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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Consorzio COPAM (Cisal - Copam)

Consorzio COPAM (Cisal - Copam)

CODICE CNEL: IC33

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 20/12/2018

CONSORZIO COPAM (Cisal / Copam)

 

Testo consolidato del CCNL 20/12/2018

per i dipendenti da aziende del Consorzio CO.PA.M - Consorzio Parcheggi e Mobilità

Decorrenza: 01/01/2019

Scadenza: 31/12/2022

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2018 il 20 Dicembre in Roma, presso la sede della Ugl Terziario, sita in Roma, Piazza B.Cairoli, 2,

Tra

CONSORZIO CO.PA.M. - CONSORZIO PARCHEGGI E MOBILITÀ

e

UGL TERZIARIO NAZIONALE con l'assistenza della UGL;

SI STIPULA

Il CCNL per i dipendenti delle Aziende del Consorzio CO.PA.M. - CONSORZIO PARCHEGGI E MOBILITÀ con validità 01 Gennaio 2019 - 31 dicembre 2022.

 

CONSORZIO CO.PA.M. - Consorzio Parcheggi e Mobilità

UGL TERZIARIO

 

Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, si riservano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale. Tale sintesi non potrà, però, sostituirsi al CCNL stesso

 

 

Premessa

 

Le Parti hanno ritenuto opportuno incontrarsi alla luce delle peculiarità del settore in cui operano che, come emerge dalla comune esperienza quotidiana delle aziende del Consorzio CO.PA.M. -CONSORZIO PARCHEGGI E MOBILITÀ, non appaiono adeguatamente rappresentate o considerate nella contrattazione collettiva di settore allo stato intervenuta.

Le Parti intendono dare seguito alla contrattazione già convenuta tra Co.Pa.M. e O.S. UGL Terziario in data 09-09-2014 e con validità dal 01-10-2014 al 30-09-2017, ad oggi decaduta ed in prorogatio, la quale viene quindi confermata fino alla data del 31-12-2016 ed aggiornata alla luce delle modifiche contrattuali ritenute oggettivamente più attinenti al settore ed alla fungibilità degli strumenti di riferimento.

In tale contesto, va anche considerato che il continuo aggiornamento della normativa, la quale sempre più spesso rinvia alla contrattazione collettiva l'individuazione di previsioni e/o discipline ad hoc in relazione alle peculiarità di ciascun settore.

Tale esigenza si pone con particolare evidenza nel settore delle Autorimesse e Parcheggi in molteplici aspetti fondamentali, che necessitano di un'analisi approfondita e di una risposta tempestiva da parte della contrattazione collettiva anche in funzione delle criticità che il settore sta attraversando per la incontrovertibile evoluzione del mercato.

Le Parti hanno voluto premettere alla stesura del CCNL un'analisi dell'attuale situazione del lavoro, individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.

Per tale ragione, questo CCNL si pone come un primo passo verso una revisione critica delle soluzioni contrattuali esistenti, ponendo l'esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al Servizio del suo rinnovo.

 

Il Principio di Sussidiarietà

Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:

-  da una parte chi, in nome della libertà economica, vorrebbero escludere la responsabilità sociale delle imprese;

-  dall'altra parte coloro che, di fatto, in nome della giustizia sociale, pur nell'attuale contesto di libero mercato mondiale vorrebbero soffocare la libertà economica e l'esistenza stessa delle imprese.

Entrambe queste posizioni, nella loro radicalizzazione, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo contrapposizioni, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.

Le Parti sono peraltro consapevoli che il singolo CCNL non può contemplare e, comunque, risolvere tutte le varie problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro anche in considerazione di previsioni normative che, in molti casi, non consentono alla contrattazione collettiva alcuna flessibilità.

Tra tutte, si pensi alle attuali leggi sulla maternità e sulla paternità, sull'assistenza ai lavoratori disabili o ai parenti/disabili dei lavoratori, sulla malattia e sulla tutela degli infortuni, che sicuramente sono state elaborate dal Legislatore a garanzia della collettività ma che scaricano inevitabilmente ulteriori costi sull'impresa, non preoccupandosi del basso livello dei servizi e delle limitate detrazioni fiscali alle famiglie di Lavoratori con figli. Visti i notevoli sforzi che le aziende, soprattutto piccole e medie, affrontano sotto il profilo organizzativo ed economico, le risposte in termine di aiuti diretti ed indiretti agli stessi lavoratori in detti campi risultano essere comunque insufficienti, registrando una insiegabile dispersione degli oneri - diretti e indiretti - cui, comunque, le parti del rapporto di lavoro sono tenute.

Le Parti del presente CCNL, quindi, intendono creare un sistema di contrattazione collettiva e relazioni sindacali più elastico e, comunque, quanto più possibile rispondente alle comuni - ed anche, in alcune inevitabili situazioni, contrapposte - esigenze di aziende e dipendenti del settore Autorimesse e Parcheggi. Tra gli altri, è comune interesse delle Parti limitare al massimo la dispersione delle energie, comunque nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente, e nell'interesse sia dei Lavoratori che dei Datori di Lavoro, anche in funzione del fatto che i notevoli costi attuali che le aziende devono sostenere non possono più essere tollerati dai singoli esercenti, sicuramente anche per la contrattazione collettiva attuale che non rispecchia assolutamente il settore di appartenenza.

La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:

1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori e delle Aziende;

2. con la contrattazione di secondo livello si ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la specificità produttiva, con il particolare settore o con i particolari bisogni dei Lavoratori;

3. con l'elemento perequativo territoriale (EPR) si tiene conto degli indici regionali del costo della vita per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto a parità di retribuzione contrattuale dei lavoratori;

4. con le assicurazioni integrative e con la mutualità contrattuale, si cercheranno di affrontare i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso tentare di gestire tramite il CCNL ed il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole aziende.

5. da ultimo, le Parti intendono porsi come interlocutori presso gli Enti Pubblici a difesa dei Lavoratori e del lavoro.

Naturalmente, le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo "rigido''che, anziché favorire la ricerca di soluzioni, sclerotizza l'azione delle Parti Sociali con i principi d'inderogabilità e carica sui Lavoratori oneri previdenziali elevatissimi senza proporzionata contropartita.

Le Parti ritengono che, essendo l'impresa "un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di Autorimesse e Parcheggi", il lavoro ha l'onere principale di originare le risorse per retribuire se stesso e gli altri costi aziendali.

Ne consegue che qualsiasi gravame sull'impresa, o ne riduce la compatibilità, o riduce la remunerazione del lavoro.

La situazione generale dei gravami sull'impresa (costo del lavoro per previdenza, fiscalità, assicurazioni obbligatorie, ecc.) fa si che a fronte di un costo complessivo tra i più elevati in Europa, il Lavoratore italiano percepisca una retribuzione utile per acquisire beni e servizi tra le più basse.

Per questo, le Parti concordano sull'opportunità di contenere il peso contrattuale di molti istituti "di nicchia", che riguardano cioè pochissimi Lavoratori e che facilmente si prestano ad abusi, monetizzandoli.

Resta l'enorme divario tra il costo aziendale dell'ora lavorata e la sua retribuzione netta, ma, su questo, il CCNL non può purtroppo intervenire, essendo esso determinato dalla Legge

 

Progressività

Per quanto precede, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da CCNL, parte da secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati ai risultati ottenuti.

La comparazione tra questo ed altri CCNL dovrà, quindi, essere fatta dopo un tempo ragionevole di applicazione di almeno 12 mesi ed ottimale di 24 mesi.

Le Parti, attraverso gli Organismi Bilaterali, raccoglieranno le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle aziende cui si applica il presente CCNL. predisponendo, se del caso, le necessarie modifiche.

 

Esemplificazioni e interpretazioni

Le Parti sono coscienti delle difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.

Allo scopo concordano d'inserire "in caratteri corsivi alcune esemplificazioni e/o definizioni.

Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale, formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite "in corsivo" nel Testo contrattuale editato nel sito dell'L'Ente Bilaterale che verrà Costituito, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

 

Partecipazione

I Lavoratori ed i Datori di Lavoro, per il tramite delle Parti stipulanti il presente Contratto, potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale sull'Interpretazione autentica contrattuale.

Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale.

 

Conclusioni

Le Parti intendono con questo contratto promuovere l'implementazione dell'attività imprenditoriale, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività nell'ambito delle Aziende operanti nel settore delle Autorimesse e Parcheggi, in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, la flessibilità della prestazione lavorativa, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, sempre privilegiando, per quanto possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro mediante destrutturazione dell'Impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo del lavoro e la riduzione od il contenimento delle eccezioni al sinallagma. Quanto precede, al fine primario di recuperare competitività e favorire cosi lo sviluppo dell'occupazione.

Perciò, il CCNL, in funzione delle concrete situazioni aziendali, favorisce una diffusa contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, la salvaguardia del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.

Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere ai vari livelli un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà, alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.

Il Contratto Collettivo rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, che dovrà però essere normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.

Il Contratto Collettivo di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei Lavoratori e la necessaria competitività delle Aziende.

Le Parti, con questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione collettiva di secondo livello che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del settore, potrà localmente e temporaneamente derogare anche "in pejus" rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale del lavoratori.

Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo, qualora la contrattazione di secondo livello (in ambito regionale, provinciale o aziendale) non sia operante, un importo aggiuntivo ai minimi contrattuali, c.d. "Indennità sostitutiva contrattazione di secondo livello", assorbibile dalla successiva contrattazione locale.

Le Parti, nella contrattazione, definiscono il ruolo dell'Ente Bilaterale Confederale Nazionale, e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione, e demandano ad esso la regolamentazione degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che non possono essere esaustivamente già compresi nel presente CCNL, pur facendone parte integrante.

 

Ermeneutica contrattuale

Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL "non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente "Premessa"

I casi che permangono dubbi saranno risolti dalla Commissione Bilaterale sull'interpretazione Contrattuale mediante l'emissione di suo parere contrattualmente vincolante.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1

 

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del Settore, e tutte quelle attività similari che possono esservi ricomprese, ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, cosi come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali, Regionali o Provinciali, la Formazione Interprofessionale, l'Assistenza Sanitaria, la Solidarietà e la Previdenza Complementare. In particolare, sono parte integrante del presente contratto le prestazioni dell'Ente Bilaterale contrattuale che verrà costituito dalle parti contraenti

Al momento non essendo ancora previsti e costituiti tutti gli istituti obbligatori ai quali si fa esplicito riferimento al capoverso precedente, in via transitoria, il CCNL potrà comunque essere applicato agli aventi diritto, con la precisazione però che qualora venissero costituiti detti istituti i contraenti dovranno comunque aderirne per l'efficacia del CCNL.

Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale contrattuale che verrà costituito dalle parti contraenti sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al Lavoratore l'importo equivalente, cosi come precisato nell'apposito Titolo del presente CCNL.

Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che sono legittimamente rappresentate da Co.Pa.M - Consorzio Parcheggi e Mobilità o che aderiscano allo stesso o che confluiscano nello stesso, siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co. (vedasi Art. 112) e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare Integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili.

 

 

Art. 2

 

Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni a tutti i settori e di una Disciplina Speciale, contenente le disposizioni che, in particolare, caratterizzano il settore dei Autorimesse e Parcheggi.

 

 

TITOLO II - DIRITTI SINDACALI E D'ASSOCIAZIONE

Art. 3

 

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.

Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

 

 

Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

 

Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

 

Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori e datori firmatarie il presente CCNL.

Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello cosi come previsto dall'Art. 16.

Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente Commissione Bilaterale costituita presso l'Ente Bilaterale che verrà costituito.

Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo misto, a carico dell'Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del presente CCNL è fissato in € 30,00, di cui € 24,00 a carico dell'Azienda e € 6,00 a carico del Lavoratore.

Detti importi, già compresi nella contribuzione mensile, saranno versati all'l'Ente Bilaterale che verrà costituito che li destinerà integralmente alle RST costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.

 

 

Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

 

Alla RST, nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato, competono le seguenti prerogative:

1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;

2) diritto di affissione;

3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;

4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.

In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 15 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite

 

 

Art. 7 - Diritto d'affissione

 

La RSA o RST ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d'interesse sindacale.

Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

 

 

Art. 8 - Assemblea

 

I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.

La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.

Il monte ora dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

 

Art. 9 - Referendum

 

Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA o RSU, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata e ove possibile consentire l'uso dei locali aziendali.

 

 

Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori

 

I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.

La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.

 

 

Art. 11 - Trattenuta sindacale

 

L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta con il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.

Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.

L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è pari all'1% della Paga Base Nazionale Mensile in vigore alle singole scadenze per 13 mensilità.

L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 mesi.

 

 

Art. 12

 

Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione collettiva non è più d'esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d'obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà aziendali.

Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.

Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito dell'Ente Nazionale Bilaterale che verrà costituito.

 

 

TITOLO III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Art. 13 - Livelli di Contrattazione

 

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sul miglioramento delle condizioni contrattuali generali.

La contrattazione si svolgerà su due livelli;

1. primo livello: Contratto Collettivo del Lavoro;

2. secondo livello: Contratto Integrativo.

 

 

Art. 14 - Contrattazione Collettiva

 

La contrattazione collettiva riconosce al Datore diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.

Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.

Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali.

 

 

Art. 15 - Contrattazione aziendale

 

Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL. Allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile e prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi nei casi in cui tale contrattazione non dovesse realizzarsi. La previsione collettiva ha comunque, carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, per la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di particolare difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita. La contrattazione aziendale dovrà comunque essere sottoposta esclusivamente all'attenzione delle parti contraenti - O.S. UGL e CO.PA.M. -, le quali, oltre alla stessa azienda, sottoscriveranno gli eventuali ulteriori accordi integrativi.

 

 

Art. 16 - Contrattazione di secondo livello

 

La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale ed avrà una durata massima di 3 anni.

Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.

Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza" anche tenendo conto dell'Elemento Perequativo Regionale (EPR).

Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:

1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;

2. delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione regionale o provinciale di secondo livello.

Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate;

1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;

2. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale Bilaterale per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;

3. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;

4. casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;

5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

6. deroghe alla normativa dei contratti a tempo determinato vigenti;

7. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore, modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;

8. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;

9. determinazione dei turni feriali;

10. modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;

11. regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni coordinate e continuative od a progetto o di stages;

12. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;

13. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;

14. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;

15. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;

16.organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti di inserimento o altri contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;

17. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;

18. deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali deroghe sono poste a salvaguardia dell'occupazione;

19. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 30 giorni dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.

A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 30 giorni prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i 30 giorni antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

La contrattazione di secondo livello dovrà comunque essere sottoposta esclusivamente all'attenzione delle parti contraenti - O.S. UGL e CO.PA.M. -, le quali, oltre alla stessa azienda, sottoscriveranno gli eventuali ulteriori accordi integrativi.

 

 

Art. 17 - Indennità di mancata contrattazione di secondo livello

 

A favore dei Dipendenti d'Aziende che non percepiscono trattamenti economici collettivi eccedenti quelli spettanti in base al presente CCNL, sarà riconosciuta un'indennità di mancata contrattazione di secondo livello mensile ed annuale.

 

Indennità mensile di mancata contrattazione di secondo livello (IMMC)

L'indennità spetta per ciascun mese solare integralmente lavorato e sarà pari alla previsione dell'Art. 127 del presente CCNL. La presente indennità decorrerà dopo 12 mesi l'applicazione contrattuale in Azienda qualora non sia intervenuta contrattazione di 2º Livello nel periodo di riferimento.

 

Indennità annuale di mancata contrattazione di secondo livello (IAMC)

L'indennità sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno di ciascun anno con competenza nell'anno e nel mese di erogazione e calcolo conforme alle specifiche previsioni dell'Art. 127 del presente CCNL. La presente indennità decorrerà (in alternativa della precedente) dopo 12 mesi l'applicazione contrattuale in Azienda qualora non sia intervenuta contrattazione di 2º Livello nel periodo di riferimento, con riproporzione ai mesi di competenza.

 

 

Art. 18 - Esame congiunto territoriale

 

Su richiesta di una delle Parti, le Parti Contraenti, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

 

 

Art. 19 - Informazioni a livello aziendale

 

Le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:

a. 15 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;

b. 50 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;

c. 150 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale;

Annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'Azienda.

Nell'occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.

Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.

Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.

Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l'Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, cosi come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:

a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;

b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.

Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione di ciascun parte interessata.

Le Parti, con la pres