e liquidato.
Sarà altresì considerato il periodo di servizio prestato presso precedenti aziende, in caso di fusione con l'Istituto, sempre che il relativo servizio fosse stato disciplinato dal presente CCNL.
Art. 19 - Modalità di reclutamento
È in facoltà dell'Istituto stabilire se l'assunzione del personale indicato ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 20, debba avvenire mediante concorso pubblico o interno per titoli e/o esami, ovvero con criteri aziendalmente stabiliti.
Spetta all'Istituto di fissare di volta in volta le condizioni e le modalità dei concorsi, di nominare i componenti le Commissioni esaminatrici e di stabilire i criteri di assunzione di cui al primo comma. Lo schema del bando di concorso verrà preventivamente portato a conoscenza delle rappresentanze sindacali del personale dell'Istituto come pure verranno di volta in volta portati a preventiva conoscenza delle OO.SS., per le loro eventuali osservazioni, i predetti criteri di assunzione.
Nei contratti integrativi aziendali saranno previste modalità e norme per l'intervento di rappresentanti (massimo tre) del personale dell'Istituto ai lavori delle predette commissioni, nonché nelle eventuali procedure poste in essere in applicazione dei criteri individuati al primo comma.
Nei concorsi per l'assunzione al grado iniziale della categoria impiegati sarà data la preferenza, a parità di merito, al personale in servizio. Per la copertura di posti nei gradi iniziali della categoria impiegati e della categoria del personale subalterno, potranno essere stabilite, nei contratti integrativi aziendali, norme preferenziali a favore del personale in servizio.
Del numero di dipendenti tempo per tempo assunti e della loro specifica destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio) verrà data tempestiva informazione, con riferimento alle categorie e gradi di appartenenza, alle Segreterie degli Organi di coordinamento delle RSA ovvero, in mancanza, alle RSA interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Gli Istituti, sulla base delle esigenze di personale, provvederanno a favorire il passaggio al grado superiore rispetto a quello meno elevato della categoria impiegatizia, del personale subalterno ed ausiliario in possesso del diploma di maturità tecnica e commerciale (concorsi interni per titoli ed esami ovvero riserva di posti nei concorsi pubblici). E ciò sempreché il passaggio del suddetto personale alla categoria impiegatizia non sia già previsto nei contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975.
Nel caso di passaggio del personale ausiliario e subalterno alla categoria impiegati, l'Istituto provvederà ad un opportuno addestramento degli interessati per un periodo non inferiore a due settimane, da svolgersi durante il normale orario di lavoro.
Qualora detto passaggio riguardi contemporaneamente un congruo numero di lavoratori, tale addestramento sarà effettuato mediante appositi corsi di inserimento.
Il personale subalterno e il personale ausiliario può accedere alle categorie superiori senza osservanza dei limiti di età stabiliti dal primo comma dell'art. 22.
Raccomandazione - L'Acri raccomanda che, ove possibile, i concorsi interni di cui al comma sesto vengano svolti con cadenza non superiore al biennio.
Art. 20 - Modalità di reclutamento - Eccezioni
L'assunzione del personale di cui all'art. 2, punti 1) e 2) potrà avvenire senza tener conto di quanto previsto dall'art. 19, primo comma, anche a gradi superiori a quello iniziale della categoria, sussistendo i presupposti di cui all'art. 100, 2º comma e qualora specifiche esigenze di servizio richiedano l'impiego di personale in qualità di:
- stimatori dei servizi del pegno;
- sistemisti, programmatori, analisti, in possesso di significative e qualificate capacità professionali acquisite per il tramite di precedenti esperienze lavorative almeno biennali;
- grafici;
- pubblicisti;
- addetti alla gestione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni;
- abilitati all'esercizio di professioni per le quali sia previsto il relativo albo professionale, da adibire a servizi specialistici (ad es. legale, ecc.);
- in generale, personale al quale si richiedano particolari specializzazioni non strettamente attinenti all'esercizio della funzione creditizia (quali, ad esempio, addetti ai presidi sanitari, bibliotecari etc.).
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, gli Istituti potranno procedere all'assunzione, secondo le modalità indicate dal primo comma, di lavoratori in possesso di specializzazioni diverse da quelle sopra elencate.
Delle assunzioni da effettuarsi à sensi di quanto previsto dal presente articolo, sarà tempestivamente data una informativa preventiva alle OO.SS. aziendali.
Art. 21 - Documenti per l'assunzione
Per l'assunzione, gli aspiranti devono produrre, a richiesta, i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificati dei carichi pendenti;
f) certificati degli studi compiuti;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri enti o aziende;
h) libretto di lavoro, per chi vi sia tenuto;
i) documento ufficiale, per il personale maschile, comprovante la posizione rispetto al servizio militare;
l) stato di famiglia;
m) ogni altro documento che l'Istituto ritenga necessario.
Art. 22 - Limiti di età per l'assunzione
Il limite minimo di età per l'assunzione è di 18 anni compiuti e il limite massimo di anni 40, salvo le deroghe espressamente stabilite dalle disposizioni di Legge applicabili alle Casse di Risparmio, agli Enti equiparati (ICCRI e Federalcasse) e ai Monti di Credito su pegno di 1ª categoria.
Per le assunzioni tramite concorso pubblico o selezioni obiettive, il suddetto limite di 40 anni non è riducibile e deve intendersi quale età massima per poter accedere al concorso medesimo o alla selezione.
L'assunzione è subordinata all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore.
Art. 23 - Assunzioni - Vincolo di parentela e affinità
L'assunzione in servizio che non venga effettuata per pubblico concorso o selezione a seguito di criteri aziendalmente stabiliti secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente CCNL è subordinata all'inesistenza di vincoli di matrimonio e di vincoli di parentela o affinità fino al 3º grado compreso con elementi dell'Istituto.
Il matrimonio o qualsiasi rapporto di parentela o affinità fra dipendenti dello stesso Istituto dovrà essere portato a conoscenza dell'Istituto stesso.
Art. 24 - Gradimento degli stimatori coobbligati
Negli Istituti presso i quali il servizio stima è disimpegnato con responsabilità solidale, l'assunzione degli "stimatori" è subordinata al gradimento degli "stimatori" coobbligati.
Art. 25 - Personale tenuto a prestare cauzione
Il personale che abbia maneggio di denaro o di valori può essere chiamato a prestare cauzione la cui eventuale misura verrà indicata nei contratti integrativi aziendali.
L'importo della cauzione non può essere in ogni caso superiore ad un decimo ed un venticinquesimo della retribuzione annua lorda del grado di appartenenza del lavoratore al massimo dell'anzianità, per il personale rispettivamente appartenente alle categorie "Quadri" ed "Impiegati" da un lato, e "Personale subalterno" dall'altro.
In ogni caso il personale addetto alla stima, alla custodia ed al maneggio di valori dei servizi del pegno, è tenuto a prestare cauzione, la cui misura massima non può comunque eccedere il 20 % della retribuzione annua come sopra calcolata.
La cauzione deve essere prestata nel momento in cui il lavoratore assume l'incarico per il quale è stata richiesta.
Quando la cauzione venisse per qualunque motivo a trovarsi inferiore alla misura prescritta, dovrà essere integrata nel termine - non inferiore ad un mese - che sarà fissato dall'Istituto; il lavoratore che non provveda in tempo utile a tale integrazione decadrà dall'incarico per il quale sia stata richiesta la cauzione.
Il lavoratore ha diritto alla restituzione della cauzione quando cessi dall'incarico per il quale gli era stata richiesta. Tale restituzione non potrà essere differita oltre tre mesi dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha avuto termine l'incarico per il quale era stata chiesta la cauzione, sempreché, da parte dell'Istituto non esistano ragioni da far valere sulla cauzione medesima.
Per gli stimatori e il personale addetto alla custodia di pegni, lo svincolo della cauzione non potrà essere effettuato prima che siano trascorsi tredici mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Il personale addetto ai servizi di cassa non risponderà di eventuali biglietti falsi del taglio di lire 100.000 e lire 50.000 la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature delle quali l'interessato non disponga e se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia.
Il medesimo personale risponderà di eventuali biglietti esteri falsi qualora la contraffazione sia accertabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Art. 28 - Assunzione - Modalità della comunicazione
L'assunzione deve essere comunicata all'interessato con lettera dalla quale risulti:
a) la data di assunzione;
b) la categoria ed il grado (per il personale ausiliario la qualifica) cui viene assegnato;
c) la durata del periodo di prova;
d) il trattamento economico iniziale.
Il periodo di prova ha la durata di 3 mesi di effettivo servizio trascorso il quale il lavoratore consegue la nomina in pianta stabile.
L'Istituto ha facoltà di subordinare la nomina in pianta stabile all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore, accertamento che l'Istituto medesimo farà eseguire con l'osservanza delle disposizioni di Legge che regolano la materia.
La decorrenza del periodo di prova coincide con la data di assunzione. Tale periodo non potrà essere né protratto né rinnovato e sarà computato a tutti gli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio di pianta stabile.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore, deve essere corrisposta la retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Istituto, deve essere corrisposta la retribuzione fino alla fine del mese in corso.
Art. 31 - Personale con contratto a tempo determinato
Non è consentita l'assunzione a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica bancaria.
L'Istituto ha facoltà di assumere in via straordinaria personale a tempo determinato nei casi previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia e con applicazione della relativa disciplina.
Delle assunzioni effettuate à sensi del presente articolo, sarà data preventiva segnalazione dettagliata alle segreterie degli organi di coordinamento delle R.S.A. ovvero, in mancanza, alle R.S.A. interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Il personale straordinario è escluso dall'applicazione del presente contratto e nei suoi confronti si osservano le disposizioni stabilite dal RDL 13-11-1924, n. 1825 e successive aggiunte e modificazioni.
Fanno eccezione i criteri di inquadramento e il trattamento per ferie, chiamata alle armi per obblighi di leva, missioni, orario di lavoro e lavoro straordinario, diritti e doveri, per i quali si applicheranno le norme del presente CCNL.
Il personale di cui al presente articolo deve essere assunto specificando nella lettera di assunzione, tra l'altro, la categoria e il grado di appartenenza ed il trattamento economico, il quale dovrà essere pari a quello fissato per il personale, assunto in via normale, della stessa categoria e grado all'inizio della carriera.
Al personale di cui al presente articolo potrà essere erogata, in proporzione al servizio prestato, una somma ragguagliata alla misura minima prevista dai contratti integrativi aziendali in materia di premio di rendimento e secondo le condizioni dai medesimi stabilite.
CAPITOLO III - Doveri e diritti del personale
Art. 32 - Doveri del personale
Il lavoratore ha il dovere di dare all'Istituto una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive e le istruzioni impartite dai suoi superiori e le norme del presente Contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie di ufficio e di svolgere attività o tenere condotta contraria agli interessi dell'Istituto o comunque incompatibili con i doveri di ufficio.
L'Istituto deve porre il lavoratore in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall'Istituto con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore stesso è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l'addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) mediante apposite riunioni nell'ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
Art. 33 - Residenza e domicilio - Obbligo di comunicazione
Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'Istituto la propria residenza ed il proprio domicilio e gli eventuali mutamenti.
Art. 34 - Impieghi e incarichi - Incompatibilità
Il personale non può coprire altri impieghi senza il consenso scritto dell'Istituto od accettare incarichi - anche se gratuiti - provatamente incompatibili con gli interessi dell'Istituto stesso o con i doveri del suo ufficio.
In particolare, al personale è vietato di accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di dipendente di Azienda di credito.
Nota a verbale - Il divieto di cui al secondo comma del presente articolo non riguarda la partecipazione alle Commissioni Tributarie.
Art. 35 - Cariche pubbliche e sindacali
Il lavoratore può rivestire ad espletare:
a) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di Legge;
b) cariche in Organizzazioni Sindacali del settore del credito o in rappresentanza del settore medesimo.
L'adesione del lavoratore ad Organizzazione Sindacale non costituisce elemento a danno o a vantaggio, ad alcun effetto del rapporto di lavoro.
Art. 36 - Assenze - Dovere di avviso
Il lavoratore non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio e, se costretto ad assentarsi o a rimanere assente dall'Istituto per malattia o per causa di forza maggiore, deve darne avviso al proprio superiore diretto con la massima possibile sollecitudine.
Art. 37 - Permanenza nei locali dell'Istituto - Limiti
È fatto divieto al personale di intrattenersi nei locali dell'Istituto fuori dell'orario di lavoro, eccezione fatta per le prestazioni di lavoro straordinario rientranti nella disciplina prevista dagli articoli 67 e seguenti e per le riunioni di assemblea secondo quanto stabilito nella separata Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali o per altri motivi, previsti da detta Convenzione, preventivamente concordati con l'Istituto.
Raccomandazione - A richiesta delle OO.SS. dei lavoratori l'Acri raccomanda agli Istituti di aderire alle richieste - comportanti la possibilità per il personale di trattenersi nei locali dell'Istituto fuori dell'orario di lavoro, per motivi previsti dalla sopra citata Convenzione - nei limiti consentiti dalle esigenze di custodia e di sicurezza dei locali e degli impianti.
Art. 38 - Personale addetto all'estrazione di valori
Il personale, la presenza del quale sia necessaria per la estrazione di valori, in caso di assenza o impedimento deve garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori.
Art. 39 - Capo servizio, ufficio o dipendenza - Responsabilità
Il capo del servizio o dell'ufficio o della dipendenza, o chi ne fa le veci, è responsabile della disciplina e del regolare svolgimento delle operazioni compiute nel servizio, ufficio o dipendenza cui è preposto.
Il personale deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza della categoria cui appartiene; esso è però tenuto a coadiuvarsi e supplirsi nelle varie incombenze a seconda delle esigenze di servizio e delle conseguenti disposizioni dell'Istituto purché le prestazioni, anche se in ufficio diverso da quello di appartenenza, restino sempre di pertinenza della categoria assegnatagli contrattualmente.
Il lavoratore può essere temporaneamente adibito anche a mansioni inerenti ad un posto superiore per vacanza del posto stesso o per assenza del titolare. In tali casi, al lavoratore spetta una indennità temporanea pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella che percepirebbe se promosso al grado minimo pertinente al posto superiore. Superati i tre mesi - comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo - il lavoratore, qualora il posto sia vacante (esclusi, quindi, i casi di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto) ha diritto alla promozione al predetto grado con decorrenza dall'inizio del quarto mese.
Art. 41 - Categoria, grado, qualifica - Modificazioni
L'Istituto dovrà comunicare, per iscritto, al lavoratore ogni modificazione di categoria, grado o qualifica.
Art. 42 - Responsabilità del dipendente
Il lavoratore è responsabile, à sensi di Legge, delle perdite e dei danni dolosamente o colposamente recati all'Istituto.
È esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.
Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età.
CAPITOLO IV - Trattamento economico
Per retribuzione si intende:
a) la paga base (stipendio o salario) e gli scatti di anzianità (aumenti periodici);
b) l'indennità di carica;
c) i compensi percentuali;
d) la gratifica natalizia;
e) la quattordicesima mensilità;
f) ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, esclusi le indennità di rischio, il concorso spese tranviarie e gli assegni familiari.
La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, a mezzo di ruoli o buste paga o documenti equipollenti dai quali devono chiaramente risultare gli elementi che la costituiscono nonché le trattenute di Legge e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.
Ai fini del calcolo del Trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29-5-1982, n. 297 sono considerati utili l'eventuale concorso spese tranviarie e le indennità di rischio.
Restano invece esclusi dal computo del trattamento di fine rapporto quei particolari trattamenti che risultassero aziendalmente stabiliti per il personale in servizio presso sedi, filiali o uffici situati all'estero.
Art. 45 - Concorso spese tranviarie
Al personale utilizzato in centri con popolazione superiore a 200.000 abitanti viene corrisposto un concorso spese tranviarie nella misura stabilita nell'Accordo economico nazionale.
Nota a verbale - A tutti i fini del presente contratto, si farà riferimento, per la identificazione della popolazione, ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 46 - Decorrenza retribuzione
Gli stipendi o i salari, gli aumenti, le indennità di qualsiasi natura ed i compensi di carattere continuativo per ogni categoria, grado o qualifica, a norma delle tabelle organiche, decorrono dal giorno stesso in cui il lavoratore entra in servizio od assume l'incarico e la funzione a cui quello stipendio o salario, quegli aumenti, quelle indennità e quei compensi vanno uniti.
Art. 47 - Maggiorazioni per laurea e iscrizione ad albi professionali
Al personale al quale l'Istituto abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una Università o in un Istituto equiparato, dovrà essere garantita una maggiorazione non inferiore al 10 % della retribuzione fissata per il restante personale di uguale anzianità e di pari categoria, grado e classe.
Quando l'Istituto abbia chiesto, oltra la laurea, l'iscrizione agli "albi" per l'esercizio professionale, la maggiorazione di cui sopra non potrà essere inferiore al 15 %.
In sede di stipulazione dei contratti integrativi aziendali le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti i benefici garantiti al personale interessato dal primo e secondo comma del presente articolo, nonché dall'art. 92 terzo e quinto comma.
Art. 48 - Scatti di anzianità - Periodo di prova
Il periodo di servizio di cui al primo comma dell'art. 29, seguito da conferma, viene computato agli effetti del primo scatto di anzianità.
Le ripercussioni del riconoscimento di un periodo di anzianità convenzionale agli effetti degli scatti di anzianità di cui all'art 92 o dell'acceleramento dello scatto di anzianità previsto dall'art. 99, lettera c) verranno determinate nei contratti integrativi aziendali.
Art. 49 - Trattamento economico e contratti integrativi aziendali
Il trattamento economico è fissato nei contratti integrativi aziendali nell'ambito di quanto previsto dal presente contratto e dall'Accordo economico nazionale.
Art. 50 - Gratifiche, natalizia e di bilancio
La gratifica natalizia da corrispondere entro il 20 dicembre sarà pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre, costituita dagli emolumenti indicati alle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 44 escluse le indennità che vengono corrisposte per dodici mesi per accordi economici nazionali o aziendali; i compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1º dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso) mentre le diarie forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40 %.
Unitamente alla gratifica natalizia, verrà corrisposta la quattordicesima mensilità di importo pari alla gratifica natalizia stessa.
Ai fini della determinazione della suddetta gratifica natalizia e quattordicesima mensilità, si terrà altresì conto dell'indennità di scala mobile.
Al personale assunto o che sia cessato dal servizio nel corso dell'anno o che sia rimasto assente dal servizio durante l'anno la gratifica natalizia e la quattordicesima mensilità saranno ridotte in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato durante l'anno, computandosi a favore del lavoratore come mese intero l'eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, nonché i permessi retribuiti non sono considerate assenze dal servizio.
Nota a verbale - Sono fatte salve le intese intervenute aziendalmente per effetto di quanto previsto dalla nota a verbale in calce all'art. 46 del CCNL 19-3-1987. ("Presso gli Istituti ove fossero in vigore criteri di calcolo e/o di erogazione della gratifica di bilancio diversi da quelli previsti dall'art. 34 del CCNL 22-7-1976, saranno aziendalmente definite con le OO.SS. le intese necessarie per il mantenimento dei suddetti diversi criteri nell'ambito della nuova strutturazione della retribuzione annua su 14 mensilità").
Art. 51 - Indennità di rischio
Al personale incaricato dei servizi di cassa, che abbia maneggio di denaro o di valori o di custodia pegni, è dovuta una indennità di rischio nella misura che verrà fissata annualmente di intesa fra le parti stipulanti il presente CCNL.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste misure diverse collegate a criteri diversi di erogazione rispetto a quello di cui sopra.
Detta indennità cessa col cessare dell'incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, escluse le ferie.
Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio compete una indennità di mansione nella misura e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge.
CAPITOLO V - Orario di lavoro - Lavoro straordinario ferie e licenze
Art. 52 - Orario di lavoro e ripartizione settimanale
L'orario di lavoro stabilito in 37 ore e 30 minuti settimanali per le categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari, distribuito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
A far tempo dall'anno 1991, va dedotta annualmente dall'orario di cui al comma precedente una giornata lavorativa da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile nel limite minimo di 1 ora.
L'orario settimanale è ripartito dal martedì al sabato:
a) per il personale che presta servizio sulle piazze nelle quali, in coincidenza con fiere e mercati, sarà stabilito di tenere aperti gli sportelli nella giornata di sabato. L'elenco allegato al contratto (allegato A), concernente l'indicazione delle predette piazze, è suscettibile di variazioni (in aggiunta o in diminuzione) in dipendenza di eventuali modificazioni della situazione attualmente considerata. L'Acri si impegna a segnalare alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori ogni variazione che dovesse intervenire al riguardo;
b) per il personale addetto ai servizi di pulizia, di manutenzione, nonché per quello addetto alla guida delle autovetture limitatamente a taluni elementi;
c) per il personale per il quale esigenze tecniche particolari rendono necessaria la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dal martedì al sabato. Tale norma riguarda il personale necessario per il funzionamento dei centri meccanografici e/o elettronici ed un numero modesto di dipendenti addetti ad alcuni determinati uffici. Per questo personale le parti potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti della suddetta deroga.
Previa intesa con le OO.SS. aziendali, potrà, altresì, essere ripartito dal martedì al sabato anche l'orario settimanale di lavoro del personale addetto agli sportelli cambio.
L'orario settimanale di lavoro può tuttavia essere distribuito su sei giorni:
- per il personale addetto agli stands presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);
- per il personale addetto agli sportelli presso mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.), uffici pubblici, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi), sportelli cambio, posti di confine o posti doganali, stazioni marittime, aeree ed autostradali, ovvero dei centri dove, per autorizzazione dell'Autorità competente, vige un particolare regime di orario (mercati in giorno di domenica);
- per il personale subalterno con mansioni di portiere o addetto ai servizi di vigilanza e custodia nei casi previsti dagli artt. 131 e 132, nonché per il personale ausiliario che svolge le stesse mansioni;
- per il personale necessario per il funzionamento dei Servizi di Tesoreria effettuati per conto di enti locali.
Note a verbale - 1) Le parti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giorni più favorevole, per il personale regolato dal presente Contratto, di quella in atto in base alle disposizioni portate dalla Convenzione 14-10-1953 aggiuntiva e modificativa al CCNL 28-2-1941 e ne dichiarano l'incompatibilità e la non cumulabilità con ogni altra diversa disciplina legale e contrattuale della materia.
2) L'Acri conferma che l'adozione della settimana su cinque giorni nei termini di cui al presente contratto resta comunque condizionata alla sua attuazione in tutti i settori delle Aziende di credito.
3) La previsione di cui al quarto alinea del quinto comma continuerà a trovare applicazione alle situazioni in essere alla data di stipula del presente CCNL e secondo i criteri e con le modalità aziendalmente in atto alla stessa data.
Art. 53 - Orario di lavoro e ripartizione settimanale - segue
L'orario settimanale di lavoro può essere altresì distribuito su 6 giorni, ovvero dal martedì al sabato ovvero, infine, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, per una limitata aliquota degli addetti ad attività di promozione e consulenza.
Al personale che, su specifico incarico, svolge attività di promozione e consulenza al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) spetta un compenso di L. 30.000 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico. Tale compenso non è cumulabile con eventuali indennità di turno.
Nelle ipotesi di cui sopra l'Istituto fornirà alle OO.SS. aziendali, nel corso di un apposito incontro, una informativa concernente le piazze ed il personale interessato alle attività medesime: le parti, ove necessario, potranno stabilire i limiti delle aliquote di personale interessato e le relative modalità di adibizione. Tale procedura ha la durata di 15 giorni al termine dei quali l'Istituto può rendere operativa la propria decisione.
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, P.O.S.), previa intesa con le OO.SS. aziendali, l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente art. 52, l'orario settimanale di lavoro per il personale (escluse le guardie diurne e notturne) utilizzato in turni giornalieri a carattere continuativo è stabilito, a far tempo dal 1-2-1987, in 37 ore e 5 minuti (37 ore per l'ipotesi di distribuzione su sei giorni dell'orario settimanale).
Al personale il cui orario di lavoro si svolga in turni giornalieri secondo le previsioni di cui al presente articolo, ove - in base alle mansioni svolte - trattisi di quadri, impiegati, commessi o personale operaio, spettano lire 7.000 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi.
L'ora di inizio dei turni del personale di cui al primo comma del presente articolo - ed ogni eventuale successiva variazione in materia - viene comunicata dalla Direzione dell'Istituto alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Al personale con le qualifiche di cui al terzo comma adibito ai turni notturni spetta un compenso di lire 50.000 per ciascun turno. Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orario intercorrente tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrante nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.
Il compenso di cui al comma precedente assorbe fino a