S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 28/05/1996 si rinvia al CCNL "Credio - ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni".
CCNL del 19/12/1994
CREDITO - ASSICREDITO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19-12-1994
Quadri, impiegati, commessi e ausiliari delle aziende di credito e finanziarie
Decorrenza: 16-11-1994 - 31-12-1997
In data 19-12-1994
tra Associazione bancaria italiana (ABI)
e Federazione italiana bancari assicurativi (FIBA-CISL), Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito (FISAC-CGIL), Unione italiana lavoratori credito e assicurazioni (UILCA-UIL), Federazione autonoma bancari italiani (FABI), Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio (FALCRI), Sindacato Personale Direttivo e Aree professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB)
è stato siglato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario. Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.
Ne consegue che le banche e gli enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata concorrenza fra le imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.
Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle imprese.
Pertanto, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23-7-1993, le parti hanno convenuto di riordinare il sistema contrattuale di categoria sulla base delle clausole che seguono.
CAPITOLO I - Disposizioni generali
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli enti creditizi e gli enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito ed ACRI; le società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempreché, dette società siano controllate dagli enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli enti creditizi e finanziari e dalle società sopra indicate; ne sono esclusi gli agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed ACRI.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e ACRI. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2ª direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.
A valere per i soli enti finanziari di cui al punto 1ª) e per tutte le attività di cui al punto 1b) sono previsti, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari (Appendice 4) che si integrano con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità.
Le materie di tali contratti complementari riguardano: orari, reperibilità, turni.
Ai CED interni agli enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1 e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi enti si applicano i contratti Assicredito e ACRI, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da Protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28-2-1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, le parti si incontreranno per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1º, del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28-2-1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori.
La norma si applica al 3º comma, secondo periodo, del punto 2.
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 cod. civ., 1º comma, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con ente o enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Norma transitoria - Le parti stipulanti si incontreranno entro il 30-6-1995 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al presente capitolo in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal DLgs 1-9-1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce - con le eccezioni di cui al 2º comma che segue - una normazione unitaria e inscindibile che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende di credito ed i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui al Capitolo III.
L'applicazione del presente contratto agli enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito all'art. 2.
Le aziende di credito cui si riferisce il 1º comma del presente articolo sono quelle indicate nell'elenco allegato (All. 1).
La disciplina del rapporto di lavoro per i soli enti finanziari di cui alla lett. a) e per tutte le attività di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo, ricompresi nell'area contrattuale predetta - ferma per ogni altro aspetto la regolamentazione del presente contratto - è stabilita, con opportune norme di modulazioni e flessibilità che riguardano orari, reperibilità e turni, dal contratto complementare di cui all'Appendice 4, come normazione unitaria e inscindibile fra dette aziende ed i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui al Capitolo III.
Le aziende cui si riferisce il presente articolo sono indicate nell'elenco allegato (All. 2).
Fermo restando quanto previsto al 1º comma del presente articolo, le variazioni da apportare in materia di criteri di inquadramento per effetto di quanto stabilito dal Capitolo III sono definite in sede nazionale secondo norme previste dagli stessi contratti complementari.
Dichiarazione dell'Assicredito per gli articoli 1 e 2
Al fine di consentire un controllo in materia da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, l'Assicredito si impegna a fornire alle Organizzazioni medesime l'elenco aggiornato delle aziende destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
- per le aziende di cui all'art. 1 non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia;
- per le aziende di cui all'art. 2 non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione, rispettivamente, con l'attività finanziaria di cui alla lett. a) e con l'attività intrinsecamente ordinata e funzionale all'intermediazione finanziaria di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo.
In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23-7-1993, le parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria;
- un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione aziendale si articola.
A valere dal futuro rinnovo del presente contratto collettivo nazionale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto.
Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali ma, procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.
Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale e cioè il 31-12-1995 scadrà la "parte economica" del presente contratto collettivo nazionale.
Entro tale termine di scadenza le Organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23-7-1993.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, a valere dal futuro rinnovo del presente contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga di livello, nonché ai sensi del punto 2 del Protocollo 23-7-1993, all'indennità di ex scala mobile.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
CAPITOLO II - Assunzione del personale
Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di Legge.
Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:
- certificati di nascita e di cittadinanza;
- certificato di studi compiuti;
- copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi e certificato dei carichi pendenti.
L'assunzione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificando:
- la data di assunzione in servizio;
- l'area professionale e il livello retributivo;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata dell'eventuale periodo di prova.
I limiti di età per l'assunzione sono quelli stabiliti dalla Legge.
In attuazione di quanto previsto dal 1º e 5º comma, dell'art. 25, della Legge n. 223 del 23-7-1991 e successive modifiche e/o integrazioni le parti stipulanti convengono che, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste regionali" dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 6, 1º comma, della medesima Legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l'inquadramento in una delle aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria.
Ai sensi del 2º comma dell'art. 25 della medesima Legge, le parti stipulanti convengono che tra le assunzioni sulle quali calcolare l'aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:
a) il 25% dei lavoratori appartenenti alla 3ª area, 1º livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;
b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi per i lavoratori inquadrati nella 4ª, nella 3ª e nella 2ª area professionale e a 30 giorni per i lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie.
Al lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso.
Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l'eventuale frazione dello stesso. Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.
Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio.
Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.
Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e per la disciplina dei relativi rapporti di lavoro si applicano le norme di Legge che regolano la materia.
Nei confronti del personale con orario di lavoro inferiore a quello intero si applica quanto previsto nell'Appendice 1 del presente contratto.
Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
CAPITOLO III - Inquadramento del personale
Le parti stipulanti ritengono che in materia di classificazione del personale occorra predisporre strumenti idonei a conciliare le esigenze organizzative e produttive, in continua evoluzione, delle aziende di credito e finanziarie con quelle della clientela e dei lavoratori.
La nuova struttura degli inquadramenti deve risultare maggiormente orientata al riconoscimento della professionalità, delle competenze e delle concrete capacità del dipendente ed al contempo deve essere flessibile, onde consentire alle aziende, sul piano operativo, una gestione funzionale e fungibile del personale, nel rispetto delle garanzie di Legge e contrattuali, in sintonia con evoluti modelli di produttività e di qualità dei servizi alla clientela.
In armonia con tale premessa le parti stipulanti convengono di adottare un nuovo sistema di classificazione del personale, articolato su quattro aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.
I lavoratori inquadrati alla data del 19-12-1994 nelle categorie, nelle qualifiche e nei gradi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23-11-1990 vengono automaticamente e correlativamente inseriti, con effetto da tale data, nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della "tabella di corrispondenza" che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite. Entro i tre mesi successivi a tale ultima data si dà corso in sede aziendale ad un apposito incontro per verificare congiuntamente la conformità di tale applicazione ai criteri predetti.
I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto danno luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa.
Le parti nazionali stipulanti definiscono come stabilito negli articoli seguenti le declaratorie ed i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi.
Profili professionali nuovi conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione emersi nel periodo intercorrente tra il 23-11-1990 ed il 19-12-1994 - e non già previsti dalla normativa aziendale - possono essere individuati in sede di verifica applicativa del nuovo sistema degli inquadramenti. Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle parti. Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.
Fermo quanto previsto nei comma precedenti, i nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione emersi dopo il 23-11-1990, non ancora regolamentati ai sensi dei comma 7 e 8 che precedono, potranno essere definiti a livello aziendale. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni integrative aziendali.
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l'azienda può attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
L'azienda, nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, gli organi di coordinamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione i predetti organi di coordinamento possono avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate (1).
Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto, per il periodo di utilizzo in tali compiti, alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 19 che segue.
Chiarimento a verbale - Le parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nelle presenti disposizioni generali, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
Precedente categoria qualifica o grado (2) | Nuovo inquadramento |
1ª area professionale | |
Personale di pulizia, fatica e custodia | livello retributivo unico |
Personale addetto guardiania notturna | livello retributivo unico + indennità mensile |
2ª area professionale | |
Operaio/commesso | 1º livello retributivo |
Capo commesso | 2º livello retributivo |
Impiegato di 2ª/operaio specializzato | 3º livello retributivo |
3ª area professionale | |
Impiegato di 1ª | 1º livello retributivo |
Capo reparto | 2º livello retributivo |
Vice capo ufficio | 3º livello retributivo |
Capo ufficio | 4º livello retributivo |
4ª area professionale | |
Quadro | 1º livello retributivo |
Quadro super | 2º livello retributivo |
A far tempo dal 1-6-1996 il lavoratore che, in rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario - in base a intese aziendali - di un trattamento economico superiore a quello dell'originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell'ambito dell'area professionale di appartenenza, conservando l'eventuale eccedenza economica come assegno "ad personam" assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.
I lavoratori destinatari del presente contratto sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi disciplinati dagli articoli che seguono.
La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.
I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate, relativi ai singoli livelli.
Le successive norme del presente capitolo decorrono dal 28-5-1996.
1ª AREA PROFESSIONALE
Declaratoria (livello retributivo unico) - Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.
I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, guardia notturna.
Al personale addetto alla guardiania notturna spetta - in aggiunta al trattamento economico proprio dell'area professionale di appartenenza - una indennità mensile nella misura stabilita dal presente contratto.
2ª AREA PROFESSIONALE
Declaratoria - Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.
1º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:
- addetti ai servizi di sportello per la contazione, l'ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
- addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
- addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché, ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;
- addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3º livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;
- addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
- addetti a custodia e vigilanza ai sensi dell'art. 79, nonché ai compiti di cui all'art. 24 del contratto nazionale;
- addetti in via continuativa e prevalente:
alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3º livello retributivo della presente area ed al 1º livello retributivo della 3ª area professionale;
all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell'area di appartenenza;
alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3º livello retributivo della presente area professionale;
- i lavoratori che, nell'ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente - anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3º livello della presente area professionale - lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'allestimento, la conduzione, l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione di guasti di facile riparazione.
In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, ecc. di attrezzi e beni.
2º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 7 del 1º livello retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1º livello.
3º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:
- alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili - esclusi i lavori di quadratura - sulla base di elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 4º alinea del 1º livello della presente area;
- a compiti comportanti l'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;
- alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l'espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1º livello della presente area;
- alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti:
abbinamento di assegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;
- all'archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di pratiche e/o documenti;
- all'economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d'economato, delle relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o richieste;
- ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
- alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
- ai centralini telefonici in qualità di operatore;
- alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
- ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
- a compiti di infermiere;
- ai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);
- i lavoratori che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1º livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.
3ª AREA PROFESSIONALE
Declaratoria - Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
Nell'ambito della predetta declaratoria generale:
- nel 1º livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefinito, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori;
- nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
1º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano tra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:
- cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
- addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;
- addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
- addetti ai "terminali" nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" - e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
- operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
- addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
Il lavoratore che, ai fini dell'assunzione, denunci di essere in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore, con esclusione dei titoli di studio a carattere artistico, viene inquadrato nel presente 1º livello retributivo. A tal fine l'interessato deve esibire il relativo titolo all'azienda - per i necessari controlli - prima dell'assunzione.
2º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:
- unico addetto alla dipendenza;
- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa, qualora siano stabilmente addetti almeno due elementi compreso il titolare.
3º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:
- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, ecc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti due elementi compreso il titolare;
- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa qualora siano stabilmente addetti almeno tre elementi compreso il titolare.
4º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:
- preposti dall'azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
- lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'azienda di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un funzionario o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati;
- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, ecc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti tre elementi compreso il titolare;
- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa qualora vi siano stabilmente addetti almeno cinque elementi compreso il titolare.
Ai fini del presente articolo va computato il solo personale ad orario intero di lavoro, appartenente alla presente area professionale e al 3º livello retributivo (escluso l'ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica quanto previsto all'art. 8, Appendice 1, del presente contratto nazionale.
4ª area professionale
Declaratoria - Appartengono a questa area i lavoratori che - in posizione superiore agli appartenenti alla 3ª area professionale - sono stabilmente incaricati di svolgere attività che comportano particolari responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori, ovvero elevata responsabilità funzionale o preparazione professionale, con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali e facoltà di firma sociale compatibili con il relativo grado di autonomia e discrezionalità.
Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi.
Sono altresì inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente e/o alla 3ª area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli, comunque denominati) di significative dimensioni.
1º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:
- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, ecc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti quattro elementi compreso il titolare;
- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa, qualora siano stabilmente addetti almeno sei elementi compreso il titolare.
2º livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle