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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: CONI Servizi

CONI (dal 01.01.1995)

CODICE CNEL: K601

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/12/2025

CONI SERVIZI

 

Testo consolidato del CCNL 19/12/2025*

per il personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni sportive nazionali

* Stesura definitiva del 23/01/2026

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2025

CCNL 19/12/2025 come modificato da:

- Interpretazione autentica 18/03/2026

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

In data 23 gennaio 2026 ha avuto luogo presso la sede di Sport e Salute l'incontro tra i rappresentanti di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate.

Al termine dell'incontro le Parti hanno sottoscritto l'accordo per il CCNL del personale non dirigente di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2022/2025. Le parti si danno atto che la presente intesa esplicherà i suoi effetti giuridici dal 19 dicembre 2025, data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 4, i cui termini debbono intendersi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

 

Per la parte Datoriale

Rappresentanti del CONI Servizi S.p.A.

Per le OO.SS

FP - CISL

FP-CGIL

UIL-PA

FIALP CISAL

USB

UGL-FNOS

FNP CONFSAL

 

RINNOVI

Interpretazione autentica 18/03/2026

Verbale di stipula

 

In data 18 marzo 2026, ha avuto luogo presso la sede di Sport e Salute rincontro tra i rappresentanti di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate, al fine di procedere all'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 9 del vigente CCNL, dell'art. 1, comma 1, del CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2026.

L'interpretazione autentica della suddetta norma si è resa necessaria, su richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali, per definire l'esatto ambito di applicazione del CCNL deducibile dalle parole "in servizio alla data della sua sottoscrizione".

In questo senso le parti, nel ribadire la comune volontà di non precostituire possibili condizioni per irragionevoli disparità di trattamento fra i destinatari del predetto CCNL, hanno confermato che:

l'espressione "personale in servizio alla data della sua sottoscrizione" contenuta all'art. 1 comma 1, del CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2026, deve intendersi riferita ai dipendenti che, alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, risultino titolari di un rapporto di lavoro in essere presso uno dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del CCNL, compresi i dipendenti che, nel periodo di vigenza contrattuale, abbiano prestato servizio presso un altro datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del CCNL secondo una delle seguenti fattispecie:

a) in regime di aspettativa per mobilità interaziendale ai sensi dell'art. 30;

b) in esecuzione di un contratto di lavoro poi ceduto ai sensi dell'art. 35;

c) in virtù di un rapporto di lavoro, cessato senza accordo conciliativo, con un datore rientrante nel campo di applicazione del CCNL.

Ai suddetti dipendenti, pertanto, verranno riconosciute integralmente anche le competenze economiche riferibili ai periodi antecedenti al rientro in Sport e Salute ai sensi dell'art. 30, alla cessione del contratto di lavoro ex art. 35 e all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un datore rientrante nel campo di applicazione del CCNL.

Nel condividere, pertanto, l'effettiva portata della disposizione oggetto di interpretazione autentica, così come sopra condivisa, le parti hanno convenuto che gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di sottoscrizione del CCNL.

I soggetti firmatari del CCNL 2022/2025, inoltre, preso atto che il testo del CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2026 contiene errori formali all'art. 53 e alle allegate tabelle F e G, nonché locuzioni e termini definitivamente superati ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 62/2024,

 

hanno convenuto

di sostituire, con effetti decorrenti dalla data di sottoscrizione del CCNL, gli artt. 22, 26, 43, 45 e 53, unitamente alle tabelle F e G, adottando i testi allegati al presente accordo.

 

 

Premessa

 

1. Le Parti, nell'ambito del riconoscimento dello sport come diritto della persona umana, convengono sull'obiettivo primario della valorizzazione del fenomeno sportivo nel paese, inteso anche come fenomeno sociale attraverso il quale l'individuo esplica la propria personalità.

2. Le Parti dichiarano, altresì, che le relazioni sindacali in Sport e Salute e nelle Federazioni Sportive Nazionali si devono evolvere per cui le discipline contrattuali definite nel presente CCNL potranno richiedere attività di monitoraggio delle discipline stesse, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare eventuali modifiche ed integrazioni alle normative. A tal fine le Parti potranno avviare specifiche commissioni paritetiche per valutare le proposte di soluzioni più adeguate.

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal Comitato Italiano Paraiimpico, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, in servizio alla data della sua sottoscrizione o assunto successivamente.

2. Il presente CCNL si applica altresì, per espressa adesione, a quei soggetti delFordinamento sportivo che, previa sottoscrizione di specifico atto con le parti firmatarie, divengano destinatari dei diritti e degli obblighi da esso derivanti.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto ha valenza dal 1º gennaio 2022 ed ha scadenza il 31 dicembre 2025. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata o pec almeno sei mesi prima della scadenza, o entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione definitiva qualora questa avvenga successivamente a tale data, s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

3. Al fine di favorire l'adozione del presente contratto da parte degli organismi sportivi divenuti Federazione Sportiva Nazionale successivamente alla sottoscrizione del precedente CCNL, esso produrrà effetti entro 90 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva. Le parti interessate, nel termine sopra indicato, procederanno alla regolazione, con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale a cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato, dei rapporti di lavoro in essere, al fine di adeguarne la disciplina alle disposizioni previste dal presente CCNL, salvaguardando, in ogni caso, il mantenimento del trattamento economico in godimento, qualora più favorevole, al momento dell'inquadramento nel nuovo sistema di classificazione.

4. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra di loro.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza prevista o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per fapertura della trattativa. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente contratto, ai dipendenti è corrisposta un'indennità economica, previa specifica richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie, nella misura del 30% dell'indice IPCA, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata alla retribuzione base. Decorsi sei mesi dalla scadenza, detta indennità sarà riconosciuta nella misura del 50%.

 

 

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità di Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle organizzazioni sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di valorizzare pienamente le risorse professionali di cui dispongono i datori di lavoro, ed è diretto a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi resi da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dal contratto collettivo e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali, secondo modalità, tempi e materie definiti dal presente contratto:

- forme di partecipazione previste dal presente CCNL;

- informazione e consultazione;

- interpretazione autentica del contratto collettivo e degli accordi integrativi;

- contrattazione integrativa.

 

 

Art. 4 - Commissione per l'innovazione organizzativa e altre forme di partecipazione

 

1. Per rapprofondimenlo delle problematiche relative alla formazione del personale, alla prevenzione di fenomeni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, all'innovazione organizzativa e alla digitalizzazione è costituita, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, la Commissione paritetica per l'innovazione organizzativa, la formazione e la prevenzione del fenomeno del mobbing. che assorbe le competenze già attribuite alle relative Commissioni dagli artt. 5 e 6 del CCNL 2015-2017.

2. La Commissione, costituita a livello di comparto, è formata da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL e da un numero pari di rappresentanti di parte datoriale. Nella composizione della Commissione le parti garantiranno la parità di genere.

3. Fatte salve le prerogative riconosciute alle parti negoziali per le materie oggetto di contrattazione, consultazione e informazione e fermo restando quanto riconosciuto dalle norme vigenti alle rappresentanze sindacali e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla Commissione sono attribuite, altresì, le seguenti competenze:

a) analisi sulla funzionalità dei progetti di organizzazione del lavoro adottati;

b) analisi sul funzionamento di nuovi modelli e sistemi organizzativi attuati;

c) analisi sul miglioramento dei servizi, della promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, con particolare riferimento agli istituti contrattuali che li determinano o che ne condizionino i risultati;

d) analisi, in termini di utilizzo, diffusione e grado di omogeneità applicativa, delle disposizioni contenute nel presente CCNL e negli accordi integrativi di cui all'art. 10.

4. La Commissione, i cui componenti decadono alla data di sottoscrizione del CCNL successivo al presente, è organizzata e disciplinata da un proprio regolamento. Il funzionamento è assicurato garantendo ogni anno l'alternanza del coordinamento tra i rappresentanti di parte datoriale e quelli delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Essa si riunisce nei casi previsti dal proprio regolamento e, comunque, almeno una volta l'anno.

5. È istituita una Conferenza di rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2. La Conferenza esamina due volte l'anno, una delle quali prima della presentazione dei bilanci di previsione agli organi deliberanti, le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e di gestione di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.

 

 

Art. 5 - Commissione bilaterale sulla formazione

 

SOPPRESSO

 

 

Art. 6 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

 

SOPPRESSO

 

 

Art. 7 - Comitato per le pari opportunità

 

1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.

2. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:

a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea;

b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui tenere conto nell'attribuzione di incarichi o funzioni qualificale, nonché del superamento dell'assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;

c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;

d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

e) formulare proposte per favorire l'accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità.

4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.

5. La parte datoriale favorisce l'operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l'altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull'attività espletata.

6. Il Comitato, i cui componenti decadono alla data di sottoscrizione del CCNL successivo al presente, è organizzato e disciplinato da un proprio regolamento. Il funzionamento è assicurato garantendo ogni anno l'alternanza del coordinamento tra i rappresentanti di parte datoriale e quelli delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Esso si riunisce nei casi previsti dal proprio regolamento e, comunque, almeno una volta l'anno.

 

 

Art. 8 - Informazione e consultazione

 

1. I soggetti titolari dei modelli di relazioni sindacali di cui al presente articolo sono le parti firmatarie del CCNL. nella composizione prevista dall'art. 11, comma 1, parti I e II.

2. L'informazione e la consultazione sono articolate su due livelli, per le materie individuate ai conimi successivi.

3. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall'art. 11, comma 1. parte 1, lett. a), fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sulle seguenti materie:

- piani e programmazione per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- andamento dell'occupazione e politiche occupazionali;

- politiche di miglioramento dei servizi sociali;

- piani e progetti volti a garantire le pari opportunità;

- politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché programmi di ricorso allo straordinario e alle diverse modalità di articolazione dell'orario di lavoro previste dall'art. 45;

- processi di mobilità interna.

4. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall'art. 11, comma 1, parte II, lett. a), fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall'art. 11, comma 1, parte II lett. b), sulle seguenti materie:

- misure programmate in materia di igiene e sicurezza;

- modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità;

- processi di mobilità interna;

- andamento delle assunzioni a tempo parziale e a termine, utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 4L nonché andamento del ricorso allo straordinario e alle diverse modalità di articolazione dell'orario di lavoro previste dall'art. 45.

5. In caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto dell'informati va, sarà fornito, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie, entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa.

6. La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è attivata fra i soggetti indicati al precedente comma 3, prima dell'adozione dei conseguenti atti sulle seguenti materie:

- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

- innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi riflessi di carattere generale che coinvolgono le Federazioni e/o Sport e Salute;

- linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale;

- politiche di outsourcing e di esternaiizzazione dei servizi.

7. La consultazione è attivata, altresì, fra i soggetti di cui al comma 4, prima dell'adozione dei conseguenti atti, da adottare a livello locale, sulle seguenti materie:

- politiche di outsourcing e di esternaiizzazione dei servizi;

- processi di riorganizzazione ed introduzione di nuove tecnologie;

- innovazioni e sperimentazioni gestionali;

- riorganizzazione degli uffici.

8. Con l'attivazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7, per i successivi 5 giorni è sospesa l'adozione degli atti oggetto di consultazione, fatta salva l'adozione di quelli aventi carattere di urgenza. La consultazione si conclude con un verbale che ne riporti l'oggetto e la posizione espressa delle parli.

9. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dal lgs. n. 81/2008.

 

 

Art. 9 - Interpretazione autentica

 

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNL, ovvero degli accordi integrativi definiti nell'ambito della contrattazione di cui al successivo art. 10, le parti stipulanti, anche su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire consensualmente il significato della clausola controversa ed evitare il contenzioso. Il procedimento deve essere attivato, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta e concludersi nei successivi 30 giorni.

2. L'accordo sulla interpretazione della clausola controversa sostituisce, con effetto retroattivo, la norma medesima, salvo diverso accordo tra le parti stipulanti.

 

 

Art. 10 - Contrattazione integrativa

 

1. La contrattazione integrativa si articola su due livelli:

- il primo, a livello unico accentrato, fra le parti individuate all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b);

- il secondo, a livello decentrato, si attiva presso le articolazioni corrispondenti alle aggregazioni delle strutture di Sporte e Salute e/o di diverse Federazioni Sportive Nazionali e/o di diversi datori di lavoro individuate quali sedi di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché presso un unico datore di lavoro ricorrendo l'ipotesi prevista all'art. 11, comma 1, parte II, secondo alinea.

2. La contrattazione integrativa a livello accentrato ha il compito di definire, oltre le materie espressamente indicate negli articoli relativi ai singoli istituti, le seguenti materie:

a) i criteri per la corresponsione del premio aziendale di risultato, ai sensi dell'art. 61, comma 2;

b) la selezione e la ponderazione dei parametri inerenti al sistema di valutazione;

c) l'eventuale rideterminazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 60. ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.

3. L'accordo sul premio aziendale di risultato di cui all'art. 61 ha durata triennale. Gli obiettivi del premio aziendale di risultato possono, a fronte di modifiche organizzative o strutturali, essere modificati annualmente.

4. La contrattazione di cui al comma precedente viene attivata previa disdetta degli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi almeno due mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

5. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

6. Saranno altresì oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) i criteri generali per la corresponsione di indennità o compensi collegati all'esecuzione di incarichi o funzioni particolari, ovvero relativi a condizioni di lavoro disagiate o comportanti esposizione a rischio;

b) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

c) la copertura assicurativa del personale, anche di carattere sanitario, compresa quella relativa all'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;

d) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;

e) i criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 29;

f) i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione de cui all'art. 33;

g) le condizioni per la fruizione dei buoni pasto, nei limiti di quanto previsto all'art. 68;

h) le linee di indirizzo e di programmazione generale delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;

i) l'individuazione di ulteriori aree e/o settori ove è possibile ricorrere all'utilizzo dell'orario di lavoro elastico, plurisettimanale e su turni, nonché le modalità di recupero delle prestazioni non rese nel caso di contrazione dell'orario rispetto alle 36 ore settimanali.

7. In sede di contrattazione decentrata a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri di applicazione in sede locale delle materie indicate al precedente comma 6, lettere b) e d), definite al precedente livello;

b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie per agevolare il lavoro dei disabili;

c) la individuazione di particolari fabbisogni formativi e la previsione dei corrispondenti interventi di aggiornamento e riqualificazione;

d) i criteri che regolano la partecipazione dei lavoratori ai piani ed ai progetti varati a livello locale al fine di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e la relativa ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di tali progetti;

e) i criteri che regolano la rotazione dei lavoratori qualora le richieste di accesso all'orario elastico e/o plurisettimanale, espresse su base volontaria e purché compatibili, in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale, con le esigenze di servizio, risultassero superiori alle necessità previste;

f) le eventuali deroghe, nei limiti di quanto previsto dal CCNL, in ordine alla durata dei periodi, ai periodi di intervallo ed al numero delle volte per le quali, nel medesimo anno, è ammesso il ricorso all'orario elastico ed all'orario plurisettimanale, qualora si determini una significativa adesione volontaria, tale comunque da non richiedere una rotazione dei lavoratori per consentire loro pari opportunità di accesso.

8. I soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata di cui al comma precedente sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

9. Al fine di prevenire e dirimere criticità organizzative e gestionali eventualmente insorte nell'ambito di singole articolazioni territoriali di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b) attivano, su richiesta dei rappresentanti delle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, ovvero dei responsabili delle strutture territoriali di Sport e Salute e delle Federazioni interessate, un'apposita sessione di confronto al fine di addivenire a possibili soluzioni, eventualmente da formalizzare in specifici accordi applicativi vincolanti tra le parti.

10. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, le delegazioni di cui all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b) sono integrate con rappresentanti delle articolazioni territoriali delle rispettive parti firmatarie del presente CCNL.

 

 

Art. 11 - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa

 

1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:

I. a livello unico accentrato:

a) per la parte datoriale da una delegazione dei titolari del potere di rappresentanza dei datori di lavoro o loro delegati;

b) per la parte sindacale dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

II. A livello decentrato, coincidente:

- con le previste aggregazioni di strutture di Sport e Salute e/o di diverse Federazioni Sportive Nazionali e/o di diversi datori di lavoro, aggregazioni comunque correlate agli ambiti di elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;

- con un unico datore di lavoro qualora, in conseguenza degli esiti della contrattazione di cui al precedente alinea, le parti ne ravvisino le esigenze;

a) per la parte datoriale dai titolari del potere di rappresentanza dei datori di lavoro, o loro delegati, assistiti dai responsabili degli uffici direttamente interessati alla trattativa;

b) per la parte sindacale dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

 

 

Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie

 

1. Le parti firmatarie del presente CCNL, anche al fine di rendere effettivo il modello delle relazioni sindacali di cui agli articoli precedenti, si impegnano a concludere, con separato accordo, un apposito protocollo d'intesa, da stipulare entro la vigenza contrattuale, per individuare gli ambiti di aggregazione delle strutture di cui all'art. 10. comma 1, secondo alinea, nonché il regolamento per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

2. Successivamente alla definizione degli ambiti di aggregazione e del regolamento previsti al comma precedente, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL assumono l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

3. Possono assumere l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie anche le organizzazioni sindacali, formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, che aderiscano al regolamento sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui al comma 1.

4. In via transitoria si conferma la disciplina attualmente vigente anche per quanto riguarda il ruolo negoziale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

5. Per agevolare la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie i datori di lavoro si impegnano ad adempiere tempestivamente a quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.

6. Successivamente alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le funzioni riconosciute per Legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali verranno esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie medesime, che risulteranno, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.

7. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1, ovvero firmatarie del presente CCNL, partecipando alla procedura di elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

8. I componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono titolari dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo Ili della Legge n. 300/1970.

9. Per quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'Accordo Inlerconfederale 22 giugno 1995 in materia.

10. Le organizzazioni sindacali che assumono l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie aderendo, fra l'altro, al protocollo di cui al comma 1, conservano o possono costituire terminali di tipo associativo. I componenti dei terminali associativi usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni sindacali e conservano le tutele e le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

 

 

Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive

 

1. I lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, costituite ai sensi deir accordo previsto dall'art. 12, comma 1, degli organi dilettivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, dopo l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, possono usufruire, per f espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di lavoro si impegnano a concedere.

2. I permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie devono essere preventivamente comunicati al datore di lavoro.

3. I lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufr