S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 11/07/1999 si rinvia ai seguenti CCNL:
- "Credito - Assicredito" - Settore "Credito ed Assicurazioni"
- "Credito - ACRI" - Settore "Credito ed Assicurazioni"
Testo Consolidato CCNL del 19/12/2019
CREDITO - ABI
Testo consolidato del CCNL 19/12/2019
per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali
Decorrenza: 19/12/2019
Scadenza: 28/02/2023
CCNL 31/03/2015 come modificato da:
- Accordo 25/11/2021
- Accordo 28/06/2022
- Accordo proroga 27/12/2022
- Accordo 28/02/2023
- Accordo 26/04/2023
- Accordo 26/07/2023
- Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
- Accordo 23/11/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
il 19 dicembre 2019, in Roma tra
- il Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal Presidente e dal Direttore Generale, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro, con la collaborazione del Vice Direttore Generale
e
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dal Segretario Generale Aggiunto e dai Segretari Nazionali e dai membri del Comitato Direttivo Centrale;
- la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (First-Cisl) rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali e dai Dirigenti Nazionali;
- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale e dai Segretari Nazionali;
- la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, e dai Segretari Nazionali;
- l'Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub (Unisin) rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dal Vice Segretario Generale e dai Segretari Nazionali;
si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata il 24 marzo 2022.
Verbale di stipula
Il 25 novembre 2021, in Roma,
ABI
e
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB
Verbale di stipula
Il 28 giugno 2022, in Roma
- ABI
e
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Verbale di stipula
Il 27 dicembre 2022, in Roma
- ABI
e
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Verbale di stipula
Il 28 febbraio 2023, in Roma
- ABI
e
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Verbale di stipula
Il 26 aprile 2023, in Roma
- ABI
e
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Verbale di stipula
Il 26 luglio 2023, in Roma
- ABI
e
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Verbale di stipula
Il 23 novembre 2023, in Roma tra
- ABI INTESA SANPAOLO S.P.A.
e
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN
si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
[___]
Art. 23
1. Le Parti stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo per la definizione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Verbale di stipula
Il 23 novembre 2023, in Roma,
ABI
e
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN
Il confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, conclusosi prima dell'evento pandemico, si è sviluppato in un contesto caratterizzato dal permanere di una politica monetaria espansiva con effetti sui tassi di interesse, da continui interventi regolamentari, dalla variazione dello scenario congiunturale sia a livello Paese che all'estero, con una elevata incertezza della politica internazionale.
Inoltre, la stessa fase si è caratterizzata per l'economia nazionale con indici dei consumi e investimenti che, seppur in netta ripresa, non hanno ancora raggiunto i livelli pre-crisi.
In tale situazione assume ancor maggior rilievo il ruolo delle imprese di credito e finanziarie nel favorire la crescita e lo sviluppo del Paese attraverso la tutela del risparmio e il sostegno all'economia delle famiglie, delle imprese e dei territori.
In questa prospettiva assume rilievo anche il rafforzamento della competitività delle imprese bancarie e finanziarie in uno scenario connotato dal rapido diffondersi di nuove tecnologie e della digitalizzazione, che, da una parte, apre il mercato a nuovi operatori e, dall'altra, comporta una rapida evoluzione nei comportamenti della clientela, con una conseguente differenziazione nei modelli di business.
È condivisa la consapevolezza che il contratto collettivo nazionale di lavoro possa fornire a tutti gli operatori un quadro di regole omogeneo e la disponibilità degli strumenti per affrontare le sfide competitive secondo il proprio approccio al mercato.
Si è quindi sviluppata una riflessione comune tra le Parti - sulla base della piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale presentata dalle Organizzazioni sindacali - sulla valorizzazione delle persone e delle loro professionalità, interessate da importanti cambiamenti, per definire un nuovo contratto che - da una parte - sappia parlare alle nuove generazioni e attrarre le nuove competenze, e - dall'altra - rafforzi l'attenzione verso le colleghe e i colleghi che già lavorano in banca, ricercando soluzioni che sappiano rendere positivi i possibili cambiamenti.
La condivisa centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro ha trovato concreta testimonianza negli accordi di percorso che hanno garantito l'applicazione del CCNL 31 marzo 2015 fino alla definizione dell'Accordo di rinnovo e la saldatura tra gli stessi, nonché nella conferma degli assetti contrattuali definiti negli accordi di settore, nell'ambito di un consolidato sistema di relazioni sindacali coerente alle esigenze, delle lavoratrici, dei lavoratori, delle imprese e delle Parti stipulanti.
Il negoziato sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro è stato quindi orientato a definire un Accordo idoneo a rafforzare il "patto sociale", valorizzando e tutelando le persone, anche in una prospettiva di inclusione sociale con particolare attenzione alla parità di genere e generazionale, individuando il punto di equilibrio sostenibile tra la tutela del potere di acquisto della retribuzione e gli equilibri economici delle banche, nonché ricercando, nel contempo, misure sostenibili di flessibilità e competitività per le imprese, che rappresentano requisiti necessari affinché l'industria bancaria continui a svolgere efficacemente il proprio ruolo di sostegno all'economia.
Particolare attenzione ha rivestito il tema dell'innovazione tecnologica e dei relativi impatti sul settore, considerata la sua trasversalità rispetto a molte delle materie oggetto del rinnovo, e fattore determinante per assicurare la competitività delle banche e la loro capacità di risposta alle mutate esigenze della clientela. Il presente contatto nazionale di lavoro rappresenta un ulteriore elemento della consolidata esperienza positiva di relazioni sindacali nel settore, realizzato in continuità con il raggiungimento anche di altre recenti importanti intese su tematiche di rilievo quali le politiche commerciali e l'organizzazione del lavoro, con l'Accordo 8 febbraio 2017, la disciplina in materia di libertà sindacali, con l'Accordo 25 febbraio 2019, e la Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 12 febbraio 2019.
Tale modello di confronto ha trovato successiva, ulteriore conferma nel periodo intercorrente tra l'Accordo di rinnovo e la definizione del testo coordinato, caratterizzato dalla diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, in cui le stesse Parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro hanno individuato le misure necessarie alla prioritaria salvaguardia della salute e sicurezza delle persone (dipendenti e clienti), anche avvalendosi delle novità introdotte dall'Accordo di rinnovo e hanno consentito la continuità nei servizi bancari, finanziari e assicurativi in sicurezza - come previsto dai provvedimenti normativi tempo per tempo adottati dalle competenti autorità - in ragione del ruolo di infrastruttura strategica per il Paese, garantendo l'importante sostegno all'economia delle famiglie, dei territori e delle imprese, colpite dagli effetti anche sociali dell'emergenza sanitaria e che al momento della sottoscrizione del contratto nazionale si trova a fronteggiare una straordinaria emergenza internazionale connessa ai drammatici eventi bellici.
* * *
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.
Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell'elenco allegato (all. n. 1).
L'ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l'elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
3. Nell'attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all'articolo che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 19, che dovrà comunque coinvolgere sia l'impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L'impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che l'appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
* * *
6. Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
* * *
7. Nei casi in cui l'attività di gestione dei c.d. "NPL" e/o "UTP" e il relativo personale siano allocati a società non controllate, al personale ceduto interessato dall'operazione e già destinatario del presente contratto nazionale continuerà ad applicarsi la disciplina dello stesso contratto nazionale tempo per tempo vigente.
Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
- nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
G) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.
2. Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XIII.
3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1º novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
- le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) di cui all'art. 96.
4. Per i servizi di elaborazione dati:
- le Parti stipulanti si riservano di definire, nell'ambito del Cantiere di lavoro in tema di inquadramenti di cui all'art. 28, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche.
Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
a) Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
b) Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
c) Attività di supporto tecnico/funzionale per selfbanking, POS, electronic banking e banca telefonica.
d) Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.
Contratti complementari
2. Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
- orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente al 19 gennaio 2012; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell'anno;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012;
- tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente al 19 gennaio 2012.
* * *
3. Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art. 1 del d.lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
1. Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all'appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d'azienda) le lavoratrici/lavoratori interessati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all'atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo 3.
Chiarimento a verbale
Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
1. Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 e n. 3.
2. È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto previsto dall'accordo quadro sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile del 24 ottobre 2011 (appendice n. 11) e dall'art. 6 del presente contratto.
In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.
Art. 6 - Assetti della contrattazione collettiva - Decorrenze e scadenze
1. Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
A far tempo dalla fase di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015, e comunque dal 1º gennaio 2019, sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni conseguente effetto, solo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che abbiano una rappresentatività superiore al 5% delle lavoratrici/lavoratori iscritti. A tali fini, la rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina sulla base dell'ultima rilevazione effettuata ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 25 febbraio 2019 in materia di libertà sindacali;
- un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla Legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal presente contratto.
2. I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all'accordo 25 febbraio 2019, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di categoria, relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro.
3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2022.
4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Verbale di stipula
Le Parti convengono che la disdetta di cui al comma 4 dell'art. 6 del CCNL 19 dicembre 2019 potrà essere esercitata da ciascuna delle Parti firmatarie fino al 31 dicembre 2022, con efficacia dal mese di gennaio 2023.
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto - anche di cui al Verbale d'accordo del 28 giugno 2022 - con la conseguente "mera" sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1º gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6, comma 4, CCNL 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Fermo tutto quanto precede, resta inteso che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.
Le Parti si danno inoltre atto che, in attesa di quanto verrà definito tra le stesse, prosegue l'operatività del F.O.C. con le modalità di funzionamento e di finanziamento in essere al 31 dicembre 2022.
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, in continuità con quanto stabilito dal Verbale di Accordo del 27 dicembre 2022 al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 30 aprile 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto - anche di cui al Verbale d'accordo del 28 giugno 2022 - con la conseguente “mera” sospensione, fino al 30 aprile 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1º gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6, comma 4, CCNL 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività` di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Fermo tutto quanto precede, resta inteso che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 30 aprile 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, in continuità con quanto stabilito dai Verbali di Accordo del 27 dicembre 2022 e del 28 febbraio 2023 al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 31 luglio 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto - anche di cui al Verbale d'accordo del 28 giugno 2022 - con la conseguente "mera" sospensione, fino al 31 luglio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1º gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6, comma 4, CCNL 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Fermo tutto quanto precede, resta inteso che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 31 luglio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.
Verbale di stipula
[___]
Le Parti, in continuità e in attuazione di quanto stabilito dai Verbali di Accordo del 27 dicembre 2022, del 28 febbraio 2023 e del 26 aprile 2023 e in relazione alla trasmissione ad ABI della piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019 avvenuta il 6 luglio 2023, nonché della sua presentazione nel corso della riunione del 19 luglio 2023 con conseguente avvio del confronto, concordano la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023 della "mera" sospensione dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1º gennaio 2023 degli effetti degli accordi che saranno raggiunti all'esito del predetto confronto, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6, comma 4, CCNL 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di Accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Fermo tutto quanto precede, resta inteso che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori nel predetto periodo di "mera" sospensione dei termini troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 1
L'art. 6 (Assetti della contrattazione collettiva - Decorrenze e scadenze), comma 3, del CCNL 19 dicembre 2019 è modificato come segue:
3. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il
31dicembre 202231 marzo 2026.
Art. 7 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale
1. Le organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la "saldatura" tra un contratto in scadenza e quello successivo.
2. Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
4. Qualora l'inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà - a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali - l'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.
5. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 8 che segue.
6. Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% delle lavoratrici/lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.
7. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero delle lavoratrici/lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 25 febbraio 2019.
8. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee delle lavoratrici/lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del contratto.
Art. 8 - Apposito elemento della retribuzione
1. In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto alle lavoratrici/lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
2. Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.
1. Le Parti firmatarie istituiscono il "Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria", con funzioni di cabina di regia.
2. Obiettivo dell'attività del Comitato è di monitorare e analizzare le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione per elaborare soluzioni condivise da sottoporre alle Parti nazionali e tenere costantemente "aggiornato" il CCNL, anche ai fini dell'individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi.
3. Fermi gli ambiti di competenze tra i livelli della contrattazione, come definita dal presente CCNL, l'eventuale individuazione di nuove figure professionali nella contrattazione di secondo livello, nonché il relativo inquadramento, sarà in linea con il parere favorevole del Comitato.
4. Il Comitato è composto dal Segretario Generale e da un componente per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL ABI e da un uguale numero di rappresentanti designati da ABI nell'ambito del Casl e, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi del supporto di qualificati partner, istituti di ricerca e università per l'approfondimento di profili specifici. Il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale, nonché su richiesta di ABI o unitariamente delle Organizzazioni sindacali.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 2
L'art. 9 (Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
1. Le Parti firmatarie istituiscono il "Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria", con funzioni di cabina di regia.
2. Obiettivo dell'attività del Comitato è di monitorare e analizzare le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione per elaborare soluzioni condivise da sottoporre alle Parti nazionali e tenere costantemente "aggiornato" il CCNL, anche ai fini dell'individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi.
3. Fermi gli ambiti di competenze tra i livelli della contrattazione, come definita dal presente CCNL, l'eventuale individuazione di nuove figure professionali nella contrattazione di secondo livello, nonché il relativo inquadramento, sarà in linea con il parere favorevole del Comitato.2. Il Comitato monitora e analizza le fasi di cambiamento conseguenti alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, nonché l'evoluzione diversificata dei modelli organizzativi del lavoro, ivi compresa la c.d. banca digitale materia del secondo livello di contrattazione, ed i cambiamenti conseguenti alle transizioni strutturali, anche ai fini dell'individuazione di nuove mansioni e figure professionali e del loro inquadramento nell'attuale sistema delle aree professionali e dei quadri direttivi. Le Parti nazionali, sulla base delle soluzioni condivise individuate dal Comitato, definiranno intese che integreranno il CCNL.
3. Le Parti concordano di avviare un'indagine di clima settoriale - tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte del Comitato stesso -con attenzione anche al benessere sui luoghi di lavoro, in coordinamento con quanto previsto al punto 10 dell'Accordo 8 febbraio 2017 riportato all'art. 56 bis del presente contratto.
4. Il Comitato è composto dal Segretario Generale e da
unduecomponenteSegretari nazionali per ogni Organizzazione sindacale stipulante il CCNL ABI e da un uguale numero di rappresentanti designati da ABI nell'ambito del Casl - ivi incluso il Presidente del Casl stesso - e, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi del supporto di qualificati partner, istituti di ricerca e università per l'approfondimento di profili specifici. Il Comitato si riunisce con cadenzatrimestralebimestrale, nonché su richiesta di ABI ounitariamentedelle Organizzazioni sindacali anche singolarmente.
Art. 10 - Osservatorio nazionale
1. All'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale delle lavoratrici/lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per l'ABI - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
b) evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;
c) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
d) evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
e) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
l) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
m) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
n) assetto previdenziale del settore;
o) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di Legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
p) trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni dell'Autorità garante;
q) elementi conoscitivi rivenienti dall'informativa di cui all'art. 13, comma 1, lett. c).
2. L'Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l'ABI.
3. I componenti dell'Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
4. Nell'ambito dei membri dell'Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori, il Vice Presidente viene eletto dall'ABI e viceversa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Osservatorio nazionale costituiscono l'ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell'attività dell'Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
6. Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una "banca dati" gestita operativamente da ABI con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
7. Attraverso la "banca dati" si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l'esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell'Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
8. L'Osservatorio sottopone, di volta in volta, all'approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
9. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.
10. Nell'ambito dell'Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 11 - Osservatorio nazionale sulla produttività
1. È costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale paritetico sulla produttività nel cui ambito verrà effettuato un monitoraggio su:
- l'andamento della produttività e della redditività del sistema nell'ambito del contesto generale dell'economia e dei mercati finanziari;
- lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla luce degli accordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di gruppo;
- l'utilizzo presso le imprese della riduzione di orario, della banca delle ore, delle ex festività e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto.
2. L'Osservatorio si riunirà con cadenza almeno annuale.
Art. 12 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
1. Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell'art. 412 ter c.p.c.
Conciliazione
2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sotto indicate.
3. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
4. La segreteria della Commissione ha sede presso l'ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell'Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l'impresa interessata alla controversia.
5. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell'ABI;
b) per le lavoratrici/lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
6. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l'ABI.
7. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta.
8. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
9. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione che ha titolo a formulare una proposta conciliativa. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
10. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c.
11. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
12. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell'art. 412 c.p.c.
13. A far tempo dal 12 marzo 2016 le dimissioni della lavoratrice/lavoratore e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell'ambito della Commissione di cui al presente articolo sono efficaci ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
14. La medesima Commissione paritetica è altresì abilitata quale sede ove il datore di lavoro può esercitare l'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Arbitrato
15. Ai sensi dell'art. 412 ter c.p.c. è istituito un Collegio di arbitrato per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall'ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dalla lavoratrice/lavoratore ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall'ABI.
b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell'ABI o dell'organizzazione sindacale adita dalla lavoratrice/lavoratore, dal Presidente del Tribunale di Roma.
c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.
g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell'ABI.
h) Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria di cui al punto che precede.
i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
l) Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
m) Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
n) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.
p) Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. Sulle controversie aventi ad oggetto le validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all'art. 412 c.p.c.
q) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
r) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
NOTA A VERBALE
Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell'arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.
1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:
A) Prospettive strategiche
1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all'anno successivo;
2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
3. evoluzione dei modelli organizzativi in funzione dei nuovi modi di fare banca, i nuovi mestieri e le connesse professionalità;
4. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
5. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli accordi aziendali o di gruppo ex artt. 19, 22 e 23.
B) Profilo strutturale
1. numero delle lavoratrici/lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
2. andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 101;
4. andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unità produttive, ivi compresi gli stage;
5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale;
6. previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;
7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;
8. elenco degli appalti in essere, con indicazione del nome delle società appaltatrici, delle scadenze, delle attività e dei CCNL di riferimento;
9. numero delle lavoratrici/lavoratori in lavoro agile e diverse modalità di svolgimento.
C) Qualità delle risorse umane
1. modalità applicative di quanto realizzato nell'ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 25), formazione del personale (art. 76), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 81), sistema incentivante (art. 54);
2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.
La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:
- livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;
- totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte;
- dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;
- distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti;
- numero e tipologia dei provvedimenti disciplinari applicati.
Le risultanze dell'informativa di cui al comma 1 della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l'attività dell'Osservatorio nazionale paritetico di cui al Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in appendice n. 7).
D) Interventi specifici
1. interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto di secondo livello di cui all'art. 30 in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore delle lavoratrici/lavoratori colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;
3. misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio;
4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di Legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
7. illustrazione dell'attività svolta dalle commissioni/organismi bilaterali di confronto, costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del punto 9 dell'Accordo 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro (in appendice n. 12).
2. All'incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
3. Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale.
4. Le imprese fino a 1.500 dipendenti possono accorpare nell'incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 14 (incontri semestrali), 21 (appalti), 25 (orari di lavoro), 76 (formazione), 81 (valutazione professionale del personale).
NOTA A VERBALE
1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5 e n. 9, l'impresa suddivide le informazioni - che saranno fornite anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.
2. In considerazione di quanto previsto all'art. 92, comma 3, nel corso dell'incontro annuale l'impresa fornisce un'informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all'apposita erogazione ai quadri direttivi.
1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori le imprese danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica delle lavoratrici/lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.
3. Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le imprese che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le altre imprese gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna impresa in rapporto alla propria organizzazione interna.
4. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All'inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
5. Le predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all'impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che le lavoratrici/lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
6. A detti dirigenti le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
7. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo e verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi.
8. Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti organizzativi per aree o comparti territoriali, potranno essere effettuati tra l'impresa e un coordinamento sindacale di area o di comparto territoriale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dell'accordo 25 febbraio 2019.
Art. 15 - Commissione nazionale sulle pari opportunità
1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunità, regolata ai sensi dell'accordo 19 aprile 2013 (in appendice n. 4).
2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:
- stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.
1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
3. L'informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all'articolo che precede.
5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:
- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla Legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali;
- sviluppo e diffusione di buone prassi.
Art. 17 - Commissione politiche per l'inclusione
1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione politiche per l'inclusione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
- stimolare nel settore la cultura di pari opportunità e inclusione attraverso la promozione di iniziative volte a dare attuazione alla normativa comunitaria e nazionale;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale;
- promuovere piani di "azioni positive" finalizzate alla rimozione di tutto ciò che ostacola la cultura delle diversità o impedisce l'affermarsi delle pari opportunità.
Art. 18 - Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 19 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda
1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
2. L'informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per le lavoratrici/lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali.
4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma.
5. Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 35 giorni, trascorsi i quali l'impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l'impresa può farsi assistere dall'ABI.
6. Per le imprese fino a 1.000 dipendenti la procedura di cui al presente articolo si svolge direttamente nella seconda fase di cui al comma 5.
7. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di Legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle imprese interessate.
8. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1.
9. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Raccomandazione
Le Parti raccomandano alle imprese di mantenere un'adeguata correlazione temporale, nel rispetto delle normative di riferimento, tra la fase decisionale di cui al comma 1 e la successiva informazione di cui al comma 2.
Art. 20 - Distacco del personale
1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'impresa distaccante.
2. Alla lavoratrice/lavoratore distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall'impresa distaccante e l'eventuale premio incentivante dell'impresa distaccataria che ne comunicherà criteri e modalità. Alla lavoratrice/lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale. Nell'ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si stabilirà se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria.
3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratrici/lavoratori, l'impresa fornisce preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 19, 22 e 23, una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.
4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, delle modalità di rientro degli interessati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale della lavoratrice/lavoratore.
5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l'impresa rende operativi i propri provvedimenti.
1. All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l'impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
2. L'impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
3. L'impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
4. L'impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all'area contrattuale, così come indicato all'art. 3, ovvero ad imprese, anche facenti parte del gruppo bancario, con sede all'estero, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali ex art. 26 del presente contratto, i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
5. Entro cinque giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere all'ABI di esaminare la questione in sede nazionale e il relativo incontro dovrà tenersi entro i successivi 5 giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata complessiva di 20 giorni, al termine dei quali l'impresa può rendere operativa la decisione.
RACCOMANDAZIONE DELLE PARTI
All'atto della stipulazione di un rinnovo di contratto di appalto con diversa società appaltatrice, le imprese committenti promuoveranno in capo all'appaltatore subentrante l'introduzione nel contratto di appalto di una "clausola sociale" a garanzia di soluzioni di salvaguardia occupazionale per il personale già impegnato a tempo indeterminato nel precedente appalto da almeno sei mesi.
1. Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, anche nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004.
2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'impresa. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", l'adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di cui all'art. 20, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 c.c.. Nell'ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per le lavoratrici/lavoratori interessati.
3. Qualora l'impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l'impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di Legge di cui al comma 1.
4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Art. 23 - Confronto a livello di gruppo
1. Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti d'informazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al riguardo è stabilito quanto segue.
2. Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) che coinvolgano due o più imprese facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all'art. 19 ovvero all'art. 22 a seconda dell'esistenza o meno di tensioni occupazionali - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.
3. Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 25 dell'accordo 25 febbraio 2019; l'impresa ha facoltà di farsi assistere da ABI.
4. La negoziazione - che non riguarda gli assetti retributivi - può avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all'art. 20, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.
5. Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull'applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
6. Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un massimo di 3 rappresentanti sindacali appartenenti alle imprese interessate dai piani industriali medesimi.
Art. 24 - Relazioni sindacali di gruppo
1. Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell'organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell'art. 25 dell'accordo 25 febbraio 2019 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 54, 55, 76, 81, 91 e 95 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del gruppo.
2. A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 19, 22 e 23 del presente contratto.
3. In particolare, possono essere definite d'intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l'erogazione del premio aziendale, nonché i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 51 e 55 del presente contratto.
4. Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.
Art. 25 - Procedura in tema di orari di lavoro
1. L'impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
2. L'impresa - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa - avvia una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa, per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
3. Al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici/lavoratori.
4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.
Art. 26 - Nozione di unità produttiva e organismi sindacali aziendali
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per unità produttive si intendono quelle previste dall'art. 24 dell'accordo 25 febbraio 2019 sulle libertà sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali della/e unità produttiva/e interessata/e di cui all'accordo 25 febbraio 2019. Si fa salvo quanto sarà concordato nell'ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 27 - Nuove flessibilità e normative obsolete
1. In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'impresa interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.
2. L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'impresa interessata provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l'ABI.
5. Nei casi di cui alla lett. a), l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
6. Nei casi di cui alla lett. b), gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori di cui al comma 4. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'ABI, per una preliminare valutazione dell'argomento.
Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.
Controlli a distanza
1. Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 30 giugno 2022, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 23 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall'avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
Indicatori di "pre-crisi"
Quale misura transitoria per le imprese che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di "pre-crisi" - che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro il 30 giugno 2022 - le Parti aziendali opereranno sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.
Commissione nazionale sulla C.a.s.di.c.
Le Parti stipulanti istituiranno entro il 30 giugno 2022 una Commissione nazionale paritetica per esaminare nel complesso le problematiche relative alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito.
Cantiere di lavoro sull'inquadramento del personale
1. È istituito fra le Parti un Cantiere di lavoro per la definizione di un nuovo sistema di classificazione del personale, delle connesse declaratorie e degli eventuali profili professionali esemplificativi, allo scopo di rendere più flessibile la vigente disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore.
2. I lavori dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, ai fini del successivo rinnovo contrattuale.
3. Restano ferme le competenze del Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull'impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nell'industria bancaria, di cui all'art. 9, in ordine all'individuazione di nuove figure professionali conseguenti alle nuove tecnologie.
Sicurezza antirapina
Le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considerano il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Azionariato dei dipendenti
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista dall'accordo quadro "per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa".
Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per approfondire la tematica.
Commissioni nazionali di studio
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell'attuale normativa contrattuale, le tematiche degli scatti di anzianità e scala parametrale, entro il 30 giugno 2022.
Commissione paritetica in tema di semplificazione e razionalizzazione normativa
1. È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto nazionale, in adempimento dell'impegno assunto con l'art. 7 dell'accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile (in appendice n. 11).
2. Le Parti firmatarie concluderanno i lavori entro il 30 giugno 2022.
Previdenza complementare
1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possano aderire le lavoratrici/lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.
2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto per i necessari adempimenti.
Commissione nazionale per la sicurezza
1. Le Parti designeranno entro il 31 maggio 2022 i componenti della Commissione nazionale per la sicurezza prevista dall'art. 10 del verbale di accordo 4 febbraio 2016 in tema di rappresentanti delle lavoratrici/lavoratori per la sicurezza, e avvieranno i lavori della stessa entro il 30 giugno 2022.
Procedure sindacali in tema di ristrutturazioni e/o riorganizzazioni -Trasferimenti di azienda - Occupazione
1. Le Parti si impegnano entro il 30 giugno 2022 ad armonizzare le procedure previste dagli artt. 19 e 22 del presente contratto.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 3
L'art. 28 (Impegni delle Parti), in tema di Commissione nazionale per la sicurezza, del CCNL 19 dicembre 2019 è modificato come segue:
Commissione nazionale per la sicurezza
1. Le Parti designeranno entro il
31 maggio 202231 marzo 2024 i componenti della Commissione nazionale per la sicurezza prevista dall'art. 10 del verbale di accordo 4 febbraio 2016 in tema di rappresentanti delle lavoratrici/lavoratori per la sicurezza, e avvieranno i lavori della stessa entro il30 giugno 202230 aprile 2024.2. La Commissione nell'ambito dei compiti attribuiti dalla Legge promuove anche iniziative informative e formative per la prevenzione e la gestione dei rischi con particolare attenzione a quelli da stress lavoro-correlato e quelli connessi all'evoluzione delle caratteristiche del personale nel corso della vita lavorativa, anche con ricorso ai canali di finanziamento della formazione.
Art. 29 - Dichiarazioni delle Parti
1. Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i gruppi di imprese di dimensione comunitaria.
In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i comitati aziendali europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi "casa madre" in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale.
2. Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 dell'accordo 25 febbraio 2019 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza.
3. Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all'insegna dell'etica, del rigore e della trasparenza, dal CCNL stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).
4. Più in dettaglio, nei CCNL in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull'andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Commissione politiche per l'inclusione, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.
5. Le Parti costituiranno, entro il 30 giugno 2022, un'apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l'art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.
6. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 5.
CAPITOLO III- CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 30 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate
1. I contratti di secondo livello di cui all'art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di Legge in materia.
2. Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
3. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
5. Fermo quanto previsto dall'accordo 25 febbraio 2019, per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l'impresa - che può a tal fine richiedere l'assistenza dell'ABI - ed un'apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell'impresa.
6. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri:
- 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell'impresa;
- ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%).
Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all'azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti.
7. I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell'impresa ad opera delle organizzazioni stesse.
8. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l'assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all'ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.
9. La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
10. La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all'ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
11. In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali.
12. La procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell'ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).
13. Le materie demandate sono le seguenti:
a) premio aziendale, salvo quanto previsto all'art. 55;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
d) assistenza sanitaria;
e) previdenza complementare, anche con riguardo alla tematica della portabilità dei contributi.
14. Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
15. Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1º luglio 2020 e scadranno il 30 giugno 2023.
16. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee delle lavoratrici/lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
L'adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell'impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.
Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.
Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.
In attuazione di quanto previsto dall'accordo quadro 24 ottobre 2011 (in appendice n. 11), le Parti firmatarie definiscono, con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, in 258,00 euro annui la misura dell'elemento di garanzia retributiva, a favore delle lavoratrici/lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.
Art. 31 - Efficacia dei contratti di secondo livello
1. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell'azienda/e interessata/e e vincolano tutte le organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza delle lavoratrici/lavoratori ivi iscritti.
2. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero delle lavoratrici/lavoratori iscritti presso l'azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 25 febbraio 2019.
3. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati "intuitu personae".
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
3. Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2008, la revoca della predetta opzione.
4. È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
5. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l'obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali.
CAPITOLO IV - POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE
Art. 33 - Impegni per l'occupazione
1. Tenuto conto di quanto contenuto nella Premessa al presente contratto, le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l'occupazione è finalizzata:
- a non disperdere il patrimonio umano e professionale delle lavoratrici/lavoratori;
- a favorire l'occupazione stabile;
- a favorire le esigenze di flessibilità delle imprese che operano in un mercato aperto e competitivo, anche internazionale.
2. In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, le lavoratrici/lavoratori assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.
3. Resta fermo che nei confronti della medesima lavoratrice/lavoratore ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento.
4. Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente. Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell'accesso al lavoro disciplinati da norme di Legge e di contratto.
5. Le Parti si danno atto che, nei casi di "cessioni" individuali e collettive dei contratti di lavoro, nonché nei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo d'azienda, NewCo) che comportino il passaggio di personale e attività ad altro datore di lavoro, sono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle apposite procedure contrattuali e/o di Legge, da cui deriva per il personale interessato la continuità del rapporto ai conseguenti effetti.
6. Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le "posizioni" delle lavoratrici/lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" nonché delle lavoratrici/lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall'azienda.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino, nell'elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d'Italia.
Art. 34 - Fondo per l'occupazione
1. Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito, con l'intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
2. La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell'Ente bilaterale nazionale Enbicredito.
3. Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l'occupazione, le modalità di funzionamento - incluso quanto previsto con il verbale di accordo 29 gennaio 2018 (in appendice n. 10) - e di finanziamento dello stesso sono prorogate sino alla data di scadenza del presente CCNL, fermo l'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del Fondo.
4. Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga concordata dalle Parti, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.
5. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario di cui all'art. 104, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all'art. 59.
6. Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascuna lavoratrice/lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratrici/lavoratori in mobilità;
- donne nelle aree geografiche svantaggiate;
- disabili;
- lavoratrici/lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a 3.500 euro.
7. L'importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratrici/lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).
8. L'importo di cui al comma 6 verrà erogato dal Fondo direttamente all'impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della lavoratrice/lavoratore assunto.
9. Le Parti stipulanti attiveranno un Gruppo di lavoro paritetico per valutare entro il 30 giugno 2022 gli opportuni adeguamenti delle discipline del Fondo per l'occupazione e del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, anche con riferimento alle modifiche legislative sopravvenute in tema di solidarietà espansiva e contratto di espansione.
10. In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 5
L'art. 34 (Fondo per l'occupazione), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
Omissis
6. A far tempo dal 1º gennaio 2024, i il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 2.500 3.500 euro per ciascuna lavoratrice/lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- giovani disoccupati fino a
3236 anni di età;- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratrici/lavoratori in mobilità;
- donne
nelle aree geografiche svantaggiate;-
disabilipersone con disabilità;- lavoratrici/lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a
3.5004.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.7. L'importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratrici/lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).
8. L'importo di cui al comma 6 verrà erogato dal Fondo direttamente all'impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte della lavoratrice/lavoratore assunto.
9. Allo scopo di favorire incrementi di occupazione stabile, il F.O.C. erogherà per ogni assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato che incrementi il numero delle lavoratrici/lavoratori a tempo indeterminato in essere al 1º gennaio di ciascun anno, un importo pari a 3.500 euro; l'importo è erogato alle imprese ed è condizionato alla non attivazione di riduzioni di organico e all'assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi successivi all'assunzione; tale prestazione è aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 6.
10. La durata della prestazione di cui all'art. 2, comma 1, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 è elevata ad un periodo massimo di 18 mesi. Tale previsione trova applicazione con riguardo ai soggetti che, alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, siano destinatari dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà ovvero della prestazione di cui al citato art. 2, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 o lo divengano successivamente.
11. Nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 7, del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, relative ai casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata, il F.O.C. può provvedere - nei casi di impossibilità da parte dell'impresa - a finanziare quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al citato art. 12, comma 1, lett. b). Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare 200.000 euro delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.
12. Nei casi di c.d. staffetta generazionale prevista nell'ambito del Fondo di Solidarietà ed il cui regolamento le Parti si impegnano ad adeguare, il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro, un importo pari al 25% della retribuzione persa (calcolato secondo il comune criterio: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). Tale prestazione è riconosciuta fino alla maturazione del primo requisito di pensione anticipata o di vecchiaia e comunque per un periodo massimo di 36 mesi; la prestazione è da riproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno. Al fine di garantire alla lavoratrice/lavoratore la prestazione di cui al presente comma, il F.O.C. eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo. Il F.O.C. rimborsa altresì al datore di lavoro un importo corrispondente all'onere a suo carico per la contribuzione previdenziale correlata in favore degli interessati. Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 10% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.
13. L'art. 5, comma 3, primo alinea, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, è depennato.
14. A far tempo dal 1º gennaio 2024, gli accordi previsti dal terzo alinea del medesimo art. 5, comma 3, del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, possono essere stipulati anche al di fuori dei processi di ristrutturazione.
15. Le Parti condividono altresì, a far tempo dal 1º gennaio 2024, che l'importo della prestazione di cui al citato art. 5, comma 3 del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, è aumentata a € 90 per giornata/uomo. Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 15% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.
16. Per la prestazione di cui all'art. 6 del Verbale di accordo 29 gennaio 2018, le Parti convengono di destinare il 1,1% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30 novembre 2023.
9. Le Parti stipulanti attiveranno un Gruppo di lavoro paritetico per valutare entro il 30 giugno 2022 gli opportuni adeguamenti delle discipline del Fondo per l'occupazione e del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, anche con riferimento alle modifiche legislative sopravvenute in tema di solidarietà espansiva e contratto di espansione.10. 17. In appendice n. 10 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012 con le modifiche derivanti dal presente articolo.
18. Considerati i positivi risultati ottenuti dal Fondo per l'occupazione, le modalità di funzionamento - incluso quanto previsto con il Verbale di accordo 29 gennaio 2018 - e di finanziamento dello stesso, sono prorogate sino alla data di scadenza del presente accordo di rinnovo, fermo l'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del Fondo.
Norma transitoria
1. Per le domande di prestazione relative ad assunzioni/stabilizzazioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, trova applicazione quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL 19 dicembre 2019.
2. In fase di redazione del testo coordinato i contenuti del Verbale di accordo 29 gennaio 2018 confluiranno nel presente contratto nazionale.
* * *
Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente articolo, presidiandone la realizzazione.
Art. 6 - Fondo di solidarietà
Le Parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, di cui al Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, secondo le previsioni che seguono.
Le Parti stipulanti si attiveranno conseguentemente per chiedere ai competenti Ministeri di emanare con la massima tempestività il decreto di recepimento.
Art. 5. Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa
, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all'art. 10, comma 6;b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;
Qualora l'erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata;
b-bis) all'erogazione di prestazioni integrative dei trattamenti previsti dalla Legge per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario;
e) in via emergenziale:
all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all'art. 12 del presente decreto,
d) ad assicurare nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all'art. 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.
7. Nel caso di cui al comma 6 che precede, per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario (ad es. contratti di espansione) il Fondo eroga le prestazioni di cui al comma 1, lettera b-bis).
Art. 6. Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera e) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all'1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell'1,5%.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria e integrativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b-bis) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili o degli assegni integrativi e della contribuzione correlata.
3 bis. Per la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell'art. 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni nell'ambito del percorso di staffetta generazionale, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura.
4. Il Comitato amministratore del Fondo provvede con cadenza annuale a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 29, della Legge n. 92/2012.
5. Ai Contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 25, della Legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
Art. 7. Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), b-bis, e e), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di Legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell'ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b), b-bis, e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. L'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale che preveda anche l'adesione dei lavoratori interessati su base volontaria.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di Legge e di contratto applicabili alla categoria.
Art. 9. Criteri di precedenza e turnazione
1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'art. 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1 già deliberate e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2 già deliberate nel triennio precedente la domanda.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, ovvero dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate.
5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art. 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità definite dall'Inps con propria circolare.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. I soggetti di cui all'art. 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art 10. Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell'art. 3, comma 31, della Legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno, a partire dal 1º gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all'art. 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l'importo dell'assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
3. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'indennità ASpI, ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della Legge n. 92/2012, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell'importo dell'indennità stessa.
4. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
5. Alle durate di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 31, della Legge n. 92/2012.
6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l'assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.
6. Nel quadro di processi connessi alla c.d. staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, il Fondo, ai sensi dell'art. 26, comma 9, lett. e-bis, Dlgs. n. 148 del 2015, assicura ai lavoratori interessati il versamento mensile della contribuzione correlata alla minor retribuzione percepita a seguito dell'accesso volontario al processo di staffetta generazionale.
7. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1º gennaio 2012, al lordo dell'eventuale riduzione di cui all'ultimo periodo del comma 10, dell'art. 24, Legge n. 214/2011.
2) l'importo delle ritenute di Legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1º gennaio 2012.
2) l'importo delle ritenute di Legge sull'assegno straordinario.
8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3.
10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all'art. 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è determinata in base a quanto previsto dall'art. 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
11- bis. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
12- bis. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b-bis), il Fondo eroga un assegno integrativo di sostegno al reddito il cui valore è pari alla differenza tra l'importo di cui al comma 7 e quanto corrisposto in forza delle previsioni di Legge per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario. Provvede inoltre a versare la contribuzione correlata pari alla eventuale differenza tra quanto previsto dai comma 11 e 11-bis e l'eventuale contribuzione riconosciuta ai sensi delle previsioni di Legge per l'accompagnamento alla pensione tramite esodo volontario.
13. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11. Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d'investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune di cui all'art. 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ovvero con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati in costanza di lavoro.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6.5. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
7.6. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
8.7. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.
Art. 35 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
In tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare prioritariamente l'apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ("Testo Unico dell'apprendistato"), quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.
A tal fine, l'art. 11 dell'accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del CCNL 8 dicembre 2007, ha previsto l'istituzione fra le Parti firmatarie di una Commissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale dell'istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.
La Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.
La nuova regolamentazione contrattuale ha trovato applicazione nei confronti del personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 26 aprile 2012.
La disciplina è stata riesaminata dalle Parti alla luce delle successive modifiche legislative.
1. Inquadramento - L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3a area professionale di cui all'art. 97 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo livello di cui all'art. 30.
Alla lavoratrice/lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante - inquadrato ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dalle norme richiamate al comma precedente - trascorsi i primi 18 mesi viene attribuito il trattamento economico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso.
2. Durata - Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni.
3. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. g) del d.lgs. n. 81 del 2015, in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell'apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l'impresa può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all'interessato.
4. Costituzione - Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
5. Anzianità - Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell'anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
6. Malattia e infortunio - In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l'impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore della lavoratrice/lavoratore assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:
- 6 mesi in caso di comporto c.d. secco,
- 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
RACCOMANDAZIONE
ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all'art. 62.
7. Formazione - Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015 in tema di formazione di base e trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l'impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell'allegato n. 8.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 81 del 2015. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b) il percorso formativo sarà declinato nel "piano formativo individuale". Per l'intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 81 del 2015 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell'allegato n. 9, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un'impresa;
c) per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività formative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione alla qualificazione professionale da acquisire.
In assenza di regolamentazioni regionali relative all'offerta formativa pubblica di cui all'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, le attività formative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio, dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto:
1) competenze relazionali:
- saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
- saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- saper definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
2) competenze in materia di organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;
- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa;
- conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
- conoscere il contesto di riferimento dell'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
3) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri delle lavoratrici/lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
4) competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà - di massima - effettuata nel primo anno.
Le attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie per anno, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall'impresa.
Per ciascun profilo e standard professionale l'allegato n. 8 elenca le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese creditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto 7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in appendice n. 7), secondo il quale: "(___) vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all'esercizio della propria attività";
d) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le modalità definite dalla normativa in materia;
e) al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del CCNL in tema di fungibilità, l'impresa può disporre il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già effettuata.
8. Preavviso - In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'impresa al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell'art. 2118 c.c., spetta alla lavoratrice/lavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la corrispondente indennità sostitutiva.
9. Documentazione - Al termine del contratto di apprendistato, l'impresa rilascia alle lavoratrici/lavoratori la documentazione prevista dalla normativa di Legge in materia.
10. Criteri di computo degli apprendisti - Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dall'accordo 25 febbraio 2019 sulle libertà sindacali.
11. Rinvii - Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo X e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.
12. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la qualificazione o riqualificazione professionale delle lavoratrici/lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486.
13. Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall'art. 75, commi 4 e 5.
14. In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell'ambito di un apposito incontro, l'impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l'espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" dell'impresa stessa.
NORMA TRANSITORIA
Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 28 del CCNL 8 dicembre 2007 e dell'accordo 23 giugno 2005.
Art. 36 - Somministrazione di lavoro
1. Il numero delle lavoratrici/lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall'impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall'impresa medesima con contratto a tempo indeterminato. La predetta percentuale è pari all'8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
2. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione alle lavoratrici/lavoratori interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all'andamento economico dell'impresa (premio aziendale o premio variabile di risultato).
3. Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 81 del 2015, i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Art. 37 - Lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l'occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
Normativa applicabile
2. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
a) Assenze e ferie
Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell'anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la lavoratrice/lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall'art. 59.
Nelle giornate semifestive, le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale osservano l'orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
b) Addestramento per i neo assunti
Le imprese provvedono ad un addestramento delle lavoratrici/lavoratori, appartenenti alle 2 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 110 del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai comma 15 e 16 che seguono.
c) Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
NORMA TRANSITORIA
In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l'impresa dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1º agosto 1999.
d) Agevolazioni per motivi di studio
Alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applicano, con l'esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l'art. 65 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:
- alle lavoratrici/lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato;
- i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.
e) Formazione professionale
Alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica l'art. 76 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett.
a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro la lavoratrice/lavoratore ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell'impresa.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore, a tempo indeterminato ovvero a termine.
4. L'impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratrici/lavoratori a tempo parziale.
5. Le lavoratrici/lavoratori con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A loro richiesta il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato di diritto in rapporto di lavoro a tempo pieno.
6. L'impresa - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande di quelle lavoratrici/lavoratori in servizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità produttiva in cui si è manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l'interessato può chiedere all'impresa che gli vengano forniti chiarimenti.
7. Le imprese favoriranno - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande avanzate da lavoratrici/lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. In tale ambito è riconosciuta la priorità nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori della lavoratrice/lavoratore, nonché alla lavoratrice/lavoratore che assista coniuge o genitore convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché nei casi di lavoratrice/lavoratore il cui coniuge, figlia o genitore sia una donna vittima di molestie e violenze di genere.
8. Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l'informativa in caso di variazioni.
9. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare la seguente percentuale, fermo quanto previsto al comma 25:
- 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall'esterno.
10. La percentuale di cui sopra si intende riferita al complesso del personale, comprensivo delle lavoratrici/lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Prevalenza nelle mansioni
11. In deroga a quanto disposto dall'art. 95, comma 7, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti della lavoratrice/lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l'utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell'orario mensile dell'interessato.
Trattamento economico
12. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale ovvero premio variabile di risultato) contrattualmente prevista per la lavoratrice/lavoratore ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.
13. Se la lavoratrice/lavoratore è adibito ad attività per la quale è prevista l'indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell'adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.
14. L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta alla lavoratrice/lavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di una lavoratrice/lavoratore a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
Prestazione lavorativa e orario di lavoro
15. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all'art. 92.
16. Per le 2 aree professionali, l'orario del personale a tempo parziale - fermo quanto previsto al comma 25 - viene fissato secondo i seguenti criteri:
a) la durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del CCNL 31 marzo 2015, nonché per coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all'art. 92 del CCNL 31 marzo 2015, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l'orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;
b) le prestazioni lavorative sono concordate fra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore;
c) la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali;
d) alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale appartenenti alle 2 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del CCNL 19 dicembre 1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1º gennaio 2000 e dal 1º gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell'orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d'orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario;
e) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1º gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle 2 aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 110, del presente contratto:
- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.
In alternativa al compenso per lavoro supplementare la lavoratrice/lavoratore può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all'art. 110 del presente contratto.
È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art. 110 del presente contratto.
Chiarimento delle Parti
Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari deve corrispondere a quella della lavoratrice/lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento.
Rotazioni
17. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3a area professionale a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per le lavoratrici/lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell'allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
18. La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.
Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
19. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, la lavoratrice/lavoratore interessato viene assegnato - all'atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva.
20. L'impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste della lavoratrice/lavoratore di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell'eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall'interessato.
21. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, la lavoratrice/lavoratore - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
22. Nell'eventualità che l'impresa - tenendo anche conto della manifestata disponibilità della lavoratrice/lavoratore ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.
23. Comunque, le imprese considereranno l'opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dalle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto all'adibizione di altra lavoratrice/lavoratore a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dalla lavoratrice/lavoratore a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.
Assemblee
24. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l'impresa le modalità, l'ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.
Intese aziendali
25. Fermo quant'altro previsto nel presente articolo, fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
- superamento della percentuale massima stabilita in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
- fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 15 e 16;
- ulteriori specifiche esigenze organizzative per l'effettuazione di prestazioni supplementari.
26. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
Raccomandazione
Considerato che il lavoro a tempo parziale costituisce uno strumento che riveste una importante valenza sociale in quanto misura di effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ABI e Organizzazioni sindacali invitano le imprese ad accogliere le domande di passaggio a tempo parziale.
1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
2. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.
Tipologie
3. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.
Costituzione del rapporto di lavoro
5. Le imprese possono assumere lavoratrici/lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
6. Nel primo caso l'impresa deve precisare, all'atto dell'assunzione, l'unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell'unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
7. Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, la lavoratrice/lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
Prestazione lavorativa - Trattamento economico
8. La prestazione lavorativa della telelavoratrice/lavoratore si svolge nel rispetto dell'orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d'intesa tra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore interessato.
9. La telelavoratrice/lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall'impresa, d'intesa con l'interessato. In caso di impossibilità la telelavoratrice/lavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all'impresa.
10. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per la lavoratrice/lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
11. L'impresa deve far conoscere alla telelavoratrice/lavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L'interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
12. La telelavoratrice/lavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
Rientri in azienda - Formazione
13. L'impresa, per esigenze di servizio, può chiamare la telelavoratrice/lavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
14. Devono concordarsi fra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore rientri periodici in azienda.
15. L'impresa fornisce alla telelavoratrice/lavoratore, una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione delle telelavoratrice/lavoratore.
16. Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l'impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative
17. Le telelavoratrici/lavoratori hanno gli stessi diritti sindacali delle lavoratrici/lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione delle telelavoratrici/lavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della l. n. 300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell'orario di lavoro prestabilito.
18. I dati raccolti dall'impresa per verificare il rispetto dei doveri della telelavoratrice/lavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della l. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
19. L'impresa deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l'impresa ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l'interessato.
21. Nell'ambito dell'incontro annuale l'impresa fornisce un'informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.
Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
22. Nel caso di telelavoro domiciliare, l'impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'impresa provvede comunque a dotare la lavoratrice/lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa della lavoratrice/lavoratore.
23. Le postazioni e le attrezzature sono fornite alla lavoratrice/lavoratore in comodato d'uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
24. Nei confronti della telelavoratrice/lavoratore e del locale specifico nel quale ella/egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.
Verifica della disciplina
25. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell'emanazione di un'eventuale Legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.
1. L'evoluzione tecnologica rende possibile adottare soluzioni organizzative utili a favorire nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa capaci di realizzare un adeguato equilibrio tra gli obiettivi di efficienza e produttività delle imprese e le esigenze personali e familiari dei dipendenti.
2. È intendimento delle Parti sostenere il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, determinando altresì favorevoli impatti ambientali e sulla mobilità delle persone.
3. Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. 18 -24) e s.m.i., intendono promuovere e regolamentare il lavoro agile (c.d. Smart working).
Definizione
Per lavoro agile si intende una forma innovativa e flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro subordinato, differente dal telelavoro, eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici forniti dal datore di lavoro.
Costituzione del rapporto e Modalità di svolgimento
Il ricorso al lavoro agile avviene su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali e ferme le priorità previste dalla Legge, tenuto altresì conto delle condizioni personali e familiari delle lavoratrici/lavoratori.
L'impresa metterà a disposizione delle lavoratrici/lavoratori la strumentazione "informatica" necessaria a rendere possibile l'esecuzione della prestazione in modalità agile.
Salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale, l'attività lavorativa in modalità agile può essere prestata presso:
- altra sede/hub aziendale che devono essere adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare la dignità, la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori;
- residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore;
- altro luogo stabilito dalle parti collettive, o indicato dalla lavoratrice/lavoratore e preventivamente autorizzato dall'azienda.
La prestazione lavorativa in modalità agile si effettua entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale previsti dal CCNL, nel rispetto delle regole in materia di pause e riposi, di massima in correlazione temporale con l'orario normale applicabile alla struttura di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale della categoria di appartenenza e fermo quanto previsto in tema di disconnessione dal presente CCNL.
La lavoratrice/lavoratore, nel corso della prestazione in lavoro agile, dovrà essere contattabile durante il proprio orario di lavoro; eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare.
Gli accordi aziendali/di gruppo stabiliscono la durata (a tempo determinato o indeterminato) del ricorso al lavoro agile, le relative modalità di adesione, revoca e recesso; il numero delle giornate di tale prestazione è stabilito nel limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo.
Diritti e doveri
Lo svolgimento del lavoro agile:
- non muta i diritti e i doveri posti in capo alle imprese e alle lavoratrici/lavoratori dalla normativa tempo per tempo vigente;
- il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l'attività lavorativa in modalità agile è prestata presso altra sede/hub aziendale;
- non costituisce variazione della sede di lavoro ai conseguenti effetti, né dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
- non modifica il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Salute e sicurezza
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore agile si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. A tal fine da parte aziendale viene consegnata alla lavoratrice/lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Per la prestazione resa al di fuori dei locali aziendali, nell'attuazione delle norme prevenzionali, si terrà conto dell'assenza di una postazione fissa di lavoro.
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinata dall'art. 23 della l. n. 81/2017, nonché dalle relative istruzioni operative degli enti preposti.
Privacy
Durante lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, la lavoratrice/lavoratore dovrà osservare le vigenti disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali. La lavoratrice/lavoratore, a norma di Legge e contratto, è tenuta alla riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in proprio possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e deve adottare i provvedimenti stabiliti dalle direttive aziendali atti a garantire tale riservatezza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro è tenuto a garantire alla lavoratrice/lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
Formazione
L'adesione al lavoro agile sarà accompagnata da specifici interventi formativi rivolti alle lavoratrici/lavoratori direttamente coinvolti e ai loro responsabili, finalizzati a garantire uno svolgimento efficace e in sicurezza della prestazione lavorativa in modalità agile.
Informativa alle Organizzazioni sindacali
Nell'ambito dell'incontro annuale, art. 13, l'impresa fornisce un'informativa sul numero delle lavoratrici/lavoratori coinvolti e sulle diverse modalità di svolgimento.
Diritti sindacali
Alle lavoratrici/lavoratori in modalità agile vanno garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall'accordo sulle libertà sindacali del 25 febbraio 2019.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi (30 giorni per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del CCNL 31 marzo 2015, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).
2. Alla lavoratrice/lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza preavviso.
4. Nel caso di recesso ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l'eventuale frazione dello stesso. Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'impresa dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.
5. Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio.
6. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.
7. Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
CAPITOLO V - DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 41 - Obblighi delle Parti
1. Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all'impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell'impresa stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio.
3. L'impresa deve porre la lavoratrice/lavoratore in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall'impresa stessa con riferimento specifico alle mansioni che la lavoratrice/lavoratore medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l'addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto. Le relative comunicazioni aziendali (circolari, ordini di servizio) devono essere redatte in lingua italiana, ferme restando le previsioni in materia di bilinguismo.
4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) mediante apposite riunioni nell'ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
5. Le assenze debbono essere giustificate all'impresa senza ritardo.
6. Il personale deve comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza e domicilio.
7. Al personale è vietato in particolare di:
a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;
b) accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratrice/lavoratore bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per Legge;
c) fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;
d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
e) entrare o trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
8. L'impresa può disporre che il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) di cui all'art. 96, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l'impresa stessa fornisce all'interessato.
9. Per l'assunzione l'impresa può chiedere all'interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il certificato dei carichi pendenti.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 7
L'art. 41 (Obblighi delle parti), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
7. Al personale è vietato in particolare di:
a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell'impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;b) accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratrice/lavoratore bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per Legge;
e) fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;
d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
e) entrare o trattenersi nei locali dell'impresa fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
8. La lavoratrice/lavoratore che intenda prestare a terzi la propria opera fornisce preventivamente all'impresa le informazioni utili a consentire la valutazione dell'assenza delle condizioni ostative o limitative previste dalla Legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate alla lavoratrice/lavoratore nei successivi 15 giorni.
Art. 42 - Servizio di cassa e gestione di valori
1. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.
2. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati.
3. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, alla Fondazione Prosolidar.
4. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dall'impresa che, dopo aver sentito l'interessato, valuta i singoli casi anche in rapporto all'entità di tali deficienze.
5. Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l'impresa non abbia messo a disposizione dell'interessato; in mancanza di tali strumenti l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia o della Banca Centrale Europea.
Art. 43 - Reperibilità e intervento
1. L'impresa ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
2. Al personale di cui al comma che precede spettano:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d'intervento;
- € 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 13,95;
- limitatamente al personale appartenente alle 2 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell'autogestione della prestazione lavorativa di cui all'art. 92.
3. L'impresa provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito delle lavoratrici/lavoratori designati dall'impresa stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
1. La generalizzata e crescente diffusione di strumenti tecnologici di lavoro rende necessario individuare un opportuno bilanciamento tra le esigenze operative aziendali e la vita privata della lavoratrice/lavoratore.
2. A tal fine, le Parti concordano su quanto segue:
- l'utilizzo delle apparecchiature aziendali in dotazione avviene nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa, garantendo il diritto della lavoratrice/lavoratore ai tempi di riposo giornalieri e settimanali, dei periodi di ferie e degli altri legittimi titoli di assenza;
- è opportuno che le comunicazioni tramite strumentazione telematica risultino di contenuto sintetico e chiaro, evitando l'inoltro massivo a soggetti non direttamente interessati dalle comunicazioni medesime;
- le comunicazioni di lavoro avvengono, salvo temporanee ed eccezionali esigenze, esclusivamente tramite dispositivi e canali aziendali;
- fuori dell'orario di lavoro e nei casi di legittimi titoli di assenza non è richiesto alla lavoratrice/lavoratore l'accesso e connessione al sistema informativo aziendale; la lavoratrice/lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione evitando così la ricezione di comunicazioni aziendali. L'eventuale ricezione di comunicazioni aziendali nelle predette situazioni temporali non vincola la lavoratrice/lavoratore ad attivarsi prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa. Restano ferme eventuali specifiche esigenze.
Art. 45 - Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale
1. La lavoratrice/lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'impresa. Analogo obbligo incombe sulla lavoratrice/lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
2. Qualora l'impresa in relazione a quanto previsto dall'art. 82, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato.
3. L'impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio della lavoratrice/lavoratore interessato per motivi cautelari.
4. L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato e può essere mantenuto dall'impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
5. L'impresa è tenuta ad effettuare un colloquio su richiesta della lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari a seguito di procedimento penale per fatti estranei all'attività lavorativa, nel rispetto del quadro normativo vigente.
6. La circostanza che la lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.
7. La lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
8. Anche durante il periodo di allontanamento della lavoratrice/lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'impresa che per la lavoratrice/lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 82.
Art. 46 - Tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni
1. Qualora nei confronti della lavoratrice/lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento della lavoratrice/lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
3. Nei casi di cui sopra, alla lavoratrice/lavoratore che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti della lavoratrice/lavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'impresa.
5. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 8 dell'art. 45.
6. La lavoratrice/lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano alla lavoratrice/lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di Legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
9. In coerenza con quanto previsto nell'accordo nazionale 8 febbraio 2017 in tema di politiche commerciali e organizzazione del lavoro (in appendice n. 12), tutte le spese legali saranno anticipate dalle imprese nelle situazioni caratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i gradi di giudizio. In tali ipotesi, ai fini di quanto previsto dall'art. 82, comma 1, lett. c) e d) ogni valutazione in merito alla rilevanza disciplinare del capo di imputazione, in sé considerato, sarà effettuata solo all'esito, anche non definitivo, del procedimento penale. Ciò ferme restando le prerogative aziendali a fronte del rilievo disciplinare dei comportamenti posti in essere, indipendentemente dalla loro rilevanza penale.
Copyright S.I.A. s.r.l.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all'usura, MiFID e privacy.
Art. 47 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e delle altre lavoratrici/lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.
Art. 48 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa valutato tenendo conto delle circostanze di fatto, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo della lavoratrice/lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
3. Resta fermo quanto previsto dall'accordo sull'esercizio del diritto di sciopero.
4. Il termine di cui all'art. 7, comma 5, l. n. 300 del 1970 è fissato in 7 giorni lavorativi.
5. Entro il termine di cui al comma che precede, la lavoratrice/lavoratore può chiedere per iscritto l'accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, necessari ad un compiuto esercizio del diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Il termine è conseguentemente interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui l'impresa dà riscontro alla lavoratrice/lavoratore.
Raccomandazione
ABI invita le imprese ad informare ad un principio di efficienza e brevità l'intero iter procedimentale, circoscrivendo lo stesso al tempo necessario in relazione alle singole fattispecie e alla struttura organizzativa aziendale.
Dichiarazione congiunta delle Parti
In relazione alle richieste sindacali in tema di licenziamenti disciplinari illegittimi contenute nella piattaforma per il rinnovo contrattuale anche in considerazione delle peculiarità dell'attività bancaria, le Parti hanno approfondito i recenti orientamenti giurisprudenziali (tra cui, Cass. n. 12174 del 2019). Tenuto conto altresì che in giurisprudenza sull'ambito di applicazione della reintegrazione permangono incertezze, anche in ordine alla legislazione europea, sulla coerenza del complessivo assetto normativo, le Parti auspicano che nelle sedi competenti si realizzino gli opportuni interventi legislativi a tutela delle lavoratrici/lavoratori con riferimento agli aspetti collegati ai casi di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto contestato o per sua irrilevanza disciplinare.
CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 49 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
1. Per il periodo di vigenza del presente contratto trovano applicazione, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, le tabelle in allegato n. 2.
2. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
3. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
4. A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
* * *
5. La struttura della retribuzione in vigore dal 1º gennaio 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma è stata realizzata "a costo zero", tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3º e 4º livello).
6. Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 luglio 1999, previo ricalcolo dell'importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, denominate "ex premio di rendimento":
- non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
- sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1º novembre 1999 dalle imprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché delle lavoratrici/lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;
- non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
NORMA TRANSITORIA
1. Alle lavoratrici/lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, ivi compresi gli apprendisti, in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, compete un importo denominato "Integrazione ex F.O.C. 2019" a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale di cui all'art. 46 del CCNL 31 marzo 2015.
2. "L'integrazione ex F.O.C. 2019" è pari, per tredici mensilità, a:
- euro 225,91 lordi mensili;
- euro 90,62 lordi mensili, fino al 18º mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che, alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18º mese di servizio effettivo in apprendistato, all'apprendista spetta l'importo di cui all'alinea che precede.
3. Tale importo:
- non è computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;
- compete pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.
4. A fronte dell'erogazione dell'importo a titolo di "Integrazione ex F.O.C. 2019", il F.O.C. riconosce all'azienda le seguenti prestazioni:
a) 3.930,15 euro annui per ciascuna lavoratrice/lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato;
b) 3.499,32 euro annui per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo superiore a 18 mesi;
c) 1.403,69 euro annui, fino al 18º mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18º mese di servizio effettivo in apprendistato, spetta l'importo di cui alla lettera b) che precede.
5. Le prestazioni di cui al comma che precede sono determinate tenendo conto dell'importo "Integrazione ex F.O.C. 2019" di cui al comma 2, dei connessi oneri di Legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto.
6. Ai fini della previdenza complementare, in considerazione dell'abrogazione dell'art. 46, CCNL 31 marzo 2015, le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti delle lavoratrici/lavoratori di cui alla presente norma transitoria che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, la contribuzione datoriale in base all'aliquota ordinaria prevista per il personale con le medesime caratteristiche. Ove tale aliquota ordinaria risulti pari o superiore al 4%, le imprese interessate dovranno darne comunicazione - unitamente ai conseguenti oneri - al F.O.C. che provvederà a integrare le prestazioni di cui al comma 4 che precede.
7. Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui al comma 3, secondo alinea, della presente norma transitoria e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall'azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e/o recuperare da soggetti terzi. A tali fini, l'impresa è tenuta a comunicare al F.O.C. la fruizione di eventuali sgravi contributivi/indennità connessi all'assunzione delle lavoratrici/lavoratori interessati.
8. Ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al comma 4 della presente norma transitoria, si applica - per quanto compatibile - quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del verbale di accordo 25 novembre 2015 (in appendice n. 10). Per coloro che erano destinatari del livello retributivo di inserimento professionale anche al 31 marzo 2015, gli importi di cui all'art. 1, comma 2 e art. 2, comma 1, 1º e 3º alinea del verbale di accordo 25 novembre 2015 si sommano, rispettivamente, ai corrispondenti importi di cui al presente articolo.
Art. 50 - Tredicesima mensilità
1. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1º novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1º dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all'art. 30 presso ciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 24, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
2. L'accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, l'ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
3. Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:
a) indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.);
b) indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi/margine di intermediazione, costi operativi/attività fruttifere, costo del lavoro/margine di intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria -);
c) indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria -);
d) indicatori di qualità definiti a livello aziendale;
e) indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze/impieghi, etc.);
f) indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta, gestioni patrimoniali/raccolta, etc.).
4. L'attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l'altro, in termini di:
- un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- variazioni rispetto all'anno o a periodi precedenti;
- percentuali di indici o di valori predeterminati.
5. Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello aziendale.
6. Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non daranno luogo all'erogazione del premio aziendale.
7. Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e/o della capogruppo per le società controllate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o impresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.
8. Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto - nell'ambito dell'ammontare complessivo del medesimo - viene definita a livello aziendale.
9. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
10. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
11. In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
NORMA TRANSITORIA
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2022 per valutare gli adattamenti del comma 6 del presente articolo alla vigente normativa sui principi contabili.
1. L'indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. n. 5).
2. L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.
3. Alle lavoratrici/lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, l'indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per la lavoratrice/lavoratore sostituito.
4. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale spetta un'indennità nella misura indicata nell'allegato n. 3.
5. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi, 3º e 4º livello retributivo, che presta servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).
1. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3º e 4º livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.
2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l'effettiva consumazione del pasto.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
All'art. 53 (Buono pasto), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 1 è modificato come segue:
1. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3º e 4º livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 108, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di €
1,814,00.
Art. 54 - Sistema incentivante
1. L'impresa può prevedere l'istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all'art. 51.
2. L'impresa stabilisce l'ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
3. Nella determinazione dei premi l'impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L'impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004 (in appendice n. 7). Trascorsi 10 giorni dall'inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l'assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura, della durata complessiva di 20 giorni, l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L'impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati alle lavoratrici/lavoratori interessati.
7. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall'impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l'impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l'ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d'Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione.
RACCOMANDAZIONE
Le Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle c.d. "campagne prodotto" si ispirino ai medesimi principi adottati per il sistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.
Art. 55 - Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante
1. Su iniziativa dell'azienda o della capogruppo, le parti aziendali o di gruppo, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 30 in tema di contrattazione di secondo livello, possono prevedere, in sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante di cui agli artt. 51 e 54, un unico premio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di produttività e/o redditività aziendale e/o di gruppo, nonché di altri obiettivi, anche di carattere qualitativo, generali o specifici per gruppi omogenei di posizioni lavorative, tenendo conto anche degli apporti professionali individuali.
2. Tale elemento retributivo dovrà presentare i caratteri di variabilità e di effettiva correlazione ai risultati dell'impresa in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 dell'accordo quadro 24 ottobre 2011 (in appendice n. 11).
3. I criteri di determinazione dell'elemento retributivo di cui sopra, dovranno altresì rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca d'Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione.
Raccomandazione delle Organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori raccomandano l'adozione dell'elemento retributivo denominato "premio variabile di risultato" e la preventiva condivisione dei criteri distributivi.
Art. 56 - Politiche commerciali
1. Le Parti confermano la rilevanza dei principi definiti nel Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 (in appendice n. 7), che qui si intende integralmente richiamato.
2. Conseguentemente, le Parti convengono che le aziende pongano in essere - nel perseguire i propri obiettivi di risultato economico - misure idonee a:
- favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia, l'integrità e la trasparenza;
- promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un'adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
- ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.
3. A tali principi, considerando anche il chiarimento a verbale in calce all'art. 54, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il presente contratto, anche in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento, prestando anche attenzione al clima aziendale.
4. Le Parti confermano che l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro è allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro quale parte integrante dello stesso (in appendice n. 12).
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 9
All'art. 56 (Politiche commerciali), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 4 è modificato come segue:
4. Le Parti confermano che l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro è
allegatoparte integrante delalpresente contratto collettivo nazionale di lavoroquale parte integrante dello stesso (in appendice n. 12)ed è riportato all'art. 56 bis che segue ai fini dell'unitaria applicazione.
Dopo l'art. 56 (Politiche commerciali), del CCNL 19 dicembre 2019, è aggiunto il seguente art. 56 bis:
Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro dell'8 febbraio 2017
premesso che
Omissis
CAPITOLO VII - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE
Art. 57 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di Legge che regolano la materia.
2. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
3. Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratrici/lavoratori che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.
4. In considerazione della vigente disciplina di Legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con la lavoratrice/lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
1. La lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:
- con oltre 10 anni di anzianità giorni 25 lavorativi;
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità giorni 22 lavorativi;
- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni giorni 20 lavorativi (22 giorni per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3a area professionale, 4º livello retributivo).
Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione la lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese; per le lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.
3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1º gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall'impresa con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'impresa, confermati alla lavoratrice/lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore.
5. L'impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
7. L'impresa può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che la lavoratrice/lavoratore dimostri di aver sostenuto.
8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'impresa, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui la lavoratrice/lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.
11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l'impresa valuta la possibilità di consentire alla lavoratrice/lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.
12. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1º gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
13. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi - salvo che l'assenza duri l'intero anno.
14. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla lavoratrice/lavoratore immediatamente denunciati all'impresa.
Art. 59 - Permessi per ex festività
1. Alla lavoratrice/lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di Legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;
- che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove la lavoratrice/lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime
- in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell'anno successivo.
4. Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39º ed il 60º giorno dopo la domenica di Pasqua).
5. In via transitoria, per gli anni 2012-2022 il numero di permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.
Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.
CAPITOLO VIII - POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con un'attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell'ambito delle relative norme di Legge e contrattuali.
1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'impresa concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.
2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
3. L'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce alla lavoratrice/lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del presente contratto, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.
4. Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.
5. Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
6. In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
7. I 3 giorni di permesso di cui all'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, spettano alle lavoratrici/lavoratori anche in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero.
8. Le imprese valuteranno con particolare attenzione, ai fini della concessione di permessi, periodi di congedo, aspettativa non retribuita di cui al presente articolo, le situazioni familiari che comportino la necessità di assistenza di figli in condizioni di disagio (es.: bullismo, tossicodipendenza, anoressia/bulimia).
9. I permessi per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA) accordati durante l'anno scolastico ai sensi di quanto previsto all'appendice n. 4, sono retribuiti.
Raccomandazioni delle Parti
Le Parti raccomandano alle imprese di favorire la fruizione delle flessibilità previste dal presente articolo e dall'art. 112 da parte delle lavoratrici/lavoratori che prestano assistenza a familiari ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Le Parti raccomandano alle imprese, ai fini della concessione di permessi o periodi di congedo di cui al presente articolo, di valutare con particolare attenzione le esigenze connesse ai percorsi di adozione (inclusa la fase di riconoscimento dell'idoneità), affido e tutela di minori.
1. È volontà comune delle Parti valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita.
2. A tal fine, le Parti - alla luce delle previsioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, nonché delle positive esperienze realizzate nel settore - definiscono le seguenti linee guida per l'istituzione della "Banca del tempo" nelle aziende/gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione.
3. La "Banca del tempo" costituisce un bacino annuale di ore di assenza retribuita a favore delle lavoratrici/lavoratori che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di un'ulteriore dotazione di permessi.
4. La "Banca del tempo" è alimentata tramite il versamento volontario da parte delle lavoratrici/lavoratori di giornate di ferie dell'anno di competenza eccedenti i limiti di Legge, di permessi ex festività e banca delle ore nonché di eventuali ulteriori permessi contrattuali e potrà altresì essere integrata da ulteriori dotazioni a carico delle Aziende, sulla base di quanto definito negli Accordi aziendali e di gruppo.
5. La donazione di ferie e/o permessi da parte delle lavoratrici/lavoratori a favore della "Banca del tempo" avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da Legge/contratto in capo alle lavoratrici/lavoratori donanti.
6. Le dotazioni della "Banca del tempo" vengono messe a disposizione delle lavoratrici/lavoratori richiedenti secondo criteri di priorità che tengono conto della rilevanza delle situazioni personali e/o familiari nonché nel rispetto di limiti individuali di fruizione definiti negli accordi aziendali e di gruppo.
7. Le dotazioni della "Banca del tempo" hanno natura esclusiva di permesso retribuito e non possono in nessun caso dar luogo a monetizzazione alcuna.
8. Le predette dotazioni scadranno il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
9. La richiesta da parte delle lavoratrici/lavoratori di fruizione dei permessi "Banca del tempo" potrà avvenire, di norma, subordinatamente all'esaurimento delle proprie dotazioni personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti, nonché dietro presentazione di adeguata documentazione attestante i motivi della richiesta, nel rispetto della normativa in tema di privacy.
10. La fruizione dei permessi "Banca del tempo" potrà avvenire - salvo diverse previsioni contenute negli accordi aziendali/di gruppo - a giornate intere, mezze giornate nonché per frazioni orarie, di norma non inferiori a 60 minuti.
Art. 62 - Malattie e infortuni
1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico alla lavoratrice/lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
Anzianità | Mesi |
a) fino a 5 anni | 6 |
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 8 |
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 12 |
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 15 |
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 18 |
f) oltre i 25 anni | 22 |
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
Anzianità | Mesi |
a) fino a 5 anni | 8 |
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 10 |
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 14 |
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 18 |
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni | 22 |
f) oltre i 25 anni | 24 |
3. In ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
5. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di conservazione del posto e dell'intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.
6. Ai fini di quanto previsto dai commi che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario alla lavoratrice/lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
7. Alle lavoratrici/lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita spettano flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento dell'orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.
8. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui la lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
9. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
10. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'impresa con deduzione di tutte le somme che la lavoratrice/lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.
11. Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, alle lavoratrici/lavoratori interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
12. Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini suindicati la lavoratrice/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell'aspettativa di cui al presente comma è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in due periodi.
13. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dalla lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
14. Le lavoratrici/lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un'aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.
Chiarimento a verbale
Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare alla lavoratrice/lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:
1. Una lavoratrice/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.
2. Una lavoratrice/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
RACCOMANDAZIONE
ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 12
L'art. 62 (Malattie e infortuni), comma 4 del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e in caso di disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
Art. 63 - Maternità e Paternità
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l'articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. Le lavoratrici/lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
5. In occasione della paternità, ai lavoratori spettano 7 giorni di permesso retribuito fruibili fino al 5º mese dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento del figlio. Tale dotazione è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti da specifiche norme di Legge.
6. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'impresa può accordare durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici/lavoratori che ne facciano richiesta, una riduzione della durata dell'intervallo di cui all'art. 108, fermo quanto previsto dalla Legge in materia di pause.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 13
All'art. 63 (Maternità e Paternità), del CCNL 19 dicembre 2019. il comma 1 e il comma 2 sono modificati come segue:
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio,
nel limite massimo di cinque mesianche per i periodi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio).2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza
sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.
3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall'impresa al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.
4. Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
5. Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.
6. Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:
- per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
- per il 1º ed il 2º livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;
- per il 3º livello dei quadri direttivi:
> 89,00% della voce stipendio e dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999;
> 86,96% dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;
- per il 4º livello dei quadri direttivi:
> 89,00% della voce stipendio;
> 86,96% dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.
7. Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni scatto maturato, l'omonima voce "scatti di anzianità", con l'esclusione pertanto dell'importo ex ristrutturazione tabellare".
8. Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sono sospesi a decorrere dal 1º gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dall'art. 1929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 65 - Lavoratrici/lavoratori studenti
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, alle lavoratrici/lavoratori studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto.
2. Alle lavoratrici/lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, alle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
3. Alle lavoratrici/lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione dell'esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.
4. Alle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per il numero di anni - più uno - di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.
5. È inoltre in facoltà delle lavoratrici/lavoratori di cui al precedente comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.
6. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratrici/lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio -pari al 5% del numero di lavoratrici/lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza alle lavoratrici/lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, alle lavoratrici/lavoratori con maggiore anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici/lavoratori che conseguono dopo l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.
8. Alle lavoratrici/lavoratori non laureati che conseguono dopo l'assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:
- € 136,35 al conseguimento della laurea;
- € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.
9. Le lavoratrici/lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2º, 3º, 4º, 5º e 8º comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54, 1º comma, lett. d) e 32, 1º comma, lett. d) dei CCNL ABI 19 dicembre 1994 e 22 giugno 1995, nonché negli artt. 98, 3º comma, e 58, 3º comma, dei CCNL Acri 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995, abrogate dall'art. 37 del CCNL 11 luglio 1999.
Impegno delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l'impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell'ordinamento universitario.
1. Ai figli o persone equiparate - a carico delle lavoratrici/lavoratori secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di Legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
a) € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
b) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
c) € 216,91 agli studenti universitari.
2. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di € 51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.
3. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;
- agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento.
4. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.
5. La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento.
6. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un importo pari a € 116,20.
7. Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.
8. La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
Impegno delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l'impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell'ordinamento universitario.
Art. 67 - Assistenza sanitaria
1. Per i quadri direttivi di 3º e 4º livello, la spesa annua complessiva a carico dell'impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall'art. 5 dell'accordo di rinnovo del CCNL 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell'ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del CCNL ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
1. A far tempo dal 1º gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1º gennaio 2012, a € 100 pro capite a carico dell'impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (€ 50 fino al 31 dicembre 2011).
3. Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali del versamento).
Art. 69 - Modalità di attuazione dell'orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale
1. Nell'adottare l'orario di lavoro extra standard le imprese terranno conto dell'eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - della lavoratrice/lavoratore interessato a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra standard, purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l'inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.
2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal Capitolo XIII.
1. La lavoratrice/lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d'ora.
2. Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell'art. 106.
3. In caso di accertata inidoneità della lavoratrice/lavoratore all'adibizione ai videoterminali, l'impresa adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
4. Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall'art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.
NOTA A VERBALE
Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali la lavoratrice/lavoratore cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Art. 71 - Pausa per addetti ai centralini
1. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall'impresa una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
2. Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell'interessato nelle anzidette mansioni.
3. Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Art. 72 - Indennità per centralinisti non vedenti
L'indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla Legge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in € 6, elevata ad € 7 in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.
Volontariato
1. Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le imprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata Legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.
Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto
2. Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l'Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
3. Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
4. In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
5. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di Legge in materia.
6. Con riferimento all'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.
Rispetto delle convinzioni religiose
7. Le imprese cureranno, nell'applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto delle lavoratrici/lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Mobilità nelle aree urbane
8. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la materia alla luce della complessiva normativa tempo per tempo vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 229, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021.
Inclusione e provvidenze per le persone diversamente abili
Le Parti riconoscono il valore dell'inclusione delle diversità e confermano l'impegno a sviluppare politiche di sostegno a favore delle persone in condizione di diversa abilità. A tal fine le Parti invitano le Aziende a favorire l'adozione di una organizzazione aziendale "disability friendly", anche eliminando ostacoli e barriere architettoniche in caso di ristrutturazioni.
9. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.
10. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
11. Nell'ambito delle misure organizzative di sostegno, le imprese comunicheranno al proprio interno le figure competenti per la gestione del tema, quale ad esempio il disability manager.
12. Le imprese garantiscono un'adeguata dotazione di postazioni e di presidi a supporto.
13. Le imprese, nel corso di un incontro, informano gli organismi sindacali aziendali circa le azioni poste in essere con riferimento alle previsioni del presente paragrafo e sugli sviluppi delle iniziative eventualmente condivise. Tale informativa può essere resa nell'ambito di quanto previsto dall'art. 13, lett. D).
Unioni civili
14. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, si considerano integralmente e, ad ogni conseguente effetto, le disposizioni previste dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Art. 74 - Missioni (Italia ed Estero)
1. Al personale inviato in missione compete:
a) per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2a classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene effettuato in 1a classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato dall'impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1a classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall'impresa;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'impresa;
d) il trattamento di seguito indicato.
2. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria. L'impresa può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.
3. Oltre il predetto limite temporale la lavoratrice/lavoratore può optare per il trattamento di diaria di cui all'allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all'importo della diaria, alla lavoratrice/lavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.
4. Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell'impresa potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia fornito dall'impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
6. Per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle aree professionali nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31º giorno, sempreché la lavoratrice/lavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'impresa procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
7. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15º giorno successivo all'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
8. Al personale inviato in missione all'estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all'estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.
9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) della lavoratrice/lavoratore, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1º gennaio successivo.
11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell'allegato n. 7.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del "corto raggio" nell'ipotesi in cui la lavoratrice/lavoratore in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) della lavoratrice/lavoratore stesso.
RACCOMANDAZIONE
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l'ABI raccomanda alle imprese di adottare forme assicurative a favore delle lavoratrici/lavoratori che, a seguito dell'invio in missione disposto dall'impresa stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 14
L'art. 74 (Missioni (Italia ed estero)), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
1. Al personale inviato in missione compete:
a) per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene effettuato in 1ª classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato dall'impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall'impresa;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'impresa;
d) il trattamento di seguito indicato.
2. Al personale che effettua meno di
56 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria. L'impresa può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.3. Oltre il predetto limite temporale la lavoratrice/lavoratore può optare per il trattamento di diaria di cui all'allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all'importo della diaria, alla lavoratrice/lavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi
45 giorni di missione nel mese.4. Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell'Impresa potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia fornito dall'impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
6. Per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle aree professionali nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31º giorno, sempreché la lavoratrice/lavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'impresa procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
7. Per i quadri direttivi nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15º giorno successivo all'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
8. Al personale inviato in missione all'estero, spetta, nel caso di superamento dei
45 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all'estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi45 giorni di missione nel mese.9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) della lavoratrice/lavoratore, non supera i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1º gennaio successivo.
11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell'allegato n. 7.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del "corto raggio" nell'ipotesi in cui il lavoratore/lavoratrice in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice stesso.
Raccomandazione
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l'ABI raccomanda alle imprese di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell'invio in missione disposto dall'impresa stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.
1. Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3a area professionale, 1º livello retributivo ovvero inquadrati nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolgono attività di cui all'art. 92, comma 7, del CCNL 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.
2. Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3a area professionale, 1º livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolgono attività di cui all'art. 92, comma 7, del CCNL 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
3. Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
4. Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell'impresa, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.
5. Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
1. Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell'ambito di Enbicredito.
2. Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua - il cui testo si riporta in appendice n. 8 al presente contratto - e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d'ingresso in relazione alle previsioni di Legge, la formazione continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
- concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
- assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
- assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
3. Pertanto, l'impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1º gennaio 2000, delle seguenti previsioni:
a) un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro,
la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
4. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
5. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall'impresa, su richiesta delle lavoratrici/lavoratori, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l'effettuazione.
6. La formazione al di fuori dell'orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell'ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
7. Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice/lavoratore nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.
8. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l'eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell'anno qualora l'impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell'ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Nell'ambito di tale valutazione verranno tenute in adeguato conto le esigenze del personale diversamente abile.
9. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
10. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l'appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
11. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
12. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione delle lavoratrici/lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
Dichiarazioni delle Parti
1. Efficacia ed effettività della formazione - Considerato il valore strategico della formazione quale strumento per accompagnare la realizzazione delle profonde trasformazioni in atto nel settore bancario, nonché quale strumento essenziale per la tutela dell'occupazione le Parti - ferma l'importanza della formazione in aula - convengono sull'opportunità di creare le condizioni organizzative e di contesto che ne favoriscano la diffusione e la piena fruibilità, anche attraverso l'utilizzo dei canali digitali, assicurando in tal modo l'efficacia e l'effettività del processo formativo.
2. Formazione flessibile (c.d. Smart Learning) - Alla luce di quanto indicato in tema di diffusione, fruibilità ed efficacia della formazione, nonché al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti riconoscono l'interesse all'adozione di modalità innovative di fruizione dei pacchetti formativi previsti dal presente CCNL o di ulteriori corsi organizzati dalle imprese, cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie.
Le Aziende e i Gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione potranno realizzare anche a titolo sperimentale modalità di formazione flessibile, intesa quale modalità innovativa di fruizione a distanza della formazione che si realizza, su base volontaria, in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, senza pregiudizio sulla operatività delle unità di appartenenza delle lavoratrici/lavoratori interessati.
A tal fine, le Aziende e i Gruppi individueranno e illustreranno agli organismi sindacali aziendali, nell'ambito dell'incontro di cui al comma 8 del presente articolo, i contenuti, la durata massima e le modalità di fruizione della formazione flessibile, nonché il personale destinatario.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 16
All'art. 76 (Formazione), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 3 è modificato come segue:
3. Pertanto, l'impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1º gennaio 2000, delle seguenti previsioni:
a) un "pacchetto formativo" non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore "pacchetto" di 26 ore annuali, di cui
813 retribuite (8 fino al 31 dicembre 2023), da svolgere in orario di lavoro e le residue1813 non retribuite (18 fino al 31 dicembre 2023), da svolgere fuori dal normale orario di lavoro,la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
Art. 77 - Formazione, innovazione tecnologica e bilateralità
1. Le Parti nell'ambito del rinnovo del presente CCNL confermano la centralità della formazione e delle persone anche nell'attuale fase sempre più permeata dai processi di digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica, che richiede l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze.
2. Condividono l'opportunità di ricercare soluzioni per favorire la sostenibilità della formazione attraverso i canali di finanziamento, valorizzando la bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione di una consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.
3. Tenuto altresì conto della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le Parti si impegnano quindi ad individuare congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la partecipazione di tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti (fondi interprofessionali, enti bilaterali) e sostenere l'efficace impiego delle risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le categorie di personale.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 17
All'art. 77 (Formazione, innovazione tecnologica e bilateralità), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
1. Le Parti
nell'ambito del rinnovo del presente CCNLconfermano la centralitàdella formazione edelle persone e l'importanza della formazione continua, quale strumento essenziale per garantire la crescita personale e l'aggiornamento e lo sviluppo professionale, anche nell'attuale fase sempre più permeata dai processi di digitalizzazione e dall'innovazione tecnologicache richiede l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Tutto quanto precede attraverso significative azioni di riqualificazione e riconversione, finalizzate a garantire la tutela dell'occupazione e dell'occupabilità.2.
Condividono l'opportunità di ricercareÈ volontà comune delle Parti individuare soluzioni per favorire la sostenibilità della formazioneattraversoassicurando l'accesso ai canali di finanziamento,e valorizzando la bilateralità quale positiva realtà nel settore ed espressione di una consolidata esperienza di relazioni sindacali inclusive.3. Al fine di favorire l'accesso alle risorse dedicate al finanziamento dei programmi formativi da parte dei fondi ed enti bilaterali di settore ed a ogni altra forma di finanziamento anche comunitaria, nazionale e territoriale, le Parti individuano la seguente procedura in alternativa alle modalità già in essere di coinvolgimento degli organismi sindacali e fermo restando l'esperimento delle procedure contrattuali ove previste:
- nell'ambito di un apposito incontro l'impresa presenta agli organismi sindacali aziendali, anche nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 18, i contenuti dei piani formativi redatti in conformità con lo schema generale di accordo, di cui al presente articolo;
- gli organismi sindacali aziendali possono formulare proprie considerazioni e/o proposte in particolare con riguardo ad eventuali profili che ritengano non coerenti con lo schema generale di cui sopra;
- trascorsi dieci giorni dalla presentazione dei piani formativi, qualora non sia stato raggiunto l'accordo in particolare circa la loro conformità allo schema generale, la stessa proseguirà con l'assistenza di ABI su richiesta dell'impresa e con l'assistenza delle Segreterie nazionali interessate su richiesta degli organismi sindacali aziendali.
L'intera procedura dovrà durare complessivamente 20 giorni dal suo avvio e potrà essere utilizzata dalle imprese presso le quali è stato costituito l'Organismo paritetico di cui all'art. 18.
4. Ai fini di cui al primo alinea del comma 3, i contenuti dei piani formativi previsti anche nell'ambito dei processi di riconversione e riqualificazione, sono i seguenti:
a) le finalità e le aree tematiche del ricorso ad interventi formativi, con riferimento a titolo esemplificativo:
- alle competenze/conoscenze in connessione con processi di innovazione tecnologica/digitalizzazione/remotizzazione;
- alle competenze/conoscenze in connessione con processi di transizione ambientale/sostenibilità;
- all'aggiornamento professionale in connessione con l'evoluzione del quadro normativo (es. mifid/compliance ecc.);
- allo sviluppo e valorizzazione delle competenze nell'ambito delle previsioni di cui all'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro;
- allo sviluppo e diffusione di competenze e conoscenze orientate al benessere sui luoghi di lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle politiche di inclusione.
b) la platea dei destinatari, specificando il relativo numero;
c) la durata;
d) il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
e) le modalità di erogazione del percorso formativo, favorendo il ricorso a tutti gli strumenti, anche valorizzando i canali digitali e le nuove tecnologie;
f) le modalità di verifica e attestazione dei risultati formativi;
g) monitoraggio dell'attività e verifica dei piani formativi.
Nel caso in cui l'impresa intenda ripresentare progetti formativi, già oggetto di condivisione in occasione di precedenti accordi, l'informativa di cui al comma 3 è costituita dall'elenco di tali progetti.
35. Tenuto altresì conto della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, le Parti si impegnano quindi ad individuare congiuntamente le soluzioni necessarie per favorire la partecipazione di tutte le medesime Organizzazioni sindacali nei diversi enti (fondi interprofessionali, enti bilaterali) e sostenere l'efficace impiego delle risorse dedicate alla formazione finanziata nei confronti di tutte le categorie di personale.
Art. 78 - Sviluppo professioanale e di carriera
1. Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per le lavoratrici/lavoratori e per l'efficienza e la competitività delle imprese bancarie.
2. Pertanto le imprese si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità professionali, evitando ogni discriminazione diretta o indiretta che possa incidere sulle progressioni di carriera, secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle imprese stesse, tenendo anche conto dell'evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
3. Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a) una formazione adeguata;
b) l'esperienza pratica di lavoro;
c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
4. Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.
5. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l'impresa può prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
6. Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3a area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive parti speciali.
7. Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all'art. 63 in tema di reinserimento di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità, l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo sviluppo professionale degli stessi.
Dichiarazioni delle Parti
Le Parti si danno atto che, ai fini dell'esperienza pratica di lavoro di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, ivi inclusa quella utile per i percorsi professionali ove definiti:
- i periodi di congedo parentale (già astensione facoltativa) sono utili per un massimo di 5 mesi;
- il cumulo dei medesimi periodi di congedo parentale con i congedi di maternità non può comunque essere utile per più del 50% del periodo di esperienza pratica di lavoro eventualmente previsto.
Raccomandazione
Le Parti raccomandano alle imprese di rafforzare modalità di sviluppo idonee a promuovere le pari opportunità di genere in tutta l'organizzazione aziendale, anche al fine di diffondere la piena ed effettiva partecipazione femminile con particolare riferimento alle posizioni più elevate.
Art. 79 - Criteri di valutazione personale
1. Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.
2. Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi di valutazione professionale - i cui contenuti vengono opportunamente individuati dalle imprese in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni.
Art. 80 - Valutazione della lavoratrice/lavoratore
1. L'impresa attribuisce annualmente alla lavoratrice/lavoratore un giudizio professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto alla lavoratrice/lavoratore entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
3. La lavoratrice/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall'impresa e delle linee adottate dall'impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
4. Nei casi in cui le assenze della lavoratrice/lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, dell'ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato - all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato.
5. L'eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l'elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lei/lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura la lavoratrice/lavoratore può farsi assistere da un dirigente dell'organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L'impresa, sentita la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
8. La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
9. Il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa ai sensi del presente articolo e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi dell'art. 41, comma 2, del presente CCNL.
Art. 81 - Coinvolgimento sindacale
1. L'impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunica agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
2. Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa l'impresa rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l'impresa intendesse apportare successivamente.
3. L'impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza delle lavoratrici/lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
4. Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l'applicazione dei principi e criteri suindicati.
CAPITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 82 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa o della lavoratrice/lavoratore per aver l'interessato superato il periodo di conservazione del posto e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 62 (fermo il minimo di Legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla Legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa nei confronti della lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di Legge in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell'impresa per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice/lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
g) per morte.
2. Quanto previsto dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si applica a tutti le lavoratrici/lavoratori delle imprese che occupino complessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce alle lavoratrici/lavoratori, in servizio alla data del 7 marzo 2015, delle imprese che occupavano complessivamente più di 15 dipendenti alla medesima data.
3. L'impresa comunque rilascia alla lavoratrice/lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale ella/egli ha svolto la sua attività presso l'impresa, delle mansioni prestate e dell'inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.
1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'impresa è tenuta ad accordare alla lavoratrice/lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell'art. 82, spetta alla lavoratrice/lavoratore un preavviso secondo quanto previsto nell'allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte della lavoratrice/lavoratore (art. 82, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l'indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente alle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 1º novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai CCNL 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
1. In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell'art. 82, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
2. È in facoltà dell'impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza.
3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
4. In caso di risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice/lavoratore ai sensi della lett. f) dell'art. 82, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 82, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell'impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento:
- con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità;
- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità.
5. Nel caso in cui la lavoratrice/lavoratore si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 82, la lavoratrice/lavoratore stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante alla lavoratrice/lavoratore o agli aventi diritto, l'impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell'impresa, se i fatti che l'hanno determinata hanno provocato danno materiale all'impresa, è possibile operare la compensazione ai sensi dell'art. 1252 c.c. tra quanto dovuto alla lavoratrice/lavoratore e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
2. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'impresa stessa.
Art. 86 - Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.
2. Per le aree professionali:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare;
e, ove spettino, da
- assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all'art. 28 del CCNL 8 dicembre 2007;
- assegno di cui all'art. 103, ultimo comma;
- indennità di rischio;
- indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
- concorso spese tranviarie;
- indennità di cui all'art. 105, 3º comma;
- indennità di turno diurno;
- assegni di cui all'art. 114;
- eventuale ex premio di rendimento aziendale.
3. Per i quadri direttivi:
- stipendio;
- tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l'indennità di rischio.
4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 74 e 93 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.
5. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1º novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l'art. 45 del predetto CCNL.
6. Nel periodo 1º gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 il trattamento di fine rapporto delle lavoratrici/lavoratori è calcolato esclusivamente sulle voci tabellåri stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 21
L'art. 86 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL 19 dicembre 2019 è modificato come segue:
6. Nel periodo 1º gennaio 2019 - 31 dicembre 2022 il trattamento di fine rapporto delle lavoratrici/lavoratori è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
Norma transitoria
La base di calcolo di cui all'art. 86, comma 6, del CCNL 19 dicembre 2019 trova applicazione sino al 30 giugno 2023.
PARTE SPECIALE - QUADRI DIRETTIVI
CAPITOLO XII - QUADRI DIRETTIVI
Art. 87 - Definizione e inquadramento
1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2. Declaratoria - Sono quadri direttivi le lavoratrici/lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
- i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- i preposti a succursale, comunque denominate, che -in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1º livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2º livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3º livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4º livello retributivo da 10 addetti in poi.
A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3a area professionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7 (escluso l'ultimo alinea), del CCNL 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di Legge in materia.
5. Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.
6. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità s1a nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.
7. Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l'attività cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi - da computare a decorrere dall'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto - verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.
8. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l'impresa può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti confermano che l'assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 è computabile ai fini dell'eventuale ex premio di rendimento, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali. Tale assegno non è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
Art. 88 - Fungibilità - Sostituzioni
1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità - nell'ambito della categoria dei quadri direttivi - rispettivamente fra il 1º, il 2º e il 3º livello retributivo e fra il 2º, il 3º e il 4º livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di 3º e 4º livello cui sia stata attribuita l'indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori.
2. L'assegnazione della lavoratrice/lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai sensi dei precedenti comma, l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare.
NORMA TRANSITORIA
Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1º ed il 4º livello retributivo.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 18
L'art. 88 (Fungibilità - Sostituzioni), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
1. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti
in impresa, si conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1º ed il 4º livello retributivo.può essere attuata la piena fungibilità - nell'ambito della categoria dei quadri direttivi - rispettivamente fra il 1º, il 2º e il 3º livello retributivo e fra il 2º, il 3º e il 4º livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di 3º e 4º livello cui sia stata attribuita l'indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori.2. L'assegnazione della lavoratrice/lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di
56 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai sensi dei precedenti comma, l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare.
Norma transitoria
Per il periodo di vigenza del presente contratto si conferma la piena fungibilità nell'ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1º ed il 4º livello retributivo.
Art. 89 - Trattamento economico
1. Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:
- stipendio,
- scatti di anzianità,
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,
e, ove spettino:
- "assegno ex intesa 8 dicembre 2007" di cui al comma 3 dell'art. 90;
- "assegno ex intesa 11 luglio 1999" di cui alla norma transitoria in calce all'art. 90;
- indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);
- "assegno ad personam" derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.
1. A far tempo dal 1º novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3º o 4º livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
2. Per il personale destinatario dei CCNL 19 dicembre 1994 e del CCNL 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1º luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1º ed al 2º livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3º e 4º livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in all. n. 2).
3. Qualora in caso di passaggio al 3º livello della categoria dei quadri direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l'interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € 3.000, l'impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di "assegno ex intesa 8 dicembre 2007". L'assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L'assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3º livello retributivo e quella prevista per il 2º livello retributivo.
4. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2º livello con pari anzianità.
5. Nel periodo 1º gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l'anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare.
NORMA TRANSITORIA
Per i passaggi dal 2º al 3º livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione relativa all'assegno ex intesa 11 luglio 1999", di cui all'art. 76, comma 3, del CCNL 12 febbraio 2005.
Art. 91 - Formazione e sviluppo professionale
1. Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte dell'impresa di figure professionali - correlate ai diversi livelli di responsabilità - sia nelle attività espletabili nell'ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale. Ai fini del coinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l'art. 81 del presente contratto.
2. L'impresa definisce - fatto salvo quanto previsto dall'art. 87 - ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
3. In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.
Art. 92 - Prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario.
2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3a area professionale addetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative.
3. L'impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Tale valutazione avviene nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 79 e 80. Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 13 l'impresa fornisce un'informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.
4. La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l'erogazione del premio aziendale o del premio variabile di risultato.
5. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l'impresa esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all'allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
7. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l'impresa.
9. Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e l'ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.
Chiarimenti a verbale
1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la rilevanza dell'autogestione della prestazione lavorativa - il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria - anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i "tempi" della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa.
2. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l'autogestione della prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici/lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali.
3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.
1. L'impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1º e 2º livello, che abbiano compiuto 52 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo consentano, viene disposto dall'impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per le altre lavoratrici/lavoratori, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il quadro direttivo beneficerà di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. - al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell'art. 74;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all'art. 74 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.
2. - al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell'art. 74;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all'art. 74 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
5. L'impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell'art. 1 del D.M. 30 dicembre 2002 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).
6. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento.
7. L'alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
8. L'impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 82, a lasciare libero l'immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12.
9. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
- una mensilità e mezza, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;
- quattro mensilità, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
10. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento della lavoratrice/lavoratore ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri:
- per il 1º e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;
- per il 3º livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell'eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;
- per il 4º livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell'eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;
- per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola voce "scatti di anzianità", per ogni scatto maturato, con l'omissione quindi dell'importo ex ristrutturazione tabellare".
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 82, l'impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell'ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
12. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località.
13. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l'impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
14. Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro dell'interessato nella piazza d'origine.
Dichiarazioni delle Parti
1. I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1º alinea del comma 9 trovano applicazione anche nei confronti dell'interessato che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare.
Le imprese - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo - continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.
2. La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.
Raccomandazione
L'ABI raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di cui al punto 2 del comma 4 del presente articolo, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto comma 4, ferma restando l'eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari - di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall'avvenuto trasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l'una tantum eventualmente già percepita nella misura di cui al 1º alinea del comma 9 verrà integrata alla misura dell'alinea successivo.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 15
L'art. 93 (Trasferimenti), comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1º e 2º livello, che abbiano compiuto 52 anni di età ed abbiano maturato almeno
2223 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
Resta chiarita l'applicabilità della Legge n. 223 del 1991 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1º al 4º livello retributivo).
PARTE SPECIALE - AREE PROFESSIONALI
CAPITOLO XIII - AREE PROFESSIONALI
Art. 95 - Inquadramento del personale
1. Le lavoratrici/lavoratori destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono.
2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.
3. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
4. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l'impresa può attribuire alla lavoratrice/lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
5. Ove alla lavoratrice/lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
6. Alla lavoratrice/lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale è riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.
7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione "continuativa e prevalente" - laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali - l'utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).
8. Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti di secondo livello di cui all'art. 30 per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per le lavoratrici/lavoratori contenute nei medesimi contratti di secondo livello.
9. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni aziendali.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
Art. 96 - Area unificata (ex 1a e 2a area professionale)
1. Le Parti convengono di unificare la 1a e la 2a area professionale previste dal CCNL 31 marzo 2015 in un livello retributivo cui sono correlati i seguenti importi:
- stipendio mensile: 2.042,47 euro;
- scatto di anzianità: 29,07 euro;
- importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 euro.
2. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, le attività di cui alle declaratorie e ai relativi profili professionali esemplificativi degli artt. 91 e 92 del CCNL 31 marzo 2015.
Norma di raccordo
1. Le lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL, inquadrati nella 1a e 2a area professionale di cui agli artt. 91 e 92 del CCNL 31 marzo 2015, sono automaticamente inseriti nel predetto livello retributivo.
2. Le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nel 3º livello retributivo della 2a area professionale di cui all'art. 92 del CCNL 31 marzo 2015, conservano sotto forma di "Integrazione stipendio ex CCNL 2019", non riassorbibile in caso di futuri incrementi retributivi, la differenza di trattamento economico relativa alla voce stipendio e, eventualmente, alla voce scatti di anzianità/importo ex ristrutturazione tabellare.
3. Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati nella 1a area professionale di cui all'art. 91 o al 1º livello retributivo della 2a area professionale di cui all'art. 92 del CCNL 31 marzo 2015, la nuova voce stipendio assorbirà fino a concorrenza l'importo maturato a titolo scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. L'eventuale residuo inferiore all'importo intero di uno "scatto di anzianità" e "importo ex ristrutturazione tabellare" verrà conservato a titolo di "integrazione scatti di anzianità" ed assorbito a seguito della maturazione del successivo scatto.
4. Per le lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3º livello retributivo della 2a area professionale, continuano a trovare applicazione le relative seguenti previsioni del CCNL del 31 marzo 2015: art. 35, comma 16; art. 97, comma 1; allegato n. 6; allegato n. 7.
Art. 97 - 3a Area professionale
1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale:
- nel 1º livello retributivo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori;
- nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:
Profili professionali esemplificativi - 3ª Area professionale
1º livello retributivo - Profili
- cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
- addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;
- addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
- addetti ai "terminali" nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" - e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
- operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
- addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4º livello retributivo - Profili
- preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
- lavoratrici/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.
5. Fermo quanto previsto al comma 4, 3º alinea dell'art. 87, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica - fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari - quanto segue:
N. addetti complessivo | Inquadramento del preposto | |
succursali | 1 | 3a A - 2º livello |
2 | 3a A - 3º livello | |
3 - 4 | 3a A - 4º livello |
N. addetti complessivo | Inquadramento del preposto | |
succursali ad operatività ridotta | 1 | ------------ |
2 | 3a A - 2º livello | |
3 - 4 | 3a A - 3º livello | |
almeno 5 | 3a A - 4º livello |
6. Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7 (escluso l'ultimo alinea), del CCNL 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di Legge in materia.
Art. 98 - Trattamento economico
Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:
- stipendio,
- scatti di anzianità,
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,
e, ove spettino
- indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.).
1. A far tempo dal 1º novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
2. Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella in all. n. 2).
3. Nel periodo 1º gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l'anzianità delle lavoratrici/lavoratori ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare.
Art. 100 - Sviluppo professionale
1. Lo sviluppo professionale per il personale della 3a area viene perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento dell'impresa, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e distributive; sviluppo di capacità di relazioni commerciali con la clientela).
2. A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con esperienze pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nella lavoratrice/lavoratore le competenze (specialistiche e/o commerciali e/o di coordinamento gerarchico).
3. Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo professionale per i profili più elevati della 3a area, allo scopo di favorire la possibilità di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri direttivi.
1. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3a area professionale, anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per le lavoratrici/lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e) dell'allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
2. La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).
3. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
4. Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
5. L'impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3a area professionale del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
6. Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.
1. L'impresa può incaricare le lavoratrici/lavoratori di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l'interessato ha diritto, dopo un periodo di cinque mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.
2. Tuttavia i sostituti delle lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell'assente e comunque non prima di 6 mesi dall'inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratrice/lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi nell'ambito della 3a area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall'inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell'assente.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all'art. 103.
4. La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l'assegnazione dell'incarico a determinate lavoratrici/lavoratori a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente.
Art. 103 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore
1. In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3a area professionale, al 1º o al 2º livello dei quadri direttivi, nonché dell'appartenente all'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) di cui all'art. 96 al 1º livello retributivo della 3a area professionale, all'interessato vengono attribuiti:
a) lo stipendio fissato per l'inquadramento acquisito;
b) lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all'atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.
2. Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1, all'interessato vengono attribuiti:
a) lo stipendio fissato per l'inquadramento acquisito;
b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare - nelle misure previste per il nuovo inquadramento - per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l'interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell'inquadramento precedente.
3. Nei casi di passaggi di cui al comma 1 alla lavoratrice/lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all'anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal comma 2.
4. In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all'interessato non deve, comunque, superare quello spettante alle lavoratrici/lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano - in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente - pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l'anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.
5. L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dalla lavoratrice/lavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno "ad personam" assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.
1. L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1º gennaio 2000, la lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2º alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni;
- di cui all'art. 105, comma 4.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1º gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
8. In via transitoria, per gli anni 2012-2022 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma
2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37, comma 16, lett. d), del presente contratto.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 19
L'art. 104 (Orario settimanale), del CCNL 19 dicembre 2019, è modificato come segue:
1. L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1º gennaio 2000, la lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l'orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
2. bis A far tempo dal 1º luglio 2024 alla lavoratrice/lavoratore viene riconosciuta un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro di 30 minuti. Pertanto l'orario settimanale sarà distribuito su 37 ore.
3. La riduzione di orario di cui al 2º alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni;
- di cui all'art. 105, comma 4.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. A far tempo dal 1º gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.
7. Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell'art. 105 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
8. In via transitoria, per gli anni 2012
20222026 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all'art. 37, comma 16, lett. d), del presente contratto.
1. L'impresa ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all'articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratrici/lavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello:
- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte le lavoratrici/lavoratori;
- un nastro orario extra standard compreso fra 1e ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'impresa;
- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.
2. Per le attività di cui all'art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
3. Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), alle lavoratrici/lavoratori compete l'indennità giornaliera di cui all'allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
4. Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all'art. 107, comma 4 e 9, alle lavoratrici/lavoratori compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno diurno di cui all'allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
5. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall'impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti generali.
6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2º alinea.
7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l'operatività nei casi di cui all'art. 107, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all'art. 106.
8. Resta fermo che dall'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l'orario multiperiodale non può risultare "in flessibilità" più del 18% del personale dipendente dall'impresa.
9. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in "canali" telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il "risultato" utilizzato presso le predette imprese specializzate.
10. In tal caso la procedura di confronto di cui all'art. 25 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.
1. Per le attività appresso indicate l'impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
b) presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
c) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
d) gestione carte di credito e debito;
2. distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:
a) operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
b) sistemi di pagamento;
3. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a) autisti;
b) intermediazione mobiliare;
c) centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";
d) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
4. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
a) banca telefonica.
2. Per turni si intendono articolazioni d'orario che iniziano o terminano fuori dell'orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all'orario settimanale di 36 ore, l'indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard l'impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l'orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l'orario di 37 ore con diritto all'indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
4. Alle lavoratrici/lavoratori di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
5. Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio "stabile".
6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l'indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. La lavoratrice/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l'anno.
8. L'eventuale effettuazione da parte dell'impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l'impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.
Art. 107 - Orario di sportello
1. L'impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l'orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20.
2. L'impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l'eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
3. Qualora l'impresa o la capogruppo intendano fissare l'inizio dell'orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all'art. 105, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall'informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.
4. Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:
1. centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2. mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
3. complessi industriali;
4. manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
5. sportelli cambio;
6. posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
5. Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l'impresa ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
6. Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla Legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali).
7. Presso le succursali situate in località turistiche, la lavoratrice/lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
8. Ai fini dell'apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l'impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona interessata.
9. Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l'indennità di cui all'art. 105, comma 3.
10. La lavoratrice/lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
11. In caso di distribuzione settimanale "4x9", il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d'intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) -- la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
12. Fra il termine dell'adibizione allo sportello dell'interessato e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
13. L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.
Chiarimenti a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che, nell'ambito della facoltà aziendale di distribuire l'orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, sarà data precedenza ai "volontari".
Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura:
- informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo;
- con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.
Raccomandazione delle organizzazioni sindacali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano alle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di orario di cui al comma 3, la disponibilità delle lavoratrici/lavoratori che siano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.
1. Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
2. La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali.
3. Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.
Art. 109 - Orario multiperiodale
1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'impresa ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
2. In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione della singola lavoratrice/lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
- nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. Le lavoratrici/lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale stesso.
4. L'impresa deve comunicare alle lavoratrici/lavoratori con congruo anticipo, l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall'impresa d'intesa con l'interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l'impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero delle lavoratrici/lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall'impresa.
7. L'impresa, ove possibile, dà la precedenza alle lavoratrici/lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l'orario multiperiodale, alla lavoratrice/lavoratore viene corrisposto - per le ore eventualmente prestate oltre l'orario settimanale medio di riferimento - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l'interessato può optare, d'intesa con l'impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
Art. 110 - Banca delle ore - Lavoro straordinario
1. L'impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale della lavoratrice/lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
2. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera - d'intesa fra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.
3. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale la lavoratrice/lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
4. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice/lavoratore.
5. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato.
6. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
7. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.
8. Criteri di recupero. Nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratrice/lavoratore. Trascorso tale termine, la lavoratrice/lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'impresa di almeno:
- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
9. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l'impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con la lavoratrice/lavoratore - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l'impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
10. Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non - che abbiano impedito l'effettuazione del recupero entro i predetti termini, la lavoratrice/lavoratore interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l'impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
11. La lavoratrice/lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lei/lui eseguite.
12. L'impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero delle lavoratrici/lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
13. È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.
14. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall'impresa e registrate nei modi prescritti dalla Legge.
15. Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:
- 25% nei giorni feriali;
- 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
- 55% di notte (fra le 22 e le ore 6);
- 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.
16. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione.
17. La lavoratrice/lavoratore può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l'erogazione.
Nota a verbale
Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:
- adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascuna lavoratrice/lavoratore interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
- porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.
Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi "a recupero" deve tenere conto, in particolari periodi dell'anno, degli standard di operatività.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Art. 111 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività
1. Alla lavoratrice/lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge.
2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sotto indicato.
3. Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto - oltre al riposo compensativo - ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all'art. 110, maggiorata del 25% salvo, per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolgono attività di cui all'art. 92, comma 3 (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso), del CCNL 31 marzo 2015, quanto previsto dall'art. 113, comma 12.
4. Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, alla lavoratrice/lavoratore spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.
5. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, la lavoratrice/lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all'art. 110, maggiorata del 30%.
6. Nei giorni semifestivi - fermo quant'altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
7. Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
Art. 112 - Flessibilità individuali
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l'impresa può accordare:
- al singolo lavoratrice/lavoratore, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell'orario di uscita;
ovvero,
- alle lavoratrici/lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti;
- alle lavoratrici/lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.
2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.
Art. 113 - Ausiliari - Vigilanza e custodia
1. In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l'orario di lavoro giornaliero delle lavoratrici/lavoratori inquadrati nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolgono attività di cui all'art. 91 del CCNL 31 marzo 2015, nonché di coloro che sono addetti a mansioni operaie di cui all'art. 92 del CCNL 31 marzo 2015 viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall'impresa in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d'intesa con gli organismi sindacali aziendali, l'orario può essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
2. Tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
3. Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
4. Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni - i quali osservano comunque l'orario di cui all'art. 104, comma 1 (fatte salve le riduzioni d'orario di cui all'art. 104, comma 2 e 6) - osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.
5. Al personale di cui al comma 1, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).
6. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.
7. Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.
8. In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il limite delle ore 8.30 per notte - spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
9. Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.
10. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolgono attività di cui all'art. 92, comma 3, del CCNL 31 marzo 2015 (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'impresa.
11. Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
12. Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell'impresa in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 110.
13. Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'impresa in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.
14. Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte delle suddette lavoratrici/lavoratori.
15. I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dalle medesime lavoratrici/lavoratori in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.
16. Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in allegato (all. n. 3).
17. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.
In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute nei CCNL del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a 121 ABI e artt. 10, 12 e 14 ACRI) e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate.
1. Il trasferimento della lavoratrice/lavoratore ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall'impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.
3. Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che abbia compiuto 50 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate.
5. Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, la lavoratrice/lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
1. - Alla lavoratrice/lavoratore che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell'art. 74;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista nell'allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.
2. - Alla lavoratrice/lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l'obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio, come lett. a) dell'art. 74;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista nell'allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.
6. Alla lavoratrice/lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l'interessato pagherà in quella nuova.
7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.
8. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di Legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.
9. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.
10. L'impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del "contributo alloggio" di cui sopra, la disciplina della fornitura dell'alloggio prevista dall'art. 93.
11. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 82 mentre la lavoratrice/lavoratore è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l'assunzione.
12. Detta disposizione si applica, in caso di morte della lavoratrice/lavoratore, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.
13. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell'interessato nella piazza d'origine.
14. L'impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda della lavoratrice/lavoratore. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità della lavoratrice/lavoratore, l'impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 15
[___]
L'art. 115 (Trasferimenti), commi 3 e 4, del CCNL 19 dicembre 2019 sono modificati come segue:
3. Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che abbia compiuto 50 anni di età ed abbia maturato almeno
2223 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso.4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate.
Allegato n.1 - Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro*
Banca Popolare di Puglia e Basilicata Altamura
FINAOSTA - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta Aosta
Mecenate in liquidazione Arezzo
Intesa Sanpaolo Provis Assago
Cassa di Risparmio di Asti Asti
Banca Popolare di Bari Bari
Banca Mediolanum Basiglio
Mediolanum Fiduciaria Basiglio
Axerve Biella
Banca Sella Biella
Banca Sella Holding Biella
Centrico Biella
Fabrick Biella
Sella Leasing Biella
Adale Sistemi Bologna
Delta Bologna
Emilia Romagna Factor Bologna
Farbanca Bologna
Neva SGR Bologna
River Holding Bologna
Banca Popolare dell'Alto Adige Bolzano
BHW Bausparkasse Succursale in Italia Bolzano
Cassa di Risparmio di Bolzano Bolzano
Raetia SGR S.p.A. in liquidazione Bolzano
Banca Valsabbina Brescia
Credito Lombardo Veneto Brescia
UBI Leasing Brescia
Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS Cagliari
Banca Popolare delle Province Molisane Campobasso
FINMOLISE - Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise Campobasso
Banca Popolare del Cassinate Cassino
Banca Stabiese Castellammare di Stabia
Fincalabra Catanzaro
Enterprise Services Italia Cernusco sul Naviglio
ES Shared Service Center Cernusco sul Naviglio
Tech Partners Italia Cernusco sul Naviglio
Banco di Credito P. Azzoaglio Ceva
Banca di Cividale Cividale del Friuli
Cedacri Collecchio
Cirene Finance Conegliano
Credem CB Conegliano
Creval Covered Bond Conegliano
DB Covered Bond S.r.l. Conegliano
Desio OBG Conegliano
Estense Covered Bond Conegliano
Estense CPT Covered Bond Conegliano
Trevi Finance Conegliano
Banca Popolare di Cortona Cortona
Banco di Desio e della Brianza Desio
Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese Dogana
Cassa di Risparmio di Fermo Fermo
Banca Cambiano 1884 Firenze
Banca Ifigest Firenze
Base Digitale Firenze
Fidi Toscana Firenze
Findomestic Banca Firenze
Fruendo Firenze
IFIS NPL Investing Firenze
MPS Capital Services Banca per le Imprese Firenze
Banca Popolare di Fondi Fondi
Ulixes SGR Fondi
Solution Bank Forlì
Cassa di Risparmio di Fossano Fossano
Argo Mortgage 2 Genova
Banca Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Genova
Banca Passadore & C. ) Genova
Carige Covered Bond Genova
Carige Covered Bond 2 Genova
Dock Joined in tech Genova
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE Genova
Lanterna Finance Genova
Banca di Imola Imola
Banca Popolare di Lajatico Lajatico
Banca del Monte di Lucca Lucca
Banco di Lucca e del Tirreno Lucca
Banca Popolare Pugliese Matino
Banca Ifis Mestre
IFIS NPL Servicing Mestre
Accenture Financial Advanced Solutions & Technology Milano
Accenture Services and Technology Milano
Alba Leasing Milano
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. Milano
Aletti Fiduciaria Milano
All Funds Bank S.A.U. - Sucursal de Milan Milano
Allianz Bank Financial Advisors Milano
AMCO - Asset Management Company Milano
Amundi SGR Milano
Anima SGR Milano
Arca Fondi SGR Milano
Arepo Fiduciaria Milano
Assifact - Associazione Italiana per il Factoring Milano
Attijariwafa Bank Europe Milano
Banca 5 Milano
Banca AideXa Milano
Banca Akros Milano
Banca Cesare Ponti Milano
Banca Consulia Milano
Banca della Nuova Terra Milano
Banca Euromobiliare Milano
Banca Galileo Milano
Banca Profilo Milano
Banca Progetto Milano
Banca Widiba - Wise Dialog Bank Milano
Bank of America Europe Designated Activity Company -Milan Branch Milano
Bank of China - Filiale di Milano Milano
Barclays Bank Ireland PLC Milano
Bayerische Landesbank - Filiale di Milano Milano
BFF Bank Milano
BIt Market Services Milano
BNL Leasing Milano
BNP Paribas - Succursale in Italia Milano
BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions Milano
BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano Milano
Borsa Italiana Milano
CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch Milano
Calit - Credit Agricole Leasing Italia Milano
Cassa Lombarda Milano
CheBanca! Milano
Citibank Europe Plc Milano
Citibank National Association - Succursale di Milano Milano
Commerzbank AG Milano
Cordusio Sim Milano
Cordusio Società Fiduciaria per Azioni Milano
Credit Agricole Corporate and Investment Bank -Succursale di Milano Milano
Credit Suisse (Italy) Milano
Deutsche Bank Milano
Deutsche Bank AG Milano
Deutsche Bank Mutui Milano
DWS International GmbH Milano
Elite Milano
Elite SIM Milano
EquensWorldline SE Milano
Eurizon Capital SGR Milano
Euromobiliare Advisory SIM Milano
Euromobiliare Asset Management Sgr Milano
Euromobiliare Fiduciaria Milano
Euronext Holding Italia Milano
Europe Arab Bank SA - Milan Branch Milano
Exetra Milano
Factorit SpA Milano
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio Milano
Fiditalia Milano
Fiduciaria Sant'Andrea Milano
Finanza Sud Sim Società di intermediazione mobiliare per azioni Milano
FinecoBank Banca Fineco Milano
Finlombarda Milano
FTSE Italy Milano
Generali Real Estate SGR 160; Milano
Generfid Milano
Help Line Milano
HSBC Continental Europe, Italy Milano
IFIS Rental Services Milano
Illimity Bank Milano
Ing Bank N.V. Succursale di Milano Milano
International Factors Italia - IFITALIA Milano
Intesa Sanpaolo Private Banking Milano
Intesa Sec. Milano
Intrum Italy Milano
ISP CB Ipotecario Milano
ISP CB Pubblico Milano
ISP OBG Milano
IW Private Investments Società di Intermediazione Mobiliare Milano
JPMorgan Chase Bank, National Association Milano
Mediobanca SGR Milano
Monte Titoli Milano
MUFG Bank, LTD Milano
Natixis Milano
Nexi Payments Oaklins Italy Milano
Pri.Banks - Associazione Banche Private Italiane Milano
Profilo Real Estate Milano
ProntoPegno Milano
RBC Investor Services Bank S.A. - Succursale di Milano Milano
S.I.RE.F. - Società Italiana di Revisione e Fiduciaria Milano
SACE Fct Sella SGR Milano
Sella Venture Partners SGR Service HUB Milano
Societe Generale - Succursale di Milano Milano
Societe Generale Securities Services Milano
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia Milano
Symphonia SGR Milano
UBI Finance Milano
UBS Europe SE - Succursale Italia Milano
UniCredit Milano
UniCredit Bank AG Milano
Unicredit Factoring Milano
UniCredit Leased Asset Management Milano
UniCredit Leasing Milano
UniCredit Services Milano
BPER Banca Modena
BPER Credit Management Modena
Consultinvest Asset Management SGR Modena
Consultinvest Investimenti SIM Modena
Optima - SIM Modena
Puglia Sviluppo Modugno
Creval PiùFactor Montebelluna
Banca Popolare Valconca Morciano di Romagna
Banca Popolare del Mediterraneo Napoli
Banca Regionale di Sviluppo Napoli
Cassa di Risparmio di Orvieto Orvieto
Banca Popolare Etica Padova
Cherry Bank Padova
Banca Popolare Sant'Angelo Palermo
IRFIS - Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia Palermo
Credit Agricole Group Solutions Parma
Credit Agricole Italia Parma
Intesa Sanpaolo International Value Services Parma
Present Systems Perugia
Banca di Piacenza Piacenza
Credit Agricole Friuladria Pordenone
Banca Agricola Popolare di Ragusa Ragusa
La Cassa di Ravenna Ravenna
Avvera Reggio Emilia
Credem Private Equity SGR Reggio Emilia
Credemfactor Reggio Emilia
Credemleasing Reggio Emilia
Credito Emiliano Reggio Emilia
Credito Emiliano Holding Reggio Emilia
Artigiancassa Roma
Axepta Roma
Banca Capasso Antonio Roma
Banca CF+ Credito Fondiario Roma
Banca del Fucino Roma
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale Roma
Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere Roma
Banca Finnat Euramerica Roma
Banca Nazionale del Lavoro Roma
Banca UBAE Roma
Bancomat Roma Roma
Bank Sepah - Filiale in Italia Roma
Blu Banca Roma
Capgemini Finance Tech Roma
Cassa Depositi e Prestiti Roma
Cassa di Compensazione e Garanzia Roma
CBI Roma
CDP Immobiliare Roma
CDP Immobiliare SGR Roma
Credifarma Roma
Custodia Valore - Credito su Pegno Roma
Dexia Crediop Roma
Fides Roma
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking Roma
Financit Roma
Finnat Fiduciaria Roma
Fintecna Roma
Gardant Roma
Gardant Investor SGR Roma
Gardant Liberty Servicing Roma
Groupama Asset Management SGR Roma
IBL Real Estate Roma
Igea Digital Bank Roma
Imprebanca Roma
Investire SGR Roma
Istituto Bancario del Lavoro Roma
Istituto per il Credito Sportivo Roma
doNext Roma
Lazio Innova Roma
Master Gardant Roma
MTS - Società per il Mercato dei Titoli di Stato Roma
Prestitalia Roma
Sanpaolo Invest Società di Intermediazione Mobiliare Roma
Simest Roma
Special Gardant Roma
Sviluppo HQ Tiburtina (SHQT) Roma
Sanfelice 1893 Banca Popolare San Felice sul Panaro
C.S.E. Consulting San Lazzaro di Savena
CSE Consorzio Servizi Bancari San Lazzaro di Savena
CSE Servizi San Lazzaro di Savena
OneWelf San Lazzaro di Savena
Banco di Sardegna Sassari
Bibanca Sassari
Numera Sassari
Sardaleasing Sassari
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Savigliano
Kyndryl Italia Segrate
Value Transformation Services Segrate
Banca Monte dei Paschi di Siena Siena
Monte Paschi Fiduciaria Siena
MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese Siena
Banca Popolare di Sondrio Sondrio
Credito Valtellinese Sondrio
Stelline Real Estate Sondrio
Aquileia Capital Services Tavagnacco
Julia Portfolio Solutions Tavagnacco
Banca del Piemonte Torino
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Torino
Banca Patrimoni Sella & C. Torino
Banca Reale Torino
Equiter Torino
Finpiemonte Torino
Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy Torino
Intesa Sanpaolo Torino
Intesa Sanpaolo Casa Torino
Intesa Sanpaolo Innovation Center Torino
Intesa Sanpaolo Rent Foryou Torino
Pictet & Cie (Europe) Torino
Santander Consumer Bank Torino
Sella Fiduciaria Torino
Sella Personal Credit Torino
SERFIT Torino
Banca di Credito Popolare Torre del Greco
Cassa del Trentino Trento
Mediocredito Trentino-Alto Adige Trento
Banca Generali Trieste
Generali Insurance Asset Management Società di gestione del risparmio Trieste
Generali Investments Holding Trieste
Generali Investments Partners SGR Trieste
Generali Real Estate Trieste
Banca Popolare del Lazio Velletri
Banco BPM Verona
doValue Verona
Immobiliare Stampa Vicenza
Cassa di Risparmio di Volterra Volterra
* Il presente elenco è aggiornato al 16 marzo 2022.
Allegato n. 2 - Tabelle economiche
Importi mensili per 13 mensilità | |||
Dal 1º gennaio 2020 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
QD 4º Livello | 4.427,75 | 95,31 | 14,30 |
QD 3º Livello | 3.760,58 | 95,31 | 14,30 |
QD 2º Livello | 3.361,47 | 41,55 | 7,99 |
QD 1º Livello | 3.167,54 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 4º Livello | 2.796,90 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 3º Livello | 2.589,30 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 2º Livello | 2.446,23 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 1º Livello | 2.320,91 | 41,55 | 7,99 |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.098,40 | 29,07 | 5,59 |
Importi mensili per 13 mensilità | ||||
Dal 1º gennaio 2021 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare | |
QD 4º Livello | 4.521,81 | 95,31 | 14,30 | |
QD 3º Livello | 3.842,31 | 95,31 | 14,30 | |
QD 2º Livello | 3.439,05 | 41,55 | 7,99 | |
QD 1º Livello | 3.241,48 | 41,55 | 7,99 | |
3a Area 4º Livello | 2.866,90 | 41,55 | 7,99 | |
3a Area 3º Livello | 2.649,69 | 41,55 | 7,99 | |
3a Area 2º Livello | 2.503,28 | 41,55 | 7,99 | |
3a Area 1º Livello | 2.375,04 | 41,55 | 7,99 | |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.147,34 | 29,07 | 5,59 |
Importi mensili per 13 mensilità | |||
Dal 1º dicembre 2022 | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
QD 4º Livello | 4.575,56 | 95,31 | 14,30 |
QD 3º Livello | 3.889,01 | 95,31 | 14,30 |
QD 2º Livello | 3.483,38 | 41,55 | 7,99 |
QD 1º Livello | 3.283,73 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 4º Livello | 2.906,90 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 3º Livello | 2.684,20 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 2º Livello | 2.535,88 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 1º Livello | 2.405,97 | 41,55 | 7,99 |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.175,31 | 29,07 | 5,59 |
Lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 19 dicembre 2019 con livello retributivo di inserimento professionale* (abrogato con Accordo di rinnovo 19 dicembre 2019, art. 16) | ||
Stipendio mensile per 13 mensilità | ||
Dal 1º gennaio 2020 | Dal 1º gennaio 2021 | Dal 1º dicembre 2022 |
€ 2.095,01 | € 2.149,14 | € 2.180,07 |
* A tali importi andrà aggiunta "l'Integrazione ex F.O.C. 2019" nelle misure di cui al comma 2 della Norma Transitoria in calce all'art. 49.
ASSEGNI MENSILI DI ANZIANITÀ (13 mensilità)
dal 1º gennaio 2020* | ||
Inquadramento | Importo | |
3a Area professionale | 2º e 3º livello retributivo | 23,71 |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 22,35 |
Per le lavoratrici/lavoratori già destinatari al 31 dicembre 2019 di assegni mensili di anzianità continua ad applicarsi la relativa tabella in Allegato n. 2 del CCNL 31 marzo 2015.
* Per le Aziende già destinatarie del CCNL Acri:
- 154,10 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex vice capo ufficio";
- 149,70 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi capo commesso e vice capo commesso)";
- 61,64 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex operai";
- 70,44 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)".
DIFFERENZA EX MENSA**
Per il 1º e il 2º livello dei Quadri direttivi e per le 2 Aree professionali: 9,92
** Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13a mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del CCNL 11 luglio 1999.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 20
Tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2022 del CCNL 19 dicembre 2019, la voce stipendio è così incrementata:
Inquadramento
Aumento mensile
dal 1º luglio 2023Aumento mensile
dal 1º settembre 2024Aumento mensile
dal 1º giugno 2025Aumento mensile
dal 1º marzo 2026Totale
QD 4º Livello
335,92
134,37
67,18
47,03
584,50
QD 3º Livello
291,88
116,75
58,38
40,86
507,87
QD 2º Livello
277,07
110,83
55,41
38,79
482,10
QD 1º Livello
264,07
105,63
52,81
36,97
459,48
3ª Area 4º Livello
250,00
100,00
50,00
35,00
435,00
3ª Area 3º Livello
215,68
86,27
43,14
30,20
375,29
3ª Area 2º Livello
203,75
81,50
40,75
28,53
354,53
3ª Area 1º Livello
193,32
77,33
38,66
27,06
336,37
Area Unificata
(ex 1ª e 2ª Area Professionale)174,79
69,92
34,96
24,47
304,14
Gli aumenti mensili per il periodo intercorrente tra il 1º luglio 2023 e il 30 novembre 2023 vengono riconosciuti sotto forma di importo "una tantum" secondo le misure e le condizioni di seguito indicate:
Inquadramento
Importo
"una tantum"QD 4º Livello
1.679,60
QD 3º Livello
1.459,40
QD 2º Livello
1.385,35
QD 1º Livello
1.320,35
3ª Area 4º Livello
1.250,00
3ª Area 3º Livello
1.078,40
3ª Area 2º Livello
1.018,75
3ª Area 1º Livello
966,60
Area Unificata
(ex 1ª e 2ª Area Professionale)873,95
Tale importo:
- spetta alle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- è computato, pro quota, in relazione all'eventuale minor servizio retribuito prestato dall'interessata/o nel periodo medesimo;
- è ridotto nei casi di lavoro a tempo parziale in relazione al minor orario prestato;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne che per il trattamento di fine rapporto e per i trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale.
Tabelle economiche
Importi mensili per 13 mensilità
Dal 1º luglio 2023
Stipendio
Scatti di anzianità
Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4º Livello
4.911,48
95,31
14,30
QD 3º Livello
4.180,89
95,31
14,30
QD 2º Livello
3.760,45
41,55
7,99
QD 1º Livello
3.547,80
41,55
7,99
3ª Area 4º Livello
3.156,90
41,55
7,99
3ª Area 3º Livello
2.899,88
41,55
7,99
3ª Area 2º Livello
2.739,63
41,55
7,99
3ª Area 1º Livello
2.599,29
41,55
7,99
Area Unificata
(ex 1 a e 2ª Area Professionale)2.350,10
29,07
5,59
Importi mensili per 13 mensilità
Dal 1º settembre 2024 Stipendio
Scatti di anzianità
Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4º Livello
5.045,85
95,31
14,30
QD 3º Livello
4.297,64
95,31
14,30
QD 2º Livello
3.871,28
41,55
7,99
QD 1º Livello
3.653,43
41,55
7,99
3ª Area 4º Livello
3.256,90
41,55
7,99
3ª Area 3º Livello
2.986,15
41,55
7,99
3ª Area 2º Livello
2.821,13
41,55
7,99
3ª Area 1º Livello
2.676,62
41,55
7,99
Area Unificata
(ex 1 a e 2ª Area Professionale)2.420,02
29,07
5,59
Importi mensili per 13 mensilità
Dal 1º giugno 2025
Stipendio
Scatti di anzianità
Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4º Livello
5.113,03
95,31
14,30
QD 3º Livello
4.356,02
95,31
14,30
QD 2º Livello
3.926,69
41,55
7,99
QD 1º Livello
3.706,24
41,55
7,99
3ª Area 4º Livello
3.306,90
41,55
7,99
3ª Area 3º Livello
3.029,29
41,55
7,99
3ª Area 2º Livello
2.861,88
41,55
7,99
3ª Area 1º Livello
2.715,28
41,55
7,99
Area Unificata
(ex 1 a e 2ª Area Professionale)2.454,98
29,07
5,59
Importi mensili per 13 mensilità
Dal 1º marzo 2026
Stipendio
Scatti di anzianità
Importo ex ristrutturazione tabellare
QD 4º Livello
5.160,06
95,31
14,30
QD 3º Livello
4.396,88
95,31
14,30
QD 2º Livello
3.965,48
41,55
7,99
QD 1º Livello
3.743,21
41,55
7,99
3ª Area 4º Livello
3.341,90
41,55
7,99
3ª Area 3º Livello
3.059,49
41,55
7,99
3ª Area 2º Livello
2.890,41
41,55
7,99
3ª Area 1º Livello
2.742,34
41,55
7,99
Area Unificata
(ex 1 a e 2ª Area Professionale)2.479,45
29,07
5,59
Il ricalcolo del tfr conseguente a quanto convenuto nel presente Accordo di rinnovo trova applicazione nei confronti delle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Allegato n. 3 - Indennità e compensi vari
Aree professionali e quadri direttivi | |
- lavori in locali sotterranei | 45,99 |
- turno notturno | 30,68 |
- indennità agli addetti al sabato alla consulenza e nelle succursali presso località turistiche o centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini | 18,42 |
- giornata di reperibilità* | 30,68 |
Aree professionali | |
- turno diurno | 4,30 |
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle 19,15 | 3,68 |
- per intervento | 18,42 |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | |
- pernottamento | 18,42 |
- vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno | 24,52 |
- vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno | 14,71 |
- custodia diurna nella giornata di sabato | 49,04 |
* Con un minimo di: 13,95
Allegato n. 4 - Concorso spese tranviarie (12 mensilità)
- Verona | 1,11 mensili |
- Catania | 1,21 mensili |
- Bari | 1,24 mensili |
- Venezia | 1,27 mensili |
-Padova, Palermo | 1,34 mensili |
- Trieste | 1,47 mensili |
- Bologna | 1,50 mensili |
- Messina, Napoli, Torino | 1,55 mensili |
- Genova | 1,70 mensili |
- Firenze | 2,01 mensili |
- Roma | 2,32 mensili |
- Milano | 2,92 mensili |
Allegato n. 5 - Indennità di rischio (misure mensili)
Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario | Altri centri | |
Quadri direttivi, 3a area professionale e personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge le attività di cui all'art. 92, comma 7, del CCNL 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie) | ||
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti* | 126,62 | 94,95 |
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3º e 4º livello retributivo) | 126,62 | 94,95 |
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti* | 90,24 | 67,67 |
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello* | 64,21 | 48,11 |
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3º e 4º livello retributivo) | 62,52 | 46,85 |
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92, comma 7, 3º alinea, del CCNL 31 marzo 2015) | 55,06 | 41,31 |
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art. 92, comma 7, penultimo alinea, del CCNL 31 marzo 2015 | 48,60 | 36,38 |
Personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge le attività di cui all'art. 92, comma 3 e comma 6, del CCNL 31 marzo 2015 (esclusi gli addetti a mansioni operaie) | ||
h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 92, comma 3, 1º e 7º alinea, 2º punto, del CCNL 31 marzo 2015 | 36,38 | 27,23 |
* "Addetti" con riguardo ai Quadri direttivi 3º e 4º livello retributivo.
Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell'art. 82, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
a) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura massima | b) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima | c) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo | |
Quadri direttivi | 4 mesi | trattamento sub c) ridotto del 25% | 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore 1/2 mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi |
3a area professionale | 2 mesi | trattamento sub c) ridotto del 25% | 1/2 mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) * | 45 giorni | trattamento sub c) ridotto del 25% | 1/3 di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e 1/2 e con il massimo di 6 mensilità |
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall'obbligo del preavviso.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art. 82, il preavviso - o in difetto la corrispondente indennità - compete nelle seguenti misure:
a) Trattamento di previdenza migliorativo | b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo | ||
Quadri direttivi | 4 mesi | - con anzianità non superiore a 5 anni | 4 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 5 mensilità | ||
- con anzianità superiore a 10 anni | 6 mensilità | ||
3a area professionale | 2 mesi | - con anzianità non superiore a 5 anni | 2 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 3 mensilità | ||
- con anzianità superiore a 10 anni | 4 mensilità | ||
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale)* | 45 giorni | - con anzianità non superiore a 5 anni | 1 mensilità |
- con anzianità superiore a 10 anni | 2 mensilità | ||
- con anzianità superiore a 10 anni | 3 mensilità |
3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell'art. 82, il preavviso - o in difetto la corrispondente indennità - compete nelle seguenti misure:
Quadri direttivi | - con anzianità non superiore a 5 anni | 5 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 6 mensilità | |
- con anzianità da 10 a 15 anni | 7 mensilità | |
- con anzianità superiore a 15 anni | 8 mensilità | |
3a area professionale | - con anzianità non superiore a 5 anni | 3 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 4 mensilità | |
- con anzianità da 10 a 15 anni | 5 mensilità | |
- con anzianità superiore a 15 anni | 6 mensilità | |
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale)* | - con anzianità non superiore a 5 anni | 2 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 2 1/4 mensilità | |
- con anzianità da 10 a 15 anni | 3 mensilità | |
- con anzianità superiore a 15 anni | 4 mensilità |
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell'art. 82, l'indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
a) Trattamento di previdenza migliorativo | b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo | ||
Quadri direttivi | 5 mesi | - con anzianità non superiore a 6 anni | 5 mensilità |
- per ogni anno successivo | 1/2 mensilità con un massimo di altre 5 mensilità | ||
3a area professionale | 3 mesi | - con anzianità non superiore a 5 anni | 2 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 3 mensilità | ||
- con anzianità superiore a 10 anni | 4 mensilità | ||
Area unificata (ex 1a e 2a area professionale)* | 2 mesi e 1/2 | - con anzianità non superiore a 5 anni | 1 mensilità |
- con anzianità da 5 a 10 anni | 2 mensilità | ||
- con anzianità superiore a 10 anni | 3 mensilità |
Ai fini della presente tabella:
- si considera l'anzianità di effettivo servizio della lavoratrice/lavoratore;
- per trattamento di previdenza "aziendale migliorativo" si intende quello per il quale la lavoratrice/lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di Legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
* Per le lavoratrici/lavoratore già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3º livello retributivo della 2a area professionale trova applicazione il comma 4 della Norma di raccordo in calce all'art. 96.
Allegato n. 7 - Missioni e diarie
dal 1º gennaio 2005 | |||
Abitanti | Quadri direttivi | 3a Area professionale | Area unificata (ex 1a 2a Area professionale)* |
Centri fino a 200.000 | 133,66 | 79,40 | 62,75 |
Centri da 200.001 a 500.000 | 147,03 | 87,34 | 69,02 |
Centri da 500.001 a 1.000.000 | 160,40 | 95,29 | 75,30 |
Centri oltre 1.000.000 | 173,76 | 103,22 | 81,57 |
*Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3º livello retributivo della 2a area professionale trova applicazione il comma 4 della Norma di raccordo in calce all'art. 96.
Allegato n. 8 - Profili formativi e standard professionali per l'apprendistato professionalizzante
1 - Addetto attività commerciali
2 - Addetto attività di supporto alla gestione dell'azienda
3 - Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
4 - Addetto attività amministrative e/o contabili
5 - Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione
1 - Profilo di: Addetto Attività Commerciali
Descrizione:
Nell'ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli organizzativi previsti in azienda, svolge attività operative e/o contabili e/o commerciali riferite alla gestione della clientela di riferimento, anche attraverso canali telefonici e telematici, in coerenza con le direttive aziendali.
Contribuisce a soddisfare le esigenze della clientela, assicurando appropriati livelli di servizio.
Competenze tecnico professionali generali:
- Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi;
- Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità e alle esigenze della clientela;
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda;
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda;
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione, anche mediate da strumenti di comunicazione a distanza, finalizzate ad una relazione efficace e trasparente con la clientela;
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo;
- Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime;
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro;
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche:
- Avere un'adeguata conoscenza sul funzionamento dei mercati e sugli strumenti finanziari comuni
- Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento e saper contribuire alla vendita degli stessi, anche mediante ricezione/effettuazione delle telefonate (inbound - outbound) e utilizzo di canali informatici, in coerenza con le politiche commerciali dell'azienda e con gli indirizzi ricevuti
- Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza
- Operare nell'ambito dei sistemi cd. in "tempo reale" e, cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale
- Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di svolgere attività di informazione, helpdesk e assistenza per l'insieme delle operazioni proprie dell'area di attività, anche a favore di chi opera tramite il canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale
- Avere un'adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni connessi con l'assistenza alla clientela e la conseguente operatività, inclusa quella contabile ed amministrativa, per poterli applicare correttamente
2 - Profilo di: Addetto attività di supporto alla gestione dell'azienda
Descrizione:
Nell'ambito di strutture centrali collegate alla gestione dell'azienda (risorse umane, legale, bilancio e auditing, marketing, pianificazione e controllo, ecc.) svolge attività prevalentemente operative.
Competenze tecnico professionali generali:
- Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso ai clienti interni.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (es. privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche:
- Avere un'adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne, da applicare nell'esercizio della propria attività.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell'area di attività.
- Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
- Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell'area specialistica di competenza.
- Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività e presentare i risultati conseguiti.
3 - Profilo di: Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
Descrizione:
Nell'ambito di strutture centrali collegate al business creditizio/finanziario (crediti, finanza, rischi, ecc.), svolge attività prevalentemente operative.
Competenze tecnico professionali generali:
- Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa, le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso al cliente interno.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (es. antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche:
- Avere un'adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne, da applicare nell'esercizio della propria attività.
- Conoscere prodotti e servizi offerti alla clientela di riferimento.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell'area di attività.
- Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
- Conoscere le fasi di sviluppo dell'area specialistica di competenza per il relativo utilizzo.
- Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi alla propria area di competenza.
- Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività e presentare i risultati conseguiti.
- Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e presidio dei rischi al fine di operare coerentemente con le medesime.
4 - Profilo di: Addetto attività amministrative e/o contabili
Descrizione:
Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon funzionamento procedurale e amministrativo dell'unità di appartenenza.
Competenze tecnico professionali generali:
- Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche:
- Avere un'adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in materia di contabilità e/o sistemi di pagamento e/o contrattualistica relativa alle operazioni che si svolgono con la clientela.
- Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali delle principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di riferimento, in coerenza con gli indirizzi dell'azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software applicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video scrittura.
- Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.
- Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura contabili, moduli e distinte.
- Acquisire le conoscenze e operare nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale.
5 - Profilo di: Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione
Descrizione:
Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento, all'assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione adottati in azienda, garantendo gli standard di sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati, dei programmi e dei sistemi.
Competenze tecnico professionali generali:
- Conoscere il contesto di riferimento dell'impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull'offerta di prodotti e servizi.
- Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela interna /esterna.
- Conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei servizi svolti dall'azienda.
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'azienda.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
- Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
- Conoscere le normative da applicare nell'attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
- Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
- Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
Competenze tecnico professionali specifiche:
- Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.
- Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.
- Conoscere e utilizzare i principi basilari della
programmazione, i "linguaggi informatici" e la terminologia "tecnica" della propria area di attività.
- Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i mezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.
- Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.
- Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano l'attività di assistenza telematica (supporto alle attività periferiche - help desk).
Allegato n. 9 - Il tutore aziendale
Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento all'interno dell'impresa.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all'apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da una lavoratrice/lavoratore qualificato designato dall'Impresa.
La lavoratrice/lavoratore designato dall'impresa deve:
- avere formazione e competenze adeguate;
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
- svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte dell'impresa.
* * *
Ai fini dell'erogazione della formazione agli apprendisti, l'impresa ha la "capacità formativa interna" necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora vi siano:
- risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutori con formazione e competenze adeguate;
- locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.
Nei confronti delle imprese presso le quali si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale e complementare, l'applicazione della medesima avverrà con un'intesa tra l'impresa e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.
Dette delegazioni saranno costituite - per ciascuna delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale - da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell'organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).
Nell'ipotesi in cui non sia stato costituito alcun organismo sindacale aziendale detta delegazione sarà composta - per ciascuna delle organizzazioni in parola che abbia iscritti nell'impresa - da non più di tre dirigenti territoriali dell'organizzazione medesima o della Confederazione cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un lavoratore dell'impresa iscritto alla suddetta organizzazione).
L'intesa - fatto salvo, nel caso di trasferimento d'azienda, quanto previsto dall'art. 2112 c.c. e fermo quanto previsto dall'art. 4 - viene stipulata alle condizioni seguenti:
a) inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal presente contratto nazionale, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all'atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale momento; b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va redistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto nazionale.
A tal fine ciascun lavoratore/lavoratrice verrà inserito nell'ambito del trattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che l'importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l'interessato percepiva.
L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come "assegno ad personam", assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti.
L'attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si applica con modalità individuate nelle intese aziendali di cui al primo comma.
Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle imprese di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.
Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell'applicazione della presente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.
La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore/lavoratrice, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l'impresa e l'interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.
A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta formalizzazione, presso l'apposita Commissione di Conciliazione sindacale ai sensi dell'art. 12, ovvero costituita presso le Direzioni del lavoro territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c.
Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti medesime, con l'eventuale assistenza di ABI e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.
Verbale interpretativo
- premesso che al quarto comma, lett. a) si fa riferimento a "casi particolari" non espressamente individuati le Parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali -e, quindi, non generali - nelle quali:
a) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti;
b) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale.
Appendice n. 2 - Contributo di solidarietà generazionale
Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. "vecchio iscritto" ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
- che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
- che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.
1. Allo scopo di consolidare l'attività di Enbicredito quale Ente bilaterale nazionale, costituito fra le Parti ai sensi dell'accordo 4 dicembre 1998, con l'obiettivo di promuovere e sostenere iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e riqualificazione professionale del personale del settore del credito, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 31 marzo 2005, un contributo a favore di Enbicredito nella misura pari ad 1 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 31 dicembre 2004 da utilizzare per il finanziamento di specifici progetti ai fini di cui sopra.
2. Per ciascuno degli anni successivi, tale contributo - ferma la misura di 1 euro pro-capite - sarà subordinato all'esaurimento del plafond di cui al primo comma e alla presentazione, da parte di Enbicredito, di ulteriori progetti idonei che non risultino finanziati o finanziabili prioritariamente tramite risorse europee, nazionali o regionali.
* * *
11 luglio 2007, in Roma
(Omissis)
Ad integrazione di quanto previsto dall'appendice n. 3 in calce al CCNL 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007.
Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell'art. 13 del proprio Statuto.
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Il giorno 16 luglio 2009, in Roma
(Omissis)
Ad integrazione di quanto previsto dall'appendice n. 3 in calce al CCNL 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti - nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell'Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali - convengono che ciascuna impresa conferente all'ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.
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In attuazione di quanto previsto dall'Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l'Ente nazionale bilaterale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.
Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea.
La sede è in Roma, Piazza del Gesù n. 49.
La durata dell'Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione*.
* Con delibera del 16 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la proroga della durata dell'Ente fino al 31 dicembre.
L'Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad interventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale esistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese sottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l'ABI e le Organizzazioni sindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, l'Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:
a) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie;
b) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel settore del credito e ricerche -anche in raccordo con le attività dell'Osservatorio nazionale - sui temi della formazione;
c) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi interprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio, le Regioni e/o con altri Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
d) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti delle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di accesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;
e) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di presentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la titolarità per acquisire i relativi finanziamenti;
f) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello delle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione.
g) gestire, tramite l'apposita Sezione Speciale di cui all'art. 12, l'attività del Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.).
L'Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità - svolgendo i relativi compiti e funzioni - che le Parti contrattuali concorderanno a livello nazionale di attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il finanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell'Ente le seguenti entrate:
- le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all'Ente;
- le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso spese di gestione;
- ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell'Ente previste dall'art. 3, lett. da a) a f).
I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei contributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all'Ente bilaterale nazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, nel corso della durata dell'associazione non potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di alcun tipo.
Sono soci aggregati:
a) le Aziende associate all'ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell'assistenza, della consulenza, dell'informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro;
b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l'ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente bilaterale nazionale.
I soci aggregati possono sempre recedere dall'Ente.
Gli organi dell'Ente bilaterale nazionale sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 14 (quattordici) membri: n. 7 (sette) sono designati dall'ABI; n. 7 (sette) sono designati dalle Organizzazioni sindacali.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell'attività del F.O.C., di amministrare l'Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell'Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell'Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta %) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei presenti.
Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l'approvazione del Regolamento ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo - che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 10 (dieci) membri: n. 5 (cinque) designati dall'ABI e n. 5 (cinque) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 9.
Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto membro espressione di parte sindacale è designato - a rotazione seguendo il criterio della maggiore rappresentatività - da una delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Gestione, nell'ambito della Sezione Speciale di cui all'art. 12, gestisce l'attività del F.O.C. secondo le attribuzioni riconosciute dal Regolamento del "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.)" del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.).
Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione:
- coordina l'attività dell'Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l'attività amministrativa, contabile ed operativa;
- adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna dell'Ente;
- svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;
- provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione.
Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo - che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione.
Art. 9 - Presidente - Vice Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.
Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell'Ente, il Presidente è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.
Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
L'attività dell'Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza. Il Coordinatore esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde.
Il Coordinatore, in particolare:
a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei predetti Organi;
b) per l'espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del supporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;
c) predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività svolte;
d) assiste il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione nello svolgimento delle rispettive funzioni;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la prima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall'Ente.
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
L'amministrazione dell'Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all'art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall'ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio eLegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato.
Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell'Ente, il Presidente viene eletto nell'ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell'ambito delle persone designate, in seno al collegio, dall'altra componente.
Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata.
In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.
In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione - come previsto dagli artt. 7 e 8 - e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi.
I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 7.
In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 e dall'art. 32 del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all'art. 3 del Regolamento del F.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell'Ente, gestita, secondo le modalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all'art. 8.
L'esercizio finanziario decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell'Ente.
Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno, ivi compreso quello della Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 14 - Scioglimento dell'Ente
La decisione circa lo scioglimento dell'Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l'Ente medesimo.
Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall'art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all'impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.
In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di realizzare un Regolamento e procedere all'approvazione dello stesso.
Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Roma, 5 ottobre 2012
il 19 aprile 2013, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
- con l'appendice n. 4 del CCNL 19 gennaio 2012 le Parti firmatarie hanno delegato ad una Commissione paritetica il compito di valutare possibili iniziative congiunte in tema di pari opportunità e conciliazione di tempi di vita e di lavoro, di responsabilità sociale di impresa alla luce dell'Avviso comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011;
- nel predetto Avviso comune del 7 marzo 2011 viene affermato, tra le altre cose, che occorre un'azione sinergica, a tutti i livelli, tra le iniziative legislative, le politiche sociali e quelle contrattuali a sostegno della conciliazione tra famiglia e lavoro ricercando e implementando soluzioni innovative, tanto di tipo normativo che organizzativo, che possano agevolare la cura dei bambini e degli anziani, anche al fine di contribuire alla realizzazione di contesti lavorativi tali da agevolare una migliore conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini;
- nell'art. 27 del CCNL 19 gennaio 2012, si è condivisa e riconfermata la necessità di un forte impegno per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi;
- l'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'art. 38 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, promuove azioni positive volte a conciliare tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia dei lavoratori dipendenti, prevedendo incentivi a sostegno delle misure di conciliazione nell'ambito del Fondo per le Politiche per la famiglia; con DPCM 23 dicembre 2010, n. 277, è stato definito il regolamento in materia di criteri e modalità per la concessione dei contributi, che all'art. 3 individua le possibili tipologie di azioni positive oggetto dei progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative per la conciliazione;
- il Piano nazionale della famiglia adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012 mira a realizzare un quadro organico e di medio termine di politiche specificamente rivolte alla famiglia;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, del 25 ottobre 2012, prevede la possibilità di adottare e finanziare iniziative finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, avendo fra l'altro, come obiettivo strategico l'occupazione femminile attraverso i seguenti indirizzi operativi: miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per tutti i cittadini; miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto precedente e gli interventi connessi alle politiche familiari e al welfare locale; introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione; creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e dei servizi per la famiglia e comunità; promozione dei congedi parentali per i padri; realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari opportunità;
- la riforma del mercato del lavoro realizzata con la Legge n. 92/2012 ha introdotto nuove misure di sostegno alla genitorialità - attuate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012 - al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) recependo la direttiva 2010/18/CE dell'8 marzo 2010, ha previsto la possibilità di fruire dei congedi parentali anche su base oraria attribuendo alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le relative modalità di fruizione, nonché i criteri di calcolo della medesima base oraria e la equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La normativa interna ha così inteso adeguarsi alla direttiva che attua l'accordo quadro europeo;
- il Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 dedica particolare attenzione sia ai temi delle pari opportunità, del work life balance, delle iniziative a favore dei disabili, del volontariato e di altre possibili iniziative di solidarietà, sia ai valori etici cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese, ribadendo che l'azione delle stesse e dei lavoratori deve mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile e che ciò comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all'esercizio della propria attività, prevedendo la costituzione di un Osservatorio nazionale paritetico anche allo scopo di analizzare, e favorire la diffusione di buone pratiche e di strumenti della RSI a livello aziendale e nel settore;
- il 18 maggio 2005 le Parti sociali europee del settore bancario (EU Bank Social Partners) hanno firmato una dichiarazione congiunta (Joint Statement) su "Employment & Social Affairs in the European Banking Sector: Some aspects related to CSR" relativa a: Training, learning and development; Core labour standards; Work-life balance; Internal Communications; Equal Opportunity;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 3 marzo 2010 EUROPA 2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", ripresa dal Governo nel documento di economia e finanza del 18 aprile 2012 alla sezione III "Programma Nazionale di Riforma", si pone l'obiettivo d'innalzare il potenziale di crescita economica, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale nei Paesi dell'Unione e nei Paesi membri;
- il 16 aprile 2013 è stato presentato il Piano d'azione nazionale sulla Responsabilità sociale d'impresa 2012-2014 nel cui ambito si richiamano fra l'altro le linee guida ISO 26000 "Guida alla Responsabilità sociale".
Quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Commissione nazionale sulle pari opportunità
L'attività della Commissione Nazionale sulle Pari Opportunità di cui all'art. 14 del CCNL 19 gennaio 2012 verrà avviata entro e non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine le Parti firmatarie procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti - nel numero massimo di 2 per ogni Organizzazione Sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l'ABI - ed all'individuazione del Presidente e del Vice Presidente ai quali sarà affidata la responsabilità della puntuale convocazione della Commissione per l'espletamento dei compiti loro attribuiti, con cadenza almeno quadrimestrale.
Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall'ABI e viceversa.
In particolare la Commissione pari opportunità, oltre ai compiti previsti all'articolo contrattuale di cui sopra, potrà:
- approfondire e valutare gli elementi di criticità, nei vari aspetti in cui essi si esplicano, allo scopo di favorire ulteriormente l'equilibrio di genere nelle politiche di pari opportunità;
- sviluppare le professionalità attraverso la valorizzazione dell'elemento formativo, eventualmente in sinergia con FBA a sostegno di azioni positive, della conciliazione di tempi di vita e di lavoro, dell'invecchiamento attivo dei dipendenti bancari;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio anche con riferimento alle attività svolte dalle commissioni aziendali pari opportunità che possono costituirsi ai sensi dell'art. 15 CCNL 19 gennaio 2012;
- valutare nell'ambito della Commissione le possibili sinergie realizzabili tra le parti a livello territoriale, con particolare riguardo alle sedi regionali, eventualmente coinvolgendo gli organismi istituzionali di parità competenti;
- individuare linee guida per l'attuazione nel settore del credito delle iniziative previste a livello locale dall'intesa del 25 ottobre 2012 richiamata in premessa e per l'acquisizione dei relativi finanziamenti;
- studiare e approfondire le agevolazioni connesse ai regimi di imposizione fiscale e contribuzione previdenziale, anche al fine di valutare la possibilità di intraprendere azioni comuni nei confronti delle Autorità competenti;
- attivare, ai fini di cui sopra, le opportune sinergie con Sedi Accademiche e Centri Studi accreditati.
Le riunioni della Commissione saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti. La Commissione elaborerà relazioni periodiche e promuoverà iniziative pubbliche congiunte per la diffusione dei risultati.
Art. 2 - Osservatorio nazionale paritetico sulla Responsabilità Sociale d'impresa (CSR)
L'attività dell'Osservatorio previsto dal Protocollo 16 giugno 2004 sullo Sviluppo Sostenibile e compatibile del sistema bancario verrà avviata entro e non oltre il 30 giugno 2013. A tal fine le Parti firmatarie procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti - nel numero massimo di 2 per ogni Organizzazione Sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l'ABI - ed all'individuazione del Presidente e del Vice Presidente ai quali sarà affidata la responsabilità della puntuale convocazione dell'Osservatorio per l'espletamento dei compiti loro attribuiti, con cadenza almeno quadrimestrale.
Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall'ABI e viceversa.
I compiti dell'Osservatorio di cui sopra restano quelli stabiliti dal Protocollo 16 giugno 2004 con particolare riguardo al monitoraggio delle forme di agevolazione e/o incentivazione esistenti, a livello europeo, italiano, territoriale; alla promozione di buone pratiche settoriali anche attraverso il confronto con analoghe iniziative assunte in altri settori sia a livello nazionale che internazionale, alla valorizzazione di strumenti innovativi di welfare; allo stimolo di eventuali forme di partnership tra diverse aziende finalizzate ad individuare strumenti integrativi di welfare (ad esempio asili nido, voucher servizi, mobility management).
Le riunioni dell'Osservatorio saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti. L'Osservatorio elaborerà relazioni periodiche e promuoverà iniziative pubbliche congiunte per la diffusione dei risultati.
Ai fini di quanto sopra, le Parti auspicano lo sviluppo, ad ogni livello, del dialogo sui temi della Responsabilità sociale d'impresa per favorire una diffusione delle politiche di sostenibilità.
Al fine di sviluppare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell'utilizzo degli strumenti contrattuali quali il telelavoro, i permessi ed i congedi per motivi personali e familiari, il part-time, il lavoro multiperiodale, le aziende sono invitate a ricercare il migliore equilibrio tra le esigenze, tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, anche alla luce delle nuove forme di erogazione dei servizi, e i tempi di vita familiare, personale e di lavoro dei dipendenti, con l'obiettivo di migliorare il clima ed il benessere in azienda.
In particolare le imprese sono invitate a valutare, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, la possibilità di consentire ai lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta di poter beneficiare di particolari forme di flessibilità di orario, ivi compreso il telelavoro e il part time, in riferimento alle seguenti condizioni: genitori con figli entro i primi tre anni di vita del bambino e per esigenze legate alla fase di inserimento dei figli nei servizi socio/educativi, nella scuola per l'infanzia e nel primo anno di scuola primaria, ovvero nel caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado.
Art. 4 - Utilizzo dei congedi parentali su base oraria
L'art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 151 del 2001 prevede che la contrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Le Parti, nell'ambito dei lavori della Commissione di cui al primo punto del presente Accordo, convengono di incontrarsi a seguito dell'emanazione delle necessarie istruzioni applicative da parte degli Enti competenti, e comunque non oltre il mese di luglio 2013, per esaminare congiuntamente la materia al fine di individuare le opportune soluzioni.
In relazione ad istanze formulate, ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, dai genitori che debbano assistere nelle attività scolastiche a casa i figli studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (DSA) le imprese sono invitate a valutare l'esercizio da parte degli interessati del diritto di cui all'art. 6 della citata Legge alla luce delle flessibilità contemplate dagli artt. 57 e 108 del CCNL 19 gennaio 2012.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti attiveranno le opportune iniziative al fine di favorire l'accesso ai finanziamenti previsti dall'Intesa tra Governo, Regioni e Provincie autonome del 25 ottobre 2012 e dall'art. 9 della Legge n. 53 del 2000 anche attraverso l'attivazione di accordi sindacali a livello aziendale o di gruppo.
* * *
Con l'accordo del 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 si è convenuto che: "Quando, ai sensi dell'art. 5 del Verbale di accordo 19 aprile 2013, l'azienda accordi i permessi per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (DSA), la stessa ne consentirà la fruizione anche ad ore, nel massimo di 5 giorni l'anno con un preavviso minimo di 10 giorni".
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VERBALE DI ACCORDO IN TEMA DI FRUIZIONE ORARIA DEI CONGEDI PARENTALI 15/12/2015
Il 15 dicembre 2015, in Roma
(Omissis)
premesso che:
- l'art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 1, comma 339, lett. a), l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di congedo parentale, prevede che "la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa";
- l'art. 32, comma 1-ter, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, prevede che "in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo";
- con l'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, le Parti hanno previsto di incontrarsi per valutare, tra l'altro, i criteri di attuazione della normativa sui congedi parentali ad ore;
- le Parti stesse intendono dar corso a tale impegno, fissando modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali omogenee per tutto il settore e finalizzate ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello dell'impresa ad una efficiente organizzazione del lavoro, tutto ciò premesso e considerato si conviene che a far tempo dal 1º febbraio 2016, la fruizione oraria del congedo parentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di Legge in materia, è consentita secondo le seguenti modalità:
- il congedo orario potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere;
- ai fini dell'esercizio di tale facoltà il personale dovrà presentare all'azienda - con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi - una domanda in forma scritta unitamente alla documentazione inoltrata all'INPS, indicando la durata del periodo richiesto, il numero di giornate equivalenti alle ore richieste, le giornate e la collocazione nella giornata. Nei casi di oggettiva impossibilità a rispettare il predetto termine di preavviso, troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001;
- oltre che nei casi stabiliti dalla Legge, è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
- la paga oraria e giornaliera è calcolata secondo i comuni criteri utilizzati nel settore. Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è confermato in 7 ore e 30 minuti (8 ore nel caso di contratti complementari).
Dichiarazioni delle Parti
Le Parti proseguiranno i lavori sulle tematiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del CCNL 19 gennaio 2012 e all'accordo 19 aprile 2013.
Le Parti si incontreranno in caso di eventuali variazioni da parte dell'INPS delle proprie istruzioni circa le modalità di utilizzo orario dei congedi parentali per valutarne gli effetti ai fini del presente accordo.
Appendice n. 5 - Trattamento di fine rapporto e previdenza
Il 12 febbraio 2005, in Roma
(Omissis)
si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.
Appendice n. 6 - Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà1
Il 13 gennaio 2005, in Roma
(Omissis)
In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l'emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell'Asia.
I fondi raccolti nell'anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre, tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell'ambito nazionale che internazionale.
La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell'ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d'intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.
Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull'importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d'intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d'intesa tra le medesime Parti.
Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all'Azienda di appartenenza.
Annualmente sarà reso noto il "bilancio" del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.
In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.
NORMA TRANSITORIA
Il contributo relativo all'anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 ed agli anni successivi sarà prelevato sull'importo della tredicesima mensilità.
Allegato - Fac simile del modulo di revoca al fondo Prosolidar
Data, ________ Io sottoscritto/a _______________ , matr. n. ______ , dipendente da ____________ , non intendo contribuire a Prosolidar - Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà - Onlus e pertanto non autorizzo l'Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all'anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tempestiva comunicazione all'Azienda. Firma del lavoratore/lavoratrice ______________________ . |
Protocollo d'intesa Fondazione Prosolidar - Onlus
Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
In data 5 luglio 2011 è stata costituita la "Fondazione Prosolidar - Onlus", avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Onlus, di cui all'accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al CCNL 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d'intesa del 5 luglio 2010,
le parti convengono che:
a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della "Fondazione Prosolidar - Onlus".
_______________
1 Testo modificato con il Protocollo d'intesa del 5 luglio 2010. Tutte le informazioni relative alla Fondazione Prosolidar sono reperibili sul sito web www. fondazioneprosolidar.org.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 22
Prosolidar
1. Le Parti confermano la propria sensibilità, unitamente alle lavoratrici/lavoratori e alle imprese del settore, ai valori della solidarietà e la volontà di rafforzare gli interventi di sostegno attraverso la Fondazione Prosolidar ente filantropico ets, istituita tra le Parti stesse con l'obiettivo di perseguire finalità di solidarietà sociale (in appendice n. 6, CCNL 19 dicembre 2019).
2. Conseguentemente, le Parti condividono che, a far tempo dall'anno 2023, il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 10 (dieci) euro annui da trattenere sull'importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d'intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo le Aziende verseranno 10 (dieci) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d'intesa tra le medesime Parti.
3. Le lavoratrici/lavoratori contribuiranno dal 2023 al Fondo nelle misure di cui al comma che precede, salvo diversa volontà che la lavoratrice/lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite specifica comunicazione.
Appendice n. 7 - Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario
Il 16 giugno 2004, in Roma
(Omissis)
premesso che:
- il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal CCNL 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria - che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica - e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello;
- in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d'intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
- in tale contesto si è condiviso, fra l'altro che "il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità";
- in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l'accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l'introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l'individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;
- le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto CCNL 11 luglio 1999, hanno ravvisato l'opportunità - anche alla luce dell'esperienza applicativa del CCNL stesso - di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell'accordo 4 aprile 2002, di orientare l'evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
- il nuovo CCNL, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori;
- con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
- il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del CCNL 11 luglio 1999.
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni '90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l'impostazione concertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell'impresa;
4. riconoscono che l'obiettivo di cui al punto precedente presuppone l'effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un'offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l'adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all'eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l'azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all'esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti - qualora adottati dalle imprese - e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all'oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all'interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante - così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni - dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro - da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta - per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;
11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
- dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell'ambito della dotazione annuale prevista dal CCNL;
- ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
- assicurando la piena applicazione delle garanzie di Legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni delle Parti
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese creditizie meridionali, auspicano che, nell'ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L'ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le imprese a valutare con la massima attenzione l'istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
B) Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l'approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall'Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l'economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d'impresa è "l'integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)".
Ne consegue che "affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell'ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile".
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell'ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d'impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
- analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
- nonché di sviluppare l'analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il "valore" dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
> relazioni sindacali ai vari livelli;
> assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
> salute e sicurezza sul lavoro;
> formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
> sviluppo delle competenze e crescita professionale;
> pari opportunità professionali;
> comunicazione interna alle imprese;
> work life balance;
> salvaguardia dell'ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
> iniziative a favore di disabili;
> iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
> azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
> gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.
Il testo dell'Accordo sarà inserito in fase di stampa
Il testo dell'Accordo sarà inserito in fase di stampa
Appendice n. 10 - Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito (F.O.C.)
Roma, 31 maggio 2012
Regolamento
Art. 1 - Denominazione e finalità
1. Il "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito" (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il CCNL 10 gennaio 2008, prorogato con l'Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall'art. 12 dell'accordo di rinnovo.
2. Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l'equità del contributo al Fondo stesso.
3. Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.
Art. 2 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che
- ai sensi dell'art. 3 del relativo Statuto - tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.
Art. 3 - Comitato di Gestione della Sezione Speciale
1. Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell'ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all'erogazione delle prestazioni del Fondo.
2. Nell'ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell'Ente.
3. L'attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l'anno solare.
4. La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2022, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all'art. 1 e fermo, comunque, l'espletamento delle residue attività connesse all'operatività del Fondo.
Art. 4 - Alimentazione della Sezione Speciale -Contributi dei lavoratori
1. Il Fondo, come stabilito dall'art. 12 dell'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1º gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2022, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d'anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.
3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d'orario di cui all'art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all'art. 50*. Con riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell'orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d'orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del CCNL 10 gennaio 2008, prorogato con l'Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.
Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.
I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall'Azienda.
4. I contributi sono versati - sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare - dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell'organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. Limitatamente all'anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
_______________
* Rispettivamente art. 104 e art. 59 del presente testo coordinato
Art. 5 - Mancato/Ritardato versamento
1. Tutti i versamenti - di cui all'art. 4 che precede - devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.
2. Trascorso il termine utile per il versamento, l'Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l'applicazione, dandone comunicazione all'Azienda.
Art. 6 - Prestazioni a favore delle Aziende
1. Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1º gennaio 2012 - 31 dicembre 2022.
2. Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
- donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);
- disabili;
- lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a 3.500 euro.
3. Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.
4. La prestazione richiesta dall'Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.
5. Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.
Art. 7 - Domanda di accesso alla prestazione
1. L'Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.
2. Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall'art. 4.
3. Le domande inoltrate dalle Aziende per l'accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l'ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.
Art. 8 - Criteri di erogazione delle prestazioni
1. Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare - entro 30 giorni dalla presentazione - l'istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:
- il regolare versamento del contributo annuo da parte dell'Azienda richiedente;
- la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all'art. 6;
- la titolarità in capo all'Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;
- in generale, la completezza della documentazione inoltrata.
2. Qualora sia riscontrata l'incompletezza, l'inesattezza o, comunque, l'irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all'Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.
3. Il Comitato di Gestione, sulla base dell'istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all'Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.
4. L'Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all'atto della domanda, l'avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.
5. L'Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.
6. Il Fondo eroga all'Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall'art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:
- il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall'assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell'Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;
- i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell'Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell'Azienda;
- nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all'Azienda in un'unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall'Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.
Art. 9 - Impiego dei contributi e spese di gestione
1. Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell'art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l'attività svolta dal Fondo.
2. Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.
1. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d'esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.
2. Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull'eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.
Art. 11 - Comunicazioni e recapiti
1. Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.
Art. 12 - Privacy e trattamento dei dati personali
1. In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del D.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di Legge e del Garante per la privacy.
1. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l'intesa del 4 dicembre del 1998*.
2. Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all'impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
_______________
* Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.
* * *
Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all'emanazione della normativa di recepimento dell'Accordo quadro 8 luglio 2011.
Chiarimento a verbale
Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l'invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le "figure apicali", a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure "più rilevanti aziendalmente", a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.
* * *
VERBALE INTERPRETATIVO 20/01/2014
il 20 gennaio 2014
(Omissis)
Premesso che
- con l'art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione - F.O.C. Nella medesima disposizione è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito - Enbicredito;
- il 31 maggio 2012, le Parti hanno sottoscritto il Regolamento disciplinante il funzionamento del Fondo (di seguito il Regolamento) ed il 5 ottobre 2012 hanno concordato le modifiche allo Statuto di Enbicredito necessarie in conseguenza della istituzione del F.O.C.;
- il 26 marzo 2013, con l'insediamento dei nuovi Organismi di governo e controllo di Enbicredito, si è avviata la fase operativa dell'attività del Fondo per l'Occupazione;
- le Parti ritengono opportuno integrare le disposizioni vigenti con taluni chiarimenti applicativi nell'ottica di meglio cogliere le finalità del Fondo per l'Occupazione;
tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:
1. Le prestazioni del F.O.C. riguardano esclusivamente le assunzioni/stabilizzazioni di personale da inquadrare nell'ambito delle aree professionali di cui al Cap. XIII del CCNL 19 gennaio 2012 e fintanto che permanga tale inquadramento.
2. Per stabilizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Regolamento, si intende l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale sia intercorso, o intercorra - nell'ambito della medesima azienda o di altra azienda del medesimo Gruppo bancario - un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), purché:
a) i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento sussistano quantomeno al momento dell'instaurazione del predetto rapporto non a tempo indeterminato;
b) il rapporto di lavoro non a tempo indeterminato si sia concluso entro i 12 mesi precedenti all'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al fine di favorire il contributo del settore bancario alla ripresa dell'occupazione nel Paese, il F.O.C. potrà erogare le prestazioni anche nelle ipotesi di assunzione e/o stabilizzazione - previste da specifici accordi aziendali o di gruppo - di lavoratori provenienti da altri settori produttivi, intendendosi per tali quelli che applicano normative collettive diverse (settore industria, commercio, etc.) da quella del credito. In questi casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Regolamento in tema di identificazione delle condizioni in cui devono trovarsi gli interessati.
4. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento al momento dell'instaurazione del rapporto, le prestazioni del Fondo potranno essere erogate anche per i contratti di apprendistato professionalizzante instaurati prima del 1º gennaio 2012 e "trasformati" dopo tale data.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, le prestazioni saranno erogate alle aziende secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 6, primo e secondo alinea del Regolamento, prendendo a riferimento la data di "trasformazione" del rapporto.
6. Per l'individuazione delle "aree geograficamente svantaggiate", ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, terzo alinea, del Regolamento, è confermato il riferimento alla regolamentazione emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, segnatamente, del D.M. 13 novembre 2008 in base al quale "Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2008 in tutte le regioni e province autonome". In considerazione della sopravvenuta abrogazione del richiamato riferimento normativo si fa riserva di introdurre successivamente criteri diversi per l'individuazione delle "aree geograficamente svantaggiate", anche alla luce di provvedimenti legislativi/regolamentari che dovessero essere emanati in materia.
7. In sede di istruttoria di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento, al Comitato di gestione verrà fornito il dato relativo al contributo versato da ciascuna azienda, per quanto dovuto all'atto della domanda, ripartito come segue: contributo (indicativo) 4%; dirigenti; quadri direttivi, aree professionali. I dati di cui sopra costituiscono informazioni riservate a tutti i conseguenti effetti.
OMISSIS: bozza delibera del Comitato di gestione di Enbicredito in tema di prestazioni del FOC - Presentazione delle domande e erogazione delle prestazioni - Indicazioni operative.
* * *
Il 25 novembre 2015
(Omissis)
Premesso che
- con l'art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012, è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione - F.O.C. e si è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito - Enbicredito;
- con l'accordo 31 marzo 2015 di rinnovo del predetto CCNL, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l'operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;
- il punto 2 del citato accordo 31 marzo 2015 prevede che "Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, assunti a far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo, è attribuito uno stipendio nella misura mensile di euro 1.969,54, riferito alle tabelle in vigore dal 1º gennaio 2015, per quattro anni dalla data di assunzione, fermo quanto previsto dall'art. 46, comma 3, del CCNL 19 gennaio 2012 in tema di contribuzione datoriale del 4% alla previdenza complementare" e che "Nei confronti dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data di stipulazione del presente accordo l'incremento di cui al primo alinea del presente punto 2 sarà assicurato tramite prestazioni del F.O.C.";
- l'accordo 31 marzo 2015 ha istituito un apposito Gruppo paritetico - che ha avviato i lavori il 23 luglio 2015 - con l'incarico, tra l'altro, di definire quanto necessario per realizzare l'impegno di cui all'alinea che precede e di valutare "la rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato";
tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, si conviene quanto segue:
A) Livello retributivo di inserimento professionale
1. Ai lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio al 31 marzo 2015 compete un importo denominato "Integrazione ex F.O.C." a decorrere dal 1º aprile 2015 e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale.
2. "L'Integrazione ex F.O.C." è pari a euro 175,07 lordi mensili per tredici mensilità.
3. Le aziende erogheranno ai lavoratori di cui al primo comma l'importo di cui al comma che precede con le competenze mensili a far tempo dal mese di gennaio 2016. Con la medesima mensilità di gennaio 2016 le aziende corrisponderanno, in un'unica soluzione, anche l'importo arretrato relativo al periodo 1º aprile - 31 dicembre 2015.
4. I medesimi importi:
- non sono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare;
- competono pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello retributivo di inserimento professionale e/o alla corresponsione del medesimo in misura ridotta.
1. A fronte delle erogazioni di cui all'art. 1, il F.O.C. riconosce all'azienda le seguenti prestazioni:
- 3.145,84 euro annui (2.419,88 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto ante 1º gennaio 2015, ovvero assunto dal 1º gennaio al 31 marzo 2015 senza diritto per l'azienda all'esonero contributivo di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2.554,56 euro annui (1.965,05 euro per il 2015), per ciascun lavoratore non apprendista con contratto a tempo indeterminato, assunto dal 1º gennaio al 31 marzo 2015 per il quale l'azienda abbia diritto all'esonero contributivo di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al termine dell'esonero contributivo triennale sarà assicurato l'importo di cui all'alinea che precede;
- 2.800,59 euro annui (2.154,30 euro per il 2015), per ciascun apprendista.
2. Tali prestazioni sono determinate tenendo conto della differenza tra lo stipendio del livello retributivo di inserimento professionale ex CCNL 2012 e quello stabilito dall'accordo del 2015, dei connessi oneri di Legge e degli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare nella misura del 4%.
3. Detti importi sono riproporzionati nei casi di cui all'art. 1, comma 4, secondo alinea e sono ridotti degli eventuali minori oneri sostenuti dall'azienda, ivi compresi quelli che la stessa ha titolo di porre a carico e/o recuperare da soggetti terzi.
1. Le aziende, al fine di percepire le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono tenute a comunicare al F.O.C., utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, le seguenti informazioni relative a ciascun lavoratore interessato:
A) nel mese di gennaio 2016:
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- tipologia contrattuale (a tempo indeterminato o apprendistato);
- eventuale diritto all'esonero contributivo di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- data di assunzione;
- termine ultimo di applicazione del livello retributivo di inserimento professionale;
- costo sostenuto dall'azienda per l'erogazione "dell'Incremento ex F.O.C.", tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2015.
B) Nel mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2016:
- le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);
- costo sostenuto dall'azienda per l'erogazione "dell'Incremento ex F.O.C.", tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, per il periodo 1º gennaio - 30 novembre;
- eventuali variazioni rispetto a quanto già comunicato (quali, ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, venir meno dell'applicazione del livello retributivo di inserimento professionale).
C) Nel mese di gennaio di ciascun anno a partire dal 2017:
- le informazioni previste dai primi sei alinea della lett. A);
- costo sostenuto dall'azienda per l'erogazione "dell'Incremento ex F.O.C.", tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, per la mensilità di dicembre e per la tredicesima dell'anno precedente.
2. È in facoltà del Comitato di Gestione di Enbicredito procedere a verifiche in ordine a quanto sopra, anche richiedendo all'azienda la relativa documentazione.
1. Sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 3 il F.O.C. eroga a ciascuna azienda:
- quanto dovuto ai sensi della lett. A), dell'art. 3 entro il mese di marzo 2016;
- quanto dovuto ai sensi della lett. B), dell'art. 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno;
- quanto dovuto ai sensi della lett. C), dell'art. 3 entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Nel caso in cui le comunicazioni non pervengano nei termini indicati, ma comunque entro 3 mesi dalla scadenza degli stessi, il F.O.C. provvederà alle relative erogazioni entro 30 giorni dal loro ricevimento.
B) Rimodulazione delle prestazioni F.O.C. e Legge di stabilità 2015
1. Per le assunzioni/stabilizzazioni effettuate dal 1º aprile al 31 dicembre 2015, oggetto delle prestazioni del F.O.C. di cui all'art. 6 del Regolamento 31 maggio 2012, i relativi importi sono ridotti del 50% in ciascuno dei casi in cui l'azienda abbia titolo all'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 118 e commi 121-124, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Ai fini di cui al comma che precede le aziende sono tenute a comunicare al F.O.C. - utilizzando le modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile - la titolarità del diritto al predetto esonero contributivo per le assunzioni/stabilizzazioni per le quali è presentata domanda di prestazione al F.O.C.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti proseguiranno a partire dal gennaio 2016 gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dall'accordo 31 marzo 2015, per realizzarne le finalità nell'ambito delle complessive disponibilità del Fondo, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo.
In tale ambito valuteranno anche eventuali adeguamenti delle prestazioni del F.O.C. in presenza di proroga dell'esonero contributivo per il 2016.
* * *
Il 29 gennaio 2018
(Omissis)
Premesso che
- con l'art. 31 del CCNL 19 gennaio 2012 è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell'Occupazione - F.O.C. e si è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell'Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito - Enbicredito;
- con il CCNL 31 marzo 2015, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l'operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;
- con il CCNL 31 marzo 2015, le Parti hanno istituito un apposito Gruppo paritetico con l'incarico di definire quanto necessario per realizzare i seguenti impegni assunti in materia di Fondo per l'occupazione:
> utilizzo del F.O.C., anche in sinergia con il "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, con misure di sostegno:
- alla rioccupazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale e di quelli licenziati per motivi economici;
- alla solidarietà espansiva;
- alla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell'organizzazione del lavoro;
- ad iniziative mirate ad agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
> funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all'azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo "residuo";
> istituzione, nell'ambito dell'Ente bilaterale Enbicredito, di un'apposita "piattaforma" informatica per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito delle imprese del settore bancario;
- con il Verbale di accordo 25 novembre 2015, ABI e Organizzazioni sindacali, secondo le priorità dalle stesse individuate nell'incontro del 23 luglio 2015 del citato Gruppo paritetico, hanno adempiuto agli impegni previsti dal citato CCNL, con riferimento all'intervento del F.O.C. in favore dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data del 31 marzo 2015 ed alla rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla Legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, impegnandosi anche a proseguire gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dal CCNL;
- in esito ai predetti lavori, riaffermata la volontà delle Parti di sviluppare sinergie in materia di politiche attive per l'occupazione, si è concordato su quanto disciplinato nel presente Verbale di accordo che trova applicazione nei confronti delle imprese conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;
tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Verbale di accordo, si conviene, in via sperimentale per l'anno 2018, quanto segue:
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 11, primo alinea, del CCNL 31 marzo 2015, il F.O.C. provvede ad erogare all'impresa che assume con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del CCNL citato, i lavoratori destinatari dell'assegno emergenziale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, un importo (c.d. "premio all'assunzione") di:
- € 60.000, laddove l'assunzione intervenga nei primi 12 mesi dall'ingresso nella Sezione emergenziale;
- € 30.000, laddove l'assunzione intervenga nel successivo periodo di permanenza nella Sezione emergenziale.
2. Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, l'impresa deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. entro 30 giorni dalla data di superamento del periodo di prova dell'interessato -attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile - fornendo le seguenti informazioni per ciascun lavoratore assunto:
a) nome, cognome e codice fiscale;
b) data di assunzione;
c) documentazione attestante la titolarità dell'assegno emergenziale;
d) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
3. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica alle imprese interessate l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
4. La prestazione di cui al comma 1 assorbe quella prevista dall'art. 32, comma 5, del CCNL 31 marzo 2015 ed è erogata dal Fondo in tre tranches di pari importo, secondo le seguenti modalità:
- il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall'assunzione per la quale la domanda è stata accolta, ferma la permanenza in servizio del lavoratore;
- i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del lavoratore.
Ai fini di cui sopra, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al F.O.C. l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con gli interessati.
5. Il premio all'assunzione di cui al comma 1 compete - nelle misure e con le cadenze temporali previste dal presente articolo - anche all'impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del CCNL 31 marzo 2015, lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei CCNL di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
Norma Transitoria
All'impresa che assuma, entro il 2018, con contratto a tempo indeterminato, un lavoratore che abbia diritto all'assegno emergenziale alla data del 31 dicembre 2017, anche in caso in cui la relativa delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva spetta in ogni caso il "premio all'assunzione" nella misura di cui al comma 1, primo alinea.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, nei confronti dei soggetti destinatari dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà, che abbiano fruito dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all'art. 12, lett. b) del D.M. 83486/2014 e non abbiano occupazione "stabile" al termine del periodo di permanenza nella Sezione emergenziale, il F.O.C. eroga ai soggetti stessi le seguenti prestazioni:
- € 2.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all'art. 12, comma 3, lett. a), del D.M. 83486/2014;
- € 2.500 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all'art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. 83486/2014;
- € 3.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all'art. 12, comma 3, lett. c), del D.M. 83486/2014.
L'importo della prestazione mensile di cui sopra non può comunque risultare superiore all'importo complessivo, comprensivo dell'indennità NASPI, percepito dall'interessato nell'ultimo mese di spettanza dell'assegno emergenziale. La predetta prestazione, permanendo lo stato di disoccupazione, viene erogata per un periodo massimo di 12 mesi.
Tale previsione trova applicazione con riguardo ai soggetti che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di accordo, siano destinatari dell'assegno emergenziale del Fondo di solidarietà o lo divengano successivamente.
2. Per l'accesso alla prestazione di cui al comma che precede, il soggetto interessato deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. - attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile - entro 30 giorni dal venir meno del diritto all'assegno emergenziale, fornendo le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e codice fiscale;
b) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
c) documentazione attestante la titolarità, la misura dell'assegno emergenziale e il termine di percezione dello stesso;
d) documentazione attestante la fruizione di programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all'art. 12, lett. b) del D.M. 83486/2014;
e) documentazione comprovante lo stato di disoccupazione;
f) codice IBAN del c/c sul quale effettuare il versamento della prestazione.
3. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica agli interessati, entro il medesimo termine, l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
4. Il F.O.C. eroga le prestazioni di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, previa attestazione da parte dell'interessato della permanenza dello stato di disoccupazione nel periodo di riferimento. In caso di inadempimento dell'obbligo in questione, l'interessato decade dal diritto alla prestazione.
5. Nel caso in cui, durante i 12 mesi di cui al comma 1, gli interessati percepiscano redditi da lavoro, autonomo o dipendente, tali da far venire meno il diritto alla NASPI o ad altre forme pubbliche di sostegno al reddito per una durata inferiore al periodo residuo di prestazione erogabile, la prestazione F.O.C. si sospende per il periodo corrispondente. Laddove l'interessato dovesse trovarsi nuovamente in stato di disoccupazione, la prestazione F.O.C. - su richiesta dello stesso - riprende per il periodo residuo.
6. Il F.O.C. provvede ad erogare all'impresa che assume con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del CCNL 31 marzo 2015, i lavoratori destinatari della prestazione di cui al comma 1, un "premio all'assunzione" nella misura di € 15.000, da riconoscere in un'unica soluzione trascorsi 12 mesi dall'assunzione per la quale la domanda è stata accolta, ferma la permanenza in servizio del lavoratore. A tali fini, si applicano, per quanto compatibili, le previsioni dell'art. 1, commi 2 e 3.
7. Il premio all'assunzione di cui al comma 6 compete - nella misura e con la cadenza temporale ivi previste - anche all'impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del CCNL 31 marzo 2015, lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei CCNL di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
8. Per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 le Parti stimano un utilizzo delle dotazioni del F.O.C. non superiore al 15% delle giacenze al 31 dicembre 2017, fermo restando che, considerate le finalità delle norme, il Comitato di Gestione di Enbicredito potrà autorizzare prestazioni anche eccedenti tale misura.
Norma Transitoria
Nei confronti del lavoratore che abbia diritto all'assegno emergenziale alla data del 31 dicembre 2017, anche nel caso in cui la relativa delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva, le prestazioni di cui al presente articolo operano, in ogni caso, trascorsi due anni dall'ingresso nella sezione emergenziale, anche qualora l'interessato non abbia fruito di un programma di supporto alla ricollocazione professionale (OTP).
Art. 3 - Piattaforma per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 12, del CCNL 31 marzo 2015, Enbicredito realizzerà, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di accordo, una piattaforma informatica per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito delle imprese del settore bancario, dedicata - in fase di prima applicazione ed in via sperimentale - ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
2. La piattaforma, denominata "FOClavoro", sarà gestita per il tramite del sito internet www. enbicredito.org che sarà opportunamente implementato. Il Comitato di Gestione di Enbicredito stabilirà modalità e criteri di inserimento dei curricula trasmessi dai soggetti interessati, di comunicazione delle modifiche che dovessero tempo per tempo intervenire e di consultazione delle informazioni presenti in piattaforma. Alla piattaforma potranno accedere, con modalità che saranno definite da parte del Comitato di Gestione dell'Ente, i componenti del Comitato stesso, i lavoratori e le imprese di cui al comma che precede.
3. L'impresa, ferma l'autonomia della stessa nelle politiche di recruiting e nella definizione dei profili professionali ricercati, comunica (anche tramite link al proprio portale) a FOClavoro - utilizzando i canali informatici indicati da Enbicredito - ricerche di personale di potenziale interesse per i soggetti inseriti nella piattaforma.
4. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del CCNL 31 marzo 2015, secondo cui "le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le «posizioni» dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito» nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall'azienda".
Art. 4 - Intervento del F.O.C. in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, secondo alinea, del CCNL 31 marzo 2015, nel caso di contratti collettivi aziendali o di gruppo stipulati ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (contratti di solidarietà espansiva), il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, al lavoratore interessato da una riduzione stabile dell'orario di lavoro, un importo pari al 25% della retribuzione persa (calcolato secondo il comune criterio: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), in attuazione del comma 8 del citato art. 32.
2. Tale prestazione è riconosciuta fino alla maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia, fermo quanto previsto al comma 5, e comunque per un periodo massimo di 48 mesi; la prestazione è da riproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno.
3. Al fine di garantire al lavoratore la prestazione di cui al comma 1, il F.O.C. eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo.
4. Le Parti si danno atto che la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione lorda persa dal lavoratore è a carico del Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2 e dell'art. 10, comma 6, del medesimo decreto e che la stessa terrà conto della prestazione di cui al presente articolo al fine di evitare un doppio versamento contributivo. Qualora non intervenga il Fondo di solidarietà od intervenga solo parzialmente, si prevede la copertura da parte del F.O.C. Nei casi di cui al periodo che precede non opera quanto previsto dall'art. 32, comma 5, del CCNL 31 marzo 2015 per le corrispondenti assunzioni.
5. La prestazione di cui al comma 1 non compete nei casi di lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 148 del 2015.
6. Per ricevere la prestazione di cui sopra, l'impresa interessata presenta al F.O.C., a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, oltre il contratto collettivo aziendale o di gruppo, le domande relative ai lavoratori interessati da una riduzione stabile dell'orario di lavoro nell'anno precedente, attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile.
7. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, codice fiscale e retribuzione persa di ciascun lavoratore interessato;
b) onere relativo all'anno di riferimento;
c) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione;
d) numero dei lavoratori assunti sulla base dei predetti contratti di solidarietà espansiva.
8. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l'istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica all'impresa interessata l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
9. Il F.O.C. procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a versare all'impresa le prestazioni di cui al presente articolo relative all'anno precedente.
Conseguentemente, con la prima mensilità utile, l'impresa provvede a riconoscere ai lavoratori interessati l'importo annuo di cui al comma 1.
10. Per quanto attiene alle modalità per l'accesso alla prestazione di cui al comma che precede ed ai criteri per l'erogazione della stessa si applicano, -per quanto compatibili, le previsioni del Regolamento F.O.C. del 31 maggio 2012.
11. Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di destinare il 7% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017.
Art. 5 - Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, terzo alinea, del CCNL 31 marzo 2015, il F.O.C. provvede ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell'organizzazione del lavoro.
2. La prestazione di cui al comma che precede riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell'organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l'acquisizione delle relative conoscenze.
3. Tale prestazione è riconosciuta nella misura di € 80 per giornata/uomo, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- non finanziabilità da parte del Fondo di solidarietà per carenza di risorse ivi disponibili;
- insussistenza di altri finanziamenti riconosciuti all'impresa al medesimo titolo di cui al comma 2, fermo il Chiarimento delle Parti in calce al presente articolo;
- sottoscrizione di contratti collettivi aziendali o di gruppo che prevedano programmi di riconversione e riqualificazione professionale - coerenti con le Linee guida allegate - stipulati nell'ambito delle procedure contrattualmente previste rispettivamente dagli articoli 17, 20 e 21 del CCNL 31 marzo 2015 per i processi che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro, ferme le finalità di cui al comma 1.
4. Per l'accesso alla prestazione di cui al presente articolo, l'impresa presenta domanda al F.O.C. entro il 31 dicembre 2018 - attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile - corredata da una copia dell'accordo medesimo e del programma di formazione concordato, contenente le seguenti informazioni:
a) numero di lavoratori coinvolti nei programmi di formazione;
b) numero di giornate/uomo di formazione previste;
c) dichiarazione di conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3, primo e secondo alinea;
d) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
5. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare l'istruttoria formale della domanda verificando la regolarità della stessa e comunica all'impresa interessata l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra, con particolare riguardo alla registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di formazione effettuate.
6. Le domande inoltrate dalle imprese sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l'ordine di presentazione delle stesse. La prestazione viene erogata dal F.O.C. entro 30 giorni dal ricevimento di un'attestazione da parte dell'impresa interessata relativa all'avvenuta realizzazione dei programmi di formazione da esaurirsi entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale attestazione dovrà indicare nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori interessati.
7. Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di destinare il 10,5% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvederà a definire il plafond massimo che ciascuna impresa/gruppo potrà utilizzare a tali fini.
8. Il Comitato di Gestione di Enbicredito ha altresì facoltà di esaminare situazioni aziendali legate a condizioni di particolare criticità occupazionale per stabilire, per tali casi, criteri di precedenza per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo nonché il superamento delle percentuali di cui al comma 7.
Chiarimento delle Parti
Le Parti chiariscono che, nel caso di altri finanziamenti riconosciuti all'impresa al medesimo titolo di cui al comma 2 per importi inferiori all'importo definito dal comma 3, la prestazione di cui al presente articolo è riconosciuta fino a concorrenza con il predetto importo. In tal caso, la domanda di cui al comma 4, o l'attestazione di cui al comma 6, è integrata con l'indicazione dell'entità del finanziamento riconosciuto. Per quanto riguarda, in particolare, i finanziamenti a carico di FBA e Fondir si prende in considerazione l'importo derivante dall'avvenuta approvazione, da parte dei relativi organismi preposti, dei piani formativi successivamente all'emanazione dei bandi.
Art. 6 - Intervento del F.O.C. per agevolare l'Ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
1. Le Parti, alla luce di quanto affermato dalla Commissione Europea e dal MIUR, con particolare riguardo al Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 2017, n. 195, recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscono il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e delle imprese e l'importanza dell'istruzione e della formazione anche ai fini della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.
2. In tale prospettiva, le Parti ritengono importante contribuire allo sviluppo delle abilità delle persone, favorendo scelte consapevoli degli studenti nella prosecuzione degli studi e per la futura occupabilità, coerentemente con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi frequentato. In particolare, si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della predetta Carta che prevede di dare agli studenti "l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro".
3. Ciò posto, le Parti intendono agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro da parte degli studenti, anche con l'inserimento nei progetti formativi delle tematiche relative all'educazione finanziaria in coerenza con l'art. 24-bis del d.l. n. 237 del 2016, alla responsabilità sociale di impresa, riservando uno spazio all'approfondimento congiunto circa il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.
4. In considerazione e nel rispetto dei commi che precedono e in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, quarto alinea, del CCNL 31 marzo 2015, nel caso di progetti di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 come modificato e integrato dall'art. 1, commi 33 e segg. della l. 13 luglio 2015, n. 107, di cui le imprese/gruppi abbiano informato, anche con riferimento alle relative modalità di realizzazione, gli organismi sindacali aziendali/di gruppo o, ove presenti, gli organismi paritetici sulla formazione, il F.O.C. eroga all'impresa interessata un importo pari a € 100 per ciascuno studente coinvolto nel progetto, quale contributo alla determinazione di un "tutoraggio di qualità".
5. Per l'accesso alla prestazione di cui al comma 4, l'impresa presenta domanda al F.O.C. attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, fornendo la seguente documentazione:
a) copia della convenzione stipulata dall'impresa con indicazione delle finalità e della durata del percorso di alternanza e delle attività da svolgere durante l'esperienza;
b) documentazione attestante il numero degli studenti coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro;
c) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
6. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare l'istruttoria formale della domanda verificando la regolarità della stessa e comunica all'impresa interessata l'accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
7. La prestazione di cui al comma 4 è erogata dal Fondo in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di un'attestazione da parte dell'impresa interessata relativa all'avvenuta realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro.
8. Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di destinare l'1,1% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti, nell'adottare la disciplina di cui al presente articolo, hanno tenuto in considerazione che i progetti di alternanza scuola-lavoro, alla luce delle finalità degli stessi, non possono comportare attività lavorativa in senso proprio, tenuto conto dei chiarimenti del MIUR del marzo 2017.
1. Le prestazioni di cui al presente Verbale di accordo decorrono dal 1º gennaio 2018 e sono subordinate alla sussistenza delle disponibilità economiche del F.O.C.
2. Nel caso di interventi pubblici che dovessero essere introdotti per finalità analoghe a quelle di cui al presente Verbale di accordo, le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione.
3. La prestazione in favore dei lavoratori, di cui all'art. 4 del presente Verbale di accordo, non viene computata ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale.
4. Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 32, comma 11, del CCNL 31 marzo 2015 proseguirà l'attività per:
- valutare l'eventuale estensione ad altre fattispecie dell'ambito di operatività della piattaforma di cui all'art. 3 del presente Verbale di accordo;
- effettuare un monitoraggio entro il 31 ottobre 2018 sulle misure di cui al presente Verbale di accordo;
- valutare interventi per favorire un più efficace dialogo tra imprese del settore e Università.
5. Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente Verbale di accordo, presidiandone la realizzazione.
6. Le Parti nazionali, ad esito del monitoraggio di cui al comma 4, si incontreranno per valutare la prosecuzione delle prestazioni introdotte con il presente Verbale di accordo, nell'ambito di una più complessiva analisi dell'operatività del F.O.C. ai fini di una proroga della relativa attività oltre la data stabilità dall'art. 32 del CCNL 31 marzo 2015, anche tenuto conto del quadro normativo tempo per tempo vigente.
Allegato - Programmi di formazione - Linee guida
Ai fini dell'accesso alla prestazione di cui all'art. 5 del presente Verbale di accordo, i programmi di formazione condivisi nell'ambito degli accordi collettivi aziendali o di gruppo:
1. individuano specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale nella prospettiva di preservare l'occupabilità del personale coinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l'acquisizione delle relative conoscenze;
2. sono valutati preventivamente nell'ambito degli Organismi paritetici sulla formazione, ove presenti;
3. prevedono, anche in ragione dei contenuti e delle caratteristiche della formazione da erogare, una opportuna modulazione tra formazione "in aula" e altre modalità di formazione con l'ausilio di adeguata strumentazione, anche informatica;
4. si riferiscono ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e dall'addestramento per i neoassunti e dalla formazione c.d. obbligatoria non strettamente connessa al mutamento di mansioni;
5. prevedono la registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di formazione effettuate;
6. prevedono, in sede aziendale/di gruppo, una verifica di quanto stabilito dagli accordi anche con riferimento alla modulazione delle modalità di cui al punto 3.
* * *
VERBALE DI INCONTRO 25/02/2019
Il 25 febbraio 2019, in Roma
(Omissis)
considerato
- quanto condiviso tra le Parti con i Verbali di accordo del 27 dicembre 2018, 28 gennaio 2019 e 25 febbraio 2019;
- quanto emerso in occasione della riunione del Gruppo di lavoro ABI/Organizzazioni sindacali del 13 novembre 2018, relativa al monitoraggio dei nuovi ambiti di operatività del Fondo Nazionale per il sostegno dell'occupazione (F.O.C.) di cui al Verbale di accordo 29 gennaio 2018, ove è stata anche confermata la rilevanza delle innovative soluzioni individuate con la richiamata intesa di gennaio 2018;
si danno atto che
in attesa di quanto verrà definito dalle Parti nazionali, prosegue l'operatività del F.O.C. - ivi inclusa quella relativa agli ambiti di intervento di cui al citato Verbale di accordo 29 gennaio 2018, ferma la sua natura sperimentale - con le modalità di funzionamento e di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018.
Appendice n. 11 - Accordo quadro sugli assetti contrattuali, regole per un contratto sostenibile
Il 24 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori.
Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratterizzato, nell'ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali.
In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.
Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, l'attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese.
La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazione dell'operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell'ambito di un modello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore.
A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l'attuale crisi finanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento.
L'attuale andamento dell'economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l'occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per l'occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.
Va in questa direzione l'iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in "Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto creditizio e finanziario", nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori.
Le Parti, attesa l'autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei CCNL 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.
Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo "2. Assetti contrattuali" del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di "Politica dei redditi e dell'occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo", nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del CCNL 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del CCNL 10 gennaio 2008 e quant'altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
Art. 1 - Assetti della contrattazione collettiva
Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008.
- un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla Legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti da detto CCNL.
I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all'accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal CCNL di categoria, secondo le modalità e gli ambiti disciplinati dal CCNL stesso.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 2 - Indice inflattivo e verifica degli scostamenti
Per la dinamica degli effetti economici del CCNL, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l'indice previsionale relativo all'andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo CCNL.
Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significatività, tra l'inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del CCNL.
L'eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le Parti, ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e reddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell'applicazione dell'indice previsionale alle componenti della retribuzione.
Art. 4 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la "saldatura" tra un CCNL in scadenza e quello successivo.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Qualora l'inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà - a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali - l'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 2, della L. 12-6-1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del CCNL medesimo.
La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010.
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l'accordo per il rinnovo del CCNL.
Art. 5 - Secondo livello di contrattazione
I contratti di secondo livello di cui all'art.1, secondo alinea, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di Legge in materia.
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede.
I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell'azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.
La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l'azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010.
Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all'art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all'alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell'accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali.
In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimento di un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.
L'adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell'impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.
Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.
Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.
Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.
Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all'art. 26 del DL n. 98 del 2011.
Art. 6 - Forme di bilateralità
Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all'insegna dell'etica, del rigore e della trasparenza, dal CCNL stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).
Più in dettaglio, nei CCNL in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull'andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.
Art. 7 - Rispetto delle regole
Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione.
In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le previsioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto, allo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.
Le Parti assumono il comune impegno a rispettare ed a far rispettare ad ogni livello ed in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma determinazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali.
* * *
All'art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4º comma:
4. Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali - e comunque per un massimo di quattro anni - trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.
Appendice n. 12 - Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro
Il 8 febbraio 2017, in Roma
(Omissis)
premesso che
- le Parti stipulanti il presente Accordo intendono valorizzare, implementare, diffondere e rendere quanto più effettiva ed efficace l'applicazione dei principi del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 e dell'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 2015, attraverso l'individuazione di azioni e comportamenti atti a favorire lo sviluppo di politiche commerciali sostenibili, rispettose della dignità dei lavoratori e delle esigenze della clientela, secondo gli impegni ivi declinati:
> favorire il rispetto di valori etici fondamentali quali la dignità, la responsabilità, la fiducia, l'integrità e la trasparenza;
> promuovere comportamenti coerenti con i principi sopra richiamati in riferimento alle attività di indirizzo, pianificazione, coordinamento e controllo delle politiche commerciali adottate, anche attraverso un'adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione;
> ricondurre ai predetti valori eventuali comportamenti difformi.
A tali principi, considerando anche il Chiarimento a verbale e la Raccomandazione delle Osl in calce all'art. 51 del CCNL citato, dovranno ispirarsi le politiche commerciali delle imprese che applicano il CCNL medesimo, anche in riferimento al profilo di coerenza necessario tra le stesse e le specificità della clientela di riferimento, prestando anche attenzione al clima aziendale;
- in occasione della definizione del testo coordinato del richiamato CCNL, le Organizzazioni sindacali, anche in considerazione di quanto realizzato presso taluni gruppi bancari e imprese del settore, hanno chiesto ad ABI di sviluppare un confronto allo scopo di definire un Accordo nazionale in materia di politiche commerciali e di organizzazione del lavoro;
- ABI si è dichiarata disponibile in tal senso, sottolineando l'importanza di individuare possibili iniziative che riaffermino i valori etici cui ispirare i rapporti tra le imprese bancarie, il personale e la clientela;
- al riguardo, si è svolto tra le Parti nazionali un ampio ed intenso confronto, anche tramite un'apposita Commissione costituita pariteticamente tra le stesse, volto a condividere principi e criteri di comportamento il più possibile comuni e condivisi da parte delle imprese del settore.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue.
1. Ambito di applicazione
Il presente Accordo si applica alle imprese conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale.
Fermo quanto sopra:
- nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali non siano già stati definiti specifici accordi in materia, nel rispetto della relativa autonomia, sarà valutata la definizione di accordi;
- nelle imprese o gruppi di imprese presso i quali siano già stati sottoscritti specifici accordi in materia si procederà, nel rispetto della relativa autonomia, a valutare i raccordi che si rendessero necessari con il presente Accordo.
Ai fini di cui ai precedenti alinea, si procederà, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ad un incontro in sede aziendale o di gruppo con gli organismi sindacali competenti.
2. Quadro normativo eteronomo di riferimento
Il presente Accordo deve avere a riferimento puntuale il quadro legislativo e normativo applicabile che costituisce un sistema di regole, provenienti dalle competenti Istituzioni europee e nazionali, particolarmente ampio e complesso, in continua evoluzione e quindi soggetto a successive modificazioni da parte delle predette Autorità.
3. Obiettivi, principi e valori
Le Parti intendono:
- riaffermare la centralità del settore bancario ed il suo fondamentale ruolo a sostegno dell'economia del Paese ed a tutela del risparmio, nell'interesse delle famiglie, delle imprese e dei territori;
- rafforzare la reputazione complessiva e la fiducia verso le imprese del settore e valorizzare il ruolo fondamentale dei lavoratori;
- individuare principi e valori che risultino di indirizzo e prevenzione per il miglioramento costante della qualità dei rapporti fra banche, personale e clientela e del clima lavorativo;
- affermare la necessità di un'organizzazione del lavoro trasparente e sostenibile, che individui con chiarezza le responsabilità operative ai vari livelli e che sia coerente con le finalità del presente Accordo;
- diffondere, quali valori positivi nei confronti di tutti i portatori di interesse, la cultura delle regole e della prevenzione dei comportamenti eventualmente non conformi, individuando, in tale ambito, misure che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori in tema di clima aziendale e relazioni interne, tenendo altresì presente che i processi di vendita dipendono anche dal modello di servizio scelto da ciascuna banca;
- orientare l'evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile.
Posto quanto sopra, le Parti si riconoscono nei seguenti principi e valori:
- le imprese, nel perseguire i propri obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all'eccellenza delle performance, in termini di "qualità e valore" dei prodotti e servizi offerti, avendo a riferimento il ruolo fondamentale di tutela del risparmio e di sostegno dell'economia;
- politiche commerciali responsabili e sostenibili, coerenti con i valori etici e di integrità fondamentali, favoriscono il raggiungimento nelle imprese degli obiettivi di produttività/redditività anche nel medio/lungo periodo, nell'interesse comune di imprese, lavoratori e clientela;
- la centralità dei clienti e la qualità dei prodotti offerti, la trasparenza delle condizioni ed una adeguata consulenza, nel pieno rispetto delle norme tempo per tempo vigenti e delle regolamentazioni aziendali, sono elementi necessari per lo sviluppo di una azione commerciale sostenibile;
- il ruolo centrale delle risorse umane e l'obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per uno sviluppo sostenibile delle banche, anche al fine di consentire alle stesse di continuare a svolgere efficacemente il proprio ruolo a sostegno dell'economia;
- il rispetto della persona quale principio imprescindibile e condiviso cui orientare l'azione commerciale, da perseguire a ogni livello dell'organizzazione, attraverso soluzioni e modalità di lavoro finalizzate a favorire un clima aziendale positivo in cui, fermo il rigoroso rispetto di tutte le normative regolamentari, di Legge e di contratto vigenti, si rafforzino il rispetto e la professionalità e si migliori la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti;
- le attività delle imprese del settore e la relativa organizzazione del lavoro assumono a riferimento valori e principi fondamentali quali: onestà, lealtà, trasparenza, equità, rispetto, libertà, fiducia e professionalità.
Pertanto, le Parti ritengono opportuno che le imprese destinatarie del presente Accordo, nella definizione delle politiche commerciali, tengano in considerazione i seguenti profili generali:
a) tutela del risparmio e diffusione della cultura finanziaria anche attraverso strumenti che, nel rispetto delle norme, favoriscano le migliori condizioni di chiarezza, trasparenza e di conoscenza della clientela in campo finanziario;
b) compatibilità con le strategie di medio e lungo periodo volte alla fidelizzazione e allo sviluppo della clientela;
c) peculiarità di mercato in cui operano le diverse imprese e le relative aree di business;
d) aspetti qualitativi relativi alla soddisfazione della clientela;
e) rispetto della dignità dei lavoratori e valorizzazione della loro professionalità;
f) coerenza dell'organizzazione del lavoro con i principi declinati nel presente Accordo.
4. Informazione, formazione e comunicazione
Il presente Accordo si prefigge lo scopo di:
- favorire una diffusa cultura sul tema delle politiche commerciali sostenibili attraverso l'informazione, la formazione e la comunicazione, a sostegno di un'adeguata conoscenza della normativa vigente in materia, dei principi e dei valori etici e di integrità condivisi, curando l'informazione, la formazione (anche con accordi specifici), il costante aggiornamento del personale - con particolare riferimento a quello impegnato nelle attività di vendita, di coordinamento e di direzione - e i criteri di comunicazione;
- mirare a sviluppare, tramite un'adeguata formazione e secondo i vari livelli di responsabilità, le competenze necessarie di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridica al fine di favorire l'adozione di comportamenti professionali, rispettosi delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Accordo e dagli accordi aziendali.
Pertanto, le Parti convengono che le imprese e i gruppi:
- si impegnino alla più ampia diffusione della conoscenza della normativa sovranazionale, nazionale e contrattuale in materia, con istruzioni chiare ed esaurienti anche sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela;
- si impegnino alla più ampia diffusione della conoscenza dei principi generali di responsabilità sociale e di sostenibilità, dei codici etici, nonché alla puntuale divulgazione dei contenuti del presente Accordo e degli accordi aziendali in materia, in particolare nei confronti dei ruoli di coordinamento;
- dedichino, per il personale impegnato nella rete in attività di vendita, specifica attenzione alla formazione ai fini di una corretta attività di valutazione, nel caso di prodotti finanziari, della "propensione al rischio" del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- dedichino al medesimo personale una formazione continua, specifica e specialistica nell'ambito della dotazione annuale prevista dal CCNL, sul presupposto che la formazione rappresenta un elemento di imprescindibile importanza per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze di natura relazionale, manageriale e gestionale delle figure coinvolte nei processi di carattere commerciale e per accrescere la capacità competitiva delle banche;
- sviluppino una consapevole partecipazione di tutti i lavoratori alla vita aziendale anche per favorire un positivo clima aziendale di rispetto, fiducia e coesione, favorendo la collaborazione tra colleghi nella logica di alimentare lo spirito di squadra ed eventualmente prevedendo appositi momenti di comunicazione interna per dare opportuna evidenza al canale "dell'ascolto attivo";
- sviluppino una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dei lavoratori per il supporto dell'azione commerciale, promuovendone un corretto utilizzo e la reciproca conoscenza tra le diverse professionalità e competenze;
- sviluppino l'adozione di comportamenti positivi attraverso l'analisi di "buone pratiche" coerenti con il presente Accordo nell'ambito di casistiche lavorative specifiche e con il coinvolgimento attivo dei lavoratori.
Le Parti si attiveranno affinché la formazione sulle tematiche previste dal presente Accordo sia finanziata da parte dei Fondi Interprofessionali (FBA e FONDIR) e del Fondo di solidarietà di settore.
5. Comunicazione interna, monitoraggio e analisi dei dati commerciali
Il presente Accordo mira a indirizzare verso modalità razionali e trasparenti il monitoraggio e l'analisi dei dati commerciali allo scopo di raggiungere gli obiettivi perseguiti con lo stesso.
Pertanto, le Parti convengono che nelle imprese destinatarie del presente Accordo:
- le comunicazioni aziendali siano improntate al rispetto della normativa vigente, senza messaggi che possano risultare fuorvianti o vessatori nei confronti dei lavoratori e lesivi della loro dignità e professionalità;
- le riunioni di orientamento commerciale siano effettuate nel rispetto delle norme sulla prestazione lavorativa;
- il monitoraggio per la verifica degli andamenti commerciali sia attuato tramite modalità strutturate, al fine di inibire, ai vari livelli, condotte improprie ed indebite pressioni, contrarie ai principi, alle norme e alle regolamentazioni aziendali e lesive della dignità e professionalità dei lavoratori;
- la rilevazione dei dati commerciali, finalizzata anche a dare riscontro al personale circa il proprio posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati, sia effettuata, di norma, attraverso l'utilizzo degli strumenti approntati e messi a disposizione dall'azienda, evitando gli abusi, l'eccessiva frequenza e le inutili ripetizioni.
6. Segnalazioni interne
Il presente Accordo intende sostenere e diffondere, fermo il quadro normativo di riferimento in tema di segnalazioni interne, modalità di "ascolto attivo" di miglioramento del clima aziendale, anche con riferimento alle segnalazioni di eventuali comportamenti non conformi con i principi ed i valori condivisi con l'Accordo medesimo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per i segnalanti.
7. Responsabilità e tutele
Il presente Accordo ha l'obiettivo di favorire la migliore applicazione di quanto disciplinato dal CCNL in materia di responsabilità e tutele, assicurando la piena applicazione delle garanzie di Legge e di contratto a sostegno, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Pertanto, nel rispetto di quanto disciplinato dagli articoli 42 e 43 del CCNL 31 marzo 2015 - rispettivamente in materia di tutele per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni e responsabilità civile verso terzi, che costituisce un quadro di tutele ampio ed esauriente - le Parti raccomandano alle imprese di anticipare - con la massima ampiezza possibile, nelle situazioni caratterizzate da significativi elementi oggettivi di riscontro e per tutti i gradi di giudizio - le spese legali ai lavoratori chiamati in causa nei casi riconducibili alle citate norme contrattuali.
Le Parti si danno atto che il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali di per sé non determina una valutazione negativa e non costituisce inadempimento del dovere di collaborazione attiva ed intensa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 75 e 38, comma 2, del CCNL 31 marzo 2015.
8. Retribuzione variabile - Sistemi incentivanti e iniziative commerciali
Il presente Accordo mira a far si che le prassi ed i comportamenti operativi aziendali, anche per quanto concerne i sistemi incentivanti e le iniziative commerciali, siano pienamente aderenti al quadro normativo applicabile di cui al Punto 2. che precede, nonché al CCNL ed a quanto previsto dal presente Accordo.
Le Parti ribadiscono che, per la loro importanza ai fini di orientare i comportamenti dei lavoratori verso la clientela e le relazioni interne, le disposizioni di cui agli articoli 48 (Premio aziendale), 51 (Sistema incentivante) e 52 (Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante) del CCNL 31 marzo 2015 trovino piena e puntuale applicazione.
In particolare, le Parti richiamano quanto stabilito dal Chiarimento a verbale in calce all'art. 51 del CCNL 31 marzo 2015 secondo cui "Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell'ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella normativa comunitaria sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d'Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione".
Inoltre, in tema di premio variabile di risultato, l'art. 52, comma 3, del medesimo CCNL prevede che "I criteri di determinazione dell'elemento retributivo di cui sopra, dovranno altresì rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca d'Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione".
Le Parti sottolineano che i sistemi incentivanti:
- devono essere fondati su criteri "realistici", equi e trasparenti, basati sul medio e lungo termine così come su obiettivi sostenibili, sia di carattere quantitativo che qualitativo, ponendo, in particolare, la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi e di eventuale variazione degli stessi;
- dovranno prevedere un'assegnazione chiara degli obiettivi da parte delle competenti funzioni aziendali, sia per quanto riguarda le regole che gli strumenti messi a disposizione, valorizzando il lavoro di squadra e la professionalità dei singoli lavoratori.
Le Parti raccomandano alle imprese di rendere un'informativa annuale di sintesi agli organismi sindacali aziendali o di gruppo sulle iniziative commerciali effettuate nel periodo.
Nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale nazionale le Parti affronteranno la tematica del sistema incentivante alla luce della prima fase applicativa di quanto previsto dal presente Accordo.
9. Commissione nazionale e organismi bilaterali aziendali o di gruppo
Con il presente Accordo si intende istituire una Commissione bilaterale nazionale definendone struttura, regole di funzionamento e compiti con l'obiettivo di indirizzare, favorire e monitorare l'attuazione coerente di quanto previsto dall'Accordo - anche attraverso una opportuna interlocuzione con gli organismi aziendali o di gruppo costituiti - acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente realizzare iniziative congiunte in materia di:
- politiche commerciali;
- informazione, formazione e comunicazione;
- sistemi di incentivazione.
Le Parti provvederanno a definire congiuntamente il Regolamento della Commissione nazionale la cui attività verrà avviata entro il 31 maggio 2017. Le Organizzazioni sindacali procederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel numero massimo di 2 per ciascuna Sigla. La Commissione si riunirà con cadenza almeno annuale per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti.
Nell'ambito della medesima Commissione nazionale, le Parti avvieranno una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto del presente Accordo, puntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziaria etica e responsabile, sull'informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un'ottica prioritaria di prevenzione.
La Commissione nazionale sarà anche sede per lo svolgimento di momenti di confronto ove sorgano significative questioni riferite a fattispecie di rilievo, di carattere generale e non relative a singoli casi - da prospettare in forma aggregata e anonima - che non abbiano trovato composizione nelle sedi aziendali o di gruppo, in merito all'applicazione del presente Accordo.
La Commissione nazionale redigerà una relazione annuale relativa alla propria attività ed alle fattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di diffusione delle buone pratiche.
Presso le imprese o gruppi - che non vi abbiano già provveduto - verrà avviato il confronto per la costituzione, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, di commissioni o organismi bilaterali di confronto in sede aziendale o di gruppo e di interlocuzione con la Commissione nazionale sui temi dell'Accordo.
Presso le imprese che occupano fino a 1.500 dipendenti e che non facciano parte di gruppi bancari, ovvero in quelle in cui non si raggiunga l'intesa per la costituzione delle predette commissioni/organismi bilaterali aziendali/di gruppo, in luogo delle medesime si procederà a momenti di confronto, con cadenza almeno annuale, sulle tematiche del presente Accordo.
Negli ambiti di cui sopra verranno esaminate le segnalazioni provenienti dai lavoratori, tramite gli organismi sindacali, con le modalità definite in sede aziendale o di gruppo.
Le imprese o la capogruppo provvederanno ad informare, con le modalità definite in sede aziendale o di gruppo, gli organismi sindacali circa le eventuali misure adottate relativamente alle tematiche oggetto di segnalazioni, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla rimozione di comportamenti difformi o anomali.
Al fine di favorire l'interlocuzione sulle tematiche del presente Accordo, ciascuna impresa o capogruppo individuerà un referente - dotato delle facoltà proprie del ruolo - nell'ambito della funzione risorse umane/relazioni sindacali, che potrà farsi supportare, di volta in volta, dalle funzioni competenti che, per le materie cui sono preposte, siano necessarie a garantire l'efficacia del presente Accordo.
10. Benessere sui luoghi di lavoro
Il presente Accordo mira a favorire un clima collaborativo e costruttivo nei luoghi di lavoro.
Le Parti avvieranno, con criteri e modalità da concordare nell'ambito della Commissione nazionale di cui al Punto 9, un'indagine di clima settoriale tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa.
Le Parti esamineranno in un apposito gruppo di lavoro eventuali fenomeni che possano assumere rilievo in connessione con il tema del benessere sui luoghi di lavoro.
11. Norma finale
Trascorso un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, che sarà allegato al prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro, ciascuna delle Parti potrà chiedere di tenere un incontro di verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso.
* * *
Regolamento della commissione nazionale - Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro
Il 17 ottobre 2017, in Milano
1. Composizione
La Commissione nazionale è composta da:
- due rappresentanti per ogni Organizzazione sindacale stipulante i CCNL ABI (con possibilità di indicare eventuali sostituti);
- un uguale numero di rappresentanti designati da ABI.
La Commissione individua al proprio interno due Coordinatori, uno di parte sindacale ed uno di parte datoriale, cui è attribuita la funzione di assicurare l'operatività della Commissione stessa, ivi incluse le attività di convocazione delle riunioni e la predisposizione dei relativi ordini del giorno.
La prima nomina dei Coordinatori avrà valenza sino al 31 dicembre 2018 e le successive avranno cadenza di norma biennale.
2. Compiti
Con l'obiettivo di indirizzare, favorire e monitorare l'attuazione coerente di quanto previsto dall'Accordo 8 febbraio 2017 - anche attraverso una opportuna interlocuzione con gli organismi aziendali o di gruppo costituiti - alla Commissione nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:
1. acquisire informazioni, diffondere le buone pratiche e eventualmente realizzare iniziative congiunte in materia di politiche commerciali, informazione, formazione e comunicazione, sistemi di incentivazione;
2. interloquire con le commissioni o gli organismi bilaterali di confronto costituiti in sede aziendale o di gruppo ai sensi del Punto 9, comma 6, dell'Accordo 8 febbraio 2017;
3. avviare una comune azione allo scopo di accrescere il grado di conoscenza e di consapevolezza delle disposizioni sulle materie oggetto dell'Accordo 8 febbraio 2017, puntando in particolare sulla diffusione della cultura finanziaria etica e responsabile, sull'informazione, sulla formazione, sulla comunicazione, sull'ascolto attivo, sul clima aziendale, sui momenti di dialogo e sulle modalità di monitoraggio e diffusione delle buone pratiche, in un'ottica prioritaria di prevenzione;
4. redigere una relazione annuale relativa alla propria attività ed alle fattispecie esaminate, con il richiamato obiettivo di diffusione delle buone pratiche;
5. concordare criteri e modalità per avviare un'indagine di clima settoriale tramite soggetti terzi di comprovata esperienza e qualificazione, i cui risultati saranno oggetto di analisi da parte della Commissione stessa;
6. svolgere momenti di confronto ove sorgano significative questioni riferite a fattispecie di rilievo, di carattere generale e non relative a singoli casi - da prospettare in forma aggregata e anonima - che non abbiano trovato composizione nelle sedi aziendali o di gruppo, in merito all'applicazione dell'Accordo 8 febbraio 2017.
3. Funzionamento
La funzione di segreteria della Commissione nazionale è svolta a cura dell'ABI. Sarà utilizzata a tali fini un'apposita casella di posta elettronica. Le riunioni della medesima Commissione hanno luogo presso la sede dell'Associazione di Roma o di Milano e saranno valide indipendentemente dal numero dei presenti.
A) Per l'espletamento dei compiti di cui ai numeri da 1 a 5 la Commissione nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Le riunioni funzionali a quanto sopra potranno avere luogo, anche a richiesta di una delle parti, su iniziativa dei Coordinatori che valuteranno anche le relative urgenze;
B) Per il compito di cui al numero 6, la Commissione nazionale si riunisce, in presenza dei rappresentanti dell'impresa interessata e delle relative strutture sindacali, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa segnalazione.
I soggetti legittimati ad effettuare le predette segnalazioni sono:
- le commissioni/organismi bilaterali aziendali/di gruppo di cui al Punto 9, comma 6, dell'Accordo 8 febbraio 2017;
- le aziende/le capogruppo, anche tramite i referenti individuati ai sensi del Punto 9, comma 10, dell'Accordo 8 febbraio 2017;
- gli organismi sindacali aziendali/di gruppo, per il tramite delle rispettive Segreterie nazionali.
Le segnalazioni dovranno pervenire per iscritto alla menzionata casella di posta elettronica e dovranno contenere tutti gli elementi utili per consentire alla Commissione nazionale di effettuare la necessaria istruttoria, anche al fine di valutare la riconducibilità della fattispecie ai requisiti di cui al citato numero 6.
La Commissione nazionale può chiedere alle parti aziendali/di gruppo ulteriori informazioni e/o chiarimenti. La Commissione provvederà ad una opportuna rendicontazione delle attività della Commissione stessa. È assicurata, in ogni caso, la dovuta riservatezza delle informazioni acquisite in tale ambito.
* * *
Nel corso della prima riunione si stabilirà l'agenda dei lavori della Commissione.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 9
All'art. 56 (Politiche commerciali), del CCNL 19 dicembre 2019, il comma 4 è modificato come segue:
4. Le Parti confermano che l'Accordo nazionale 8 febbraio 2017 su politiche commerciali e organizzazione del lavoro è
allegatoparte integrante delalpresente contratto collettivo nazionale di lavoroquale parte integrante dello stesso (in appendice n. 12)ed è riportato all'art. 56 bis che segue ai fini dell'unitaria applicazione.
Dopo l'art. 56 (Politiche commerciali), del CCNL 19 dicembre 2019, è aggiunto il seguente art. 56 bis:
Accordo nazionale su politiche commerciali e organizzazione del lavoro dell'8 febbraio 2017
premesso che
Omissis
Appendice n. 13 - Verbale di accordo sul congedo per le donne vittime di violenze di genere
Il 8 marzo 2017, in Roma
(Omissis)
premesso che:
- l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di "misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", prevede che "La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, ___ inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi";
- lo stesso articolo 24, al comma 5, dispone altresì che: "Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo" e, al comma 7, che "restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva";
- con il CCNL 31 marzo 2015 le Parti stipulanti hanno condiviso il valore di indirizzo di alcuni Atti di derivazione europea, in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, convenendo sulla necessità di adottare comportamenti coerenti con tale valore, anche alla luce del Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario del 16 giugno 2004 (art. 69).
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti nazionali intendono dare attuazione al demando contenuto nella citata normativa di Legge, convenendo le seguenti modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di genere:
- il congedo di cui al comma 1 dell'art. 24, della durata massima di tre mesi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, deve essere computato con riferimento alle giornate nelle quali è prevista attività lavorativa;
- il congedo in parola può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, su base oraria o giornaliera in coerenza alle disposizioni normative e può essere cumulato, nella medesima giornata, con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva;
- durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto all'indennità prevista dalla Legge;
- ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente accordo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 24;
- tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si impegnano a sensibilizzare ed ad attivarsi nei confronti degli organi competenti, ivi compresa la Consigliera nazionale di parità, al fine di verificare che la fruizione del congedo possa avvenire per periodi minimi di un'ora giornaliera, con riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 24 d.lgs. 80/2015.
* * *
Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro 12/02/2019
Il 12 febbraio 2019, in Roma,
(Omissis)
Considerato che:
- con il Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario le Parti si sono impegnate ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l'attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
- con l'art. 69 del CCNL 31 marzo 2015 le Parti, confermando l'attenzione per la "Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto", hanno convenuto che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
> comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
> altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
> qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale;
- con il verbale di Accordo 8 marzo 2017 le Parti hanno dato attuazione al demando contenuto nell'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in tema di "misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", convenendo più favorevoli modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 del citato art. 24 a favore delle donne vittime di violenza di genere;
- ABI richiama la diffusione di codici etici adottati da imprese e gruppi bancari che - rivolgendosi sia alle persone che vi lavorano sia all'insieme delle persone (fornitori, clienti, etc.) con cui l'impresa entra in relazione nell'esercizio dell'attività - dedicano particolare attenzione anche al fenomeno delle molestie e delle violenze di genere;
- le Organizzazioni sindacali firmatarie richiamano i principi dell'Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007 sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo al quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e violenza di genere sul luogo di lavoro;
- ferme le previsioni di Legge, in particolare l'art. 26 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le Parti intendono proseguire sulla strada intrapresa, definendo azioni mirate e confermando il proprio impegno sul tema delle pari opportunità e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche per contribuire alla sensibilizzazione in atto nella società sul tema della lotta contro la violenza di genere;
condiviso altresì che:
- per "violenza di genere" si intende ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica;
- per "molestie di genere" si intendono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
- per "molestie sessuali" si intendono quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
- sono altresì oggetto della presente Dichiarazione congiunta i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato comportamenti di "molestia di genere" o di "molestia sessuale" o di esservisi sottomessi;
- con riguardo ai "luoghi di lavoro" si intende fare riferimento al contesto costituito dalle relazioni tra le persone in occasione dell'attività lavorativa (lavoratori, lavoratrici, clienti, fornitori, etc.), nel cui ambito possono aver luogo i citati comportamenti;
al fine di rafforzare e diffondere la consapevolezza nelle aziende, nelle persone che vi lavorano e nei loro rappresentanti sull'importanza di prevenire, contrastare e non tollerare i citati comportamenti e il loro ripetersi, anche nei luoghi di lavoro, sensibilizzando tutti i soggetti sull'importanza di un'attenta e tempestiva gestione di eventuali problemi in tema di violenza o molestie di genere;
convengono su quanto segue:
- ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere sul luogo di lavoro secondo la predetta definizione è inaccettabile. È importante che ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere sia prevenuto e, ove si realizzi, segnalato e perseguito adeguatamente. Varie sono le forme di molestie/violenze di genere che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Esse possono essere di natura fisica o psicologica, costituire incidenti isolati o comportamenti più sistematici;
- il rispetto della dignità e della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori si concretizza in un contesto capace di prevenire e contrastare situazioni di violenze e di molestie e di diffondere una cultura del rispetto di genere. In particolare, la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da comportamenti che integrano molestia o violenza di genere;
- le lavoratrici, i lavoratori, le imprese e i loro rappresentanti sono impegnati ad assicurare il mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ciascuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;
- a tal fine - nel confermare la sensibilità ed attenzione del settore - nella consapevolezza dell'efficacia degli strumenti di prevenzione, le aziende bancarie si impegnano a proseguire nell'adozione di idonee misure di prevenzione, tra cui rientrano momenti qualificati e dedicati nell'ambito dei percorsi di informazione/formazione/sensibilizzazione di tutto il personale, utili a promuovere, all'interno dell'organizzazione aziendale, una cultura improntata al rispetto della dignità delle persone, anche attraverso l'eventuale utilizzo della formazione finanziata mediante percorsi formativi condivisi con le Osl;
- nella medesima prospettiva le Parti valorizzano le Commissioni aziendali sulle pari opportunità, quali sedi in cui ricercare misure e soluzioni a problematiche legate a comportamenti che dovessero risultare contrari ai valori che le Parti stesse condividono con la presente Dichiarazione congiunta;
- le aziende si impegnano a fornire la necessaria assistenza e sostegno a coloro che dovessero risultare vittime di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro e ad assumere le opportune iniziative nei confronti degli autori dei comportamenti denunciati e accertati, valutando in tali ipotesi specifici percorsi di sostegno psicologico in favore delle vittime utili anche al reinserimento professionale;
- al fine di dare concreta e positiva attuazione a quanto sopra, le Parti sottolineano l'importanza dell'emersione del disagio e di evitare l'isolamento della persona vittima di molestie o violenze di genere sul luogo di lavoro, a cui possono anche contribuire positivamente colleghe/colleghi di fiducia;
- le aziende assicurano che le eventuali segnalazioni siano gestite dalla funzione Risorse Umane, o dalla diversa funzione centrale individuata dall'azienda, garantendo la riservatezza di tutte le persone coinvolte e in particolare dell'interessata/o e tutelando naturalmente la/o stessa/o da qualsiasi forma diretta o indiretta, di ritorsione o penalizzazione, con attenzione alla effettiva cessazione dei comportamenti accertati;
- nella radicata consapevolezza dell'importanza della prevenzione attraverso il rafforzamento della cultura del rispetto di genere, le aziende daranno diffusione alla presente Dichiarazione congiunta.
Le Parti nazionali si impegnano a porre particolare e viva attenzione al tema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo di una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché a prevenire e contrastare ogni comportamento contrario a quanto qui condiviso.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, è contrario a quanto qui condiviso il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.
Il predetto impegno delle Parti nazionali potrà essere realizzato anche attraverso gli opportuni approfondimenti e le attività di monitoraggio demandate alla Commissione nazionale sulle pari opportunità dall'art. 14 del CCNL 31 marzo 2015.
Potranno essere valutate opportune iniziative nell'ambito della bilateralità di settore, ad esempio Prosolidar ed Enbicredito, anche per favorire una formazione mirata e a sostegno di specifici progetti di solidarietà.
La presente Dichiarazione congiunta sarà allegata al prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro.
* * *
Le Parti concordano che, ad integrazione di quanto previsto dal Verbale di accordo dell'8 marzo 2017, il congedo di cui all'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è elevato a 4 mesi.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 11
"Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" del 12 febbraio 2019
Considerato che:
Omissis
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Vi comunichiamo che, a far tempo dalla data odierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono essere convocate, ai diversi livelli di confronto ivi previsti, congiuntamente tra loro e disgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale presente nel settore.
Quanto sopra con preghiera di voler dare conseguente comunicazione alle Vostre Associate.
Roma, 24 marzo 2022
Premesso che:
- il 25 novembre 2019, le Parti hanno sottoscritto il "Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere" che impegna le imprese aderenti a sospendere, laddove richiesto, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e/o prestiti e allungare la scadenza degli stessi finanziamenti, in favore delle donne che hanno subito una violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, che si trovino in difficoltà economica;
- il citato Protocollo ha validità per due anni dalla data di sottoscrizione;
- le Parti stipulanti ribadiscono il proprio impegno contro le violenze di genere e a contribuire alla diffusione di una cultura di contrasto a questo inaccettabile problema sociale;
Tutto ciò premesso
Le Parti - valutata positivamente l'iniziativa di cui al Protocollo di intesa del 25 novembre 2019 - convengono di prorogarne per un ulteriore biennio la validità.
Accordo di rinnovo 23/11/2023 (Decorrenza 23/11/2023)
Art. 4 - Partecipazione
1. Le Parti riconoscono che la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita delle imprese/gruppi nelle sue diverse forme contribuisce alla produttività del lavoro, al miglioramento dell'ambiente lavorativo, allo sviluppo anche sociale delle persone e all'assunzione delle rispettive responsabilità, quali fattori strategici di crescita per le imprese/gruppi e per la valorizzazione delle persone che vi lavorano.
2. In tale prospettiva, nelle imprese/gruppi si potrà congiuntamente valutare di adottare - anche in via sperimentale -forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori per contribuire alla gestione del cambiamento e/o per promuovere il benessere sui luoghi di lavoro e un ambiente di lavoro inclusivo, anche funzionali per aumentare la competitività delle imprese e la produttività del lavoro e/o per condividere i risultati d'impresa.
3. Ogni eventuale iniziativa verrà adottata con modalità coerenti con i relativi contenuti ed i contesti di riferimento.
Art. 10 - Pari opportunità e Inclusione
Le Parti stipulanti condividono che il contratto nazionale costituisce un efficace strumento per promuovere un'organizzazione del lavoro attenta all'inclusione, al rispetto e alle diversità delle persone, per riconoscere e rispettare le differenze e per attribuire rilievo all'apporto personale di ciascuna persona inserita nell'organizzazione.
Inclusione e valorizzazione delle diversità si configurano come elementi abilitanti per creare un clima collaborativo e costruttivo sui luoghi di lavoro, contribuendo a migliorare la soddisfazione delle persone che lavorano, a sviluppare un diffuso senso di appartenenza e a realizzare un contesto con relazioni lavorative positive.
Le relazioni sindacali nel settore hanno permesso nel tempo di individuare importanti convergenze, consentendo di sviluppare e/o consolidare buone pratiche a supporto del benessere sui luoghi di lavoro e a sostegno di una cultura positiva del lavoro.
La contrattazione nazionale contribuisce a quanto sopra con un articolato insieme di previsioni che permea i diversi aspetti della disciplina del rapporto di lavoro e favorisce un'impresa inclusiva, attenta alle persone e alla conciliazione vita-lavoro: le Parti intendono valorizzare tali previsioni per favorirne l'efficacia e la crescita nei luoghi di lavoro
Queste previsioni sono inoltre arricchite da significative iniziative maturate a livello aziendale e di gruppo con soluzioni coerenti con i diversi contesti organizzativi e produttivi di riferimento.
Le Parti, nell'ottica di dare ulteriore impulso alla diffusione di una cultura della valorizzazione delle diversità e dell'inclusione, condividono di introdurre nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in occasione della stesura del testo coordinato, due specifici ambiti, rubricati "Pari opportunità" e "Inclusione", nei quali saranno richiamate le disposizioni contrattuali e le correlate opportunità afferenti dette tematiche, tra cui:
- pari opportunità (art. 16) e Commissione nazionale sulle pari opportunità (art. 15);
- Commissione politiche per l'inclusione (art. 17);
- prestazioni F.O.C. in tema di assunzioni e stabilizzazioni (art. 34, comma);
- permessi e aspettative per motivi personali o familiari (art. 60);
- banca del tempo (art. 61);
- malattia e infortuni (art. 62);
- maternità e paternità (art. 63);
- assistenza sanitaria (art. 67);
- flessibilità di orario nei casi di disagio sociale (art. 69);
- iniziative sociali (art. 73);
- flessibilità nella fruizione della formazione (art. 76);
- pari opportunità e divieto di discriminazione nello sviluppo professionale e di carriera (art. 78);
- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali (art. 10, comma 1, lett. o);
- interventi in favore delle persone con disabilità e altri interventi specifici oggetto dell'incontro annuale (art. 13, lett. D);
- aspettativa e flessibilità d'orario per l'assistenza ai figli affetti da patologie legate all'apprendimento (Verbale di accordo 19 aprile 2013);
- fruizione oraria dei congedi parentali (Verbale di accordo 19 aprile 2013 e Verbale di accordo 15 dicembre 2015);
- congedo per le donne vittime di violenze di genere (Verbale di accordo 8 marzo 2017);
- contrasto alle molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro (Dichiarazione congiunta 12 febbraio 2019).
Le Parti hanno inoltre concordato all'art. 13 che, in caso di congedo di maternità, sia garantita l'intera retribuzione goduta in servizio anche per le ipotesi di interdizione anticipata (c.d. gravidanza a rischio). Le Parti confermano infine l'impegno alla lotta contro la violenza di genere attraverso l'inserimento nel CCNL (art. 11) della "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenza di genere sui luoghi di lavoro", convenuta tra le Parti stesse il 12 febbraio 2019, in cui è riconosciuto il principio di tutela da ritorsioni o penalizzazioni in caso di segnalazioni.
Le Parti condividono di valorizzare dette tematiche attraverso un proficuo lavoro della Commissione nazionale pari opportunità di cui all'art. 15 e della Commissione politiche per l'inclusione di cui all'art. 17.
Verbale di stipula
Premesso che:
- il 25 novembre 2019, le Parti hanno sottoscritto il "Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere" che impegna le imprese aderenti a sospendere, laddove richiesto, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e/o prestiti e allungare la scadenza degli stessi finanziamenti, in favore delle donne che hanno subito una violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, che si trovino in difficoltà economica;
- il citato Protocollo ha validità per due anni dalla data di sottoscrizione;
- con il Verbale di riunione del 25 novembre 2021 è stato convenuto di prorogarne per un ulteriore biennio la validità;
- le Parti stipulanti ribadiscono il proprio impegno contro le violenze di genere e a contribuire alla diffusione di una cultura di contrasto a questo inaccettabile problema sociale.
Tutto ciò premesso
Le Parti - valutata positivamente l'iniziativa di cui al Protocollo di intesa del 25 novembre 2019 - convengono di prorogarne per un ulteriore biennio la validità.