CCNL in vigore
CONSORZI AGRARI
Testo consolidato del CCNL 23/05/2017
per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari
Decorrenza: 01/01/2016
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 23/05/2017 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 23 maggio 2017
tra
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI - ASSOCAP
e
la FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA - FLAI C.G.I.L.
la FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA -FAI CISL
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI - UIL TUCS
il SINDACATO NAZIONALE UNITARIO LAVORATORI DEI CONSORZI AGRARI -SINALCAP
stipulano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
TRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI - ASSOCAP
E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA
FAI CISL,
FLAI CGIL,
UILA UIL
il giorno 4 maggio 2022 in Roma presso la sede di ASSOCAP, in via ventiquattro maggio 43, si è definita la presente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari per il quadriennio 1 ° gennaio 2020-31 dicembre 2023.
[___]
PARTE PRIMA - RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Sistema contrattuale e procedure per il rinnovo del CCNL
1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione al principi ispiratori dei protocolli interconfederali, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s'intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il sistema contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e un secondo livello di contrattazione aziendale per le materie delegate.
2. Il contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi Agrari avrà durata quadriennale sia per la parte economica che per la parte normativa e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
3. Le richieste per il rinnovo dei CCNL saranno presentate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno cinque mesi prima della scadenza e le trattative per il rinnovo verranno aperte nei quindici giorni immediatamente successivi alla presentazione delle stesse in modo da pervenire alla stipulazione del nuovo contratto possibilmente entro il termine di scadenza di quello disdettato. Nei sette mesi decorrenti dalla data di presentazione delle richieste, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. L'aumento economico, definito dal rinnovo contrattuale, decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto. Qualora nel termine dei successivi tre mesi dalla data di scadenza del CCNL non si sia raggiunto alcun accordo per il suo rinnovo, le Parti definiranno gli aspetti economici relativi al periodo di carenza contrattuale.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
[___]
ALLEGATO AL VERBALE DI IPOTESI DI ACCORDO DEL 4 MAGGIO 2022 PER IL RINNOVO DEL CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEI CONSORZI AGRARI
Art. 1 - SISTEMA CONTRATTUALE, DECORRENZE, DURATA E PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL
1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dei protocolli interconfederali, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s'intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il sistema contrattuale prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e un secondo livello di contrattazione aziendale per le materie delegate.
2. Il contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei Consorzi Agrari avrà durata quadriennale sia per la parte economica che per la parte normativa e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
3. Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 27 maggio 2017 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023.
4. Le richieste per il rinnovo del CCNL saranno presentate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, almeno cinque mesi prima della scadenza e le trattative per il rinnovo verranno aperte nei quindici giorni immediatamente successivi alla presentazione delle stesse in modo da pervenire alla stipulazione del nuovo contratto possibilmente entro il termine di scadenza di quello disdettato. Nei sette mesi decorrenti dalla data di presentazione delle richieste, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
5. L'aumento economico, definito dal rinnovo contrattuale, decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto. Qualora nel termine dei successivi tre mesi dalla data di scadenza del CCNL non si sia raggiunto alcun accordo per il suo rinnovo, le Parti definiranno gli aspetti economici relativi al periodo di carenza contrattuale.
[..]
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
1. In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un accordo integrativo del presente contratto tra i rappresentanti del Consorzio e le R.S.U./R.S.A., unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
2. La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, indicate nei successivi commi 5 e 6, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle Parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.
3. Gli accordi integrativi aziendali hanno durata quadrlennale e la loro stipulazione non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL. Le proposte per il rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere inviate al Consorzio e ad ASSOCAP tre mesi prima della scadenza ed il Consorzio dovrà avviare la trattativa entro un mese dal ricevimento delle stesse. In caso di mancato accordo le Parti nazionali interverranno per verificare i motivi che lo hanno impedito per tentare di rimuoverli.
4. Le Parti nazionali assumono l'impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal presente CCNL dagli artt. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono comma e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 40, 45, 51 (primo, terzo e quarto comma).
6. Sarà, inoltre, di competenza della contrattazione aziendale la definizione delle modalità, dei criteri e degli obiettivi a cui dovranno essere collegate le erogazioni salariali di secondo livello, denominate premio di risultato, che dovranno tassativamente avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e previdenziale stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivazione della contrattazione di secondo livello.
7. Tali erogazioni dovranno essere variabili e non predeterminabili, in quanto strettamente collegate al parziale o totale conseguimento degli obiettivi prefissati e non saranno utili ai fini di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Gli obiettivi a cui saranno collegate le erogazioni salariali definite a livello aziendale, dovranno essere correlati ai risultati legati all'andamento economico del Consorzio Agrario, quale si desume dal bilancio aziendale, oppure alla verifica di positivi risultati derivanti da una diversa organizzazione del lavoro concordata tra le Parti al fine di conseguire, anche mediante il ricorso a flessibilità di orario di lavoro e/o alla realizzazione di programmi intesi a ottenere incrementi di produttività o miglioramento dell'efficlenza e della qualità dei servizi forniti agli operatori agricoli.
9. Nei Consorzi Agrari nei quali non è stata rinnovata la contrattazione integrativa aziendale sarà definito, d'intesa con la rappresentanza sindacale aziendale (RSU/RSA), laddove costituita, un premio annuale di risultato, collegato al fini della detassazione a criteri di misurazione economica desumibili dalle risultanze del bilancio o, nel caso dei Consorzi in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, della situazione riepilogativa annualmente trasmessa al Ministero che esercita la viglianza. I suddetti criteri faranno riferimento, progressivamente, all'incremento del rapporto tra fatturato e numero dei dipendenti, alla differenza positiva tra valore e costi della produzione (punti A - B del bilancio) e al positivo risultato di esercizio.
10. Qualora nessuno degli obiettivi di cui al comma precedente o degli obiettivi definiti con la contrattazione aziendale dovesse essere conseguito, sarà riconosciuto un premio del 2% dello stipendio base per quattordici mensilità a titolo di garanzia retributiva.
Art. 3 - Diritti di informazione
1. Le Parti s'impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali in grado di prevenire situazioni di conflittualità a livello locale nel verificarsi di scelte organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dal Consorzi Agrari e che abbiano ricadute occupazionali. A tal fine convengono, prima che vengano avviati processi di fusione, di costituzione di società controllate, a cui delegare specifiche attività, o di terzlarizzazione di altre, che le Parti nazionali in apposito incontro, assistite dalle rispettive rappresentanze aziendali, assumano tutte le informazioni necessarie, sia per verificare le possibili soluzioni da adottare, sia per contenere gli effetti di tali scelte sugli organici aziendali, sia, ancora, per convenire sull'eventuale diverso trattamento contrattuale applicabile.
2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell'agroindustria, convengono che i diritti d'informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una data regione.
3. A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL del 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori dei settore, i problemi connessi all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, ASSOCAP illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell'anno precedente e i dati previsionali elaborati per l'anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, allo sviluppo di nuove tecnologle e all'indirizzo degli investimenti.
5. L'informazione riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri ASSOCAP fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
6. Sempre in sede nazionale, ASSOCAP fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
7. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dal Consorzi Agrari, verranno date in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi.
8. A livello regionale, saranno tenuti incontri tra ASSOCAP e le strutture sindacali regionali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell'anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell'economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dal singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati al Consorzi Agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dal programmi di investimento.
9. Nelle riunioni di cui al commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente al dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
10. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle R.S.U./R.S.A. e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
11. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, in relazione al consistenti riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
12. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle R.S.U./R.S.A. dei relativi piani in apposito incontro preliminare all'esame congiunto previsto dall'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
13. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
14. Nel verificarsi delle circostanze di cui al commi precedenti, i Consorzi utilizzeranno gli strumenti legisiativi e contrattuali previsti dalla legisiazione vigente per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.
15. In relazione alla scadenza prevista dalla normativa prò tempore vigente delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio delle attività di impresa concesse ai Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle situazioni che potrebbero presentarsi, sarà osservata la seguente procedura:
a) nel caso un Consorzio in liquidazione coatta amministrativa sia in grado di presentare la domanda di concordato al sensi dell'articolo 214 della Legge Fallimentare, prima del deposito della stessa presso il Tribunale competente, le Parti locali verificheranno quali saranno le ricadute occupazionali sia nel caso del ritorno in bonis dell'Azienda, sia nel caso che successivamente a tale circostanza si renda indispensabile procedere a una fusione con altro Consorzio;
b) qualora la domanda di concordato presentata non venga omologata o che si renda improponibile la domanda di concordato, le Parti locali esamineranno quali soluzioni alternative si possano perseguire ed in particolare quali ricadute occupazionali si potrebbero verificare nell'ipotesi che venga autorizzata dall'Autorità preposta alla viglianza, la cessione a qualunque titolo dell'azienda o del ramo di azienda costituito dall'esercizio provvisorio in favore di altro Consorzio, ovvero di cooperativa agricola operanti nella stessa Regione o Regione confinante che siano in amministrazione ordinaria;
c) nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, al sensi dell'articolo 210, secondo comma, della Legge Fallimentare il Consorzio cedente e l'impresa o la cooperativa acquirente dovranno osservare la procedura stabilita dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni, precisando quale sarà il CCNL ed il trattamento assicurativo/previdenziale che verrà applicato al personale che passerà alle sue dirette dipendenze, fermo restando il mantenimento dei trattamenti precedentemente operanti. Se la cooperativa acquirente prende la denominazione di Consorzio Agrario al sensi dell'art. 9 della Legge n. 99 del 2009, detta cooperativa dovrà contestualmente assumere anche l'obbligo di applicare al personale ad essa trasferito il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
16. Nell'ipotesi che la procedura e gli impegni sopra definiti non venissero osservati, le Parti Nazionali chiederanno congiuntamente all'Autorità di viglianza la convocazione di un tavolo per l'esame della vertenza prima che da parte sindacale vengano avviate azioni per violazione dei patti contrattuali sottoscritti.
17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell'organizzazione del lavoro, le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l'applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti.
18. In caso di modifiche dell'organizzazione del lavoro comportanti l'istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, le Parti locali daranno attuazione a quanto previsto dal d.Igs. 26 novembre 1999 n. 532.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
[___]
Art. 3 - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONFRONTO PARTECIPATIVO
1. Le Parti s'impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali più efficace ed incisivo che a tutti i livelli sia in grado non solo di prevenire eventuali situazioni di conflittualità
a livello locale nel verificarsi di scelte, ma anche di garantire un confronto sulle politiche organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dai Consorzi Agrari e che abbiamo ricadute occupazionali sull'ordinario svolgimento delle attività lavorative.A tal fineIn particolare, le Parti convengonoprima che vengano avviatisull'utilità di potenziare i meccanismi di informazione e confronto partecipativo in merito alle decisioni che i Consorzi assumono sull'innovazione, l'organizzazione del lavoro, i processi di fusione,di costituzione di società controllate a cui delegare specifiche attività, o di altre, che le Parti nazionali in apposito incontro, assistite dalla rispettive rappresentanze aziendali, assumano tutte le informazioni necessarie, sia per verificare le possibili soluzioni da adottare, sia per contenere gli effetti di tali scelte sugli organici aziendali, sia ancora per-convenire sull'eventuale diverso trattamento contrattuale applicabile, di terziarizzazione del lavoro e la formazione tramite appositi incontri da svolgersi con le rispettive rappresentanze territoriali e aziendali.2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia del l'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell'agroindustria, convengono che i diritti d'informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una
data regioneo più regioni.3. A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL del 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ottica di avviare e consolidare i meccanismi di informazione e di confronto, ASSOCAP illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell'anno precedente e i dati previsionali elaborati per l'anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, ad eventuali programmi riorganizzativi, allo sviluppo di nuove tecnologie e all'indirizzo degli investimenti.
5.
L'informazioneIl confronto partecipativo riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri ASSOCAP fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.6. Sempre in sede nazionale, ASSOCAP fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
7. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari, verranno
datediscusse in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi ma comunque prima dell'avvio degli stessi processi.8.
A livello regionaleAi vari livelli regionali saranno tenuti incontri tra ASSOCAP e le strutture sindacaliregionalidelle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell'anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell'economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati ai Consorzi Agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
9. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
10. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle R.S.U./R.S.A. e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
11. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
12. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle R.S.U./R.S.A. dei relativi piani in apposito incontro preliminare all'esame congiunto previsto dall'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
13. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
14. Nel verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, i Consorzi Agrari, confrontandosi con le Organizzazioni Sindacali, utilizzeranno gli strumenti legislativi e contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.
15. In relazione alla scadenza prevista dalla normativa prò tempore vigente delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio delle attività di impresa concesse ai Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle situazioni che potrebbero presentarsi, sarà osservata la seguente procedura:
a) nel caso un Consorzio in liquidazione coatta amministrativa sia in grado di presentare la domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 della Legge Fallimentare, prima del deposito della stessa presso il Tribunale competente, le Parti locali verificheranno quali saranno le ricadute occupazionali sia nel caso del ritorno in bonis dell'Azienda, sia nel caso che successivamente a tale circostanza si renda indispensabile procedere a una fusione con altro Consorzio;
b) qualora la domanda di concordato presentata non venga omologata o che si renda improponibile la domanda di concordato, le Parti locali esamineranno quali soluzioni alternative si possano perseguire ed in particolare quali ricadute occupazionali si potrebbero verificare nell'ipotesi che venga autorizzata dall'Autorità preposta alla vigilanza, la cessione a qualunque titolo dell'azienda o del ramo di azienda costituito dall'esercizio provvisorio in favore di altro Consorzio, ovvero di cooperativa agricola operanti nella stessa Regione o Regione confinante che siano in amministrazione ordinaria;
c) nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 210, secondo comma, della Legge Fallimentare il Consorzio cedente e l'impresa o la cooperativa acquirente dovranno osservare la procedura stabilita dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni, precisando quale sarà il CCNL ed il trattamento assicurativo/previdenziale che verrà applicato al personale che passerà alle sue dirette dipendenze, fermo restando il mantenimento dei trattamenti precedentemente operanti. Se la cooperativa acquirente prende la denominazione di Consorzio Agrario ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 99 del 2009, detta cooperativa dovrà contestualmente assumere anche l'obbligo di applicare al personale ad essa trasferito il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
16. Nell'ipotesi che la procedura e gli impegni sopra definiti non venissero osservati, le Parti Nazionali chiederanno congiuntamente all'Autorità di vigilanza la convocazione di un tavolo per l'esame della vertenza prima che da parte sindacale vengano avviate azioni per violazione dei patti contrattuali sottoscritti.
17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell'organizzazione del lavoro, le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l'applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti.
18. In caso di modifiche dell'organizzazione del lavoro comportanti l'istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno,
le parti locali danno attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 26 novembre 1999, n. 532 verrà garantito un incontro specifico anche con le Parti territoriali.[___]
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
1. I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle R.S.U./R.S.A., a organizzare il lavoro nel quadro della funzionalità dell'azienda, in modo da favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori.
2. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze delle varie attività aziendali, ritenendo di comune interesse l'equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologle e della produttività.
3. Prima di disporre assunzioni di personale da assegnare a uno dei primi cinque livelli, i Consorzi esamineranno, sentite le R.S.U./R.S.A., la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio, anche con contratto a termine, ritenuti idonei.
4. I Consorzi e le R.S.U./R.S.A. verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle Parti, il livello di professionalità raggiunto dal lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche in relazione a eventuali programmi di formazione.
5. Non possono essere instaurati rapporti di consulenza con il personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a sei mesi. Di particolari deroghe o eventuali proroghe, comunque eccezionali, sarà data comunicazione alle R.S.U./R.S.A..
1. I lavoratori, al sensi dell'articolo 20 della Legge n. 300 del 1970, possono riunirsi per la trattazione dei problemi di interesse sindacale e del lavoro, in idoneo locale che verrà loro messo a disposizione dal Consorzio.
2. Dette riunioni potranno essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle R.S.U./R.S.A. costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle stesse Organizzazioni Sindacali territoriali, preavvisando la direzione del Consorzio almeno il giorno precedente. I nominativi dei dirigenti sindacali esterni che intendono partecipare all'Assemblea, dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale.
3. Le riunioni potranno essere tenute anche durante l'orario normale di lavoro nei limiti di 14 ore annue, cumulabili nell'arco di validità del presente contratto.
Art. 6 - Permessi e aspettative sindacali
1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300 del 1970, rappresentanze sindacali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto.
2. I componenti delle R.S.U., laddove sono state elette in conformità a quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 1995 (all. I), avranno diritto ai permessi retribuiti previsti nel richiamato accordo.
3. I dirigenti della R.S.U. e in caso di mancata elezione della R.S.A., per l'espletamento del loro mandato avranno diritto a permessi retribuiti secondo le norme di cui all'articolo 23 della Legge n. 300 del 1970, nei limiti di quanto sancito al penultimo comma del richiamato articolo. Di tali permessi usufruiranno un dirigente per ogni 100 lavoratori, o frazione 100, occupati nel Consorzio con contratto a tempo indeterminato e disciplinati dal presente contratto, per ciascuna delle R.S.A. presenti nel Consorzio.
4. In caso di mancata costituzione della R.S.U./R.S.A., per stabilire il numero dei beneficiari della tutela, ai sensi degli articoli 18 e 22 della Legge n. 300 del 1970, valgono i criteri di cui al comma precedente, in deroga al limite numerico previsto all'articolo 23 della Legge n. 300 dei 1970. I nominativi dei beneficiari di detta tutela, saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. In caso di mancata comunicazione dei nominativi suddetti, la tutela di cui agli articoli 18 e 22 della Legge n. 300 del 1970 s'intende rinunciata.
5. Per i lavoratori chiamati a far parte di consigli o comitati direttivi regionali o provinclali, al sensi dell'art. 30 della Legge n. 300 del 1970, per uno o più dirigenti di ogni Organizzazione sindacale presente nel Consorzio sono previste ottanta ore annue di permesso retribuito. Per i dirigenti nazionali, le singole Organizzazioni firmatarie il presente contratto avranno diritto a un monte di millesettecentocinquanta ore annue. Ai fini della fruizione di detti permessi, le Segreterle nazionali ne faranno richiesta alla Direzione del Consorzio e ad ASSOCAP, precisando il nome del dirigente, il numero delle ore e il giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della Legge n. 300 del 1970. Le modalità di fruizione del monte ore da parte dei dirigenti nazionali sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti.
6. Resta stabilito che le predette limitazioni non riguardano i permessi chiesti dal componenti di consigli o comitati direttivi nazionali, regionali o provinclali, quando detti permessi siano in diretta relazione con la tutela dei lavoratori dei Consorzi Agrari per:
- trattative riguardanti la stipulazione dei contratti nazionali e dei contratti di secondo livello;
- incontri richiesti dalle direzioni consortili;
- partecipazioni al congressi provinclali e nazionali della categoria di appartenenza;
- partecipazione a assemblee del personale dei Consorzi Agrari.
7. Nei suddetti casi i permessi, per essere esclusi dal monte ore predetto, devono essere richiesti, con indicazione del nome e della motivazione, dalle segreterie sindacali nazionali, regionali o provinclali a seconda delle competenze.
8. Sarà, altresì, cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie o delle strutture territoriali, comunicare ad ASSOCAP, i nomi dei componenti i consigli o comitati nazionali, regionali o provinclali aventi diritto a usufruire del monte ore annuo di cui al quinto comma del presente articolo.
9. Il godimento dei permessi di cui al commi precedenti deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento delle attività produttive. Sarà cura di ogni Organizzazione sindacale evitare la contemporanea assenza di più dirigenti sindacali dal medesimo servizio, ufficio, magazzino o stabilimento.
10. I permessi sindacali debbono essere richiesti per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore, salvo giustificato motivo di impedimento, tramite le R.S.U./R.S.A. ovvero i consigli o i comitati direttivi nazionali, regionali o provinclali a seconda delle rispettive competenze.
11. La normativa sui permessi sindacali di cui al presente articolo annulla eventuali diverse normative concordate aziendalmente e non può essere modificata con successivi accordi aziendali.
12. I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o periferiche, che chiedano di essere collocati in aspettativa per la durata del loro mandato, usufruiranno del trattamento previsto all'articolo 31 della Legge n. 300 del 1970.
13. Le richieste per l'ottenimento dell'aspettativa di cui sopra saranno presentate per iscritto alla direzione dei Consorzio, unitamente a una dichiarazione delle segreterie nazionali o periferiche delle Organizzazioni sindacali stipulanti comprovante la carica rivestita dal lavoratore interessato.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
[___]
Art. 6 - PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
1. Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 300 del 1970, rappresentanze sindacali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto.
2. I componenti delle R.S.U., laddove sono state elette in conformità a quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 1995 (
all. Iall. H), avranno diritto ai permessi retribuiti previsti nel richiamato accordo.3. I dirigenti della R.S.U. e in caso di mancata elezione della R.S.A., per l'espletamento del loro mandato avranno diritto a permessi retribuiti secondo le norme di cui all'articolo 23 della Legge n. 300 del 1970
nei limiti di quanto sancito al penultimo comma del richiamato articolo. Di tali permessi usufruiranno un dirigente per ogni 100 lavoratori, o frazione di 100, occupati nel Consorzio con contratto a tempo indeterminato e disciplinati dal presente contratto, per ciascuna delle R.S.A. /R.S.U. presenti nel Consorzio.4. In caso di mancata costituzione della R.S.U./R.S.A., per stabilire il numero dei beneficiari della tutela, ai sensi degli articoli 18 e 22 della Legge n. 300 del 1970, valgono i criteri di cui al comma precedente, in deroga al limite numerico previsto all'articolo 23 della Legge n. 300 del 1970.1 nominativi dei beneficiari di detta tutela saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. In caso di mancata comunicazione dei nominativi suddetti, la tutela di cui agli articoli 18 e 22 della Legge n. 300 del 1970 s'intende rinunciata.
5. Per i lavoratori chiamati a far parte di consigli o comitati direttivi regionali o provinciali, ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 300 del 1970, per uno o più dirigenti di ogni Organizzazione sindacale presente nel Consorzio sono previste ottanta ore annue di permesso retribuito. Per i dirigenti nazionali, le singole Organizzazioni firmatarie il presente contratto avranno diritto a un monte di millesettecento- cinquanta ore annue. Ai fini della fruizione di detti permessi, le Segreterie nazionali ne faranno richiesta alla Direzione del Consorzio e ad ASSOCAP, precisando il nome del dirigente, il numero delle ore e il giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della Legge n. 300 del 1970. Le modalità di fruizione del monte ore da parte dei dirigenti nazionali sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti.
6. Resta stabilito che le predette limitazioni non riguardano i permessi chiesti dai componenti di consigli o comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali, quando detti permessi siano in diretta relazione con la tutela dei lavoratori dei Consorzi Agrari per:
- trattative riguardanti la stipulazione dei contratti nazionali e dei contratti di secondo livello;
- incontri richiesti dalle direzioni consortili;
- partecipazioni ai congressi provinciali e nazionali della categoria di appartenenza;
- partecipazione a assemblee del personale dei Consorzi Agrari.
7. Nei suddetti casi i permessi, per essere esclusi dal monte ore predetto, devono essere richiesti, con indicazione del nome e della motivazione, dalle segreterie sindacali nazionali, regionali o provinciali a seconda delle competenze.
8. Sarà, altresì, cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie o delle strutture territoriali, comunicare ad ASSOCAP, i nomi dei componenti i consigli o comitati nazionali, regionali o provinciali aventi diritto a usufruire del monte ore annuo di cui al quinto comma del presente articolo.
9. Il godimento dei permessi di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento delle attività produttive. Sarà cura di ogni Organizzazione sindacale evitare la contemporanea assenza di più dirigenti sindacali dal medesimo servizio, ufficio, magazzino o stabilimento.
10.I permessi sindacali debbono essere richiesti per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore, salvo giustificato motivo di impedimento, tramite le R.S.U./R.S.A. ovvero i consigli o i comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali a seconda delle rispettive competenze.
11. La normativa sui permessi sindacali di cui al presente articolo annulla eventuali diverse normative concordate aziendalmente e non può essere modificata con successivi accordi aziendali.
12.1 lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o periferiche, che chiedano di essere collocati in aspettativa per la durata del loro mandato, usufruiranno del trattamento previsto all'articolo 31 della Legge n. 300 del 1970.
13. Le richieste per l'ottenimento dell'aspettativa di cui sopra saranno presentate per iscritto alla direzione del Consorzio, unitamente a una dichiarazione delle segreterie nazionali o periferiche delle Organizzazioni sindacali stipulanti comprovante la carica rivestita dal lavoratore interessato.
NOTA A VERBALE
Al fine di garantire l'esercizio dei diritti sindacali, disciplinati del presente contratto, i processi di riassetto del sistema consortile non modificheranno il meccanismo di rappresentanza attualmente vigente con particolare riguardo alla garanzia del mantenimento dell'attuale livello di operatività delle rappresentanze sindacali. Le Parti si riservano di intervenire per aggiornare in tal senso l'Accordo 20 dicembre 1995 per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali, costituente l'Allegato H del presente CCNL, per garantirne una più agevole applicabilità e diffusione.
[___]
1. Il Consorzio provvederà alla trattenuta del contributo assoclativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, in conformità a quanto stabilito con accordo del 13 ottobre i 995 (all. G).
Art. 8 - Vertenze sugli inquadramenti
1. Le R.S.U./R.S.A. potranno, annualmente, prospettare alla direzione del Consorzio motivate e circostanziate richieste di rettifica di inquadramento dei lavoratori, anche per la qualifica di quadro, in relazione alle mansioni da essi svolte.
Art. 9 - Vertenze di seconda istanza
1. Nel caso di vertenze non risolte in sede locale, riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto, nonché la mancata stipulazione dei contratti di secondo livello di cui al precedente articolo 2, il Consorzio o le R.S.U./R.S.A. potranno ricorrere alla Commissione di cui all'articolo 3.
2. L'incontro tra le Parti avverrà, di massima, nell'ultima decade dei mesi dispari per l'esame delle vertenze rimesse entro il mese precedente.
3. La Commissione predetta ha piena facoltà di concludere accordi vincolanti per le amministrazioni consortili e per il personale interessato. Qualora l'incontro venga richiesto o dalla Amministrazione del Consorzio o da una R.S.U./R.S.A., l'altra Parte non potrà rifiutarsi di trattare la vertenza in sede nazionale.
4. Non potranno essere rimesse alle Parti nazionali vertenze riguardanti l'inquadramento di singoli dipendenti, a meno che non riguardino l'interpretazione delle norme sulla classificazione.
1. Le verifiche e i controlli dell'amblente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la designazione del Rappresentante della sicurezza, le attribuzioni, la formazione e i permessi retribuiti allo stesso spettanti, si rinvia a quanto previsto nell'accordo del 22 dicembre 2009 (all. L). II Rappresentante della sicurezza dei lavoratori darà la sua collaborazione alle operazioni per l'eventuale aggiornamento dei documento di valutazione dei rischi e, in relazione all'incarico assolto, potrà prendere visione della mappa dei rischi periodicamente aggiornata.
3. Sono considerate mansioni particolarmente pesanti la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi. Per la movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adottate le misure previste all'articolo 168, secondo comma, del d.lgs. n. 81 del 2008.
Art. 11 - Pari oportunità - Comportamenti discriminatori - Molestie
1. Le Parti, tenuto conto della Direttiva CE n. 73/2002, recepita dal d.lgs, 30 maggio 2005, n. 145, in materia di parità di trattamento, favoriranno la promozione di azioni atte a valorizzare la professionalità del personale femminile e le condizioni di lavoro di detto personale, per quanto attiene al congedi per cure e formativi, nonché la concessione compatibilmente con le esigenze organizzative del part time alle lavoratrici rientrate dal congedo per maternità. A tal fine viene istituita una Commissione bilaterale per l'esame dei problemi connessi alle pari opportunità.
2. In sede di riunione della predetta Commissione, al sensi dell'art. 3 del presente contratto, verranno date indicazioni e notizie sugli sviluppi di carriera del personale femminile nei Consorzi Agrari e formulate proposte per l'attuazione della parità.
3. Le Organizzazioni sindacali potranno prospettare a tale riguardo problemi e situazioni particolari richiedenti un eventuale esame congiunto.
4. Per quanto riguarda i comportamenti discriminatori i Consorzi Agrari daranno attuazione e si atterranno alle disposizioni contenute nei decreti legisiativi n. 215 e n. 216 del 2003 mentre per i comportamenti definiti di "mobbing" non esistendo una definizione legisiativa del fenomeno si conviene di assumere a termini di riferimento di cosa debba intendersi la circolare dell'INAIL del 17 dicembre 2003, n.71.
5. Sarà compito della Commissione di cui al primo comma occuparsi anche delle problematiche connesse al comportamenti di cui al comma precedente anche al fine di dirimere eventuali controversie eventualmente insorte in sede locale.
6. Alle lavoratrici, vittime di violenza di genere, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 24 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi e a percepire, durante tale periodo, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per l'indennità di maternità, il suddetto periodo, fruibile su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni previo accordo con la direzione del Consorzio agrario, è computato al fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
1. In relazione alle vigenti disposizioni in tema di formazione permanente dei lavoratori, anche con utilizzazione delle disponibilità in sede regionale del Fondo soclale europeo e del fondo a cui i Consorzi hanno destinato il contributo dello 0,30% in passato versato all'INPS, le Parti convengono che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) acquisizione di professionalità specifiche in grado di rispondere alle esigenze delle aziende consortili;
b) aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'obsolescenza della professionalità da loro posseduta;
c) facilitazione del reinserimento del lavoratore rimasto assente per lunghi periodi a causa di infortunio sul lavoro, malattia o maternità, congedi di cui al presente contratto;
2. I Consorzi, in apposito incontro, comunicheranno alle RSA/RSU i programmi formativi che intendono avviare in conformità agli obiettivi indicati al comma precedente, precisando la durata, il numero dei lavoratori interessati, suddivisi per sesso e le esigenze di preparazione professionale al fini della copertura di posizioni funzionali carenti. A conclusione del programma formativo i Consorzi, in apposito incontro, forniranno a consuntivo informazioni sui risultati del percorso attuato e sulle eventuali implicazioni organizzative. Le RSA/RSU potranno fornire le loro valutazioni sia sui programmi formativi, sia sui dati consuntivi illustrati.
3. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro a fini formativi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. È fatto obbligo al lavoratore all'atto dell'assunzione dichiarare l'avvenuta fruizione nel corso di precedenti prestazioni lavorative di periodi di sospensione del rapporto di lavoro per formazione.
4. La sospensione del rapporto per fini formativi può essere richiesta per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate dall'azienda.
5. I permessi formativi danno diritto alla conservazione del posto ma non alla retribuzione e comportano la sospensione agli effetti di tutti gli istituti contrattuali dell'anzianità di servizio. Detti permessi non sono cumulabili con le ferie, la malattia o altri permessi. Una grave infermità intervenuta nel corso della fruizione dei permessi in questione comporta la sospensione del congedo.
6. La richiesta di fruire del permesso formativo deve essere inoltrata alla Direzione del Consorzio con un preavviso non inferiore a un mese per congedi fino a dieci giorni e a due mesi per congedi di durata superiore. È in facoltà dell'azienda negare o differire il permesso solo per comprovate esigenze organizzative e produttive. La richiesta può essere negata o differita nel caso in cui:
a) non vi sia presente nell'azienda altra persona idonea all'espletamento della mansione assolta dal lavoratore anche mediante trasferimento temporaneo di un lavoratore da altra unità produttiva;
b) il lavoratore svolga funzioni di coordinamento di altri lavoratori o abbia la responsabilità di un settore aziendale di rilevante importanza;
c) i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi non dovranno superare il 5% nel limite minimo di una unità dei personale in servizio, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento delle attività lavorative.
7. L'accoglimento della richiesta sarà comunicato al lavoratore a seconda dei casi entro quindici o trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
8. Il lavoratore in permesso formativo può richiedere, al sensi dell'art. 7 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, una anticipazione dei trattamento di fine rapporto in deroga al criteri stabiliti dall'art. 2120 codice civile e dall'accordo 29 maggio 1987 (all. G) sulle anticipazioni del predetto trattamento.
Ipotesi di accordo 04/05/2022 (Decorrenza 01/01/2020)
[___]
Art. 12 - FORMAZIONE
PERMANENTECONTINUA E CONGEDI PER LA FORMAZIONE
1. In relazione alle vigenti disposizioni in tema di formazione permanente dei lavoratori, anche con utilizzazione delle disponibilità in sede regionale del Fondo sociale europeo e del fondo a cui i Consorzi hanno destinato il contributo dello 0,30% in passato versato all'INPS, le Parti convengono che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) Acquisizione di professionalità specifiche in grado di rispondere alle esigenze delle aziende consortili;
b) Aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'obsolescenza della professionalità da loro posseduta;
c) Facilitazione del reinserimento del lavoratore rimasto assente per lunghi periodi a causa di infortuni sul lavoro, malattia o maternità, congedi di cui al presente contratto;
d) Accompagnare e sostenere i processi di cambiamento e trasformazione organizzativa e di innovazione digitale e tecnologica nel sistema consortile.
2. I Consorzi, in apposito incontro, comunicheranno alle RSA/RSU i programmi formativi che intendono avviare in conformità agli obiettivi indicati al comma precedente, precisando la durata, il numero dei lavoratori interessati, suddivisi per sesso e le esigenze di preparazione professionale ai fini della copertura di posizioni funzionali carenti; in detti incontri, le RSA/RSU potranno presentare loro proposte formative. A conclusione del programma formativo i Consorzi, in apposito incontro, forniranno a consuntivo informazioni sui risultati del percorso attuato e sulle eventuali implicazioni organizzative. Le RSA/RSU potranno fornire le loro valutazioni sia sui programmi formativi, sia sui dati consuntivi illustrati.
3. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n.53, i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro a fini formativi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dodici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. È fatto obbligo al lavoratore all'atto dell'assunzione dichiarare l'avventura fruizione nel corso di precedenti prestazioni lavorative di periodi di sospensione del rapporto di lavoro per formazione.
4. La sospensione del rapporto per fini formativi può essere richiesta per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle organizzate dall'azienda.
5. I
permessicongedi formativi danno diritto alla conservazione del posto ma non alla retribuzione e comportano la sospensione agli effetti di tutti gli istituti contrattuali dell'anzianità di servizio. Dettipermessicongedi non sono cumulabili con le ferie, la malattia, o altri permessi. Una grave infermità intervenuta nel corso della fruizione dei permessi congedi in questione comporta la sospensione del congedo.6. La richiesta di fruire del
permessocongedo formativo deve essere inoltrata alla direzione del consorzio con un preavviso non inferiore a un mese per congedi fino a dieci giorni e a due mesi per congedi di durata superiore. E in facoltà dell'azienda negare o differire il permesso congedo solo per comprovate esigenze organizzativa e produttive. La richiesta può essere negata o differita nel caso in cui:a) Non vi sia presente nell'azienda altra persona idonea all'espletamento della mansione assolta dal lavoratore anche mediante trasferimento temporaneo di un lavoratore da altre unità produttiva.
b) Il lavoratore svolga funzioni di coordinamento di altri lavoratori o abbia la responsabilità di un settore aziendale di rilevante importanza;
c) I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi non dovranno superare il 5% nel limite minimo di una unità del personale in servizio, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni reparto il regolare svolgimento delle attività lavorative.
7. L'accoglimento della richiesta sarà comunicato al lavoratore a seconda dei casi entro quindici o trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
8. Il lavoratore in
permessocongedo formativo può richiedere, ai sensi dell'art. 7 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, una anticipazione del trattamento di fine rapporto in deroga ai criteri stabili dell'articolo 2120 codice civile e dell'accordo 29 maggio 1987 (all. G) sulle anticipazioni del predetto trattamento.[___]
1. Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse alle peculiarità produttive dell'azienda. Cooperative di facchinaggio potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dal decreti prefettizi e ministeriali.
2. In ogni caso, i Consorzi si impegnano a non promuovere la costituzione di cooperative tra dipendenti per l'appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dal Consorzi stessi.
3. Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese di servizi operanti con propri mezzi per conto terzi in relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro, dando preventiva comunicazione dei relativi contratti di appalto alle R.S.U. le quali potranno esprimere il loro parere in proposito per valutare eventuali soluzioni alternative.
4. Ai capitolati di appalto dovrà essere allegato un documento sulla valutazione dei rischi, redatto congiuntamente con le imprese appaltatrici nel quale riportare le misure adottate per eliminare eventuali interferenze tra le attività svolte dal Consorzio e quelle dell'impresa appaltatrice, ferme restando le reciproche responsabilità.
5. Nei capitolati d'appalto saranno inserite norme che impegnino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge in materia assicurativa e previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali disciplinanti il settore merceologico di appartenenza.
6. Non si considera appalto la gestione di attività da parte di cooperative di produttori agricoli.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le norme di cui al presente articolo non riguardano i contratti di agenzia, di trasporto delle merci e gli accordi con le officine convenzionate per fornire l'assistenza in garanzia o riparazioni di macchine e attrezzi, purché tali officine o le imprese di trasporto non eseguano esclusivamente lavoro per conto del Consorzio.
PARTE SECONDA - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. L'assunzione del personale deve essere effettuata nei rispetto degli obblighi di Legge e di informazione sanciti dal d.lgs. n. 181 del 2000 e successive modificazioni e comunicata dal Consorzio all'interessato con lettera nella quale devono essere specificati:
a) la data di assunzione;
b) l'inquadramento con indicazione sommaria delle mansioni;
c) il trattamento economico inizlale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova con precisazione se il rapporto è a termine o a tempo indeterminato;
e) tutte le altre condizioni eventualmente concordate;
f) la sede di lavoro.
2. Il Consorzio non è obbligato a fornire le informazioni suddette nel caso di rapporti di lavoro occasionali, intendendosi per tali quelli di durata inferiore al mese con orario di lavoro non eccedente le otto ore settimanali. È tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro unico del lavoro.
3. Il Consorzio ha facoltà di far controllare, in occasione dell'assunzione, la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.
4. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali mutamenti di domicilio successivi all'assunzione.
5. Le percentuali di riserva nelle assunzioni previste dalla normativa vigente non operano per i lavoratori che saranno assegnati al livelli 1º, 2º, 3º super e 3º, nonché per le qualifiche professionali di produttore, di portiere, custode, guardia giurata o comunque implicanti compiti di fiducla e per quelle contemplate nel D.M. 19 maggio 1973. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie saranno computabili al fini della copertura dell'aliquota di riserva prevista dalla normativa vigente anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Art. 15 - Contratti a termine e lavoro stagionale
1. Contratti di lavoro a tempo determinato, in presenza di esigenze temporalmente definite, potranno essere stipulati al sensi della legisiazione vigente, nonché al sensi dell'art. 8 della Legge 23 luglio 1991, 223. Detto tipo di contratto potrà inoltre essere stipulato anche con lavoratori assunti con rapporto a tempo parziale. Qualora il rapporto a termine a seguito di proroghe o rinnovi superi una durata di trentasei mesi, indipendentemente dalle eventuali interruzioni intervenute per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
2. Nelle attività a carattere stagionale, per le quali è possibile ricorrere a contratti di durata collegata alle campagne stagionali, si darà la precedenza a lavoratori in possesso di idonea qualificazione professionale che già hanno prestato la loro opera per dette attività sempre che ne abbiano fatta richiesta entro sei o tre mesi dalla cessazione del rapporto a seconda che lo stesso abbia avuto una durata superiore o inferiore a sei mesi, il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto.
3. Potrà essere assunto personale con contratto di lavoro stagionale per le seguenti attività:
a) ammassi stagionali di prodotti agricoli;
b) raccolta e/o essiccazione dei cereali e dei semi oleosi;
c) lavorazioni stagionali di selezione sementi;
d) campagne stagionali per la distribuzione di antiparassitari, concimi, sementi e mangimi;
e) campagne stagionali per l'acquisizione di polizze assicurative, anche in applicazione delle normative dei consorzi di difesa;
f) intensificazione stagionale di produzione e confezionamento di materie utili all'agricoltura;
g) campagne stagionali per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli;
h) assistenza tecnica alle macchine agricole di impiego stagionale e/o in periodo di campagna;
i) vendite e confezionamento di alimentari nei periodi pre-natalizi o pre-pasquali.
4. Per le attività stagionali di cui al comma 3, nonché per quelle individuate con accordo aziendale, non trova applicazione la disposizione che limita a trentasei mesi i contratti a termine stipulati con i lavoratori stagionali, che abbiano diritto di precedenza nelle assunzioni al sensi del comma 2.
5. Per le attività sopra elencate e per quelle individuate in sede di accordi aziendali, il personale in servizio con contratto a tempo determinato non potrà superare il 15 % del personale con contratto a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno in cui avvengono le assunzioni, salvo deroghe convenute tra direzione del Consorzio e la R.S.U./R.S.A..
Art. 16 - Contratto di apprendistato
1. Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato valgono le norme di cui all'apposito accordo collettivo (All. E).
1. Conformemente a quanto previsto dalla legisiazione vigente, nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire, oltre che a tempo pieno, anche a tempo parziale.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale, da stipularsi in forma scritta, devono essere indicati:
a) gli elementi previsti dall'articolo 14, comma 1, del presente contratto collettivo;
b) la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Il trattamento economico e normativo del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa e non può essere meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
4. Qualora il Consorzio intenda assumere personale a tempo parziale è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale ed alle RSA/RSU, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei lavoratori dipendenti a tempo pieno.
5. Nella domanda scritta inoltrata al sensi del precedente comma 4 dal lavoratore al Consorzio per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dovrà essere indicato il motivo della richiesta e la eventuale durata se la richiesta non dovesse essere a carattere definitivo. Le lavoratrici madri potranno accedere, compatibilmente con le esigenze organizzative, al part time al rientro dal periodo di astensione obbligatoria prefissandone la durata, in caso di part time richiesto per accudire i figli di età inferiore a tre anni, potranno, a domanda, tornare a tempo pieno previa comunicazione scritta da inviare almeno sessanta giorni prima della data prevista per il rientro in servizio. II Consorzio comunicherà sempre per iscritto entro trenta giorni al lavoratore interessato, l'eventuale accettazione della richiesta e la prestazione ridotta avrà decorrenza dal 1º del mese successivo all'accettazione della domanda. Per il personale inquadrato nei primi due livelli il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere instaurato solo in presenza di mansioni o attività che lo consentano senza provocare turbative nell'organizzazione del lavoro.
6. Qualora non vi sia prefissione di termine, è riconosciuto al lavoratore il diritto di priorità al ritorno a tempo pieno qualora da parte del Consorzio si procedesse ad assunzioni di lavoratori a tempo pieno per mansioni, eguali o equivalenti, svolte da lavoratori a tempo parziale in servizio presso strutture ubicate entro 50 km dall'unità produttiva in cui si presenta l'esigenza di assumere. Nel verificarsi di tale eventualità, il Consorzio è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale al fine di consentire l'esercizio del diritto al ritorno a tempo pieno. In carenza di nuove assunzioni, la richiesta di passaggio a tempo pieno potrà essere accolta dal Consorzio compatibilmente con le esigenze aziendali.
7. Al lavoratore che presta la sua attività con rapporto a tempo parziale potranno essere richieste con il suo consenso prestazioni di lavoro supplementare, eccedenti cioè l'orario di lavoro concordato, nel limite massimo del 10% delle ore annue di prestazione concordate, con l'ulteriore limite massimo di 20 ore mensili e di non più di 2 ore giornaliere, in presenza di eccezionali esigenze di lavoro, di intensificazione stagionale delle attività a cui è addetto o di eventuale sostituzione di lavoratori assenti per malattia o infortunio. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria, compensativa degli istituti retributivi indiretti e differiti ad eccezione del TFR. Qualora venissero superate le ore di lavoro supplementare sopra stabilite, la maggiorazione della retribuzione oraria viene elevata al 50%. In caso di prestazione in ore notturne o in giornate domenicali o festive, le predette maggiorazioni si applicheranno sulla retribuzione oraria maggiorata delle percentuali di maggiorazione previste al commi 9, 10 e 12 dell'articolo 23 del presente CCNL
8. È in facoltà del Consorzio riservarsi all'atto della stipulazione del contratto o della trasformazione del rapporto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale con un preavviso di dieci giorni salvo casi di imprevedibili necessità nel verificarsi dei quali il preavviso può essere ridotto a cinque giorni. Se la variazione della collocazione oraria è temporanea, per tutta la durata della stessa la retribuzione oraria sarà maggiorata del 10 %. Tale possibilità non si applica alle lavoratrici madri e al lavoratori padri per i primi tre anni di vita del bambino.
9. Nel caso il ricorso a prestazioni supplementari dovesse divenire ricorrente è in facoltà del lavoratore richiedere che le ore di lavoro mediamente effettuate nel corso dell'ultimo biennio in aggiunta a quelle originarlamente concordate, vengano in tutto o in parte consolidate ad incremento dell'orario ridotto convenuto, il Consorzio accoglierà in tal caso la richiesta determinando l'entità del consolidamento d'intesa con il lavoratore.
10. Gil accordi di secondo livello potranno stabilire modalità di ricorso a prestazioni a tempo parziale nelle giornate di sabato e domenica in relazione a particolari esigenze aziendali.
11. Nella lettera di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere indicata la distribuzione dell'orario di lavoro nella settimana, mese o anno a seconda della tipologla adottata, il numero massimo di ore di lavoro supplementare che possono essere richieste e la disponibilità alla eventuale modifica della collocazione della prestazione. Il consenso alla modifica della collocazione della prestazione potrà anche essere espresso mediante sottoscrizione per accettazione della lettera di assunzione o trasformazione del rapporto.
12. Nel corso di svolgimento dei rapporto a tempo parziale il lavoratore potrà comunicare al Consorzio per iscritto, dopo che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla sottoscrizione della lettera predetta e con un preavviso di almeno un mese, che intende rinunciare alla già fornita disponibilità alla diversa collocazione della prestazione lavorativa per il verificarsi di una delle seguenti documentate situazioni:
a) esigenze di carattere famillare;
b) esigenze di tutela della propria salute certificate dal Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di assumere altro rapporto di lavoro a tempo parziale, o di attendere ad altra attività di lavoro autonomo;
d) esigenze connesse alla frequenza di corsi di studio o di formazione potenzlalmente coincidenti con la diversa articolazione dell'orario pattuito;
e) per accudire i figli fino al terzo anno di vita.
13. Nella lettera di assunzione o di trasformazione dei rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno, inoltre, essere indicate le condizioni di svolgimento del rapporto per quanto attiene alle mansioni e alla retribuzione, che dovrà essere proporzionata all'orario di lavoro pattuito, fermo restando che nei confronti del lavoratore a tempo parziale non potranno effettuarsi trattamenti normativi diversi da quelli contemplati dal presente contratto e praticati al personale a tempo pieno.
14. Anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale per le prestazioni supplementari o per le eventuali prestazioni straordinarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 del presente CCNL. e i limiti temporali delle prestazioni straordinarie, nel rispetto della vigente disciplina in materia, s'intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione pattuita. Del pari riproporzionato alla durata del rapporto a tempo parziale è il periodo di conservazione del posto e di trattamento aziendale per il caso di malattia, che viene assicurato per la durata del periodo pattuito per il rapporto suddetto.
15. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce infrazione sanzionabile a livello disciplinare né può costituire giustificato motivo di licenziamento.
16. Il lavoratore affetto da patologle oncologiche nonché da gravi patologle cronico-degenerative ingravescenti con ridotta capacità lavorativa accertata dalla commissione medica istituita presso la ASL territorlalmente competente ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e, a sua richiesta, al ritorno dei rapporto a tempo pieno.
17. Se la patologla oncologica o quella cronico-degenerativa ingravescente riguarda il coniuge, i figli o i genitori, nonché in caso di assistenza di persona convivente con totale e permanente incapacità lavorativa alla quale sia stata riconosciuta una invalidità del cento % con necessità di assistenza continua, al lavoratore è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La stessa priorità è riconosciuta nel caso di figlio convivente di età inferiore a tredici anni o portatore di handicap al sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbralo 1992, n. 104.
18. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia alla legisiazione vigente in materia.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
• 6 mesi per il personale di 1º e 2º livello
• 3 mesi per il personale di 3º livello
• 2 mesi per il personale di 4º e 5º livello
• 1 mese per il personale di 6º livello
2. Non sono ammesse né la rinnovazione né la protrazione del periodo di prova.
3. Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto può aver luogo per determinazione di ciascuna delle Parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo di servizio effettivamente prestato.
4. Trascorso il periodo di prova senza che il Consorzio abbia manifestato la volontà di rescindere il rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tutte le norme dei presente contratto saranno applicate a decorrere dalla data di assunzione.
Art. 19 - Classificazione del personale - Qualifiche ai fini pensionistici
Premessa
Per una esatta interpretazione dei profili dei 1º e del 2º livello occorre fare riferimento alla struttura reale dei Consorzi che si diversifica a seconda della dimensione aziendale, dei servizi forniti agli agricoltori e delle scelte organizzative che sono state adottate in funzione delle esigenze d