S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 18/05/1996 si rinvia al CCNL "Credio - ABI " - Settore "Credito ed Assicurazioni".
CCNL del 16/01/1991
CREDITO - ACRI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16-01-1991
Personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle casse di risparmio, monti di credito su pegno di 1ª cat. ed enti equiparati
Decorrenza: 01-01-1989 - 31-12-1992
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI); la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI); la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA- CISL); la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL); la Unione Italiana Bancari (UIB-UIL),
si è stipulato il seguente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (FASIB-CONFSAL),
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e la Cisnal-Credito,
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
Il giorno 16-1-1991 nella sede dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane in Roma
tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.)
e il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (SILCEA-CISAL),
si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
L'evoluzione economica e la trasformazione tecnologica stanno cambiando con crescente accelerazione le strutture organizzative del credito e, in generale, dell'intermediazione finanziaria. Il cambiamento è poi reso necessario dalle scadenze ineludibili per la formazione nella CEE di un unico mercato finanziario e dalla direttiva, per gli istituti di credito italiani, di acquisire ciascuno compiti di centro polifunzionale.
La prospettiva di produzione indica quindi forte razionalizzazione con gradi elevati di concentrazione.
La tendenza, affermata anche dalla Corte Costituzionale, in ordine alla definizione delle aree contrattuali, non riguarda, d'altra parte, astratti concetti di classificazione di attività produttive, ma l'ambito organico complessivo delle entità economico-sociali.
Le parti concordano perciò sui seguenti criteri, indirizzi e norme che introducono i capitoli dei contratti nazionali per il personale dipendente nei settori Assicredito e Acri, diventandone parte integrante.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile che disciplina il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, gli Enti equiparati (Iccri e Federalcasse), i Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria, le aziende finanziarie, le aziende che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria ed il dipendente personale esclusi i dirigenti ed i funzionari.
Nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro gli Enti di cui al comma precedente saranno tutti genericamente denominati Istituti.
Il testo del nuovo CCNL si articola secondo i seguenti criteri, indirizzi e norme:
1) Area contrattuale - Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito e Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed Acri.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
2) Normativa contrattuale - I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e Acri. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2ª Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) si prevedono, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari possono riguardare: orari, reperibilità, turni e, per quanto riguarda l'area Acri, reclutamenti ed organici.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1) e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti si applicano ai contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28-2-1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, le parti si incontreranno entro il 30-6-1990 per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1º del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero dei 301 dipendenti alla data del 28-2-1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori. La norma si applica al comma 3º, II periodo del punto 2.
3) Controllo - Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 CC 1º comma, n. 1 e n. 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
4) Istituti minori - Ai fini del presente CCNL, sono considerati Istituti minori quelli che, alla data del 28-2-1990, occupavano meno di 301 dipendenti.
Art. 1 - Classificazione dipendenze e relativi organici
La classificazione delle dipendenze e delle sedi classificate come dipendenze staccate è di competenza dell'Istituto.
Nei contratti integrativi aziendali verranno determinati gli organici relativi.
CAPITOLO II - Assunzione ed inquadramento del personale
Art. 2 - Categorie del personale
Il personale si distingue nelle seguenti categorie:
1) quadri;
2) impiegati;
3) subalterni;
4) ausiliari.
Nei contratti integrativi aziendali ogni categoria potrà essere suddivisa in ruoli e gradi cui corrisponderanno tabelle relative.
Il numero dei posti di pianta stabile per ogni categoria, ruolo e grado e il titolo minimo di studio richiesto saranno indicati nei contratti integrativi aziendali. Tale numero potrà essere variato in relazione alle esigenze dell'Istituto.
Dichiarazione delle parti - Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione, con le previsioni riguardanti la categoria dei Quadri, alla Legge 13-5-1985, n. 190 nella quale si è disposto che i requisiti di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa delle imprese.
Art. 3 - Limiti soggettivi di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non si applica:
a) al personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione tributi;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a Gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia, ovvero con l'attività finanziaria di cui al punto 1 lett. a) della Premessa nonché, infine, con le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria di cui al punto 1 lett. b) della stessa Premessa.
Per quel che attiene ai servizi o gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia si citano, a titolo esemplificativo: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense, i portieri degli stabili di proprietà dell'Istituto che non siano prevalentemente adibiti ad uffici dell'Istituto stesso;
c) al personale impiegatizio e subalterno assunto per dipendenze foranee minori o per particolari Servizi, quando presso la dipendenza o il Servizio si richieda una prestazione di durata non superiore al 50 % dell'orario normale di lavoro;
d) al personale ausiliario al quale si richieda una prestazione di durata non superiore al 50 % dell'orario normale di lavoro.
Il trattamento normativo ed economico del personale di cui alle lettere c) e d) è stabilito in apposita appendice al presente Contratto da concordarsi entro il 31-3-1991.
Nota a verbale - Le parti riconoscono che la formula della lettera b) del primo comma "normalmente adibito" non è intesa a consentire, senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per i servizi o le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.
Art. 4 - Contratti complementari
La disciplina del rapporto di lavoro per i soli Enti finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) della Premessa, ricompresi nell'area contrattuale, è stabilita, nell'ambito del presente CCNL e secondo quanto previsto dal punto 2) della Premessa citata, dai contratti complementari riportati in allegato ciascuno come normazione unitaria ed inscindibile fra dette aziende e le seguenti categorie del personale:
- quadri;
- impiegati;
- subalterni;
- ausiliari.
L'Acri si impegna a comunicare alle Organizzazioni sindacali l'elenco delle Aziende, tempo per tempo aggiornato, cui il presente articolo si riferisce.
Il trattamento normativo ed economico del personale al quale si richieda, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 19-12-1984, n. 863, una prestazione lavorativa di durata inferiore al normale orario di lavoro è stabilito nell'apposita Appendice al presente CCNL.
Art. 6 - Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, gli Istituti potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'Istituto distaccante.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l'Istituto fornirà preventivamente alle OO.SS. aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonché, in generale, sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
Nota a verbale - Previa intesa con le OO.SS. aziendali, il personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione di tributi e connessi servizi di tesoreria potrà essere distaccato presso gestioni creditizie nei casi ed alle condizioni previste dal relativo CCNL.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di Legge in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della Premessa, gli appalti a enti o società esterne all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare, in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni (7 giorni per gli Istituti minori), al termine dei quali l'Istituto può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui al terzo comma, le OO.SS. nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Acri che considerano l'appalto deciso dall'Istituto non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui al 3º e 4º comma.
Relativamente ai contratti di appalto stipulati a decorrere dal 1-1-1977, le aziende committenti dovranno farsi rilasciare dalle imprese appaltatrici una dichiarazione con la quale le imprese stesse si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Le aziende committenti si impegnano a non rinnovare, oltre la loro scadenza, i contratti di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
I "servizi a domicilio" della clientela sono vietati, salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità. Il divieto deve avere carattere generale nei confronti delle aziende del settore creditizio.
Raccomandazione - Anche in relazione a quanto previsto dal settimo comma del presente articolo, l'Acri rivolge agli Istituti una raccomandazione affinché - verificandosi la cessazione di servizi gestiti direttamente o in appalto o in concessione da essi Istituti medesimi - predispongano tutte le iniziative atte a salvaguardare, nei limiti delle possibilità concesse dalle effettive esigenze aziendali, il posto di lavoro del personale già occupato nei servizi predetti.
Appartiene alla categoria dei Quadri - categoria che si pone tra quella degli impiegati e l'altra del personale direttivo - il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolare responsabilità gerarchica e/o funzionale ovvero elevata capacità professionale con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Nei contratti integrativi potranno essere accertate qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, diano diritto all'inquadramento tra i Quadri.
Appartiene alla categoria "Impiegati":
1) il personale utilizzato in via continuativa e prevalente agli sportelli con qualifica e mansioni di cassiere, nonché il personale comunque addetto, sempre in via continuativa e prevalente, agli sportelli;
2) il personale del servizio del credito su pegno con mansioni amministrativo-contabili nonché quello addetto alla stima con assunzione di rischio;
3) i preposti (titolari) alle dipendenze;
4) il personale addetto alle telescriventi, alle macchine dei centri meccanografici e/o elettronici (addetto al tavolo di comando e alla programmazione presso i calcolatori elettronici o alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico o con mansioni di perforatore), alle apparecchiature per la trasmissione a distanza dei dati e alle quietanzatrici;
5) il personale addetto, in via continuativa e prevalente, a mansioni che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera;
6) il personale addetto al servizio utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e compilazione delle relative distinte;
7) il personale addetto in via continuativa per almeno tre ore giornaliere alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti, con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e/o del ritiro dei recapiti stessi;
8) il personale addetto agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari e quello addetto in via continuativa e prevalente alla cassa per coadiuvare il cassiere nell'espletamento dei relativi compiti (escluso il personale che svolge le mansioni di maneggio di valori o contante di cui al terzo alinea dell'art. 11);
9) il personale addetto ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alla macchine Tikometer, al quale sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali per effetto delle particolari responsabilità connesse all'espletamento di tali mansioni;
10) il personale addetto in via continuativa ai centralini telefonici e delle stazioni terminali dei ponti radio, nonché il personale addetto in via continuativa a macchine dattilografiche;
11) in genere, il personale che svolge prevalentemente mansioni che richiedono applicazione intellettuale che ecceda o non la semplice diligenza di esecuzione.
Il personale impiegatizio al quale l'Istituto chieda, all'atto della assunzione, un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, ovvero la laurea, viene inquadrato nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Il personale impiegatizio al quale l'Istituto chieda, all'atto dell'assunzione una licenza di scuola media inferiore o di una scuola di grado ad essa equipollente, viene inquadrato nel grado meno elevato della categoria.
L'inquadramento al grado immediatamente superiore del personale impiegatizio appartenente al grado iniziale della categoria, avverrà nei seguenti casi:
a) dopo un periodo di servizio da determinarsi nei contratti integrativi aziendali - ma non inferiore ad un anno né superiore a due anni - con qualifica di almeno "buono", quando il personale sia in possesso di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria con esclusione di quelli a carattere artistico;
b) conseguimento, successivamente all'assunzione, di un titolo di studio che dia accesso ad una facoltà universitaria, con esclusione di quelli a carattere artistico, dopo sei mesi dalla presentazione del titolo stesso;
c) dopo sei mesi di espletamento in via continuativa e prevalente, in un periodo di dodici mesi, delle mansioni di cassiere (esclusi gli addetti agli sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari) e delle mansioni di addetto agli sportelli;
d) svolgimento delle mansioni di:
- addetto alla stima, con assunzione di rischio, negli Istituti presso i quali il servizio del credito su pegno risulti di primaria importanza. A tali effetti il servizio del credito su pegno si intende di primaria importanza negli Istituti che, alla data fissa del 31-12-1972, avevano un investimento in pegni non inferiore a lire 1 miliardo;
- preposto (titolare) alle dipendenze;
- addetto al tavolo di comando (consolle) o alla programmazione presso i calcolatori elettronici oppure alla predisposizione e modifica dei pannelli ad uso meccanografico nonché addetto in via continuativa e prevalente ai "terminali", sempre che le mansioni svolte implichino una autonoma determinazione o la scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
e) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie di primaria importanza presso il servizio del credito su pegno, mansioni da accertare in sede di definizione dei contratti integrativi aziendali;
f) svolgimento in via continuativa e prevalente di mansioni impiegatizie che richiedono adeguata conoscenza di una lingua straniera.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere accertate eventuali altre mansioni che diano titolo all'inquadramento nel grado immediatamente superiore rispetto a quello meno elevato della categoria.
Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori, contenute, in materia di inquadramento, nei contratti integrativi aziendali.
Nota a verbale - Le parti chiariscono che, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, per "sportellista" si intende l'impiegato che, a contatto con il pubblico (anche se all'interno degli uffici), svolge, di regola, mansioni di carattere amministrativo e/o contabile inerenti alle operazioni bancarie.
Art. 10 - Automatismi economici e di carriera - Personale impiegatizio
Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi, pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria, verrà riconosciuto, dopo 10 anni di permanenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a "sufficiente", un assegno di anzianità pari a lire 52.500 per 14 mensilità. Tale assegno assorbe fino a concorrenza, analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previste dai contratti integrativi aziendali in atto al 31-12-1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.
Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.
Per gli Istituti presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:
- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.
Per gli Istituti presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del CCNL 12-7-1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 4 del CCNL 22-7-1976.
Art. 11 - Categoria subalterni
Appartengono alla categoria del personale subalterno:
- il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (e/o altre qualifiche aziendali), in quanto esistenti;
- i commessi, i fattorini, gli uscieri, ecc. nonché portieri ed autisti (in quanto non inquadrati fra il personale ausiliario);
- gli addetti in via prevalente e continuativa al maneggio di valori o contante (ammazzettamento, contazione e cernita) e gli addetti, in via prevalente e continuativa, alle cassette di sicurezza;
- gli addetti in via prevalente e continuativa ai depositi (stampati, ecc.), all'archivio, all'economato, all'ufficio spedizioni, all'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dati, alla stampa, alla riproduzione di copie fotostatiche, xerografiche, eliografiche o filmate, alle macchine Tikometer, sempreché trattisi di personale al quale non sia stata riconosciuta qualifica impiegatizia nei contratti integrativi aziendali;
- gli addetti ad eventuali ulteriori mansioni identificate di competenza del personale subalterno, secondo le previsioni dei contratti integrativi aziendali.
Il personale subalterno può essere adibito a trascrizioni numeriche o alla compilazione di distinte o di moduli inerenti alle particolari mansioni da esso espletate. Può essere anche adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari nel limite di 4 giorni al mese.
Norma transitoria - Presso gli Istituti dove non abbia trovato applicazione l'inquadramento previsto dalla norma transitoria all'art. 6 del CCNL 6-5-1980, restano in vigore le norme di cui all'art. 4 del CCNL 12-7-1973.
Art. 12 - Automatismi economici - Subalterni
Fermo quanto stabilito all'art. 100, per il personale appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il Capo Commesso ed il Vice Capo Commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un assegno pari a lire 50.000 per 14 mensilità;
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 50.000 per 14 mensilità;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente";
d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici automatici e/o di carriera;
e) per il personale subalterno che, prima del 31-12-1974, abbia conseguito durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o di carriera;
f) a far tempo dal 1-1-1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dall'Istituto per la promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti conseguenti all'espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a Vice Capo Commesso ed a Capo Commesso;
g) il lavoratore che abbia usufruito dell'automatismo di cui agli artt. 131, 133, CCNL 12-7-1973, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti aziendali integrativi dello stesso CCNL 12-7-1973, sarà ammesso a fruire di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo;
h) presso gli Istituti che con il contratto aziendale integrativo del CCNL 24-6-1970 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le assorbono fino a concorrenza;
i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;
l) i benefici economici automatici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera o economici aziendalmente esistenti;
m) negli Istituti presso i quali l'ordinamento organico del personale subalterno è articolato in un numero di gradi superiore a quattro, si applicano i benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31-12-1975, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui competono.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 4 del CCNL 22-7-1976.
A tal fine dette OO.SS. per il tramite delle rispettive Segreterie Nazionali, dovranno comunicare all'ACRI, e per conoscenza ai singoli Istituti interessati, entro il suddetto termine del 30-6-1991, l'eventuale revoca della opzione a suo tempo esercitata. In difetto di tale comunicazione, continueranno a rendersi applicabili le normative contenute nei singoli predetti contratti integrativi aziendali. In ogni caso gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede, non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.
L'opzione di cui sopra non riguarda gli Istituti che non applicano la disposizione recata dal primo comma della norma transitoria in calce all'art. 6 del CCNL 6-5-1980. Presso tali Istituti restano in vigore, per detta materia, le disposizioni portate dai contratti integrativi aziendali in vigore al 31-12-1975.
In ogni caso, fermo quanto previsto alle lettere d), e), f) e g) del presente articolo, l'inquadramento di cui al primo comma della norma transitoria in calce all'art. 6 del CCNL 6-5-1980 viene considerato alla stregua di un beneficio automatico.
Appartengono alla categoria del personale ausiliario gli operai specializzati, gli operai, le guardie diurne e notturne, il personale di fatica, il personale di pulizia.
Il personale utilizzato per mansioni di autista o portiere, se appartenente alla categoria ausiliari, sarà inquadrato, rispettivamente, fra gli operai e fra le guardie diurne e notturne.
Sono operai specializzati i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti od attrezzature operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro.
Nei contratti integrativi aziendali saranno accertate le mansioni che, in funzione di quanto stabilito dal precedente comma, danno diritto alla qualifica di operaio specializzato.
Sempre nei contratti integrativi aziendali potranno essere stabiliti per il personale con qualifica di operaio specializzato, specifici trattamenti economici e/o eventuali specifiche carriere nell'ambito della categoria degli ausiliari.
Nota a verbale - Gli specifici trattamenti economici e/o le specifiche carriere di cui al quinto comma dell'art. 13 sono sostitutivi dei benefici economici previsti dall'art. 14 ovvero dalle corrispondenti norme contenute nei contratti integrativi aziendali i quali, se già erogati, restano assorbiti fino a concorrenza dei predetti trattamenti, compresi quelli conseguenti alle anzidette specifiche carriere.
Per il lavoratore che, svolgendo le mansioni accertate nei contratti integrativi aziendali come proprie degli operai specializzati, sia inquadrato nella categoria del personale subalterno, è garantita l'eventuale differenza tra il trattamento economico percepito e quello attribuito all'operaio specializzato di corrispondente posizione, sotto forma di assegno ad personam assorbibile da successivi avanzamenti di carriera.
Art. 14 - Automatismi economici - Ausiliari
Fermo quanto previsto all'art. 107, per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria, un assegno pari a lire 30.000 per 14 mensilità (lire 40.000 per gli operai);
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 30.000 per 14 mensilità (lire 40.000 per gli operai);
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".
Detti assegni non competono in caso di promozione alla categoria personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto la forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici alla categoria del personale subalterno, eventualmente già esistenti per contratto aziendale alla data del 31-12-1972.
Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva inoltre la norma di cui alla lettera g) dell'art. 4 del CCNL 12-7-1973.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 118 del CCNL 22-7-1976.
In ogni caso, gli importi dei benefici economici automatici da corrispondere secondo le normative richiamate al comma che precede non potranno essere inferiori a quelli previsti dalla presente norma.
Art. 15 - Mansioni - Fungibilità
Il personale appartenente ai gradi tra i quali, nell'ambito rispettivamente della categoria impiegati e di quella del personale subalterno, esiste progressione automatica di carriera, può svolgere indifferentemente le mansioni già di competenza dei gradi stessi.
Art. 16 - Innovazioni tecnologiche - Nuovi inquadramenti
In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si rende possibile un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme portate dagli artt. 9, 11 e 13, le questioni relative potranno essere definite in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti integrativi.
Art. 17 - Inquadramenti - Esclusioni
Le disposiz