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TUTTI I CCNL

SETTORE: Agricoltura ed Allevamento

CCNL: Consorzi di Bonifica

Consorzi di Bonifica

CODICE CNEL: A131

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 09/12/2019

CONSORZI DI BONIFICA

 

Testo consolidato del CCNL 09/12/2019*

per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario

Decorrenza: 01/01/2019

Scadenza: 31/12/2026

* Stipulato in data 12 ottobre 2020

CCNL 09/12/2019come modificato da:

- Ipotesi di accordo 23/05/2023 (Decorrenza 01/01/2023)

- Accordo 25/03/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

Verbale di stipula

 

Il giorno 9 dicembre 2019, in Roma,

tra

il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI),

e

la FLAI-CGIL;

la FAI-CISL;

la FILBI-UIL.

 

Premesso

- che le parti come sopra costituite, intendono evidenziare le funzioni che i Consorzi di bonifica svolgono sul territorio, secondo i principi fondamentali della legislazione nazionale e le norme specifiche dettate dalle leggi regionali, per la difesa e protezione del suolo, per l'approvvigionamento e la gestione delle acque a prevalente uso irriguo e per la tutela dell'ambiente, ritenendo importante, infatti, ricordare che la bonifica, in relazione al modificarsi delle esigenze del territorio e della società, ha adeguato la propria azione: da bonifica igienica, a bonifica idraulica, a bonifica di valorizzazione e sviluppo attraverso l'irrigazione, a bonifica di salvaguardia ambientale;

- che i Consorzi di bonifica per il loro continuo processo di rinnovamento, attualmente, costituiscono sul territorio italiano i soggetti operativi che offrono un decisivo contributo alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare, nonché al settore delle energie rinnovabili e che ciascuno di questi settori contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo economico sostenibile ed alla competitività del Paese Italia legati alla distintività ed originalità richiesta dal mercato globale.

 

Prendono atto

del percorso evolutivo che ha permesso di riconoscere, oggi, alla bonifica integrale il tratto distintivo della multifunzionalità, avallato dalla stessa Corte Costituzionale. Un ruolo strategico sul territorio, con riferimento specifico alla sicurezza fisica dello stesso, realizzata attraverso le attività di prevenzione e riduzione del rischio idraulico, per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico, per gli usi di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi: alla sicurezza territoriale si unisce, con l'apporto di disponibilità di acqua attraverso l'irrigazione, la sicurezza alimentare e quella ambientale. Le acque irrigue infatti non determinano soltanto l'aumento di produttività dei terreni, ma garantiscono la qualità dei prodotti e consentono programmazione ed elasticità delle produzioni;

della fondamentale incidenza dell'irrigazione sull'ambiente in relazione alla tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri attraverso l'azione di ricarica delle falde che contribuiscono alla tutela del sistema idrico sotterraneo, al mantenimento della biodiversità né può sottovalutarsi la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturalistico attraverso le risorgive ed i fontanili, alimentati dalle irrigazioni a scorrimento della pianura padana.

della necessità di un riposizionamento del ruolo dei Consorzi nei confronti del territorio, dei cittadini, delle imprese tutte e dell'opinione pubblica, privilegiando, nei contenuti e negli atteggiamenti, la ricerca di una nuova e diversa reputazione riconosciuta "da terzi", la trasparenza interna ed esterna al sistema, l'assunzione di responsabilità nel fornire risposte dettate dai cambiamenti climatici e dalle richieste dei cittadini;

di proseguire in tempi ragionevolmente rapidi, nelle attività di miglioramento per continuare ad essere da stimolo e da esempio al territorio, e con lo sguardo teso verso obiettivi ad alto impatto reputazionale e di elevata concretezza.

 

Tenuto conto

che la sicurezza territoriale richiede azioni coordinate e sinergiche tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e che i Consorzi hanno provveduto negli anni a dare vita alla necessaria concertazione e collaborazione sul territorio attraverso gli strumenti che la legislazione contempla: in molte regioni i Consorzi di bonifica figurano tra gli attori/ animatori principali delle azioni ambientali, a fianco degli altri soggetti, pubblici e privati, interessati e impegnandosi, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi.

 

Sottolineano

l'autorevolezza del Protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riferimento puntuale per la disciplina nazionale e regionale di settore che ha dettato il ruolo, le funzioni ed i poteri dei Consorzi di bonifica e che rappresenta un chiaro esempio di competenza concorrente Stato-Regioni per il governo del territorio, come riconosciuto da una recente sentenza della Corte Costituzionale.

 

Auspicano

un rafforzamento dell'autogoverno con la costante riduzione di anomale e, in molti casi, ultradecennali situazioni di gestioni commissariali; principi che trovano già riscontro nelle linee guida dei Consorzi di bonifica attraverso la delimitazione territoriale di competenza e l'autogoverno, ossia la partecipazione diretta dei consorziati, ma che vanno implementati e rafforzati strumentalmente. Confermano infatti che l'autogoverno costituisce elemento di forza del sistema consortile di particolare valenza istituzionale ed economico-sociale, atteso che per i consorziati, oltre che l'amministrazione dell'ente consortile, è prevista la partecipazione finanziaria.

 

Considerato

che con nota 5 aprile 2018 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno disdettato il CCNL 24 luglio 2017 per i dipendenti consortili, in scadenza al 31 dicembre 2018;

che con successiva nota del 1º ottobre 2018 Le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato il documento di richieste per il rinnovo del citato CCNL 24 luglio 2017;

che le trattative per la stipula dell'accordo di rinnovo del più volte citato CCNL 24 luglio 2017 sono iniziate in data 18 dicembre 2018;

che dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti in sede tecnica, nel corso dei quali le parti contraenti hanno reciprocamente rappresentato le rispettive posizioni, si è convenuto di procedere su specifici punti della trattativa che avrebbero potuto consentire una intesa tra le parti;

che conseguentemente, le parti hanno ritenuto, con senso di responsabilità, definire la trattativa attraverso l'individuazione di una soluzione di compromesso che fosse, nei limiti del possibile, rispettosa delle esigenze di contenimento dei bilanci dei Consorzi e delle aspettative dei lavoratori.

 

Tutto ciò premesso e considerato

le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 23/05/2023 (Decorrenza 01/01/2023)

Verbale di stipula

 

Il giorno 23 maggio 2023, in Roma

tra

lo SNEBI

e

la FLAI-CGIL

la FAI-CISL

la FILBI-UIL

 

premesso

- che le parti, come sopra costituite, riconoscono che nell'ambito della politica territoriale ed economica del nostro Paese assume determinante rilevanza l'azione della bonifica sul territorio e sull'economia con particolare riferimento sia alla prevenzione del rischio e alla mitigazione del dissesto idrogeologico per la conservazione e difesa del suolo, sia alla crescita dell'economia attraverso la valorizzazione e sicurezza alimentare, garantite dalle azioni per la provvista, conservazione, regolazione e razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo, con riguardo anche alla salvaguardia ambientale;

- che nel nostro Paese, come attestato anche dai più recenti eventi alluvionali, i problemi legati alla prevenzione del rischio idrogeologico e della disponibilità di risorse idriche nel tempo e nello spazio sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell'estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;

- che i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con le proprie azioni contribuiscono alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, di provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell'ambiente;

- che il ruolo della bonifica, con le proprie funzioni caratterizzate da una forte intersettorialità, è stato riconosciuto a tutti i livelli istituzionali, diventando così destinatario di importanti risorse utili al contenimento dei rischi derivanti dalla grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e dalla vulnerabilità del territorio;

- che in tale fase, finalizzata al buon esito della programmazione relativa al PNRR, risulta determinante l'apporto e la collaborazione di tutte le parti, in particolare l'azione qualificata dei dipendenti;

 

considerato

 

- che con nota del 10 marzo 2022 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FLAI-Cgil, FAI-Cisl e FILBI-Uil hanno disdettato il CCNL 12 ottobre 2020 per i dipendenti consortili, in scadenza al 31 dicembre 2022;

- che con successiva nota del 12 ottobre 2022 le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato il documento di richieste per il rinnovo del citato CCNL 12 ottobre 2020;

- che le trattative per la stipula dell'accordo di rinnovo del più volte citato CCNL 12 ottobre 2020 sono iniziate in data 7 dicembre 2022;

- che nel corso dell'incontro lo SNEBI ha aderito alla richiesta formulata dalle Organizzazioni sindacali di una trattativa che, per gli aspetti economici, potesse avere una durata biennale a causa, in particolare, della contingente situazione macroeconomica che, nella sua incertezza, rendeva ardua la possibilità di definire un impegno economico più lungo;

- che le parti hanno valutato sull'opportunità di chiudere in tempi rapidi la trattativa, in considerazione della complessa situazione del Paese a causa della crisi economica generale e delle specifiche situazioni inerenti all'emergenza climatica;

- che le parti hanno convenuto di focalizzare gli approfondimenti su quattro macro-sezioni (classificazione, bilateralità, sicurezza, aumenti minimi tabellari);

 

tutto ciò premesso e considerato

 

le parti, come sopra costituite, stipulano la seguente ipotesi di accordo collettivo nazionale.

 

1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2) I testi degli articoli del CCNL 12 ottobre 2020 e successive modificazioni di seguito indicate sono sostituiti ed integrati dai seguenti testi:

[___]

Accordo 25/03/2024

Verbale di stipula

 

Il giorno 25 marzo 2024, presso la sede dello S.N.E.B.I., in Roma, via di S. Teresa, n. 23

tra

- lo S.N.E.B.I

e

- la F.L.A.I. - C.G.I.L.

- la F.A.I. - C.I.S.L.

- la F.I.L.B.I. - U.I.L

 

convengono quanto segue

 

Le parti con l'intento di perfezionare quanto stabilito nell'ACNL sottoscritto il 23 maggio 2023, stipulano il presente accordo relativamente a quanto disposto agli articoli 41 "promozioni" e 72 "aumenti periodici di anzianità", del CCNL di settore.

 

 

 

PARTE I - DISCIPLINA COMUNE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

 

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.

Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dei Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 42 e 43, ai dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3º, 5º e 6º.

Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.

La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.

Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.

Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.

Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.

Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.

Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 36.

 

 

Art. 2 - Classificazione del personale

 

I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presente contratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti della Legge D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti aree, posizioni organizzative e profili professionali:

 

Area Quadri

 

Posizioni organizzative:

Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo complesso, articolato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori.

 

Parametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 164 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.

Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, nell'ambito del quale operino dipendenti con mansioni di concetto.

   

Parametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 162 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.

    

Tutto il personale con mansioni e qualifica di quadro è tenuto a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di pertinenza del settore cui è preposto.

Ai quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le Organizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a sei settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.

 

 

Area A

 

Profili professionali:

Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti.

 

Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 159 per gli impiegati direttivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.

Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.

  

Parametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.

Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.

    

Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.

   

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.

 

 

Area B

 

Profili professionali:

Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti.

 

Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Capi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati.

I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di "Capo", a svolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti.

 

Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un'acquisita superiore capacità tecnicopratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall'amministrazione attraverso apposita prova di idoneità.

 

Parametro 132

Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area C.

 

Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

   

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.

 

 

Area C

 

Profili professionali:

Operai che eseguono lavori richiedenti una provata capacità tecnicopratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad un'idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di attività conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione.

 

Parametro 127

Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.

Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.

Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.

 

Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 118 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

   

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.

 

Area D

 

Profili professionali:

Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi informatici.

 

Parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 112 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l'assunzione.

 

Parametro 116

Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o cose.

 

Parametro 115

Operai qualificati addetti alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico.

 

Parametro 107

Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo.

 

Parametro 107

Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.

 

Parametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a dodici mesi; Parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a dodici mesi e per gli operai avventizi stagionali.

 

 

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inquadrati sulla base delle mansioni affidate.

 

Nota a verbale

Le parti, al fine di permettere agli Enti consortili di valorizzare a pieno le professionalità dei propri dipendenti, convengono sulla necessità di costituire un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di rivedere e indicare, entro tempi certi, le eventuali modifiche da apportare relativamente ad elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.

Tale Gruppo di lavoro formulerà entro il 31/12/2021 le proposte di modifica da apportare al presente articolo e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 23/05/2023 (Decorrenza 01/01/2023)

Art. 2 - Classificazione del personale

 

I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presente contratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti della Legge D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.

Gli strumenti digitali o tecnologici utili allo svolgimento delle mansioni lavorative potranno essere affidati previa formazione, senza che diano diritto ad inquadramenti superiori.

Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti aree, posizioni organizzative e profili professionali:

 

Area Quadri

Posizioni organizzative:

Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo complesso, articolato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori.

 

Parametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 164 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.

Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, nell'ambito del quale operino dipendenti con mansioni di concetto.

   

Parametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 162 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.

Tutto il personale con mansioni e qualifica di quadro è tenuto a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di pertinenza del settore cui è preposto.

Ai quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le Organizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a sei settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.

   

Area A

 

Profili professionali:

Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti.

 

Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 160 per gli impiegati direttivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.

Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.

   

Parametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.

Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.

   

Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; Parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle o1 N mansioni predette, frequentati a richiesta deH'amministrazione, anche attraverso prograrrintli O formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.

 

Area B

 

Profili professionali:

Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti.

 

Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore due anni; Parametro 128 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Capi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati.

I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di "Capo", a svolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti.

 

Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 128 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un'acquisita superiore capacità tecnicopratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall'amministrazione attraverso apposita prova di idoneità.

 

Parametro 132

Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'area C.

 

Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 128 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.

 

Area C

 

Profili professiona

Operai che eseguono lavori richiedenti una provatà capacità tecnicopratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad un'idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di attività conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione.

 

Parametro 127

Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.

Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.

Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.

Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 118 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto parametro maggiorato di due punti.

 

Area D

 

Profili professionali:

Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi informatici.

 

Parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; Parametro 112 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.

Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l'assunzione.

 

Parametro 116

Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o cose.

 

Parametro 115

Operai qualificati addetti alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico.

 

Parametro 107

Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo.

Parametro 107

Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti consorziali  non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.

 

Parametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a dodici mesi; Parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a dodici mesi. Per gli operai avventizi stagionali il passaggio avverrà al compimento del dodicesimo mese anche non consecutivo.

    

Al personale dell'area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministraziene, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.

 

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inquadrati sulla base  delle mansioni affidate.

 

Nota a verbale

Le parti concordano che, relativamente ai profili professionali dell'area Quadri e A, i tempi di permanenza sono ridotti da 7 a 6 a partire da gennaio 2025.

 

Nota a verbale

Le parti, al fine di permettere agli Enti consortili di valorizzare a pieno le professionalità dei propri dipendenti, convengono sulla necessità di dare continuità al Gruppo di lavoro paritetico con il compito di rivedere e indicare, entro tempi certi, le eventuali modifiche da apportare relativamente ad elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali. Tale Gruppo di lavoro formulerà entro il 31/12/2024 le proposte di modifica da apportare al presente articolo e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.

 

 

Art. 3 - Rinvio

 

Il sistema di classificazione del personale in vigore sino al 31 ottobre 2009 è integralmente riportato nell'allegato A2 al presente contratto.

 

 

Art. 4 - Piani di organizzazione variabile

 

L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei profili professionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 23/05/2023 (Decorrenza 01/01/2023)

Art. 4 - Nota a verbale

 

UFFICIO DI STAFF

Il piano di organizzazione variabile di cui al presente articolo può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Direttore, per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo o di comunicazione.

Gli uffici di staff svolgono attività di supporto alla Direzione, nell'ambito delle funzioni strategiche aziendali nonché ad attività funzionati al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti alla Direzione dall'Amministrazione.

 

NOTA A VERBALE

Il piano di organizzazione variabile di cui al presente articolo può prevedere un'Area comunicazione che comprende Personale che svolge con carattere continuativo funzioni di comunicazione, assegnate dall'Amministrazione dell'Ente, e con il coordinamento della Direzione, di rilevante importanza ai fini della divulgazione circa lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, dando uno specifico contributo al generale andamento dell'attività consortile.

Comprende alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione nei relativi albi, con funzioni di studio, consulenza, comunicazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dall'Amministrazione dell'Ente, e con il coordinamento della Direzione".

 

 

Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

 

I Consorzi, nell'ipotesi in cui assumano dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato potranno procedere, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, osservando anche le disposizioni di cui ai successivi commi.

Fatta eccezione per assunzioni di durata non superiore a 12 giorni il contratto di lavoro a tempo determinato è stipulato per atto scritto.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso Consorzio e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi.

Il termine del contratto a tempo determinato inizialmente fissato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di quattro volte, fermo restando la predetta durata complessiva dei ventiquattro mesi.

In caso di riassunzione di un lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine di durata fino a sei mesi, occorre un intervallo di attesa tra i due contratti di 5 giorni; per i contratti a termine di durata superiore a sei mesi l'intervallo è stabilito in 10 giorni.

Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, si dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 25% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 45% per ogni giorno ulteriore.

Il termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza è fissato in 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e in 50 giorni negli altri casi. Qualora il rapporto prosegua oltre detti termini, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun Consorzio non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.

Nei Consorzi che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

In conformità a quanto disposto dagli artt. 19, 2º comma, e 21, 2º comma, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n 81, le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli operai stagionali.

  

 

TITOLO II - RAPPORTI SINDACALI

CAPO I - SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ CONSORTILI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - OCCUPAZIONE

Art. 6 - Sistema di informazioni sulle attività consortili

 

In sede di predisposizione delle proposte di programmi d'esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.

Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1º comma interessi uno o più Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.

I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l'anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle RSA o RSU, per un'informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.

In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1º comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività, ai prevedibili effetti sull'occupazione ed all'organizzazione dei Consorzi.

A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.

 

 

 

Art. 7 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili

 

I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.

 

 

Art. 8 - Contratto d'appalto

 

In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di Legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

 

 

Art. 9 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria

 

Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far si che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.

 

 

Art. 10 - Mobilità

 

Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.

 

 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE

Art. 11 - Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda

 

A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell'ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente numero di dirigenti:

a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;

b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;

c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100.

Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori alle Amministrazioni dei Consorzi.

Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.

 

 

Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti nell'azienda

 

In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al precedente art. 11, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato P al presente contratto.

Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.

 

 

Art. 13 - Locali delle RSA/RSU

 

I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU un locale, sempre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell'ambito delle strutture consorziali.

Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, nonché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le RSA o le RSU non abbiano ottenuto la disponibilità permanente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

 

Art. 14 - Affissioni

 

Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

 

Art. 15 - Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU

 

Compito fondamentale dei dirigenti delle RSA/RSU è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.

Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:

1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;

2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale appartenente all'Area Quadri, all'Area A ed all'Area B, limitatamente, per quanto riguarda quest'ultima, ai profili professionali impiegatizi ed ai Capi operai, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le RSA/RSU. All'inizio di ogni anno l'Amministrazione informerà dettagliatamente circa i lavoratori a termine e/o stagionali impiegati nell'anno precedente. All'inizio di ogni anno l'Amministrazione informerà le RSA/RSU, mediante consegna del modulo allegato S al presente contratto, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell'anno precedente;

3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore nonché dell'ambiente di lavoro;

4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.

Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma, almeno 30 giorni prima.

All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sar&agr