ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Cooperative Sociali (Confsal - Unci)

Cooperative Sociali (Confsal - Unci)

CODICE CNEL: T149

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 25/11/2025

COOPERATIVE SOCIALI (Confsal / Unci)

 

Testo consolidato del CCNL 25/11/2025

Dipendenti delle cooperative sociali e loro consorzi

Decorrenza: 01/12/2025

Scadenza: 30/11/2028

 

Verbale di stipula

 

Roma, 25/11/2025

RINNOVO

Tra

UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane

AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

CONFIMPRESEITALIA - Confederazione Sindacale Datoriale

ITALPMI - Federazione delle Piccole e Medie Imprese

UCI - Unione Coltivatori Italiani

VALITALIA PMI

E

FESICA - Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato

 

 

Regolamento interno delle cooperative

 

Le Parti, nel definire la disciplina del presente Contratto, richiamano espressamente le disposizioni della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, il D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e il D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.

In conformità all'art. 6 della Legge n. 142/2001, le Cooperative sono tenute all'adozione di un apposito Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea dei soci, che disciplini le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e richiami i contratti collettivi applicabili.

Il suddetto Regolamento dovrà esplicitare che, per i soci lavoratori con tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato (così come ammesse dall'art. 1 della Legge n. 142/2001), il trattamento economico sarà parametrato ai minimi tabellari previsti dal presente CCNL, garantendo il principio di equità retributiva. Resta inteso che tutte le fattispecie di lavoro, tipiche ed atipiche, instaurate con i soci lavoratori ai sensi della normativa vigente, rientrano nella sfera di applicazione e tutela del presente articolato, fatte salve le specificità proprie di ciascuna tipologia contrattuale.

Il presente CCNL riconosce la peculiarità della figura del socio lavoratore, caratterizzata dalla coesistenza di due distinti rapporti giuridici:

- il rapporto associativo (mutualistico): attraverso il quale il socio partecipa alla gestione e al rischio d'impresa.

- il rapporto di lavoro (ulteriore): attraverso il quale il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali mediante la propria prestazione professionale.

L'adesione alla Cooperativa conferisce al socio lavoratore uno status che comporta specifici diritti e doveri, tra cui:

- il diritto/dovere di partecipare, attraverso gli organi sociali, alla formazione della volontà della Cooperativa e alla disponibilità dei mezzi di produzione.

- La partecipazione all'elaborazione dei programmi produttivi e di sviluppo, nonché al rischio d'impresa e ai relativi risultati economici.

- L'obbligo di contribuire alla formazione del capitale sociale mediante la sottoscrizione delle quote o azioni previste dallo Statuto.

- L'impegno a mettere a disposizione la propria capacità professionale in conformità con le esigenze aziendali e le pattuizioni contrattuali.

L'adesione alla cooperativa pone il socio-lavoratore (socia-lavoratrice e socio-lavoratore) in una posizione che prevede:

- Il diritto/dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione.

- La partecipazione all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

- La partecipazione al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni conseguenti.

- L'obbligo di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale.

- La messa a disposizione del proprio lavoro e delle proprie capacità professionali.

Per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci lavoratori delle cooperative, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali.

Mentre la Legge n. 142/2001 definisce che il rapporto di lavoro si instaura con l'adozione di un apposito Regolamento interno (approvato a maggioranza qualificata dei soci), il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti e soci lavoratori, pur richiamando la supremazia delle prerogative statutarie e delle delibere assembleari per gli aspetti mutualistici/sociali.

 

 

Campo di applicazione

 

Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione differenti macrosettori a titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, all'interno dei quali si collocano tutti i rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, secondo il dettato della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali, così come normate dal decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, che:

a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sanitario, sociosanitario assistenziale educativo ed attività connesse;

b) svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;

c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;

d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per le attività elencate al punto d) o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b, Art. 1, Legge n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'articolo 15 del CCNL possono applicare in alternativa il CCNL di riferimento del settore dell'attività svolta, previa verifica aziendale.

L'ambito di applicazione è pertanto riconducibile a titolo esemplificativo alle seguenti attività:

- servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni comunità alloggio per minori;

- centro di informazione e di orientamento;

- centri di aggregazione giovanili;

- servizi di animazione territoriali;

- servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;

- centri di accoglienza integrazione sociale;

- comunità alloggio per persone disabili;

- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;

- SAD e ADI;

- centri diurni per anziani ed anziane;

- gestione di strutture protette;

- centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza;

- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all'impiego di persone svantaggiate;

- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi -residenziali e residenziali;

- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;

- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;

- gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.

In relazione ai servizi sanitari, le attività sono segnatamente riconducibili a:

- servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile;

- servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche;

- servizi di assistenza domiciliare integrata

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.

Le parti si impegnano a recepire all'interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi dovessero stabilire in materia

 

 

Decorrenza e durata

 

1) Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 1º dicembre 2025 con scadenza al 30 novembre 2028 sia per la parte economica che normativa.

2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per quella economica, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

3) La procedura di rinnovo del contratto è avviata 3 mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.

4) La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del CCNL sarà la differenza fra la variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto.

5) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai lavoratori cui si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione.

6) Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

 

 

Distribuzione, efficacia ed interpretazione del contratto

 

1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.

2) Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che versano regolarmente il contributo all'Ente Bilaterale di cui al presente CCNL, nonché a tutti i rapporti di lavoro a cui viene applicato.

3) In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli Enti previdenziali e assistenziali interessati.

4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che comporta la condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva; pertanto, le Parti affidano all'ente bilaterale l'interpretazione delle norme nel CCNL riportate.

5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL, anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.

 

 

Condizioni di miglior favore

 

Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto. A tal fine in sede di confronto aziendale verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

 

 

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale

 

Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente:

- Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;

- Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione;

Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva.

 

 

Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale

 

La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.

Costituiscono oggetto della stessa:

a) validità ed ambito di applicazione del contratto

b) relazioni sindacali

c) diritti sindacali

d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro

e) norme comportamentali e disciplinari

f) classificazione del personale

g) trattamento economico

h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro

i) permessi, aspettative e congedi

j) sicurezza sul lavoro

k) formazione professionale

l) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello.

 

 

Art. 3 - Contrattazione di II Livello

 

Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di provvedere alle materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:

a) trattamenti retributivi integrativi

b) eventuali premi di produzione per i lavoratori

c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. alla fase di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale

d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno

e) turnazione dei lavoratori

f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del presente Contratto

g) assegnazione della Sede di Lavoro

h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.)

i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale

j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie

k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio

l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere professionale, non previsti dal presente CCNL

m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente

n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi

o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro

p) pari opportunità

q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale

r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio

s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR

t) Tirocini formativi e Stage formativi

La contrattazione di II Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo anche ai fini dell'adeguamento normativo rispetto al CCNL.

La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti, costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST) o di quelle Nazionali.

Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle RSA/RST, anche attraverso l'Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.

Gli accordi di II Livello sottoscritti dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, ai fini della loro applicazione e decorrenza devono essere inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ente e validati da apposita Commissione Bilaterale costituita in seno all'Ente Bilaterale; in assenza di risposta della competente Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta comunicazione della RST gli accordi sono da considerarsi efficaci.

 

 

Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione

 

Le parti ritengono che l'informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione delle informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.

 

Informazione Nazionale

Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro, costituita presso l'Ente Bilaterale, che definisce le priorità d'azione ed approva programmi di lavoro.

La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L'Osservatorio Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti.

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.

La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.

 

Informazione Territoriale/Aziendale

A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi:

a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;

b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;

c) le necessità formative;

d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;

e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;

f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;

g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;

h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;

i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;

j) il superamento delle barriere architettoniche;

k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;

l) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.

m) il piano per la formazione non obbligatoria per Legge, dell'Impresa;

n) progetti correlati all'introduzione, gestione e controllo dell'intelligenza artificiale e dei meccanismi o programmi ad essa correlabili;

Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.

Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.

I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.

Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.

La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.

 

 

Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali

 

Rappresentanze Sindacali

Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

- di RSA costituite ai sensi dell'Articolol9 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.

- di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL;

L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.

Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 32 ore mensili, fruibili sia su base giornaliera che oraria, ma in misura non inferiore a due ore. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.

Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.

Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

 

Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)

I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:

A. fino a n.l dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;

B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;

C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.

A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.

Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l'istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull'utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.

Le RSA, ai sensi dell'Articolo 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell'Impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.

Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.

Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.

Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo. All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, possono essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, sono tenute ad informare l'RST nei casi di sottoscrizione di accordi aziendali e di e delle informative di cui negli articoli precedenti.

 

Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)

Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

1) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese prive di RSA.

2) Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, tutti gli accordi aziendali, le informazioni e le informative ad esse pervenute, sono condivise con le RST.

3) L'applicazione e la decorrenza degli accordi di II Livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione da parte della Commissione Bilaterale di Mercato del Lavoro istituita presso l'Ente.

 

Assemblea

Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.

1) Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell'impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l'utilizzo di apposite "suite" telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro.

2) A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all'anno normalmente retribuite.

3) Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale servizio di vendita al pubblico.

4) Le riun