S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 14/12/2016
CONI SERVIZI
Testo consolidato del CCNL 14/12/2016
per il personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni sportive nazionali
Decorrenza: 01/01/2015
CCNL 14/12/2016 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 14/12/2016
- Accordo 18/09/2020
- Accordo 30/10/2020 (in materia di COVID-19)
- Accordo 30/07/2021 (in materia di COVID-19)
- Accordo 28/10/2021 (in materia di COVID-19)
- Accordo 23/12/2021
- Verbale di accordo 23/12/2021 (in materia di COVID-19)
- Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
- Accordo previdenza integrativa 26/01/2022
- Accordo 11/05/2022
- Accordo 16/12/2022
- Accordo 27/03/2023
- Accordo 28/06/2023
- Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
- Accordo 27/10/2023
- Accordo 27/03/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In data 14 dicembre 2016 ha avuto luogo presso la sede della CONI Servizi S.p.A., largo L. De Bosis, 15, Roma, l'incontro tra i rappresentanti della CONI Servizi SpA e delle Federazioni Sportive Nazionali ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate.
Al termine dell'incontro le Parti hanno sottoscritto il CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017.
Per la parte Datoriale
Rappresentanti del CONI Servizi S.p.A.
Per le OO.SS
FP - CISL
FP-CGIL
USB
UGL-FNOS
FIAPL CISAL
UIL-PA
Verbale di stipula
Il giorno 18 settembre 2020 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video con le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 14 dicembre 2016 e del CCNL del personale dirigente 25 febbraio 2011, per sottoscrivere un accordo che individui le misure più idonee a contemperare la progressiva ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate all'emergenza epidemiologica, garantendo l'auspicabile normalizzazione dei processi e dei servizi, ferma restando l'assoluta priorità dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso un contestuale ricorso al lavoro in presenza e al lavoro agile.
Le parti
a) tenuto conto del protrarsi dell'esigenza di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) valutati gli effetti degli accordi sindacali sottoscritti il 6 marzo, il 12 ed il 15 maggio 2020, in ragione delle esigenze ad essi sottese;
c) viste le disposizioni normative richiamate nei predetti accordi, quelle emanate successivamente al 15 maggio 2020 e, in particolare, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
d) valutate le disposizioni emanate dalle amministrazioni locali in ragione della condizione di specificità dei diversi ambiti territoriali di riferimento;
e) condivisa la necessità di porre in essere le misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020;
f) considerato quanto indicato dall'INAIL nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
g) richiamato il Protocollo di settore, sottoscritto il 12 maggio 2020, che qui si intende integralmente richiamato e che costituisce parte integrante del presente accordo;
h) ravvisata la necessità di conciliare le esigenze di progressiva ripresa delle attività produttive, rappresentate da parte datoriale, con l'imprescindibile rispetto delle condizioni di massima sicurezza dei lavoratori, come individuate dai precedenti accordi sindacali ed attuate attraverso i protocolli che ciascun datore di lavoro ha adottato,
hanno convenuto
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 30 ottobre i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video con le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 14 dicembre 2016, e del CCNL del personale dirigente 25 febbraio 2011, per sottoscrivere un accordo che individui le misure più idonee a contemperare lo svolgimento delle attività produttive con le prescrizioni legate all'emergenza epidemiologica, ferma restando l'assoluta priorità dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori.
Le parti
a) tenuto conto del protrarsi dell'esigenza di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica determinata dal virus COVID-19;
b) tenuto conto della crescente ascesa della curva dei contagi che si sta registrando sull'intero territorio nazionale;
c) valutati gli effetti degli accordi sindacali sottoscritti il 6 marzo, il 21 aprile, il 15 maggio e il 18 settembre 2020, in ragione delle esigenze ad essi sottese;
d) viste le disposizioni normative richiamate nei predetti accordi, quelle emanate successivamente al 18 settembre 2020 e, in particolare, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, il decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125, il decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre n. 126, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
e) valutate le disposizioni emanate dalle amministrazioni locali in ragione della condizione di specificità dei diversi ambiti territoriali di riferimento;
f) condivisa la necessità di porre in essere le misure previste dal Protocollo nazionale condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto tra le parti il 14 marzo 2020 e successivamente integrato da quello del 24 aprile 2020;
g) considerato il Documento tecnico dell'INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
h) richiamato il Protocollo di settore, sottoscritto il 12 maggio 2020, che qui si intende integralmente richiamato e che costituisce parte integrante del presente accordo;
i) considerato il Decreto Legislativo 81/2008 e l'art. 2087 c.c. in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
j) ravvisata la necessità di rendere compatibile la continuità operativa degli uffici con l'imprescindibile rispetto delle condizioni di massima sicurezza dei lavoratori con le specifiche misure di tutela individuate negli accordi sindacali e attuate attraverso i Protocolli che ciascun datore di lavoro ha adottato
convengono quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 30 luglio 2021 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video con le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 14 dicembre 2016 e del CCNL del personale dirigente 25 febbraio 2011, per sottoscrivere un accordo che individui le misure più idonee a contemperare la piena ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, garantendo la normalizzazione dei processi e dei servizi, ferma restando l'assoluta priorità dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso un più elevato ricorso al lavoro in presenza ed un uso equilibrato del lavoro agile e degli istituti previsti dal presente accordo.
Le parti
a) tenuto conto del protrarsi delle esigenze di sicurezza legate all'attuale contesto epidemiologico da COVID-19;
b) valutati gli effetti dei precedenti accordi sindacali;
c) viste le vigenti disposizioni di Legge e, in particolare, il decreto Legge n. 105/2021;
d) condivisa la necessità di porre in essere le misure previste dai Protocolli sottoscritti dal Governo e dalle parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro;
e) considerato quanto indicato dall'INAIL nei Documenti tecnici in materia;
f) visto il Protocollo di settore, sottoscritto il 12 maggio 2020, che qui si intende integralmente richiamato;
g) ravvisata la necessità di conciliare le esigenze di piena ripresa delle attività produttive con l'imprescindibile rispetto delle condizioni di massima sicurezza dei lavoratori, come individuate dai precedenti accordi sindacali ed attuate attraverso i protocolli che ciascun datore di lavoro ha adottato,
hanno convenuto
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 28 ottobre 2021 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video con le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 14 dicembre 2016 e del CCNL del personale dirigente 25 febbraio 2011, per sottoscrivere un accordo che individui le misure più idonee a contemperare la piena ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, garantendo la normalizzazione dei processi e dei servizi, ferma restando l'assoluta priorità dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso la normalizzazione del ricorso al lavoro in presenza coniugata con un uso equilibrato del lavoro agile e degli altri istituti previsti dal presente accordo.
Le parti
a) tenuto conto del protrarsi delle esigenze di sicurezza legate all'attuale contesto epidemiologico da COVID-19;
b) valutati gli effetti dei precedenti accordi sindacali;
c) viste le vigenti disposizioni di Legge e, in particolare, il decreto Legge n. 105/2021 e il decreto Legge n. 127/2021;
d) condivisa la necessità di porre in essere le misure previste dai Protocolli sottoscritti dal Governo e dalle parti sociali per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro;
e) considerato quanto indicato dall'INAIL nei Documenti tecnici in materia;
f) visto il Protocollo di settore, sottoscritto il 12 maggio 2020, che qui si intende integralmente richiamato;
g) ravvisata la necessità di conciliare le esigenze di piena ripresa delle attività produttive con l'mprescindibile rispetto delle condizioni di massima sicurezza dei lavoratori, come individuate dai precedenti accordi sindacali ed attuate attraverso i protocolli che ciascun datore di lavoro ha adottato,
hanno convenuto
[___]
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Verbale di stipula
In data 23 dicembre 2021 ha avuto luogo presso la sede della Sport e Salute l'incontro tra i rappresentanti della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate.
Al termine dell'incontro le Parti hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2018/2021, confermando le disposizioni del CCNL 2015/2017, in quanto compatibili con quelle integrate o modificate con la presente ipotesi di accordo. Le parti si danno atto che la ratifica della presente intesa esplicherà i suoi effetti giuridici dalla data odierna, fatto salvo quanto dovesse essere diversamente previsto in sede di sottoscrizione definitiva dell'accordo.
Tutti le disposizioni precedentemente riferibili a CONI Servizi debbono intendersi riferite a Sport e Salute.
Verbale di stipula
In data 23 dicembre 2021 ha avuto luogo presso la sede della Sport e Salute S.p.A. l'incontro tra i rappresentanti della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di seguito indicate.
Al termine dell'incontro le Parti hanno sottoscritto la presente intesa, da intendersi quale documento programmatico al quale intendono dare attuazione immediata, attraverso la contestuale sottoscrizione dei CCNL per il personale dirigente e non dirigente, e differita, attraverso il rinvio ad apposite sequenze contrattuali.
[___]
Verbale di accordo 23/12/2021 (in materia di COVID-19)
Verbale di stipula
Il giorno 23 dicembre 2021 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video con le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 14 dicembre 2016 e del CCNL del personale dirigente 25 febbraio 2011, per sottoscrivere un accordo che individui le misure più idonee a contemperare la piena ripresa delle attività produttive con le prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, garantendo la normalizzazione dei processi e dei servizi, ferma restando l'assoluta priorità dei più elevati standard di sicurezza per la salute dei lavoratori, attraverso la normalizzazione del ricorso al lavoro in presenza coniugata con un uso equilibrato del lavoro agile e degli altri istituti previsti dal presente accordo.
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 11 maggio 2022 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS, firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video al fine di concordare la disciplina collettiva del lavoro agile per il personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali, da adottare quale elemento di omogeneità per Finterò suo ambito di applicazione e costituire normativa contrattuale di riferimento per la sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli dipendenti. Al termine dell'incontro le Parti,
premesso che:
le evidenze raccolte sullo svolgimento delle attività da remoto durante il periodo emergenziale, ancorché caratterizzato dal grave contesto epidemiologico, hanno fatto emergere le potenzialità legate a tale istituto e la concreta possibilità di raggiungere, attraverso la condivisione di una disciplina collettiva, un bilanciato contemperamento dell'efficienza e della produttività della Società e delle Federazioni con il miglioramento della qualità delle condizioni di vita e la miglior gestione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
hanno convenuto
di dare seguito a quanto previsto dall'art. 81 bis del CCNL 2018/2021 e di introdurre, attraverso il presente accordo, lo strumento del lavoro agile, inteso quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da autonomia e responsabilità nello svolgimento della prestazione, finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad incrementare la produttività, anche nell'ottica di promuovere una mobilità sostenibile attraverso la riduzione degli spostamenti da casa al luogo abituale di lavoro e viceversa, nell'ambito di una più efficace politica ambientale e con l'obiettivo di avviare di nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati, nonché ad un incremento della produttività e al miglioramento dei servizi resi.
[___]
Verbale di stipula
In data 28 luglio 2023 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 52, comma 4, 54, comma 2, e 81 bis del CCNL 2018/2021 in relazione all'individuazione di nuovi profili professionali o ridefinizione di quelli esistenti e alla conseguente collocazione degli stessi all'interno del sistema di classificazione.
Le Parti, considerato
a) che la sessione negoziale di cui all'art. 81 bis, secondo alinea, del vigente CCNL, ha demandato ad apposita sequenza contrattuale la "verifica del sistema di classificazione, ivi compreso lo sviluppo delle progressioni all'interno dello stesso, valutandone l'appropriatezza, l'efficacia e la sua eventuale evoluzione, nella prospettiva della possibile adozione, anche attraverso gli interventi di cui ai precedenti artt. 52, comma 4, e 54, comma 2, di modelli maggiormente idonei ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi e a valorizzare le competenze professionali";
b) che il comma 2 dell'art. 54 ha demandato alla sessione negoziale di cui all'art. 81 bis del CCNL, la definizione dei profili di cui alla categoria D;
c) che l'attivazione della sessione negoziale sopra citata ha consentito di confermare l'attuale sistema di classificazione, ridefinendo il sistema inquadramentale attraverso l'introduzione e la definizione delle aree e famiglie professionali, identificando nuovi profili professionali o ridefinendo quelli esistenti, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del presente accordo, di cui costituisce parte integrante;
d) che l'individuazione dei nuovi profili e la ridefinizione di quelli esistenti tengono conto dell'analisi delle aree di responsabilità e dei processi svolti o da svolgere, nelle strutture organizzative secondo cui si articolano la Sport e Salute S.p.A. e le Federazioni Sportive Nazionali;
e) che le predette strutture organizzative hanno subito, rispetto al periodo in cui fu stipulato l'accordo sindacale del 7 giugno 2007, rilevanti modifiche e innovazioni;
f) che la presente sessione negoziale è finalizzata alla collocazione dei profili nelle categorie previste dal vigente sistema di classificazione, tenuto conto di quanto in essi descritto in termini di competenze ed esperienza professionale, nonché dei livelli di autonomia e di responsabilità;
g) che l'allineamento tra il sistema di classificazione e le esigenze organizzative da cui scaturiscono i processi lavorativi in atto o da avviare, risponde a una primaria esigenza di natura funzionale e può costituire per i lavoratori una effettiva occasione di crescita e di sviluppo professionale;
h) che nella fase di inquadramento nei nuovi profili e di reinquadramento di quelli esistenti dovrà essere posta in atto ogni azione utile a prevenire ed evitare l'insorgere di qualsiasi controversia o vertenza relativa alle materie oggetto della presente intesa,
hanno convenuto quanto segue
[___]
1. Le Parti, nell'ambito del riconoscimento dello sport come diritto della persona umana, convengono sull'obiettivo primario della valorizzazione del fenomeno sportivo nel paese, inteso anche come fenomeno sociale attraverso il quale l'individuo esplica la propria personalità.
2. Le Parti dichiarano, altresì, che le relazioni sindacali nella CONI Servizi e nelle Federazioni Sportive Nazionali si devono evolvere per cui le discipline contrattuali definite nel presente CCNL potranno richiedere attività di monitoraggio delle discipline stesse, affinché con modalità non conflittuali sia possibile individuare eventuali modifiche ed integrazioni alle normative. A tal fine le Parti potranno avviare specifiche commissioni paritetiche per valutare le proposte di soluzioni più adeguate.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente della CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti medici di cui al CCNL del 25 febbraio 2011.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale dipendente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti e i dirigenti medici di cui al CCNL del 25 febbraio 2011, in servizio alla data della sua sottoscrizione o assunto successivamente.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto ha valenza dal 1º gennaio 2015 ed ha scadenza il 31 dicembre 2017. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra di loro.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza prevista. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo pari complessivamente a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. È prevista un'apposita sessione negoziale per la definizione del meccanismo che, dalla data di scadenza del presente CCNL, riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Il comma 1 è così modificato
1. Il presente contratto ha valenza dal 1º gennaio 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021.
In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza, s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità della CONI Servizi, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle organizzazioni sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di valorizzare pienamente le risorse professionali di cui dispongono i datori di lavoro, ed è diretto a contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi resi dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dal contratto collettivo e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali, secondo modalità, tempi e materie definiti dal presente contratto:
- forme di partecipazione previste dal presente CCNL;
- informazione e consultazione;
- interpretazione autentica del contratto collettivo e degli accordi integrativi;
- contrattazione integrativa.
Art. 4 - Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento delle problematiche relative alla formazione del personale, alla promozione di una reale parità tra uomini e donne, alla prevenzione di fenomeni di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, sono costituiti, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli organismi bilaterali di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che CONI Servizi e Federazioni Sportive sono tenute a fornire - e di formulare proposte ed elaborare analisi e studi di settore in ordine ai medesimi temi.
2. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, sarà paritetica e comprenderà un'adeguata rappresentanza di genere.
3. È istituita una Conferenza di rappresentanti dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2. La Conferenza esamina due volte l'anno, una delle quali prima della presentazione dei bilanci di previsione agli organi deliberanti, le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e di gestione della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
Art. 5 - Commissione bilaterale sulla formazione
1. Con l'obiettivo di perseguire il costante miglioramento dei livelli di produttività, di efficienza e di efficacia, nonché per favorire lo sviluppo della qualità del servizio e la valorizzazione professionale del personale, le parti convengono di istituire un'apposita Commissione bilaterale per la formazione e riqualificazione professionale alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisire dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali tutti gli elementi di conoscenza utili ad individuare i fabbisogni formativi del personale;
b) formulare proposte in tema di formazione ed aggiornamento professionale, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti specializzati, per fare fronte alle esigenze che scaturiscono dalle innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, alla continua evoluzione degli obiettivi che la CONI Servizi e le Federazioni Sportive si pongono in termini di sviluppo della qualità e quantità dei servizi, e per fare fronte, altresì, alle necessità di accrescimento e di sviluppo professionale dei lavoratori;
c) promuovere ogni iniziativa utile a conseguire l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
d) effettuare il monitoraggio sulla attuazione dei programmi formativi e sugli effetti in termini di risorse impegnate;
e) formulare proposte in tema di formazione e riqualificazione professionale per quanto concerne l'igiene e la sicurezza sui posti di lavoro e per quanto rinviene da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale;
f) formulare proposte per l'attuazione di forme di raccordo e di collaborazione con le regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
g) formulare proposte sui criteri di attribuzione dei crediti formativi, conseguenti a corsi di formazione attivati dai datori di lavoro.
2. La composizione ed il funzionamento della Commissione, alla quale i componenti partecipano in stato di servizio, sono disciplinati dal proprio regolamento allegato al presente CCNL.
Art. 6 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dal precedente art. 4, con l'intento di prevenire qualsiasi atteggiamento o comportamento riconducibile al fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuato all'interno dei luoghi di lavoro dal datore di lavoro o da altri lavoratori nei confronti di un lavoratore, procedono alla costituzione di un Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato è formato da un componente designato da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL e da un numero pari di rappresentanti di parte datoriale. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti di parte datoriale ed il vicepresidente tra i componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma restando la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
3. Al Comitato paritetico sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dal Comitato sono (presentate ai datori di lavoro per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 1, il Comitato valuterà l'opportunità di proporre, nell'ambito delle iniziative per la formazione previste dal presente CCNL, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezioni all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. La parte datoriale favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, ivi compresa la partecipazione in stato di servizio dei suoi componenti. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull'attività espletata.
7. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Art. 7 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini.
2. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di:
a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'Unione Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell'attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell'assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
e) formulare proposte per favorire l'accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La parte datoriale favorisce l'operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l'altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale sull'attività espletata.
6. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. La presidenza è attribuita garantendo ogni anno l'alternanza dei mandati tra rappresentanti di parte datoriale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie.
Art 8 - Informazione e consultazione
1. I soggetti titolari dei modelli di relazioni sindacali di cui al presente articolo sono le parti firmatarie del CCNL, nella composizione prevista dall'art. 11, comma 1, parti I e II.
2. L'informazione e la consultazione sono articolate su due livelli, per le materie individuate ai commi successivi.
3. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. a), fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sulle seguenti materie:
- piani e programmazione per lo sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento dell'occupazione e politiche occupazionali;
- politiche di miglioramento dei servizi sociali;
- piani e progetti volti a garantire le pari opportunità;
- politiche in materia di assunzioni, a tempo parziale e a termine, e di utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché programmi di ricorso allo straordinario, all'orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni;
- processi di mobilità interna.
4. Con cadenza annuale, la parte datoriale, come individuata dall'art. 11, comma 1, parte II, lett. a), fornisce informazioni alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, come individuate dall'art. 11, comma 1, parte II lett. b), sulle seguenti materie:
- misure programmate in materia di igiene e sicurezza;
- modalità di attuazione delle misure in materia di pari opportunità;
- processi di mobilità interna;
- andamento delle assunzioni a tempo parziale e a termine, utilizzo delle altre tipologie di rapporto di lavoro di cui al successivo art. 41, nonché andamento del ricorso allo straordinario, all'orario elastico e plurisettimanale ed alle turnazioni.
5. In caso di successive modifiche dei programmi riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie, entro 15 giorni dalla richiesta, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa.
6. La consultazione, intesa quale richiesta di parere non vincolante, è attivata fra i'soggetti indicati al precedente comma 3, prima dell'adozione dei conseguenti atti sulle seguenti materie:
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- innovazioni e sperimentazioni gestionali aventi riflessi di carattere generale che coinvolgono le Federazioni e/o la CONI Servizi;
- linee generali di riorganizzazione degli uffici, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
- politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi.
7. La consultazione è attivata, altresì, fra i soggetti di cui al comma 4, prima dell'adozione dei conseguenti atti, da adottare a livello locale, sulle seguenti materie:
- politiche di outsourcing e di esternalizzazione dei servizi;
- processi di riorganizzazione ed introduzione di nuove tecnologie;
- innovazioni e sperimentazioni gestionali;
- riorganizzazione degli uffici.
8. Resta ferma la consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
Art. 9 - Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente CCNL, ovvero degli accordi integrativi definiti nell'ambito della contrattazione di cui al successivo art. 10, le parti stipulanti, anche su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire consensualmente il significato della clausola controversa ed evitare il contenzioso. Il procedimento deve essere attivato, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta e concludersi nei successivi 30 giorni.
2. L'accordo sulla interpretazione della clausola controversa sostituisce, con effetto retroattivo, la norma medesima, salvo diverso accordo tra le parti stipulanti.
Art. 10 - Contrattazione integrativa
1. La contrattazione integrativa si articola su due livelli:
- il primo, a livello unico accentrato, fra le parti individuate all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b);
- il secondo, a livello decentrato, si attiva presso le articolazioni corrispondenti alle aggregazioni delle strutture della CONI Servizi e/o di diverse Federazioni Sportive Nazionali e/o di diversi datori di lavoro individuate quali sedi di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché presso un unico datore di lavoro ricorrendo l'ipotesi prevista all'art. 11, comma 1, parte II, secondo alinea.
2. La contrattazione integrativa a livello accentrato ha il compito di definire, oltre le materie espressamente indicate negli articoli relativi ai singoli istituti, le seguenti materie:
a) i criteri per la corresponsione del premio aziendale di risultato, ai sensi dell'art. 61, comma 2;
b) la selezione e la ponderazione dei parametri inerenti il sistema di valutazione;
c) l'eventuale rideterminazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 60, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
3. L'accordo sul premio aziendale di risultato di cui all'art. 61 ha durata triennale. Gli obiettivi del premio aziendale di risultato possono, a fronte di modifiche organizzative o strutturali, essere modificati annualmente.
4. La contrattazione di cui al comma precedente viene attivata previa disdetta degli accordi in essere e presentazione della nuova piattaforma da inoltrarsi almeno due mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
5. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
6. Saranno altresì oggetto di contrattazione le seguenti materie:
a) i criteri generali per la corresponsione di indennità o compensi collegati all'esecuzione di incarichi o funzioni particolari, ovvero relativi a condizioni di lavoro disagiate o comportanti esposizione a rischio;
b) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
c) la copertura assicurativa del personale, anche di carattere sanitario, compresa quella relativa all'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
d) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
e) i criteri per la ripartizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 29;
f) i criteri per la individuazione dei congedi per la formazione di cui all'art. 33;
g) le condizioni per la fruizione dei buoni pasto, nei limiti di quanto previsto all'art. 68;
h) le linee di indirizzo e di programmazione generale delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;
i) l'individuazione di ulteriori aree e/o settori ove è possibile ricorrere all'utilizzo dell'orario di lavoro elastico, plurisettimanale e su turni, nonché le modalità di recupero delle prestazioni non rese nel caso di contrazione dell'orario rispetto alle 36 ore settimanali.
7. In sede di contrattazione decentrata a livello di aggregazione di strutture sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri di applicazione in sede locale delle materie indicate al precedente comma 6, lettere b) e d), definite al precedente livello;
b) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché delle misure necessarie per agevolare il lavoro dei disabili;
c) la individuazione di particolari fabbisogni formativi e la previsione dei corrispondenti interventi di aggiornamento e riqualificazione;
d) i criteri che regolano la partecipazione dei lavoratori ai piani ed ai progetti varati a livello locale al fine di incrementare la produttività e la qualità dei servizi e la relativa ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di tali progetti;
e) i criteri che regolano la rotazione dei lavoratori qualora le richieste di accesso all'orario elastico e/o plurisettimanale, espresse su base volontaria e purché compatibili, in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale, con le esigenze di servizio, risultassero superiori alle necessità previste;
f) le eventuali deroghe, nei limiti di quanto previsto dal CCNL, in ordine alla durata dei periodi, ai periodi di intervallo ed al numero delle volte per le quali, nel medesimo anno, è ammesso il ricorso all'orario elastico ed all'orario plurisettimanale, qualora si determini una significativa adesione volontaria, tale comunque da non richiedere una rotazione dei lavoratori per consentire loro pari opportunità di accesso.
8. I soggetti sindacali titolari della contrattazione decentrata di cui al comma precedente sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
9. Al fine di prevenire e dirimere criticità organizzative e gestionali eventualmente insorte nell'ambito di singole articolazioni territoriali di CONI Servizi e dellle Federazioni Sportive Nazionali, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b) attivano, su richiesta dei rappresentanti delle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, ovvero dei responsabili delle strutture territoriali della CONI Servizi e delle Federazioni interessate, un'apposita sessione di confronto al fine di addivenire a possibili soluzioni, eventualmente da formalizzare in specifici accordi applicativi vincolanti tra le parti.
10. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, le delegazioni di cui all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a) e b) sono integrate con rappresentanti delle articolazioni territoriali delle rispettive parti firmatarie del presente CCNL.
Art. 11 - Composizione delle delegazioni nella contrattazione integrativa
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I. a livello unico accentrato:
a) per la parte datoriale da una delegazione dei titolari del potere di rappresentanza dei datori di lavoro o loro delegati;
b) per la parte sindacale dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
II. A livello decentrato, coincidente:
- con le previste aggregazioni di strutture della CONI Servizi e/o di diverse Federazioni Sportive Nazionali e/o di diversi datori di lavoro, aggregazioni comunque correlate agli ambiti di elezione delle Rappresentanze Sindacali .Unitarie;
- con un unico datore di lavoro qualora, in conseguenza degli esiti della contrattazione di cui al precedente alinea, le parti ne ravvisino le esigenze;
a) per la parte datoriale dai titolari del potere di rappresentanza dei datori di lavoro, o loro delegati, assistiti dai responsabili degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
Art. 12 - Rappresentanze sindacali unitarie
1. Le parti firmatarie del presente CCNL, anche al fine di rendere effettivo il modello delle relazioni sindacali di cui agli articoli precedenti, si impegnano a concludere, con separato accordo, un apposito protocollo d'intesa, da stipulare entro la vigenza contrattuale, per individuare gli ambiti di aggregazione delle strutture di cui all'art. 10, comma 1, secondo alinea, nonché il regolamento per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
2. Successivamente alla definizione degli ambiti di aggregazione e del regolamento previsti al comma precedente, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL assumono l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
3. Possono assumere l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie anche le organizzazioni sindacali, formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, che aderiscano al regolamento sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie di cui al comma 1.
4. In via transitoria si conferma la disciplina attualmente vigente anche per quanto riguarda il ruolo negoziale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
5. Per agevolare la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie i datori di lavoro si impegnano ad adempiere tempestivamente a quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.
6. Successivamente alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le funzioni riconosciute per Legge alle Rappresentanze Sindacali Aziendali verranno esercitate dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie medesime, che risulteranno, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
7. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1, ovvero firmatarie del presente CCNL, partecipando alla procedura di elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
8. I componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono titolari dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/1970.
9. Per quanto riguarda l'individuazione, il numero e le competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché per ciò che attiene agli organismi di natura pattizia di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le parti fanno riferimento alle disposizioni dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia.
10. Le organizzazioni sindacali che assumono l'iniziativa per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie aderendo, fra l'altro, al protocollo di cui al comma 1, conservano o possono costituire terminali di tipo associativo. I componenti dei terminali associativi usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni sindacali e conservano le tutele e le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
Art. 13 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
1. I lavoratori che siano membri delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, costituite ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 12, comma 1, degli organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, dei terminali di tipo associativo delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, dopo l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, possono usufruire, per l'espletamento di qualsiasi attività rientrante nel loro mandato, di permessi sindacali retribuiti che i datori di lavoro si impegnano a concedere.
2. I permessi retribuiti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie devono essere preventivamente comunicati al datore di lavoro.
3. I lavoratori che siano componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri a condizione che siano espressamente richiesti per iscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie e che siano comunicati al datore di lavoro, al fine di consentire le necessarie sostituzioni, almeno ventiquattro ore prima della data di assenza, nel caso in cui questa si protragga per l'intera giornata, e di norma quattro ore prima, nel caso di assenze di durata inferiore alla giornata.
4. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui ai commi precedenti è determinato in ragione di centoventi minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui 20 minuti ogni anno per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente per le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
5. Successivamente all'accordo di cui al comma 1 dell'art. 12 e alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le parti si incontreranno per valutare la congruità delle ripartizione del monte ore complessivo fra le Rappresentanze Sindacali Unitarie e gli organi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 4 e per procedere, eventualmente, ad una diversa ripartizione, nonché la congruità delle ore di assemblea di cui all'art. 14, comma 1.
6. Le funzioni e le cariche sopra menzionate, conferite in conformità delle norme statutarie e regolamentari di ciascuna organizzazione sindacale, unitamente ai nominativi dei dirigenti degli organismi direttivi delle strutture sindacali e alle relative variazioni, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al datore di lavoro dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
7. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge n. 300/1970 e successive modifiche.
8. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi a livello aziendale, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
1. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, anche disgiuntamente, e le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono indire, per le unità produttive o per l'intero personale cui si applica il presente CCNL, in locali idonei messi a disposizione dai datori di lavoro e nei limiti di 20 ore annue, assemblee del personale dipendente ai fini dell'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della Legge n. 300/1970.
2. La convocazione sarà comunicata ai datori di lavoro interessati con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati ai datori di lavoro i nominativi dei dirigenti esterni del sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.
3. Le assemblee indette durante l'orario di lavoro dovranno svolgersi, di norma, all'inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero ed entro il periodo stesso. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
1. I datori di lavoro debbono consentire, nell'ambito aziendale, fuori dell'orario di lavoro, lo svolgimento di referendum tra i lavoratori, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori.
Art. 16 - Diritto di affissione
1. Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della Legge n. 300/1970.
2. I datori di lavoro metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie appositi spazi, accessibili a tutti i lavoratori, per l'affissione di comunicazioni.
3. In presenza di soluzioni tecnologiche che ne rendano possibile l'attuazione, i datori di lavoro si impegnano a mettere a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che ne facciano richiesta, una bacheca elettronica per la pubblicazione di notizie, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le modalità tecniche ed organizzative per l'istituzione della bacheca saranno definite dalle parti entro la vigenza contrattuale, tenendo conto, oltre che dei relativi costi di attivazione, dei principi della massima accessibilità dei lavoratori e delia piena responsabilità delle organizzazioni sindacali per quanto pubblicato.
1. In adempimento all'art. 27 della Legge n. 300/1970 i datori di lavoro metteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie un idoneo locale comune all'interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all'art. 10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze.
2. Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il diritto riguarderà l'uso di un locale idoneo alle riunioni.
3. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro si impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l'uso di un locale per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, ovvero a concederne l'utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle parti.
Art. 18 - Contributi sindacali
1. Nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna diretta di una delega debitamente sottoscritta, il datore di lavoro prowederà alla trattenuta dei contributi sindacali in favore delle organizzazioni sindacali alle quali i dipendenti aderiscono.
2. La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l'indicazione della organizzazione sindacale cui l'azienda verserà l'importo della trattenuta mensile e del mese di decorrenza. La misura della trattenuta viene definita da ciascuna organizzazione sindacale e comunicata per iscritto al datore di lavoro.
3. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale dovranno prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003, la dicitura:
"Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore dì lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge o dai contratti ".
Sono confermate le deleghe in atto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
4. In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita al lavoratore che l'ha sottoscritta.
5. In costanza di rapporto di lavoro la delega avrà validità permanente, salvo revoca da parte del dipendente, che potrà intervenire in qualsiasi momento.
6. Nel caso in cui la retribuzione mensile non sia dovuta, non si farà luogo ad alcuna trattenuta né a successivo recupero.
7. L'importo delle trattenute sarà versato mensilmente dall'azienda su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dalle organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 19 - Applicazione Legge n. 300/1970
1. Le parti convengono che le disposizioni di cui alla Legge n. 300/1970, ivi compreso rati 18 per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, trovano applicazione presso tutti i datori di lavoro destinatari del presente CCNL indipendentemente dal numero di dipendenti occupati presso ciascun datore medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, comma 1, le parti convengono che, per il personale assunto in servizio prima del 7 marzo 2015, non trova applicazione il comma 3 dell'art. 1 del d. lgs. 23/2015, ma continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 20 - Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro è costituito ai sensi del d.lgs. 23/2015 e regolato dal presente contratto collettivo nel rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati, ai sensi del d.lgs. n. 152/1997:
a) identità delle parti;
b) tipologia del rapporto di lavoro;
c) data di inizio del rapporto di lavoro;
d) categoria contrattuale e parametro retributivo iniziale;
e) profilo professionale assegnato;
f) durata del periodo di prova;
g) sede di lavoro;
h) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;
i) il rinvio al CCNL per quanto non previsto nella lettera di assunzione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro ed i termini di preavviso. Copia del CCNL viene consegnata dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso il contratto individuale è stipulato nella forma e con i contenuti di cui all'art. 5 del d.lgs. 81/2015.
5. Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, il datore di lavoro invita l'interessato a presentare il certificato penale di data non anteriore a tre mesi ed ogni altro documento che ritenga utile e necessario in relazione alle mansioni cui è assegnato il lavoratore.
6. Prima dell'assunzione, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica al solo scopo di certificare l'idoneità alla qualifica di assunzione. È vietata, ai sensi di Legge, la richiesta di esami particolari, quali i test di gravidanza e HIV.
7. Il lavoratore deve dichiarare la residenza ed il domicilio e dovrà notificarne tempestivamente i successivi cambiamenti. La mancata notifica dell'eventuale cambiamento della residenza o del domicilio costituisce infrazione disciplinare.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela della privacy.
1. Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) 2 mesi per il personale delle categorie A e B;
b) 4 mesi per il personale della categoria C;
c) 6 mesi per il personale della categoria Quadri.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso nei casi di congedo di maternità e paternità e negli altri casi espressamente previsti dalla Legge.
4. Durante il periodo di prova, il lavoratore può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3, non può recedere prima che sia trascorso un periodo pari a 45 giorni per il personale delle categorie A e B, a 90 giorni per il personale della categoria C, a 135 giorni per il personale appartenente alla categoria Quadri.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità maturati. Spetta, altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 22 - Portatori di handicap
1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori portatori di handicap, il datore di lavoro individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della Legge n. 68/1999, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella citata Legge trovano applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della Legge medesima, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
Art. 23 - Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, non si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio, impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa categoria di inquadramento, anche assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente può essere impiegato in un profilo di categoria immediatamente inferiore, con mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questa sia più favorevole.
3. I posti che eventualmente si rendessero vacanti sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti interessati.
Art. 24 - Aspettativa per motivi familiari o personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di due anni ogni cinque lavorati, frazionabile in periodi di durata non inferiore ad un mese, nell'arco del quinquennio.
2. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della Legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti ivi previsti.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo dei periodi di conservazione del posto previsti dall'art. 26.
4. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di Legge.
Art. 25 - Richiamo al servizio militare
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale è corrisposta l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento, inteso quale retribuzione individuale, e quello erogato dall'amministrazione militare.
2. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
Art. 26 - Assenze per malattia
1. L'assenza per malattia, ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza, ovvero prima dell'inizio dell'orario di lavoro se in turno o in orario elastico.
2. Il dipendente ha l'obbligo di osservare le norme relative al rilascio ed alla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia ed è tenuto a comunicare, a richiesta del datore di lavoro, il numero del protocollo identificativo del certificato e dell'attestato di malattia. Il dipendente ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente alla propria struttura di appartenenza anche i giorni di prognosi prescritti dal medico curante.
3. Il controllo della malattia da parte del datore di lavoro è disposto, di norma, fin dal primo giorno di assenza, secondo le vigenti disposizioni in materia.
4. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
5. Fatte salve le esclusioni dall'obbligo di reperibilità previste dall'art. 1 del D.M. 11 gennaio 2016, il dipendente assente per malattia, ancorché autorizzato formalmente in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di reperibilità fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
6. Sono fatte salve eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione al datore di lavoro, nonché idonea dimostrazione delle comprovate necessità che impediscono l'osservanza delle fasce orarie.
7. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro, il quale ha diritto di recuperare presso il terzo responsabile le retribuzioni da esso corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 9, compresi gli oneri riflessi inerenti.
8. Il dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese le indennità pensionabili;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di assenza.
10. Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia muscolare, malattie cronico-degenerative ingravescenti o di degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura del 70% per il restante periodo.
11. Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 8 e 10, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi non retribuiti.
12. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 11, su richiesta del dipendente, il datore di lavoro può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
13. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 8 e 10, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di cui al comma 12, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
14. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 11 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti.
15. Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi permessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti dal comma 8 del presente articolo.
16. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di Legge a tutela dei dipendenti affetti da TBC o in particolari condizioni psicofisiche (tossicodipendenza ecc.).
17. In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico o plurisettimanale.
18. La disciplina di cui al comma 17 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A, di cui al D.P.R. n. 834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della azienda sanitaria locale.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 26 - Assenze per malattia
Il comma 1 è così modificato
1. L'assenza per malattia, ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza, ovvero prima dell'inizio dell'orario di lavoro se in turno, in orario elastico o in fascia pomeridiana.
Il comma 17 è così modificato
17. In caso di patologie gravi, anche di carattere cronico-degenerative ingravescenti, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS o per quelli a cui viene prescritto a seguito delle complicanze derivanti dall'infezione da Covid-19, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie e agli effetti collaterali delle stesse, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico, plurisettimanale o fascia pomeridiana. Tale disciplina si applica altresì ai giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie indicate al presente comma, comportanti incapacità lavorativa e debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale, struttura convenzionata o dal medico competente.
Art. 27 - Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti, compresi quelli sportivi, e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni.
2. In particolare, nel rispetto delle previsioni di Legge, il datore di lavoro provvede a:
- predisporre visite preventive e controlli periodici per tutti i lavoratori che svolgono attività esposte a rischio;
- fornire tutte le indicazioni atte ad un'efficace prevenzione, attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio;
- assicurare idonee iniziative per mantenere la salubrità degli ambienti di lavoro;
- fornire un'adeguata e aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività del datore di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate in relazione agli specifici rischi, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale, nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia;
- garantire, durante l'orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e salute.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, ai sensi della normativa vigente, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute, nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
Art. 28 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica o stabilizzazione della patologia comprovata da certificato medico. In tale periodo spetta al dipendente non in prova l'intera retribuzione, comprensiva del trattamento economico accessorio, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elastico o plurisettimanale.
2. Nei casi di malattia professionale, al dipendente spetta l'intera retribuzione comprensiva del trattamento accessorio esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elastico o plurisettimanale, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 26.
3. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'art. 26.
4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l'art. 1, comma 7, della Legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4, della stessa Legge.
Acordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 28 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Il comma 1 è così modificato
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro e per malattia dovuta a causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica o stabilizzazione della patologia comprovata da certificato medico. In tale periodo spetta al dipendente non in prova l'intera retribuzione, comprensiva del trattamento economico accessorio, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana.
Il comma 2 è così modificato
2. Nei casi di malattia professionale, al dipendente spetta l'intera retribuzione comprensiva del trattamento accessorio esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, in turno, in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 26.
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, anche in aggiunta alle attività formative programmate dai datori di lavoro, speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, nel limite massimo previsto dagli accordi integrativi in materia. Il datore di lavoro, con atti organizzativi interni, provvede a ripartire tra le varie unità operative territoriali il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto, compatibilmente con le esigenze aziendali, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo;
b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti ovvero siano in regola con il piano degli studi;
c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
d) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è acco nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o, se non previsto, altra idonea documentazione concordata con il datore di lavoro e, comunque, quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 37.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 29 - Diritto allo studio
Il comma 2 è così modificato
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi di norma per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico. I permessi sono concessi, inoltre, anche per la frequenza di scuole finalizzate alla preparazione di esami di Stato per il rilascio di titoli professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Qualora i predetti corsi siano seguiti da remoto, i permessi saranno riconosciuti dietro presentazione della documentazione relativa all'iscrizione ed agli esami sostenuti e producendo attestazione della partecipazione alle lezioni attraverso collegamento telematico durante l'orario di lavoro.
Art. 30 - Aspettativa per mobilità interaziendale
1. Anche al fine di valorizzare al meglio le esperienze e le competenze maturate, ai dipendenti della CONI Servizi, in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali e le strutture ad esse collegate alla data di sottoscrizione del presente CCNL, che ne facciano formale richiesta, verrà concesso un periodo di aspettativa non retribuita, quinquennale e rinnovabile, finalizzata alla contestuale instaurazione, su base volontaria, di un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione presso la quale prestano servizio o con altre Federazioni presso le quali sussistano esigenze di personale.
2. Il dipendente collocato in aspettativa dalla CONI Servizi ai sensi del comma 1, è assunto in servizio presso la Federazione con contratto di lavoro subordinato mantenendo, a tutti i fini previsti dal presente CCNL, l'anzianità di servizio maturata presso la CONI Servizi, nonché la stessa categoria, parametro retributivo e gli stessi trattamenti retributivi contrattuali in godimento al momento dell'accoglimento della domanda di aspettativa.
3. Il rapporto di lavoro con la Federazione potrà instaurarsi secondo le decorrenze di seguito indicate:
- 1º aprile 2008
- 1º luglio 2008
- 1º ottobre 2008
- 1º gennaio 2009
- 1º aprile 2009
- 1º luglio 2009
- 1º ottobre 2009
- 1º gennaio 2010
- 1º aprile 2010
- 1º luglio 2010
- 1º ottobre 2010
4. Al dipendente che, a seguito dell'accoglimento della domanda di aspettativa formulata entro le decorrenze di cui all'allegata tabella E, abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, la Federazione erogherà, a titolo di una tantum, gli importi lordi di cui alla tabella medesima, con le corrispondenti cadenze.
5. Gli importi suddetti, che si intendono maturati al 31 dicembre di ciascun anno, saranno erogati per il primo anno, a titolo di anticipazione, con le competenze del secondo mese successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro con la Federazione e, per gli anni successivi a quello in cui sia intervenuta l'instaurazione del rapporto di lavoro, sempre a titolo di anticipazione, con la retribuzione dovuta per il mese di marzo.
6. Il dipendente della CONI Servizi in servizio presso una Federazione Sportiva Nazionale che non riterrà di avvalersi dell'aspettativa di cui al comma 1 permarrà presso la Federazione stessa mantenendo il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL fino all'esame degli esiti del processo di passaggio volontario del personale della CONI Servizi alle Federazioni. Detto esame verrà effettuato dalle Parti in una specifica sessione di contrattazione da tenersi entro il mese di giugno di ciascun anno, con verifica finale entro il mese di gennaio del 2011, al fine di valutare la consistenza e la distribuzione delle adesioni ed individuare eventuali ulteriori misure che garantiscano l'equilibrato dispiegarsi del processo.
7. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 1, comma 6 ter, della Legge n. 17/2007, il dipendente ha facoltà, con un preavviso di 30 giorni, di revoca dell'aspettativa anche anticipatamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, qualora si determinino circostanze tali da non rendere più compatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Federazione.
8. Nel caso in cui intervenissero, all'interno di una Federazione Sportiva Nazionale, processi di esternalizzazione di attività alle quali risultassero assegnati dipendenti provenienti da CONI Servizi in aspettativa e non fosse possibile trovare per gli stessi posizioni lavorative corrispondenti o analoghe a quelle precedentemente occupate, il dipendente ha il diritto di chiedere la revoca immediata dell'aspettativa e rientrare nell'organico della CONI Servizi, la quale si occuperà di trovare idonea collocazione all'interno della propria organizzazione o di quella di un'altra Federazione Sportiva. Analogo diritto è altresì garantito nel caso intervengano specifiche disposizioni di Legge dirette a modificare la situazione giuridica dei dipendenti che hanno avuto accesso all'aspettativa ai sensi del presente articolo ovvero si verificassero situazioni di esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali o procedure di mobilità ai sensi della Legge 223/1991.
9. Il rientro presso la CONI Servizi avverrà, nei casi previsti ai commi 7 e 8 del presente articolo, nel comune in cui il lavoratore prestava servizio al momento dell'aspettativa. In caso di rientro il dipendente riassumerà la stessa categoria e lo stesso parametro retributivo che aveva al momento dell'aspettativa, fatto salvo quanto discendente dagli automatismi contrattuali.
Art. 31 - Altre aspettative previste da disposizioni di Legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, incarichi governativi e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Il congedo per le donne vittime di violenza di genere resta disciplinato dall'art. 24 del dJgs. 80/2015.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 31 - Congedi per le donne vittime di violenza
L'art. 31 è così sostituito
1. La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi a tali percorsi per un periodo massimo di congedo di 3 mesi da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e retribuiti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 80/2015.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro, corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1, con un preavviso non inferiore a sette giorni e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il periodo di cui a precedente comma 1 è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per detto periodo spetta il trattamento economico di cui all'art. 36, comma 2.
4. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
5. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
6. La dipendente vittima di violenza di genere inserita negli specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di mobilità ai sensi dell'art. 35 del presente CCNL ai fini del trasferimento ad altro datore di lavoro ubicato in un comune diverso da quello di residenza. In presenza delle condizioni prevista dall'art. 35, comma 4, i datori di lavoro interessati, d'intesa con la dipendente, procedono entro 15 giorni dalla richiesta alla cessione del contratto di lavoro.
7. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 24.
Art. 32 - Disposizioni comuni sulle aspettative
1. Il datore di lavoro, qualora accerti durante il periodo di aspettativa o congedo non retribuito che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può chiedere di riprendere servizio anticipatamente. L'eventuale rifiuto del datore di lavoro deve essere motivato, previa verifica delle possibili soluzioni che possano consentire l'accoglimento della richiesta, anche destinando il lavoratore ad altra struttura o unità operativa.
2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 1.
Art. 33 - Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della Legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale, con arrotondamento all'unità superiore, delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, definisce i criteri per la relativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare al datore di lavoro una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, il datore di lavoro può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della Legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione al datore di lavoro ed ai controlli, si applicano le disposizioni previste dall'art. 26 e, ove si tratti di malattia dovuta a causa di servizio, dall'art. 27.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
Art. 34 - Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della Legge n. 476/1984, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla Legge n. 398/1989, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutta la durata del corso o della borsa.
Art. 35 - Mobilità tra differenti datori di lavoro
1. La mobilità, orizzontale e verticale, costituisce un importante strumento di accrescimento delle esperienze professionali, di acquisizione di nuove competenze e di validazione di quelle già consolidate, ed in tal senso può avere anche una finalità propedeutica alla crescita categoriale delle risorse.
2. È intendimento delle parti far si che l'applicazione del nuovo CCNL anche alle Federazioni Sportive Nazionali offra un'opportunità di ampliamento del perimetro professionale, dei ruoli e dei processi sui quali sviluppare le opportunità di mobilità, anche nella consapevolezza che la agibilità dei percorsi di mobilità verso tutti i datori di lavoro cui si applicherà il nuovo CCNL potrà costituire un ulteriore strumento di garanzia e sviluppo dei livelli occupazionali, oltre che di promozione professionale e di miglioramento degli assetti organizzativi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, nell'ambito dei soggetti datoriali destinatari del presente CCNL è prevista la mobilità del personale, da attuarsi attraverso la cessione del contratto individuale di lavoro. Al personale transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro secondo le modalità previste dal presente comma è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata al momento del passaggio medesimo.
4. L'attivazione del processo di mobilità avverrà in presenza di apposita richiesta da parte dell'interessato cui dovrà fare riscontro la disponibilità delle Federazioni Sportive Nazionali di volta in volta riguardate e/o della CONI Servizi, da basarsi sulla esistenza della posizione di lavoro richiesta, sulla compatibilità con il dimensionamento organizzativo e sulla coerenza tra il profilo della posizione e le caratteristiche e competenze della risorsa interessata.
5. Al fine di garantire al personale interessato pari opportunità di accesso alle occasioni di mobilità individuate dalle aziende, i datori di lavoro si impegnano a realizzare, attraverso la costituzione di un'apposita banca dati, un sistema di comunicazione delle esigenze di copertura di posizioni di lavoro appartenenti alle categorie A, B, C, D e Quadri, da gestire anche attraverso strumenti informatici.
Art. 36 - Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella Legge n. 53/2000 e nel d.lgs. n. 151/2001 e loro modifiche ed integrazioni.
2. Nel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale.
3. Qualora il parto intervenga prima della data presunta, la lavoratrice ha comunque diritto ad usufruire del congedo per l'intera durata. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di congedo di maternità. Qualora il figlio abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere la sospensione del congedo di maternità post-parto e dell'eventuale restante periodo ante-parto non fruito, fino alla data delle dimissioni del figlio; la richiesta può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, qualora goduti entro i primi tre anni di vita del bambino, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di congedo di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri è riconosciuto il diritto di assentarsi per periodi corrispondenti alle malattie dei figli di età non superiore a tre anni.
6. I periodi di assenza di cui al precedente comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'INPS e all'ufficio di appartenenza, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità. La domanda al datore di lavoro può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato, comunque, il rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
8. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 36 - Congedi dei genitori
Il comma 2 è così modificato
2. Nel periodo di congedo di maternità e paternità, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana.
Il comma 4 è così modificato
4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, qualora goduti entro i primi tre anni di vita del bambino, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
1. A domanda del dipendente, e sulla base di idonea documentazione, sono concessi nell'anno solare permessi retribuiti per:
- tre giorni per gravi e particolari motivi personali o familiari;
- tre giorni lavorativi consecutivi per nascita figli;
- otto giorni per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
- visite mediche di controllo richieste dai competenti organismi del Servizio Sanitario Nazionale, dell'INPS e dell'INAIL;
- tre giorni lavorativi, per ogni evento, in caso di decesso del coniuge o di un parente o di un affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio nonché in caso di unione civile prevista e disciplinata dalla Legge 76/2016.
3. I dipendenti che partecipano a gare sportive in rappresentanza della nazionale italiana hanno diritto fino a 45 giorni per la preparazione e la partecipazione a manifestazioni agonistiche.
4. I permessi di cui ai commi precedenti possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5, Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi o le indennità collegati all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. In aggiunta ai permessi di cui ai commi precedenti il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di Legge vigenti.
8. Nell'ambito delle previsioni contenute nella Legge n. 266/1991 e nel regolamento approvato con D.P.R. 194/2001 per le attività di protezione civile, il datore di lavoro favorisce la partecipazione del personale alle attività delle associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
1. Previa valutazione del responsabile dell'unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al responsabile della struttura di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre i successivi 30 giorni, secondo le disposizioni del dirigente o responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Il datore di lavoro favorirà il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o esami specialistici.
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di 26 giorni di ferie retribuite.
2. Sono fatti salvi i periodi di permesso aggiuntivo previsti da specifiche disposizioni di Legge per i tecnici sanitari di radiologia medica.
3. I dipendenti con un'anzianità di servizio di almeno 3 anni hanno diritto a 28 giorni lavorativi di ferie.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 1 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 3.
5. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato in ragione di dodicesimi. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tali effetti come mese intero.
6. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 37 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ferie sino a quattro settimane sono un diritto irrinunciabile. Esse vanno fruite nel corso dell'anno di calendario di riferimento, in periodi prestabiliti secondo oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
8. Le ferie possono essere fruite, secondo termini da stabilirsi in modo da garantire il regolare funzionamento dei servizi, in più periodi dell'anno, fatto salvo il diritto del dipendente di usufruire, previa specifica richiesta, di un periodo continuativo non inferiore a due settimane.
9. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o comunque sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il r godimento delle ferie nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie deve avvenire entro il primo semestre dell'anno successivo.
11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esige di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie che residuano al 31 dicembre entro il mese di giugno dell'anno successivo, purché la relativa richiesta sia inoltrata non oltre il mese di aprile. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente comma, la fruizione delle ferie verrà disposta d'ufficio.
12. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. Il datore di lavoro deve essere posto in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
13. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante, anche se si protraggano per l'intero anno. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal responsabile della struttura, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui ai commi 10 e 11.
14. Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge in materia di non monetizzabilità delle ferie, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
15. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, con apposita seduta di contrattazione sarà disciplinata la cessione delle ferie e dei riposi, secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 151/2015, individuando la misura, le condizioni e le modalità per detta cessione.
1. Sono considerati festivi:
a) le domeniche;
b) il 1º gennaio - Capodanno;
il 6 gennaio - Epifania;
il lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile - Anniversario della Liberazione;
il 1º maggio - Festa del Lavoro;
il 2 giugno - Festa della Repubblica;
il 15 agosto - Assunzione;
il 1º novembre - Ognissanti;
l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
il 25 dicembre - Natale;
il 26 dicembre - S. Stefano;
c) la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo all'anno in sostituzione delle festività soppresse. Le suddette giornate possono essere fruite anche in modo frazionato per periodi non inferiori alla metà dell'orario giornaliero.
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle 24 ore.
4. Ai dipendenti che prestano servizio nei giorni festivi, esclusa la ricorrenza del Santo Patrono per la quale é prevista la sola giornata di riposo compensativo, compete una maggiorazione retributiva e un'intera giornata di riposo compensativo.
5. In caso di coincidenza di una delle festività di cui al comma 1, lett. b) e c) con altri giorni festivi, o con il giorno di riposo domenicale o periodico, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori interessati un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui all'art. 56, comma 4 lett. b).
6. Ai dipendenti professanti religioni diverse da quella cattolica viene riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 516/1988 e 101/1989. Le ore lavorative non prestate il sabato, laddove l'articolazione dell'orario di lavoro preveda la prestazione dell'attività per detto giorno, sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
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Art. 39 bis - Cessione delle ferie
)
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente, anche di qualifica dirigenziale, che abbia necessità di prestare assistenza a familiari conviventi che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui deve fruire ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, anche se relative ad anni precedenti;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 40, comma 2.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità indicate al comma 1, possono presentare specifica richiesta al proprio datore di lavoro, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità di cure, rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria disponibilità, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito della integrale fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti e maturate.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti la richiesta prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo criteri di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà oggetto di apposita sessione negoziale diretta a valorizzarne gli effetti, verificando la possibilità di cessione a dipendenti di diverso datore di lavoro firmatario del presente CCNL e la estendibilità della stessa a necessità ulteriori o diverse rispetto a quelle indicate al comma 1.
FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 41 - Altre tipologie di contratto di lavoro
1. Le parti convengono che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è la tipologia di norma utilizzata dai datori di lavoro. Si impegnano, peraltro, a verificare le potenzialità di altre tipologie di contratto di lavoro e ad utilizzarle nel limite del 21% dei contratti a tempo indeterminato, comprensivo del 14% delle ipotesi di contratti a termine di cui all'art. 42 e, nel caso di esigenze attualmente non preventivabili, a stipulare un apposito accordo entro il triennio di vigenza del presente CCNL.
2. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma precedente viene fatto riferimento al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di attivazione dei nuovi contratti.
1. Il datore di lavoro può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti del 14% dei contratti a tempo indeterminato nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Nei casi di contratto a termine concluso per ragioni sostitutive, nel contratto individuale sono specificati per iscritto la causa di sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto sostituito per esigenze organizzative. La durata del contratto può anche comprendere periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle consegne.
3. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. L'apposizione del termine può risultare direttamente o indirettamente.
4. In tutti i casi in cui il CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti ai commi 5 e 8 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nell'ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
6. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art. 21, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al successivo comma 7. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
7. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applica l'art. 5 del d.l. 463/1983, convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 26, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 26 del presente contratto;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 37 del presente contratto;
d) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di Legge per i lavoratori dipendenti, compresa la Legge n. 53/2000.
8. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore contestualmente all'inizio della prestazione.
9. La proroga del contratto a tempo determinato è disciplinata dalla normativa vigente.
10. In relazione al limite dei 36 mesi previsto dall'art. 19, comma 2, del d. lgs. 81/2015, al fine di garantire continuità occupazionale alle risorse il cui rapporto di lavoro fosse già in corso alla data di sottoscrizione del presente CCNL o si instaurasse entro la vigenza dello stesso, l'ulteriore periodo in deroga al predetto limite, per l'arco di vigenza dei vincoli derivanti in materia di politiche assunzionali dalla Legge n. 122/2010 e sue modifiche ed integrazioni, è stabilito in ventiquattro mesi per i datori di lavoro cui tali vincoli sono applicabili.
11. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.
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Art. 42 - Contratto a termine
1. Il comma 10 è soppresso.
1. Il datore di lavoro può procedere all'assunzione con contratto part-time ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 81/2015, ovvero trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Il contratto part-time dovrà essere stipulato per iscritto e dovrà indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 20:
a) il periodo di prova, per i nuovi assunti, come definito all'art. 21 ;
b) la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e in funzione della possibile utilizzazione del lavoratore interessato, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non potranno comportare per le prestazioni in part time orizzontale, di norma, una riduzione superiore al 50%.
4. In caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, la durata di quest'ultimo può essere determinata nel tempo, nella misura non inferiore a 6 mesi e non superiore a tre anni. Al termine del periodo al lavoratore verranno garantite, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, le medesime mansioni, ove le stesse fossero state modificate a seguito della trasformazione del rapporto.
5. Il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a titolo definitivo potrà richiedere, trascorsi due anni dalla trasformazione, il rientro al tempo pieno, eventualmente anche in mansioni diverse purché riconducibili alla medesima categoria contrattuale. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e produttiva, potrà accogliere la relativa domanda. Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della domanda senza che lo stesso abbia fornito risposta, la domanda si intende respinta.
6. Ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5, del d. lgs. 81/2015, il datore di lavoro darà priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai seguenti casi:
a) patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
b) figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992.
7. Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il medesimo diritto è riconosciuto alle donne vittime di violenze di genere ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d. lgs. 80/2015. Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno.
8. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo V del d. lgs. 151/2001, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, purché con una riduzione non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
9. Il trattamento economico, riferito a tutte le competenze, seguirà i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno della stessa categoria e dello stesso parametro retributivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 81/2015.
10. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla Legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternità e paternità dal lavoro previsto dal d.lgs. n. 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternità e paternità, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di Legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
11. Il lavoratore con contratto part-time può essere chiamato a svolgere lavoro supplementare o straordinario.
12. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell'orario di lavoro concordato tra le parti sino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
13. In presenza di specifiche esigenze organizzative o di servizio non prevedibili ed improvvise, ossia legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore o per lavori legati a scadenze importanti, è consentita la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima del 10% dell'orario settimanale, da calcolarsi in media mensile.
14. Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con la maggiorazione oraria del 15%, da calcolarsi sulla retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. c), e comprensiva di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e di Legge.
15. In caso di superamento del limite stabilito al precedente comma 13 è prevista la maggiorazione oraria del 30% ovvero, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, il godimento di riposi compensativi.
16. Nel rapporto di lavoro part-time, anche a tempo determinato, può essere richiesto lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori al mese, secondo le modalità previste per i lavoratori a tempo pieno. In tal caso è prevista la maggiorazione oraria del 30% ovvero, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, il godimento di riposi compensativi.
17. L'eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare le prestazioni straordinarie e supplementari richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
18. Il datore di lavoro si impegna a valutare la richiesta di modifica del contratto da parte del lavoratore in conseguenza del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nei sei mesi precedenti. La richiesta viene soddisfatta previa verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso nel predetto arco di tempo.
19. A seguito di accordo scritto con il lavoratore, a fronte di obiettive esigenze di servizio, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro part-time secondo modalità che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ovvero, nei rapporti di tipo verticale o misto, la variazione in aumento della durata della prestazione (clausole elastiche). Per obiettive esigenze di servizio si intendono quelle necessitate da sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dovute a fatti straordinari inerenti la funzionalità dell'azienda. Le clausole sono applicabili anche su richiesta del lavoratore.
20. L'eventuale rifiuto del dipendente a stipulare i patti suddetti non consente l'adozione di provvedimenti disciplinari né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 8, commi da 3 a 5, del d. lgs. 81/2015 ovvero di quelle di cui all'art. 10, comma 1, della 1. 300/1970. Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL il cui contratto non preveda la clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto.
21. In caso di clausola elastica, il datore di lavoro comunicherà con un preavviso di almeno dieci giorni la variazione della prestazione. Il lavoratore che sia chiamato ad effettuare la propria prestazione in regime di elasticità avrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria del 10%.
22. In caso di clausola elastica, la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 50% delle ore concordate per il part-time.
23. In presenza di nuove assunzioni per pari categoria professionale è data priorità al passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta.
Art. 44 - Disciplina del telelavoro
1. Il datore di lavoro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, può far utilizzare, nello svolgimento della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, le modalità del telelavoro, sia in forma subordinata che autonoma.
2. Per telelavoro in forma subordinata s'intende una modalità della prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente presso il proprio domicilio, o in luogo diverso ma comunque fisso ed esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, realizzabile con l'impiego non occasionale di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano l'effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese del datore di lavoro, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico del datore di lavoro, espressamente stabiliti nel contratto di telelavoro.
4. Il datore di lavoro definisce, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, potrà essere distribuito nell'arco della giornata attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto presso il datore di lavoro. Tali modalità saranno definite nel contratto individuale di telelavoro.
6. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro, e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, il datore di lavoro può attivare opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
7. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenute. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione del datore di lavoro. Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi; in ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 81/2008, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella della altre persone in prossimità dello spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed istruzione.
8. Il datore di lavoro stipula polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
c) copertura assicurativa INAIL.
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. o), d.lgs. n. 81/2008, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
10. La contrattazione integrativa che definisce il premio di risultato definisce anche le modalità di partecipazione allo stesso dei lavoratori che svolgono la prestazione attraverso la modalità del telelavoro. Le relative risorse sono in ogni caso ricomprese nel finanziamento complessivo del premio.
11. È garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore potrà essere informato attraverso l'istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente, così come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
13. Le parti convengono di avviare un'eventuale sessione negoziale per recepire e/o integrare la disciplina sul lavoro agile prevista da diposizioni di Legge in fase di approvazione alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
ORARIO DI LAVORO E SUE ARTICOLAZIONI
PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata giornaliera ed un'articolazione indicate all'allegata tabella 1. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, potranno essere individuate eventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della prestazione, nel limite dell'anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla specificità degli ambiti lavorativi.
2. Ferma restando la distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni, a fronte di particolari esigenze di servizio il datore di lavoro potrà disciplinare l'orario di lavoro con l'utilizzo degli istituti di cui ai successivi paragrafi B, C e D.
PARAGRAFO B - Orario elastico
3. L'orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali. In particolare, tale articolazione può essere adottata, previa consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, per quanto concerne le Federazioni Sportive Nazionali, nell'ambito delle aree di Attività Tecnico Sportiva, di Preparazione Olimpica e di Alto Livello, nelle Segreterie degli Organi e, per quanto riguarda la CONI Servizi, nell'ambito della Direzione Impianti Sportivi, della Direzione Territorio e Promozione dello Sport, dell'Istituto di Medicina dello Sport e nelle Segreterie degli Organi.
4. A fronte delle esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale durata dell'orario giornaliero indicata al comma 1, al lavoratore può essere richiesto, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell'orario di lavoro al completamento dell'orario previsto.
5. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato ai sensi del comma 4 per più di due settimane consecutive e, complessivamente, per più di 80 giorni nel corso dell'anno.
6. Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in regime di orario elastico prima che siano trascorse due settimane dal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario o in quello previsto al successivo comma 8.
7. Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione secondo le modalità di cui al precedente comma 4, per ciascuna giornata interessata dalla particolare articolazione dell'orario, è corrisposta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. a), con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.
8. Nelle stesse aree e per le stesse esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale durata dell'orario giornaliero e settimanale indicata al comma 1, al lavoratore può essere richiesto, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, di collocare la prestazione anche nella giornata del sabato, con conseguente collocazione della giornata non lavorativa in altro giorno della settimana.
9. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato ai sensi del comma 8 per più di due settimane consecutive e, complessivamente, per più di 16 giorni nel corso dell'anno.
10. Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione nel regime di orario previsto dal comma 8 prima che siano trascorse due settimane dal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario o in quello previsto al precedente comma 4.
11. Allo stesso lavoratore può essere richiesta anche una prestazione articolata in maniera tale che risulti quale combinazione delle due diverse fattispecie individuate rispettivamente ai commi 4 e 8 entro il limite di sei volte l'anno, fatta salva la volontarietà del dipendente.
12. Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione ai sensi del comma 8 è corrisposta, limitatamente alla giornata lavorativa del sabato, una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. a), con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.
13. Per fare fronte alle necessità di cui ai commi 4 e 8 si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale.
14. Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario elastico i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di impedimento:
a) l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad anziani conviventi non autosufficienti;
b) l'assistenza a figli minori di anni 8;
c) la frequenza a percorsi di studio finalizzati al conseguimento del diploma o della laurea;
d) le particolari condizioni psico - fisiche che determinano per il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario elastico.
Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.
PARAGRAFO C - Orario plurisettimanale
15. L'orario plurisettimanale, inteso come orario realizzato come media su un arco di più settimane, costituisce strumento diretto a far fronte alle esigenze indicate al comma 3 per variazioni dell'intensità lavorativa che richiedono, in alcuni periodi ed in determinate aree o settori, una concentrazione dell'orario settimanale con prestazioni lavorative superiori alle 36 ore sino a 46, anche su 6 giorni, con conseguente riduzione delle prestazioni lavorative, anche su 4 giorni.
16. Allo stesso dipendente non può essere richiesto, fermo restando un preavviso non inferiore a due settimane, di effettuare prestazioni in regime di orario plurisettimanale in positivo per più di quattro settimane all'anno, di cui due consecutive.
17. Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in regime di orario plurisettimanale prima che sia trascorsa una settimana dal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario. Il medesimo intervallo deve essere osservato anche nel caso in cui al medesimo dipendente siano richieste prestazioni articolate secondo gli istituti dell'orario elastico e dell'orario plurisettimanale.
18. Al dipendente che effettua le prestazioni in orario plurisettimanale è corrisposta, limitatamente al numero di ore che superano le 36, la maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. a), con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 20%.
19. Allo stesso lavoratore può essere richiesta una prestazione articolata in maniera tale che risulti quale combinazione dell'orario plurisettimanale con le due diverse fattispecie individuate rispettivamente ai precedenti commi 4 e 8 entro il limite di quattro volte l'anno, fatta salva la volontarietà del dipendente.
20. Per fare fronte alle necessità per cui si fa ricorso all'orario plurisettimanale si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale.
21. Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario plurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di impedimento:
a) l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad anziani ^ conviventi non autosufficienti;
b) l'assistenza a figli minori di anni 8;
c) la frequenza a percorsi di studio finalizzati al conseguimento del diploma o della laurea;
d) le particolari condizioni psico - fisiche che determinano per il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari che non risultano compatibili con l'esercizio dell'orario elastico.
Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.
PARAGRAFO D - Lavoro a turni
22. Il datore di lavoro, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, istituisce, solo per particolari uffici o strutture, turni giornalieri di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti, consistenti in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e che comporti la necessità per i lavoratori medesimi di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. In particolare sono soggetti a turnazioni, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti agli impianti sportivi, alla conduzione di automezzi, alle centrali telefoniche, alle attività direttamente connesse alla salvaguardia degli impianti ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
23. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui al successivo comma 25, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata in azienda. Il lavoratore assegnato ad uffici per i quali sono istituiti turni di lavoro non può esimersi dall'effettuazione dei turni medesimi.
24. Nello sviluppo della turnazione di servizio la durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
25. Al personale comandato in turni è corrisposta l'indennità di cui all'allegata tabella D per ciascuna giornata di effettivo servizio. Allo stesso personale sono altresì corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. b), con esclusione dell'elemento distinto della retribuzione e con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, che compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro:
1) fascia A, per lavoro prestato fra le ore 6,00 e le ore 8,30, maggiorazione del 12%;
2) fascia B, per lavoro prestato tra le ore 18,00 e le ore 22,00, maggiorazione del 12%;
3) fascia C, per lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00, maggiorazione del 100%;
4) fascia festiva, per le giornate di cui all'art. 40, maggiorazione del 100%;
5) fascia notturna festiva, maggiorazione del 105%.
26. Le maggiorazioni di cui al precedente comma, nr. 1), 2) e 3) non sono cumulabili con quelle di cui ai nr. 4) e 5).
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 45 - Orario di lavoro
PARAGRAFO A - Orario normale di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su cinque giorni lavorativi, di norma dal lunedì al venerdì, per una durata giornaliera ed un'articolazione indicate all'allegata tabella 1. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, potranno essere individuate eventuali deroghe alla disciplina in materia di inizio della prestazione, nel limite dell'anticipazione alle ore 8.00, in relazione alla specificità degli ambiti lavorativi.
2. Ferma restando la distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni, a fronte di particolari esigenze di servizio il datore di lavoro potrà disciplinare l'orario di lavoro con l'utilizzo degli istituti di cui ai successivi paragrafi B, C, D e E, comunicando le relative disposizioni con atto formale.
PARAGRAFO B – Orario elastico
3. L'orario elastico, inteso come possibilità di anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita garantendo la presenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza, costituisce strumento diretto a garantire la funzionalità di specifici settori quali, a titolo esemplificativo, quelli connessi agli impianti sportivi, afferenti le attività tecnico sportive, i servizi di assistenza agli organi collegiali e/o federali, i servizi erogati dalle articolazioni territoriali della Società delle Federazioni.
4. A fronte delle esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale durata dell'orario giornaliero indicata al comma 1, al lavoratore può essere richiesto, con comunicazione formale e previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di dare inizio alla prestazione nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le 12.30, con conseguente termine dell'orario di lavoro al completamento dell'orario previsto.
5. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato ai sensi del comma 4 per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 120 giorni nel corso dell'anno.
6. Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in regime di orario elastico prima che siano trascorsi dieci giorni dal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario o in quello previsto al successivo comma 8.
7. Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione secondo le modalità di cui al precedente comma 4, per ciascuna giornata interessata dalla particolare articolazione dell'orario, è corrisposta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. a), con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.
8. Per le stesse esigenze indicate al comma 3, ferma restando la normale durata dell'orario giornaliero e settimanale indicata al comma 1, al lavoratore può essere richiesto, previo preavviso non inferiore a 5 giorni, di collocare la prestazione anche nella giornata del sabato, con conseguente collocazione della giornata non lavorativa in altro giorno della settimana.
9. Allo stesso dipendente non può essere richiesto di effettuare prestazioni con orario articolato ai sensi del comma 8 per più di 3 settimane consecutive e, complessivamente, per più di 24 giorni nel corso dell'anno.
10. Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione nel regime di orario previsto dal comma 8 prima che siano trascorsi dieci giorni dal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario o in quello previsto al precedente comma 4.
11. Allo stesso lavoratore può essere richiesta anche una prestazione articolata in maniera tale che risulti quale combinazione delle due diverse fattispecie individuate rispettivamente ai commi 4 e 8 entro il limite di 9 volte l'anno.
12. Al lavoratore chiamato ad effettuare la prestazione ai sensi del comma 8 è corrisposta, limitatamente alla giornata lavorativa del sabato, una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. a), con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 15%.
13. Per fare fronte alle necessità di cui ai commi 4 e 8 si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale. La volontarietà potrà essere espressa anche per il superamento dei limiti e degli intervalli previsti ai commi precedenti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di riposi e pause.
14. Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario elastico i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di impedimento:
a) l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad anziani conviventi non autosufficienti;
b) l'assistenza a figli minori di anni 8;
c) le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano per il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario elastico.
Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.
PARAGRAFO C – Orario plurisettimanale
15. L'orario plurisettimanale, inteso come orario realizzato come media su un arco di più settimane, costituisce strumento diretto a far fronte alle esigenze indicate al comma 3 per variazioni dell'intensità lavorativa che richiedono, in alcuni periodi ed in determinate aree o settori, una concentrazione dell'orario settimanale con prestazioni lavorative superiori alle 36 ore sino a 46, anche su 6 giorni, con conseguente riduzione delle prestazioni lavorative, anche su 4 giorni.
16. Allo stesso dipendente non può essere richiesto, fermo restando un preavviso non inferiore a due settimane, di effettuare prestazioni in regime di orario plurisettimanale in positivo per più di quattro settimane all'anno, di cui due consecutive.
17. Al medesimo dipendente non è possibile richiedere una prestazione in regime di orario plurisettimanale prima che sia trascorsa una settimana dal precedente periodo in cui ha effettuato prestazioni nello stesso regime di orario. Il medesimo intervallo deve essere osservato anche nel caso in cui al medesimo dipendente siano richieste prestazioni articolate secondo gli istituti dell'orario elastico e dell'orario plurisettimanale.
18. Al dipendente che effettua le prestazioni in orario plurisettimanale è corrisposta, limitatamente al numero di ore che superano le 36, la maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. a), con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, pari al 20%.
19. Allo stesso lavoratore può essere richiesta una prestazione articolata in maniera tale che risulti quale combinazione dell'orario plurisettimanale con le due diverse fattispecie individuate rispettivamente ai precedenti commi 4 e 8 entro il limite di quattro volte l'anno, fatta salva la volontarietà del dipendente.
20. Per fare fronte alle necessità per cui si fa ricorso all'orario plurisettimanale si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale. La volontarietà potrà essere espressa anche per il superamento dei limiti e degli intervalli previsti ai commi precedenti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di riposi e pause.
21. Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario plurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di impedimento:
a) l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad anziani conviventi non autosufficienti;
b) l'assistenza a figli minori di anni 8;
c) le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano per il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario plurisettimanale.
Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.
PARAGRAFO D – Lavoro a turni
22. Per le strutture che richiedono stabilmente un'erogazione giornaliera di servizi per almeno 11 ore, il datore di lavoro, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di servizio o funzionali, istituisce turni giornalieri di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti, consistenti in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e che comporti la necessità per i lavoratori medesimi di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. In particolare, sono soggetti a turnazioni, a titolo esemplificativo, i lavoratori addetti agli impianti sportivi, alla conduzione di automezzi, alle centrali telefoniche, alle attività direttamente connesse alla salvaguardia degli impianti ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
23. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione delle maggiorazioni di cui al successivo comma 25, sono programmate con cadenza mensile dal responsabile della struttura e devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata in azienda.
24. Nello sviluppo della turnazione di servizio la durata dei turni può anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione quando emerga l'esigenza di evitare discontinuità nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
25. Al personale comandato in turni è corrisposta l'indennità di cui all'allegata tabella D per ciascuna giornata di effettivo servizio. Allo stesso personale sono altresì corrisposte le seguenti maggiorazioni della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. b), con esclusione dell'elemento distinto della retribuzione e con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità, che compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro:
1) fascia A, per lavoro prestato tra le ore 6,00 e le ore 8,30, maggiorazione del 12%;
2) fascia B, per lavoro prestato tra le ore 18,00 e le ore 22,00, maggiorazione del 12%;
3) fascia C, per lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00, maggiorazione del 100%;
4) fascia festiva, per le giornate di cui all'art. 40, maggiorazione del 100%;
5) fascia notturna festiva, maggiorazione del 105%.
26. Le maggiorazioni di cui al precedente comma, nr. 1), 2) e 3) non sono cumulabili con quelle di cui ai nr. 4) e 5). Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario plurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di impedimento:
d) l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad anziani conviventi non autosufficienti;
e) l'assistenza a figli minori di anni 8;
f) le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano per il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario su turni.
Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.
PARAGRAFO E – Lavoro in fascia pomeridiana
27. Laddove non sia configurabile il lavoro su turni e nelle strutture per le quali sia necessario assicurare i servizi con continuità ed efficacia, può essere adottata l'articolazione oraria in fascia pomeridiana, entro il limite di 3 giorni a settimana per ciascun dipendente. L'inizio della prestazione lavorativa è programmato dal responsabile della struttura nella fascia oraria tra le ore 11 e le ore 12, con una flessibilità di 15 minuti e con conseguente prosecuzione della prestazione fino al completamento della stessa, fatto salvo un intervallo di pausa di 30 minuti, da collocare tra le 14 e le 15,30. La programmazione del lavoro in fascia pomeridiana è stabilita, di norma, con cadenza mensile dal responsabile della struttura ed è comunicata, con atto formale, con un preavviso minimo di 15 giorni, fatte salve le situazioni di necessità o urgenza che non consentano il rispetto del suddetto termine. La comunicazione può contenere altresì l'indicazione dell'intervallo di pausa, nel rispetto della fascia sopraindicata.
28. Per fare fronte alle necessità per cui si fa ricorso al lavoro in fascia pomeridiana si tiene prioritariamente conto della espressa manifestazione di volontà del lavoratore purché compatibile in termini di competenze, responsabilità e profilo professionale. La volontarietà potrà essere espressa anche per il superamento dei limiti previsti ai commi precedenti, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di riposi e pause.
29. Al personale che effettua la prestazione in fascia pomeridiana è corrisposta la maggiorazione del 18% della retribuzione oraria di cui all'art. 56, comma 4 lett. b), con esclusione dell'elemento distinto della retribuzione e con l'aggiunta del rateo di tredicesima mensilità.
30. Restano esclusi dall'effettuazione delle prestazioni in regime di orario plurisettimanale i dipendenti che possono far valere i sottoelencati motivi di impedimento:
g) l'assistenza a propri familiari portatori di handicap grave ovvero ad anziani conviventi non autosufficienti;
h) l'assistenza a figli minori di anni 8;
i) le particolari condizioni di cui all'art. 26, comma 17, che determinano per il lavoratore la necessità di ricorrere a terapie e cure da praticarsi in particolari orari che non risultano compatibili con l'effettuazione dell'orario in fascia pomeridiana.
Le situazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere documentate.
31. Fatta salva la volontarietà del dipendente e fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di riposi e pause, al fine di salvaguardare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro il ricorso alla combinazione delle articolazioni orarie previste ai paragrafi B, C, D ed E non potrà riguardare lo stesso dipendente nell'arco della medesima settimana.
Art. 46 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, e pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.
2. Nel rispetto dei limiti previsti ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale giornaliero e settimanale stabilito dal CCNL in base alle disposizioni impartite dal datore di lavoro.
3. La prestazione di lavoro straordinario è disposta dal responsabile della struttura, unicamente sulla base delle esigenze di servizio individuate dal datore di lavoro, con un preavviso minimo non inferiore a 4 ore.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la quota oraria del lavoro ordinario, come calcolata ai sensi dell'art. 56, comma 4 lett. a), incrementata del rateo di tredicesima mensilità, del 15% per lo straordinario diurno, del 30% per quello festivo e del 50% per quello notturno. Per lavoro notturno s'intende quello prestato tra le ore 22 e le 6.
5. Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario salvo per giustificati e documentati motivi di carattere personale o familiare.
6. In considerazione delle specifiche esigenze della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali riferite a picchi di attività derivanti dall'organizzazione e dalla partecipazione a manifestazioni sportive, le parti stabiliscono in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 66/2003.
1. Il servizio di pronta reperibilità può essere istituito dal datore di lavoro, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, funzionalità degli impianti a fronte di guasti o anomalie ovvero per sopperire ad altre esigenze imprevedibili.
2. L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare al datore di lavoro indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizione di soddisfarle, le eventuali chiamate del datore medesimo fuori dell'orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un'ora il luogo di lavoro indicato dal datore stesso. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate, ai lavoratori in reperibilità saranno forniti idonei strumenti di comunicazione.
3. Il periodo di reperibilità è remunerato con un compenso di Euro 8 per ogni 12 ore continuative. Detto compenso è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed è corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilità maggiorato, in tal caso, del 10%.
4. Quando la reperibilità cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma 3; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, oltre all'individuazione del periodo massimo di reperibilità e della durata massima della prestazione in caso di chiamata in servizio, il limite massimo di collocazione in reperibilità nell'arco di uno o più mesi.
1. Al dipendente che, per particolari ed episodiche esigenze di servizio, sia chiamato a lavorare nel giorno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la maggiorazione oraria dell'80% della retribuzione di cui all'art. 56, comma 4, lett. a), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e, comunque, non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo entro il bimestre successivo, dà titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata eccezionalmente in giorno feriale non lavorativo, a richiesta del dipendente, dà titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 43, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo di 50 ore annue, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, anche per periodi più brevi rispetto all'intera durata della prestazione ordinaria giornaliera.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall'adeguato livello di efficacia e qualità.
2. Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire.
3. A tale scopo i datori di lavoro si impegnano:
- a valutare i bisogni formativi collettivi ed individuali, attraverso le evidenze espresse dal sistema di valutazione del personale nonché attraverso specifiche analisi strutturate, a definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un'ottica complessiva di sistema; in questa ottica, entro il 31 marzo di ogni anno i datori di lavoro si impegnano a presentare il piano formativo finalizzato agli obiettivi di cui al presente articolo;
- a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi.
4. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimi e a stimolarne ed accompagnarne la crescita professionale attraverso la previsione di interventi che, in relazione alle esigenze rilevate, consentano al dipendente di accedere a percorsi formativi mirati ed attivati a sostegno delle progressioni di carriera.
5. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell'ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l'accertamento circa il grado di apprendimento e l'accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, daranno luogo, ove previsto, ai crediti formativi, che concorreranno, congiuntamente agli altri parametri destinati a regolare gli sviluppi nelle categorie superiori, alla valutazione finale volta a stabilire l'idoneità al passaggio. L'esito dei corsi e gli eventuali crediti acquisiti attraverso gli stessi costituiscono comunque un fattore di cui i datori di lavoro dovranno tenere conto ai fini della determinazione dei passaggi.
6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale.
7. Le iniziative di formazione, fatta eccezione per quelle che riguardano il personale di elevata qualificazione, quelle che interessano materie attinenti specifiche mansioni svolte e quelle inerenti specifiche necessità di natura organizzativa e/o produttiva, sono rivolte a tutto il personale delle aziende destinatarie del presente CCNL. È favorito l'accesso alle opportunità addestrative/formative e sono garantite, in presenza di specifico interesse formativo da parte della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti delle aziende destinatarie del presente CCNL interessati agli specifici interventi addestrativi/formativi.
8. Il personale che partecipa alla attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro e, quando interessano la formazione di aula e si svolgono fuori della sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di trasferta.
9. Al fine di consentire un sempre più stretto collegamento fra contenuti formativi ed apprendimento scaturente direttamente dalle esperienze di lavoro, ed al fine di facilitare la partecipazione alle iniziative di formazione che si dovranno caratterizzare anche per un'ampia componente di sviluppo informatico e tecnologico, possono essere programmate anche iniziative di formazione a distanza, di formazione attraverso comunità di pratica e di apprendimento, di formazione sul posto di lavoro.
10. Il datore di lavoro, su richiesta motivata e tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali, può concedere al personale di elevata qualificazione permessi per consentire la frequenza a specifici corsi tenuti da soggetti esterni, nei casi in cui i programmi dei medesimi corsi siano compatibili con l'esigenza di mantenere e/o incrementare il livello di professionalità del medesimo personale a vantaggio degli obiettivi e dei programmi di sviluppo aziendale.
11. Attraverso una sessione di confronto da tenersi entro e non oltre sei mesi dalla stipula del presente CCNL, le Parti valuteranno la possibilità di prevedere, in luogo della Commissione bilaterale sulla formazione di cui all'art. 5, l'Ente bilaterale per la formazione. Nella stessa sessione di contrattazione, qualora si convenga di introdurre l'Ente bilaterale, le Parti adegueranno, laddove necessario ed alla luce della sopravvenuta previsione, la disciplina del presente articolo.
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
Verbale di stipula
[___]
1. la collocazione dei profili nelle categorie previste dal sistema di classificazione del personale di cui al CCNL è individuata nell'allegato A del presente accordo, che sostituisce quello del 7 giugno 2007, nel quale sono descritti i riferimenti alle aree e alle famiglie professionali, le attività di competenza, i requisiti di esperienza professionale, la sfera di autonomia e il grado di responsabilità riferibili a ciascun profilo;
2. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, gli artt. 52, 53, 54, 55, le tabelle A, B, C, D, F e G del CCNL 2018/2021 vengono sostituiti, dal testo riportato all'allegato B del presente accordo;
3. i profili sono riconducibili entro specifiche aree e famiglie professionali, ciascuna caratterizzata da competenze e conoscenze di base omogenee, al fine di dare evidenza dei possibili percorsi di crescita del personale, da perseguire anche attraverso la valorizzazione dell'esperienza maturata da ciascun dipendente nel filone di attività riferibile a dette famiglie, congiuntamente allo sviluppo di percorsi formativi dedicati e certificabili. Detti profili, tuttavia, possono essere non rinvenibili presso alcuni datori di lavoro, in quanto le attività riconducibili a ciascuno di essi possono essere assenti, richieste in maniera parziale o limitata e comportare, di conseguenza, l'attribuzione di un profilo che, eventualmente, le possa ricomprendere in quanto complementari e accessorie rispetto a quelle per i quali viene formalmente attribuito;
4. i datori di lavoro, a far data dal giorno successivo alla stipula del presente accordo, provvederanno a:
- verificare la rispondenza delle attività svolte dai dipendenti, unitamente alla sfera di responsabilità ed al grado di autonomia, al fine di attribuire e comunicare a ciascuno di essi, con decorrenza dal 1º gennaio 2024, il nuovo profilo professionale;
- attribuire e comunicare, negli stessi termini, i nuovi profili professionali, per i quali non sussiste alcuna rispondenza delle attività già svolte in quanto nuove o, comunque, precedentemente non così prevalenti da assumere rilevanza ai fini dell'inquadramento, al personale che sia in possesso delle competenze richieste.
5. le comunicazioni di cui al punto precedente, alle quali i datori di lavoro procederanno non prima del 1º dicembre 2023, non sono dovute nel caso in cui per il dipendente risulti confermato il profilo posseduto, anche se ridefinito nella declaratoria, provvedendosi in ogni caso a trasmettere a tutto il personale copia del presente accordo ai fini della sua piena conoscenza ed esigibilità;
6. ove in sede di nuovo inquadramento, anche in dipendenza della nuova definizione dei profili professionali, dovessero verificarsi difficoltà in ordine all'individuazione del livello della prestazione che può essere richiesto al lavoratore, lo stesso livello dovrà essere definito facendo riferimento anche a quanto previsto dal CCNL nelle declaratorie delle categorie professionali in termini di conoscenze, contenuti, problematiche lavorative e relazioni esterne e/o interne;
7. come previsto all'art. 52, comma 5, al lavoratore potrà essere richiesto lo svolgimento temporaneo di mansioni ascrivibili alla categoria superiore rispetto a quella di inquadramento solo se l'esercizio di dette mansioni assume carattere di complementarietà ed accessorietà rispetto alle mansioni proprie della categoria di appartenenza. In caso contrario il lavoratore è inquadrato nella categoria superiore;
8. in coerenza con quanto disposto al precedente punto 3, qualora risulti verificata la necessità circa l'affidamento di mansioni rinvenibili in più profili, rientranti comunque nella medesima categoria professionale, verrà attribuito il profilo al quale sono riconducibili le attività svolte con carattere di prevalenza;
9. viene garantito comunque l'inquadramento in essere in quanto a categoria e parametro economico qualora, in applicazione di quanto previsto al precedente comma 4, primo alinea, si dovesse riscontrare un disallineamento con l'inquadramento in atto: in tal caso i datori di lavoro si impegnano ad avviare interventi fonnativi mirati a integrare le conoscenze e ampliare le competenze al fine di realizzare rapidamente il riallineamento;
10. in relazione all'evoluzione delle dinamiche organizzative, in fase di prima applicazione del presente accordo i datori di lavoro potranno operare gli inquadramenti conseguenti all'attribuzione dei nuovi profili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 55 comma 2 del CCNL;
11. entro il 31 marzo 2024 verrà attivata una specifica sessione di confronto volta a verificare gli effetti degli inquadramenti conseguenti al presente accordo, anche nell'ottica di valutare la rispondenza, a seguito della avvenuta applicazione, dei nuovi profili all'assetto organizzativo ed anche nella prospettiva di individuare eventuali problematiche afferenti l'esigibilità delle mansioni individuate dagli stessi alla luce di quanto previsto dal vigente sistema di classificazione disciplinato dal CCNL.
12. in relazione alle nuove declaratorie della categoria dei Quadri, caratterizzate da maggiori livelli di competenze, di autonomia e di responsabilità rispetto ai precedenti, le Parti si impegnano a ridefinire, in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, la struttura retributiva e i relativi livelli economici, adeguandoli ai diversi ruoli che gli stessi sono chiamati ad assolvere per effetto del presente accordo.
Allegati: 2
Allegato A - PROFILI PROFESSIONALI
AREA PROFESSIONALE
FAMIGLIA PROFESSIONALE
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria Q
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE E COMPLIANCE
FUNZIONAMENTO
Addetto Segreteria e Affari Generali
Assistente di direzione
Operatore
Specialista Affari Generali
Autista
FINANCE
Addetto contabilità e controllo
Specialista contabilità e controllo
LEGAL
Addetto attività giuridico legali
Specialista attività giuridico legali
HR
Addetto HR
Specialista HR
PROCUREMENT
Copyright S.I.A. s.r.l.
Buyer
Senior Buyer
INTERNAL AUDITING
Addetto Internal Audit
Specialista Internail Audit
MARKETING E COMUNICAZIONE
COMMERCIALE
Addetto Commerciale
Specialista Commerciale
MARKETING
Addetto Marketing
Specialista Marketing
Addetto Digital/Social Media
Specialista Digital/Social Media
Addetto Organizzazione Eventi
Specialista Organizzazione Eventi
RELAZIONI ESTERNE
Addetto Relazioni Esterne e Istituzionali
Specialista Relazioni Esterne e Istituzionali
UFFICIO STAMPA
Addetto Comunicazione e Relazioni con i Media
Specialista Comunicazione e Relazioni con i Media
IMPIANTISTICA SPORTIVA E SPORT
DIGITALE
INGEGNERIA/
IMPIANTISTICA SPORTIVA
Operatore impianti sportivi
Addetto gestione impianti sportivi
Specialista gestione impianti sportivi
Tecnico esperto con funzioni specialistiche
Specialista verifica tecnico-amministrativa e monitoraggio di opere e impianti
Addetto ai servizi tecnici
Specialista progettazione e gestione opere e impianti
ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHONOLOGIES
Addetto Infrastrutture di Rete
Specialista Infrastrutture di Rete
Sviluppatore Software
Sviluppatore Software Senior
DATA MANAGEMENT
Data Analyst
Senior Data Analyst
GESTIONE TECNICO - SPORTIVA E PROMOZIONE DELLO SPORT
AREA TECNICO SPORTIVA E PROMOZIONE SPORT
Addetto attività tecnico - sportive -promozionali
Specialista attività tecnico - sportive -promozionali
Coordinatore Regionale
SALUTE
Addetto tecnico-sanitario
Specialista tecnico-sanitario
RUOLI TRASVERSALI
-
Responsabile di Unità Organizzativa
-
Senior Professional
Senior Expert
-
Project Manager Junior
Project Manager Senior
Program Manager
-
Responsabile di Microstruttura
AREA PROFESSIONALE
DESCRIZIONE AREA PROFESSIONALE
FAMIGLIA PROFESSIONALE
COMPETENZE DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE
REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
SFERA DI AUTONOMIA
GRADO DI RESPONSABILITÀ
CTG
PROFILO PROFESSIONALE
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE E COMPLIANCE
- Include capacità e competenze necessarie per svolgere attività a supporto dei processi amministrativi, organizzativi e gestionali relativi a segreteria e affari generali.
- Include capacità e competenze per la pianificazione e la realizzazione di programmi e progetti per la gestione delle risorse umane, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, la gestione degli acquisti, le attività di internal audit e le attività giuridico-legali.
FUNZIONAMENTO
- attività di guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose, curandone l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione;
- attività operative e amministrative generali caratterizzate da circorscritto grado di complessità e ripetitività, ivi compresa la gestione operativa di archivi e magazzini;
- attività di natura gestionale e/o amministrativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi a procedimenti o fasi di processi, provvedendo alla predisposizione di atti di natura amministrativa,
- attività di supporto ai ruoli di vertice e di alta direzione svolgendo funzioni di collegamento con le altre strutture/uffici e con interlocutori esterni, curando l'organizzazione degli impegni e la gestione dell'agenda.
Idonea patente di guida e conoscenze tecniche sul funzionamento del mezzo utilizzato
Circoscritta alla guida del veicolo e ai criteri di scelta dei tragitti di percorrenza
Circoscritta all'utilizzo e alla cura del mezzo, alla tenuta e custodia della documentazione riferibile allo stesso
A
Autista
Conoscenze tecniche di lavoro acquisibili attraverso un'adeguata pratica maturata ovvero attraverso specifici percorsi formativi
Nell'ambito di istruzioni predeterminate e/o metodi e procedure definiti
Circoscritta all'attività svolta
A
Operatore
Conoscenze tecniche di lavoro acquisite attraverso un'adeguata pratica e conoscenze base di tipo normativo/ regolamentare con particolare riferimento alle specificità del settore di appartenenza
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta
B
Addetto Segreteria e Affari Generali
Elevate conoscenze disciplinari in ordine all'intero processo produttivo della proprio area di riferimento acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Affari Generali
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito aziendale
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Assistente di Direzione
FINANCE
- attività riferite all'amministrazione, alla finanza e al controllo di gestione;
- attività riferite alla corretta imputazione dei costi e ricavi aziendali per la predisposizione, la gestione e la consuntivazione del bilancio e per il rendiconto economico/finanziario/patrimoniale;
- attività riferite alla tenuta di registri, alla tesoreria, agli adempimenti di carattere fiscale e contributivo, versamento di imposte, tasse e contributi.
Conoscenze delle procedure amministrative e dei criteri tecnico-contabili e di controllo di gestione applicati.
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta
B
Addetto Contabilità e Controllo
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata nell'ambito dell'attività amminisirativo-contabile e di controllo di gestione
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Contabilità e Controllo
LEGAL
- attività di studio e valutazione in ambito giuridico-legale al fine di fornire assistenza legale, di diritto societario e amministrativo, garantendo la conformità con le disposizioni di Legge in vigore;
- attività di elaborazione di convenzioni e contratti;
- attività di gestione del contenzioso stragiudiziale;
- attività di elaborazione, gestione e archiviazione di documenti, atti e delibere nel proprio ambito di competenza.
Conoscenze di tipo giuridico con particolare riferimento alle specificità del settore di appartenenza
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta
B
Addetto Attività Giuridico-Legali
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito giuridico-legale
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Attività Giuridico Legali
HR
- attività di selezione, formazione, sviluppo, gestione del personale, comunicazione interna, organizzazione e compensation;
- attività di relazioni sindacali e normativa del lavoro;
- attività finalizzate a garantire il monitoraggio del costo del lavoro e la gestione amministrativa del personale, anche mediate l'utilizzo di specifici sistemi informativi HR.
Conoscenze connesse agli aspetti normativi e organizzativi della struttura con particolare riferimento alla normativa lavoristica e agli adempimenti connessi alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro e alle modalità e capacità d'uso di strumenti di selezione, sviluppo, formazione e comunicazione interna
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta
B
Addetto HR
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata nell'ambito delle Risorse Umane
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista HR
PROCUREMENT
- attività riferite ai processi di acquisizione di beni e/o servizi c lavori (dalla predisposizione del capitolato alla gestione dell'ordine);
- attività riferite alla gestione dell'albo fornitori curando le fasi di selezione degli stessi;
- attività riferite al processo di preventivazione e acquisto, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di e-procurement.
Conoscenze relative agli aspetti normativi e tecnici in materia di acquisizione di beni e/o servizi e lavori, agli strumenti di e-procurement e alle procedure in ambito di approvvigionamenti, gare e appalti
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta
B
Buyer
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito di Procurement
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Senior Buyer
INTERNAL AUDITING
- attività finalizzate al presidio delle azioni di audit e di compliance di cui al d.lgs.231/01;
- attività relative agli adempimenti necessari in materia di Privacy e di Trasparenza;
- attività riferite alla valutazione e al miglioramento del sistema di controllo interno aziendale.
Conoscenze relative a metodologie/standard di internal audit, della normativa in materia di Privacy e Trasparenza
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta
B
Addetto Internal Audit
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito internal audit e corporate compliance
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Internal Audit
AREA PROFESSIONALE
DESCRIZIONE AREA PROFESSIONALE
FAMIGLIA PROFESSIONALE
COMPETENZE DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE
REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
SFERA DI AUTONOMIA
GRADO DI RESPONSABILITÀ
CTG
PROFILO PROFESSIONALE
MARKETING E COMUNICAZIONE
> Include capacità e competenze necessarie per svolgere attività a supporto dei processi di marketing, ovvero della ricerca, condivisione, analisi, applicazione e traduzione operativa delle strategie di marketing in termini di prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione, anche digitale.
> Include capacità e competenze di gestione e comunicazione delle informazioni all'esterno.
COMMERCIALE
- attività di istruttoria finalizzata alla gestione degli ordini e dei contratti attraverso la cura dei contatti con i clienti per promuovere prodotti e servizi;
- attività di definizione del piano di marketing operativo dedicato a specifici asset/eventi;
- attività di ricezione e gestione dei reclami o contestazioni in ambito commerciale;
- attività di sviluppo commerciale anche attraverso la raccolta e la gestione dei dati;
- attività di accounting management con i principali partner coinvolti nelle attivazioni;
- attività di misurazione della performance delle attività di marketing finalizzate all'individuazione del posizionamento della Società/FSN e degli eventi organizzati;
- attività di potenziamento del brand e valorizzazione del''prodotto" sport ai fini della sua commercializzazione verso sempre nuovi potenziali investitori.
Conoscenze connesse alla normativa sulle diverse tipologie di contratti commerciali, delle fonti informative e procedure di valutazione del rischio commerciale, delle tecniche di controllo vendite, della documentazione utilizzata nel processo di vendita, delle modalità di individuazione e di attuazione degli obiettivi di vendita in rapporto a strategie e politiche aziendali.
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Commerciale
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito commerciale
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Commerciale
MARKETING
- attività propedeutiche alla elaborazione di business plan, alla definizione della strategia generale di marketing, attraverso la ricerca, la condivisione, l'analisi, l'applicazione e la traduzione operativa delle strategie di marketing in termini di prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione;
- attività di pianificazione operativa e progettazione delle attività di marketing connesse ai progetti della Società/FSN;
- attività di sponsor accounting connesse ai progetti;
- attività di gestione fornitori coinvolti nei progetti sviluppati dalla Società/FSN;
- attività di promozione digitale di grandi eventi sportivi e progetti societari;
- attività di pianificazione operativa di campagne di marketing digitale anche attraverso la gestione quotidiana dei canali social;
- attività propedeutiche alla formulazione di proposte per l'ideazione, la pianificazione e la gestione di eventi;
- attività di sviluppo analisi di benchmark e analisi di mercato;
- attività relative alla cura della relazione con gli stakeholder, al monitoraggio e al coordinamento delle ditte operanti all'interno degli asset sportivi di riferimento.
Conoscenze in ambito marketing e relative agli aspetti organizzativi e ai processi della struttura
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Marketing
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professianale maturata in ambito marketing
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Marketing
Conoscenze in ambito Comunicazione Digitale e relative agli aspetti organizzativi e procedurali della struttura
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Digital/Social Media
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito informatico, digital e social media
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Digital/Social Media
Conoscenze in ambito di pianificazione e organizzazione eventi relativi al proprio ambito di riferimento
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Organizzazione Eventi
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito pianificazione, organizzazione e gestione eventi
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Organizzazione Eventi
RELAZIONI ESTERNE
- attività di raccolta di materiale necessario alla diffusione di notizie e comunicati;
- attività di front office (informazione, primo orientamento e assistenza agli utenti) e attività di back office (raccolta di documentazione, catalogazione, schedatura, collocazione di materiali bibliografici e implementazione banche dati);
- attività di comunicazione istituzionale, attraverso la predisposizione di apposita documentazione e pubblicazioni conformi alle politiche di comunicazione e immagine della Società/FSN.
Conoscenze relative ai processi di gestione delle relazioni esterne/istituzionali e capacità d'uso di strumenti di comunicazione
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Relazioni Esterne e Istituzionali
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito di servizi di relazioni esterne e istituzionali
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Relazioni Esterne e Istituzionali
UFFICIO STAMPA
- attività di redazione di comunicati stampa, realizzazione di testi informativi e organizzazione di conferenze stampa;
- attività di back office quali raccolta di documentazione, catalogazione, schedatura, collocazione di materiali bibliografici;
- attività per propedeutica all'elaborazione reportistica e realizzazione della rassegna stampa interfacciandosi con le agenzie di stampa;
- attività di monitoraggio della visibilità della Società/FSN sui media e sui canali digitali nazionali ed internazionali;
- attività di cura delle relazioni con i Media per la diffusione e la gestione di notizie e dei comunicati stampa;
- attività di organizzazione di conferenze stampa e convegni;
- attività di monitoraggio dell'immagine dell'azienda sui vari media, contribuendo anche alla comunicazione interna sui progetti promossi;
- attività di cura della brand identity ai fine di instaurare una comunicazione efficace con il target di riferimento;
- attività di cura delle pubbliche relazioni con la stampa on-line e off-line.
Conoscenze relative ai processi di comunicazione e stampa alle modalità e capacità d'uso di strumenti di comunicazione/ stampa
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Comunicazione e Relazioni con i Media
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito di servizi di comunicazione/ stampa
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Comunicazione e Relazioni con i Media
AREA PROFESSIONALE
DESCRIZIONE AREA PROFESSIONALE
FAMIGLIA PROFESSIONALE
COMPETENZE DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE
REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
SFERA DI AUTONOMIA
GRADO DI RESPONSABILITÀ
CTG
PROFILO PROFESSIONALE
IMPIANTISTICA SPORTIVA E SPORT DIGITALE
> include le capacità e le competenze necessarie per operare nella gestione tecnica e amministrativa delle infrastrutture sportive.
> Include le capacità e le competenze in ambito IT e di gestione dei Sistemi Informativi.
> Include capacità e competenze specifiche in materia di analisi e gestione big data.
INGEGNERIA/
IMPIANTISTICA SPORTIVA- attività operative e di supporto presso gli impianti sportivi, anche mediante l‘utilizzo di macchinari, attrezzature e/o strumenti;
- attività di ordinaria manutenzione, comprese piccole riparazioni dei mezzi di lavoro per le quali non è prevista specifica preparazione;
- attività tecnico-organizzative necessarie a garantire la funzionalità di un impianto sportivo e delle dotazioni strumentali in esso esistenti, anche gestendo il rapporto con terzi fornitori;
- attività di cura e tenuta degli arredi e delle attrezzature e individuazione dei fabbisogni di materiali ed attrezzature;
- attività volta a garantire l'osservanza, da parte dell'utenza, del regolamento di uso dell'impianto;
- attività di accertamento del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle antinfortunistiche;
- attività di controllo e monitoraggio dei servizi affidati a ditte appallatrici, anche attraverso l'effettuazione di controlli funzionali di lavori, costruzioni, impianti, sistemi, apparati, materiali e strumentazioni;
- attività di supporto nell'erogazione di servizi di consulenza impiantistica;
- attvità legata all'effettuazione di interventi necessari al rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza;
- attività di studio finalizzata alla progettazione di interventi su opere ed impianti e/o ad attività di vigilanza tecnica;
- attività di supporto alla definizione delle specifiche tecniche di progetto ed all'esame del progetti predisposti da professlonisti/fornitori esterni;
- attività volta a garantire la sicurezza delle strutture e degli impianti, valutandone il fabbisogno di risorse, infrastrutture e attrezzature necessarie per la realizzazione;
- attività di supporto, anche verso Enti esterni, per gli adempimenti e gli interventi finalizzati al censimento e alla tutela del patrimonio artistico e monumentale della Società, curando l'attività di studio e ricerca relativa al patrimonio stesso.
- attività di monitoraggio della contabilita di cantiere e gestione del budget di progetto;
- attività di supporto alle procedure legate alla gestione degli Appalti Pubblici;
- attività di controllo tecnico e autorizzativo della documentazione di cantiere e della realizzazione di impianti sportivi o similari;
- attività di predisposizione e gestione dei bandi pubblici;
- attività di verifica dei progetti tecnici e della documentazione amministrativa;
- attività istruttoria, predisposizione e redazione di atti societari di natura giuridico-ammimstraiiva.
Conoscenze tecniche di lavoro acquisibili attraverso un'adeguata pratica maturata ovvero attraverso specifici percorsi formativi
Nell'ambito di istruzioni predeterminate e/o metodi e procedure definiti
Circoscritta all'attività svolta
A
Operatore impianti sportivi
Conoscenze delle procedure amministrative e degli aspetti di organizzazione tecnico-impiantistici
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto di attività di gestione impianti sportivi
Elevate conoscenze specialistiche in ambito normativo/ regolamentare sportivo e tecnico-organizzativo conseguite attraverso specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata nell'ambito delle attività tecnico impiantistiche
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista attività di gestione impianti sportivi
Conoscenze relative agli aspetti normativi e tecnici dell'ambito di riferimento e alle procedure in uso nell'azienda
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto ai servizi tecnici
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio, ovvero specifica formazione, ovvero qualificata esperienza professionale maturata nello specifico ambito di riferimento ed iscrizione all'albo professionale ove richiesto
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista progettazione e gestione opere e impianti
Elevate conoscenze specifiche in materia di gestione di Appalti Pubblici, con particolare riferimento ad opere di impiantistica sportiva, acquisite attraverso idoneo titolo di studio, ovvero specifica formazione, ovvero qualificata esperienza professionale maturata nello specifico ambito di riferimento ed iscrizione all'albo professionale ove richiesto
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Tecnico esperto con funzioni specialistiche
Elevate conoscenze della normativa vigente in materia di impianti sportivi di natura agonistica, acquisite attraverso idoneo titolo di studio, ovvero specifica formazione, ovvero qualificata esperienza professionale maturata nello specifico ambito di riferimento ed iscrizione all'albo professionale ove richiesto
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista verifica tecnico-amministrativa e monitoraggio di opere e impianti
ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHONOLOGIES- attività volta a garantire la corretta istallazione, amministrazione e funzionamento dei servizi IT;
- attività di aggiornamento SW (Software) e HW (Hardware) dei dispositivi informatici e di quelli mobili sulla base di evoluzione tecnologica e manutenzioni programmate;
- attività di monitoraggio e supporto IT per consentire agli utenti l'impiego efficace dei dispositivi informatici;
- attività di configurazione e gestione della rete locale (LAN) e di quella geografica (WAN);
- attività di analisi dei requisiti e di redazione delle specifiche funzionali e realizzative del software da sviluppare;
- attività di realizzazione di pagine web, database e tools informatici necessari per il funzionamento dei siti aziendali;
- attività di sviluppo grafico del portale aziendale intranet e del sito internet, assicurando la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo delle pagine web e il loro corretto funzionamento;
- attività propedeutiche alla realizzazione di progetti di design e sviluppo di siti web mobile responsive.
Conoscenze informatiche e relative agli aspetti organizzativi e procedurali della struttura
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto Infrastrutture di Rete
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito informatico
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista Infrastrutture di Rete
Conoscenze informatiche e relative agli aspetti organizzativi e procedurali della struttura
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Sviluppatore Software
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito informatico
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Sviluppatore Software Senior
DATA MANAGEMENT
- attività di raccolta, analisi, aggregazione e interpretazione dati, anche al fine di consentire alla Società di progettare i propri modelli di business in modo prospettico, con creazione di un vantaggio competitivo sul mercato;
- attività di analisi su ampi volumi di dati (Big Data) e implementazione di modelli statistici;
- attività di reportistica.
Conoscenze connesse agli aspetti statistici e alle modalità e capacita d'uso di strumenti tecnici o di esecuzione di analisi dati
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Data Analyst
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito statistico/big data
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Senior Data Analyst
AREA PROFESSIONALE
DESCRIZIONE AREA PROFESSIONALE
FAMIGLIA PROFESSIONALE
COMPETENZE DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE
REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
SFERA DI AUTONOMIA
GRADO DI RESPONSABILITÀ
CTG
PROFILO PROFESSIONALE
GESTIONE TECNICO-SPORTIVA E
PROMOZIONE DELLO SPORT> Include le capacità e le competenze tecniche/organizzative/ economiche delle Squadre (FSN) e di promozione dello sport (SeS).
> Include tutte le professionalità sanitarie che lavorano in ambito Medicina dello Sport.
AREA TECNICO SPORTIVA E PROMOZIONE SPORT
- attività propedeutiche all'organizzazione di eventi sportivi quali, attività istruttorie per l'omologazione di impianti ed attrezzi sportivi per le manifestazioni sportive, redazione calendario gare nazionali e internazionali, attività organizzative e logistiche per le rappresentative regionali, nazionali, attività di formazione e gestione degli ufficiali gara, organizzazione della didattica tecnico sportiva;
- attività di organizzazione e svolgimento di progetti promozionali (di base e scolastici) anche riferiti programmi finanziati, curandone gli adempimenti amministrativi necessari;
- attività di promozione e diffusione della pratica sportiva, ivi inclusa la redazione e la finalizzazione di atti e provvedimenti tipici dell'attività stessa;
- attività di progettazione, pianificazione e organizzazione di progetti promozionali (sport di base e scolastico) anche riferiti a progetti finanziati;
- attività di segreteria degli organismi e commissioni tecniche sportive e degli organi di giustizia sportiva;
- attività istruttoria per l'esecuzione di provvedimenti relativi ad affiliazioni di associazioni sportive ed al tesseramento di atleti ed altri operatori sportivi;
- attività amministrative concernenti gli adempimenti per i rinnovi annuali e le modifiche delle posizioni di affiliati e tesserati (annotazioni delle sanzioni irrogate dagli organi disciplinari e scioglimento del vincolo degli atleti);
- attività amministrative concernenti le coperture assicurative dei tesserati compresa l'istruttoria delle pratiche di sinistro degli atleti e tecnici;
- attvità di collegamento con gli organismi esterni e sportivi per l'effettuazione di eventi agonistici nell'ambito di intese e accordi nazionali ed internazionali;
- attività redazione e finalizzazione dei regolamenti tecnici e sportivi In linea con le carte federali.
Conoscenze relative agli aspetti normativi, organizzativi e tecnici della struttura in cui opera ed in particolare alle procedure amministrative ed informatiche
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto attività tecnico - sportive - promozionali
Elevate conoscenze specialistiche in ambito normativo/ regolamentare sportivo. Elevata capacità organizzativa di eventi e/o manifestazioni sportive conseguita attraverso specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata nei diversi ambiti delle attività tecnico sportive/ promozionali
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista attività tecnico-sportive - promozionali
- attività di coordinamento operativo del personale della Società nelle sedi regionali e provinciali;
- attività di coordinamento, implementazione, gestione e monitoraggio di progetti della Società sul territorio;
- attività di gestione delle relazioni con gli Enti e le Istituzioni a livello regionale e provinciale;
- attività di cooordinamento e gestione degli eventi territoriali e delle attività promozionali in materia di sport sul territorio;
- attività di erogazione di servizi professionali, di informazione e orientamento alle ASD/SSD e ai cittadini del territorio in materia di sport;
- attività di raccolta, analisi, elaborazione e monitoraggio dei dati e dei fabbisogni dello sport di base nei territori di riferimento.
Elevate conoscenze specialistiche in ambito normativo/ regolamentare sportivo ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata nello specifico ambito di apparteneiua
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Coordinatore Regionale
SALUTE
- attività relative allo svolgimento esami nell'ambito delle proprie specifiche competenze;
- attività concernenti lo svolgimento di interventi professionali di carattere sanitario (preventivo, terapeutico e di riabilitazione) a favore di atleti ed altri clienti;
- attività di controllo della funzionalità delle apparecchiature e delle strumentazioni, provvedendo anche alla loro messa a punto e regolazione e alla predisposizione del materiale necessario alle prestazioni.
Specifico titolo di studio abilitante all'esercizio della professione/attività, iscrizione all'albo ove previsto
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Addetto tecnico-sanitario
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Specialista tecnico-sanitario
DESCRIZIONE RUOLI
FAMIGLIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITÀ/COMPETENZE
REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
SFERA DI AUTONOMIA
GRADO DI RESPONSABILITÀ'
CTG
PROFILO PROFESSIONALE
Include ruoli trasversali a tutte le famiglie professionali:
> Ruoli con responsabilità formalizzata di strutture e microstrutture.
> Ruoli che prevedono capacità di coordinamento, di pianificazione del budget e di gestione dello stesso per la realizzazione dei programmi approvati nei rispettivi ambiti di competenza.
> Ruoli che prevedono competenze in ambito di Program Management (PMO) per la gestione e lo sviluppo di programmi aziendali.
TUTTE
- Responsabilità formalizzata di strutture, a diretto riporto di una Direzione della Società e/o del Presidente o Segretario Generale di FSN, che richiede il presidio di processi chiave attraverso attività di pianificazione, coordinamento e supervisione richiedenti una rilevante professionalità e una comprovata esperienza specifica;
- Responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate e della organizzazione del team di lavoro, per un efficace utilizzo del capitale umano in termini di ottimizzazione delle rispettive competenze.
- Approfondita competenza, acquisita anche tramite percorsi certificati, nelle discipline tecnico specifiche del proprio ambito professionale;
- Approfondita conoscenza di materie correlate all'area di appartenenza;
- Elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi.
Nell'ambito del mandato ricevuto, operando con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui dipendono o dai vertici FSN
Piena nel garantire i risultati finali di importanti processi e/o nel presidiare complesse unita organizzative, in termini di efficientamento delle risorse umane, tecniche e finanziarie al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dei vertici delle Socletà/FSN
Q
Responsabile di Unità Organizzativa
Presidia, nell'ambito della propria Funzione, processi di alta specializzazione che richiedono il possesso di consolidate/certificate competenze tecnico-specialistiche e/o l'abilitazione all'esercizio di professioni, che prevedono un elevato grado di autonomia in ruoli chiave, anche nell'ambito di Team di Progetto, con eventuale coordinamento di risorse, su processi tecnici di rilevante importanza.
- Approfondita competenza, acquisita anche tramite percorsi certificati, nelle discipline tecnico specifiche del proprio ambito professionale;
- Approfondita conoscenza di materie correlate all'area di appartenenza;
- Elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi.
Nell'ambito del mandato ricevuto, operando con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui dipendono o dai vertici FSN
Piena di garantire i risultati finali di importanti processi e/o di presidiare complesse unità organizzative, in termini di efficientamento delle risorse umane, tecniche e finanziarie al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dei vertici delle Società/FSN.
Q
Senior Expert
- svolge funzioni, in ruoli formalizzati anche con lettera o altre forme di assegnazione di incarico, con elevato contenuto specialistico, presidiando attività tecniche qualificate di rilevante importanza nell'ambito di processi aziendali, che richiedano competenze professionali di alto livello e responsabilità su obiettivi e risultati di significativo impatto;
-- finalizza le istruttorie gestendo attività diversificate su argomenti di natura tecnica, economica, finanziaria e giuridica su argomenti particolarmente complessi;
- presidia specifiche attività di direzione/segreteria generale, in ambito nazionale e internazionale;
- eventuale coordinamento operativo di Team di progetto su obiettivi e tempi definiti.
- Approfondita conoscenza della materia di competenza, acquisita anche attraverso certificazioni e/o partecipazione a corsi di specializzazione qualificati;
- Approfondita conoscenza delle discipline tecnico-specifiche correlate all'area di appartenenza e al proprio ambito professionale
Nell'ambito del mandato e delle direttive ricevute, operando con significativa autonomia decisionale
Piena, riferita ai risultati dei processi affidati
D
Senior Professional
- attività di supporto operativo e metodologico per la definizione, la gestione e lo sviluppo dei programmi aziendali;
- attività di verifica dell'allineamento e delle tempistiche delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, anche attraverso l'utilizzo di metodologie standardizzate.
Conoscenze specialistiche e relative agli aspetti di PMO
Nell'ambito di procedure predefinite e direttive di massima
Riferita ai risultati della attività direttamente svolta.
B
Project Manager Junior
- attività di supporto al program manager per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, gestendo più attività contemporaneamente;
- attività di coordinamento, integrazione e messa a punto dei progetti al fine di favorire lo sviluppo interno di competenze e metodologie standardizzate, oltre alla diffusione interna di best practices;
- attività volte a garantire la qualità degli output di progetto, coordinandone la realizzazione in maniera adeguata attraverso l'efficace gestione di investimenti, risorse e informazioni;
- attivtà di supporto alla definzione di un piano d'azione e di creazione della WBS (Work Breakdown Structure), identificando e suddividendo i deliverable del lavoro in componenti più piccole e gestibili;
- attività di identificazione e gestione degli strumenti di project management da utilizzare nel progetto.
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione, ovvero qualificata esperienza professionale in ambito PMO e possesso di specifica certifcazione ove richiesto
Ampia nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Ampia, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
C
Project Manager Senior
- attività con responsabilità della realizzazione di programmi complessi, assicurando collaborazione e scambio di informazioni tra le funzioni coinvolte;
- attività di gestione e coordinamento gerarchico di un team di Project Manager;
- attività di raccolta dei requirement (bisogni e obiettivi degli stakeholder), al fine di pianificare le attività necessarie per la realizzazione dei programmi aziendali;
- attività di elaborazione del piano di programma, identificando le milestone, la Work Breakdown Structure (WBS), lo scheduling delle attività, il piano dei costi e le contingency, derivanti dalla valutazione dei rischi associati;
- attività di monitoraggio dello stato di avanzamento del programma a supporto e con la diretta supervisione del Responsabile di Funzione.
Esperto in possesso specifica certificazione, oltre a consolidate conoscenze specialistiche in ambito di PMO acquisite attraverso formazione qualificata e aggiornamenti professionali specifici
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo
D
Program Manager
- attività di presidio dei processi lavorativi assicurandone la realizzazione di attività compiute e finite;
- attività con responsabilità di moduli organizzativi;
- attività di conduzione di un gruppo di lavoro e di gestione dei mezzi strumentali assegnati, assicurando la pianificazione delle attività, delle verifiche e la gestione degli scostamenti;
- attività di supporto specialistico qualificato, anche di tipo tecnico, con responsabilità degli atti e provvedimenti adottati e dei correlati effetti economici e/o gestionali;
- attività concernenti le valutazioni degli andamenti gestionali dei processi di competenza, nel quadro degli obiettivi aziendali complessivi, anche in collaborazione con altre professionalità.
Elevate conoscenze specialistiche acquisite attraverso idoneo titolo di studio ovvero specifica formazione ovvero qualificata esperienza professionale maturata in ambito specifico di appartenenza
Elevata nell'ambito degli indirizzi ricevuti
Piena, riferita direttamente ai risultati relativi al processo.
C
Responsabile di Microstruttura
1. Il sistema di classificazione del personale, secondo le linee definite negli articoli seguenti, persegue le finalità del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale della CONI Servizi e delle Federazioni e della gestione dei lavoratori.
Art. 52 - Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale si articola in quattro categorie contrattuali che assumono la denominazione di A, B, C, Quadri nonché la categoria D di cui all'art. 54 del presente CCNL. Ai fini della classificazione legale delle predette categorie il personale inquadrato nelle categorie A, B, C e D è considerato personale impiegatizio secondo quanto previsto dall'art. 2095 cod. civ. Ferma restando la diversa classificazione legale per la categoria Q, le categorie contrattuali sopra descritte rappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.
2. Le predette categorie si caratterizzano per la descrizione delle rispettive declaratorie, di cui al successivo art. 53, che esprimono il contenuto professionale delle attribuzioni specifiche relative a ciascuna di esse. La descrizione dei profili di ciascuna categoria, comprensiva delle specifiche declaratorie, requisiti di esperienza professionale, sfera di autonomia e grado di responsabilità, è riportata nell'allegato A dell'accordo del 7 giugno 2007, che le parti intendono integralmente recepito ed allegato al presente CCNL.
3. Al dipendente può essere assegnato lo svolgimento di tutte o parti delle mansioni rientranti nella declaratoria della categoria contrattuale di appartenenza, nel caso in cui tali mansioni siano riscontrabili e, dunque, compatibili con quelle del profilo attribuito e fatto salvo il possesso dei requisiti di esperienza professionale richiesti ovvero delle specifiche abilitazioni professionali, ove previste.
4. Tenuto conto dei modelli organizzativi e delle funzioni svolte in ambito sportivo dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali, potranno essere identificati nuovi profili professionali e/o ridefiniti quelli esistenti in rapporto alle necessità che scaturiscono dal conseguimento dei fini istituzionali della CONI Servizi e delle Federazioni medesime. I predetti profili, tenuto conto del contenuto professionale che esprimono, saranno collocati, d'intesa fra le parti firmatarie del presente CCNL, nella categoria contrattuale corrispondente nel rispetto delle declaratorie delle medesime categorie.
5. L'affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte e rientranti, comunque, nella declaratoria della categoria contrattuale di appartenenza, non determina alcuna modifica né sotto l'aspetto retributivo né sotto l'aspetto dell'inquadramento; il personale, tuttavia, ove sia necessario, è tenuto a svolgere temporaneamente anche attività complementari ed accessorie alle proprie, ancorché riferibili a categoria inferiore o superiore.
6. Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore potò svolgere temporaneamente mansioni diverse nell'ambito delia stessa categoria ; contrattuale. Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni previste in una determinata categoria non potrà essere assegnato a mansioni inferiori, salvo quanto stabilito nei successivi punti a) e b) ed al successivo comma 8. Lo svolgimento di mansioni rientranti in categoria diversa non dà luogo al passaggio nella nuova categoria quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:
a) sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di durata non superiore a mesi sei.
7. Lo svolgimento di mansioni previste in categoria superiore dà diritto, per il periodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a quest'ultima relativa.
8. In conformità dell'art. 2103, comma 2, del cod.civ. in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, solo nel caso in cui il nuovo assetto organizzativo non consenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni precedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni diverse ma comunque rientranti nella medesima categoria contrattuale di inquadramento.
9. L'assegnazione di mansioni di categoria inferiore ai sensi del comma precedente deve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della professionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo al medesimo lavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di formazione. Fatto salvo l'espresso consenso del dipendente, non è consentita l'assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze che non siano state richieste al momento dell'assunzione.
10. In ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Resta confermata, in ogni caso, la decorrenza dei termini previsti all'art. 53, comma 3, per il passaggio al parametro retributivo superiore.
11. Il datore di lavoro darà priorità alla riassegnazione delle precedenti mansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi del comma 8 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte dai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad eventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria superiore successivamente all'applicazione del precedente comma 8.
12. Lo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente dalle necessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta eccezione per gli Jr) elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
13. Le esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a mansioni rientranti in categorie diverse, ivi comprese quelle previste dal comma 5 e con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 8, sono oggetto di informazione preventiva da parte dei datori di lavoro. Qualora motivi di urgenza non consentano l'informazione preventiva, le suddette esigenze potranno essere oggetto di informazione successiva, da effettuarsi entro sette giorni dall'awenuto affidamento. La modifica degli assetti organizzativi aziendali che determini il ricorso al precedente comma 8 costituisce oggetto di consultazione ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 52 - Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale si articola in quattro categorie contrattuali che assumono la denominazione di A, B, C e D, nonché la categoria dei Quadri. Ai fini della classificazione legale delle predette categorie il personale inquadrato nelle categorie A, B, C e D è considerato personale impiegatizio secondo quanto previsto dall'art. 2095 cod. civ. Ferma restando la diversa classificazione legale per la categoria Q, le categorie contrattuali sopra descritte rappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.
2. Le predette categorie si caratterizzano per la descrizione delle rispettive declaratorie, di cui ai successivi artt. 53 e 54, che esprimono il contenuto professionale delle attribuzioni specifiche relative a ciascuna di esse. La descrizione dei profili di ciascuna categoria, comprensiva delle specifiche declaratorie, requisiti di esperienza professionale, sfera di autonomia e grado di responsabilità, è riportata nell'allegato A dell'accordo del 7 giugno 2007, che le parti intendono integralmente recepito.
3. Al dipendente può essere assegnato lo svolgimento di tutte o parti delle mansioni rientranti nella declaratoria della categoria contrattuale di appartenenza, nel caso in cui tali mansioni siano riscontrabili e, dunque, compatibili con quelle del profilo attribuito e fatto salvo il possesso dei requisiti di esperienza professionale richiesti ovvero delle specifiche abilitazioni professionali, ove previste.
4. Tenuto conto dell'evoluzione dei modelli organizzativi in atto e delle funzioni svolte in ambito sportivo dalla Sporte e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali, attraverso l'apposita sessione negoziale di cui all'art. 81 bis, saranno individuati nuovi profili professionali o ridefiniti quelli esistenti. I predetti profili, tenuto conto del contenuto professionale che esprimono, saranno collocati, d'intesa fra le parti firmatarie del presente CCNL, nella categoria contrattuale corrispondente nel rispetto delle declaratorie delle medesime categorie. Ad esito della sessione negoziale si procederà al conseguente inserimento del personale nel nuovo inquadramento all'interno delle categorie contrattuali di riferimento.
5. L'affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte e rientranti, comunque, nella declaratoria della categoria contrattuale di appartenenza, non determina alcuna modifica né sotto l'aspetto retributivo né sotto l'aspetto dell'inquadramento; il personale, tuttavia, ove sia necessario, è tenuto a svolgere temporaneamente anche attività complementari ed accessorie alle proprie, ancorché riferibili a categoria inferiore o superiore.
6. Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore potrà svolgere temporaneamente mansioni diverse nell'ambito della stessa categoria contrattuale. Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni previste in una determinata categoria non potrà essere assegnato a mansioni inferiori, salvo quanto stabilito nei successivi punti a) e b) ed al successivo comma 8. Lo svolgimento di mansioni rientranti in categoria diversa non dà luogo al passaggio nella nuova categoria quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:
a) sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di durata non superiore a mesi sei.
7. Lo svolgimento di mansioni previste in categoria superiore dà diritto, per il periodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a quest'ultima relativa.
8. In conformità dell'art. 2103, comma 2, del cod.civ. in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, solo nel caso in cui il nuovo assetto organizzativo non consenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni precedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni diverse ma comunque rientranti nella medesima categoria contrattuale di inquadramento.
9. L'assegnazione di mansioni di categoria inferiore ai sensi del comma precedente deve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della professionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo al medesimo lavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di formazione. Fatto salvo l'espresso consenso del dipendente, non è consentita l'assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze che non siano stati richieste al momento dell'assunzione.
10. In ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Resta confermata, in ogni caso, la decorrenza dei termini previsti all'art. 53, comma 3, per il passaggio al parametro retributivo superiore.
11. Il datore di lavoro darà priorità alla riassegnazione delle precedenti mansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi del comma 8 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte dai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad eventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria superiore successivamente all'applicazione del precedente comma 8.
12. Lo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente dalle necessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
13. Le esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a mansioni rientranti in categorie diverse, ivi comprese quelle previste dal comma 5 e con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 8, sono oggetto di informazione preventiva da parte dei datori di lavoro. Qualora motivi di urgenza non consentano l'informazione preventiva, le suddette esigenze potranno essere oggetto di informazione successiva, da effettuarsi entro sette giorni dall'avvenuto affidamento. La modifica degli assetti organizzativi aziendali che determini il ricorso al precedente comma 8 costituisce oggetto di consultazione ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7.
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
Art. 52 - Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione del personale si articola in quattro categorie contrattuali che assumono la denominazione di A, B, C e D, nonché la categoria dei Quadri. Ai fini della classificazione legale delle predette categorie il personale inquadrato nelle categorie A, B, C e D è considerato personale impiegatizio secondo quanto previsto dall'art. 2095 cod. civ. Ferma restando la diversa classificazione legale per la categoria Q, le categorie contrattuali sopra descritte rappresentano ciascuna un diverso livello di inquadramento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.
2. Le predette categorie si caratterizzano per la descrizione delle rispettive declaratorie, di cui ai successivi artt. 53 e 54, che esprimono il contenuto professionale delle attribuzioni specifiche relative a ciascuna di esse. In ciascuna categoria sono ricompresi i relativi profili, riconducibili ad aree e famiglie professionali e comprensivi delle specifiche declaratorie, requisiti di esperienza professionale, sfera di autonomia e grado di responsabilità. Detti profili sono riportati nell'allegato A dell'accordo del 24 luglio 2023, che le parti intendono integralmente recepito.
3. Al dipendente può essere assegnato lo svolgimento di tutte o parti delle mansioni rientranti nella declaratoria della categoria contrattuale di appartenenza, nel caso in cui tali mansioni siano riscontrabili e, dunque, compatibili con quelle del profilo attribuito e fatto salvo il possesso dei requisiti di esperienza professionale richiesti ovvero delle specifiche abilitazioni professionali, ove previste.
4. L'affidamento di mansioni diverse da quelle normalmente svolte e rientranti, comunque, nella declaratoria della categoria contrattuale di appartenenza, non determina alcuna modifica né sotto l'aspetto retributivo né sotto l'aspetto dell'inquadramento; il personale, tuttavia, ove sia necessario, è tenuto a svolgere temporaneamente anche attività complementari ed accessorie alle proprie, ancorché riferibili a categoria inferiore o superiore.
5. Per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive il lavoratore potrà svolgere temporaneamente mansioni diverse nell'ambito della stessa categoria contrattuale. Il dipendente che esplica prevalentemente mansioni previste in una determinata categoria non potrà essere assegnato a mansioni inferiori, salvo quanto stabilito nei successivi punti a) e b) ed al successivo comma 8. Lo svolgimento di mansioni rientranti in categoria diversa non dà luogo al passaggio nella nuova categoria quando sia dovuto alle seguenti motivazioni:
a) sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) esigenze organizzative, tecniche, di produttività e di risultato, di durata non superiore a mesi sei.
6. Lo svolgimento di mansioni previste in categoria superiore dà diritto, per il periodo corrispondente, al riconoscimento della retribuzione a quest'ultima relativa.
7. In conformità dell'art. 2103, comma 2, del cod.civ. in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento immediatamente inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, solo nel caso in cui il nuovo assetto organizzativo non consenta più al datore di lavoro di continuare a far svolgere le mansioni precedentemente svolte né sia possibile adibire il dipendente a mansioni diverse ma comunque rientranti nella medesima categoria contrattuale di inquadramento.
8. L'assegnazione di mansioni di categoria inferiore ai sensi del comma precedente deve essere compatibile, ove possibile, con il mantenimento della professionalità acquisita al fine di consentire la possibile riassegnazione alle mansioni precedentemente svolte, ovvero a mansioni riconducibili alla categoria di appartenenza, laddove per qualsiasi causa ripristinabili in capo al medesimo lavoratore, eventualmente intervenendo con specifici percorsi di formazione. Fatto salvo l'espresso consenso del dipendente, non è consentita l'assegnazione di mansioni per le quali sia necessario il possesso di licenze che non siano state richieste al momento dell'assunzione.
9. In ogni caso il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Resta confermata, in ogni caso, la decorrenza dei termini previsti all'art. 53, comma 3, per il passaggio al parametro retributivo superiore.
10. Il datore di lavoro darà priorità alla riassegnazione delle precedenti mansioni ai dipendenti che abbiano subito una modifica delle stesse ai sensi del comma 7 prima di procedere a nuove assunzioni per posizioni già ricoperte dai predetti dipendenti. La stessa priorità è riservata anche rispetto ad eventuali assegnazioni delle medesime mansioni a dipendenti passati a categoria superiore successivamente all'applicazione del precedente comma 7.
11. Lo svolgimento di mansioni previste in categoria inferiore, dipendente dalle necessità sopraindicate, non comporta riduzione della retribuzione fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
12. Le esigenze tecniche, organizzative e produttive che danno origine a mansioni rientranti in categorie diverse, ivi comprese quelle previste dal comma 4 e con esclusione di quelle derivanti dall'applicazione del comma 7, sono oggetto di informazione preventiva da parte dei datori di lavoro. Qualora motivi di urgenza non consentano l'informazione preventiva, le suddette esigenze potranno essere oggetto di informazione successiva, da effettuarsi entro sette giorni dall'avvenuto affidamento. La modifica degli assetti organizzativi aziendali che detennini il ricorso al precedente comma 7 costituisce oggetto di consultazione ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7.
Categoria A
1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di supporto che non comportano particolari valutazioni di merito e che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali caratterizzate da:
- conoscenze di tipo operativo;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati parziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;
- problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne, anche con altre istituzioni, di tipo indiretto e/o saltuario.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati: Al, A2, A3, A4.
3. Al dipendente che avrà prestato 3 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma precedente, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, produttività e affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
5. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa 1e anticipazioni dei tempi di cui al comma 4.
Categoria B
1. Il personale appartenente alla categoria è strutturalmente inserito nel processo produttivo e ne svolge una o più fasi e/o fasce di attività. Opera nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Interpreta le istruzioni operative e valuta nel merito i casi concreti. I lavoratori che appartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:
- qualificate conoscenze anche di natura specialistica con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto, con responsabilità di risultati relativi a fasi di processi produttivi;
- problematiche lavorative di media complessità, da affrontare anche attraverso modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale estensibili altresì a posizioni organizzative poste al di fuori delle unità di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni dirette e mediamente complesse con gli utenti, anche di natura negoziale.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati: B1, B2, B3, B4.
3. Al dipendente che avrà prestato 4 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma precedente, P attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
5. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 4.
Categoria C
1. Il personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgerne, con ampia autonomia, tutte le fasi, garantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della comunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed ottimizza l'impiego delle risorse a disposizione. Esplica funzioni specialistiche anche di natura tecnica e/o informatica. I lavoratori che appartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:
- elevate conoscenze specialistiche caratterizzate anche da frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi al processo o a diversi processi produttivi/amministrativi e con coordinamento di gruppi anche informali di lavoro;
- problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, comprese quelle di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, complesse e negoziali.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati: C1,C2,C3, C4.
3. Al dipendente che avrà prestato 5 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al comma precedente, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
5. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 4.
Categoria Quadri
1. Appartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti professionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 190/1985, svolge con carattere continuativo:
- funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, che espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;
- funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative/strutture, esercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per l'attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.
2. In termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:
- sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche dell'ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati, nonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e complesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agli obiettivi stabiliti dall'azienda;
- nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui dipendono e in rapporto alle strategie aziendali.
3. La categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.
4. Ferme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi i livelli, il livello Q Super è attribuito ai Quådri le cui funzioni siano di elevata specializzazione ovvero comportino l'esercizio di attività di sintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima categoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere complesso.
5. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 190/1985, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i dipendenti con la qualifica di Quadro contro il rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
6. L'accesso alla categoria di Quadro avviene, di norma, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne.
7. Fatte salve le specifiche espresse disposizioni previste nel presente articolo, al personale inserito nella categoria di Quadro si applicano le norme riguardanti il personale non dirigente. Si estende al medesimo personale il premio aziendale di risultato ed il premio individuale di cui agli artt. 61 e 62.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 53 - Declaratorie
Categoria A
1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di supporto che non comportano particolari valutazioni di merito e che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali caratterizzate da:
- conoscenze di tipo operativo;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati parziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;
- problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne, anche con altre istituzioni, di tipo indiretto e/o saltuario.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:
A1, A2, A3, A4.
3. Al dipendente che avrà prestato 3 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l'indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00. Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all'anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato, ferma restando la fase di prima applicazione prevista dal presente comma. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un'ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l'integrazione dell'ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l'attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell'art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l'anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell'indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all'assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.
5. La verifica dei requisiti individuati dal precedente comma 4 per l'attribuzione dell'indennità ivi prevista, è effettuata da ciascun datore di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In caso di passaggio alla categoria superiore intervenuto tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella prevista per la verifica, la suddetta indennità non viene riconosciuta.
6. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al precedente comma 3, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, produttività e affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
7. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 6.
Categoria B
1. Il personale appartenente alla categoria è strutturalmente inserito nel processo produttivo e ne svolge una o più fasi e/o fasce di attività. Opera nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
Interpreta le istruzioni operative e valuta nel merito i casi concreti. I lavoratori che appartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:
- qualificate conoscenze anche di natura specialistica con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto, con responsabilità di risultati relativi a fasi di processi produttivi;
- problematiche lavorative di media complessità, da affrontare anche attraverso modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale estensibili altresì a posizioni organizzative poste al di fuori delle unità di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni dirette e mediamente complesse con gli utenti, anche di natura negoziale.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:
B1, B2, B3, B4.
3. Al dipendente che avrà prestato 4 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l'indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00. Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all'anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un'ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l'integrazione dell'ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l'attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell'art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l'anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell'indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all'assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.
5. La verifica dei requisiti individuati dal precedente comma 4 per l'attribuzione dell'indennità ivi prevista, è effettuata da ciascun datore di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In caso di passaggio alla categoria superiore intervenuto tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella prevista per la verifica, la suddetta indennità non viene riconosciuta.
6. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al precedente comma 3, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
7. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 6.
Categoria C
1. Il personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgerne, con ampia autonomia, tutte le fasi, garantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della comunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed ottimizza l'impiego delle risorse a disposizione.
Esplica funzioni specialistiche anche di natura tecnica e/o informatica. I lavoratori che appartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:
- elevate conoscenze specialistiche caratterizzate anche da frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi al processo o a diversi processi produttivi/amministrativi e con coordinamento di gruppi anche informali di lavoro;
- problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, comprese quelle di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, complesse e negoziali.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:
C1, C2, C3, C4.
3. Al dipendente che avrà prestato 5 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l'indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00. Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all'anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un'ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l'integrazione dell'ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l'attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell'art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l'anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell'indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all'assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.
5. La verifica dei requisiti individuati dal precedente comma 4 per l'attribuzione dell'indennità ivi prevista, è effettuata da ciascun datore di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In caso di passaggio alla categoria superiore intervenuto tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella prevista per la verifica, la suddetta indennità non viene riconosciuta.
6. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al precedente comma 3, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
7. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 6.
Categoria Quadri
1. Appartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti professionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 190/85, svolge con carattere continuativo:
- funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, che espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;
- funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative/strutture, esercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per l'attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.
2. In termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:
- sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche dell'ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati, nonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e complesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati forniti agli obiettivi stabiliti dall'azienda;
- nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui dipendono e in rapporto alle strategie aziendali.
3. La categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.
4. Ferme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi i livelli, il livello Q Super è attribuito ai Quadri le cui funzioni slano di elevata specializzazione ovvero comportino l'esercizio di attività di sintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima categoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere complesso.
5. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 190/1985, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i dipendenti con la qualifica di Quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
6. L'accesso alla categoria di Quadro avviene, di norma, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne.
7. Fatte salve le specifiche espresse disposizioni previste nel presente articolo, al personale inserito nella categoria di Quadro si applicano le norme riguardanti il personale non dirigente. Si estende al medesimo personale il premio aziendale di risultato ed il premio individuale di cui agli artt. 61 e 62.
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
Art. 53 - Declaratorie
Categoria A
1. Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività di supporto che non comportano particolari valutazioni di merito e che presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali caratterizzate da:
- conoscenze di tipo operativo;
- contenuti ausiliari ed esecutivi, con responsabilità di risultati parziali rispetto alla più ampia fase del processo produttivo;
- problematiche lavorative di tipo semplice;
- relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne, anche con altre istituzioni, di tipo indiretto e/o saltuario.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:
Al, A2, A3, A4.
3. Al dipendente che avrà prestato 3 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo A4 che abbia raggiunto almeno 4 anni di effettivo servizio nel parametro e 8 anni di permanenza nella categoria A, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l'indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 350,00. Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all'anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato, ferma restando la fase di prima applicazione prevista dal presente comma. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un'ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l'integrazione dell'ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l'attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell'art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo fùnzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l'anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle camere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell'indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all'assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.
5. La verifica dei requisiti individuati dal precedente comma 4 per l'attribuzione dell'indennità ivi prevista, è effettuata da ciascun datore di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In caso di passaggio alla categoria superiore intervenuto tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella prevista per la verifica, la suddetta indennità non viene riconosciuta.
6. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al precedente comma 3, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, produttività e affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
7. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 6.
Categoria B
1. Il personale appartenente alla categoria è strutturalmente inserito nel processo produttivo e ne svolge una o più fasi e/o fasce di attività. Opera nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Interpreta le istruzioni operative e valuta nel merito i casi concreti. I lavoratori che appartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:
- qualificate conoscenze anche di natura specialistica con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto, con responsabilità di risultati relativi a fasi di processi produttivi;
- problematiche lavorative di media complessità, da affrontare anche attraverso modelli predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale estensibili altresì a posizioni organizzative poste al di fuori delle unità di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni dirette e mediamente complesse con gli utenti, anche di natura negoziale.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:
B1, B2, B3, B4.
3. Al dipendente che avrà prestato 4 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo B4 che abbia raggiunto almeno 5 anni di effettivo servizio nel parametro e 10 anni di permanenza nella categoria B, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l'indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 425,00. Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all'anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un'ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l'integrazione dell'ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l'attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell'art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l'anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle carriere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell'indennità per gli anni 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all'assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.
5. La verifica dei requisiti individuati dal precedente comma 4 per l'attribuzione dell'indennità ivi prevista, è effettuata da ciascun datore di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In caso di passaggio alla categoria superiore intervenuto tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella prevista per la verifica, la suddetta indennità non viene riconosciuta.
6. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al precedente comma 3, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
7. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 6.
Categoria C
1. Il personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgerne, con ampia autonomia, tutte le fasi, garantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della comunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed ottimizza l'impiego delle risorse a disposizione. Esplica funzioni specialistiche anche di natura tecnica e/o informatica. I lavoratori che appartengono a questa categoria svolgono attività caratterizzate da:
- elevate conoscenze specialistiche caratterizzate anche da frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi al processo o a diversi processi produttivi/amministrativi e con coordinamento di gruppi anche informali di lavoro;
- problematiche lavorative di tipo complesso da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- relazioni organizzative interne, comprese quelle di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne con altre istituzioni di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta, complesse e negoziali.
2. La categoria prevede quattro parametri retributivi denominati:
C1,C2, C3,C4.
3. Al dipendente che avrà prestato 5 anni di effettivo servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore, e così di seguito, fino al raggiungimento del parametro retributivo più elevato nella stessa categoria. Anche al fine di agevolare ulteriori stabilizzazioni dei rapporti di lavoro precario, per il personale assunto successivamente al 26 maggio 2008 e fino alla vigenza del presente CCNL, il periodo di permanenza utile per il passaggio al parametro retributivo superiore a quello di assunzione è incrementato, per una sola volta, di due anni.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, al dipendente inquadrato nel parametro retributivo C4 che abbia raggiunto almeno 6 anni di effettivo servizio nel parametro e 12 anni di permanenza nella categoria C, verrà corrisposta in unica soluzione, con la retribuzione del mese di novembre di ciascun anno, l'indennità apicale consolidato (IAC) nella misura di € 500,00. Detta voce è subordinata alla partecipazione e superamento di almeno un corso di formazione certificata per ciascun anno di riferimento, unitamente al conseguimento di una valutazione, riferita all'anno precedente a quello in cui vengono raggiunti i predetti requisiti, non inferiore a più che adeguato. A tal fine il sistema di valutazione, per i soli dipendenti ai quali si applica il presente comma e ai soli fini del riconoscimento della predetta indennità, è integrato da un'ulteriore analisi, che sarà espressa attraverso l'integrazione dell'ultima scheda, da effettuarsi nel mese di ottobre in occasione della prima attribuzione e, successivamente, in sede di valutazione annuale, per motivarne adeguatamente l'attribuzione. Attraverso specifica sessione negoziale, da avviarsi ai sensi dell'art. 81 bis, le parti provvederanno ad integrare o modificare il vigente sistema di valutazione al fine renderlo funzionale alle diverse finalità a cui esso sarà diretto e di utilizzarlo, congiuntamente alla formazione certificata e al livello di professionalità acquisito attraverso l'anzianità nel livello di inquadramento, quale fondamento per i percorsi di sviluppo delle camere, per il potenziamento delle competenze individuali e di gruppo e per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività. In sede di prima applicazione tale voce retributiva sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile, comunque compatibile con quanto previsto dal successivo comma 5: ai fini della corresponsione dell'indennità per gli amii 2021 e 2022 saranno considerate le valutazioni riferite rispettivamente al 2020 e al 2021 non inferiori ad adeguato e non si procederà ad alcuna integrazione delle schede di valutazione. In assenza di iniziative di formazione utili al conseguimento delle relative certificazioni, dovute all'assenza di iniziative da parte del datore di lavoro, le stesse debbono intendersi conseguite.
5. La verifica dei requisiti individuati dal precedente comma 4 per l'attribuzione dell'indennità ivi prevista, è effettuata da ciascun datore di lavoro entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. In caso di passaggio alla categoria superiore intervenuto tra la data di sottoscrizione del presente accordo e quella prevista per la verifica, la suddetta indennità non viene riconosciuta.
6. Il datore di lavoro può anticipare, rispetto ai tempi previsti al precedente comma 3, l'attribuzione del parametro retributivo superiore ai dipendenti che si sono distinti per particolari doti di efficienza, di produttività e di affidabilità. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell'accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei parametri previsti.
7. Il datore di lavoro si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi di cui al comma 6.
Categoria Quadri
1. Appartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti professionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 190/85, è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- responsabilità formalizzata di strutture, a diretto riporto di una Direzione della Società e/o del Presidente o Segretario Generale di FSN, che richiede il presidio di processi chiave attraverso attività di pianificazione, coordinamento e supervisione richiedenti una rilevante professionalità e una comprovata esperienza specifica. Assume la piena responsabilità della gestione delle risorse umane assegnate e della organizzazione del team di lavoro, per un efficace utilizzo del capitale umano in termini di ottimizzazione delle rispettive competenze.
- presidio, nell'ambito della propria Funzione, processi di alta specializzazione che richiedono il possesso di consolidate/certificate competenze tecnico-specialistiche e/o l'abilitazione all'esercizio di professioni, che prevedono un elevato grado di autonomia in ruoli chiave, anche nell'ambito di Team di Progetto, con eventuale coordinamento di risorse, su processi tecnici di rilevante importanza.
2. In termini di conoscenza, responsabilità e autonomia, i suddetti lavoratori:
- sono in possesso di una approfondita competenza, acquisita anche tramite percorsi certificati, nelle discipline tecnico specifiche del proprio ambito professionale e di una qualificata conoscenza di materie correlate all'area di appartenenza, nonché di un'elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
- hanno la responsabilità piena di garantire i risultati finali di importanti processi e/o di presidiare complesse unità organizzative, in termini di efficientamento delle risorse umane, tecniche e finanziarie al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dei vertici delle Società/Federazioni;
- nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dei vertici delle Società/Federazioni o dalla Direzione da cui dipendono.
3. La categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.
4. Ferme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi i livelli, il livello Q Super è attribuito ai Quadri le cui funzioni siano di elevata specializzazione ovvero comportino l'esercizio di attività di sintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima categoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere complesso.
5. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 190/1985, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i dipendenti con la qualifica di Quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
6. L'accesso alla categoria di Quadro avviene, di norma, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne.
7. Fatte salve le specifiche espresse disposizioni previste nel presente articolo, al personale inserito nella categoria di Quadro si applicano le norme riguardanti il personale non dirigente. Si estende al medesimo personale il premio aziendale di risultato ed il premio individuale di cui agli artt. 61 e 62.
1. Resta confermata la categoria D, così come introdotta dal CCNL 2002/05. Entro tale categoria sono previsti due parametri retributivi: D1, D2.
2. Ai lavoratori appartenenti alla categoria D vengono confermate le funzioni già attribuite in ragione dell'attribuzione della qualifica ad personam di ispettore generale e di direttore di divisione. I lavoratori inseriti nella categoria D possono anche assolvere funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché funzioni tecnico-sportive e tecnico-organizzative comportanti elevati livelli di professionalità, autonomia e responsabilità.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 54 - Categoria D
1. Resta confermata la categoria D, introdotta dal CCNL 2002/05. Entro tale categoria sono previsti due parametri retributivi: D1, D2.
2. Nell'apposita sessione negoziale di cui all'art. 81 bis verranno definiti i nuovi profili professionali da inserire all'interno della categoria di cui al comma 1.
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
Art. 54 - Categoria D
1. Appartiene alla categoria D il personale che, oltre a possedere i requisiti professionali previsti nella categoria C:
- svolge funzioni, in ruoli formalizzati anche con lettera o altre forme di assegnazione di incarico, con elevato contenuto specialistico, presidiando attività tecniche qualificate di rilevante importanza nell'ambito di processi aziendali, che richiedano competenze professionali di alto livello e responsabilità su obiettivi e risultati di significativo impatto.
- svolge attività di finalizzazione dell'istruttoria, gestendo attività diversificate su argomenti di natura tecnica, economica, finanziaria e giuridica su argomenti particolarmente complessi. Presidia specifiche attività di direzione/segreteria generale, in ambito nazionale e internazionale. Può anche coordinare operativamente Team di progetto su obiettivi e tempi definiti.
- è in possesso di un'approfondita conoscenza della materia di competenza, acquisita anche attraverso certificazioni e/o partecipazione a corsi di specializzazione qualificati;
2. In termini di conoscenza, responsabilità e autonomia, i suddetti lavoratori:
- sono in possesso di un'approfondita conoscenza delle discipline tecnico-specifiche correlate all'area di appartenenza e al proprio ambito professionale;
- hanno piena responsabilità dei risultati relativi ai processi loro affidati;
- nell'ambito del mandato e delle direttive ricevute, operano con significativa autonomia decisionale.
3. La categoria prevede due livelli denominati: D1 e D2. Al dipendente che avrà prestato 6 anni di servizio nella categoria e nel parametro retributivo di appartenenza D1, sarà riconosciuto il parametro retributivo superiore D2.
4. In relazione alle funzioni esercitate e al grado e all'importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori inquadrati nella categoria D viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari a un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Tale indennità compensa la perdita riferita a ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
Art. 55 - Sviluppo professionale del personale nel sistema di classificazione
1. Il modello di sviluppo professionale del personale è diretto a garantire la sistematica efficacia e la costante evoluzione del sistema organizzativo dei datori di lavoro nonché ad assicurare la realizzazione degli obbiettivi programmati, supportando la contestuale valorizzazione delle risorse umane attraverso processi ed opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti. Lo sviluppo professionale del personale è strutturato in funzione del sistema organizzativo dei datori di lavoro, intendendosi per tale il complesso delle strutture, dei processi e dei ruoli definiti, al cui interno operano le risorse secondo quanto codificato dal sistema di classificazione, dalle declaratorie e dai profili professionali previsti dal presente CCNL. Gli elementi fondanti del modello di sviluppo professionale del personale sono:
- il sistema di valutazione di cui all'art. 63 del presente CCNL, caratterizzato da una forte focalizzazione sulle competenze e sui comportamenti professionali ed organizzativi delle risorse e sulla rilevazione degli eventuali bisogni formativi delle stesse;
- la formazione, individuata come fondamentale fattore di supporto ai processi di evoluzione organizzativa e metodo permanente per la valorizzazione e l'accrescimento delle capacità e delle attitudini dei lavoratori;
- le risultanze delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo, relative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati.
2. Nell'ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore fatta salva una permanenza minima di sei mesi nella categoria.
3. I passaggi di cui al comma 2 vengono effettuati dal datore di lavoro in relazione alle esigenze dell'azienda, avendo riguardo agli assetti organizzativi, ai processi ed al dimensionamento degli organici definito. Ai fini dello sviluppo professionale si terrà prioritariamente conto dell'attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni descritte nella declaratoria corrispondente alla categoria superiore e nel relativo profilo professionale cui il lavoratore dovrebbe venire assegnato, nonché delle risultanze del sistema di valutazione e delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo, relative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati. Le esigenze aziendali derivanti da nuovi assetti organizzativi, i processi o il dimensionamento degli organici, che determinano passaggi di categoria costituiscono oggetto di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; analoga informativa sarà data ad esito dei processi di valutazione utilizzati per i passaggi medesimi.
4. Nel valutare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti necessari all'attribuzione della categoria superiore si tiene conto dell'arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze certificate, anche attraverso i relativi crediti formativi, delle esperienze di lavoro, dei titoli posseduti, dei percorsi professionali svolti all'interno di CONI, CONI Servizi e Federazioni, di quanto a tal fine rilevato attraverso l'applicazione del sistema di valutazione di cui all'art. 63 del presente CCNL e delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo, relative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati. Nella ponderazione dei criteri che regolano i passaggi, ponderazione da stabilirsi attraverso la contrattazione di 2º livello, l'esito della partecipazione ad iniziative di formazione e gli eventuali crediti acquisiti attraverso le stesse assumono, rispetto agli altri parametri, un valore comunque significativo. In ogni caso la mancata programmazione di specifici interventi formativi non pregiudica eventuali passaggi di categoria in quanto, a regolarne la realizzazione provvederanno i parametri, debitamente ponderati per tal fine, che scaturiscono dal sistema di valutazione.
5. In coerenza con il sistema di sviluppo professionale previsto dal presente articolo, fatte salve professionalità specifiche richieste dall'organizzazione aziendale non rilevabili nell'ambito di ciascuna azienda e non formabili internamente, il datore di lavoro si impegna, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale, a riservare il 40% dei posti da ricoprire con le predette assunzioni al personale delle categorie immediatamente inferiori a quelle di nuova assunzione, secondo le modalità previste al precedente comma 4.
6. Per la determinazione del numero dei passaggi alle categorie superiori per effetto dell'applicazione del comma 5 si tiene conto, in ogni caso, anche del numero dei passaggi intervenuti, a qualsiasi titolo, nel semestre di riferimento.
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
Art. 55 - Sviluppo professionale del personale nel sistema di classificazione
1. Il modello di sviluppo professionale del personale è diretto a garantire la sistematica efficacia e la costante evoluzione del sistema organizzativo dei datori di lavoro nonché ad assicurare la realizzazione degli obbiettivi programmati, supportando la contestuale valorizzazione delle risorse umane attraverso processi ed opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti, da svilupparsi ricorrendo a processi formativi permanenti, dedicati e certificati. Lo sviluppo professionale del personale è strutturato in funzione del sistema organizzativo dei datori di lavoro, intendendosi per tale il complesso delle strutture, dei processi e dei ruoli definiti, al cui interno operano le risorse secondo quanto codificato dal sistema di classificazione, dalle declaratorie e dai profili professionali previsti dal presente CCNL. Gli elementi fondanti del modello di sviluppo professionale del personale sono:
- il sistema di valutazione di cui all'art. 63 del presente CCNL, caratterizzato da una forte focalizzazione sulle competenze e sui comportamenti professionali ed organizzativi delle risorse e sulla rilevazione continua e monitorata dei bisogni formativi delle stesse;
- la formazione, individuata come fondamentale fattore di supporto ai processi di evoluzione organizzativa e metodo permanente per la valorizzazione e 1'accrescimento delle capacità e delle attitudini dei lavoratori;
- le risultanze delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo, relative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati.
2. Nell'ambito del sistema di classificazione sono possibili passaggi dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore, fatta salva una permanenza minima di sei mesi nella categoria, da attuarsi secondo criteri che valorizzino le capacità, il merito e le potenzialità posseduti dal dipendente.
3. I passaggi di cui al comma 2 vengono effettuati dal datore di lavoro in relazione alle esigenze dell'azienda, avendo riguardo agli assetti organizzativi, ai processi ed al dimensionamento degli organici definito. Ai fini dello sviluppo professionale, improntato a principi di imparzialità e trasparenza, si terrà prioritariamente conto, nell'ambito delle aree e delle famiglie professionali di appartenenza e di eventuale destinazione, dell'attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni descritte nella declaratoria corrispondente alla categoria superiore e nel relativo profilo professionale cui il lavoratore dovrebbe venire assegnato, nonché delle risultanze del sistema di valutazione e delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo, relative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati. Le esigenze aziendali derivanti da nuovi assetti organizzativi, i processi o il dimensionamento degli organici, che determinano passaggi di categoria costituiscono oggetto di informativa preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL; analoga informativa sarà data ad esito dei processi di valutazione utilizzati per i passaggi medesimi.
4. Nel valutare il possesso da parte del lavoratore delle caratteristiche, delle competenze e dei requisiti necessari all'attribuzione della categoria superiore si tiene conto dell'arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze certificate, anche attraverso i relativi crediti formativi, delle esperienze di lavoro acquisite anche attraverso percorsi di affiancamento e coinvolgimento in processi lavorativi riferibili ad aree superiori, dei titoli posseduti, dei percorsi professionali precedentemente svolti all'interno di CONI, CONI Servizi e Federazioni, di quanto a tal fine rilevato attraverso l'applicazione del sistema di valutazione di cui all'art. 63 del presente CCNL e delle eventuali analisi strutturali, individuali o di gruppo, relative alle caratteristiche ed alle potenzialità delle risorse, di cui i datori di lavoro si fossero nel frattempo dotati. Nella ponderazione dei criteri che regolano i passaggi, ponderazione da stabilirsi attraverso la contrattazione di 2º livello, l'esito della partecipazione ad iniziative di formazione e gli eventuali crediti acquisiti attraverso le stesse assumono, rispetto agli altri parametri, un valore comunque significativo. In ogni caso la mancata programmazione di specifici interventi formativi non pregiudica eventuali passaggi di categoria in quanto, a regolarne la realizzazione provvederanno i parametri, debitamente ponderati per tal fine, che scaturiscono dal sistema di valutazione.
5. In coerenza con il sistema di sviluppo professionale previsto dal presente articolo, fatte salve professionalità specifiche richieste dall'organizzazione aziendale non rilevabili nell'ambito di ciascuna azienda e non formabili internamente, il datore di lavoro si impegna, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale, a verificare preventivamente, anche attraverso percorsi di job posting, la presenza delle professionalità ricercate, al fine di riservare il 40% dei posti da ricoprire con le predette assunzioni al personale delle categorie immediatamente inferiori a quelle di nuova assunzione, secondo le modalità previste al precedente comma 4.
6. Per la determinazione del numero dei passaggi alle categorie superiori per effetto dell'applicazione del comma 5 si tiene conto, in ogni caso, anche del numero dei passaggi intervenuti, a qualsiasi titolo, nel semestre di riferimento.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la parte datoriale, come individuata dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. a), fornisce informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL, come individuate dall'art. 11, comma 1, parte I, lett. b), sui passaggi di categoria, nonché sulle assunzioni e cessazioni intervenute, distintamente per ciascuna categoria contrattuale nell'anno precedente. Analoga informativa sarà resa, entro gli stessi termini e agli stessi soggetti, sulle iniziative di formazione effettuate nell'anno precedente.
Art. 56 - Retribuzione e sue definizioni
1. Il trattamento economico annuale dei dipendenti è suddiviso in 12 mensilità di uguale importo e la retribuzione ai lavoratori viene corrisposta mensilmente.
2. Gli elementi fissi della retribuzione che costituiscono la retribuzione individuale sono:
- retribuzione base, o minimo contrattuale;
- retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) laddove esistente;
- assegno ad personam laddove esistente.
3. Ulteriori elementi della retribuzione sono:
a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico o plurisettimanale;
b) compenso incentivante la produttività;
c) indennità di trasferta;
d) indennità di trasferimento;
e) compenso per lavoro straordinario;
f) indennità di funzione;
g) eventuale superminimo;
h) elemento distinto della retribuzione;
i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute.
4. Ai fini del calcolo della retribuzione accessoria ed indiretta, sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: è costituita dal valore economico mensile dei parametri retributivi previsti all'interno delle categorie di cui all'art. 53;
b) retribuzione individuale mensile: è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'elemento distinto della retribuzione e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: è costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilità, cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all'importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. Detta indennità compensa la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
6. Il personale inquadrato nella categoria D, mantiene l'indennità di funzione in godimento alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
7. La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dal datore di lavoro, compreso tra il giorno 20 e il 27; la tredicesima mensilità è corrisposta nel periodo ricompreso tra il 13 e il 15 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo.
8. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni base mensili per 156.
9. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 le corrispondenti retribuzioni individuali mensili.
Accordo 23/12/2021 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 56 - Retribuzione e sue definizioni
Il comma 3 è così modificato
3. Ulteriori elementi della retribuzione sono:
a) compenso per lavoro in turno (indennità e/o maggiorazione), in orario elastico, plurisettimanale o in fascia pomeridiana;
b) compenso incentivante la produttività;
c) indennità di trasferta;
d) indennità di trasferimento;
e) compenso per lavoro straordinario;
f) indennità di funzione;
g) eventuale superminimo;
h) elemento distinto della retribuzione;
i) altre indennità diverse eventualmente corrisposte e riconosciute.
Il comma 5 è così modificato
5. In relazione alle funzioni esercitate ed al grado e all'importanza delle responsabilità gestionali ed economiche assegnate, ai lavoratori della categoria Quadri viene attribuita una specifica indennità mensile di funzione pari almeno ad un dodicesimo del 10% della retribuzione tabellare annua in godimento. L'indennità viene riconosciuta nella misura del 13% al raggiungimento di 15 anni nella categoria legale. Al personale che, al raggiungimento della predetta anzianità nella categoria, sia titolare della responsabilità di una struttura, formalmente attribuita dal datore di lavoro, la misura dell'indennità è definita al 18%. Tali indennità compensano la perdita riferita ad ogni e qualsiasi prestazione lavorativa connessa alla qualifica, comprese le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, anche se svolte in giorni festivi e/o in orari particolari.
Art. 57 - Elemento distinto della retribuzione
1. L'elemento distinto della retribuzione, nelle misure riportate nell'allegata tabella C, è riconosciuto ai dipendenti che ne siano già titolari alla data di sottoscrizione del presente CCNL; detto elemento viene altresì riconosciuto al restante personale trascorso un anno dalla data di assunzione.
Art. 58 - Struttura della busta paga
1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione del datore di lavoro, il nome, la categoria e il parametro retributivo di appartenenza, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (retribuzione base, R.I.A., elemento distinto della retribuzione, assegni ad personam ed eventuale retribuzione accessoria) e l'elencazione delle trattenute di Legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformità alle normative vigenti, il lavoratore può avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3. Il datore di lavoro adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
1. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato nella tabella B con le decorrenze ivi indicate, tenuto conto degli incrementi indicati nella tabella A con le decorrenze ivi indicate.
2. Le misure degli stipendi sopraindicati sono utili ai fini della tredicesima mensilità e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, e sono assunte a base delle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi.
3. I benefici economici previsti dal presente articolo sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 59 - Minimi contrattuali
1. Il nuovo trattamento economico del personale è indicato nella tabella B con le decorrenze ivi indicate, tenuto conto degli incrementi indicati nella tabella A con le decorrenze ivi indicate.
2. Le misure degli stipendi sopraindicati sono utili ai fini della tredicesima mensilità e non comportano il ricalcolo di tutte le retribuzioni indirette o differite per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 60 - Compenso Incentivante la Produttività
1. Il Compenso Incentivante la Produttività è finalizzato alla promozione di significativi miglioramenti della qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'incentivazione dell'impegno individuale e la valorizzazione delle professionalità. Esso si articola nei diversi istituti del Premio Aziendale di Risultato e del Premio Individuale.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2017 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1º gennaio 2013 (stipendio tabellare, R.I.A., assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell'anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l'anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.
3. È destinata ai Premi Individuali, per ciascun anno e con il limite massimo individuale di una mensilità, una somma pari al 2,06% della retribuzione media fissa aziendale pro-capite in atto al 31 dicembre 2005 (stipendio tabellare, R.I.A., assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell'anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l'anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.
4. La rideterminazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sarà individuata nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, in presenza di attivazione di nuovi servizi o di significativi processi di riorganizzazione che siano finalizzati ad un ampliamento delle competenze ovvero in presenza di incrementi del personale in servizio.
5. Le risorse di cui ai commi 2 e 3, così come definitivamente stabilite in forza del comma 4, essendo finalizzate a promuovere significativi miglioramenti nei livelli di efficacia e di efficienza, vanno integralmente utilizzate nell'esercizio per le quali sono previste.
6. Avuto riguardo all'estensione del perimetro di applicazione del presente CCNL anche alle Federazioni Sportive Nazionali, le parti convengono di sviluppare un'apposita sessione di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, al fine di rendere compatibili le previgenti disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 61 del CCNL 2002/2005 con le previsioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 60 - Compenso Incentivante la Produttività
Il comma 2 è così modificato
2. A decorrere dal 1º gennaio 2021 è destinata al Premio Aziendale di Risultato, per ciascun anno, una somma pari al 14,50% della retribuzione media fissa aziendale procapite in atto al 1º gennaio 2017 (stipendio tabellare, RIA, assegni ad personam riassorbibili e non riassorbibili) moltiplicata per il numero medio dei dipendenti dell'anno di riferimento. Nel caso di cessazione anticipata del rapporto avvenuta a qualsiasi titolo durante l'anno si terrà conto, in ogni caso, del periodo di lavoro effettivamente prestato.
Art. 61 - Premio Aziendale di Risultato
1. Attraverso il premio aziendale di risultato vengono erogati compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva, in relazione agli obiettivi prefissati, tenendo conto di piani produttivi e/o di progetti strumentali.
2. Tali compensi, previo controllo qualitativo e quantitativo dei risultati, saranno rapportati agli obiettivi conseguiti da ciascuna azienda e dalla struttura di appartenenza secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2.
1. Il premio individuale è correlato al merito ed al particolare impegno dimostrato dal singolo lavoratore. Ai fini dell'assegnazione del premio, avente carattere selettivo, saranno sottoposti a valutazione tutti i dipendenti.
2. Nell'ambito della contrattazione integrativa verrà individuata la ponderazione dei parametri del sistema di valutazione ai fini della corresponsione dei premi.
3. La valutazione circa il merito ed il particolare impegno del dipendente è espressa dai responsabili della struttura presso la quale il lavoratore ha prestato la sua attività. È attribuita al titolare del potere di rappresentanza del datore di lavoro l'individuazione del soggetto, comunque diverso dal valutatore, cui viene affidato l'esame di eventuali contestazioni o controdeduzioni da parte dei lavoratori circa la mancata valutazione ovvero l'errata applicazione dei processi di valutazione.
Art. 63 - Il sistema di valutazione
1. Le parti, nel confermare le finalità cui è indirizzato il sistema di valutazione, individuate dall'art. 64 del CCNL 2002-2005 condividono il sistema di valutazione allegato al presente CCNL, da considerarsi esito della contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2.
2. Dell'applicazione del sistema di valutazione le parti datoriali, nella composizione di cui all'art. 11, comma 1, parte I, lett. a), forniranno annualmente informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, al fine di monitorarne gli effetti ed individuare interventi correttivi volti a rendere il sistema medesimo ancor più rispondente alle finalità alle quali è indirizzato.
Art. 64 - Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) un'indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
- Euro 12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
- Euro 0,50 per ciascuna ora di trasferta, per le missioni di durata inferiore o superiore alle 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave;
d) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo, per il quale si applica la disciplina individuata ai sensi del comma 9.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dall'ordinaria sede di servizio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 66 e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro. I criteri di individuazione delle distanze e del prezzo della benzina sono demandati alla specifica disciplina di cui al successivo comma 9.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, fino a concorrenza di Euro 44,26 giornalieri per i due pasti con un massimale di Euro 26,56 per singolo pasto;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 3,50 Euro, qualora trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.
6. Il personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale, o facente parte di delegazione ufficiale del CONI, è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni nelle misure previste per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione.
7. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
8. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo può richiedere un'anticipazione, di norma non superiore al 75%, del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
9. I datori di lavoro stabiliscono, in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella previsione di cui ai commi precedenti, i limiti e le modalità attuative della disciplina di cui al successivo art. 65. La suddetta disciplina di dettaglio sarà oggetto di informazione al livello previsto dall'art. 8, comma 3, seguita, a richiesta, da incontro.
10. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di trasferta giornaliera è pari ad Euro 30,99 e sarà sempre liquidata per intero;
b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, lett. b) e c), sono incrementati del 30%.
Accordo di rinnovo 26/012022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 64 - Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località fuori dal comune sede di servizio.
2. Per ciascuna giornata di trasferta al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) l'indennità giornaliera, avente natura non retributiva, di cui alla tabella F, e che remunera anche il tempo occorrente per il viaggio e le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i mezzi di trasporto;
c) una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e nave.
3. Per le trasferte di durata inferiore all'orario giornaliero di lavoro e fino alle 12 ore il trattamento economico di cui al precedente comma 2, lett. a), è calcolato ad ore.
4. Ai fini del completamento dell'orario giornaliero il tempo occorrente per il viaggio costituisce periodo utile per il relativo calcolo. Esso non determina l'attribuzione di alcuna indennità ed è altresì computato, per il solo rientro in sede, ai fini del rispetto del periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del d.lgs. 66/2003.
5. Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località diverse dall'ordinaria sede di servizio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 66 e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro. I criteri di individuazione delle distanze e del prezzo della benzina sono demandati alla specifica disciplina di cui al successivo comma 9.
6. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso:
a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi come da normativa aziendale;
b) della spesa per uno o due pasti, fino a concorrenza di Euro 60,00 giornalieri;
c) della spesa sostenuta per la prima colazione, nel limite di 5,00 Euro, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15 e, per i giorni successivi, non sia compresa nel trattamento di pernottamento in albergo.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto nonché quelle relative alla prima colazione, qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 8.15.
7. Il personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale, o facente parte di delegazione ufficiale del CONI, è autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni nelle misure previste per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione.
8. L'indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
9. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo può richiedere un'anticipazione, di norma non superiore al 90%, del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
10. I datori di lavoro stabiliscono, in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella previsione di cui ai commi precedenti, i limiti e le modalità attuative della disciplina di cui al successivo art. 65. La suddetta disciplina di dettaglio sarà oggetto di informazione sindacale, al livello stabilito ad esito della sessione negoziale sulle relazioni sindacali.
11. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
a) l'indennità di trasferta giornaliera è pari determinata ai sensi dell'allegata tabella G;
b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 6, lett. b) e c), sono incrementati del 30%.
Art. 65 - Trattamento di trasferimento
1. Il datore di lavoro, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, con un preavviso scritto di un mese in caso di trasferimento entro 75 chilometri, di due mesi entro 250, di quattro mesi oltre 250. Nel disporre i trasferimenti terrà conto, altresì, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia dei dipendenti.
2. Previo consenso del lavoratore interessato il datore di lavoro può disporre, altresì, il trasferimento all'estero in caso di apertura di sedi secondarie o di rappresentanza. In tal caso i termini di preavviso, il rimborso delle spese di viaggio e la misura dell'indennità, nonché la determinazione della somma di cui al successivo comma 7, sono concordati con il lavoratore interessato.
3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano il rispetto dei termini di cui al comma 1, il dipendente viene considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini medesimi.
4. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate del viaggio per sé e per i familiari conviventi, nonché il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con il datore di lavoro.
5. Al dipendente competono anche:
a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 64, comma 2, per i primi trenta giorni;
b) una indennità di trasferimento, variabile in funzione del carico di famiglia, da un minimo di 3 mensilità ad un massimo di 6 mensilità, da stabilire in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, calcolate con riferimento alla retribuzione individuale mensile, con esclusione dell'elemento distinto della retribuzione.
Il dipendente ha altresì diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
7. Al dipendente che, a seguito del trasferimento, abbia trasferito la residenza è riconosciuta, per un anno, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato.
8. Il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna indennità o rimborso qualora il trasferimento avvenga a domanda del lavoratore. In tal caso vengono riconosciuti giorni di permesso retribuito, secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, per effettuare il trasloco ove il lavoratore si trasferisce con la famiglia.
9. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo attribuiti al lavoratore trasferito sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Art. 66 - Copertura assicurativa
1. Il datore di lavoro assume le necessarie iniziative per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti che operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione di responsabilità diretta verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni previste dall'art. 67, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Il datore di lavoro stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, per il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza suddetta è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Il datore di lavoro stipula una polizza assicurativa infortuni in favore dei propri dipendenti a copertura dei rischi di invalidità e premorienza con un capitale assicurato non inferiore a due annualità in caso di premorienza e a tre annualità in caso di invalidità permanente.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 66 - Copertura assicurativa
Il comma 4 è così modificato.
4. Il datore di lavoro stipula una polizza assicurativa di carattere sanitario ed una polizza infortuni in favore dei propri dipendenti a copertura dei rischi di invalidità e premorienza con un capitale assicurato non inferiore a due annualità in caso di premorienza e a tre annualità in caso di invalidità permanente.
1. Il datore di lavoro, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi F apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa del datore medesimo o che lo stesso non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche a favore dei dipendenti cessati dal servizio qualora gli atti o i fatti per i quali venga aperto il procedimento di responsabilità si riferiscano al periodo in cui il dipendente era in servizio.
3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il datore di lavoro ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, salvo che il dipendente abbia adempiuto ad una specifica disposizione del datore stesso.
Art. 68 - Servizio mensa e buoni pasto
1. Il datore di lavoro può istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Possono usufruire della mensa o del buono pasto sostitutivo i dipendenti, non in trasferta, che prestino attività lavorativa per una durata complessiva, nell'arco della giornata, di almeno 7,42 ore effettive, con una pausa non inferiore a 30 minuti, e con una presenza effettiva, successiva alla pausa, di durata da definire in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2.
3. Fatto salvo quanto verrà successivamente disposto in materia a seguito degli esiti della contrattazione integrativa di cui al comma precedente, le parti confermano la disciplina del servizio mensa e del buono pasto vigente alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Art. 69 - Tredicesima mensilità
1. Oltre alle normali dodici competenze mensili, in occasione della ricorrenza natalizia ai lavoratori sarà corrisposta, secondo i termini previsti al comma 7 dell'art 56 del presente CCNL, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 56, comma 4 lett. b), in godimento al 1º dicembre di ogni anno e, in caso di cessazione dal servizio, in godimento al momento della cessazione stessa.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Per le frazioni di mese vengono computati i giorni di effettivo servizio prestato.
3. Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto spettante in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 2120 del cod. civ. come modificato dalla Legge n. 297/1982 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La retribuzione annua per la determinazione della quota del trattamento di fine rapporto spettante è composta dalla retribuzione individuale di cui all'art. 56, comma 4 lett. b).
3. Le somme dovute per il caso di cessazione del rapporto debbono essere versate all'interessato alla cessazione dal servizio in tempi compatibili con i necessari adempimenti, anche di natura contabile, entro 60 giorni dalla data di cessazione fatte salve specifiche disposizioni di Legge che stabiliscano scadenze diverse.
4. Il datore di lavoro concederà ai lavoratori anticipazioni sul trattamento di fine rapporto secondo i casi previsti dalla vigente legislazione. I criteri di priorità per la definizione della graduatoria ed eventuali fattispecie ulteriori per l'anticipazione del trattamento medesimo saranno oggetto di apposito regolamento, emanato dal datore di lavoro previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL seguita, a richiesta, da incontro.
Art. 71 - Previdenza complementare
1. Al fine di dare piena attuazione a quanto convenuto con l'accordo sindacale del 18 ottobre 2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dal 1º gennaio 2017, la raccolta della adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.
Accordo previdenza complementare 14/12/2016
In data 14 dicembre 2016, in occasione della sottoscrizione dell'accordo per il CCNL del personale non dirigente della Coni Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, le parti firmatarie hanno convenuto quanto segue relativamente alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare:
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dal 1º luglio 2011 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2016 nella misura dallo stesso maturata fino alla predetta data. Le risorse economiche accantonate da CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1º luglio 2011 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Accordo previdenza complementare 26/01/2022
In data 26 gennaio 2022, in occasione della sottoscrizione dell'accordo per il CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, le parti firmatarie hanno convenuto quanto segue relativamente alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare:
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dal 1º agosto 2013 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura dallo stesso maturata fino al 31 dicembre 2021. Le risorse economiche accantonate da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1º agosto 2013 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Al fine di dare piena attuazione all'accordo sindacale del 5 dicembre 2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dal 1º gennaio 2022, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.
Art. 72 - Benefici di natura assistenziale e sociale
1. È demandata alla contrattazione integrativa di cui all'art. 10, comma 2, la disciplina della concessione dei seguenti benefici in favore dei dipendenti:
- assicurazione sanitaria integrativa;
- contributi per asili nido, scuole materne ed elementari;
- centri estivi presso strutture dei datori di lavoro o centri convenzionati;
- sussidi;
- borse di studio.
2. L'ammontare massimo della spesa per i benefici di cui al comma precedente non può superare un importo pari alla somma dell'1% dei costi del personale riferiti ai budget previsionali, per ciascun anno di riferimento, dei datori di lavoro firmatari o aderenti al presente CCNL. Avuto riguardo alle vigenti modalità di attribuzione dei benefici assistenziali indicati al comma 1 ed alle conseguenti misure delle relative corresponsioni economiche, le parti convengono di dedicare ad un'apposita sessione negoziale la ridefinizione degli istituti destinatari dei predetti benefici e dei relativi regolamenti applicativi. La predetta sessione negoziale sarà diretta a valorizzare tutti i possibili effetti che possano derivare, anche sotto l'aspetto previdenziale e fiscale, dallo sviluppo di forme di welfare aziendale ai sensi della normativa vigente.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 72 - Benefici di natura assistenziale e sociale
1. È demandata alla contrattazione integrativa la disciplina della concessione dei seguenti benefici in favore dei dipendenti:
- contributi per asili nido, scuole materne ed elementari;
- centri estivi presso strutture dei datori di lavoro o centri convenzionati;
- borse di studio.
2. A decorrere dal primo anno successivo alla sottoscrizione del presente CCNL, l'ammontare massimo della spesa per i benefici di cui al comma precedente non può superare un importo pari alla somma dell'1% dei costi del personale riferiti ai budget previsionali, per ciascun anno di riferimento, dei datori di lavoro firmatari o aderenti al presente CCNL. Avuto riguardo alle vigenti modalità di attribuzione dei benefici assistenziali indicati al comma 1 ed alle conseguenti misure delle relative corresponsioni economiche, le parti convengono di dedicare ad un'apposita sessione negoziale la ridefinizione degli istituti destinatari dei predetti benefici e dei relativi regolamenti applicativi. La predetta sessione negoziale sarà diretta a valorizzare tutti i possibili effetti che possano derivare, anche sotto l'aspetto previdenziale e fiscale, dallo sviluppo di forme di welfare aziendale ai sensi della normativa vigente.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma precedente, le parti recepiscono nel presente CCNL l'istituto della solidarietà collettiva introdotto con l'accordo sindacale del 3 maggio 2011 per i casi di decesso del dipendente in costanza di rapporto di lavoro. Al fine di rendere l'istituto maggiormente rispondente alle necessità conseguenti all'evento che ne determina il riconoscimento, i benefici indicati al comma 1, e quelli che saranno eventualmente individuati attraverso l'apposita sessione negoziale, non si applicano ai dipendenti che abbiano manifestato, o manifestino successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, il proprio diniego all'adesione. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, il personale non aderente al contributo per aver manifestato il diniego sarà informato dai datori di lavoro sull'esclusione dall'eventuale attribuzione dei benefici previsti dal presente articolo.
4. Fatti salvi gli effetti immediati conseguenti alla revoca del diniego, qualora manifestata formalmente entro 15 giorni dalla comunicazione prevista al comma 3, gli effetti della revoca decorreranno dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene espressa.
Art. 73 - Obblighi del personale
1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del cod. civ., il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dal datore di lavoro per la rilevazione ed il controllo delle presenze;
b) non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile della struttura o di chi ne fa le veci;
c) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro;
d) non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non fornire a terzi informazioni o comunicazioni riservate che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi del datore di lavoro o contrari a quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003; non esplicare, direttamente o per interposta persona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni ed attività, a titolo gratuito o oneroso, che siano in contrasto con l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ. o comunque in concorrenza o conflitto di interessi con il datore di lavoro;
e) astenersi da qualunque attività a titolo gratuito od oneroso o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese od organizzazioni di fornitori, concorrenti e distributori che abbiano avuto o che abbiano tuttora rapporti con il datore di lavoro;
f) durante l'orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee ai servizio e, in periodi di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata;
g) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione; se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che esse siano espressamente vietate dalla Legge;
h) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati;
i) non valersi di mezzi di comunicazione o di trasporto o di quanto è di proprietà del datore di lavoro per ragioni che non siano di servizio;
j) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali del datore di lavoro da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee nei locali non aperti al pubblico;
k) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale, ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l) comunicare al datore di lavoro la propria residenza e, ove non coincidenti, il/ domicilio e la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
m) in caso di malattia, comunicarla al datore di lavoro con le modalità disciplinate all'art. 26;
n) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti del datore di lavoro che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;
o) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
p) non rilasciare interviste, dichiarazioni o, comunque, divulgare notizie a mezzi di informazione che possano arrecare nocumento al datore di lavoro e che riguardino, direttamente o anche indirettamente, le attività del CONI, della CONI Servizi o delle Federazioni, senza la preventiva autorizzazione dal datore di lavoro salvo che costituisca l'esercizio di un diritto sindacale;
q) nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la permanenza in servizio, mantenere comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Il datore di lavoro, in conformità del disposto dell'art. 2087 cod. civ., si attiverà per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
Art. 74 - Sanzioni e procedimento disciplinare
1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all'art. 73 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Il datore di lavoro, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza del fatto, e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione della difesa del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono irrogate dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura segnala entro 10 giorni al datore di lavoro, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione nel termine predetto darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti al datore di lavoro, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue comunque senza soluzione di continuità.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data il procedimento si estingue.
7. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
8. Il datore di lavoro, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Il datore medesimo, ove ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o pericolo causato al datore di lavoro, agli utenti o a terzi, e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto al comma 9 dell'art. 74;
f) concorso nella infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi seguenti, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso il datore di lavoro o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il datore di lavoro, per gli utenti e per i terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà destinato alle attività sociali in favore dei dipendenti di cui all'art. 72.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati al datore di lavoro, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, nell'assumere il servizio presso la sede di lavoro assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del datore di lavoro, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della Legge 300/1970;
j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente;
l) violazione di doveri di domportamento, non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato grave danno al datore di lavoro o a terzi.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dallo stesso comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento, da parte dtel responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza del datore di lavoro o ad esso affidati;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo, o addirittura, di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto. Tra queste, sono da ricomprendere in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal datore di lavoro per riconosciute e motivate esigenze di servizio;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal datore di lavoro, quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall'art. 10, comma 1, del d. lgs. 235/2012 in quanto applicabili;
- per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza del datore di lavoro o ad esso affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
- per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni di ufficio;
- per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio al datore di lavoro o a terzi;
- per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti del datore di lavoro o ad esso affidati, al fine di trarne profitto;
- per gravi delitti commessi in servizio;
- per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui al presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Art. 76 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale il datore di lavoro inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare è avviato o proseguito, altresì, anche nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per fatti che assumono rilevanza disciplinare o per i quali sia stato già avviato il procedimento disciplinare.
2. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito o concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni che comportino la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti ad irrogare la sanzione, il datore di lavoro può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, fatta salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
3. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, il datore di lavoro ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per adeguare l'atto conclusivo alle risultanze del giudizio penale, modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. In caso di riammissione in servizio, la stessa avverrà con decorrenza dalla data del licenziamento corrispondendo al dipendente le somme dovute se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
4. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna il datore di lavoro riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza al datore di lavoro ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'art. 74. Ai fini delle determinazioni conclusive, il datore di lavoro nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
6. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 75, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett h), e 8, lett b), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare.
7. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 75, comma 7, lettera h), e comma 8, lett. b), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, nel medesimo parametro retributivo della categoria di appartenenza con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
8. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 7, è reinquadrato, nella categoria e nella posizione economica in cui è confluita quella posseduta al momento del licenziamento, qualora fosse intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Art. 77 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 75, commi 7 e 8.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della Legge n. 97/2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata Legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
6. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
Art. 78 - Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
1. Ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti ed interessi derivanti dal presente CCNL, le Parti convengono di demandare ad una apposita sessione di contrattazione, da avviarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, la previsione e la disciplina di un procedimento di conciliazione ed arbitrato che consenta la composizione stragiudiziale delle eventuali controversie che possano insorgere tra datori di lavoro e i singoli lavoratori.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 80 - Cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo nei seguenti casi:
a) per dimissioni del dipendente;
b) per mancato superamento del periodo di prova;
c) d'ufficio, senza bisogno di preavviso, al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, fatto salvo specifico accordo con il dipendente per la prosecuzione del rapporto di lavoro entro i limiti stabiliti dalla Legge;
d) per risoluzione consensuale;
e) per malattia o conseguenze di infortunio, la cui durata abbia superato il periodo stabilito dal presente contratto per la conservazione del posto;
f) per decesso del dipendente;
g) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ai sensi delle leggi n. 604/1966 e 108/1990.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, lett. c), i datori di lavoro, laddove possibile ed in base ai dati anagrafici e contributivi a loro noti, si impegnano a comunicare al dipendente la scadenza dei termini per il raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e gli effetti che ne derivano sulla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 81 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
1. Il recesso dal rapporto di lavoro deve essere comunicato per iscritto.
2. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori non in prova previsti al precedente art. 80, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo articolo e dell'ipotesi di giusta causa, i termini di preavviso sono così fissati:
a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità fino a cinque anni compiuti;
b) 3 mesi per i dipendenti oltre i 5 anni di servizio fino a dieci compiuti;
c) 4 mesi per i dipendenti che hanno superato i dieci anni di servizio.
Ai fini del computo dei predetti termini si tiene conto anche del servizio prestato alle dipendenze dell'Ente CONI.
3. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.
4. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal giorno 16 di ciascun mese.
5. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione individuale per il periodo di mancato preavviso.
6. Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto da esso dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non lavorato.
7. È facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte senza effettuazione, né compensazione con indennità sostitutiva, totale o parziale del periodo di preavviso.
8. In caso di morte del lavoratore l'indennità è corrisposta in base a quanto previsto dall'art. 2122 cod. civ.
Art. 82 - Disposizioni transitorie e finali
1. Restano a carico della CONI Servizi l'onere derivante dall'eventuale riconoscimento della categoria rivendicata dal dipendente in forza delle osservazioni formulate dallo stesso in occasione dell'attribuzione del profilo professionale in applicazione dell'accordo del 7 giugno 2007 e, congiuntamente all'onere, la procedura di verifica delle citate osservazioni.
2. Nel caso in cui tale riconoscimento comporti, come è nel caso della categoria Quadri, l'attribuzione di una funzione che può trovare limiti nella consistenza organica per effetto di specifico dimensionamento organizzativo, al lavoratore interessato, comunque, è attribuita la categoria corrispondente e qualora tale lavoratore non fosse collocabile in altra Federazione Sportiva Nazionale o nell'ambito delia CONI Servizi, resta inquadrato, ed utilizzato, anche in soprannumero.
1. Qualora, per effetto di provvedimenti legislativi, si verificassero mutamenti nella natura giuridica di CONI Servizi, le Parti si incontreranno al fine di adeguare il contenuto dei diversi istituti contrattuali facendo in ogni caso salvo ed impregiudicato, con riferimento alle previsioni dell'art. 30, il diritto del dipendente a ripristinare la situazione contrattuale preesistente.
1. Ai fini della verifica e della valorizzazione della qualificazione e dell'esperienza professionale maturate ed espresse dal personale inquadrato nel parametro retributivo apicale delle categorie contrattuali A, B e C, le parti concordano di avviare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, uno specifico tavolo tecnico che, definiti i periodi di permanenza nel predetto inquadramento da considerare quali elementi di criticità per l'accesso a percorsi di carriera e a progressioni tra le aree contrattuali, individui specifiche proposte di soluzione da sottoporre ai soggetti firmatari del presente CCNL al fine di addivenire, in occasione del successivo rinnovo del CCNL medesimo, ad una risoluzione definitiva della problematica.
2. Nelle more dell'avvio del predetto tavolo tecnico al personale in servizio al 1 gennaio 2017 che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2017, i requisiti di seguito riportati verrà erogato, con le competenze del mese di gennaio 2017 o del mese successivo al raggiungimento del relativo requisito, a titolo di una tantum, l'importo lordo di seguito indicato.
Categoria | Parametro Retributivo | Anzianità nella categoria | Anzianità nel parametro | Importo una tantum |
A | A4 | 8 | 4 | € 700,00 |
B | B4 | 10 | 5 | € 850,00 |
C | C4 | 12 | 6 | € 1.000,00 |
3. Ai fini della valorizzazione della qualificazione e dell'esperienza professionale maturate ed espresse dal personale inquadrato nella categoria dei quadri con decorrenza 8 giugno 2007 verrà erogato, con le competenze del mese di gennaio 2017, a titolo di una tantum, l'importo lordo di seguito indicato.
Categoria | Livello | Anzianità nella categoria | Importo una tantum |
Q | Q1 | dall'8/6/2007 | € 1.150,00 |
Q Super | € 1.300,00 |
Verbale di stipula
[___]
Art. 1 - Lavoro in presenza
1. La progressiva ripresa delle attività produttive dovrà essere caratterizzata, fino al 15 ottobre 2020 e, in ogni caso, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, dall'imprescindibile osservanza delle misure di sicurezza adottate e dovrà essere avviata nel rispetto delle previsioni di Legge, dei protocolli sottoscritti dalle parti e dei piani di sicurezza che ogni datore di lavoro ha adottato in conformità al Protocollo di settore sottoscritto il 12 maggio 2020.
2. Il ricorso al lavoro in presenza potrà essere progressivamente incrementato in relazione alla ripartenza delle attività, a condizione che i principi di sicurezza e, in particolare, il distanziamento negli uffici e nelle aree comuni siano sempre garantiti. In questo senso quindi, la percentuale dei lavoratori in presenza definita da ogni organizzazione nel rispetto di tali vincoli dovrà essere integrata con il ricorso al lavoro agile che costituisce, rispetto agli altri istituti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente accordo, lo strumento prioritario.
3. Il ricorso al lavoro agile sarà gestito in percentuale e anche a rotazione in coerenza con le diverse esigenze di ogni organizzazione, nell'ambito del dialogo tra le parti, sulla base dei differenti livelli di automazione ed efficienza dei processi e delle attività operative effettuabili da remoto.
Art. 2 - Lavoro agile e altri istituti contrattuali
1. La normalizzazione delle attività, da garantire anche attraverso una graduale maggiore presenza del personale in sede, dovrà comunque tenere conto delle seguenti condizioni di stato:
- dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse;
- lavoratori per i quali il medico competente, in ragione della loro fragilità, ne disponga o consigli l'adozione;
Le suddette categorie di dipendenti hanno il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che le relative attività si prestino ad essere svolte da remoto.
2. Analogo diritto è garantito ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto Legge 8 settembre n. 111, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
3. I datori di lavoro valuteranno la possibilità di disporre prestazioni di lavoro in modalità agile, in presenza delle condizioni previste dall'art. 1 comma 3, anche per i dipendenti che non versino nelle condizioni individuate ai precedenti commi 1 e 2, dando priorità ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e successivamente a coloro che:
a) siano in situazioni di rischio per la propria salute o dei propri familiari conviventi in relazione a preesistenti condizioni patologiche, tali da rendere inopportuna, per i conseguenti rischi di una possibile esposizione al contagio, la presenza del dipendente medesimo presso la sede di lavoro.
b) abbiano concluso, entro i tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente accordo, il congedo di maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
4. I datori di lavoro valuteranno altresì le possibili criticità per i lavoratori, derivanti dall'avvio ancora parziale delle attività scolastiche e da situazioni oggettivamente critiche nell'utilizzo dei mezzi pubblici, in relazione a distanze significative e ai possibili disagi ad esse connesse.
5. Il datore di lavoro provvederà a comunicare formalmente al dipendente i motivi che hanno determinato il mancato ricorso al lavoro agile, in presenza delle condizioni previste ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4; in ogni caso tutti i dipendenti la cui attività, per sua natura, richieda una prestazione lavorativa che vada resa in presenza, dovranno essere messi in pari condizione di accedere agli altri strumenti previsti dal presente accordo, ove non ricorrano le condizioni per il rientro in sede, in considerazione dei prioritari vincoli di sicurezza e di contenimento delle presenze negli spazi di lavoro.
6. La prestazione in modalità agile, in aggiunta a quanto definito nell'art. 1 comma 3, potrà essere valorizzata anche per l'attivazione di formazione a distanza per tutti i dipendenti, con particolare riferimento per coloro che, sia pure identificati come fragili, svolgano attività che non si prestino ad essere eseguite da remoto.
7. Le Parti confermano che, al termine della situazione di emergenza sarà definita, attraverso uno specifico tavolo negoziale o in sede di rinnovo del CCNL, la disciplina strutturale del lavoro agile con riferimento a tutti gli istituti normativi ed economici, ivi compresi quelli che possono essere riconosciuti in ragione della continuità della prestazione, sia essa resa o meno entro precisi vincoli di orario. In tal senso si impegnano ad avviare il confronto entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo.
8. Ai dipendenti che non potranno erogare la prestazione in modalità agile o per i quali non sussistano le condizioni organizzative e operative per la sua efficace applicabilità, continueranno ad applicarsi le disposizioni di Legge e di contratto, con le eventuali modifiche previste dal presente accordo.
9. Al dipendente obbligato a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva si applica quanto previsto dall'art. 26 del decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Ai fini del calcolo delle competenze spettanti a titolo di Premio aziendale di risultato le relative giornate saranno considerate quale presenza.
10. In deroga al limite previsto dall'art. 49 del vigente CCNL e indipendentemente dalla preventiva provvista, l'istituto della banca delle ore può essere riconosciuto nella misura massima di 108 ore, montante da intendersi come limite massimo di debito e ripristinabile per effetto di relativo recupero, qualora utilizzato per garantire le finalità previste dal presente accordo. Resta fermo il recupero della retribuzione non dovuta nel caso in cui il dipendente non provveda a rendere le dovute prestazioni entro il 30 giugno 2021.
11. I tre giorni di permesso retribuiti per gravi e particolari motivi personali di cui all'art. 37, comma 1, del vigente CCNL, sono riconosciuti anche in caso di assenze dal lavoro motivate dal dipendente per esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il datore di lavoro valuterà la possibile concessione di ulteriori giorni di permesso, esclusivamente nei casi in cui il dipendente abbia esaurito tutti gli strumenti previsti dal presente accordo, ivi comprese le ferie dell'anno in corso, che restano comunque disciplinate dalle norme di Legge e dai vigenti CCNL.
12. In deroga al limite disposto dall'art. 38, comma 1, del vigente CCNL, i permessi brevi possono essere fruiti nel corso dell'anno e possono essere utilizzati fino a copertura dell'intero orario giornaliero previsto.
13. Il ricorso al lavoro a turni di cui al Paragrafo D (lavoro a turni) dell'art. 45 del vigente CCNL può essere attivato, oltre che per le esigenze organizzative e funzionali del datore di lavoro, anche su richiesta del dipendente interessato, purché finalizzato e compatibile con le esigenze perseguite dal presente accordo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti e dai relativi protocolli.
14. Le disposizioni concernenti i limiti e la durata delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previsti dai commi 3 e seguenti dell'art. 43 del vigente CCNL, possono essere diversamente definiti dalle parti interessate nel caso in cui la richiesta del dipendente sia motivata dalle esigenze riferibili al presente accordo.
15. Gli accordi individuali di telelavoro vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo possono essere rimodulati, d'intesa tra le parti interessate, al fine della temporanea sospensione dell'obbligo di rientro presso la sede di lavoro.
16. Per le finalità perseguite dal presente accordo è favorita, in conformità delle previsioni di Legge e del Protocollo del 24 aprile 2020, la fruizione delle ferie dei congedi e dei riposi compensativi maturati.
17. A seguito di espressa richiesta del dipendente interessato possono essere sospesi i termini previsti dall'art. 21 del vigente CCNL per il periodo di prova. Analoga sospensione potrà essere richiesta per i termini previsti per i procedimenti disciplinari già avviati alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art. 3 - Modifica ai regimi di orario
1. Nell'ambito delle disposizioni che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare per evitare possibili aggregazioni e assicurare il distanziamento sociale nella fase di ingresso dei dipendenti sul posto di lavoro, potranno essere organizzate modalità scaglionate di accesso, per fasce che garantiscano idonei flussi di sicurezza e che tengano conto delle particolari esigenze dei dipendenti legate a vincoli familiari e logistici e delle varie tipologie di attività. Le esigenze che impongono l'individuazione di modalità scaglionate di accesso saranno oggetto di verifica da parte del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 12 maggio 2020.
2. Per garantire le medesime finalità di cui al comma 1) la flessibilità in entrata prevista dal vigente CCNL è anticipata di 15 minuti e prolungata di ulteriori 90 minuti.
Art. 4 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
2. I datori di lavoro potranno concordare con i diretti interessati specifiche ed ulteriori misure individuate tra le parti, ferma restando la loro conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di contratto.
3. Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo, anche in conseguenza della eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti, aventi le medesime finalità, che dovessero essere adottati dalle competenti autorità, valutando la possibilità di rideterminarne i contenuti. Ferme restando le competenze del Comitato paritetico previsto dall'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore del 12 maggio 2020: detto monitoraggio si estende anche alla verifica degli effetti che scaturiscono dal suddetto Protocollo.
4. Le parti convengono che tutte le disposizioni e misure previste dal presente accordo non costituiscono un impegno per futuri nuovi accordi, essendo motivate e definite dalle particolari esigenze organizzative e gestionali che derivano dai vincoli di sicurezza necessari per fronteggiare la situazione di emergenza COVID-19. Le disposizioni del presente accordo debbono ritenersi, comunque, integrate e/o modificate da eventuali interventi normativi che dovessero ridefinire i soggetti e/o le misure già adottate da precedenti disposizioni di Legge. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità degli istituti previsti nel presente accordo qualora siano più favorevoli rispetto alle nuove disposizioni di Legge.
5. Ferma restando la possibilità di concordare la cessazione anticipata degli effetti del presente accordo in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti anche prima della data di scadenza, lo stesso avrà durata fino al 15 ottobre 2020. In caso di proroga dell'emergenza disposta dalle autorità competenti esso si intenderà valido per ulteriori 15 giorni, termine entro il quale le Parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo accordo o a confermare quello vigente. Le risultanze della sua applicazione saranno oggetto di apposito incontro tra le parti firmatarie al fine di procedere ad una specifica verifica sulla possibilità di esportarne i relativi contenuti nel prossimo CCNL, adattandolo alle diverse esigenze che saranno eventualmente individuate.
6. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in fonnato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Verbale di stipula
[___]
Art. 1- Lavoro in presenza e lavoro agile
1. Lo svolgimento delle attività produttive dovrà essere caratterizzato fino al 31 gennaio 2021 e, in ogni caso, sino al termine dell'emergenza epidemiologica, dall'inderogabile osservanza delle misure di sicurezza stabilite dalle norme di Legge vigenti, dalle disposizioni emanate dal Governo e dal Ministero della Salute, dai protocolli sottoscritti dalle parti e dai piani di sicurezza che ogni datore di lavoro ha adottato in conformità al decreto legislativo n. 81/2008 e al Protocollo di settore sottoscritto il 12 maggio 2020.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, c. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, nonché dal punto 8 del Protocollo di regolamentazione condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 ed espressamente richiamato dal medesimo DPCM, i datori di lavoro, favoriscono il massimo utilizzo dello smart working, cui si farà ricorso, nell'ambito del dialogo tra le parti, per tutte le attività che possono essere svolte da remoto. Il lavoro agile costituisce, anche rispetto agli altri istituti previsti dal presente accordo, lo strumento prioritario di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19.
3. Il ricorso al lavoro in presenza dovrà essere, pertanto, contenuto ed adottato, garantendo parità di condizioni ai lavoratori chiamati allo svolgimento delle relative prestazioni, per le sole attività indifferibili e che richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.
4. Hanno diritto, in ogni caso, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:
- dipendenti disabili che si trovano nella condizione di cui all'articolo 3, comma 3 Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con la medesima disabilità accertata ai sensi della predetta normativa nonché, fino al 30 giugno 2021, i lavoratori che abbiano un figlio in condizioni di disabilità grave;
- lavoratori immunodepressi o il cui nucleo familiare ricomprenda una persona immunodepressa;
- lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa;
- lavoratori in situazioni di rischio per la propria salute o dei propri familiari conviventi in relazione a preesistenti condizioni patologiche, tali da rendere inopportuna, per i conseguenti rischi di una possibile esposizione al contagio, la presenza del dipendente medesimo presso la sede di lavoro;
- lavoratori il cui nucleo familiare ricomprenda figli minori di 16 anni, nei seguenti casi:
a) sospensione, contingentamento, riduzione o parziale avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi per l'infanzia;
b) applicazione delle misure di cui all'art. 21 bis del decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre n. 126, come modificato dal decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137;
c) adozione di forme flessibili dell'organizzazione dell'attività didattica di cui all'art. 1, c. 9, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;
- lavoratori per i quali il medico competente, in ragione della loro fragilità, ne disponga o consigli l'accesso;
- lavoratrici che abbiano concluso entro i tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente accordo, il congedo di maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici il cui utilizzo, in ragione delle distanze, degli orari di partenza/transito e tempi di percorrenza, della combinazione di più vettori o del livello di capienza, è sconsigliato, anche per tutelare altre categorie di lavoratori (ad esempio personale sanitario o della sicurezza) il cui utilizzo deve considerarsi maggiormente necessitato e prioritario;
- dipendenti impossibilitati a raggiungere la sede di lavoro a seguito dell'emanazione di provvedimenti, anche di carattere locale, che inibiscano la mobilità;
- dipendenti adibiti ad attività che, a seguito dell'emanazione di provvedimenti, anche di carattere locale, siano sospese o comunque non consentite e per i quali sarà adottata almeno una delle misure di cui al successivo comma 5.
5. La prestazione resa in modalità agile dai lavoratori ricadenti nelle categorie indicate al comma 4 del presente articolo sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di percorsi di formazione a distanza, ovvero attraverso l'assegnazione di attività progettuali specificatamente individuate ovvero anche concordando l'adibizione temporanea a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria contrattuale di inquadramento, senza alcun pregiudizio ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
6. Le parti stabiliscono che, entro il 15 novembre 2020, sarà aperto uno specifico tavolo negoziale volto alla definizione della disciplina strutturale del lavoro agile, con riferimento a tutti gli istituti normativi ed economici, ivi compresi quelli che possono essere riconosciuti in ragione della continuità della prestazione, sia essa resa o meno entro precisi vincoli di orario.
Art. 2 - Altri istituti contrattuali
1. Ai dipendenti che non riterranno di avvalersi del lavoro agile o per i quali, salvo quanto previsto dall'art.1 commi 4, 5 e 6 del presente accordo, non sussistano le condizioni organizzative e operative per la sua applicabilità, continueranno ad applicarsi le disposizioni di Legge e di contratto, con le eventuali modifiche previste dal presente accordo.
2. Al dipendente obbligato alle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva si applica quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020. Ai fini del calcolo delle competenze spettanti a titolo di premio aziendale di risultato le relative giornate saranno considerate alla stregua della presenza effettiva.
3. In deroga al limite previsto dall'art. 49 del vigente CCNL e indipendentemente dalla preventiva provvista, l'istituto della banca delle ore può essere riconosciuto nella misura massima di 108 ore, montante da intendersi come limite massimo di debito e ripristinabile per effetto di relativo recupero, qualora utilizzato per garantire le finalità previste dal presente accordo. Resta fermo il recupero della retribuzione non dovuta nel caso in cui il dipendente non provveda a rendere le dovute prestazioni entro il 30 giugno 2021.
4. I tre giorni di permesso retribuiti per gravi e particolari motivi personali di cui all'art. 37, comma 1, del vigente CCNL, sono riconosciuti anche in caso di assenze dal lavoro motivate dal dipendente per esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il datore di lavoro valuterà la possibile concessione di ulteriori giorni di permesso, esclusivamente nei casi in cui il dipendente abbia esaurito tutti gli strumenti normativi previsti dal presente accordo, ivi comprese le ferie dell'anno in corso, che restano comunque disciplinate dalle norme di Legge e dal vigente CCNL.
5. In deroga al limite disposto dall'art. 38, comma 1, del vigente CCNL, i permessi brevi possono essere fruiti nel corso dell'anno e possono essere utilizzati fino a copertura dell'intero orario giornaliero previsto.
6. Il ricorso al lavoro a turni di cui al Paragrafo D (lavoro a turni) dell'art. 45 del vigente CCNL può essere attivato, oltre che per le esigenze organizzative e funzionali del datore di lavoro, anche su richiesta del dipendente interessato, purché finalizzato e compatibile con le esigenze perseguite dal presente accordo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti e dai relativi protocolli.
7. Le disposizioni concernenti i limiti e la durata delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previsti dai commi 3 e seguenti dell'art. 43 del vigente CCNL, possono essere diversamente definiti dalle parti interessate nel caso in cui la richiesta del dipendente sia motivata dalle esigenze riferibili al presente accordo;
8. Per le finalità perseguite dal presente accordo è favorita, in conformità alle previsioni di Legge e al predetto Protocollo del 24 aprile 2020, la fruizione delle ferie, dei congedi e dei riposi compensativi maturati.
9. A seguito di espressa richiesta del dipendente interessato possono essere sospesi i termini previsti dall'art. 21 del vigente CCNL per il periodo di prova. Analoga sospensione potrà essere richiesta per i termini previsti per i procedimenti disciplinari già avviati alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art. 3 - Modifica ai regimi di orario
1. Nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge che richiedono di adottare misure finalizzate ad evitare indebite concentrazioni e aggregazioni dei lavoratori e, al contempo, assicurare l'indispensabile distanziamento sociale nella fase di ingresso/uscita dei dipendenti dal posto di lavoro, potranno essere organizzate, in ragione della collocazione delle sedi di lavoro o della loro condivisione tra più datori di lavoro o dimensione, ulteriori modalità scaglionate di entrata per fasce temporali di flessibilità oraria rispetto a quelle previste dal CCNL. Le ragioni che determinano l'adozione delle fasce di scaglionamento saranno oggetto di verifica da parte del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore del 12 maggio 2020.
2. Per garantire le finalità di cui al comma 1, la flessibilità in entrata prevista dal vigente CCNL è anticipata di 15 minuti e prolungata di ulteriori 90 minuti.
Art. 4 - Misure economiche e strumenti di welfare
1. Al fine di dare continuità agli istituti di natura assistenziale e sociale di cui all'art. 72 del vigente CCNL e con l'obiettivo di adottare, in sede di rinnovo contrattuale, un nuovo modello di welfare, fondato su strumenti innovativi e teso al riconoscimento di bisogni ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente previsti, con una specifica sessione negoziale, da avviare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, sarà definito uno specifico accordo per gli anni 2018 e 2019, le cui risorse e modalità di ripartizione fra i diversi istituti saranno determinate conformemente a quanto convenuto con l'accordo per il 2016 e 2017.
2. Al fine di riconoscere l'impegno profuso dai dipendenti per garantire, durante il periodo di emergenza epidemiologica antecedente alla sottoscrizione del presente accordo, un adeguato livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rivolte al mondo dello sport, i datori di lavoro riconosceranno, con la retribuzione del mese di novembre, il premio aziendale di risultato per l'anno 2020 maturato al 31 ottobre 2020 in relazione al numero delle giornate lavorate fino alla predetta data e del coefficiente di inquadramento nell'ambito del sistema di classificazione. Ai fini del calcolo delle competenze non si terrà conto del coefficiente di merito, la cui applicazione sarà effettuata al termine del 2020 secondo le tempistiche necessarie per la compilazione delle schede di valutazione, conformemente a quanto previsto dai vigenti accordi, che qui si intendono integralmente confermati.
3. L'erogazione delle risorse di cui al comma precedente avverrà con tempistiche che consentano il mantenimento di eventuali vantaggi fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. Alla verifica di detti vantaggi provvederà ciascun dipendente, che inoltrerà al proprio datore di lavoro, entro e non oltre il 13 novembre 2020, la richiesta in forma scritta, anche via mail di procrastinare al 2021 la corresponsione delle competenze spettanti. Nel prossimo mese di febbraio saranno conseguentemente liquidate tutte le competenze a titolo di saldo PAR, siano esse ridotte o meno per effetto della anticipazione prevista al comma 2.
4. I datori di lavoro, in considerazione del fatto che la connessione dati rappresenta, alla luce dell'emergenza sanitaria e in prospettiva futura, un bene essenziale che ha un impatto decisivo sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, anche in funzione delle esigenze legate allo svolgimento del lavoro da remoto, alla Didattica a Distanza, alla formazione in modalità e-learning, a un accesso efficace e rapido alle fonti qualificate di informazione e di offerta culturale e di intrattenimento, riconosceranno a tutti i dipendenti che ne faranno richiesta opportunamente documentata, un contributo ai costi per la connessione dati fisso o mobile, pari a 150 Euro complessivi per il periodo Marzo 2020 - Dicembre 2020. Lo stanziamento previsto per le finalità di cui al presente comma è aggiuntivo rispetto alle risorse da stanziare per il finanziamento dei benefici assistenziali e sociali relativi all'anno 2020, che saranno determinate in misura non inferiore a quelle previste per l'anno 2019.
Art. 5 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
2. I datori di lavoro potranno concordare con i diretti interessati specifiche e ulteriori misure individuate tra le parti, ferma restando la loro conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di contratto.
3. Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo, anche in conseguenza della eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti, aventi le medesime finalità, che dovessero essere adottati dalle competenti autorità, valutando la possibilità di rideterminarne i contenuti. Ferme restando le competenze del Comitato paritetico previsto dall'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore del 12 maggio 2020: detto monitoraggio si estende anche alla verifica degli effetti che scaturiscono dal suddetto Protocollo.
4. Le parti convengono che tutte le disposizioni e misure previste dal presente accordo non costituiscono un impegno per futuri nuovi accordi, essendo motivate e definite dalle particolari esigenze organizzative e gestionali che derivano dai vincoli di sicurezza necessari per fronteggiare la situazione di emergenza COVID-19. Le disposizioni del presente accordo debbono ritenersi comunque integrate e/o modificate da eventuali interventi normativi che dovessero ridefinire i soggetti e/o le misure già adottate da precedenti disposizioni di Legge. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità degli istituti previsti nel presente accordo qualora siano più favorevoli rispetto alle nuove disposizioni di Legge.
5. Ferma restando la possibilità di concordare la cessazione anticipata degli effetti del presente accordo in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti anche prima della data di scadenza, lo stesso avrà durata fino al 31 gennaio 2021. In caso di proroga dell'emergenza disposta dalle autorità competenti esso si intenderà valido per ulteriori 15 giorni, termine entro il quale le Parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo accordo o a confermare quello vigente. Le risultanze della sua applicazione saranno oggetto di apposito incontro tra le parti firmatarie al fine di procedere ad una specifica verifica sulla possibilità di esportarne i relativi contenuti nel prossimo CCNL, adattandolo alle diverse esigenze che saranno eventualmente individuate.
6. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o di fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Verbale di stipula
[___]
Art. 1 - Lavoro in presenza
1. La ripresa delle attività produttive dovrà essere caratterizzata, fino al 31 dicembre 2021, dall'imprescindibile osservanza delle misure di sicurezza adottate e dovrà essere attuata nel rispetto delle previsioni di Legge, dei protocolli sottoscritti dalle parti sociali e dei piani di sicurezza che ogni datore di lavoro ha adottato in conformità al Protocollo di settore sottoscritto il 12 maggio 2020.
2. Il lavoro in presenza potrà essere incrementato a condizione che i principi di sicurezza richiamati al precedente comma 1 siano sempre garantiti. In questo senso, quindi, esso dovrà essere comunque alternato in maniera equilibrata con il ricorso al lavoro agile e con gli altri istituti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente accordo.
Art. 2 - Lavoro agile e altri istituti contrattuali
1. Il ricorso al lavoro agile potrà essere gestito anche a rotazione in coerenza con le diverse esigenze di ogni organizzazione, nell'ambito del dialogo tra le parti, sulla base dei differenti livelli di automazione ed efficienza dei processi e delle attività operative effettuabili da remoto. In ogni caso, la normalizzazione delle attività, attraverso un ricorso più elevato al lavoro in presenza, dovrà comunque tenere conto delle seguenti condizioni di stato:
- lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della 1. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della 1. 104/1992;
- lavoratori per i quali il medico competente, in ragione della loro fragilità, ne disponga o consigli l'adozione;
- siano in documentate situazioni di rischio per la salute dei propri familiari conviventi in relazione a preesistenti e certificate condizioni patologiche, tali da rendere inopportuna, su valutazione del medico competente, per i conseguenti rischi di una possibile esposizione al contagio, la presenza del dipendente medesimo presso la sede di lavoro.
Fino al 31 ottobre 2021 le suddette categorie di dipendenti svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a mansioni ricomprese nella medesima categoria contrattuale o lo svolgimento di specifiche attività di formazione. Tali dipendenti potranno formalmente richiedere di rendere la prestazione in presenza: l'eventuale accoglimento resta subordinato alla valutazione e alle prescrizioni del medico competente.
2. I datori di lavoro valuteranno la possibilità di disporre prestazioni di lavoro in modalità agile, in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, anche per i dipendenti che non versino nelle situazioni individuate al precedente comma 1, dando priorità ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e successivamente a coloro che:
a) abbiano concluso, entro i tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente accordo, il congedo di maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) versino nelle condizioni già previste dall'art. 2, comma 1, del decreto Legge n. 30/2021.
3. I datori di lavoro valuteranno altresì possibili situazioni di criticità, debitamente documentate, che possano determinare per il lavoratore oggettive difficoltà di rendere la prestazione in presenza.
4. Il datore di lavoro, qualora formalmente richiesto, provvederà a comunicare al dipendente i motivi che hanno determinato il mancato ricorso al lavoro agile, in presenza delle condizioni previste ai precedenti commi 1, 2 e 3.
5. La prestazione in modalità agile, in aggiunta a quanto definito nell'art. 1, potrà essere valorizzata anche per l'attivazione di formazione a distanza, con particolare riferimento per coloro che, sia pure identificati come fragili, svolgano attività che non si prestino ad essere eseguite da remoto.
6. Le Parti confermano l'impegno a definire, in sede di rinnovo del CCNL o attraverso specifico negoziato, la disciplina strutturale del lavoro agile con riferimento a tutti gli istituti normativi ed economici, ivi compresi quelli che possono essere riconosciuti in ragione della continuità della prestazione, sia essa resa o meno entro precisi vincoli di orario.
7. Ai dipendenti non chiamati a svolgere la prestazione in modalità agile o per i quali non sussistano le condizioni organizzative e operative per la sua efficace applicabilità, continueranno ad applicarsi le disposizioni di Legge e di contratto, con le eventuali modifiche previste dal presente accordo.
8. Al dipendente obbligato a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto Legge n. 18/2020. Ai fini del calcolo delle competenze spettanti a titolo di Premio aziendale di risultato le relative giornate saranno considerate quale presenza.
9. In deroga al limite previsto dall'art. 49 del vigente CCNL e indipendentemente dalla preventiva provvista, Pistituto della banca delle ore può essere riconosciuto nella misura massima di 108 ore, montante da intendersi come limite massimo di debito e ripristinabile per effetto di relativo recupero, qualora utilizzato per garantire le finalità previste dal presente accordo. Resta fermo il recupero della retribuzione non dovuta nel caso in cui il dipendente non provveda a rendere le dovute prestazioni entro il 30 giugno 2022.
10. I tre giorni di permesso retribuiti per gravi e particolari motivi personali di cui all'art. 37, comma 1, del vigente CCNL, sono riconosciuti anche in caso di assenze dal lavoro motivate dal dipendente per esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il datore di lavoro valuterà la possibile concessione di ulteriori giorni di permesso, esclusivamente nei casi in cui il dipendente abbia esaurito tutti gli strumenti previsti dal presente accordo, ivi comprese le ferie dell'anno in corso, che restano comunque disciplinate dalle norme di Legge e dai vigenti CCNL.
11. In deroga al limite disposto dall'art. 38, comma 1, del vigente CCNL, i permessi brevi possono essere fruiti nel corso dell'anno e possono essere utilizzati fino a copertura dell'intero orario giornaliero previsto.
12. Il ricorso al lavoro a turni di cui al Paragrafo D (lavoro a turni) dell'art. 45 del vigente CCNL può essere attivato, oltre che per le esigenze organizzative e funzionali del datore di lavoro, anche su richiesta del dipendente interessato, purché finalizzato e compatibile con le esigenze perseguite dal presente accordo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti e dai relativi protocolli.
13. Le disposizioni concernenti i limiti e la durata delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previsti dai commi 3 e seguenti dell'art. 43 del vigente CCNL, possono essere diversamente definiti dalle parti interessate nel caso in cui la richiesta del dipendente sia motivata dalle esigenze riferibili al presente accordo.
14. Gli accordi individuali di telelavoro vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo possono essere rimodulati, d'intesa tra le parti interessate, al fine della temporanea sospensione dell'obbligo di rientro presso la sede di lavoro.
15. Per le finalità perseguite dal presente accordo è favorita, in conformità delle previsioni di Legge e dei Protocolli sottoscritti dal Governo e dalle parti sociali, la fruizione delle ferie dei congedi e dei riposi compensativi maturati.
16. A seguito di espressa richiesta del dipendente interessato possono essere sospesi i termini previsti dall'art. 21 del vigente CCNL per il periodo di prova. Analoga sospensione potrà essere richiesta per i termini previsti per i procedimenti disciplinari già avviati alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art. 3 - Modifica ai regimi di orario
1. Nell'ambito delle disposizioni che i datori di lavoro sono tenuti a adottare per evitare possibili aggregazioni e assicurare il distanziamento sociale nella fase di ingresso dei dipendenti sul posto di lavoro, potranno essere organizzate modalità scaglionate di accesso, per fasce che garantiscano idonei flussi di sicurezza e che tengano conto delle particolari esigenze dei dipendenti legate a vincoli familiari e logistici e delle varie tipologie di attività. Le esigenze che impongono l'individuazione di modalità scaglionate di accesso saranno oggetto di verifica da parte del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 12 maggio 2020.
2. Per garantire le medesime finalità di cui al comma 1) la flessibilità in entrata prevista dal vigente CCNL è anticipata di 15 minuti e prolungata di ulteriori 90 minuti.
Art. 4 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
2. I datori di lavoro potranno concordare con i diretti interessati specifiche ed ulteriori misure individuate tra le parti, ferma restando la loro conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di contratto.
3. Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo, anche in conseguenza della eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti, aventi le medesime finalità, che dovessero essere adottati dalle competenti autorità, valutando la possibilità di rideterminarne i contenuti. Ferme restando le competenze del Comitato paritetico previsto dall'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore del 12 maggio 2020, detto monitoraggio si estenderà anche alla verifica degli effetti che scaturiscono dal suddetto Protocollo.
4. Le parti convengono che tutte le disposizioni e misure previste dal presente accordo non costituiscono un impegno per futuri nuovi accordi, essendo motivate e definite dalle esigenze organizzative e gestionali che derivano dai vincoli di sicurezza necessari per fronteggiare la situazione epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni del presente accordo debbono ritenersi, comunque, integrate e/o modificate da eventuali interventi normativi che dovessero ridefinire i soggetti e/o le misure già adottate da precedenti disposizioni di Legge. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità degli istituti previsti nel presente accordo qualora siano più favorevoli rispetto alle nuove disposizioni di Legge.
5. Ferma restando la possibilità di concordare la cessazione anticipata degli effetti del presente accordo, in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti, anche prima della data di scadenza, lo stesso avrà durata dal 9 agosto al 31 ottobre 2021. Le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo accordo o a confermare quello vigente qualora venga prorogato o ripristinato lo stato di emergenza o si riscontrino situazioni di rischio non neutralizzabili con il presente accordo. Le risultanze della sua applicazione saranno oggetto di apposito incontro tra le parti firmatarie al fine di procedere ad una specifica verifica sulla possibilità di esportarne i relativi contenuti nella disciplina strutturale del lavoro agile.
6. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Verbale di stipula
[___]
Art. 1 - Lavoro in presenza
1. La ripresa delle attività produttive dovrà continuare ad essere caratterizzata, fino al 31 dicembre 2021, dall'imprescindibile osservanza delle misure di sicurezza adottate e dovrà essere attuata nel rispetto delle previsioni di Legge, dei protocolli sottoscritti dalle parti sociali e dei piani di sicurezza che ogni datore di lavoro ha adottato in conformità al Protocollo di settore sottoscritto il 12 maggio 2020.
2. Il lavoro in presenza, tenuto conto delle prescrizioni di cui al decreto Legge n. 127/2021 e del sistema dei controlli da esso previsti, potrà essere incrementato a condizione che i principi di sicurezza richiamati al precedente comma 1 siano sempre garantiti. In questo senso, quindi, continuerà ad essere comunque alternato in maniera equilibrata con il ricorso al lavoro agile e con gli altri istituti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente accordo.
Art. 2 - Lavoro agile e altri istituti contrattuali
1. Il ricorso al lavoro agile potrà essere gestito anche a rotazione in coerenza con le diverse esigenze di ogni organizzazione, nell'ambito del dialogo tra le parti, sulla base dei differenti livelli di automazione ed efficienza dei processi e delle attività operative effettuabili da remoto. In ogni caso, la normalizzazione delle attività, attraverso un ricorso più elevato al lavoro in presenza, dovrà comunque tenere conto delle seguenti condizioni di stato:
- lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in condizione di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992;
- lavoratori per i quali il medico competente, in ragione della loro fragilità, ne disponga o consigli l'adozione;
- siano in documentate situazioni di rischio per la salute dei propri familiari conviventi in relazione a preesistenti e certificate condizioni patologiche, tali da rendere inopportuna, su valutazione del medico competente, per i conseguenti rischi di una possibile esposizione al contagio, la presenza del dipendente medesimo presso la sede di lavoro.
Fino al 31 dicembre 2021 le suddette categorie di dipendenti svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a mansioni ricomprese nella medesima categoria contrattuale o lo svolgimento di specifiche attività di formazione. Tali dipendenti potranno formalmente richiedere di rendere la prestazione in presenza: l'eventuale accoglimento resta subordinato alla valutazione e alle prescrizioni del medico competente,
2. I datori di lavoro valuteranno la possibilità di disporre prestazioni di lavoro in modalità agile, in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, anche per i dipendenti che non versino nelle situazioni individuate al precedente comma 1, dando priorità ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e successivamente a coloro che:
a) abbiano concluso, entro i tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente accordo, il congedo di maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) versino nelle condizioni già previste dall'art. 2, comma 1, del decreto Legge n. 30/2021.
3. I datori di lavoro valuteranno altresì possibili situazioni di criticità, debitamente documentate, che possano determinare per il lavoratore oggettive difficoltà di rendere la prestazione in presenza.
4. Il datore di lavoro, qualora formalmente richiesto, provvederà a comunicare al dipendente i motivi che hanno determinato il mancato ricorso al lavoro agile, in presenza delle condizioni previste ai precedenti commi 1, 2 e 3.
5. La prestazione in modalità agile, in aggiunta a quanto definito nell'art, 1, potrà essere valorizzata anche per l'attivazione di formazione a distanza, con particolare riferimento per coloro che, sia pure identificati come fragili, svolgano attività che non si prestino ad essere eseguite da remoto.
6. Le Parti confermano l'impegno a definire, in sede di rinnovo del CCNL o attraverso specifico negoziato, la disciplina strutturale del lavoro agile con riferimento a tutti gli istituti normativi ed economici, ivi compresi quelli che possono essere riconosciuti in ragione della continuità della prestazione, sia essa resa o meno entro precisi vincoli di orario.
7. Ai dipendenti non chiamati a svolgere la prestazione in modalità agile o per i quali non sussistano le condizioni organizzative e operative per la sua efficace applicabilità, continueranno ad applicarsi le disposizioni di Legge e di contratto, con le eventuali modifiche previste dal presente accordo.
8. Al dipendente obbligato a misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto Legge n. 18/2020. Ai fini del calcolo delle competenze spettanti a titolo di Premio aziendale di risultato le relative giornate saranno considerate quale presenza.
9. In deroga al limite previsto dall'art. 49 del vigente CCNL e indipendentemente dalla preventiva provvista, l'istituto della banca delle ore può essere riconosciuto nella misura massima di 108 ore, montante da intendersi come limite massimo di debito e ripristinabile per effetto di relativo recupero, qualora utilizzato per garantire le finalità previste dal presente accordo. Resta fermo il recupero della retribuzione non dovuta nel caso in cui il dipendente non provveda a rendere le dovute prestazioni entro il 30 giugno 2022.
10. I tre giorni di permesso retribuiti per gravi e particolari motivi personali di cui all'art, 37, comma 1, del vigente CCNL, sono riconosciuti anche in caso di assenze dal lavoro motivate dal dipendente per esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il datore di lavoro valuterà la possibile concessione di ulteriori giorni di permesso, esclusivamente nei casi in cui il dipendente abbia esaurito tutti gli strumenti previsti dal presente accordo, ivi comprese le ferie dell'anno in corso, che restano comunque disciplinate dalle norme di Legge e dai vigenti CCNL.
11. In deroga al limite disposto dall'art. 38, comma 1, del vigente CCNL, i permessi brevi possono essere fruiti nel corso dell'anno e possono essere utilizzati fino a copertura dell'intero orario giornaliero previsto.
12. Il ricorso al lavoro a turni di cui al Paragrafo D (lavoro a turni) dell'art. 45 del vigente CCNL può essere attivato, oltre che per le esigenze organizzative e funzionali del datore di lavoro, anche su richiesta del dipendente interessato, purché finalizzato e compatibile con le esigenze perseguite dal presente accordo e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti e dai relativi protocolli.
13. Le disposizioni concernenti i limiti e la durata delle trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previsti dai commi 3 e seguenti dell'art. 43 del vigente CCNL, possono essere diversamente definiti dalle parti interessate nel caso in cui la richiesta del dipendente sia motivata dalle esigenze riferibili al presente accordo.
14. Gli accordi individuali di telelavoro vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo possono essere rimodulati, d'intesa tra le parti interessate, al fine della temporanea sospensione dell'obbligo di rientro presso la sede di lavoro.
15. Per le finalità perseguite dal presente accordo è favorita, in conformità delle previsioni di Legge e dei Protocolli sottoscritti dal Governo e dalle parti sociali, la fruizione delle ferie dei congedi e dei riposi compensativi maturati.
16. A seguito di espressa richiesta del dipendente interessato possono essere sospesi i termini previsti dall'art. 21 del vigente CCNL per il periodo di prova. Analoga sospensione potrà essere richiesta per i termini previsti per i procedimenti disciplinari già avviati alla data di sottoscrizione del presente accordo.
Art. 3 - Modifica ai regimi di orario
1. Nell'ambito delle disposizioni che i datori di lavoro sono tenuti a adottare per evitare possibili aggregazioni e assicurare il distanziamento sociale nella fase di ingresso dei dipendenti sul posto di lavoro, potranno essere organizzate modalità scaglionate di accesso, per fasce che garantiscano idonei flussi di sicurezza e che tengano conto delle particolari esigenze dei dipendenti legate a vincoli familiari e logistici e delle varie tipologie di attività. Le esigenze che impongono l'individuazione di modalità scaglionate di accesso saranno oggetto di verifica da parte del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 12 maggio 2020.
2. Per garantire le medesime finalità di cui al comma 1) la flessibilità in entrata prevista dal vigente CCNL è anticipata di 15 minuti e prolungata di ulteriori 90 minuti.
Art. 4 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente accordo sono applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro e con i relativi istituti contrattuali, anche al personale dirigente.
2. I datori di lavoro potranno concordare con i diretti interessati specifiche ed ulteriori misure individuate tra le parti, ferma restando la loro conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di contratto.
3. Le Parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo, anche in conseguenza della eventuale emanazione di ulteriori provvedimenti, aventi le medesime finalità, che dovessero essere adottati dalle competenti autorità, valutando la possibilità di rideterminarne i contenuti anche durante la vigenza dello stesso. Ferme restando le competenze del Comitato paritetico previsto dall'art. 5, comma 8, del Protocollo di settore del 12 maggio 2020, detto monitoraggio si estenderà anche alla verifica degli effetti che scaturiscono dal suddetto Protocollo.
4. Le parti convengono che tutte le disposizioni e misure previste dal presente accordo non costituiscono un impegno per futuri nuovi accordi, essendo motivate e definite dalle esigenze organizzative e gestionali che derivano dai vincoli di sicurezza necessari per fronteggiare la situazione epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni del presente accordo debbono ritenersi, comunque, integrate e/o modificate da eventuali interventi normativi che dovessero ridefinire i soggetti e/o le misure già adottate da precedenti disposizioni di Legge. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità degli istituti previsti nel presente accordo qualora siano più favorevoli rispetto alle nuove disposizioni di Legge.
5. Ferma restando la possibilità di concordare la cessazione anticipata degli effetti del presente accordo, in conseguenza del venir meno dei relativi presupposti, anche prima della data di scadenza, lo stesso avrà durata dal 1º novembre al 31 dicembre 2021. Le parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo accordo o a confermare quello vigente qualora venga prorogato o ripristinato lo stato di emergenza o si riscontrino situazioni di rischio non neutralizzabili con il presente accordo. Le risultanze della sua applicazione saranno oggetto di apposito incontro tra le parti firmatarie al fine di procedere ad una specifica verifica sulla possibilità di esportarne i relativi contenuti nella disciplina strutturale del lavoro agile.
6. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
Art. 81 bis - Norma transitoria - Sequenze contrattuali
1. Al fine di non pregiudicare la sollecita conclusione del negoziato rivolto al rinnovo del presente CCNL, le parti concordano di demandare la disciplina delle seguenti materie ad apposite sequenze contrattuali, da concludersi entro il termine massimo del 30 giugno 2022, e secondo gli indirizzi di seguito indicati:
- nuovo sistema delle relazioni sindacali, fondato su un maggior coinvolgimento partecipativo delle rappresentanze sindacali del personale delle aree alle dinamiche organizzative di Sport e Salute e delle FSN;
- verifica del sistema di classificazione, ivi compreso lo sviluppo delle progressioni all'interno dello stesso, valutandone l'appropriatezza, l'efficacia e la sua eventuale evoluzione, nella prospettiva della possibile adozione, anche attraverso gli interventi di cui ai precedenti artt. 52, comma 4, e 54, comma 2, di modelli maggiormente idonei ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi e a valorizzare le competenze professionali;
- definizione del meccanismo che, alla data di scadenza del presente CCNL, riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo;
- disciplina a regime del lavoro agile, a partire dai contenuti degli accordi già definiti in ambito emergenziale;
- nuovo sistema di valutazione del personale;
- welfare contrattuale, verificando la possibilità di cessione delle ferie tra dipendenti dei diversi datori di lavoro firmatari del presente CCNL;
- possibile individuazione di nuove tipologie di rapporti di lavoro funzionali al nuovo piano industriale di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali (ad es. apprendistato);
- nuova disciplina dei congedi parentali;
- adeguamento dei testi contrattuali alle disposizioni di Legge successive alla stipula dei precedenti CCNL, con possibile revisione degli istituti normativi e normo-economici vigenti che le parti riterranno opportuno rivisitare.
Verbale di stipula
[___]
TENUTO CONTO dell'avviato processo di attuazione della Legge delega n. 89 dell'8 agosto 2019 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione", che ha ridefinito compiti e attribuzioni dei diversi soggetti istituzionalmente operanti nel Comparto.
TENUTO CONTO dei progetti di ristrutturazione organizzativa rivolti al potenziamento dei servizi recentemente avviati, in via sperimentale, a livello territoriale.
CONSIDERATO che a breve la Società provvederà a definire un Piano Industriale relativo al quinquennio 2022-2026.
TENUTO CONTO che il citato Piano consentirà, anche attraverso l'utilizzo delle risorse allo scopo rese disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di realizzare ingenti investimenti in ambito infrastrutturale e genererà profondi mutamenti di carattere organizzativo e funzionale.
CONSIDERATO che nell'immediato futuro la Società e le Federazioni Sportive Nazionali saranno chiamate a mettere in campo tutte le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi che, in particolare sul versante dell'inclusione sociale, saranno indicati, ai sensi della normativa vigente, nel citato Piano Industriale.
RAVVISATA la necessità di avviare una nuova stagione di relazioni sindacali che, puntando sul costante confronto tra le parti, accompagni l'attuale fase di cambiamento concorrendo al miglioramento della produttività delle risorse strumentali e lavorative impiegate, da perseguire anche attraverso investimenti sulle persone e sulla loro professionalità.
La delegazione trattante di parte datoriale e le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente e non dirigente di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali hanno ritenuto necessario l'avvio di un confronto volto alla definizione della seguente intesa programmatica.
Obiettivo della presente intesa è quello di coniugare le fasi di attuazione del Piano Industriale 2022-2026 con un progetto di valorizzazione delle professionalità operanti nel comparto, attraverso:
1. Il rinnovo, entro la fine dell'anno in corso, di tutti i contratti collettivi nazionali scaduti e l'estensione di un anno dell'arco temporale di vigenza dei contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2018-2020, in modo da aprire, a partire dall'anno 2022, una nuova stagione contrattuale e negoziale.
2. Il rinvio ad apposite sequenze contrattuali, da avviare entro il mese di gennaio 2022 e concludere entro il 30 giugno 2022 con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL 2018-2021, secondo gli indirizzi definiti nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al quadriennio 2018-2021, della disciplina di tutti gli istituti normativi e normo-economici espressamente richiamati dai rinnovati CCNL, il cui approfondito esame nell'attuale fase pregiudicherebbe la sollecita conclusione dei negoziati rivolti al rinnovo dei citati contratti collettivi già scaduti, nonché delle materie indicate ai punti successivi.
3. La revisione ed il potenziamento dei vigenti sistemi di relazioni sindacali in modo da elevare il coinvolgimento partecipativo del personale dirigente e non dirigente operante alle dipendenze di Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali e rafforzare la coesione interna.
4. L'istituzione di un osservatorio a composizione paritetica regolamentato, cui affidare il mandato di effettuare il monitoraggio delle innovazioni introdotte con i contratti collettivi nazionali di lavoro e il compito di avanzare alle parti negoziali della contrattazione collettiva eventuali proposte migliorative e di correzione che dovessero ravvisarsi come necessarie.
5. L'introduzione, per via negoziale, tenendo conto del contenuto delle intese sottoscritte nel corso della fase emergenziale e di quanto stabilito nel Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato del 7 dicembre 2021, di una disciplina strutturale del lavoro agile quale strumento utile a favorire l'innovazione e una migliore conciliazione dei tempi di vita.
6. La possibile individuazione di nuove tipologie di rapporti di lavoro, con particolare riferimento all'apprendistato, funzionali al nuovo piano industriale della Società e alle dinamiche organizzative delle Federazioni.
7. L'adeguamento dei testi contrattuali alle disposizioni di Legge emanate successivamente alla data di sottoscrizione dei previgenti CCNL, nonché la revisione degli istituti normativi e normo-economici vigenti che le parti riterranno opportuno rivisitare.
Verbale di accordo 23/12/2021 (in materia di COVID-19)
Verbale di stipula
[___]
Le parti
tenuto conto del protrarsi delle esigenze di sicurezza legate all'attuale contesto epidemiologico da COVID-19 e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge approvato in data 14 dicembre dal Consiglio dei Ministri, che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022,
hanno convenuto quanto segue
L'accordo sindacale sottoscritto il 28 ottobre 2021, viene prorogato fino al 31 marzo 2022 a condizione dell'entrata in vigore del Decreto che confermi la proroga dello stato emergenza nazionale, le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022, e mantenga la procedura semplificata con riferimento alla prestazione lavorativa in modalità agile.
Verbale di stipula
[___]
Art. 1 - Definizione
1. Il lavoro agile, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge n. 18/2017, rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione stabilita mediante accordo tra le parti, resa in parte nei locali aziendali ed in parte all'esterno dell'azienda, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
2. Esso è soggetto ai vincoli di orario e luoghi di lavoro di seguito indicati al solo fine di garantire l'efficacia delle prestazioni rese e l'imprescindibile rispetto delle condizioni di sicurezza del lavoratore ed è, in ogni caso, vincolato ai limiti previsti dalla Legge in materia di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale di lavoro.
Art. 2 - Destinatari
1. Considerato che le prestazioni di lavoro in modalità agile possono essere rese, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, il datore di lavoro individua, in ragione delle proprie esigenze organizzative e funzionali, le attività che si prestano ad essere eseguite in tale forma.
2. L'individuazione delle predette attività avviene attraverso apposite ricognizioni effettuate dal datore di lavoro dirette a verificare la natura e le caratteristiche dei processi di lavoro, il loro grado di digitalizzazione, le competenze del personale necessarie, le esigenze di tutela della sicurezza delle informazioni e dei dati e la valutabilità dei risultati conseguiti. L'esito di dette ricognizioni effettuate dai datori di lavoro sarà oggetto, in sede di prima applicazione, di specifico esame con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, da effettuarsi entro il 10 luglio 2022.
3. Il personale che opera in modalità agile è individuato su base volontaria tra i dipendenti a tempo pieno o parziale nell'ambito delle attività definite dal datore di lavoro, dando priorità, in ogni caso:
a) alle lavoratrici che abbiano concluso, entro i tre anni precedenti la data di entrata in vigore del presente accordo, il congedo di maternità previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare figli che versino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
4. Successivamente, o in assenza delle situazioni di cui al comma precedente, il datore di lavoro valuterà le situazioni relative ai dipendenti che:
a) versino nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona che versi in tali condizioni;
b) siano affetti da gravi patologie, adeguatamente certificate, che comportino ridotta capacità lavorativa in presenza valutata dal medico competente;
c) siano genitori di figli minori di anni 14, a condizione che l'altro genitore non ne usufruisca.
5. L'ulteriore individuazione dei dipendenti terrà conto dell'esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento e discriminazioni di genere.
Art. 3 - Attivazione e recesso
1. A seguito delle analisi effettuate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, il lavoro agile verrà attivato a domanda del dipendente, eventualmente corredata dalla documentazione atta a comprovare le eventuali situazioni indicate al precedente art. 2, e conseguente valutazione del datore di lavoro.
2. L'accordo individuale è stipulato tra le parti in forma scritta e dovrà contenere, in conformità con il presente accordo e secondo lo schema negoziale allegato in calce, la durata, la disciplina dell'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo e le misure dirette ad assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. Apposito richiamo dovrà essere fatto, altresì, alle norme in materia di salute e sicurezza, agli obblighi connessi al trattamento dei dati personali e al codice disciplinare, con specifico riferimento agli specifici obblighi individuati nel presente accordo.
3. Il recesso dal contratto individuale potrà avvenire per giustificato motivo, senza preavviso. In caso di lavoratori disabili ai sensi dell'art. 1 della 1. 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione di percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita a di cura del lavoratore.
Art. 4 - Modalità e svolgimento
1. La prestazione in modalità agile potrà essere resa, di norma, fino ad un massimo di 8 giornate al mese, che se non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi. La pianificazione delle giornate sarà concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative, garantendo halternanza con il lavoro in presenza, anche fra più addetti alle medesime attività o progetti che fossero impegnati in forma agile.
2. La collocazione della prestazione, che dovrà rispettare i limiti della durata massima dell'orario giornaliero e settimanale e non è riconducibile all'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro osservato per le attività svolte presso la sede aziendale, è individuata dal dipendente, nel rispetto delle direttive impartite e delle attività assegnate e ferma restando la garanzia di un'efficace interazione con la struttura di appartenenza e di un efficace svolgimento della prestazione. A tal fine l'accordo individuale dovrà definire la fascia di contattabilità durante l'arco della giornata di lavoro agile, non superiore all'orario osservato per il lavoro in presenza, e la fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare la prestazione.
3. Al fine di assicurare la tutela della salute e quale periodo di inoperatività, l'individuazione dell'ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non potrà riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7 e successiva alle ore 21, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all'organizzazione o a terzi. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 66/2003, il dipendente integrerà detto periodo osservando il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La fascia di contattabilità viene definita nell'accordo individuale. Essa non potrà ricomprendere l'orario tra le 12,45 e le 14,30, o orario di analoga durata diversamente fissato tra le parti. Negli orari diversi da quelli compresi nella fascia di contattabilità, il dipendente potrà astenersi dal contattare i colleghi, dal rispondere a e-mail, telefonate e messaggi, ad accedere o connettersi al sistema informativo aziendale senza conseguenze di natura disciplinare o retributiva.
4. Il dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio responsabile eventuali assenze dalla postazione lavorativa durante le fasce di contattabilità, anche temporanee, secondo le modalità più certe e tempestive, avendo cura, in ogni caso, di giustificare l'assenza ai sensi di Legge e di contratto.
Art. 5 - Luogo della prestazione
1. Il luogo prescelto dovrà assicurare la stabilità e continuità della connessione e sarà individuato dal dipendente in relazione alle attività che dovrà svolgere, tenendo conto anche dell'eventuale grado di riservatezza dei dati trattati e della rispondenza ai requisiti di idoneità e di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici legati all'uso degli strumenti tecnologici. Nell'individuare il luogo delle prestazioni si dovrà tener conto anche della possibile necessità di dover fare pronto rientro, in tempi concordati in relazione al grado dell'urgenza e, in ogni caso, entro le 24 ore successive, presso la sede di lavoro.
2. I luoghi individuati costituiscono sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 23 della Legge n. 81/2017. Essi sono definiti nell'accordo individuale e possono essere identificati nei proprio domicilio, residenza o sede temporanea, la cui indicazione dovrà essere preventivamente comunicata al datore di lavoro e non possono consistere in luoghi aperti, pubblici o aperti al pubblico.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta ima variazione della sede di lavoro assegnata e, di conseguenza, non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta.
Art. 6 - Strumenti di lavoro e doveri di riservatezza
1. Fatti salvi diversi accordi, per lo svolgimento delle attività richieste al lavoratore agile il datore di lavoro fornirà, di norma, tutta la strumentazione tecnologica, garantendone la conformità alle normative vigenti e assicurandone il buon funzionamento e la necessaria manutenzione.
2. Il dipendente è tenuto a utilizzare la dotazione fornita dal datore di lavoro esclusivamente per l'esercizio dell'attività lavorativa e nel rispetto delle istruzioni impartite. Egli è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo delle dotazioni informatiche fornitegli. Egli è tenuto a custodire ed utilizzare la strumentazione fornita con diligenza e in conformità alla normativa in materia, astenendosi da qualsiasi uso improprio. In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il dipendente ne dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la risoluzione del problema. Qualora quest'ultimo persista, saranno concordate le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso 1 'eventuale spostamento presso un'altra sede/luogo di lavoro o il rientro in quella di appartenenza.
3. Il dipendente è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo del datore di lavoro.
Art. 7 - Trattamento economico e normativo
1. Lo svolgimento delle attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto. Ai dipendenti è riconosciuto il medesimo trattamento economico e normativo garantito ai lavoratori che prestino la propria attività nelle sedi aziendali, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo. Essi non possono subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e delle progressioni di carriera, nonché nel riconoscimento del diritto alla partecipazione alle attività di formazione e dei diritti e delle libertà sindacali.
2. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è prevista l'attribuzione del buono pasto, non è consentito rinvio in trasferta e non sono confìgurabili turnazioni, prestazioni straordinarie, notturne o festive ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. I permessi brevi di cui all'art. 38 possono essere fruiti nel periodo per il quale è prevista la contattaci ità; il relativo recupero potrà avvenire solo nelle giornate in cui l'attività lavorativa è effettuata in presenza.
3. Le attività effettuate in modalità dì lavoro agile concorrono comunque al raggiungimento degli obiettivi collegati alle erogazioni dei compensi incentivanti la produttività e non soggiacciono a differenti sistemi di valutazione delle prestazioni.
Art. 8 - Sicurezza
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tal fine adempie a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale il dipendente dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa prevista dall'art. 22, comma 1, della 1. 81/2017. L'informativa sarà comunque inviata alla casella di posta elettronica del dipendente.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione alPesterno dei locali aziendali. Egli ha diritto alle coperture assicurative ai sensi dell'art. 23 della 1. 81/2017.
Art. 9 - Formazione
1. Il datore di lavoro assicura al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile una formazione sufficiente e adeguata, integrativa di quella già statuita dal decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza.
2. Il lavoratore agile partecipa alle iniziative di formazione organizzate dal datore di lavoro in condizioni di parità rispetto agli altri dipendenti, eventualmente anche in modalità e learning, e può essere destinatario di specifiche iniziative finalizzate all*utilizzo degli strumenti tecnologici ovvero all'apprendimento o al rafforzamento delle competenze richieste per le attività alle quali è adibito. Ricorrendone i presupposti, le competenze acquisite potranno essere oggetto di specifica certificazione.
Art. 10 - Norme disciplinari
1. Il lavoratore agile resta soggetto alle disposizioni del vigente CCNL relative agli obblighi del personale, i cui contenuti si intendono integrati dalle previsioni del presente accordo e dagli accordi individuali, alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari previsti dal CCNL, per i quali si applica integralmente quanto previsto dal vigente CCNL.
Art. 11 - Monitoraggio e scadenza
1. Il presente accordo sarà oggetto di monitoraggio e verifica trimestrali al fine del possibile adeguamento dei relativi contenuti agli obiettivi che lo stesso persegue, ivi incluso il monitoraggio degli eventuali risparmi di gestione derivanti dall'utilizzo di tale istituto.
2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2022 e non è suscettibile di proroga tacita. Le parti si impegnano ad incontrarsi, prima della scadenza, in presenza di eventuali disposizioni di Legge, nel frattempo intervenute, che richiedano la modifica o l'integrazione di quanto disposto con il presente atto. Resta fermo, comunque, il reciproco impegno a negoziare, entro i 15 giorni antecedenti alla scadenza, l'eventuale rinnovo, comprensivo di possibili modifiche anche in relazione a eventuali interventi normativi.
3. Tenuto conto della necessità di disporre di tempi certi e definiti per le ricognizioni di cui al precedente art. 2, comma 2, e delle conseguenti predisposizioni e sottoscrizioni degli accordi individuali, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e per tutta la vigenza dell'alt. 90, commi 3 e 4, del d.l, 34/2020, i datori di lavoro potranno disporre il lavoro agile, in accordo con il dipendente e fino alla data consentita dalle vigenti disposizioni di Legge, anche nella modalità semplificata prevista dal predetto decreto garantendo, in ogni caso, l'osservanza di quanto previsto dal presente accordo.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo, si applica quanto previsto dal CCNL del personale non dirigente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e dalla normativa vigente.
5. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Allegato 1 - Accordo di Lavoro Agile
Oggi, _________________, in ________________
Tra
Sport e Salute/FSN _____________________
e
Il Sig./Sig.ra __________ , CF____________, matricola____________
(di seguito indicati come "Le Parti")
Premesso che:
a) tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno/parziale
b) in data______________è stato sottoscritto un Accordo Sindacale di Lavoro Agile;
c) il dipendente ha manifestato la propria volontà di lavorare in modalità agile;
d) le Parti hanno consensualmente determinato che, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere, il dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile secondo quanto previsto dal sopra citato Accordo Sindacale, così come reso operativo dal presente accordo.
Tutto ciò premesso le Parti convengono di disciplinare come segue l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
1. Le premesse fanno parte dell'accordo.
2. Per lavoro agile si intende la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta alPesterno dei locali aziendali, individuati in una o più delle seguenti opzioni:
[] la residenza del dipendente sita in ________________
[] il domicilio del dipendente sito in_________________
[] una sede temporanea, che il dipendente si impegna a comunicare preventivamente al datore di lavoro.
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro ogni variazione del luogo della prestazione.
Il luogo prescelto dovrà assicurare la stabilità e continuità della connessione ed è stato individuato dalle parti in relazione alle attività che il dipendente svolge, tenendo conto anche dell'eventuale grado di riservatezza dei dati trattati e della rispondenza ai requisiti di idoneità e di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici legati all'uso di strumenti tecnologici. Nell'individuare il luogo delle prestazioni si è tenuto conto anche della possibile necessità di dover fare pronto rientro presso la sede di lavoro, in tempi concordati in relazione al grado di urgenza e, in ogni caso, entro le 24 ore successive.
3. La prestazione in lavoro agile non modifica la posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e il conseguente assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
4. Durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile sarà garantito il riconoscimento dell'esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti per la prestazione lavorativa in presenza.
5. Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a garantire lo stesso impegno professionale rispetto alla prestazione svolta in presenza con particolare riferimento ai tempi di riscontro alle richieste lavorative.
6. Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, tempi di lavoro e di riposo:
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà resa fino ad un massimo di____________ giorni al mese secondo la seguente articolazione:
[] nella giornata/e del__________________ che, qualora ricorrenti per più di 8 volte nell'arco del mese, potranno comunque dar luogo al superamento del limite sopra indicato. Tale giomata/e potranno subire delle variazioni a seguito di esigenze organizzative individuate dal Responsabile di Funzione e condivise con il dipendente.
[] secondo una programmazione settimanale/mensile condivisa con il proprio Responsabile.
Le giornate di lavoro agile se non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi.
a) Il dipendente, ferma restando la durata di contattabilità non superiore all'orario osservato in presenza, avrà diritto ad una delle seguenti FASCE DI DISCONESSIONE INTERMEDIA
[] tra le 12.45 e le 14.30
[] tra le_______ e le________ (per una durata massima di 1h e 45 minuti).
Il dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali assenze dalla postazione lavorativa durante la fascia di contattabilità, avendo cura di giustificare l'assenza ai sensi di Legge e di contratto.
b) FASCIA DI INOPERATIVITÀ; al fine di assicurare la tutela della salute, l'individuazione dell'ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non potrà riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7 e successiva alle ore 21, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all'organizzazione o a terzi. Tale fascia dovrà essere integrata dal dipendente fino a comprendere un periodo di almeno 11 ore consecutive.
7. Nelle giornate di lavoro agile non è prevista l'attribuzione del buono pasto, non è consentito l'invio in trasferta e non sono confìgurabili turnazioni, prestazioni straordinarie, notturne o festive ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. I permessi brevi di cui all'art. 38 CCNL possono essere fruiti nel periodo per il quale è prevista la contattabihà ed il relativo recupero dovrà avvenire solo nelle giornate in cui si effettua la prestazione lavorativa in presenza.
8. Strumenti di lavoro:
a) Gli strumenti di lavoro affidati al dipendente devono essere usati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto previsto dalle policy vigenti. Il dipendente ha l'obbligo di utilizzare e custodire con la massima cura e diligenza gli strumenti di lavoro affidatagli nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il dipendente risponderà dei guasti e del malfunzionamento degli strumenti di lavoro, qualora i danneggiamenti derivino da violazione dell'obbligo di diligenza e custodia da parte del dipendente o da un uso improprio degli strumenti stessi.
b) In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il dipendente ne dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la risoluzione del problema. Qualora quest'ultimo persista, saranno concordate le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso l'eventuale spostamento presso un'altra sede/luogo di lavoro o il rientro in quella di appartenenza.
9. Sicurezza e Protezione dati:
a) Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. A tal fine, in calce al presente accordo è riportata l'informativa ai sensi dell'art. 22 comma 1, della L. 81/2017.
b) durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a rispettare le regole aziendali sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati e utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni aziendali in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo aziendale, secondo le procedure in materia della cui scrupolosa applicazione il dipendente è responsabile.
10. Recesso: il recesso potrà avvenire per giustificato motivo senza preavviso. In caso di lavoratori disabili il termine di preavviso, da parte del datore di lavoro, non potrà essere inferiore a 90 giorni.
11. Durata: il presente accordo è valido fino al_________________;
12. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto individuale si rinvia all'Accordo Sindacale sottoscritto in data_________________.
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e accettato le condizioni contrattuali sopra esposte.
Data _______________
FIRMA DEL DIPENDENTE
_______________________
FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
_____________________________
Verbale di stipula
Il giorno 16 dicembre 2022 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video al fine di valutare la possibilità di prorogare raccordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022 sul lavoro agile. Al termine dell'incontro, le parti
hanno convenuto
di prorogare al 31 marzo 2023 l'accordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022.
Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma, che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà essere trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Verbale di stipula
Il giorno 27 marzo 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le 00.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati su piattaforma telematica audio-video al fine di valutare la possibilità di un'ulteriore proroga dell'accordo sindacale sottoscritto 1'11 maggio 2022 sul lavoro agile. Al termine dell'incontro, le parti
hanno convenuto
di prorogare al 30 giugno 2023 l'accordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022 e già prorogato al 31 marzo 2023 dall'accordo sottoscritto il 16 dicembre 2022.
Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma, che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà essere trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Verbale di stipula
Il giorno 28 giugno 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati al fine di valutare la possibilità di prorogare l'accordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022 sul lavoro agile. Al termine dell'incontro, le parti
hanno convenuto
di prorogare al 31 ottobre 2023 l'accordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022, già prorogato al 30 giugno 2023 dall'accordo sottoscritto il 27 marzo 2023.
Verbale di stipula
Il giorno 27 ottobre 2023 i rappresentanti della Sport e Salute, delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati al fine di valutare la possibilità di prorogare l'accordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022 sul lavoro agile. Al termine dell'incontro, le parti
hanno convenuto
di prorogare al 31 gennaio 2024 l'accordo sindacale sottoscritto l'11 maggio 2022, già prorogato al 31 ottobre 2023 dall'accordo sottoscritto il 28 giugno 2023.
Verbale di stipula
Il giorno 27 marzo 2024 i rappresentanti della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente 26 gennaio 2022 si sono incontrati al fine di concordare la disciplina collettiva del lavoro agile per il personale non dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali, da adottare quale elemento di omogeneità per Finterò suo ambito di applicazione e costituire normativa contrattuale di riferimento per la sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli dipendenti. Al termine dell'incontro le Parti,
premesso che:
le evidenze raccolte sullo svolgimento delle attività da remoto durante il periodo emergenziale e in quello post emergenziale, ancorché caratterizzati da contesti differenti, hanno fatto emergere le potenzialità legate a tale istituto e la concreta possibilità di raggiungere, attraverso la condivisione di una disciplina collettiva, un bilanciato contemperamento dell'efficienza e della produttività della Società e delle Federazioni con il miglioramento della qualità delle condizioni di vita e la miglior gestione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
hanno convenuto
di dare seguito a quanto previsto dall'art. 81 bis del CCNL 2018/2021 e di confermare, con le modifiche e le integrazioni introdotte con il presente accordo, la disciplina del lavoro agile, inteso quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da autonomia e responsabilità nello svolgimento della prestazione, finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ad incrementare la produttività, anche nell'ottica di promuovere una mobilità sostenibile attraverso la riduzione degli spostamenti da casa al luogo abituale di lavoro e viceversa, nell'ambito di una più efficace politica ambientale e con l'obiettivo di avviare di nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati, nonché ad un incremento della produttività e al miglioramento dei servizi resi.
Art. 1 - Definizione
1. Il lavoro agile, secondo quanto disposto dall'art. 18 della Legge n. 81 /2017, rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione stabilita mediante accordo tra le parti, resa in parte nei locali aziendali ed in parte all'esterno dell'azienda, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
2. Esso è soggetto ai requisiti di orario e luoghi di lavoro di seguito indicati al solo fine di garantire l'efficacia delle prestazioni rese e l'imprescindibilevrispetto delle condizioni di sicurezza del lavoratore ed è, in ogni caso, vincolato ai limiti previsti dalla Legge in materia di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale di lavoro.
Art. 2 - Destinatari
1. Considerato che le prestazioni di lavoro in modalità agile sono rese, di norma, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, il datore di lavoro può individuare, in ragione delle proprie esigenze organizzative e funzionali, le attività che si prestano ad essere eseguite in tale forma.
2. L'individuazione delle predette attività avviene attraverso apposite ricognizioni effettuate dal datore di lavoro dirette a verificare la natura e le caratteristiche dei processi di lavoro, il loro grado di digitalizzazione, le competenze del personale necessarie, le esigenze di tutela della sicurezza delle informazioni e dei dati e la valutabilità dei risultati conseguiti.
3. Il personale che potrà operare in modalità agile è individuato su base volontaria tra i dipendenti a tempo pieno o parziale nell'ambito delle attività definite dal datore di lavoro, dando medesimo grado di priorità, ai sensi dell'alt. 18, comma 3 bis, della 1. 81/2017, ai dipendenti che:
- siano genitori di figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
- siano in condizione di disabilità grave, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017.
4. Fermi restando i casi di priorità di cui al comma precedente, il datore di lavoro potrà valutare le situazioni relative ai dipendenti che versino in condizioni di salute, personali o familiari, debitamente documentate, tali da determinare oggettive necessità di permanere, con cadenza programmata o programmabile, presso il proprio domicilio, ovvero si trovino in situazioni di difficoltà riferibili a oggettive ragioni di altra natura, anche temporanee.
5. L'ulteriore individuazione dei dipendenti terrà conto dell'esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento e discriminazioni di genere.
Art. 3 - Attivazione e recesso
1. A seguito delle analisi effettuate dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, il lavoro agile potrà essere attivato a domanda del dipendente, eventualmente corredata dalla documentazione atta a comprovare le eventuali situazioni indicate al precedente art. 2, e conseguente valutazione del datore di lavoro.
2. L'accordo individuale è stipulato tra le parti in forma scritta e dovrà contenere, in conformità con il presente accordo e secondo lo schema negoziale allegato in calce, la durata, la disciplina dell'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo e le misure dirette ad assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. Apposito richiamo dovrà essere fatto, altresì, alle norme in materia di salute e sicurezza, agli obblighi connessi al trattamento dei dati personali e al codice disciplinare, con specifico riferimento agli specifici obblighi individuati nel presente accordo.
3. Il recesso dal contratto individuale potrà avvenire per giustificato motivo, senza preavviso. In caso di lavoratori disabili ai sensi delfart. 1 della 1. 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione di percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
Art. 4 - Modalità e svolgimento
1. La prestazione in modalità agile potrà essere concordata, di norma, fino a un massimo di 6 giornate al mese che, se non utilizzate, non potranno essere recuperate nei mesi successivi. La pianificazione delle giornate sarà concordata tra le parti tenendo conto delle esigenze lavorative e organizzative, garantendo l'alternanza del lavoro in presenza, anche tra più addetti alle medesime attività o progetti che fossero impegnati in forma agile. Nel concordare le giornate si terrà prioritariamente conto, ferma restando la valutazione dell'organizzazione del lavoro e delle altre esigenze operative da parte del datore, di quelle in cui, in relazione ad eventi che si svolgono presso impianti o strutture coincidenti con le sedi di lavoro, la permanenza nelle predette sedi è ridefinita o ridotta rispetto al normale orario giornaliero, per effetto di specifiche prescrizioni delle autorità competenti. Nei periodi in cui il numero degli eventi sia superiore al limite sopra individuato, le parti potranno concordare, in sede di programmazione, ulteriori giornate di lavoro agile; analoga facoltà è riconosciuta a fronte di ragioni organizzative o produttive che possano derivare da indisponibilità, anche temporanee, di sedi di lavoro o da sopravvenute necessità non preventivabili.
2. La collocazione della prestazione, che dovrà rispettare i limiti della durata massima dell'orario giornaliero e settimanale e non è riconducibile all'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro osservato per le attività svolte presso la sede aziendale, è individuata dal dipendente, nel rispetto delle direttive impartite e delle attività assegnate e ferma restando la garanzia di un'efficace interazione con la struttura di appartenenza e di un efficace svolgimento della prestazione. A tal fine l'accordo individuale dovrà definire la fascia di contattabilità durante l'arco della giornata di lavoro agile, non superiore all'orario osservato per il lavoro in presenza, e la fascia di inoperatività, nella quale il lavoratore non può erogare la prestazione.
3. Al fine di assicurare la tutela della salute e quale periodo di inoperatività, l'individuazione dell'ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non potrà riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7 e successiva alle ore 21, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all'organizzazione o a terzi. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 66/2003, il dipendente integrerà detto periodo osservando il rispetto delle 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La fascia di contattabilità viene definita nell'accordo individuale. Essa non potrà ricomprendere l'orario tra le 12,45 e le 14,30, o orario di analoga durata diversamente fissato tra le parti. Negli orari diversi da quelli compresi nella fascia di contattabilità, il dipendente potrà astenersi dal contattare i colleglli, dal rispondere a e-mail, telefonate e messaggi, ad accedere o connettersi al sistema informativo aziendale senza conseguenze di natura disciplinare o retributiva.
4. Il dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio responsabile eventuali assenze dalla postazione lavorativa durante le fasce di contattabilità, anche temporanee, secondo le modalità più certe e tempestive, avendo cura, in ogni caso, di giustificare l'assenza ai sensi di Legge e di contratto.
Art. 5 - Luogo della prestazione
1. Il luogo prescelto dovrà assicurare la stabilità e continuità della connessione e sarà individuato dal dipendente in relazione alle attività che dovrà svolgere, tenendo conto anche dell'eventuale grado di riservatezza dei dati trattati e della rispondenza ai requisiti di idoneità e di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici legati all'uso degli strumenti tecnologici. Nell'individuare il luogo delle prestazioni si dovrà tener conto anche della possibile necessità di dover fare pronto rientro, in tempi concordati in relazione al grado dell'urgenza e, in ogni caso, entro le 24 ore successive, presso la sede di lavoro.
2. I luoghi individuati costituiscono sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 23 della Legge n. 81/2017. Essi sono definiti nell'accordo individuale e possono essere identificati nel proprio domicilio, residenza o sede temporanea, la cui indicazione dovrà essere preventivamente comunicata al datore di lavoro, e non possono consistere in luoghi aperti, pubblici o aperti al pubblico.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta una variazione della sede di lavoro assegnata e, di conseguenza, non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta.
Art. 6 - Strumenti di lavoro e doveri di riservatezza
1. Per lo svolgimento delle attività richieste al lavoratore agile il datore di lavoro fornirà tutta la strumentazione tecnologica, garantendone la conformità alle normative vigenti e assicurandone il buon funzionamento e la necessaria manutenzione.
2. Il dipendente è tenuto a utilizzare la dotazione fornita dal datore di lavoro esclusivamente per l'esercizio dell'attività lavorativa e nel rispetto delle istruzioni impartite. Egli è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo delle dotazioni informatiche fornitegli. Egli è tenuto a custodire ed utilizzare la strumentazione fornita con diligenza e in conformità alla nonnativa in materia, astenendosi da qualsiasi uso improprio. In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il dipendente ne dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la risoluzione del problema. Qualora quest'ultimo persista, saranno concordate le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso l'eventuale spostamento presso un'altra sede/luogo di lavoro o il rientro in quella di appartenenza.
3. Il dipendente è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati elaborati ed utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo del datore di lavoro.
Art. 7 - Trattamento economico e normativo
1. Lo svolgimento delle attività in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto. Ai dipendenti è riconosciuto il medesimo trattamento economico e nonnativo garantito ai lavoratori che prestino la propria attività nelle sedi aziendali, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo. Essi non possono subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e delle progressioni di carriera, nonché nel riconoscimento del diritto alla partecipazione alle attività di formazione e dei diritti e delle libertà sindacali.
2. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è prevista l'attribuzione del buono pasto, non è consentito l'invio in trasferta e non sono configurabili turnazioni, prestazioni straordinarie, notturne o festive ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. I permessi brevi di cui all'art. 38 possono essere fruiti nel periodo per il quale è prevista la contattabilità; il relativo recupero potrà avvenire solo nelle giornate in cui l'attività lavorativa è effettuata in presenza.
3. Le attività effettuate in modalità di lavoro agile concorrono comunque al raggiungimento degli obiettivi collegati alle erogazioni dei compensi incentivanti la produttività e non soggiacciono a differenti sistemi di valutazione delle prestazioni.
Art. 8 - Sicurezza
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tal fine adempie a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale il dipendente dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa prevista dall'art. 22, comma 1, della 1. 81/2017. L'informativa sarà comunque inviata alla casella di posta elettronica del dipendente.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. Egli ha diritto alle coperture assicurative ai sensi dell'art. 23 della 1. 81/2017.
Art. 9 - Formazione
1. Il datore di lavoro assicura al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile una formazione sufficiente e adeguata, integrativa di quella già statuita dal decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza.
2. Il lavoratore agile partecipa alle iniziative di formazione organizzate dal datore di lavoro in condizioni di parità rispetto agli altri dipendenti, eventualmente anche in modalità e leaming, e può essere destinatario di specifiche iniziative finalizzate all'utilizzo degli strumenti tecnologici ovvero all'apprendimento o al rafforzamento delle competenze richieste per le attività alle quali è adibito. Ricorrendone i presupposti, le competenze acquisite potranno essere oggetto di specifica certificazione.
Art. 10 - Norme disciplinari
1. Il lavoratore agile resta soggetto alle disposizioni del vigente CCNL relative agli obblighi del personale, i cui contenuti si intendono integrati dalle previsioni del presente accordo e dagli accordi individuali, alle sanzioni e ai procedimenti disciplinari previsti dal CCNL, per i quali si applica integralmente quanto previsto dal vigente CCNL.
Art. 11 - Monitoraggio e scadenza
1. Il presente accordo sarà oggetto di monitoraggio annuale al fine del possibile adeguamento dei relativi contenuti agli obiettivi che lo stesso persegue. Esso avrà decorrenza dal 1º aprile 2024 e resterà in vigore fino alla definizione di una differente disciplina, definita dalle parti, o alla disdetta che ciascuna parte potrà dare entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. In caso di esercizio della facoltà di disdetta, le parti assumono il reciproco impegno a negoziare, entro i 15 giorni antecedenti alla scadenza, l'eventuale rinnovo, comprensivo di possibili modifiche anche in relazione a eventuali interventi normativi, tenendo comunque conto di una verifica sugli esiti dell'applicazione del presente accordo.
2. Le parti manifesteranno la loro adesione al presente accordo con sottoscrizione da realizzarsi con l'apposizione della firma, che potrà essere di tipo elettronico (secondo i requisiti del CAD) ovvero, se manuale, con la relativa apposizione sul documento stampato, il quale, scannerizzato e salvato in formato pdf, verrà ritrasmesso alla controparte. Ove risulti gravoso l'utilizzo di scanner e/o fotocopiatrici, le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, esso potrà essere trasmesso in formato pdf allegato ad una pec nella quale dovrà essere comunicata la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'accordo allegato.
Allegato 1 - Accordo di Lavoro Agile
Oggi, _____________________, in ______________________
tra
Sport e Salute/FSN ________________________
e
Il Sig./Sig.ra ___________________, CF _________________, matricola (di seguito indicati come "Le Parti")
Premesso che:
a) tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno/parziale _____________;
b) in data 27 marzo 2024 è stato sottoscritto un Accordo Sindacale di Lavoro Agile;
c) il dipendente ha manifestato la propria volontà di lavorare in modalità agile;
d) le Parti hanno consensualmente determinato che, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere, il dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile secondo quanto previsto dal sopra citato Accordo Sindacale, così come reso operativo dal presente accordo.
Tutto ciò premesso le Parti convengono di disciplinare come segue l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
1. Le premesse fanno parte dell'accordo.
2. Per lavoro agile si intende la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, individuati in una o più delle seguenti opzioni:
[] la residenza del dipendente sita in
__________________________
[] il domicilio del dipendente sito in
__________________________
[] una sede temporanea, che il dipendente si impegna a comunicare preventivamente al datore di lavoro.
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro ogni variazione del luogo della prestazione.
Il luogo prescelto dovrà assicurare la stabilità e continuità della connessione ed è stato individuato dalle parti in relazione alle attività che il dipendente svolge, tenendo conto anche dell'eventuale grado di riservatezza dei dati trattati e della rispondenza ai requisiti di idoneità e di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici legati all'uso di strumenti tecnologici. Nell'individuare il luogo delle prestazioni si è tenuto conto anche della possibile necessità di dover fare pronto rientro presso la sede di lavoro, in tempi concordati in relazione al grado di urgenza e, in ogni caso, entro le 24 ore successive.
3. La prestazione in lavoro agile non modifica la posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e il conseguente assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
4. Durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile sarà garantito il riconoscimento dell'esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti per la prestazione lavorativa in presenza.
5. Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a garantire lo stesso impegno professionale rispetto alla prestazione svolta in presenza con particolare riferimento ai tempi di riscontro alle richieste lavorative.
6. Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, tempi di lavoro e di riposo: La prestazione lavorativa in modalità agile sarà resa fino ad un massimo di ___________giorni al mese secondo la seguente articolazione:
[] nella giornata/e del______________che, qualora ricorrenti per più di_____volte nell'arco del mese, potranno comunque dar luogo al superamento del limite sopra indicato. Tale giornata/e potranno subire delle variazioni a seguito di esigenze organizzative individuate dal Responsabile di Funzione e condivise con il dipendente.
[] secondo una programmazione settimanale/mensile condivisa con il proprio Responsabile.
Le giornate di lavoro agile se non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi.
a) Il dipendente, ferma restando la durata di contattabilità non superiore all'orario osservato in presenza, avrà diritto ad una delle seguenti FASCE DI DISCONESSIONE INTERMEDIA
[] tra le 12.45 e le 14.30
[] tra le ____________ e le ________________ (per una durata massima di 1h e 45 minuti).
Il dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali assenze dalla postazione lavorativa durante la fascia di contattabilità, avendo cura di giustificare l'assenza ai sensi di Legge e di contratto.
b) FASCIA DI INOPERATIVITÀ: al fine di assicurare la tutela della salute, l'individuazione dell'ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non potrà riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7 e successiva alle ore 21, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all'organizzazione o a terzi. Tale fascia dovrà essere integrata dal dipendente fino a comprendere un periodo di almeno 11 ore consecutive.
7. Nelle giornate di lavoro agile non è prevista l'attribuzione del buono pasto, non è consentito l'invio in trasferta e non sono configurabili turnazioni, prestazioni straordinarie, notturne o festive ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. I permessi brevi di cui all'alt. 38 CCNL possono essere fruiti nel periodo per il quale è prevista la contattabilià ed il relativo recupero dovrà avvenire solo nelle giornate in cui si effettua la prestazione lavorativa in presenza.
8. Strumenti di lavoro:
a) Gli strumenti di lavoro affidati al dipendente devono essere usati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto previsto dalle policy vigenti. Il dipendente ha l'obbligo di utilizzare e custodire con la massima cura e diligenza gli strumenti di lavoro affidatagli nel rispetto delle nonne in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il dipendente risponderà dei guasti e del malfunzionamento degli strumenti di lavoro, qualora i danneggiamenti derivino da violazione dell'obbligo di diligenza e custodia da parte del dipendente o da un uso improprio degli strumenti stessi.
b) In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il dipendente ne dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la risoluzione del problema. Qualora quest'ultimo persista, saranno concordate le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso l'eventuale spostamento presso un'altra sede/luogo di lavoro o il rientro in quella di appartenenza.
9. Sicurezza e Protezione dati:
a) Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. A tal fine, in calce al presente accordo è riportata l'informativa ai sensi dell'art. 22 comma 1, della L. 81/2017.
b) durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a rispettare le regole aziendali sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati e utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni aziendali in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo aziendale, secondo le procedure in materia della cui scrupolosa applicazione il dipendente è responsabile.
10. Recesso: il recesso potrà avvenire per giustificato motivo senza preavviso. In caso di lavoratori disabili il termine di preavviso, da parte del datore di lavoro, non potrà essere inferiore a 90 giorni.
11. Decorrenza: il presente accordo avrà effetto a partire dal ________
12. Durata: il presente accordo è valido fino al _________. Lo stesso cesserà, in ogni caso, alla scadenza dell'accordo collettivo sottoscritto il 27 marzo 2024 qualora antecedente al presente accordo individuale.
13. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto individuale si rinvia all'Accordo Sindacale sottoscritto in data 27 marzo 2024.
Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e accettato le condizioni contrattuali sopra esposte.
Data ___________________
FIRMA DEL DIPENDENTE
_______________________
PER IL DATORE DI LAVORO
_________________________
***
Opzione 1
Dal lunedì al giovedì | Entrata | 9,00 | |
Flessibilità | 8,15 | 9,30 | |
Pausa pranzo (1/2 ora) tra | 12,45 | 14,30 | |
Uscita | 17,00 | ||
Flessibilità | 16,15 | 17,30 | |
venerdì | Entrata | 9,00 | |
Flessibilità | 8,15 | 9,30 | |
Uscita | 15,00 | ||
Flessibilità | 14,15 | 15,30 |
Opzione 2
Dal lunedì al venerdì | Entrata | 9,00 | |
Flessibilità | 8,15 | 9,30 | |
Pausa pranzo (1/2 ora) tra | 12,45 | 14,30 | |
Uscita | 16,42 | ||
Flessibilità | 15,57 | 17,12 |
Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori da corrispondere per 13 mensilità
Posizione economica | dal 1 gennaio 2015 | dal 1 gennaio 2016 | dal 1 gennaio 2017 |
Quadro S. | 43,55 | 43,55 | 43,55 |
Quadro | 40,65 | 40,65 | 40,65 |
D1 | 34,99 | 34,99 | 34,99 |
D2 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
C4 | 30,51 | 30,51 | 30,51 |
C3 | 28,18 | 28,18 | 28,18 |
C2 | 25,72 | 25,72 | 25,72 |
C1 | 25,28 | 25,28 | 25,28 |
B4 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
B3 | 23,44 | 23,44 | 23,44 |
B2 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
B1 | 21,18 | 21,18 | 21,18 |
A4 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
A3 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
A2 | 19,20 | 19,20 | 19,20 |
A1 | 18,53 | 18,53 | 18,53 |
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
TABELLA A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori da corrispondere per 13 mensilità
Posizione Economica
Dal 1 gennaio 2018
Dal 1 gennaio 2019
Dal 1 gennaio 2020
Dal 1 gennaio 2021
Quadro Super
25,97
25,97
47,31
140,86
Quadro
24,24
24,24
44,16
131,47
D1
20,86
20,86
38,00
113,15
D2
19,39
19,39
35,33
105,18
C4
18,19
18,19
33,15
98,69
C3
16,80
16,80
30,61
91,15
C2
15,33
15,33
27,94
83,18
C1
15,07
15,07
27,46
81,75
B4
14,91
14,91
27,16
80,85
B3
13,97
13,97
25,46
75,81
B2
12,82
12,82
23,35
69,54
B1
12,62
12,62
23,00
68,49
A4
12,54
12,54
22,85
68,04
A3
12,04
12,04
21,93
65,29
A2
11,45
11,45
20,86
62,10
A1
11,05
11,05
20,13
59,94
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
TABELLA A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori da corrispondere per 13 mensilità
Posizione
Economica
Dal 1 gennaio
2018
Dal 1
gennaio
2019
Dal 1 gennaio
2020
Dal 1 gennaio
2021
Quadro
Super
25,97
25,97
47,31
140,86
Quadro
24,24
24,24
44,16
131,47
D2
20,86
20,86
38,00
113,15
D1
19,39
19,39
35,33
105,18
C4
18,19
18,19
33,15
98,69
C3
16,80
16,80
30,61
91,15
C2
15,33
15,33
27,94
83,18
C1
15,07
15,07
27,46
81,75
B4
14,91
14,91
27,16
80,85
B3
13,97
13,97
25,46
75,81
B2
12,82
12,82
23,35
69,54
B1
12,62
12,62
23,00
68,49
A4
12,54
12,54
22,85
68,04
A3
12,04
12,04
21,93
65,29
A2
11,45
11,45
20,86
62,10
A1
11,05
11,05
20,13
59,94
Tabella B - Nuova retribuzione tabellare
Valori per 12 mensilità
Posizione economica | dai 1 gennaio 2015 | dal 1 gennaio 2016 | dal 1 gennaio 2017 |
Quadro S. | 41.638,26 | 42.160,89 | 42.683,51 |
Quadro | 38.865,16 | 39.352,98 | 39.840,80 |
D1 | 33.448,62 | 33.868,46 | 34.288,29 |
D2 | 31.093,19 | 31.483,46 | 31.873,73 |
C4 | 29.173,45 | 29.539,62 | 29.905,80 |
C3 | 26.945,27 | 27.283,48 | 27.621,68 |
C2 | 24.587,87 | 24.896,49 | 25.205,10 |
C1 | 24.166,29 | 24.469,61 | 24.772,94 |
B4 | 23.901,38 | 24.201,38 | 24.501,38 |
B3 | 22.409,63 | 22.690,90 | 22.972,18 |
B2 | 20.555,27 | 20.813,27 | 21.071,28 |
B1 | 20.244,85 | 20.498,96 | 20.753,06 |
A4 | 20.112,73 | 20.365,17 | 20.617,62 |
A3 | 19.300,55 | 19.542,80 | 19.785,05 |
A2 | 18.358,44 | 18.588,87 | 18.819,30 |
A1 | 17.718,32 | 17.940,71 | 18.163,10 |
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
TABELLA B - Nuova retribuzione tabellare
Valori per 12 mensilità
Posizione Economica
Dal 1 gennaio 2018
Dal 1 gennaio 2019
Dal 1 gennaio 2020
Dal 1 gennaio 2021
Quadro Super
42.995,10
43.306,69
43.874,38
45.564,65
Quadro
40.131,63
40.422,47
40.952,35
42.530,05
D1
34.538,59
34.788,90
35.244,93
36.602,75
D2
32.106,41
32.339,08
32.763,01
34.025,20
C4
30.124,11
30.342,42
30.740,17
31.924,44
C3
27.823,32
28.024,96
28.392,33
29.486,15
C2
25.389,10
25.573,10
25.908,33
26.906,45
C1
24.953,78
25.134,62
25.464,10
26.445,11
B4
24.680,24
24.859,10
25.184,97
26.155,23
B3
23.139,87
23.307,57
23.613,10
24.522,80
B2
21.225,10
21.378,92
21.659,16
22.493,59
B1
20.904,56
21.056,06
21.332,08
22.153,90
A4
20.768,13
20.918,64
21.192,85
22.009,31
A3
19.929,48
20.073,92
20.337,06
21.120,54
A2
18.956,68
19.094,06
19.344,36
20.089,60
A1
18.295,69
18.428,28
18.669,85
19.389,11
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
TABELLA B - Nuova retribuzione tabellare
Valori per 12 mensilità
Posizione
Economica
Dal 1 gennaio
2018
Dal 1
gennaio
2019
Dal 1
gennaio
2020
Dal 1 gennaio
2021
Quadro
Super
42.995,10
43.306,69
43.874,38
45.564,65
Quadro
40.131,63
40.422,47
40.952,35
42.530,05
D2
34.538,59
34.788,90
35.244,93
36.602,75
D1
32.106,41
32.339,08
32.763,01
34.025,20
C4
30.124,11
30.342,42
30.740,17
31.924,44
C3
27.823,32
28.024,96
28.392,33
29.486,15
C2
25.389,10
25.573,10
25.908,33
26.906,45
C1
24.953,78
25.134,62
25.464,10
26.445,11
B4
24.680,24
24.859,10
25.184,97
26.155,23
B3
23.139,87
23.307,57
23.613,10
24.522,80
B2
21.225,10
21.378,92
21.659,16
22.493,59
B1
20.904,56
21.056,06
21.332,08
22.153,90
A4
20.768,13
20.918,64
21.192,85
22.009,31
A3
19.929,48
20.073,92
20.337,06
21.120,54
A2
18.956,68
19.094,06
19.344,36
20.089,60
A1
18.295,69
18.428,28
18.669,85
19.389,11
Tabella C - Elemento Distinto della Retribuzione
Posizione Economica | Valori per 13 mensilità |
Quadro S. | € 234,41 |
Quadro | € 215,29 |
D1 | € 158,85 |
D2 | € 158,85 |
C4 | € 153,45 |
C3 | € 153,45 |
C2 | € 136,15 |
C1 | € 131,29 |
B4 | € 85,98 |
B3 | € 85,98 |
B2 | € 83,27 |
B1 | € 81,12 |
A4 | € 75,81 |
A3 | € 75,81 |
A2 | € 73,11 |
Al | € 70,41 |
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
TABELLA C - Elemento distinto della retribuzione
Posizione economica
Valori per 13 mensilità
Quadro S.
€ 234,41
Quadro
€ 215,29
D2
€ 158,85
D1
€ 158,85
C4
€ 153,45
C3
€ 153,45
C2
€ 136,15
C1
€131,29
B4
€ 85,98
B3
€ 85,98
B2
€ 83,27
B1
€ 81,12
A4
€ 75,81
A3
€ 75,81
A2
€ 73,11
A1
€ 70,41
Tabella D - Indennità di Turno
Posizione economica | indennità Giornaliera |
Quadro S. | -------- |
Quadro | -------- |
D1 | € 19,33 |
D2 | € 17,97 |
C4 | € 16,86 |
C3 | € 15,57 |
C2 | € 14,21 |
C1 | € 13,97 |
B4 | € 13,81 |
B3 | € 12,95 |
B2 | €11,88 |
B1 | €11,70 |
A4 | € 11,62 |
A3 | € 11,15 |
A2 | € 10,61 |
Al | € 10,24 |
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
TABELLA D - Indennità di Turno
Posizione economica
Indennità Giornaliera
Quadro S.
-------
Quadro
-------
D1
21,26
D2
19,77
C4
18,55
C3
17,13
C2
15,63
C1
15,37
B4
15,19
B3
14,25
B2
13,07
B1
12,87
A4
12,78
A3
12,27
A2
11,67
A1
11,26
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
TABELLA D - Indennità di Turno
Posizione economica
Indennità
Giornaliera
Quadro S.
-
Quadro
-
D2
-
D1
-
C4
18,55
C3
17,13
C2
15,63
C1
15,37
B4
15,19
B3
14,25
B2
13,07
B1
12,87
A4
12,78
A3
12,27
A2
11,67
A1
11,26
domanda di aspettativa entro il: | instaurazione rapporto di lavoro entro il | Importo una tantum | |||||
2008 | 2009 | 2010 | |||||
29/02/2008 | 01/04/2008 | € | 3000 | € | 1000 | € | 1000 |
31/05/2008 | 01/07/2008 | € | 2000 | € | 1000 | € | 1000 |
31/08/2008 | 01/10/2008 | € | 1000 | € | 1000 | € | 1000 |
30/11/2008 | 01/01/2009 | € | 1000 | € | 1000 | ||
28/02/2009 | 01/04/2009 | € | 750 | € | 1000 | ||
31/05/2009 | 01/07/2009 | € | 500 | € | 1000 | ||
31/08/2009 | 01/10/2009 | € | 250 | € | 1000 | ||
30/11/2009 | 01/01/2010 | € | 1000 | ||||
28/02/2010 | 01/04/2010 | € | 750 | ||||
31/05/2010 | 01/07/2010 | € | 500 | ||||
31/08/2010 | 01/10/2010 | € | 250 |
Accordo di rinnovo 26/01/2022 (Decorrenza 01/01/2018)
TABELLA F - Indennità di Trasferta Nazionale
Trasferte Nazionali
dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore
sabato senza recupero > 12 ore
domenica e festivi con recupero > 12 ore
QS
40
40
40
Q
40
40
40
C4
84
191
172
C3
78
177
159
C2
73
163
146
C1
71
160
144
B4
71
159
143
B3
67
150
135
B2
63
138
124
B1
62
136
123
A4
62
135
122
A3
60
131
118
A2
57
125
112
A1
56
121
109
TABELLA G - Indennità di Trasferta Internazionale
Trasferte Internazionali
dal lun. al ven. e sabato con recupero > 12 ore
sabato senza recupero > 12 ore
domenica e festivi con recupero > 12 ore
QS
70
70
70
Q
70
70
70
C4
123
210
191
C3
116
196
178
C2
108
182
165
C1
107
179
163
B4
106
178
162
B3
101
169
154
B2
96
157
143
B1
95
155
142
A4
94
154
141
A3
92
149
137
A2
89
144
131
A1
87
140
128
Accordo di rinnovo 28/07/2023 (Decorrenza 28/07/2023)
TABELLA F - Indennità di Trasferta Nazionale
Trasferte
Nazionali
dal lun. al ven, e sabato
con
recupero >12 ore
sabato
senza
recupero > 12 ore
domenica e festivi con
recupero > 12 ore
QS
40
40
40
Q
40
40
40
D2
35
35
35
D1
35
35
35
C4
84
191
172
C3
78
177
159
C2
73
163
146
C1
71
160
144
B4
71
159
143
B3
67
150
135
B2
63
138
124
B1
62
136
123
A4
62
135
122
A3
60
131
118
A2
57
125
112
A1
56
121
109
TABELLA G - Indennità di Trasferta Internazionale
Trasferte Internazionali
dal lun. al ven. e sabato con recupero >12 ore
sabato senza recupero > 12 ore
domenica e festivi con recupero >12 ore
QS
70
70
70
Q
70
70
70
D2
60
60
60
D1
60
60
60
C4
123
210
191
C3
116
196
178
C2
108
182
165
C1
107
179
163
B4
106
178
162
B3
101
169
154
B2
96
157
143
B1
95
155
142
A4
94
154
141
A3
92
149
137
A2
89
144
131
A1
87
140
128
1. Al comma 3 dell'art. 30 la prima data utile per l'instaurazione del rapporto di lavoro con le Federazioni, già indicata nel 1º giugno 2008, deve intendersi 1º luglio 2008. Conseguentemente alla tabella E richiamata al comma 4 del medesimo articolo, la data del 29 maggio 2008 deve intendersi 20 giugno 2008 e la data del 1º giugno 2008 deve intendersi 1º luglio 2008.
2. Con riferimento all'impegno che le risorse economiche attribuite dal CONI alle Federazioni Sportive Nazionali per la corresponsione dei trattamenti economici contrattualmente previsti per il personale, vengano utilizzate esclusivamente per tale fine, in sede di informazione di cui all'art. 8, comma 3, una volta l'anno la parte datoriale fornirà informazione alle organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto, circa l'utilizzo delle risorse medesime.
3. Al fine di dare efficace e condivisa applicazione alla disciplina dell'art. 30, le parti convengono che la fase attuativa del passaggio alle dipendenze delle Federazioni venga realizzata mediante i documenti allegati:
- lettera informativa da parte della Federazione di appartenenza e di CONI Servizi (allegato A);
- lettera di richiesta di aspettativa da parte del dipendente (allegato B);
- lettera di concessione dell'aspettativa da parte di CONI Servizi (allegato C);
- lettera di assunzione individuale da parte della Federazione Sportiva Nazionale (allegato D).
4. In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ogni riferimento all'abrogato d.lgs. 626/1994 deve intendersi sostituito dal riferimento al d.lgs. 81/2008.
ALLEGATO A
Egr. Sig.
Gentile Sig.ra
Oggetto: art. 30 CCNL 2006/09 - Aspettativa e rapporto di lavoro con le FSN.
In data 26 maggio 2008 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNL 2006-09 che interessa il personale non dirigente della CONI servizi s.p.a. e delle Federazioni Sportive Nazionali.
L'art. 30 del medesimo CCNL disciplina l'istituto della aspettativa per mobilità interaziendale, anche in coerenza con quanto previsto dall'arti, comma 6 ter, della Legge 17/2007 e con l'obiettivo di individuare ulteriori forme di garanzia attraverso specifiche norme contrattuali, così come indicato dal Legislatore.
Tale istituto consente ai lavoratori dipendenti della CONI servizi S.p.A., che, come nel Suo caso, sono in servizio presso le Federazioni Sportive Nazionali, di accedere, su base volontaria ed a fronte di una formale richiesta da loro stessi avanzata, alla aspettativa non retribuita, per un periodo di 5 anni, rinnovabile. Ciò al fine di instaurare, con la Federazione presso la quale prestano servizio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In ragione di quanto previsto nell'art. 30 Le viene quindi fornita una possibilità di scelta a cui Lei potrà ricorrere secondo i tempi individuati nel medesimo articolo.
A questo proposito, in aggiunta a quanto potrà personalmente rilevare dalla lettura del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Le ricordiamo che:
- il rapporto di lavoro che Lei instaurerà con la Federazione sarà di tipo subordinato a tempo indeterminato;
- la decorrenza dell'anzianità di servizio sarà, a tutti i fini di Legge e di contratto, quella già indicata sulla Sua busta paga di Coni Servizi S.p.A. ;
- per l'intera durata del Suo rapporto di lavoro instaurato con la Federazione saranno applicate tutte le disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n 300 (Statuto dei Lavoratori ), indipendentemente dal numero di dipendenti occupati;
- sarà possibile il rientro presso CONI Servizi S.p.A. prima della scadenza dell'aspettativa, in presenza delle circostanze previste ai commi 7 e 8 del MEDESIMO ART. 30;
- sarà possibile ripristinare la situazione contrattuale preesistente al passaggio alla Federazione nel caso in cui provvedimenti di Legge modifichino la natura giuridica della CONI Servizi S.p.A..
Alla luce di quanto previsto nel più volte citato art. 30 Lei può, pertanto, decidere di instaurare il rapporto di lavoro, oggetto della presente nota, con la Federazione che firma in calce, nella quale trova integrale applicazione il citato CCNL 2006-2009 in quanto dalla stessa sottoscritto.
Distinti saluti.
FSN_____
S.p.A.
Il Presidente
CONI SERVIZI
ALLEGATO B
Roma, li
Direzione Risorse Umane
Gestione del Personale
Largo Lauro del Bosis, 15
ROMA
E p.c. Federazione XXXXX
OGGETTO: richiesta aspettativa ex art. 30 CCNL 26 maggio 2008.
Il/la sottoscritto/a _____________chiede di essere collocato/a in aspettativa a far data dal__________al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Federazione-------------ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 CCNL personale non dirigente dalla CONI Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali ed alle condizioni previste dal medesimo articolo.
Il/la sottoscritto/a _____________si riserva, alla scadenza del termine dei cinque anni di cui al comma 1 del citato art. 30, di presentare, così come previsto, una nuova istanza volta a rinnovare l'aspettativa.
Il Dipendente
ALLEGATO C
Direzione Risorse Umane
Gestione del Personale
Prot. n.
Roma,
Egr.Sig.
Gentile sig.ra
E p.c. Ufficio Studi del Personale
Amministrazione del Personale
FEDERAZIONE________________
Oggetto: Aspettativa ex art. 30 CCNL 26 maggio 2008.
Con la presente, vista la sua richiesta del------avanzata ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del CCNL personale non dirigente della CONI Servizi SpA e delle Federazioni Sportive Nazionali sottoscritto il 26 maggio 2008 Lei è collocato/a in aspettativa per la durata di cinque anni, dal______________al_____________
Ai sensi del citato art. 30 l'aspettativa in questione sarà rinnovabile alla scadenza, dietro sua espressa richiesta.
In caso di revoca dell'aspettativa, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 del suddetto art. 30, Lei rientrerà in servizio presso la CONI Servizi S.p.A. con la stessa categoria e parametro retributivo posseduti alla data di decorrenza dell'aspettativa, fermi restando il mantenimento, a tutti gli effetti di Legge e di contratto, dell'anzianità di servizio maturata presso la Federazione in coincidenza del periodo di aspettativa concesso e l'applicazione dei trattamenti retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nel frattempo intervenuta nonché quelli discendenti dagli automatismi contrattuali.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
ALLEGATO D
FEDERAZIONE ITALIANA XXXX
Prot. n°
Roma, lì
Egr.Sig.
Gentile sig.ra
E, p.c. CONI Servizi S.p.A.
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato
Egregio Signore, gentile Signora
Vista la sua richiesta ed il conseguente provvedimento di collocazione in aspettativa da parte della CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell'art. 30 CCNL personale non dirigente della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, sottoscritto il 26 maggio 2008, siamo lieti di comunicar Le la Sua assunzione presso la nostra Federazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle seguenti condizioni:
-Tipo di rapporto: subordinato a tempo indeterminato.
-Decorrenza: (data 1)_____________________________
- Decorrenza dell'anzianità di servizio: (data 2) valida a tutti i fini di Legge e di contratto.
-Luogo di lavoro: (città sede di lavoro)______________________________
-Categoria e parametro retributivo: 3__________________________
-Profilo Professionale: 4_____________________________
- Periodo di prova: vale quello già espletato presso la CONI Servizi.
- Retribuzione annua lorda: vedi scheda allegata.
A seguito dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a titolo di una tantum Le verrà corrisposto l'importo lordo di € XXXXX. Tale somma Le sarà erogata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, e dalla tabella E allegata al citato CCNL.
Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del personale non dirigente della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, la Federazione Italiana XXXX applicherà tutte le disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 1970 n. 300, ivi compreso l'art. 18, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati in costanza e, dunque, per l'intera durata del suo rapporto di lavoro instaurato con questa Federazione.
Per tutto quanto non richiamato nella presente rinviamo alle norme di Legge, alle clausole e alle disposizioni previste nel vigente CCNL personale non dirigente della CONI Servizi e delle Federazioni Sportive Nazionali, sottoscritto il 26 maggio 2008, che trova, pertanto, nel caso di rapporto di lavoro oggetto della presente, integrale e piena applicazione.
Stante quanto previsto dall'art. 83, nel caso in cui si verificassero mutamenti nella natura giuridica di CONI Servizi S.p.A., rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato, con riferimento alle previsioni dell'art. 30, il Suo diritto a ripristinare la situazione contrattuale preesistente.
Voglia restituirci la presente lettera da Lei firmata per integrale accettazione.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Per integrale accettazione
_____________________
________lì___________
1 Sarà indicata la data di decorrenza del rapporto con la Federazione.
2 Sarà indicata la data di decorrenza già indicata su ciascuna busta paga CONI Servizi del dipendente.
3 Quelli posseduti al momento della decorrenza dell'aspettativa.
4 Quello posseduto al momento della decorrenza dell'aspettativa.
NOMINATIVO DEL DIPENDENTE
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
Retribuzione tabellare:_____________________
Retribuzione individuale di anzianità (laddove esistente):________________
Assegno ad personam (laddove esistente):_________________________
Elemento distinto della retribuzione (ex i.amm.):_______________________
Indennità di funzione (qualora percepita,):_______________________
Superminimo (qualora percepito):_________________________
Premio Aziendale di Risultato: nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni contrattuali.