S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 12/12/2023
CONSORZI AGRARI
Testo consolidato del CCNL 12/12/2023 *
Per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari
* Stesura definitiva del 23/10/2024
Decorrenza: 01/01/2024
Scadenza: 31/12/2027
Roma, 12 dicembre 2023
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI AGRARI - ASSOCAP
e la FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA - FLAI C.G.I.L..
e la FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA - FAI-CISL
e la UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI - UILA-UIL
stipulano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
PARTE PRIMA - RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - SISTEMA CONTRATTUALE, DECORRENZE, DURATA E PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CCNL
1. Il sistema contrattuale, di cui al presente articolo, intende dare attuazione ai principi ispiratori dei protocolli interconfederali, le cui disposizioni, anche non riprodotte, s'intendono qui integralmente richiamate. Alla luce di quanto sopra il suddetto sistema prevede un contratto collettivo nazionale di lavoro e una contrattazione aziendale di secondo livello per le materie delegate.
2. Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari e ai lavoratori dipendenti delle società di capitali partecipate dai Consorzi agrari ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, della Legge 28 ottobre 1999, n. 410, avrà durata quadriennale sia per la parte economica che per la parte normativa e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
3. Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 4 maggio 2022 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027.
4. Le richieste per il rinnovo del CCNL saranno presentate, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza e le trattative per il rinnovo verranno aperte almeno due mesi prima della suddetta scadenza in modo da pervenire alla stipulazione del nuovo contratto possibilmente entro il termine di scadenza di quello disdettato. Nei sette mesi decorrenti dalla data di presentazione delle richieste, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
5. L'aumento economico, definito dal rinnovo contrattuale, decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto. Qualora nel termine dei successivi tre mesi dalla data di scadenza del CCNL non si sia raggiunto alcun accordo per il suo rinnovo, le Parti definiranno gli aspetti economici relativi al periodo di carenza contrattuale.
Art. 2 - CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1. In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un contratto integrativo del presente contratto tra i rappresentanti del Consorzio e le R.S.U./R.S.A., unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Potrà, in alternativa, essere stipulato un contratto integrativo nelle società di capitali partecipate dai Consorzi Agrari ai sensi del citato articolo 2, comma 2-bis, della Legge n. 410 del 1999 tra i rappresentanti della società e il coordinamento di gruppo delle R.S.U./R.S.A., unitamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Con apposito accordo aziendale verrà definita la disciplina per la formazione e il funzionamento del suddetto coordinamento.
2. La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, indicate nei commi 1,5 e 6, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle Parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.
3. I contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e la loro stipulazione non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL Le proposte per il rinnovo del contratto di secondo livello dovranno essere inviate al Consorzio e ad ASSOCAP tre mesi prima della scadenza ed il Consorzio dovrà avviare la trattativa entro un mese dal ricevimento delle stesse. In caso di mancato accordo le Parti nazionali interverranno per verificare i motivi che lo hanno impedito per tentare di rimuoverli.
4. Le Parti nazionali assumono l'impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal presente CCNL dagli artt. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 22 (sesto, ottavo, nono comma e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quinto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma). 40, 45, 51 (primo, terzo e quarto comma).
6. Sarà, inoltre, di competenza della contrattazione aziendale la definizione delle modalità, dei criteri e degli obiettivi a cui dovranno essere collegate le erogazioni salariali di secondo livello, denominate premio di risultato, che dovranno tassativamente avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e previdenziale stabilito dalla normativa vigente in materia di incentivazione della contrattazione di secondo livello.
7. Tali erogazioni dovranno essere variabili e non predeterminabili, in quanto strettamente collegate al parziale o totale conseguimento degli obiettivi prefissati e non saranno utili ai fini di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
8. Gli obiettivi a cui saranno collegate le erogazioni salariali definite a livello aziendale, dovranno essere correlati ai risultati legati all'andamento economico del Consorzio Agrario, quale si desume dal bilancio aziendale, oppure alla verifica di positivi risultati derivanti da una diversa organizzazione del lavoro concordata tra le Parti al fine di conseguire, anche mediante il ricorso a flessibilità di orario di lavoro e/o alla realizzazione di programmi intesi a ottenere incrementi di produttività o miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi forniti agli operatori agricoli.
9. Nei Consorzi Agrari nei quali non è stata rinnovata la contrattazione integrativa aziendale sarà definito, d'intesa con la rappresentanza sindacale aziendale (RSU/RSA), laddove costituita, un premio annuale di risultato, collegato ai fini della detassazione a criteri di misurazione economica desumibili dalle risultanze del bilancio o, nel caso dei Consorzi in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, della situazione riepilogativa annualmente trasmessa al Ministero che esercita la vigilanza. I suddetti criteri faranno riferimento, progressivamente, all'incremento del rapporto tra fatturato e numero dei dipendenti, alla differenza positiva tra valore e costi della produzione (punti A - B del bilancio) e al positivo risultato di esercizio.
10. Qualora nessuno degli obiettivi di cui al comma precedente o degli obiettivi definiti con la contrattazione aziendale dovesse essere conseguito, sarà riconosciuto un premio del 2% dello stipendio base per quattordici mensilità a titolo di garanzia retributiva.
Art. 3 - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONFRONTO PARTECIPATIVO
1. Le Parti s'impegnano reciprocamente a sviluppare un sistema di relazioni sindacali più efficace ed incisivo che a tutti i livelli sia in grado non solo di prevenire eventuali situazioni di conflittualità, ma anche di garantire un confronto sulle politiche organizzative e societarie che incidano sulle attività svolte dai Consorzi Agrari e sull'ordinario svolgimento delle attività lavorative. In particolare, le Parti convengono sull'utilità di potenziare i meccanismi di informazione e confronto partecipativo in merito alle decisioni che i Consorzi assumono sull'innovazione, l'organizzazione del lavoro, i processi di fusione, di terziarizzazione del lavoro e la formazione tramite appositi incontri da svolgersi con le rispettive rappresentanze territoriali e aziendali.
2. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell'agroindustria, convengono che i diritti d'informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una o più regioni.
3. A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL del 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la sostenibilità ambientale, la previdenza complementare, le misure di integrazione al reddito, l'agricoltura di precisione, l'innovazione dei processi produttivi nel sistema dei Consorzi Agrari, monitoraggio sull'utilizzo del lavoro agile.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ottica di avviare e consolidare i meccanismi di informazione e di confronto, ASSOCAP illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell'anno precedente e i dati previsionali elaborati per l'anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, ad eventuali programmi riorganizzativi, allo sviluppo di nuove tecnologie e all'indirizzo degli investimenti.
5. Il confronto partecipativo riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri ASSOCAP fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
6. Sempre in sede nazionale, ASSOCAP fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
7. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari, verranno discusse in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi ma comunque prima dell'avvio degli stessi processi.
8. Ai vari livelli regionali saranno tenuti incontri tra ASSOCAP e le strutture sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell'anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell'economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati ai Consorzi Agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
9. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
10. A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle R.S.U./R.S.A. e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
11. Preventivi incontri avranno luogo in caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, in relazione ai consistenti riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
12. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle R.S.U./R.S.A. dei relativi piani in apposito incontro preliminare all'esame congiunto previsto dall'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428.
13. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
14. Nel verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, i Consorzi Agrari, confrontandosi con le Organizzazioni Sindacali, utilizzeranno gli strumenti legislativi e contrattuali previsti dalla legislazione vigente per la salvaguardia del reddito dei lavoratori e dei livelli occupazionali.
15. In relazione alla scadenza prevista dalla normativa pro tempore vigente delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio delle attività di impresa concesse ai Consorzi in liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle situazioni che potrebbero presentarsi, sarà osservata la seguente procedura:
a) nel caso un Consorzio in liquidazione coatta amministrativa sia in grado di presentare la domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 della Legge Fallimentare, prima del deposito della stessa presso il Tribunale competente, le Parti locali verificheranno quali saranno le ricadute occupazionali sia nel caso del ritorno in bonis dell'Azienda, sia nel caso che successivamente a tale circostanza si renda indispensabile procedere a una fusione con altro Consorzio;
b) qualora la domanda di concordato presentata non venga omologata o che si renda improponibile la domanda di concordato, le Parti locali esamineranno quali soluzioni alternative si possano perseguire ed in particolare quali ricadute occupazionali si potrebbero verificare nell'ipotesi che venga autorizzata dall'Autorità preposta alla vigilanza, la cessione a qualunque titolo dell'azienda o del ramo di azienda costituito dall'esercizio provvisorio in favore di altro Consorzio, ovvero di cooperativa agricola operanti nella stessa Regione o Regione confinante che siano in amministrazione ordinaria;
c) nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, il Consorzio cedente e l'impresa o la cooperativa acquirente dovranno osservare la procedura stabilita dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni, precisando quale sarà il CCNL ed il trattamento assicurativo/previdenziale che verrà applicato al personale che passerà alle sue dirette dipendenze, fermo restando il mantenimento dei trattamenti precedentemente operanti. Se la cooperativa acquirente prende la denominazione di Consorzio Agrario ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 99 del 2009, detta cooperativa dovrà contestualmente assumere anche l'obbligo di applicare al personale ad essa trasferito il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
16. Nell'ipotesi che la procedura e gli impegni sopra definiti non venissero osservati, le Parti Nazionali chiederanno congiuntamente all'Autorità di vigilanza la convocazione di un tavolo per l'esame della vertenza prima che da parte sindacale vengano avviate azioni per violazione dei patti contrattuali sottoscritti.
17. In caso di fusioni, di ristrutturazioni aziendali o di riorganizzazioni aziendali modificative dell'organizzazione del lavoro, le Parti locali si incontreranno per una verifica della posizione professionale dei lavoratori. Analoga verifica, in presenza delle situazioni di cui sopra, sarà effettuata per quanto riguarda l'applicazione delle normative contenute negli articoli 39 e 40 riguardanti le trasferte e i trasferimenti.
18. In caso di modifiche dell'organizzazione del lavoro comportanti l'istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, verrà garantito un incontro specifico anche con le Parti territoriali.
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle R.S.U./R.S.A., a organizzare il lavoro nel quadro della funzionalità dell'azienda, in modo da favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori.
2. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze delle varie attività aziendali, ritenendo di comune interesse l'equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologie e della produttività.
3. Prima di disporre assunzioni di personale da assegnare a uno dei primi cinque livelli, i Consorzi esamineranno, sentite le R.S.U./R.S.A., la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio, anche con contratto a termine, ritenuti idonei.
4. I Consorzi e le R.S.U./R.S.A. verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle Parti, il livello di professionalità raggiunto dai lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche in relazione a eventuali programmi di formazione.
5. Non possono essere instaurati rapporti di consulenza con il personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a sei mesi. Di particolari e specifiche deroghe o eventuali proroghe, comunque eccezionali, sarà data comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A. al fine di consentire un confronto con esse.
6. Le Parti condividono l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di raggiungere la massima efficienza operativa e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quanto disciplinato dall'Accordo allegato al presente contratto (All. M).
1. I lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 300 del 1970, possono riunirsi per la trattazione dei problemi di interesse sindacale e del lavoro, in idoneo locale che verrà loro messo a disposizione dal Consorzio.
2. Dette riunioni potranno essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle R.S.U./R.S.A. costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle stesse Organizzazioni Sindacali territoriali, preavvisando la direzione del Consorzio almeno il giorno precedente. I nominativi dei dirigenti sindacali esterni che intendono partecipare all'Assemblea, dovranno essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale.
3. Le riunioni potranno essere tenute anche durante l'orario normale di lavoro nei limiti di 14 ore annue, cumulabili nell'arco di validità del presente contratto.
Art. 6 - PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI
1. Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 300 del 1970, rappresentanze sindacali possono essere costituite a iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto.
2. I componenti delle R.S.U., laddove sono state elette in conformità a quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 1995 (all. H), avranno diritto ai permessi retribuiti previsti nel richiamato accordo.
3. I dirigenti della R.S.U. e in caso di mancata elezione della R.S.A., per l'espletamento del loro mandato avranno diritto a permessi retribuiti secondo le norme della Legge n. 300 del 1970. Di tali permessi usufruiranno un dirigente per ogni 100 lavoratori, o frazione di 100, occupati nel Consorzio con contratto a tempo indeterminato e disciplinati dal presente contratto, per ciascuna delle R.S.A. /R.S.U. presenti nel Consorzio.
4. In caso di mancata costituzione della R.S.U./R.S.A., per stabilire il numero dei beneficiari della tutela, ai sensi degli articoli 18 e 22 della Legge n. 300 del 1970, valgono i criteri di cui al comma precedente, in deroga al limite numerico previsto all'articolo 23 della Legge n. 300 del 1970. I nominativi dei beneficiari di detta tutela saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. In caso di mancata comunicazione dei nominativi suddetti, la tutela di cui agli articoli 18 e 22 della Legge n. 300 del 1970 s'intende rinunciata.
5. Per i lavoratori chiamati a far parte di consigli o comitati direttivi regionali o provinciali, ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 300 del 1970, per uno o più dirigenti di ogni Organizzazione sindacale presente nel Consorzio sono previste ottanta ore annue di permesso retribuito. Per i dirigenti nazionali, le singole Organizzazioni firmatarie il presente contratto avranno diritto a un monte di millesettecento-cinquanta ore annue. Ai fini della fruizione di detti permessi, le Segreterie nazionali ne faranno richiesta alla Direzione del Consorzio e ad ASSOCAP. precisando il nome del dirigente, il numero delle ore e il giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della Legge n. 300 del 1970. Le modalità di fruizione del monte ore da parte dei dirigenti nazionali sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti.
6. Resta stabilito che le predette limitazioni non riguardano i permessi chiesti dai componenti di consigli o comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali, quando detti permessi siano in diretta relazione con la tutela dei lavoratori dei Consorzi Agrari per:
- trattative riguardanti la stipulazione dei contratti nazionali e dei contratti di secondo livello;
- incontri richiesti dalle direzioni consortili;
- partecipazioni ai congressi provinciali e nazionali della categoria di appartenenza;
- partecipazione a assemblee del personale dei Consorzi Agrari.
7. Nei suddetti casi i permessi, per essere esclusi dal monte ore predetto, devono essere richiesti, con indicazione del nome e della motivazione, dalle segreterie sindacali nazionali, regionali o provinciali a seconda delle competenze.
8. Sarà, altresì, cura delle Organizzazioni sindacali firmatarie o delle strutture territoriali, comunicare ad ASSOCAP, i nomi dei componenti i consigli o comitati nazionali, regionali o provinciali aventi diritto a usufruire del monte ore annuo di cui al quinto comma del presente articolo.
9. Il godimento dei permessi di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento delle attività produttive. Sarà cura di ogni Organizzazione sindacale evitare la contemporanea assenza di più dirigenti sindacali dal medesimo servizio, ufficio, magazzino o stabilimento.
10. I permessi sindacali debbono essere richiesti per iscritto con un preavviso di almeno 24 ore, salvo giustificato motivo di impedimento, tramite le R.S.U./R.S.A. ovvero i consigli o i comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali a seconda delle rispettive competenze.
11. La normativa sui permessi sindacali di cui al presente articolo annulla eventuali diverse normative concordate aziendalmente e non può essere modificata con successivi accordi aziendali.
12. I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o periferiche, che chiedano di essere collocati in aspettativa per la durata del loro mandato, usufruiranno del trattamento previsto all'articolo 31 della Legge n. 300 del 1970.
13. Le richieste per l'ottenimento dell'aspettativa di cui sopra saranno presentate per iscritto alla direzione del Consorzio, unitamente a una dichiarazione delle segreterie nazionali o periferiche delle Organizzazioni sindacali stipulanti comprovante la carica rivestita dal lavoratore interessato.
NOTA A VERBALE
Al fine di garantire l'esercizio dei diritti sindacali, disciplinati dal presente contratto, i processi di riassetto del sistema consortile non modificheranno il meccanismo di rappresentanza attualmente vigente con particolare riguardo alla garanzia del mantenimento dell'attuale livello di operatività delle rappresentanze sindacali. Le Parti si riservano di intervenire per aggiornare in tal senso l'Accordo 20 dicembre 1995 per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali, costituente l'Allegato H del presente CCNL, per garantirne una più agevole applicabilità e diffusione.
1. Il Consorzio provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, in conformità a quanto stabilito con accordo del 13 ottobre 1995 (all. G).
Art. 8 - VERTENZE SUGLI INQUADRAMENTI
1. Le R.S.U./R.S.A. potranno, annualmente, prospettare alla direzione del Consorzio motivate e circostanziate richieste di rettifica di inquadramento dei lavoratori, anche per la qualifica di quadro, in relazione alle mansioni da essi svolte.
Art. 9 - VERTENZE DI SECONDA ISTANZA
1. Nel caso di vertenze non risolte in sede locale, riguardanti l'interpretazione delle norme del presente contratto, nonché la mancata stipulazione dei contratti di secondo livello di cui al precedente articolo 2, il Consorzio o le R.S.U./R.S.A. potranno ricorrere alla Commissione di cui all'articolo 3.
2. L'incontro tra le Parti avverrà, di massima, nell'ultima decade dei mesi dispari per l'esame delle vertenze rimesse entro il mese precedente.
3. La Commissione predetta ha piena facoltà di concludere accordi vincolanti per le amministr