S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 21/05/2025
CONSORZI DI BONIFICA
Testo consolidato del CCNL 21/05/2025
per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2026
Il giorno 21 maggio 2025, in Roma
tra
il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI);
e
la FLAI-CGIL;
la FAI-CISL;
la FILBI-UIL;
premesso
che le parti, come sopra costituite, riconoscono che nell'ambito della politica territoriale ed economica del nostro Paese assume determinante rilevanza l'azione della bonifica sul territorio e sull'economia con particolare riferimento sia alla prevenzione del rischio e alla mitigazione del dissesto idrogeologico per la conservazione e difesa del suolo, sia alla crescita dell'economia attraverso la valorizzazione e sicurezza alimentare, garantite dalle azioni per la provvista, conservazione, regolazione e razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso agricolo, con riguardo anche alla salvaguardia ambientale;
che nel nostro Paese, come attestato anche dai più recenti eventi alluvionali, i problemi legati alla prevenzione del rischio idrogeologico e della disponibilità di risorse idriche nel tempo e nello spazio sono fortemente avvertiti in ragione delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell'estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
che i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con le proprie azioni contribuiscono alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, di provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell'ambiente;
che il ruolo della bonifica, con le proprie funzioni caratterizzate da una forte intersettorialità, è stato riconosciuto a tutti i livelli istituzionali, diventando così destinatario di importanti risorse utili al contenimento dei rischi derivanti dalla grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e dalla vulnerabilità del territorio;
che in tale fase, finalizzata al buon esito della programmazione relativa al PNRR, risulta determinante l'apporto e la collaborazione di tutte le parti, in particolare l'azione qualificata dei dipendenti;
Tenuto conto
che la sicurezza territoriale richiede azioni coordinate e sinergiche tra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e che i Consorzi hanno provveduto negli anni a dare vita alla necessaria concertazione e collaborazione sul territorio attraverso gli strumenti che la legislazione contempla: in molte regioni i Consorzi di bonifica figurano tra gli attori/animatori principali delle azioni ambientali, a fianco degli altri soggetti, pubblici e privati, interessati e impegnandosi, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi.
considerato
che con nota del 10 marzo 2022 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno disdettato il CCNL del 12 ottobre 2020 per i dipendenti consortili, in scadenza il 31 dicembre 2022 avanzando una richiesta di rinnovo del CCNL dal 2023 al 2026 suddivisa in due bienni di cui il secondo solo sugli aspetti di natura economica;
che lo Snebi ha aderito a tale richiesta e le parti in data 23 maggio 2023 hanno raggiunto un'ipotesi di accordo collettivo nazionale per il biennio 2023-2024;
che successivamente con nota 15 aprile 2024 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno richiesto l'apertura del confronto per il rinnovo biennale del CCNL per i dipendenti consortili, in scadenza al 31 dicembre 2024;
che con successiva nota del 30 settembre 2024 le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno presentato il documento di richieste per il rinnovo biennale 2025-26;
che le trattative per la stipula dell'accordo di rinnovo sono iniziate in data 16 dicembre 2024:
che dopo numerosi incontri e specifici approfondimenti in sede tecnica, nel corso dei quali le parti contraenti hanno reciprocamente rappresentato le rispettive posizioni, si è convenuto di procedere su specifici punti della trattativa che avrebbero potuto consentire il raggiungimento di una intesa tra le parti rientrando nelle scadenze naturali del CCNL precedenti;
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra costituite, stipulano le seguenti ipotesi di accordo collettivo nazionale.
1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2) I testi degli articoli del CCNL 12 ottobre 2020 di seguito indicati sono sostituiti:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dei Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 42 e 43, ai dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3º, 5º e 6º.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, Il e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, Il e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 36.
Art. 2 - Classificazione del personale
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli operai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presente contratto, nonché per l'altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni.
Gli strumenti digitali o tecnologici utili allo svolgimento delle mansioni lavorative potranno essere affidati previa formazione, senza che diano diritto ad inquadramenti superiori.
Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati nelle seguenti aree, posizioni organizzative e profili professionali:
Posizioni organizzative:
Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo complesso, articolato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipendenti appartenenti alle aree inferiori.
Parametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sei anni;
parametro 164 per i quadri con meno di sei anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, nell'ambito del quale operino dipendenti con mansioni di concetto.
Parametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sei anni;
parametro 162 per i quadri con meno di sei anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Tutto il personale con mansioni e qualifica di quadro è tenuto a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di pertinenza del settore cui è preposto.
Ai Quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico-pratico attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le Organizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a sei settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.
Profili professionali:
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti.
Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sei anni;
parametro 160 per gli impiegati direttivi con meno di sei anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente almeno due delle seguenti attività di carattere tecnico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.
Parametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sei anni;
parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sei anni.
Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.
Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sei anni;
parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sei anni.
Al personale dell'Area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico-pratico attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.
Profili professionali:
Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni;
parametro 128 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Capi operai preposti all'esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerarchicamente subordinati.
I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di "Capo", a svolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni;
parametro 128 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un'acquisita superiore capacità tecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall'amministrazione attraverso apposita prova di idoneità.
Operai che svolgono almeno due delle attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nell'Area C.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni;
parametro 128 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Al personale dell'Area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico-pratico attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.
Profili professionali:
Operai che eseguono lavori richiedenti una provata capacità tecnico-pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad un'idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di attività conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d'arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione.
Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni.
Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.
Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.
Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni;
parametro 122 per i titolari di anzianità di servizio superiore all'anno;
parametro 118 per il primo anno di servizio.
Al personale dell'Area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico-pratico attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.
Profili professionali:
Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di programmi informatici.
Parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni;
parametro 112 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all'esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l'assunzione.
Parametro 117 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a 2 anni;
parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a 2 anni.
Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o cose.
Operai qualificati addetti alla custodia, all'esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico.
Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo.
Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impianti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.
Parametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a dodici mesi;
parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a dodici mesi. Per gli operai avventizi stagionali il passaggio avverrà al compimento del dodicesimo mese anche non consecutivo.
Al personale dell'Area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico-pratico attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell'amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell'arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inquadrati sulla base delle mansioni affidate.
NOTA A VERBALE
Le parti, al fine di permettere agli Enti consortili di valorizzare a pieno la professionalità dei propri dipendenti, convengono sulla necessità di dare continuità al Gruppo di lavoro paritetico con il compito di analizzare e indicare, entro tempi certi, l'equilibrio dei profili professionali e avanzare proposte relativamente ad elementi della classificazione del personale, tanto nelle declaratorie quanto nei profili professionali.
Tale Gruppo di lavoro formulerà entro giugno 2026 le risultanze dei lavori e potrà essere convocato a richiesta di una delle parti.
Il sistema di classificazione del personale in vigore sino al 31 ottobre 2009 è integralmente riportato nell'allegato A2 al presente contratto.
Art. 4 - Piani di organizzazione variabile
L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei profili professionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche.
NOTA A VERBALE
Il piano di organizzazione variabile di cui al presente articolo può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Direttore, per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo o di comunicazione.
Gli uffici di staff svolgono attività di supporto alla Direzione, nell'ambito delle funzioni strategiche aziendali nonché ad attività funzionali al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti alla Direzione dall'Amministrazione.
NOTA A VERBALE
Il piano di organizzazione variabile di cui al presente articolo può prevedere un'Area comunicazione che comprende personale che svolge con carattere continuativo funzioni di comunicazione, assegnate dall'Amministrazione dell'Ente, e con il coordinamento della Direzione, di rilevante importanza ai fini della divulgazione circa lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, dando uno specifico contributo al generale andamento dell'attività consortile.
Comprende alcune tipiche figure professionali, con competenze specialistiche, abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione nei relativi albi, con funzioni di studio, consulenza, comunicazione, programmazione e ricerca ad essi assegnati dall'Amministrazione dell'Ente, e con il coordinamento della Direzione.
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
I Consorzi, nell'ipotesi in cui assumano dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato potranno procedere, ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, osservando anche le disposizioni di cui ai successivi commi.
Fatta eccezione per assunzioni di durata non superiore a 12 giorni il contratto di lavoro a tempo determinato è stipulato per atto scritto.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso Consorzio e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi.
Il termine del contratto a tempo determinato inizialmente fissato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, per un massimo di quattro volte, fermo restando la predetta durata complessiva dei ventiquattro mesi.
In caso di riassunzione di un lavoratore in precedenza occupato con contratto a termine di durata fino a sei mesi, occorre un intervallo di attesa tra i due contratti di 5 giorni; per i contratti a termine di durata superiore a sei mesi l'intervallo è stabilito in 10 giorni.
Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, si dovrà corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 25% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 45% per ogni giorno ulteriore.
Il termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza è fissato in 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e in 50 giorni negli altri casi. Qualora il rapporto prosegua oltre detti termini, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun Consorzio non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.
Nei Consorzi che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
In conformità a quanto disposto dagli artt. 19, 2º comma, e 21, 2º comma, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli operai stagionali.
TITOLO II - RAPPORTI SINDACALI
CAPO I - SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ CONSORTILI
PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - OCCUPAZIONE
Art. 6 - Sistema di informazioni sulle attività consortili
In sede di predisposizione delle proposte di programmi d'esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di programmazione, l'Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1º comma interessi uno o più Consorzi di un'unica provincia, detti incontri preventivi si potranno realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l'anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, unitamente alle RSA o RSU, per un'informazione sulle previsioni inerenti l'attività che si propongono di svolgere nell'anno successivo. Detto incontro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al 1º comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell'ambiente, agli investimenti pubblici necessari per l'assolvimento di tali attività, ai prevedibili effetti sull'occupazione ed all'organizzazione dei Consorzi.
A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.
I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all'appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di Legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme contrattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Art. 9 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far si che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE
Art. 11 - Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda
A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell'ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente numero di dirigenti:
a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;
c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100.
Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori alle Amministrazioni dei Consorzi.
Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria dei dipendenti d'azienda
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al precedente art. 11, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato P al presente contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.
Art. 13 - Locali delle RSA/RSU
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanentemente a disposizione comune delle RSA o delle RSU un locale, sempre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell'ambito delle strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, nonché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le RSA o le RSU non abbiano ottenuto la disponibilità permanente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 15 - Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU
Compito fondamentale dei dirigenti delle RSA/RSU è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale appartenente all'Area Quadri, all'Area A ed all'Area B, limitatamente, per quanto riguarda quest'ultima, ai profili professionali impiegatizi ed ai Capi operai, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le RSA/RSU. All'inizio di ogni anno l'Amministrazione informerà dettagliatamente circa i lavoratori a termine e/o stagionali impiegati nell'anno precedente.
All'inizio di ogni anno l'Amministrazione informerà le RSA/RSU, mediante consegna del modulo allegato S al presente contratto, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell'anno precedente;
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore nonché dell'ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile e prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, esaminare con l'Amministrazione consortile gli stessi schemi da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma, almeno 30 giorni prima.
All'inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
5) esprimere un parere sul codice etico prima che venga adottato dal Consorzio. Il testo dovrà essere consegnato alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che sia adottato. Nel caso di variazioni dello stesso, i testi di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU 30 giorni prima;
6) esaminare con l'Amministrazione consortile entro il 30 aprile i programmi di massima per i turni delle ferie al fine di un'auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
7) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
8) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 28, 4º e 5º comma);
9) incontrarsi con l'Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all'art. 69, comma 3;
10) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine all'individuazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l'arco dell'anno per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferimento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 47, commi 13º e 15º e art. 129, comma 8º);
11) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 47, 6º, 7º e 16º comma ed art. 129, 8º e 9º comma) finalizzate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
12) raggiungere con l'Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all'individuazione di percorrenze medie mensili del personale, di cui all'art. 2, lett. a) e b) dell'Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare l'importo dell'indennità chilometrica (v. art. 9 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B);
13) raggiungere intese con l'Amministrazione consortile in ordine all'individuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica rimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti istituzionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito dalla zona o del reparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B al presente contratto);
14) assistere gli interessati nell'individuazione, d'intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività soppresse di cui all'art. 1 dell'Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
15) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organizzative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giornata di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non goduto (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
16) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese per la concessione in qualsiasi momento dell'anticipazione sul TFR nell'ipotesi di cui ai numeri 4, lett. a) e 9 dell'accordo 30 marzo 1983, allegato H al presente contratto;
17) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
Nell'ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a raggruppamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU.
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall'art. 162 del presente contratto.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle RSA/RSU nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle RSA/RSU devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle RSA/RSU, entro il termine statutariamente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedi-menti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Art. 16 - Espletamento delle funzioni di dirigenti delle RSA/RSU
I dirigenti delle RSA/RSU sono soggetti alle comuni norme contrattuali e regolamentari e in particolare devono osservare l'orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti.
I dirigenti delle RSA/RSU devono essere posti in condizione di espletare il loro mandato senza peraltro creare intralci al normale andamento del lavoro.
Art. 17 - Trasferimento dei dirigenti delle RSA/RSU
Il trasferimento dei dirigenti delle RSA/RSU di cui ai precedenti articoli 11 e 12 può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui il dipendente perde la qualità di dirigente della rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 18 - Tutela dei dirigenti delle RSA/RSU
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio effettivo inferiore a 20 anni che abbiano la veste di dirigente di RSA/RSU in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessazione della carica, non possono essere licenziati senza il nulla osta della Organizzazione sindacale territoriale che rappresenta il lavoratore interessato e dello SNEBI i quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto, in sede locale, su richiesta dell'Organizzazione dei lavoratori, entro 6 giorni dalla notifica del provvedimento di licenziamento effettuata dal Consorzio all'Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori; quest'ultima notifica segue la comunicazione fatta dal Consorzio stesso al dipendente interessato ed allo SNEBI.
Se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l'esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento diviene operante.
Ove il nulla osta sia stato negato dall'Organizzazione sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il Consorzio mantenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all'interessato, il dipendente stesso, con atto da lui sottoscritto, può ricorrere tramite la predetta Organizzazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento consortile avverso quest'ultimo provvedimento.
Il ricorso va proposto ad una Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 5º comma dell'art. 108 del presente contratto.
La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento sia dipendente da motivi connessi all'esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di RSA/RSU, esprime parere in ordine all'ingiustificato licenziamento ed ha inizio quindi il procedimento di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in essa contenute, a prescindere dal numero dei dipendenti del Consorzio.
Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento sia indipendente da motivi connessi all'esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, si esprime in tal senso.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenziamento, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legislativa.
Art. 19 - Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Art. 20 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non computabili nelle ferie, per l'espletamento della carica nel settore consortile.
Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali/territoriali, ad eccezione di quelli indicati al 4º comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 12 giorni lavorativi all'anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.
Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali/territoriali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra.
I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali.
La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordinata alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell'avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L'avviso di convocazione di norma deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l'avviso di convocazione deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso.
I dirigenti delle RSA/RSU hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti:
- nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un'ora e un quarto all'anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la RSU, qualora essa sia costituita;
- nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la RSU, il numero complessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle RSA, derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la RSU.
Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti di cui all'8º comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle RSA designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto o per la RSU, di dieci giorni l'anno.
I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presente articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee regionali, nonché i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora a favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
I dipendenti conso